ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
5 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 della Commissione, del 4 giugno 2015, che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/867 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione (2), le tariffe e gli oneri di cui a tale regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità al regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (3).

(2)

A seguito di questa revisione annuale realizzata nel 2014, tali tariffe dovrebbero essere adattate secondo il tasso di inflazione media annuale applicabile pubblicato da Eurostat, che è pari a 1,5 % per l'anno 2013.

(3)

L'adeguamento delle tariffe e degli oneri è fissato a un livello tale che il gettito da essi derivante, insieme ad altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.

(4)

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe continuare a monitorare gli sforzi profusi dall'Agenzia per migliorare l'efficienza al fine di ottenere il miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti. La Commissione dovrebbe tener conto del parere del consiglio di amministrazione in occasione della prossima revisione delle tariffe e degli oneri pagabili all'Agenzia conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 340/2008.

(6)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 739 EUR

1 304 EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

4 674 EUR

3 506 EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

12 501 EUR

9 376 EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

33 699 EUR

25 274 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffa

1 739 EUR

1 304 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffa

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

ALLEGATO III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

2 935 EUR

2 201 EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

10 762 EUR

8 071 EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

31 960 EUR

23 970 EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

7 827 EUR

5 870 EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

29 025 EUR

21 768 EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

21 198 EUR

15 898 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 631 EUR

Tipo di aggiornamento

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 892 EUR

3 669 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 631 EUR

1 223 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 892 EUR

3 669 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 261 EUR

2 446 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

MEDIA impresa

Piccola impresa

Microimpresa

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Tipo di aggiornamento

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 892 EUR

3 669 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 631 EUR

1 223 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 892 EUR

3 669 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 261 EUR

2 446 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Oggetto della domanda di riservatezza

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di PPORD

Tariffa ordinaria

544 EUR

Tariffa ridotta per le medie imprese

353 EUR

Tariffa ridotta per le piccole imprese

190 EUR

Tariffa ridotta per le microimprese

27 EUR


Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

Onere ordinario

1 087 EUR

Onere ridotto per le medie imprese

707 EUR

Onere ridotto per le piccole imprese

380 EUR

Onere ridotto per le microimprese

54 EUR

ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

54 100 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

10 820 EUR

Tariffa supplementare per impiego

10 820 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base

40 575 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

8 115 EUR

Tariffa supplementare per impiego

8 115 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base

24 345 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

4 869 EUR

Tariffa supplementare per impiego

4 869 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base

5 410 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

1 082 EUR

Tariffa supplementare per impiego

1 082 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Richiedente supplementare: 4 057 EUR

ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

54 100 EUR

Onere supplementare per impiego

10 820 EUR

Onere supplementare per sostanza

10 820 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base

40 575 EUR

Onere supplementare per impiego

8 115 EUR

Onere supplementare per sostanza

8 115 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base

24 345 EUR

Onere supplementare per impiego

4 869 EUR

Onere supplementare per sostanza

4 869 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base

5 410 EUR

Onere supplementare per impiego

1 082 EUR

Onere supplementare per sostanza

1 082 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

2 392 EUR

dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

4 783 EUR

dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

7 175 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1 794 EUR

dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

3 587 EUR

dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

5 381 EUR

»

5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)

Le misure hanno assunto la forma di un'aliquota del 46,2 % di dazio ad valorem, fatta eccezione per Kiswire Qingdao Ltd (0 %) nonché per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (aliquota del 31,1 % per entrambe).

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

Il 7 febbraio 2014, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata dall'European Stress Information Service («ESIS») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, in data 8 maggio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Periodi pertinenti presi in considerazione dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

(7)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2013 e il 31 marzo 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

5.   Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione ritenuti interessati e i rappresentanti della Cina. Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(9)

Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori indipendenti nell'Unione, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento di queste parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(10)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione sulla base della produzione del prodotto simile. Tale campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64 % della produzione totale dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

(11)

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti dell'Unione, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che nessuna di queste parti si è manifestata, non è stato tuttavia necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori né per gli importatori indipendenti.

6.   Questionari e verifica

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni giudicate necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, nonché per accertare l'interesse dell'Unione.

(13)

A tal fine la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti ritenute interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura, ossia i produttori esportatori cinesi noti, i produttori noti in otto paesi terzi a economia di mercato per i quali esistono indicazioni di una fabbricazione da parte loro del prodotto simile, i produttori dell'Unione inclusi nel campione e gli utilizzatori noti dell'Unione.

(14)

I cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione e altri dodici produttori hanno compilato e trasmesso il questionario. Un utilizzatore ha risposto al questionario, mentre undici utilizzatori e tre fornitori hanno presentato osservazioni scritte. Nessun produttore esportatore cinese ha compilato il questionario. Tre produttori di paesi terzi a economia di mercato hanno compilato e trasmesso il questionario.

(15)

Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

a)

produttori dell'Unione inseriti nel campione:

CB Trafilati Acciai, Tezze sul Brenta, Italia;

D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi, Miskolc, Ungheria;

DWK Drahtwerk GmbH, Colonia, Germania;

Nedri Spanstaal, BV, Venlo, Paesi Bassi;

Trenzas y Cables de Acero PSC, Santander, Spagna;

b)

produttore del paese terzo ad economia di mercato:

Scaw South Africa (Pty) Limited, Germiston, Sud Africa.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame è costituito da fili non zincati d'acciaio non legato, da fili zincati d'acciaio non legato e da trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69, originari della Cina. Ai trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non si applicano le misure attualmente in vigore. Tali trefoli non sono oggetto del presente riesame.

(17)

Il prodotto in esame è usato prevalentemente dall'industria delle costruzioni nelle armature per calcestruzzo, ma altresì per elementi sospesi e ponti strallati. È fabbricato a partire da vergelle di acciaio ad alto tenore di carbonio che sono pulite, trafilate, riscaldate e — nel caso dei trefoli — avvolte elicoidalmente per ottenere specifiche caratteristiche in termini di diametro, resistenza e stabilità.

2.   Prodotto simile

(18)

L'inchiesta di riesame ha confermato che i fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati e venduti nell'UE dall'industria dell'Unione, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno del Sud Africa, paese che è stato utilizzato come paese di riferimento, e quelli prodotti in Cina e potenzialmente venduti nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati alle medesime applicazioni di base.

(19)

Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(20)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Cina.

(21)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Cina ha esportato quantitativi trascurabili del prodotto in esame. Non esiste pertanto alcun rischio di persistenza di dumping per quanto riguarda la Cina. La valutazione si è limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.

(22)

Come indicato al considerando 14 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dai produttori esportatori cinesi. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa pertanto sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

(23)

Il rischio di reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni (dati cinesi, di Eurostat e di altri paesi terzi) e documenti del settore in questione.

2.   Paese di riferimento

(24)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Cina non è considerata un paese a economia di mercato. Nell'inchiesta iniziale la Turchia è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale («paese di riferimento»).

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione: i) ha previsto di riutilizzare la Turchia come paese di riferimento nel presente riesame in previsione della scadenza, come suggerito dal richiedente; ii) ha individuato altri paesi terzi a economia di mercato che esportano nell'Unione fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, ossia Brasile, Corea del Sud, India, Russia, Sud Africa e Thailandia. Nel 2013 le importazioni nell'Unione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso da questi paesi hanno registrato i livelli più alti (in base ai dati Eurostat).

(26)

La Commissione ha verificato se fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono fabbricati e venduti in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali esistono indicazioni di una fabbricazione di tali prodotti. La Commissione ha contattato i produttori e le loro associazioni di categoria in sette paesi produttori di acciaio indicati nell'avviso di apertura e negli Stati Uniti.

(27)

Il questionario è stato compilato e trasmesso alla Commissione da produttori dell'India, del Sud Africa e della Turchia. Il richiedente si è opposto all'utilizzo dell'India come paese di riferimento, sostenendo che il mercato interno di tale paese è distorto da sovvenzioni statali che vanno a beneficio dell'industria dell'acciaio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate.

(28)

La Commissione ha concluso che il Sud Africa è il paese di riferimento più appropriato nel presente riesame sulla base dei seguenti elementi:

copertura completa dei vari tipi del prodotto in esame,

esistenza di norme di qualità per le caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche a quelle del mercato dell'Unione,

qualità ed esaustività dei dati forniti nelle risposte al questionario,

esistenza di un sufficiente livello di concorrenza sul mercato interno,

entità sufficiente delle vendite sul mercato interno del produttore che ha collaborato.

3.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.   Determinazione del valore normale

(29)

Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale per la Cina, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(30)

La Commissione ha dapprima esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentavano almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso verso paesi terzi utilizzati per il calcolo del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede, il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento era rappresentativo.

(31)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione verso paesi terzi utilizzati per il calcolo del dumping.

(32)

La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame per ciascun tipo di prodotto, allo scopo di decidere se utilizzare ai fini del calcolo del valore normale le vendite effettive realizzate sul mercato interno a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(33)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresenti più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(34)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(35)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure

b)

il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.

(36)

Per un determinato tipo di prodotto per il quale non sono state riscontrate vendite sul mercato interno del paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato maggiorando la media ponderata del costo di fabbricazione del prodotto simile di un dato importo a titolo di spese generali, amministrative e di vendita e di utili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(37)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, tale importo era basato sui dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento.

3.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(38)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione hanno dovuto essere basati sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(39)

La Commissione ha analizzato le statistiche di Eurostat. I quantitativi dei prodotti importati dalla Cina sono stati molto modesti e i relativi prezzi non sono stati pertanto ritenuti rappresentativi.

(40)

La Commissione ha analizzato le statistiche del commercio cinesi. Tali statistiche classificavano il prodotto in esame applicando codici SA che comprendevano altri prodotti di valore nettamente superiore, come prodotti di acciaio inossidabile e cavi di fili di acciaio. La Commissione ha pertanto ritenuto che le statistiche del commercio cinesi non potessero essere utilizzate per stabilire il probabile prezzo all'esportazione del prodotto in esame.

(41)

La Commissione ha selezionato i principali paesi di destinazione delle esportazioni cinesi di cui ai codici SA comprendenti il prodotto in esame (Brasile, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Stati Uniti d'America e Vietnam). La Commissione ha inoltre esaminato se le statistiche sulle importazioni di questi paesi consentissero di individuare i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso come il prodotto in esame e dimostrassero che tali prodotti erano stati importati in volumi significativi. Poiché solo le statistiche del commercio di alcuni di questi paesi soddisfacevano questi due criteri, il probabile prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base di tali statistiche sulle importazioni dalla Cina.

3.3.   Confronto

(42)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello fob Cina.

(43)

Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, spese di assicurazione, IVA non rimborsabile, costi di esportazione, sconti e riduzioni.

3.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(44)

Alla luce di quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è risultato pari al 27,2 %.

4.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

4.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(45)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi si è attinto alle seguenti fonti:

informazioni fornite dal richiedente;

pubblicazioni disponibili pubblicamente;

informazioni raccolte nell'inchiesta iniziale.

(46)

È noto che l'industria cinese dell'acciaio è di gran lunga la più importante al mondo. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, la Cina vantava nel 2013 una produzione annuale compresa tra 2,5 e 3 milioni di tonnellate di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e una capacità produttiva compresa tra 4 e 5 milioni di tonnellate. Di questi prodotti, 1–1,5 milioni di tonnellate sono stati esportati verso paesi terzi e 1–2 milioni di tonnellate sono stati venduti sul mercato interno. Le importazioni in Cina di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono risultate trascurabili. La capacità di produzione inutilizzata in Cina (compresa tra 1,5 e 2 milioni di tonnellate) supera di almeno 3 volte le dimensioni del mercato dell'Unione.

(47)

Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso della Cina superi di gran lunga gli 11 milioni di tonnellate l'anno. A fronte di vendite sul mercato interno e all'esportazione comprese tra 6 e 7 milioni di tonnellate l'anno, la capacità di produzione inutilizzata complessiva sarebbe pertanto superiore a 4 milioni di tonnellate.

(48)

A questo proposito, prima dell'istituzione delle misure, le importazioni dalla Cina sono aumentate di sette volte in tre anni, fino a raggiungere quasi 87 000 tonnellate (ossia l'8,2 % dei consumi durante l'inchiesta iniziale, ma il 17 % dei consumi del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame).

(49)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi vendano quantitativi significativi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sul mercato dell'Unione.

4.2.   Attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione

(50)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi le conclusioni si basano sui dati disponibili. La valutazione del rischio di deviazione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure, si basa su fonti pubblicamente disponibili.

(51)

Il mercato dell'Unione è considerevole e rappresentava un valore stimato in 365 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, rispetto alla media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, il livello di sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni cinesi verso i pertinenti paesi terzi di cui al considerando 41 è stato calcolato dalla presente inchiesta pari al 47 %. Questi differenziali dei prezzi dimostrano chiaramente l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione e le capacità della Cina di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure.

(52)

Successivamente alla comunicazione delle conclusioni, le parti interessate hanno fornito elementi che attestano l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in aggiunta ai prezzi che vi sono praticati. Tra questi elementi figurano:

procedure di appalto trasparenti e prevedibili;

favorevoli condizioni di pagamento;

vasta clientela che consuma grandi quantità di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso;

ripresa del settore delle costruzioni in alcuni Stati membri.

Tali elementi dimostrano che il prezzo non è l'unico aspetto che rende il mercato dell'Unione attraente per gli esportatori cinesi.

(53)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che in caso di abrogazione delle misure esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale da paesi terzi meno attraenti verso il mercato dell'Unione.

5.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(54)

La capacità produttiva inutilizzata della Cina e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione portano a concludere che, nel caso in cui le misure in vigore vengano lasciate scadere, sussiste un rischio di forte aumento delle esportazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(55)

Il prodotto simile è stato fabbricato da 21 produttori dell'Unione durante il periodo in esame. Tali 21 società costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumi dell'Unione

(56)

La Commissione ha determinato i consumi dell'Unione addizionando alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE le importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa doganale integrata dell'Unione europea).

(57)

I consumi dell'Unione in tal modo determinati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Totale dei consumi dell'Unione (in tonnellate)

564 973

561 342

504 591

508 226

497 708

Indice

100

99

89

90

88

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(58)

Nel periodo in esame i consumi dell'Unione sono diminuiti del 12 %. Tale contrazione della domanda si è verificata principalmente nel periodo 2011–2012 e rispecchia una tendenza generale riscontrabile in tutto il settore delle costruzioni all'indomani della crisi finanziaria.

2.   Importazioni dal paese interessato

2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(59)

Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.

(60)

Il volume delle importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato della Cina

Paese

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Cina

Volume (in tonnellate)

676

5

503

76

99

Indice

100

1

74

11

15

Quota di mercato

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

Fonte: Eurostat (TARIC)

(61)

L'istituzione di misure antidumping ha pressoché interrotto le importazioni dalla Cina. Nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono state molto modeste, scendendo da 676 tonnellate nel 2010 (pari allo 0,1 % del mercato dell'Unione) a 99 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

2.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(62)

Le vendite estremamente ridotte nell'Unione del prodotto in esame originario della Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame non hanno potuto essere utilizzate per trarre conclusioni significative.

(63)

Dal momento che non è stato possibile utilizzare le statistiche del commercio della Cina per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso altri mercati (cfr. considerando 40), il probabile prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base delle statistiche del commercio di taluni paesi terzi relative alle importazioni dalla Cina di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso (cfr. considerando 41).

(64)

È stato effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e i prezzi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati in Cina e venduti ad alcuni paesi terzi, rettificati al livello cif franco frontiera dell'Unione.

(65)

Il confronto tra i prezzi ha evidenziato un significativo probabile margine di sottoquotazione dei prezzi del 47 %.

3.   Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

(66)

Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato di altri paesi terzi

Paese

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Thailandia

Volume (in tonnellate)

11 454

12 889

11 371

8 061

6 416

Indice

100

113

99

70

56

Quota di mercato

2,0 %

2,3 %

2,3 %

1,6 %

1,3 %

Sud Africa

Volume (in tonnellate)

1 681

561

1 727

6 682

6 463

Indice

100

33

103

397

384

Quota di mercato

0,3 %

0,1 %

0,3 %

1,3 %

1,3 %

Altri

Volume (in tonnellate)

12 981

15 867

16 690

12 036

10 911

Indice

100

122

129

93

84

Quota di mercato

2,3 %

2,8 %

3,3 %

2,4 %

2,2 %

Tutti i paesi terzi (ad eccezione della Cina)

Volume (in tonnellate)

26 112

29 316

29 788

26 779

23 790

Indice

100

112

114

103

91

Quota di mercato

4,6 %

5,2 %

5,9 %

5,3 %

4,8 %

Fonte: Eurostat (TARIC)

(67)

Le importazioni da altri paesi terzi ad eccezione della Cina hanno mantenuto una quota di mercato relativamente stabile compresa tra il 4,6 % ed il 5,9 % durante il periodo in esame. Più della metà di queste importazioni proviene dalla Thailandia e dal Sud Africa. Tra gli altri paesi esportatori figurano l'India, la Russia e l'Ucraina.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(68)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

4.1.   Indicatori macroeconomici

4.1.1.   Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

(69)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

687 576

657 933

609 099

615 466

602 692

Indice

100

96

89

90

88

Capacità produttiva

1 047 810

1 043 810

922 270

934 170

858 170

Indice

100

100

88

89

82

Tasso di utilizzo degli impianti

66 %

63 %

66 %

66 %

70 %

Indice

100

96

101

100

107

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

(70)

La produzione dell'Unione ha registrato una diminuzione del 12 % nel periodo in esame. Considerata la stabilità della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la produzione ha seguito da vicino l'evoluzione dei consumi del prodotto in esame sul mercato dell'Unione.

(71)

L'industria dell'Unione ha reagito a questa contrazione dei volumi di produzione procedendo a un'ampia ristrutturazione. La ristrutturazione ha determinato una contrazione del 18 % della capacità produttiva nel periodo in esame, superiore alla flessione della domanda.

(72)

Il tasso di utilizzo degli impianti è pertanto salito dal 66 % al 70 % durante il periodo in esame, pur rimanendo al di sotto del suo livello ottimale, il che significa che nell'industria dell'Unione persiste tuttora un eccesso di capacità produttiva.

4.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(73)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato nell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

538 185

532 021

474 300

481 370

473 819

Indice

100

99

88

89

88

Quota di mercato

95,3 %

94,8 %

94,0 %

94,7 %

95,2 %

Indice

100

99

99

99

100

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

(74)

Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 12 % nel periodo in esame, in linea con l'andamento dei consumi dell'Unione.

(75)

Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta nel complesso stabile. La media dei prezzi dell'industria dell'Unione è risultata inferiore del 10 % alla media dei prezzi delle importazioni da paesi terzi negli ultimi tre anni del periodo oggetto del riesame, mentre era globalmente equivalente in precedenza.

4.1.3.   Crescita

(76)

Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato proporzionale alla flessione dei consumi dell'Unione, il che si è tradotto in una stabilità della quota di mercato (95,2 %).

4.1.4.   Occupazione e produttività

(77)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Numero di addetti

1 580

1 544

1 435

1 405

1 267

Indice

100

98

91

89

80

Produttività (tonnellata/dipendente)

435

426

424

438

476

Indice

100

98

98

101

109

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

(78)

A seguito della ristrutturazione avviata, l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente durante il periodo in esame, scendendo da 1 580 addetti nel 2010 a 1 267 addetti nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(79)

Nel corso del periodo in esame, la produttività è aumentata del 9 %. Ciò è da ascrivere alla maggiore rapidità del calo dell'occupazione rispetto alla flessione della produzione dell'Unione.

4.2.   Indicatori microeconomici

4.2.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(80)

I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato in media il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

MEDIA dei prezzi di vendita nell'Unione

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

767

822

782

741

726

Indice

100

107

102

97

95

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

784

834

789

741

726

Indice

100

106

101

95

93

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

(81)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti è diminuito del 5 % nel periodo in esame. L'incremento tra il 2010 e il 2011 e la successiva diminuzione nell'anno successivo rispecchiavano in primo luogo l'aumento dei costi delle materie prime. La successiva diminuzione dei prezzi è più legata alla pressione sui prezzi esercitata dall'effetto combinato della contrazione dei consumi nell'Unione e dell'esistenza nell'industria dell'Unione di un eccesso di capacità produttiva.

(82)

Il costo unitario di produzione ha registrato una flessione del 7 % nel periodo in esame. Come indicato in precedenza, l'aumento osservato nei primi due anni era dovuto all'incremento del costo delle materie prime. Grazie ai notevoli sforzi di ristrutturazione e al miglioramento del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività, l'industria è riuscita nel periodo dell'inchiesta di riesame a trovare un punto di equilibrio tra i costi di produzione e i prezzi medi di vendita.

4.2.2.   Costo del lavoro

(83)

Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Retribuzione media per addetto (in EUR)

41 351

43 035

44 440

43 429

43 942

Indice

100

104

107

105

106

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

(84)

Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 6 %. Al di là dell'effetto dell'inflazione, questo dato è indicativo principalmente della concentrazione delle perdite di posti di lavoro nei paesi con bassi costi salariali e degli sforzi compiuti per migliorare la produttività.

4.2.3.   Scorte

(85)

Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 9

Scorte

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

16 885

15 314

17 596

16 073

17 352

Indice

100

91

115

91

108

Scorte finali in percentuale sulla produzione

2,5 %

2,3 %

2,9 %

2,6 %

2,9 %

Indice

100

95

118

106

117

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

(86)

Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 %. Il valore delle scorte finali espresso in percentuale della produzione dell'Unione si è mantenuto tuttavia stabile e a un livello basso.

4.2.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(87)

La redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2010

2011

2012

2013

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 3,2 %

– 2,7 %

– 1,5 %

– 0,8 %

– 0,5 %

Indice

100

116

153

174

183

Flusso di cassa (in EUR)

– 3,1 %

– 1,3 %

0,3 %

1,5 %

0,6 %

Indice

100

158

211

248

221

Investimenti (in EUR)

3 204 173

1 851 350

1 300 200

1 464 117

1 673 643

Indice

100

58

41

46

52

Utile sul capitale investito

– 13 %

– 16 %

– 9 %

– 8 %

– 6 %

Indice

100

82

130

141

153

Fonte: Risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

(88)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. In generale la redditività dei produttori inseriti nel campione è migliorata nel corso del periodo in esame, passando da un livello molto basso di – 3,2 % fino a raggiungere il punto di pareggio nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(89)

Il flusso di cassa netto è indicativo della capacità dell'industria dell'Unione di finanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia un miglioramento continuo nel periodo in esame, con un netto miglioramento negli ultimi tre periodi fino al periodo dell'inchiesta di riesame.

(90)

Gli investimenti sono diminuiti del 48 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente degli investimenti necessari per la manutenzione.

(91)

Come nel caso degli altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita del prodotto simile ha mostrato un segno negativo, ma ha registrato un miglioramento a partire dal 2011. La differenza in termini percentuali rispetto agli altri indicatori finanziari evidenzia la bassa intensità di capitale dell'industria dell'Unione e il calo delle attività nette a causa del limitato livello di investimenti.

(92)

In un contesto economico caratterizzato da un accesso limitato ai finanziamenti, in particolare per i comparti collegati al settore delle costruzioni, e tenendo in considerazione la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, la capacità di quest'ultima di reperire nuovi capitali è stata estremamente limitata.

4.2.5.   Entità del margine di dumping

(93)

L'inchiesta ha constatato l'esistenza di un rischio di reiterazione del dumping con margini significativi. L'entità non può essere pertanto considerata trascurabile.

4.2.6.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(94)

I macroindicatori esaminati in precedenza mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, l'industria è ancora estremamente fragile e vulnerabile. In effetti nel periodo in esame il volume della produzione è diminuito del 12 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è calato del 12 % e l'occupazione è diminuita del 20 %. Durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato perdite. Non si è pertanto constatata un completa ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e la Commissione ritiene che l'industria dell'Unione resti estremamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato dell'Unione.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(95)

I principali indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo, correlato all'impatto della crisi che ha colpito il settore delle costruzioni. I consumi, il volume della produzione e le vendite sono calati del 12 % durante il periodo in esame.

(96)

Le misure si sono rivelate tuttavia efficaci nell'aiutare l'industria dell'Unione a superare questa crisi e ad avviare un'ampia ristrutturazione che si è tradotta in una riduzione della capacità produttiva e della manodopera.

(97)

Segnali di miglioramento sono apparsi negli ultimi anni del periodo in esame allorché si è potuto osservare un aumento della produttività e del tasso di utilizzo degli impianti. I costi di produzione sono stati inoltre portati a un livello prossimo al prezzo medio di vendita.

(98)

La situazione dell'industria dell'Unione resta comunque fragile. Gli indicatori finanziari non hanno raggiunto un livello sostenibile, sebbene la maggior parte di essi registri un miglioramento. I consumi e i prezzi restano a un livello basso e vi sono segnali del persistere nell'Unione di un eccesso di capacità produttiva.

(99)

Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio scopo, eliminando una parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. Pur essendo migliorati durante tutto il periodo in esame, gli indicatori finanziari come la redditività e l'utile sul capitale investito mantengono un segno negativo. Anche il flusso di cassa ha registrato un miglioramento, diventando di poco positivo. È evidente pertanto che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti prodotti da precedenti pratiche di dumping, si trova ancora in una condizione di fragilità ed è pertanto molto vulnerabile a qualsiasi reiterazione di importazioni oggetto di dumping.

(100)

Benché la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione sia stata ritenuta un pregiudizio notevole, questa non può essere attribuita alle importazioni dalla Cina, che detiene una quota del mercato dell'Unione inferiore all'1 %. In assenza di una pressione sui prezzi da parte della Cina, l'industria dell'Unione è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato e di ridurre le sue perdite.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazione preliminare

(101)

La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata, ma resta fragile. Durante l'intero periodo in esame, il volume delle importazioni dalla Cina è risultato trascurabile. Contemporaneamente, come precisato nei considerando da 20 a 54, è emerso dall'inchiesta che esiste un rischio di reiterazione delle pratiche di dumping nel caso in cui le misure vengano lasciate scadere.

2.   Incidenza del volume previsto delle importazioni dalla Cina ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(102)

La Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore, ovvero l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato e sull'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(103)

Tale analisi si è focalizzata sulla capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e sulla loro politica dei prezzi all'esportazione verso altri paesi.

(104)

Come indicato al considerando 46, la capacità produttiva inutilizzata totale per la fabbricazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso in Cina nel 2013 è stata stimata in circa 1,7 milioni di tonnellate. Tale quantità ha superato ampiamente il totale dei consumi dell'Unione durante lo stesso periodo.

(105)

Si può ragionevolmente concludere che, in caso di abrogazione delle misure, almeno una parte di tale capacità produttiva inutilizzata verrebbe, con ogni probabilità, destinata al mercato dell'Unione.

(106)

A questo proposito, come rilevato al considerando 48, prima dell'istituzione delle misure attualmente in vigore, le importazioni dalla Cina erano aumentate di sette volte in tre anni, fino a raggiungere quasi 87 000 tonnellate, pari all'8,2 % dei consumi durante l'inchiesta iniziale o al 17 % dei consumi attuali del mercato dell'Unione. Ciò dimostra la capacità delle importazioni cinesi di penetrare rapidamente nel mercato dell'Unione in assenza di misure.

(107)

Come indicato al considerando 65, i prezzi delle importazioni cinesi in assenza di dazi antidumping sono destinati probabilmente a risultare inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione con un margine significativo (47 %). Tale probabile elevato margine di sottoquotazione, basato su un confronto tra i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi e i prezzi dell'industria dell'Unione, aumenta l'attrattiva esercitata per le esportazioni cinesi dal mercato UE rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Se si lasciassero scadere le misure, i produttori esportatori cinesi potrebbero infatti esportare verso l'Unione a prezzi superiori a quelli verso paesi terzi, ma pur sempre inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

(108)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero la pressione sui prezzi e la loro quota del mercato dell'Unione, provocando un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

3.   Conclusioni

(109)

Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta, in particolare in merito alla stima della capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e ai livelli dei prezzi attesi delle importazioni cinesi, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio e aggraverebbe ulteriormente la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione a causa del probabile aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

(110)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei fornitori e degli utilizzatori.

(111)

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, a tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.

(112)

Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(113)

Dall'inchiesta è emerso che, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.

(114)

In caso di mantenimento delle misure si prevede che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di portare avanti pienamente la ristrutturazione e, in ultima analisi, di migliorare la propria redditività.

(115)

La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(116)

Nessun importatore/operatore commerciale si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell'avviso di apertura.

(117)

Sebbene non si possa escludere che l'istituzione delle misure abbia avuto un impatto negativo sulle loro attività, gli importatori non dipendono esclusivamente dalla Cina e possono rifornirsi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso presso altri paesi fornitori, come la Thailandia e il Sud Africa.

3.   Interesse dei fornitori

(118)

Tre fornitori si sono espressi a favore delle misure. Due di essi sono produttori di vergella e sono collegati al richiedente. La terza società fornisce lubrificanti per trafilatura e prodotti chimici all'industria dell'Unione.

(119)

La vergella venduta all'industria dell'Unione rappresenta una piccola quota del fatturato del settore e l'abrogazione delle misure non dovrebbe avere pertanto un impatto significativo sui fornitori. Il mantenimento delle misure va tuttavia a favore dell'interesse dei fabbricanti di vergella.

4.   Interesse degli utilizzatori

(120)

Dodici utilizzatori si sono espressi a favore delle misure nel corso dell'inchiesta, tra cui una società con un elevato volume di acquisti del prodotto simile.

(121)

Nessun utilizzatore ha compilato integralmente il questionario. L'inchiesta iniziale ha tuttavia accertato che i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso rappresentavano il 5 % dei loro costi di produzione ed erano inferiori all'1 % di quelli dei loro clienti finali.

(122)

In assenza di misure nei confronti di paesi diversi dalla Cina, gli utenti hanno accesso a fonti di approvvigionamento alternative. I maggiori produttori dell'Unione detengono inoltre quote di mercato analoghe, il che assicura un elevato livello di concorrenza interna.

(123)

Gli utilizzatori che si sono manifestati hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'abrogazione delle misure possa destabilizzare l'industria dell'Unione e quindi minare l'affidabilità della loro catena di approvvigionamento. Essi hanno attribuito maggiore importanza alla sicurezza degli approvvigionamenti che non a eventuali risparmi sui costi.

5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(124)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(125)

Ne consegue che, come dispone l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese istituite dal regolamento (CE) n. 383/2009.

(126)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(127)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (6) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(128)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d'acciaio non legato, di fili zincati d'acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da 18 fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese. Ai trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non si applica il dazio antidumping definitivo.

2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Tutte le altre società

46,2 %

A999

3.   L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 297 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  GU C 270 del 19.9.2013, pag. 12.

(5)  GU C 138 dell'8.5.2014, pag. 33.

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo il modello seguente:

1.

nome e posizione occupata dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che i fili e i trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso (codice addizionale TARIC) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (denominazione della società e sede sociale) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»


5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/866 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche necessarie conseguenti all'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in questione.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori»), in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive. L'allegato della presente decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, inclusi:

a)

CSI Solar Power (Cina) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., CSI Cells Co. Ltd e la loro società collegata nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B805 («Canadian Solar»);

b)

ET Solar Industry Limited, ET Energy Co. Ltd. e le loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B819 («ET Solar»); e

c)

Renesola Zhejiang Ltd, Renesola Jiangsu Ltd e le loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B921 («ReneSola»).

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta dal gruppo dei produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), prodotti dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al precedente considerando 4, unitamente all'impegno, saranno in seguito congiuntamente denominati «le misure».

B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE SONO STATE OGGETTO DI VIOLAZIONE

(7)

I produttori esportatori hanno tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») all'interno del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione stabilito dall'impegno stesso.

(8)

L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, ciò che costituisce una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i propri clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in questione o l'identità dell'esportatore.

(9)

I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui essi vendono il prodotto oggetto dell'impegno altri prodotti da loro fabbricati o commercializzati in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»).

(10)

I produttori esportatori sono altresì tenuti secondo l'impegno a fornire trimestralmente alla Commissione informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le transazioni riportate sono pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.

(11)

Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN ASSENZA DI VIOLAZIONE

(12)

L'impegno prevede inoltre che la Commissione possa revocare la sua accettazione in qualsiasi momento durante il suo periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.

(13)

L'impegno prevede che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia; di conseguenza qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione giustifica la revoca dell'impegno.

D.   CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

(14)

Nel monitorare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni rilevanti presentate dai produttori esportatori. Le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 32 illustrano i problemi individuati per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori.

E.   MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI

i)   Canadian Solar

(15)

Canadian Solar ha fornito a vari clienti alcuni vantaggi che non figuravano nelle sue relazioni trimestrali. La Commissione ha analizzato tali vantaggi non rendicontati e ha concluso che Canadian Solar ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno.

(16)

Un'ulteriore analisi di tali benefici non rendicontati ha portato alla conclusione che Canadian Solar ha anche violato l'obbligo di rispettare il PMI (prezzo minimo d'importazione), poiché la deduzione di tali benefici dal prezzo di vendita nelle operazioni con i clienti interessati ha ridotto tali prezzi fino a portarli al di sotto del PMI.

(17)

Canadian Solar ha inoltre effettuato vendite parallele di moduli interessati e non interessati dall'impegno agli stessi clienti durante lo stesso anno calendariale: ha venduto su vasta scala e allo stesso cliente da un lato moduli importati nell'Unione senza che fossero sottoposti alle misure e in seguito immagazzinati (attraverso molteplici canali) e dall'altro il prodotto oggetto dell'impegno. Queste vendite hanno superato in maniera sostanziale il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. Canadian Solar non ha pertanto rispettato tale limite.

(18)

La Commissione ha inoltre analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi e ha concluso che vi è un elevato rischio di compensazione incrociata qualora i prodotti interessati e quelli non interessati dall'impegno vengano venduti agli stessi clienti, in particolare nel caso in cui i quantitativi delle vendite siano così significativi.

(19)

Nel proprio modello commerciale, Canadian Solar ha fatto inoltre ricorso a un costruttore di apparecchiature originali («OEM») non interessato dall'impegno. Tale OEM ha assemblato i moduli destinati a Canadian Solar in un paese terzo usando celle che proverrebbero da un altro paese terzo. Le importazioni di moduli effettuate da Canadian Solar da tale OEM nell'Unione non sono soggette all'impegno, poiché esso riguarda solo le vendite dirette dalla RPC nell'Unione. Tali importazioni e vendite, nonché l'OEM, non rientrano pertanto nell'ambito del monitoraggio da parte della Commissione.

(20)

La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi in relazione alla praticabilità dell'impegno e ha concluso che, sebbene di portata limitata, tale OEM rende impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Canadian Solar.

ii)   ET Solar

(21)

ET Solar ha venduto il prodotto oggetto dell'impegno come parte delle vendite di parchi solari completi. Sebbene le importazioni del prodotto oggetto dell'impegno nell'Unione siano state elencate nelle relazioni trimestrali di ET Solar, così non è stato per le vendite di moduli nell'ambito di tali parchi solari o quale parte di parchi solari. In virtù dell'impegno tuttavia ET Solar era tenuta a riferire in merito a tali vendite. Con la vendita di un parco solare, ET Solar ha venduto un insieme di beni e servizi: i moduli installati nel parco, le altre apparecchiature necessarie per il parco, il servizio di costruzione del parco e il suo collegamento alla rete.

(22)

Inoltre, la vendita di parchi solari completi costituisce una vendita parallela del prodotto oggetto dell'impegno e dei prodotti e servizi non interessati dall'impegno agli stessi clienti. Tali vendite hanno superato in maniera sostanziale il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. ET Solar non ha pertanto rispettato tale limite.

(23)

La Commissione ha inoltre analizzato le conseguenze di questa configurazione degli scambi e ha concluso che vi è un elevato rischio di compensazione incrociata qualora il prodotto interessato e i prodotti e servizi non interessati dall'impegno vengano venduti agli stessi clienti, in particolare quando le vendite sono effettuate in quantitativi così importanti.

(24)

ET Solar non è peraltro in grado di dimostrare che il PMI sia stato rispettato nella vendita di parchi solari completi; non vi è infatti un prezzo di vendita a parte per i moduli, poiché il cliente paga un prezzo totale per l'intero impianto e non è specificata nessun'altra ripartizione affidabile del prezzo dei moduli, delle altre apparecchiature e dei servizi.

(25)

Infine, la Commissione ha analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi e ha anche concluso che ciò rende il controllo del rispetto dell'impegno di ET Solar impraticabile.

iii)   ReneSola

(26)

Per l'assemblaggio dei propri moduli il modello commerciale di ReneSola, oltre all'utilizzo delle proprie capacità di produzione nella RPC, prevede il ricorso a una vasta rete di OEM indipendenti in paesi terzi e nell'Unione. Questi costruttori utilizzano celle di varia provenienza, incluse celle originarie o provenienti dalla RPC. In un certo numero di casi, tali celle sono importate nei paesi terzi e nell'Unione tramite società collegate situate in altri paesi terzi.

(27)

Le importazioni di moduli a partire da tali OEM ubicati in paesi terzi e le vendite di moduli assemblati dall'OEM nell'Unione non sono soggette all'impegno, poiché esso consente solo le vendite dirette dalla RPC nell'Unione. Tali importazioni e vendite, nonché gli OEM, non rientrano pertanto nell'ambito del monitoraggio da parte della Commissione.

(28)

La Commissione ha analizzato le conseguenze di questa configurazione degli scambi e ha concluso che essa rende il controllo del rispetto dell'impegno di ReneSola impraticabile.

(29)

Nelle relazioni trimestrali ReneSola ha inoltre fornito informazioni ingannevoli sulle operazioni relative a un importatore collegato nell'Unione. Il registro delle operazioni dell'importatore collegato ispezionato in loco non corrisponde alle vendite all'esportazione comunicate alla Commissione da ReneSola nell'ambito dell'impegno. Da un'ulteriore verifica è emerso che ReneSola non ha comunicato l'annullamento o le modifiche di un gran numero di spedizioni destinate a tale importatore collegato.

(30)

La Commissione ha analizzato tali incongruenze tra le relazioni di ReneSola e le effettive transazioni di vendita e ha concluso che ReneSola ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno.

iv)   Conclusioni

(31)

Le constatazioni di violazione dell'impegno e la sua impraticabilità accertate per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola richiedono la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, conformemente alle condizioni dell'impegno.

(32)

Inoltre, la Commissione ha esaminato le conseguenze delle attività di Canadian Solar, ET Solar e ReneSola elencate ai considerando da 15 a 30 di cui sopra sul rapporto di fiducia instaurato con la Commissione al momento dell'accettazione dell'impegno e ha concluso che la combinazione di tali attività ha leso il rapporto di fiducia con questi tre produttori esportatori. Pertanto, l'accumulo di tali violazioni costituisce un ulteriore elemento che giustifica la revoca dell'accettazione dell'impegno per i tre produttori esportatori conformemente alle condizioni dell'impegno.

F.   VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

(33)

L'impegno prevede che qualsiasi violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In simili circostanze, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di tale specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(34)

La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Canadian Solar, ET Solar e ReneSola sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(35)

La responsabilità di dette violazioni è da attribuire unicamente ai tre produttori esportatori in questione; i controlli e le verifiche non hanno rilevato alcuna violazione sistematica da parte di altri produttori esportatori o della CCCME.

(36)

La Commissione conclude pertanto che il funzionamento globale dell'impegno non ne risente e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

G.   OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(37)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Canadian Solar, ET Solar e ReneSola hanno presentato le proprie osservazioni e sono stati ascoltati. Anche la CCCME ha partecipato alle audizioni. Sono state presentate osservazioni da parte di un'associazione che rappresenta gli importatori e gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'impegno e di un'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione di moduli e celle solari.

i)   Canadian Solar

(38)

Canadian Solar ha contestato di aver omesso di comunicare taluni vantaggi forniti a diversi clienti e che così facendo avrebbe violato il PMI. Sostiene che non aveva alcun obbligo di comunicare tali vantaggi per tre motivi:

(39)

In primo luogo, sostiene che tali vantaggi fanno parte delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») della sua entità cinese e che tali spese non possono, allo stesso tempo, essere considerate un vantaggio per gli acquirenti del prodotto oggetto dell'impegno. Tali categorie si escluderebbero reciprocamente.

(40)

In secondo luogo, sostiene che in base alle linee guida elaborate dai servizi della Commissione devono essere registrati e dedotti dal prezzo di vendita come vantaggi solo quei vantaggi versati nell'Unione da società collegate.

(41)

In terzo luogo, sostiene che in ogni caso tali spese non costituiscono un vantaggio per gli acquirenti del prodotto oggetto dell'impegno, in quanto i pagamenti corrispondono al valore di mercato dei servizi prestati.

(42)

La Commissione respinge tali argomentazioni, poiché Canadian Solar era tenuta a comunicare qualsiasi vantaggio fornito ai propri clienti e non ha quindi rispettato l'impegno, per le seguenti ragioni:

(43)

In primo luogo, l'impegno non prevede alcuna eccezione per benefici contabilizzati come SGAV. Infatti, una SGAV può essere allo stesso tempo un vantaggio per l'acquirente, qualora l'acquirente riceva il pagamento di un costo classificato come SGAV.

(44)

In secondo luogo, l'argomentazione di Canadian Solar presuppone che i pagamenti corrispondano effettivamente al valore di mercato dei servizi prestati. Canadian Solar non ha fornito prove sufficienti in tal senso. Inoltre, anche nel caso in cui i servizi prestati corrispondessero effettivamente al valore di mercato, quod non, ciò non significa che i pagamenti nell'ambito di tale classificazione non conferiscano un vantaggio al beneficiario, in questo caso il cliente della Canadian Solar, ove sussista un chiaro nesso fra l'acquisto del servizio e la vendita del prodotto oggetto dell'impegno.

(45)

In terzo luogo, Canadian Solar cita le linee guida redatte dai servizi della Commissione fuori contesto. Contrariamente a quanto afferma Canadian Solar, tali spese costituiscono di fatto un vantaggio per gli acquirenti. Il fatto che siano menzionate solo come vantaggi in una risposta a un quesito concernente le società collegate nell'Unione non può costituire a contrario una base per escludere che tali spese pagate dall'organismo cinese siano considerate dei vantaggi. Non vi è alcuna ragione economica o giuridica per trattare dette spese dell'organismo cinese in maniera diversa rispetto allo stesso tipo di spese delle società collegate nell'Unione.

(46)

In quarto luogo, le linee guida redatte dai servizi della Commissione sono dotate di una clausola di esclusione della responsabilità per la Commissione, che precisa che le risposte in esse contenute si basano su informazioni limitate e non sono riferibili a casi specifici. Per questi motivi, il documento non ha valore vincolante per la Commissione.

(47)

La Commissione conferma quindi le proprie conclusioni, ossia che Canadian Solar ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno, nonché l'obbligo di rispettare il PMI, in quanto la deduzione di tali benefici dal prezzo di vendita nelle transazioni con i clienti interessati ha ridotto tali prezzi fino a portarli al di sotto del PMI.

(48)

Canadian Solar ha inoltre difeso le proprie vendite parallele di prodotti interessati e non interessati dall'impegno agli stessi clienti in eccesso rispetto al limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno.

(49)

Canadian Solar ha sostenuto che appena dopo l'entrata in vigore dell'impegno ha in un primo tempo venduto le proprie giacenze di prodotti prevalentemente originari della RPC che erano stati importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati. Solo dopo che le giacenze erano state esaurite, Canadian Solar ha venduto i prodotti oggetto dell'impegno agli stessi clienti.

(50)

Canadian Solar sostiene inoltre che non siano mai stati venduti prodotti oggetto dell'impegno ai clienti che hanno acquistato moduli OEM fabbricati in e originari di paesi terzi.

(51)

Inoltre, Canadian Solar fa riferimento a un documento di orientamento redatto dalla CCCME, secondo il quale le celle e i moduli diversi da quelli oggetto dell'impegno non sarebbero considerati come «qualsiasi altro tipo di prodotto fabbricato o commercializzato dalla società» e afferma che è solo con il messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2013 che i servizi della Commissione hanno chiarito il contrario.

(52)

Infine, Canadian Solar sostiene che le sue vendite di prodotti importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati sono escluse dagli obblighi dell'impegno; sostiene anche di aver venduto i moduli non interessati dall'impegno a un prezzo analogo al PMI e di aver liquidato le giacenze prima di vendere il prodotto oggetto dell'impegno. Per tali motivi, non ritiene che sussista un rischio di compensazione incrociata.

(53)

La Commissione non può accettare tali argomentazioni. Per le ragioni di cui al precedente considerando 46, le linee guida a cui fa riferimento Canadian Solar non possono vincolare la Commissione. Risulta chiaramente dalla formulazione e dalla struttura generale dell'impegno che il produttore esportatore non può vendere a un unico e medesimo cliente celle e moduli oggetto dell'impegno e celle e moduli non interessati dall'impegno oltre il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno stesso.

(54)

Ciò riguarda anche eventuali situazioni in cui i moduli sono stati importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati. Nel caso di vendite parallele di moduli, il rischio di compensazione incrociata è in realtà ancora più alto che nel caso di vendite parallele di altri prodotti.

(55)

La Commissione non è tenuta a provare l'esistenza di compensazioni incrociate, ma solo a dimostrare l'esistenza di un rischio di compensazione incrociata per un particolare produttore esportatore. Poiché è impossibile controllare a quale prezzo sono venduti i prodotti non interessati dall'impegno, le sue disposizioni mirano a prevenire la possibilità di una compensazione incrociata. Infine, il messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2013 non ha creato una nuova situazione giuridica, ma si è limitato a confermare il testo dell'impegno.

(56)

Nelle sue osservazioni successive all'udienza Canadian Solar ha confermato di aver venduto nel 2013 i moduli importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati agli stessi clienti cui ha anche venduto nello stesso anno il prodotto oggetto dell'impegno, e che il valore delle prime vendite è più che marginale. Per quanto riguarda le affermazioni di Canadian Solar sulla vendita in un primo tempo di tali moduli e solo successivamente del prodotto oggetto dell'impegno, la Commissione osserva che l'impegno non prevede alcuna eccezione basata sull'ordine delle vendite. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.

(57)

Canadian Solar ha anche affermato di aver importato e rivenduto una quantità limitata di moduli OEM dopo l'entrata in vigore dell'impegno, e di aver nel frattempo interrotto l'acquisto di tali prodotti per il mercato dell'Unione.

(58)

Canadian Solar ha infatti confermato che la strategia dell'OEM è stata definita al fine di adeguare il proprio modello commerciale all'impegno, dato che sono stati utilizzati moduli OEM per la vendita di moduli anche in pacchetti in cui il valore degli altri prodotti contenuti supera il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno.

(59)

Inoltre, Canadian Solar ha sostenuto di non avere venduto moduli OEM ai clienti che hanno acquistato i moduli oggetto dell'impegno. Canadian Solar sostiene anche che l'impegno non vieta espressamente le vendite di moduli OEM.

(60)

La Commissione respinge tale argomentazione. Sebbene l'impegno non faccia espressamente riferimento alle vendite di moduli OEM, tali vendite OEM non sono soggette all'impegno, come indicato al precedente considerando 19. Di conseguenza, esse non rientrano nell'ambito del monitoraggio della Commissione.

(61)

Inoltre, l'impegno afferma chiaramente che qualsiasi modifica della configurazione degli scambi commerciali con l'Unione priva di una giustificazione economica diversa dall'elusione delle misure di difesa commerciale costituisce una violazione dell'impegno stesso.

(62)

In tal senso, le importazioni e le rivendite di moduli OEM nell'Unione da parte di Canadian Solar hanno costituito una modifica della configurazione degli scambi, intesa ad adeguarla per eludere i termini dell'impegno.

(63)

Il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non contengono peraltro alcuna prescrizione relativa a una percentuale minima di vendite nel caso sia valutata la violazione di un impegno.

(64)

La Commissione conferma pertanto la propria conclusione: sebbene di portata limitata, tali vendite OEM hanno reso impossibile il controllo del rispetto dell'impegno di Canadian Solar e costituiscono per di più una violazione dello stesso, poiché hanno modificato la configurazione degli scambi di Canadian Solar.

(65)

Infine, Canadian Solar sostiene di aver sempre rispettato le norme applicabili e preso tutte le misure ragionevoli per una corretta interpretazione ed esecuzione dell'impegno. In particolare, sottolinea che essa e i suoi consulenti legali hanno effettuato più di 50 richieste alla Commissione e alla CCCME al fine di ottenere chiarimenti su questioni di conformità all'impegno, e che hanno sempre osservato le indicazioni ricevute.

(66)

Le argomentazioni di Canadian Solar non alterano la valutazione globale secondo cui l'accumulo di tutti i fatti riportati ha leso il rapporto di fiducia tra Canadian Solar e la Commissione sulla praticabilità dell'impegno e ne giustifica dunque la revoca. La strategia commerciale di Canadian Solar era infatti volta a ridurre al minimo la portata pratica dei suoi obblighi nel contesto dell'impegno, senza considerarne lo spirito e la necessità di preservare il rapporto di fiducia.

ii)   ET Solar

(67)

Nel corso dell'udienza ET Solar ha precisato di non avere comunicato le vendite del prodotto oggetto dell'impegno nei casi in cui tali vendite facessero parte di un parco solare. Inoltre, ha spiegato che molte delle vendite verificatesi dopo l'entrata in vigore dell'impegno riguardavano moduli già sdoganati (ma non venduti) che non erano stati sottoposti alle misure. Ha poi anche chiarito un errore di formattazione e un'altra piccola rettifica. Il divario tra le vendite nei registri della società e le vendite comunicate alla Commissione poteva quindi essere considerato marginale.

(68)

ET Solar ha confermato allo stesso tempo di aver omesso di dichiarare tali presunti quantitativi marginali di vendite alla Commissione, e che quantità considerevoli di moduli solari sono state sdoganate senza essere state sottoposte alle misure, ma non vendute prima dell'entrata in vigore dell'impegno. Non è stato chiarito se tali vendite erano destinate agli stessi clienti con i quali sono state effettuate successivamente le vendite del prodotto oggetto dell'impegno.

(69)

ET Solar sostiene altresì che le vendite di parchi solari non sono vietate dall'impegno, poiché si tratta di prodotti complessi e integrati che dovrebbero essere considerati come un'unica entità e che, in quanto tali, non rientrano nella definizione di «prodotto oggetto dell'impegno».

(70)

ET Solar ritiene pertanto che il limite di vendite parallele di «altri prodotti» autorizzato dall'impegno non sia applicabile alle vendite di parchi solari, e che tali vendite non rientrino nell'obbligo di rendicontazione. ET Solar ha altresì confermato che le operazioni infragruppo che hanno dato luogo all'importazione del prodotto oggetto dell'impegno nell'Unione erano state comunicate.

(71)

La Commissione respinge tali argomenti di ET Solar per i seguenti motivi.

(72)

La portata della violazione è irrilevante. Come riportato al precedente considerando 63, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non contengono alcuna prescrizione relativa a una percentuale minima di vendite nel caso sia valutata la violazione di un impegno.

(73)

Inoltre, i presunti quantitativi marginali di cui al precedente considerando 67 non sono trascurabili, corrispondono al contrario a un importo considerevole di svariati container a pieno carico. Inoltre, ET Solar non è stata in grado di escludere che quantitativi considerevoli di moduli solari sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure siano stati venduti agli stessi clienti che acquistavano anche il prodotto oggetto dell'impegno; le spiegazioni di ET Solar mostrano pertanto che sono state violate le norme sul rischio di compensazione incrociata.

(74)

I parchi solari venduti da ET Solar consistono principalmente di moduli importati nell'ambito dell'impegno. ET Solar era tenuta a comunicare le vendite di questi moduli conformemente all'impegno. Inoltre, l'impegno afferma chiaramente e senza alcuna eccezione che non è possibile vendere allo stesso cliente più del limite di vendite parallele di «altri prodotti» con l'intento di evitare il rischio di una compensazione incrociata.

(75)

La Commissione conferma pertanto la propria conclusione: vendendo i propri moduli in parchi solari e non comunicando tali vendite ET Solar ha violato l'impegno. Di conseguenza, la Commissione conferma anche le proprie conclusioni sulla violazione del PMI e sull'impraticabilità dell'impegno di ET Solar.

iii)   ReneSola

(76)

ReneSola ha affermato che il proprio modello commerciale, in base al quale produce moduli utilizzando le proprie capacità di produzione nella RPC e una vasta rete di OEM indipendenti in paesi terzi e nell'Unione, non è nuovo ed esisteva prima che l'impegno entrasse in vigore. ReneSola ha affermato che questo modello commerciale non era stato esplicitamente vietato fino al novembre 2014.

(77)

ReneSola si è dichiarata pronta a impegnarsi a non vendere sul mercato dell'Unione i moduli prodotti dai suoi costruttori OEM in paesi terzi.

(78)

ReneSola ha tuttavia manifestato interesse a utilizzare la produzione OEM nell'Unione per le vendite sul mercato dell'Unione e ha proposto di impegnarsi a semplificare il proprio modello commerciale per rendere possibile il controllo del rispetto dell'impegno.

(79)

Al fine di evitare potenziali compensazioni incrociate ReneSola si è detta disponibile a sviluppare un sistema di allerta interno che impedisca le vendite provenienti da fonti diverse destinate alla stessa impresa, a imprese dello stesso gruppo o ai propri progetti. ReneSola ha anche dichiarato di impegnarsi a garantire che i propri produttori OEM nell'Unione cooperino con la Commissione.

(80)

La Commissione respinge tali argomentazioni per i seguenti motivi.

(81)

Il monitoraggio di un modello commerciale OEM così ampio rimane impraticabile come già spiegato nei precedenti considerando da 26 a 28. Nonostante gli impegni proposti da ReneSola, l'uso di un OEM nell'Unione renderebbe il controllo del rispetto dell'impegno impraticabile. Le attività degli OEM, anche se nell'Unione, non rientrano nel campo di applicazione dell'impegno e di conseguenza neanche nell'ambito del monitoraggio della Commissione.

(82)

L'argomentazione di ReneSola relativa al sistema di allerta interno non è stata suffragata da alcun elemento di prova né da ulteriori spiegazioni. Inoltre, la precisazione fornita nel novembre 2014 in merito al modello commerciale non implica che il ricorso sistematico a OEM di ReneSola non rendesse l'impegno impraticabile in precedenza. Ciò può essere confermato dal fatto che ReneSola non contesta che i costruttori OEM ubicati in paesi terzi utilizzino almeno parzialmente celle originarie della RPC nella loro produzione, come si può evincere dai dati pre-verifica comunicati da ReneSola. Non è possibile controllare che i moduli contenenti tali celle non siano stati forniti all'interno dell'Unione.

(83)

ReneSola ha inoltre presentato ulteriori elementi relativi a una specifica spedizione per la quale aveva fornito informazioni fuorvianti nelle relazioni trimestrali. ReneSola ha dichiarato che ciò è accaduto in maniera non intenzionale, a causa di un'errata interpretazione dell'impegno e forse per negligenza. ReneSola ha osservato altresì che l'attuazione dell'impegno risulta complessa poiché comporta obblighi di rendicontazione separati per i certificati e per le fatture, e poiché tanto nel processo di segnalazione quanto in quello di rettifica sono coinvolte varie parti.

(84)

La Commissione respinge tale argomentazione per i seguenti motivi.

(85)

ReneSola non ha rettificato le informazioni (annullamento o modifica delle spedizioni) contenute nelle proprie relazioni trimestrali adattandole al registro delle operazioni dell'importatore collegato. Di conseguenza, le relazioni trimestrali di ReneSola non riflettono le effettive operazioni di vendita.

(86)

ReneSola ha informato la CCCME della differenza significativa esistente tra il quantitativo consegnato e il certificato d'impegno corrispondente e ha chiesto consulenza per rettificare la situazione solo dopo la visita in loco della Commissione.

(87)

Pertanto, la Commissione conferma la valutazione di violazione dell'impegno da parte di ReneSola per rendicontazione delle vendite incompleta ed errata.

iv)   Osservazioni di altre parti interessate

(88)

Per compensare i danni arrecati al bilancio dell'Unione derivanti dalla presunta elusione dei dazi all'importazione, una delle parti interessate ha chiesto alla Commissione la revoca dell'accettazione dell'impegno per i tre produttori esportatori con effetto retroattivo a partire dalla data della prima violazione documentata o quanto meno dall'inizio dell'esercizio di verifica.

(89)

La Commissione respinge tale richiesta perché non vi sono motivi per invalidare fatture emesse nell'ambito dell'impegno dai tre produttori esportatori prima del giorno di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di giustificare una riscossione retroattiva dei dazi.

(90)

Un'altra parte interessata ha chiesto alla Commissione di concedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore dei dazi antidumping e dei dazi compensativi, per consentire agli importatori di attuare o concludere in tempi ragionevoli gli accordi contrattuali esistenti e di trovare fornitori alternativi.

(91)

La Commissione respinge tale richiesta a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, poiché in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno i dazi antidumping e i dazi compensativi si applicano automaticamente e non vi è alcuna base giuridica per l'introduzione di un periodo transitorio.

(92)

L'importatore è inoltre responsabile sia per il pagamento dei dazi all'importazione sia per la regolarità dei documenti da esso presentati alle autorità doganali. Le conseguenze negative degli atti illeciti compiuti dai suoi partner contrattuali non possono ripercuotersi sull'Unione. La possibilità che un impegno sui prezzi sia revocato è un rischio commerciale implicito all'attività di importazione.

v)   Conclusioni

(93)

Nonostante gli argomenti di cui sopra la Commissione conferma le sue conclusioni sulle violazioni dell'impegno e sulla sua impraticabilità stabilite per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola. La Commissione conferma altresì la conclusione secondo cui la combinazione degli atti di Canadian Solar, ET Solar e ReneSola elencati ai considerando da 15 a 32 di cui sopra ha leso il rapporto di fiducia con ciascuno di questi tre produttori esportatori.

(94)

Ciò giustifica di per sé la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori conformemente alle condizioni dell'impegno.

H.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(95)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola.

(96)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato da Canadian Solar (codice addizionale TARIC: B805), ET Solar (codice addizionale TARIC: B819), e ReneSola (codice addizionale TARIC: B921) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(97)

A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione non è interessata dalla presente revoca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per quanto riguarda i) CSI Solar Power (Cina) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., e CSI Cells Co. Ltd congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B805; ii) ET Solar Industry Limited e ET Energy Co. Ltd. congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC B819; e iii) Renesola Zhejiang Ltd e Renesola Jiangsu Ltd congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC B921 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/867 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,1

MA

78,9

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

83,1

0707 00 05

AL

34,4

MK

40,6

ZZ

37,5

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

109,6

BO

145,2

BR

107,1

TR

67,0

ZA

166,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

177,9

BR

100,9

CL

158,5

NZ

147,3

US

180,8

ZA

133,1

ZZ

149,8

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».