ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
9 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimetalin in o su determinati prodotti ( 1 )

27

 

*

Regolamento (UE) 2015/1102 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti ( 1 )

54

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 relativo a una nuova forma di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam ( 1 )

70

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

72

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

75

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1109 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

78

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1110 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

80

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2015) 4507]

82

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ( GU L 96 del 29.3.2014 )

84

 

*

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ( GU L 189 del 27.6.2014 )

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1100 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2015

concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari l'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE istituisce in capo agli Stati membri obblighi di comunicazione per quanto riguarda l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario.

(2)

In base alle informazioni presentate dagli Stati membri la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza biennale sulle materie indicate all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

(3)

Gli Stati membri fornivano già da diversi anni alla Commissione volontariamente le informazioni necessarie. Al fine tuttavia di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati presentati dagli Stati membri sono opportune norme dettagliate sul contenuto e sul formato di detti dati.

(4)

Il presente regolamento istituisce un questionario da compilarsi annualmente a cura degli Stati membri ai fini del monitoraggio annuale delle condizioni tecniche ed economiche e degli sviluppi del mercato del trasporto ferroviario dell'Unione.

(5)

Per l'inserimento nel questionario dei dati richiesti gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli utilizzatori, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità competenti a livello nazionale.

(6)

Nel decidere il contenuto dei dati da presentare mediante il questionario la Commissione tiene conto delle fonti di dati disponibili e dei dati già forniti in base agli obblighi di comunicazione vigenti, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico del settore ferroviario e degli Stati membri. La Commissione si avvale specificamente, per quanto possibile, dei dati comunicati a norma dei seguenti atti giuridici:

regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (2), per quanto riguarda i dati sugli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria;

regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto riguarda i dati relativi ai flussi di traffico sulla rete ferroviaria e agli incidenti;

regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione (4), in particolare gli allegati I e II, per quanto riguarda i dati relativi al trasporto di passeggeri per ferrovia;

regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per quanto riguarda le relazioni annuali da pubblicare a cura delle imprese ferroviarie sulle prestazioni in materia di qualità del servizio; e

regolamento (UE) n. 1300/2014 (6) della Commissione, per quanto riguarda l'inventario dei beni da realizzare a cura degli Stati membri al fine di monitorare e valutare l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.

(7)

La rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario dovrebbe partecipare attivamente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE, come anche all'aggiornamento della metodologia di raccolta dei dati.

(8)

Il questionario figurante nell'allegato andrebbe usato per la raccolta dei dati a partire dall'anno di riferimento 2015. Per i primi due anni di riferimento è necessario un periodo transitorio, in modo da consentire l'eventuale adeguamento dei meccanismi esistenti di raccolta dei dati degli Stati membri a seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di evitare errori di interpretazione, durante il periodo transitorio è importante che gli Stati membri informino la Commissione delle differenze nel contenuto dei dati o nel formato dalle pertinenti sezioni del questionario.

(9)

Su richiesta dell'impresa ferroviaria interessata, e qualora giustificato dall'esigenza di rispettare la riservatezza commerciale, gli Stati membri possono presentare alla Commissione i dati richiesti al punto 7 ricorrendo all'uso di pseudonimi.

(10)

I dati raccolti in forza del presente regolamento dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le parti interessate, rispettando le preclusioni imposte dalla riservatezza commerciale.

(11)

Le metodologie, le definizioni e i metodi di raccolta delle informazioni possono evolvere nel corso del tempo in seguito al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, gli sviluppi del mercato dei servizi ferroviari e la migliorata disponibilità di dati potrebbero rendere opportuno ridurre o ampliare l'ambito del questionario. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto essere aggiornato periodicamente in modo da tenere conto di tali sviluppi, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.

(12)

La Commissione ha consultato le parti sociali e gli utilizzatori del settore ferroviario mediante il gruppo di lavoro per il monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari, e ha consultato altresì la rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario.

(13)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei dati che gli Stati membri presentano alla Commissione nell'espletamento dei propri obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «canoni per l'accesso alle linee»: canoni esatti a fronte del pacchetto minimo di accesso di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE;

b)   «servizi ad alta velocità»: servizi ferroviari passeggeri prestati con l'impiego di materiale rotabile per l'alta velocità, compresi i treni ad assetto variabile, che si spostano a velocità non inferiore a 200 km/h per almeno una parte del servizio; l'impiego di impianti per l'alta velocità non è un requisito indispensabile;

c)   «servizi a lunga percorrenza tradizionali»: servizi di trasporto ferroviario passeggeri diversi dal trasporto urbano, extraurbano, regionale o ad alta velocità;

d)   «stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale può avere inizio, effettuare una fermata o terminare un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri;

e)   «scalo merci»: un luogo attrezzato per il trasbordo e il deposito di unità di trasporto intermodale, purché almeno parte del trasporto avvenga per ferrovia;

f)   «totale della compensazione da parte dello Stato»: nel contesto dei contratti, l'importo totale che lo Stato ha convenuto di versare al gestore dell'infrastruttura a titolo di finanziamento per tutta la durata del contratto;

g)   «organismo di monitoraggio»: l'organismo preposto dalla legislazione nazionale a verificare la conformità al contratto dell'operato del gestore dell'infrastruttura;

h)   «binario»: rotaie appaiate, usate dai veicoli su rotaia per gli spostamenti;

i)   «linea dedicata ad alta velocità»: linea appositamente costruita per consentire nei propri segmenti principali che il traffico viaggi a velocità in genere non inferiore a 250 km/h, ma anche superiore; può comprendere segmenti di raccordo nei quali la velocità è ridotta in considerazione delle condizioni locali;

j)   «nodo»: punto importante di una rete ferroviaria dove si interconnettono diverse linee ferroviarie;

k)   «servizio di trasporto internazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri durante il quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro, provvedendo al trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi;

l)   «servizio di trasporto nazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;

m)   «servizio di trasporto di merci nazionale»: servizio di trasporto di merci prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;

n)   «assegnazione di tracce»: decisione di assegnare singole tracce ferroviarie per lo svolgimento dell'attività; ogni assegnazione di una traccia ad un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come assegnazione distinta di una traccia;

o)   «traccia ferroviaria programmata»: una traccia assegnata nel rispetto delle norme di programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE;

p)   «traccia ferroviaria assegnata ad hoc»: una traccia assegnata in seguito a una richiesta ad hoc ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2012/34/UE;

q)   «richiesta di assegnazione di traccia respinta»: richiesta di assegnazione di traccia che ha ricevuto risposta negativa dal gestore dell'infrastruttura previa procedura di coordinamento di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE; ogni cancellazione di un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come una richiesta di assegnazione respinta;

r)   «manutenzione»: spesa corrente effettuata dal gestore dell'infrastruttura al fine di conservare lo stato e la capacità dell'infrastruttura esistente;

s)   «rinnovi»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di sostituzione dell'infrastruttura esistente, che non modificano l'insieme delle sue prestazioni;

t)   «ristrutturazione»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di modifica dell'infrastruttura, tali da migliorare l'insieme delle sue prestazioni;

u)   «nuove infrastruttura»: spesa in conto capitale che si esplica in progetti di costruzione di nuovi impianti infrastrutturali;

v)   «fondi pubblici»: nel contesto della spesa per infrastrutture, fondi provenienti direttamente da contributi pubblici per investimenti;

w)   «fondi propri»: capitale proveniente dal reddito ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti;

x)   «reddito»: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno;

y)   «transito»: trasporto attraverso un paese che si trovi tra il luogo di carico o di imbarco e il luogo di scarico o di sbarco, siti entrambi oltre i confini di detto paese;

z)   «traffico ferroviario sul territorio nazionale»: ogni movimento di veicoli su rotaia entro i confini di un paese, quale che sia il paese di registrazione dei veicoli;

(aa)   «ritardo»: la differenza temporale tra data/ora specificati nell'orario di un treno e il momento effettivo in cui tale treno attraversa lo specifico luogo del suo percorso nel quale sono acquisiti i dati di viaggio;

(bb)   «servizio soppresso»: un treno il cui servizio è soppresso in fase operativa per motivi relativi al servizio ferroviario, compresa l'eventuale soppressione di una fermata programmata qualora il treno sia reinstradato o la sostituzione di un servizio ferroviario con un servizio stradale;

(cc)   «velocità media da orario»: velocità calcolata dividendo la lunghezza totale di un percorso per il tempo presumibilmente richiesto da tale percorso secondo l'orario ferroviario;

(dd)   «compensazione per un obbligo di servizio pubblico»: vantaggi finanziari concessi in maniera diretta o indiretta durante il periodo di riferimento da un'autorità competente, a valere su fondi pubblici, in contropartita della prestazione di servizi di trasporto ferroviario in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;

(ee)   «servizi commerciali»: tutti i servizi ai passeggeri che non rientrano nell'ambito di applicazione dei servizi forniti in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;

(ff)   «impresa ferroviaria principale»: l'impresa maggiore in termini di passeggero-km o di tonnellata-km;

(gg)   «licenza attiva»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che ha iniziato l'attività e che non ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

(hh)   «licenza inoperante»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che non ha iniziato l'attività o che ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e le licenze sospese o revocate;

ii)   «versamento per l'ottenimento di una licenza»: tutti gli importi addebitati dall'autorità preposta al rilascio della licenza a fronte dell'esame della domanda;

(jj)   «tempo per il rilascio della licenza»: lasso di tempo tra la data di presentazione di una domanda di licenza completa e la data della decisione finale;

(kk)   «equivalenti a tempo pieno»: totale delle ore lavorate, comprese le ore di lavoro straordinario, svolte per un incarico nel corso di un anno, divise per il numero medio di ore lavorate in un anno da un addetto a tempo pieno;

(ll)   «stazioni di smistamento»: sito, o sua parte, dotato di un certo numero di binari o di altre attrezzature impiegate per le operazioni di composizione di un convoglio ferroviario, compreso l'instradamento.

Articolo 3

Raccolta e presentazione dei dati

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i dati relativi all'anno precedente come specificato nel questionario figurante nell'Allegato.

2.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione i dati relativi al trasporto ferroviario sul proprio territorio.

3.   Un'impresa ferroviaria attiva in più di uno Stato membro fornisce alle autorità nazionale insiemi distinti di dati per ognuno degli Stati membri in cui è attiva.

4.   Gli Stati membri possono ricavare i dati necessari attingendo alle fonti di seguito indicate:

a)

sondaggi con obbligo di risposta;

b)

dati di carattere amministrativo, anche raccolti dagli uffici statistici e dalle altre autorità;

c)

stime statistiche, se corredate dalla spiegazione dei metodi applicati;

d)

dati forniti dalle pertinenti organizzazioni del settore o da altre parti interessate; e

e)

studi specifici.

Gli organismi in possesso dei dati pertinenti li forniscono su richiesta.

5.   Al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la qualità e la comparabilità dei loro dati la Commissione può elaborare materiali di orientamento metodologico, avvalendosi delle pratiche esemplari adottate dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni professionali del settore ferroviario.

6.   Gli Stati membri presentano i dati alla Commissione impiegando il formato elettronico del questionario che la Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web.

7.   Gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri garantiscono che le loro modalità di raccolta dei dati consentano la comunicazione dei dati in base al contenuto e al formato definiti nell'allegato per l'anno di riferimento 2017, al più tardi. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano individuato difficoltà notevoli relative all'allineamento delle modalità di raccolta dei dati o abbiano espresso preoccupazioni in merito alla pertinenza o alla necessità di talune categorie di dati, si valuterà la necessità di adeguare l'allegato.

2.   Se durante il periodo transitorio gli Stati membri non sono in grado di fornire i dati in base al contenuto e al formato di cui all'allegato, essi devono comunicare i dati in un formato il più simile possibile e indicare le discrepanze al momento della presentazione dei dati.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

(2)  Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

(5)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(6)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(7)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).


ALLEGATO

QUESTIONARIO PER IL MONITORAGGIO DEL MERCATO FERROVIARIO

Informazioni generali

Stato membro:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Periodo di riferimento: ☐☐/☐☐/☐☐ - ☐☐/☐☐/☐☐

Autorità responsabile:

Indirizzo di posta elettronica per contatti:

Gli Stati membri che hanno una valuta nazionale diversa dall'euro dovrebbe utilizzare il tasso di cambio medio nel corso del periodo di riferimento per la conversione in euro dei valori monetari espressi nelle rispettive valute. Il tasso di cambio utilizzato dovrebbe essere indicato di seguito.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Le domande contrassegnate con un asterisco (*) sono facoltative.

Se gli obblighi di comunicazione di cui al presente allegato si riferiscono alle imprese ferroviarie, essi non si applicano alle imprese ferroviarie che prestano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su reti locali e regionali isolate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

1.   Canoni per l'uso delle infrastrutture

1.1.   Valore medio dei canoni per l'accesso alle linee (TAC) per treno-km per diverse categorie di treni

La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante. Se non è possibile calcolare la media aritmetica si può indicare una stima dei canoni di accesso alle linee per diverse categorie di treni. Il metodo utilizzato per calcolare o stimare i canoni dovrebbe essere spiegato nel riquadro 1.5 (1).

Categoria di treno

(solo se è in uso nello Stato membro dichiarante)

Canone per l'accesso alle linee ferroviarie, esclusi i coefficienti di maggiorazione

(euro/treno-km)

Servizi di trasporto passeggeri:

Treni passeggeri che forniscono un servizio di trasporto extraurbano e regionale

☐☐☐,☐☐

Treni passeggeri che forniscono servizi a lunga percorrenza tradizionali

☐☐☐,☐☐

Treni passeggeri che forniscono servizi ad alta velocità su linee dedicate ad alta velocità

☐☐☐,☐☐

Servizi di trasporto merci:

Treno merci da 1 000 tonnellate lorde

☐☐☐,☐☐

Treno merci da 1 600 tonnellate lorde

☐☐☐,☐☐

Treno merci da 6 000 tonnellate lorde

☐☐☐,☐☐

1.2.   Reddito dei gestori dell'infrastruttura riferito a canoni per le infrastrutture, le stazioni e gli scali

Vanno segnalati solo i canoni riscossi dai gestori dell'infrastruttura, che comprendono i canoni riscossi per gli impianti delle stazioni e degli scali merci posseduti o gestiti dai gestori dell'infrastruttura.

 

Reddito

(in migliaia di EUR)

Servizi di trasporto passeggeri:

Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reddito totale riferito a canoni per l'uso delle stazioni

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Canoni per l'uso delle stazioni relativi a treni extraurbani e regionali (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Canoni per l'uso delle stazioni relativi a treni a lunga percorrenza tradizionali e ad alta velocità (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Altri canoni riscossi da operatori di treni passeggeri

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servizi di trasporto merci:

Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reddito totale riferito a canoni per l'uso degli scali merci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Altri canoni riscossi da operatori di treni merci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reddito totale riscosso dai gestori dell'infrastruttura

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Principali caratteristiche dei contratti conclusi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE

Gestore dell'infrastruttura

(denominazione)

Lunghezza della rete servita

(km)

Data di inizio

Data di cessazione

Sono stati concordati indicatori di prestazione? (2)

In caso affermativo precisare:

Compensazione totale da parte dello Stato (in migliaia di EUR)

Esiste un organismo di monitoraggio del contratto?

In caso affermativo precisare:

(denominazione)

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

1.4.   Abbattimento del rumore

Esistono norme imperative (già in vigore o da introdurre) che impongano agli operatori ferroviari e/o ai gestori dell'infrastruttura di prendere misure per ridurre l'esposizione della popolazione al rumore ferroviario? Tali misure possono includere limitazioni del volume di traffico, barriere acustiche o differenziazione dei canoni in base alle emissioni acustiche, al fine di accelerare l'adeguamento dei carri merci con l'installazione di freni «a bassa rumorosità».

☐ SÌ ☐ NO

In caso affermativo precisare:

1.5.   Osservazioni supplementari (*):

Inserire qui di seguito tutte le osservazioni sui seguenti punti:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Spiegare come sono stati calcolati i canoni medi per treno-km nella tabella 1.1., indicando quali componenti dei canoni sono stati inclusi.

Specificare se ai TAC riportati sono stati aggiunti coefficienti di maggiorazione.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Indicare se sono stati applicati canoni differenziati in riferimento all'ERTMS (3).

 

2.   Assegnazione della capacità

2.1.   Sezioni dell'infrastruttura saturate

Indicare le seguenti informazioni in merito alle sezioni saturate, come definite all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, per quanto riguarda la situazione alla fine del periodo di riferimento.

Lunghezza totale dei binari interessati dalla saturazione (km)

☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Linee dedicate ad alta velocità (km)

☐☐☐☐☐☐

Corridoi ferroviari per il trasporto merci (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Numero di nodi saturati

☐☐☐

2.2.   Servizi prioritari

Indicare la classificazione (1 indica la massima priorità) dei servizi ferroviari se lo Stato membro relatore ricorre alla priorità per assegnare la capacità dell'infrastruttura, ad esempio nella procedura di programmazione e coordinamento e in caso di temporanee limitazioni di capacità o perturbazioni. Se nessuno dei servizi elencati rientra nei casi di applicazione della priorità, apporre una croce («X») nella casella.

Servizi prestati in espletamento di obblighi di servizio pubblico

Servizi nazionali ad alta velocità

Altri servizi nazionali di trasporto passeggeri

Servizi internazionali di trasporto passeggeri

Servizi nazionali di trasporto merci

Servizi internazionali di trasporto merci

Altri

Specificare:

2.3.   Richieste di assegnazioni di tracce accolte e respinte per i diversi servizi

La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante. Fornire le seguenti informazioni riferite alla situazione una volta espletate le procedure di programmazione e coordinamento di cui agli articoli 45 e 46 della direttiva 2012/34/UE.

Servizio

Tracce ferroviarie programmate

Tracce ferroviarie assegnate ad hoc

Richieste di assegnazioni di tracce accolte

(numero)

Richieste di assegnazioni di tracce respinte

(numero)

Richieste di assegnazioni di tracce accolte

(numero)

Richieste di assegnazioni di tracce respinte

(numero)

Totale servizi di trasporto passeggeri:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nazionali extraurbani e regionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nazionali tradizionali a lunga distanza

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nazionali ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Internazionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale servizi di trasporto merci:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trasporto nazionale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trasporto internazionale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Linee ferroviarie assegnate dagli sportelli unici di corridoi ferroviari per il trasporto merci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni, inclusi i punti seguenti:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Fornire una breve descrizione dei criteri di priorità utilizzati dai gestori dell'infrastruttura per assegnare le tracce in rapporto alle circostanze in cui sono applicati questi criteri, ad esempio nella procedura di programmazione e coordinamento e in caso di temporanee limitazioni di capacità o perturbazioni.

Specificare se si è applicata una tariffazione che rispecchiava la scarsità di capacità, come previsto all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

Specificare se sono stati predisposti e realizzati piani di potenziamento della capacità, come previsto all'articolo 51 della direttiva 2012/34/UE.

 

3.   Spese per l'infrastruttura

Indicare le spese sostenute durante il periodo di riferimento dai principali gestori dell'infrastruttura ferroviaria e da altri proprietari di stazioni e scali merci. In mercati frammentati la portata dei dati da segnalare può essere limitata alle spese sostenute dai proprietari delle stazioni e degli scali merci principali (4). Per le stazioni e i terminali intermodali inserire soltanto la parte delle spese relativa al trasporto ferroviario.

3.1.   Quadro riassuntivo delle spese per l'infrastruttura ferroviaria

(in migliaia di EUR)

 

Manutenzione

Rinnovi

Ristrutturazione

Infrastruttura nuova

Linee tradizionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Linee dedicate ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stazioni principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Scali merci principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale delle spese

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Fonti di finanziamento delle spese per le diverse componenti dell'infrastruttura  (5)

(in migliaia di EUR)

 

Fondi pubblici

Fondi UE

Fondi propri

Infrastruttura esistente, comprese le stazioni e gli scali merci principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Infrastruttura nuova

Linee tradizionali e ad alta velocità dedicate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stazioni principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Scali merci principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Spese totali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Fare riferimento alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura nazionale pubblicata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

 

4.   Reddito e volumi di traffico

4.1.   Reddito e volumi dei servizi di trasporto passeggeri e merci

Per assicurare che il volume dei servizi e il reddito riportato coincidano, nella presente tabella va indicato solo il reddito generato dal traffico ferroviario sul territorio nazionale di un paese. Si può ricorrere se necessario a stime statistiche. Se le statistiche ufficiali sui volumi di traffico non sono ancora disponibili, si possono fornire valori preliminari da precisare successivamente.

Servizi di trasporto passeggeri:

Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume totale dei servizi (in migliaia di treno-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume totale dei servizi (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi nazionali (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi internazionali (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi di transito (*) (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Reddito generato rispettivamente da obblighi di servizio pubblico e dai servizi commerciali, e loro volumi

Servizi prestati in adempimento di obblighi di servizio pubblico:

Introiti tariffari (in migliaia di euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Compensazione per obblighi di servizio pubblico (in migliaia di EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume dei servizi (in milioni di passeggeri-km)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Servizi commerciali

Introiti tariffari(in migliaia di euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume dei servizi (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Servizi di trasporto merci:

Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume totale dei servizi (in migliaia di treno-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume totale dei servizi (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi nazionali (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi internazionali (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi di transito (*) (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Indicare se i valori comunicati per il reddito proveniente dal traffico ferroviario sul territorio nazionale rappresentano dati numerici rilevati o stime. Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Specificare se vi sono state lacune o incoerenze nei dati di immissione.

 

5.   Qualità dei servizi ferroviari

Le tabelle vanno compilate solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante.

5.1.   Puntualità e casi di cancellazione dei servizi di trasporto di passeggeri

Servizi di trasporto passeggeri:

Numero totale dei servizi

Numero di treni arrivati in orario

(ritardo di 5 minuti o meno)

Numero di servizi soppressi

Servizi regionali ed extraurbani

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servizi a lunga distanza tradizionali e ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Puntualità e casi di cancellazione dei servizi di trasporto di merci  (8)

Servizi di trasporto merci:

Numero totale dei servizi

Numero di treni arrivati in orario

(ritardo di 15 minuti o meno)

Numero di servizi soppressi

Servizi nazionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servizi internazionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Velocità media da orario dei servizi di trasporto merci (*)

Servizi di trasporto merci:

Velocità media da orario (km/h)

Servizi nazionali

☐☐☐

Servizi internazionali

☐☐☐

5.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Spiegare come è stato misurato il «ritardo» di un treno (ad esempio, solo all'ultima fermata o sotto forma di media riferita a tutte le fermate programmate).

Indicare i riferimenti alle relazioni sulle prestazioni in materia di qualità del servizio e alle indagini sulla soddisfazione pubblicate dal consiglio di amministrazione del gestore del corridoio ferroviario merci a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Indicare i riferimenti a tutte le altre indagini sulla qualità dei servizi di trasporto merci e passeggeri svolte di recente.

 

6.   Obblighi di servizio pubblico

6.1.   Volume dei servizi e della compensazione versata per gli obblighi di servizio pubblico in diversi segmenti di mercato

La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante.

 

Volume dei servizi

(milioni di passeggero-km)

Volume dei servizi (in migliaia di treno-km)

Compensazione per obblighi di servizio pubblico (10) (in migliaia di EUR)

Totale

Di cui:

Assegnati mediante gara pubblica

Assegnati per aggiudicazione diretta

Totale obblighi di servizio pubblico:

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Regionali ed extraurbani

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A lunga distanza tradizionali

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Servizi internazionali forniti in adempimento di un obbligo di servizio pubblico

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Accesso al materiale rotabile nel contesto dei servizi per obbligo di servizio pubblico

Si prega di fornire le seguenti informazioni relative a ciascun contratto di servizio pubblico aggiudicato nel corso del periodo di riferimento.

 

Descrizione (regioni o linee interessate)

Durata (anni)

Volume del contratto (in migliaia di treno-km/anno)

Operatore (denominazione)

Il contratto era stato attribuito mediante gara pubblica?

Modalità di fornitura del materiale rotabile

Definite nel capitolato d'appalto?

Descrizione (11)

1.

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

2.

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

3.

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

6.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

 

7.   Grado di apertura del mercato

Elenco delle imprese ferroviarie che detengono una quota di mercato pari o superiore all'1 %. Se vi sono più di dieci imprese con una quota di mercato pari o superiore all'1 %, riportare nell'elenco solo le principali 10. La quota di mercato detenuta da altre imprese ferroviarie può essere indicata come totale alla voce «altre».

Se per motivi di riservatezza commerciale non si può indicare la denominazione di un'impresa ferroviaria si prega di usare pseudonimi, ad esempio «IF 1», «IF 2». Se ciò non fosse sufficiente per considerazioni di riservatezza, si possono raggruppare ulteriormente le quote di mercato detenute da un'impresa ferroviaria, fatta eccezione per le quote di mercato dell'impresa ferroviaria principale o dell'operatore storico.

7.1.   Mercato passeggeri — regime di obbligo di servizio pubblico

Impresa ferroviaria

(denominazione o pseudonimo)

Quota di mercato dei servizi in adempimento di un obbligo di servizio pubblico

(percentuale)  (12)

Impresa ferroviaria principale od operatore storico:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre imprese ferroviarie:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Mercato passeggeri — servizi commerciali

Impresa ferroviaria

(denominazione o pseudonimo)

Quota di mercato dei servizi commerciali

(percentuale)  (13)

Impresa ferroviaria principale od operatore storico:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre imprese ferroviarie:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Mercato del trasporto merci

Impresa ferroviaria

(denominazione o pseudonimo)

Quota di mercato dei servizi di trasporto merci

(percentuale)  (14)

Impresa ferroviaria principale od operatore storico:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre imprese ferroviarie:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Indicare se nel corso del periodo di riferimento sono entrate nel mercato del trasporto di passeggeri o di merci nuove imprese ferroviarie di grandi dimensioni.

 

8.   Grado di armonizzazione e sviluppi legislativi (*)

Le informazioni sul grado di armonizzazione giuridica sono già a disposizione della Commissione, dato che gli Stati membri le notificano alla Commissione al recepimento della legislazione.

Questa sezione consente agli Stati membri di presentare le loro osservazioni su tutte le questioni in sospeso relative al mercato ferroviario dell'Unione europea o allo sviluppo delle legislazioni nazionali in materia di ferrovie.

8.1.   Osservazioni supplementari (*):

 

9.   Concessione delle licenze

9.1.   Numero di licenze rilasciate alle imprese ferroviarie  (15)

Numero di licenze attive all'inizio del periodo di riferimento (A)

☐☐☐☐

Numero di licenze sospese o revocate durante il periodo di riferimento (16) (B)

☐☐☐☐

Numero di licenze concesse durante il periodo di riferimento (C).

☐☐☐☐

Numero di licenze attive al termine del periodo di riferimento (A + B + C)

☐☐☐☐

 

Numero di licenze inoperanti al termine del periodo di riferimento

☐☐☐☐

9.2.   Versamenti e tempo necessari per l'ottenimento di una licenza

Versamento medio per ottenere una licenza (in euro)

☐☐☐☐☐☐

Tempo necessario in media per l'ottenimento di una licenza (in giorni di calendario)

☐☐☐

9.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

 

10.   Occupazione e condizioni sociali

10.1.   Addetti del settore ferroviario, per genere e gruppo di età

Riportare le seguenti informazioni in base alla situazione alla fine del periodo di riferimento. Se una delle imprese fornisce anche servizi ai settori diversi da quello ferroviario, il numero di addetti può essere indicato in base a una stima della proporzione, sul totale, degli addetti preposti alla fornitura di servizi ferroviari.

 

Totale

(equivalenti a tempo pieno)

Maschi (%)

Femmine (%)

 

< 30 anni (%)

30-50 anni (%)

< 50 anni (%)

Personale totale dell'operatore storico o delle altre principali imprese ferroviarie (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Di cui:

Macchinisti

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale totale delle altre imprese ferroviarie

☐☐☐☐☐☐

 

Di cui:

Macchinisti

☐☐☐☐☐☐

Personale totale dei principali gestori dell'infrastruttura

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale totale degli altri gestori dell'infrastruttura

☐☐☐☐☐☐

 

Personale di altre società che forniscono servizi connessi al trasporto ferroviario (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Di cui, adibiti a:

 

Stazioni (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Scali merci (*)

☐☐☐☐☐☐

Manutenzione del materiale rotabile (*)

☐☐☐☐☐☐

Manutenzione dell'infrastruttura (*)

☐☐☐☐☐☐

Organizzazioni di formazione specialistica (*)

☐☐☐☐☐☐

Leasing di macchinisti (*)

☐☐☐☐☐☐

Approvvigionamento energetico (*)

☐☐☐☐☐☐

Servizi di pulizia del materiale rotabile (*)

☐☐☐☐☐☐

Altro (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Addetti per tipo di contratto

Riportare le seguenti informazioni in base alla situazione alla fine del periodo di riferimento.

 

Contratti a tempo indeterminato

A (19)

(%)

Contratti a tempo determinato

B

(%)

 

Contratti a tempo parziale

(%)

Apprendisti e tirocinanti

(%)

Personale totale dell'operatore storico o delle altre principali imprese ferroviarie (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Di cui:

Macchinisti

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale totale dei principali gestori dell'infrastruttura

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Fornire informazioni dettagliate su programmi o attività di formazione dedicati al personale ferroviario.

Specificare se l'autorità competente si è avvalsa del diritto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) per quanto riguarda i diritti del personale e gli standard sociali applicabili agli operatori di un servizio pubblico.

Se nella tabella 10.1 sono stati segnalati dati relativi al «personale di altre società che forniscono servizi connessi al trasporto ferroviario», spiegare brevemente quali società sono state incluse.

 

11.   Impianti di servizio

11.1.   Proprietà e gestione dei principali impianti di servizio

Ai fini del presente questionario gli impianti di servizio sono definiti nell'allegato II della direttiva 2012/34/CE. Indicare il numero di impianti gestiti da ciascun tipo di proprietà o di operatore.

Impianto

Proprietà

Operatore

Impresa ferroviaria operatore storico e società ad essa collegate (22)

Altre società

Impresa ferroviaria operatore storico e società ad essa collegate

Altre società

Gestori dell'infrastruttura

Imprese ferroviarie

Imprese integrate (23)

Pubblica amministrazione (24)

Altro

Gestori dell'infrastruttura

Imprese ferroviarie

Imprese integrate

Pubblica amministrazione

Altro

Totale delle stazioni

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono oltre 25 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono da 10 000 a 25 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono da 1 000 a 10 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono meno di 1 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Scali merci

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni di smistamento

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Impianti di manutenzione

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Impianti di rifornimento

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Numero dei reclami relativi agli impianti di servizio

Indicare il numero di reclami presentati in merito all'accesso alle infrastrutture, al livello delle tariffe o alla qualità dei servizi forniti.

Reclami attualmente sotto esame dell'organismo di regolamentazione

☐☐☐

Decisioni adottate in merito ai reclami durante il periodo di riferimento

☐☐☐

11.3.   Descrizione dei reclami

Fornire una breve descrizione generale dei principali casi (fino a dieci) sui quali è stata adottata una decisione durante il periodo di riferimento. Indicare se qualche reclamo ha sollevato interrogativi in merito all'interpretazione dell'acquis del mercato ferroviario europeo e delineare le azioni proposte per porre rimedio alla situazione.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni, inclusi i punti seguenti:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Specificare se gli organismi di regolamentazione degli altri Stati membri sono stati consultati in qualsiasi occasione.

 


(1)  Data la varietà di metodi utilizzabili per il calcolo dei canoni, i dati forniti in questa tabella da Stati membri diversi non saranno obbligatoriamente comparabili e saranno utili soprattutto per il monitoraggio delle tendenze in ciascuno Stato membro.

(2)  Come specificato all'Allegato V, punto 3, della direttiva 2012/34/UE.

(3)  Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

(4)  Ai fini del presente questionario le stazioni con un traffico di oltre 10 000 viaggiatori per giorno lavorativo sono considerate «stazioni principali» e gli scali merci con una capacità superiore a 100 000 container (oppure ad 1 milione di tonnellate) all'anno sono considerati «scali merci principali».

(5)  I totali delle spese riportate nelle tabelle 3.1 e 3.2 dovrebbero essere in genere all'incirca uguali.

(6)  L'importo qui indicato deve essere identico a quello riportato nella tabella 6.1. I versamenti effettuati da un operatore ad un'autorità pubblica per il rilascio della licenza dovrebbero essere trattati come compensazioni «negative» per un obbligo di servizio pubblico.

(7)  L'importo qui indicato deve essere identico a quello riportato nella tabella 6.1.

(8)  Solo per i servizi indicati in un orario ferroviario.

(9)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

(10)  I versamenti effettuati da un operatore ad un'autorità pubblica per il rilascio della licenza dovrebbero essere trattati come una compensazione «negativa» per un obbligo di servizio pubblico.

(11)  Modalità concordate di fornitura del materiale rotabile per ciascun contratto: specificare ad esempio se posseduto, sussidiato o garantito dall'amministrazione aggiudicatrice, fornito dall'impresa ferroviaria o in leasing.

(12)  In base al numero dei passeggero-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.

(13)  In base al numero dei passeggero-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.

(14)  In base al numero dei tonnellata-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.

(15)  Gli Stati membri non saranno più tenuti a compilare questa sezione quando le informazioni sulle licenze delle imprese ferroviarie saranno disponibili per tutti gli Stati membri nella banca dati in materia di sicurezza e di interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea (ERADIS).

(16)  Escluse le licenze riattivate durante il periodo di riferimento.

(17)  Le informazioni riportate dovrebbe coprire almeno il 50 % del mercato (in base ai numeri dei passeggero-km e tonnellata-km).

(18)  Se non incluso nel personale indicato in precedenza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Le informazioni riportate dovrebbe coprire almeno il 50 % del mercato (in base ai numeri dei passeggero-km e tonnellata-km).

(21)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(22)  Comprese le società integrate di gestione dell'infrastruttura integrata e le società holding.

(23)  Comprese le imprese ferroviarie che non sono operatori storici e le società di gestione dell'infrastruttura che fanno parte di un'impresa integrata.

(24)  Amministrazioni nazionali, regionali o locali.


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/27


REGOLAMENTO (UE) 2015/1101 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimetalin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

II livelli massimi di residui (LMR) per il pendimetalin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram e isopyrazam sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva difenoconazolo su lattughe, dolcetta, scarole, rucola e basilico è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto concerne la sostanza fluopicolide è stata presentata una domanda simile per aglio e scalogni. Per quanto concerne la sostanza fluopyram è stata presentata una domanda simile per albicocche, pesche, prugne, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche con il numero di codice 0154000, altri ortaggi a radice e tubero con il numero di codice 0213000, melanzane, scarole, spinaci, cicoria Witloof, fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), semi di lino, semi di papavero, semi di senape, camelina/dorella, infusioni di erbe (essiccate, radici), luppolo, spezie (radici o rizomi) e radici di cicoria. Per quanto concerne la sostanza isopyrazam è stata presentata una domanda simile per pomodori, melanzane e cucurbitacee. Per quanto concerne la sostanza pendimetalin è stata presentata una domanda simile per carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rutabaga, rape, spezie da radici e rizomi e radici di cicoria.

(4)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(6)

L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza fluopyram su albicocche e radici di cicoria, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. In base al parere motivato pertinente, non è necessaria una modifica degli LMR vigenti per l'impiego della sostanza difenoconazolo su lattuga e rucola. Per quanto riguarda l'impiego del pendimetalin su spezie da radici e rizomi, lo Stato membro responsabile della valutazione ha confermato che non vi sono impieghi autorizzati per tali prodotti. È pertanto opportuno mantenere invariati gli LMR vigenti.

(7)

Per quanto concerne la sostanza fluopicolide, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le cipolle risultante dagli impieghi nell'UE e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto (3). Sebbene abbia raccomandato di mantenere il limite massimo di residui del Codex (CXL), che era stato fissato per tale prodotto a 1 mg/kg dal regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione (4), essa ha confermato che per le cipolle un limite di 0,3 mg/kg sarebbe stato appropriato se fosse stato basato unicamente sulle buone pratiche agricole (BPA) nell'Unione. Conformemente alle linee guida UE sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare tale LMR a 0,3 mg/kg per aglio e scalogni.

(8)

Per quanto concerne la sostanza fluopyram, il richiedente ha chiarito che le buone pratiche agricole (BPA) per le pesche si riferiscono all'Europa settentrionale e meridionale. Inoltre ha fornito ulteriori informazioni, delineando i disegni sperimentali e le BPA per i frutti di piante arbustive. Di conseguenza è opportuno fissare gli LMR a 1,5 mg/kg per le pesche e a 3 mg/kg per i frutti di piante arbustive.

(9)

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

(10)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint) [Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di difenoconazole nella lattuga e in altre insalate, comprese le brassicacee, e nel basilico (menta)]. EFSA Journal 2014; 12(10):3882. [26 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopyram in diversi prodotti). EFSA Journal 2014; 12(12):3947. [33 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di isopyrazam in diversi prodotti). EFSA Journal 2015; 13(1):3994. [25 pagg.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di pendimetalin in diversi prodotti). EFSA Journal 2014; 12(4):3620. [32 pagg.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopicolide in ravanelli, cipolle, cavoli ricci e patate). EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 pagg.].

(4)  Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazolo e zoxamide in o su determinati prodotti (GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2).


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato II la colonna relativa al pendimetalin è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Pendimetalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,05 (1)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

(+)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,05 (1)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05 (1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

0,05 (1)

0213020

Carote

0,7

0213030

Sedano rapa

0,2

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,7

0213050

Topinambur

0,05 (1)

0213060

Pastinaca

0,7

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,7

0213080

Ravanelli

0,05 (1)

0213090

Salsefrica

0,7

0213100

Rutabaga

0,4

0213110

Rape

0,4

0213990

Altri

0,05 (1)

0220000

Ortaggi a bulbo

0,05 (1)

0220010

Aglio

(+)

0220020

Cipolle

(+)

0220030

Scalogni

(+)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,05 (1)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

(+)

0231020

Peperoni

(+)

0231030

Melanzane

(+)

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

(+)

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

(+)

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,05 (1)

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

0,05 (1)

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

0,5

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,3

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0,6

0251020

Lattughe

0,05 (1)

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,05 (1)

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,6

0251050

Barbarea

0,05 (1)

0251060

Rucola

0,6

0251070

Senape juncea

0,05 (1)

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0,6

0251990

Altri

0,05 (1)

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,05 (1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,05 (1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,05 (1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,05 (1)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

0,6

0256020

Erba cipollina

0,6

0256030

Foglie di sedano

0,6

0256040

Prezzemolo

2

0256050

Salvia

2

0256060

Rosmarino

0,6

0256070

Timo

0,6

0256080

Basilico e fiori commestibili

0,6

0256090

Foglie di alloro/lauro

0,6

0256100

Dragoncello

0,6

0256990

Altri

0,6

0260000

Legumi

0,05 (1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

0,05 (1)

0270020

Cardi

0,05 (1)

0270030

Sedani

0,1

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,1

0270050

Carciofi

0,05 (1) (+)

0270060

Porri

0,05 (1) (+)

0270070

Rabarbaro

0,05 (1)

0270080

Germogli di bambù

0,05 (1)

0270090

Cuori di palma

0,05 (1)

0270990

Altri

0,05 (1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05 (1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05 (1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,15

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05 (1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,05 (1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0610000

0,05 (1)

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (1)

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

0,05 (1)

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,05 (1)

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

0,5

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05 (1)

0640000

Semi di cacao

0,05 (1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (1)

0700000

LUPPOLO

0,05 (1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05 (1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05 (1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05 (1)

0840020

Zenzero

0,05 (1)

0840030

Curcuma

0,05 (1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05 (1)

0850000

Spezie da bocci

0,05 (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietole da zucchero

0,05 (1)

0900020

Canne da zucchero

0,05 (1)

0900030

Radici di cicoria

0,2

0900990

Altri

0,05 (1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01 (1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

(+)

1011040

Rene

(+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

(+)

1012040

Rene

(+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

(+)

1013040

Rene

(+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

(+)

1014040

Rene

(+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

(+)

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,01 (1)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (1)

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram e isopyrazam sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Difenoconazolo

Fluopicolide

Fluopyram (R)

Isopyrazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Mandorle dolci

 

 

0,05

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0,05

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0,05

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0,05

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0,04

 

0120060

Nocciole

 

 

0,05

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0,05

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0,05

 

0120090

Pinoli

 

 

0,05

 

0120100

Pistacchi

 

 

0,05

 

0120110

Noci comuni

 

 

0,05

 

0120990

Altri

 

 

0,05

 

0130000

Pomacee

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Mele

 

 

0,6

 

0130020

Pere

 

 

0,5

 

0130030

Cotogne

 

 

0,5

 

0130040

Nespole

 

 

0,5

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0,5

 

0130990

Altri

 

 

0,5

 

0140000

Drupacee

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Albicocche

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Ciliege (dolci)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Pesche

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Prugne

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Altri

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0,01 (3)

0151000

a)

Uve

3

2

1,5

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01 (3)

3

 

0153010

More di rovo

1,5

 

 

 

0153020

More selvatiche

0,1

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

1,5

 

 

 

0153990

Altri

0,1

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Mirtilli

0,1

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

0,1

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,2

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,1

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,1

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,1

 

 

 

0154070

Azzeruoli

0,8

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

0,1

 

 

 

0154990

Altri

0,1

 

 

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01 (3)

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Datteri

0,1

 

 

 

0161020

Fichi

0,1

 

 

 

0161030

Olive da tavola

2

 

 

 

0161040

Kumquat

0,6

 

 

 

0161050

Carambole

0,1

 

 

 

0161060

Cachi

0,8

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

0,1

 

 

 

0161990

Altri

0,1

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Banane

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Manghi

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papaie

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Melograni

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Guaiave/guave

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananas

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Durian

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Altri

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

 

0211000

a)

Patate

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0,15

 

0,2

0213010

Bietole

0,4

 

0,3

 

0213020

Carote

0,4

 

0,4

 

0213030

Sedano rapa

2

 

0,3

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,4

 

0,3

 

0213050

Topinambur

0,4

 

0,3

 

0213060

Pastinaca

0,4

 

0,3

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,4

 

0,3

 

0213080

Ravanelli

0,4

 

0,3

 

0213090

Salsefrica

0,4

 

0,3

 

0213100

Rutabaga

0,4

 

0,3

 

0213110

Rape

0,4

 

0,3

 

0213990

Altri

0,4

 

0,3

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Aglio

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Cipolle

0,5

1

0,1

 

0220030

Scalogni

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

9

10

2

 

0220990

Altri

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee

 

1

 

 

0231010

Pomodori

2

 

0,9

0,5

0231020

Peperoni

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Melanzane

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Gombi

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Altri

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Meloni

 

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

2

0,2

 

0241010

Cavoli broccoli

1

 

 

 

0241020

Cavolfiori

0,2

 

 

 

0241990

Altri

0,05 (3)

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

0,2

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0,2

0,2

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0,2

0,3

 

0242990

Altri

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

2

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

2

0,7

 

0243020

Cavoli ricci

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Altri

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0,01 (3)

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

7

9

15

 

0251020

Lattughe

3

9

15

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Barbarea

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Rucola

2

9

15

 

0251070

Senape juncea

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Altri

0,05 (3)

9

15

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

4

 

 

0252010

Spinaci

2

 

0,2

 

0252020

Portulaca/porcellana

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Altri

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

d)

Crescione acquatico

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Cerfoglio

10

 

 

 

0256020

Erba cipollina

2

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

10

 

 

 

0256040

Prezzemolo

10

 

 

 

0256050

Salvia

2

 

 

 

0256060

Rosmarino

2

 

 

 

0256070

Timo

2

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

10

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

2

 

 

 

0256100

Dragoncello

2

 

 

 

0256990

Altri

2

 

 

 

0260000

Legumi

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Fagioli (con baccello)

1

 

0,9

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

1

 

0,15

 

0260030

Piselli (con baccello)

1

 

0,4

 

0260040

Piselli (senza baccello)

1

 

0,15

 

0260050

Lenticchie

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Altri

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Asparagi

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Cardi

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Sedani

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Carciofi

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Porri

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rabarbaro

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Germogli di bambù

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Cuori di palma

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Altri

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Fagioli

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Lenticchie

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Piselli

0,1

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Altri

0,05 (3)

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Semi di arachide

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Semi di papavero

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Semi di sesamo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Semi di girasole

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Semi di colza

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Semi di soia

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Semi di senape

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Semi di cotone

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Semi di zucca

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Semi di cartamo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Semi di borragine

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Semi di canapa

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Semi di ricino

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Altri

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Olive da olio

2

 

 

 

0402020

Semi di palma

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Frutti di palma

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Capoc

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Altri

0,05 (3)

 

 

 

0500000

CEREALI

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Orzo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Mais/granturco

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Miglio

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Avena

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Riso

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

Segale

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Sorgo

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Frumento

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Altri

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Infusioni di erbe da

20

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

2,5

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Semi di cacao

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

Semi

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Carvi

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Cardamomo

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vaniglia

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarindo

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Altri

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Cannella

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

Zenzero

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

Curcuma

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0850000

Spezie da bocci

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

 

 

0,01 (3)

0900010

Barbabietole da zucchero

0,2

0,15

0,1 (+)

 

0900020

Canne da zucchero

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0900030

Radici di cicoria

0,6

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0900990

Altri

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Muscolo

0,05

 

0,5

 

1011020

Tessuto adiposo

0,05

 

0,5

 

1011030

Fegato

0,2

 

3

 

1011040

Rene

0,2

 

0,7

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

 

0,7

 

1011990

Altri

0,1

 

0,02 (3)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,05

 

0,5

 

1012020

Tessuto adiposo

0,05

 

0,5

 

1012030

Fegato

0,2

 

3

 

1012040

Rene

0,2

 

0,7

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

 

0,7

 

1012990

Altri

0,1

 

0,02 (3)

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,05

 

0,5

 

1013020

Tessuto adiposo

0,05

 

0,5

 

1013030

Fegato

0,2

 

3

 

1013040

Rene

0,2

 

0,7

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

 

0,7

 

1013990

Altri

0,1

 

0,02 (3)

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,05

 

0,5

 

1014020

Tessuto adiposo

0,05

 

0,5

 

1014030

Fegato

0,2

 

3

 

1014040

Rene

0,2

 

0,7

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

 

0,7

 

1014990

Altri

0,1

 

0,02 (3)

 

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,05

 

0,5

 

1015020

Tessuto adiposo

0,05

 

0,5

 

1015030

Fegato

0,2

 

0,7

 

1015040

Rene

0,2

 

0,7

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

 

0,7

 

1015990

Altri

0,1

 

0,02 (3)

 

1016000

f)

Pollame

0,1

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

0,2

 

1016020

Tessuto adiposo

 

 

0,2

 

1016030

Fegato

 

 

0,7

 

1016040

Rene

 

 

0,7

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,7

 

1016990

Altri

 

 

0,02 (3)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,1

 

0,5

 

1017020

Tessuto adiposo

0,1

 

0,5

 

1017030

Fegato

0,2

 

0,7

 

1017040

Rene

0,2

 

0,7

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

 

0,7

 

1017990

Altri

0,1

 

0,02 (3)

 

1020000

Latte

0,005 (3)

0,02

0,3

0,01 (3)

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Pecora

 

 

 

 

1020030

Capra

 

 

 

 

1020040

Cavallo

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,05 (3)

0,01 (3)

0,3

0,01 (3)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

1050000

Anfibi e rettili

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)

=

Liposolubile

Pendimetalin (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000

b)

Fragole

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0231030

Melanzane

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0233990

Altri

0270050

Carciofi

0270060

Porri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016030

Fegato»

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)

=

Liposolubile

Pendimetalin (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000

b)

Fragole

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0231030

Melanzane

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0233990

Altri

0270050

Carciofi

0270060

Porri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016030

Fegato»

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Difenoconazolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Fluopicolide

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Fluopyram (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fluopyram — codice 1000000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231990

Altri

0234000

d)

Mais dolce

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0242990

Altri

0243020

Cavoli ricci

0243990

Altri

0244000

d)

Cavoli rapa

0252020

Portulaca/porcellana

0252030

Bietole da foglia e da costa

0252990

Altri

0254000

d)

Crescione acquatico

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

0260050

Lenticchie

0260990

Altri

0270020

Cardi

0270030

Sedani

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0270990

Altri

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca

0401110

Semi di cartamo

0401120

Semi di borragine

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0401990

Altri

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500040

Miglio

0500050

Avena

0500990

Altri

0631000

a)

Fiori

0631010

Camomilla

0631020

Ibisco/rosella

0631030

Rosa

0631040

Gelsomino

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0632990

Altri

0639000

d)

Altre parti della pianta

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0810990

Altri

0820030

Carvi

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

0900030

Radici di cicoria

0900990

Altri

Isopyrazam

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/54


REGOLAMENTO (UE) 2015/1102 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(5)

Per le seguenti cinque sostanze, 1-metilnaftalene [n. FL 01.014], etere di furfurile metile [n. FL 13.052], solfuro di difurfurile [n. FL 13.056], difurfurile etere [n. FL 13.061] ed etile furfurile etere [n. FL 13.123], il termine stabilito nell'elenco dell'Unione per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è il 31 dicembre 2013.

(6)

Laddove i dati necessari non siano comunicati entro la scadenza stabilita, la sostanza aromatizzante in questione è esclusa dall'elenco dell'Unione.

(7)

Al 30 giugno 2014 non erano ancora stati presentati i dati scientifici supplementari richiesti a seguito dei pareri specifici dell'EFSA (4) relativi a tali sostanze. Le sostanze aromatizzanti in questione dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco dell'Unione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008.

(9)

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (5) stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014. Tali misure transitorie potrebbero non essere sufficienti per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti destinate a essere rimosse dall'elenco dell'Unione dopo il 22 ottobre 2014. Per gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti dovrebbe pertanto essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento n. 1334/2008 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 78 (FGE.78), The EFSA Journal (2009) 931, 1-59; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 67, Revision 1 (FGE.67Rev.1), EFSA Journal 2011; 9(10):2315; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 65 (FGE.65), EFSA Journal 2010; 8(7):1406.

(5)  Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:

«01.014

1-metilnaftalene

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

13.052

etere di furfurile metile

13679-46-4

1520

10944

 

 

4

EFSA

13.056

solfuro di difurfurile

13678-67-6

1080

11438

 

 

4

EFSA

13.061

difurfurile etere

4437-22-3

1522

10930

 

 

4

EFSA

13.123

etile furfurile etere

6270-56-0

1521

10940

 

 

4

EFSA»


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1103 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

relativo all'autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il beta-carotene è stato autorizzato per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ed è successivamente stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del beta-carotene e dei suoi preparati come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 23 maggio 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego nei mangimi proposte, il beta-carotene non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il beta-carotene è utilizzato per la sintesi del retinolo in quasi tutte le specie (i gatti, nello specifico, non sono stati in grado di utilizzare il beta-carotene per la sintesi del retinolo) e che non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del beta-carotene dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo per mangimi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 29 gennaio 2016 in conformità delle norme applicabili prima del 29 luglio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 29 luglio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 29 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 29 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 29 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2737.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.

3a160(a)

 

Beta-carotene

Composizione dell'additivo

Beta-carotene

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Beta-carotene

C40H56

Numero CAS: 7235-40-7

Beta-carotene, in forma solida, prodotto mediante fermentazione o sintesi chimica.

Ceppi usati per la fermentazione:

Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC (1) 7.44) e XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45).

Criteri di purezza:

(Tenore) min. 96 % del totale dei coloranti (sostanza secca) espressi come beta-carotene.

Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del totale dei coloranti.

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione di beta-carotene nell'additivo per mangimi: metodo spettrofotometrico (Farmacopea europea 1069).

Per la determinazione di beta-carotene nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) associata a rilevatore UV.

Tutte le specie animali

1.

Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.

2.

Nei mangimi d'allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di mangime d'allattamento.

3.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

4.

Per motivi di sicurezza: indossare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

29 luglio 2025


(1)  China General Microbiological Culture Collection Center.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1104 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 relativo a una nuova forma di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L'uso di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione (2) e per specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione (3).

(3)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione per includere una forma liquida di alfa-galattosidasi ed endo-1,4-beta-glucanasi da utilizzare come additivo per mangimi per polli da ingrasso. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(4)

Nel suo parere del 28 ottobre 2014 (4) l'Autorità ha concluso che tale forma liquida di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che può influire positivamente sui risultati produttivi dei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'attuale autorizzazione dovrebbe essere modificata al fine di includere la nuova forma liquida.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31).

(4)  EFSA Journal (2014); 12(11):3897.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a17

Ingredienti e aromi Kerry

ALFA-galattosidasi

EC 3.2.1.22

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

Composizione dell'additivo

Preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604), avente un'attività minima di:

 

Forma solida

1 000 U (1) alfa-galattosidasi/g

5 700 U (2) endo-1,4-beta-glucanasi/g

 

Forma liquida:

500 U alfa-galattosidasi/g

2 850 U endo-1,4-beta-glucanasi/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

ALFA-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604).

Metodo di analisi  (3)

Determinazione:

ALFA-galattosidasi: metodo colorimetrico di misurazione del p-nitrofenolo rilasciato dall'azione di alfa-galattosidasi a partire da un substrato di p-nitrofenil-alfa-galattopiranoside;

endo-1,4-beta-glucanasi: metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall'azione di endo-1,4-beta-glucanasi a partire da un substrato di glucano d'orzo reticolato con azzurrina.

Polli da ingrasso

50 U alfa-galattosidasi

285 U endo-1,4-beta-glucanasi

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata:

100 U alfa-galattosidasi/kg;

570 U endo-1,4-beta-glucanasi/kg.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti.

9 aprile 2022


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di p-nitrofenolo al minuto a partire da p-nitrofenil-alfa-galattopiranoside (pNPG) con pH 5,0 e a 37 °C.

(2)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 mg di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire da beta-glucano, con pH 5,0 e a 50 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1105 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.

(2)

In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 e per una modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 (2). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei dati pertinenti a sostegno della domanda di modifica.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e l'autorizzazione di un nuovo impiego di tale preparato mediante acqua da abbeveramento per polli da ingrasso; la domanda concerne inoltre la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso al fine di consentire l'impiego simultaneo anche con i seguenti coccidiostatici: decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina e di sopprimere il limite stabilito per il tenore massimo di tale preparato nell'alimento per animali completo.

(4)

L'impiego di tale preparato era stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), nel suo parere del 9 dicembre 2014 (3), ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 non ha un effetto avverso sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso può essere efficace se impiegato per le galline ovaiole e le specie avicole minori non destinate alla produzione di uova. L'Autorità ha inoltre concluso che la somministrazione dell'additivo mediante l'acqua da abbeveramento è altrettanto sicura per i polli da ingrasso quanto la somministrazione mediante il mangime e che se l'attuale dose massima per i polli da ingrasso fosse revocata non vi sarebbe alcuna implicazione per la sicurezza. Le conclusioni relative alla sicurezza dei polli da ingrasso, per quanto riguarda la somministrazione dell'additivo mediante acqua da abbeveramento e la dose massima, sarebbero valide anche per le galline ovaiole e le specie avicole minori. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è compatibile con i coccidiostatici decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Al fine di consentire l'impiego di coccidiostatici compatibili con il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 anche per le galline da ingrasso e consentire lo stesso tenore di tale preparato sia nell'alimento per animali completo destinato alle galline da ingrasso sia in quello destinato alle galline ovaiole e alle specie avicole minori è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 è così modificato:

1)

nell'ottava colonna «Tenore massimo», il testo «1 × 109» è soppresso;

2)

nella nona colonna «Altre disposizioni», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

È consentito l'impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati: maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 13).

(3)  The EFSA Journal 2015;13(1):3966.


ALLEGATO

PARTE A

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU (1)/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

CFU (1)/l di acqua da abbeveramento

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913

Composizione dell'additivo:

Preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo

Enterococcus faecium DSM 21913 contenente almeno 6 × 109 CFU/g di additivo

Preparato solido (rapporto 3:1:6)

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, ed Enterococcus faecium DSM 21913

Metodo di analisi  (2)

Per il conteggio di: Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: metodo di diffusione su piastra EN 15785 Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: metodo di diffusione su piastra EN 15787 Enterococcus faecium DSM 21913 metodo di diffusione su piastra EN 15788. Ai fini dell'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Galline ovaiole, specie avicole minori non destinate alla produzione di uova

 

1 × 108

5 × 107

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l'impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici: maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

L'additivo può essere somministrato anche nell'acqua da abbeveramento

5.

Per l'impiego dell'additivo nell'acqua da abbeveramento deve essere assicurata la dispersione omogenea dell'additivo.

6.

Evitare l'uso simultaneo con antibiotici.

29 luglio 2025

PARTE B

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU (3)/l di acqua da abbeveramento

 

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913

Composizione dell'additivo:

Preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo

Enterococcus faecium DSM 21913 contenente almeno 6 × 109 CFU/g di additivo

Preparato solido (rapporto 3:1:6)

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, ed Enterococcus faecium DSM 21913

Metodo di analisi  (4)

Per il conteggio di: Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: metodo di diffusione su piastra EN 15785 Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: metodo di diffusione su piastra EN 15787 Enterococcus faecium DSM 21913 metodo di diffusione su piastra EN 15788 Ai fini dell'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Polli da ingrasso

5 × 107

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

L'acqua da abbeveramento piegata simultaneamente al mangime contenente i seguenti coccidiostatici: maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

Nell'acqua da abbeveramento deve essere assicurata la dispersione omogenea dell'additivo.

5.

Evitare l'uso simultaneo con antibiotici.

29 luglio 2025


(1)  Come tenore totale della miscela.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Come tenore totale della miscela.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1106 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione (2) ha approvato l'isopyrazam come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che il richiedente l'approvazione, la Syngenta Crop Protection AG («il richiedente»), presenti informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee, e lo ha inserito nell'elenco di cui alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Le informazioni di conferma avrebbero dovuto essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») entro il 31 marzo 2015.

(2)

Nel febbraio 2014 il richiedente ha comunicato alla Commissione che probabilmente non tutte le informazioni di conferma richieste sarebbero state disponibili entro il termine di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012. Il richiedente ha affermato che tale ritardo era dovuto alla necessità di mettere a punto adeguati protocolli di prova e ha presentato un piano di lavoro per la generazione di tali informazioni.

(3)

Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore per l'isopyrazam, ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e nel settembre 2014 ha informato la Commissione di ritenere motivata la domanda del richiedente di prorogare il termine per la presentazione delle informazioni di conferma e adeguato e realistico il piano di lavoro presentato dal richiedente.

(4)

La domanda risulta perciò giustificata dalla necessità di consentire al richiedente di produrre i dati necessari entro un termine ragionevole.

(5)

Il 30 marzo 2015 il richiedente ha presentato un documento di sintesi che riporta le informazioni prodotte fino a quel momento e la definizione di un piano di lavoro definitivo per la generazione delle informazioni richieste.

(6)

È pertanto opportuno modificare l'approvazione dell'isopyrazam e prorogare al 31 luglio 2017 il termine per la presentazione delle informazioni di conferma.

(7)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(8)

Tenuto conto del fatto che il termine per la presentazione delle informazioni di conferma relative all'isopyrazam è già scaduto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella colonna «Disposizioni specifiche» della riga 27, isopyrazam, della parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012

Nella colonna «Disposizioni specifiche» dell'allegato del regolamento (UE) n. 1037/2012, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1107 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una richiesta di approvazione della corteccia di Salix alba come sostanza di base. Tale richiesta era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Essa ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione il 3 giugno 2014 (2). Il 14 novembre 2014 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il presente progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 29 maggio 2015 li ha finalizzati per la riunione di tale comitato.

(3)

Dalla documentazione fornita dal richiedente e dai risultati dell'esame svolto dall'Agenzia europea per i medicinali (4) in conformità alla direttiva (CE) 2001/83 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) risulta che la Salix cortex rispetta i criteri di medicinale vegetale tradizionale. Si è perciò ritenuto opportuno estendere il campo di applicazione della domanda della corteccia di Salix alba alla Salix spp cortex. Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua.

(4)

La Commissione ritiene che la Salix spp cortex sia una sostanza di base a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Salix spp cortex fa parte di una pianta ed è onnipresente nell'ambiente. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi di cui al rapporto di riesame dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(5)

Pertanto la Salix spp cortex può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la Salix spp cortex come sostanza di base.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(7)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza di base

La sostanza Salix spp cortex specificata nell'allegato I è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base corteccia di Salix alba e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sui punti specifici sollevati. 2014:EN-609.34 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Relazione di valutazione sulla Salicis cortex (corteccia di salice) e relativo/i preparato/i a base di erbe, di uso consolidato e tradizionale; EMEA/HMPC/295337/2007.

(5)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Salix spp cortex

N. CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Non applicabile

Farmacopea europea

1o luglio 2015

La Salix cortex deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«7

Salix spp cortex

N. CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Non applicabile

Farmacopea europea

1o luglio 2015

La Salix cortex deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/75


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1108 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 24 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'aceto quale sostanza di base. In data 17 marzo 2014 è stata ricevuta una domanda dalla città di Parigi (Francia) per estendere gli usi previsti dalla domanda di approvazione dell'aceto come sostanza di base. Tali domande erano corredate delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 12 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 29 maggio 2015.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'aceto soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. In particolare, l'aceto non dovrebbe essere confuso con l'acido acetico, sostanza attiva che è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (6), come chiarito nella comunicazione interpretativa della Commissione (7) sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari. Occorre pertanto considerare l'aceto una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'aceto come sostanza di base.

(5)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza aceto, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base aceto e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sui punti specifici sollevati. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-641, 37 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(6)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(7)  GU C 270 del 15.10.1991, pag. 2.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Aceto

N. CAS: 90132-02-8

Non disponibile

Di qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico.

1o luglio 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida.

L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«5

Aceto

N. CAS: 90132-02-8

Non disponibile

Di qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico.

1o luglio 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida.

L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/78


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1109 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

20,6

MA

172,4

MK

51,7

ZZ

81,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

119,1

ZZ

119,1

0805 50 10

AR

108,2

TR

108,0

UY

129,3

ZA

150,8

ZZ

124,1

0808 10 80

AR

97,8

BR

106,5

CL

133,5

NZ

118,6

US

121,0

ZA

120,9

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

109,3

CL

144,1

CN

86,2

NZ

235,9

ZA

127,5

ZZ

140,6

0809 10 00

TR

236,9

ZZ

236,9

0809 29 00

TR

258,6

ZZ

258,6

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

ZZ

126,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1110 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2015.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 si applica un coefficiente di attribuzione del 77,459146 %.

2.   Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


DECISIONI

9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1111 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2015

sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

[notificata con il numero C(2015) 4507]

(I testi in lingua ceca, francese, lituana, neerlandese, polacca e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario in Belgio, Repubblica ceca, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e alla frontiera polacca-ucraina.

(2)

La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ritiene che sia conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del medesimo regolamento. In particolare, i risultati dello studio sul mercato dei trasporti e sul corridoio merci Mare del Nord–Baltico effettuato dal comitato di gestione del corridoio indicano un notevole potenziale per un ulteriore aumento del traffico tra i principali porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca e la Polonia meridionale, in particolare grazie al trasporto combinato. Le estensioni proposte offrono inoltre il vantaggio di creare uno «sportello unico» [di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 913/2010] per la gestione di capacità di infrastruttura lungo i corridoi merci tra porti del Mare del Nord e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Polonia meridionale. Inoltre, le estensioni proposte sono in linea con il progetto proposto per il corridoio F nel piano europeo di attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 2012/88/UE della Commissione (2). Le estensioni proposte migliorano anche l'interconnessione in generale fra i corridoi merci istituiti per formare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, in particolare fornendo un collegamento diretto tra il corridoio merci Mare del Nord-Baltico e il corridoio Reno-Danubio nella Repubblica ceca. Infine, le estensioni proposte possono migliorare potenzialmente il traffico traffico ferroviario che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia.

(3)

Conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010, che comprende anche un collegamento tra i porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca, l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico non dovrebbe ostacolare lo sviluppo del corridoio merci Oriente–Mediterraneo orientale.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e al confine polacco-ucraino, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/ Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/ Wroclaw-Katowice-Medyka (frontiera polacco-ucraina) come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord–Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

(2)  Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).


Rettifiche

9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/84


Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014 )

A pagina 168, articolo 50, paragrafo 1, comma 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.»,

leggi:

«1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di strumenti di misura rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.»


9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/84


Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 27 giugno 2014 )

A pagina 176, articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva:

anziché:

«1.   Le attrezzature a pressione indicate di seguito soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I:»,

leggi:

«1.   Le attrezzature a pressione indicate di seguito devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I:»;

a pagina 177, articolo 4, paragrafo 2, frase introduttiva:

anziché:

«2.   Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell'allegato I:»,

leggi:

«2.   Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell'allegato I:».