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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/791 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) prevede una revisione del quadro finanziario pluriennale in caso di adozione dopo il 1o gennaio 2014 di programmi in regime di gestione concorrente, tra l'altro, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014. |
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(2) |
I programmi di sviluppo rurale di Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania e Svezia e alcuni programmi regionali di Belgio, Germania, Francia e Regno Unito non erano pronti per l'adozione entro la fine del 2014. |
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(3) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio è stato modificato di conseguenza dal regolamento (UE, Euratom) 2015/623 (3) che trasferisce, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le corrispondenti assegnazioni non utilizzate nel 2014 ai massimali di spesa del 2015 e del 2016. |
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(4) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce la ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(5) |
Ai fini dell'adozione ordinata e tempestiva dei programmi di sviluppo rurale, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1305/2013 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(3) Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2015/623 della Commissione, del 21 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)
|
(prezzi correnti in EUR) |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTALE 2014-2020 |
|
Belgio |
40 855 562 |
97 243 257 |
109 821 794 |
97 175 076 |
97 066 202 |
102 912 713 |
102 723 155 |
647 797 759 |
|
Bulgaria |
|
502 807 341 |
505 020 057 |
340 409 994 |
339 966 052 |
339 523 306 |
338 990 216 |
2 366 716 966 |
|
Repubblica ceca |
|
470 143 771 |
503 130 504 |
344 509 078 |
343 033 490 |
323 242 050 |
321 615 103 |
2 305 673 996 |
|
Danimarca |
90 287 658 |
90 168 920 |
136 397 742 |
144 868 072 |
153 125 142 |
152 367 537 |
151 588 619 |
918 803 690 |
|
Germania |
664 601 903 |
1 498 240 410 |
1 685 574 112 |
1 404 073 302 |
1 400 926 899 |
1 397 914 658 |
1 394 588 766 |
9 445 920 050 |
|
Estonia |
103 626 144 |
103 651 030 |
111 192 345 |
122 865 093 |
125 552 583 |
127 277 180 |
129 177 183 |
823 341 558 |
|
Irlanda |
|
469 633 941 |
469 724 442 |
313 007 411 |
312 891 690 |
312 764 355 |
312 570 314 |
2 190 592 153 |
|
Grecia |
|
907 059 608 |
1 007 736 821 |
703 471 245 |
701 719 722 |
700 043 071 |
698 261 326 |
4 718 291 793 |
|
Spagna |
|
1 780 169 908 |
1 780 403 445 |
1 185 553 005 |
1 184 419 678 |
1 183 448 718 |
1 183 394 067 |
8 297 388 821 |
|
Francia |
4 353 019 |
2 336 138 618 |
2 363 567 980 |
1 665 777 592 |
1 668 304 328 |
1 671 324 729 |
1 675 377 983 |
11 384 844 249 |
|
Croazia |
|
448 426 250 |
448 426 250 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
2 026 222 500 |
|
Italia |
|
2 223 480 180 |
2 231 599 688 |
1 493 380 162 |
1 495 583 530 |
1 498 573 799 |
1 501 763 408 |
10 444 380 767 |
|
Cipro |
|
28 341 472 |
28 345 126 |
18 894 801 |
18 892 389 |
18 889 108 |
18 881 481 |
132 244 377 |
|
Lettonia |
138 327 376 |
150 968 424 |
153 066 059 |
155 139 289 |
157 236 528 |
159 374 589 |
161 491 517 |
1 075 603 782 |
|
Lituania |
230 392 975 |
230 412 316 |
230 431 887 |
230 451 686 |
230 472 391 |
230 483 599 |
230 443 386 |
1 613 088 240 |
|
Lussemburgo |
|
21 385 468 |
21 432 133 |
14 366 484 |
14 415 051 |
14 464 074 |
14 511 390 |
100 574 600 |
|
Ungheria |
|
742 851 235 |
737 099 981 |
488 620 684 |
488 027 342 |
487 402 356 |
486 662 895 |
3 430 664 493 |
|
Malta |
|
20 905 107 |
20 878 690 |
13 914 927 |
13 893 023 |
13 876 504 |
13 858 647 |
97 326 898 |
|
Paesi Bassi |
87 118 078 |
87 003 509 |
118 496 585 |
118 357 256 |
118 225 747 |
118 107 797 |
117 976 388 |
765 285 360 |
|
Austria |
557 806 503 |
559 329 914 |
560 883 465 |
562 467 745 |
564 084 777 |
565 713 368 |
567 266 225 |
3 937 551 997 |
|
Polonia |
1 569 517 638 |
1 175 590 560 |
1 193 429 059 |
1 192 025 238 |
1 190 589 130 |
1 189 103 987 |
1 187 301 202 |
8 697 556 814 |
|
Portogallo |
577 031 070 |
577 895 019 |
578 913 888 |
579 806 001 |
580 721 241 |
581 637 133 |
582 456 022 |
4 058 460 374 |
|
Romania |
|
1 723 260 662 |
1 751 613 412 |
1 186 544 149 |
1 184 725 381 |
1 141 925 604 |
1 139 927 194 |
8 127 996 402 |
|
Slovenia |
118 678 072 |
119 006 876 |
119 342 187 |
119 684 133 |
120 033 142 |
120 384 760 |
120 720 633 |
837 849 803 |
|
Slovacchia |
271 154 575 |
213 101 979 |
215 603 053 |
215 356 644 |
215 106 447 |
214 844 203 |
214 524 943 |
1 559 691 844 |
|
Finlandia |
335 440 884 |
336 933 734 |
338 456 263 |
340 009 057 |
341 593 485 |
343 198 337 |
344 776 578 |
2 380 408 338 |
|
Svezia |
|
386 944 025 |
378 153 207 |
249 386 135 |
249 552 108 |
249 710 989 |
249 818 786 |
1 763 565 250 |
|
Regno Unito |
475 531 544 |
848 443 195 |
851 819 320 |
755 518 938 |
755 301 511 |
756 236 113 |
756 815 870 |
5 199 666 491 |
|
Totale UE-28 |
5 264 723 001 |
18 149 536 729 |
18 650 559 495 |
14 337 975 697 |
14 347 801 509 |
14 297 087 137 |
14 299 825 797 |
99 347 509 365 |
|
|
||||||||
|
Assistenza tecnica (0,25 %) |
34 130 699 |
34 131 977 |
34 133 279 |
34 134 608 |
34 135 964 |
34 137 346 |
34 138 756 |
238 942 629 |
|
Totale |
5 298 853 700 |
18 183 668 706 |
18 684 692 774 |
14 372 110 305 |
14 381 937 473 |
14 331 224 483 |
14 333 964 553 |
99 586 451 994 » |
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/792 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maçã de Alcobaça (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Maçã de Alcobaça», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Maçã de Alcobaça» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/793 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1166/2010 della Commissione (3). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Agnello di Sardegna» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione, del 24 gennaio 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 17).
(3) Regolamento (UE) n. 1166/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)] (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 70).
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/794 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chevrotin (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chevrotin», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1357/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Chevrotin» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1357/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chevrotin (DOP)] (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 6).
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/795 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pont-l'Evêque (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pont-l'Evêque», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pont-l'Evêque» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
|
22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/796 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Tale regolamento dispone che i prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
|
(3) |
Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, in provenienza da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5) e (UE) 2015/526 (6), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Idaho, dell'Oregon, di Washington e del Minnesota. |
|
(4) |
Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (7) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). |
|
(5) |
Gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati del Missouri, dell'Arkansas, del Kansas, del North Dakota, del South Dakota, del Montana, del Wisconsin e dell'Iowa. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dagli Stati interessati e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione. |
|
(6) |
In seguito alla comparsa di focolai nei suddetti Stati, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI; tali informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di determinati prodotti al fine di coprire gli interi Stati del Minnesota, del South Dakota, del Wisconsin e dell'Iowa e quelle parti degli Stati del Missouri, dell'Arkansas, del Kansas, del Montana e del North Dakota che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai. |
|
(7) |
La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).
(7) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:
|
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella |
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|
Modelli |
Garanzie complementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6A |
6B |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||
|
«US — Stati Uniti |
US-0 |
L'intero paese |
SPF |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
EP, E |
|
|
|
|
|
|
S4 |
||||||||||||||||||
|
US-1 |
Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA |
|
N |
|
|
A |
|
S3, ST1 |
||||||||||||||||
|
WGM |
VIII |
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N |
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|
US-2 |
Superficie degli Stati Uniti corrispondente a: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
US-2.1 |
Stato di Washington:
|
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
7.4.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
US-2.2 |
Stato di Washington: Clallam County |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
11.5.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
US-2.3 |
Stato di Washington: Okanogan County (1):
|
WGM |
VIII |
P2 |
29.1.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
POU, RAT |
|
N P2 |
||||||||||||||||||||||
|
US-2.4 |
Stato di Washington: Okanogan County (2):
|
WGM |
VIII |
P2 |
3.2.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
POU, RAT |
|
N P2 |
||||||||||||||||||||||
|
US-2.5 |
Stato dell'Oregon: Douglas County |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
23.3.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
US-2.6 |
Stato dell'Oregon: Deschutes County |
WG |
VIII |
P2 |
14.2.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.7 |
Stato dell'Oregon: Malheur County |
WGM |
VIII |
P2 |
20.1.2015 |
11.5.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Stato dell'Idaho:
|
WGM |
VIII |
P2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
US-2.8. |
Stato della California: Stanislaus County/Tuolumne County: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario:
|
WGM |
VIII |
P2 |
23.1.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
US-2.9 |
Stato della California: Kings County: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario:
|
WGM |
VIII |
P2 |
12.2.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
US-2.10 |
Stato del Minnesota |
WGM |
VIII |
P2 |
5.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.11 |
Stato del Missouri:
|
WGM |
VIII |
P2 |
8.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|||||||||||||||||||||||
|
US-2.12 |
Stato del Missouri:
|
WGM |
VIII |
P2 |
9.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.13 |
Stato dell'Arkansas:
|
WGM |
VIII |
P2 |
11.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.14 |
Stato del Kansas:
|
WGM |
VIII |
P2 |
13.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.15 |
Stato del Kansas:
|
WGM |
|
P2 |
9.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|||||||||||||||||||||||
|
US-2.16 |
Stato del Montana:
|
WGM |
VIII |
P2 |
2.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.17 |
Stato del North Dakota: Dickey County |
WGM |
VIII |
P2 |
11.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.18 |
Stato del South Dakota |
WGM |
VIII |
P2 |
1.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|||||||||||||||||||||||
|
US-2.19 |
Stato del Wisconsin |
WGM |
VIII |
P2 |
11.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
US-2.20 |
Stato dell'Iowa |
WGM |
VIII |
P2 |
14.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.»
|
22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/797 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
69,6 |
|
MA |
98,6 |
|
|
MK |
102,7 |
|
|
ZZ |
90,3 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
|
MK |
47,0 |
|
|
TR |
111,1 |
|
|
ZZ |
66,5 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
120,5 |
|
ZZ |
120,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
58,7 |
|
IL |
70,8 |
|
|
MA |
60,9 |
|
|
ZZ |
63,5 |
|
|
0805 50 10 |
BO |
147,7 |
|
BR |
107,1 |
|
|
MA |
111,5 |
|
|
TR |
101,5 |
|
|
ZZ |
117,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
90,7 |
|
BR |
102,9 |
|
|
CL |
119,8 |
|
|
NZ |
157,8 |
|
|
US |
119,0 |
|
|
UY |
68,9 |
|
|
ZA |
117,0 |
|
|
ZZ |
110,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/19 |
DECISIONE (UE) 2015/798 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2015
che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d'ozono
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
CONSIDERANDO che è opportuno autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (1) e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono durante le conferenze delle parti di tale convenzione e le riunioni delle parti del protocollo nel 2015 e 2016.
Articolo 2
1. I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale nominato dal Consiglio e conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio esposte nell'addendum della presente decisione.
2. Il Consiglio può rivedere in ogni momento tali direttive di negoziato. A tal fine, la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esito dei negoziati a seguito di ogni sessione di negoziato e, se del caso, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante i negoziati.
Articolo 3
Nella misura in cui l'oggetto degli emendamenti di cui all'articolo 1 rientra nella competenza concorrente dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
|
22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/20 |
DECISIONE (UE) 2015/799 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2015
che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia («la convenzione») dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») è stata adottata il 7 luglio 1995 nel corso della conferenza internazionale convocata dall'IMO a Londra. |
|
(2) |
La convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2012. |
|
(3) |
La convenzione rappresenta un contributo significativo al settore della pesca a livello internazionale promuovendo la sicurezza delle persone e delle cose in mare, contribuendo pertanto anche alla tutela dell'ambiente marino. È pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano attuate nel più breve tempo possibile. |
|
(4) |
La pesca in mare è una delle professioni più pericolose, per cui formazione e qualifiche adeguate sono uno strumento essenziale per ridurre il numero di incidenti. L'imbarco dell'equipaggio a bordo di pescherecci battenti bandiera degli Stati membri non dovrebbe in alcun caso pregiudicare la sicurezza marittima. |
|
(5) |
Nell'ambito degli accordi di partenariato con paesi terzi per una pesca sostenibile («accordi»), è importante che l'equipaggio a bordo dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro possieda qualifiche professionali adeguate, comprovate da certificati riconosciuti dallo Stato di bandiera, in modo da rendere possibili le assunzioni alle condizioni stabilite negli accordi. Nell'applicare la convenzione, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell'Unione, compresi possibili effetti negativi sulla conclusione e sull'attuazione degli accordi. I paesi terzi interessati dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad aderire alla convenzione. |
|
(6) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la sicurezza in mare e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché il miglioramento delle qualifiche professionali dell'equipaggio a bordo dei pescherecci. L'Unione sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. |
|
(7) |
La regola 7 del capo I dell'allegato della convenzione rientra nella competenza esclusiva dell'Unione per quanto concerne le norme dell'Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie di equipaggi dei pescherecci e incide sulle norme del trattato e sul diritto derivato dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella misura in cui siano interessati cittadini dell'Unione che possiedono i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo. |
|
(8) |
L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi. |
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(9) |
Alcuni Stati membri non hanno ancora aderito alla convenzione, mentre altri lo hanno già fatto. Si invitano gli Stati membri che abbiano pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdino navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione o in cui si trovino istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, ad aderire alla convenzione se ancora non lo hanno fatto. |
|
(10) |
Finché tutti gli Stati membri che hanno pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdino navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione o istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, non abbiano aderito alla convenzione, ciascuno Stato membro parte della convenzione dovrebbe applicare la flessibilità prevista nella convenzione stessa per garantire la compatibilità giuridica con il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni della regola 10 del capo I dell'allegato della convenzione relativa alle equivalenze, al fine di allineare l'applicazione della convenzione alla direttiva 2005/36/CE. |
|
(11) |
Nel riconoscere, conformemente alla direttiva 2005/36/CE, le qualifiche professionali dei lavoratori migranti provenienti da Stati membri che non sono parti della convenzione, ciascuno Stato membro parte della convenzione dovrebbe garantire che le qualifiche professionali dei lavoratori interessati siano state valutate e siano risultate conformi agli standard minimi stabiliti dalla convenzione. |
|
(12) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri ad aderire alla convenzione, nell'interesse dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 7 luglio 1995, per le parti di competenza dell'Unione.
Nel riferire al segretario generale dell'IMO ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, gli Stati membri, se del caso, facendo riferimento alla regola 10 del capo I dell'allegato della convenzione, forniscono informazioni sulle pertinenti disposizioni nazionali relative al riconoscimento dei certificati di competenza degli equipaggi a bordo dei pescherecci coperti dalla convenzione, tenendo conto degli obblighi derivanti dal pertinente diritto dell'Unione relativo al riconoscimento delle qualifiche.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdano navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione, o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, e che ancora non hanno aderito alla convenzione, si impegnano ad adottare le misure necessarie per depositare presso il segretario generale dell'IMO il loro strumento di adesione alla convenzione entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 23 maggio 2017. Entro il 23 maggio 2018 la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui esamina lo stato di avanzamento della procedura di adesione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
M. SEILE
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/22 |
DECISIONE (PESC) 2015/800 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2015
recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). La decisione 2013/233/PESC cessa di produrre effetti il 21 maggio 2015. |
|
(2) |
Il 20 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/294/PESC (2) recante modifica alla decisione 2013/233/PESC e che prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 21 maggio 2015. |
|
(3) |
In considerazione della situazione politica e in materia di sicurezza in Libia, alla fine del 2014 il personale EUBAM Libia è stato delocalizzato e ridotto numericamente a una capacità limitata, proseguendo con una ulteriore riduzione nel 2015. A seguito del riesame strategico dell'EUBAM Libia, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha deciso che lo stato di attesa della missione dovrebbe essere mantenuto e che la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi, fino al 21 novembre 2015. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC. |
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(5) |
La missione EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/233/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso; |
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2) |
l'articolo 6 è così modificato:
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3) |
all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUBAM Libia e i membri del personale interessati.» |
|
4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Disposizioni giuridiche L'EUBAM Libia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.» |
|
5) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finanziarie 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014 è pari a 30 300 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2014 al 21 novembre 2015 è pari a 26 200 000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUBAM Libia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUBAM Libia. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUBAM Libia. 3. L'EUBAM Libia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione. 4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUBAM Libia e del suo personale, l'EUBAM Libia è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 22 maggio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUBAM Libia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.» |
|
6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1. L'EUBAM Libia dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi delle missione e contribuiscono alla realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUBAM Libia agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUBAM Libia e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUBAM Libia è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUBAM Libia in modo coerente, se i progetti sono:
L'EUBAM Libia conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUBAM Libia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUBAM Libia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.» |
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7) |
all'articolo 16, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 21 novembre 2015.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 22 maggio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).
(2) Decisione 2014/294/PESC del Consiglio, del 20 maggio 2014, recante modifica alla decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 24).
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22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/25 |
DECISIONE (UE) 2015/801 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2015
relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
[notificata con il numero C(2015) 3234]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alla Commissione di elaborare documenti di riferimento settoriali in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate. Tali documenti di riferimento settoriali devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. |
|
(2) |
La comunicazione della Commissione dal titolo «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (2) stabilisce un piano di lavoro e un elenco indicativo dei settori prioritari ai fini dell'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali, in cui sono compresi i settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio. |
|
(3) |
I documenti di riferimento per settori specifici, comprensivi della migliore pratica di gestione ambientale, di indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, di esempi di eccellenza nonché di sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali, sono necessari per aiutare le organizzazioni a concentrarsi maggiormente sugli aspetti ambientali più importanti di un dato settore, |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio è riportato nell'allegato.
Articolo 2
L'organizzazione del settore del commercio al dettaglio registrata a EMAS è tenuta a dimostrare nella dichiarazione ambientale come siano state applicate le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale per identificare misure e azioni ed eventualmente stabilire le priorità per migliorare la prestazione ambientale.
Articolo 3
Le organizzazioni registrate a EMAS non sono obbligate a realizzare gli esempi di eccellenza identificati nel documento di riferimento settoriale, considerato che la natura volontaria di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2015
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
ALLEGATO
1. INTRODUZIONE
Il presente documento è il primo documento di riferimento settoriale (il «documento») a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Al fine di agevolare la comprensione del documento, l'introduzione presenta una panoramica della base giuridica e della sua applicazione.
Il documento è basato su una dettagliata relazione scientifica e strategica (1) elaborata dall'Istituto di studi delle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei sette istituti del Centro di ricerca (JRC) della Commissione europea.
Contesto normativo
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (2) al fine di favorire l'adesione volontaria delle organizzazioni. Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni:
|
— |
il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
|
— |
il regolamento (CE) n. 1221/2009. |
Un nuovo elemento di rilievo apportato dall'ultima revisione, entrata in vigore l'11 gennaio 2010, è costituito dall'elaborazione di documenti di riferimento settoriali che rispecchiano la migliore pratica di gestione ambientale per settori specifici, introdotta dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practices), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, gli esempi di eccellenza nonché i sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.
Come intendere e usare il presente documento
Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni desiderose di impegnarsi in un miglioramento ambientale continuo. All'interno di tale quadro di riferimento, il presente documento di riferimento settoriale fornisce orientamenti specifici per il settore del commercio al dettaglio e sottolinea un dato numero di opzioni per il miglioramento e le miglior pratiche. Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni desiderose di migliorare la loro prestazione ambientale attraverso idee e suggerimenti nonché con orientamenti pratici e tecnici.
Il documento si rivolge innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in seguito alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine anche a quelle che hanno attuato un altro sistema di gestione ambientale o a quelle prive di un tale sistema che desiderano saperne di più sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare la propria prestazione ambientale. Di conseguenza l'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni e gli operatori del settore del commercio al dettaglio a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire le informazioni sulle migliori pratiche e sugli adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici al settore, onde misurare la propria prestazione ambientale, nonché sugli esempi di eccellenza.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre una dichiarazione ambientale (articolo 4, paragrafo 1, lettera d)]. Nella valutazione della prestazione ambientale è necessario tenere conto del corrispondente documento di riferimento settoriale. Anche la decisione 2013/131/UE (4) della Commissione che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS (le «linee guida per l'utente EMAS») rinvia alla natura giuridica dei documenti di riferimento settoriali EMAS. Sia le linee guida per l'utente EMAS sia la presente decisione dispongono che un'organizzazione registrata a EMAS è tenuta a chiarire nella dichiarazione ambientale con quali modalità sia stato tenuto in considerazione l'eventuale documento di riferimento settoriale, ossia come questo sia stato usato per individuare misure ed azioni ed eventualmente stabilire priorità volte a migliorare (ulteriormente) la prestazione ambientale. La presente decisione stabilisce inoltre che non vi è l'obbligo di realizzare gli esempi di eccellenza, considerato che la natura volontaria di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sui dati direttamente comunicati dalle stesse parti interessate, seguiti da un'analisi svolta dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Riuniti in un gruppo tecnico di lavoro, esperti e parti interessate del settore hanno contribuito con la loro esperienza ai lavori del Centro comune di ricerca della Commissione europea e hanno infine concordato e approvato gli esempi illustrati. Questo significa che le informazioni presentate in merito agli adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici al settore e gli esempi di eccellenza del presente documento corrispondono ai livelli di prestazione ambientale realizzabili dalle organizzazioni più efficienti del settore. Per quanto riguarda la dichiarazione ambientale, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009 rinvia all'allegato IV del medesimo, ove si dispone che la dichiarazione ambientale riporti anche gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali. I cosiddetti «altri indicatori pertinenti delle prestazioni ambientali» (allegato IV.C.3) fanno riferimento agli aspetti ambientali più specifici identificati nella dichiarazione ambientale e sono comunicati in aggiunta agli indicatori chiave. A tal fine il documento di riferimento settoriale tiene conto anche dell'allegato IV.C.3. Se giustificato da motivi tecnici, un'organizzazione può concludere che uno o più degli indicatori chiave EMAS e uno o più degli indicatori settoriali specifici contenuti nel documento di riferimento non siano pertinenti alle sue attività e può non riferire in merito. A titolo di esempio, un commerciante del settore extra-alimentare non è tenuto a riferire sugli indicatori di efficienza energetica relativi alla refrigerazione commerciale degli alimenti in quanto non pertinente alla sua attività. Nella scelta degli indicatori pertinenti è opportuno tenere in considerazione che taluni indicatori sono strettamente legati all'attuazione di alcune migliori pratiche. La loro applicabilità è quindi limitata alle organizzazioni che abbiano attuato tali migliori pratiche di gestione ambientale. Tuttavia, se una di queste pratiche è adatta a un'organizzazione, anche se non applicata, è auspicabile che l'organizzazione riferisca in merito all'indicatore associato almeno al fine di stabilire uno scenario di riferimento.
Gli indicatori presentati sono stati selezionati in quanto di uso più comune da parte delle organizzazioni esemplari del settore. Le organizzazioni possono accertare quali degli indicatori di prestazione ambientale scelti (o alternative idonee) siano i più adatti a ciascun caso.
I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009]. Questo significa che, nell'esecuzione delle loro attività, i verificatori ambientali accreditati hanno bisogno di prove fornite dall'organizzazione in merito al modo in cui è stato tenuto in considerazione il documento di riferimento settoriale. Essi non accertano la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì verificano le prove relative al modo in cui il documento è stato usato come orientamento per individuare le misure volontarie opportune che l'organizzazione può attuare per migliorare la propria prestazione ambientale.
La registrazione EMAS è un processo continuo, il che significa che un'organizzazione, ogniqualvolta intenda migliorare (e riesaminare) la propria prestazione ambientale, consulta il documento su argomenti specifici per reperire orientamenti in merito alle questioni da affrontare via via in un approccio graduale.
Struttura del documento di riferimento settoriale
Il presente documento consta di quattro capitoli. Il capitolo 1 presenta il contesto giuridico EMAS e illustra le modalità d'uso del presente documento, mentre il capitolo 2 ne definisce l'ambito d'applicazione. Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale, con informazioni relative alla loro applicabilità, essenzialmente per quanto attiene a impianti e/o negozi nuovi e/o esistenti e alle PMI. Per ciascuna pratica sono altresì riportati gli indicatori di prestazione ambientale adeguati e i pertinenti esempi di eccellenza. Per ciascuna delle diverse misure e tecniche presentate, si indica più di un indicatore di prestazione ambientale al fine di riflettere l'uso di diversi indicatori nella pratica.
Infine il capitolo 4 presenta una tabella esaustiva con gli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza connessi.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente documento di riferimento settoriale verte sulla gestione ambientale delle organizzazione del settore del commercio al dettaglio. Si tratta di un settore caratterizzato nell'ambito della classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) con il codice NACE 47 (NACE rev. 2): «Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli». Si esclude il commercio al dettaglio dei servizi, quali ristoranti, parrucchieri, agenzie di viaggio.
Il documento tratta dell'intera catena del valore per i prodotti commercializzati negli esercizi al dettaglio, come illustrato nel seguente schema di input/output.
Figura 2.1.
Panoramica degli input/output nel settore del commercio al dettaglio
Distribuzione e logistica
Tessili, abbigliamento, …
NACE 13, 14, 15
Acqua
Ingrosso
Alimentari, bevande …
NACE 10, 11, 12
Riciclaggio/riutilizzo (bottiglie, batterie, lampadine, apparecchiature elettriche, etc.)
Catena di approvvigionamento
Emissioni atmosferiche
Legno, carta, …
NACE 16, 17, 31
Igiene personale, sport …
NACE 20.4, 32
Settore del commercio al DETTAGLIO
NACE 47
transporti, imballaggio, refrigerazione, illuminazione, riciclaggio, raccolta differenziata, gestione dei rifuti, condizioni di lavoro, …
Marchi ambientali
Consumatori
Calore di scarico
Acque di scarico
Rifiuti solidi
Aspetti indiretti
Aspetti diretti
Coadiuvanti chimici
Energia
Aspetti indiretti
Computers, elettronica, …
NACE 26, 27.5
PRODUZIONE
Prodotti
altro …
CONSUMO
I principali aspetti ambientali che le organizzazioni appartenenti al settore del commercio al dettaglio devono gestire sono presentati alla tabella 2.1.
Per ciascuna categoria la tabella presenta gli aspetti disciplinati nel presente documento di riferimento settoriale. Questi aspetti sono stati scelti in quanto maggiormente pertinenti per gli operatori. Tuttavia gli aspetti ambientali che ciascuno specifico commerciante deve gestire andrebbero valutati su base individuale. Potrebbero essere altresì essere rilevanti aspetti ambientali quali le acque reflue, i rifiuti pericolosi, la biodiversità o i materiali per aree diverse da quelle elencate.
Tabella 2.1.
Principali aspetti ambientali trattati nel presente documento
|
Categoria |
Carattere (6) |
Aspetti trattati nel presente documento |
|
Prestazione energetica |
Diretto |
Edilizia, sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), refrigerazione, illuminazione, apparecchiature, energie rinnovabili, monitoraggio energetico |
|
Emissioni atmosferiche |
Diretto |
Refrigeranti |
|
Catena di approvvigionamento |
Indiretto |
Strategie commerciali, definizione delle priorità di prodotto, meccanismi di miglioramento, limitazione della scelta in base a considerazioni ambientali, criteri ambientali, informazione e divulgazione, etichettatura ambientale (compresi i prodotti a marchio proprio (7)) |
|
Trasporti e logistica |
Diretto/Indiretto |
Monitoraggio, acquisizione, processo decisionale, modi di trasporto, rete di distribuzione, pianificazione, progettazione dell'imballaggio |
|
Rifiuti |
Diretto |
Sprechi alimentari, imballaggio, sistemi di resa |
|
Materiali e risorse |
Diretto |
Consumo di carta |
|
Acqua |
Diretto |
Raccolta e trattamento dell'acqua piovana |
|
Influenza sui consumatori |
Indiretto |
Aspetti ambientali associati al consumo, per esempio sporte di plastica |
Di conseguenza le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) presentate sono raggruppate come segue:
|
— |
BEMP volte a migliorare la prestazione energetica, compresa la gestione dei refrigeranti |
|
— |
BEMP volte a migliorare la sostenibilità ambientale delle catene di approvvigionamento del commercio al dettaglio |
|
— |
BEMP volte a migliorare le operazioni di trasporto e logistica |
|
— |
BEMP relative ai rifiuti |
|
— |
altre BEMP (consumo di carta ridotto e maggior ricorso alla carta ecologica per le pubblicazioni commerciali, raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana, indirizzamento del comportamento ambientale dei consumatori). |
Le BEMP disciplinano gli aspetti ambientali più importanti del settore.
3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
3.1. Prestazione energetica, compresa la gestione dei refrigeranti
3.1.1. Progettazione e adattamento a posteriori dell'involucro edilizio per una prestazione energetica ottimale
La BEMP prevede di migliorare l'involucro edilizio esistente degli esercizi al dettaglio al fine di ridurre le perdite di energia a un livello accettabile e praticabile grazie all'applicazione di diverse tecniche, quali quelle illustrate alla Tabella 3.1. La BEMP mira inoltre a ottimizzare la progettazione dell'involucro edilizio onde soddisfare prescrizioni più esigenti di quelle della normativa vigente, in particolare per i nuovi edifici.
Tabella 3.1.
Elementi dell'involucro edilizio e tecniche associate
|
Elemento dell'involucro |
Tecnica |
|
Muro/facciata/tetto/pavimento — soffitto della cantina |
Sostituzione dei materiali isolanti |
|
Tecniche per aumentare lo spessore isolante |
|
|
Finestre/vetrature |
Sostituzione con vetrature più efficienti |
|
Sostituzione con serramenti e telai più efficienti |
|
|
Schermatura |
Uso di dispositivi di schermatura esterni e interni |
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Ermeticità all'aria |
Miglioramento delle porte |
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Porte ad azionamento rapido |
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Guarnizioni |
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Introduzione di sezioni cuscinetto |
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Involucro generale |
Orientamento |
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Manutenzione |
Sotto il profilo tecnico è fattibile per tutte le unità edilizie nuove ed esistenti. I locatari possono attuare meccanismi per influenzare i proprietari ed è opportuno che siano consapevoli dell'importanza dell'involucro edilizio ai fini della prestazione ambientale. Adattare a posteriori l'involucro edilizio richiede investimenti ingenti. Di norma questa BEMP consente risparmi in termini di costo ma con tempi di ammortamento lunghi ed è pertanto raccomandato applicarla in occasione di importanti ammodernamenti del negozio (per esempio disposizione del negozio, illuminazione, sicurezza, struttura, ampliamento ecc.) al fine di ridurne i costi.
L'applicabilità di questa BEMP alle piccole imprese (8) è solitamente abbastanza limitata a causa degli ingenti investimenti necessari e della mancanza di incidenza sulle caratteristiche dell'edificio.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.2. Progettazione dei locali per sistemi esistenti e nuovi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
La BEMP prevede l'adattamento a posteriori dei sistemi HVAC per ridurre il consumo energetico e migliorare la qualità dell'aria interna. La BEMP prevede di ottimizzare la progettazione dei sistemi HVAC nei nuovi edifici attraverso il ricorso a sistemi innovativi per ridurre la domanda di energia primaria e aumentare l'efficienza.
L'applicazione delle migliori pratiche di progettazione dovrebbe consentire la migliore integrazione nell'involucro edilizio, evitando il sovradimensionamento e sfruttando l'orientamento dell'edificio per minimizzare il consumo energetico complessivo. In particolare nei nuovi negozi può essere importante l'uso di vetrature, del calore di scarico della refrigerazione, di energie rinnovabili, di pompe di calore e di altri sistemi innovativi. Il monitoraggio della qualità dell'aria interna e i sistemi di gestione dell'energia sono considerati migliori pratiche relative alla manutenzione dei sistemi HVAC.
Questa BEMP è integralmente applicabile ai nuovi edifici. In tutti gli edifici esistenti il sistema HVAC può essere adattato a posteriori al fine di ridurre il consumo energetico anche se le caratteristiche dell'edificio possono incidere sull'adattamento stesso. L'influenza del clima è estremamente importante nella scelta delle tecniche applicabili. I nuovi sistemi HVAC, per esempio l'installazione di impianti di cogenerazione, i sistemi di recupero del calore e i concetti di progettazione integrata, come lo standard «casa passiva», possono essere parzialmente applicati negli edifici esistenti con una prestazione economica accettabile. La disposizione del negozio esercita una notevole influenza sulla prestazione del sistema HVAC, in particolare per quanto attiene alle specifiche di progettazione relative al processo di refrigerazione, in cui è possibile recuperare un ingente quantitativo di calore di scarico.
Per le piccole imprese, il livello di incidenza sulla progettazione HVAC può essere trascurabile anche se se ne auspica la partecipazione all'attuazione e alla raccomandazione della BEMP descritta.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.3. Ricorso a concetti di progettazione edilizia integrata
La BEMP prevede l'applicazione di concetti di edilizia integrata per l'intero edifico o per parti di esso al fine di ridurre la domanda di energia del negozio. Tali concetti minimizzano l'uso di energia e i costi associati di un edificio realizzando nel contempo condizioni di confort termico per gli occupanti. Alcuni requisiti esemplari sono illustrati alla Tabella 3.2.
Tabella 3.2.
Esempi di requisiti relativi ai concetti di progettazione integrata
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Requisiti |
Esempi di misure per realizzarli |
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Il fabbisogno energetico dell'edificio per il riscaldamento e il raffreddamento d'ambiente deve essere inferiore a 15 kWh/m2 anno Il carico termico specifico non deve superare 10 W/m2 L'edificio non deve disperdere l'aria in misura superiore a 0,6 volte il suo volume per ora. L'uso di energia primaria non può essere superiore a 120 kWh/m2 anno |
Migliorare l'isolamento. Valori U raccomandati inferiori a 0,15 W/m2K Progettazione priva di ponti termici Valori U delle finestre inferiori a 0,85 W/m2K Ermeticità all'aria. Ventilazione meccanica con recupero del calore proveniente dall'aria in uscita. Installazione di sistemi termici solari o di pompe di calore (la domanda finale di energia esclude il contributo dell'energia solare e ambientale usata in loco per produrre calore) |
I concetti integrati sono di norma realizzati in fase di progettazione di edifici nuovi. Il concetto è parzialmente adatto agli edifici esistenti, in quanto diversi elementi possono essere integrati senza costi di investimento elevati. Anche le condizioni climatiche possono incidere sulla decisione di applicare questo concetto. Per esempio lo standard «casa passiva» è stato sviluppato essenzialmente da ricercatori tedeschi e svedesi ma può essere applicato in climi più caldi. I costi di investimento di un edificio progettato secondo i metodi integrati esemplari non superano di più del 10-15 % i costi di una costruzione convenzionale. L'analisi del costo del ciclo di vita rivela che la progettazione di un edificio secondo quanto prescritto dallo standard «casa passiva» rappresenta il costo del ciclo di vita minimo, in quanto il sistema di riscaldamento necessario è relativamente semplice e la potenza termica installata è limitata.
Per le piccole imprese l'uso dei concetti di progettazione integrata per minimizzare la domanda di energia degli edifici nuovi può essere considerato un'attività di acquisizione efficiente in termini di costi, senza restrizioni specifiche se non l'investimento iniziale supplementare.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.4. Integrazione della refrigerazione e del sistema HVAC
La BEMP prevede di recuperare il calore di scarico del ciclo di refrigerazione per massimizzarne l'uso. I dettaglianti di generi alimentari possono, in talune circostanze e anche dopo aver riutilizzato il calore per il riscaldamento d'ambiente, produrre calore in eccesso che può essere distribuito ad altre parti dello stesso edificio o ad altri edifici.
Le misure andrebbero prese in considerazione per gli edifici nuovi o esistenti fruiti dai dettaglianti di generi alimentari e il funzionamento dei sistemi in questione darebbe risultati diversi a seconda di diversi fattori:
— dimensione e destinazione d'uso dell'edificio: i negozi della grande distribuzione non sono in genere i soli a occupare l'edificio, cosicché il «vicinato» (per esempio i piccoli negozi di un centro commerciale) risulta essere un consumatore potenziale del calore in eccesso. Di norma un negozio di generi alimentari con un carico refrigerante tipico e un involucro ottimale dovrebbe recuperare abbastanza energia per riscaldare il doppio della sua superficie;
— progettazione e manutenzione del sistema HVAC: tutti gli elementi del sistema HVAC dovrebbero essere progettati e mantenuti correttamente. Il recupero del calore dall'aria in uscita, il controllo su richiesta della ventilazione con sensori di CO2 e il monitoraggio dell'ermeticità all'aria e della qualità dell'aria interna costituiscono tecniche vivamente raccomandate;
— carico refrigerante: i negozi più piccoli offrono una quantità maggiore di merci refrigerate per metro quadro di area di vendita con un'efficienza di refrigerazione inferiore. Riveste inoltre importanza la tendenza ad aumentare il quantitativo disponibile di merci refrigerate. La dimensione del negozio non influenza l'applicabilità tecnica dei metodi integrati ma l'efficienza in termini di costo dell'intero sistema è inferiore per i piccoli negozi;
— condizioni climatiche: nei climi freddi il carico refrigerante è inferiore a quello delle regioni più calde. Nel contempo la domanda di calore degli edifici siti nel Nordeuropa è elevata e l'integrazione dipende quindi dalla qualità dell'involucro edilizio. Per i climi più caldi, per esempio nei paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, la domanda di raffreddamento può essere elevatissima e l'ermeticità all'aria dell'edifico può consentire di realizzare un aumento dei guadagni interni. È quindi necessaria una progettazione ottimale della ventilazione. Fra le tecniche raccomandate vi sono inoltre il raffreddamento meccanico notturno e la temperatura interna variabile (per esempio 21-26 °C);
— temperatura ambiente: nell'integrazione del ciclo di refrigerazione esiste un limite alla temperatura ambiente, che dipende dalla progettazione del sistema, per cui il tasso di generazione di calore di scarico non è sufficiente per mantenere una temperatura confortevole all'interno degli edifici. A tal fine può essere necessaria una fonte di riscaldamento supplementare, ma anche in questo caso la discriminante è la qualità dell'involucro dell'edificio;
— proprietà dell'edificio: molti negozi sono integrati in un edificio commerciale o residenziale appartenente a terzi. Una migliore integrazione del recupero del calore deve coinvolgere quindi i proprietari dell'edificio.
Questa BEMP è applicabile a tutti i sistemi di refrigerazione nuovi ed esistenti destinati a essere installati in negozi nuovi o ammodernati ed è pienamente applicabile alle piccole imprese (considerate le condizioni supra). È tuttavia possibile che le piccole imprese debbano esternalizzare l'assistenza tecnica.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.5. Monitoraggio della prestazione energetica dei negozi
La BEMP prevede di monitorare l'uso energetico dei processi interni al negozio (almeno i processi a maggior consumo di energia come riscaldamento, refrigerazione, illuminazione ecc.) e a livello di negozio e/o di organizzazione. La BEMP prevede altresì di analizzare comparativamente il consumo energetico (per ciascun processo) e di attuare misure preventive e correttive.
È possibile applicare un sistema di monitoraggio a tutti i concetti di vendita. Se la struttura di gestione commerciale non è adeguata è necessario assegnarvi risorse supplementari. Si tratta di una pratica che può richiedere sforzi supplementari per i negozi esistenti.
È possibile che le piccole imprese che gestiscono uno o pochi negozi necessitino di una buona struttura di gestione commerciale e di metodi di responsabilità condivisa per stabilire e mantenere un sistema di monitoraggio adeguato. Possono sorgere problemi di accessibilità economica nell'applicazione di questa BEMP ai negozi esistenti.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.1.6. Efficienza della refrigerazione, compreso l'uso dei refrigeranti
La BEMP prevede di applicare misure di risparmio energetico al sistema di refrigerazione del negozio di generi alimentari, in particolare coprendo gli espositori frigoriferi con sportelli di vetro, se il potenziale di risparmio energetico comporta notevoli benefici ambientali.
La BEMP prevede di usare refrigeranti naturali nei negozi di generi alimentari, in quanto l'impatto ambientale ne sarebbe sostanzialmente ridotto, e di evitare perdite garantendo che gli impianti siano chiusi ermeticamente e in buono stato di manutenzione.
La presente pratica è applicabile ai negozi al dettaglio di generi alimentari con un carico refrigerante significativo. La copertura degli armadi frigoriferi può presentare tempi di ammortamento brevi (meno di tre anni) a fronte di una previsione di risparmio almeno del 20 %. La copertura degli espositori frigoriferi può anche incidere sul comportamento termico del negozio nonché sull'umidità dell'ambiente interno. In talune circostanze, oltre al beneficio ambientale l'uso di refrigeranti naturali può ridurre il consumo energetico nel settore del commercio al dettaglio di generi alimentari.
L'applicabilità alle piccole imprese può essere limitata alle organizzazioni che usano sistemi di refrigerazione commerciali, sia a spina che in gruppi remoti.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.7. Efficienza dell'illuminazione
La BEMP prevede l'adozione di strategie intelligenti di illuminazione più efficienti e a consumo ridotto, di usufruire della luce solare senza cambiare il concetto di vendita e di usare dispositivi di controllo intelligenti, una progettazione adeguata del sistema e dispositivi di illuminazione della massima efficienza per garantire livelli ottimali di illuminazione.
Questa tecnica è applicabile a tutti i concetti di vendita e incide anche sull'illuminazione specifica a fini di marketing. Tuttavia l'influenza di una vetratura più ampia che consenta di sfruttare ulteriormente la luce diurna sull'equilibrio termico del negozio va valutata attentamente. La definizione di una strategia di illuminazione ottimale che si avvalga dei dispositivi più efficienti può tradursi in risparmi superiori del 50 % rispetto alle prestazioni attuali.
L'uso di sistemi di illuminazione intelligenti e di dispositivi efficienti è praticabile per le piccole imprese.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.8. Misure secondarie per migliorare la prestazione energetica
La BEMP prevede di attuare misure di risparmio energetico nei centri di distribuzione, di effettuare verifiche periodiche dell'uso di energia nell'ambito del sistema di gestione ambientale, di formare il personale al risparmio energetico e di comunicare gli sforzi in questo settore sostenuti dall'organizzazione sia internamente che esternamente.
Per il dettagliante non vi sono limitazioni di dimensione, tipo o ubicazione geografica per dotarsi di un sistema di gestione energetica generale che tenga in considerazione apparecchiature, centri di distribuzione, usi specifici dell'energia o comunicazione e formazione.
Per le piccole imprese l'acquisizione di apparecchiature efficienti, la formazione del personale e la comunicazione sono misure praticabili, anche sotto il profilo economico.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.1.9. Ricorso a fonti energetiche alternative
Dopo aver minimizzato la domanda di energia, la BEMP prevede di integrare le fonti di energia rinnovabile nei negozi. Soddisfare la domanda di energia mediante le energie rinnovabili genera notevoli benefici ambientali. Resta tuttavia essenziale ridurre innanzitutto la domanda di energia e aumentare l'efficienza, come illustrato nei punti da 3.1.1 a 3.1.8, e successivamente integrare le energie rinnovabili per la parte rimanente di domanda energetica. Andrebbe inoltre presa in considerazione l'installazione di pompe di calore e di sistemi di cogenerazione di calore ed energia.
In linea generale questa pratica è applicabile a tutti i format di negozio. Le principali limitazioni sono costituite dalla disponibilità di fonti di energie rinnovabili, l'accessibilità di impianti a terra o sul tetto e la stabilità della domanda di sistemi di cogenerazione di calore e di energia.
Gli acquisti verdi possono rappresentare una buona soluzione per le microimprese. Per le piccole imprese l'uso di fonti di energia rinnovabile e altre fonti alternative è un'opzione praticabile.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.2. Catena di approvvigionamento al dettaglio
Figura 3.1.
Sequenza proposta di domande e azioni chiave (caselle ombreggiate rettangolari) che rappresentano la migliore pratica per migliorare sistematicamente la catena di approvvigionamento, suddivise in prerequisiti e due strategie (S1 e S2) (13)
Mercato di nicchia espanso per prodotti all'avanguardia
Promuovere prodotti all'avanguardia
Stabilire e monitorare requisiti amb. fornitori/prodotti
Margine di intervento efficiente?
Possibili requisiti amb. per prodotti/fornitori?
Gruppo di prodotti prioritari?
Priorità al miglioramento della catena di approv-vigionamento
S1. Guidare un miglioramento diffuso
Pertinente marchio all'avanguardia
Escludere i prodotti peggiori
Esigere certificazione indipendente
Norme amb. indipendenti pertinenti ampiamente applicabili?
Criteri di esclusione (per es. peschi della lista rossa)?
Identificare i punti di controllo
GRUPPI DI PRODOTTI CHIAVE
Assortimento chiave migliorato
Lavorare con grandi fornitori per più ecoefficienza
Scambio di dati con il fornitore
Sviluppare prodotti e norme
S
S
S
S
N
N
N
N
N
S
N
Valutazione ambientale
S2. Promuovere il consumo ecologico
Prerequisiti
3.2.1. Integrare la sostenibilità ambientale della catena di approvvigionamento nella strategia e nelle operazioni commerciali
La BEMP prevede che la direzione integri la sostenibilità ambientale della catena di approvvigionamento nella strategia commerciale e che il personale di gestione responsabile (idealmente in un'unità apposita) coordini l'attuazione delle azioni necessarie in tutte le operazioni al dettaglio. Le azioni andrebbero coordinate almeno fra persone o dipartimenti responsabili delle acquisizioni, della fabbricazione, della garanzia della qualità, del trasporto e della logistica nonché della commercializzazione. La fissazione di obiettivi quantitativi di sostenibilità ambientale ampiamente comunicati e fortemente ponderati nel processo decisionale dell'impresa assume rilevanza particolare, sia come indicatore sia come catalizzatore delle azioni volte a migliorare la sostenibilità ambientale della catena di approvvigionamento. Alla figura 3.1. si propone una sequenza di azioni in termini di migliore pratica per migliorare sistematicamente le catene di approvvigionamento dei prodotti, determinata per ordine cronologico ed efficacia ambientale. La BEMP è costituita dalla realizzazione di questa sequenza di azioni, che rispecchia anche le BEMP descritte successivamente.
L'integrazione di una strategia di sostenibilità ambientale della catena di approvvigionamento nella struttura gestionale e nelle operazioni del commercio al dettaglio è possibile per tutti i dettaglianti. Perla grande distribuzione questa BEMP è più complessa e richiede un'ampia formazione congiuntamente a una riorganizzazione per stabilire le priorità di approvvigionamento sostenibili sotto il profilo ambientale. L'integrazione della gestione della sostenibilità ambientale della catena di approvvigionamento nelle organizzazioni al dettaglio può migliorare la prestazione economica sul lungo periodo, grazie alla creazione di un'identità di marca ad alto valore aggiunto e alla sicurezza di un approvvigionamento efficiente e sostenibile nel futuro.
Per le piccole imprese queste azioni possono essere relativamente semplici da attuare e possono essere associate a un cambiamento del posizionamento sul mercato per sottolineare un assortimento di prodotti più sostenibile e a valore aggiunto.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.2.2. Valutare i prodotti chiave della catena di approvvigionamento per individuare i prodotti, i fornitori e le opzioni di miglioramento prioritari, identificando meccanismi efficaci di miglioramento della catena di approvvigionamento del prodotto
Secondo la sequenza delle BEMP applicabili al miglioramento ambientale delle catene di approvvigionamento nel commercio al dettaglio (Figura 3.1), i commercianti dovrebbero individuare i prodotti, i processi e i fornitori prioritari per il miglioramento per mezzo di una valutazione ambientale delle catene di approvvigionamento del prodotto, attraverso le informazioni scientifiche esistenti, la consultazione di esperti (per esempio ONG) e gli strumenti di valutazione del ciclo di vita. I dettaglianti devono individuare quindi le pertinenti opzioni di miglioramento disponibili per i gruppi di prodotti prioritari. Un aspetto importante di questo processo è l'identificazione delle pertinenti norme ambientali indipendenti ampiamente riconosciute che possono essere usate per indicare livelli superiori di prestazioni ambientali del fornitore e/o del prodotto. L'applicabilità e il livello di protezione ambientale rappresentato da queste norme varia notevolmente.
Alcune norme sono ampiamente applicabili (Tabella 3.4 — Tabella 3.7) e la relativa migliore pratica è garantire che tutti i fornitori/prodotti siano certificati secondo tali norme. La direttiva sull'etichettatura energetica 2010/30/UE ha creato un quadro di riferimento giuridico che consente ai consumatori, ma anche ai dettaglianti, di concentrare il loro assortimento di prodotti sulla classe di efficienza energetica più alta. Altre norme non si basano su criteri di ampia applicabilità per migliorare la sostenibilità ambientale di tutti i prodotti e i fornitori, bensì mirano a identificare i prodotti all'avanguardia (Tabella 3.3). Per esempio, il marchio ecologico dell'UE, l'Ecolabel, è concesso ai prodotti che dimostrano una prestazione ambientale durante il ciclo di vita equivalente al 10-20 % dei migliori prodotti della stessa categoria. La migliore pratica per le norme dai requisiti rigorosi, come i marchi ambientali ISO di tipo I (14) e le norme biologiche, è promuovere la selezione dei prodotti presso i consumatori.
Tabella 3.3
Esempi illustrativi e non esaustivi di norme di certificazione come «prodotto ecologico» all'avanguardia e dei gruppi di prodotti cui si applicano
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Norma |
Gruppo di prodotti |
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Blue Angel Ecolabel UE Cigno nordico Etichettatura energetica UE (classe di efficienza più elevata) |
Prodotti extra-alimentari |
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Biologici [ex regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (15) e regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (16)]. Comprende GOTS, KRAV, Soil Association, BioSuisse ecc. |
Prodotti alimentari e in fibre naturali |
Per le norme di ampia applicabilità, si propone un sistema di classificazione semplice che ricorre a norme di uso comune come esempi. La Tabella 3.4 presenta i criteri proposti che le norme imporrebbero ai prodotti e alla loro fabbricazione di soddisfare per poter essere considerate «di base», «migliorate» o «esemplari».
Tabella 3.4
Proposta di criteri per la classificazione delle norme «di base», «migliorate» e «esemplari» relativamente ai prodotti venduti dai dettaglianti
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Di base |
Migliorate |
Esemplari |
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Alcuni esempi di norme ambientali di base, migliorate ed esemplari e di gruppi di prodotti cui sono applicabili, sono elencati rispettivamente alla Tabella 3.5, Tabella 3.6 e Tabella 3.7.
Le tabelle 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 presentano esempi illustrativi e non esaustivi che non costituiscono un'approvazione ufficiale di norme di base, migliorate ed esemplari per i rispettivi gruppi di prodotti.
Tabella 3.5
Esempi illustrativi e non esaustivi di norme di certificazione ambientale «di base» e gruppi di prodotti cui si applicano
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Norma |
Gruppo di prodotti |
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GlobalGAP (Good Agricultural Practice) e norme di riferimento |
Agricoltura e allevamento |
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Oeko-Tex 1000 |
Prodotti tessili |
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Certificazioni di produzione nazionale/regionale (per esempio certificazione d'origine Red Tractor per il Regno Unito) |
Tutti i prodotti |
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Pesce della lista rossa (deselezionato) |
Pesce |
Tabella 3.6
Esempi illustrativi e non esaustivi di norme e iniziative di certificazione ambientale «migliorate» e gruppi di prodotti cui si applicano
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Norme e iniziative |
Gruppo di prodotti |
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BCI (Better Cotton Initiative) |
Prodotti del cotone |
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BCRSP (Criteri di Basilea per la produzione responsabile di soia) |
Soia (mangimi per la produzione lattiero-casearia, di uova e di carne) |
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BSI (Better Sugarcane Initiative) |
Prodotti saccariferi |
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4C (Codice comune dell'associazione per la comunità del caffè) |
Caffè |
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Fair-trade |
Prodotti agricoli provenienti da regioni in via di sviluppo |
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RA (Rainforest Alliance) |
Prodotti agricoli provenienti dalle regioni tropicali |
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RSPO (Tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile) |
Prodotti a base di olio di palma |
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PEFC (Programma per l'approvazione dei sistemi di certificazione forestale) |
Legno e carta |
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RTRS (Tavola rotonda per la soia responsabile) |
Soia (mangimi per la produzione lattiero-casearia, di uova e di carne) |
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UTZ |
Cacao, caffè, olio di palma, tè |
Tabella 3.7
Esempi illustrativi e non esaustivi di norme e iniziative di certificazione ambientale «esemplari» e gruppi di prodotti cui si applicano
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Norma |
Gruppo di prodotti |
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FSC (Consiglio per la gestione forestale sostenibile) |
Legno e carta |
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MSC (Marine Stewardship Council) |
Frutti di mare selvatici |
Se non sono disponibili norme ambientali di ampia applicabilità, la miglior pratica per il dettagliante è specificare nei contratti i criteri ambientali relativi ai punti della catena di approvvigionamento che costituiscono criticità ambientali o intervenire per migliorare la prestazione della catena di approvvigionamento mediante la diffusione della migliore pratica e l'analisi comparativa della prestazione ambientale.
Tutti i dettaglianti possono identificare i meccanismi più efficienti per migliorare la catena di approvvigionamento. Per la grande distribuzione con prodotti a marchio proprio, è possibile attuare tutti gli aspetti di questa BEMP.
Per le piccole imprese questa tecnica è circoscritta all'identificazione dei prodotti prioritari per la limitazione della scelta in base a considerazioni ambientali o per l'acquisto verde sulla base di una certificazione indipendente. L'attuazione di un approccio sistematico e mirato nel tempo non incide significativamente sulla spesa.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.2.3. Limitazione della scelta in base a considerazioni ambientali e acquisto verde per i gruppi di prodotti prioritari sulla base di una certificazione indipendente
La BEMP prevede di escludere i prodotti meno sostenibili (per esempio specie in via d'estinzione) ed esige un'ampia certificazione (ossia un obiettivo del 100 % delle vendite) secondo norme ambientali indipendenti per i prodotti identificati come prioritari ai fini del miglioramento ambientale. Le norme ambientali si applicano ai prodotti e/o ai fornitori e sono in linea di massima classificate come di base, migliorate o esemplari secondo il rigore e la globalità dei requisiti ambientali (cfr. Tabella 3.8 per esempi illustrativi e non esaustivi). La BEMP prevede l'applicazione del massimo livello di norma ambientale ampiamente riconosciuta disponibile.
Tabella 3.8
Esempi illustrativi e non esaustivi di migliore pratica alla base degli esempi di eccellenza per questa BEMP per gruppi di prodotti
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Categoria di prodotto |
Esempi di migliore pratica (quote di vendita reali o obiettivo per le diverse norme) |
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Caffè, tè |
100 % Fair-trade 100 % 4C |
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Ortofrutticoli |
100 % Global GAP |
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Grassi e oli |
100 % RSPO; 100 % RTRS |
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Frutti di mare |
100 % MSC |
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Zucchero |
100 % Fair-trade |
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Prodotti tessili |
100 % BCI |
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Legno e carta |
100 % FSC |
Questa BEMP si applica a tutti i dettaglianti. L'esempio di eccellenza è espresso in relazione ai prodotti a marchio proprio venduti dalla grande distribuzione.
Le piccole imprese prive di linee a marchio proprio dovrebbero evitare i prodotti più dannosi per l'ambiente (per esempio specie di pesci minacciate di estinzione) e commercializzare prodotti di marca certificati secondo le pertinenti norme ambientali (per esempio Tabella 3.3).
È possibile che le norme ambientali indipendenti non disciplinino tutti i pertinenti aspetti e processi ambientali della catena di approvvigionamento; inoltre, non per tutti i gruppi di prodotti sono disponibili norme di ampia applicabilità rigorose sotto il profilo ambientale. I gruppi di prodotti non ricompresi alla Tabella 3.8 possono costituire l'obiettivo di miglioramenti della catena di approvvigionamento mediante l'applicazione di prescrizioni relative al prodotto/fornitore, l'intervento del dettagliante (per esempio analisi comparativa del fornitore) e la promozione dei prodotti ecologici all'avanguardia, come descritto nelle successive BEMP.
Se la certificazione ambientale è specificata come criterio che qualifica per l'ordine, i costi di conformità e di certificazione sono sostenuti dai fornitori e non scaricati sui dettaglianti. Tuttavia la migliore pratica richiede che i dettaglianti offrano sostegno ai fornitori esistenti per ottenere la certificazione, nel qual caso i costi sono ripartiti. Per i fornitori i costi di conformità possono essere considerati un investimento per incrementare l'accettazione di mercato dei loro prodotti ed eventualmente applicare un sovrapprezzo. Per i dettaglianti i costi supplementari associati a questa tecnica possono essere bilanciati da una riduzione del rischio lungo la catena di approvvigionamento e da potenziali vantaggi in termini di prezzo e di marketing.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.2.4. Imporre prescrizioni ambientali ai fornitori di gruppi di prodotti prioritari
La BEMP prevede di stabilire criteri ambientali per i prodotti prioritari e i relativi fornitori, mirando ai punti che costituiscono criticità ambientali, e di far rispettare la conformità a tali criteri sottoponendo ad audit il prodotto e il fornitore.
Questa BEMP è applicabile alla grande distribuzione e ai prodotti prioritari a marchio proprio. L'audit della prestazione ambientale del fornitore può essere integrato nell'audit sociale e nei sistemi di controllo della qualità del prodotto per minimizzare i costi supplementari. Per quanto riguarda i fornitori, i costi di conformità possono essere bilanciati da una maggior sicurezza della domanda e da una migliore vendibilità dei loro prodotti, e dall'applicazione di un sovrapprezzo che può derivarne. Per quanto riguarda i dettaglianti i costi possono essere bilanciati dalla riduzione nella catena di approvvigionamento dei rischi relativi alla reputazione e all'attività aziendale sul medio periodo associati a pratiche non sostenibili, e dall'applicazione di un sovrapprezzo e dai vantaggi in termini di marketing che possono derivarne.
Questa BEMP non è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.2.5. Indirizzare il miglioramento della prestazione dei fornitori mediante l'analisi comparativa e la diffusione delle migliori pratiche
La BEMP prevede di indirizzare il miglioramento dei fornitori adottando sistemi di scambio di informazioni che possono essere usati per valutare i fornitori e diffondendo pratiche gestionali. Quest'ultimo aspetto può aiutare il fornitore nella conformità a norme indipendenti e ai criteri definiti dal dettagliante.
Questa BEMP è applicabile alla grande distribuzione e ai prodotti prioritari a marchio proprio. I dettaglianti possono offrire ai fornitori un modesto sovrapprezzo per incoraggiare la partecipazione a programmi di miglioramento e versare un corrispettivo per la raccolta dei dati e la diffusione di tecniche migliori di pratica gestionale. Tali costi possono essere bilanciati dalla riduzione nella catena di approvvigionamento dei rischi relativi alla reputazione e all'attività aziendale sul medio periodo associati a pratiche non sostenibili, e all'applicazione di un sovrapprezzo che può derivarne a beneficio dei dettaglianti. I dividendi dei miglioramenti identificati in termini di efficienza possono essere divisi con i dettaglianti per mezzo di un apposito contratto.
Questa BEMP non è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.2.6. Ricerca collaborativa e sviluppo volti a promuovere la diffusione dei miglioramenti e delle innovazioni della catena di approvvigionamento
La BEMP prevede una collaborazione strategica con le altre parti interessate per identificare ed elaborare opzioni innovative atte a migliorare la catena di approvvigionamento e per sviluppare norme ambientali ampiamente accettate.
Qualsiasi operatore della grande distribuzione che possiede una linea di prodotti a marchio proprio può collaborare con istituti di ricerca o consulenti per migliorare la sostenibilità della catena di approvvigionamento. Si suggerisce ai dettaglianti di concentrare gli sforzi di ricerca e sviluppo sui gruppi di prodotti per i quali non esistono opzioni di miglioramento valide che siano ampiamente praticabili sotto il profilo commerciale. Questa pratica può essere considerata un investimento per assicurarsi catene di approvvigionamento sostenibili ed economicamente competitive.
Questa BEMP non è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.2.7. Promuovere i prodotti ecologici all'avanguardia
La BEMP prevede di promuovere i prodotti ecologici all'avanguardia certificati. Le campagne di sensibilizzazione, l'approvvigionamento, la fissazione dei prezzi, il posizionamento nel negozio e la pubblicità sono elementi importanti di questa tecnica, che può essere realizzata in modo efficace per mezzo dello sviluppo di gamme ecologiche a marchio proprio.
Tutti i dettaglianti possono tenere in assortimento e promuovere il consumo di prodotti ecologici all'avanguardia. La grande distribuzione può realizzare questa tecnica a dimensione più ampia grazie allo sviluppo di gamme ecologiche a marchio proprio. I costi facenti capo ai fornitori per la certificazione di tali prodotti possono essere ripercossi sui dettaglianti. I prodotti ecologici all'avanguardia certificati sono associati a significativi livelli di sovrapprezzo e a margini di profitto più elevati. Si ritiene inoltre che le gamme ecologiche a marchio proprio possano aumentare le vendite complessive dei prodotti a marchio proprio di un dettagliante grazie a un «effetto alone» positivo.
Questa BEMP è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.3. Trasporti e logistica
3.3.1. Acquisti verdi e prescrizioni ambientali per i trasportatori
La BEMP prevede di integrare la prestazione ambientale e i criteri di comunicazione nell'acquisizione di servizi di trasporto e logistica da terzi, compresi i requisiti relativi all'attuazione della BEMP descritta nel presente documento.
Tutti i dettaglianti acquistano almeno una parte delle operazioni di trasporto e logistica da terzi e possono prendere decisioni di acquisto mutuate da criteri di efficienza o ambientali. Tuttavia, migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto e logistica riduce i costi operativi e richiede un monitoraggio e una comunicazione efficienti. I fornitori efficienti di trasporto per conto terzi possono essere in grado di offrire ai dettaglianti servizi a costi inferiori.
I piccoli dettaglianti dipendono in linea generale da fornitori esterni.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.3.2. Monitoraggio dell'efficienza e comunicazione per tutte le operazioni di trasporto e logistica
La BEMP prevede di comunicare in merito all'efficienza e alla prestazione ambientale di tutte le operazioni di trasporto e logistica fra i fornitori di primo livello, i centri di distribuzione, i dettaglianti e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, in base al monitoraggio delle operazioni interne e dei dati comunicati dalle operazioni di terzi.
Questa pratica è applicabile da tutti i dettaglianti. La comunicazione in merito a tutte le operazioni interne di trasporto e logistica si applica solo alla grande distribuzione. Un monitoraggio e una comunicazione efficaci richiedono investimenti esigui nei necessarie sistemi informatici e nella relativa gestione, ma possono identificare opzioni atte a migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto e logistica.
Per le piccole imprese per stimare le emissioni sono disponibili dati di base relativi ai fattori medi di emissione dei diversi modi di trasporto.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.3.3. Integrare l'efficienza del trasporto nelle decisioni sulle fonti di approvvigionamento e nella progettazione dell'imballaggio
La BEMP prevede di integrare l'efficienza dei trasporti nelle decisioni sulle fonti di approvvigionamento e nella progettazione dell'imballaggio, in base alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti provenienti da diverse regioni e grazie allo sviluppo di un imballaggio atto a massimizzare la densità delle unità di trasporto.
Questa pratica è applicabile alla grande distribuzione che possiede gamme di prodotti a marchio proprio e dipende in larga parte dall'ubicazione del prodotto e dalla provenienza, connessi a un ampio numero di fattori inerenti alle fonti di approvvigionamento. Per quanto riguarda l'imballaggio l'aumento della densità delle merci condizionate può migliorare notevolmente l'efficienza del trasporto riducendone in tal modo i costi.
Questa BEMP non è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.3.4. Transizione verso modi di trasporto più efficienti
La BEMP prevede di effettuare la transizione verso modi di trasporto più efficienti, in particolare ferrovia, mare e vie navigabili e autocarri più grandi, e di minimizzare le operazioni via aria, nella misura in cui sia possibile tenuto conto delle distanze. La possibilità di effettuare questa transizione può essere limitata alla distribuzione primaria, dai centri di distribuzione del fornitore a quelli del dettagliante, considerato che i chilometri iniziali e finali richiedono spesso il trasporto su gomma. Le transizioni modali esigono pertanto l'ottimizzazione delle reti di distribuzione per tener conto dei trasferimenti intermodali (per esempio ubicazione dei centri di distribuzione con accesso alla ferrovia e alla rete navigabile). La transizione ad autocarri di maggiore tonnellaggio, eventualmente con rimorchio a due piani, fa parte di questa tecnica grazie all'efficienza notevolmente maggiore degli autocarri grandi rispetto a quelli piccoli. Le transizioni modali possono anche incidere sulle decisioni circa le fonti di approvvigionamento in cui trasporto rappresenta una componente significativa degli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto (tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti di esso).
Tabella 3.9
Classifica dei modi di trasporto per preferenza ambientale (in ordine decrescente)
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Posizione |
Modo di trasporto |
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1 |
Treno merci |
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2 |
Nave d'alto mare |
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3 |
Via navigabile interna |
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4 |
Autocarro di grosso tonnellaggio |
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5 |
Autocarro di medio tonnellaggio |
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6 |
Autocarro di piccolo tonnellaggio |
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7 |
Trasporto per via aerea |
Tutti i dettaglianti possono agire per effettuare la transizione verso modi di trasporto meno inquinanti, basati almeno sulle dimensioni dei veicoli, mentre la maggior parte della grande distribuzione può trasferire almeno parte della distribuzione primaria dalla gomma alla ferrovia o alla rete navigabile. Tuttavia, realizzare transizioni (gomma-ferrovia/vie navigabili) su grande scala nel trasporto delle merci destinate alla vendita al dettaglio richiede miglioramenti delle infrastrutture ferroviarie e navigabili nazionali nonché un maggior coordinamento transfrontaliero tra le società responsabili. Le infrastrutture e le politiche nazionali dei trasporti (per esempio pedaggi stradali) possono quindi incidere significativamente sulle possibilità di miglioramento e sui processi decisionali dei dettaglianti per quanto riguarda il modo di trasporto.
La BEMP non è applicabile alle piccole imprese, salvo ove la possibilità di scelta sugli acquisti consenta di selezionare modi di trasporto più efficienti per particolari prodotti.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.3.5. Ottimizzare la rete di distribuzione
La BEMP prevede di ottimizzare la rete di distribuzione grazie a un'attuazione sistematica delle più efficienti fra le seguenti opzioni: i) nodi strategici centralizzati di trasporto per ferrovia e rete navigabile, ii) piattaforme consolidate e iii) rotte dirette.
La BEMP è applicabile alla grande distribuzione avente servizi interni di trasporto e logistica e ai fornitori di trasporto per conto terzi, in particolare se i prodotti provengono da lontano. Questa pratica non richiede investimenti significativi. La costruzione di nuovi nodi centrali integrati con la ferrovia e la rete navigabile richiede investimenti ingenti. In entrambi i casi una maggiore efficienza di carico e il ricorso a modi più efficienti per le rotte più lunghe può ridurre significativamente i costi operativi.
Non è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza (i39) |
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3.3.6. Ottimizzare pianificazione delle rotte, uso della telematica e formazione dei conducenti
La BEMP prevede di ottimizzare l'efficienza operativa attraverso una pianificazione efficiente delle rotte, l'uso della telematica e la formazione dei conducenti. Una pianificazione efficiente delle rotte comprende il riuso dei veicoli di consegna che dal negozio prelevino i rifiuti e le consegne del fornitore ai centri di distribuzione nonché le consegne notturne per evitare la congestione del traffico.
La BEMP è applicabile a tutti i prodotti da consegnare alla grande distribuzione con servizi di trasporti e logistica interni e ai fornitori di trasporto per conto terzi. La formazione dei conducenti consente in genere di risparmiare il 5 % di carburante. L'ottimizzazione delle rotte può richiedere un investimento significativo in termini di tecnologie dell'informazione, ma è in grado di ridurre i costi del capitale investito (servono meno autocarri) e di ridurre significativamente i costi operativi (carburante).
È applicabile alle piccole imprese se dispongono di veicoli di trasporto propri (per esempio furgoni).
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.3.7. Minimizzare l'impatto ambientale dei veicoli stradali attraverso decisioni di acquisto e modifiche a posteriori
La BEMP prevede di minimizzare l'impatto ambientale dei veicoli stradali attraverso scelte di acquisto e modifiche a posteriori Si comprende l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, efficienti e scarsamente inquinanti, a basse emissioni acustiche, modifiche aerodinamiche e l'applicazione di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento.
La BEMP è applicabile a tutti i prodotti da consegnare alla grande distribuzione con servizi di trasporti e logistica interni e ai fornitori di trasporto per conto terzi. Per i veicoli guidati su lunghe distanze a velocità più elevate (> 80 km/h), investimenti modesti in modifiche aerodinamiche e investimenti maggiori per dotarsi di una motrice e di unità di rimorchio più aerodinamiche sono ammortati in periodi non superiori a due anni. Gli stessi tempi di ammortamento valgono per l'adozione di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento. I veicoli ad alimentazione alternativa richiedono costi di investimento notevolmente superiori.
È applicabile alle piccole imprese se dispongono di veicoli di trasporto propri (per esempio furgoni).
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.4. Gestione dei rifiuti
3.4.1. Minimizzazione degli sprechi alimentari
Per evitare la generazione di rifiuti alimentari, la BEMP prevede di integrare pratiche favorevoli all'ambiente, quali monitoraggio, audit, assegnazione di priorità, questioni logistiche, migliori meccanismi di conservazione, dispositivi di controllo della temperatura e dell'umidità nel negozio, nei centri di distribuzione e nei veicoli per le consegne, formazione del personale, donazioni, consigli ai consumatori ecc., e di evitare il conferimento in discarica o l'incenerimento di rifiuti alimentari attraverso processi di fermentazione.
Si tratta di una misura efficiente in termini di costi, applicabile ai dettaglianti di generi alimentari di qualsiasi dimensione in tutti gli Stati membri. Possono tuttavia essere state adottate politiche volte a evitare/scoraggiare la donazione di alimenti.
Tutte le piccole imprese possono applicare misure preventive per evitare la generazione di rifiuti alimentari. I costi di gestione sarebbero compensati da risparmi derivati da minori perdite di prodotti e dalla produzione di una quantità minore di rifiuti.
Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.4.2. Integrazione della gestione dei rifiuti nelle attività al dettaglio
La BEMP prevede di integrare le pratiche afferenti alla gestione dei rifiuti che privilegino la prevenzione. Le buone pratiche comprendono:
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pratiche di gestione interna:
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— |
pratiche di gestione dell'organizzazione:
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La tecnica descritta è applicabile a tutti i dettaglianti. Le migliori pratiche dovrebbero essere adatte ai dettaglianti che gestiscono un numero significativo di negozi e di centri di distribuzione. L'allocazione delle risorse per ridurre efficacemente i rifiuti è giustificata sotto il profilo economico. Il trasporto simultaneo di grandi quantità di rifiuti verso i centri di distribuzione consentirebbe di ridurre i costi di trattamento rispetto ai costi negoziati a livello locale o di negozio.
Le piccole imprese che producono un quantitativo ingente di rifiuti dovrebbero allocare risorse e formare il personale alle buone pratiche di gestione dei rifiuti.
Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato
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Indicatore di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.4.3. Sistemi di resa delle bottiglie in PET e PE e dei prodotti usati
La BEMP prevede di attuare sistemi di ripresa integrandoli nella logistica aziendale, come per esempio per le bottiglie in PET o PE.
I dettaglianti di generi alimentari, in particolare le grandi catene, possono attuare questa BEMP, che richiede allocazione di risorse, manutenzione e attrezzature. In alcuni paesi è già obbligatoria (per esempio Paesi Bassi, Svezia e Germania).
Per le piccole imprese, essa richiede risorse supplementari per il funzionamento quotidiano del sistema di resa.
Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato
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Indicatore di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.5. Minor ricorso alla carta e uso di carta certificata/riciclata per le pubblicazioni
La BEMP prevede di ridurre l'impatto attraverso una diminuzione del consumo di materiali, come l'ottimizzazione della carta per le pubblicazioni commerciali, o l'uso di carta più ecologica.
Tutti i dettaglianti possono trarre vantaggio dall'attuazione di questa BEMP, in particolare le grandi catene che producono un ingente quantitativo di pubblicazioni commerciali a stampa. Una corretta esecuzione della pratica di riduzione del consumo di carta può generare risparmi nei costi.
Questa BEMP è applicabile alle piccole imprese.
Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati
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Indicatori di prestazione ambientale |
Esempi di eccellenza |
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3.6. Raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana
La BEMP prevede la raccolta e il riutilizzo e/o l'infiltrazione in loco dell'acqua piovana proveniente dai tetti e dalle aree di parcheggio.
Possono applicare questa pratica i dettaglianti proprietari degli edifici e/o dei parcheggi, in siti in cui sussistono condizioni propizie. Le condizioni climatiche e il sistema standard di raccolta delle acque piovane nel comune possono incidere sull'applicazione di questa tecnica. Si tratta di una misura ad alta intensità di costi.
Questa BEMP è applicabile alle piccole imprese.
Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato
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Indicatore di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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3.7. Prevenzione del ricorso a sporte di plastica monouso o altre misure atte a influenzare il comportamento del consumatore
La BEMP prevede di influenzare i consumatori affinché riducano il loro impatto ambientale, attraverso campagne quali l'eliminazione delle sporte di plastica, la pubblicità responsabile e la comunicazione dei migliori orientamenti e informazioni ai consumatori.
Tutti i dettaglianti possono attuare questa pratica. Di norma i regolamenti ne sono i principali fattori di attuazione.
Questa BEMP è applicabile alle piccole imprese.
Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato
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Indicatore di prestazione ambientale |
Esempio di eccellenza |
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4. PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI RACCOMANDATI PER SETTORE SPECIFICO
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Indicatore |
Unità comuni |
Descrizione sintetica |
Livello minimo di monitoraggio raccomandato |
Indicatore chiave correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2) |
Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale correlata |
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PRESTAZIONE ENERGETICA |
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kWh/m2 anno |
Uso dell'energia (energia elettrica, calore, altri combustibili) per unità di area di vendita e per anno. Indicazioni
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Per negozio (sito), centro di distribuzione o altro e a livello di organizzazione (valore aggregato) Per i principali processi che consumano energia: calore, energia elettrica per la refrigerazione (se pertinente) ed energia elettrica per tutti gli altri usi |
Efficienza energetica |
Uso energetico specifico per m2 di area di vendita per riscaldamento, raffreddamento e condizionamento inferiore o uguale a 0 kWh/m 2 anno se è possibile integrare il calore di scarico della refrigerazione. In caso contrario, inferiore o uguale a 40 kWh/m 2 anno per edifici nuovi e a 55 kWh/m 2 anno per edifici esistenti. (cfr. BEMP: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4) |
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kWh/m anno |
Uso energetico del sistema di refrigerazione per metro lineare per espositore frigorifero e per anno. Indicazioni
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Per negozio (sito) |
Efficienza energetica |
Consumo specifico (lineare) della refrigerazione centralizzata pari a 3 000 kWh/m anno. (cfr. BEMP: 3.1.6) |
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W/m2 |
Potenza d'illuminazione installata per soddisfare le esigenze di illuminazione (di base e a fini di presentazione dei prodotti) per unità di vendita e per anno. Indicazioni
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Per negozio (sito), centro di distribuzione o altro Per area del negozio e per periodo del giorno, come opportuno |
Efficienza energetica |
Potenza di illuminazione installata inferiore a 12 W/m 2 per i supermercati e inferiore a 30 W/m 2 per i negozi specializzati. (cfr. BEMP: 3.1.7) |
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% |
Percentuale dei negozi monitorati nel sistema di gestione dell'energia. Indicazioni
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Per negozio (sito) Per processo |
Efficienza energetica |
100 % dei negozi e dei processi monitorati. Attuazione di meccanismi di analisi comparativa. (cfr. BEMP: 3.1.5, 3.1.8) |
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% |
Perdite di refrigeranti in relazione al carico refrigerante totale dell'impianto. Indicazioni
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Per negozio (sito), centro di distribuzione o altro e a livello di organizzazione (valore aggregato) Per tipo di refrigerante |
Emissioni |
— (cfr. BEMP: 3.1.6) |
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% |
Percentuale di negozi che usano refrigeranti naturali sul numero totale di negozi muniti di armadi frigoriferi. Indicazioni
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A livello di organizzazione |
Emissioni |
Uso generalizzato di refrigeranti naturali (cfr. BEMP: 3.1.6) |
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PRESTAZIONE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO |
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(s/n) |
Questo indicatore dimostra l'attuazione sistematica di programmi di miglioramento della catena di approvvigionamento per i gruppi di prodotti prioritari. Indicazioni
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A livello di organizzazione, per catena di approvvigionamento di prodotto |
I miglioramenti della prestazione ambientale della catena di approvvigionamento riguardano:
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Attuazione sistematica di programmi di miglioramento della catena di approvvigionamento per gruppi di prodotti prioritari. (cfr. BEMP: 3.2.1) |
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(s/n) |
Questo indicatore fa riferimento alla valutazione degli impatti sull'ambiente della catena di approvvigionamento e all'identificazione di meccanismi efficaci di miglioramento della catena di approvvigionamento del prodotto. Indicazioni
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A livello di organizzazione, per catena di approvvigionamento di prodotto |
I miglioramenti della prestazione ambientale della catena di approvvigionamento riguardano:
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Attuazione di una valutazione sistematica (indipendente o attraverso consorzi) delle catene di approvvigionamento dei prodotti chiave. (cfr. BEMP: 3.2.2) |
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Percentuale di vendite di prodotti certificati secondo i livelli di prestazione ambientale specificati |
Vanno tenuti in considerazione i seguenti rapporti: percentuale di vendite di
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A livello di organizzazione, per gruppo di prodotto |
Le norme ambientali riguardano:
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100 % di certificazione, all'interno di un gruppo di prodotti, secondo una norma ambientale indipendente. 100 % di vendite a marchio privato, all'interno di un gruppo di prodotti, conforme alle norme ambientali definite dal dettagliante. 10 % di vendite relative a gruppi di prodotti alimentari certificato biologico. 50 % di vendite di cotone certificato biologico. 10 % di vendite relative a gruppi di prodotti extra-alimentari certificato a norma di marchi ecologici ufficiali (ISO di tipo I). (cfr. BEMP: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7) |
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PRESTAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA |
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MJ/tkm |
Consumo energetico diretto di carburante per tonnellata-chilometro trasportata, per il totale dei trasporti e per modo, al fine di raffrontare le opzioni modali Indicazioni
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A livello di organizzazione Per modo di trasporto e rotta principale |
Efficienza energetica Efficienza dei materiali |
— (cfr. BEMP: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7) |
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kg CO2 eq./tkm |
Indica l'efficienza ambientale delle operazioni di trasporto. Indicazioni
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A livello di organizzazione Per modo di trasporto e rotta principale Per tipo di combustibile |
Efficienza dei materiali Emissioni |
— (cfr. BEMP: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7) |
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kg CO2 eq./m3 (o bancale) consegnato kg CO2 eq./per tonnellata di prodotto consegnata |
Indica l'impatto ambientale finale delle operazioni di trasporto. Questo indicatore rispecchia la distanza coperta dai prodotti trasportati. È inferiore se i prodotti hanno origine locale/regionale. Indicazioni
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A livello di organizzazione Per modo di trasporto e rotta principale Per gruppo di prodotti |
Efficienza dei materiali Emissioni |
— (cfr. BEMP: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7) |
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% |
Questo indicatore mostra la quota di modi di trasporto più efficienti sul totale delle attività di trasporto del dettagliante Indicazioni
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A livello di organizzazione Per rotta principale o distinguendo almeno fra trasporto sulla terraferma e trasporto oltremare |
Efficienza energetica Efficienza dei materiali |
Oltre il 50 % dei trasporti sulla terraferma fra i fornitori di primo livello e i centri di distribuzione al dettaglio (tkm o valore di vendita) avviene per vie navigabili/ferrovia (laddove le infrastrutture lo consentano). Oltre il 99 %dei trasporti oltremare, per valore di vendita, avviene per nave. (cfr. BEMP: 3.3.4) |
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(s/n) |
Questo indicatore mostra se il dettagliante ha attuato un'ottimizzazione sistematica delle sue reti di distribuzione grazie alla realizzazione di nodi strategici, di piattaforme consolidate e di rotte dirette. Sono compresi il riuso dell'autocarro per il recupero dei rifiuti e le consegne dei fornitori durante il ritorno dalla consegna al negozio, l'uso della telematica e fasce orarie di consegna più ampie. |
A livello di organizzazione |
Efficienza energetica Efficienza dei materiali |
Ottimizzazione sistematica della pianificazione della rotta. (cfr. BEMP: 3.3.5, 3.3.6) |
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% |
Indicazioni
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A livello di organizzazione |
Emissioni |
100 % degli autocarri conforme alla norma EURO V. (cfr. BEMP: 3.3.7) |
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GESTIONE DEI RIFIUTI |
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kg/anno tonnellate/anno kg/m2 anno |
Peso dei rifiuti prodotti per anno. Indicazioni
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A livello di organizzazione Per tipo di rifiuti, per esempio rifiuti alimentari, plastica, carta e cartone, legno, metallo, materiali pericolosi ecc. Per destinazione: riutilizzo, riciclaggio esterno, fermentazione, donazione ecc. |
Rifiuti |
— (cfr. BEMP: 3.4.1, 3.4.2) |
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% |
Percentuale di rifiuti alimentari non sottoposti a operazioni di recupero, come la fermentazione, sul totale dei rifiuti alimentari generati. |
A livello di organizzazione |
Rifiuti |
0 % di rifiuti alimentari conferiti in discarica o all'incenerimento. (cfr. BEMP: 3.4.1) |
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% |
Peso dei materiali riciclati diviso per il quantitativo totale di rifiuti. Indicazioni
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A livello di organizzazione |
Efficienza dei materiali Rifiuti |
Integrazione di un sistema di gestione dei rifiuti nel negozio con l'obiettivo di riciclare o riutilizzare il 100 % dei materiali d'imballaggio secondari. (cfr. BEMP: 3.4.2) |
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% |
Tasso di resa, da parte dei consumatori, degli imballaggi del prodotto, quali bottiglie di plastica, e dei prodotti usati, come batterie e apparecchiature elettroniche, sul totale delle vendite di tali prodotti. Indicazioni
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Per tipo di imballaggio/prodotto con vuoto a rendere |
Efficienza dei materiali Rifiuti |
Tasso di resa da parte del consumatore dell'80 % senza cauzione. Tasso di resa da parte del consumatore del 95 % con cauzione. (cfr. BEMP: 3.4.3) |
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CONSUMO DEI MATERIALI ESCLUSI I REFRIGERANTI |
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% |
Percentuale di carta certificata (per esempio FSC) o riciclata usata per le pubblicazioni commerciali |
— |
Efficienza dei materiali Rifiuti |
100 % di carta certificata o riciclata. (cfr. BEMP: 3.5) |
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GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE |
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% |
Percentuale dei negozi muniti di un sistema di raccolta e/o di sistemi di infiltrazione dell'acqua piovana |
— |
Acqua |
La raccolta e/o l'infiltrazione in loco dell'acqua piovana sono integrati nel sistema di gestione idrica. (cfr. BEMP: 3.6) |
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COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI |
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# |
Numero di sporte di plastica offerte o vendute alle casse Indicazioni
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Sporte di plastica monouso gratuite, sporte di plastica biodegradabile monouso gratuite, sporte di plastica monouso vendute, sporte di plastica riutilizzabili vendute |
Efficienza dei materiali Rifiuti |
Nessuna sporta monouso disponibile alle casse. (cfr. BEMP: 3.7) |
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(1) La relazione è pubblicata sul sito del JRC/IPTS al seguente indirizzo: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf. Le conclusioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità nonché gli specifici indicatori di prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Le informazioni generali e i dettagli tecnici sono reperibili al seguente indirizzo:
(2) Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).
(4) Decisione 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 76 del 19.3.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Si tratta di una classificazione approssimativa del carattere degli aspetti ambientali ai sensi delle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1221/2009. Il carattere diretto o indiretto di ciascun aspetto ambientale andrebbe valutato su base individuale.
(7) Prodotti fabbricati da una società e venduti con il marchio di un'altra (per esempio del dettagliante). I prodotti a marchio proprio sono anche detti marchi privati.
(8) Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR [raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)].
(9) Questo esempio può anche essere visto alla luce della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e delle definizioni nazionali di edificio a energia quasi zero (nearly zero energy buildings, NZEB). Un'illustrazione/esempio ne è la soglia di 20 kWh/m2 anno (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0483).
Nota: Ai sensi della direttiva sull'efficienza energetica le grandi imprese sono obbligate a far effettuare audit energetici da esperti qualificati ogni quattro anni, il primo dei quali entro il 5 dicembre 2015.
(10) Questo esempio va considerato anche alla luce dei criteri UE per gli appalti verdi relativi all'illuminazione interna degli esercizi al dettaglio, pari a 3,5 W/m2/100 lux (criteri di base) o a 3,2 W/m2/100 lux (criteri generali). Cfr.: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf
(11) Il sistema di gestione energetica può far parte di EMAS.
(12) In alternativa, coefficiente di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o in prossimità secondo la norma prEN15603.
(13) I prodotti chiave fanno riferimento ai prodotti aventi un elevato volume di vendita (in valore).
I prodotti prioritari sono invece quelli aventi un volume di vendite (in valore) e un impatto ambientale elevati: una volta che il dettagliante ha identificato i propri prodotti chiave, si effettua una valutazione ambientale dell'impronta e si tiene conto solo dei più pertinenti.
(14) Marchi ambientali ISO di tipo I: marchi ambientali indipendenti ufficiali e verificati (ISO 14024).
(15) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(17) La norma EURO VI relativa alle emissioni dei veicoli è entrata in vigore alla fine del 2012, pertanto potrà essere considerata un esempio di eccellenza nei prossimi anni.
Rettifiche
|
22.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/61 |
Rettifica all'adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/371 del bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2014
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 17 marzo 2015 )
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