ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
17 luglio 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

*

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/1121 del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2015

1

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

Le eventuali entrate previste all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, iscritte ai titoli 5 e 6 dello stato delle entrate, possono dare luogo all’apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee dalle quali proviene la spesa iniziale all’origine delle corrispondenti entrate.

Le cifre di esecuzione si riferiscono a tutti gli stanziamenti autorizzati, compresi gli stanziamenti di bilancio, gli stanziamenti supplementari e le entrate assegnate.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

17.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/1121

del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2015

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (4),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 adottato dalla Commissione il 20 gennaio 2015,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 adottata dal Consiglio il 21 aprile 2015 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 28 aprile 2015,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 2015

Il Presidente

M. SCHULZ


(1)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)   GU L 69 del 13.3.2015.


BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 PER L’ESERCIZIO 2015

SOMMARIO

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione 3
— Spese 4

— Titolo 04:

Occupazione, affari sociali e inclusione 6

— Titolo 05:

Agricoltura e sviluppo rurale 13

— Titolo 11:

Affari marittimi e pesca 17

— Titolo 13:

Politica regionale e urbana 23

— Titolo 18:

Affari interni 37

SEZIONE III

COMMISSIONE

SPESE

Titolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

371 022 341

459 000 044

 

 

371 022 341

459 000 044

02

IMPRESE E INDUSTRIA

2 535 531 735

2 266 389 455

 

 

2 535 531 735

2 266 389 455

03

CONCORRENZA

97 651 538

97 651 538

 

 

97 651 538

97 651 538

04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

13 096 287 655

10 929 478 715

1 863 366 108

 

14 959 653 763

10 929 478 715

05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

57 603 499 558

54 942 151 061

4 352 663 052

 

61 956 162 610

54 942 151 061

06

MOBILITÀ E TRASPORTI

3 281 291 171

2 056 297 929

 

 

3 281 291 171

2 056 297 929

07

AMBIENTE

431 362 730

397 271 217

 

 

431 362 730

397 271 217

08

RICERCA E INNOVAZIONE

6 699 218 471

5 987 288 220

 

 

6 699 218 471

5 987 288 220

09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

1 727 107 636

1 726 822 969

 

 

1 727 107 636

1 726 822 969

10

RICERCA DIRETTA

403 970 215

402 052 368

 

 

403 970 215

402 052 368

11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

994 277 718

918 939 442

740 724 593

 

1 735 002 311

918 939 442

Riserve (40 02 41)

87 802 756

87 802 756

 

 

87 802 756

87 802 756

 

1 082 080 474

1 006 742 198

740 724 593

 

1 822 805 067

1 006 742 198

12

MERCATO INTERNO E SERVIZI

119 361 070

115 369 982

 

 

119 361 070

115 369 982

13

POLITICA REGIONALE E URBANA

35 346 780 636

40 720 763 984

9 311 819 594

 

44 658 600 230

40 720 763 984

14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

161 232 912

137 132 884

 

 

161 232 912

137 132 884

15

ISTRUZIONE E CULTURA

2 917 681 891

2 661 096 749

 

 

2 917 681 891

2 661 096 749

16

COMUNICAZIONE

244 938 742

239 530 719

 

 

244 938 742

239 530 719

17

SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

615 740 887

567 183 072

 

 

615 740 887

567 183 072

18

AFFARI INTERNI

1 171 568 742

972 070 083

210 345 309

 

1 381 914 051

972 070 083

19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

759 243 944

577 841 739

 

 

759 243 944

577 841 739

20

COMMERCIO

115 119 115

123 790 917

 

 

115 119 115

123 790 917

21

SVILUPPO E COOPERAZIONE

5 022 821 461

4 307 721 853

 

 

5 022 821 461

4 307 721 853

22

ALLARGAMENTO

1 524 362 721

975 768 540

 

 

1 524 362 721

975 768 540

23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

1 018 951 102

998 541 483

 

 

1 018 951 102

998 541 483

24

LOTTA CONTRO LA FRODE

79 759 600

76 054 787

 

 

79 759 600

76 054 787

25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

191 983 721

191 983 721

 

 

191 983 721

191 983 721

26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

997 048 573

991 791 094

 

 

997 048 573

991 791 094

27

BILANCIO

70 488 939

70 488 939

 

 

70 488 939

70 488 939

28

AUDIT

11 936 916

11 936 916

 

 

11 936 916

11 936 916

29

STATISTICHE

134 393 726

116 198 129

 

 

134 393 726

116 198 129

30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

1 567 119 435

1 567 119 435

 

 

1 567 119 435

1 567 119 435

31

SERVIZI LINGUISTICI

389 488 765

389 488 765

 

 

389 488 765

389 488 765

32

ENERGIA

1 063 846 790

1 035 180 268

 

 

1 063 846 790

1 035 180 268

33

GIUSTIZIA

209 146 382

194 915 117

 

 

209 146 382

194 915 117

34

AZIONE PER IL CLIMA

127 447 895

84 247 010

 

 

127 447 895

84 247 010

40

RISERVE

553 167 756

237 802 756

 

 

553 167 756

237 802 756

 

Totale

141 654 852 489

137 547 361 900

16 478 918 656

 

158 133 771 145

137 547 361 900

Di cui riserve (40 02 41)

87 802 756

87 802 756

 

 

87 802 756

87 802 756

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»

93 173 629

93 173 629

 

 

93 173 629

93 173 629

04 02

FONDO SOCIALE EUROPEO

12 266 260 317

10 212 703 337

1 863 366 108

 

14 129 626 425

10 212 703 337

04 03

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

212 196 000

160 978 363

 

 

212 196 000

160 978 363

04 04

FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

p.m.

74 547 800

 

 

p.m.

74 547 800

04 06

FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

524 657 709

363 075 586

 

 

524 657 709

363 075 586

 

Titolo 04 — Totale

13 096 287 655

10 929 478 715

1 863 366 108

 

14 959 653 763

10 929 478 715

CAPITOLO 04 02 —   FONDO SOCIALE EUROPEO

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 02

FONDO SOCIALE EUROPEO

04 02 01

Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Completamento di Equal (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Completamento d’iniziative comunitarie precedenti al 2000

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)

1,2

 

 

04 02 17

Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)

1,2

p.m.

4 917 020 000

 

 

p.m.

4 917 020 000

04 02 18

Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)

1,2

p.m.

2 357 168 235

 

 

p.m.

2 357 168 235

04 02 20

Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

1,2

p.m.

5 752 675

 

 

p.m.

5 752 675

04 02 60

Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

6 500 532 038

1 029 000 000

880 469 359

 

7 381 001 397

1 029 000 000

04 02 61

Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

1 668 335 386

284 757 420

386 650 377

 

2 054 985 763

284 757 420

04 02 62

Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

2 675 531 087

583 896 529

498 837 153

 

3 174 368 240

583 896 529

04 02 63

Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa

04 02 63 01

Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa

1,2

14 700 000

8 629 013

 

 

14 700 000

8 629 013

04 02 63 02

Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 04 02 63 — Subtotale

 

14 700 000

8 629 013

 

 

14 700 000

8 629 013

04 02 64

Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

1,2

1 407 161 806

1 026 479 465

97 409 219

 

1 504 571 025

1 026 479 465

 

Capitolo 04 02 — Totale

 

12 266 260 317

10 212 703 337

1 863 366 108

 

14 129 626 425

10 212 703 337

Commento

L’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell’articolo 174 sia sostenuta dall’azione svolta dall’Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il FSE. I compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell’articolo 177 TFUE.

L’articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

Gli importi derivanti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritti alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L’articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l’articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

04 02 60
Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

6 500 532 038

1 029 000 000

880 469 359

 

7 381 001 397

1 029 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

04 02 61
Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 668 335 386

284 757 420

386 650 377

 

2 054 985 763

284 757 420

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni (le «regioni in transizione») che sostituisce il sistema di phasing-in e phasing-out del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell’UE-27.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

04 02 62
Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2 675 531 087

583 896 529

498 837 153

 

3 174 368 240

583 896 529

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, questo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti che riguardano tutti gli Stati membri, quali la concorrenza globale nell’economia della conoscenza, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell’UE-27.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

04 02 64
Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 407 161 806

1 026 479 465

97 409 219

 

1 504 571 025

1 026 479 465

Commento

Stanziamento destinato a fornire ulteriore sostegno alle misure di lotta contro la disoccupazione giovanile finanziate dal FSE. Si tratta di uno stanziamento specifico per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni in cui il livello della disoccupazione giovanile supera il 25 % nel 2012 oppure, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto più del 30% nel 2012, nelle regioni che hanno un tasso di disoccupazione giovanile di oltre il 20 % nel 2012 («regioni ammissibili»). L’importo supplementare di 3 000 000 000 EUR assegnato alla presente voce per il periodo 2014-2020 è destinato a fornire un finanziamento complementare agli interventi del FSE nelle regioni ammissibili. Lo stanziamento è inteso a finanziare la creazione di posti di lavoro dignitosi.

I margini disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) per gli stanziamenti d'impegno per gli anni 2014-2017 costituiranno un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni 2016-2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, come definito nel regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

131 384 520

131 384 520

 

 

131 384 520

131 384 520

05 02

MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

2 400 689 000

2 400 752 166

 

 

2 400 689 000

2 400 752 166

05 03

AIUTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA

40 908 597 789

40 908 597 789

 

 

40 908 597 789

40 908 597 789

05 04

SVILUPPO RURALE

13 819 166 077

11 162 302 959

4 352 663 052

 

18 171 829 129

11 162 302 959

05 05

STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE

94 000 000

177 168 992

 

 

94 000 000

177 168 992

05 06

ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

4 675 000

4 201 456

 

 

4 675 000

4 201 456

05 07

AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)

87 300 000

87 300 000

 

 

87 300 000

87 300 000

05 08

STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

56 231 373

51 366 940

 

 

56 231 373

51 366 940

05 09

ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

101 455 799

19 076 239

 

 

101 455 799

19 076 239

 

Titolo 05 — Totale

57 603 499 558

54 942 151 061

4 352 663 052

 

61 956 162 610

54 942 151 061

CAPITOLO 05 04 —   SVILUPPO RURALE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 04

SVILUPPO RURALE

05 04 01

Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

05 04 01 14

Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 05 04 01 — Subtotale

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti

05 04 02 01

Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 02

Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell’obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell’obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Completamento di Leader (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 07

Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 05 04 02 — Subtotale

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 03

Completamento di altre misure

05 04 03 02

Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 05 04 03 — Subtotale

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 04

Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

05 04 05 01

Programmi di sviluppo rurale

2

p.m.

5 890 339 551

 

 

p.m.

5 890 339 551

05 04 05 02

Assistenza tecnica operativa

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 05 04 05 — Subtotale

 

p.m.

5 890 339 551

 

 

p.m.

5 890 339 551

05 04 60

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)

05 04 60 01

Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

2

13 796 873 677

5 252 192 422

4 352 663 052

 

18 149 536 729

5 252 192 422

05 04 60 02

Assistenza tecnica operativa

2

22 292 400

19 770 986

 

 

22 292 400

19 770 986

05 04 60 03

Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 05 04 60 — Subtotale

 

13 819 166 077

5 271 963 408

4 352 663 052

 

18 171 829 129

5 271 963 408

 

Capitolo 05 04 — Totale

 

13 819 166 077

11 162 302 959

4 352 663 052

 

18 171 829 129

11 162 302 959

05 04 60
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)

Commento

Le eventuali entrate iscritte all’articolo 6 7 1 dello stato delle entrate relative ai programmi 2014-2020 possono dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea di tale capitolo conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1.

05 04 60 01
Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 796 873 677

5 252 192 422

4 352 663 052

 

18 149 536 729

5 252 192 422

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le misure di sviluppo rurale saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili.

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

11 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

41 816 759

41 816 759

 

 

41 816 759

41 816 759

11 03

CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

63 229 244

61 799 384

 

 

63 229 244

61 799 384

Riserve (40 02 41)

87 802 756

87 802 756

 

 

87 802 756

87 802 756

 

151 032 000

149 602 140

 

 

151 032 000

149 602 140

11 06

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

889 231 715

815 323 299

740 724 593

 

1 629 956 308

815 323 299

 

Titolo 11 — Totale

994 277 718

918 939 442

740 724 593

 

1 735 002 311

918 939 442

Riserve (40 02 41)

87 802 756

87 802 756

 

 

87 802 756

87 802 756

 

1 082 080 474

1 006 742 198

740 724 593

 

1 822 805 067

1 006 742 198

CAPITOLO 11 06 —   FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

11 06

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

11 06 01

Completamento dello Strumento finanziario d’orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 02

Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

2

 

 

11 06 03

Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 04

Completamento dello Strumento finanziario d’orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l’obiettivo n. 1 (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 05

Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 06

Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000

2

 

 

11 06 08

Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)

2

 

 

11 06 09

Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall’accordo di pesca con il Marocco

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 11

Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

2

p.m.

494 296

 

 

p.m.

494 296

11 06 12

Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)

2

p.m.

419 306 000

 

 

p.m.

419 306 000

11 06 13

Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Escluso l’obiettivo convergenza (2007-2013)

2

p.m.

147 159 183

 

 

p.m.

147 159 183

11 06 14

Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 15

Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 60

Promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l’attuazione della politica comune della pesca

2

798 128 031

138 235 825

740 724 593

 

1 538 852 624

138 235 825

11 06 61

Favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione

2

32 738 385

23 969 480

 

 

32 738 385

23 969 480

11 06 62

Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata

11 06 62 01

Consulenza scientifica e conoscenze

2

8 680 015

18 775 139

 

 

8 680 015

18 775 139

11 06 62 02

Controllo ed esecuzione

2

15 510 967

35 954 220

 

 

15 510 967

35 954 220

11 06 62 03

Contributi volontari a organizzazioni internazionali

2

7 978 580

6 305 411

 

 

7 978 580

6 305 411

11 06 62 04

Governance e comunicazione

2

6 493 771

6 408 121

 

 

6 493 771

6 408 121

11 06 62 05

Informazioni sul mercato

2

4 944 966

4 741 131

 

 

4 944 966

4 741 131

 

Articolo 11 06 62 — Subtotale

 

43 608 299

72 184 022

 

 

43 608 299

72 184 022

11 06 63

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica

11 06 63 01

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa

2

4 300 000

2 697 540

 

 

4 300 000

2 697 540

11 06 63 02

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 11 06 63 — Subtotale

 

4 300 000

2 697 540

 

 

4 300 000

2 697 540

11 06 64

Agenzia europea di controllo della pesca

2

8 957 000

8 957 000

 

 

8 957 000

8 957 000

11 06 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

11 06 77 01

Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 77 02

Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore

2

p.m.

359 953

 

 

p.m.

359 953

11 06 77 03

Azione preparatoria — Politica marittima

2

p.m.

 

 

p.m.

11 06 77 05

Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 77 06

Azione preparatoria — Guardiani del mare

2

p.m.

960 000

 

 

p.m.

960 000

11 06 77 07

Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell’UE nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 06 77 08

Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala

2

500 000

500 000

 

 

500 000

500 000

11 06 77 09

Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca

2

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Articolo 11 06 77 — Subtotale

 

1 500 000

2 319 953

 

 

1 500 000

2 319 953

 

Capitolo 11 06 — Totale

 

889 231 715

815 323 299

740 724 593

 

1 629 956 308

815 323 299

Commento

L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell’acconto che non abbia l’effetto di ridurre la partecipazione dei fondi strutturali all’intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla linea di bilancio 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario.

L’articolo 80 del regolamento finanziario stabilisce che vengano applicate rettifiche finanziarie in caso di spese sostenute in violazione del diritto applicabile.

Gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013, concernenti i criteri per le rettifiche finanziarie operate dalla Commissione, stabiliscono norme specifiche relative alle rettifiche finanziarie applicabili al FEAMP.

Le entrate derivanti dalle rettifiche finanziarie operate su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L’articolo 177 del regolamento finanziario stabilisce le condizioni per il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

I prefinanziamenti rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

11 06 60
Promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l’attuazione della politica comune della pesca

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

798 128 031

138 235 825

740 724 593

 

1 538 852 624

138 235 825

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai programmi operativi del FEAMP finalizzati a rafforzare l’occupazione e la coesione economica, sociale e territoriale, a favorire una pesca e un’acquacoltura innovative, competitive e basate sulle conoscenze scientifiche, a sostenere la pesca su piccola scala, in considerazione delle specificità dei singoli Stati membri, a promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e a promuovere l’attuazione della politica comune della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 5 lettere a), c) e d).

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»

84 553 764

84 553 764

 

 

84 553 764

84 553 764

13 03

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

26 806 595 430

27 458 195 038

7 485 116 803

 

34 291 712 233

27 458 195 038

13 04

FONDO DI COESIONE (FC)

8 370 548 261

12 580 725 983

1 826 702 791

 

10 197 251 052

12 580 725 983

13 05

STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

35 083 181

420 564 231

 

 

35 083 181

420 564 231

13 06

FONDO DI SOLIDARIETÀ

50 000 000

176 724 968

 

 

50 000 000

176 724 968

 

Titolo 13 — Totale

35 346 780 636

40 720 763 984

9 311 819 594

 

44 658 600 230

40 720 763 984

CAPITOLO 13 03 —   FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 03

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

13 03 01

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Completamento di Urban (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Contributo dell’Unione al Fondo internazionale per l’Irlanda

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Completamento dell’iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

1,2

p.m.

18 115 473 754

 

 

p.m.

18 115 473 754

13 03 17

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE

1,2

p.m.

22 253 265

 

 

p.m.

22 253 265

13 03 18

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione

1,2

p.m.

2 845 465 225

 

 

p.m.

2 845 465 225

13 03 19

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

1,2

p.m.

774 962 047

 

 

p.m.

774 962 047

13 03 20

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

1,2

p.m.

5 752 675

 

 

p.m.

5 752 675

13 03 31

Completamento dell’Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)

1,2

p.m.

167 560

 

 

p.m.

167 560

13 03 40

Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all’occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

17 702 784 879

3 742 700 000

5 089 205 825

 

22 791 990 704

3 742 700 000

13 03 61

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

3 185 884 426

607 866 009

1 179 062 699

 

4 364 947 125

607 866 009

13 03 62

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

4 853 554 368

925 413 678

839 297 478

 

5 692 851 846

925 413 678

13 03 63

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

213 401 352

37 296 511

65 119 389

 

278 520 741

37 296 511

13 03 64

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

13 03 64 01

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

1,2

720 820 268

263 856 034

309 951 374

 

1 030 771 642

263 856 034

13 03 64 02

Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)

4

3 621 192

p.m.

2 480 038

 

6 101 230

p.m.

13 03 64 03

Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 13 03 64 — Subtotale

 

724 441 460

263 856 034

312 431 412

 

1 036 872 872

263 856 034

13 03 65

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

13 03 65 01

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

1,2

72 000 000

57 526 752

 

 

72 000 000

57 526 752

13 03 65 02

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 13 03 65 — Subtotale

 

72 000 000

57 526 752

 

 

72 000 000

57 526 752

13 03 66

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell’ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile

1,2

51 028 945

48 418 349

 

 

51 028 945

48 418 349

13 03 67

Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulle strategie delle macroregioni 2014-2020

1,2

p.m.

479 390

 

 

p.m.

479 390

13 03 68

Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell’Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica

1,2

p.m.

1 198 474

 

 

p.m.

1 198 474

13 03 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

13 03 77 01

Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell’Unione a livello globale

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell’Unione su scala globale

1,2

p.m.

1 003 491

 

 

p.m.

1 003 491

13 03 77 07

Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell’Unione — Coordinamento migliore ed efficace

1,2

p.m.

1 562 824

 

 

p.m.

1 562 824

13 03 77 08

Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana

1,2

p.m.

1 174 000

 

 

p.m.

1 174 000

13 03 77 09

Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell’Unione europea

1,2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 10

Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica

1,2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Azione preparatoria — Verso un’identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

1,2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

13 03 77 13

Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»

1,2

1 500 000

1 350 000

 

 

1 500 000

1 350 000

13 03 77 14

Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord

1,2

p.m.

125 000

 

 

p.m.

125 000

13 03 77 15

Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l’UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano

1,2

p.m.

800 000

 

 

p.m.

800 000

13 03 77 16

Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene

1,2

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

 

Articolo 13 03 77 — Subtotale

 

3 500 000

9 365 315

 

 

3 500 000

9 365 315

 

Capitolo 13 03 — Totale

 

26 806 595 430

27 458 195 038

7 485 116 803

 

34 291 712 233

27 458 195 038

Commento

L’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell’articolo 174 sia sostenuta dall’azione svolta dall’Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Secondo l’articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell’Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell’articolo 177.

L’articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L’articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l’articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag.1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

13 03 60
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

17 702 784 879

3 742 700 000

5 089 205 825

 

22 791 990 704

3 742 700 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell’Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 61
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

3 185 884 426

607 866 009

1 179 062 699

 

4 364 947 125

607 866 009

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell’Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 62
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

4 853 554 368

925 413 678

839 297 478

 

5 692 851 846

925 413 678

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle che riguardano tutti gli Stati membri, quali la concorrenza globale nell’economia della conoscenza, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria di regioni comprende le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell’Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 63
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

213 401 352

37 296 511

65 119 389

 

278 520 741

37 296 511

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno supplementare specifico del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare è destinato a tenere conto delle difficoltà particolari che devono affrontare le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le regioni settentrionali scarsamente popolate che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 al trattato di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell’Unione, finanziato nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 01
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

720 820 268

263 856 034

309 951 374

 

1 030 771 642

263 856 034

Commento

Ex articolo 13 03 64

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell’Unione, finanziato nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 02
Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

3 621 192

p.m.

2 480 038

 

6 101 230

p.m.

Commento

Ex voce 13 05 63 02 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell’IPA II ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale del FESR ai quali partecipano i beneficiari elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 («il regolamento IPA»).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l’articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla voce relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

CAPITOLO 13 04 —   FONDO DI COESIONE (FC)

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 04

FONDO DI COESIONE (FC)

13 04 01

Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)

1,2

p.m.

431 450 637

 

 

p.m.

431 450 637

13 04 02

Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)

1,2

p.m.

10 487 806 882

 

 

p.m.

10 487 806 882

13 04 03

Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

1,2

8 346 548 261

1 641 334 101

1 826 702 791

 

10 173 251 052

1 641 334 101

13 04 61

Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

13 04 61 01

Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

1,2

24 000 000

20 134 363

 

 

24 000 000

20 134 363

13 04 61 02

Fondo di coesione - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 13 04 61 — Subtotale

 

24 000 000

20 134 363

 

 

24 000 000

20 134 363

 

Capitolo 13 04 — Totale

 

8 370 548 261

12 580 725 983

1 826 702 791

 

10 197 251 052

12 580 725 983

Commento

L’articolo 177, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede l’istituzione di un Fondo di coesione per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L’allegato II, articolo H, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di coesione.

L’articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile. Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L’articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al Fondo di coesione.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all’articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177.

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 100 e 102.

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

13 04 60
Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

8 346 548 261

1 641 334 101

1 826 702 791

 

10 173 251 052

1 641 334 101

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo di programmazione 2014-2020. Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione. Lo stanziamento, che garantisce un equilibrio adeguato e commisurato alle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro, è destinato a finanziare:

investimenti a favore dell’ambiente, comprese le zone connesse allo sviluppo sostenibile e all’energia che presentano vantaggi ambientali,

le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura dei trasporti, nel rispetto degli orientamenti adottati dalla decisione n. 661/2010/UE.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

TITOLO 18

AFFARI INTERNI

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

18 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI INTERNI»

36 536 204

36 536 204

 

 

36 536 204

36 536 204

18 02

SICUREZZA INTERNA

704 854 796

584 769 311

141 073 124

 

845 927 920

584 769 311

18 03

ASILO E MIGRAZIONE

430 177 742

350 764 568

69 272 185

 

499 449 927

350 764 568

 

Titolo 18 — Totale

1 171 568 742

972 070 083

210 345 309

 

1 381 914 051

972 070 083

CAPITOLO 18 02 —   SICUREZZA INTERNA

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

18 02

SICUREZZA INTERNA

18 02 01

Fondo Sicurezza interna

18 02 01 01

Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

3

252 963 542

119 964 370

105 185 354

 

358 148 896

119 964 370

18 02 01 02

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

3

139 644 154

75 079 122

35 887 770

 

175 531 924

75 079 122

18 02 01 03

Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell’informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 18 02 01 — Subtotale

 

392 607 696

195 043 492

141 073 124

 

533 680 820

195 043 492

18 02 02

Strumento Schengen per la Croazia

3

p.m.

 

 

p.m.

18 02 03

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)

3

106 100 000

106 100 000

 

 

106 100 000

106 100 000

18 02 04

Ufficio europeo di polizia (Europol)

3

92 174 000

92 174 000

 

 

92 174 000

92 174 000

18 02 05

Accademia europea di polizia (CEPOL)

3

7 678 000

7 678 000

 

 

7 678 000

7 678 000

18 02 06

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

3

14 643 000

14 643 000

 

 

14 643 000

14 643 000

18 02 07

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu.LISA)

3

72 809 100

72 809 100

 

 

72 809 100

72 809 100

18 02 08

Sistema d’informazione Schengen (SIS II)

3

9 421 500

9 412 273

 

 

9 421 500

9 412 273

18 02 09

Sistema di informazione sui visti (VIS)

3

9 421 500

12 553 358

 

 

9 421 500

12 553 358

18 02 51

Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà

3

p.m.

73 483 714

 

 

p.m.

73 483 714

18 02 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

18 02 77 01

Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 02 77 02

Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive

3

p.m.

872 374

 

 

p.m.

872 374

 

Articolo 18 02 77 — Subtotale

 

p.m.

872 374

 

 

p.m.

872 374

 

Capitolo 18 02 — Totale

 

704 854 796

584 769 311

141 073 124

 

845 927 920

584 769 311

18 02 01
Fondo Sicurezza interna

18 02 01 01
Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

252 963 542

119 964 370

105 185 354

 

358 148 896

119 964 370

Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione clandestina;

sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l’ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell’Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l’Agenzia Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l’immigrazione clandestina, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo l’accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.

Stanziamento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori;

attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone;

sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e futuri;

infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

formazione sull’utilizzo dell’attrezzatura e dei sistemi di cui al secondo, terzo e quarto dei punti precedenti, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone;

distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull’immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l’istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 3, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all’interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all’interoperabilità e all’armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;

studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione.

Stanziamento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;

progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur;

studi, seminari, workshop, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

studi, seminari, workshop, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione nei paesi terzi.

Stanziamento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 7.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 7.4.2003, pag. 15).

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione prevalente negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni;

sostenere e seguire l’attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati membri e valutarne l’efficacia e l’impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento;

promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo;

promuovere progetti finalizzati all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell’Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere;

sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell’Unione;

sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamento destinato inoltre a coprire l’assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall’attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all’applicazione dell’acquis di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

18 02 01 02
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

139 644 154

75 079 122

35 887 770

 

175 531 924

75 079 122

Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell’UE, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali;

aumentare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanziamento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell’UE e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

l’acquisto e la manutenzione dei sistemi informatici nazionali e dell’Unione che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, e/o il successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;

misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione;

Stanziamento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell’Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;

progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo;

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati membri;

progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell’Unione, programmi di scambio e formazione;

progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni;

l’acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell’Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione;

studi e progetti pilota;

attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

l’acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti;

lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,

attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

le valutazioni dei rischi e delle minacce e le valutazioni d’impatto;

studi e progetti pilota.

Stanziamento destinato inoltre a coprire l’assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

CAPITOLO 18 03 —   ASILO E MIGRAZIONE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Linea di bilancio

QF

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

18 03

ASILO E MIGRAZIONE

18 03 01

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01

Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

3

174 774 553

89 097 433

27 708 874

 

202 483 427

89 097 433

18 03 01 02

Sostenere la migrazione legale nell’Unione, promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

3

239 811 829

128 191 655

41 563 311

 

281 375 140

128 191 655

 

Articolo 18 03 01 — Subtotale

 

414 586 382

217 289 088

69 272 185

 

483 858 567

217 289 088

18 03 02

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo — UESA

3

14 991 360

14 991 360

 

 

14 991 360

14 991 360

18 03 03

Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)

3

100 000

86 290

 

 

100 000

86 290

18 03 51

Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori

3

p.m.

117 144 601

 

 

p.m.

117 144 601

18 03 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

18 03 77 01

Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione

3

 

 

18 03 77 03

Azione preparatoria — Completamento dell’integrazione dei cittadini dei paesi terzi

3

 

 

18 03 77 04

Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell’integrazione dei profughi

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 03 77 05

Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

3

p.m.

348 949

 

 

p.m.

348 949

18 03 77 06

Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza

3

p.m.

436 187

 

 

p.m.

436 187

18 03 77 07

Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell’Unione

3

p.m.

218 093

 

 

p.m.

218 093

18 03 77 08

Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell’integrazione dei profughi

3

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

18 03 77 09

Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture

3

500 000

250 000

 

 

500 000

250 000

18 03 77 10

Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 18 03 77 — Subtotale

 

500 000

1 253 229

 

 

500 000

1 253 229

 

Capitolo 18 03 — Totale

 

430 177 742

350 764 568

69 272 185

 

499 449 927

350 764 568

18 03 01
Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01
Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

174 774 553

89 097 433

27 708 874

 

202 483 427

89 097 433

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare, anche tramite la cooperazione pratica, la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e alle richieste di asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, il presente stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché quelle volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo.

Stanziamento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale ei altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a sostenere:

la promozione della cooperazione dell’Unione nell’attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all’altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all’arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati;

la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche;

gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell’Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

lo sviluppo e l’applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo;

le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo;

la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;

le attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Il presente stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

18 03 01 02
Sostenere la migrazione legale nell’Unione, promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

Bilancio 2015

Bilancio rettificativo n. 1/2015

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

239 811 829

128 191 655

41 563 311

 

281 375 140

128 191 655

Commento

Stanziamento destinato a sostenere la migrazione legale negli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, ad esempio le esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando nel contempo l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, a promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscono alla lotta contro l’immigrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito.

Per quanto riguarda la migrazione legale e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, il presente stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l’immigrazione e le fasi precedenti alla partenza, misure di integrazione, nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a sostenere:

la promozione della cooperazione dell’Unione nell’attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e rimpatrio;

la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche;

gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell’Unione in materia di immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di migrazione legale, integrazione e rimpatrio;

misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di immigrazione;

la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’attuazione degli accordi di riammissione e dei partenariati per la mobilità;

azioni e campagne di informazione nei paesi terzi volte a sensibilizzare in merito agli idonei canali legali per l’immigrazione e ai rischi di quella illegale;

attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).