ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
13 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/904 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

1

 

 

Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/905 della Commissione, del 10 giugno 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/906 della Commissione, del 10 giugno 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Vignola (IGP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/907 della Commissione, del 10 giugno 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/910 della Commissione, del 12 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/911 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 3790]  ( 1 )

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/912 della Commissione, del 12 giugno 2015, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/913 della Commissione, del 12 giugno 2015, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella ventesima regione

30

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo

32

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2015 del Comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, dell'8 giugno 2015, che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo [2015/915]

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


DECISIONE (UE) 2015/904 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione («protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi.

(3)

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica algerina democratica e popolare di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

(4)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

(2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/3


PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «Parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L'Algeria ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o settembre 2005.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

Il Consiglio ha adottato in numerose altre occasioni conclusioni a favore di tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.

(5)

L'Algeria ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Algeria è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Algeria a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Algeria fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Algeria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi dell'Unione ai quali l'Algeria contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Algeria si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione.

Articolo 5

1.   Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Algeria a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2.   Qualora l'Algeria chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Algeria l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Algeria beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite in una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1.   Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), controlli, audit finanziari o altre verifiche, comprese indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2.   Occorre adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che consentano di conferire alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1.   Il presente protocollo si applica nel periodo in cui è in vigore l'accordo.

2.   Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

3.   Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

4.   L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminarne l'attuazione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall'altro, al territorio dell'Algeria.

Articolo 10

1.   In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente protocollo entra in vigore definitivamente il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на четвърти юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne čtvrtého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am vierten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the fourth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le quatre juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de vierde juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la patru iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli štvrtého júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne četrtega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde juni tjugohundrafemton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā —

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

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(1)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


REGOLAMENTI

13.6.2015   

IT

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L 148/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/905 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) n. 306/2010 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pecorino Toscano» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 306/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)] (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 19).

(4)  GU C 18 del 21.1.2015, pag. 12.


13.6.2015   

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L 148/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/906 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Vignola (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2012 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Ciliegia di Vignola» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Vignola (IGP)] (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 5).

(3)  GU C 33 del 31.1.2015, pag. 6.


13.6.2015   

IT

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L 148/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/907 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Welsh Beef», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) n. 97/2011 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Welsh Beef» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione, del 21 novembre 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (GU L 318 del 22.11.2002, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 97/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)] (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 27).

(4)  GU C 29 del 29.1.2015, pag. 13.


13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/908 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 1, punto 8), primo comma, l'articolo 4, punto 8), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Esso dispone che tali prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono rispettare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Il Canada figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento di esecuzione (CE) n. 798/2008 della Commissione, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/198 (4), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI nella provincia della Columbia Britannica.

(4)

Un accordo tra l'Unione e il Canada (5) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o in Canada («l'accordo»).

(5)

L'8 aprile 2015 il Canada ha confermato la presenza di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N2 in pollame della provincia dell'Ontario. Le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all'esportazione dal suo intero territorio nell'Unione. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per combattere l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)

In seguito alla comparsa del focolaio nella provincia dell'Ontario, il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dal Canada, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione alla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai di tale malattia nelle province della Columbia britannica e dell'Ontario, dovrebbe essere sufficiente a far fronte ai rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.

(7)

Il Canada ha inoltre riferito di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento nelle aziende in cui sono stati rilevati focolai nel periodo compreso tra dicembre 2014 e gennaio 2015 nella provincia della Columbia britannica. È pertanto opportuno indicare le date in cui possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI tali parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.

(8)

La voce relativa al Canada nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008,

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).

(5)  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Canada» è sostituita da quanto segue:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Termine finale (1)

Termine iniziale (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«CA — Canada

CA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Territorio del Canada corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

«Zona di controllo primario» delimitata dai seguenti confini:

a ovest, l'Oceano Pacifico;

a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America;

a nord, la Highway 16;

a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta.

WGM

VIII

P2

4.12.2014

9.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.2

Zona della provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:

da County Road 119 all'incrocio con County Road 64 e 25th Line;

a nord su 25th Line fino all'incrocio con Road 68, a est su Road 68 finché questa si incrocia nuovamente con 25th Line, e continuando in direzione nord su 25th Line fino a 74 Road;

a est su 74 Road da 25th Line a 31st Line;

a nord su 31st Line da 74 Road a 78 Road;

a est su 78 Road da 31st Line a 33rd Line;

33rd Line in direzione nord da 78 Road a 84 Road;

a est su 84 Road da 33rd Line alla Highway 59;

a sud sulla Highway 59 da 84 Road a Road 78;

a est su Road 78 dalla Highway 59 a 13th Line;

a sud su 13th Line da 78 Road a Oxford Road 17;

a est su Oxford Road 17 da 13th Line a Oxford Road 4;

a sud su Oxford Road 4 da Oxford Road 17 a County Road 15;

a est su County Road 15, all'incrocio con la Highway 401, da Oxford Road 4 a Middletown Line;

Middletown Line in direzione sud, all'incrocio con la Highway 403, da County Road 15 a Old Stage Road;

Old Stage Road in direzione ovest da Middletown Line a County Road 59;

a sud su County Road 59 da Old Stage Road a Curries Road;

a ovest su Curries Road da County Road 59 a Cedar Line;

Cedar Line in direzione sud da Curries Road a Rivers Road;

Rivers Road in direzione sud-ovest da Cedar Line a Foldens Line;

Foldens Line in direzione nord-ovest da Rivers Road a Sweaburg Road;

Sweaburg Road in direzione sud-est da Foldens Line a Harris Street;

Harris Street in direzione nord-ovest da Sweaburg Road alla Highway 401;

Highway 401 in direzione ovest da Harris Street a Ingersoll Street, (County Road 10);

Ingersoll Street (County Road 10) in direzione nord dalla Highway 401 a County Road 119;

County Road 119 da Ingersoll Street (County Road 10) al punto di partenza dove County Road 119 si incrocia con 25th Line.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.3

Zona della provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:

su Township Road 4, a ovest da dove incrocia la Highway 401 a Blandford Road;

a nord su Blandford Road da Township Road 4 a Oxford-Waterloo Road;

a est su Oxford-Waterloo Road da Blandford Road a Walker Road;

a nord su Walker Road da Oxford-Waterloo Road a Bridge St;

a est su Bridge St da Walker Road a Puddicombe Road;

a nord su Puddicombe Road da Bridge St a Bethel Road;

a est su Bethel Road da Puddicombe Road a Queen Street;

a sud su Queen Street da Bethel Road a Bridge Street;

a est su Bridge Street da Queen Street a Trussler Road;

Trussler Road in direzione sud da Bridge Street a Oxford Road 8;

Oxford Road 8 in direzione est da Trussler Road a Northumberland Street;

a sud su Northumberland St da Oxford Road 8 che continua come Swan Street/Ayr Road a Brant Waterloo Road;

a ovest su Brant Waterloo Road da Swan St/Ayr Road a Trussler Road;

a sud su Trussler Road da Brant Waterloo Road a Township Road 5;

a ovest su Township Road 5 da Trussler Road a Blenheim Road;

a sud su Blenheim Road da Township Road 5 a Township Road 3;

a ovest su Township Road 3 da Blenheim Road a Oxford Road 22;

a nord su Oxford Road 22 da Township Road 3 a Township Road 4;

a ovest su Township Road 4 da Oxford Road 22 alla Highway 401.

WGM

VIII

P2

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

 

 


13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/909 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La necessità di rinnovo o di manutenzione accelerata derivanti da un uso più intenso della rete possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei costi diretti, purché si garantisca che siano inclusi solo i costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

(2)

I gestori dell'infrastruttura sono tenuti a far funzionare le reti anche se si trovano ad affrontare limitazioni che ostacolano una gestione efficiente e il controllo dei costi. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare i costi diretti al livello dei costi che comporta una fornitura efficiente del servizio.

(3)

Fissare il canone di accesso al livello dei costi direttamente sostenuti dal servizio ferroviario non dovrebbe comportare per il gestore dell'infrastruttura una perdita finanziaria netta o un guadagno finanziario netto a seguito della prestazione del servizio ferroviario.

(4)

I valori storici delle immobilizzazioni dovrebbero essere basati sugli importi versati per l'acquisto delle immobilizzazioni da parte del gestore dell'infrastruttura, purché esso rimanga responsabile per tali importi.

(5)

Al gestore dell'infrastruttura non dovrebbe essere consentito di recuperare il costo dell'investimento in un'immobilizzazione quando non è tenuto a rimborsare tale costo.

(6)

Poiché le modalità del calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario dovrebbero essere applicabili in tutta l'Unione, tali modalità dovrebbero essere compatibili con gli attuali sistemi di contabilità dei costi dell'infrastruttura e con i dati relativi ai costi applicati dai gestori della stessa.

(7)

L'uso dei costi e dei livelli di prestazione previsionali non dovrebbe comportare, in condizioni commerciali normali, costi diretti e canoni di accesso più elevati e, da ultimo, un uso inefficiente della rete. È pertanto opportuno applicare i valori storici delle immobilizzazioni. L'applicazione dei valori correnti dovrebbe essere presa in considerazione solo se non sono disponibili i valori storici delle immobilizzazioni oppure se i valori correnti sono inferiori. In alternativa potrebbero essere utilizzati valori stimati o valori di sostituzione, previsioni di spesa e di livello di prestazione, purché il gestore dell'infrastruttura dimostri all'organismo di regolamentazione le modalità di calcolo e l'oggettività di tali valori.

(8)

Il gestore dell'infrastruttura dovrebbe essere autorizzato a includere nel calcolo dei costi diretti soltanto i costi che, in base a prove obiettive e sostanziali, derivano direttamente dalla prestazione del servizio ferroviario. Ad esempio, l'usura dei segnali di terra e delle cabine di segnalamento non varia con il traffico e, di conseguenza, non dovrebbe rientrare nella computazione di un canone basato sui costi diretti (2). D'altro canto, altre componenti dell'infrastruttura, come gli scambi, sono sottoposte ad una maggior usura con la prestazione del servizio ferroviario e quindi dovrebbero essere parzialmente considerate al fine della determinazione di un canone basato sui costi diretti. Grazie alla diffusione sempre più ampia dei sensori nei treni e nelle infrastrutture, tali sensori potrebbero fornire informazioni aggiuntive sull'usura effettiva causata dal servizio ferroviario.

(9)

La Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza sul calcolo dei costi diretti sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario (3). Il presente regolamento tiene conto di detta sentenza.

(10)

I componenti per l'alimentazione elettrica quali cavi o trasformatori non sono generalmente soggetti a usura a causa della prestazione del servizio ferroviario, non essendo esposti a frizione o ad altri contatti con il materiale rotabile. Pertanto i costi legati ai componenti per l'alimentazione elettrica non dovrebbero essere inclusi nel calcolo dei costi diretti sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario. Tuttavia, i treni che si avvalgono di trazione elettrica, usurano il mezzo di contatto (la linea aerea di contatto o il terzo binario elettrificato) in ragione dell'attrito e degli archi elettrici che provocano. Di conseguenza, una parte delle spese di manutenzione e di rinnovo di tali mezzi di contatto potrebbe essere considerata tra i costi diretti per la prestazione del servizio ferroviario. I costi di manutenzione e di rinnovo di altre componenti della linea aerea esposte a usura sono connessi direttamente al traffico ferroviario in quanto causa dello stress elettrico e meccanico delle componenti citate.

(11)

L'uso di veicoli o di linee ferroviarie con talune caratteristiche di progettazione comporta livelli diversi di costi diretti sostenuti dal servizio ferroviario. Gli Stati membri possono consentire ai gestori dell'infrastruttura di modulare i costi diretti medi in conformità, tra l'altro, alle migliori pratiche internazionali in modo da riflettere tali differenze.

(12)

Secondo un ben noto principio economico, i diritti di utilizzo basati sui costi marginali garantiscono l'uso ottimale della capacità dell'infrastruttura disponibile. Di conseguenza il gestore dell'infrastruttura può decidere di utilizzare una stima dei costi marginali per calcolare i costi diretti sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario.

(13)

Inoltre, in base alle migliori pratiche internazionali (4) sono stati stabiliti metodi e modelli (di ingegneria o econometrici) per calcolare i costi marginali dell'uso dell'infrastruttura. Al tempo stesso, le migliori pratiche internazionali continueranno a svilupparsi man mano che ulteriori analisi e ricerche indipendenti saranno intraprese (verificate da soggetti indipendenti dal gestore dell'infrastruttura, come l'organismo di regolamentazione), tra cui attività di analisi e di ricerca che possono risultare specifiche ad un singolo Stato membro a causa delle caratteristiche particolari dell'infrastruttura ferroviaria. Di conseguenza, il gestore dell'infrastruttura dovrebbe essere autorizzato a utilizzare tali modelli per individuare i costi diretti sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario.

(14)

Modelli di ingegneria ed econometrici diversi potrebbero offrire una maggiore precisione di calcolo dei costi diretti o dei costi marginali connessi all'uso dell'infrastruttura. La modellizzazione dei costi richiede tuttavia un livello ancora più elevato di qualità dei dati e di competenze rispetto ai metodi basati sulla detrazione dai costi complessivi di determinate categorie di costi non ammissibili. Inoltre gli organismi di regolamentazione potrebbero non essere ancora in grado di verificare la conformità di un tale calcolo alle disposizioni della direttiva 2012/34/UE. Di conseguenza se tali più elevati requisiti sono soddisfatti, il gestore dell'infrastruttura dovrebbe avere il diritto di calcolare i costi diretti sulla base dei modelli di ingegneria o econometrici oppure di una combinazione di entrambi.

(15)

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero essere in grado di verificare se i diversi principi di imposizione dei canoni siano applicati in modo coerente con le informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura. Pertanto l'allegato IV della direttiva 2012/34/UE richiede che il gestore dell'infrastruttura specifichi nel prospetto informativo della rete la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri applicati per la determinazione dei costi e dei canoni.

(16)

Studi internazionali (5) hanno calcolato i valori di costi diretti unitari in stretta collaborazione con i gestori dell'infrastruttura. Sebbene tali studi abbiano analizzato i vari metodi utilizzati negli Stati membri per diverse composizioni della flotta e diverse destinazioni, è stato riscontrato che molti valori dei costi diretti per chilometro ferroviario erano inferiori a 2 EUR (a prezzi e tassi di cambio del 2005, utilizzando un indice dei prezzi appropriato) a treno/km per un treno di 1 000 t. Per ridurre l'onere amministrativo per gli organismi di regolamentazione, lo stesso grado di dettaglio non dovrebbe essere richiesto per il calcolo dei costi diretti se il loro valore rimane inferiore a tale livello.

(17)

Per diversi motivi, come ad esempio incrementi di produttività, diffusione di nuove tecnologie o una migliore comprensione della causalità dei costi, il calcolo dei costi diretti dovrebbe essere aggiornato o riveduto periodicamente in conformità, tra l'altro, alle migliori pratiche internazionali.

(18)

Visto che le imprese ferroviarie hanno bisogno di sistemi di imposizione dei canoni prevedibili e hanno aspettative ragionevoli sull'evoluzione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta dell'organismo di regolamentazione, dovrebbe fornire un piano di attuazione per le imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari e che potrebbero subire un aumento significativo dei canoni in seguito alla revisione delle attuali modalità di calcolo degli stessi canoni.

(19)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili al calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario ai fini della fissazione dei canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni relative al finanziamento delle infrastrutture o all'equilibrio dei ricavi e dei costi del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 8 della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«costo diretto», il costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario;

2)

«costo unitario diretto», il costo diretto per treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km di un treno, o una combinazione di essi;

3)

«centro di costo», un'attività di imputazione all'interno del sistema di contabilità del gestore dell'infrastruttura alla quale i costi sono attribuiti al fine di assegnare tali costi direttamente o indirettamente a un servizio commercializzabile.

Articolo 3

Costi diretti su base dell'intera rete

1.   I costi diretti relativi all'intera rete sono calcolati, come la differenza tra, da un lato, i costi della prestazione dei servizi del pacchetto minimo di accesso e dell'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio e, dall'altro, i costi non ammissibili di cui all'articolo 4.

2.   Lo Stato membro può decidere che il gestore dell'infrastruttura applichi i costi di una fornitura del servizio efficiente ai fini del calcolo dei costi diretti per l'intera rete di cui al paragrafo 1.

3.   I valori delle immobilizzazioni utilizzate ai fini del calcolo dei costi diretti riferiti all'intera rete sono basati sui valori storici oppure, se tali valori non sono disponibili o se i valori correnti sono inferiori, su questi ultimi. I valori storici delle immobilizzazioni si basano sugli importi pagati e documentati dal gestore dell'infrastruttura al momento dell'acquisto delle suddette immobilizzazioni. In caso di una riduzione del debito laddove la totalità o parte dei debiti del gestore dell'infrastruttura è stata assunta da un altro soggetto, il gestore dell'infrastruttura riduce per una parte rilevante della riduzione del debito il valore dell'attività patrimoniale interessata e i corrispondenti costi diretti sull'intera rete. In deroga a quanto previsto all'inizio di questo paragrafo, il gestore dell'infrastruttura può applicare valori comprendenti valori stimati, correnti o di sostituzione, se tali valori possono essere misurati in modo trasparente, fondato e oggettivo e se debitamente giustificati innanzi l'organismo di regolamentazione.

4.   Fatto salvo l'articolo 4 e se il gestore dell'infrastruttura può misurare in modo trasparente, fondato e oggettivo e dimostrare in base, tra l'altro, alle migliori pratiche internazionali che i costi sono direttamente connessi alla prestazione del servizio ferroviario, il gestore dell'infrastruttura può includere nel calcolo dei suoi costi diretti per l'intera rete, in particolare, i costi seguenti:

a)

costi del personale necessario per mantenere aperto un tratto particolare di linea se il richiedente chiede di effettuare un servizio ferroviario specifico al di fuori del normale orario di apertura di questa linea;

b)

la parte dei costi degli elementi dell'infrastruttura, compresi gli scambi, le intersezioni e i dispositivi d'armamento, che sono esposti ad usura in ragione del servizio ferroviario;

c)

la parte dei costi di sostituzione e di manutenzione della linea aerea di contatto o del terzo binario elettrificato o di entrambi e dei componenti della linea aerea direttamente legata alla prestazione del servizio ferroviario;

d)

i costi del personale necessario per l'assegnazione delle tracce ferroviarie e dell'orario nella misura in cui sono direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

5.   I costi utilizzati per il calcolo ai sensi del presente articolo sono basati sui pagamenti effettuati o previsti dal gestore dell'infrastruttura. I costi calcolati ai sensi del presente articolo sono misurati o stimati in modo coerente in base a dati relativi a uno stesso periodo di tempo.

Articolo 4

Costi non ammissibili

1.   Il gestore dell'infrastruttura non include nel calcolo dei costi diretti per l'intera rete, in particolare, i costi seguenti:

a)

i costi fissi relativi alla messa a disposizione di un tratto di linea che rimangono a carico del gestore dell'infrastruttura anche in assenza di movimenti di treni;

b)

i costi che non si riferiscono a pagamenti effettuati dal gestore dell'infrastruttura. I costi o i centri di costo che non sono direttamente connessi alla prestazione del pacchetto minimo di accesso o all'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio;

c)

i costi di acquisto, vendita, smantellamento, decontaminazione, ricoltivazione o locazione di terreni o altre immobilizzazioni;

d)

i costi generali per tutta la rete, compresi stipendi e pensioni;

e)

i costi di finanziamento;

f)

i costi relativi al progresso tecnologico o all'obsolescenza;

g)

i costi delle immobilizzazioni immateriali;

h)

i costi di sensori di terra, apparecchiature di comunicazione di terra e sistemi di segnalamento se non direttamente sostenuti in ragione della prestazione del servizio ferroviario;

i)

i costi relativi all'informazione, alle apparecchiature di comunicazione non di terra o alle apparecchiature per le telecomunicazioni;

j)

i costi relativi a singoli eventi di forza maggiore, incidenti o perturbazioni del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2012/34/UE;

k)

i costi dei sistemi di alimentazione elettrica per la corrente di trazione se non direttamente sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario. I costi diretti di prestazione di servizi ferroviari che non fanno uso di sistemi di alimentazione elettrica non includono i costi di utilizzo dei sistemi di alimentazione elettrica;

l)

i costi relativi alla messa a disposizione delle informazioni di cui all'allegato II, punto 1, lettera f), della direttiva 2012/34/UE, purché non siano sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario;

m)

i costi amministrativi sostenuti per regimi di canoni differenziati di cui all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE;

n)

gli ammortamenti che non sono determinati in base all'usura reale dell'infrastruttura imputabile alla prestazione del servizio ferroviario;

o)

la parte dei costi di manutenzione e di rinnovo delle infrastrutture civili che non è direttamente imputabile alla prestazione del servizio ferroviario.

2.   Se il gestore dell'infrastruttura ha ricevuto fondi per finanziare investimenti specifici nell'infrastruttura che non è tenuto a rimborsare e se tali investimenti sono presi in considerazione nel calcolo dei costi diretti, i costi di tali investimenti non aumentano il livello dei canoni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva 2012/34/UE.

3.   I costi esclusi dal calcolo a norma del presente articolo sono misurati o previsti in base al periodo di tempo di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Articolo 5

Calcolo e modulazione dei costi unitari diretti

1.   Il gestore dell'infrastruttura calcola i costi unitari diretti medi per tutta la rete dividendo i costi diretti riferiti all'intera rete per il numero totale di veicoli/km, treni/km o tonnellate lorde/km previsti o realmente effettuati.

In alternativa, se il gestore dell'infrastruttura dimostra all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE che i valori o i parametri di cui al paragrafo 2 sono significativamente diversi per diverse parti della sua rete, e dopo aver suddiviso la sua rete in tali parti, il gestore dell'infrastruttura calcola i costi unitari diretti medi per le parti della rete dividendo i costi diretti per tali parti per il numero totale di veicoli/km, treni/km o tonnellate lorde/km previsti o realmente effettuati. Il periodo di previsione può coprire più anni.

Per calcolare i costi unitari diretti medi il gestore dell'infrastruttura può utilizzare una combinazione di veicolo/km, treno/km o tonnellata lorda/km, purché tale metodo di calcolo non alteri il nesso di causalità diretta con la prestazione del servizio ferroviario. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, il gestore dell'infrastruttura può applicare costi effettivi o previsti.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare il gestore dell'infrastruttura a modulare i costi unitari diretti medi in modo da tener conto dei diversi livelli di usura causati all'infrastruttura in base a uno o più dei parametri seguenti:

a)

lunghezza del treno e/o numero dei veicoli nel treno;

b)

massa del treno;

c)

tipo di veicolo, in particolare la massa non sospesa;

d)

velocità del treno;

e)

potenza di trazione dell'unità a motore;

f)

peso per asse e/o numero degli assi;

g)

numero di sfaccettature registrato o l'uso effettivo delle attrezzature di protezione contro lo slittamento delle ruote;

h)

rigidità longitudinale dei veicoli e forze orizzontali che incidono sul binario;

i)

energia elettrica consumata e misurata o le dinamiche di pantografi o pattini di contatto come parametro per imporre diritti per l'usura della linea aerea di contatto o del binario elettrificato;

j)

parametri dei binari, in particolare, i raggi;

k)

eventuali altri parametri relativi ai costi se il gestore dell'infrastruttura può dimostrare all'organismo di regolamentazione che i valori per ciascun parametro (compresi eventuali variazioni per ciascun parametro) sono misurati e registrati in modo oggettivo.

3.   Una modulazione dei costi unitari diretti non deve comportare un aumento dei costi diretti per l'intera rete come precisato all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   I costi aggiuntivi sostenuti per la diversione, pianificata o no, dei treni su iniziativa del gestore dell'infrastruttura non sono inclusi nei costi diretti sostenuti durante la prestazione di tali servizi ferroviari. Ciò non si applica se l'impresa ferroviaria è rimborsata per questi ulteriori costi dal gestore dell'infrastruttura o se la diversione è stata determinata da una procedura di coordinamento in conformità all'articolo 46 della direttiva 2012/34/UE.

5.   Il numero totale di treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km di un treno o una combinazione di quelli utilizzati ai fini dei calcoli effettuati ai sensi del presente articolo sono misurati o previsti sulla base del periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Articolo 6

Modellizzazione dei costi

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, il gestore dell'infrastruttura può calcolare direttamente i costi unitari diretti mediante modelli econometrici o di ingegneria dei costi, debitamente testati e verificati, a condizione che possa dimostrare all'organismo di regolamentazione che i costi unitari diretti includono solo i costi diretti sostenuti per la prestazione del servizio ferroviario e, in particolare, non comprendono alcuno dei costi di cui all'articolo 4. L'organismo di regolamentazione può chiedere al gestore dell'infrastruttura di calcolare, a fini di un confronto, i costi unitari diretti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, oppure mediante la modellizzazione dei costi in conformità alla prima frase.

Articolo 7

Controllo semplificato

1.   Se i costi diretti per l'intera rete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, oppure i costi diretti calcolati sulla base della modellizzazione di cui all'articolo 6 moltiplicati per il numero di treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km percorsi durante il periodo di riferimento sono inferiori al 15 % dei costi complessivi di manutenzione e di rinnovo oppure se essi sono inferiori alla somma del 10 % dei costi di manutenzione e del 20 % dei costi di rinnovo, l'organismo di regolamentazione può effettuare il controllo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, del calcolo dei costi diretti per l'intera rete, in maniera semplificata. Gli Stati membri possono decidere di aumentare le percentuali menzionate nel presente paragrafo fino a un massimo di due volte i valori indicati.

2.   L'organismo di regolamentazione può accettare il calcolo dei costi unitari diretti medi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dei costi unitari medi diretti modulati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e/o la modellizzazione dei costi di cui all'articolo 6 sottoposti al controllo semplificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se la media dei costi diretti per treni/km di un treno di 1 000 tonnellate treno ammonta a un massimo di 2 EUR (a prezzi e tassi di cambio del 2005, utilizzando un indice dei prezzi appropriato).

3.   I controlli semplificati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicati indipendentemente l'uno dall'altro. I controlli semplificati lasciano impregiudicati gli articoli 31 o 56 della direttiva 2012/34/UE.

4.   L'organismo di regolamentazione determina le modalità del controllo semplificato.

Articolo 8

Revisione del calcolo

Il gestore dell'infrastruttura aggiorna periodicamente il metodo di calcolo dei suoi costi diretti, tenendo conto, tra l'altro, delle migliori pratiche internazionali.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Il gestore dell'infrastruttura presenta all'organismo di regolamentazione il suo metodo di calcolo dei costi diretti e, se applicabile, un piano di attuazione non oltre il 3 luglio 2017.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'12 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

(2)  Lo studio CATRIN fornisce un quadro sinottico dei diversi studi per quanto riguarda le caratteristiche dell'infrastruttura applicate negli studi econometrici dei costi ferroviari di sette gestori dell'infrastruttura nell'UE. Sei dei sette gestori dell'infrastruttura non hanno ritenuto che la gestione del traffico o i sistemi di segnalazione come una caratteristica pertinente per lo studio econometrico dei costi (cfr. tabella 13, elemento n. 1 dello studio CATRIN, pag. 40).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia nella causa Commissione/Polonia, C-512/10, ECLI:EU:C:2013:338, punti 82, 83 e 84.

(4)  Elemento D1 dello studio CATRIN, coordinato da VTI, marzo 2008, pagg. 37-54 e pagg. 82-84.

(5)  Progetto GRACE coordinato dall'Università di Leeds, elemento D7 «Generalisation of marginal social cost estimates» (generalizzazione delle stime dei costi sociali marginali), pag. 22-23.


13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/910 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

121,2

MK

79,0

TR

74,2

ZZ

91,5

0707 00 05

MK

39,4

TR

126,8

ZZ

83,1

0709 93 10

TR

121,8

ZZ

121,8

0805 50 10

AR

125,0

BO

147,7

BR

107,1

TR

111,0

ZA

156,3

ZZ

129,4

0808 10 80

AR

159,7

BR

111,0

CL

127,6

NZ

150,0

US

145,8

ZA

135,2

ZZ

138,2

0809 10 00

TR

257,9

ZZ

257,9

0809 29 00

TR

351,7

ZZ

351,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/911 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2015) 3790]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, quale definito nella parte 4 di tale allegato.

(3)

Il Canada figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso. La regionalizzazione del Canada è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione (3) a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia della British Columbia. La decisione 2007/777/CE stabilisce che l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dall'area colpita può essere autorizzata a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).

(4)

Il Canada ha confermato la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario nel mese di aprile 2015. Alla luce di tale nuovo focolaio, le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati a essere introdotti nell'Unione in provenienza dall'intero territorio del Canada. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

(5)

Un accordo tra l'Unione e il Canada (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o in Canada («l'accordo»).

(6)

A causa della comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nella provincia dell'Ontario in Canada, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalle parti della suddetta provincia che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni, dovrebbero essere soggetti quanto meno al «trattamento D» al fine di impedire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.

(7)

In relazione ai focolai di HPAI nella British Columbia, la regionalizzazione del territorio del Canada è stata riconosciuta anche nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (5), come modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione(UE) 2015/198 (6) e (UE) 2015/908 (7) per le importazioni di determinati prodotti a base di pollame che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.

(8)

Per ragioni di coerenza, la descrizione dei territori di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe fare riferimento alla regionalizzazione quale descritta nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in funzione delle date di cui alle colonne 6A e 6B di detta tabella.

(9)

È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 45).

(4)  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità con la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«Canada

CA

01/2015

Intero paese

CA-1

01/2015

L'intero paese tranne la zona CA-2

CA-2

01/2015

I territori del Canada corrispondenti alla voce CA-2 descritti nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella.»


13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/912 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione (2), la ventunesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Andorra, la Santa Sede, Monaco e San Marino; la ventiduesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Irlanda e Regno Unito; la ventitreesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella ventunesima, ventiduesima e ventitreesima regione.

(4)

Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (5) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (7) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (9) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(11)

In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 20 novembre 2015 nella ventunesima, nella ventiduesima e nella ventitreesima regione determinate con decisione di esecuzione 2013/493/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


13.6.2015   

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L 148/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/913 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella ventesima regione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE (2) della Commissione, la ventesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella ventesima regione.

(4)

Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (5) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (7) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (9) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(11)

In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella ventesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 2 novembre 2015 nella ventesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


RACCOMANDAZIONI

13.6.2015   

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L 148/32


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/914 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2015

relativa a un programma di reinsediamento europeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunito in sessione straordinaria il 23 aprile 2015, ha ricordato la gravità della situazione nel Mediterraneo e ha espresso la sua determinazione a far sì che l'Unione si adoperi con ogni mezzo a sua disposizione per evitare ulteriori perdite di vite umane in mare e per affrontare le cause profonde dell'emergenza umana. Il Consiglio europeo si è inoltre impegnato a istituire un primo progetto pilota volontario in materia di reinsediamento in tutta l'Unione che offra posti alle persone ammissibili alla protezione (1).

(2)

Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo invita gli Stati membri a potenziare i loro contributi a favore dei programmi di reinsediamento esistenti e sottolinea la necessità di garantire un accesso sicuro e legale al sistema di asilo dell'Unione (2).

(3)

Attualmente esiste un notevole squilibrio tra Stati membri per quanto riguarda l'impegno a favore del reinsediamento. Solo quindici Stati membri e tre Stati associati hanno un proprio programma di reinsediamento (più un ulteriore Stato membro che ne ha annunciato l'avvio) e tre Stati membri e uno Stato associato hanno provveduto a reinsediare persone su base ad hoc, contrariamente a tutti gli altri che non hanno mai effettuato reinsediamenti.

(4)

Nel 2014 il numero di richiedenti asilo nell'Unione ha raggiunto un picco di 626 000 persone e sono stati reinsediati nell'Unione 6 380 cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale (3). Nel 2013, per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, il numero dei rifugiati, richiedenti asilo e sfollati in tutto il mondo ha superato i 50 milioni di persone (4).

(5)

Le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 10 ottobre 2014 riconoscono che «[…] tenendo presenti gli sforzi compiuti dagli Stati membri interessati da flussi migratori, tutti gli Stati membri dovrebbero dare il loro contributo [al reinsediamento] in modo equo ed equilibrato» (5).

(6)

Il 13 maggio 2015 la Commissione ha presentato l'Agenda europea sulla migrazione (6), un documento completo che definisce, fra l'altro, una serie di misure immediate in risposta alla tragedia umana in atto in tutto il Mediterraneo.

(7)

Per evitare che profughi bisognosi di protezione internazionale debbano ricorrere a reti criminali di trafficanti, l'agenda invita l'Unione europea a intensificare gli sforzi di reinsediamento. La Commissione emette dunque la presente raccomandazione in cui propone un programma di reinsediamento dell'UE per offrire 20 000 posti sulla base di una chiave di distribuzione.

(8)

Nell'ipotesi che gli Stati associati decidano di partecipare, la chiave di distribuzione e la ripartizione per singolo Stato membro e Stato associato partecipante saranno adeguate di conseguenza.

(9)

Sulla scorta delle discussioni tenutesi nella riunione del 25 novembre 2014 durante il Forum su reinsediamento e ricollocazione, è auspicabile che la chiave di distribuzione si basi sui seguenti elementi: a) popolazione (40 %); b) PIL totale (40 %); c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (10 %) e d) tasso di disoccupazione (10 %).

(10)

Le persone da ammettere nell'Unione su un periodo di due anni di applicazione del programma da parte degli Stati membri dovrebbero essere 20 000 in totale. La responsabilità di accogliere tali persone dovrebbe spettare esclusivamente agli Stati partecipanti, in linea con le pertinenti norme internazionali e dell'Unione. Si risponderebbe in tal modo all'appello lanciato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che ha esortato i paesi europei a impegnarsi maggiormente nell'accoglienza dei rifugiati con programmi di reinsediamento sostenibili, nell'ambito della campagna dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e di cinque organizzazioni non governative.

(11)

Nell'individuare le regioni prioritarie è opportuno tener conto della situazione nei paesi vicini e dei flussi migratori attuali, in particolare dei collegamenti con i programmi di sviluppo e protezione regionale nel Medio Oriente, nel Nord Africa e nel Corno d'Africa.

(12)

È auspicabile fare appello all'esperienza e alla competenza dell'UNHCR e di altri organismi rilevanti, tra cui l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, affinché prestino assistenza nell'attuazione del programma di reinsediamento.

(13)

Andrebbero disposte misure per evitare i movimenti secondari dei reinsediati dallo Stato di reinsediamento verso altri Stati membri e Stati associati partecipanti.

(14)

La Commissione prevede di erogare a favore del programma un contributo supplementare di 50 milioni di EUR nel 2015 e nel 2016 nell'ambito del programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per sfruttare al meglio gli incentivi finanziari, la Commissione adeguerà le somme forfettarie e le priorità di reinsediamento previste in quest'ultimo programma con atto delegato, a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 e 10, del regolamento (UE) n. 516/2014. Qualora gli Stati associati decidano di partecipare al programma di reinsediamento, non potranno beneficiare di somme forfettarie in forza del regolamento (UE) n. 516/2014 a titolo di compensazione per gli impegni assunti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

PROGRAMMA EUROPEO DI REINSEDIAMENTO

1.

La Commissione raccomanda che gli Stati membri reinsedino 20 000 persone bisognose di protezione internazionale sulla base delle condizioni e della chiave di distribuzione di cui alla presente raccomandazione.

DEFINIZIONE E PORTATA DEL PROGRAMMA DI REINSEDIAMENTO

2.

Per «reinsediamento» si intende il trasferimento di singoli profughi con evidente bisogno di protezione internazionale, effettuato su richiesta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, da un paese terzo in uno Stato membro consenziente, allo scopo di proteggerli dal respingimento e di riconoscere loro il diritto di soggiorno e tutti gli altri diritti analoghi a quelli riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

3.

Il programma europeo di reinsediamento dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI REINSEDIAMENTO

4.

Il programma dovrebbe consistere in un impegno europeo unico di 20 000 posti di reinsediamento per le persone da reinsediare. Dovrebbe avere una durata di due anni a decorrere dalla data di adozione della raccomandazione.

5.

Il totale dei posti di reinsediamento offerti andrebbe ripartito tra gli Stati membri in base alla chiave di distribuzione di cui all'allegato. Nell'ipotesi che gli Stati associati decidano di partecipare al programma, la chiave di distribuzione cambierebbe di conseguenza.

6.

Le regioni prioritarie per il reinsediamento dovrebbero ricomprendere il Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d'Africa, con particolare attenzione ai paesi di attuazione dei programmi di sviluppo e protezione regionale.

7.

Gli Stati membri e gli Stati associati partecipanti dovrebbero conservare la responsabilità delle singole decisioni di ammissione, previ controlli medici e di sicurezza adeguati, mentre all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati spetterebbe la responsabilità di valutare i candidati al reinsediamento nelle regioni prioritarie e di presentare proposte per il reinsediamento negli Stati membri e negli Stati associati partecipanti.

8.

Allorché una persona reinsediata è ammessa nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato partecipante, detto Stato dovrebbe provvedere a espletare una procedura formale di protezione internazionale, anche rilevando le impronte digitali, rapidamente e in conformità alla normativa vigente, in particolare al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio (10), alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio (11) e, a partire dal 20 luglio 2015, alle direttive 2013/32/UE (12) e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

9.

Al termine di tale processo, se uno Stato membro riconosce la protezione internazionale o uno status di protezione nazionale a un reinsediato, questi dovrebbe beneficiare, nello Stato membro di reinsediamento, dei diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di diritti analoghi garantiti dalla legislazione nazionale. In tale contesto la libera circolazione all'interno dell'Unione soggiacerebbe alle medesime condizioni e restrizioni che si applicano ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri. Nel caso della partecipazione di Stati associati, si applicherebbe la legislazione nazionale equivalente.

10.

I candidati al reinsediamento dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi, nell'ambito del programma di reinsediamento nonché a norma della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione in materia di asilo, prima di essere ammessi nel territorio degli Stati membri o degli Stati associati partecipanti, in particolare delle conseguenze di movimenti successivi all'interno dell'Unione e/o degli Stati associati partecipanti e del fatto che sono legittimati solo ai diritti collegati allo status di protezione internazionale o nazionale nello Stato di reinsediamento.

11.

I reinsediati che entrano nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato diverso dallo Stato di reinsediamento senza autorizzazione, in attesa dell'espletamento della procedura formale di protezione internazionale o dopo il riconoscimento della protezione internazionale, dovrebbero essere rinviati nello Stato di reinsediamento in conformità al combinato disposto del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

12.

È opportuno che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo partecipi effettivamente all'attuazione del programma, in particolare per dare un sostegno speciale agli Stati membri e agli Stati associati partecipanti e soprattutto a quelli che non hanno esperienza di reinsediamento. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe monitorare l'attuazione del programma e riferire periodicamente sulla sua attuazione.

13.

È opportuno prevedere una dotazione finanziaria a favore degli Stati membri, proporzionale al numero di reinsediati nel loro territorio e in conformità alle somme forfettarie di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014, adeguate dal regolamento delegato (UE) n. xxx/2015 (16).

DESTINATARI

14.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Punto 3, lettera q), della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015, EUCO 18/15.

(2)  Punti 8 e 10 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015, 2015/2660 (RSP).

(3)  

Fonte: Eurostat.

(4)  

Fonte: Global Trend 2013 Report, UNHCR

(5)  Conclusioni del Consiglio «Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori», Consiglio «Giustizia e affari interni» del 10 ottobre 2014.

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Agenda europea sulla migrazione, 13 maggio 2015 COM(2015) 240 final.

(7)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(8)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(9)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(10)  Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

(11)  Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

(12)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(13)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(14)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(15)  Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(16)  Da presentare.


ALLEGATO

Stati membri

Chiave

(%)

Ripartizione

Austria

2,22

444

Belgio

2,45

490

Bulgaria

1,08

216

Croazia

1,58

315

Cipro

0,34

69

Repubblica ceca

2,63

525

Danimarca

1,73

345

Estonia

1,63

326

Finlandia

1,46

293

Francia

11,87

2 375

Germania

15,43

3 086

Grecia

1,61

323

Ungheria

1,53

307

Irlanda

1,36

272

Italia

9,94

1 989

Lettonia

1,10

220

Lituania

1,03

207

Lussemburgo

0,74

147

Malta

0,60

121

Paesi Bassi

3,66

732

Polonia

4,81

962

Portogallo

3,52

704

Romania

3,29

657

Slovacchia

1,60

319

Slovenia

1,03

207

Spagna

7,75

1 549

Svezia

2,46

491

Regno Unito

11,54

2 309

La chiave si basa sui seguenti criteri (1)  (2):

a)

la popolazione (dati 2014, ponderazione del 40 %). Questo criterio rispecchia la capacità di uno Stato membro di assorbire un determinato numero di rifugiati;

b)

PIL totale (dati 2013, ponderazione del 40 %). Questo criterio rispecchia la ricchezza in termini assoluti di un paese e pertanto la capacità di un'economia di assorbire e integrare rifugiati;

c)

media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (ponderazione del 10 %). Questo criterio rispecchia gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi anni;

d)

tasso di disoccupazione (dati 2014, ponderazione del 10 %). Questo criterio rispecchia la capacità di integrare i rifugiati.


(1)  I calcoli si basano sui dati statistici forniti da Eurostat (consultati l'8 aprile 2015).

(2)  Le percentuali sono state calcolate al quinto decimale e arrotondate per eccesso o per difetto al secondo decimale per la presentazione nella tabella; la ripartizione numerica è stata calcolata sulla base delle cifre complete al quinto decimale.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

13.6.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/38


DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

dell'8 giugno 2015

che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo [2015/915]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per il Comitato misto

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.


ALLEGATO

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1.

all'interno del titolo «SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:

«—

regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9);

comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).»;

2.

al punto 1 g, sono aggiunte le voci seguenti:

«Paese

Titolo

Oncologia medica

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica


Paese

Titolo

Genetica medica

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica»

3.

al punto 1 g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente:

«Paese

Titolo

Medicina interna

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale»

4.

al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

3.

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1o giugno 2002»

5.

al punto 1 m, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

1.

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002

2.

[Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]

“Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme” (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

“Bachelor of Science BFH Hebamme” (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

“Bachelor of Science ZFH Hebamme” (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002»