ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 154

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
19 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/944 della Commissione, del 18 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/945 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni

12

 

*

Decisione (UE) 2015/946 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni

13

 

*

Decisione (UE) 2015/947 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla nomina di due membri titolari portoghesi e di un membro supplente portoghese del Comitato delle regioni

14

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/948 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/942 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 363, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione (2) fissa i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dei metodi basati sui rating interni (di seguito «metodi IRB») e dei metodi avanzati di misurazione (di seguito «AMA») utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito e per il rischio operativo. Il presente regolamento dovrebbe specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dei metodi basati sui modelli interni (di seguito «IMA») utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Dato che tutte le questioni e le procedure di vigilanza sono simili per tutti i tipi di metodi interni, vale a dire relativi al rischio di credito, al rischio operativo o al rischio di mercato, è importante assicurare norme uniformi di disciplina delle estensioni e delle modifiche dei metodi interni e consentire una visione completa e l'accesso coordinato alle norme da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti. Pertanto, è necessario riunire in un unico testo normativo tutte le norme tecniche di regolamentazione richieste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di estensioni e di modifiche dei metodi interni.

(2)

Analogamente a quanto previsto per i metodi IRB e per gli AMA, per le estensioni e per le modifiche all'uso degli IMA soggette a notifica il regolamento (UE) n. 575/2013 non indica se la notifica debba avvenire prima o dopo l'attuazione. Le autorità competenti non hanno bisogno di avere conoscenza in anticipo delle estensioni o delle modifiche di importanza minore; pertanto sarebbe più efficiente e meno gravoso per gli enti riunire le modifiche di importanza minore e notificarle alle autorità competenti a cadenza periodica, il che ridurrebbe anche l'onere di vigilanza che grava sulle autorità competenti. Altre estensioni e modifiche soggette a notifica dovrebbero essere notificate prima dell'attuazione al fine di consentire alle autorità competenti di verificare la corretta applicazione del regolamento. Pertanto, la medesima distinzione fra estensioni e modifiche in funzione della procedura di notifica stabilita nel regolamento delegato (UE) n. 529/2014 per i metodi IRB e per gli AMA dovrebbe applicarsi anche alle estensioni e modifiche agli IMA soggette a notifica, che di conseguenza dovrebbero anch'esse essere ulteriormente distinte in estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione ed estensioni e modifiche non soggette a notifica prima dell'attuazione.

(3)

Per IMA si intendono i modelli interni disciplinati dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizzati dalle autorità competenti per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

(4)

Il carattere sostanziale delle estensioni o modifiche agli IMA dipende sia dal tipo e dalla categoria dell'estensione o della modifica proposta (ossia da criteri qualitativi) sia dalla loro capacità potenziale di alterare i requisiti di fondi propri (ossia da criteri quantitativi). Tuttavia, alcune modifiche, quali le modifiche all'organizzazione, ai processi interni o alla procedura di gestione del rischio, possono non avere un impatto quantitativo diretto. Ai fini della valutazione del carattere sostanziale di tali modifiche si dovrebbe tener conto solo dei criteri qualitativi.

(5)

Le soglie quantitative dovrebbero essere fissate in modo da tener conto dell'impatto globale dell'estensione o della modifica all'IMA sulle misure di rischio calcolate con i modelli interni cui si applica l'estensione o la modifica, nonché sui requisiti di capitale, in base a metodi sia interni sia standardizzati, così da riflettere la misura in cui i metodi interni sono utilizzati per i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio di mercato. Tuttavia, per ridurre l'onere a carico degli enti, ai fini del calcolo delle soglie quantitative è opportuno tener conto, per il calcolo di ciascuna delle misure di rischio nel corso del periodo di osservazione di 15 giorni lavorativi, non tanto della media delle pertinenti misure di rischio dell'IMA nel corso dei precedenti 60 giorni lavorativi, quanto piuttosto della misura di rischio più recente.

(6)

Le autorità competenti possono adottare in qualsiasi momento misure adeguate di vigilanza riguardo alle estensioni e alle modifiche ai modelli interni notificate, sulla scorta del riesame periodico delle vigenti autorizzazioni all'uso di metodi interni previsto dall'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Questo potere è conferito per assicurare una conformità continuata ai requisiti imposti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o dalla parte tre, titolo III, capo 4, o ancora dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, dovrebbero essere fissati i valori di attivazione delle nuove autorizzazioni e notifiche delle estensioni e delle modifiche dei metodi interni. Le norme che stabiliscono i valori di attivazione dovrebbero lasciare impregiudicati i metodi di verifica dei modelli interni o le procedure amministrative a fini di vigilanza previsti all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Poiché l'autorizzazione delle autorità competenti verte sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi a supporto dei metodi, dovrebbero esulare dall'ambito di applicazione del presente regolamento l'allineamento continuo dei modelli all'insieme di dati usato per il calcolo, la correzione di errori e gli adeguamenti minori necessari per la manutenzione giornaliera dei metodi interni che avvengono entro i limiti rigorosi delle metodologie e dei processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi già approvati.

(8)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 529/2014.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(10)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 529/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e modifiche dei modelli basati sui rating interni, dei modelli avanzati di misurazione e dei metodi basati su modelli interni autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica delle estensioni e modifiche.»

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni per il metodo basato sui rating interni (di seguito “modifiche al metodo IRB”), le estensioni e modifiche del metodo avanzato di misurazione (di seguito “estensioni e modifiche all'AMA”), così come le estensioni e modifiche del metodo basato su modelli interni (di seguito “estensioni e modifiche all'IMA”) sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione del loro carattere sostanziale:

a)

estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, dell'articolo 312, paragrafo 2, e dell'articolo 363, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.»

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Le estensioni e le modifiche all'IMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 7 bis e 7 ter

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o per l'IMA, all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c).»

4)

sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

«Articolo 7 bis

Estensioni e modifiche sostanziali all'IMA

1.   È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'IMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)

si configura come estensione descritta nell'allegato III, parte I, sezione 1;

b)

si configura come modifica descritta nell'allegato III, parte II, sezione 1;

c)

determina una modifica in valore assoluto pari o superiore all'1 %, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica, di una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associata all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce, e determina uno degli effetti seguenti:

i)

una modifica pari o superiore al 5 % della somma delle misure di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), rispettivamente rettificata mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) ai sensi dell'articolo 366, all'articolo 364, paragrafo 2), lettera b), punto i), e all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei requisiti di fondi propri ai sensi del titolo IV, capi 2, 3 e4, dello stesso regolamento, a seconda del caso, calcolati a livello dell'ente impresa madre dell'UE o, se l'ente non è né un'impresa madre né una filiazione, a livello dell'ente;

ii)

una modifica pari o superiore al 10 % di una o più delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associate all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza tra la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), con e senza l'estensione o modifica;

b)

al denominatore, la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), senza l'estensione o modifica.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza tra la misura di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 con e senza l'estensione o modifica;

b)

al denominatore, la misura di rischio di cui rispettivamente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza l'estensione o modifica.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), i coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati per un periodo la cui durata è pari alla durata più breve tra quelle indicate alle lettere a) e b):

a)

15 giorni lavorativi consecutivi a iniziare dal primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica;

b)

fino al giorno in cui il risultato del calcolo giornaliero di uno dei coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 è un impatto pari o superiore alle percentuali di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera c), punto i), o punto ii).

Articolo 7 ter

Estensioni e modifiche all'IMA considerate non sostanziali

L'estensione o modifica all'IMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 363, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a)

almeno due settimane prima della prevista attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III, parte I, sezione 2, e parte II, sezione 2;

b)

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.»

5)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le estensioni o modifiche al metodo IRB, all'AMA o all'IMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente:

a)

descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità;

b)

data di attuazione;

c)

ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume;

d)

documentazione tecnica e di processo;

e)

relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione;

f)

conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione;

g)

ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sui requisiti di fondi propri, sulle misure di rischio pertinenti o sulla somma dei requisiti di fondi propri e delle misure di rischio pertinenti;

h)

numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti ad autorizzazione.»

6)

al regolamento (UE) n. 529/2014 è aggiunto l'allegato III riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Estensioni e modifiche all'Ima

PARTE I

ESTENSIONI ALL'IMA

Sezione 1

Estensioni soggette all'autorizzazione delle autorità competenti (“estensioni sostanziali”)

1.

Estensioni del modello di rischio di mercato ad altre località in un altro paese, compresa l'estensione del modello di rischio di mercato alle posizioni di un'unità situata in un diverso fuso orario o che utilizza un front office o un sistema informatico diversi.

2.

Integrazione nell'ambito di applicazione del modello IMA di classi di prodotti per le quali la misura del VaR, calcolata conformemente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, supera il 5 % della misura del VaR, calcolata conformemente alla medesima disposizione, del portafoglio totale che costituisce l'ambito di applicazione del modello IMA prima dell'integrazione.

3.

Estensione inversa, ad esempio nei casi in cui l'ente intende applicare il metodo standardizzato alle categorie di rischio per le quali ha avuto l'autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di mercato.

Sezione 2

Estensioni soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

Inclusione nell'ambito di applicazione del modello IMA di classi di prodotti che richiedono tecniche di modellizzazione del rischio diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione all'uso del modello IMA, quali prodotti dipendenti dall'andamento del sottostante (path-dependent) o posizioni con sottostanti multipli, ai sensi dell'articolo 367 del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE II

MODIFICHE ALL'IMA

Sezione 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti (“modifiche sostanziali”)

1.

Modifiche tra simulazione storica, simulazione parametrica e simulazione Monte Carlo per il calcolo del VaR.

2.

Modifiche dello schema di aggregazione, ad esempio quando la semplice somma delle misure di rischio è sostituita dalla modellizzazione integrata.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1.

Modifiche dei principi di base dei metodi statistici ai sensi degli articoli 365, 374 o 377 del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui al seguente elenco non esaustivo:

a)

riduzione del numero di simulazioni;

b)

introduzione o soppressione di metodi di riduzione della varianza;

c)

modifiche degli algoritmi per generare le misure casuali;

d)

modifiche del metodo statistico per la stima della volatilità e delle correlazioni tra fattori di rischio;

e)

modifiche delle ipotesi sulla distribuzione congiunta dei fattori di rischio.

2.

Modifiche della durata effettiva del periodo storico di osservazione effettivo, inclusa la modifica dello schema di ponderazione delle serie temporali ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.

Modifiche del metodo di determinazione del periodo di stress ai fini del calcolo della misura del VaR in condizioni di stress ai sensi all'articolo 365, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Modifiche della definizione dei fattori di rischio di mercato applicata nel modello VaR interno, compresi la migrazione ad un quadro di attualizzazione OIS, il passaggio tra tassi zero, tassi alla pari o tassi swap.

5.

Modifiche del modo in cui le variazioni dei fattori di rischio di mercato sono tradotte in variazioni del valore del portafoglio, quali modifiche dei modelli di valutazione degli strumenti utilizzati per calcolare le sensitività ai fattori di rischio o per valutare nuovamente le posizioni ai fini del calcolo delle misure di rischio, passaggio dal metodo di determinazione del prezzo analitico a quello basato su simulazione, passaggio dall'approssimazione Taylor alla rivalutazione piena o modifiche delle misure di sensitività applicate, ai sensi dell'articolo 367 del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.

Modifiche della metodologia per la definizione delle variabili proxy.

7.

Modifiche della gerarchia delle fonti di rating utilizzata per determinare il rating di una posizione individuale nell'IRC.

8.

Modifiche della metodologia seguita per quanto riguarda il tasso di perdita in caso di default (LGD) o gli orizzonti di liquidità nel modello IRC o nel modello per la negoziazione di correlazione ai sensi del titolo IV, capo 5, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

9.

Modifiche della metodologia seguita per classificare le esposizioni nelle classi di esposizioni nel modello IRC o nel modello per la negoziazione di correlazione ai sensi del titolo IV, capo 5, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

10.

Modifiche della metodologia seguita per stimare le correlazioni tra esposizioni o tra attività nel modello IRC o nel modello per la negoziazione di correlazione ai sensi del titolo IV, capo 5, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

11.

Modifiche della metodologia di calcolo dei profitti e delle perdite effettivi o ipotetici utilizzata ai fini dei test retrospettivi a norma dell'articolo 366, paragrafo 3, e dell'articolo 369, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

12.

Modifiche della metodologia di validazione interna ai sensi dell'articolo 369 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13.

Modifiche strutturali, organizzative o operative dei processi chiave nelle funzioni di gestione del rischio o di controllo del rischio, a norma dell'articolo 368, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguardanti:

a)

il personale dirigente;

b)

il quadro in materia di fissazione dei limiti;

c)

il quadro in materia di segnalazioni;

d)

la metodologia per le prove di stress;

e)

il processo per i nuovi prodotti;

f)

la politica in materia di modifiche del modello interno.

14.

Modifiche dell'ambiente informatico, tra cui:

a)

modifiche del sistema informatico che determinano cambiamenti della procedura di calcolo del modello interno;

b)

applicazione dei modelli di prezzo dei fornitori;

c)

esternalizzazione delle funzioni centrali di raccolta dati.»


19.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/943 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2015

relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. In materia di fagioli secchi originari della Nigeria, tale livello accresciuto è previsto dal 1o luglio 2013, per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari.

(3)

I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 sui fagioli secchi provenienti dalla Nigeria indicano il persistere di numerosi casi di non conformità con le prescrizioni della legislazione alimentare per quanto riguarda i residui di antiparassitari. Dopo oltre un anno di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti.

(4)

Dal gennaio 2013 al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi sono state trasmesse oltre 50 notifiche riguardanti fagioli secchi originari della Nigeria: quasi tutte segnalavano la presenza della sostanza attiva non autorizzata diclorvos a livelli largamente superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(5)

Questi risultati dimostrano che l'importazione di tale alimento costituisce un rischio grave per la salute umana e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati. È pertanto opportuno sospendere le importazioni nell'Unione di fagioli secchi originari della Nigeria fino a quando le autorità nigeriane non potranno fornire garanzie sostanziali di aver messo in atto un sistema di controllo ufficiale adeguato per assicurare che i prodotti in questione siano conformi alle pertinenti prescrizioni della legislazione alimentare.

(6)

In considerazione di tale sospensione, non dovrebbe essere imposto un livello accresciuto di controlli ufficiali sull'importazione di fagioli secchi originari della Nigeria. È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(7)

Per dare alla Nigeria il tempo necessario a fornire una risposta e considerare le misure appropriate di gestione del rischio, la sospensione delle importazioni di fagioli secchi dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2016.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica a tutti i fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati al codice NC 0713 39 00.

Articolo 2

L'importazione nell'Unione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 è vietata.

Articolo 3

Tutte le spese connesse all'applicazione del presente regolamento sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è soppressa la seguente voce:

«Fagioli secchi

(Alimenti)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Residui di antiparassitari (2)

50»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


19.6.2015   

IT

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L 154/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/944 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

145,0

MK

69,6

TR

68,7

ZZ

94,4

0707 00 05

AL

13,4

MK

36,2

TR

121,6

ZZ

57,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

141,4

BO

147,7

BR

107,1

ZA

147,0

ZZ

135,8

0808 10 80

AR

157,4

BR

102,9

CL

151,3

NZ

138,6

US

180,2

ZA

129,4

ZZ

143,3

0809 10 00

TR

248,6

ZZ

248,6

0809 29 00

TR

344,6

ZZ

344,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.6.2015   

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L 154/12


DECISIONE (UE) 2015/945 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2015

relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio e il 5 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1) e (UE) 2015/190 (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Helma OROSZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Marcel PHILIPP, Oberbürgermeister der Stadt Aachen.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

K. GERHARDS


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.


19.6.2015   

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L 154/13


DECISIONE (UE) 2015/946 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2015

relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio e il 5 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1) e (UE) 2015/190 (2) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni diverrà vacante il 30 giugno 2015 a seguito della scadenza del mandato del sig. Clemens LINDEMANN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Bernd LANGE, Landrat des Landkreises Görlitz.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

K. GERHARDS


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.


19.6.2015   

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L 154/14


DECISIONE (UE) 2015/947 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2015

relativa alla nomina di due membri titolari portoghesi e di un membro supplente portoghese del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio e il 5 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1) e (UE) 2015/190 (2) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM e del sig. António Luís DOS SANTOS DA COSTA.

(3)

Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. João CUNHA E SILVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri titolari:

sig. Miguel Filipe MACHADO DE ALBUQUERQUE, presidente do governo Regional da Madera

sig. Fernando MEDINA, presidente da Câmara Municipal de Lisboa

e

b)

quale membro supplente:

sig. Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES, Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus da Madera

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

K. GERHARDS


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.


ORIENTAMENTI

19.6.2015   

IT

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L 154/15


INDIRIZZO (UE) 2015/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),

Considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto dell'introduzione della segnalazione diretta di informazioni statistiche da parte delle imprese di assicurazione nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE 2014/50) (3), e degli stretti collegamenti con i dati che le autorità nazionali competenti (ANC) raccolgono a fini di vigilanza nel quadro stabilito dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2014/24) è stato modificato al fine di includere i dati che le imprese di assicurazione (IA) sono tenute a segnalare direttamente. L'Indirizzo BCE/2013/7 (5) deve parimenti essere modificato, dal momento che definisce le procedure necessarie alla segnalazione alla Banca centrale europea (BCE) da parte delle banche centrali nazionali (BCN).

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con un codice ISIN, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione nell'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito a breve termine (F.31); titoli di credito a lungo termine (F.32); azioni quotate (F.511) e quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre e in alternativa i) il volume di operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione nell'allegato 1, parte 3 (tavole da 1 a 2) del presente indirizzo.

I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità all'allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c)::

«c)

con riferimento alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione (IA), le BCN segnalano, con frequenza annuale, i dati relativi alle posizioni aggregate di fine anno entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.»;

3)

all'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza un codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV), imprese di assicurazione (IA) e imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) investitori residenti non soggetti al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) investori residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).».

Articolo 2

Modifiche all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2013/7

L'allegato I dell'indirizzo BCE/2013/7 è modificato in modo conforme all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 3

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea (BCE/2015/18) (6).

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.

(3)  Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

(4)  Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(5)  Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato I dell'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

1)

nella parte 1, la Tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.

Informazioni relative ai titoli

Settore del detentore

M

Settore/sottosettore dell'investitore

 

 

Società non finanziarie (S.11) (3)

 

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

 

Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)

 

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

 

Altre società finanziarie (4) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

 

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

Fondi pensione (S.129)

 

Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)

 

Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)

 

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)

 

Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)

 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)

 

Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'euro (S.121 + S.13) (6)

 

Investori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'EUR (6)

 

Settore sconosciuto (7)

Paese del detentore

M

Paese di residenza dell'investitore

Fonte

M

Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli

 

 

Segnalazione diretta

 

Segnalazione del custode

 

Segnalazione mista (8)

 

Non disponibile

Funzione

M

Funzione dell'investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti

 

 

Investimento diretto

 

Investimento di portafoglio

 

Non specificato

Base segnaletica

V

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Posizioni

M

Importo totale di titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (9). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati

 

Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (10)

Posizioni: di cui ammontare

M (11)

Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Formato

M (9)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante

 

Numero di azioni/partecipazioni (12)

Altre variazioni di volume

M

Altre variazioni di importo dei titoli detenuti

 

 

Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale

 

Al valore di mercato in euro

Altre variazioni di volume: di cui importo

M (11)

Altre variazioni di volume nell'importo detenuto dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Operazioni finanziarie

M (13)

Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati (10)

Operazioni finanziarie: di cui importo

M (14)

Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie

Status confidenziale

M (15)

Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume

 

 

Non per pubblicazione, solo per uso interno

 

Informazione statistica confidenziale

 

Non applicabile (16)

2)

nella parte 2, la Tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (17)

Attributo

Stato (18)

Descrizione

1.

Informazioni relative ai titoli

Identificativo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

M

Identificativo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione (19)

Residenza dei soggetti del gruppo

V

Residenza dei soggetti del gruppo, se segnalata separatamente dalla sede principale (20)

 

 

Residente nel paese della sede principale

 

Non residente nel paese della sede principale

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi dell'area dell'euro

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti all'area dell'euro

Identificativo del soggetto

V

Identificativo del soggetto del gruppo (19)

Paese di residenza del soggetto

V

Paese di costituzione o residenza del soggetto

Tipologia del gruppo

M

Tipologia del gruppo

 

 

Gruppo bancario

Base segnaletica

V

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Formato

M (21)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante

 

Numero di azioni/partecipazioni (22)

Posizioni

M

Importo totale di titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (21). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati

 

Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (23)

Altre variazioni di volume

V

Altre variazioni di volume nell'importo del titolo detenuto

 

 

Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale (21)

 

Al valore di mercato in euro

Operazioni finanziarie

V

Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registratI al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati (23)

Emittente è parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

M

Indica se il titolo è stato emesso da un soggetto dello stesso gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

3)

nella parte 2, la Tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 4

Disponibilità in titoli senza un codice ISIN

Informazioni segnalate (24)

Attributo

Stato (25)

Descrizione

1.

Dati base di riferimento

Aggregazione

M

Tipologia di dati

 

 

Dati segnalati titolo per titolo

 

Dati aggregati (non titolo per titolo)

Codice identificativo per titoli

M

Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza un codice ISIN segnalato titolo per titolo, o in modo aggregato

Tipologia di codice identificativo dei titoli

M (26)

Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (27)

 

 

Codice interno BCN

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Altro (28)

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine

 

Titoli di credito a lungo termine

 

Azioni quotate

 

Quote in fondi di investimento

 

Altre tipologie di titoli (29)

Settore emittente

M

Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell'emittente

M

Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo

Valore di prezzo (30)

V

Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento

Base del prezzo (28)

V

Specifica la base sulla quale è dato il prezzo

 

 

euro o altra valuta rilevante

 

Percentuale

2.

Ulteriori dati di riferimento

Nome dell'emittente

V

Nome dell'emittente

Abbreviazione

V

Nome abbreviato del titolo attribuito dall'emittente, definito secondo le caratteristiche dell'emissione e delle altre informazioni eventualmente disponibili

Emittente è parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

M

Indica se il titolo è stato emesso da un soggetto dello stesso gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione per titoli segnalati titolo per titolo

Data di emissione

V

Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori

Data di scadenza

V

Data di rimborso dello strumento di debito

Consistenze

V

Consistenze convertite in euro

Capitalizzazione di mercato

V

Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro

Interessi maturati

V

Interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi

Ultimo rapporto di frazionamento

V

Frazionamenti e raggruppamenti azionari

Ultima data di frazionamento

V

Data di inizio di validità del frazionamento azionario

Tipologia di cedola

V

Tipologia di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)

Tipologia di debito

V

Tipologia di strumento di debito

Ammontare del dividendo

V

Ammontare dell'ultimo dividendo pagato per azione (in tipologia di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)

Tipologia di ammontare di dividendo

V

Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni

Valuta di dividendo

V

Valuta in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del dividendo

Tipologia di cartolarizzazione

V

Tipologia di attività cartolarizzata

4)

è aggiunta la seguente parte 3:

«PARTE 3

Disponibilità in titoli su base annuale da parte delle IA

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

informazioni segnalate (31)

Attributo

Stato (32)

Descrizione

1.

Informazioni di carattere generale

Istituzione segnalante

M

Codice identificativo dell'istituzione segnalante

Data di trasmissione

M

Data in cui i dati sono trasmessi a SHSDB

Periodo di riferimento

M

Periodo cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

 

Dati su base annuale

2.

Note esplicative (metadati)

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati


Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (33)

Attributo

Stato (34)

Descrizione

1.

Informazioni relative ai titoli

Settore del detentore

M

Settore/sottosettore dell'investitore

 

 

Imprese di assicurazione (S.128)

Fonte

M

Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli

 

 

Segnalazione diretta

 

Segnalazione del custode

 

Segnalazione mista (35)

 

Non disponibile

Residenza dei soggetti dell'IA (sede principale e succursali)

 

Residenza dei soggetti dell'IA (sede principale e succursali)

 

 

Residente nel paese della sede principale

 

 

Non residente nel paese della sede principale

 

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi del SEE, per paese

 

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti al SEE

Base segnaletica

V

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Posizioni

M

Importo totale di titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (36) Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.

 

Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (37)

Formato

V (38)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante

 

Numero di azioni/partecipazioni

Status confidenziale

M

Status confidenziale per posizioni

 

 

Non per pubblicazione, solo per uso interno

 

Informazione statistica confidenziale

 

Non applicabile

2.

Dati base di riferimento

Aggregazione

M

Tipologia di dati

 

 

Dati aggregati (non titolo per titolo)

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine

 

 

Titoli di credito a lungo termine

 

 

Azioni quotate

 

 

Quote in fondi di investimento

Settore emittente

M

Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell'emittente

M

Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo

 

 

Paesi dell'area dell'euro

 

 

Paesi dell'UE non appartenenti all'area dell'euro

 

 

Paesi non appartenenti all'UE


(1)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)  La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta in SEC 2010.

(4)  Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).

(5)  Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.

(6)  Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.

(7)  Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN informano gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.

(8)  Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(9)  Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.

(10)  Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.

(11)  Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.

(12)  Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(13)  Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nel SHSDB.

(14)  Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti segnalanti, da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.

(15)  Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.

(16)  Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene fornita dal SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.»;

(17)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(18)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(19)  Identificativo da definire separatamente.

(20)  Le BCN possono segnalare secondo quattro opzioni in modo alternativo: 1) in maniera aggregata per tutti i soggetti del gruppo compresa la sede principale; 2) in maniera aggregata per i soggetti residenti nel paese della sede principale e in maniera aggregata per soggetti non residenti nel paese della sede principale, separatamente; 3) in maniera aggregata per soggetti residenti nel paese della sede principale; in maniera aggregata per soggetti residenti in un altro paese dell'area dell'euro; in maniera aggregata per soggetti residenti in paesi non appartenenti all'area dell'euro; 4) soggetto per soggetto.

(21)  Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(22)  Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(23)  Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.»;

(24)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(25)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(26)  Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.

(27)  Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

(28)  Le BCN dovrebbero specificare nei metadati la tipologia di codice identificativo utilizzato.

(29)  Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

(30)  Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.»;

(31)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(32)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(33)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(34)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(35)  Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(36)  Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(37)  Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.

(38)  Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.».