ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 157

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
23 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/960 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/961 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

20

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ( 1 )

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/963 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/964 della Commissione, del 22 giugno 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/965 della Commissione, del 22 giugno 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/966 della Commissione, del 22 giugno 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

38

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/967 della Commissione, del 22 giugno 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/968 della Commissione, del 22 giugno 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/969 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 giugno 2015, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Decisione (PESC) 2015/970 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

45

 

*

Decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

50

 

*

Decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/973 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

52

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione, del 17 giugno 2015, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2015) 4087]

53

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione, del 19 giugno 2015, relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna [notificata con il numero C(2015) 4086]  ( 1 )

96

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2015/976 della Commissione, del 19 giugno 2015, sul monitoraggio della presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti ( 1 )

97

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/977]

99

 

*

Decisione n. 2/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/978]

110

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ( GU L 189 del 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/960 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato in che misura la misure nazionali vigenti proteggano la spigola e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY).

(2)

Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 (1), basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha adottato misure urgenti per ridurre la mortalità per pesca causata da pescherecci pelagici dediti alla pesca di aggregazioni riproduttive di spigola. Tale regolamento di esecuzione ha cessato di produrre effetti il 30 aprile 2015.

(3)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (3) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio (4) allo scopo di ridurre l'impatto della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca.

(4)

È necessaria un'ulteriore riduzione delle catture ed è pertanto opportuno ridurre le catture delle attività di pesca commerciale mirate mediante l'imposizione di limiti di cattura mensili nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh. Nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg dovrebbero applicarsi limiti di cattura mensili solo nelle acque territoriali del Regno Unito. Tale riduzione delle catture dovrebbe consentire ai pescatori di adeguare le prassi di pesca attuali per evitare la spigola, autorizzandoli al contempo a mantenere un determinato livello di catture accessorie accidentali.

(5)

Inoltre, le azioni di conservazione adottate dall'Irlanda, vale a dire il divieto di pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare spigola, dovrebbero essere mantenute ed estese a tutte le navi dell'Unione operanti nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk. Tali azioni dovrebbero applicarsi anche nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg, escluse le acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito, in cui si applica il regime dei limiti di cattura mensili.

(6)

Le catture di spigola dovrebbero formare oggetto di un controllo mensile, attraverso la raccolta dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(7)

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (5), e il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (6) prevedono che all'Unione spetti il 7,7 % del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV.

(8)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ha fissato, per il 2015, il contingente dell'Unione a 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle suddette acque groenlandesi.

(9)

Il 13 maggio 2015 l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che era stato stabilito il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV per il periodo dal 20 giugno 2015 al 30 aprile 2016, e si offriva all'Unione un contingente di 23 100 tonnellate. È opportuno fissare e assegnare le possibilità di pesca dell'Unione di conseguenza.

(10)

Nell'ambito delle consultazioni annuali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione si è impegnata a fornire alla Norvegia, per il 2015, un quantitativo supplementare di 20 000 tonnellate di capelin nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV. È opportuno che tale quantitativo venga assegnato dal contingente spettante all'Unione in tali acque. I limiti di cattura per il capelin previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2015.

(11)

La Norvegia ha acconsentito ad un aumento dei contingenti dell'Unione per i seguenti stock: 1 512 tonnellate per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II, 88 tonnellate per l'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II; 150 tonnellate per la molva nelle acque norvegesi della zon IV e 250 tonnellate per l'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa. È pertanto opportuno aggiornate di conseguenza le corrispondenti tabelle relative ai TAC.

(12)

È necessario precisare che la flessibilità del 5 % all'interno della zona (condizione speciale) per la razza ondulata si applica soltanto al contingente di catture accessorie di tale specie.

(13)

Determinate catture di canesca possono essere consentite, mantenendo al tempo stesso per tale specie il divieto di pesca con palangari.

(14)

Le parti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) non sono riuscite a mettersi d'accordo su un'adeguata misura di gestione per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II per il 2015 e il CIEM ha consigliato di fissare a 30 000 tonnellate al massimo il limite raccomandato di catture per tutte le parti. Tenendo conto del fatto che la pesca di questo stock si svolge sia all'interno delle acque degli Stati costieri che nelle acque internazionali, nella riunione annuale della NEAFC del novembre 2014 l'Unione aveva raccomandato l'adozione di una misura che limitasse tale pesca a 19 500 tonnellate. In mancanza di una misura di gestione da parte della NEAFC, come nel 2014, l'attività di pesca nelle acque internazionali per il 2015 dovrebbe essere limitata a 19 500 tonnellate per le navi di tutte le parti della NEAFC operanti nella zona, comprese le navi dell'Unione.

(15)

Le consultazioni sulle possibilità di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II continueranno nel 2015. I limiti di cattura per questo stock saranno fissati nel corso del 2015, tenendo in considerazione l'esito di tali consultazioni.

(16)

Al fine di rispecchiare correttamente la ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.

(17)

Una nave battente bandiera francese e dedita alla pesca del tonno tropicale nella zona della convenzione della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) è stata recentemente reimmatricolata in Italia. La corrispondente capacità espressa in stazza lorda assegnata alla Francia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere pertanto trasferita all'Italia. Tale trasferimento non supera i limiti di capacità stabiliti per l'Italia nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, né incide sui limiti di capacità stabiliti dalla IOTC.

(18)

È opportuno apportare alcune rettifiche al regolamento 2015/104 per assicurare che, per effetto dell'arrotondamento, il totale dei contingenti degli Stati membri non superi quello assegnato all'Unione e anche sia per correggere inesattezze tipografiche, sia per aggiungere codici di dichiarazione.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.

(20)

È necessario che le misure contenute nel presente regolamento inizino ad applicarsi il più rapidamente possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2015/104 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Misure relative alla spigola

1.   Alle navi dell'Unione è vietato pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi superiori ai limiti stabiliti al paragrafo 2 di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

a)

divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b)

acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si applicano i limiti di cattura seguenti:

Categoria e codice attrezzo (7)

Quantitativo massimo di catture di spigola consentito per nave per mese di calendario (in kg)

Reti da traino o reti da traino pelagiche, inclusi OTM e PTM

1 500

Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB

1 800

Tutti i GN, tutte le attività di pesca con reti da posta derivanti e fisse (tramagli), inclusi GTR, GNS, GND, FYK, FPN e FIX

1 000

Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS

1 300

Ciancioli, codice attrezzo PS e LA

3 000

3.   Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un unico mese di calendario si applica il limite di cattura inferiore stabilito al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci.

5.   Alle navi dell'Unione è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg che sono a più di 12 miglia marine dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo utilizzato.»

Articolo 2

1.   L'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

3.   L'allegato IC del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

4.   L'allegato ID del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

5.   L'allegato IF del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

6.   L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dal testo che figura all'allegato VI del presente regolamento.

7.   L'allegato VI del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dal testo che figura all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 1).

(5)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(6)  GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5.

(7)  Secondo codici FAO alfa-3 per attrezzi da pesca.


ALLEGATO I

1.

La tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

254

 

 

Danimarca

1 745

 

 

Germania

1 111

 

 

Francia

1 936

 

 

Paesi Bassi

190

 

 

Svezia

176

 

 

Regno Unito

28 785

 

 

Unione

34 197

 

 

Norvegia

6 514

 

 

TAC

40 711

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

Unione

25 252

2.

La tabella sulle possibilità di pesca per la molva (Molva molva) nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

8

 

 

Danimarca

965

 

 

Germania

27

 

 

Francia

11

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Regno Unito

87

 

 

Unione

1 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3.

La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k è sostituita dalla seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

725 (1)  (2)  (3)

 

 

Estonia

4 (1)  (2)  (3)

 

 

Francia

3 255 (1)  (2)  (3)

 

 

Germania

10 (1)  (2)  (3)

 

 

Irlanda

1 048 (1)  (2)  (3)

 

 

Lituania

17 (1)  (2)  (3)

 

 

Paesi Bassi

3 (1)  (2)  (3)

 

 

Portogallo

18 (1)  (2)  (3)

 

 

Spagna

876 (1)  (2)  (3)

 

 

Regno Unito

2 076 (1)  (2)  (3)

 

 

Unione

8 032 (1)  (2)  (3)

 

 

TAC

8 032 (3)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

4.

La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione della zona VIId è sostituita dalla seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

72 (4)  (5)  (6)

 

 

Francia

602 (4)  (5)  (6)

 

 

Paesi Bassi

4 (4)  (5)  (6)

 

 

Regno Unito

120 (4)  (5)  (6)

 

 

Unione

798 (4)  (5)  (6)

 

 

TAC

798 (6)

 

TAC precauzionale

5.

La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX è sostituita dalla seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

7 (7)  (8)

 

 

Francia

1 298 (7)  (8)

 

 

Portogallo

1 051 (7)  (8)

 

 

Spagna

1 057 (7)  (8)

 

 

Regno Unito

7 (7)  (8)

 

 

Unione

3 420 (7)  (8)

 

 

TAC

3 420 (8)

 

TAC precauzionale

6.

La prima nota della tabella sulle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e la prima nota della tabella sulle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono sostituite dalla seguente:

«Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate».

7.

La tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse (Trisopterus esmarki) nella zona IIIa, nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

127 882 (9)

 

 

Germania

24 (9)  (10)

 

 

Paesi Bassi

94 (9)  (10)

 

 

Unione

128 000 (9)  (11)

 

 

Norvegia

15 000

 

 

Isole Færøer

7 000 (12)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

8.

La tabella sulle possibilità di pesca per le altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

40

 

 

Danimarca

3 624

 

 

Germania

409

 

 

Francia

168

 

 

Paesi Bassi

290

 

 

Svezia

Non pertinente (13)

 

 

Regno Unito

2 719

 

 

Unione

7 250 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgio

9

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

41

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

13

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

11

 

 

Regno Unito

26

 

 

Unione

100

 

 

TAC

100

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

(5)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(6)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

1

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

2

 

 

Unione

11

 

 

TAC

11

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(7)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(8)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIII possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/89-C.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIII

(RJU/89-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

9

 

 

Portogallo

8

 

 

Spagna

8

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

25

 

 

TAC

25

 

TAC precauzionale

(9)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(11)  Il contingente dell'Unione può essere pescato unicamente dal 1o gennaio al 31 ottobre 2015.

(12)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(13)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(14)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.


ALLEGATO II

1.

La tabella sulle possibilità di pesca per l'aringa (Clupea harengus) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

6 (1)

 

 

Danimarca

6 314 (1)

 

 

Germania

1 105 (1)

 

 

Spagna

21 (1)

 

 

Francia

272 (1)

 

 

Irlanda

1 634 (1)

 

 

Paesi Bassi

2 259 (1)

 

 

Polonia

319 (1)

 

 

Portogallo

21 (1)

 

 

Finlandia

98 (1)

 

 

Svezia

2 339 (1)

 

 

Regno Unito

4 036 (1)

 

 

Unione

18 424 (1)

 

 

Isole Færøer

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

non stabilito

 

TAC analitico

2.

La tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 663

 

 

Grecia

330

 

 

Spagna

2 970

 

 

Irlanda

330

 

 

Francia

2 444

 

 

Portogallo

2 970

 

 

Regno Unito

10 329

 

 

Unione

22 036

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3.

La tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

2 635

 

 

Germania

115

 

 

Svezia

189

 

 

Regno Unito

25

 

 

Tutti gli Stati membri

136 (4)

 

 

Unione

3 100 (5)

 

 

Norvegia

20 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

4.

La tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

276

 

 

Francia

166

 

 

Regno Unito

846

 

 

Unione

1 288

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

5.

La tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (Sebastes spp.) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1/2AB.)

Unione

Da stabilire

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

6.

La tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(RED/1/2INT)

Unione

Non pertinente (6)  (7)

 

 

TAC

19 500

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

zone II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

3 084

Germania

540

Spagna

10

Francia

133

Irlanda

798

Paesi Bassi

1 104

Polonia

156

Portogallo

10

Finlandia

48

Svezia

1 143

Regno Unito

1 971

(4)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(5)  Per un periodo di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo.

(6)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(7)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.


ALLEGATO III

La tabella sulle possibilità di pesca per il totano (Illex illecebrosus) nelle sottozone NAFO 3 e 4 è sostituita dalla seguente:

Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128 (1)

 

 

Lettonia

128 (1)

 

 

Lituania

128 (1)

 

 

Polonia

227 (1)

 

 

Unione

Non pertinente (1)  (2)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015.

(2)  Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.


ALLEGATO IV

La tabella sulle possibilità di pesca per l'alalunga del nord (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 510,64 (2)

 

 

Spagna

17 690,59 (2)

 

 

Francia

4 421,71 (2)

 

 

Regno Unito

195,89 (2)

 

 

Portogallo

2 120,3 (2)

 

 

Unione

26 939,13 (1)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 [1], il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

[1]

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(2)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310


ALLEGATO V

1.

La tabella sulle possibilità di pesca per i berici (Beryx spp.) nella zona della convenzione SEAFO è sostituita dalla seguente:

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC precauzionale

2.

La tabella sulle possibilità di pesca per il pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nella sottodivisione SEAFO B1 è sostituita dalla seguente:

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (3)

 

TAC precauzionale

(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).


ALLEGATO VI

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Francia

37

Unione

37

2.   Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

84

Francia

94

Italia

30

Cipro

6 (2)

Malta

28 (3)

Unione

242

3.   Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

11

Italia

12

Unione

23

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (4)

 

Cipro (5)

Grecia (6)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (7)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

11

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

6 (8)

0

0

30

8

59

28

Tonniere con lenze a canna

0

0

0

0

8

15

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (10)

0

21

0

0

94

273

0


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con palangari

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Tonniere con lenze a canna

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze a mano

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci da traino

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Altri pescherecci artigianali

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Numero di tonnare (11)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

8

12 300


Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.

(3)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.

(4)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.

(7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(9)  Pescherecci con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale.

(10)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(11)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.»


ALLEGATO VII

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.»


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/961 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2015

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Una persona dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Sono cancellati dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 il nome della seguente persona e la relativa voce:

A.   Persone

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/962 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, lettera b), della direttiva 2010/40/UE, indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale per lo sviluppo e l'utilizzo di specifiche e norme.

(2)

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, prevede che la Commissione adotti le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ai fini della predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Il presente regolamento mira a migliorare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati sulle strade e sul traffico necessari per la predisposizione costante, e di qualità elevata, di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione.

(3)

L'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio.

(4)

Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sul traffico in tempo reale, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti a norma della direttiva 2010/40/UE, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione (2) ed il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione (3).

(5)

Nell'Unione esiste già un mercato per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ed è nell'interesse degli utenti e dei clienti come pure dei fornitori di tali servizi che si vengano a creare le giuste condizioni quadro per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di tale mercato in maniera innovativa. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità stradali e degli operatori stradali pubblici, sono applicabili le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva 2003/98/CE.

(6)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) crea un'infrastruttura di dati territoriali nell'Unione europea, al fine di consentire la condivisione e l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali (compresa la categoria tematica di dati territoriali «reti di trasporto») in tutta l'Unione allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell'Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con le specifiche stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dai suoi atti di esecuzione, in particolare il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (6). L'estensione dell'applicazione delle suddette specifiche a tutti i tipi di dati stradali statici potrebbe inoltre favorire un'ulteriore armonizzazione in questo campo.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) definisce l'infrastruttura del trasporto stradale che fa parte della rete transeuropea di trasporto centrale e globale. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'intera rete stradale transeuropea, come definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013, in quanto la maggior parte del trasporto internazionale su strada ha luogo su tale rete. Poiché la maggior parte delle autostrade sono già incluse in tale rete, per motivi di coerenza per gli utenti della strada è opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche altre autostrade. Le esternalità ricorrenti del traffico e altre difficoltà di gestione dello stesso, come la congestione, l'inquinamento atmosferico o il rumore, non si limitano alla rete stradale transeuropea o alle autostrade. In effetti, una quota significativa dei problemi di congestione del traffico si verifica nelle aree urbane. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati ad applicare tali specifiche in determinate strade, al di là della rete stradale transeuropea e della rete autostradale, individuate come zone prioritarie. Data la costante evoluzione dei flussi di traffico, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare tali zone prioritarie.

(8)

I dati stradali statici, i dati dinamici sullo stato delle strade e i dati sul traffico hanno caratteristiche diverse e ciascuna tipologia di dati dovrebbe rispettare requisiti adeguati. Data la diversità delle fonti dei dati che vanno dai sensori installati nelle infrastrutture ai veicoli con funzione di sensori, è importante che le specifiche siano applicate alle categorie di dati pertinenti, a prescindere dalla fonte dei dati e dalla tecnologia utilizzata per creare o aggiornare i dati.

(9)

Nel caso in cui i dati personali siano oggetto di trattamento, dovrebbero, se possibile, essere resi anonimi in modo irreversibile. Inoltre, dovrebbero essere trattati in conformità al diritto dell'Unione, come indicato, in particolare, nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e in conformità alle pertinenti legislazioni nazionali. Inoltre, il trattamento dei dati dovrebbe rispettare i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.

(10)

Se il servizio informativo si basa su dati, compresa la geolocalizzazione, acquisiti presso gli utenti finali stessi o, in futuro, tramite sistemi cooperativi, occorre informare precisamente gli utenti finali dell'acquisizione di tali dati, delle modalità che presiedono alla raccolta e alla potenziale rintracciabilità e del periodo di tempo in cui i dati sono conservati. Gli enti che raccolgono dati pubblici e privati, quali gli operatori stradali, i fornitori di servizi e l'industria automobilistica, dovrebbero applicare misure tecniche adeguate per garantire l'anonimato dei dati ricevuti dagli utenti finali o dai loro veicoli.

(11)

Al fine di sviluppare un sistema armonizzato e una fornitura costante di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulle soluzioni e sulle norme tecniche esistenti fornite dalle organizzazioni europee e internazionali di normalizzazione, quali DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) e le norme ISO. Per i tipi di dati per i quali non è disponibile un formato standardizzato, gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero essere incoraggiati a cooperare al fine di raggiungere un accordo sulla definizione e il formato dei dati e dei metadati.

(12)

Nell'Unione esistono già diversi metodi di georeferenziazione dinamica che sono attualmente applicati negli Stati membri. L'uso di diversi metodi di georeferenziazione dinamica dovrebbe continuare ad essere permesso. Gli Stati membri e le parti interessate, tuttavia, dovrebbero essere incoraggiati a cooperare al fine di giungere ad un accordo sui metodi consentiti per la georeferenziazione, se del caso tramite gli organismi europei di normalizzazione.

(13)

L'accessibilità e l'aggiornamento periodico dei dati stradali statici da parte delle autorità stradali e degli operatori stradali sono indispensabili per consentire la produzione di carte digitali aggiornate e precise, una risorsa fondamentale per applicazioni ITS affidabili. I produttori di carte digitali dovrebbero essere incoraggiati a integrare in modo tempestivo gli aggiornamenti dei dati stradali statici nelle loro carte esistenti e nei servizi di aggiornamento delle carte. Al fine di rispettare le politiche pubbliche come la sicurezza stradale, le autorità pubbliche dovrebbero avere la possibilità di chiedere ai fornitori di servizi e ai produttori di carte digitali di rettificare eventuali inesattezze nei loro dati.

(14)

L'accessibilità a dati stradali statici, ai dati dinamici sullo stato delle strade e ai dati sul traffico precisi e aggiornati è essenziale per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione. I dati pertinenti sono raccolti e conservati dalle autorità stradali, dai gestori della rete stradale e dai fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di tali dati per la fornitura di tali servizi, le autorità stradali, gli operatori stradali e i fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, dovrebbero mettere i dati, i corrispondenti metadati e le informazioni sulla qualità dei dati a disposizione delle altre autorità stradali, degli operatori stradali, dei fornitori di servizi di informazioni sul traffico in tempo reale e dei produttori di carte digitali attraverso un punto di accesso nazionale o comune. Il punto d'accesso può assumere la forma di un repertorio, registro, portale web o simili, a seconda del tipo di dati. Gli Stati membri dovrebbero raggruppare i punti di accesso pubblici e privati esistenti in un unico punto, consentendo l'accesso a tutti i tipi di dati pertinenti disponibili che rientrano nel campo di applicazione delle presenti specifiche. Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare tra loro per stabilire un punto di accesso comune che copra i dati disponibili degli Stati membri partecipanti. Essi dovrebbero essere liberi di decidere se utilizzare i punti di accesso istituiti nell'ambito di altri atti delegati, adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, come punti di accesso nazionali per i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(15)

Al fine di consentire alle autorità stradali, agli operatori stradali, ai fornitori di servizi e ai produttori di carte digitali di reperire e utilizzare i dati pertinenti in modo efficace e con un buon rapporto costi-benefici, è opportuno descrivere correttamente il contenuto e la struttura di questi dati utilizzando metadati appropriati.

(16)

Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare le autorità stradali o gli operatori stradali e i fornitori di servizi a raccogliere dati diversi da quelli che stanno già raccogliendo o a digitalizzare dati che non siano già disponibili in un formato leggibile mediante dispositivi informatici. I requisiti delle specifiche riguardanti gli aggiornamenti dei dati stradali statici, dei dati dinamici sullo stato delle strade e dei dati sul traffico stradale dovrebbero applicarsi unicamente ai dati effettivamente raccolti e disponibili in un formato leggibile da un dispositivo informatico. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cercare modi efficaci in termini di costi adeguati alle loro esigenze per la digitalizzazione di dati stradali statici esistenti.

(17)

Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare le autorità stradali e gli operatori stradali a definire e attuare piani sul traffico e misure provvisorie di gestione del traffico. Esse non dovrebbero obbligare i fornitori di servizi a condividere i propri dati con altri fornitori di servizi. I fornitori di servizi dovrebbero essere liberi di concludere tra loro accordi commerciali per il riutilizzo dei dati pertinenti.

(18)

Gli Stati membri e le parti interessate nel settore degli ITS dovrebbero essere incoraggiati a cooperare per raggiungere un accordo sulle definizioni comuni di qualità dei dati al fine di utilizzare indicatori comuni a questo riguardo in tutta la catena di valore dei dati sul traffico, quali la completezza, la precisione e l'aggiornamento dei dati, il metodo di acquisizione e il metodo di georeferenziazione utilizzato, nonché i controlli di qualità applicati. Essi dovrebbero inoltre essere incoraggiati a lavorare ulteriormente per stabilire metodi associati di misurazione e monitoraggio della qualità dei diversi tipi di dati. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a condividere le loro conoscenze, esperienze e migliori pratiche in questo settore.

(19)

È riconosciuto che l'uso dei dati sulle strade e sul traffico e di servizi di informazione sul traffico in tempo reale prodotti da fornitori privati di servizi possa rappresentare, per le autorità pubbliche, un modo efficace in termini di costi di migliorare la gestione del traffico e la gestione e la manutenzione delle infrastrutture. Tuttavia, le condizioni e i termini specifici applicabili all'uso o al riutilizzo di tali dati e servizi associati dovrebbero essere lasciati alle parti in causa, fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/98/CE.

(20)

I fornitori di servizi privati possono utilizzare dati stradali statici, dati dinamici sullo stato delle strade e dati sul traffico raccolti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali come dati di calcolo per i propri servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Le condizioni e i termini specifici applicabili al riutilizzo di tali dati dovrebbero essere lasciati alle parti in causa, fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/98/CE.

(21)

Al fine di assicurarsi che le presenti specifiche siano attuate correttamente, gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità ai requisiti per quanto riguarda l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati sulla strada e sul traffico da parte delle autorità stradali, degli operatori stradali, dei produttori di carte digitali e dei fornitori di servizi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di fare affidamento su dichiarazioni di conformità basate su elementi concreti presentate da autorità stradali, operatori stradali, produttori di carte digitali e fornitori di servizi.

(22)

Le presenti specifiche non limitano la libertà di espressione delle emittenti radiofoniche nella misura in cui esse non le obbligano ad adottare una posizione specifica per quanto riguarda le informazioni da divulgare e lasciano agli Stati membri un margine sufficiente per tenere conto delle loro tradizioni costituzionali nazionali per quanto riguarda la libertà di espressione delle emittenti radiofoniche.

(23)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 17 giugno 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie per assicurare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati sulle strade e sul traffico da parte delle autorità stradali, degli operatori stradali e dei fornitori di servizi per la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

Esso si applica all'intera rete stradale transeuropea, come pure alle autostrade non comprese in questa rete e alle zone prioritarie individuate dalle autorità nazionali, ove queste ultime lo reputino pertinente.

Esso si applica a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«rete stradale transeuropea centrale», l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete centrale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;

2)

«rete stradale transeuropea globale», l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete globale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;

3)

«autostrada», una strada che è designata come tale dallo Stato membro in cui ha sede;

4)

«zone prioritarie», i tratti stradali, in particolare nelle aree urbane, che non fanno parte della rete stradale transeuropea globale e che non sono autostrade, identificati dalle autorità nazionali che lo ritengano pertinente, sulla base dei livelli di congestione ricorrente del traffico o di altre considerazioni relative alla gestione del traffico;

5)

«accessibilità dei dati», la possibilità di chiedere ed ottenere i dati in qualsiasi momento in formato leggibile tramite un dispositivo informatico;

6)

«dati stradali statici», dati stradali che non cambiano spesso o regolarmente, come i dati indicati nel punto 1 dell'allegato;

7)

«dati dinamici sullo stato delle strade», dati stradali che cambiano spesso o regolarmente e descrivono lo stato delle strade, come i dati indicati nel punto 2 dell'allegato;

8)

«dati sul traffico», dati sulle caratteristiche del traffico stradale, come i dati indicati al punto 3 dell'allegato;

9)

«aggiornamento dei dati», qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l'inserimento di elementi nuovi o ulteriori;

10)

«informazioni sul traffico in tempo reale», informazioni derivati da dati stradali statici, dati dinamici sullo stato delle strade, dati sul traffico o dalla loro combinazione, forniti da qualsiasi autorità stradale, operatore stradale o fornitore di servizi, per gli utenti e gli utenti finali, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione;

11)

«servizi di informazione sul traffico in tempo reale», un servizio ITS che offre agli utenti e agli utenti finali informazioni immediate sul traffico in tempo reale;

12)

«autorità stradale», qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade che rientrano nella sua competenza territoriale;

13)

«operatore stradale», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che è responsabile della manutenzione e della gestione della strada;

14)

«fornitore di servizi», qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di informazione sul traffico in tempo reale agli utenti e agli utenti finali, ad esclusione di un semplice intermediario che ritrasmette le informazioni;

15)

«utente», qualsiasi autorità stradale, operatore stradale, fornitore di servizi e produttore di carte digitali;

16)

«utente finale», un utente della strada, una persona fisica o giuridica, che abbia accesso a servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

17)

«punto di accesso», un'interfaccia digitale in cui i dati stradali statici, i dati dinamici sullo stato delle strade e i dati sul traffico, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti, o dove le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti;

18)

«metadati», una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l'utilizzo di tali dati;

19)

«servizi di ricerca», i servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti;

20)

«misure provvisorie di gestione del traffico», misure provvisorie intese a risolvere una determinata perturbazione del traffico e progettate, ad esempio, per controllare e orientare i flussi di traffico;

21)

«piani sul traffico», misure di gestione del traffico permanenti progettate da gestori del traffico al fine di controllare e orientare i flussi di traffico in risposta alle perturbazioni ricorrenti o permanenti del traffico.

Articolo 3

Punti d'accesso nazionali

1.   Ogni Stato membro istituisce un punto d'accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un unico punto di accesso per gli utenti ai dati sulle strade e sul traffico, compresi gli aggiornamenti dei dati, forniti dalle autorità stradali, dagli operatori stradali e dai fornitori di servizi e relativi al territorio di un determinato Stato membro.

2.   I punti di accesso nazionali esistenti che sono stati stabiliti per soddisfare i requisiti derivanti da altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE possono essere utilizzati, se ritenuto opportuno dagli Stati membri, come punti di accesso nazionali.

3.   I punti di accesso nazionali devono fornire adeguati servizi di ricerca per gli utenti.

4.   Le autorità stradali e gli operatori stradali, in cooperazione con i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi, garantiscono la predisposizione di metadati appropriati al fine di consentire agli utenti di reperire e utilizzare le serie di dati accessibili tramite i punti d'accesso nazionali.

5.   Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.

Articolo 4

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati stradali statici

1.   Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione, le autorità stradali e gli operatori stradali forniscono i dati stradali statici che raccolgono e aggiornano a norma dell'articolo 8 in un formato standard, se disponibile, o in qualsiasi altro formato leggibile da un dispositivo informatico.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo da parte di qualsiasi produttore di carte digitali o fornitore di servizi all'interno del territorio dell'Unione:

a)

su una base non discriminatoria;

b)

secondo una tempistica che permette la fornitura tempestiva dei servizi d'informazione sul traffico in tempo reale;

c)

tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3;

d)

le autorità stradali, gli operatori stradali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi che utilizzano i dati stradali statici di cui al paragrafo 1, collaborano al fine di garantire che eventuali inesattezze relative ai dati stradali statici siano segnalate senza indugio alle autorità stradali e agli operatori stradali da cui provengono le informazioni.

3.   Quando i fornitori di servizi utilizzano dati stradali statici di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali, tengono conto, per quanto possibile, di eventuali piani sul traffico elaborati dalle autorità competenti.

Articolo 5

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sullo stato delle strade

1.   Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione compatibili, interoperabili e continui sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione, le autorità stradali e gli operatori stradali forniscono i dati dinamici sullo stato delle strade da loro raccolti e li aggiornano a norma dell'articolo 9 in formato DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi fornitore di servizi all'interno del territorio dell'Unione:

a)

su una base non discriminatoria;

b)

secondo una tempistica che permette la fornitura tempestiva dei servizi d'informazione sul traffico in tempo reale;

c)

tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

3.   Quando i fornitori di servizi utilizzano dati dinamici sullo stato delle strade di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali, tengono conto, per quanto possibile, di eventuali misure provvisorie di gestione del traffico adottate dalle autorità competenti.

Articolo 6

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sul traffico

1.   Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione compatibili, interoperabili e continui sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione, le autorità stradali e gli operatori stradali forniscono i dati sul traffico da loro raccolti e li aggiornano a norma dell'articolo 10 in formato DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi fornitore di servizi all'interno del territorio dell'Unione:

a)

su una base non discriminatoria;

b)

secondo una tempistica che permette la fornitura tempestiva dei servizi d'informazione sul traffico in tempo reale;

c)

tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3;

3.   Al fine di ottimizzare la gestione del traffico, le autorità stradali e gli operatori stradali possono chiedere ai fornitori di servizi di fornire i dati sul traffico da loro raccolti e aggiornati a norma dell'articolo 10. Tali dati sono forniti nel formato DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II, tramite il punto di accesso di cui all'articolo 3 e sono corredati dei metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.

Articolo 7

Aggiornamenti dei dati

I servizi di informazione sul traffico in tempo reale sono basati sugli aggiornamenti dei dati stradali statici, dei dati dinamici sullo stato delle strade e dei dati sul traffico, oppure di una loro combinazione. Tutti i dati sono aggiornati regolarmente dalle autorità stradali, dagli operatori stradali e dai fornitori di servizi conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 8 a 10. Le autorità stradali, gli operatori stradali e i fornitori di servizi correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate a questi ultimi da tutti gli utenti e utenti finali.

Articolo 8

Aggiornamento dei dati stradali statici

1.   Gli aggiornamenti dei dati stradali statici riguardano almeno i seguenti parametri:

a)

la tipologia dei dati stradali statici, di cui al punto 1 dell'allegato, interessati dall'aggiornamento;

b)

l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento;

c)

il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione);

d)

la descrizione dell'aggiornamento;

e)

la data in cui i dati sono stati aggiornati;

f)

la data e l'ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza;

g)

la qualità dell'aggiornamento dei dati;

l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o generalmente accettato che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2.   Le autorità stradali e gli operatori stradali garantiscono il tempestivo aggiornamento dei dati stradali statici e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti.

3.   Quando i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi utilizzano gli aggiornamenti dei dati stradali statici, essi garantiscono che tali aggiornamenti siano trattati tempestivamente al fine di rendere le informazioni accessibili senza indugio agli utenti finali.

Articolo 9

Aggiornamento dei dati dinamici sullo stato delle strade

1.   Gli aggiornamenti dei dati dinamici sullo stato delle strade riguardano almeno i seguenti parametri:

a)

la tipologia di dati dinamici sullo stato delle strade di cui al punto 2 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione;

b)

l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento;

c)

il periodo in cui si è verificato l'evento o la circostanza interessati dall'aggiornamento;

d)

la qualità dell'aggiornamento dei dati.

L'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o generalmente accettato che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2.   Le autorità stradali e gli operatori stradali garantiscono il tempestivo aggiornamento dei dati dinamici sullo stato delle strade e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono tali aggiornamenti in anticipo.

3.   Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei pertinenti dati dinamici sullo stato delle strade.

4.   Quando i fornitori di servizi utilizzano gli aggiornamenti dei dati dinamici sullo stato delle strade, essi garantiscono che tali aggiornamenti siano trattati tempestivamente al fine di rendere le informazioni accessibili senza indugio agli utenti finali.

Articolo 10

Aggiornamento dei dati sul traffico

1.   Gli aggiornamenti dei dati sul traffico includono, come minimo, i seguenti parametri:

a)

la tipologia di dati sul traffico di cui al punto 3 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione;

b)

l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento;

c)

la qualità dell'aggiornamento dei dati;

l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o generalmente accettato che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2.   Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate dagli operatori stradali e dai fornitori di servizi non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei pertinenti dati sul traffico.

3.   Quando i fornitori di servizi utilizzano gli aggiornamenti dei dati sul traffico, essi garantiscono che tali aggiornamenti siano trattati tempestivamente al fine di rendere le informazioni accessibili senza indugio agli utenti finali.

Articolo 11

Valutazione di conformità

1.   Gli Stati membri valutano se i requisiti di cui agli articoli da 3 a 10 sono rispettati dalle autorità stradali, dagli operatori stradali, dai produttori di carte digitali e dai fornitori di servizi, conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2.   Al fine di procedere alla valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle autorità stradali, agli operatori stradali, ai produttori di carte digitali e ai fornitori di servizi, i seguenti documenti:

a)

una descrizione dei dati sulle strade e sul traffico, sulle carte digitali o sui servizi di informazione sul traffico in tempo reale da esse forniti nonché le informazioni relative alla loro qualità e alle condizioni di riutilizzo di tali dati;

b)

una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 10 basata su elementi concreti.

3.   Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 2.

Articolo 12

Relazioni

1.   Al più tardi entro il 13 luglio 2017 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle misure adottate, se del caso, per istituire un punto nazionale di accesso e le modalità del suo funzionamento e, se pertinente, l'elenco delle autostrade non comprese nella rete stradale transeuropea globale e delle zone prioritarie identificate.

2.   Al più tardi entro il 13 luglio 2018 e, in seguito, ogni due anni civili, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

a)

i progressi compiuti in termini di accessibilità, scambio e riutilizzo delle tipologie dei dati sulle strade e sul traffico definite nell'allegato;

b)

l'ambito geografico e il contenuto dei dati sulle strade e sul traffico dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire tale qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla;

c)

i risultati della valutazione di conformità di cui all'articolo 11 con i requisiti di cui agli articoli da 3 a 10;

d)

se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale o comune di accesso;

e)

se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate alle zone prioritarie.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6).

(4)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(5)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(9)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO

CATEGORIE DI DATI

(quali definite agli articoli 2, 8, 9, 10 e 12)

1.

Le tipologie di dati stradali statici sono, in particolare, le seguenti:

a)

collegamenti della rete stradale e loro caratteristiche fisiche, come ad esempio:

i)

geometria;

ii)

larghezza della strada;

iii)

numero di corsie;

iv)

pendenze;

v)

raccordi;

b)

classificazione delle strade;

c)

segnaletica che rifletta la normativa stradale e indichi i pericoli, come ad esempio:

i)

condizioni di accesso alle gallerie;

ii)

condizioni di accesso ai ponti;

iii)

restrizioni di accesso permanenti;

iv)

altre norme che regolano il traffico;

d)

limiti di velocità;

e)

piani sul traffico;

f)

norme per la consegna delle merci;

g)

ubicazione delle stazioni di pedaggio;

h)

identificazione delle strade soggette a pedaggio, dei diritti di utenza stradale fissi applicabili e delle modalità di pagamento disponibili;

i)

ubicazione dei parcheggi e delle aree di servizio;

j)

ubicazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici e relative condizioni d'uso;

k)

ubicazione delle stazioni di gas naturale compresso, gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto;

l)

ubicazione delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto e dei punti di interscambio;

m)

ubicazione delle zone di consegna.

2.

Le tipologie dei dati dinamici sullo stato delle strade sono, in particolare, le seguenti:

a)

chiusura di strade;

b)

chiusura di corsie;

c)

chiusura di ponti;

d)

divieto di sorpasso per i veicoli pesanti;

e)

lavori stradali;

f)

incidenti e inconvenienti;

g)

limiti di velocità dinamici;

h)

direzione di marcia sulle corsie reversibili;

i)

cattive condizioni della strada;

j)

misure di gestione del traffico provvisorie;

k)

diritti di utenza stradale variabili e modalità di pagamento disponibili;

l)

disponibilità di aree di parcheggio;

m)

disponibilità di zone di consegna;

n)

tariffe di parcheggio;

o)

disponibilità di punti di ricarica per i veicoli elettrici;

p)

condizioni metereologiche che influiscono sulla superficie della strada e sulla visibilità.

Non è necessario includere tali dati a breve termine negli aggiornamenti delle carte digitali in quanto non sono considerate modifiche di natura permanente.

3.

Le tipologie di dati sul traffico sono in particolare le seguenti:

a)

volume del traffico;

b)

velocità;

c)

ubicazione e lunghezza delle code;

d)

tempi di percorrenza;

e)

tempi di attesa alle frontiere di paesi terzi.


23.6.2015   

IT

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L 157/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/963 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

141,5

MK

69,6

TR

82,4

ZZ

97,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

92,6

BO

147,3

BR

107,1

ZA

145,0

ZZ

123,0

0808 10 80

AR

168,8

BR

101,6

CL

135,7

NZ

159,8

US

148,3

ZA

125,0

ZZ

139,9

0809 10 00

TR

252,1

ZZ

252,1

0809 29 00

TR

331,3

ZZ

331,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


23.6.2015   

IT

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L 157/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/964 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o ottobre — 31 dicembre 2015

(in kg)

09.4038

8 581 250

09.4170

1 230 500

09.4204

1 156 000


23.6.2015   

IT

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L 157/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/965 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o ottobre — 31 dicembre 2015

(in kg)

09.4169

5 336 250


23.6.2015   

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L 157/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/966 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4015

27 000 000

09.4401

795 000

09.4402

3 100 000


23.6.2015   

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L 157/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/967 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2015

(in kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 830 000


23.6.2015   

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L 157/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/968 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o ottobre — 31 dicembre 2015

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

1 087 500

09.4276

2 250 000


DECISIONI

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/44


DECISIONE (PESC) 2015/969 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 giugno 2015

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC (3) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2016.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il CPS ha adottato la decisione 2014/707/PESC (EULEX KOSOVO/2/2014) (4) relativa alla nomina dell'ambasciatore Gabriele MEUCCI quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2015.

(4)

Il 15 giugno 2015 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la proroga del mandato dell'ambasciatore Gabriele MEUCCI quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato dell'ambasciatore Gabriele MEUCCI quale capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato fino al 14 giugno 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  La designazione «Kosovo» non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).

(4)  Decisione 2014/707/PESC del comitato politico e di sicurezza (EULEX KOSOVO/2/2014), del 9 ottobre 2014, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 59).


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/45


DECISIONE (PESC) 2015/970 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato conclusioni che delineano il nuovo approccio dell'Unione nei confronti della Bosnia-Erzegovina.

(2)

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 (1) che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2015.

(4)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi.

(5)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) è prorogato fino al 31 ottobre 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Bosnia-Erzegovina (BiH): costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione. L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee;

d)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;

e)

assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;

f)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH;

g)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

h)

coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH;

i)

promuovere il processo di integrazione nell'UE mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'UE, anche mediante attori della società civile locale;

j)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

k)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY);

l)

in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e fornire consulenza al riguardo;

m)

mantenere stretti contatti e procedere a consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese;

n)

fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;

o)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2015 al 31 ottobre 2015 è pari a 1 700 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in BiH. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra comprende membri con competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della sua squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

In conformità alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazione sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.

3.   A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per la BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine di settembre 2015.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/50


DECISIONE (PESC) 2015/971 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2015

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione, entro il 31 dicembre 2015, degli accordi di Minsk.

(3)

La decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi per consentire al Consiglio di valutare l'attuazione degli accordi di Minsk.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/51


DECISIONE (PESC) 2015/972 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2015

relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (1), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778.

(2)

In seguito alla raccomandazione del comandante dell'operazione, l'EUNAVFOR MED dovrebbe essere avviata il 22 giugno 2015.

(3)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano operativo e le regole di ingaggio relativi all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) sono approvati.

Articolo 2

1.   L'EUNAVFOR MED è avviata il 22 giugno 2015.

2.   A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio valuta se siano state soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato. Fatta salva tale valutazione da parte del Consiglio e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il comitato politico e di sicurezza ha il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/973 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2015

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Una persona dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Sono cancellati dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC il nome della seguente persona e la relativa voce:

A.   Persone

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

23.6.2015   

IT

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L 157/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/974 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2015

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2015) 4087]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Taluni Stati membri hanno chiesto una nuova deroga nazionale e numerose modifiche alle deroghe autorizzate.

(2)

Tali deroghe devono essere autorizzate.

(3)

Visto che l'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, devono pertanto essere adottati, è opportuno, per ragioni di chiarezza, sostituire integralmente tali sezioni.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

L'allegato I, l'allegato II e l'allegato III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= strada

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–a–BE–1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il punto 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE– 2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: “Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 6-97.

Osservazioni particolari: deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE–3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE–4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE:

Contenuto della normativa nazionale: l'uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L'imballaggio sarà etichettato con la dicitura “rilevatore di fumo”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati prevista all'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni particolari: questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

DE Germania

RO–a–DE–1

Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sull'imballaggio e il carico misti.

Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni particolari: l'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell'ampia gamma dei prodotti, l'immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6(n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni particolari: le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–3

Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante.

Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto cisterne esclusivamente vuote e non pulite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni particolari: lista n. 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–5

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

DK Danimarca

RO–a–DK–2

Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni particolari: esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

1.

non vengono trasportati più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2.

non vengono trasportati più di 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in colli con certificazione ONU ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

la distanza tra l'imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro. Tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poterli estrarre rapidamente dall'autoveicolo;

5.

tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DK–3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di alcune classi, provenienti da abitazioni e da imprese, ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capi 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, prescrizioni generali riguardanti le unità di trasporto, le attrezzature presenti a bordo e gli obblighi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di alcune classi provenienti da abitazioni private o da imprese a fini di smaltimento possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure speciali di spedizione, comprese restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni particolari: non è possibile per i gestori dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE nel caso di rifiuti con quantitativi residui di merci pericolose raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e di materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all'imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità all'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–2

Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (“MEGC”).

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase “ultimo carico” oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; “Empty tank vehicle, 3, last load: UN 1203 Motor spirit, II”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–3

Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione.

Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RO–a–FR–2

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FR–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, autorizzate nei veicoli di trasporto pubblico come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni particolari: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–6

Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose diverse dalla classe 7, non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'uso degli imballaggi e delle cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi, disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni riguardanti le attrezzature e le operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose, trasportati a fini di analisi nel quadro dell'attività di sorveglianza del mercato, devono essere imballati in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose interessate. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni riguardanti le casse di plastica rigida (4H2, allegato I, capo I.1, punto 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura di cui all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e il testo “Campioni per analisi” (in francese: “Echantillons destinés à l'analyse”). Se tali disposizioni sono soddisfatte, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Osservazioni particolari: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non riguarda il trasporto di campioni di merci pericolose prelevati per essere analizzati dalle autorità competenti o per conto di queste ultime. Per garantire un'efficace sorveglianza del mercato, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema che si applica a quantitativi limitati al fine di garantire la sicurezza del trasporto dei campioni contenenti merci pericolose. Poiché non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più operativo.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

HU Ungheria

RO-a-HU-1

Oggetto: adozione della deroga RO-a-DE-2

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO–a-HU-2

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Oggetto: Exemption from the requirement of 5.4.0 of the ADR for a transport document for the carriage of pesticides of ADR Class 3, listed under 2.2.3.3 as FT2 pesticides (f.p. < 23 °C) and ADR Class 6.1, listed under 2.2.61.3 as T6 pesticides, liquid (flash point not less than 23 °C), where the quantities of dangerous goods being carried do not exceed the quantities set out in 1.1.3.6 of the ADR.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni particolari: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all'allegato B dell'ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all'allegato B dell'ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni particolari: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l'ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d'uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell'ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all'utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale (di cui al punto iii); e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni particolari: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell'area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, sono conformi tuttavia e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell'area ADR, deve terminare nei locali dell'importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell'Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–6

Oggetto: Esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in relazione all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti posti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 o UN 0507 per il trasporto fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni generali. Classificazione. Disposizioni relative all'imballaggio. Disposizioni relative alla spedizione. Costruzione e verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in relazione all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti con il rispettivo numero UN di identificazione UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 o UN 0507 per il trasporto fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento non si applicano fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali relative all'imballaggio di cui all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Osservazioni particolari: Il trasporto di piccole quantità di oggetti pirotecnici marittimi “scaduti”, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina a fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale, comprendendo tutti i numeri UN assegnati agli oggetti pirotecnici marittimi.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

UK Regno Unito

RO–a–UK–1

Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un'attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un'attività individuale che non deve superare 10 GBq).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni particolari: questa deroga costituisce una misura temporanea: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (“AIEA”).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7) come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni particolari: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di dotarsi di attrezzature antincendio.

Contenuto della normativa nazionale: elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (n. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero di colli ridotti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Osservazioni particolari: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–4

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6,1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci previste nella Schedule 3 della normativa succitata.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni particolari: le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all'utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–5

Oggetto: differenziazione della “quantità totale massima per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni particolari: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni particolari: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati sul territorio dell'Unione sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un'attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli Anni 50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5 000 kg, incidenti che sono stati provocati dall'incendio di un pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime.

Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d'impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un'altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza resterebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, punto 8.5 S1(6).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Osservazioni particolari: le prescrizioni dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–8

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Osservazioni particolari: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”.

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

1.

gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata come un esplosivo di cui al punto 1.1D;

2.

gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi;

3.

gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi;

4.

gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–9

Oggetto: alternativa all'esposizione di pannelli arancioni per piccole partite di materiale radioattivo in veicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di esporre i pannelli arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

Gli autoveicoli devono:

a)

recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell'ADR; o

b)

nel caso di veicoli che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo), qualora il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali veicoli possono in alternativa recare un avviso conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Osservazioni particolari:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-10

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, di massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: questa deroga sarà adottata nell'ambito dei Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–bi–BE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell'eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3,2.

Contenuto della normativa nazionale: in deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l'utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 012002.

Osservazioni particolari: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all'ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni particolari: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–8

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–9

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-3.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

RO–bi–BE–10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni particolari: Il seguente elenco indica il numero della deroga nella normativa nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose interessate.

deroga 2-2001

:

300 m (classi 3, 6.1 e 8) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 6-2004

:

massimo 5 km (prodotti chimici imballati) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 7-2005

:

attraversamento di strada principale pubblica (UN 1202) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 1-2006

:

600 m (prodotti chimici imballati) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 13-2007

:

8 km (prodotti chimici imballati) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 2-2009

:

350 m (prodotti chimici imballati) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 3-2009

:

massimo 4,5 km (prodotti chimici imballati) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 5-2009

:

massimo 4,5 km (prodotti chimici imballati) — data di scadenza: 30 giugno 2015

deroga 9-2009

:

massimo 20 km (classe 2 in colli) — data di scadenza: 9 settembre 2015

deroga 16-2009

:

200 m (IBC) — data di scadenza: 15 gennaio 2018

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

DE Germania

RO–bi–DE–1

Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

a)

per quanto riguarda il destinatario in caso di distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto lungo determinati itinerari);

b)

per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

c)

per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni particolari: l'applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all'interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni particolari: lista n. 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: —

Data di scadenza: 1o gennaio 2017

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale di nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata (ONU 3343), con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa, in container cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: le disposizioni relative all'uso dei container cisterna.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di nitroglicerina (ONU 3343) in container cisterna su brevi distanze, a patto che rispettino le condizioni seguenti.

1.   Prescrizioni riguardanti i container cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo i container cisterna appositamente autorizzati che peraltro soddisfano le disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento, autorizzazione del modello di costruzione, collaudi, etichettatura e operazione di cui al capitolo 6.8 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei container cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna superiore di 300 kPa (3 bar) alla pressione normale e in questo modo libera un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione superiore a 135 cm2 (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo essere stata attivata. Come dispositivi di sicurezza si possono utilizzare uno o più elementi di sicurezza che hanno la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato i collaudi e l'approvazione del prototipo svolti dall'autorità responsabile.

2.   Etichettatura

Ogni container cisterna deve riportare sui due lati etichette di segnalazione di pericolo conformemente al modello 3 di cui al punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.   Disposizioni operative

3.1.

Durante il trasporto occorre accertarsi che la nitroglicerina sia uniformemente distribuita nel mezzo di flemmatizzazione e che non si possano verificare demiscelazioni.

3.2.

Nel corso del carico e dello scarico non è consentito rimanere nel o sul veicolo, se non per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

Nel luogo di scarico i container cisterna devono essere completamente svuotati. Qualora ciò non sia possibile, dopo lo scarico devono essere chiusi ermeticamente fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia

Osservazioni: i trasporti interessati sono i trasporti locali con container cisterna su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due luoghi di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il luogo di produzione A consegna, nell'ambito di un'operazione di trasporto conforme alla regolamentazione in container cisterna di 600 litri, una soluzione di resina infiammabile (ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al luogo di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e, dopo la miscelazione, si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata, con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa (ONU 3343) destinata ad altri usi. Per il tragitto di ritorno di questa sostanza verso il luogo di produzione A il trasporto avviene con i container cisterna, che sono stati appositamente controllati e approvati per questo particolare tipo di trasporto dalle autorità competenti e recano il numero di codice L10DN.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-10.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021

DK Danimarca

RO–bi–DK–1

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni particolari: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell'operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–2

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni relative alla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni relative al personale viaggiante, alle attrezzature e al funzionamento dei veicoli e alla documentazione da esibire sui veicoli e prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: a determinate condizioni, le merci pericolose provenienti dalle abitazioni private e dalle imprese possono essere trasportate in punti di raccolta di rifiuti o in impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento. Sono applicate disposizioni diverse a seconda del tipo e dei rischi connessi al trasporto, ad esempio per quanto riguarda la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda che il trasporto di merci pericolose costituisca o meno un complemento all'attività principale dell'impresa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni particolari: non è possibile per i gestori dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE nel caso di rifiuti che possono contenere quantitativi residui di merci pericolose trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese in punti di raccolta di rifiuti situati nelle vicinanze. Si tratta generalmente di imballaggi che sono stati trasportati inizialmente in regime di esenzione a norma dell'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3.1, lettera c), della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione di cui al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso i punti di raccolta di rifiuti e le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, punto 3.4, della direttiva 2008/68/CE non sono adeguate al trasporto di rifiuti di imballaggi interni.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31 dicembre 2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC.

Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra il 1o gennaio 1985 e il 31 dicembre 2001 possono essere ancora utilizzati. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante tale periodo. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:

1.

i punti dell'ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità della cisterna compartimentate fino a 3 500 litri e di 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3.

se il materiale utilizzato è alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare le prescrizioni relative allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211.127);

4.

le cisterne devono rispettare i requisiti di cui ai seguenti marginali: punti 211.128, 6.8.2.1.28. (211.129), punto 6.8.2.2, precisamente 6.8.2.2.1. e 6.8.2.2.2. (211.130, 211.131).

Più precisamente, delle autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31 dicembre 2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211,127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose).

Data di scadenza: 30 giugno 2016

RO-bi–EL–2

Oggetto: deroga dai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito.

Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 9.2.3.2. solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema frenante elettronico (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'energia elettrica deve essere erogata al tachigrafo tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installata dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un adeguato contenitore sigillato (marginale 220 517).

In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU: 1202) devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente le altre.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Osservazioni particolari: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza stradale.

Data di scadenza: 30 giugno 2016

ES Spagna

RO–bi–ES–2

Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali.

Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1997 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni particolari: anteriormente al 1o gennaio 1997, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FI Finlandia

RO–bi–FI–1

Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Osservazioni particolari: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario.

Deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 31.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FI–2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FI–3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FR Francia

RO–bi–FR–1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FR–3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

HU Ungheria

RO–bi-HU--1

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-3

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni particolari: per il trasporto nazionale all'interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–6

Oggetto: deroga dall'obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne.

Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni particolari: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo “sistema di misura a umido” secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–7

Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l'obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni particolari: le disposizioni dell'ADR prevedono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale “CV24” relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all'obbligo di cui alla disposizione speciale “CV24”.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-8

Oggetto: Trasporto di merci pericolose tra siti privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze dei siti, o tra due zone dei siti privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni per il trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: non applicazione dei regolamenti quando un veicolo è utilizzato per il trasferimento di merci pericolose

a)

tra siti privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze dei siti, o

b)

tra due zone dei siti privati vicine tra loro ma che possono essere separate da una strada pubblica,

purché il trasporto sia effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni particolari: quando le merci sono trasferite tra due parti dei siti privati o tra i siti privati e un veicolo associato separati da una strada pubblica possono verificarsi varie situazioni. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose nel normale senso del termine, per cui non dovrebbero essere applicati i regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO-bi-UK-1.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

NL Paesi Bassi

RO–bi–NL–13

Oggetto: programma 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell'equipaggio; attrezzature; attività; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: disposizioni concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta e di rifiuti domestici pericolosi prodotti dalle imprese, forniti in imballaggi adeguati con capacità massima di 60 litri. Date le ridotte quantità interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell'ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: programma 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni particolari: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura “Vietato fumare” e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L'elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l'operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze dei singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all'allegato del programma.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

PT Portogallo

RO–bi–PT–1

Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale “ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:

 

“ONU 1965 butano” nel caso di miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri;

 

“ONU 1965 propano” nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 aprile 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni particolari: si riconosce la necessità di rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–PT–2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose, i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, 28 luglio 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni particolari: l'obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6

Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose, come i rifiuti, deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, da cui sono consentite solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono consentite per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

piccoli imballaggi (inferiori a 30 kg) di merci pericolose, come i rifiuti, possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1 della direttiva. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, non necessitano di essere testati, così come sono preparati per il trasporto, con un campione rappresentativo degli imballaggi interni.

Ciò è consentito a condizione che:

gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo testato e approvato conformemente ai gruppi d'imballaggio I o II delle disposizioni applicabili di cui ai punti 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato I, capo I.1 della direttiva,

i piccoli imballaggi siano confezionati con materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che durante il trasporto potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, compresi i GIR e i grandi imballaggi,

gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, così come sono preparati per il trasporto, abbiano una massa lorda non superiore alla massa lorda autorizzata indicata sulla marcatura del tipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi,

nel documento di trasporto sia inserita la seguente dicitura: “Imballato conformemente alla parte 16 dell'ADR-S”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni particolari: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1 della direttiva sono di difficile applicazione, dato che gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere testati con un campione rappresentativo di rifiuti, cosa che è difficile prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–2

Oggetto: il nome e l'indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell'ambito del sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. In addition, the goods are often not packed, marked or labelled in accordance with the ADR. There are several hundred such transportations carried out by the police every year. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo, e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell'unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale:

non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato dell'autista).

Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano dell'attestato di autorizzazione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–6

Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8.2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, per esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–7

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti.

Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–9

Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

a)

la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria,

b)

si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al punto 6.8. ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su strutture mobili per il personale;

c)

le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai punti 6.7. e 6.8, destinate al trasporto delle sostanze ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali;

d)

non sono necessari attestati di autorizzazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all'uso di trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della normativa nazionale: l'autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell'unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni particolari: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l'operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell'adesione all'Unione europea.

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell'immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

Deroga precedente n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–11

Oggetto: patente di guida.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8,2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni particolari: trasporto locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–12

Oggetto: Trasporto dei fuochi d'artificio n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme per l'uso di veicoli EX/II e EX/III.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d'artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di cui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d'artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d'artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

Raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose.

L'assegnazione avviene con l'accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell'assegnazione sull'unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni particolari: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato a due brevi periodi dell'anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all'attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d'artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti.

Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d'artificio sia fatta sulla base dell'elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata.

Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d'artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

UK Regno Unito

RO–bi–UK–1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: esonero dall'applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni della Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni particolari: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–2

Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utilizzatore finale o dal dettagliante all'utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Osservazioni particolari: se presa alla lettera, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–3

Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura.

Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Osservazioni particolari: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L'attenuazione delle norme applicabili all'imballaggio e all'etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–5

Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini di smaltimento o riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3.

Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l'impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:

 

sono imballate in cilindri IH2 o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi;

 

non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione;

 

la massa lorda massima del collo non deve superare 25 kg;

 

la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg;

 

non si possono trasportare altre merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Osservazioni particolari: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare a un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate conformemente all'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione “rifiuti e risorse” del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all'ADR e di adeguate istruzioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021»;

2)

Nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente:

«II.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= ferrovia

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RA–a–FR–3

Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–FR–4

Oggetto: esenzione dall'etichettatura di determinati carri postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri.

Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (a eccezione di 1, 6.2 o 7).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RA–a–SE–1

Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni particolari: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite “per consegna espressa”: si tratta perciò di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

UK Regno Unito

RA–a–UK–1

Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni particolari: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–2

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni particolari: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”.

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

1.

gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata alla stregua di un esplosivo di cui al punto 1.1D;

2.

gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi;

3.

gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi;

4.

gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–3

Oggetto: differenziazione della “quantità massima totale per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni particolari: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–4

Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: riduzione dell'obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia.

Contenuto della normativa nazionale: l'obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni particolari: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–5

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6,1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Osservazioni particolari: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all'utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all'interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni particolari: lista n. 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-bi-DE-3

Oggetto: trasporto locale di fosforo, giallo, sott'acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, in carri cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme sulla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capo 6.8, punto 6.8.2.3, prevede l'approvazione del tipo per i carri che trasportano ONU 1381 (fosforo, giallo, sott'acqua).

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di fosforo, giallo, sott'acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, su lunghe distanze, (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in carri cisterna ferroviari costruiti secondo gli standard russi. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (autorizzazione prorogata).

DK Danimarca

RA–bi–DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Grande Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Osservazioni particolari:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–bi–DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sull'Øresund. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Osservazioni particolari:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

SE Svezia

RA–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose, come i rifiuti, deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva, da cui sono consentite solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono consentite per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

Piccoli imballaggi (inferiori a 30 kg) di merci pericolose, come i rifiuti, possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1 della direttiva. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, non necessitano di essere testati, così come sono preparati per il trasporto, con un campione rappresentativo degli imballaggi interni.

Ciò è consentito a condizione che:

gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo testato e approvato conformemente ai gruppi d'imballaggio I o II delle disposizioni applicabili di cui ai punti 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1 della direttiva,

i piccoli imballaggi siano confezionati con materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che durante il trasporto potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, compresi i GIR e i grandi imballaggi,

gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, così come sono preparati per il trasporto, abbiano una massa lorda non superiore alla massa lorda autorizzata indicata sulla marcatura del tipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi,

nel documento di trasporto sia inserita la seguente dicitura: “Imballato conformemente alla parte 16 del RID-S”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni particolari: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1 della direttiva sono di difficile applicazione, dato che gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere testati con un campione rappresentativo di rifiuti, cosa che è difficile prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE–1

Oggetto: trasporto locale di cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa (ONU 1051) in carri cisterna ferroviari, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto di ONU 1051 (cianuro di idrogeno) stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. Il trasporto è effettuato in carri cisterna appositamente autorizzati a tale scopo la cui costruzione e strutture sono costantemente adeguate in funzione delle evoluzioni più recenti della tecnologia in materia di sicurezza (ad esempio montaggio di ammortizzatori (crash buffer) conformemente al TE 22). Il processo del trasporto è soggetto ad una regolamentazione dettagliata sotto forma di disposizioni supplementari in materia di sicurezza operativa approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, sotto la sorveglianza delle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga n. E 1/97 (4a versione modificata), Ufficio federale delle ferrovie.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017

RA-bii–DE-2

Oggetto: trasporto locale su itinerari specifici di carburo di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, in container su carri.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto di carburo di calcio senza imballaggio.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia di carburo di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. I carichi sono trasportati in appositi container nei carri. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018»;

3)

Nell'allegato III, il capo III.3 è sostituito dal testo seguente:

«III.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= vie navigabili interne

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BG Bulgaria

IW–bi–BG–1

Oggetto: classificazione e ispezione di navi da rifornimento

Riferimento all'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: Capitolo 1.15

Contenuto dell'allegato della direttiva: le disposizioni del capitolo 1.15, riconoscimento delle società di classificazione, prevedono che, per essere riconosciuta, una società di classificazione deve avviare la procedura di riconoscimento specificata al punto 1.15.2.

Contenuto della normativa nazionale: la classificazione e l'ispezione di navi da rifornimento di prodotti petroliferi che operano nelle acque dei porti fluviali bulgari o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di questi porti, effettuate da una società di classificazione non riconosciuta a norma del capitolo 1.15 dell'allegato III, capo III.1 della direttiva 2008/68/CE sono autorizzate a condizione che la sicurezza non venga compromessa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Ordinanza N. 16 del 20 giugno 2006 sulla movimentazione di merci pericolose e il loro trasporto via mare e per vie navigabili interne; Ordinanza N. 4 del 9 gennaio 2004 sul riconoscimento delle società di controllo delle navi e degli armatori).

Osservazioni particolari: la deroga si applica solo alle navi che operano nelle aree portuali o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di tali porti.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018».


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/96


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/975 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna

[notificata con il numero C(2015) 4086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione tipo Dayron/70000 importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna.

(2)

Il trapano a percussione recava la marcatura «CE» in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

(3)

Il motivo per l'adozione della misura era la non conformità del trapano a percussione con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti 1.3.2 — Rischio di rottura durante il funzionamento, 1.7.3 — Marcatura delle macchine e 1.7.4.2 — Contenuto delle istruzioni, con la motivazione che l'apparecchio non ha superato la prova di resistenza: il telaio si è rotto con il conseguente rischio per l'utente di tagliarsi e/o venire a contatto con gli elementi attivi.

(4)

La Spagna ha informato di tale carenza il distributore e l'importatore. L'importatore ha adottato volontariamente le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

(5)

La documentazione disponibile, le osservazioni espresse e l'azione intrapresa dagli interessati dimostrano che il trapano a percussione tipo Dayron/70000 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Spagna per vietare l'immissione sul mercato del trapano a percussione tipo Dayron/70000 importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


RACCOMANDAZIONI

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/97


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/976 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

sul monitoraggio della presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti e nei mangimi (1).

(2)

Gli alcaloidi tropanici più studiati sono la (–)-iosciamina e la (–)-scopolamina. L'atropina è la miscela racemica di (–)-iosciamina e (+)-iosciamina di cui solo l'enantiomero della (–)-iosciamina presenta attività anticolinergica.

(3)

La presenza di alcaloidi tropanici nel genere Datura è ben nota. La Datura stramonium è ampiamente diffusa nelle regioni temperate e tropicali, e per questo motivo nei semi di lino, di soia, di girasole, nel sorgo, nel miglio, nel grano saraceno e relativi prodotti si sono trovati semi di Datura stramonium come impurità. Non è facile rimuovere i semi di Datura stramonium da sorgo, miglio e grano saraceno mediante la separazione e la pulizia.

(4)

Sono necessari maggiori dati sulla presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti. Vi è inoltre la necessità di capire quali sono le condizioni agricole che determinano la presenza di alcaloidi tropanici nelle materie prime agricole.

(5)

È quindi opportuno raccomandare il monitoraggio della presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare gli Stati membri dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti, in particolare per quanto riguarda:

Cereali e prodotti derivati, in particolare (in ordine di priorità)

Grano saraceno, sorgo, miglio, mais e farina di grano saraceno, sorgo, miglio e mais

Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini

Cereali da colazione

Prodotti di macinazione dei cereali

Cereali destinati al consumo umano

Prodotti senza glutine

Integratori alimentari, tè e infusioni di erbe

Legumi (senza baccello), leguminose e semi oleosi e prodotti derivati.

2.

Gli alcaloidi tropanici da analizzare sono almeno l'atropina e la scopolamina; se possibile gli enantiomeri della iosciamina vanno analizzati separatamente, come anche gli altri alcaloidi tropanici.

3.

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (2).

4.

Il metodo di analisi da utilizzare per il monitoraggio è di preferenza la cromatografia liquida ad alta prestazione — spettrometria di massa/(spettrometria di massa) (HPLC-MS/(MS)] o, se l'HPLC-MS/(MS) non è possibile, la gascromatografia — spettrometria di massa (GC-MS).

Il limite di quantificazione (LOQ) per l'atropina (miscela racemica di enantiomeri della iosciamina) e la scopolamina dovrebbe essere preferibilmente inferiore a 5 μg/kg e non superiore a 10 μg/kg per le materie prime agricole, gli ingredienti, gli integratori alimentari e le tisane, e preferibilmente inferiore a 2 μg/kg per i prodotti alimentari finiti (come i cereali da colazione) e 1 μg/kg per gli alimenti a base di cereali per lattanti e bambini.

5.

Gli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare, dovrebbero svolgere indagini per individuare le condizioni agricole che determinano la presenza di alcaloidi tropanici negli alimenti nel caso in cui si osservino tenori significativi di tali alcaloidi.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all'EFSA periodicamente e al più tardi entro ottobre 2016 nel formato di trasmissione dei dati dell'EFSA stessa, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] (3) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA), 2013. Parere scientifico sugli alcaloidi tropanici negli alimenti e nei mangimi. EFSA Journal 2013;11(10):3386, 113 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(2)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/it/datex/datexsubmitdata.htm


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/99


DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del 15 dicembre 2014

che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/977]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o novembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre, a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito dagli articoli 461 e 463 dell'accordo.

2.   Come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, a livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 dell'accordo e nell'ambito delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri.

3.   Come stabilito dall'articolo 462, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.

4.   Come stabilito dall'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le Parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne di adozione. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al comitato di associazione.

5.   Le Parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le Parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo comune accordo delle Parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle Parti, il Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

2.   La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle Parti.

3.   Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, entro 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1.   I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare a una riunione. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale il membro dev'essere rappresentato.

2.   Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti di tale membro.

Articolo 5

Delegazioni

1.   I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di associazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di associazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna Parte.

2.   Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle Parti, invitare rappresentanti di altri organi delle Parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o dell'Ucraina, che a sua volta informerà il segretario dell'altra Parte.

2.   I segretari del Consiglio di associazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, distribuita ai membri del Consiglio di associazione.

3.   La corrispondenza così distribuita è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione dell'Ucraina presso l'Unione europea.

4.   Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle Parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una Parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di associazione, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente del Consiglio di associazione redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

3.   Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4.   Il presidente, previa consultazione delle Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1.   Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al Consiglio di associazione;

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione; e

c)

le questioni concordate dalle Parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le Parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

2.   Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle Parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico, in consultazione con le Parti.

3.   Gli atti del Consiglio di associazione, ai sensi dell'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di associazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

4.   Ciascuna decisione del Consiglio di associazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle Parti.

2.   Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di associazione delibera in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione di documenti, sono a carico dell'Unione. Nel caso in cui l'Ucraina richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle di cui all'articolo 12, le relative spese sono a carico dell'Ucraina.

3.   Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di associazione

1.   Conformemente all'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.

2.   Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il comitato di associazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione il potere di adottare decisioni.

3.   Il comitato di associazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.

4.   Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le Parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il consenso delle Parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Comitato di associazione, istituito a norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 465, paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.

2.   Il comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato di associazione sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la relativa adozione.

3.   Come disposto all'articolo 464, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari, che sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione.

4.   A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, quando il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo («il comitato di associazione nella formazione Commercio») svolge i compiti a esso assegnati a norma del titolo IV dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di associazione a norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

5.   Come disposto dall'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.

6.   Le Parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le Parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del comitato di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Fatti salvi altri accordi delle Parti, il comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle Parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato di associazione.

2.   Ciascuna riunione del comitato di associazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Il comitato di associazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del comitato di associazione nella formazione Commercio in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione nella formazione Commercio entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

4.   Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

5.   A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di associazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario dell'Unione e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al comitato di associazione è inviata al segretario del comitato di associazione di una Parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   Il segretariato del comitato di associazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del comitato di associazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza del presidente è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di associazione.

2.   Una Parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra Parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina.

4.   Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle Parti, le riunioni del comitato di associazione non sono pubbliche. Se una Parte comunica informazioni ritenute riservate al comitato di associazione, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di associazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto da una Parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della data dell'inizio della riunione.

3.   Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4.   Il presidente della riunione del comitato di associazione, previo consenso dell'altra Parte, può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle Parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Il presidente della riunione del comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di particolari circostanze.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di associazione è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di associazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al comitato di associazione;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di associazione; e

d)

le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato di associazione per approvazione. Il comitato di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di associazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di associazione della Parte che detiene la presidenza del comitato di associazione e trasmesso alle Parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima della data dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di associazione. A tal fine, il comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato di associazione adotta decisioni nei casi specifici in cui l'accordo conferisce a esso il potere di adottare decisioni o laddove tale potere sia stato a esso delegato dal Consiglio di associazione. Il comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di associazione e autenticata dai segretari del comitato di associazione.

2.   Il comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari, in consultazione con le parti. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

3.   Gli atti del comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.

5.   Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle Parti.

2.   Le lingue di lavoro del comitato di associazione sono l'inglese e l'ucraino. Salvo diverso accordo, il comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della Parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della Parte richiedente.

4.   Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 16

Sottocomitati, comitati od organi speciali

1.   Conformemente all'articolo 466, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che assistono il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.

2.   Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato di cui al paragrafo 1.

3.   Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o in Ucraina o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati devono agire come una piattaforma per monitorare progressi di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

4.   Il segretariato del comitato di associazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali.

5.   Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni al comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato di associazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.


23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/110


DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del 15 dicembre 2014

relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/978]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 466,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o novembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 466, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(3)

Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno istituire due sottocomitati.

(4)

Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina.

Articolo 3

Previo accordo delle parti può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati figurante nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


ALLEGATO

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

1)

Sottocomitato per la libertà, la sicurezza e la giustizia

2)

Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori


Rettifiche

23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/112


Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 27 giugno 2014 )

A pagina 184, articolo 14, paragrafo 7:

anziché:

«7.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»,

leggi:

«7.   In deroga ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»;

a pagina 200, articolo 48, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1o giugno 2015.»,

leggi:

«2.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.»