ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
5 giugno 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

19

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( 1 )

73

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità ( GU L 199 del 31.7.2007 )

118

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento di attività criminose o del terrorismo.

(2)

A meno che non siano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione, è probabile che i riciclatori e i finanziatori del terrorismo traggano vantaggio della libertà di circolazione dei capitali all'interno dello spazio finanziario integrato dell'Unione per sostenere le proprie attività criminose. La cooperazione internazionale nel quadro del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'attuazione delle sue raccomandazioni a livello globale si prefiggono di impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo mediante il trasferimento di fondi.

(3)

In ragione della portata dell'azione che deve essere intrapresa, l'Unione dovrebbe garantire l'attuazione uniforme in tutta l'Unione delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal GAFI il 16 febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e, in particolare, della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici («raccomandazione 16 del GAFI») e la nota interpretativa rivista per la sua attuazione e, in particolare, dovrebbe evitare che vi siano discriminazioni o discrepanze tra, da un lato, i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro e, dall'altro, i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione e potrebbe danneggiare di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(4)

Al fine di promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e accrescere l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'ulteriore azione dell'Unione dovrebbe tener conto degli sviluppi internazionali, segnatamente delle raccomandazioni riviste del GAFI.

(5)

L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della raccomandazione 16 del GAFI rappresentano modalità pertinenti ed efficaci per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(6)

Il presente regolamento non è inteso a imporre oneri o costi inutili ai prestatori di servizi di pagamento e ai soggetti che ricorrono ai loro servizi. A tale riguardo, è opportuno che l'approccio preventivo sia mirato e proporzionato e sia in piena conformità con la libera circolazione dei capitali, che è garantita in tutta l'Unione.

(7)

Nella strategia riveduta dell'Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008 («strategia riveduta») si affermava che occorre continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e controllare il modo in cui i soggetti sospettati di terrorismo utilizzano le proprie risorse finanziarie. Si riconosce che il GAFI è costantemente impegnato a migliorare le sue raccomandazioni e che sta elaborando un'interpretazione condivisa di come queste dovrebbero essere attuate. Nella strategia riveduta si osserva inoltre che l'attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI è valutata a intervalli regolari e che è pertanto importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.

(8)

Per prevenire il finanziamento del terrorismo, sono state adottate misure con lo scopo di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui i regolamenti (CE) n. 2580/2001 (4), (CE) n. 881/2002 (5) e (UE) n. 356/2010 (6) del Consiglio. Al medesimo scopo, sono state inoltre adottate misure volte a tutelare il sistema finanziario dalla canalizzazione di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tali misure non impediscono completamente ai terroristi o ad altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(9)

La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, e nel pieno rispetto dei regolamenti dell'Unione che attuano tali misure. Per assicurare che attraverso tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si applichi fatte salve le misure restrittive imposte dai regolamenti basati sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali i regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di ordinanti e beneficiari nonché ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adottare provvedimenti per congelare determinati fondi o di osservare restrizioni specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi fatta salva la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non dovrebbero essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, è opportuno che un ulteriore trattamento dei dati personali per scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di importante interesse pubblico da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE dovrebbe essere permesso in conformità dell'articolo 26 della medesima. È importante che ai prestatori di servizi di pagamento operanti in giurisdizioni diverse, con succursali e filiazioni situate al di fuori dell'Unione, non sia impedito di trasferire i dati riguardanti operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione, a condizione che applichino adeguate misure di salvaguardia. Inoltre, è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento predispongano misure tecniche e organizzative appropriate al fine di proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, oppure divulgazione o accesso non autorizzati.

(12)

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i soggetti che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento nonché i soggetti che forniscono a prestatori di servizi di pagamento unicamente messaggistica o altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.

(13)

I trasferimenti di fondi sottesi ai servizi di cui all'articolo 3, lettere da a) a m), e o), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali esclusioni dovrebbero comprendere le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili, ove siano utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi e il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti. Tuttavia, rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento l'utilizzo di una carta di pagamento, di uno strumento di moneta elettronica, di un telefono cellulare o di altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili al fine di effettuare trasferimenti di fondi da un soggetto ad un altro. Inoltre, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i prelievi dagli sportelli automatici, i pagamenti di imposte, di sanzioni pecuniarie o di altri tributi, i trasferimenti di fondi effettuati mediante la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati o le cambiali, e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

(14)

Al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, e a condizione che sia sempre possibile tracciare il trasferimento di fondi risalendo all'ordinante, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare dall'ambito di applicazione del presente regolamento taluni trasferimenti nazionali di fondi di esiguo valore, ivi inclusi i giroconti elettronici, usati per l'acquisto di beni e servizi.

(15)

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero assicurare che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario non siano assenti o incompleti.

(16)

Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1 000 EUR, i fondi siano stati ricevuti o pagati in contante o in moneta elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(17)

Nei casi di trasferimenti di fondi la cui verifica si considera effettuata, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario in relazione ad ogni trasferimento di fondi, purché siano adempiuti gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

(18)

Alla luce degli atti legislativi dell'Unione in materia di servizi di pagamento, segnatamente il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e la direttiva 2007/64/CE, dovrebbe essere sufficiente prevedere che i trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione siano accompagnati solo da dati informativi semplificati, quali il numero o i numeri del conto di pagamento o un codice unico di identificazione dell'operazione.

(19)

Per consentire alle autorità di paesi terzi incaricate della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario. A tali autorità dovrebbe essere garantito l'accesso ai dati informativi completi sull'ordinante e sul beneficiario soltanto al fine di prevenire, individuare e indagare in merito al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(20)

Le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto competenti degli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi.

(21)

Per quanto riguarda i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari che debbano essere inviati tramite trasferimenti raggruppati contenenti singoli trasferimenti di fondi dall'Unione all'esterno dell'Unione, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero di conto di pagamento dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione, nonché dei dati informativi completi relativi al beneficiario, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all'ordinante la cui accuratezza deve essere verificata e i dati informativi completi relativi al beneficiario integralmente tracciabili.

(22)

Al fine di accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e al fine di individuare operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per rilevare la mancanza o l'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. Tali procedure dovrebbero comprendere un controllo a posteriori o, se del caso, un controllo in tempo reale. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all'operazione nel trasferimento elettronico o nel relativo messaggio per tutta la lunghezza della catena di pagamento.

(23)

Considerata la potenziale minaccia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che i trasferimenti anonimi presentano, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sul rischio del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio, al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero essere dotati di procedure efficaci basate sui rischi, da applicarsi ove i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario, al fine di consentire loro di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento e di determinare le conseguenti misure che è opportuno adottare.

(24)

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero, nell'eseguire la valutazione del rischio, esercitare specifici controlli qualora si rendano conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti e dovrebbero segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva (UE) 2015/849 e delle misure nazionali di recepimento di tale direttiva.

(25)

Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti, si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale.

(26)

Allo scopo di assistere i prestatori di servizi di pagamento nel mettere in atto procedure efficaci per individuare i casi in cui ricevono trasferimenti di fondi con dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario e nell'intraprendere le azioni per darvi seguito, l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), dovrebbero pubblicare linee guida.

(27)

Per consentire che si intraprendano azioni immediate volte a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario loro rivolte dalle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi di pagamento sono stabiliti.

(28)

Il numero di giorni lavorativi nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante determina il numero di giorni entro cui dev'essere data una risposta alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.

(29)

Poiché nelle indagini penali può risultare impossibile reperire i dati necessari o identificare i soggetti coinvolti in un'operazione se non nell'arco di molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario per un certo periodo allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini e prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale. Se necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione della necessità e proporzionalità della misura, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre che i dati siano conservati per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso.

(30)

Per migliorare la conformità al presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2010, dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», è opportuno rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e di comminare sanzioni. È opportuno prevedere sanzioni e misure amministrative e, data l'importanza della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri ne dovrebbero informare la Commissione e il comitato congiunto dell'ABE, dell'EIOPA e dell'ESMA (le «AEV»).

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del capo V del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(32)

Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell'Unione sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di tale Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sulle economie di tali paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi possano essere considerati alla stregua di quelli effettuati all'interno degli Stati membri in questione.

(33)

In ragione del numero di modifiche che dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) a norma del presente regolamento, è opportuno abrogare tale regolamento per motivi di chiarezza.

(34)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47) e il principio ne bis in idem.

(36)

Per assicurare la regolare introduzione del quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con quella del termine di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

(37)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e ha formulato il suo parere il 4 luglio 2013 (18),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento sia stabilito nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell'Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all'articolo 3, lettere da a) ad m) e o), della direttiva 2007/64/CE.

3.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e

b)

il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione.

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

4.   Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

a)

che comportano il prelievo di contante da parte dell'ordinante dal proprio conto di pagamento;

b)

che trasferiscono fondi a un'autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

c)

in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto;

d)

che sono effettuati con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati.

5.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, purché tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849;

b)

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;

c)

l'importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)   «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;

2)   «riciclaggio»: le attività di riciclaggio di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;

3)   «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

4)   «beneficiario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

5)   «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) che prestano servizi di trasferimento di fondi;

6)   «prestatore intermediario di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

7)   «conto di pagamento»: un conto di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 14), della direttiva 2007/64/CE;

8)   «fondi»: fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 15), della direttiva 2007/64/CE;

9)   «trasferimento di fondi»: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

a)

bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;

b)

addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;

c)

rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;

d)

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

10)   «trasferimento raggruppato»: insieme di singoli trasferimenti di fondi che sono inviati in gruppo;

11)   «codice unico di identificazione dell'operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;

12)   «trasferimento di fondi da persona a persona»: operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale.

CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

SEZIONE 1

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

Articolo 4

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

1.   Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

a)

il nome dell'ordinante;

b)

il numero di conto di pagamento dell'ordinante; e

c)

l'indirizzo dell'ordinante, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:

a)

il nome del beneficiario; e

b)

il numero di conto di pagamento dell'ordinante.

3.   In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto di pagamento o in favore di un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto di pagamento.

4.   Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

5.   Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 sia stata effettuata qualora:

a)

l'identità dell'ordinante sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 40 di tale direttiva; o

b)

all'ordinante si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

6.   Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

Articolo 5

Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, dal codice unico di identificazione dell'operazione, fatti salvi, se del caso, gli obblighi informativi di cui al regolamento (UE) n. 260/2012.

2.   In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, mette a disposizione quanto segue:

a)

in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un'unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4;

b)

in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, superino i 1 000 EUR, almeno:

i)

i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e

ii)

i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

a)

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

1.   Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell'ordinante o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell'operazione.

2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:

a)

i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e

b)

i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

a)

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 2

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Articolo 7

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare — in relazione ai dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario — che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

a)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

b)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

c)

in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.

3.   Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2007/64/CE.

4.   Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a)

effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 sia stata effettuata qualora:

a)

l'identità del beneficiario sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 40 della stessa direttiva;

b)

al beneficiario si applichi l'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 8

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti

1.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti completi relativi all'ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere trasferimenti di fondi si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, in funzione della valutazione del rischio.

2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

Valutazione e segnalazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit — FIU) istituita in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

SEZIONE 3

Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

Articolo 10

Mantenimento dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi all'ordinante e al beneficiario, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano mantenuti assieme al trasferimento.

Articolo 11

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

2.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo a posteriori o il controllo in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

a)

in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

b)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

c)

in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.

Articolo 12

Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento, nel ricevere un trasferimento di fondi si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi in funzione della valutazione del rischio.

2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 13

Valutazione e segnalazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

CAPO III

DATI INFORMATIVI, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 14

Fornitura dei dati informativi

I prestatori di servizi di pagamento rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

Articolo 15

Protezione dei dati personali

1.   Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale. Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dalle AEV si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

3.   I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4.   I prestatori di servizi di pagamento assicurano il rispetto della riservatezza dei dati trattati.

Articolo 16

Conservazione dei dati

1.   I dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario conservano per un periodo di cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7.

2.   Alla scadenza del termine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento assicurano che i dati personali siano cancellati, salvo che il diritto nazionale stabilisca diversamente e determini in quali circostanze i prestatori di servizi di pagamento continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione solo dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione, e ove considerino ciò giustificato in quanto necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non supera i cinque anni.

3.   Se, al 25 giugno 2015, sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il prestatore di servizi di pagamento può conservare tali informazioni e documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale ulteriore conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

CAPO IV

SANZIONI E CONTROLLO

Articolo 17

Sanzioni e misure amministrative

1.   Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo VI, sezione 4 della direttiva (UE) 2015/849.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

2.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate — nel rispetto del diritto nazionale — sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.   Entro il 26 giugno 2017 gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi notificano, senza ritardo, alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV ogni successiva modifica.

4.   In conformità dell'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 18, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

a)

il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c)

l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

6.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all'articolo 18 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

7.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 18

Disposizioni specifiche

Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:

a)

omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante o il beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli articoli 4, 5 o 6;

b)

inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento nella conservazione dei dati, in violazione dell'articolo 16;

c)

mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 o 12;

d)

grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento.

Articolo 19

Pubblicazione delle sanzioni

A norma dell'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 le autorità competenti pubblicano tempestivamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, comprese le informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e l'identità dei soggetti responsabili, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso.

Articolo 20

Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

1.   Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

2.   Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 21

Segnalazione delle violazioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento.

Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

2.   I prestatori di servizi di pagamento, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e alla dimensione del prestatore di servizi di pagamento interessato.

Articolo 22

Controllo

1.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Dopo che gli Stati membri hanno notificato le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione nel capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.

CAPO V

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 24

Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione

1.   La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del TUE e del TFUE di cui all'articolo 355 TFUE («paese o territorio interessato»), accordi che contengano deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di tale Stato membro.

Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro;

b)

i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;

c)

il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.

3.   Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in conformità del presente articolo.

4.   Se, entro due mesi dalla ricezionedella domanda, la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie.

5.   Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri.

6.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione decide, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo oggetto della domanda.

In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma entro 18 mesi dal ricevimento della domanda.

7.   Entro il 26 marzo 2017 gli Stati membri che sono stati autorizzati a concludere accordi con un paese o un territorio interessato ai sensi della decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione (20), della decisione 2010/259/UE della Commissione (21), della decisione 2009/853/CE della Commissione (22) o della decisione 2008/982/CE della Commissione (23) forniscono alla Commissione e informazioni aggiornate necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni la Commissione le esamina per assicurare che il paese o il territorio in questione imponga ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. Se, all'esito di tale esame, conclude che la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), non è più soddisfatta, la Commissione abroga la pertinente decisione della Commissione o la decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 25

Linee guida

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano linee guida indirizzate alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all'attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1781/2006

Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.

(2)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(5)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

(6)  Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva della Commissione 2006/70/CE (cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(9)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(11)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(12)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(13)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(14)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(18)  GU C 32 del 4.2.2014, pag. 9.

(19)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(20)  Decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Færøer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 12).

(21)  Decisione 2010/259/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 23).

(22)  Decisione 2009/853/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Francia in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 71).

(23)  Decisione 2008/982/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l'isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all'interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 34).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1781/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articoli da 17 a 22

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 27


5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/19


REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativo alle procedure di insolvenza

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (3). La relazione concludeva che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, sarebbe auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni. Poiché tale regolamento è stato modificato diverse volte e poiché si rivelano necessari ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(2)

L'Unione ha stabilito l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(3)

Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato.

(4)

Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell'Unione. Anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno ed è necessario un atto dell'Unione che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.

(5)

È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori («forum shopping»).

(6)

È opportuno che il presente regolamento includa disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d'insolvenza e ad avviare azioni che derivano direttamente da procedure d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. Il presente regolamento dovrebbe altresì contenere disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d'insolvenza. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul coordinamento delle procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo di società.

(7)

I fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento. L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti. Tuttavia, il semplice fatto che una procedura nazionale non sia elencata nell'allegato A del presente regolamento non dovrebbe implicare che essa sia disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

(8)

Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento dell'Unione vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

(9)

È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell'allegato A, si dovrebbe applicare il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.

(10)

È opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori. In particolare, il regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, nonché alle procedure per cui il debitore mantiene un controllo totale o parziale dei suoi beni e affari. Dovrebbe essere esteso anche alle procedure di remissione del debito o di adeguamento del debito con riguardo ai consumatori e ai lavoratori autonomi, ad esempio mediante riduzione dell'importo che deve essere versato dal debitore o proroga del termine concesso a quest'ultimo. Non comportando necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, è opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con «controllo» si dovrebbe intendere, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o di altre parti interessate.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle procedure che autorizzano una sospensione temporanea delle azioni di esecuzione promosse da singoli creditori nei casi in cui tali azioni possano ripercuotersi negativamente sui negoziati e ostacolare le prospettive di ristrutturazione dell'impresa del debitore. Tali procedure non dovrebbero essere pregiudizievoli per la massa dei creditori e, qualora non fosse possibile giungere ad un accordo su un piano di ristrutturazione, dovrebbero essere preliminari ad altre procedure contemplate dal presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure la cui apertura è oggetto di pubblicità, in modo da consentire ai creditori di venire a conoscenza della procedura e di insinuare i propri crediti, garantendo così il carattere concorsuale della procedura, e al fine di offrire ai creditori l'opportunità di contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura.

(13)

Pertanto, le procedure d'insolvenza di carattere riservato dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Benché tali procedure possano svolgere un ruolo importante in alcuni Stati membri, il loro carattere riservato fa sì che un creditore o un giudice situati in un altro Stato membro non possano in alcun modo essere al corrente della loro apertura, rendendo quindi difficile prevedere il riconoscimento dei loro effetti attraverso l'Unione.

(14)

Le procedure concorsuali che sono disciplinate dal presente regolamento dovrebbero comprendere tutti i creditori, o una parte significativa di essi, ai quali un debitore deve tutti o una parte sostanziale dei suoi debiti in essere, purché non siano pregiudicati i crediti di quei creditori che non sono coinvolti in tali procedure. Le procedure riguardanti soltanto i creditori finanziari di un debitore dovrebbero essere altresì comprese. Le procedure che non comprendono tutti i creditori di un debitore dovrebbero avere come obiettivo il salvataggio del debitore stesso. Le procedure che portano ad una cessazione definitiva delle attività del debitore o alla liquidazione dei suoi beni dovrebbero comprendere tutti i creditori del debitore. Inoltre, il fatto che alcune procedure d'insolvenza riguardanti persone fisiche precludano a categorie specifiche di crediti, ad esempio i crediti alimentari, la possibilità di una remissione del debito non dovrebbe significare che tali procedure non siano concorsuali.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle procedure che, a norma del diritto di taluni Stati membri, sono aperte e condotte per un certo periodo di tempo su base provvisoria o temporanea prima che un giudice emetta un provvedimento che conferma il prosieguo delle procedure su base non provvisoria. Nonostante siano indicate come «provvisorie», tali procedure dovrebbero soddisfare tutti gli altri requisiti del presente regolamento.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure disciplinate dalle norme in materia di insolvenza. Tuttavia, non si dovrebbero considerare disciplinate dalle norme in materia di insolvenza le procedure che sono disciplinate dal diritto societario generale non destinato esclusivamente alle situazioni di insolvenza. Analogamente, l'obiettivo della ristrutturazione del debito non dovrebbe comprendere procedure specifiche in cui sono annullati i debiti di una persona fisica con un reddito molto basso e un attivo di valore molto basso, a condizione che questo tipo di procedura non preveda mai il pagamento dei creditori.

(17)

L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure che sono avviate da situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, a condizione che tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. Il quadro temporale pertinente per la determinazione di tale minaccia può essere un periodo di alcuni mesi o anche più lungo al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria che minacciano lo stato dei suoi affari in quanto continuità aziendale e, a medio termine, la sua liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.

(18)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(19)

È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d'investimento, nonché altre società, istituzioni o imprese cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e gli organismi d'investimento collettivo poiché sono tutte soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d'intervento.

(20)

Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; pertanto il termine «giudice», nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in talune disposizioni, in modo da comprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza.

(21)

Gli amministratori delle procedure di insolvenza sono definiti al presente regolamento ed elencati nell'allegato B. Gli amministratori delle procedure di insolvenza che sono nominati senza il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria dovrebbero essere, a norma del diritto nazionale, opportunamente regolamentati e autorizzati a operare nell'ambito delle procedure d'insolvenza. Il quadro normativo nazionale dovrebbe prevedere disposizioni adeguate per affrontare potenziali conflitti di interesse.

(22)

Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale, per esempio, per le garanzie esistenti nei diritti nazionali degli Stati membri e che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva revisione del presente regolamento sarà necessario individuare ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di prelazione dei lavoratori a livello europeo. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali differenti diritti nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura.

(23)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione.

(24)

Laddove la procedura principale di insolvenza riguardante una persona giuridica o una società sia stata aperta in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sede legale, dovrebbe essere possibile aprire una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro della sede legale, purché il debitore eserciti un'attività economica con mezzi umani e con beni in quello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(25)

Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore il cui centro degli interessi principali è situato all'interno dell'Unione.

(26)

Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza giurisdizionale fissano soltanto la competenza giurisdizionale internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro dovrebbe essere determinata dal suo diritto nazionale.

(27)

Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d'ufficio se il centro degli interessi principali del debitore o la dipendenza di quest'ultimo sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione.

(28)

Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, può essere necessario informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività, per esempio attirando l'attenzione sul cambio d'indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento.

(30)

Di conseguenza, le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro. Nel caso delle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, tale presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore, oppure se può essere stabilito che il principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d'insolvenza nell'ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l'apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento.

(31)

Con lo stesso obiettivo di prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento, non si dovrebbe applicare la presunzione che il centro degli interessi principali sia nel luogo in cui si trovano, rispettivamente, la sede legale, la sede principale di attività o la residenza abituale laddove il debitore, nel caso di una società, di una persona giuridica o di una persona fisica che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sede legale o la sede principale di attività in un altro Stato membro entro un periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza, oppure laddove il debitore, nel caso di una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sua residenza abituale in un altro Stato membro entro un periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

(32)

In tutti i casi in cui le circostanze della questione diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi dovrebbe esigere dal debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dalla legge applicabile alla procedura d'insolvenza, dare ai creditori del debitore l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza.

(33)

Nel caso in cui il giudice adito della domanda di apertura della procedura d'insolvenza ritenga che il centro degli interessi principali non sia situato sul suo territorio, non dovrebbe aprire una procedura principale d'insolvenza.

(34)

Inoltre, qualsiasi creditore del debitore dovrebbe avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d'insolvenza. Le conseguenze dell'impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale.

(35)

I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura d'insolvenza dovrebbero essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente. Tali azioni dovrebbero comprendere azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri e azioni relative a obblighi che sorgono nel corso della procedura di insolvenza, come un anticipo delle spese della procedura. Le azioni per l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto stipulato dal debitore prima dell'apertura della procedura non derivano invece direttamente dalla procedura stessa. Nel caso in cui un'azione sia connessa ad un'altra di diritto civile generale o di diritto commerciale, l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'amministratore delle procedure di insolvenza intende cumulare un'azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un'azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale.

(36)

I giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbero avere la facoltà di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe anche poter disporre provvedimenti provvisori e conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un amministratore delle procedure di insolvenza provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del debitore, in base al diritto di detto Stato membro, dovrebbe poter richiedere eventuali provvedimenti conservativi.

(37)

Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura d'insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale di insolvenza a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale d'insolvenza prima dell'apertura della procedura principale.

(38)

In seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza, il presente regolamento non limita il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. L'amministratore delle procedure di insolvenza della procedura principale di insolvenza o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza.

(39)

È opportuno che il presente regolamento preveda norme per determinare la collocazione dei beni del debitore, che si dovrebbero applicare nella determinazione dei beni rientranti nella procedura principale o secondaria, o alle situazioni che coinvolgono i diritti reali di terzi. In particolare, il presente regolamento dovrebbe disporre che i brevetti europei con effetto unitario, i marchi comunitari o altri diritti analoghi, ad esempio la privativa comunitaria per le varietà vegetali o i disegni e modelli comunitari, siano inclusi solo nel procedimento principale di insolvenza.

(40)

Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che la massa fallimentare del debitore sia troppo complessa da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati membri nei quali i beni sono situati. Per tale motivo l'amministratore della procedura principale di insolvenza può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza quando ciò sia necessario per una gestione efficace della massa fallimentare.

(41)

Le procedure secondarie d'insolvenza possono altresì intralciare l'efficiente gestione della massa fallimentare. Pertanto, il presente regolamento stabilisce due situazioni specifiche in cui il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza dovrebbe essere in grado, su richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, di rinviare o rifiutare l'apertura di tale procedura.

(42)

In primo luogo, il presente regolamento conferisce all' amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di contrarre un impegno nei confronti dei creditori locali in base al quale essi saranno trattati come se la procedura secondaria di insolvenza fosse stata aperta. Tale impegno deve rispettare un certo numero di condizioni stabilite dal presente regolamento; in particolare, deve essere approvato da una maggioranza qualificata di creditori locali. Laddove sia stato contratto tale impegno, il giudice adito per l'apertura della procedura secondaria di insolvenza dovrebbe poter rifiutare tale richiesta qualora sia accertato che tale impegno tutela adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali. In sede di valutazione di tali interessi, il giudice dovrebbe tenere conto del fatto che l'impegno è stato approvato da una maggioranza qualificata dei creditori locali.

(43)

Ai fini dell'assunzione di un impegno nei confronti dei creditori locali, i beni e i diritti situati nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbero formare una sottocategoria della massa fallimentare e, nel ripartire tali beni e diritti o il ricavato del loro realizzo, l'amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe rispettare i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro.

(44)

Per l'approvazione dell'impegno dovrebbe essere applicabile, se del caso, il diritto nazionale. In particolare, se a norma del diritto nazionale le regole di voto per l'adozione di un piano di ristrutturazione richiedono la previa verifica dei crediti, questi crediti dovrebbero considerarsi approvati ai fini del voto sull'impegno. Qualora il diritto nazionale preveda diverse procedure per l'adozione dei piani di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero indicare la specifica procedura pertinente in questo contesto.

(45)

Secondariamente, il presente regolamento dovrebbe consentire al giudice di sospendere temporaneamente l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, qualora siano state concesse singole misure di esecuzione nella procedura principale di insolvenza, al fine di salvaguardare l'efficacia della sospensione concessa nella procedura principale di insolvenza. Il giudice dovrebbe essere in grado di concedere la sospensione temporanea se accerta che sono state predisposte misure adeguate per tutelare gli interessi generali dei creditori locali. In tal caso, tutti i creditori potenzialmente interessati dall'esito delle trattative su un piano di ristrutturazione dovrebbero essere informati delle trattative e autorizzati a parteciparvi.

(46)

Per garantire un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che l'amministratore della procedura principale di insolvenza non abbia facoltà di realizzare o spostare pretestuosamente i beni che si trovano nello Stato membro in cui è situata una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria di insolvenza.

(47)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza di punire eventuali violazioni dei propri doveri da parte degli amministratori del debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del proprio diritto nazionale.

(48)

Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire all'efficiente gestione della massa fallimentare del debitore o all'efficace realizzo della totalità dei beni se vi è un'adeguata cooperazione tra gli attori coinvolti in tutte le procedure parallele. Un'adeguata cooperazione comporta una stretta collaborazione tra i diversi amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, l'amministratore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nella procedura secondaria d'insolvenza contemporaneamente pendente, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o una procedura di composizione oppure di chiedere la sospensione del realizzo dei beni nella procedura secondaria. Nel cooperare, gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero tener conto delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle organizzazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare, e in particolare nei pertinenti orientamenti preparati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL).

(49)

Alla luce di tale cooperazione, gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero poter concludere accordi e protocolli allo scopo di facilitare la cooperazione transfrontaliera in caso di procedure d'insolvenza multiple in Stati membri diversi riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso gruppo di società, laddove ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. Tali accordi e protocolli possono variare per forma, sia scritta che orale, nonché per ambito di applicazione, da generico a specifico, e possono essere conclusi da parti differenti. Semplici accordi generici possono evidenziare la necessità di una stretta cooperazione tra le parti senza affrontare questioni specifiche, mentre accordi specifici più dettagliati possono definire un quadro di principi per disciplinare le procedure d'insolvenza multiple e possono essere approvati dai giudici coinvolti, laddove il diritto nazionale lo richieda. Essi possono indicare che le parti hanno concordato di adottare o di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti o azioni.

(50)

Analogamente, i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza. In tale contesto, essi possono nominare un unico amministratore per più procedure di insolvenza riguardanti lo stesso debitore o per società differenti facenti parte di un gruppo di società, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura, in particolare con gli eventuali requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

(51)

È opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società.

(52)

Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, vi dovrebbe essere adeguata cooperazione tra i soggetti coinvolti in tali procedure. Ai vari amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere un obbligo di cooperare e comunicare tra loro analogo a quello che vige per gli amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti nelle procedure principali e secondarie di insolvenza relative allo stesso debitore. La cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza non dovrebbe mai andare contro gli interessi dei creditori di ciascuna procedura e dovrebbe essere tesa a trovare una soluzione che sfrutti le sinergie in seno al gruppo.

(53)

L'introduzione di norme sulle procedure di insolvenza di gruppi societari non dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di tali società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili casi, il giudice dovrebbe inoltre avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso amministratore per tutte le procedure in questione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili.

(54)

Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società e di consentire la ristrutturazione coordinata del gruppo, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme procedurali relative al coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società. Tale coordinamento dovrebbe cercare di assicurare l'efficienza del coordinamento, rispettando nel contempo la distinta personalità giuridica di ciascuna società del gruppo.

(55)

Un amministratore nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società dovrebbe poter richiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo. Tuttavia, laddove la legge applicabile all'insolvenza lo richieda, l'amministratore in questione dovrebbe ottenere l'autorizzazione necessaria prima di presentare tale domanda. La domanda dovrebbe precisare gli elementi essenziali del coordinamento, in particolare le linee generali del piano di coordinamento, contenere una proposta relativa alla nomina del coordinatore e illustrare le linee generali dei costi stimati del coordinamento.

(56)

Per assicurare il carattere facoltativo delle procedure di coordinamento di gruppo, gli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti dovrebbero potersi opporre alla loro partecipazione alla procedura entro un termine stabilito. Al fine di consentire agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti di decidere con cognizione di causa in merito alla partecipazione alla procedura di coordinamento di gruppo, essi dovrebbero essere informati in una fase iniziale degli elementi essenziali del coordinamento. Tuttavia, un amministratore delle procedure di insolvenza che abbia inizialmente obiettato all'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe successivamente essere in grado di chiedere di prendervi parte. In tal caso, il coordinatore dovrebbe decidere in merito all'ammissibilità della richiesta. Tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza, compreso l'amministratore richiedente, dovrebbero essere informati della decisione del coordinatore e dovrebbero avere la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.

(57)

Le procedure di coordinamento di gruppo dovrebbero sempre mirare a facilitare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza di società del gruppo e avere un impatto generalmente positivo per i creditori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto assicurare che il giudice cui è stata presentata una domanda di procedura di coordinamento di gruppo valuti tali criteri prima di aprire una siffatta procedura.

(58)

I vantaggi delle procedure di coordinamento di gruppo non dovrebbero essere minori dei costi di tali procedure. Pertanto, è necessario assicurare che i costi del coordinamento e la quota che ciascuna società facente parte del gruppo sosterrà siano adeguati, proporzionati e ragionevoli e siano determinati in base al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo. Gli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti dovrebbero anche avere la possibilità di controllare tali costi sin dalle prime fasi della procedura. Laddove il diritto nazionale lo richieda, il controllo dei costi fin dalle prime fasi della procedura può comportare una richiesta di approvazione al giudice o al comitato dei creditori da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

(59)

Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento dei costi rispetto ai costi inizialmente stimati e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore dovrebbe essere autorizzato a superare tali costi dal giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo. Prima di prendere la sua decisione, il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe dare agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti la possibilità di essere sentiti al fine di consentire loro di esporre i loro commenti sull'adeguatezza della richiesta del coordinatore.

(60)

Per le società facenti parte di un gruppo di società che non prendono parte alla procedura di coordinamento di gruppo, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo alternativo teso al raggiungimento di una ristrutturazione coordinata del gruppo. È opportuno che l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo di società sia autorizzato a chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dei beni nella procedura aperta nei confronti di altre società del gruppo non sottoposte a procedure di coordinamento di gruppo. Dovrebbe essere possibile richiedere tale sospensione solo se è presentato un piano di ristrutturazione per le società facenti parte del gruppo interessato, se il piano è a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è richiesta la sospensione, e se quest'ultima è necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano.

(61)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire norme nazionali ad integrazione delle norme sulla cooperazione, la comunicazione e il coordinamento in merito all'insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società definite nel presente regolamento, purché l'ambito di applicazione di tali norme nazionali sia limitato alla competenza nazionale e la loro applicazione non pregiudichi l'efficacia delle norme stabilite dal presente regolamento.

(62)

Le norme in materia di cooperazione, comunicazione e coordinamento nel quadro dell'insolvenza di società facenti parte di un gruppo di società previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi soltanto nella misura in cui procedure relative a varie società facenti parte dello stesso gruppo di società siano state aperte in più di uno Stato membro.

(63)

Qualsiasi creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede legale nell'Unione, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure d'insolvenza pendenti nell'Unione sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire all'amministratore delle procedure di insolvenza di insinuare crediti a nome di taluni gruppi di creditori, ad esempio i lavoratori, laddove previsto dal diritto nazionale. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato dovrebbe tuttavia essere coordinata. Ciascun creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura d'insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione della totalità dei beni di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente.

(64)

È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nell'Unione siano informati dell'apertura di una procedura d'insolvenza relativa ai beni del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). I moduli uniformi disponibili in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato membro. Se il modulo uniforme non viene compilato in tutte le sue parti, le conseguenze dovrebbero essere materia regolata dal diritto nazionale.

(65)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito di applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione tale decisione.

(66)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono — nel loro ambito di applicazione — le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale di insolvenza, sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza.

(67)

Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura della procedura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbero prevedere disposizioni per una serie di deroghe alla regola generale.

(68)

Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché tali diritti hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare di un diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale di insolvenza si svolge in un altro Stato membro, l'amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non è aperta una procedura secondaria di insolvenza, l'eventuale residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali dovrebbe essere ceduto all' amministratore della procedura principale.

(69)

Il presente regolamento fissa diverse disposizioni in virtù delle quali il giudice può disporre la sospensione dell'apertura della procedura o la sospensione delle misure di esecuzione. Tali sospensioni non dovrebbero incidere sui diritti reali dei creditori o dei terzi.

(70)

Se la legge dello Stato di apertura della procedura non permette la compensazione del credito, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto, se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventerebbe in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.

(71)

È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari, per esempio, per quanto riguarda la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, nonché per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Su tali operazioni dovrebbe pertanto rilevare soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale normativa è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali previste dal regolamento.

(72)

Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la risoluzione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte di tale rapporto dovrebbero essere stabiliti dalla legge applicabile al pertinente contratto di lavoro, in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Inoltre, nei casi in cui la risoluzione dei contratti di lavoro debba essere autorizzata da un giudice o da un'autorità amministrativa, lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore dovrebbe restare competente a rilasciare tale autorizzazione, anche se in detto Stato membro non è stata aperta alcuna procedura d'insolvenza. Ogni altra questione relativa al diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui è stata aperta una procedura d'insolvenza (principale o secondaria), tranne nei casi in cui è stato contratto un impegno ad evitare procedure secondarie di insolvenza ai sensi del presente regolamento.

(73)

La legge applicabile agli effetti della procedura d'insolvenza su eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti relativi a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare del debitore dovrebbe essere la legge dello Stato membro in cui tale procedimento giudiziario è pendente o ha sede l'arbitrato. Tuttavia, questa norma non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione dei lodi arbitrali.

(74)

Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti negli ordinamenti giurisdizionali di certi Stati membri, è opportuno dotare della necessaria flessibilità talune norme stabilite dal regolamento. Nel presente regolamento, quindi, i riferimenti all'avviso che viene dato da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbero comprendere, laddove previsto dalle norme procedurali dello Stato membro, l'ordine di emissione dell'avviso emanato da tale autorità giudiziaria.

(75)

Per tutelare l'attività commerciale, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura dovrebbe essere pubblicato, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice che ha pronunciato la decisione. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrebbe essere obbligatoria. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.

(76)

Per migliorare la disposizione di informazione nei confornti dei pertinenti creditori e dei giudici, ed evitare l'apertura di procedure d'insolvenza parallele, gli Stati membri dovrebbero pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è opportuno che il presente regolamento disponga l'interconnessione di tali registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di pubblicare informazioni pertinenti in vari registri e dovrebbe essere possibile interconnettere più di un registro per Stato membro.

(77)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le informazioni minime da pubblicare nei registri fallimentari. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di inserire informazioni aggiuntive. Se il debitore è una persona fisica, sui registri fallimentari dovrebbe figurare solamente un numero di iscrizione, se il debitore esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. Tale numero di iscrizione dovrebbe essere inteso come il numero di iscrizione unico dell'attività del debitore imprenditoriale o professionale indipendente pubblicato nel registro del commercio, se del caso.

(78)

Le informazioni relative a determinati aspetti della procedura di insolvenza, quali i termini per l'insinuazione dei crediti o l'impugnazione delle decisioni, sono essenziali per i creditori. Il presente regolamento non dovrebbe, tuttavia, imporre agli Stati membri l'obbligo di calcolare tali termini caso per caso. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adempiere ai loro obblighi aggiungendo sul portale europeo della giustizia elettronica collegamenti ipertestuali che diano informazioni chiare sui criteri per il calcolo di tali termini.

(79)

Al fine di garantire una tutela sufficiente delle informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a tali informazioni a criteri di ricerca supplementari, quali il numero di identificazione personale del debitore, l'indirizzo, la data di nascita o la circoscrizione del giudice competente, o subordinare l'accesso a una domanda presentata a un'autorità competente o alla verifica di un legittimo interesse.

(80)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di non inserire nei loro registri fallimentari informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti siano fornite ai creditori mediante una nota individuale e che i crediti dei creditori che non hanno ricevuto le informazioni non siano pregiudicati dalla procedura.

(81)

In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare quelle persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono ad obbligazioni in favore del debitore, mentre avrebbero dovuto eseguirle a favore dell'amministratore delle procedure di insolvenza straniero, dovrebbero esservi disposizioni che attribuiscano carattere liberatorio a tale pagamento.

(82)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(83)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 8, 17 e 47 riguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(84)

Nell'ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(85)

Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (11).

(86)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro normativo per l'efficace gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliere, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(87)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di sicurezza, libertà e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(88)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

(89)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 marzo 2013 (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a)

un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,

b)

i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure

c)

una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b).

Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

2.   Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano:

a)

le imprese assicuratrici;

b)

gli enti creditizi;

c)

le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure

d)

gli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1)

«procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;

2)

«organismi d'investimento collettivo», gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

3)

«debitore non spossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;

4)

«procedure d'insolvenza», le procedure elencate nell'allegato A;

5)

«amministratore delle procedure di insolvenza», qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:

i)

verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza;

ii)

rappresentare l'interesse collettivo dei creditori;

iii)

amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;

iv)

liquidare i beni di cui al punto iii); oppure

v)

sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell'allegato B;

6)

«giudice»,

i)

all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, lettera j), agli articoli 36 e 39 nonché agli articoli da 61 a 77, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro;

ii)

in tutti gli altri articoli, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

7)

«decisione di apertura della procedura d'insolvenza»,

i)

la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e

ii)

la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;

8)

«momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

9)

«Stato membro in cui si trovano i beni»,

i)

per le quote di partecipazione in società di capitali diverse da quelle previste al punto ii), lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede legale della società emittente;

ii)

per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome («strumenti finanziari in forma scritturale»), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione;

iii)

per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato membro in cui l'ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un'agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l'agenzia o l'altra dipendenza;

iv)

per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;

v)

per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato;

vi)

per i diritti d'autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede legale;

vii)

per i beni materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv), lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;

viii)

per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto iii), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;

10)

«dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;

11)

«creditore locale», un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;

12)

«creditore straniero», un creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri;

13)

«gruppo di società», un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;

14)

«impresa madre», l'impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) è considerata quale impresa madre.

Articolo 3

Competenza giurisdizionale internazionale

1.   Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza.

4.   La procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché:

a)

in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure

b)

l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza sia richiesta da:

i)

un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure

ii)

un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.

Se la procedura principale d'insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza.

Articolo 4

Verifica della competenza

1.   Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fondi sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2.   Salvo quanto disposto dal paragrafo 1, se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, l'amministratore delle procedure di insolvenza specifica nella decisione di apertura della procedura i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

Articolo 5

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza

1.   Il debitore o qualsiasi creditore possono impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale di insolvenza per motivi di competenza giurisdizionale internazionale.

2.   La decisione di apertura della procedura principale di insolvenza può essere impugnata da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1, ovvero per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale internazionale, qualora il diritto nazionale lo preveda.

Articolo 6

Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente

1.   I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.

2.   Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, l'amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica al debitore non spossessato, purché il diritto nazionale consenta a quest'ultimo di promuovere azioni per la massa fallimentare.

3.   Ai fini del paragrafo 2, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedimenti separati.

Articolo 7

Legge applicabile

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:

a)

i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b)

i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;

c)

i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;

d)

le condizioni di opponibilità della compensazione;

e)

gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f)

gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;

g)

i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;

h)

le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

i)

le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j)

le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;

k)

i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;

l)

l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m)

le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 8

Diritti reali dei terzi

1.   L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

a)

il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b)

il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c)

il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d)

il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3.   È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, sulla base del quale è consentito ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 9

Compensazione

1.   L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito di un debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.

2.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 10

Riserva di proprietà

1.   L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2.   L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 11

Contratto relativo a un bene immobile

1.   Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

2.   Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove

a)

il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e

b)

non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

Articolo 12

Sistemi di pagamento e mercati finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 8, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

Articolo 13

Contratti di lavoro

1.   Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

2.   I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo.

Articolo 14

Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 15

Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 16

Atti pregiudizievoli

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

a)

l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e

b)

la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 17

Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:

a)

di un bene immobile,

b)

di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o

c)

di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 18

Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA

Articolo 19

Principio

1.   La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2.   Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capo III.

Articolo 20

Effetti del riconoscimento

1.   La decisione di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, non è aperta alcuna procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 in tale altro Stato membro.

2.   Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

Articolo 21

Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza

1.   L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 8 e 10, l'amministratore delle procedure di insolvenza può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

2.   L'amministratore delle procedure di insolvenza designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. L'amministratore delle procedure di insolvenza può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

3.   Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore delle procedure di insolvenza rispetta la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice di quello Stato membro, o il diritto di decidere di una controversia o una lite.

Articolo 22

Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza

La nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore delle procedure di insolvenza esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 23

Restituzione e imputazione

1.   Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni di un debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, restituisce all' amministratore delle procedure di insolvenza ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 10.

2.   Al fine di garantire la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

Articolo 24

Registri fallimentari

1.   Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 27, e includono quanto segue («informazioni obbligatorie»):

a)

la data di apertura della procedura d'insolvenza;

b)

il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;

c)

il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;

d)

se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2, o sull'articolo 3, paragrafo 4;

e)

se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

f)

se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

g)

il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella procedura;

h)

il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;

i)

la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;

j)

il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.

3.   Il paragrafo 2 non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.

4.   Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con riguardo alle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell'articolo 54, degli elementi di cui al paragrafo 2, lettera j), del presente articolo.

Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui al primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma.

5.   La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 55, paragrafo 6.

Articolo 25

Interconnessione dei registri fallimentari

1.   La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Tale sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2.   Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 87:

a)

le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

b)

le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

c)

i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;

d)

i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;

e)

le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e

f)

un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

Articolo 26

Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1.   I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.   Ciascuno Stato membro provvede ai costi di creazione e adattamento per l'interoperabilità dei propri registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

Articolo 27

Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione

1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a j), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari.

2.   Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 24, paragrafo 3, attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari.

3.   Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

4.   Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. Il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con un modulo uniforme attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Se è richiesto un interesse legittimo, è permesso al richiedente di giustificare la propria richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti. Il richiedente riceve una risposta da parte dell'autorità competente entro tre giorni lavorativi.

Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

Articolo 28

Pubblicazione in un altro Stato membro

1.   L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato chiedono che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, l'identità dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2.   L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro.

Articolo 29

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

1.   Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 28 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione.

2.   L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione.

Articolo 30

Spese

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 28 e 29 sono considerate spese della procedura.

Articolo 31

Prestazioni a favore del debitore

1.   Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell'amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2.   Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 28 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

Articolo 32

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1.   Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 19, nonché le procedure di composizione approvate da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Tali decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2.   Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove applicabile.

Articolo 33

Ordine pubblico

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

CAPO III

PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA

Articolo 34

Apertura della procedura

Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.

Articolo 35

Legge applicabile

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

Articolo 36

Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza

1.   Al fine di evitare l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, l'amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale (l'«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.

2.   Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell'emissione dell'impegno.

3.   L'impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza.

4.   L'impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad eventuali altri requisiti di forma, nonché a requisiti di approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

5.   L'impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. Le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che si applicano per l'adozione dei piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza si applicano anche per l'approvazione dell'impegno. I creditori hanno facoltà di partecipare al voto con mezzi di comunicazione a distanza, laddove consentito dal diritto nazionale. L'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali conosciuti in merito all'impegno, alle regole e alle procedure per la sua approvazione e all'approvazione o al respingimento dell'impegno.

6.   L'impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38, l'amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l'impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all'amministratore della procedura secondaria di insolvenza.

7.   Laddove abbia contratto un impegno, l'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali in merito alle ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora tali informazioni non rispettino le condizioni dell'impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza al fine di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell'impegno e alla legge applicabile. In tal caso, non avviene alcuna ripartizione fino a quando il giudice non abbia deciso in merito all'impugnazione.

8.   I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza affinché sia imposto all'amministratore della procedura principale di insolvenza di adottare le misure appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno previste dalla legge dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

9.   I creditori locali possono anche ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza affinché sia imposto al giudice di adottare provvedimenti provvisori o conservativi per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

10.   L'amministratore delle procedure di insolvenza è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall'inosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo.

11.   Ai fini del presente articolo, un'autorità stabilita nello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza e obbligata dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ad assicurare il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, è considerata un creditore locale, laddove il diritto nazionale lo preveda.

Articolo 37

Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza

1.   L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta:

a)

dall' amministratore della procedura principale di insolvenza;

b)

da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza.

2.   Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all'articolo 36, la domanda di apertura della procedura secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno.

Articolo 38

Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza

1.   Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza ne informa immediatamente l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato della procedura principale di insolvenza e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda.

2.   Qualora l'amministratore della procedura principale di insolvenza abbia contratto un impegno a norma dell'articolo 36, il giudice di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza, non apre la procedura secondaria di insolvenza se ritiene che l'impegno tuteli adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali.

3.   Qualora sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i negoziati tra il debitore e i suoi creditori, il giudice, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del debitore non spossessato, può sospendere l'apertura della procedura secondaria di insolvenza per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali.

Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi dei creditori locali ingiungendo all'amministratore delle procedure di insolvenza o al debitore non spossessato di non trasferire o alienare beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'attività ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l'interesse dei creditori locali durante una sospensione, a meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile.

La sospensione dell'apertura della procedura secondaria di insolvenza è revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell'ambito delle trattative di cui al primo comma.

La sospensione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza.

4.   Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice di cui al paragrafo 1 può aprire uno dei tipi di procedura d'insolvenza elencati all'allegato A, diverso dal tipo inizialmente richiesto, a patto che le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura previste dal diritto nazionale siano soddisfatte e che questa procedura sia la più idonea con riguardo agli interessi dei creditori locali e alla coerenza tra la procedura principale e quella secondaria. Si applica la seconda frase dell'articolo 34.

Articolo 39

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza

L'amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'articolo 38.

Articolo 40

Anticipo delle spese

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

Articolo 41

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza

1.   L'amministratore della procedura principale di insolvenza e l'amministratore o gli amministratori delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili alle rispettive procedure. La cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.

2.   Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:

a)

si scambiano quanto prima informazioni potenzialmente utili all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione dei crediti e i crediti ammessi, nonché tutti i provvedimenti volti a salvare,o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b)

sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove sussista una siffatta possibilità, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;

c)

coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; l'amministratore della procedura secondaria di insolvenza dà in tempo utile all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria di insolvenza.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria di insolvenza o in una procedura territoriale d'insolvenza riguardante lo stesso debitore e pendenti contemporaneamente, il debitore non viene spossessato.

Articolo 42

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1.   Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d'insolvenza principali, territoriali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, ovvero che l'ha aperta, coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili.

2.   Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. Sono compresi in particolare:

a)

il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;

b)

la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

c)

il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;

d)

il coordinamento della tenuta delle audizioni;

e)

il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.

Articolo 43

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

1.   Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore:

a)

l'amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l'ha aperta;

b)

l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l'ha aperta, e

c)

l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l'ha aperta,

nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interesse.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo opportuno, quali quelli indicati all'articolo 42, paragrafo 3.

Articolo 44

Spese per la cooperazione e comunicazione

I requisiti stabiliti agli articoli 42 e 43 non comportano per i giudici l'addebito reciproco delle spese per la cooperazione e comunicazione.

Articolo 45

Esercizio dei diritti dei creditori

1.   Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.

2.   Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

3.   L'amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

Articolo 46

Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo

1.   A richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice che ha aperto la procedura secondaria di insolvenza sospende in tutto o in parte le operazioni di realizzo dell'attivo. In tal caso il giudice può esigere dal amministratore della procedura principale di insolvenza misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria di insolvenza e di taluni gruppi di creditori. La richiesta dell'amministratore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza. La sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.

2.   Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo:

a)

a richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza,

b)

d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta dell'amministratore della procedura secondaria di insolvenza, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza o della procedura secondaria di insolvenza.

Articolo 47

Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione

1.   Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza preveda la possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di ristrutturazione, un concordato o una misura analoga, tale misura può essere proposta dall'amministratore della procedura principale di insolvenza conformemente alla procedura di quello Stato membro.

2.   Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria di insolvenza, non produce effetti nei confronti dei beni di un debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.

Articolo 48

Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza

1.   Fatto salvo l'articolo 49, la chiusura della procedura d'insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura.

2.   Laddove una procedura d'insolvenza riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui detta persona o società hanno la sede legale comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o l'amministratore o gli amministratori delle procedure di insolvenza preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento.

Articolo 49

Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza

Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.

Articolo 50

Apertura successiva della procedura principale di insolvenza

Qualora la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato membro, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli 41, 45, 46, 47 e 49, ove lo stato della procedura lo consenta.

Articolo 51

Conversione della procedura secondaria di insolvenza

1.   Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza può disporne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza elencato all'allegato A, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di tale altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale, e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo con riguardo agli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria.

2.   Quando esamina l'istanza di cui al paragrafo 1, il giudice può chiedere informazioni agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti in entrambe le procedure.

Articolo 52

Provvedimenti conservativi

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni di un debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato membro, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI

Articolo 53

Diritto di insinuazione dei crediti

Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.

Articolo 54

Obbligo di informare i creditori

1.   Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti.

2.   L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all'articolo 55 o le informazioni su dove reperire detto modulo.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

4.   Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura.

Articolo 55

Procedura di insinuazione di crediti

1.   Il creditore straniero può insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo reca l'intestazione «Insinuazione di crediti» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2.   Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:

a)

il nome, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, se del caso, il numero di identificazione personale, se del caso, nonché le coordinate bancarie del creditore straniero di cui al paragrafo 1;

b)

l'importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale è divenuto esigibile, se diversa;

c)

in caso di interessi, il tasso d'interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti e l'importo capitalizzato degli interessi;

d)

in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio di tali spese;

e)

la natura del credito;

f)

l'eventuale diritto di prelazione e il relativo fondamento;

g)

l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, la data alla quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d'iscrizione; e

h)

l'eventuale compensazione e, in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d'insolvenza, la data alla quale sono sorti e l'importo preteso al netto della compensazione.

Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.

3.   Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire informazioni relative alle coordinate bancarie e al numero di identificazione personale del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, l'insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.   I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare. Ogni Stato membro indica se accetta qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue ai fini dell'insinuazione di crediti.

6.   I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Qualora uno Stato membro faccia assegnamento sull'articolo 24, paragrafo 4, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui il creditore è stato informato ai sensi dell'articolo 54.

7.   Qualora il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato abbiano dubbi in merito ad un credito insinuato ai sensi del presente articolo, essi consentono al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.

CAPO V

PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO DI SOCIETÀ

SEZIONE 1

Cooperazione e comunicazione

Articolo 56

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza

1.   Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.

2.   Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:

a)

si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b)

verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;

c)

verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.

Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

Articolo 57

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1.   Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, il giudice che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra società dello stesso gruppo o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace della procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili.

2.   Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno. Essa può riguardare, in particolare:

a)

il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;

b)

la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

c)

il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;

d)

il coordinamento della tenuta delle audizioni;

e)

il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.

Articolo 58

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo di società:

a)

coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo di società o che l'abbia aperta; e

b)

può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato,

nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.

Articolo 59

Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società

Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 56 a 60 sostenute da un amministratore delle procedure di insolvenza o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure.

Articolo 60

Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società

1.   L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società può, nella misura in cui serva a facilitare la gestione efficace della procedura:

a)

essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;

b)

chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché:

i)

sia stato proposto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità di successo;

ii)

tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano di ristrutturazione;

iii)

il piano di ristrutturazione sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la sospensione; e

iv)

né la procedura d'insolvenza in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo;

c)

chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 61.

2.   Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Prima di disporre la sospensione, il giudice sente l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura.

Il giudice che dispone la sospensione può chiedere all'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a iv), continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non superi sei mesi.

SEZIONE 2

Coordinamento

Sottosezione 1

Procedura

Articolo 61

Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo

1.   Le procedure di coordinamento di gruppo possono essere chieste dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in procedure d'insolvenza aperte nei confronti di una società del gruppo.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata in conformità delle condizioni stabilite dalla legge applicabile alle procedure in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza è stato nominato.

3.   La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:

a)

una proposta relativa alla persona da nominare quale coordinatore di gruppo (il «coordinatore»), informazioni sulla sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 71, informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come coordinatore;

b)

le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, sono soddisfatte;

c)

un elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo e, se del caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo;

d)

le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota di tali costi a carico di ciascuna società del gruppo.

Articolo 62

Regola di priorità

Fatto salvo l'articolo 66, qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta dinanzi a giudici di diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.

Articolo 63

Notifica da parte del giudice adito

1.   Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), se ritiene che:

a)

l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo;

b)

nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e

c)

il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 71.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo elenca gli elementi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere da a) a d).

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4.   Il giudice adito dà agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti l'opportunità di essere sentiti.

Articolo 64

Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza

1.   Un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo può contestare:

a)

l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato; o

b)

la persona proposta al ruolo di coordinatore.

2.   Le contestazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono presentate al giudice di cui all'articolo 63 entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo dall'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La contestazione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'articolo 88.

3.   Prima di prendere la decisione di partecipare o meno al coordinamento in conformità del paragrafo 1, lettera a), un amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dalla legge dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.

Articolo 65

Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo

1.   Qualora un amministratore delle procedure di insolvenza abbia contestato l'inclusione delle procedure in relazione alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle procedure di coordinamento di gruppo.

2.   I poteri del giudice di cui all'articolo 68 o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo a tale società e non comportano costi per la stessa.

Articolo 66

Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo

1.   Qualora almeno due terzi di tutti gli amministratori nominati nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo abbiano convenuto che un giudice di un altro Stato membro avente competenza sia il più appropriato per l'apertura delle procedure di coordinamento di gruppo, tale giudice ha competenza esclusiva.

2.   La scelta del giudice è effettuata mediante accordo comune per iscritto o è documentata per iscritto. Può essere effettuata fino a quando le procedure di coordinamento di gruppo sono state aperte in conformità dell'articolo 68.

3.   I giudici diversi dal giudice adito ai sensi del paragrafo 1 dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.

4.   La domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo è presentata al giudice convenuto in conformità dell'articolo 61.

Articolo 67

Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto

Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

Articolo 68

Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo

1.   Una volta trascorso il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1. In tal caso, il giudice:

a)

nomina un coordinatore;

b)

decide le linee generali del coordinamento; e

c)

decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.

2.   La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata agli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti e al coordinatore.

Articolo 69

Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza

1.   Conformemente al suo diritto nazionale, ogni amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere, a seguito della decisione del giudice di cui all'articolo 68, l'inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, qualora:

a)

siano state sollevate contestazioni all'inclusione della procedura d'insolvenza nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo, o

b)

la procedura d'insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo da parte del giudice.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione degli amministratori delle procedure di insolvenza interessati, qualora:

a)

ritenga che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della richiesta, i criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti; o

b)

tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati diano il proprio assenso alle condizioni previste dal rispettivo diritto nazionale.

3.   Il coordinatore informa il giudice e gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati della sua decisione a norma del paragrafo 2 e dei motivi su cui è basata.

4.   Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante o qualunque amministratore delle procedure di insolvenza per cui sia stata respinta la richiesta di inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo può impugnare la decisione di cui al paragrafo 2 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

Articolo 70

Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo

1.   Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, gli amministratori delle procedure di insolvenza tengono conto delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all'articolo 72, paragrafo 1.

2.   Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo.

Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore.

Sottosezione 2

Disposizioni generali

Articolo 71

Il coordinatore

1.   Il coordinatore è una persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

2.   Il coordinatore non è uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo.

Articolo 72

Compiti e diritti del coordinatore

1.   Il coordinatore:

a)

definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza;

b)

propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può contenere proposte concernenti:

i)

le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo;

ii)

la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni revocatorie;

iii)

gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo.

2.   Il coordinatore può inoltre:

a)

essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;

b)

mediare nelle controversie tra due o più amministratori delle procedure di insolvenza di società del gruppo;

c)

presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire ai sensi della legislazione nazionale;

d)

chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e

e)

chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano e sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la revoca di eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la sospensione.

3.   Il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), non contiene raccomandazioni riguardo all'eventuale consolidamento della procedura o della massa fallimentare.

4.   I compiti e i diritti del coordinatore definiti dal presente articolo non si estendono al alcuna società del gruppo che non partecipa alla procedura di coordinamento di gruppo.

5.   Il coordinatore adempie ai propri doveri con imparzialità e diligenza.

6.   Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi rispetto alle stime di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore:

a)

informa senza indugio gli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti; e

b)

chiede l'approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.

Articolo 73

Lingue

1.   Il coordinatore comunica con l'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante nella lingua concordata con l'amministratore delle procedure di insolvenza stesso o, in assenza di un accordo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e del giudice che ha aperto la procedura in relazione a tale società del gruppo.

2.   Il coordinatore comunica con un giudice nella lingua ufficiale applicabile a tale giudice.

Articolo 74

Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore

1.   Gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per le società di un gruppo e il coordinatore cooperano nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili alla procedura in questione.

2.   In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza comunicano al coordinatore ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 75

Revoca della nomina del coordinatore

Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante, se:

a)

il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o

b)

il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.

Articolo 76

Debitore non spossessato

Le disposizioni applicabili, nel presente capo, all'amministratore delle procedure di insolvenza si applicano anche, ove compatibili, al debitore non spossessato.

Articolo 77

Spese e ripartizione

1.   La retribuzione del coordinatore è adeguata, proporzionata alle funzioni svolte e rispecchia spese ragionevoli.

2.   Ultimate le sue funzioni il coordinatore stabilisce il resoconto finale delle spese, con la quota a carico di ciascuna società, e lo presenta a ciascun amministratore delle procedure di insolvenza partecipante e al giudice che apre la procedura di coordinamento.

3.   Salvo contestazioni degli amministratori delle procedure di insolvenza entro 30 giorni dalla ricezione del resoconto di cui al paragrafo 2, le spese e le quote a carico di ciascuna società ritengono approvati. Il resoconto è presentato per conferma al giudice che apre la procedura di coordinamento.

4.   In caso di contestazioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del coordinatore o di qualsiasi amministratore delle procedure di insolvenza partecipante, in merito alle spese e alla quota a carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto della stima dei costi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e, in caso, all'articolo 72, paragrafo 6.

5.   Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante può impugnare la decisione di cui al paragrafo 4 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

CAPO VI

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 78

Protezione dei dati

1.   Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito negli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non siano interessati i trattamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

2.   Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 79

Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica.

2.   Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24.

3.   È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali.

4.   Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

5.   Nel quadro dell'informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati personali conservati nei registri fallimentari.

Articolo 80

Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali

1.   La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo.

2.   La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento.

3.   La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica.

4.   Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.

Articolo 81

Obblighi di informazione

Fatte salve le informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati.

Articolo 82

Conservazione dei dati personali

Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.

Articolo 83

Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica

I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24 sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fino a che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 84

Applicazione nel tempo

1.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge a essi applicabile al momento del loro compimento.

2.   In deroga all'articolo 91 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017.

Articolo 85

Rapporti con le convenzioni

1.   Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:

a)

la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

b)

la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;

c)

la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

d)

il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;

e)

la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;

f)

la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

g)

la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;

h)

la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;

i)

la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;

j)

la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;

k)

la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990;

l)

la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;

m)

l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960;

n)

la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;

o)

l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971;

p)

la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;

q)

l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia;

r)

l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro;

s)

il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia;

t)

il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l'Italia;

u)

l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;

v)

l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;

w)

l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

x)

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;

y)

la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;

z)

l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;

a bis)

l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;

a ter)

l'accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;

a quater)

il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;

a quinquies)

il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

2.   Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 1346/2000 per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000,

b)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000.

Articolo 86

Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione

1.   Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (17), una breve descrizione della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo7, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri aggiornano periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento.

Articolo 87

Interconnessione dei registri

La Commissione adotta atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3.

Articolo 88

Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all'articolo 27, paragrafo 4, agli articoli 54 e 55 e all'articolo 64, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 89

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo; si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 90

Clausola di riesame

1.   Entro il 27 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.

2.   Entro il 27 giugno 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle procedure di coordinamento di gruppo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.

3.   Entro il 1o gennaio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulle questioni transfrontaliere relative alla responsabilità e all'interdizione degli amministratori.

4.   Entro il 27 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulla questione relativa al forum shopping pretestuoso.

Articolo 91

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato D del presente regolamento.

Articolo 92

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 fatta eccezione per:

a)

l'articolo 86, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016;

b)

l'articolo 24, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018, e

c)

l'articolo 25, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 12 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo ai procedimenti di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(6)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(7)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(12)  GU C 358 del 7.12.2013, pag. 15.

(13)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(14)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(15)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è considerata un'impresa madre (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(16)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

(17)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).


ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία Εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f'każ tà kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Postępowanie naprawcze,

Upadłość obejmująca likwidację,

Upadłość z możliwością zawarcia układu,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja and postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.


ALLEGATO B

Amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f'każ tà proċeduri tà falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor.


ALLEGATO C

Regolamento abrogato con elenco delle modifiche successive

 

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio

(GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio

(GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio

(GU L 121 del 6.5.2006, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 681/2007 del Consiglio

(GU L 159 del 20.6.2007, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio

(GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 1).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2010 del Consiglio

(GU L 65 del 13.3.2010, pag. 1).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del Consiglio

(GU L 160 del 18.6.2011, pag. 52).

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 663/2014 del Consiglio

(GU L 179 del 19.6.2014, pag. 4).

 

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).


ALLEGATO D

Tabella di concordanza

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, lettera g), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 9, frase introduttiva

Articolo 2, lettera g), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 9, punto vii)

Articolo 2, lettera g), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 9, punto iv)

Articolo 2, lettera g), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 9, punto viii)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 11, 12 e 13

Articolo 2, paragrafo 9, lettere i), ii), iii), v) e vi)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13, primo trattino

Articolo 16, lettera a)

Articolo 13, secondo trattino

Articolo 16, lettera b)

Articolo 14, primo trattino

Articolo 17, lettera a)

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 17, lettera b)

Articolo 14, terzo trattino

Articolo 17, lettera c)

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 22

Articolo 29

Articolo 23

Articolo 30

Articolo 24

Articolo 31

Articolo 25

Articolo 32

Articolo 26

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34

Articolo 28

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 29

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 30

Articolo 40

Articolo 31

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 32

Articolo 45

Articolo 33

Articolo 46

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 48

Articolo 35

Articolo 49

Articolo 36

Articolo 50

Articolo 37

Articolo 51

Articolo 38

Articolo 52

Articolo 39

Articolo 53

Articolo 40

Articolo 54

Articolo 41

Articolo 55

Articolo 42

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 82

Articolo 83

Articolo 43

Articolo 84, paragrafo 1

Articolo 84, paragrafo 2

Articolo 44

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 45

Articolo 87

Articolo 88

Articolo 89

Articolo 46

Articolo 90, paragrafo 1

Articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 91

Articolo 47

Articolo 92

Allegato A

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato B

Allegato C

Allegato D


DIRETTIVE

5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/73


DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I flussi di denaro illecito possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari.

(2)

La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e degli istituti finanziari nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. I riciclatori e i finanziatori del terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libera circolazione dei capitali e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato dell'Unione comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. Pertanto, sono necessarie determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione. Al contempo, si dovrebbe trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dalla criminalità e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario dell'Unione e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle società di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati di adeguamento alla normativa.

(3)

La presente direttiva costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio (4), definiva il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha esteso l'ambito d'applicazione della direttiva 91/308/CEE per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le attività coinvolte. Nel giugno del 2003, il gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI») ha rielaborato le sue raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti, le situazioni in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle in cui, invece, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Di tali modifiche si è tenuto conto nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nella direttiva 2006/70/CE della Commissione (7).

(4)

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del GAFI e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»).

(5)

Inoltre, l'abuso del sistema finanziario allo scopo di finanziare, con fondi di provenienza illecita e non, il terrorismo rappresenta una chiara minaccia all'integrità, al regolare funzionamento, alla reputazione e alla stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva affrontino il mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo.

(6)

I pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, è opportuno che i soggetti che commerciano beni rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose.

(7)

L'utilizzo dei prodotti di moneta elettronica è sempre più considerato un sostitutivo dei conti bancari, il che, in aggiunta alle misure previste dalla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), giustifica che essi siano assoggettati agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — AML/CFT). Tuttavia, in talune comprovate circostanze di rischio esiguo e a rigorose condizioni di mitigazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari. Le condizioni di mitigazione del rischio dovrebbero comprendere la facoltà di esonerare i prodotti di moneta elettronica da usare esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e che l'importo memorizzato elettronicamente sia sufficientemente basso da impedire l'elusione delle norme AML/CFT. Tale esenzione non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri in merito alla possibilità di autorizzare i soggetti obbligati ad applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela ad altre tipologie di prodotti di moneta elettronica che presentano rischi minori in conformità dell'articolo 15.

(8)

Per quanto riguarda i soggetti obbligati sottoposti alla presente direttiva, gli agenti di locazione potrebbero essere considerati alla stregua degli agenti immobiliari, se necessario.

(9)

I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(10)

I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da professionisti soggetti alla presente direttiva. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette agli obblighi di segnalazione previsti dalla presente direttiva.

(11)

È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva. Considerato che ciascuno Stato membro può ricondurre reati fiscali diversi alla nozione di «attività criminosa» perseguibile mediante le sanzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), della presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali potrebbero divergere. Pur non essendo perseguita l'armonizzazione delle definizioni di reati fiscali contemplate nella legislazione nazionale degli Stati membri, questi dovrebbero consentire, nella massima misura possibile ai sensi dalla propria legislazione, lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione (Financial Information Units — «FIU»).

(12)

È necessario identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici Al fine di garantire un'effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il più elevato numero possibile di soggetti giuridici costituiti o creati tramite altri meccanismi nel loro territorio siano sottoposti a tale obbligo. Sebbene il riscontro di una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non comporti automaticamente l'individuazione del titolare effettivo, ciò dovrebbe costituire un elemento probatorio da tenere in considerazione, assieme ad altri. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che una percentuale inferiore sia indicativa della titolarità o del controllo.

(13)

L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridica cliente. Il controllo tramite altri mezzi può tra l'altro comprendere i criteri di controllo applicati a fini della preparazione del bilancio consolidato, quali l'accordo degli azionisti, l'esercizio dell'influenza dominante o il potere di nominare l'alta dirigenza. Talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto giuridico. In tali casi eccezionali i soggetti obbligati, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di identificazione, e purché non sussistano motivi di sospetto, possono considerare i dirigenti di alto livello quali titolari effettivi.

(14)

La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell' atto costitutivo e della titolarità legale. Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo.

(15)

A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter consentire, ai sensi del diritto nazionale, un accesso più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva.

(16)

È opportuno che l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva sia effettuato in modo tale da evitare qualsiasi rischio di divulgazione di informazioni riservate della società interessata.

(17)

Per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, anche i fiduciari dovrebbero essere tenuti a ottenere, mantenere e fornire informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti obbligati che adottano misure volte all'adeguata verifica della clientela, nonché a comunicare tali informazioni ad un registro centrale o una banca dati centrale e dovrebbero rivelare il loro status ai soggetti obbligati. Soggetti giuridici quali fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust dovrebbero essere sottoposti a disposizioni equivalenti.

(18)

È opportuno applicare la presente direttiva anche alle attività dei soggetti obbligati che sono esercitate su internet.

(19)

Le nuove tecnologie offrono alle imprese e alla clientela soluzioni efficaci sotto il profilo dei tempi e dei costi: è quindi opportuno tenerne conto in sede di valutazione del rischio. È opportuno che le autorità competenti e i soggetti obbligati siano proattivi nel contrastare nuovi ed innovativi metodi di riciclaggio.

(20)

I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sono incoraggiati a dare attuazione alla presente direttiva e a pubblicare sul suo sito internet politiche in merito all'AML/CFT che prevedano procedure dettagliate finalizzate all'attuazione della presente direttiva.

(21)

Il ricorso a servizi del settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa desta preoccupazione. Allo scopo di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d'azzardo, la presente direttiva dovrebbe provvedere affinché i prestatori di tali servizi che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l'incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l'acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali, quali casinò e case da gioco, dovrebbero assicurarsi che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente una volta all'interno. Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio ridotto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere certi servizi di gioco d'azzardo dall'applicazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero considerare la previsione di un'esenzione esclusivamente in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, ovvero quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono bassi. Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle relative operazioni. Le esenzioni dovrebbero essere notificate alla Commissione. Nella valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale del rischio.

(22)

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull'evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull'Unione e su coloro che vi operano.

(23)

Sostenere l'approccio basato sul rischio è una necessità per gli Stati membri e per l'Unione per individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti. L'importanza di un approccio sovranazionale nei confronti dell'individuazione del rischio è stata riconosciuta a livello internazionale e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbero essere incaricati, tramite il loro comitato congiunto, di emanare un parere sui rischi a cui è esposto il settore finanziario dell'Unione.

(24)

La Commissione è nella posizione adatta per esaminare specifiche minacce transfrontaliere che potrebbero incidere sul mercato interno e che non possono essere identificate ed efficacemente contrastate dai singoli Stati membri. È quindi opportuno incaricarla di coordinare la valutazione dei rischi connessi ad attività transfrontaliere. Perché questo processo sia efficace, è fondamentale il coinvolgimento degli esperti competenti, quali il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché i rappresentanti delle FIU degli Stati membri, e, dove appropriato, gli altri organi a livello dell'Unione. Sia le valutazioni dei rischi che le esperienze nazionali sono altresì una fonte importante di informazione per il processo. Tale valutazione dei rischi transfrontalieri da parte della Commissione non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali e, in ogni caso, i dati dovrebbero essere resi completamente anonimi. Le autorità di controllo della protezione dei dati, sia nazionali che dell'Unione, dovrebbero intervenire unicamente qualora la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo abbia un impatto sulla privacy e sulla protezione dei dati delle persone.

(25)

I risultati delle valutazioni del rischio dovrebbero, ove appropriato, essere messi tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere, gestire e mitigare i propri rischi.

(26)

Inoltre, ai fini di identificare, comprendere, gestire e mitigare i rischi in misura ancora maggiore a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili i risultati delle loro valutazioni del rischio agli altri Stati membri, alla Commissione e all'ABE, all'EIOPA e all'ESMA (le «AEV»).

(27)

Nell'applicare la presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, e che venga riservato ad esse un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività.

(28)

Al fine di proteggere il buon funzionamento del sistema finanziario dell'Unione e del mercato interno dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, al fine di identificare le giurisdizioni dei paesi terzi che mostrano carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT («paesi terzi ad alto rischio»). La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede che siano effettuati adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. La Commissione dovrebbe tener conto delle informazioni provenienti da organizzazioni e da enti di normazione internazionale nel settore dell'AML/CFT, quali le dichiarazioni pubbliche del GAFI, i rapporti di valutazione reciproca, i rapporti di valutazione particolareggiata o i rapporti di follow-up pubblicati e adattare, ove opportuno, le sue valutazioni alle modifiche ivi contenute.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero almeno prevedere che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione. È altresì opportuno vietare l'affidamento a terzi stabiliti in tali paesi terzi ad alto rischio. I paesi non inclusi nell'elenco non dovrebbero essere automaticamente considerati in possesso di sistemi AML/CFT efficaci, e le persone fisiche o i soggetti giuridici aventi sede in tali paesi dovrebbero essere valutate in funzione dei rischi.

(30)

Il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o in combinazione fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, così incidendo sulla determinazione del livello adeguato delle misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono alcune circostanze in cui è opportuno procedere con misure rafforzate di adeguata verifica e altre in cui misure semplificate di adeguata verifica sono appropriate.

(31)

Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, vi sono casi in cui si richiedono procedure d'identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose.

(32)

Ciò vale in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo nell'Unione o a livello internazionale, soprattutto con riferimento a persone che provengono da paesi in cui la corruzione è un fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre in modo particolare il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale volti a combattere la corruzione altresì giustificano la necessità di prestare particolare attenzione a tali persone e di applicare le opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo a livello nazionale o all'estero e nei confronti di alti funzionari in organizzazioni internazionali.

(33)

Gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Rifiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI.

(34)

Ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza per avviare un rapporto d'affari non implica necessariamente che si debba ottenere in tutti i casi l'autorizzazione dal consiglio d'amministrazione. Dovrebbe essere possibile che a concedere l'autorizzazione sia una persona sufficientemente informata in merito all'esposizione dell'ente al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e che sia investita di una posizione gerarchica sufficientemente alta da adottare decisioni che incidono sull'esposizione al rischio.

(35)

Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle attività economiche, è opportuno consentire, fatti salvi adeguati presidi, che i clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove vengano accettati dai soggetti obbligati. Nei casi in cui il soggetto obbligato ricorra a terzi, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela dovrebbe rimanere in capo al soggetto obbligato che accetta il cliente. Anche il terzo o la persona che ha presentato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e quello di conservare i documenti, nella misura in cui ha con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(36)

In caso di rapporti d'agenzia o di esternalizzazione su base contrattuale fra soggetti obbligati e persone esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli obblighi AML/CFT applicabili a tali agenti o prestatori dei servizi esternalizzati in quanto spettanti ai soggetti obbligati, potrebbero derivare unicamente dal contratto tra le parti, e non dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che la responsabilità in merito alla conformità alla presente direttiva spetti in primo luogo al soggetto obbligato.

(37)

Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, delle FIU indipendenti e autonome a livello operativo finalizzate alla raccolta e all'analisi delle informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Una FIU indipendente e autonoma a livello operativo dovrebbe implicare che la FIU dispone dell'autorità e della capacità di svolgere le proprie funzioni liberamente, incluse quelle di decidere in modo autonomo di analizzare, richiedere e comunicare informazioni specifiche. Le operazioni sospette e altre informazioni rilevanti in merito al riciclaggio, a reati presupposto associati e ad attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere comunicate alla FIU, che dovrebbe fungere da unità nazionale centrale per la ricezione, l'analisi e l'inoltro alle autorità competenti dei risultati delle proprie analisi. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, dovrebbero essere segnalate a prescindere dall'importo oggetto delle stesse. Le informazioni segnalate potrebbero anche comprendere informazioni basate sulla soglia.

(38)

In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, i soggetti obbligati dovrebbero poter eseguire tali operazioni prima di informare le autorità competenti qualora non realizzarle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovrebbero tuttavia restare salvi gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(39)

Per taluni soggetti obbligati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione in qualità di autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo della FIU. In conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima battuta ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia a difesa dei diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili ai professionisti legali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere ai mezzi e alle modalità con cui garantire la tutela del segreto professionale, della riservatezza e della vita privata.

(40)

Qualora decida di designare un tale organo di autoregolamentazione, lo Stato membro può consentire o imporre a tale organo di non trasmettere alla FIU le informazioni ottenute dalle persone dallo stesso rappresentate nei casi in cui tali informazioni siano state ricevute da uno dei loro clienti o in merito a uno di essi nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento della sua difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa l'attività di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

(41)

Vi sono stati dei casi in cui dei lavoratori dipendenti che hanno denunciato i loro sospetti in merito a casi di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, è cruciale che tale questione sia affrontata al fine di garantire l'efficacia del regime AML/CFT. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, da tali minacce o atti ostili, e fornire, conformemente al diritto nazionale, un'adeguata protezione a tali persone, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti ad una tutela giurisdizionale e a una rappresentanza effettive.

(42)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), come recepita nella legislazione nazionale, si applica al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva. La lotta contro il riciclaggio di e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, comprese le disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (14), come recepita dalla legislazione nazionale.

(43)

È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni riviste del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta. Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. Tale trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli scopi definiti nella presente direttiva e per le attività previste da essa, tra cui l'adeguata verifica della clientela, il controllo costante, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari ed altri soggetti obbligati. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare, occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

(44)

Le raccomandazioni riviste del GAFI dimostrano che, per poter cooperare pienamente e soddisfare rapidamente le richieste di informazioni da parte delle autorità competenti al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati dovrebbero conservare, per almeno cinque anni, le necessarie informazioni ottenute mediante misure di adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni. Al fine di evitare approcci diversi e al fine di ottemperare alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e di certezza del diritto, è opportuno fissare tale periodo di conservazione a cinque anni dalla fine del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale. Tuttavia, se necessario al fine di prevenire, individuare o investigare in merito ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione in merito alla necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre un periodo ulteriore di conservazione dei dati, non superiore ad un periodo supplementare di cinque anni, fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso. Gli Stati membri dovrebbero prescrivere che siano poste in essere specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati nonché dovrebbero determinare quali persone, categorie di persone o autorità debbano avere accesso esclusivo ai dati conservati.

(45)

Al fine di garantire un'adeguata ed efficiente amministrazione della giustizia durante il periodo di recepimento della presente direttiva negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e al fine di consentire un'agevole interazione con il diritto processuale nazionale, le informazioni e i documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso volti a prevenire, individuare o investigare su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che sono pendenti negli Stati membri alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero essere conservate per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data, con possibilità di proroga di ulteriori cinque anni.

(46)

Il diritto di accesso ai dati della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata ad eventuali informazioni relative alla segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbe gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Possono pertanto essere giustificate limitazioni ed eccezioni a tale diritto in conformità dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e, ove appropriato, dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001. L'interessato ha il diritto di chiedere che un'autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE o, se del caso, il Garante europeo della protezione dei dati, verifichi la liceità del trattamento, nonché il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 di tale direttiva. L'autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE può procedere anche d'ufficio. Fatte salve le restrizioni al diritto di accesso, l'autorità di controllo dovrebbe poter informare la persona interessata dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie a suo carico e dell'esito riguardo alla liceità del trattamento in questione.

(47)

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva i soggetti che si limitano esclusivamente a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in forza di un contratto stipulato con un ente creditizio o un istituto finanziario, né vi rientrano i soggetti che forniscono a un ente creditizio o a un ente finanziario unicamente messaggistica o altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.

(48)

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e lo sforzo a contrastarli dovrebbe pertanto essere condotto su scala globale. Nei casi in cui gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione hanno succursali e filiazioni in paesi terzi in cui i requisiti in materia sono meno restrittivi di quelli degli Stati membri, è opportuno che questi applichino anche in tali succursali o filiazioni le norme dell'Unione, ovvero che avvertano le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora l'applicazione dei suddetti standard non sia possibile, onde evitare l'applicazione di norme diverse nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

(49)

Si dovrebbe, per quanto possibile, mettere a disposizione dei soggetti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni di operazioni sospette e sul seguito loro dato. A tal fine, e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia provvedendo altresì a migliorarne la qualità. Per aumentare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe seguire l'evoluzione della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in seno all'Unione e pubblicare sintesi periodiche.

(50)

Qualora lo Stato membro imponga agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento che hanno sede nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un referente centrale nel proprio territorio, dovrebbe poter richiedere che detto referente, il quale agisce per conto dell'ente che lo ha nominato, assicuri il rispetto delle norme AML/CFT. Lo Stato membro in questione deve altresì fare in modo che tale requisito sia proporzionato e non vada oltre quanto necessario per conseguire il rispetto delle norme AML/CFT, tra l'altro facilitando la rispettiva vigilanza.

(51)

Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l'incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza e onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall'essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi.

(52)

Per i soggetti obbligati che gestiscono sedi in un altro Stato membro, anche attraverso una rete di agenti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe essere responsabile di vigilare che il soggetto obbligato applichi le politiche e le procedure a livello di gruppo in materia di AML/CFT. Ciò potrebbe comportare visite in loco alle sedi che si trovano in un altro Stato membro. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità competente dello Stato membro ospitante e dovrebbe informarla in merito a qualunque questione che possa incidere sulla sua valutazione del rispetto delle regole in materia di AML/CFT dell'ospitante.

(53)

Per i soggetti obbligati che gestiscono sedi in un altro Stato membro, anche attraverso una rete di agenti o di persone che distribuiscono moneta elettronica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante mantiene la responsabilità di far rispettare alla sede le regole in materia di AML/CFT, se necessario anche effettuando ispezioni in loco e un controllo non in loco nonché adottando misure appropriate e proporzionate per trattare le violazioni gravi di detti obblighi. L'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità competente dello Stato membro d'origine e dovrebbe informarla in merito a qualunque questione che possa incidere sulla sua valutazione dell'applicazione da parte del soggetto obbligato delle politiche e delle procedure del gruppo in materia di AML/CFT. Allo scopo di eliminare le violazioni gravi delle norme AML/CFT che richiedono un intervento immediato, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter applicare le misure correttive temporanee, di portata appropriata e proporzionata, che sarebbero applicabili in circostanze analoghe ai soggetti obbligati posti sotto la sua giurisdizione, per sanare tali inadempienze gravi, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine o in cooperazione con essa.

(54)

Tenendo conto della natura transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il coordinamento e la cooperazione tra le FIU sono estremamente importanti. Al fine di migliorare tali coordinamento e cooperazione e, in particolare, per assicurare che le segnalazioni delle operazioni sospette pervengano alla FIU dello Stato membro in cui la segnalazione sarebbe più utile, nella presente direttiva sono stabilite norme dettagliate.

(55)

La piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione («piattaforma delle FIU dell'Unione»), un gruppo informale costituito dai rappresentanti delle FIU attivo dal 2006, serve ad agevolare la cooperazione fra le FIU e a scambiare opinioni sulle questioni connesse alla cooperazione, come l'efficace cooperazione tra le FIU nonché tra le FIU e le unità di informazione finanziaria di paesi terzi, l'analisi congiunta dei casi transfrontalieri nonché le tendenze e i fattori pertinenti in relazione alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello nazionale e sovranazionale.

(56)

Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net («FIU.net»), o quella che la sostituirà e le tecniche fornite da FIU.net. È opportuno consentire lo scambio iniziale di informazioni tra le FIU relative al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo per fini di analisi e non successivamente trattate o divulgate, salvo che un tale scambio di informazioni sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale. Lo scambio di informazioni su casi che le FIU hanno individuato come potenzialmente attinenti a reati fiscali non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni nel settore fiscale, in conformità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (15) o di norme internazionali relative agli scambi di informazioni e alla cooperazione amministrativa sulle questioni fiscali.

(57)

Allo scopo di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni delle FIU, i soggetti obbligati sono tenuti a predisporre sistemi efficaci che consentano loro di avere pieno e tempestivo accesso, attraverso canali protetti e riservati, alle informazioni su rapporti d'affari che mantengono o hanno mantenuto con determinati soggetti. Conformemente al diritto dell'Unione e a quello nazionale, gli Stati membri potrebbero, ad esempio, anche valutare l'istituzione di sistemi di registri bancari o di sistemi elettronici di reperimento dei dati che consentano alle FIU un accesso alle informazioni sui conti bancari fatta salva, se del caso, un'autorizzazione giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare l'istituzione di meccanismi volti a fare in modo che le autorità competenti dispongano di procedure per l'identificazione di attività senza notifica preventiva al titolare.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le rispettive autorità competenti a fornire in maniera rapida, costruttiva ed efficace la massima cooperazione transfrontaliera possibile ai fini della presente direttiva, fatte salve eventuali norme e procedure applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro FIU scambino informazioni liberamente, spontaneamente o su richiesta, con le unità di informazione finanziaria dei paesi terzi, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei principi relativi allo scambio di informazioni messi a punto dal Gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria.

(59)

L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni e misure amministrative per le violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi fornire una gamma di sanzioni e misure amministrative a disposizione degli Stati membri, quanto meno per violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni dei soggetti obbligati. Tale gamma di misure dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi ed istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività. Nel recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del ne bis in idem.

(60)

Per valutare se le persone che ricoprono una funzione dirigenziale nei soggetti obbligati, o che in altro modo le controllano, siano adeguate all'incarico, qualsiasi scambio di informazioni in merito alle condanne penali dovrebbe essere effettuato conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (16) e dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio (17), quali recepite nella legislazione nazionale, e ad altre disposizioni rilevanti del diritto nazionale.

(61)

Occorre che le norme tecniche di regolamentazione nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficace e opportuno incaricare le AEV, in quanto organi con competenza altamente specializzata, dell'elaborazione, per la presentazione alla Commissione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche.

(62)

La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dalle AEV ai sensi della presente direttiva mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(63)

Data la necessità di apportare modifiche consistenti alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE alla luce della presente direttiva, è opportuno provvedere alla loro fusione e sostituzione per ragioni di chiarezza e coerenza.

(64)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l'individuazione e l'indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello stato di diritto e dell'ordine pubblico dell'Unione ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(65)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti di difesa.

(66)

Conformemente all'articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione, gli Stati membri devono assicurare che la presente direttiva sia applicata in modo non discriminatorio per quanto riguarda le valutazioni del rischio nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.

(67)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (18), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(68)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 4 luglio 2013 (19),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1.   La presente direttiva mira a impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

3.   Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b)

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c)

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d)

la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

4.   Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

5.   Ai fini della presente direttiva per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (20).

6.   La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui ai paragrafi 3 e 5, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1.   La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati:

1)

enti creditizi;

2)

istituti finanziari;

3)

le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

a)

revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

b)

notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i)

l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese;

ii)

la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

iii)

l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

iv)

l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v)

la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili;

c)

prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b);

d)

agenti immobiliari;

e)

altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate;

f)

prestatori di servizi di gioco d'azzardo.

2.   Ad eccezione delle case da gioco e a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva sulla base del basso livello di rischio comprovato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi.

Tra i fattori considerati nelle loro valutazioni del rischio, gli Stati membri valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni in questione, anche riguardo ai metodi di pagamento utilizzati.

Nella valutazione del rischio, gli Stati membri indicano in che modo hanno tenuto conto di tutte le pertinenti risultanze delle relazioni presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6.

La decisione adottata da uno Stato membro a norma del primo comma è notificata alla Commissione, insieme ad una motivazione fondata sulla valutazione del rischio specifico. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva i soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali soggetti soddisfino tutti i criteri seguenti:

a)

l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;

b)

l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;

c)

l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone;

d)

l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone;

e)

l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettere da a) a d) e lettera f);

f)

l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico.

Il primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria.

5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa deve essere sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non deve superare 1 000 EUR.

6.   Ai fini del paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri prescrivono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato complessivo del soggetto in questione.

7.   Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

8.   Le decisioni adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 indicano le ragioni sulle quali sono basate. Gli Stati membri possono decidere di revocare tali decisioni qualora le circostanze mutino. Essi notificano tali decisioni alla Commissione. La Commissione comunica dette decisioni agli altri Stati membri.

9.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure atte a evitare abusi dell'esenzione concessa mediante le decisioni di cui al presente articolo.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nonché una succursale, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), dello stesso regolamento, situate nell'Unione, la cui sede centrale è situata nell'Unione o in un paese terzo;

2)

«istituto finanziario»:

a)

un'impresa diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);

b)

un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;

c)

un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

d)

un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;

e)

un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;

f)

le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;

3)

«beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

4)

«attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:

a)

gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

b)

ognuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c)

le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (27);

d)

la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (28);

e)

la corruzione;

f)

tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

5)

«organo di autoregolamentazione»: un organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di vigilanza e nel garantire il rispetto delle norme che li riguardano;

6)

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a)

in caso di società:

i)

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

ii)

se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;

b)

in caso di trust:

i)

il costituente;

ii)

il o i «trustee»;

iii)

il guardiano, se esiste;

iv)

i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v)

qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c)

in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);

7)

«prestatore di servizi relativi a società o trust»: il soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a)

la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

b)

ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c)

la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d)

ricoprire la posizione di «trustee» in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e)

esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;

8)

«rapporto di corrispondenza»:

a)

la fornitura di servizi bancari da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;

b)

i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi e istituti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;

9)

«persona politicamente esposta»: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti:

a)

capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;

b)

parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;

c)

membri degli organi direttivi di partiti politici;

d)

membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

e)

membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

f)

ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;

g)

membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale;

h)

direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h);

10)

«familiari» comprende:

a)

il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta;

b)

i figli e i loro coniugi, o le persone equiparate ai coniugi, di una persona politicamente esposta;

c)

i genitori di una persona politicamente esposta;

11)

«soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»:

a)

le persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;

b)

le persone fisiche che siano uniche titolari effettive di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta;

12)

«alto dirigente»: un funzionario o dipendente sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio ma non necessariamente, in ogni caso, un membro del consiglio di amministrazione;

13)

«rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata;

14)

«servizi di gioco d'azzardo»: un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

15)

«gruppo»: un gruppo di imprese composto da un'impresa madre, dalle sue imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

16)

«moneta elettronica»: la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE;

17)

«banca di comodo»: un ente creditizio o un istituto finanziario, o un ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da istituti finanziari, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri provvedono a estendere, secondo un approccio basato sul rischio, in tutto o in parte, l'ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

2.   Qualora uno Stato membro estenda l'ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali o categorie di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ne informa la Commissione.

Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell'Unione.

SEZIONE 2

Valutazione del rischio

Articolo 6

1.   La Commissione effettua una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere.

A tal fine, la Commissione, entro il 26 giugno 2017 elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Successivamente, la Commissione aggiorna la sua relazione ogni due anni o, se del caso, più frequentemente.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:

a)

i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio;

b)

i rischi associati a ciascun settore interessato;

c)

i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

3.   La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell'individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le AEV e i rappresentanti delle FIU, di comprendere meglio i rischi in questione.

4.   La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali di AML/CFT lo notificano alla Commissione fornendone una motivazione.

5.   Entro il 26 dicembre 2016 le AEV, tramite il comitato congiunto, emanano un parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'Unione («parere congiunto»). Successivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, emettono un parere ogni due anni.

6.   Nel condurre la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione organizza il lavoro a livello dell'Unione, tiene conto dei pareri congiunti di cui al paragrafo 5 e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle FIU e altri organi dell'Unione, ove opportuno. La Commissione mette i pareri congiunti a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7.   Ogni due anni o, se del caso, più frequentemente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle risultanze delle valutazioni periodiche del rischio e sulle azioni intraprese sulla base di tali risultanze.

Articolo 7

1.   Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. Esso tiene aggiornata tale valutazione del rischio.

2.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, alle AEV e agli altri Stati membri.

3.   Nel condurre le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri si avvalgono delle risultanze della relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4.   Con riguardo alla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro:

a)

usa tale valutazione per migliorare il proprio regime in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare;

b)

individua, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c)

utilizza tale valutazione come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

d)

utilizza tale valutazione per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

e)

mette tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5.   Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio a disposizione della Commissione, delle AEV e degli altri Stati membri.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

2.   Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati. Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

4.   Le politiche, i controlli e le procedure di cui al paragrafo 3 includono:

a)

l'elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti;

b)

se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a).

5.   Gli Stati membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure poste in essere dai soggetti obbligati siano autorizzate dall'alta dirigenza e che essi verifichino l'adeguatezza delle misure e si adoperino, ove necessario, per rafforzarle.

SEZIONE 3

Politica per i paesi terzi

Articolo 9

1.   Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad altro rischio»).

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo all'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, in particolare per quanto riguarda:

a)

il quadro legale ed istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:

i)

la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ii)

le misure relative all' adeguata verifica della clientela;

iii)

gli obblighi per la conservazione dei documenti; e

iv)

gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;

b)

i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

c)

l'efficacia del sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del paese terzo.

3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche di cui a detto paragrafo.

4.   Ove appropriato, nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

CAPO II

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 10

1.   Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

2.   Gli Stati membri adottano le misure per evitare l'uso improprio di azioni al portatore e certificati azionari al portatore.

Articolo 11

Gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:

a)

quando instaurano un rapporto d'affari;

b)

quando eseguono un'operazione occasionale che:

i)

sia d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o

ii)

rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), superiore a 1 000 EUR;

c)

nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

d)

per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

e)

qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

f)

qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Articolo 12

1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14 e sulla base di un'opportuna valutazione del rischio da cui emerga un profilo di rischio basso, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:

a)

lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 EUR, utilizzabile solo in tale Stato membro;

b)

l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 EUR;

c)

lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;

d)

lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;

e)

l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Ai fini della lettera b) del primo comma, uno Stato membro può innalzare il limite massimo fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in uno Stato membro.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato supera i 100 EUR.

Articolo 13

1.   Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

a)

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;

b)

identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c)

valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

d)

svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Quando applicano le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti obbligati verificano inoltre che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, nonché identifichi e verifichi l'identità di tale soggetto.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1. Tuttavia, i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio.

3.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati tengano conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

5.   Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:

a)

nel caso di beneficiario identificato come una determinata persona fisica o istituto giuridico, acquisizione del nome;

b)

nel caso di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a far ritenere all'ente creditizio o istituto finanziario che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento.

Con riguardo alle lettere a) e b) del primo comma, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, l'ente creditizio o l'istituto finanziario a conoscenza della cessione identifica il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

6.   Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto obbligato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario presso un ente creditizio o un istituto finanziario, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, purché vi siano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettui operazioni fino al completo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

4.   Gli Stati membri prescrivono che il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), non effettui un'operazione attraverso un conto bancario, non avvii il rapporto d'affari o non effettui l'operazione, nonché ponga fine al rapporto d'affari e vagli l'eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 33.

Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

5.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente.

SEZIONE 2

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

Articolo 15

1.   Laddove uno Stato membro o un soggetto obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire ai soggetti obbligati di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

2.   Prima di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione presenti un basso grado di rischio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati esercitino sulle operazioni e sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette.

Articolo 16

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.

Articolo 17

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.

SEZIONE 3

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

Articolo 18

1.   Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato, nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

Non è necessario invocare automaticamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela riguardo a succursali o filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione che siano situate in paesi terzi, qualora tali succursali o filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45. Gli Stati membri provvedono affinché tali casi siano trattati dai soggetti obbligati mediante un approccio basato sul rischio.

2.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano sospette.

3.   Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a più alto rischio, previsti all'allegato III.

4.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.

Articolo 19

In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo, gli Stati membri prescrivono che enti creditizi e gli istituti finanziari, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti:

a)

raccogliere sull'ente rispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza;

b)

valutare i controlli in materia di AML/CFT applicati dal corrispondente estero;

c)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;

d)

documentare le rispettive responsabilità di ogni ente;

e)

per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

Articolo 20

Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti:

a)

disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta;

b)

applicare le seguenti misure in caso di rapporti d'affari con persone politicamente esposte:

i)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;

ii)

adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con tali persone;

iii)

esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

Articolo 21

Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati adottino misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti:

a)

informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;

b)

eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con l'assicurato.

Articolo 22

Quando una persona politicamente esposta non ricopre più importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche pubbliche importanti in un'organizzazione internazionale, ai soggetti obbligati è prescritto di prendere in considerazione, per almeno dodici mesi, il rischio che tale persona continua a costituire e di applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio specifico delle persone politicamente esposte cessi.

Articolo 23

Le misure di cui agli articoli 20 e 21 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte.

Articolo 24

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e agli istituti finanziari di aprire o mantenere rapporti di corrispondenza con una banca di comodo. Essi prescrivono che tali enti adottino misure atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un istituto finanziario che notoriamente consente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

SEZIONE 4

Esecuzione da parte di terzi

Articolo 25

Gli Stati membri possono permettere ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). Tuttavia, il soggetto obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi.

Articolo 26

1.   Ai fini della presente sezione, per «terzi» s'intendono i soggetti obbligati elencati all'articolo 2, le organizzazioni o federazioni di tali soggetti obbligati o altri enti o persone aventi sede in uno Stato membro o in un paese terzo che:

a)

applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi a quelli previsti dalla presente direttiva; e

b)

sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva in modo conforme al capo VI, sezione 2.

2.   Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. Gli Stati membri possono esonerare da tale divieto le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione qualora dette succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45.

Articolo 27

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica e qualsiasi altro documento pertinente all'identità del cliente o del titolare effettivo.

Articolo 28

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine (per politiche e procedure a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e filiazioni) possano considerare che un soggetto obbligato rispetti, mediante il programma di gruppo, le disposizioni adottate ai sensi degli articoli 26 e 27 laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;

b)

detto gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti;

c)

un'autorità competente dello Stato membro ospitante o del paese terzo vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).

Articolo 29

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel cui ambito il prestatore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante del soggetto obbligato.

CAPO III

INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Articolo 30

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti.

Gli Stati membri provvedono affinché tali soggetti siano tenuti a fornire ai soggetti obbligati, oltre alle informazioni sul loro titolare giuridico, informazioni riguardanti il titolare effettivo, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali.

4.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:

a)

alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;

b)

ai soggetti obbligati, nel quadro dell' adeguata verifica della clientela a norma del capo II;

c)

a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.

Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa. La tassa applicata per l'ottenimento delle informazioni non eccede i costi amministrativi.

6.   Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura un accesso tempestivo e illimitato alle autorità competenti ed alle FIU senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché che le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri.

8.   Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 3 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio.

9.   Gli Stati membri possono prevedere una deroga per l'accesso di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso in circostanze eccezionali, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

10.   Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Ove opportuno, tale relazione è corredata da una proposta legislativa.

Articolo 31

1.   Gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

a)

del costituente;

b)

del o dei «trustee»;

c)

del guardiano (se esiste);

d)

dei beneficiari o della classe di beneficiari; e

e)

delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il «trustee» renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d).

3.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri stabiliscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali. Il registro centrale assicura un accesso tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Esso può inoltre consentire un accesso tempestivo ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di tali meccanismi nazionali.

5.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust.

9.   Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali. Ove opportuno, tale relazione è corredata da una proposta legislativa.

CAPO IV

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 32

1.   Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione il nome e l'indirizzo delle loro rispettive FIU.

3.   Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche. La FIU in quanto unità nazionale centrale ha la responsabilità di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. Essa può acquisire informazioni ulteriori dai soggetti obbligati.

Gli stati membri dotano le FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate all'espletamento dei compiti ad esse assegnati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro rispettive FIU abbiano accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Le FIU devono essere in grado di rispondere alle richieste di informazioni ad esse rivolte da autorità competenti dei rispettivi Stati membri qualora tali richieste di informazioni siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La decisione se condurre l'analisi o disseminare le informazioni spetta alla FIU.

5.   Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni.

6.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti diano alla FIU un riscontro sull'uso delle informazioni fornite a norma del presente articolo e sull'esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione, confermare il sospetto e disseminare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. È conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, tali azioni su richiesta di una FIU di un altro Stato membro per il periodo e alle condizioni specificati nella normativa nazionale della FIU che riceve la richiesta.

8.   La funzione di analisi della FIU consiste in quanto segue:

a)

un'analisi operativa incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la disseminazione; e

b)

un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 33

1.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente e provvedendo tempestivamente a:

a)

informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU; e

b)

fornire alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.

2.   Le persone nominate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato che le trasmette.

Articolo 34

1.   In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, nel caso di soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come entità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, l'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni alla FIU senza filtrarle.

2.   Gli Stati membri non applicano gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, ai notai e altri liberi professionisti legali, a revisori dei conti, a contabili esterni e a consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 35

1.   Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo, prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in questione.

2.   Qualora sia impossibile astenersi dall'eseguire le operazioni di cui al paragrafo 1 o tale astensione possa ostacolare il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta, i soggetti obbligati informano la FIU immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Articolo 36

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui all'articolo 48 informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso soggetti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli organi di sorveglianza cui è conferito, per legge o per regolamento, il potere di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino la FIU qualora rilevino fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

Articolo 37

La comunicazione di informazioni in buona fede da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli articoli 33 e 34 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere.

Articolo 38

Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, all'interno o alla FIU, siano tutelati da qualsiasi minaccia o atto ostile, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

SEZIONE 2

Divieto di comunicazione

Articolo 39

1.   I soggetti obbligati e i loro amministratori e dipendenti non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 33 o 34 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti, compresi gli organi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di indagine.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra enti creditizi e istituti finanziari o tra tali enti e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 45, e che le politiche e procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), o entità di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa entità giuridica o di una struttura più vasta a cui l'entità appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità.

5.   Per i soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1), 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti obbligati, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano di uno Stato membro, o le entità di un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggette a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.

6.   Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo quando i soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DATI STATISTICI

Articolo 40

1.   Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

a)

per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

b)

le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

Alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati cancellino i dati personali, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che determina le situazioni in cui i soggetti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non eccede ulteriori cinque anni.

2.   Se, al 25 giugno 2015, procedimenti giudiziari relativi alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono pendenti in uno Stato membro e un soggetto obbligato detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il soggetto obbligato può conservare tali informazioni o tali documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di una tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 41

1.   Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto alla direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale. I dati personali trattati a norma della presente direttiva dalla Commissione o dalle AEV sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   I dati personali sono trattati da soggetti obbligati sulla base della presente direttiva unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva per ogni altro fine, ad esempio a scopi commerciali, è vietato.

3.   I soggetti obbligati forniscono ai nuovi clienti le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi giuridici imposti ai soggetti obbligati ai sensi della presente direttiva in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 1 della presente direttiva.

4.   Nell'applicare il divieto di comunicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona in questione:

a)

per consentire al soggetto obbligato o all'autorità nazionale competente di svolgere adeguatamente i suoi compiti ai fini della presente direttiva; o

b)

per non compromettere indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini della presente direttiva e per garantire che non sia compromessa la prevenzione, l'indagine e l'individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 42

Gli Stati membri prescrivono ai loro soggetti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni delle loro FIU o di altre autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste.

Articolo 43

Il trattamento dei dati personali sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Articolo 44

1.   Gli Stati membri, al fine di contribuire alla preparazione delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 7, assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per l'efficacia di tali sistemi.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:

a)

dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di entità e persone e importanza economica di ciascun settore;

b)

dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;

c)

se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente a una relazione annuale ai soggetti obbligati che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;

d)

dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente.

3.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro statistiche.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2.

CAPO VI

POLITICHE, PROCEDURE E VIGILANZA

SEZIONE 1

Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni

Articolo 45

1.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di AML/CFT. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi.

2.   Ciascuno Stato membro prescrive che soggetti obbligati che gestiscono sedi in un altro Stato membro assicurino che tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva.

3.   Ciascuno Stato membro provvede affinché, laddove soggetti obbligati abbiano succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi che applicano obblighi minimi in materia di AML/CFT meno rigorosi di quelli applicati sul suo territorio, tali succursali e filiazioni applichino gli obblighi di tale Stato membro, anche in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dal diritto interno del paese terzo.

4.   Gli Stati membri e le AEV si scambiano informazioni sui casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi può essere intrapresa un'azione coordinata per giungere a una soluzione.

5.   Gli Stati membri prescrivono che, nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurino che le succursali o le filiali controllate a maggioranza situate in detto paese terzo applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le competenti autorità del loro Stato membro d'origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine effettuano azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine e non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese terzo.

6.   Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 dicembre 2016.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo. Le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all'interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU.

9.   Gli Stati membri possono stabilire che gli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e i prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 9), della direttiva 2007/64/CE, che sono stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, nominino un punto di contatto centrale nel proprio territorio per assicurare il rispetto delle norme AML/CFT per conto dell'ente che ha effettuato la nomina e facilitare la vigilanza da parte delle autorità competenti, anche fornendo a queste ultime, su richiesta, documenti e informazioni.

10.   Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 giugno 2017.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

1.   Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati adottino misure proporzionate ai loro rischi, alla loro natura e alle loro dimensioni, affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando una persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di un soggetto giuridico, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detto soggetto giuridico e non alla persona fisica.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati abbiano accesso a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3.   Gli Stati membri provvedono a che, ove praticabile, ai soggetti obbligati sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

4.   Gli Stati membri stabiliscono che, se del caso, i soggetti obbligati identifichino il membro dell'organo con funzioni di gestione responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

SEZIONE 2

Vigilanza

Articolo 47

1.   Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.

2.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti si assicurino della professionalità e dell'onorabilità delle persone che svolgono una funzione dirigenziale nei soggetti di cui al paragrafo 1 o ne detengono la titolarità effettiva.

3.   In relazione ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali condannati per reati commessi in ambiti pertinenti o a loro complici di occuparvi una funzione dirigenziale o detenerne la titolarità effettiva.

Articolo 48

1.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino in modo efficace e adottino le misure necessarie per garantire l'osservanza della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di prescrivere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

3.   Per quanto riguarda gli enti creditizi e gli istituti finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro in cui il soggetto obbligato gestisce sedi vigilino affinché tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Nel caso delle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, tale vigilanza può includere l'adozione di misure appropriate e proporzionate per affrontare gravi carenze che richiedono un intervento immediato. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono risolte le carenze riscontrate, anche tramite l'assistenza o la cooperazione con autorità competenti dello Stato membro d'origine del soggetto obbligato a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro in cui il soggetto obbligato gestisce sedi cooperino con le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la sede centrale del soggetto obbligato nell'assicurare un'efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente direttiva.

6.   Gli Stati membri assicurano che, quando applicano un approccio alla vigilanza basato sul rischio, le autorità competenti:

a)

comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel rispettivo Stato membro;

b)

abbiano accesso in situ e extra situ a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi dei soggetti obbligati; e

c)

basino la frequenza e l'intensità della vigilanza in situ e extra situ sul profilo di rischio dei soggetti obbligati e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nello Stato membro.

7.   La valutazione dell'esposizione al rischio di soggetti obbligati rispetto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di non conformità, è esaminata sia periodicamente sia in caso si verifichino fatti di rilievo o cambiamenti importanti nel loro assetto gestionale e nella loro operatività.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità concesso al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche interne nonché dei controlli e delle procedure di tale soggetto.

9.   Nel caso di soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano svolte da organi di autoregolamentazione, purché conformi al paragrafo 2 del presente articolo.

10.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti a norma dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio. Sono tenute in particolare considerazione la natura e il volume dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono stabilite misure specifiche.

SEZIONE 3

Cooperazione

Sottosezione I

Cooperazione nazionale

Articolo 49

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'articolo 7.

Sottosezione II

Cooperazione con le AEV

Articolo 50

Le autorità competenti forniscono alle AEV tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva.

Sottosezione III

Cooperazione tra le FIU e la Commissione

Articolo 51

La Commissione può prestare l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra FIU all'interno dell'Unione. Può convocare periodicamente riunioni della piattaforma delle FIU dell'Unione, composta dai rappresentanti delle FIU degli Stati membri, al fine di agevolare la cooperazione tra FIU e lo scambio di opinioni e la prestazione di consulenza su questioni in materia di attuazione che rivestono importanza per le FIU e i soggetti segnalanti, così come su questioni relative alla cooperazione, quali l'efficacia della cooperazione tra FIU, l'individuazione di operazioni sospette con carattere transfrontaliero, la standardizzazione dei formati delle segnalazioni mediante FIU.net, o il sistema che la sostituirà, l'analisi congiunta dei casi di carattere transfrontaliero, nonché l'identificazione delle tendenze e dei fattori rilevanti per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello sia nazionale che sovranazionale.

Articolo 52

Gli Stati membri assicurano che le FIU cooperino tra loro nella misura più ampia possibile, a prescindere dal loro status organizzativo.

Articolo 53

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.

La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. Si possono applicare meccanismi di scambio diversi, se così convenuto fra le FIU, in particolare per quanto concerne gli scambi tramite FIU.net, o il sistema che la sostituirà.

Quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui viene inviata una richiesta usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni quando risponde alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 da parte di un'altra FIU. La FIU che riceve la richiesta risponde in maniera tempestiva.

Qualora una FIU debba di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato. Tale FIU trasmette tempestivamente le richieste e le risposte.

3.   Una FIU può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi.

Articolo 54

Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli articoli 52 e 53 sono usati per lo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla presente direttiva. Nello scambiare informazioni o documenti a norma degli articoli 52 e 53, la FIU che tramette tali informazioni o documenti può subordinarne l'uso a limitazioni o condizioni. La FIU che riceve le informazioni o i documenti rispetta tali limitazioni e condizioni.

Articolo 55

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate ai sensi degli articoli 52 e 53 siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e che ogni comunicazione di tali informazioni da parte della FIU che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni al di là dei fini originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.

Articolo 56

1.   Ciascuno Stato membro prevede che le FIU debbano utilizzare canali protetti di comunicazione tra loro e incoraggia l'uso di FIU.net o del sistema che la sostituirà.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna FIU cooperi nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia in conformità del diritto nazionale. Tali tecnologie devono consentire a ciascuna FIU di incrociare anonimamente i propri dati con quelli delle altre FIU, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di individuare in altri Stati membri soggetti che la interessano e rintracciarne proventi e fondi.

Articolo 57

Le differenze fra le definizioni di reati fiscali contemplate nelle diverse legislazioni nazionali non ostacolano lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le FIU, nella massima misura possibile prevista dalla proprio diritto nazionale.

SEZIONE 4

Sanzioni

Articolo 58

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle misure amministrative e provvedono affinché le loro autorità competenti possano imporre dette sanzioni e misure per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e si assicurano che vengano applicate.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni o misure amministrative per violazioni che sono già soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni del diritto penale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché laddove gli obblighi si applichino a entità giuridiche, in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sanzioni e misure possano essere applicate ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

5.   Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni e misure amministrative in conformità della presente direttiva e del diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità su delega di dette altre autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano attivamente al fine di assicurare che tali sanzioni e misure amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 59

1.   Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi per lo meno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse dai soggetti obbligati, degli obblighi di cui:

a)

agli articoli da 10 a 24 (adeguata verifica della clientela);

b)

agli articoli 33, 34 e 35 (segnalazione di operazioni sospette);

c)

all'articolo 40 (conservazione dei documenti); e

d)

agli articoli 45 e 46 (controlli interni).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni e le misure amministrative applicabili comprendano almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione;

d)

un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1 000 000 EUR.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga al paragrafo 2, lettera e), se il soggetto obbligato interessato è un ente creditizio o un istituto finanziario, si possano applicare anche le seguenti sanzioni:

a)

nel caso di entità giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o al 10 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione; se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiale di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale;

b)

nel caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data del 25 giugno 2015.

4.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti la facoltà di imporre ulteriori tipi di sanzioni amministrative in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 2, lettere da a) a d), o di imporre sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera e) e al paragrafo 3.

Articolo 60

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva avverso le quali non sia stato presentato ricorso, vengano pubblicate dalle autorità competenti sul loro sito internet ufficiale subito dopo che la persona soggetta a sanzione è stata informata della decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Gli Stati membri non sono tenuti a applicare il presente comma alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell'identità delle persone responsabili di cui al primo comma, l'autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti:

a)

rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino;

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima in conformità della normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; qualora si decida di pubblicare una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino;

c)

non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; oppure

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura inferiore.

2.   Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di decisioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito internet ufficiale anche tali informazioni e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullano la decisione precedente di imporre una sanzione o misura amministrativa.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d)

il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;

g)

precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

a)

il potere di rappresentare la persona giuridica;

b)

l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure

c)

l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

6.   Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

Articolo 61

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito;

b)

adeguata tutela dei dipendenti di soggetti obbligati o di persone in posizione comparabile che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti;

c)

adeguata tutela della persona accusata;

d)

protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE;

e)

norme chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno al soggetto obbligato, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.   Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati predispongano adeguate procedure perché i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.

Articolo 62

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti informino le AEV di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 58 e 59 agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.

2.   Gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti verifichino, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.

3.   Le AEV gestiscono un sito internet con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell'articolo 60 agli enti creditizi e agli istituti finanziari e indicano la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

All'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio (*), carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

Articolo 64

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 25 giugno 2015.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 65

Entro il 26 giugno 2019 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 66

Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 26 giugno 2017.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 67

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 68

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 69

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.

(2)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 (non ancor pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

(5)  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(6)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(7)  Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

(8)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(11)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

(15)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(16)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(17)  Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

(18)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(19)  GU C 32 del 4.2.2014, pag. 9.

(20)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(21)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(23)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(24)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(25)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)

(26)  Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

(27)  Azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1).

(28)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(29)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(30)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(31)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

(32)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Il seguente è un elenco non esaustivo delle variabili di rischio che i soggetti obbligati valutano nel determinare in che misura applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3:

i)

lo scopo del conto o del rapporto;

ii)

il livello dei beni depositati dal cliente o il volume delle operazioni effettuate;

iii)

la regolarità o durata del rapporto d'affari continuativo.


ALLEGATO II

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui all'articolo 16:

1)

fattori di rischio relativi alla clientela:

a)

società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b)

amministrazioni o imprese pubbliche;

c)

clienti che sono residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 3);

2)

fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a)

contratti di assicurazione vita a basso premio;

b)

contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da collaterale;

c)

regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d)

prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e)

prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà (ad esempio alcuni tipi di moneta elettronica);

3)

fattori di rischio geografici:

a)

Stati membri;

b)

paesi terzi dotati di efficaci sistemi di AML/CFT;

c)

paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d)

paesi terzi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, hanno obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni riviste del GAFI e che attuano tali obblighi in modo efficace.


ALLEGATO III

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3:

1)

fattori di rischio relativi alla clientela:

a)

rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale;

b)

clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3);

c)

entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;

d)

società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;

e)

attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

f)

assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività;

2)

fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a)

private banking;

b)

prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

c)

rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;

d)

incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;

e)

nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

3)

fattori di rischio geografici:

a)

fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;

b)

paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;

c)

paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;

d)

paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Presente direttiva

Direttiva 2005/60/CE

Direttiva 2006/70/CE

 

Articolo 1

 

Articolo 3

 

Articolo 5

 

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 2

Articolo 2

 

Articolo 2, paragrafi da 3 a 9

 

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 3

 

Articolo 3, paragrafi 9, 10 e 11

 

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 5

 

Articoli da 6 a 8

 

Articolo 10

Articolo 6

 

Articolo 11

Articolo 7

 

Articolo 13

Articolo 8

 

Articolo 14

Articolo 9

 

Articolo 11, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articoli 15, 16 e 17

Articolo 11

 

Articolo 12

 

Articoli da 18 a 24

Articolo 13

 

Articolo 22

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 25

Articolo 14

 

Articolo 15

 

Articolo 26

Articolo 16

 

Articolo 17

 

Articolo 27

Articolo 18

 

Articolo 28

 

Articolo 29

Articolo 19

 

Articolo 30

 

Articolo 31

 

Articolo 20

 

Articolo 32

Articolo 21

 

Articolo 33

Articolo 22

 

Articolo 34

Articolo 23

 

Articolo 35

Articolo 24

 

Articolo 36

Articolo 25

 

Articolo 37

Articolo 26

 

Articolo 38

Articolo 27

 

Articolo 39

Articolo 28

 

Articolo 29

 

Articolo 40

Articolo 30

 

Articolo 45

Articolo 31

 

Articolo 42

Articolo 32

 

Articolo 44

Articolo 33

 

Articolo 45

Articolo 34

 

Articolo 46

Articolo 35

 

Articolo 47

Articolo 36

 

Articolo 48

Articolo 37

 

Articolo 49

 

Articolo 50

Articolo 37 bis

 

Articolo 51

Articolo 38

 

Articoli da 52 a 57

 

Articoli da 58 a 61

Articolo 39

 

Articolo 40

 

Articolo 41

 

Articolo 41 bis

 

Articolo 41 ter

 

Articolo 65

Articolo 42

 

Articolo 43

 

Articolo 66

Articolo 44

 

Articolo 67

Articolo 45

 

Articolo 68

Articolo 46

 

Articolo 69

Articolo 47

 


Rettifiche

5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/118


Rettifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 31 luglio 2007 )

A pagina 12, punto 4.7:

anziché:

«Organo giurisdizionale concordato dalle parti

»

leggi:

«Organo giurisdizionale concordato dalle parti

☐»