|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1122 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
recante divieto di pesca del cicerello nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
05/TQ104 |
|
Stato membro |
Danimarca |
|
Stock |
SAN/234_1 |
|
Specie |
Cicerello (Ammodytes spp.) |
|
Zona |
Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello |
|
Data di chiusura |
21.5.2015 |
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1123 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
recante divieto di pesca del cicerello nelle acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
06/TQ104 |
|
Stato membro |
Danimarca |
|
Stock |
SAN/234_6 |
|
Specie |
Cicerello (Ammodytes spp.) |
|
Zona |
Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello |
|
Data di chiusura |
6.6.2015 |
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1124 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
recante divieto di pesca del cicerello nelle acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
07/TQ104 |
|
Stato membro |
Danimarca |
|
Stock |
SAN/234_2 |
|
Specie |
Cicerello (Ammodytes spp.) |
|
Zona |
Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello |
|
Data di chiusura |
12.6.2015 |
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1125 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nel Katsuobushi (tonnetto striato essiccato) e in alcune aringhe del Baltico affumicate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei prodotti alimentari. |
|
(2) |
A norma di tale regolamento i tenori massimi di IPA devono essere sicuri e fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) in base alle buone pratiche di fabbricazione, di essiccazione, di pesca e agricole. Nel 2011 i dati per il pesce affumicato hanno dimostrato che erano ottenibili tenori massimi inferiori di IPA, i quali sono stati definiti nel regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione (3). In alcuni casi si sono tuttavia rivelati necessari adeguamenti della tecnologia di affumicatura. È stato pertanto concesso un periodo transitorio di tre anni prima dell'applicazione dei tenori massimi inferiori, prevista dal 1o settembre 2014. |
|
(3) |
Il Katsuobushi è un prodotto alimentare tradizionale giapponese a base di tonnetto striato. Il suo processo di fabbricazione comporta la sfilettatura, la bollitura e il diliscamento, cui fa seguito un processo di affumicatura/essiccazione su legna ardente. Le autorità giapponesi hanno recentemente fornito elementi di prova attestanti che, nonostante l'applicazione, nella misura del possibile, di buone pratiche di affumicatura, per tale prodotto non sono ottenibili i tenori inferiori di IPA. È pertanto opportuno modificare gli attuali tenori massimi di IPA nel Katsuobushi e reintrodurre quelli applicabili prima del 1o settembre 2014. |
|
(4) |
La denominazione del prodotto «Sprotid» è una denominazione tradizionale comune in Estonia e si riferisce a un prodotto che può tradizionalmente contenere sia spratto (Sprattus sprattus) sia aringa del Baltico (Clupea harengus membras), in funzione della stagione e della disponibilità. Entrambi i pesci hanno dimensioni analoghe e sono classificati come pesci di piccola taglia. L'etichetta dello «Sprotid» indica se il prodotto contiene spratti o aringhe del Baltico o una combinazione di entrambi, indicando altresì il rapporto tra ciascuna specie ittica presente. La procedura di affumicatura per questa piccola aringa del Baltico è identica a quella applicata agli spratti e i tenori di IPA nelle piccole aringhe del Baltico sono pertanto simili a quelli presenti negli spratti affumicati. Per la piccola aringa del Baltico affumicata e per la piccola aringa affumicata in scatola è pertanto opportuno stabilire lo stesso tenore massimo applicato agli spratti affumicati e agli spratti affumicati in scatola. |
|
(5) |
La legislazione concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stata sostituita in quanto richiedeva la modifica di alcune note. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 215 del 20.8.2011, pag. 4).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:
|
1) |
la parte 6: Idrocarburi policiclici aromatici è sostituita dalla seguente: «Parte 6: Idrocarburi policiclici aromatici
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
La nota (26) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
La nota (36) è sostituita dalla seguente:
|
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1126 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
181,3 |
|
MK |
43,8 |
|
|
ZZ |
112,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
116,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
119,7 |
|
ZZ |
119,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
98,0 |
|
TR |
108,0 |
|
|
UY |
76,8 |
|
|
ZA |
135,1 |
|
|
ZZ |
104,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
98,9 |
|
BR |
106,0 |
|
|
CL |
131,8 |
|
|
NZ |
147,1 |
|
|
US |
173,4 |
|
|
ZA |
122,1 |
|
|
ZZ |
129,9 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
114,9 |
|
CL |
127,1 |
|
|
CN |
86,2 |
|
|
NZ |
235,9 |
|
|
ZA |
124,0 |
|
|
ZZ |
137,6 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
239,3 |
|
ZZ |
239,3 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
239,3 |
|
ZZ |
239,3 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
CL |
181,4 |
|
ZZ |
181,4 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
95,4 |
|
CL |
126,8 |
|
|
ZZ |
111,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/13 |
DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2015
che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II della direttiva 2008/98/CE stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. |
|
(2) |
L'operazione R1 di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE si applica ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia. Gli impianti di incenerimento destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani vi rientrano solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula di efficienza energetica (formula R1) di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE. |
|
(3) |
Da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell'Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani. |
|
(4) |
Una relazione del Centro comune di ricerca della Commissione europea ha dimostrato che al fine di raggiungere la parità di condizioni nell'Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell'impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1. Questo fattore va basato sul documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti. |
|
(5) |
Con l'applicazione di un CCF alcuni impianti di incenerimento raggiungerebbero la soglia relativa alla formula R1 e diventerebbero dunque automaticamente impianti di incenerimento. Ciononostante, l'applicazione di un tale fattore di correzione deve restare un incentivo affinché gli impianti di incenerimento raggiungano un'elevata efficienza nella produzione di energia dai rifiuti, in linea con gli obiettivi e la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. |
|
(6) |
Il CCF applicabile alla formula R1 va basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento. |
|
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2008/98/CE. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Nell'allegato II della direttiva 2008/98/CE il testo riportato qui di seguito è aggiunto sotto la nota a piè di pagina (*):
«Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:
|
1. |
CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell'Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015. CCF = 1 se HDD ≥ 3 350 CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150 CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350 |
|
2. |
CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029: CCF = 1 se HDD ≥ 3 350 CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150 CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350 |
(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).
Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»
DECISIONI
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/16 |
DECISIONE (PESC) 2015/1128 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 7 luglio 2015
relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, EU BAM Rafah (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 29 maggio 2015 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah, dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016. |
|
(3) |
La decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio (2) ha prorogato la durata dell'EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La signora Natalina CEA è nominata capo della missione EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.
(2) Decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 23).
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/17 |
DECISIONE (PESC) 2015/1129 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 7 luglio 2015
che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 17 febbraio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/381 (2), con cui ha nominato il sig. Rodolphe MAUGET capo della missione EUPOL COPPS per il periodo dal 16 febbraio 2015 al 30 giugno 2015. |
|
(3) |
Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1064 (3), che ha prorogato il mandato dell'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016. |
|
(4) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Rodolphe MAUGET quale capomissione dell'EUPOL COPPS dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Rodolphe MAUGET quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato fino al 30 giugno 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.
(2) Decisione (PESC) 2015/381 del comitato politico e di sicurezza, del 17 febbraio 2015, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015) (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 37).
(3) Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 21).
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/18 |
DECISIONE (PESC) 2015/1130 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
|
(2) |
Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo. |
|
(3) |
Il 7 luglio 2015, con decisione (PESC) 2015/1099 (2), il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 10 luglio 2015. |
|
(4) |
Il 10 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 13 luglio 2015 per avere il tempo di proseguire i negoziati nella prospettiva di giungere a un accordo su un piano d'azione congiunto globale. |
|
(5) |
La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 13 luglio 2015. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data. |
|
(6) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 26 bis
1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.
2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.
3. Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 13 luglio 2015.
4. Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.
5. All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 13 luglio 2015:
|
“a) |
i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; |
|
b) |
i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse; |
|
c) |
altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.” |
6. All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 13 luglio 2015:
|
“b) |
altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; |
|
c) |
altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.” |
7. I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 13 luglio 2015.
8. I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 13 luglio 2015, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 13 luglio 2015, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
(2) Decisione (PESC) 2015/1099 del Consiglio, del 7 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 180 dell'8.7.2015, pag. 4).
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1131 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2013/505/UE che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa
[notificata con il numero C(2015) 4470]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 14 ottobre 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/505/UE (2) (nel seguito «la decisione») che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese in conformità dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa. |
|
(2) |
La misura provvisoria, autorizzata a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione, per un periodo di tempo di 21 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2013, giungerà a scadenza il 14 luglio 2015. |
|
(3) |
Il periodo di 21 mesi era volto a concedere un tempo sufficiente per concludere la procedura di restrizione che la Repubblica francese aveva dovuto avviare a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 inoltrando all'Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo, in conformità dell'allegato XV del medesimo regolamento, entro tre mesi dalla data della decisione. La decisione prevede che l'autorizzazione scada prima della scadenza del periodo di 21 mesi se la procedura di restrizione si conclude prima. |
|
(4) |
A seguito di difficoltà impreviste relative al controllo di conformità effettuato sul fascicolo secondo quanto disposto all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la procedura di restrizione è stata ritardata e probabilmente non si concluderà prima della primavera 2016. |
|
(5) |
Le ragioni alla base dell'autorizzazione della misura provvisoria rimangono invariate. |
|
(6) |
Al fine di evitare l'incertezza giuridica che deriverebbe dalla scadenza dell'autorizzazione della misura provvisoria francese prima della conclusione della procedura di restrizione, è necessario estendere il periodo di tempo per il quale la misura provvisoria è autorizzata. |
|
(7) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato REACH, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2013/505/UE il periodo di tempo «21 mesi» è sostituito da «36 mesi».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 13 luglio 2015.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2013/505/UE della Commissione, del 14 ottobre 2013, che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa (GU L 275 del 16.10.2013, pag. 52).
|
11.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1132 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2015
relativa all'approvazione della funzione di coasting della Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il costruttore Porsche AG (il «richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione per la «funzione di coasting» come tecnologia innovativa il 13 ottobre 2014. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La domanda è stata giudicata completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il 14 ottobre 2014, ossia il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento. |
|
(2) |
La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 («linee guida tecniche») (3). |
|
(3) |
La domanda riguarda la funzione di coasting della Porsche AG. La tecnologia innovativa è una strategia di controllo intelligente del cambio automatico che consente di utilizzare una modalità di guida durante la quale il veicolo è in movimento mentre il motore a combustione è disaccoppiato dalle ruote (ossia la frizione è disinnestata). Durante la modalità di guida coasting, il motore è al minimo ma il funzionamento dei dispositivi ausiliari (ad esempio, generatore, compressore, pompa ad acqua) è attivo. Inoltre, durante il coasting, l'energia cinetica e potenziale del veicolo è direttamente impiegata per vincere la resistenza alla guida e, di conseguenza, per diminuire il consumo di carburante. |
|
(4) |
Il richiedente ha dimostrato che una percentuale pari o inferiore al 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento (2009) era dotata della funzione di coasting del tipo descritto nella domanda in questione. |
|
(5) |
In virtù dei criteri di giustificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iii), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 725/2011 è necessario dimostrare che l'effetto di riduzione delle emissioni di CO2 della tecnologia non dipende dal comportamento di guida o da impostazioni o scelte che si sottraggono al controllo del richiedente. Tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente, nonché da altre fonti pubbliche, la Commissione ritiene che una funzione di coasting che possa essere disattivata e debba essere riattivata manualmente non soddisferebbe tale condizione. Questo è il caso che potrebbe verificarsi, ad esempio, quando le condizioni delle strade o del veicolo non consentono il coasting, quando è presente una forte pendenza e quando il conducente preme il pedale del freno o attiva il controllo della velocità di crociera o la modalità sport, disattiva il sistema start/stop o utilizza il cambio manuale. Il richiedente ha fornito un'analisi relativa ad alcune di queste situazioni, in particolare la situazione in cui le condizioni delle strade o del veicolo non consentono il coasting e la situazione in cui il conducente preme il pedale del freno o utilizza il cambio manuale. Non sono state esaminate altre situazioni riguardo al comportamento di guida in relazione alla riattivazione manuale del coasting. La Commissione conclude che dovrebbero essere specificate le condizioni alle quali la tecnologia del coasting rispetta i criteri di giustificazione definiti nel regolamento di esecuzione. Tali condizioni dovrebbero garantire che la funzione di coasting non possa essere disattivata dal conducente oppure che, quando la funzione è disattivata in altro modo, ad esempio tramite la strategia di controllo intelligente del cambio automatico o mediante qualsiasi altro dispositivo, sia riattivata automaticamente subito dopo la disattivazione. Alla luce di quanto sopra, e fatta salva tale condizione, la Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che le condizioni e i criteri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono soddisfatti. |
|
(6) |
Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento in rapporto al quale paragonare l'efficienza del veicolo dotato di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene opportuno prendere in considerazione come riferimento un veicolo con la funzione di coasting installata e disattivata. Se non è possibile disattivare la funzione di coasting, occorre assicurarsi che essa non sia attiva durante la procedura di prova. |
|
(7) |
Il richiedente ha presentato una metodologia per determinare le riduzioni di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia del coasting. Una serie di fattori nelle formule sono ricavati dall'analisi degli effetti del comportamento di guida sul tale tecnologia. La Commissione ritiene che il numero di viaggi che figura nella base dati sia soddisfacente per concludere che la tecnologia innovativa sia in grado di ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, sarebbe necessaria una quantità maggiore di dati indipendenti e affidabili, compresa un'ulteriore analisi della distanza percorsa e del tempo trascorso con il sistema di trasmissione del motore e le batterie attivi alla temperatura di funzionamento adeguata e della proporzione del tempo di guida trascorso con il veicolo in un tratto in discesa con una pendenza forte e la funzione di coasting disattivata, per mitigare le incertezze correlate al risparmio di CO2 che è possibile ottenere grazie alla tecnologia innovativa. |
|
(8) |
È necessario includere un fattore di conversione nelle formule per il calcolo dei risparmi potenziali di CO2 per tenere conto della differenza tra le emissioni di CO2 prodotte dalla prova NEDC normale e le emissioni prodotte in condizioni di prova NEDC modificate per il veicolo di riferimento. Nelle discussioni con l'industria è stata fornita una quantità di dati limitata sui valori pertinenti del parametro c sulla base delle simulazioni. I dati hanno evidenziato risultati differenti che dipendono dalle caratteristiche della trasmissione e da altri parametri del veicolo. In base a tali dati il parametro risulta compreso nell'intervallo tra 0,96 e 0,99. Il richiedente non ha fornito prove solide per l'uso di un valore specifico per c. Alla luce di quanto precede, si stima che per c dovrebbe essere utilizzato un valore corrispondente al minimo dell'intervallo identificato per conferire certezza al risparmio probabile di CO2 che sarà ottenuto. Il fattore di conversione c è pertanto fissato a 0,96 (rispetto al valore di 0,97 che figura nella domanda, per il quale non è stata fornita alcuna giustificazione). |
|
(9) |
Un elemento fondamentale al fine della determinazione dei risparmi di CO2 risiede nella proporzione della distanza percorsa dal veicolo con la funzione di coasting attiva. È determinato un fattore d'uso che esprime il rapporto tra la distanza percorsa in condizioni di coasting dal richiedente nelle prove e la distanza percorsa con la funzione di coasting attiva in condizioni NEDC modificate. Il richiedente ha proposto un valore di 1. L'analisi della Commissione mostra che questo valore non può essere giustificato dai dati forniti. In base ai dati del richiedente il fattore d'uso avrebbe un valore di 0,87. Tuttavia, il richiedente non ha fornito dati sufficienti per determinare con certezza che altri fattori che possono risultare nella disattivazione della funzione di coasting siano pienamente presi in considerazione. È pertanto opportuno risolvere le incertezze con un ulteriore adeguamento proporzionato risultante in un fattore d'uso di 0,8.Tale adeguamento dovrebbe fornire un margine appropriato per tener conto di tali incertezze e della loro incidenza a livello statistico. Questa conclusione potrebbe essere riesaminata se si rendesse disponibile una quantità sufficiente di dati indipendenti e affidabili. |
|
(10) |
Inoltre, e in accordo con il richiedente, la Commissione ritiene opportuno affrontare le carenze constatate nelle ipotesi attuali relativamente al funzionamento del controllo della velocità di crociera mediante un ulteriore adeguamento del fattore d'uso poiché la funzione di coasting viene disattivata quando viene attivato il controllo della velocità di crociera. Nella sua domanda il richiedente non ha fornito alcuna informazione riguardo a questo aspetto. La Commissione ha identificato dati disponibili risultanti da alcune ricerche effettuate negli USA sull'uso del controllo della velocità di crociera. Tali dati dimostrano che, nei casi in cui il controllo della velocità di crociera è installato, è utilizzato per circa la metà della distanza percorsa. Ciò significa che il fattore d'uso dovrebbe essere dimezzato nei casi in cui tale dispositivo è installato. Il richiedente ha confermato tale conclusione e pertanto il fattore d'uso è dimezzato ad un valore di 0,4 quando il controllo della velocità di crociera è installato nel veicolo. Questa conclusione potrebbe essere riesaminata se si rendesse disponibile una quantità sufficiente di dati indipendenti e affidabili. |
|
(11) |
In tale contesto, la Commissione ritiene che il metodo fornisca risultati precisi e affidabili, riproducibili da terzi per quanto riguarda i veicoli Porsche della gamma S (coupé sport) che figurano nella domanda. |
|
(12) |
Inoltre, la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta mediante la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km per i veicoli Porsche della gamma S che figurano nella domanda. |
|
(13) |
Dato che gli effetti della funzione di coasting non sono inclusi nella prova di omologazione riguardo alle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5), la Commissione reputa che la funzione di coasting della Porsche non sia inclusa nel normale ciclo di prova. |
|
(14) |
La Commissione ha constatato che la relazione di verifica è stata preparata da TÜV Nord e che corrobora le conclusioni riportate nella domanda. |
|
(15) |
Pertanto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione, purché siano introdotte le condizioni specifiche suddette al fine di garantire la giustificazione e gli adeguamenti del metodo. |
|
(16) |
Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La funzione di coasting della Porsche AG destinata ad essere utilizzata nei veicoli Porsche della gamma S e della categoria M1 (coupé sport) è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
a) |
la funzione di coasting non può essere disattivata; |
|
b) |
nel caso in cui la funzione sia stata disattivata in qualsiasi modo, essa viene riattivata automaticamente subito dopo la disattivazione. |
2. La riduzione di emissioni di CO2 ottenuta attraverso l'uso della funzione di coasting di cui al paragrafo 1 è determinata secondo il metodo descritto nell'allegato. Tale riduzione differisce tra i veicoli in cui è installato il controllo della velocità e i veicoli che ne sono privi.
3. Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «13».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf
(4) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
1. METODO DI PROVA — INTRODUZIONE
Al fine di determinare la riduzione di CO2 che può essere attribuita all'uso della tecnologia di coasting della Porsche AG è necessario stabilire quanto segue:
|
1) |
i veicoli da sottoporre a prova; |
|
2) |
la procedura di prova per definire le condizioni di prova modificate (profilo di velocità NEDC modificato); |
|
3) |
la procedura di prova da seguire per determinare le emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate; |
|
4) |
la procedura di prova da seguire per determinare le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate; |
|
5) |
le formule per calcolare il risparmio di CO2; |
|
6) |
le formule per calcolare l'errore statistico nel risparmio di CO2. |
1.1. VEICOLI DI PROVA
Sono messi a disposizione i seguenti veicoli:
a) veicolo ecoinnovativo: un veicolo con la tecnologia innovativa attivata.
b) veicolo di riferimento: un veicolo con la tecnologia innovativa disattivata. Se non è possibile disattivare la tecnologia, è necessario garantire che la funzione di coasting non sia attiva durante la procedura di prova.
1.2. PROCEDURA DI PROVA DA SEGUIRE PER DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO2 DEL VEICOLO ECOINNOVATIVO IN CONDIZIONI DI PROVA MODIFICATE (PROFILO DI VELOCITÀ NEDC MODIFICATO) (EMC)
Condizioni e procedura di misurazione
Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli ecoinnovativi devono essere misurati in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101 (1) (metodo di misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli con solo motore a combustione interna). Le procedure seguenti sono modificate:
|
1.2.1 |
ricondizionamento del veicolo; |
|
1.2.2 |
definizione della curva di decelerazione; |
|
1.2.3 |
generazione del profilo di velocità NEDC modificato; |
|
1.2.4 |
numero di prove. |
1.2.1 Precondizionamento del veicolo
Sono eseguite una o più prove NEDC complete di precondizionamento con la tecnologia innovativa disattivata (o, quando ciò non sia possibile, garantendo che la funzione di coasting non sia in funzione durante la procedura di prova) per raggiungere le condizioni di prova a caldo del motore, del motore elettrico e della batteria.
1.2.2 Definizione della curva di decelerazione
La determinazione della curva di decelerazione in modalità coasting è effettuata su un banco dinamometrico a rullo singolo come descritto nelle seguenti fasi obbligatorie:
|
a) |
effettuare la determinazione della resistenza all'avanzamento sul dinamometro conformemente alle procedure operative standard; |
|
b) |
portare il veicolo alla temperatura di funzionamento utilizzando la procedura di precondizionamento; |
|
c) |
eseguire una decelerazione in modalità coasting a partire da 120 km/h fino all'arresto del veicolo o alla velocità più bassa possibile nella modalità coasting. |
1.2.3. Generazione del profilo di velocità NEDC modificato (mNEDC)
1.2.3.1. Ipotesi
|
a) |
La sequenza di prova si compone di un ciclo urbano composto da quattro cicli urbani elementari e da un ciclo extraurbano; |
|
b) |
tutte le rampe di accelerazione sono identiche al profilo NEDC; |
|
c) |
tutti i valori di velocità costante sono identici al profilo NEDC; |
|
d) |
la decelerazione durante le fasi di decelerazione è identica a quella del profilo NEDC; |
|
e) |
le tolleranze di velocità e di tempo sono conformi al punto 1.4 dell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 101. |
1.2.3.2. Vincoli
|
a) |
La deviazione dal profilo NEDC è ridotta al minimo e la distanza complessiva è conforme alle tolleranze specificate del NEDC; |
|
b) |
la distanza al termine di ogni fase di decelerazione del profilo mNEDC è pari alla distanza al termine di ogni fase di decelerazione del profilo NEDC; |
|
c) |
per tutte le fasi di accelerazione, velocità costante e decelerazione, sono applicate tolleranze NEDC standard; |
|
d) |
durante le fasi di coasting, il motore a combustione interna è disaccoppiato e non è consentita la correzione attiva della curva di velocità dei veicoli. |
1.2.3.3. Definizione dei limiti del sistema
|
a) |
Limite di velocità inferiore per la funzione di coasting; la modalità di coasting è disattivata a una velocità di 15 km/h attivando i freni. In questa fase una curva di decelerazione è seguita da una rampa di decelerazione come descritto per profilo NEDC (vmin nella figura 1); |
|
b) |
tempo minimo di arresto; il tempo minimo che trascorre dopo ogni fase di decelerazione in modalità coasting fino all'arresto del veicolo o alla fase di velocità costante è di 2 secondi ( |
|
c) |
tempo minimo delle fasi di velocità costante; il tempo minimo delle fasi di velocità costante dopo l'accelerazione o la decelerazione in modalità coasting è di 2 secondi ( Velocità Tempo |
1.2.4. Numero di prove
La procedura completa di prova sul banco di prova viene ripetuta almeno tre volte. È possibile calcolare la media aritmetica delle emissioni di CO2 provenienti dal veicolo ecoinnovativo (EMC) e la deviazione standard corrispondente
1.3.1. Condizioni e procedura di misurazione
Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli di riferimento devono essere misurati in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101 (metodo di misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli con solo motore a combustione interna). Le procedure seguenti sono modificate:
|
1.3.1.1. |
precondizionamento del veicolo e |
|
1.3.1.2. |
numero di prove. |
1.3.1.1. Precondizionamento del veicolo
Sono eseguite una o più prove NEDC complete di precondizionamento con la tecnologia innovativa disattivata (o, quando ciò non sia possibile, garantendo che la funzione di coasting non sia attivata durante la procedura di prova) per raggiungere le condizioni di prova a caldo del motore, del motore elettrico e della batteria per quanto riguarda la temperatura.
1.3.1.2. Numero di prove
La procedura completa di prova sul banco di prova è ripetuta almeno tre volte. È possibile calcolare la media aritmetica delle emissioni di CO2 provenienti dal veicolo ecoinnovativo
1.4. FORMULE PER CALCOLARE IL RISPARMIO DI CO2
Per calcolare il risparmio di CO2 ottenuto tramite l'ecoinnovazione, la formula da utilizzare è la seguente:
Formula 1
dove:
|
|
: |
risparmio di CO2 [g CO2/km]; |
|
c |
: |
il parametro di conversione è 0,96; |
|
|
: |
media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate [g CO2/km]; |
|
EMC |
: |
media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [g CO2/km]; |
|
UF |
: |
il fattore d'uso della tecnologia coasting per la Porsche è 0,8; questo valore è rappresentativo unicamente dei veicoli Porsche della gamma S (coupé sport); se i veicoli sono dotati di controllo della velocità di crociera tale valore è 0,4. |
1.5. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATO STATISTICO DEI RISULTATI
L'errore standard del risparmio totale di CO2 non supera 0,5 g di CO2/km ed è calcolato secondo la formula seguente:
Formula 2
|
|
: |
errore standard nel risparmio totale di CO2 [g CO2/km], |
Qualora tale vincolo non sia rispettato, è necessario realizzare ulteriori sforzi, ad esempio effettuando un maggior numero di misurazioni o migliorando le medesime, per ridurne l'incertezza.
La formula per calcolare l'errore standard è la seguente:
Formula 3
dove:
|
|
: |
errore standard nel risparmio totale di CO2 [g CO2/km]; |
|
c |
: |
il parametro di conversione è 0,96; |
|
|
: |
media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate [g CO2/km]; |
|
|
: |
deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo di riferimento in condizioni di prova modificate [g CO2/km]; |
|
EMC |
: |
media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [g CO2/km]; |
|
|
: |
deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [g CO2/km]; |
|
UF |
: |
il fattore d'uso della tecnologia coasting per la Porsche è 0,8; questo valore è rappresentativo unicamente dei veicoli Porsche della gamma S (coupé sport); se i veicoli sono dotati di controllo della velocità di crociera tale valore è 0,4; |
|
sUF |
: |
deviazione standard della media aritmetica del fattore d'uso, che è pari a 0,024. |
1.6. DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CHE LA SOGLIA MINIMA DI 1 g CO2/km È SUPERATA IN MODO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO
Al fine di dimostrare che la soglia di 1,0 g CO2/km è superata in modo statisticamente rilevante è utilizzata la formula riportata di seguito:
Formula 4
dove:
|
MT |
: |
soglia minima [g CO2/km]; |
|
|
: |
risparmio di CO2 [g CO2/km]; |
|
|
: |
errore standard nel risparmio totale di CO2 [g CO2/km]. |
Se il risparmio di emissioni di CO2 calcolato applicando la formula 4 è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica il secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1435246393829&uri=CELEX:42007X0619(02)