ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1001 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2015
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
A norma della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio (2), una persona e otto entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
Inoltre, le voci relative a sei entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
1. |
Le voci relative alle persone e alle entità in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
|
2. |
Le seguenti voci sostituiscono le voci concernenti le entità elencate in appresso che figurano nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
|
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1002 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2015
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Obazda/Obatzter (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Obazda»/«Obatzter» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Obazda»/«Obatzter» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Obazda»/«Obatzter» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 55 del 14.2.2015, pag. 15.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1003 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saint-Nectaire (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Saint-Nectaire» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) GU C 29 del 29.1.2015, pag. 5.
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1004 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
139,2 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
153,3 |
0 |
AR |
170,1 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
324,4 |
0 |
AR |
238,9 |
18 |
BR |
||
342,8 |
0 |
CL |
||
308,7 |
0 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
348,9 |
0 |
BR |
413,2 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
384,3 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
269,1 |
5 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) fissa i tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) |
In data 18 marzo 2010, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM Panel) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di piombo negli alimenti (3). Il CONTAM Panel ha individuato neurotossicità per lo sviluppo nei bambini nonché effetti cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti, quali potenziali effetti negativi critici del piombo, sui quali basare la valutazione del rischio. Esso ha inoltre sottolineato che la protezione dei bambini e delle donne in età fertile contro potenziali rischi di conseguenze sullo sviluppo neurologico è sufficiente a proteggere tutte le popolazioni dagli altri effetti nocivi del piombo. È quindi opportuno ridurre l'esposizione alimentare al piombo degli alimenti abbassando gli attuali tenori massimi e fissandone di nuovi per il piombo nei pertinenti prodotti. |
(3) |
Tenori massimi sono già in vigore per alimenti destinati ai lattanti e per alimenti di proseguimento. Per consentire una diminuzione continua dell'esposizione alimentare di lattanti e bambini, occorre abbassare gli attuali tenori massimi e fissare nuovi tenori massimi per alimenti a base di cereali, per alimenti destinati a lattanti e a bambini, per alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini e per bevande largamente consumate da questo gruppo vulnerabile di consumatori. |
(4) |
Nuovi dati sulle occorrenze indicano che alcune deroghe dai tenori massimi predefiniti attualmente esistenti non sono più necessarie poiché i tenori massimi predefiniti si possono rispettare seguendo pratiche esemplari o perché sono ottenibili tenori massimi inferiori. Non servono più quindi tenori massimi specifici per i cavoli diversi dai cavoli da foglia, per i legumi freschi, per la maggior parte delle bacche e della piccola frutta mentre occorre ridurre gli attuali tenori massimi per i cefalopodi, per la maggior parte degli ortaggi a frutto e dei succhi di frutta, per il vino e per il vino aromatizzato. |
(5) |
Per la salsefrica, il rispetto degli attuali tenori massimi è difficile. Dato il limitato consumo di tali prodotti e gli effetti trascurabili sull'esposizione umana, è opportuno aumentare il tenore massimo di piombo per la salsefrica. |
(6) |
Il rilevamento di alti ma irregolari livelli di piombo nel miele, ha provocato contromisure degli Stati membri aventi livelli disparati di presenza del piombo. Le differenze fra le norme adottate dagli Stati membri possono impedire il buon funzionamento del mercato comune: è perciò opportuno fissare un tenore massimo di piombo per il miele. |
(7) |
Poiché il consumo di tè e di infusioni di erbe può costituire un importante fattore di esposizione alimentare, occorre fissare un livello massimo per questi prodotti. Mancando tuttavia dati sulle foglie secche di tè e sulle parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni di erbe secche che giustifichino la fissazione di tale tenore massimo, occorre raccogliere dati di occorrenza per la possibile futura istituzione di un tenore massimo specifico. |
(8) |
La normativa riguardo agli alimenti a base di cereali, agli alimenti per lattanti e bambini e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è stata sostituita e occorre modificare alcune note. |
(9) |
Agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare è opportuno dare il tempo necessario per adeguarsi ai tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di piombo andrebbe pertanto differita. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I tenori massimi di piombo di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, quale modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2016. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2016 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Parere scientifico sulla presenza del piombo negli alimenti. EFSA Journal 2010; 8(4):1570.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) |
La parte 3.1 (Piombo) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
La nota (3) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
Le note (8) e (9) sono soppresse. I riferimenti alle note (8) e (9) sono sostituiti dai riferimenti alla nota (3). |
4) |
La nota (11) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
La nota (13) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
La nota (16) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
La nota (28) è soppressa. |
8) |
La nota (44) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
Vengono aggiunte le seguenti note (52) e (53):
|
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/14 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) |
Il 12 ottobre 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di arsenico negli alimenti (3). In tale parere il gruppo CONTAM ha concluso che la dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI — provisional tolerable weekly intake) pari a 15 μg/kg di peso corporeo, stabilita dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JEFCA), non è più appropriata in quanto i dati hanno dimostrato che l'arsenico inorganico provoca il cancro del polmone e della vescica, oltre che della pelle, ed è stata segnalata una serie di effetti negativi con esposizioni inferiori a quelle esaminate dal JECFA. |
(3) |
Il gruppo CONTAM ha individuato una gamma di valori per il limite di confidenza inferiore della dose di riferimento (BMDL01) tra 0,3 e 8 μg/kg di peso corporeo al giorno per il cancro del polmone, della vescica e della pelle nonché per le lesioni cutanee. Nel parere scientifico si conclude che l'esposizione alimentare stimata all'arsenico inorganico per i consumatori di medio e alto livello in Europa è all'interno della gamma dei valori BMDL01 identificati, e che pertanto non vi è praticamente alcun margine di esposizione e la possibilità di un rischio per alcuni consumatori non può essere esclusa. |
(4) |
Il parere scientifico ha indicato che i forti consumatori di riso in Europa, quali determinati gruppi etnici, e i bambini di età inferiore a tre anni sono i più esposti all'arsenico inorganico attraverso l'alimentazione. L'esposizione alimentare all'arsenico inorganico dei bambini di età inferiore a tre anni, anche da alimenti a base di riso, è stimata a circa 2-3 volte quella degli adulti. |
(5) |
Dal momento che l'analisi dell'arsenico inorganico è affidabile per il riso e per i prodotti a base di riso, dovrebbero essere fissati tenori massimi di arsenico inorganico per il riso e i prodotti a base di riso. È opportuno proporre tenori massimi differenziati in considerazione del tenore di arsenico. |
(6) |
Le informazioni scientifiche sulla necessità di un livello massimo specifico per il riso lavorato parboiled sono molto recenti: è pertanto opportuno che prima del 1o gennaio 2018 gli Stati membri raccolgano informazioni supplementari sul tenore di arsenico inorganico in tale prodotto al fine di confermare la necessità di un tenore massimo specifico per tale prodotto e di riesaminare il limite massimo. |
(7) |
I dati di occorrenza dimostrano che le cialde di riso, le cialdine di riso, i cracker di riso e i dolci di riso possono contenere tenori elevati di arsenico inorganico, e questi prodotti possono contribuire significativamente all'esposizione alimentare dei lattanti e dei bambini. È quindi opportuno prevedere un tenore massimo specifico per questi prodotti. |
(8) |
Il riso è un ingrediente importante di un'ampia varietà di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo specifico per questo prodotto qualora esso venga impiegato come ingrediente per la produzione di tali alimenti. |
(9) |
Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero disporre di tempo per adeguarsi ai nuovi tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di arsenico andrebbe pertanto differita. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I livelli massimi di arsenico nella sottosezione 3.5. Arsenico (inorganico) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, si applicano dal 1o gennaio 2016.
I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Scientific Opinion on Arsenic in Food (Parere scientifico sulla presenza di arsenico negli alimenti). The EFSA Journal 2009; 7(10):1351.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:
1) |
Dopo la sottosezione 3.4 Stagno (inorganico) è aggiunta la seguente sottosezione:
|
2) |
Sono aggiunte le seguenti note:
|
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1007 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
32,3 |
MA |
147,7 |
|
MK |
36,9 |
|
TR |
82,4 |
|
ZZ |
74,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
20,6 |
TR |
113,7 |
|
ZZ |
67,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
108,5 |
ZZ |
108,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
124,1 |
BO |
143,4 |
|
BR |
107,1 |
|
TR |
102,0 |
|
ZA |
147,3 |
|
ZZ |
124,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
161,3 |
BR |
99,4 |
|
CL |
132,2 |
|
NZ |
143,2 |
|
US |
164,2 |
|
ZA |
123,6 |
|
ZZ |
137,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
269,9 |
ZZ |
269,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
350,3 |
US |
581,4 |
|
ZZ |
465,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/19 |
DECISIONE (PESC) 2015/1008 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui all'allegato II di tale decisione. |
(3) |
Una persona e otto entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(4) |
Inoltre, le voci relative a sei entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
ALLEGATO
1. |
Le voci relative alle persone e alle entità in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
|
2. |
Le seguenti voci sostituiscono le voci concernenti le entità elencate in appresso che figurano nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
|
26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1009 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2015
che modifica l'allegato I delle decisioni 92/260/CEE e 93/195/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele, Libia e Siria, l'allegato II della decisione 93/196/CEE per quanto riguarda la voce relativa a Israele, l'allegato I della decisione 93/197/CEE per quanto riguarda le voci relative a Israele e Siria e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative a Brasile, Israele, Libia e Siria
[notificata con il numero C(2015) 4183]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
La situazione particolare in Libia e in Siria e la mancata notifica delle malattie all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) non consente a tali paesi terzi di fornire le garanzie necessarie per quanto riguarda la conformità alle condizioni di polizia sanitaria pertinenti applicabili alle importazioni nell'Unione di equidi o l'applicazione di condizioni equivalenti di cui alla direttiva 2009/156/CE. È pertanto necessario sopprimere le voci relative alla Libia e alla Siria dagli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE (3) e 93/195/CEE (4) della Commissione e sopprimere la voce relativa alla Siria dall'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 93/197/CEE della Commissione (5). |
(2) |
Anche Israele figura negli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'elenco di paesi di cui alla nota a piè di pagina 3 dell'allegato II della decisione 93/196/CEE della Commissione (6). A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. |
(3) |
Dal momento che la modifica della voce relativa a Israele nel rispettivo allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'allegato II della decisione 93/196/CEE non costituisce una regionalizzazione, è opportuno spiegare la denominazione geografica modificata relativa a Israele in una nuova nota a piè di pagina da aggiungere ai rispettivi elenchi di paesi terzi negli allegati di tali decisioni. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE. |
(5) |
La direttiva 2009/156/CE prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi ove si applichi la regionalizzazione che da sei mesi siano indenni da morva. |
(6) |
L'elenco dei paesi terzi o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (7). |
(7) |
Il Brasile figura attualmente in tale elenco di paesi terzi. La morva è presente in alcune parti del territorio del Brasile e pertanto le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzate soltanto in provenienza dalla regione BR-1 del territorio di tale paese terzo, come descritto nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro sono attualmente inclusi nella regione BR-1 del Brasile. |
(8) |
Con lettera datata 20 novembre 2014 il Brasile ha notificato alla Commissione un caso confermato di morva nello Stato di Goiás. Il Brasile di conseguenza non ha più rilasciato certificati di polizia sanitaria in conformità alla direttiva 2009/156/CE per l'intero gruppo di Stati federali che figurano nella regione BR-1. |
(9) |
Il 21 aprile 2015 il Brasile ha informato la Commissione delle misure adottate per impedire l'introduzione della morva nelle zone di tale paese terzo in possesso dei requisiti per essere incluse nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE e ha fornito un elenco degli stati federali in cui tale malattia non è presente. Ha altresì confermato che lo Stato di Rio de Janeiro è rimasto indenne da morva, in quanto l'ultimo caso è stato segnalato il 16 luglio 2012. |
(10) |
Dato che secondo l'elenco degli Stati indenni da morva presentato dal Brasile gli Stati di Goiás e Santa Catarina non sono più indenni da morva e dato che il Brasile ha fornito garanzie per quanto riguarda l'assenza di tale malattia negli altri Stati federali, alcuni dei quali figurano attualmente nella regione BR-1, è opportuno modificare la voce relativa a tale regione nell'allegato I della decisione 2004/211/CE per eliminare dall'attuale elenco gli Stati di Goiás e Santa Catarina e reintrodurre lo Stato di Paraná. |
(11) |
Le manifestazioni equestri delle Olimpiadi dal 5 al 21 agosto 2016 e delle Paralimpiadi dal 7 al 21 settembre 2016 nonché la manifestazione delle prove preolimpiche 2015 dal 7 al 9 agosto 2015 si terranno presso il centro equestre di Deodoro a Rio de Janeiro, che è gestito come una zona separata indenne da malattie equine all'interno dello Stato di Rio de Janeiro. |
(12) |
È pertanto opportuno aggiungere temporaneamente una regione distinta «BR-2» alla voce relativa al Brasile nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, comprendente il centro equestre di Deodoro a Rio de Janeiro nello Stato di Rio de Janeiro e la strada di collegamento all'aeroporto internazionale di Galeão. |
(13) |
Per i motivi esposti ai considerando 2 e 3, è opportuno modificare e spiegare in una nuova nota a piè di pagina la voce relativa a Israele nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(14) |
A norma della decisione 2004/211/CE, inoltre, gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nei corrispondenti certificati tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore. Le modifiche apportate a tali decisioni relativamente alla Libia e alla Siria devono pertanto essere riportate anche nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(15) |
Diversamente da altri casi in cui l'importazione di equidi è sospesa per motivi sanitari mediante la rimozione delle crocette nelle colonne da 6 a 14 della tabella nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la soppressione della Libia e della Siria dall'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi è necessaria perché tale elenco è utilizzato come elenco di riferimento per le importazioni nell'Unione di altri prodotti, come ad esempio determinati sottoprodotti di origine animale in conformità al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (8) e cani, gatti e furetti in conformità alla decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione (9). |
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 92/260/CEE è modificato in conformità all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato I della decisione 93/195/CEE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
L'allegato II della decisione 93/196/CEE è modificato in conformità all'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
L'allegato I della decisione 93/197/CEE è modificato in conformità all'allegato IV della presente decisione.
Articolo 5
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato in conformità all'allegato V della presente decisione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
(4) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
(5) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).
(6) Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7).
(7) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(9) Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione 92/260/CEE è così modificato:
1) |
La voce relativa al gruppo sanitario E è sostituita dalla seguente: «Gruppo sanitario E (1) Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele (4) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)»; |
2) |
È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
|
ALLEGATO II
L'allegato I della decisione 93/195/CEE è così modificato:
1) |
La voce relativa al gruppo sanitario E è sostituita dalla seguente: «Gruppo sanitario E (1) Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele (4) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)»; |
2) |
È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
|
ALLEGATO III
Nell'allegato II della decisione 93/196/CEE le note a piè di pagina sono così modificate:
1) |
Nella nota (3), il testo relativo al gruppo E è sostituito dal seguente:
|
2) |
È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
|
ALLEGATO IV
L'allegato I della decisione 93/197/CEE è così modificato:
1) |
La voce relativa al gruppo sanitario E è sostituita dalla seguente: «Gruppo sanitario E (1) Emirati arabi uniti (3) (AE), Bahrein (3) (BH), Algeria (DZ), Israele (4) (IL), Giordania (3) (JO), Kuwait (3) (KW), Libano (3) (LB), Marocco (MA), Maurizio (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabia Saudita (2) (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (2) (3) (TR)»; |
2) |
È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
|
ALLEGATO V
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:
1) |
La voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:
|
2) |
La voce relativa a Israele è così modificata:
|
3) |
La voce relativa alla Libia è soppressa; |
4) |
La voce relativa alla Siria è soppressa. |