ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 155

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
19 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/929 della Banca centrale europea, del 26 maggio 2015, che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2015/22)

1

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)

38

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

19.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/1


DECISIONE (UE) 2015/929 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 maggio 2015

che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2015/22)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 aprile 2015, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) (1) che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 (2) (l'Indirizzo TARGET 2).

(2)

Uno degli obiettivi dell'Indirizzo BCE/2015/15 è quello di assicurare che tutti i conti di regolamento in tempo reale che detengono moneta di banca centrale, compresi i conti in contanti dedicati (Dedicated Cash Accounts, DCA) usati per il regolamento in tempo reale delle operazioni in contanti in connessione con la piattaforma tecnica TARGET2 Securities (T2S), siano ricondotti nell'ambito di TARGET2. È stato di conseguenza inserito un nuovo allegato (allegato II bis) nell'Indirizzo TARGET2, che fissa le condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di conti DCA. L'allegato II dell'Indirizzo TARGET2 è stato altresì modificato per provvedere all'inclusione dei conti DCA nell'ambito di applicazione di TARGET2, e per distinguere i conti Payments Module (PM) di TARGET2 dai conti DCA.

(3)

La Decisione BCE/2007/7 (3), relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE dovrebbe essere modificata di conseguenza, per riflettere le condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di conti DCA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:

1)

la nota a piè di pagina all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«(1)

L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Termini e condizioni di TARGET2-BCE

I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2-BCE sono quelle riportate nell'allegato I alla presente decisione. I termini e le condizioni per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2-BCE sono quelle riportate nell'allegato II alla presente decisione.»;

3)

l'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 22 giugno 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 maggio 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea del 2 aprile 2015 che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15) (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (2007/601/CE) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).


ALLEGATO

L'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

1)

a)

nell'allegato, sono sostituite le seguenti definizioni contenute nell'articolo 1:

«—

‘available liquidity’ means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 8(1)(a)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction or a PM to DCA liquidity transfer order;

‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (1);

‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the (Kreditwesengesetz) KWG, that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority;

‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one Dedicated Cash Account (DCA holder) with the ECB;

(1)  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).»;"

b)

nell'allegato, la nota a piè di pagina relativa alla definizione di «ancillary system» è sostituita dalla seguente:

«(*)

The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) The Eurosystem oversight policy framework of July 2011, subject to the judgment of 4 March 2015, United Kingdom v European Central Bank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»;

2)

nell'allegato, sono inserite le seguenti definizioni nell'articolo 1:

«—

‘Dedicated Cash Account (DCA)’ means an account held by a DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S;

‘Main PM account’ means the PM account to which a DCA is linked and on which any remaining balance must be automatically repatriated from the DCA at the end of the day;

‘PM to DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a DCA;»

3)

nell'allegato, è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Article 1a

Scope

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its PM account holder as far the opening and the operation of the PM account is concerned.»;

4)

nell'allegato, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts and DCAs.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

(f)

PM to DCA liquidity transfer orders; and

(g)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.»;

5)

nell'allegato, i seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 10:

«5.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account defined in Annex II shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each Dedicated Cash Account linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9(d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the DCA holder.

6.   A Main PM account holder shall be bound by any invoices, as set out in Appendix VI to this Annex, for the linkage to each DCA to which the PM account is linked.»;

6)

nell'allegato, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation;

(c)

liquidity transfer orders; and

(d)

PM to DCA liquidity transfer orders.»;

7)

nell'allegato, il secondo comma dell'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«All payment instructions submitted by an ancillary system through the ASI to debit or credit the participants' PM accounts and all PM to DCA liquidity transfer orders submitted shall be deemed to be highly urgent payment orders.»;

8)

nell'allegato, il paragrafo 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Union to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»;

9)

nell'allegato, il paragrafo 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«2.   By requesting a PM account in TARGET2-ECB, applicant participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.»;

10)

nell'appendice I all'allegato, la seguente lettera d) è aggiunta al paragrafo 8, sottoparagrafo 8:

«(d)

by means of a PM to DCA liquidity transfer order.»;

11)

nell'Appendice IV all'allegato, la lettera d) del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:

«(d)

The following types of payments shall be considered ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems;

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk; and

(iii)

DCA to PM liquidity transfer orders.»;

12)

nell'allegato, l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

PM to DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.

2.

The monthly fee for multi-addressee access shall be EUR 80 for each 8-digit BIC address other than the BIC of the direct participant's account.

3.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

4.

The monthly fee for each registration by a direct participant of an indirect participant in the TARGET2 directory shall be EUR 20.

5.

The one-time fee for each registration in the TARGET2 directory of an addressable BIC holder, for branches of direct and indirect participants, branches of correspondents and addressable BIC holders that are members of the same group, as defined in Article 1, shall be EUR 5.

6.

The monthly fee for each registration in the TARGET2 directory of an addressable BIC holder for a correspondent shall be EUR 5.

7.

The monthly fee for direct participants subscribing to the TARGET2 value-added services for T2S shall be EUR 50 for those participants which have opted for option (a) in paragraph 1 above, and EUR 625 for those participants which have opted for option (b) in paragraph 1 above.

Fees for liquidity pooling

8.

For the Consolidated Account Information (CAI) mode, the monthly fee shall be EUR 100 for each account included in the group.

9.

For the Aggregated Liquidity (AL) mode, the monthly fee shall be EUR 200 for each account included in the AL group. If the AL group uses the CAI mode, accounts not included in the AL mode shall pay the CAI monthly fee of EUR 100 per account.

10.

For both the AL mode and the CAI mode, the degressive transaction fee structure set out in the table in paragraph 1(b) shall apply to all payments by the participants in the group, as if these payments were sent from one participant's account.

11.

The monthly fee of EUR 1 875 referred to in paragraph 1(b) shall be paid by the relevant group manager, and the monthly fee of EUR 150 referred to in paragraph 1(a) shall be paid by all other members of the group. If an AL group is part of a CAI group, and the AL group manager is the same as the CAI group manager, the monthly fee of EUR 1 875 shall only be paid once. If the AL group is a part of a CAI group and the CAI group manager is different from the AL group manager, then the CAI group manager shall pay an additional monthly fee of EUR 1 875. In such cases the invoice for the total fees for all the accounts in the CAI group (including the AL group accounts) shall be sent to the CAI group manager.

Fees for Main PM account holders

12.

In addition to the fees set out above in this Appendix, a monthly fee of EUR 250 for each linked DCA shall be charged to Main PM account holders.

13.

The Main PM account holders shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately.

Tariff items

Price

Explanation

Settlement services

DCA to DCA liquidity transfer orders

9 eurocent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

6 eurocent

per transaction

Information services

A2A reports

0,4 eurocent

Per business item in any A2A report generated

A2A queries

0,7 eurocent

Per queried business item in any A2A query generated

U2A queries

10 eurocent

Per executed search function

Messages bundled into a file

0,4 eurocent

Per message in a file

Transmissions

1,2 eurocent

Per transmission

Invoicing

14.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant (the AL group or CAI group manager in the event that the AL or CAI modes are used) shall receive the relevant invoices for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.»;

13)

l'allegato è rinominato come allegato I, ed il suo titolo è sostituito dal seguente:

«ANNEX I

TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A PM ACCOUNT IN TARGET2-ECB»;

14)

è aggiunto il seguente allegato II:

«

ANNEX II

TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A DEDICATED CASH ACCOUNT IN TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Harmonised Conditions (hereinafter the ‘Conditions’) the following definitions apply:

‘Auto-collateralisation’ means intraday credit granted by the euro area national central bank (NCB) in central bank money triggered when a DCA holder has insufficient funds to settle securities transactions, whereby such intraday credit is collateralised either with the securities being purchased (collateral on flow), or with securities held by the DCA holder in favour of the euro area NCB (collateral on stock),

‘Dedicated Cash Account (DCA)’ means an account held by a DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,

‘Immediate liquidity transfer order’ means an instruction to make a DCA to PM liquidity transfer order, a PM to DCA liquidity transfer order or a DCA to DCA liquidity transfer order in real-time upon the receipt of the said instruction,

‘Predefined liquidity transfer order’ means an instruction to transfer a specified amount of funds from a DCA to a PM account to be executed only once at a defined time or event,

‘Liquidity adjustment’ means the authorisation given by the DCA holder, to its participating CSD or the ECB by special contractual arrangement duly documented and registered in the Static Data to initiate liquidity transfers between a DCA and a PM Account, or between two DCAs,

‘DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a DCA to a PM account,

‘PM to DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a DCA,

‘DCA to DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from (i) a DCA to a DCA linked to the same Main PM account; or (ii) from a DCA to a DCA held by the same legal entity,

‘Main PM account’ means the PM Account to which a DCA is linked and on which any remaining balance will be automatically repatriated at end-of-day,

‘Standing liquidity transfer order’ means an instruction to transfer a specified amount of cash or ‘all cash’ available in the T2S DCA from a DCA to a PM account to be executed repetitively at a defined time or event in the T2S processing cycle until the order is deleted or the validity period expires,

‘Static Data’ means the set of business objects, specific to a DCA holder or central bank, in T2S and owned respectively by that DCA holder or central bank, that T2S requires to process the transactional data related to that DCA holder or central bank,

‘Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘ISO country code’ means a code as defined by ISO Standard No 3166-1,

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected NCBs,

‘connected NCB’ means an NCB, other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and, Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,

‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC,

‘TARGET2 network service provider’ means a provider of computerised network connections appointed by the ECB's Governing Council for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘T2S network service provider’ means an undertaking that has concluded a licence agreement with the Eurosystem to provide connectivity services in the context of T2S,

‘payee’, except where used in Article 28 of these Conditions, means a TARGET2 participant whose DCA will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’, except where used in Article 28 of these Conditions, means a TARGET2 participant whose DCA will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment order’ means a DCA to PM liquidity transfer order, a PM to DCA liquidity transfer order or a DCA to DCA liquidity transfer order,

‘Payments Module (PM’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a Eurosystem CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2, and

(b)

settle such payments with such Eurosystem CB,

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs,

‘TARGET2-Securities (T2S)’ or ‘T2S Platform’ means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to participating CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,

‘SSP-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘4CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France, the Banca d'Italia and Banco de España in their capacity as the CBs building and operating the T2S Platform for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘T2S GUI’ means module on the T2S Platform which allows DCA holders to obtain on-line information and gives them the possibility to submit payment orders,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘participant’ or ‘direct participant’ means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one Dedicated Cash Account (DCA holder) with a Eurosystem CB,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB including the SSP or T2S Platform, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB,

‘available liquidity’ means the credit balance on the DCA decreased by the amount of any processed reservations of liquidity or blocking of funds,

‘participating Central Securities Depository’ or ‘participating CSD’ means a CSD that has signed the T2S Framework Agreement,

‘A2A’ or ‘Application-to-application’ means a connectivity mode allowing the DCA holder to exchange information with the software application of the T2S Platform,

‘U2A’ or ‘User-to-application’ means a connectivity mode allowing the DCA holder to exchange information with software applications on the T2S Platform through a graphical user interface,

‘T2S Distinguished Name’ or ‘T2S DN’ means the network address for the T2S Platform which must be included in all messages intended for the system,

‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘real-time gross settlement’ means the processing and settlement of payment orders on a transaction by transaction basis in real-time.

Article 2

Scope

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its DCA holder as far the opening and the operation of the DCA is concerned.

Article 3

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Parameters of the dedicated cash accounts — Technical specifications;

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme in relation to the opening and the operation of the DCA;

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions;

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures;

Appendix V

:

Operating schedule;

Appendix VI

:

Fee schedule.

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 4

General description of T2S and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts and DCAs. By virtue of Guideline ECB/2012/27 (*), TARGET2 also provides real-time gross settlement services in respect of T2S transactions for DCA holders having ensured a link with a securities account at a participating CSD. Such services are provided on the T2S Platform, enabling the exchange of standardised messages in respect of the transfers from and to the DCAs opened on the books of the relevant euro area NCB in TARGET2.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

(f)

DCA to DCA liquidity transfer orders, DCA to PM liquidity transfer orders and PM to DCA liquidity transfer orders; and

(g)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts and DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which all payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the Dedicated Cash Accounts on T2S is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and SSP-providing NCBs or the 4CBs when any of the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP or T2S Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

4.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a system under Section 1(16) of the KWG.

5.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV of this Annex and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 5

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible to become DCA holders upon request in TARGET2-ECB.

Article 6

Application procedure

1.   In order for the ECB to open a DCA for an entity, such entity must comply with the access criteria of Article 5 and shall:

(a)

fulfil the following technical requirements:

(i)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to provide a technical connection to the SSP and/or the T2S Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, when connecting directly to the T2S Platform, applicant DCA holders shall enter into an agreement with a T2S network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(ii)

have passed the certification testing and obtained the authorisation required by the ECB; and

(b)

fulfil the following legal requirements:

(i)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(ii)

for entities established outside the EEA, acting through a branch established in the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Entities wishing to open a DCA shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB;

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB; and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to open a DCA if:

(a)

the access criteria referred to in Article 5 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, opening a DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a DCA to the applicant within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

DCA holders

DCA holders in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6. They shall have at least one DCA with the ECB.

Article 8

Links between securities accounts and DCAs

1.   A DCA holder may request the ECB to link its DCA to one or more securities account(s) held on its own behalf or on behalf of its clients which hold securities accounts in one or more participating CSD.

2.   DCA holders linking their DCA to securities account(s) on behalf of clients as set out in paragraph 1 are responsible for establishing and maintaining the list of linked securities accounts and, where relevant, the set-up of the client-collateralisation feature.

3.   As a result of the request under paragraph 1, the DCA holder is deemed to have given a mandate to the CSD where such linked securities accounts are maintained to debit the DCA with the amounts resulting from securities transactions taking place on these securities accounts.

4.   Paragraph 3 shall apply regardless of any agreements the DCA holder has with the CSD and/or the securities account holders.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 9

Obligations of the ECB and the DCA holders

1.   The ECB shall open upon request of the DCA holder and operate one or more DCA(s) denominated in euro. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   The fees for DCA services are laid down in Appendix VI. The holder of the Main PM account to which the DCA is linked is liable for paying these fees.

3.   DCA holders shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The DCA holder represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

5.   DCA holders shall ensure that the liquidity in the DCA during the day is properly managed. This obligation shall include but is not limited to obtaining regular information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any DCA holder that has opted for such service on the T2S Platform provided that the DCA holder is connected to the T2S Platform via a T2S network service provider.

Article 10

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and DCA holders shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist DCA holders in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the operational status of the TARGET2 platform and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System respectively. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.

4.   The ECB may either communicate messages to DCA holders by means of broadcast messages or by any other means of communication. DCA holders may collect information via the ICM, to the extent they also hold a PM account, or otherwise via the T2S GUI.

5.   DCA holders are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. DCA holders are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing NCBs or the 4CBs any information relating to DCA holders which the former may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the TARGET2 network service provider and/or the T2S network service provider.

7.   DCA holders shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   DCA holders shall inform the ECB of:

(a)

any new holder of a securities account linked to the DCA pursuant to Article 8(1), which they accept; and

(b)

any changes related to the holders of securities accounts listed in point (a).

9.   DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.

Article 11

Designation, suspension or termination of the Main PM account

1.   The DCA holder shall designate a Main PM account to which the DCA is linked. The Main PM account may be held in a TARGET2 component system other than TARGET2-ECB and may belong to a different legal entity from the DCA holder.

2.   A participant using internet based access cannot be designated as a Main PM account holder.

3.   If the holder of the Main PM account and the holder of the DCA are different legal entities and in the event that the participation of that designated Main PM account holder is suspended or terminated, the ECB and the DCA holder shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any ensuing damage or loss. The DCA holder shall take all necessary steps to designate a new Main PM account without undue delay which will then be liable for any outstanding invoices. On the day of the suspension or termination of the Main PM account holder and until a new Main PM account holder has been designated, any funds remaining on the DCA at the end of the day shall be moved to an account of the ECB. These funds will be subject to the remuneration conditions of Article 10(3) of Annex I to this Decision.

4.   The ECB shall not be liable for any losses incurred by the DCA holder as a consequence of the suspension or termination of the Main PM account holder's participation.

TITLE IV

OPENING AND MANAGEMENT OF THE DCA AND PROCESSING OF OPERATIONS

Article 12

Opening and management of the DCA

1.   The ECB shall open and operate at least one DCA for each DCA holder. A DCA shall be identified by means of a unique 34 character account number which will be structured as follows.

 

Name

Format

Content

Part A

Account type

1 char. exactly

‘C’ for cash account

Country code of the central bank

2 char. exactly

ISO country code 3166-1

Currency code

3 char. exactly

EUR

Part B

Account holder

11 char. exactly

BIC Code

Part C

Sub-classification of the account

Up to 17 char.

Free text (alphanumeric) to be provided by the DCA holder

2.   No debit balance shall be allowed on DCAs.

3.   The DCA shall not hold any funds overnight. At the beginning and end of a business day, there shall be a zero balance on the DCAs. DCA holders shall be deemed to have instructed the ECB to transfer any remaining balance at the end of a business day as defined in Appendix V to the Main PM account referred to in Article 11(1).

4.   The DCA shall only be used within the period between the T2S start-of-day and T2S end-of-day as defined in the T2S User Detailed Functional Specifications (UDFS).

5.   DCAs shall be interest free.

Article 13

Operations that may be carried out through the DCA

Subject to the DCA holder designating the necessary securities account(s), the DCA holder may carry out the following operations through the DCA either on its own behalf or on behalf of its customers:

(a)

DCA to PM liquidity transfer orders;

(b)

DCA to DCA liquidity transfer orders;

(c)

the settlement of cash instructions stemming from the T2S Platform; and

(d)

cash transfers between the DCA and the DCA of the ECB in the particular context of paragraphs 8 and 9 of Annex IIIa to Guideline ECB/2012/27.

Article 14

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by DCA holders are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the T2S network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the DCA holder of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

3.   The T2S Platform determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.

Article 15

Reservation and blocking of liquidity

1.   Participants may reserve or block liquidity on their DCA. This does not constitute a settlement guarantee in favour of any third party.

2.   By requesting to reserve or block an amount of liquidity, a participant instructs the ECB to decrease the available liquidity by this amount.

3.   A reservation request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be reserved, the reservation is processed. If the available liquidity is lower, it is reserved and the shortfall may be met by incoming liquidity until the full amount of the reservation is available.

4.   A blocking request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be blocked, the blocking request is processed. If the available liquidity is lower, no amount is blocked and the blocking request is resubmitted, until the full amount of the blocking request can be met by available liquidity.

5.   The participant may at any time during the business day on which a request to reserve or block liquidity has been processed, instruct the ECB to cancel the reservation or blocking. Partial cancelation shall not be permitted.

6.   All requests for reservation or blocking of liquidity under this article shall expire at the end of the business day.

Article 16

Moment of entry, moment of irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC, and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, DCA to DCA liquidity transfer orders or DCA to PM liquidity transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB and are irrevocable at the moment that the relevant DCA holder's DCA is debited. PM to DCA liquidity transfer orders are governed by the Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a PM account in TARGET2 applicable to the TARGET2 component system from which they originate.

2.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC, and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB and are irrevocable at the moment that the relevant DCA holder's DCA is debited.

3.   The rules provided for in paragraph 2 shall be replaced by the rules below two weeks after the Governing Council of the ECB has determined that an agreement has been signed between the Eurosystem CBs and the Connected NCBs, on the one hand, and all CSDs participating in T2S at the date of such agreement, on the other hand, on the provision of information and liability.

(a)

For all transactions settling on DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status ‘matched’ on the T2S Platform; or

(b)

As an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status ‘matched’ on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS, CONTINGENCY ISSUES AND USER INTERFACES

Article 17

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects transactions on the DCAs, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 18

Security requirements

1.   DCA holders shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. DCA holders shall be exclusively responsible for adequate protection to ensure the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   DCA holders shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and request that the DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all DCA holders and/or on DCA holders that are considered critical by the ECB.

Article 19

User interfaces

1.   The DCA holder, or the Main PM account holder acting on its behalf, shall use either one or both of the following means to access that DCA:

(a)

direct connection to the T2S Platform in either U2A or A2A modes; or

(b)

the TARGET2 ICM in combination with TARGET2 value-added services for T2S.

2.   A direct connection to the T2S Platform allows DCA holders:

(a)

to access and, when applicable, amend information relating to their accounts;

(b)

to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders from the DCAs.

3.   The TARGET2 ICM in combination with TARGET2 value-added services for T2S allows the holder of the Main PM account:

(a)

to access information relating to their accounts;

(b)

to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the DCAs.

Further technical details relating to the TARGET2 ICM are contained in [insert national provisions implementing Appendix I to Annex II to the Guideline].

TITLE VI

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 20

Compensation scheme

In the event that funds remain overnight on a DCA due to a technical malfunction of either the SSP or the T2S Platform, the ECB shall offer to compensate the participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 21

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the DCA holders shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its DCA holders in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the DCA holder's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the DCA holder; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding Sections 675u, 675v, 675x, 675y 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Burgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the DCA holders shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall not be considered as third parties.

Article 22

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to the DCAs, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and the DCA holders shall be made through the T2S network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the T2S network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the T2S network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a DCA holder's connection to the T2S network service provider fails, the DCA holder shall use an alternative means of transmission of messages agreed with the ECB. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by DCA holders for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received, provided that such complete records shall cover a minimum of five years for any DCA holder in TARGET2 that is subject to continuous vigilance pursuant to restrictive measures adopted by the Council of the European Union or Member States, or more if required by specific regulations.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the DCA holders and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VII

TERMINATION AND CLOSURE OF DCAS

Article 23

Duration and ordinary termination of DCAs

1.   Without prejudice to Article 24, a DCA in TARGET2-ECB is opened for an indefinite period of time.

2.   A DCA holder may terminate its DCA in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a DCA holder's DCA in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that DCA holder.

4.   On termination of the DCA, the confidentiality duties laid down in Article 27 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of the DCA, it shall be closed in accordance with Article 25.

Article 24

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A DCA holder's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the DCA holder's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the DCA holder is in material breach of these Conditions;

(c)

the DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the DCA holder is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a T2S Closed Group of Users (CGU); and/or

(e)

any other event related to the DCA holder occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-E CB reference or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that DCA holder, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message or a T2S broadcast message depending on which technical option provided for in Article 19 the DCA holder uses.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message or of a T2S broadcast message depending on which technical option provided for in Article 19 the DCA holder uses.

(c)

Once such an ICM broadcast message (in the case of PM account holders) or T2S broadcast message (in the case of DCA holders) has been received by the participants, such participants shall be deemed informed of the termination/suspension of a DCA holder's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message or of the T2S broadcast message depending on which technical option provided for in Article 19 the DCA holder uses.

5.   Upon termination of a DCA holder's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders to or from that DCA holder.

6.   If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming and outgoing payment orders shall only be presented for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended DCA holder's CB.

Article 25

Closure of DCAs

1.   DCA holders may request the ECB to close their DCAs at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 23 or 24, the ECB shall close the DCA of the DCA holder concerned, after having settled or returned any unsettled payment orders and made use of its rights of pledge and set-off under Article 26.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

Article 26

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the DCA holder's existing and future credit balances on its DCAs, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 24(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 24(2) that has led to the termination or suspension of the DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the DCA holder's rights;

all obligations of the DCA holder shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the DCA holder and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 4 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any DCA holder's DCA by any amount which the DCA holder owes the ECB resulting from the legal relationship between the DCA holder and the ECB.

Article 27

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the DCA holder or the DCA holder's customers, unless the DCA holder or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment order, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Union to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the DCA holder or the DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the DCA holder or the DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which DCA holders have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. DCA holders shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. DCA holders shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the T2S network service provider.

Article 28

Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues

1.   DCA holders shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payment orders debited or credited on their DCAs. Prior to entering into the contractual relationship with its T2S network service provider, DCA holders shall acquaint themselves with its data retrieval policy.

2.   DCA holders shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the DCA holders' participation in TARGET2-ECB.

3.   DCA holders, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

(a)

when the ECB is the payment service provider of a DCA holder that is a payer:

(i)

the DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;

(ii)

the DCA holder shall not enter any DCA to PM liquidity transfer order or DCA to DCA liquidity transfer order into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;

(b)

when the ECB is a payment service provider of a DCA holder that is a payee, the DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms ‘payment service provider’, ‘payer’ and ‘payee’ shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.

Article 29

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the T2S network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to the Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany, or to the BIC address of the ECB. Notices to the DCA holder shall be sent to it at the address, fax number or its BIC address as the DCA holder may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   DCA holders shall be bound by all forms and documents of the ECB that the DCA holders have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 10(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the DCA holders, their employees or agents.

Article 30

Contractual relationship with T2S network service provider

1.   Each DCA holder may enter into a separate agreement with a T2S network service provider regarding the services to be provided in relation to the DCA holder's use of the DCA. The legal relationship between a DCA holder and the T2S network service provider shall be exclusively governed by the terms and conditions of their separate agreement.

2.   The services to be provided by the T2S network service provider shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

3.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of the T2S network service provider (including its directors, staff and subcontractors), or for any acts, errors or omissions of third parties selected by DCA holders to gain access to the T2S network service provider's network.

Article 31

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including their Appendices. Amendments to these Conditions, including their Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the DCA holder expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a DCA holder objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate and close that DCA holder's DCA in TARGET2-ECB.

Article 32

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by DCA holders to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and DCA holders in TARGET2-ECB.

Article 33

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and DCA holders in TARGET2-ECB shall be governed by German law.

2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the DCA holders shall be Frankfurt am Main, Germany.

Article 34

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 35

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 22 June 2015.

2.   By requesting a DCA in TARGET2-ECB, applying entities automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.

Appendix I

PARAMETERS OF THE DEDICATED CASH ACCOUNTS — TECHNICAL SPECIFICATIONS

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the interaction with the T2S Platform:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

T2S uses the services of a T2S network service provider for the exchange of messages. Each DCA holder using a direct connection shall have a connection to at least one T2S network service provider's secure IP network.

(2)

Each DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(3)

For the submission of liquidity transfer orders in the DCA the services of the T2S network service providers shall be used. Liquidity transfer orders shall be directly addressed to the T2S DN and must contain the following information:

(a)

in the case of liquidity transfers between two DCAs, the unique 34 character account numbers of both the sending and the receiving DCA holder; or

(b)

in the case of liquidity transfers from a DCA to a PM account, the unique 34 character account number of the sending DCA holder and the account number of the receiving PM account.

(4)

For the exchange of information with the T2S Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between DCA and the T2S Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by a T2S network service provider. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such T2S network service provider.

(5)

DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. All messages shall include a Business Application Header (BAH). Message structure, field specifications and BAHs are defined in the ISO documentation, under the restrictions set out for T2S, as described in Chapter 3.3.3 Cash Management (camt) of the T2S UDFS.

(6)

Field contents shall be validated at the level of the T2S Platform in accordance with the T2S UDFS requirements.

2.   Message types

The following system message types are processed, subject to subscription:

Message Type

Description

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.   Double-entry check

(1)

All liquidity transfer orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject liquidity transfer orders that have been submitted more than once.

(2)

The following parameters shall be checked:

Order Reference (End to End Id);

Debit and Credit Account (DCA or PM account); and

instructed Amount.

(3)

If all the fields described in point (2) in a newly submitted liquidity transfer order are identical to those in a liquidity transfer order which has been accepted but not yet settled or a liquidity transfer order that has been settled within the past three business days, the newly submitted liquidity transfer order shall be rejected.

4.   Error codes

If a liquidity transfer order is rejected on grounds of non-compliance with the fields in paragraph 3(2), the DCA holder shall receive a status advice message [camt.025], as described in Chapter 4.1 of the T2S UDFS.

5.   Settlement triggers

(1)

For immediate liquidity transfer orders, no specific XML tag is required;

(2)

Predefined liquidity transfer orders and standing liquidity transfer orders may be triggered by a specific time or event on the day of settlement:

for settlement at a specific time, the XML tag ‘Time(/ExctnTp/Tm/)’ shall be used;

for settlement upon occurrence of a specific event, the XML tag ‘(EventType/ExctnTp/Evt/)’ shall be used.

(3)

The validity period for standing liquidity transfer orders shall be set by the following XML tags: ‘FromDate/VldtyPrd/FrDt/’ and ‘ToDate/VldtyPrd/ToDt/’.

6.   Settlement of liquidity transfer orders

Liquidity transfer orders are not recycled, queued or offset.

The different statuses for liquidity transfer orders are described in Chapter 1.6.4 of the T2S UDFS.

7.   Use of the U2A and A2A mode

(1)

The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The T2S network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by DCA holders:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the T2S Platform and the DCA holder's internal application. The DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses).

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a DCA holder and the T2S GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the T2S User Handbook.

(2)

Static data shall be available to view in U2A mode. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each DCA holder has to ask to be provided with information.

(4)

Access rights to the U2A and A2A mode shall be granted by using T2S GUI.

(5)

The ‘Non Repudiation of Origin’ (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered.

(6)

If a DCA holder has technical problems and is unable to submit any liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the DCA holder.

8.   Relevant documentation

Further details and examples explaining the above rules are contained in the T2S UDFS and the T2S User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME IN RELATION TO THE OPENING AND THE OPERATION OF THE DCA

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, DCA holders may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of the TARGET2. DCA holders may, however, use other legal means to claim for losses. If a DCA holder accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the DCA holder's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The DCA holder shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of the TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a liquidity transfer order was not settled on the business day on which it was accepted.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if, due to a technical malfunction of TARGET2, it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of the TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(b)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in point (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, DCA holders shall submit their claim forms to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

The ECB shall review the claims and forward them to the ECB. Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the DCA holders, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in point (c) to the relevant DCA holders. If the assessment entails a compensation offer, the DCA holders concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the DCA holders concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a DCA holder's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

.Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY OPINIONS FOR DCA HOLDERS IN TARGET2

The European Central Bank

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Germany

Participation in the [name of the system]

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of DCA holder or branch of DCA holder] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the DCA holder is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of DCA holder] (hereinafter the ‘DCA holder’) in the TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the DCA holder acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting liquidity transfer orders and receiving liquidity transfers.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the DCA holder such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the DCA holder];

and all other documents relating to the DCA holder's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘DCA holder's Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions for the Opening and Operation of a Dedicated Cash Account in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the DCA holder's Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of [insert reference to the Member State of the System] by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of [insert reference to the Member State of the System] to govern the System Documents is recognised by the laws of [insert reference to the Member State of the System];

(3)

the DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE DCA HOLDER

A.

The DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the DCA holder or the DCA holder Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the DCA holder. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the European Central Bank and the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

TERMS OF REFERENCE FOR COUNTRY OPINIONS FOR NON-EEA DCA HOLDERS IN TARGET2

The European Central Bank

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of DCA holder or branch of DCA holder] (the ‘DCA holder’) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the DCA holder is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the DCA holder in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the DCA holder established outside [insert reference to the Member State of the System] in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions for the Opening and Operation of a Dedicated Cash Account in TARGET2] for the System dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [.] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of [insert reference to the Member State of the System], by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of [insert reference to the Member State of the System] to govern the System Documents is recognised by the laws of [insert reference to the Member State of the System];

(3)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the DCA holder arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a.   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the DCA holder.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a.   Processing of liquidity transfer orders

The provisions on processing of liquidity transfer orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all liquidity transfer orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which liquidity transfer orders become enforceable and irrevocable ([add section of the Rules]) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b.   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the DCA holders with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. network service providers].

3.3.c.   Remedies in the event of default

[Where applicable to the DCA holder, the provisions contained in the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the DCA holder, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d.   Suspension and termination

Where applicable to the DCA holder, the provisions contained in the Rules (in respect of suspension and termination of the DCA holder's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the DCA holder represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e.   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the DCA holder cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the DCA holder to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f.   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of transfer orders will be valid and enforceable and that a transfer order submitted by any participant and processed pursuant to the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the DCA holder seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the DCA holder's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a.   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b.   Priority of assignees', pledgees' or repo purchasers' interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the DCA holder in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the DCA holder and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c.   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder, other participants in the System and the ECB as [assignees, pledgees or repo purchasers as applicable] will still be free to enforce and collect the DCA holder's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d.   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the DCA holder's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a.   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the DCA holder applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the DCA holder acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b.   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the DCA holder will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c.   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a DCA holder will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the DCA holder. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the European Central Bank and the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and DCA holders, if one or more components of TARGET2 or a network service provider fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any DCA holder.

(b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET).

2.   Measures of business continuity

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP, the T2S Platform or a network service provider which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity measures.

(b)

The following main business continuity and contingency measures shall be available for the SSP:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payment orders, as defined in paragraph 6(c) and (d) of Appendix IV to Annex II.

(c)

The following main business continuity and contingency measures shall be available for the T2S Platform:

(i)

relocating the operation of the T2S Platform to an alternative site;

(ii)

rescheduling events in the T2S Settlement day.

(d)

In relation to business continuity processing measures, the ECB shall have full discretion regarding what measures are adopted.

3.   Incident communication

(a)

Information about a failure of the TARGET2 and/or an abnormal external event shall be communicated to DCA holders through the domestic communication channels, the ICM, the T2S GUI and the T2S-information system as defined in the T2S UDFS. In particular, communications to DCA holders shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken.

(b)

In addition, the ECB may notify DCA holders of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation of the operation of the SSP and/or T2S Platform to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP and/or the T2S Platform may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the T2S Platform is relocated to another region, the DCA holders shall (i) refrain from sending new instructions to the T2S Platform and (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation and resubmit any instructions identified as missing submitted within a maximum of five minutes prior to the time of failure or the occurrence of the abnormal external event and provide the ECB with all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with this Appendix.

(b)

TARGET2 daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed, if a T2S Platform or SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to DCA holders. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

6.   Failures linked to DCA holders

(a)

In the event that a DCA holder has a problem that prevents it from settling payment orders in TARGET2-ECB, it shall be its responsibility to resolve the problem.

(b)

In the event that a DCA holder unexpectedly submits an abnormally high number of messages, which threaten the stability of the T2S Platform, and does not, upon request of the ECB, refrain from such behaviour without delay, the ECB may block from the T2S Platform all further messages submitted by such DCA holder.

7.   Other provisions

(a)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(b)

The ECB may require that the DCA holders participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the DCA holders as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the DCA holders.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, 25 December and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET(**).

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates according to the schedule set out in the T2S Scope Defining Set of Documents.

4.

The T2S Platform is available for U2A and A2A mode during the whole settlement day, except during the technical maintenance period from 03:00 until 05:00. During the technical maintenance period messages sent using the A2A mode will be queued. It will not be possible to submit messages via the U2A mode.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 2 of Appendix IV.

6.

An overview of the operating hours and significant business events during the day is shown in the following table:

SSP schedule

T2S schedule

(applicable to DCAs)

Time

Description

Time

Description

18:45 — 19:00 (1)

Start of day processing

(sending of GL files shortly after 18:45)

18:45 — 20:00

Start of day:

Change of business date

Deadline for acceptance of CMS data feeds (19:00)

Preparation of the night time settlement

19:00 — 19:30 (1)

Night-time settlement: provision of liquidity from SF to HAM and PM; from HAM to PM and from PM to DCA.

20:00 — 03:00

Night-time settlement:

First Night-time settlement cycle

Last Night-time settlement cycle (Sequence X includes the partial settlement of unsettled payment instructions eligible for partial settlement and that have failed to settle due to a lack of securities; Sequence Y includes the reimbursement of multiple liquidity providers at the end of cycle)

19:30 (1) — 22:00

Night-time settlement (NTS1):

Start-of-procedure message;

Setting aside of liquidity on the basis of standing orders for the night-time processing (ancillary system settlement procedure 6 and T2S)

 

22:00 — 01:00

Technical maintenance window (2)

03:00 — 05:00

Technical maintenance window (3)

01:00 — 06:45

Night-time processing (ancillary system settlement procedure 6 and T2S)

05:00 — 18:00

Day trade/Real-time settlement (4):

Real-time settlement preparation (4)

Partial settlement windows at 14:00 and 15:45 (5) (for 15 minutes)

16:00: DvP cut-off

16:30: Automatic auto-collateralisation reimbursement, followed by the optional cash sweep

17:40: Cut-off for Bilaterally agreed treasury management operations (BATM) and central bank operations (CBO) cut-off

17:45: inbound liquidity transfer cut-off

Automated cash sweep after 17:45

18:00: FOP cut-off

06:45 — 07:00

Business window to prepare daylight operations

 

 

07:00 — 18:00

Day trade phase:

17:00: Cut-off for customer payments

17:45: Cut-off for liquidity transfers to DCAs

18:00: Cut-off for interbank payments and incoming liquidity transfers from DCAs

 

 

18:00 — 18:45

18:15 (1): Cut-off for the use of standing facilities

Data needed to update the accounting system is available for central banks, shortly after 18:30

18:40 (1): Cut-off for use of marginal lending (NCBs only)

End-of-day processing

18:00 — 18:45

End of T2S settlement processing

Recycling and purging

End of day reporting and statements

Notes to table:

(1)

Plus 15 minutes on the last day of the reserve maintenance period.

(2)

Over a weekend or on a holiday, the technical window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 22:00 on Friday until 1:00 on Monday or, in the case of a holiday, from 22:00 on the last business day until 1:00 on the next business day.

(3)

Over a weekend or on a holiday, the technical window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 03:00 a.m. on Saturday until 05:00 a.m. on Monday or, in the case of a holiday, from 03:00 a.m. on the holiday until 05:00 a.m. on the next business day.

(4)

Real-time settlement preparation and real-time settlement may start before the maintenance window if the last night-time settlement cycle ends before 03:00 am.

(5)

Each partial settlement window lasts for 15 minutes. The partial settlement applies to unsettled payment instructions eligible for partial settlement and that have failed to settle due to a lack of securities.

Appendix VI

FEE SCHEDULE

Fees for T2S services.

The following fees for T2S services connected with DCAs shall be charged to the Main PM account holders:

Tariff items

Price

Explanation

Settlement services

DCA to DCA liquidity transfer orders

9 eurocent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

6 eurocent

per transaction

Information services

A2A reports

0,4 eurocent

Per business item in any A2A report generated

A2A queries

0,7 eurocent

Per queried business item in any A2A query generated

U2A queries

10 eurocent

Per executed search function

Messages bundled into a file

0,4 eurocent

Per message in a file

Transmissions

1,2 eurocent

Per transmission

(*)

Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).

(**)

CET takes into account the change to Central European Summer Time.

»


ORIENTAMENTI

19.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/38


INDIRIZZO (UE) 2015/930 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 aprile 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Dopo una serie di modifiche, tale Indirizzo è stato sottoposto a rifusione come Indirizzo BCE/2012/27 (2).

(2)

Il 17 luglio 2008, il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio ad un progetto finalizzato ad istituire un servizio di regolamento di titoli in moneta di banca centrale, denominato TARGET2-Securities, da fornire ai depositari centrali di titoli (CSD). In quanto rientrante tra i compiti dell'Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S è volto ad agevolare l'integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero.

(3)

Il 21 aprile 2010 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo BCE/2010/2 (3), che stabilisce le fondamenta di un servizio dell'Eurosistema di regolamento in moneta di banca centrale di titoli, TARGET2-Securities (T2S), istituendo il programma T2S in fase di sviluppo e precisando ulteriormente le procedure di governance dell'Eurosistema applicabili in tale contesto. L'Indirizzo BCE/2010/2 è stato abrogato dall'Indirizzo BCE/2012/13 (4).

(4)

Il 4 marzo 2015 il Tribunale dell'Unione europea ha reso la propria sentenza nel caso Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496, annullando il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), pubblicato dalla BCE il 5 luglio 2011, nella parte in cui stabilisce a carico delle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari un requisito di ubicazione all'interno di uno Stato membro dell'Eurosistema. La BCE deve pertanto adottare le misure necessarie per ottemperare a tale decisione.

(5)

Poiché le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniranno servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S, l'Indirizzo BCE/2012/27 dovrebbe essere modificato come segue,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica dell'Indirizzo BCE/2012/27

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   TARGET2 fornisce RTGS per i pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale tramite conti Payments Module (PM) e conti in contanti dedicati (Dedicated Cash Accounts, DCA). Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti in contanti dedicati (conti DCA) su T2S, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S.»;

2.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

«per “operazioni T2S” (T2S operations) si intendono servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, forniti nell'ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero attraverso la piattaforma T2S;

per “TARGET2 — Securities (T2S)” o “piattaforma T2S (T2S Platform)” si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

per “fornitore dei servizi di rete T2S” (T2S network service provider) si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S;

per “conto DCA” (Dedicated Cash Account, DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

per “condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato (conto DCA) in TARGET2” si intendono le condizioni indicate nell'allegato II bis;

per “condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione” si intendono le condizioni indicate nell'allegato III bis;

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM” (DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto DCA a un conto PM;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA” (PM to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto DCA;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA” (DCA to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi (i) da un conto DCA a un altro conto DCA collegati allo stesso conto PM principale o (ii) da un conto DCA a un altro conto DCA detenuti dallo stesso soggetto giuridico;

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;

per “regolamento lordo in tempo reale” (real-time gross settlement) si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione.

per “ordine di bonifico” (credit transfer order) si intende l'istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM;

per “partecipante a TARGET2” (TARGET2 participant) si intende qualunque partecipante in qualunque dei sistemi componenti di TARGET2;

per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare del conto DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (garanzia su stock);

per “ordine di trasferimento di liquidità” (liquidity transfer order) si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante o nell'ambito di un gruppo ICC o di un gruppo LA;

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

per “istruzione di addebito diretto” (direct debit instruction) si intende un'istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest'ultimo l'ammontare indicato nell'istruzione, in virtù di un'autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata;

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»"

b)

le seguenti definizioni sono così sostituite:

«per “partecipante” [o “partecipante diretto”] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di un conto PM) e/o un conto in contanti dedicato (titolare di un conto DCA) presso una BC dell'Eurosistema;

per “titolare di addressable BIC” (addressable BIC holder) si intende un soggetto che:

a)

è intestatario di un BIC;

b)

non è riconosciuto come partecipante indiretto;

c)

è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un titolare di conto PM o di una succursale di un titolare di conto PM o di un partecipante indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti nel sistema componente di TARGET2 tramite titolare di conto PM;

per “partecipante indiretto” s'intende un ente creditizio insediato nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un titolare di conto PM al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso tale titolare di conto PM, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata, o se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati sul conto DCA;

per “ordinante” (payer) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM o DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “beneficiario” (payee) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM o DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “succursale” (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

per “giornata lavorativa” (business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V dell'allegato II e nell'Appendice V dell'allegato II bis;

per “condizioni armonizzate” (harmonised conditions) si intendono le condizioni stabilite negli allegati II e V, o quelle stabilite nell'allegato II bis;

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency;

per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico del sistema componente di TARGET2 interessato, compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata nel sistema componente di TARGET2 interessato;»

c)

la seguente definizione è soppressa:

«periodo transitorio»;

d)

la nota a piè di pagina relativa alla definizione 31, «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«(*)

L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»

3.

all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7.   L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto al funzionamento dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»;

4.

L'articolo 8 è modificato come segue:,

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato (conto DCA) in TARGET2 che sono previste nell'allegato II bis. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la rispettiva BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti DCA.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET2-ECB dando attuazione i) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come stabilite nell'allegato II e ii) alle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto DCA in TARGET2 come stabilite nell'allegato II bis, fatto salvo che TARGET2-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento ad organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal Consiglio direttivo.»;

c)

all'articolo 8 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET2, compresa la fornitura di servizi di regolamento in moneta di banca centrale per le operazioni T2S, da parte dei soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato II e di cui alla lettera e) dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato II bis.»;

5.

all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;

6.

L'articolo 12 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Credito infragiornaliero — Autocollateralizzazione»;

b)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un'operazione di autocollateralizzazione sui conti DCA, a condizione che essa sia effettuata in conformità alle condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione stabilite nell'allegato III bis.»

7.

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BC dell'Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel PM cui si accede attraverso il fornitore dei servizi di rete. Tali servizi sono disciplinati da contratti bilaterali tra le BC dell'Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.»;

8.

L'articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio direttivo specifica la politica di sicurezza e i requisiti e i controlli di sicurezza per la SSP. Il Consiglio direttivo specifica altresì i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso alla SSP via Internet.»;

b)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Le questioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza delle informazioni in relazione al conto in contanti dedicato (DCA) sono regolate dall'Indirizzo BCE/2012/13. (7);

(7)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13).»"

9.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II o dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dell'allegato II bis, una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET2 sulla base di motivi prudenziali, detta BC dell'Eurosistema deve informare prontamente la BCE di tale rigetto.»;

10.

all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel caso in cui, sulla base di motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi del paragrafo 12, lettera d) dell'allegato III o del paragrafo 10, lettera d), dell'allegato III bis, o una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 di un partecipante ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II o dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'allegato II bis, la decisione, nella misura del possibile, ha effetto contemporaneamente in tutti i sistemi componenti di TARGET2.»;

11.

all'articolo 20, l'inciso introduttivo è sostituito dal seguente:

«Con riferimento all'attuazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'allegato II e dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'allegato II bis:»;

12.

i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se gli eventi di cui all'articolo 27 dell'allegato II o all'articolo 17 dell'allegato II bis inficiano l'operatività dei servizi di TARGET2 diversi da PM e ICM e conti DCA, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi effetto di propagazione sul regolare funzionamento di TARGET2.»

«3.   Le BC dell'Eurosistema riferiscono al coordinatore di TARGET2 il malfunzionamento del partecipante se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività della piattaforma T2S, sul regolamento nei sistemi ancillari o può creare un rischio sistemico. La chiusura di TARGET2 di norma non è ritardata a causa del malfunzionamento di un partecipante».

13.

i paragrafi 1 e 5 dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all'appendice II dell'allegato II o all'appendice II dell'allegato II bis è gestita conformemente al presente articolo.»

«5.   Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II, o all'ultima frase dell'articolo 4, lettera d), dell'appendice II dell'allegato II bis, la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.»;

14.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Disposizioni varie

I conti aperti al di fuori del PM e della piattaforma T2S da parte di una BCN dell'area dell'euro per enti creditizi e sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Account e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM e della piattaforma T2S da parte di una BCN dell'area dell'euro per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN dell'area dell'euro.»

15.

le parole «partecipante», «partecipanti», «partecipante diretto», «partecipanti diretti» e «partecipanti a TARGET2» sono sostituite dalle parole «titolari di conto PM»:

nei punti 8), 9), 17), 18), 21), 25), 30), 42) e 45) dell'articolo 2;

nell'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 6, nell'articolo 9, paragrafo 1, nell'articolo 12, paragrafo 1 e nell'articolo 24;

nell'allegato II, articolo 1, definizioni di «titolare di addressable BIC», «membro del gruppo LA», «gruppo ICC», «gruppo», «partecipante indiretto», «multi-addressee access» e «Payments Module (PM)», nell'articolo 3, paragrafi 4 e 6, nell'articolo 5, paragrafi da 2 a 4, negli articoli 6, 7, 9, 25, 25 bis e 34;

nell'allegato IV, paragrafo 1, punti 7 e 8;

nell'allegato IV, paragrafi da 8 a 13;

nell'allegato IV, paragrafo 14, punti 2, 7, lettera c), 12, ultima frase, 13, ultima frase, 17 e 18, ultima frase; e

nell'allegato IV, paragrafo 18, punto 1, lettera c);

16.

in tutto il testo dell'indirizzo, le parole «condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2» sono sostituite da «condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2»;

17.

in tutto il testo dell'indirizzo, le parole «fornitore dei servizi di rete» sono sostituite da riferimenti a «fornitore dei servizi di rete TARGET2»;

18.

Nell'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2»;

19.

a)

nell'allegato II, le seguenti definizioni sono sostituite nell'articolo 1:

«—

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto PM di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata;

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

a)

il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 4 o dei requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM o conto DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità, un'istruzione di addebito diretto o un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA;

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

per “partecipante” [o “partecipante diretto”] si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di un conto PM) e/o un conto in contanti dedicato (titolare di un conto DCA) presso una BC dell'Eurosistema;»

b)

nell'allegato II, la nota a piè di pagina relativa alla definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«(*)

L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»

20.

nell'allegato II sono inserite le seguenti definizioni nell'articolo 1:

«—

per “conto in contanti dedicato (conto DCA)” (Dedicated Cash Account, DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale deve essere automaticamente ritrasferito dal conto DCA il saldo rimanente di fine giornata;

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA” (PM to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto DCA»;

21.

nell'allegato II, è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti PM per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti PM.»

22.

nell'allegato II, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA.

2.   I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA; e

g)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.»;

23.

nell'allegato II, i seguenti paragrafi 3 e 4 sono aggiunti all'articolo 7:

«3.   Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM principale come definito nell'allegato II bis è vincolato da ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, compresa ogni penale imposta in conformità al paragrafo 9, lettera d), dell'allegato III bis, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto DCA, o dal mancato rispetto di essi.

4.   Un titolare di conto PM principale è vincolato da ogni fattura, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, per il collegamento con ciascun conto DCA al quale il conto PM è collegato»;

24.

all'allegato II, l'articolo 13. è sostituito dal seguente:

«Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:

a)

gli ordini di bonifico;

b)

le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un'autorizzazione di addebito diretto;

c)

ordini di trasferimento di liquidità; e

d)

ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA.»;

25.

all'allegato II, il secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti e tutti gli ordini di trasferimento di liquidità immessi da un conto PM a un conto DCA sono considerati essere ordini di pagamento molto urgenti.»;

26.

nell'allegato II, il paragrafo 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante, i partecipanti dello stesso gruppo o i clienti del partecipante, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»;

27.

nell'allegato II, il paragrafo 2 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«2.   [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto PM in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]»;

28.

nell'appendice I all'allegato II, la seguente lettera d) è aggiunta al paragrafo 8, sottoparagrafo 8:

«d)

per mezzo di un ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA.»;

29.

nell'Appendice IV all'allegato II, la lettera d) del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:

«d)

I seguenti tipi di pagamenti sono considerati “critici” e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l'elaborazione in contingency in relazione ad essi:

i)

pagamenti relativi al regolamento in tempo reale di sistemi interfacciali di regolamento titoli

ii)

pagamenti ulteriori, se necessari per evitare il rischio sistemico; e

iii)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM»;

30.

nell'allegato II, l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE

Tariffe per i partecipanti diretti

1.

Il canone mensile per l'elaborazione degli ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] per i partecipanti diretti, a seconda dell'opzione scelta, è:

a)

150 EUR per conto PM più una tariffa base di 0,80 EUR per operazione (scritturazione di addebito); o

b)

1 875 EUR per conto PM più una tariffa per operazione (scritturazione di addebito) determinata come segue, in funzione del volume mensile delle operazioni (numero di voci elaborate):

Fascia

Da

A

Tariffa

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Oltre 100 000

EUR 0,125

I trasferimenti di liquidità tra il conto PM di un partecipante e i suoi sotto-conti non sono soggetti a tariffazione.

Agli ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA inviati dal conto PM di un partecipante e agli ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM ricevuti sul conto PM di un partecipante si applica l'opzione tariffaria a) o b) di cui sopra che è stata scelta per quel conto PM.

2.

Il canone mensile per il multi-addressee access è di 80 EUR per ciascun indirizzo BIC a 8 cifre diverso dal codice BIC del conto del partecipante diretto.

3.

Si applica un canone aggiuntivo mensile di 30 EUR per conto, per i partecipanti diretti che non vogliono che il codice BIC del proprio conto sia pubblicato nella directory di TARGET2.

4.

Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un partecipante indiretto da parte di un partecipante diretto è di 20 EUR.

5.

La tariffa una tantum per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un titolare di un addressable BIC, per succursali di partecipanti diretti e indiretti, succursali di corrispondenti e titolari di addressable BIC che sono membri del medesimo gruppo, come definito all'articolo 1, è di 5 EUR.

6.

Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory TARGET2 di un titolare di un addressable BIC per un corrispondente è di 5 EUR.

7.

Il canone mensile per i partecipanti diretti che sottoscrivono i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 è di 50 EUR per i partecipanti che hanno scelto l'opzione tariffaria a) di cui sopra al paragrafo 1, e EUR 625 per i partecipanti che hanno scelto l'opzione b).

Tariffe per la funzione di consolidamento della liquidità

8.

Per la funzione ICC, il canone mensile è di 100 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo.

9.

Per la funzione LA, il canone mensile è di 200 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo LA. Qualora il gruppo LA utilizzi la funzione ICC, i conti non inclusi nella funzione LA corrispondono il canone mensile ICC di 100 EUR per conto.

10.

Per entrambe le funzioni LA e ICC, la struttura decrescente delle tariffe per operazione stabilita nella tavola di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica a tutti i pagamenti effettuati dai partecipanti al gruppo, come se tali pagamenti fossero inviati dal conto di un partecipante.

11.

Il canone mensile di 1 875 EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), è corrisposto dal gestore del rispettivo gruppo, e il canone mensile di 150 EUR di cui al paragrafo 1, lettera a), è corrisposto da tutti gli altri membri del gruppo. Se un gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo LA è anche il gestore del gruppo ICC, il canone mensile di 1 875 EUR è corrisposto solo una volta. Se il gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo ICC è diverso dal gestore del gruppo LA, il gestore del gruppo ICC corrisponde un canone mensile aggiuntivo di 1 875 EUR. In tali casi, la fattura per l'ammontare complessivo delle tariffe per tutti i conti del gruppo ICC (inclusi i conti del gruppo LA) è inviata al gestore del gruppo ICC.

Tariffe per i titolari di conto PM principale

12.

Oltre alle tariffe stabilite sopra nella presente appendice, un canone mensile di 250 EUR è applicato ai titolari di conto PM principale per ogni conto DCA collegato.

13.

Ai titolari di conto PM principale sono applicate le seguenti tariffe per i servizi di T2S connessi con il conto o i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 eurocent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 eurocent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione

Fatturazione

14.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso di utilizzo delle funzioni LA o ICC) riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la quinta giornata lavorativa del mese successivo. Il pagamento è effettuato non oltre la decima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.»;

31.

è inserito il seguente allegato II bis

«

ALLEGATO II bis

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO (CONTO DCA) IN TARGET2

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:

Per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale dell'area dell'euro (BCN) in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli detenuti dal titolare del conto DCA a favore della BCN (garanzia su stock),

per “conto in contanti dedicato (conto DCA)” (Dedicated Cash Account DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S,

per “ordine di trasferimento di liquidità immediato” (Immediate liquidity transfer order) si intende l'istruzione di effettuare un ordine di trasferimento di liquidità da un conto DCA a un conto PM, un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA ovvero un ordine di trasferimento di liquidità da un conto DCA a un altro conto DCA in tempo reale al momento della ricezione dell'istruzione,

per “ordine di trasferimento di liquidità predefinito” (Predefined liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare di fondi da un conto DCA a un conto PM da eseguire soltanto una volta in un certo momento o al verificarsi di un dato evento,

per “adeguamento di liquidità” (Liquidity adjustment) si intende l'autorizzazione data dal titolare di un conto DCA al proprio CSD (depositario centrale di titoli) partecipante o alla [inserire nome della BC] mediante un accordo contrattuale speciale debitamente documentato e registrato nei Dati statici di iniziare trasferimenti di liquidità tra un conto DCA e un conto PM o tra due conti DCA,

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM” (DCA to PM liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto DCA a un conto PM,

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA” (PM to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi da un conto PM a un conto DCA,

per “ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA” (DCA to DCA liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di fondi i) da un conto DCA a un altro conto DCA collegati allo stesso conto PM principale; o ii) da un conto DCA a un altro conto DCA detenuti dallo stesso soggetto giuridico,

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo di fine giornata,

per “ordine di trasferimento di liquidità automatico” (Standing liquidity transfer order) si intende l'istruzione di trasferire un ammontare specifico di contanti o “tutto il contante” disponibile nel conto DCA di T2S da un conto DCA a un conto PM da eseguire in modo ripetitivo in un momento definito o al verificarsi di un evento definito all'interno del ciclo di elaborazione di T2S fino alla cancellazione dell'ordine o alla scadenza del periodo di validità dello stesso,

per “dati statici” (Static Data) si intende l'insieme di attività economiche, specifiche del titolare del conto DCA o della banca centrale, in T2S e possedute rispettivamente da tale titolare di conto DCA o dalla banca centrale, che T2S richiede per elaborare i dati sulle transazioni relativi a quel titolare di conto DCA o banca centrale

per “codice identificativo BIC” (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;

per “codice ISO del paese” (ISO country code) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 3166-1;

per “giornata lavorativa” si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'appendice V,

per “capacity opinion” (capacity opinion) si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,

per “banche centrali (BC)” (central banks, CBs) si intendono le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse a TARGET2,

per “BCN connessa a TARGET2” si intende una BCN, diversa da una BCN dell'Eurosistema che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/20135[e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 6] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

per “BCN dell'area dell'euro” si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l'euro,

per “BC dell'Eurosistema” si intende la Banca centrale europea (BCE) o una BCN dell'area dell'euro;

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

a)

il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all'articolo 5 o dei requisiti stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM o conto DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

per “procedure di insolvenza” (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

per “fornitore dei servizi di rete TARGET2” (TARGET2 network service provider) si intende il fornitore delle connessioni informatiche di rete incaricato dal Consiglio direttivo della BCE per l'immissione di messaggi di pagamento in TARGET2;

per “fornitore dei servizi di rete T2S” (T2S network service provider) si intende l'impresa che ha concluso con l'Eurosistema un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività nel quadro di T2S,

per “beneficiario” (payee), eccetto quando utilizzato nell'articolo 28 delle presenti Condizioni, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “ordinante” (payer) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità da un conto DCA a un conto PM, da un conto PM a un conto DCA o da un conto DCA ad un altro conto DCA,

per “Payments Module (PM)” si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM;

per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell'Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:

a)

immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2;

b)

regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell'Eurosistema;

per “Single Shared Platform (SSP)” si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;

per “TARGET2 — Securities (T2S)” o “piattaforma T2S (T2S Platform)” si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD partecipanti e alle BC dell'Eurosistema che consentono l'attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale

per “BCN fornitrici della SSP” si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d'Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;

per “4BC” si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la piattaforma T2S nell'interesse dell'Eurosistema;

per “modulo di raccolta dei dati statici” (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,

per “sospensione” (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],

per “T2S GUI” si intende il modulo sulla piattaforma T2S che consente ai titolari di conti DCA di ottenere informazioni in linea e permette loro di immettere ordini di pagamento,

per “TARGET2-[inserire riferimento BC/paese]” (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC],

per “TARGET2” (TARGET2) si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,

per “sistema componente di TARGET2” (TARGET2 component system) si intende qualsiasi sistema di regolamento lordo in tempo reale (real-time gross settlement, RTGS) delle BC dell'Eurosistema che fa parte di TARGET2;

per “partecipante a TARGET2” (TARGET2 participant) si intende un partecipante in un sistema componente di TARGET2,

per “partecipante” (participant) o “partecipante diretto” (direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM (titolare di un conto PM) e/o un conto in contante dedicato (titolare di un conto DCA) presso una BC dell'Eurosistema,

per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico di TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], compresa la SSP o la piattaforma T2S, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l'elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata nel rispettivo sistema componente di TARGET2-[inserire riferimento BC/paese],

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto DCA ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati,

per “depositario centrale di titoli partecipante” o “CSD partecipante” (participating Central Securities Depository, participating CSD) si intende un CSD che ha sottoscritto il contratto quadro T2S,

per “applicazione-applicazione” ovvero “A2 A” (A2 A o Application-to-application) si intende una modalità di connettività che permette al titolare di un conto DCA di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S,

per “U2 A” o “modalità utente-applicazione (U2 A o User-to-application)” si intende una modalità di connettività che permette al titolare di un conto DCA di scambiare informazioni con applicativi software sulla piattaforma T2S attraverso un'interfaccia grafica per l'utente,

per “nome distintivo T2S” o “T2S DN” (T2S Distinguished Name) si intende l'indirizzo di rete per la piattaforma T2S che deve essere incluso in tutti i messaggi indirizzati al sistema,

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

per “ordine di pagamento non regolato” (non-settled payment order) si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato,

per “regolamento lordo in tempo reale” (real-time gross settlement) si intende l'elaborazione e il regolamento di ordini di pagamento in tempo reale effettuato operazione per operazione.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni regolano i rapporti tra le pertinenti BCN dell'area dell'euro e i relativi titolari di conti DCA per quanto attiene all'apertura e al funzionamento dei conti DCA.

Articolo 3

Appendici

1.   Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I

:

Parametri dei conti in contanti dedicati (DCA) — specifiche tecniche;

Appendice II

:

Meccanismo di indennizzo di TARGET2 in relazione all'apertura e al funzionamento del conto DCA;

Appendice III

:

Fac-simile dei capacity e country opinion

Appendice IV

:

Procedure di business continuity e di contingency

Appendice V

:

Giornata operativa;

Appendice VI

:

Schema tariffario.

2.   In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 4

Descrizione generale di T2S e TARGET2

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. Ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27, TARGET2 fornisce anche servizi di regolamento lordo in tempo reale di operazioni in T2S per i titolari di conti DCA che abbiano garantito un collegamento con un conto in titoli presso un CSD partecipante. Tali servizi sono forniti sulla piattaforma T2S, che permette lo scambio di messaggi standardizzati rispetto ai trasferimenti da e verso i conti DCA aperti sui libri contabili della pertinente BCN dell'area dell'euro in TARGET2.

2.   Le seguenti operazioni sono elaborate in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica;

e)

regolamento della parte in contante delle operazioni in titoli;

f)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA, ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM e ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA; e

g)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.

3.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM e conti DCA. Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti in contanti dedicati (conti DCA) su T2S, TARGET2 è stabilito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e delle 4BC sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 21. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BCN fornitrici della SSP o le 4BC quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP o dalla piattaforma T2S, o invii alla SSP o alla piattaforma T2S, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

4.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della Direttiva 98/26/CE. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è designato come “sistema” ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva 98/26/CE].

5.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento ai sensi delle presenti condizioni (titolo IV del presente allegato e appendice I) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Criteri di accesso

1.   I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare titolari di conto DCA su richiesta in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;

b)

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;

c)

BCN degli Stati membri e BCE,

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2.   La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali titolari di conti DCA:

a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;

b)

enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c)

imprese d'investimento insediate nel SEE;

d)

soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e

e)

enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

3.   Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 6

Procedure di adesione

1.   Affinché la [inserire il nome della BC] apra un conto DCA a favore di un soggetto, questi deve rispettare i criteri di accesso delle disposizioni della [inserire il nome della BC] di attuazione dell'articolo 5 e deve:

a)

rispettare tutti i seguenti requisiti tecnici:

i)

installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per fornire una connessione tecnica alla SSP e/o alla piattaforma T2S e per immettere in essa ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa. A tal fine, i partecipanti richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, quando si connettono direttamente alla piattaforma T2S, i richiedenti un conto DCA devono concludere un accordo con un fornitore dei servizi di rete T2S per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'appendice I; e

ii)

aver superato i collaudi e ottenuto le autorizzazioni richiesti da [inserire il nome della BC]; e

b)

soddisfare i seguenti requisiti legali:

i)

presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e

ii)

per gli enti creditizi non insediati nel SEE che agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.

2.   I soggetti che intendono aprire un conto DCA devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a)

moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b)

il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];

c)

il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC].

3.   La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione.

4.   La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di apertura di conto DCA se:

a)

non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all'articolo 5;

b)

non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1;

c)

l'apertura di un conto DCA, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

5.   Entro un mese dalla ricezione della richiesta di apertura di un conto DCA, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 7

Titolari di conti DCA

I titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6. Essi devono avere almeno un conto DCA presso la [inserire il nome della BC].

Articolo 8

Collegamenti tra conti titoli e conti DCA

1.   Un titolare di conto DCA può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.

2.   I titolari di conti DCA che collegano i propri conti DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la struttura della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).

3.   A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.

4.   Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 9

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei titolari di DCA

1.   La [inserire nome della BC] apre su richiesta del titolare del conto DCA e gestisce [uno o più] conto/i DCA denominati in euro. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2.   Le tariffe per i servizi sui conti DCA sono stabilite nell'appendice VI. Il titolare del conto PM principale al quale è collegato il conto DCA risponde del pagamento di tali tariffe.

3.   I titolari di conto DCA assicurano che saranno connessi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all'appendice V.

4.   Il titolare di un conto DCA dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

5.   I titolari di conti DCA garantiscono una corretta gestione della liquidità nel conto DCA durante la giornata. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, ottenere regolarmente informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun titolare di conto DCA che abbia optato per tale servizio sulla piattaforma T2S, a condizione che il titolare di conto DCA sia connesso alla piattaforma T2S attraverso un fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 10

Cooperazione e scambio d'informazioni

1.   Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.

2.   La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i titolari di conti DCA in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.

3.   Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della piattaforma TARGET2 e della piattaforma T2S sono disponibili rispettivamente sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET2 Information System, T2IS) e sul sistema informativo di TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Information System). Il T2IS e il sistema informativo di TARGET2-Securities possono essere utilizzati per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività delle rispettive piattaforme.

4.   La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai titolari di conti DCA tramite messaggio di rete o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione. I titolari di conti DCA possono raccogliere informazioni attraverso l'ICM, nella misura in cui siano anche titolari di conto PM, o altrimenti tramite il T2S GUI.

5.   I titolari di conti DCA sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I titolari di conti DCA sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].

6.   La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle BCN fornitrici della SSP o alle 4BC qualunque informazione relativa ai titolari di conti DCA di cui le BCN fornitrici della SSP o le 4BC possano necessitare nel loro ruolo di amministratori del servizio (“Service Administrators”) ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete TARGET2 e/o con il fornitore dei servizi di rete T2S.

7.   I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.

8.   I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di:

a)

qualsiasi nuovo titolare di un conto titoli collegato al conto DCA, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, che accettano; e

b)

qualsiasi modifica relativa ai titolari di conti titoli elencati al punto a)

9.   I titolari di conti DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.

Articolo 11

Designazione, sospensione o cessazione del conto PM principale

1.   Il titolare di conto DCA designa il conto PM principale cui è collegato il conto DCA. Il conto PM principale può essere detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da [inserire nome della BC] e può appartenere a un soggetto giuridico diverso dal titolare del conto DCA.

2.   Non può essere designato come titolare di un conto PM principale un partecipante che utilizza un accesso via Internet.

3.   Qualora il titolare del conto PM principale e il titolare del conto DCA siano soggetti giuridici diversi, e nel caso in cui la partecipazione di tale titolare di conto PM principale designato sia sospesa o cessata, la [inserire nome della BC] e il titolare del conto DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite. Il titolare di conto DCA adotta tutte le misure necessarie per designare senza indugio un nuovo titolare di conto PM principale che risponderà di ogni fattura in sospeso. Alla data della sospensione o cessazione del titolare del conto PM principale e fino a che sia designato un nuovo titolare di conto PM principale, i fondi eventualmente giacenti sul conto DCA alla fine della giornata sono trasferiti su un conto di [inserire nome della BC]. Tali fondi sono soggetti alle condizioni di remunerazione di [inserire riferimenti alle misure di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 5, delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2] come aggiornate periodicamente.

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per qualunque perdita subita dal titolare di conto DCA quale conseguenza della sospensione o cessazione della partecipazione del titolare del conto PM principale.

TITOLO IV

APERTURA E GESTIONE DEL CONTO DCA ED ELABORAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 12

Apertura e gestione dei conti DCA

1.   La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto DCA per ciascun titolare di DCA. Un conto DCA è identificato attraverso un numero unico di conto di 34 caratteri che sarà strutturato come segue:

 

Nome

Formato

Contenuto

Parte A

Tipo di conto

1 carattere esatto

“C” per conto in contanti

Codice paese della banca centrale

2 caratteri esatti

Codice paese ISO 3166-1

Codice valuta

3 caratteri esatti

EUR

Parte B

Titolare del conto

11 caratteri esatti

Codice BIC

Parte C

Sotto-classificazione del conto

Fino a 17 caratteri

Testo libero (alfanumerico) fornito dal titolare del conto DCA

2.   Non sono ammessi saldi a debito sui conti DCA.

3.   Sul conto DCA non si detengono fondi overnight. All'inizio e alla fine della giornata lavorativa il saldo del conto DCA è pari a zero. Si considera che i titolari di conti DCA abbiano dato istruzioni alla [inserire nome della BC] di trasferire eventuali saldi rimanenti alla fine della giornata lavorativa come definita nell'appendice V al conto PM principale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4.   Il conto DCA è utilizzato soltanto entro il periodo tra l'inizio della giornata T2S e la fine della giornata T2S come definito dalle User Detailed Functional Specifications (UDFS) di T2S.

5.   I conti DCA non producono interessi.

Articolo 13

Operazioni che possono essere effettuate attraverso il conto DCA

A condizione che abbia designato i necessari conti titoli, il titolare del conto DCA può effettuare le seguenti operazioni attraverso il conto DCA, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti:

a)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM;

b)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA;

c)

il regolamento di istruzioni in contante derivanti dalla piattaforma T2S; e

d)

trasferimenti di contante tra il conto DCA e il conto DCA di [inserire nome della BC] nel contesto specifico di cui ai paragrafi 8 e 9 dell'allegato III bis.

Articolo 14

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.   Gli ordini di pagamento immessi dai titolari di conti DCA si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a)

il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete T2S;

b)

il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I; e

c)

nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.

2.   La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il titolare di conto DCA di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell'appendice I.

3.   La piattaforma T2S determina la marca temporale per l'elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l'ordine di pagamento.

Articolo 15

Riserva e blocco di liquidità

1.   I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti DCA. Questo non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.

2.   Nel richiedere di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno istruzione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.

3.   La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da imputare a riserva, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.

4.   La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il bloccorichiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.

5.   Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare istruzione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.

6.   Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 16

Momento di immissione, momento di irrevocabilità

1.   Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], i trasferimenti di liquidità da conto DCA a conto DCA o i trasferimenti di liquidità da conto DCA a conto PM sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto DCA del titolare di conto DCA è addebitato. I trasferimenti di liquidità da conto PM a conto DCA sono regolati dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 applicabili al sistema componente TARGET2 dal quale hanno origine.

2.   Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della Direttiva 98/26/CE], e per tutte le operazioni di regolamento sui conti DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui il relativo conto DCA del titolare di conto DCA è addebitato.

3.   Le norme contenute nel paragrafo 2 sono sostituite da quelle seguenti due settimane dopo che il Consiglio direttivo della BCE abbia determinato che sia stato sottoscritto un accordo tra le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse, da un lato, e tutti i CSD partecipanti a T2S alla data di tale accordo, dall'altro lato, in merito alla fornitura di informazioni e alla responsabilità.

a)

per tutte le operazioni di regolamento sui conti DCA e che sono soggette a controllo di congruenza (matching) di due ordini di trasferimento separati, tali ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di “matched” (congruente) sulla piattaforma T2S; ovvero

b)

In via d'eccezione rispetto al punto a), per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per la verifica di congruenza (matching) nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di “matched” (congruente) sulla piattaforma T2S. Un elenco di CSD ai quali si applica il punto b) è disponibile sul sito Internet della BCE.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA, ASPETTI DI CONTINGENCY E INTERFACCE UTENTE

Articolo 17

Procedure di business continuity e di contingency

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sul conto DCA, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.

Articolo 18

Requisiti di sicurezza

1.   I titolari di conti DCA pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I titolari di conti DCA sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.

2.   I titolari di conti DCA informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può chiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e richiedere che i titolari di conti DCA adottino misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.

3.   La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i titolari di conti DCA e/o ai titolari di conti DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

Articolo 19

Interfacce utente

1.   Il titolare di conto DCA o il titolare del conto PM principale che agisce per suo conto, utilizza uno o entrambi i seguenti mezzi per accedere al conto DCA:

a)

connessione diretta alla piattaforma T2S in modalità U2 A o A2 A; oppure

b)

l'ICM di TARGET2 combinato i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2.

2.   La connessione diretta alla piattaforma T2S consente ai titolari di conto DCA di:

a)

accedere e, se del caso, modificare informazioni relative al loro conto;

b)

gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità dai conti DCA.

3.   L'ICM di TARGET2 combinato con i servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2 consentono al titolare del conto PM principale di:

a)

accedere alle informazioni relative al loro conto;

b)

gestire liquidità e disporre ordini di trasferimento di liquidità ai conti DCA e dagli stessi.

Ulteriori dettagli tecnici relativi all'ICM di TARGET2 sono contenuti in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'appendice I all'Allegato II al presente indirizzo],

TITOLO VI

INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 20

Meccanismo d'indennizzo

Nel caso in cui permangano fondi overnight su un conto DCA a causa di un malfunzionamento tecnico della SSP o della piattaforma T2S, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.

Articolo 21

Regime di responsabilità

1.   Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2.   La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri titolari di conto DCA nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al titolare di conto DCA, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV).

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a)

nei limiti in cui il danno è causato dal titolare di conto DCA;

b)

se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

5.   Nonostante quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***), i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

6.   La [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7.   Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN fornitrici della SSP e le 4BC non sono considerate terzi.

Articolo 22

Regime probatorio

1.   Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti relativi al conto DCA, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conto DCA, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete T2S.

2.   Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete T2S sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete T2S è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3.   In caso di guasto della connessione di un titolare di conto DCA al fornitore dei servizi di rete T2S, il titolare di conto DCA ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi, concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.

4.   La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari di conti DCA per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni titolare di conto DCA in TARGET2 che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo maggiore se ciò è richiesto da specifici regolamenti.

5.   I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei titolari di conti DCA e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO VII

CESSAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI DCA

Articolo 23

Durata e cessazione ordinaria dei conti DCA

1.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, un conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è aperto a tempo indeterminato.

2.   Un titolare di conto DCA può chiudere il suo conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.

3.   La [inserire nome della BC] può recedere in relazione al conto DCA di un titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel titolare di conto DCA un preavviso di durata diversa.

4.   A seguito della cessazione del conto DCA, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 27 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

5.   A seguito della cessazione, il conto DCA è chiuso conformemente all'articolo 25.

Articolo 24

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.   La partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a)

l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o

b)

la perdita da parte del titolare del conto DCA dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

2.   La [inserire nome della BC] può disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] se:

a)

si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b)

il titolare di conto DCA compie una grave violazione delle presenti Condizioni;

c)

il titolare di conto DCA non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d)

il titolare di conto DCA è escluso da un Closed Group of Users (CGU) di T2S o cessa in altro modo la sua partecipazione allo stesso; e/o

e)

si verifica qualunque altro evento riguardante il titolare di conto DCA che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

3.   Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).

4.

a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione il titolare di conto DCA interessato, le altre BC e gli altri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM o un messaggio di rete T2S, secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del titolare di conto DCA.

b)

Nel caso in cui la [inserire il nome della BC] riceva comunicazione da un'altra BC della sospensione o della cessazione della partecipazione di un partecipante in un altro sistema componente di TARGET2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione i propri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM o un messaggio di rete T2S secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del titolare di conto DCA.

c)

Una volta che tale messaggio di rete ICM (nel caso dei titolari di conto PM) o messaggio di rete T2S (in caso di titolari di conto DCA) sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio di rete ICM o del messaggio di rete T2S, secondo l'opzione tecnica di cui all'articolo 19 utilizzata del titolare di conto DCA.

5.   A seguito della cessazione della partecipazione di un titolare di conto DCA, TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale titolare di conto DCA o a favore di esso.

6.   Se un titolare di conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto DCA sospeso.

Articolo 25

Chiusura dei conti DCA

1.   I titolari di conti DCA possono richiedere alla [inserire nome della BC] di chiudere i propri conti DCA in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2.   Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell'articolo 23 o 24, la [inserire nome della BC] chiude i conti DCA del titolare di conto DCA interessato, dopo aver regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento non regolati ed esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 26.

TITLE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti DCA dei titolari di conti DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

1a.

[Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un titolare di conto DCA nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto DCA sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto DCA del titolare di conto DCA.]

1b.

[Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti DCA dei titolari di conti DCA, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]

3.   [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto DCA, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto DCA è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto DCA il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.]

4.   Al verificarsi di:

a)

qualunque evento di default, previsto all'articolo 24, paragrafo 1; ovvero

b)

qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 24, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del titolare di conto DCA, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un titolare di conto DCA e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare di conto DCA, o ad essi relativo;

tutti gli obblighi del titolare di conto DCA divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare di conto DCA e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5.   La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al titolare di conto DCA di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

6.   La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto DCA di ogni titolare di conto DCA qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 27

Riservatezza

1.   La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare di conto DCA o ai suoi clienti, salvo che il titolare di conto DCA o il cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

2.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto DCA, altri conti DCA detenuti da titolari di conto DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto DCA o di quella del suo gruppo, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

4.   Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i titolari di conti DCA hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I titolari di conti DCA tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I titolari di conti DCA assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

5.   La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete T2S.

Articolo 28

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1.   I titolari di conti DCA si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque ordine di pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti DCA. I titolari di conti DCA, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete T2S, hanno l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2.   La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai titolari di conti DCA ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione del titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

3.   I titolari di conti DCA laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto DCA che è ordinante:

i)

il titolare di conto DCA effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;

ii)

il titolare di conto DCA non immette alcun ordine di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM o da conto DCA a conto DCA in TARGET2 finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

b)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un titolare di conto DCA che sia beneficiario, il titolare di conto DCA effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini “fornitore di servizi di pagamento”, “ordinante” e “beneficiario” hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 29

Comunicazioni

1.   Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste o consentite nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete T2S. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC]. Le comunicazioni dirette al titolare di conto DCA sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal titolare di conto DCA alla [inserire nome della BC].

2.   Per comprovare l'avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3.   Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o “inglese”].

4.   I titolari di conto DCA sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i titolari di conto DCA hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 30

Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S

1.   Ciascun titolare di conto DCA può concludere un accordo separato con un fornitore dei servizi di rete T2S relativo ai servizi da quest'ultimo forniti in rapporto all'utilizzo del conto DCA da parte del titolare stesso. Il rapporto giuridico che intercorre tra un titolare di conto DCA e il fornitore dei servizi di rete T2S è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del loro accordo separato.

2.   I servizi che il fornitore dei servizi di rete T2S deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET2.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni del fornitore dei servizi di rete T2S (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti), o per qualunque atto, errore od omissione di terzi selezionati dai titolari di conti DCA per accedere alla rete del fornitore di servizi di rete T2S.

Articolo 31

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare di conto DCA vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un titolare di conto DCA si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel titolare di conto DCA a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti DCA.

Articolo 32

Diritti dei terzi

1.   Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai titolari di conti DCA a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].

2.   Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai titolare di conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 33

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1.   Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è regolato dalla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].

2.   Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].

3.   Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i titolari di conti DCA è [inserire la sede della BC].

Articolo 34

Scindibilità

L'invalidità, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 35

Entrata in vigore e cogenza

1.   Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].

2.   [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la richiesta di un conto DCA in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]

Appendice I

PARAMETRI DEI CONTI IN CONTANTI DEDICATI (DCA) — SPECIFICHE TECNICHE

In aggiunta alle Condizioni, all'interazione con la piattaforma T2S si applicano le seguenti regole:

1.   Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati

(1)

T2S utilizza i servizi di un fornitore di servizi di rete T2S per lo scambio di messaggi. Ogni titolare di conto DCA che utilizza una connessione diretta ha una connessione con almeno una rete sicura IP di un fornitore di servizi di rete T2S.

(2)

Prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun titolare di conto DCA supera una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e operativa.

(3)

Per l'immissione di ordini di trasferimento di liquidità nel conto DCA si utilizza il servizio del fornitore di servizi di rete T2S. Gli ordini di trasferimento di liquidità sono indirizzati direttamente al T2S DN e devono contenere le seguenti informazioni:

a)

nel caso di trasferimento di liquidità tra due conti DCA, i numeri di conto unici di 34 caratteri sia del titolare di conto DCA mittente sia del ricevente; oppure

b)

nel caso di trasferimento di liquidità tra un conto DCA e un conto PM, il numero di conto unico di 34 caratteri del titolare di conto DCA mittente e il numero di conto del conto PM ricevente.

(4)

Per lo scambio di informazioni con la piattaforma T2S possono essere utilizzate la modalità A2 A ovvero la modalità U2 A. La sicurezza dello scambio di messaggi tra i titolari di conti DCA e la piattaforma T2S si fonda sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) offerto da un fornitore dei servizi di rete T2S. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da tale fornitore di servizi di rete T2S.

(5)

I titolari di conti DCA devono conformarsi alla struttura di messaggio e alle specifiche di campo di cui alla norma ISO20022. Tutti i messaggi includono un Business Application Header (BAH). Struttura del messaggio, specifiche di campo e BAH sono definite nella documentazione ISO, in virtù delle restrizioni stabilite per T2S, come descritto nel capitolo 3.3.3 Cash Management (camt) delle UDFS (specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti) di T2S.

(6)

Il contenuto dei campi è validato a livello di piattaforma T2S in conformità ai requisiti delle UDFS di T2S.

2.   Tipo di messaggio

Sono elaborati i seguenti tipi di messaggio di sistema, soggetti a sottoscrizione:

Tipo di messaggio

Descrizione

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.   Verifica di doppia immissione

1)

Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di trasferimento di liquidità immessi per errore più di una volta.

2)

I seguenti parametri sono controllati:

Riferimento dell'ordine (End to End Id);

Conto di addebito e accredito (conto DCA o conto PM); e

importo oggetto dell'istruzione.

3)

Se tutti i campi descritti nel punto 2 relativi a un nuovo ordine di trasferimento di liquidità sono identici a quelli relativi a un ordine di trasferimento di liquidità precedentemente accettato ma non ancora regolato, ovvero a un ordine di trasferimento di liquidità che sia stato regolato nelle tre giornate lavorative precedenti, il nuovo ordine di trasferimento di liquidità è rigettato.

4.   Codici di errore

Se un ordine di trasferimento di liquidità è rigettato in quanto non rispondente ai campi di cui al paragrafo 3, punto 2, il titolare del conto DCA riceve una notifica di stato [camt.025], come descritto nel capitolo 4.1 delle UDFS di T2S.

5.   Avvio del regolamento

1)

Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcuna etichetta XML;

2)

Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità automatici scattano ad un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:

per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usata l'etichetta XML “Time(/ExctnTp/Tm/)”;

per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usata l'etichetta XML “(EventType//ExctnTp/Evt/)”.

3)

Il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità automatici è fissato dalle seguenti etichette XML: “FromDate/VldtyPrd/FrDt/” e “'ToDate/VldtyPrd/ToDt/'”.

6.   Regolamento di ordini di trasferimento di liquidità

Gli ordini di trasferimento di liquidità non sono riciclati, messi in lista d'attesa o compensati.

I diversi status degli ordini di trasferimento di liquidità sono descritti nel capitolo 1.6.4 delle UDFS di T2S.

7.   Uso della modalità U2 A e A2 A

(1)

Le modalità U2 A e A2 A possono essere utilizzate per ottenere informazioni e gestire liquidità. Le reti dei fornitori di servizi di rete T2S costituiscono le sottostanti reti tecniche di comunicazione per lo scambio di informazioni e l'attivazione delle misure di controllo. Le seguenti modalità sono disponibili per l'utilizzo da parte dei titolari di conti DCA:

a)

modalità applicazione-applicazione (A2 A)

Nella A2 A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra la piattaforma T2S e l'applicazione interna del titolare del conto DCA. Il titolare di conto DCA pertanto deve assicurare la disponibilità di un'applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte).

b)

modalità utente-applicazione (U2 A)

La modalità U2 A permette una comunicazione diretta tra un titolare di conto DCA e T2S GUI. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC. Per l'accesso alla modalità U2 A l'infrastruttura informatica deve essere in grado di supportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per gli utenti di T2S.

(2)

I dati statici sono disponibili in lettura in modalità U2 A. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.

(3)

Le informazioni sono fornite nella modalità “pull”, sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo titolare di conto DCA.

(4)

I diritti di accesso alle modalità U2 A e A2 A sono concessi attraverso l'utilizzo di T2S GUI.

(5)

La firma “Non Repudiation of Origin” (NRO) (non disconoscibilità dell'origine) consente al ricevente di provare che tale messaggio è stato emesso e non è stato alterato.

(6)

Qualora un titolare di conto DCA abbia dei problemi tecnici e non sia in grado di immettere alcun ordine di trasferimento di liquidità, può contattare la propria banca centrale che agirà con la massima diligenza possibile per conto del titolare del conto DCA.

8.   Documentazione pertinente

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS di T2S e nel manuale per gli utenti di T2S, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE.

Appendice II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 IN RELAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL CONTO DCA

1.   Principi generali

a)

In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i titolari di conti DCA possono presentare richieste d'indennizzo conformemente al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.

b)

Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.

c)

L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i titolari di conti DCA possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del titolare di conto DCA a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il titolare di conto DCA indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2.

d)

La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

2.   Condizioni delle offerte d'indennizzo

a)

Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e d'interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di trasferimento di liquidità non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.

b)

Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una giornata lavorativa particolare. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un'operazione di rifinanziamento marginale; e/o

ii)

nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3.   Calcolo dell'indennizzo

a)

Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:

i)

la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;

ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. I ricavi eventualmente conseguiti con il deposito presso l'Eurosistema dei fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo; e

iii)

nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b)

Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:

i)

la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

ii)

per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

4.   Norme procedurali

a)

Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l'indirizzo Internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.

b)

I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati dai titolari di conti DCA alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c)

La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai titolari di conti DCA, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.

d)

La [inserire nome della BC] comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai titolari di conti DCA interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i titolari di conti DCA interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] (cfr. [inserire indirizzo Internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai titolari di conti DCA interessati.

e)

La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal titolare di conto DCA la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.

Appendice III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

FACSIMILE DEI CAPACITY OPINION E COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI DCA IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del titolare di conto DCA o della succursale del titolare di conto DCA], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il titolare di conto DCA ha la sede legale; di seguito “giurisdizione”], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del titolare di conto DCA] (di seguito “titolare di conto DCA”) nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito “sistema”).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il titolare di conto DCA, nell'immettere ordini di trasferimento di liquidità e nel ricevere trasferimenti di liquidità, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

(1)

una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del titolare di conto DCA, quali risultano in vigore alla presente data;

(2)

[qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

(3)

[nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del titolare di conto DCA a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];

(4)

[qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del titolare di conto DCA, comprovante la volontà del titolare di conto DCA di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e

(5)

[specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del titolare di conto DCA i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del titolare di conto DCA necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito “documenti del titolare di conto DCA”).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1)

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento dei conti dedicati in contanti (conti DCA) in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito “norme”); e

2)

[…].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati “documenti del sistema” (e, quando considerati unitamente ai documenti del titolare di conto DCA, “documentazione”).

II.   PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

(1)

i documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all'originale;

(2)

le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

(3)

i documenti del titolare di conto DCA rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

(4)

i documenti del titolare di conto DCA sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III.   PARERI RIGUARDANTI IL TITOLARE DI CONTO DCA

A.

Il titolare di conto DCA è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l'ordinamento [giurisdizione].

B.

Il titolare di conto DCA possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.

C.

L'esercizio e l'adempimento da parte del titolare di conto DCA dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il titolare di conto DCA è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al titolare di conto DCA o ai documenti del titolare di conto DCA.

D.

Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al titolare di conto DCA in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

E.

Il titolare di conto DCA ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [titolare di conto DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

FACSIMILE DEI COUNTRY OPINION PER I TITOLARI DI CONTI DCA NON APPARTENENTI AL SEE IN TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[luogo],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del titolare di conto DCA o della succursale del titolare di conto DCA] (di seguito “titolare di conto DCA”), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il titolare di conto DCA è insediato; di seguito “giurisdizione”], secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del titolare di conto DCA in un sistema componente TARGET2 (di seguito “sistema”). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al titolare di conto DCA insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

(1)

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'operatività di un conto in contanti dedicato in TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito “norme”); e

(2)

ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il titolare di conto DCA e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e [.] sono denominati in seguito “documenti del sistema”.

2.   PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

1)

i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

2)

le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l'ordinamento di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3)

i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.

3.   PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.   Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del titolare di conto DCA derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2.   Questioni generali sull'insolvenza

3.2.a.   Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto DCA può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali ordini di pagamento, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.   Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

3.3.   Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.   Trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità

Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di trasferimento di liquidità [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di liquidità trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di liquidità diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento di [giurisdizione].

3.3.b.   Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto DCA non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai titolari di conti DCA, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio i fornitori dei servizi di rete.]

3.3.c.   Tutele al verificarsi di eventi di default

[Qualora applicabili al titolare di conto DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del titolare di conto DCA, l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento di [giurisdizione].]

3.3.d.   Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al titolare di conto DCA, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del titolare di conto DCA a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il titolare di conto DCA generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.3.e.   Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di conto DCA non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal titolare di conto DCA a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.f.   Scelta della legge applicabile e giurisdizione

Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.4.   Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del titolare di conto DCA possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento saranno valide ed efficaci e che un ordine di trasferimento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

3.5.   Sequestro

Qualora un creditore del titolare di conto DCA richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del titolare di conto DCA) — di seguito denominato “sequestro” — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6.   Garanzie [ove applicablie]

3.6.a.   Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l'efficacia di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].

3.6.b.   Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal titolare di conto DCA a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del titolare di conto DCA e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c.   Titolo di escussione della garanzia

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del titolare di conto DCA, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del titolare di conto DCA attraverso l'azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.   Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del titolare di conto DCA e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7.   Succursali [nella misura in cui sia applicabile]

3.7.a.   Il parere si applica all'attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al titolare di conto DCA è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il titolare di conto DCA agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b.   Conformità al diritto

Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto DCA costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c.   Autorizzazioni necessarie

Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del titolare di conto DCA richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [titolare di conto DCA]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Appendice IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1.   Disposizioni generali

a)

La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i titolari di conti DCA, nel caso in cui uno o più componenti di TARGET2 o un fornitore di servizi di rete siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un titolare di conto DCA.

b)

Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all'ora dell'Europa centrale [CET (****)].

2.   Misure di business continuity

a)

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP, della piattaforma T2S o di un fornitore di servizi di rete tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare misure di business continuity.

b)

Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la SSP sono le seguenti:

i)

trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo;

ii)

modifica degli orari di operatività della SSP; e

iii)

avvio dell'elaborazione in contingency per gli ordini di pagamento critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettere c) e d) dell'appendice IV all'allegato II.

c)

Le principali misure di business continuity e di contingency disponibili per la piattaforma T2S sono le seguenti:

i)

trasferimento dell'operatività della piattaforma T2S su un sito alternativo;

ii)

riprogrammazione degli eventi nella giornata di regolamento T2S.

d)

La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere quali procedure di elaborazione di business continuity attivare.

3.   Comunicazione di incidente

a)

Le informazioni riguardanti un guasto di TARGET2 e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai titolari di conti DCA attraverso canali di comunicazione domestici, l'ICM, T2S GUI e il sistema informativo di T2S, come definito nelle UDFS di T2S. In particolare, le comunicazioni ai titolari di conti DCA includono le seguenti informazioni:

i)

descrizione dell'evento;

ii)

ritardo previsto nell'elaborazione (se noto);

iii)

informazioni sulle misure già adottate.

b)

Inoltre, la [inserire nome della BC] può rendere noti ai titolari di conti DCA altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4.   Trasferimento dell'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S su un sito alternativo

a)

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'operatività della SSP e/o della piattaforma T2S potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell'ambito della stessa o di un'altra regione.

b)

Nel caso in cui l'operatività della piattaforma T2S sia trasferita in un'altra regione, i titolari di conto DCA i) eviteranno di inviare nuove istruzioni alla piattaforma T2S e ii) su richiesta di [inserire nome della BC] effettueranno una riconciliazione e ripresenteranno eventuali istruzioni individuate come mancanti che siano state presentate entro un massimo di cinque minuti prima del momento del malfunzionamento o del momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria, e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5.   Modifica degli orari di operatività

a)

L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l'apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell'operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alla presente appendice.

b)

L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa e l'orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della piattaforma T2S o della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell'orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai titolari di conti DCA il prima possibile. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

6.   Malfunzionamenti collegati ai titolari di conti DCA

a)

Nel caso in cui un titolare di conto DCA abbia un problema che gli impedisca di regolare ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], sarà sua responsabilità risolvere il problema.

b)

Nel caso in cui un titolare di conto DCA immetta un numero straordinariamente alto di messaggi che ponga in pericolo la stabilità della piattaforma T2S e, quando gli sia richiesto dalla [inserire nome della BC], non provveda senza indugio a evitare tale condotta, la [inserire nome della BC] può bloccare l'ingresso nella piattaforma T2S di tutti gli ulteriori messaggi immessi da tale titolare di conto DCA.

7.   Altre disposizioni

a)

In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC] alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema.

b)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i titolari di conti DCA prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere sostenuto dai titolari di conti DCA relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.

Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1.

TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1 maggio, 25 dicembre e 26 dicembre.

2.

L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE, ossia l'ora CET. (****)

3.

La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma fissato nell'insieme di documenti che definiscono l'estensione di T2S (T2S Scope Defining Set of Documents).

4.

La piattaforma T2S è disponibile nelle modalità U2 A e A2 A durante l'intera giornata di regolamento, tranne che durante il periodo di manutenzione tecnica dalle 03:00 alle 05:00. Durante il periodo di manutenzione tecnica i messaggi inviati in modalità A2 A saranno messi in coda. Non sarà possibile inviare messaggi in modalità U2 A.

5.

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'appendice IV.

6.

La tabella seguente mostra gli orari di operatività e gli eventi significativi durante la giornata:

Giornata operativa SSP

Giornata operative T2S

(applicabile ai conti DCA)

Ora

Descrizione

Ora

Descrizione

18:45 – 19:00 (1)

Elaborazione di avvio giornata

(invio dei file GL subito dopo le 18:45)

18:45 – 20:00

Avvio giornata

Modifica della data lavorativa

Termine per l'accettazione di dati CMS (19:00)

Preparazione del regolamento notturno

19:00 – 9:30 (1)

Regolamento notturno: erogazione di liquidità da SF a HAM e PM; da HAM a PM e da PM a DCA.

20:00 – 03:00

Regolamento notturno:

Primo ciclo di regolamento notturno

Ultimo ciclo di regolamento notturno (la sequenza X comprende il regolamento parziale delle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli; la sequenza Y comprende il rimborso dei vari fornitori di liquidità alla fine del ciclo)

19:30 (1) – 22:00

Regolamento notturno (NTS1):

Messaggio di avvio procedura;

Accantonamento di liquidità sulla base degli ordini automatici immessi per l'elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)

 

22:00 – 01:00

Finestra temporale di manutenzione tecnica (2)

03:00 – 05:00

Finestra temporale di manutenzione tecnica (3)

01:00 – 06:45

Elaborazione notturna (procedura di regolamento 6 dei sistemi ancillary e T2S)

05:00 – 18:00

Attività diurnal/regolamento in tempo reale (4):

Preparazione del regolamento in tempo reale (4)

Finestre di regolamento parziale alle 14:00 e alle 15:45 (5) (per 15 minuti)

16:00: cut-off per DvP

16:30: Rimborso automatico dell'auto-collateralisation seguito da un cash sweep opzionale

17:40: Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e le operazioni di banca centrale (CBO)

17:45: Cut-off per il trasferimento di liquidità inbound

Cash sweep automatico dopo le 17:45

18:00: cut-off per FOP

06:45 – 07:00

Finestra per attività propedeutiche all'operatività diurna

 

 

07:00 – 18:00

Fase dell'attività diurna

17:00: Cut-off per i pagamenti dei clienti

17:45: Cut-off per I trasferimenti di liquidità verso i conti DCA

18:00: Cut-off per I pagamenti interbancari e i trasferimenti di liquidità in entrata dai conti DCA

 

 

18:00 – 18:45

18:15 (1): Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

I dati per l'aggiornamento del sistema contabile sono disponibili per le banche centrali poco dopo le 18:30

18:40 (1): Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN)

Elaborazione di fine giornata

18:00 – 18:45

Fine dell'elaborazione dei regolamenti in T2S

Riciclaggio e scarico

Rapporti ed estratti di fine giornata

Notes to table:

(1)

Più 15 minuti nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

(2)

Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 22:00 del venerdì alle 1:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 22:00 dell'ultimo giorno lavorativo fino alle 1:00 del successivo giorno lavorativo.

(3)

Nel fine settimana o durante una giornata festiva, la finestra tecnica continua per tutto il fine settimana o la giornata festiva, ossia dalle 3:00 del sabato alle 5:00 del lunedì o, nell'ipotesi del giorno festivo, dalle 3:00 del giorno festivo fino alle 5:00 del successivo giorno lavorativo

(4)

La preparazione del regolamento in tempo reale ed il regolamento in tempo reale possono avere inizio prima della finestra di manutenzione se l'ultimo ciclo di regolamento notturno ha termine prima delle 3:00.

(5)

Ogni finestra di regolamento parziale ha la durata di 15 minuti. Il regolamento parziale si applica alle istruzioni di pagamento non regolate idonee al regolamento parziale e che non sono state eseguite per mancanza di titoli

Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi di T2S

Per i servizi di T2S collegati ai conti DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 eurocent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 eurocent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione

(*)

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(**)

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(***)

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(****)

L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

»;

32.

nell'allegato III sono sostituite le seguenti definizioni:

«per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, [e, se rilevanti, inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente,

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013,

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti dalle misure nazionali di attuazione del presente indirizzo o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell'Eurosistema (comprese quelle definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema) tra cui:

a)

il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II e, se del caso, nell'allegato V o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del soggetto di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte di un soggetto di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il soggetto sia divenuto insolvente, o non sia in grado di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro;

g)

il caso in cui il saldo a credito del soggetto sul proprio conto PM o DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto siano sottoposti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;

h)

il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del soggetto.»;

33.

nell'allegato III, i paragrafi da 1 a 3 e la nota a piè di pagina nel paragrafo 3, lettera d), sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nel SEE e i casi di succursali insediate nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, [la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2].

2.

Il credito infragiornaliero può essere altresì concesso ai seguenti soggetti:

a)

[cancellato];

b)

enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o che non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;

c)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

d)

imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e

e)

soggetti diversi da quelli di cui alla lettera b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

3.

Per i soggetti indicati nel paragrafo 2, lettere da b) a e), e in conformità all'articolo 19 dell'Indirizzo della Banca centrale europea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (8), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna estensione di credito overnight.

In deroga a tale previsione, il Consiglio direttivo può decidere, con previa motivata decisione, di fornire accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale a determinate controparti centrali (central counterparties, CCP) idonee, nell'ambito dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e con l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Tali CCP idonee sono quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

a)

sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano altresì autorizzati come CCP in conformità alla legislazione dell'Unione o nazionale applicabile;

b)

sono insediate nell'area dell'euro;

c)

sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza dalle autorità competenti;

d)

soddisfano i criteri di sorveglianza relativi alla localizzazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tempo in tempo e pubblicati sul sito Internet della BCE (9);

e)

detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;

f)

hanno accesso al credito infragiornaliero.;

(8)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)"

(9)  L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»"

34.

nell'allegato III, i paragrafi 4 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni (compresi gli eventi di default sopra elencati così come le rispettive conseguenze) definiti dal Consiglio direttivo della BCE per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette alle stesse regole di valutazione e controllo dei rischi stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

«9.

Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale.»;

35.

è inserito il seguente allegato III bis:

«ALLEGATO III bis

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTO-COLLATERALIZZAZIONE

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(1)

Per “autocollateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per effetto del quale tale credito infragiornaliero è garantito o con titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock);

(2)

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto DCA ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati;

(3)

per “conto DCA” (Dedicated Cash Account, DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2-[inserire riferimento BC/paese], e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;

(4)

per “ente creditizio” (credit institution) si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 [e, ove pertinente, inserire le disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

(5)

per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(6)

per “stretti legami” (close links) si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

(7)

per “procedure di insolvenza” (insolvency proceedings) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;

(8)

per “evento di default” (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti da [inserire riferimenti alle misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2 e delle disposizioni del presente allegato III bis] o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell'Eurosistema (comprese le norme definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema) tra cui:

a)

il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti [inserire riferimenti alle misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 e, se del caso, nell'allegato V] o il caso in cui ne sia stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;

b)

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto;

c)

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del soggetto di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del soggetto di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il soggetto sia divenuto insolvente, o non sia in grado di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale da [inserire nome della BC];

g)

il caso in cui il saldo a credito del soggetto sul proprio conto PM e/o DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto siano sottoposti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;

h)

il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del soggetto.

Soggetti idonei

1.

Nonostante il paragrafo 13, la [inserire il nome della BC], a partire dal 6 febbraio 2017 e su richiesta, offre operazioni di auto-collateralizzazione ai soggetti ai quali concede credito infragiornaliero in conformità all'allegato III, a condizione che tali soggetti abbiano sia un conto DCA che un conto PM presso la [inserire il nome della BC] e non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato[, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] dopo aver informato la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2]

2.

L'auto-collateralizzazione è limitata all'operatività infragiornaliera. Non è possibile alcuna estensione di credito overnight.

Garanzie idonee

3.

L'auto-collateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette alle stesse regole di valutazione e controllo dei rischi stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Inoltre, le garanzie idonee all'auto-collateralizzazione:

a)

possono essere limitate dalle BCN dell'area dell'euro attraverso un'esclusione a priori di una garanzia che presenta potenzialmente stretti legami (close links);

b)

in caso di uso transfrontaliero, sono mobilitate attraverso un collegamento valutato come idoneo (eligible link) per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dal Consiglio direttivo della BCE e pubblicato nel sito Internet della BCE (10);

c)

è soggetta a certe scelte discrezionali per l'esclusione di garanzie idonee come attribuite alle BCN dell'area dell'euro da decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

4.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali attività idonee solo nelle situazioni indicate nell'Indirizzo (UE) 2015/510 ( BCE/2014/60).

Concessione di credito e procedura di recupero

5.

L'auto-collateralizzazione può essere concessa solo nelle giornate lavorative.

6.

Il credito ottenuto per mezzo della auto-collateralizzazione è concesso senza interessi.

7.

Le tariffe per la concessione di auto-collateralizzazione sono in linea con lo schema tariffario allegato come appendice VI all'allegato II bis.

8.

L'auto-collateralizzazione può essere rimborsata in ogni momento durante la giornata dal titolare di conto DCA, secondo la procedura descritta nelle UDFS di T2S.

9.

L'auto-collateralizzazione è rimborsata al più tardi al momento indicato in [inserire il riferimento alle disposizioni attuative dell'appendice V delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2], e in conformità al seguente procedimento:

a)

la [inserire il nome della BC], agendo attraverso la piattaforma T2S, invia l'istruzione di rimborso che è regolata in base al contante disponibile per rimborsare le auto-collateralizzazioni esistenti.

b)

se, dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto a), il saldo sul conto DCA non è sufficiente a rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente, la [inserire il nome della BC], agendo attraverso la piattaforma T2S, controlla altri conti DCA aperti sui suoi libri contabili dallo stesso titolare di conto DCA e trasferisce contanti, da uno di tali altri conti o da tutti, al conto DCA in cui vi sono istruzioni di rimborso pendenti;

c)

se, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti a) e b), il saldo su un conto DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente, si presume che il titolare di conto DCA abbia dato istruzione alla [inserire il nome della BC] di trasferire la garanzia che era stata usata per ottenere l'auto-collateralizzazione esistente al conto di garanzia della [inserire il nome della BC]. In seguito, la [inserire il nome della BC] concede la liquidità per rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente e immediatamente esegue l'addebito sul relativo conto PM del titolare del conto DCA.

d)

La [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 EUR per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c).

Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto-collateralizzazione

10.

a)

la [inserire il nome della BC] dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

i)

il conto DCA o PM che il soggetto detiene presso [inserire nome della BC] è sospeso o chiuso;

ii)

il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti nelle [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle presenti condizioni per le operazioni di auto-collateralizzazione];

iii)

una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di altra procedura analoga;

iv)

il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione.

v)

l'idoneità del soggetto come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.

b)

la [inserire il nome della BC] può disporre la sospensione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione del titolare di un conto DCA se una BCN dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 dello stesso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettere da b) a d) dell'allegato II bis, ovvero nel caso si verifichino uno o più eventi di default (diversi da quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 24, paragrafo 2].

c)

L'Eurosistema può decidere di sospendere, limitare o escludere l'accesso delle controparti agli strumenti di politica monetaria in base a motivi prudenziali o altrimenti in conformità all'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In tali casi, la [inserire il nome della BC] da attuazione a tale decisione rispetto all'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione secondo le disposizioni contenute negli accordi contrattuali o nei regolamenti applicati dalla [inserire il nome della BC].

d)

la [inserire il nome della BC] può decidere di sospendere, limitare o escludere un titolare di un conto DCA dall'accesso alle operazioni di autocollateralizzazione per motivi prudenziali se ritiene che tale titolare di conto DCA presenti rischi. In tali casi, la [inserire il nome della BC] ne dà immediata notifica per iscritto alla BCE nonché alle altre BCN dell'area dell'euro e alle BCN connesse. Laddove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET2.

11.

Laddove la [inserire il nome della BC] decida la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di autocollateralizzazione di un titolare di conto DCA ai sensi del paragrafo 10, lettera d), tale decisione non ha effetto fino all'approvazione della BCE.

12.

In deroga al paragrafo 11, in casi urgenti la [inserire il nome della BC] può sospendere l'accesso di un titolare di conto DCA alle operazioni di autocollateralizzazione con effetto immediato. In tal caso la [inserire il nome della BC] ne dà immediata comunicazione scritta alla BCE. La BCE può annullare la decisione della [inserire il nome della BC]. Tuttavia, se la BCE non comunica tale annullamento alla [inserire il nome della BC] entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la comunicazione, la decisione della [inserire il nome della BC] si intende approvata dalla BCE.

Disposizione transitoria

13.

In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 22 giugno 2015 al 6 febbraio 2017, la [inserire il nome della BC] può, su richiesta, offrire operazioni di auto-collateralizzazione ai soggetti ai quali presta credito infragiornaliero in conformità all'allegato III, a condizione che tali soggetti abbiano sia un conto DCA sia un conto PM presso la [inserire il nome della BC] e non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato[, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] dopo aver informato la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2].;

(10)  http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html»"

36.

nell'allegato IV, la lettera b) del paragrafo 18, sottoparagrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra 417 EUR e 8 334 EUR, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (canone fisso II):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale

Canone mensile

1

0

inferiore a 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

inferiore a 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

inferiore a 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

inferiore a 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

inferiore a 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

inferiore a 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Oltre 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per determinare la tariffa a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA»;

37.

nell'allegato V, il titolo è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI ARMONIZZATE MODIFICATE E SUPPLEMENTARI PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2 UTILIZZANDO UN ACCESSO VIA INTERNET»;

38.

nell'allegato V, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

per “autorità di certificazione” (certification authorities) si intendono una o più BCN designate dal Consiglio direttivo ad agire per conto dell'Eurosistema per l'emissione, gestione, revoca e rinnovo dei certificati elettronici,

per “certificati elettronici” o “certificati” (electronic certificates or certificates) si intende un documento in formato elettronico emesso dalle autorità di certificazione che collega una chiave pubblica ad un'identità e che è utilizzato ai seguenti fini: verificare che una chiave pubblica appartenga a un certo individuo, autenticare il titolare, controllare una firma di tale individuo o cifrare un messaggio indirizzato a tale individuo. I certificati sono archiviati su un supporto fisico quale una smart card o un dispositivo di memoria portatile USB e il riferimento ai certificati include anche tali supporti fisici. I certificati sono strumentali alla procedura di identificazione dei partecipanti che accedono a TARGET2 attraverso Internet e che immettono messaggi di pagamento o messaggi di controllo.

per “titolare di certificato” (certificate holder) si intende una persona singola individuata per nome, identificata e designata da un partecipante a TARGET2 come autorizzata ad avere accesso via Internet al conto del partecipante a TARGET2. La loro richiesta di certificato sarà stata verificata dalla BCN di appartenenza del partecipante e trasmessa alle autorità di certificazione, le quali avranno a loro volta emesso i certificati che collegano la chiave pubblica con le credenziali che identificano il partecipante,

per “accesso via Internet” (Internet-based access) si intende che il partecipante ha optato per un conto PM cui è possible accedere unicamente via Internet e che il partecipante immette in TARGET2 messaggi di pagamento o messaggi di controllo attraverso Internet,

per “fornitore di servizi Internet” (Internet service provider) si intende la società o organizzazione, ossia il gateway (punto di ingresso) utilizzato dal partecipante a TARGET2 al fine di accedere ai propri conti in TARGET2 utilizzando un accesso via Internet.

2.   Ai fini del presente allegato la definizione di “ordine di pagamento” è modificata nel modo seguente:

per “ordine di pagamento” (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità o un'istruzione di addebito diretto.»;

39.

nell'Allegato V, i paragrafi 2 e 9 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM.”

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l'Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica; e

e)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.”;

c)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis.   Per ragioni tecniche, ed a fini di chiarezza, i partecipanti che utilizzano Internet non possono effettuare ordini di trasferimento di liquidità da conto PM a conto DCA.”

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.   La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN fornitrici della SSP e/o delle autorità di certificazione sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BCN fornitrici della SSP quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP, o invii alla SSP, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].”; e

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei titolari di conto PM in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque titolare di conto PM e si applicano fatto salvo l'allegato V.”»;

«9)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:

a)

gli ordini di bonifico;

b)

le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un'autorizzazione di addebito diretto. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet non possono inviare istruzioni di addebito diretto dal loro conto PM;

c)

ordini di trasferimento di liquidità.”»;

40.

nell'Appendice IIA all'allegato V, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] emette e mantiene gratuitamente fino a cinque certificati attivi per partecipante per ciascun conto PM. La [inserire nome della BC] applica una tariffa di 120 EUR per l'emissione di ogni successivo certificato attivo supplementare. La [inserire nome della BC] applica un canone annuale di mantenimento di 30 EUR per ogni successivo certificato attivo supplementare. I certificati attivi sono validi per tre anni.».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 22 giugno 2015. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 maggio 2015.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 aprile 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(3)  Indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65).

(4)  Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).