ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia |
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Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/1 |
DECISIONE (UE) 2015/1030 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica democratica di Timor Leste dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione della Repubblica democratica di Timor Leste è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Timor Leste per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scabio di lettere, il 15 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/3 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e
LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR LESTE, in seguito denominata «Timor Leste»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Timor Leste, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Timor Leste per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Timor Leste che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Timor Leste»: chiunque possieda la cittadinanza di Timor Leste;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Timor Leste senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Timor Leste titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Timor Leste possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Timor Leste o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Timor Leste può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Timor Leste si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Timor Leste.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Timor Leste per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Timor Leste possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Timor Leste possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Timor Leste e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, ilpresente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Timor Leste. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Timor Leste
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Timor Leste, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Timor Leste può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Демократична република Източен Тимор
Рог lа República Democrática de Timor Oriental
Za Demokratickou republiku Východní Timor
For Den Demokratiske Republik Timor-Leste
Für die Demokratische Republik Timor-Leste
Timor-Leste Demokraatliku Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Τιμόρ-Λέστε
For the Democratic Republic of Timor-Leste
Pour la République démocratique du Timor-Oriental
Za Demokratsku Republiku Timor-Leste
Per la Repubblica democratica di Timor Leste
Austrumtimoras Demokrātiskās Republikas vārdā
Rytų Timoro Demokratinės Respublikos vardu
A Kelet-timori Demokratikus Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Demokratika ta' Timor Leste
Voor de Democratische Republiek Oost-Timor
W imieniu Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego
Pela República Democrática de Timor-Leste
Republica Democratică a Timorului de Est
Za Východotimorskú demokratickú republiku
Za Demokratično Republiko Vzhodni Timor
Itä-Timorin demokraattisen tasavallan puolesta
För Demokratiska republiken Östtimor
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Timor Leste, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucrooun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
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uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90 su un periodo di180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Timor Leste, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/10 |
DECISIONE (UE) 2015/1031 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Santa Lucia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione di Santa Lucia è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Con decisione del 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Santa Lucia per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni accluse all'accordo siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Santa Lucia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/12 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia
L'UNIONE EUROPEA, in seguitodenominata «Unione», e
SANTA LUCIA,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Santa Lucia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Santa Lucia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Santa Lucia che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Santa Lucia»: chiunque possieda la cittadinanza di Santa Lucia;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Santa Lucia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Santa Lucia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Santa Lucia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Santa Lucia o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Santa Lucia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Santa Lucia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Santa Lucia.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Santa Lucia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Santa Lucia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito, «comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Santa Lucia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Santa Lucia
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Santa Lucia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente regolamento è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Santa Lucia può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Сейнт Лусия
Por Santa Lucía
Za Svatou Lucii
For Saint Lucia
Für St. Lucia
Saint Lucia nimel
Για του Άγιο Λουκία
For Saint Lucia
Pour Sainte-Lucie
Za Svetu Luciju
Per Santa Lucia
Sentlūsijas vārdā –
Sent Lusijos vardu
Saint Lucia részéről
Għal Saint Lucia
Voor Saint Lucia
W imieniu Saint Lucia
Por Santa Lúcia
Pentru Saint Lucia
Za Svätú Luciu
Za Sveto Lucijo
Saint Lucian puolesta
För Saint Lucia
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Santa Lucia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Taleconcetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/19 |
DECISIONE (UE) 2015/1032 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione del Commonwealth di Dominica dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione del Commonwealth di Dominica è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziazioni con il Commonwealth di Dominica per la conclusione diun accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati successivamente portati a termine con successo mediante la sigla del medesimo, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che, a nome dell'Unione, l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTEDECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo, a nome dell'Unione, tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/21 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e
IL COMMONWEALTH DI DOMINICA, in seguitodenominato «Dominica»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Dominica, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Dominica per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Dominica che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Dominica»: chiunque possieda la cittadinanza di Dominica;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Dominica senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Dominica titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Dominica possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Dominica o di revocarlo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Dominica può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Dominica si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale di Dominica.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Dominica per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Dominica possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Dominica possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Dominica e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionale e dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Dominica. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Dominica
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Dominica, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accrodo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Dominica può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Доминиканската общност
Por la Commonwealth de Dominica
Za Dominické společenství
For Commonwealth of Dominica
Für das Commonwealth Dominica
Dominica Ühenduse nimel
Για την Κοινοπολιτεία του Δομίνικου
For the Commonwealth of Dominica
Pour le Commonwealth de Dominique
Za Zajednicu Dominike
Per il Commonwealth di Dominica
Dominikas Sadraudzības vārdā –
Dominikos Sandraugos vardu
A Dominikai Közösség részéről
Għall-Commonwealth ta' Dominica
Voor het Gemenebest Dominica
W imieniu Wspólnoty Dominiki
Pela Comunidade da Domínica
Pentru Uniunea Dominica
Za Dominické spoločenstvo
Za Zvezo Dominika
Dominican liittovaltion puolesta
För Samväldet Dominica
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Dominica, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90 su 180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Dominica, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/28 |
DECISIONE (UE) 2015/1033 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Grenada dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione di Grenada è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Grenada per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada («accordo»). |
(4) |
I negoziati sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo, con scambio di lettere, il 9 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Grenada in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è approvata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio,
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/30 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e
GRENADA,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Grenada, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Grenada per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Grenada che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Grenada»: chiunque possieda la cittadinanza di Grenada;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Grenada senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Grenada titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Grenada possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Grenada o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Grenada può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Grenada si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Grenada.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio di Grenada per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Grenada possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Grenada possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Grenada e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Grenada. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Grenada
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Grenada, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Grenada può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Гренада
Por Granada
Za Grenadu
For Grenada
Für Grenada
Grenada nimel
Για τη Γρενάδα
For Grenada
Pour la Grenade
Za Grenadu
Per Grenada
Grenādas vārdā –
Grenados vardu
Grenada részéről
Għal Grenada
Voor Grenada
W imieniu Grenady
Por Granada
Pentru Grenada
Za Grenadu
Za Grenado
Grenadan puolesta
För Grenada
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Grenada, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/37 |
DECISIONE (UE) 2015/1034 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Saint Vincent e Grenadine dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione di Saint Vincent e Grenadine è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Saint Vincent e Grenadine per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine (l'«accordo»). |
(4) |
I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di note, l'11 dicembre 2014. |
(5) |
È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/39 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine
L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione», oppure «l'UE» e
SAINT VINCENT E GRENADINE,
in appresso congiuntamente denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Saint Vincent e Grenadine, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri,
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione,
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'UE,
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Saint Vincent e Grenadine»: chiunque possieda la cittadinanza di Saint Vincent e Grenadine;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Saint Vincent e Grenadine senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Saint Vincent e Grenadine titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Saint Vincent e Grenadine possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per tale categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo di un visto ai cittadini di Saint Vincent e Grenadine o di revocarlo a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per tale categoria di persone, Saint Vincent e Grenadine può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Saint Vincent e Grenadine si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Saint Vincent e Grenadine.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Saint Vincent e Grenadine per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Saint Vincent e Grenadine possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Saint Vincent e Grenadine possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Saint Vincent e Grenadine e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai ripettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Saint Vincent e Grenadine. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i compiti seguenti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario, su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto del presente accordo con gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Saint Vincent e Grenadine
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Saint Vincent e Grenadine, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma dello stesso.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Se cessano i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Saint Vincent e Grenadine può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Сейнт Винсънт и Гренадини
Por San Vicente y las Granadinas
Za Svatý Vincenc a Grenadiny
For Saint Vincent og Grenadinerne
Für St. Vincent und die Grenadinen
Saint Vincenti ja Grenadiinide nimel
Για του Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες
For Saint Vincent and the Grenadines
Pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Za Sveti Vincent i Grenadine
Per Saint Vincent e Grenadine
Sentvinsentas un Grenadīnu vārdā —
Sent Vinsento ir Grenadinų vardu
A Saint Vincent és Grenadine-szigetek részéről
Għal Saint Vincent u l-Grenadini
Voor Saint Vincent en de Grenadines
W imieniu Saint Vincent i Grenadynów
Por São Vicente e Granadinas
Pentru Saint Vincent și Grenadinele
Za Svätý Vincent a Grenadíny
Za Saint Vincent in Grenadine
Saint Vincent ja Grenadiinien puolesta
För Saint Vincent och Grenadinerna
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Saint Vincent e Grenadine, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi o artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/46 |
DECISIONE (UE) 2015/1035 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Vanuatu dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione della Repubblica di Vanuatu è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Vanuatu per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sua sigla, con scambio di lettere, il 4 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/48 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e
LA REPUBBLICA DI VANUATU, in seguito denominata «Vanuatu»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Vanuatu, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Vanuatu per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Vanuatu che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Vanuatu»: chiunque possieda la cittadinanza di Vanuatu;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Vanuatu senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Vanuatu titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Vanuatu possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Vanuatu o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Vanuatu può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Vanuatu si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Vanuatu.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Vanuatu per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Vanuatu possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Vanuatu possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Vanuatu e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o a quello dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Vanuatu. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Vanuatu
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Vanuatu, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notificazioni con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di tale notifica.
6. Vanuatu può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Вануату
Por la República de Vanuatu
Za Vanuatskou republiku
For Republikken Vanuatu
Für die Republik Vanuatu
Vanuatu Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Βανουάτου
For the Republic of Vanuatu
Pour la République du Vanuatu
Za Republiku Vanuatu
Per la Repubblica di Vanuatu
Vanuatu Republikas vārdā —
Vanuatu Respublikos vardu
A Vanuatui Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Vanuatu
Voor de Republiek Vanuatu
W imieniu Republiki Vanuatu
Pela República de Vanuatu
Pentru Republica Vanuatu
Za Vanuatskú republiku
Za Republiko Vanuatu
Vanuatun tasavallan puolesta
För Republiken Vanuatu
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Vanuatu, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi complessivamente 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Taleconcetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito deil periodo di90 giorni su un periodo di 180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Vanuatu, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/55 |
DECISIONE (UE) 2015/1036 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione dello Stato indipendente di Samoa dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione dello Stato indipendente di Samoa è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato indipendente di Samoa per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, il 15 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo, a nome dell'Unione, tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/57 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e
LO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA, in seguito denominato «Samoa»,
in in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Samoa, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea,
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Samoa per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini dello Stato indipendente di Samoa che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Samoa»: chiunque possieda la cittadinanza di Samoa;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Samoa senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Samoa titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Samoa possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Samoa o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Samoa può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Samoa si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Samoa.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Samoa per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Samoa possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Samoa possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Samoa e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Samoa. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Samoa
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Samoa, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Samoa può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Независима държава Самоа
Por el Estado Independiente de Samoa
Za Nezávislý stát Samoa
For Den Uafhængige Stat Samoa
Für den Unabhängigen Staat Samoa
Samoa Iseseisvusriigi nimel
Για το Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα
For the Independent State of Samoa
Pour l'État indépendant du Samoa
Za Nezavisnu Državu Samou
Per lo Stato indipendente di Samoa
Samoa Neatkarīgās Valsts vārdā –
Samoa Nepriklausomosios Valstybės vardu
A Szamoai Független Állam részéről
Għall-Istat Indipendenti ta' Samoa
Voor de Onafhankelijke Staat Samoa
W imieniu Niezależnego Państwa Samoa
Pelo Estado Independente de Samoa
Pentru Statul Independent Samoa
Za Samojský nezávislý štát
Za Neodvisno državo Samoo
Samoan itsenäisen valtion puolesta
För Självständiga staten Samoa
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Samoa, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Samoa, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/64 |
DECISIONE (UE) 2015/1037 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Trinidad e Tobago dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione della Repubblica di Trinidad e Tobago è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione con cui autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Trinidad e Tobago per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, dell'accordo stesso il 15 dicembre 2014. |
(5) |
Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad essp accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/66 |
ACCORDO
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e
LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, in seguito denominata «Trinidad e Tobago»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Trinidad e Tobago, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione,
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione,
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione,
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Trinidad e Tobago per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Trinidad e Tobago che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) «cittadino di Trinidad e Tobago»: chiunque possieda la cittadinanza di Trinidad e Tobago;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Trinidad e Tobago senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Trinidad e Tobago titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Trinidad e Tobago possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Trinidad e Tobago o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Trinidad e Tobago può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Trinidad e Tobago si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Trinidad e Tobago.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Trinidad e Tobago per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Trinidad e Tobago possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Trinidad e Tobago possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Trinidad e Tobago e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Trinidad e Tobago. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Trinidad e Tobago
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Trinidad e Tobago, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Trinidad e Tobago può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Тринидад и Тобаго
Por la República de Trinidad y Tobago
Za Republiku Trinidad a Tobago
For Republikken Trinidad og Tobago
Für die Republik Trinidad und Tobago
Trinidadi ja Tobago Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο
For the Republic of Trinidad and Tobago
Pour la République de Trinité-et-Tobago
Za Republiku Trinidad i Tobago
Per la Repubblica di Trinidad e Tobago
Trinidādas un Tobāgo Republikas vārdā –
Trinidado ir Tobago Respublikos vardu
A Trinidad és Tobago Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Trinidad u Tobago
Voor de Republiek Trinidad en Tobago
W imieniu Trynidadu i Tobago
Pela República de Trindade e Tobago
Pentru Republica Trinidad și Tobago
Za Republiku Trinidadu a Tobaga
Za Republiko Trinidad in Tobago
Trinidadin ja Tobagon tasavallan puolesta
För Republiken Trinidad och Tobago
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Trinidad e Tobago, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, |
— |
stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito del periodo di 90 giorni su un periodo di180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Trinidad e Tobago, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.