ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
3 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/1030 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

1

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

3

 

*

Decisione (UE) 2015/1031 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia

10

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia

12

 

*

Decisione (UE) 2015/1032 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica

19

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica

21

 

*

Decisione (UE) 2015/1033 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

28

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

30

 

*

Decisione (UE) 2015/1034 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine

37

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine

39

 

*

Decisione (UE) 2015/1035 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

46

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

48

 

*

Decisione (UE) 2015/1036 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

55

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

57

 

*

Decisione (UE) 2015/1037 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

64

 

 

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

66

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


DECISIONE (UE) 2015/1030 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica democratica di Timor Leste dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione della Repubblica democratica di Timor Leste è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Timor Leste per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scabio di lettere, il 15 dicembre 2014.

(5)

Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/3


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR LESTE, in seguito denominata «Timor Leste»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Timor Leste, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Timor Leste per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Timor Leste che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Timor Leste»: chiunque possieda la cittadinanza di Timor Leste;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Timor Leste senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Timor Leste titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Timor Leste possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Timor Leste o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Timor Leste può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Timor Leste si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Timor Leste.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Timor Leste per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Timor Leste possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Timor Leste possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Timor Leste e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, ilpresente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Timor Leste. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Timor Leste

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Timor Leste, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Timor Leste può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Демократична република Източен Тимор

Рог lа República Democrática de Timor Oriental

Za Demokratickou republiku Východní Timor

For Den Demokratiske Republik Timor-Leste

Für die Demokratische Republik Timor-Leste

Timor-Leste Demokraatliku Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Τιμόρ-Λέστε

For the Democratic Republic of Timor-Leste

Pour la République démocratique du Timor-Oriental

Za Demokratsku Republiku Timor-Leste

Per la Repubblica democratica di Timor Leste

Austrumtimoras Demokrātiskās Republikas vārdā

Rytų Timoro Demokratinės Respublikos vardu

A Kelet-timori Demokratikus Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika ta' Timor Leste

Voor de Democratische Republiek Oost-Timor

W imieniu Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego

Pela República Democrática de Timor-Leste

Republica Democratică a Timorului de Est

Za Východotimorskú demokratickú republiku

Za Demokratično Republiko Vzhodni Timor

Itä-Timorin demokraattisen tasavallan puolesta

För Demokratiska republiken Östtimor

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Timor Leste, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucrooun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90 su un periodo di180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Timor Leste, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/10


DECISIONE (UE) 2015/1031 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Santa Lucia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione di Santa Lucia è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Con decisione del 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Santa Lucia per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2014.

(5)

Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni accluse all'accordo siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Santa Lucia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/12


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia

L'UNIONE EUROPEA, in seguitodenominata «Unione», e

SANTA LUCIA,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Santa Lucia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Santa Lucia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Santa Lucia che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Santa Lucia»: chiunque possieda la cittadinanza di Santa Lucia;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Santa Lucia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Santa Lucia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Santa Lucia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Santa Lucia o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Santa Lucia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Santa Lucia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Santa Lucia.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Santa Lucia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Santa Lucia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito, «comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Santa Lucia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Santa Lucia

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Santa Lucia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente regolamento è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Santa Lucia può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Сейнт Лусия

Por Santa Lucía

Za Svatou Lucii

For Saint Lucia

Für St. Lucia

Saint Lucia nimel

Για του Άγιο Λουκία

For Saint Lucia

Pour Sainte-Lucie

Za Svetu Luciju

Per Santa Lucia

Sentlūsijas vārdā –

Sent Lusijos vardu

Saint Lucia részéről

Għal Saint Lucia

Voor Saint Lucia

W imieniu Saint Lucia

Por Santa Lúcia

Pentru Saint Lucia

Za Svätú Luciu

Za Sveto Lucijo

Saint Lucian puolesta

För Saint Lucia

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Santa Lucia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Taleconcetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/19


DECISIONE (UE) 2015/1032 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione del Commonwealth di Dominica dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione del Commonwealth di Dominica è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziazioni con il Commonwealth di Dominica per la conclusione diun accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati successivamente portati a termine con successo mediante la sigla del medesimo, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2014.

(5)

Occorre che, a nome dell'Unione, l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTEDECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo, a nome dell'Unione, tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/21


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

IL COMMONWEALTH DI DOMINICA, in seguitodenominato «Dominica»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Dominica, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Dominica per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Dominica che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Dominica»: chiunque possieda la cittadinanza di Dominica;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Dominica senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Dominica titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Dominica possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Dominica o di revocarlo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Dominica può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Dominica si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale di Dominica.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Dominica per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Dominica possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Dominica possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Dominica e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionale e dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Dominica. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Dominica

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Dominica, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accrodo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Dominica può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Доминиканската общност

Por la Commonwealth de Dominica

Za Dominické společenství

For Commonwealth of Dominica

Für das Commonwealth Dominica

Dominica Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία του Δομίνικου

For the Commonwealth of Dominica

Pour le Commonwealth de Dominique

Za Zajednicu Dominike

Per il Commonwealth di Dominica

Dominikas Sadraudzības vārdā –

Dominikos Sandraugos vardu

A Dominikai Közösség részéről

Għall-Commonwealth ta' Dominica

Voor het Gemenebest Dominica

W imieniu Wspólnoty Dominiki

Pela Comunidade da Domínica

Pentru Uniunea Dominica

Za Dominické spoločenstvo

Za Zvezo Dominika

Dominican liittovaltion puolesta

För Samväldet Dominica

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Dominica, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90 su 180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Dominica, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/28


DECISIONE (UE) 2015/1033 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Grenada dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione di Grenada è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Grenada per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada («accordo»).

(4)

I negoziati sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo, con scambio di lettere, il 9 dicembre 2014.

(5)

Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Grenada in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è approvata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio,


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/30


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

GRENADA,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Grenada, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Grenada per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Grenada che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Grenada»: chiunque possieda la cittadinanza di Grenada;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Grenada senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Grenada titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Grenada possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Grenada o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Grenada può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Grenada si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Grenada.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio di Grenada per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Grenada possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Grenada possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Grenada e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Grenada. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Grenada

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Grenada, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Grenada può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Гренада

Por Granada

Za Grenadu

For Grenada

Für Grenada

Grenada nimel

Για τη Γρενάδα

For Grenada

Pour la Grenade

Za Grenadu

Per Grenada

Grenādas vārdā –

Grenados vardu

Grenada részéről

Għal Grenada

Voor Grenada

W imieniu Grenady

Por Granada

Pentru Grenada

Za Grenadu

Za Grenado

Grenadan puolesta

För Grenada

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Grenada, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/37


DECISIONE (UE) 2015/1034 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Saint Vincent e Grenadine dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione di Saint Vincent e Grenadine è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Saint Vincent e Grenadine per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine (l'«accordo»).

(4)

I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di note, l'11 dicembre 2014.

(5)

È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/39


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione», oppure «l'UE» e

SAINT VINCENT E GRENADINE,

in appresso congiuntamente denominate «le parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Saint Vincent e Grenadine, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri,

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione,

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'UE,

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Saint Vincent e Grenadine»: chiunque possieda la cittadinanza di Saint Vincent e Grenadine;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Saint Vincent e Grenadine senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Saint Vincent e Grenadine titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Saint Vincent e Grenadine possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per tale categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo di un visto ai cittadini di Saint Vincent e Grenadine o di revocarlo a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per tale categoria di persone, Saint Vincent e Grenadine può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Saint Vincent e Grenadine si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Saint Vincent e Grenadine.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Saint Vincent e Grenadine per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Saint Vincent e Grenadine possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Saint Vincent e Grenadine possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Saint Vincent e Grenadine e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai ripettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Saint Vincent e Grenadine. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i compiti seguenti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario, su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto del presente accordo con gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Saint Vincent e Grenadine

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Saint Vincent e Grenadine, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma dello stesso.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Se cessano i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Saint Vincent e Grenadine può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Сейнт Винсънт и Гренадини

Por San Vicente y las Granadinas

Za Svatý Vincenc a Grenadiny

For Saint Vincent og Grenadinerne

Für St. Vincent und die Grenadinen

Saint Vincenti ja Grenadiinide nimel

Για του Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες

For Saint Vincent and the Grenadines

Pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Za Sveti Vincent i Grenadine

Per Saint Vincent e Grenadine

Sentvinsentas un Grenadīnu vārdā —

Sent Vinsento ir Grenadinų vardu

A Saint Vincent és Grenadine-szigetek részéről

Għal Saint Vincent u l-Grenadini

Voor Saint Vincent en de Grenadines

W imieniu Saint Vincent i Grenadynów

Por São Vicente e Granadinas

Pentru Saint Vincent și Grenadinele

Za Svätý Vincent a Grenadíny

Za Saint Vincent in Grenadine

Saint Vincent ja Grenadiinien puolesta

För Saint Vincent och Grenadinerna

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Saint Vincent e Grenadine, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi o artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/46


DECISIONE (UE) 2015/1035 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Vanuatu dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione della Repubblica di Vanuatu è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Vanuatu per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sua sigla, con scambio di lettere, il 4 dicembre 2014.

(5)

Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/48


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DI VANUATU, in seguito denominata «Vanuatu»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Vanuatu, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Vanuatu per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Vanuatu che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Vanuatu»: chiunque possieda la cittadinanza di Vanuatu;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Vanuatu senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Vanuatu titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Vanuatu possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Vanuatu o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Vanuatu può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Vanuatu si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Vanuatu.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Vanuatu per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Vanuatu possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Vanuatu possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Vanuatu e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o a quello dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Vanuatu. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Vanuatu

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Vanuatu, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notificazioni con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di tale notifica.

6.   Vanuatu può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Вануату

Por la República de Vanuatu

Za Vanuatskou republiku

For Republikken Vanuatu

Für die Republik Vanuatu

Vanuatu Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Βανουάτου

For the Republic of Vanuatu

Pour la République du Vanuatu

Za Republiku Vanuatu

Per la Repubblica di Vanuatu

Vanuatu Republikas vārdā —

Vanuatu Respublikos vardu

A Vanuatui Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Vanuatu

Voor de Republiek Vanuatu

W imieniu Republiki Vanuatu

Pela República de Vanuatu

Pentru Republica Vanuatu

Za Vanuatskú republiku

Za Republiko Vanuatu

Vanuatun tasavallan puolesta

För Republiken Vanuatu

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Vanuatu, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi complessivamente 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Taleconcetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito deil periodo di90 giorni su un periodo di 180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Vanuatu, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/55


DECISIONE (UE) 2015/1036 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione dello Stato indipendente di Samoa dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione dello Stato indipendente di Samoa è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato indipendente di Samoa per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, il 15 dicembre 2014.

(5)

Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo, a nome dell'Unione, tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/57


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

LO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA, in seguito denominato «Samoa»,

in in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Samoa, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Samoa per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini dello Stato indipendente di Samoa che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Samoa»: chiunque possieda la cittadinanza di Samoa;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Samoa senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Samoa titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Samoa possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Samoa o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Samoa può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Samoa si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Samoa.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Samoa per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Samoa possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Samoa possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Samoa e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Samoa. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Samoa

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Samoa, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Samoa può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Независима държава Самоа

Por el Estado Independiente de Samoa

Za Nezávislý stát Samoa

For Den Uafhængige Stat Samoa

Für den Unabhängigen Staat Samoa

Samoa Iseseisvusriigi nimel

Για το Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα

For the Independent State of Samoa

Pour l'État indépendant du Samoa

Za Nezavisnu Državu Samou

Per lo Stato indipendente di Samoa

Samoa Neatkarīgās Valsts vārdā –

Samoa Nepriklausomosios Valstybės vardu

A Szamoai Független Állam részéről

Għall-Istat Indipendenti ta' Samoa

Voor de Onafhankelijke Staat Samoa

W imieniu Niezależnego Państwa Samoa

Pelo Estado Independente de Samoa

Pentru Statul Independent Samoa

Za Samojský nezávislý štát

Za Neodvisno državo Samoo

Samoan itsenäisen valtion puolesta

För Självständiga staten Samoa

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Samoa, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Samoa, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/64


DECISIONE (UE) 2015/1037 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Trinidad e Tobago dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione della Repubblica di Trinidad e Tobago è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione con cui autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Trinidad e Tobago per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, dell'accordo stesso il 15 dicembre 2014.

(5)

Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad essp accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma (5), l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/66


ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, in seguito denominata «Trinidad e Tobago»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Trinidad e Tobago, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione,

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione,

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione,

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Trinidad e Tobago per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Trinidad e Tobago che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino di Trinidad e Tobago»: chiunque possieda la cittadinanza di Trinidad e Tobago;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Trinidad e Tobago senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Trinidad e Tobago titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Trinidad e Tobago possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Trinidad e Tobago o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Trinidad e Tobago può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Trinidad e Tobago si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Trinidad e Tobago.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Trinidad e Tobago per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Trinidad e Tobago possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Trinidad e Tobago possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Trinidad e Tobago e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Trinidad e Tobago. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Trinidad e Tobago

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Trinidad e Tobago, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Trinidad e Tobago può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Тринидад и Тобаго

Por la República de Trinidad y Tobago

Za Republiku Trinidad a Tobago

For Republikken Trinidad og Tobago

Für die Republik Trinidad und Tobago

Trinidadi ja Tobago Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο

For the Republic of Trinidad and Tobago

Pour la République de Trinité-et-Tobago

Za Republiku Trinidad i Tobago

Per la Repubblica di Trinidad e Tobago

Trinidādas un Tobāgo Republikas vārdā –

Trinidado ir Tobago Respublikos vardu

A Trinidad és Tobago Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Trinidad u Tobago

Voor de Republiek Trinidad en Tobago

W imieniu Trynidadu i Tobago

Pela República de Trindade e Tobago

Pentru Republica Trinidad și Tobago

Za Republiku Trinidadu a Tobaga

Za Republiko Trinidad in Tobago

Trinidadin ja Tobagon tasavallan puolesta

För Republiken Trinidad och Tobago

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Trinidad e Tobago, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito del periodo di 90 giorni su un periodo di180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Trinidad e Tobago, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.