ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
3 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1059 della Commissione, del 1o luglio 2015, recante divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera svedese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1063 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

21

 

*

Decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

23

 

*

Decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativa a una misura adottata dalla Spagna, in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina) [notificata con il numero C(2015) 4360]  ( 1 )

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1068 della Commissione, del 1o luglio 2015, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2015) 4437]  ( 1 )

30

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2015 del comitato congiunto UE-EFTA, del 17 giugno 2015, sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2015/1069]

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea ( GU L 353 del 28.12.2013 )

40

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos- etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolinate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti ( GU L 145 del 10.6.2015 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1059 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2015

recante divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

04/TQ104

Stato membro

Svezia

Stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

Data di chiusura

22.6.2015


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1060 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La betaina anidra e il cloridrato di betaina sono stati autorizzati a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate tre domande di rivalutazione della betaina anidra, del cloridrato di betaina e dei preparati contenenti tali sostanze come additivi per mangimi per tutte le specie animali e, conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento, per un nuovo impiego nell'acqua di abbeverata. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La decisione 2007/692/CE della Commissione (3) ha autorizzato l'immissione in commercio della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KM-ØØØH 71-4 e dei mangimi da essa ottenuti. A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'autorizzazione della betaina anidra prodotta a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KM-ØØØH 71-4 deve includere il nome del titolare dell'autorizzazione «Trouw Nutritional International B.V.» e l'identificatore unico attribuito all'organismo geneticamente modificato (OGM).

(5)

Nei suoi pareri del 17 e del 18 aprile 2013 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi proposte, la betaina anidra e il cloridrato di betaina non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, per la salute umana o per l'ambiente.

(6)

L'Autorità ha inoltre concluso che la betaina anidra e il cloridrato di betaina sono potenzialmente efficaci per tutte le specie animali. L'Autorità ha anche concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali e nell'acqua presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

Dalla valutazione della betaina anidra e del cloridrato di betaina risulta che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. L'impiego di tali sostanze dovrebbe pertanto essere autorizzato, come specificato nell'allegato del presente regolamento. È opportuno stabilire tenori massimi raccomandati per la betaina anidra e per il cloridrato di betaina nella supplementazione di mangimi e acqua di abbeverata.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

La barbabietola da zucchero KM-ØØØH 71-4 è autorizzata per l'utilizzo nella produzione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica della decisione 2007/692/CE. Tale decisione è stata notificata ai titolari dell'autorizzazione il 23 ottobre 2007. Il periodo di validità dell'autorizzazione della betaina anidra prodotta a partire dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH 71-4 come additivo per mangimi non dovrebbe superare il periodo di validità dell'autorizzazione della barbabietola da zucchero KM-ØØØH 71-4.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 gennaio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/692/CE della Commissione del 24 ottobre 2007 che, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l'immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4)(GU L 283 del 27.10.2007, pag. 69).

(4)   EFSA Journal 2013; 11(5):3209, EFSA Journal 2013; 11(5):3210 ed EFSA Journal 2013; 11(5):3211.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o mg di sostanza attiva/l d'acqua

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite.

3a920

Betaina anidra

Composizione dell'additivo:

Betaina anidra

Caratterizzazione della sostanza attiva

Betaina

C5H11NO2

Numero CAS: 107-43-7

Betaina anidra, prodotta mediante sintesi chimica o mediante estrazione dalla melassa di barbabietole da zucchero o vinacce sottoprodotti della produzione di zucchero.

Criteri di purezza: betaina anidra (forma solida) min. 97 % (su base anidra). Betaina anidra forma liquida, min. 47 %.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della betaina anidra nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI).

Tutte le specie animali

1.

La betaina anidra può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo in forma di preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeverata.

4.

Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2 000  mg di betaina/kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %, o 1 000  mg di betaina/l di acqua di abbeverata per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeverata per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeverata per vitelli da allevamento.

5.

Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente nei mangimi e nell'acqua di abbeverata, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci nel mangime.

6.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

23.7.2025

3a921

Trouw Nutrition International B. V.

Betaina anidra prodotta a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata.

Composizione dell'additivo

Betaina anidra

Caratterizzazione della sostanza attiva

Betaina

C5H11NO2

Numero CAS: 107-43-7

Betaina anidra, in forma solida, prodotta mediante estrazione dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KM-ØØØH71-4.

Criteri di purezza: min. 97 % (su base anidra).

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della betaina anidra nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI).

Tutte le specie animali

1.

La betaina anidra può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo in forma di preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeverata.

4.

Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2 000  mg di betaina/kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %, o 1 000  mg di betaina/l di acqua di abbeverata per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeverata per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeverata per vitelli da allevamento.

5.

Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente nei mangimi e nell'acqua di abbeverata, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci nel mangime.

6.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

23.10.2017

3a925

Cloridrato di betaina

Composizione dell'additivo

Cloridrato di betaina

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cloridrato di betaina

Formula chimica: C5H11NO2·HCl

Numero CAS: 590-46-5

Cloridrato di betaina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 98 % (su base anidra).

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del cloridrato di betaina nell'additivo per mangimi:

1.

titolazione con acido perclorico (US Pharmacopeia, cloridrato di betaina, monografia 31.); oppure

2.

metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI).

Per la determinazione del cloridrato di betaina nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI).

Tutte le specie animali

1.

La betaina anidra può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo in forma di preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeverata.

4.

Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2 000  mg di betaina/kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %, o 1 000  mg di betaina/l di acqua di abbeverata per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeverata per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeverata per vitelli da allevamento.

5.

Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente nei mangimi e nell'acqua di abbeverata, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci nel mangime.

6.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

23.7.2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1061 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile sono state autorizzate a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate due domande di riesame delle sostanze acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato e sodio calcio ascorbil fosfato come additivi destinati a tutte le specie animali e, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento, di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveramento per l'acido ascorbico. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi venissero classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di riesame delle sostanze acido ascorbico, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi venissero classificati nella categoria «additivi tecnologici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nei suoi pareri del 30 gennaio 2013 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte nei mangimi, le sostanze acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato e sodio calcio ascorbil fosfato sono considerati efficaci fonti di vitamina C e che dato che acido ascorbico, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile sono autorizzati per l'impiego come antiossidanti negli alimenti e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, non sono necessarie ulteriori dimostrazioni della loro efficacia.

(6)

L'Autorità ha inoltre concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali e nell'acqua per l'acido ascorbico presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

2.   Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiossidanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 gennaio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e ad essere impiegate fino a esaurimento delle scorte.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2016, in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e ad essere impiegati fino a esaurimento delle scorte se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e ad essere impiegati fino a esaurimento delle scorte se sono destinati ad animali non utilizzati per la produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal (2013); 11(2):3103 ed EFSA Journal 2013; 11(2):3104.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % o mg di sostanza attiva/l d'acqua

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.

3a300

«Acido ascorbico» o «Vitamina C»

Composizione dell'additivo

Acido ascorbico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido L-ascorbico

C6H8O6

N. CAS: 50-81-7

Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 99 %

Metodi di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido L-ascorbico nell'additivo per mangimi: titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 01/2011:0253).

Per la quantificazione dell'acido L-ascorbico nelle premiscele e nell'alimentazione animale: titrimetria.

Per la quantificazione dell'acido L-ascorbico nell'acqua:

titrimetria (AOAC 967.21) oppure

cromatografia liquida ad alta prestazione abbinata a una rilevazione UV a 265 nm (EN 14130:2003).

Tutte le specie animali

1.

L'acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

4.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveramento.

23 luglio 2025


Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.

3a311

 

«Sodio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»

Composizione dell'additivo

Sodio ascorbil fosfato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Sodio ascorbil fosfato

C6H6O9Na3P · 2H2O

N. CAS: 66170-10-3

Sodio ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 45 %

Metodi di analisi  (2)

Per la determinazione della purezza del sodio ascorbil fosfato e dell'acido ascorbico equivalente nell'additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alte prestazioni abbinata a un rivelatore a lunghezza d'onda variabile (VWD).

Per la quantificazione del sodio totale nell'additivo per mangimi:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510:2007).

Per la quantificazione dell'ascorbil monofosfato nelle premiscele e nell'alimentazione animale: cromatografia liquida ad alta prestazione abbinata a una rilevazione UV a 254 nm (HPLC-UV).

Tutte le specie animali

1.

Il sodio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

23 luglio 2025

3a312

 

«Sodio calcio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»

Composizione dell'additivo

Sodio calcio ascorbil fosfato

Caratterizzazione della sostanza attiva

Sodio calcio ascorbil fosfato

C6H6O9P · CaNa

Sodio calcio L-ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 35 %

Metodi analitici  (2)

Per la determinazione della purezza del sodio calcio ascorbil fosfato e dell'acido ascorbico equivalente nell'additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alte prestazioni abbinata a un rivelatore a lunghezza d'onda variabile (VWD).

Per la quantificazione del calcio totale e del sodio totale nell'additivo per mangimi:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510:2007).

Per la quantificazione dell'ascorbil monofosfato nelle premiscele e nell'alimentazione animale: cromatografia liquida ad alta prestazione abbinata a una rilevazione UV a 254 nm (HPLC-UV).

Tutte le specie animali

 

 

 

1.

Il sodio calcio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

23 luglio 2025


Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiossidanti.

3a300

Acido ascorbico

Composizione dell'additivo

Acido ascorbico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido L-ascorbico

C6H8O6

N. CAS: 50-81-7

Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto con sintesi chimica

Criteri di purezza: min 99 %

Metodi di analisi  (3)

Per la determinazione dell'acido L-ascorbico nell'additivo per mangimi: titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 01/2011:0253).

Per la quantificazione dell'acido L-ascorbico nelle premiscele e nell'alimentazione animale: titrimetria.

Tutte le specie animali

1.

L'acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di stabilità e di magazzinaggio e per le premiscele le condizioni di magazzinaggio.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 luglio 2025

1b301

 

Ascorbato di sodio

Composizione dell'additivo

Ascorbato di sodio

Caratterizzazione della sostanza attiva

Sodio L-ascorbato

C6H7O6Na

N. CAS: 134-03-2

Sodio L-ascorbato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 99 %

Metodi di analisi  (3)

Per la determinazione del sodio L-ascorbato nell'additivo per mangimi: titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 01/2011:1791).

Per la quantificazione del sodio totale nell'additivo per mangimi:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510:2007).

Per la quantificazione del sodio L-ascorbato nelle premiscele e nell'alimentazione animale: titrimetria.

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di stabilità e di magazzinaggio e per le premiscele le condizioni di magazzinaggio.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 luglio 2025

1b302

 

Ascorbato di calcio

Composizione dell'additivo

Ascorbato di calcio

Caratterizzazione della sostanza attiva

Calcio L-(+)-ascorbato diidrato

C12H14O12Ca · 2H2O

N. CAS: 5743-28-2

Calcio L-(+)-ascorbato diidrato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 99 %

Metodi di analisi  (3)

Per la determinazione del calcio L-ascorbato nell'additivo per mangimi: titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 01/2008:1182).

Per la quantificazione del calcio totale nell'additivo per mangimi:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869:2000) oppure

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15510:2007).

Per la quantificazione del calcio L-ascorbato nelle premiscele e nell'alimentazione animale: titrimetria.

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di stabilità e di magazzinaggio e per le premiscele le condizioni di magazzinaggio.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 luglio 2025

1b304

 

Palmitato di ascorbile

Composizione dell'additivo

Palmitato di ascorbile

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-ascorbil-6-palmitato

C22H38O7

N. CAS: 137-66-6

L-ascorbil-6-palmitato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica

Criteri di purezza: min. 98 %

Metodo di analisi  (3)

Per la determinazione dell'L-ascorbil-6- palmitato nell'additivo per mangimi:

titrimetria — Farmacopea europea, monografia (Eur.Ph. 01/2008:0807).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di stabilità e di magazzinaggio e per le premiscele le condizioni di magazzinaggio.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

23 luglio 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1062 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha deciso di aggiungere un'entità e sei persone all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare l'allegato V.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

l'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

a)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

«1.

KIM Il-Su

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Data di nascita: 2.9.1965

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Rappresentante plenipotenziario autorizzato di KNIC GmbH, designata dall'UE, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

2.

KANG Song-Nam

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Data di nascita: 5.7.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Rappresentante plenipotenziario autorizzato di KNIC GmbH, designata dall'UE, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

3.

CHOE Chun-Sik

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Data di nascita: 23.12.1963

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Passaporto: 745132109, valido fino al 12.2.2020

Rappresentante plenipotenziario autorizzato di KNIC GmbH, designata dall'UE, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

4.

SIN Kyu-Nam

Data di nascita: 12.9.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Passaporto: PO472132950

Capo dipartimento della sede centrale di KNIC a Pyongyang e ex rappresentante plenipotenziario autorizzato di KNIC Gmbh Hamburg. Agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

5.

PAK Chun-San

Data di nascita: 18.12.1953

Luogo di nascita: Phyongan, RPDC

Passaporto: PS472220097

Capo dipartimento della sede centrale di KNIC a Pyongyang e ex rappresentante plenipotenziario autorizzato di KNIC Gmbh Hamburg. Agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

6.

SO Tong Myong

Data di nascita: 10.9.1956

Amministratore delegato di KNIC Gmbh Hamburg, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.»

b)

la voce seguente è aggiunta all'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

«1.

Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH

(alias Korea Foreign Insurance Company)

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

In quanto controllata della sede centrale di KNIC a Pyongyang (indirizzo Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC), che è un'entità governativa, KNIC GmbH genera introiti in valuta estera utilizzati per sostenere il regime nordcoreano. Queste risorse potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

La sede centrale di KNIC a Pyongyang è inoltre collegata all'ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, che è un'entità designata.»


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1063 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

145,0

MK

39,1

ZZ

92,1

0707 00 05

TR

106,1

ZZ

106,1

0709 93 10

TR

116,8

ZZ

116,8

0805 50 10

AR

117,5

BO

144,3

UY

130,0

ZA

146,9

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

114,7

BR

104,0

CL

127,8

NZ

150,7

US

164,6

ZA

126,5

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

117,0

CL

134,8

NZ

180,4

ZA

129,2

ZZ

140,4

0809 10 00

IL

315,1

TR

247,1

ZZ

281,1

0809 29 00

TR

291,2

ZZ

291,2

0809 40 05

IL

241,9

ZZ

241,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/21


DECISIONE (PESC) 2015/1064 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2015

che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 9 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/447/PESC (2) che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato l'EUPOL COPPS dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.

(3)

A seguito del riesame strategico dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2016.

(4)

La decisione 2013/354/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 9 175 000 EUR.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Cellula di progetto

1.   L'EUPOL COPPS dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUPOL COPPS agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL COPPS è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL COPPS, qualora i progetti siano:

a)

previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure

b)

integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

Dopo che la Commissione o tali Stati hanno proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall'EUPOL COPPS, quest'ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3.   I contributi finanziari dell'Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.»;

3)

all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 28).


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/23


DECISIONE (PESC) 2015/1065 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2015

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (1).

(2)

Il 3 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/430/PESC (2), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e proroga l'EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2015.

(3)

A seguito del riesame strategico dell'EU BAM Rafah, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2016.

(4)

L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 940 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 1 270 000 EUR.»;

2)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

(2)  Decisione 2014/430/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 75).


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/25


DECISIONE (PESC) 2015/1066 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2015

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC.

(2)

Un'entità e sei persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2013/183/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.


ALLEGATO

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC.

II.   Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

4.

KIM Il-Su

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo.

Data di nascita: 2.9.1965

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall'UE, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC

5.

KANG Song-Nam

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo.

Data di nascita: 5.7.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC.

Rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall'UE, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC

6.

CHOE Chun-Sik

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo.

Data di nascita: 23.12.1963

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC.

Passaporto n. 745132109

Validità fino al 12.2.2020

Rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall'UE, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC

7.

SIN Kyu-Nam

Data di nascita: 12.9.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC.

Passaporto n. PO472132950

Capo dipartimento della sede centrale della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH di Amburgo. Agisce per conto o sotto la direzione della KNIC

8.

PAK Chun-San

Data di nascita: 18.12.1953

Luogo di nascita: Phyongan, RPDC.

Passaporto n. PS472220097

Capo dipartimento della sede centrale della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH di Amburgo. Agisce per conto o sotto la direzione della KNIC

9.

SO Tong Myong

Data di nascita: 10.9.1956

Amministratore delegato della KNIC GmbH di Amburgo che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

5.

Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH

(alias Korea Foreign Insurance Company)

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo

La KNIC GmbH, in quanto controllata della sede centrale della KNIC a Pyongyang (indirizzo: Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC), un'entità governativa, genera ingenti redditi da scambi esteri che sono utilizzati per sostenere il regime della Corea del Nord. Tali risorse potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei Lavoratori della Corea, un'entità designata.


3.7.2015   

IT

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L 174/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1067 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2015

relativa a una misura adottata dalla Spagna, in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina)

[notificata con il numero C(2015) 4360]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina), importato da Adeo Service (Francia) e distribuito in Spagna da Leroy Merlin (Spagna).

(2)

Il seghetto alternativo era provvisto della marcatura «CE», in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

(3)

La misura è stata adottata poiché il seghetto alternativo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti 1.3.2 — Rischio di rottura durante il funzionamento, 1.3.4 — Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli, 1.4.1 — Requisiti generali per i ripari ed i dispositivi di protezione e 1.4.2 — Requisiti particolari per i ripari. L'apparecchio non ha infatti superato la prova di resistenza e presenta rischi di taglio e di accesso alle parti attive.

(4)

La Spagna ha informato il distributore e l'importatore di tali carenze. L'importatore ha adottato volontariamente le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

(5)

La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Spagna per vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


3.7.2015   

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L 174/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1068 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2015

che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2015) 4437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 2002/994/CE della Commissione (2) si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali.

(2)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a vietare le importazioni di tali prodotti. L'articolo 2, paragrafo 2, prevede due deroghe a tale divieto.

(3)

Secondo la prima deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/994/CE, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato a tale decisione in conformità con le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi.

(4)

Secondo la seconda deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato di tale decisione che siano inoltre accompagnati da una dichiarazione apposita dell'autorità cinese competente attestante che i prodotti in questione non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale.

(5)

L'esistenza di due elenchi di prodotti ha creato incertezze nell'applicazione della decisione 2002/994/CE, in quanto alcune sostanze, come gli additivi per i mangimi e per i prodotti alimentari, gli integratori alimentari e le materie prime per mangimi non sono state incluse nell'elenco. Le autorità cinesi hanno chiesto l'aggiunta di altre sostanze nella parte I; la Commissione ha inoltre ritenuto che le ragioni che hanno condotto all'adozione della decisione 2002/994/CE non fossero applicabili agli additivi per i mangimi e per i prodotti alimentari, gli integratori alimentari e le materie prime per mangimi, poiché questi prodotti sono altamente raffinati.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/994/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte I dell'allegato alla decisione 2002/994/CE è sostituita dal testo seguente:

«PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3:

prodotti della pesca, ad eccezione:

dei prodotti dell'acquacoltura,

dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;

gelatina;

alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

sostanze da impiegare come additivi alimentari quali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

sostanze da impiegare come integratori alimentari o quali ingredienti per tali integratori quali disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

solfato di condroitina e glucosamina considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (*4);

L-cisteina ed L-cistina considerate additivi per mangimi quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)"

(*2)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)."

(*3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1)."

(*5)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).» "

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/32


DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA

del 17 giugno 2015

sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito [2015/1069]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. 1./2015 dell'11 maggio 2015 (2) dal comitato congiunto istituito ai sensi di tale convenzione.

(2)

Pertanto, è opportuno inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, le versioni nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei riferimenti utilizzati nella convenzione.

(3)

L'applicazione della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione.

(4)

Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

2.   I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1o dicembre 2012 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1o maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Neșet AKKOÇ

Il presidente


(1)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(2)   GU L 149 del 16.6.2015, pag. 22


ALLEGATO

1.   

Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta:

«MK (*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia»

2.   

Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

2.1.

nella prima parte della tabella «Validità limitata — 99200» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Ограничено важење»

2.2.

nella seconda parte della tabella «Dispensa — 99201» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Изземање»

2.3.

nella terza parte della tabella «Prova alternativa — 99202» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Алтернативен доказ»

2.4.

nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) — 99203» è aggiunto il seguente trattino prima diMT:

«MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)»

2.5.

nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … — 99204» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….»

2.6.

nella sesta parte della tabella «Dispensa dall'itinerario vincolante — 99205» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Изземање од пропишан правец на движење»

2.7.

nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato — 99206» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Овластен испраќач»

2.8.

nell'ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma — 99207» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Изземање од потпис»

2.9.

nella nona parte della tabella «GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА»

2.10.

nella decima parte della tabella «UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ»

2.11.

nell'undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori — 99210» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Дополнително издадено»

2.12.

nella dodicesima parte della tabella «Vari — 99211» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Различни»

2.13.

nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa — 99212» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*) Рефус»

2.14.

nella quattordicesima parte della tabella «Speditore — 99213» è aggiunto il seguente trattino prima di MT:

«MK (*1) Испраќач

3.   

L'allegato C1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C1

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1) … residente a (2) … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui l'obbligato principale (4) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza di … a destinazione dell'ufficio di …

Descrizione delle merci: …

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …, il …

(firma) (6)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il … a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il … (7)

(Timbro e firma)

(1)  Cognome e nome o ragione sociale."

(2)  Indirizzo completo."

(3)  Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario."

(4)  Cognome e nome o ragione sociale."

(5)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle litiriguardanti la presente garanzia."

(6)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere."

(7)  Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.» "

4.   

L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C2

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (8) … residente a (9) … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (10), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …, il …

(firma) (12)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

(8)  Cognome e nome o ragione sociale."

(9)  Indirizzo completo."

(10)  Unicamente per le operazioni di transito comunitario."

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia."

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Garanzia” » "

5.   

L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C4

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (13) … residente a (14) … si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di … a concorrenza di un importo massimo di … che rappresenta il 100/50/30 % (15) dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (16), per tutte le somme di cui l'obbligato principale (17) … è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (18) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …, il …

(firma) (19)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

(13)  Cognome e nome o ragione sociale."

(14)  Indirizzo completo."

(15)  Cancellare le menzioni inutili."

(16)  Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario."

(17)  Cognome e nome o ragione sociale."

(18)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia."

(19)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.» "

6.   

Nella casella 7 dell'allegato C5, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia».

7.   

Nella casella 6 dell'allegato C6, i termini«ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia».


(*1)  Codice provvisorio, che non incide sulla denominazione definitiva del paese attribuita a seguito della conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite».

(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario.

(4)  Cognome e nome o ragione sociale.

(5)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle litiriguardanti la presente garanzia.

(6)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.

(7)  Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.»

(8)  Cognome e nome o ragione sociale.

(9)  Indirizzo completo.

(10)  Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

(11)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.

(12)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Garanzia” »

(13)  Cognome e nome o ragione sociale.

(14)  Indirizzo completo.

(15)  Cancellare le menzioni inutili.

(16)  Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario.

(17)  Cognome e nome o ragione sociale.

(18)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.

(19)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.» »


Rettifiche

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/40


Rettifica del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353 del 28 dicembre 2013 )

Pagina 30, allegato I, pagina 3 del lasciapassare, punto 1:

anziché:

«Pagina 3

1.

Вид * Tipo * Typ * Type * Art * Liik * Τύπος * Type * Type * Cineál * Vrsta * Tipo * Tips * Rūšis * Az okmány típusa * Tip * Soort * Typ * Tipo * Tip * Druh * Tip * Tyyppi * Typ»,

leggi:

«Pagina 3

1.

Вид * Tipo * Typ * Type * Art * Liik * Τύπος * Type * Type * Saghas * Vrsta * Tipo * Tips * Rūšis * Az okmány típusa * Tip * Soort * Typ * Tipo * Tip * Typ * Tip * Tyyppi * Typ»,

pagina 31, allegato I, pagina 3 del lasciapassare, punti da 3 a 6:

anziché:

«3.

Номер на разрешението за преминаване * Número de salvoconducto * Číslo průkazu * Passérseddel nr. * Laissez-passer Nr. * Reisiloa number * Αριθμός άδειας διέλευσης * Laissez-passer number * Numéro du laissez-passer * Uimhir laissez-passer * Broj propusnice * Numero del lasciapassare * Ceļošanas atļaujas numurs * Laissez-passer numeris * LP-szám * Numru tal-laissez-passer * Nummer van het laissez-passer * Numer laissez-passer * Número do livre-trânsito * Numărul permisului de liberă trecere * Číslo preukazu * Številka prepustnice * Kulkuluvan numero * Laissez-passer-handlingens nummer

4.

Фамилно име * Apellidos * Příjmení * Efternavn * Name * Nimi * Επώνυμο * Surname * Nom * Ainm * Prezime * Cognome * Uzvārds * Pavardė * Családi név * Kunjom * Naam * Nazwisko * Apelido * Nume * Priezvisko * Priimek * Sukunimi * Efternamn

5.

Име * Nombre * Jméno * Fornavne * Vornamen * Eesnimed * Ονόματα * Name * Prénom(s) * Céadainm(eacha) * Ime * Nome * Vārds(-i) * Vardas * Utónév * Isem * Voornamen * Imiona * Nomes próprios * Prenume * Meno * Ime * Etunimet * Förnamn

6.

Длъжностно лице на/Гражданство * Funcionario de/Nacionalidad * Úředník/národnost * Tjenestemand i/Nationalitet * Beamter der/des/Staatsangehörigkeit * Ametnik/Kodakondsus * Υπάλληλος του/της/Υπηκοότητα * Official of/Nationality * Agent de/Nationalité * Oifigeach de chuid /Náisiúntacht * Institucija dužnosnika/Državljanstvo * Funzionario del/della/Cittadinanza * … ierēdnis/Valstspiederība * Pareigūnas/Pilietybė * Melyik intézmény tisztviselője/Állampolgárság * Uffiċjal ta'/Ċittadinanza * Ambtenaar van/Nationaliteit * Urzędnik/Obywatelstwo * Funcionário de/Nacionalidade * Funcționar al/Cetățenia * Inštitúcia/Štátna príslušnosť * Uradnik/Državljanstvo * … virkamies/ Kansalaisuus * Tjänsteman vid/Nationalitet»,

leggi:

«3.

Номер на разрешението за преминаване * Número de salvoconducto * Číslo průkazu * Passérseddel nr. * Laissez-passer Nr. * Reisiloa number * Αριθμός άδειας διέλευσης * Laissez-passer number * Numéro du laissez-passer * Uimhir an laissez-passer * Broj propusnice * Numero del lasciapassare * Ceļošanas atļaujas numurs * Laissez-passer numeris * LP-szám * Numru tal-laissez-passer * Nummer van het laissez-passer * Numer laissez-passer * Número do livre-trânsito * Numărul permisului de liberă trecere * Číslo preukazu * Številka prepustnice * Kulkuluvan numero * Laissez-passer-handlingens nummer

4.

Фамилно име * Apellidos * Příjmení * Efternavn * Name * Nimi * Επώνυμο * Surname * Nom * Sloinne * Prezime * Cognome * Uzvārds * Pavardė * Családi név * Kunjom * Naam * Nazwisko * Apelido * Nume * Priezvisko * Priimek * Sukunimi * Efternamn

5.

Име * Nombre * Jméno * Fornavne * Vornamen * Eesnimed * Ονόματα * Name * Prénom(s) * Túsainm(neacha) * Ime * Nome * Vārds(-i) * Vardas * Utónév * Isem * Voornamen * Imiona * Nomes próprios * Prenume * Meno * Ime * Etunimet * Förnamn

6.

Длъжностно лице на/Гражданство * Funcionario de/Nacionalidad * Úředník/národnost * Tjenestemand i/Nationalitet * Beamter der/des/Staatsangehörigkeit * Ametnik/Kodakondsus * Υπάλληλος του/της/Υπηκοότητα * Official of/Nationality * Agent de/Nationalité * Oifigeach de chuid /Náisiúntacht * Institucija dužnosnika/Državljanstvo * Funzionario del/della/Cittadinanza * … ierēdnis/Valstspiederība * Pareigūnas/Pilietybė * Melyik intézmény tisztviselője/Állampolgárság * Uffiċjal ta'/Ċittadinanza * Ambtenaar van/Nationaliteit * Urzędnik/Obywatelstwo * Funcionário de/Nacionalidade * Funcționar al/Cetățenia * Úradník inštitúcie/Štátna príslušnosť * Uradnik/Državljanstvo * … virkamies/ Kansalaisuus * Tjänsteman vid/Nationalitet»,

pagina 31, allegato I, pagina 3 del lasciapassare, punti 11 e 12:

anziché:

«11.

Издаващ орган * Autoridad expedidora * Vydávající orgán * Udstedende myndighed * Ausstellende Behörde* Väljaandnud asutus * Εκδούσα αρχή * Issuing authority * Autorité de délivrance * An tÚdarás eisiúna * Tijelo koje je izdalo propusnicu * Autorità di emissione * Izdevējiestāde * Išdavusi institucija * Kiállító hatóság * Awtorità tal- ħruġ * Instantie van afgifte * Organ wydający * Autoridade emissora * Autoritatea emitentă * Vydávajúci orgán * Organ izdaje * Kulkuluvan myöntänyt viranomainen * Utfärdande myndighet

12.

Дата на изтичане на срока на валидност * Fecha de caducidad * Platnost do * Udløbsdato * Gültig bis * Kehtiv kuni * Ημερομηνία λήξης * Date of expiry * Date de validité * Dáta éaga * Vrijedi do * Data di scadenza * Derīga līdz * Galioja iki * Lejárat időpontja * Data tal-għeluq * Geldig tot * Termin ważności * Data de validade * Data expirării * Dátum platnosti * Velja do * Viimeinen voimassaolopäivä * Sista giltighetsdag»,

leggi:

«11.

Издаващ орган * Autoridad expedidora * Vydávající orgán * Udstedende myndighed * Ausstellende Behörde* Väljaandnud asutus * Εκδούσα αρχή * Issuing authority * Autorité de délivrance * Údarás eisiúna * Tijelo koje je izdalo propusnicu * Autorità di emissione * Izdevējiestāde * Išdavusi institucija * Kiállító hatóság * Awtorità tal-ħruġ * Instantie van afgifte * Organ wydający * Autoridade emissora * Autoritatea emitentă * Vydávajúci orgán * Organ izdaje * Kulkuluvan myöntänyt viranomainen * Utfärdande myndighet

12.

Дата на изтичане на срока на валидност * Fecha de caducidad * Platnost do * Udløbsdato * Gültig bis * Kehtiv kuni * Ημερομηνία λήξης * Date of expiry * Date de validité * As feidhm * Vrijedi do * Data di scadenza * Derīga līdz * Galioja iki * Lejárat időpontja * Data tal-għeluq * Geldig tot * Termin ważności * Data de validade * Data expirării * Dátum platnosti * Velja do * Viimeinen voimassaolopäivä * Sista giltighetsdag*»,

pagina 31, allegato I, pagina 4 del lasciapassare:

anziché:

«Pagina 4

Длъжност * Cargo * Funkce * Stilling * Funktion * Ametikoht * Ιδιότητα * Function * Fonction * Post * Dužnost * Funzione * Amats * Pareigos * Beosztás * Kariga * Functie * Stanowisko * Cargo * Funcție * Funkcia * Funkcija * Virka * Befattning

(Questa pagina sarà utilizzata anche per osservazioni quali “Familiare” o “Lasciapassare temporaneo”)»,

leggi:

«Pagina 4

Длъжност * Cargo * Funkce * Stilling * Funktion * Ametikoht * Ιδιότητα * Function * Fonction * Feidhm * Dužnost * Funzione * Amats * Pareigos * Beosztás * Kariga * Functie * Stanowisko * Cargo * Funcție * Funkcia * Funkcija * Virka * Befattning

(Questa pagina sarà utilizzata anche per osservazioni quali “Familiare” o “Lasciapassare temporaneo”)»,

pagine da 32 a 34, allegato I (pagine 38-42 del lasciapassare):

il numero «[48]» è sostituito da «48»,

pagina 33, allegato I (pagine da 38 a 42 del lasciapassare, sezione di lingua slovacca, secondo capoverso):

anziché:

«Orgány krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie sa týmto vyžadujú, aby umožnili držiteľovi slobodný prechod a pobyt bez obmedzení.»,

leggi:

«Orgány krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie sú týmto požiadané, aby umožnili držiteľovi slobodný prechod a pobyt bez obmedzení.»,

pagina 36, allegato I, pagine 43-48 del lasciapassare, sezione di lingua irlandese intitolata «NÓTAÍ»:

anziché:

«NÓTAÍ:

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo.

Comhpháirt leictreonach |Áiritear leictreonaic íogair sa laissez-passer seo. Ar mhaithe leis an bhfeidhmíocht is fearr, ná déantar é a lúbadh, a phollú ná a nochtadh do theocht an-ard nó an-íseal, ná do thaise iomarcach, le do thoil.

Athrú | Ní mór gan baint den laissez-passer seo ná é a thabhairt do dhuine neamh-údaraithe. Aon athrú a dhéantar air, fágfaidh sé nach mbeidh sé bailí lena úsáid.

Goid nó cailliúint | Ní mór aon ghoid, aon chailliúint nó aon díothú a thuairisciú d'údarás póilíní áitiúil agus d'eagraíocht eisiúna an Aontais Eorpaigh.

Ní mór é a thabhairt ar ais don údarás eisiúna ag deireadh na tréimhse bailíochta.»,

leggi:

«NÓTAÍ:

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo.

Comhpháirt leictreonach | Tá leictreonaic íogair sa laissez-passer seo. Le go n-oibreoidh sé ar an dóigh is fearr, moltar gan é a lúbadh, a phollú ná a nochtadh do theocht an-ard nó an-íseal, ná do thaise iomarcach.

Athrú | Ní ceadmhach an laissez-passer seo a athrú ar dhóigh ar bith ná é a thabhairt do dhuine neamhúdaraithe. Má dhéantar aon athrú air, beidh sé neamhbhailí.

Goid nó cailliúint | Má ghoidtear nó má chailltear an laissez-passer seo, nó má dhéantar damáiste dó, ba chóir é sin a thuairisciú láithreach d'údarás áitiúil póilíní agus don institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh a d'eisigh an laissez-passer.

Ní mór é a thabhairt ar ais don údarás eisiúna ag deireadh na tréimhse bailíochta.»,

pagina 37, allegato I, pagine 43-48 del lasciapassare, sezione di lingua polacca intitolata «UWAGI», quinto capoverso:

anziché:

«Pod koniec terminu ważności zwrócić organowi wystawiającemu.»,

leggi:

«Po upływie terminu ważności zwrócić organowi wystawiającemu.»,

pagina 38, allegato I, pagine 43 -48 del lasciapassare, sezione di lingua slovacca intitolata «POZNÁMKY», secondo e terzo capoverso:

anziché:

«Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivú elektroniku. V záujme správneho fungovania ho neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti.

Pozmeňovanie | Tento preukaz nemožno pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.»,

leggi:

«Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivý elektronický prvok. V záujme správneho fungovania ho neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti.

Pozmeňovanie | Tento preukaz sa nesmie pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.»


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/43


Rettifica del regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos- etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolinate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 del 10 giugno 2015 )

Pagina 2, articolo 2:

anziché:

«Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 30 giugno 2015.»

leggi:

«Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 30 dicembre 2015.»