ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 134

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
30 maggio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione, del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/841 della Commissione, del 29 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/842 della Commissione, del 28 maggio 2015, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014 [notificata con il numero C(2015) 3519]

8

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/843 della Commissione, del 28 maggio 2015, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014 [notificata con il numero C(2015) 3593]

20

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1 del comitato misto UE/Danimarca-Isole Fær Øer, del 12 maggio 2015, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/844]

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L 331 del 18.11.2014 )

32

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/840 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2015

sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità responsabili sono incaricate della gestione e del controllo della spesa ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014. A tal fine sono tenute a effettuare controlli amministrativi e controlli sul posto.

(2)

Nello svolgere controlli amministrativi efficienti le autorità responsabili devono innanzitutto analizzare le dichiarazioni finanziarie inviate dai beneficiari. Il controllo più dettagliato di singoli documenti giustificativi diventa opportuno solo quando l'analisi rivela incongruenze o irregolarità. Per garantire un livello sufficiente di affidabilità riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi, è altresì importante chiarire le circostanze in cui l'autorità responsabile può basarsi su un certificato di audit.

(3)

I controlli sul posto devono vertere sugli aspetti sia finanziari che operativi e possono rivelarsi necessari in fasi diverse del progetto. Occorre quindi definire l'ambito di ogni tipo di controllo sul posto, per garantire che siano eseguiti nel modo più efficiente.

(4)

I controlli sul posto di natura operativa devono avvenire mentre i progetti sono in corso di esecuzione, in modo che sia possibile adottare tempestivamente misure correttive. Questi controlli devono applicarsi sia a un campione di progetti ancora in corso il primo giorno dell'esercizio finanziario interessato, che ai progetti che cominciano durante quell'esercizio finanziario.

(5)

Al fine di garantire un livello sufficiente di affidabilità diminuendo al tempo stesso gli oneri amministrativi, occorre definire le circostanze in cui il rischio di errore è considerato trascurabile e in cui di conseguenza il numero di controlli sul posto di natura finanziaria può essere ridotto. Tuttavia, è anche necessario specificare quali misure adottare qualora vi sia un tasso di errore determinante, per ottenere sufficienti garanzie quanto alla legalità e alla regolarità della spesa dell'Unione.

(6)

Occorre precisare i principali elementi dei controlli sul posto di natura finanziaria. In particolare, le autorità responsabili devono verificare che i progetti sostenuti dai programmi nazionali non abbiano scopo di lucro. Esse devono controllare che i progetti interessati non ricevano un doppio finanziamento delle spese nell'ambito dei programmi nazionali e di altri programmi dell'Unione rispetto a tutti i periodi di programmazione, compresi i finanziamenti da parte delle agenzie.

(7)

Per consentire alle autorità responsabili, alla Commissione (incluso l'OLAF) e alla Corte dei conti europea di effettuare i loro controlli, occorre che i documenti giustificativi siano conservati per un periodo di tempo determinato dopo il completamento di ciascun progetto.

(8)

Per consentire l'applicazione del presente regolamento non appena vengono approvati i programmi nazionali, occorre che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e pertanto sono vincolati dal presente regolamento.

(10)

Fatto salvo il considerando 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Danimarca non è vincolata da tale regolamento né dal presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controlli amministrativi

1.   L'autorità responsabile svolge controlli amministrativi su tutte le dichiarazioni finanziarie inviate dai beneficiari per ricevere i finanziamenti dell'Unione conformemente alle convenzioni di sovvenzione definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (2) («dichiarazioni finanziarie»). Questi controlli includono come minimo i seguenti elementi:

a)

controlli volti a confermare la correttezza formale e l'accuratezza matematica delle dichiarazioni finanziarie;

b)

controlli che accertino che il progetto abbia realizzato gli obiettivi stabiliti nella convenzione di sovvenzione o che li stia realizzando;

c)

un esame analitico per valutare la pertinenza della spesa figurante nelle dichiarazioni finanziarie e la sua conformità con le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione e con le norme vigenti dell'Unione e nazionali.

2.   Qualora i controlli amministrativi rivelino incongruenze o irregolarità, l'autorità responsabile procederà a controlli dettagliati per valutare la legalità e la regolarità della spesa, in particolare esaminando un campione mirato di documenti giustificativi.

3.   L'autorità responsabile può esigere che il beneficiario ottenga da un revisore dei conti indipendente un certificato di audit e una relazione di audit su tutti gli aspetti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1. In tal caso, l'autorità responsabile stabilirà l'ambito dei controlli del revisore dei conti così come lo schema della relazione di audit.

Articolo 2

Principi generali riguardanti i controlli sul posto

L'autorità responsabile effettua controlli sul posto di natura finanziaria ed operativa.

I controlli sul posto vertono sulla documentazione e sui registri dei beneficiari del progetto.

Possono essere effettuati controlli sul posto senza preavviso, conformemente alla legislazione nazionale, qualora il livello di garanzia possa essere compromesso da una comunicazione anticipata dei controlli.

Articolo 3

Controlli sul posto di natura finanziaria

1.   I controlli sul posto di natura finanziaria hanno lo scopo di apportare un livello sufficiente di garanzia quanto alla legalità e regolarità delle transazioni e dei contratti sottesi alle dichiarazioni finanziarie.

2.   L'autorità responsabile verifica:

a)

che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie corrisponda alle registrazioni contabili e ai documenti giustificativi dei beneficiari del progetto;

b)

che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie soddisfi i requisiti di ammissibilità stabiliti nella convenzione di sovvenzione e dalle norme vigenti dell'Unione e nazionali;

c)

che le fonti di finanziamento siano conformi a quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

3.   Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, i controlli sul posto di natura finanziaria vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 4

Condizioni di riduzione o di intensificazione dei controlli sul posto di natura finanziaria

1.   L'autorità responsabile verifica il livello del tasso di errore nel contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014, per l'esercizio finanziario N.

2.   L'autorità responsabile può ridurre la portata dei controlli sul posto di natura finanziaria nell'esercizio finanziario successivo (N+1) se ricorrono le due condizioni in appresso:

a)

il tasso di errore è inferiore al 2 % del contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali per l'esercizio finanziario N;

b)

i controlli sul posto di natura finanziaria svolti dall'inizio del programma nazionale vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione a tutti i progetti dichiarati come terminati nei conti annuali dall'inizio del programma.

3.   Se il tasso d'errore è maggiore o pari al 2 % del contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali per l'esercizio finanziario N, l'autorità responsabile esamina l'importanza di tale tasso per stabilire l'entità e l'impatto degli errori e per determinare se esso sia rappresentativo di tutto l'insieme dei pagamenti dichiarati. L'autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive, compresi controlli supplementari, e presenta i risultati dell'analisi nel riepilogo annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

I controlli sul posto di natura finanziaria per l'esercizio finanziario successivo (N+1) verteranno su una percentuale del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali per l'esercizio finanziario N+1 superiore alla percentuale corrispondente per l'esercizio finanziario N. Questa percentuale superiore non sarà inferiore al 10 %. Inoltre, fino all'esercizio finanziario N+1, i controlli sul posto di natura finanziaria svolti dall'inizio del programma nazionale verteranno almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione a tutti i progetti dichiarati come terminati nei conti annuali dall'inizio del programma.

Se il tasso d'errore risultante dai controlli intensificati svolti nell'esercizio N+1 è inferiore al 2 % l'autorità responsabile, nell'esercizio finanziario successivo (N+2), effettuerà controlli sul posto di natura finanziaria su un minimo del 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali per l'esercizio finanziario N+2.

Articolo 5

Controlli sul posto di natura operativa

1.   Coi controlli sul posto di natura operativa l'autorità responsabile verifica che il progetto in questione venga eseguito conformemente alla convenzione di sovvenzione e controlla, in particolare, che gli indicatori comunicati dai beneficiari siano affidabili e che il progetto proceda senza indebiti ritardi.

2.   I controlli sul posto di natura operativa svolti nell'esercizio finanziario N vertono almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d'esecuzione durante quell'esercizio finanziario, come dichiarato nei corrispondenti conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 6

Metodologia a campione per i controlli sul posto

L'autorità responsabile effettua i controlli sul posto su un campione di progetti che rappresentano una combinazione appropriata di vari tipi e dimensioni di progetti, transazioni, beneficiari e modalità d'esecuzione. Il campione tiene conto di tutti i fattori di rischio così come degli aspetti costi-benefici dei controlli.

Articolo 7

Relazioni di controllo

1.   L'autorità responsabile stila una relazione su ogni controllo amministrativo e su ogni controllo sul posto, in cui figurano le seguenti informazioni:

a)

identificazione completa del progetto e convenzione di sovvenzione corrispondente;

b)

nome e firma del responsabile del controllo;

c)

nome del beneficiario;

d)

tipo di controllo (controllo amministrativo, controllo sul posto finanziario od operativo o una combinazione);

e)

se necessario, ambito del controllo;

f)

la spesa rientrante nell'ambito del controllo e la spesa (campione) effettivamente verificata;

g)

importo delle spese considerato non ammissibile;

h)

una descrizione dei principali risultati, punti deboli, errori e irregolarità, dei controlli supplementari e delle analisi effettuate, delle raccomandazioni e delle misure correttive proposte e la reazione del beneficiario.

2.   La relazione di controllo può essere presentata sotto forma di un elenco di punti.

Articolo 8

Condizioni specifiche

Quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014, i controlli amministrativi e i controlli sul posto di cui all'articolo 1 e 2 del presente regolamento sono effettuati da un organo o da una persona indipendente sotto il profilo funzionale dagli organi o dalle persone che gestiscono i progetti.

Articolo 9

Conservazione dei documenti giustificativi

1.   L'autorità responsabile garantisce che tutti i registri, documenti e metadati riguardanti le spese dichiarate e le entrate con destinazione specifica, gli audit e i controlli effettuati siano tenuti a disposizione della Commissione (incluso l'OLAF) e della Corte dei conti europea almeno per quattro anni successivi all'esercizio finanziario in cui è stato dichiarato il pagamento finale.

A tal fine, l'autorità responsabile fissa le norme riguardanti la conservazione dei registri, documenti e metadati da parte dei beneficiari.

2.   Qualora l'autorità responsabile interessata individui delle irregolarità, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 saranno tenuti a disposizione della Commissione per almeno tre anni successivi all'anno in cui gli importi in questione sono stati interamente recuperati presso il beneficiario e imputati al programma nazionale.

3.   Qualora sia avviata una procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione della Commissione per almeno un anno dall'anno in cui tale procedura è stata conclusa.

4.   Se una decisione di conformità è oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, i documenti giustificativi pertinenti sono tenuti a disposizione della Commissione per almeno un anno dall'anno in cui tali procedimenti sono stati conclusi.

5.   I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo od elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico solo se la legislazione nazionale dello Stato membro interessato consente l'uso di documenti elettronici come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

6.   Gli Stati membri possono stabilire periodi più lunghi per la conservazione dei documenti giustificativi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/841 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

57,9

MA

98,3

MK

114,3

TR

84,2

ZZ

88,7

0707 00 05

AL

30,8

MK

38,3

TR

105,8

ZZ

58,3

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0805 10 20

EG

51,6

MA

48,9

ZA

76,7

ZZ

59,1

0805 50 10

BR

107,1

TR

67,0

ZA

124,3

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

91,9

BR

100,8

CL

145,5

NZ

128,7

US

149,8

ZA

111,5

ZZ

121,4

0809 29 00

US

720,9

ZZ

720,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/842 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014

[notificata con il numero C(2015) 3519]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51 e l'articolo 54, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2014, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) occorre prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2013 e il 15 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2015, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

(7)

A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro interessato/gli Stati membri interessati. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. In particolare, le dichiarazioni del quarto trimestre 2013 e del primo trimestre 2014 contenevano rispettivamente importi pari a 51 543 EUR e 26 892 EUR per il programma di sviluppo rurale Lazio (programma CCI 2007IT06RP0005); tali importi figuravano anche nella dichiarazione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e sono pertanto stati ridotti a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con le decisioni di esecuzione (2014)3268 e C(2014)5156 della Commissione per inosservanza dei termini della verifica obbligatoria. Poiché la procedura di cui all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è ancora in corso, tali riduzioni vanno mantenute. Per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale per la Bulgaria (CCI 2007BG06RPO001), nel terzo trimestre 2014 sono stati dichiarati importi pari a 420 467,77 EUR e 598 402,41 EUR rispettivamente nell'ambito delle misure 311 e 312; Tali importi figuravano anche nella dichiarazione annuale per l'esercizio finanziario 2014; è opportuno che la presente decisione li escluda dal finanziamento unionale in quanto occorre tener conto delle riduzioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le riduzioni sono in effetti provvisorie e non incidono nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(8)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta, oppure nel termine di otto anni se il recupero è portato dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero delle irregolarità devono essere per il 50 % a carico dello Stato membro. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2015. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni se il recupero è portato dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale. Tale soglia è stata raggiunta dai programmi seguenti: 2007AT06RPO001, 2007BE06RPO001, 2007DE06RPO004, 2007DE06RPO010, 2007IE06RPO001 e 2007UK06RPO003. Il saldo dovuto su questi programmi sarà versato alla chiusura del periodo di programmazione.

(11)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3). A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, che corrisponde all'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi sono effettuati nel rispetto dell'importo globale del contributo previsto del FEASR. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 ha ripreso alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (4), abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (5). A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, che corrisponde all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, se il totale cumulato delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale previsto per un dato programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo previsto, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 che corrisponde all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007EE06RP0001 ha subito un superamento pari a 1 122 778,99 EUR nelle dichiarazioni del secondo e terzo trimestre 2014. Il piano di finanziamento dell'asse 5 del programma di sviluppo rurale 2007ES06RPO009 ha subito un superamento pari a 18 560,56 EUR nella dichiarazione del terzo trimestre 2014. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007FI06RPO001 ha subito un superamento pari a 5 599 314,3 EUR nella dichiarazione del secondo trimestre 2014. Il piano di finanziamento dell'asse 2 del programma di sviluppo rurale 2007LU06RPO001 ha subito un superamento pari a 169 459,49 EUR nella dichiarazione del terzo trimestre 2014. I piani di finanziamento dell'asse 2 e dell'asse 5 del programma di sviluppo rurale 2007UK06RPO002 hanno subito un superamento rispettivamente pari a 2 597 538,87 EUR e a 427 086,47 EUR nelle dichiarazioni del secondo e terzo trimestre 2014. La Commissione non ha pagato i suddetti importi né ha adottato i piani finanziari modificati fino alla data di adozione della presente decisione. Gli importi che ammontano ad un totale di 9 934 738,68 EUR, e che sono inclusi nelle dichiarazioni annuali per l'esercizio 2014, dovrebbero pertanto essere esclusi dalla decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2014. Essi saranno quindi oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione dei piani finanziari modificati o alla chiusura del periodo di programmazione.

(12)

A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, è stato escluso dalla decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2013 un importo pari a 913 212,81 EUR dichiarato per il programma di sviluppo rurale 2007PT06RPO001. In seguito all'adozione del piano finanziario modificato, l'importo è stato rimborsato dalla Commissione nel 2014 e dovrebbe pertanto essere inserito nella presente decisione di liquidazione dei conti.

(13)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'UE le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2014, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono indicati nell'allegato III.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


ALLEGATO I

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per programma

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR

In euro

SM

CCI

Spese 2014

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2014

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti

Importo che deve essere recuperato dallo (–) erogato allo (+) Stato membro (1)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2007AT06RPO001 (1)

544 468 367,78

0,00

544 468 367,78

0,00

544 468 367,78

518 811 910,08

25 656 457,70

BE

2007BE06RPO001 (1)

16 783 607,72

0,00

16 783 607,72

0,00

16 783 607,72

13 205 322,27

3 578 285,45

BG

2007BG06RPO001

395 493 074,51

– 1 018 870,18

394 474 204,33

0,00

394 474 204,33

393 750 627,31

723 577,02

CY

2007CY06RPO001

22 567 015,08

0,00

22 567 015,08

0,00

22 567 015,08

22 898 350,79

– 331 335,71

CZ

2007CZ06RPO001

326 067 553,26

0,00

326 067 553,26

0,00

326 067 553,26

326 067 674,49

– 121,23

DE

2007DE06RAT001

499 599,12

0,00

499 599,12

0,00

499 599,12

499 599,11

0,01

DE

2007DE06RPO004 (1)

63 035 454,95

0,00

63 035 454,95

0,00

63 035 454,95

46 638 237,43

16 397 217,52

DE

2007DE06RPO007

151 333 451,42

0,00

151 333 451,42

0,00

151 333 451,42

151 333 504,27

– 52,85

DE

2007DE06RPO009

1 756 006,08

0,00

1 756 006,08

0,00

1 756 006,08

1 756 010,52

– 4,44

DE

2007DE06RPO010 (1)

30 449 586,72

0,00

30 449 586,72

0,00

30 449 586,72

29 425 794,68

1 023 792,04

DE

2007DE06RPO012

129 627 838,13

0,00

129 627 838,13

0,00

129 627 838,13

129 627 837,98

0,15

DE

2007DE06RPO015

44 569 423,98

0,00

44 569 423,98

0,00

44 569 423,98

44 569 423,92

0,06

DE

2007DE06RPO017

32 302 560,60

0,00

32 302 560,60

0,00

32 302 560,60

32 302 560,59

0,01

DE

2007DE06RPO018

2 742 462,33

0,00

2 742 462,33

0,00

2 742 462,33

2 742 462,32

0,01

DE

2007DE06RPO019

161 853 097,22

0,00

161 853 097,22

0,00

161 853 097,22

161 853 097,21

0,01

DE

2007DE06RPO020

124 731 223,27

0,00

124 731 223,27

0,00

124 731 223,27

124 731 223,25

0,02

DE

2007DE06RPO021

40 589 272,39

0,00

40 589 272,39

0,00

40 589 272,39

40 592 850,30

– 3 577,91

DE

2007DE06RPO023

79 390 804,77

0,00

79 390 804,77

0,00

79 390 804,77

79 350 303,85

40 500,92

DK

2007DK06RPO001

82 998 289,85

0,00

82 998 289,85

0,00

82 998 289,85

83 307 264,88

– 308 975,03

EE

2007EE06RPO001

107 441 165,78

– 1 122 778,99

106 318 386,79

0,00

106 318 386,79

106 318 428,88

– 42,09

ES

2007ES06RAT001

5 773 319,62

0,00

5 773 319,62

0,00

5 773 319,62

5 773 319,62

0,00

ES

2007ES06RPO001

205 999 762,70

0,00

205 999 762,70

0,00

205 999 762,70

205 999 749,54

13,16

ES

2007ES06RPO002

52 921 899,62

0,00

52 921 899,62

0,00

52 921 899,62

52 921 926,24

– 26,62

ES

2007ES06RPO003

23 124 915,85

0,00

23 124 915,85

0,00

23 124 915,85

23 124 914,20

1,65

ES

2007ES06RPO004

6 760 223,26

0,00

6 760 223,26

0,00

6 760 223,26

6 760 220,72

2,54

ES

2007ES06RPO005

28 014 055,89

0,00

28 014 055,89

0,00

28 014 055,89

28 043 602,97

– 29 547,08

ES

2007ES06RPO006

11 673 899,78

0,00

11 673 899,78

0,00

11 673 899,78

11 673 627,87

271,91

ES

2007ES06RPO007

180 347 367,42

0,00

180 347 367,42

0,00

180 347 367,42

180 347 333,94

33,48

ES

2007ES06RPO008

73 969 728,51

0,00

73 969 728,51

0,00

73 969 728,51

73 969 728,58

– 0,07

ES

2007ES06RPO009

52 139 699,74

– 18 560,56

52 121 139,18

0,00

52 121 139,18

52 121 130,04

9,14

ES

2007ES06RPO010

156 843 297,22

0,00

156 843 297,22

0,00

156 843 297,22

156 843 349,08

– 51,86

ES

2007ES06RPO011

91 565 221,37

0,00

91 565 221,37

0,00

91 565 221,37

91 602 065,76

– 36 844,39

ES

2007ES06RPO012

4 476 595,43

0,00

4 476 595,43

0,00

4 476 595,43

4 476 595,25

0,18

ES

2007ES06RPO013

31 893 803,19

0,00

31 893 803,19

0,00

31 893 803,19

31 889 970,54

3 832,65

ES

2007ES06RPO014

7 001 783,06

0,00

7 001 783,06

0,00

7 001 783,06

7 001 782,94

0,12

ES

2007ES06RPO015

11 360 172,72

0,00

11 360 172,72

0,00

11 360 172,72

11 360 198,92

– 26,20

ES

2007ES06RPO016

8 838 843,37

0,00

8 838 843,37

0,00

8 838 843,37

8 838 846,41

– 3,04

FI

2007FI06RPO001

182 525 389,84

– 5 599 314,30

176 926 075,54

0,00

176 926 075,54

176 930 836,91

– 4 761,37

FI

2007FI06RPO002

1 059 517,27

0,00

1 059 517,27

0,00

1 059 517,27

1 059 517,24

0,03

FR

2007FR06RPO001

678 837 059,60

0,00

678 837 059,60

0,00

678 837 059,60

678 834 981,35

2 078,25

FR

2007FR06RPO002

13 637 663,26

0,00

13 637 663,26

0,00

13 637 663,26

13 632 754,78

4 908,48

FR

2007FR06RPO003

21 794 860,24

0,00

21 794 860,24

0,00

21 794 860,24

21 794 860,25

– 0,01

FR

2007FR06RPO004

13 085 698,30

0,00

13 085 698,30

0,00

13 085 698,30

13 085 698,26

0,04

FR

2007FR06RPO005

15 147 820,52

0,00

15 147 820,52

0,00

15 147 820,52

15 147 820,49

0,03

FR

2007FR06RPO006

56 350 372,69

0,00

56 350 372,69

0,00

56 350 372,69

56 350 372,73

– 0,04

HU

2007HU06RPO001

550 321 317,91

0,00

550 321 317,91

0,00

550 321 317,91

550 278 758,74

42 559,17

IE

2007IE06RPO001 (1)

179 326 161,10

0,00

179 326 161,10

0,00

179 326 161,10

99 168 661,16

80 157 499,94

IT

2007IT06RAT001

6 005 846,41

0,00

6 005 846,41

0,00

6 005 846,41

6 005 846,38

0,03

IT

2007IT06RPO001

18 263 314,16

0,00

18 263 314,16

0,00

18 263 314,16

18 380 705,60

– 117 391,44

IT

2007IT06RPO002

13 819 039,14

0,00

13 819 039,14

0,00

13 819 039,14

13 819 039,26

– 0,12

IT

2007IT06RPO003

79 515 358,43

0,00

79 515 358,43

0,00

79 515 358,43

79 515 358,51

– 0,08

IT

2007IT06RPO004

14 444 151,54

0,00

14 444 151,54

0,00

14 444 151,54

14 449 678,70

– 5 527,16

IT

2007IT06RPO005

47 406 432,46

– 78 435,00

47 327 997,46

0,00

47 327 997,46

47 406 972,32

– 78 974,86

IT

2007IT06RPO006

13 259 461,34

0,00

13 259 461,34

0,00

13 259 461,34

13 284 525,74

– 25 064,40

IT

2007IT06RPO007

64 999 720,96

0,00

64 999 720,96

0,00

64 999 720,96

64 948 526,65

51 194,31

IT

2007IT06RPO008

25 528 865,56

0,00

25 528 865,56

0,00

25 528 865,56

25 590 820,49

– 61 954,93

IT

2007IT06RPO009

58 633 519,29

0,00

58 633 519,29

0,00

58 633 519,29

58 633 519,64

– 0,35

IT

2007IT06RPO010

58 921 922,19

0,00

58 921 922,19

0,00

58 921 922,19

58 921 921,96

0,23

IT

2007IT06RPO011

8 167 143,75

0,00

8 167 143,75

0,00

8 167 143,75

8 167 148,05

– 4,30

IT

2007IT06RPO012

38 683 225,74

0,00

38 683 225,74

0,00

38 683 225,74

38 790 060,80

– 106 835,06

IT

2007IT06RPO013

2 490 100,59

0,00

2 490 100,59

0,00

2 490 100,59

2 490 100,63

– 0,04

IT

2007IT06RPO014

81 528 911,04

0,00

81 528 911,04

0,00

81 528 911,04

81 528 910,48

0,56

IT

2007IT06RPO015

13 836 214,26

0,00

13 836 214,26

0,00

13 836 214,26

13 854 106,18

– 17 891,92

IT

2007IT06RPO016

74 561 854,94

0,00

74 561 854,94

0,00

74 561 854,94

74 573 079,80

– 11 224,86

IT

2007IT06RPO017

39 985 924,56

0,00

39 985 924,56

0,00

39 985 924,56

39 989 076,63

– 3 152,07

IT

2007IT06RPO018

77 467 416,73

0,00

77 467 416,73

0,00

77 467 416,73

77 467 266,26

150,47

IT

2007IT06RPO019

156 458 307,09

0,00

156 458 307,09

0,00

156 458 307,09

156 909 167,01

– 450 859,92

IT

2007IT06RPO020

124 466 658,87

0,00

124 466 658,87

0,00

124 466 658,87

125 467 724,29

– 1 001 065,42

IT

2007IT06RPO021

191 224 405,91

0,00

191 224 405,91

0,00

191 224 405,91

191 569 197,15

– 344 791,24

LT

2007LT06RPO001

232 441 651,12

0,00

232 441 651,12

0,00

232 441 651,12

232 382 704,60

58 946,52

LU

2007LU06RPO001

6 858 402,22

– 169 459,49

6 688 942,73

0,00

6 688 942,73

6 688 942,73

0,00

LV

2007LV06RPO001

127 288 585,55

0,00

127 288 585,55

0,00

127 288 585,55

127 288 585,56

– 0,01

NL

2007NL06RPO001

111 099 420,13

0,00

111 099 420,13

0,00

111 099 420,13

111 269 776,51

– 170 356,38

PL

2007PL06RPO001

1 700 780 302,65

0,00

1 700 780 302,65

0,00

1 700 780 302,65

1 700 775 834,08

4 468,57

PT

2007PT06RAT001

1 775 386,28

0,00

1 775 386,28

0,00

1 775 386,28

1 775 386,20

0,08

PT

2007PT06RPO001

25 956 964,38

913 212,81

26 870 177,19

0,00

26 870 177,19

26 870 173,33

3,86

PT

2007PT06RPO002

628 254 854,61

0,00

628 254 854,61

0,00

628 254 854,61

628 239 028,87

15 825,74

PT

2007PT06RPO003

28 045 383,88

0,00

28 045 383,88

0,00

28 045 383,88

28 045 361,36

22,52

SE

2007SE06RPO001

264 374 589,77

0,00

264 374 589,77

0,00

264 374 589,77

267 849 243,12

– 3 474 653,35

SI

2007SI06RPO001

129 408 871,46

0,00

129 408 871,46

0,00

129 408 871,46

129 408 892,36

– 20,90

SK

2007SK06RPO001

148 343 717,70

0,00

148 343 717,70

0,00

148 343 717,70

148 345 429,79

– 1 712,09

UK

2007UK06RPO001

562 657 447,24

0,00

562 657 447,24

0,00

562 657 447,24

562 707 534,14

– 50 086,90

UK

2007UK06RPO002

61 921 949,43

– 3 024 625,34

58 897 324,09

0,00

58 897 324,09

58 897 167,99

156,10

UK

2007UK06RPO003 (1)

118 605 393,99

0,00

118 605 393,99

0,00

118 605 393,99

72 997 308,43

45 608 085,56

UK

2007UK06RPO004

53 920 344,45

0,00

53 920 344,45

0,00

53 920 344,45

54 338 878,50

– 418 534,05


(1)  Laddove i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del contributo totale del FEASR per il programma di sviluppo rurale (articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), il saldo sarà versato durante la chiusura del programma.


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (FEASR)

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione

Stato membro

Organismo pagatore

Programma

Belgio

Région Wallonne

2007BE06RPO002

Germania

Zahlstelle Mecklenburg-Vorpommern

2007DE06RPO011

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Spagna

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

2007ES06RPO017

Grecia

Agenzia di controllo e di pagamento degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (O.P.E.K.E.P.E.)

2007GR06RPO001

Malta

Agenzia dei pagamenti agricoli e rurali

2007MT06RPO001

Romania

Organismo pagatore per lo sviluppo rurale e la pesca (PARDF)

2007RO06RPO001


ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (FEASR)

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

In euro

AT

EUR

1 798,80

1 798,80

BE (1)

EUR

BG

BGN

CY

EUR

CZ

CZK

29 407,72

1 060,31

DE (1)

EUR

251 988,10

251 988,10

DK

DKK

247 438,67

33 234,21

EE

EUR

13 728,54

13 728,54

ES (1)

EUR

71 148,24

71 148,24

FI

EUR

4 570,86

4 570,86

FR

EUR

673 346,67

673 346,67

GB

GBP

20 844,52

26 761,48

GR (1)

EUR

HU

HUF

617 170 583,00

1 955 918,69

IE

EUR

211 211,12

211 211,12

IT

EUR

115 207,94

115 207,94

LT

LTL

1 521,20

440,57

LU

EUR

632,55

632,55

LV

EUR

2 135,35

2 135,35

MT (1)

EUR

NL

EUR

179,84

179,84

PL

PLN

1 519 162,56

355 509,35

PT

EUR

9 417,17

9 417,17

RO (1)

RON

SE

SEK

386 246,04

41 120,63

SI

EUR

15 262,11

15 262,11

SK

EUR


(1)  Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.


30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/843 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014

[notificata con il numero C(2015) 3593]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51 e l'articolo 54, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2014 occorre tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2013 e il 15 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2014, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2015, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

(7)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2014 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti.

(8)

La Commissione, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(9)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta, oppure nel termine di otto anni se il recupero è portato dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero delle irregolarità dovrebbero essere per il 50 % a carico dello Stato membro. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2015. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(10)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'UE le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2014 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO 2014

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM

 

2014 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (2)

liquidati

stralciati

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a = A (col.i)

b = A (col.h)

c = a + b

d = – C1 (col. e)

e = – 50 – 50

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

609 734 790,52

0,00

609 734 790,52

– 90 598,48

– 614 425,69

609 029 766,35

609 749 658,70

– 719 892,35

BG

EUR

599 955 628,56

0,00

599 955 628,56

0,00

0,00

599 955 628,56

600 138 004,84

– 182 376,28

CZ

EUR

893 292 195,64

0,00

893 292 195,64

0,00

0,00

893 292 195,64

893 293 260,92

– 1 065,28

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 120 590,79

– 120 590,79

0,00

– 120 590,79

DK

EUR

920 737 426,76

0,00

920 737 426,76

– 104 968,81

0,00

920 632 457,95

920 639 757,92

– 7 299,97

DE

EUR

4 789 826 592,00

387 934 433,96

5 177 761 025,96

0,00

– 206 612,53

5 177 554 413,43

5 177 651 829,01

– 97 415,58

EE

EUR

99 973 102,75

0,00

99 973 102,75

– 295,34

0,00

99 972 807,41

99 971 315,40

1 492,01

IE

EUR

1 224 363 225,59

0,00

1 224 363 225,59

– 11 261,18

– 34 459,43

1 224 317 504,98

1 223 254 419,69

1 063 085,29

EL

EUR

0,00

2 073 942 293,84

2 073 942 293,84

0,00

0,00

2 073 942 293,84

2 073 942 293,84

0,00

ES

EUR

5 493 405 777,57

0,00

5 493 405 777,57

– 4 457 765,82

– 2 315 003,77

5 486 633 007,98

5 488 642 751,82

– 2 009 743,84

FR

EUR

7 948 135 725,85

0,00

7 948 135 725,85

1 349 731,22

– 427 317,94

7 949 058 139,13

7 939 892 256,59

9 165 882,54

HR

EUR

96 423 778,67

0,00

96 423 778,67

0,00

0,00

96 423 778,67

96 434 132,73

– 10 354,06

IT

EUR

4 486 713 799,11

2 670 095,54

4 489 383 894,65

– 4 213 499,96

– 5 145 681,23

4 480 024 713,46

4 478 376 877,57

1 647 835,89

CY

EUR

56 158 531,84

0,00

56 158 531,84

0,00

– 60 732,42

56 097 799,42

56 158 531,84

– 60 732,42

LV

EUR

146 454 429,42

0,00

146 454 429,42

0,00

– 207,61

146 454 221,81

146 454 429,42

– 207,61

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 79 172,39

– 79 172,39

0,00

– 79 172,39

LT

EUR

378 900 765,84

0,00

378 900 765,84

0,00

0,00

378 900 765,84

378 965 977,84

– 65 212,00

LU

EUR

33 194 729,35

0,00

33 194 729,35

0,00

0,00

33 194 729,35

33 169 581,88

25 147,47

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 112 487 228,00

– 112 487 228,00

0,00

– 112 487 228,00

HU

EUR

1 330 785 197,64

0,00

1 330 785 197,64

– 917 536,67

0,00

1 329 867 660,97

1 330 029 342,75

– 161 681,78

MT

EUR

5 531 245,86

0,00

5 531 245,86

0,00

0,00

5 531 245,86

5 529 245,86

2 000,00

NL

EUR

819 765 052,72

0,00

819 765 052,72

0,00

– 1 952,00

819 763 100,72

817 905 544,01

1 857 556,71

AT

EUR

676 288 676,18

0,00

676 288 676,18

0,00

0,00

676 288 676,18

676 288 676,18

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 440 154,59

– 440 154,59

0,00

– 440 154,59

PL

EUR

3 206 250 883,73

0,00

3 206 250 883,73

0,00

0,00

3 206 250 883,73

3 206 359 635,02

– 108 751,29

PT

EUR

703 127 972,12

0,00

703 127 972,12

– 102 687,17

– 643 307,91

702 381 977,04

702 665 604,18

– 283 627,14

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

1 325 906 018,92

1 325 906 018,92

0,00

0,00

1 325 906 018,92

1 325 906 018,92

0,00

SI

EUR

144 306 816,72

0,00

144 306 816,72

0,00

– 460,21

144 306 356,51

144 306 816,72

– 460,21

SK

EUR

379 797 357,10

0,00

379 797 357,10

0,00

– 3 211,67

379 794 145,43

379 797 357,10

– 3 211,67

FI

EUR

518 402 172,26

0,00

518 402 172,26

0,00

– 2 654,29

518 399 517,97

518 408 333,95

– 8 815,98

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 30 257,41

– 30 257,41

0,00

– 30 257,41

SE

EUR

689 891 887,12

0,00

689 891 887,12

0,00

0,00

689 891 887,12

689 893 564,83

– 1 677,71

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 34 108,55

– 34 108,55

0,00

– 34 108,55

UK

EUR

3 219 653 279,96

0,00

3 219 653 279,96

– 15 796,75

0,00

3 219 637 483,21

3 219 724 847,27

– 87 364,06


SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Articolo 54, paragrafo 2, (= e)

Totale (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

l = i + j + k

BE

EUR

0,00

– 105 466,66

– 614 425,69

– 719 892,35

BG

EUR

0,00

– 182 376,28

0,00

– 182 376,28

CZ

EUR

3 586,42

– 4 651,70

0,00

– 1 065,28

DK

DKK

0,00

0,00

– 120 590,79

– 120 590,79

DK

EUR

0,00

– 7 299,97

0,00

– 7 299,97

DE

EUR

109 196,95

0,00

– 206 612,53

– 97 415,58

EE

EUR

1 492,01

0,00

0,00

1 492,01

IE

EUR

1 097 544,72

0,00

– 34 459,43

1 063 085,29

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

305 259,93

0,00

– 2 315 003,77

– 2 009 743,84

FR

EUR

9 593 200,48

0,00

– 427 317,94

9 165 882,54

HR

EUR

0,00

– 10 354,06

0,00

– 10 354,06

IT

EUR

6 793 517,12

0,00

– 5 145 681,23

1 647 835,89

CY

EUR

0,00

0,00

– 60 732,42

– 60 732,42

LV

EUR

0,00

0,00

– 207,61

– 207,61

LT

LTL

0,00

0,00

– 79 172,39

– 79 172,39

LT

EUR

0,00

– 65 212,00

0,00

– 65 212,00

LU

EUR

25 147,47

0,00

0,00

25 147,47

HU

HUF

0,00

0,00

– 112 487 228,00

– 112 487 228,00

HU

EUR

0,00

– 161 681,78

0,00

– 161 681,78

MT

EUR

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

NL

EUR

1 859 508,71

0,00

– 1 952,00

1 857 556,71

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

– 440 154,59

– 440 154,59

PL

EUR

0,00

– 108 751,29

0,00

– 108 751,29

PT

EUR

359 680,77

0,00

– 643 307,91

– 283 627,14

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

0,00

0,00

– 460,21

– 460,21

SK

EUR

0,00

0,00

– 3 211,67

– 3 211,67

FI

EUR

0,00

– 6 161,69

– 2 654,29

– 8 815,98

SE

SEK

0,00

0,00

– 30 257,41

– 30 257,41

SE

EUR

0,00

– 1 677,71

0,00

– 1 677,71

UK

GBP

0,00

0,00

– 34 108,55

– 34 108,55

UK

EUR

0,00

– 87 364,06

0,00

– 87 364,06


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2014.

(2)  Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (col.a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese stralciate (col.b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(3)  LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2015: 05 07 01 06, 6701, 6702


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO 2014 — FEAGA

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva

Stato membro

Organismo pagatore

Germania

EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg

Germania

Zahlstelle Mecklenburg-Vorpommern

Grecia

Agenzia di controllo e di pagamento degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (O.P.E.K.E.P.E.)

Italia

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo

Romania

Agenzia d'intervento e sostentamento all'agricoltura (APIA)


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/29


DECISIONE N. 1 DEL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FÆR ØER

del 12 maggio 2015

che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/844]

IL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FÆR ØER,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra (1), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell'accordo («protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, le Isole Fær Øer e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»).

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo.

(3)

La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 settembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per le Isole Fær Øer rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o novembre 2013.

(6)

È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 12 maggio 2015.

Fatto a Tórshavn, il 12 maggio 2015

Per il comitato misto

Il presidente

Áki JOHANSEN


(1)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).

2.   Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono fatti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.

2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


Rettifiche

30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/32


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 18 novembre 2014 )

A pagina 20, allegato, linea 3 della quarta colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»:

anziché:

«lisina»,

leggi:

«lisina-HCl»