ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 maggio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/785 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/788 della Commissione, del 20 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415]

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


DECISIONE (UE) 2015/785 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione degli Emirati arabi uniti dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

La menzione degli Emirati arabi uniti è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione con cui ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Emirati arabi uniti al fine della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).

(4)

I negoziati dell'accordo sono stati avviati il 5 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, mediante scambio di lettere, il 20 novembre 2014.

(5)

È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.


21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione», e

GLI EMIRATI ARABI UNITI, in seguito denominati «EAU»

in seguito congiuntamente denominati «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui gli EAU, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione,

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione,

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e degli EAU per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini degli EAU che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

c)   «cittadino degli EAU»: chiunque possieda la cittadinanza degli EAU;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio degli EAU senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo.

I cittadini degli EAU titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dagli EAU possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini degli EAU o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, gli EAU possono optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e gli EAU si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale degli EAU.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio degli EAUper un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini degli EAUpossono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini degli EAUpossono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per gli EAUe per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e degli EAU. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;

d)

svolge qualunque altro compito convenuto dalle parti contraenti.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e gli EAU

Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e gli EAU, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca detta sospensione

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Gli EAUpossono sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesde mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte maj tjugohundrafemton.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Обединените арабски емирства

Por los Emiratos Árabes Unidos

Za Spojené arabeské emiráty

For De Forenede Arabiske Emirater

Für die Vereinigten Arabischen Emirate

Araabia Ühendemiraatide nimel

Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

For the United Arab Emirates

Pour les Émirats arabes unis

Za Ujedinjene Arapske Emirate

Per gli Emirati Arabi Uniti

Apvienoto Arābu Emirātu vārdā

Jungtinių Arabų Emyratų vardu

Az Egyesült Arab Emirségek részéről

Għall-Emirati Gharab Maghquda

Voor de Verenigde Arabische Emiraten

W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskieh

Pelos Emirados Árabes Unidos

Pentru Emiratele Arabe Unite

Za Spojené arabské emiráty

Za Združene arabske emirate

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta

För Förenade Arabemiraten

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(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti datale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità degli Emirati arabi uniti, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni» di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini degli Emirati arabi uniti, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


REGOLAMENTI

21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/10


REGOLAMENTO (UE) 2015/786 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.

(2)

La direttiva 2002/32/CE dispone inoltre che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi di detossificazione ritenuti accettabili ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali e affinché tali prodotti detossificati siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I di tale direttiva. Per garantire un'omogeneità di valutazione dell'accettabilità dei processi di detossificazione in tutta l'Unione europea, è opportuno che i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione siano stabiliti a livello dell'Unione ad integrazione dei criteri fissati per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali cui sono stati applicati tali processi.

(3)

I criteri di accettabilità dei processi di detossificazione dovrebbero garantire che i mangimi detossificati non mettano in pericolo la salute degli animali, la sanità pubblica e l'ambiente, e che le caratteristiche dei mangimi non vengano alterate dal processo di detossificazione. La conformità di un processo di detossificazione a tali criteri è valutata scientificamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su richiesta della Commissione.

(4)

La detossificazione dei materiali contaminati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), può essere realizzata tramite un processo di detossificazione fisico, chimico o (micro) biologico.

(5)

È necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i processi di detossificazione semplici, in cui la contaminazione per effetto di sostanze indesiderabili viene ridotta o eliminata unicamente tramite il normale processo di raffinazione, pulizia, selezione o rimozione meccanica dei contaminanti o di talune parti dei mangimi contaminati, in quanto tali processi formano parte del processo produttivo normale.

(6)

Nella categoria degli additivi tecnologici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato aggiunto un gruppo funzionale di additivi che inibiscono o riducono l'assorbimento di micotossine, ne promuovono l'escrezione o ne modificano le modalità di azione, mitigando pertanto i possibili effetti nocivi delle micotossine sulla salute degli animali e sulla sanità pubblica. Poiché tali additivi non alterano il livello di sostanze indesiderabili nei mangimi, l'uso di tali additivi non detossifica i mangimi: per tali motivi l'uso di tali additivi non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento. Inoltre, poiché tali prodotti non sono destinati ad essere utilizzati in mangimi non conformi, essi non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(7)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005, il processo di detossificazione dovrebbe essere portato a termine in uno stabilimento riconosciuto a tale fine. Per garantire un'applicazione corretta ed efficace del processo di detossificazione, è opportuno che l'autorità competente autorizzi lo svolgimento del processo di detossificazione nello stabilimento pertinente.

(8)

Può darsi il caso che un ingente quantitativo di mangime sia contaminato da una sostanza per la quale esiste un processo di decontaminazione non ancora valutato dall'EFSA. Per evitare che un quantitativo simile di mangime venga distrutto inutilmente, in tali circostanze eccezionali può essere opportuno chiedere all'EFSA di fornire una valutazione del processo di detossificazione entro termini abbreviati, ad esempio 10 giorni lavorativi. In caso di esito favorevole di tale valutazione, l'autorità competente può autorizzare la detossificazione del mangime contaminato identificato entro un periodo di tempo definito. Per poter applicare il processo di detossificazione senza limiti temporali è necessaria una valutazione completa del rischio del processo di detossificazione con esito favorevole.

(9)

Attualmente viene effettuata la detossificazione dei mangimi. Poiché dopo la data di applicazione del presente regolamento potranno essere impiegati soltanto quei processi di detossificazione che siano stati sottoposti ad una valutazione scientifica con esito favorevole da parte dell'EFSA e che siano stati accettati dall'autorità competente, è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a un processo di detossificazione tramite il quale una sostanza indesiderabile figurante nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE viene volutamente rimossa da un mangime contaminato non conforme (di seguito «processo fisico di detossificazione»), eliminata o trasformata in composti innocui per effetto di una sostanza chimica (di seguito «processo chimico di detossificazione»), oppure distrutta, disattivata o metabolizzata in composti innocui da un processo (micro) biologico [di seguito «processo (micro) biologico di detossificazione»].

2.   Il presente regolamento non si applica a un processo di detossificazione semplice tramite il quale la contaminazione prodotta da una sostanza indesiderabile viene ridotta o eliminata tramite un normale processo di raffinazione, pulizia, selezione o rimozione meccanica dei contaminanti o di talune parti del mangime contaminato.

Articolo 2

Applicazione di un processo di detossificazione

Si applica un processo di detossificazione solamente se:

tale processo è destinato unicamente alla detossificazione di mangimi per i quali la non conformità alla direttiva 2002/32/CE non deriva da un'inottemperanza voluta alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 183/2005,

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha effettuato, su richiesta della Commissione, una valutazione scientifica del processo di detossificazione e ha concluso che il processo di detossificazione è conforme ai criteri di accettabilità di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

Criteri di accettabilità per un processo fisico di detossificazione

1.   L'EFSA effettua una valutazione scientifica di un processo fisico di detossificazione in cui determina se sono rispettati i seguenti criteri:

a)

il processo è efficace;

b)

il processo non altera le caratteristiche e la natura del mangime; e

c)

è garantito lo smaltimento sicuro della parte rimossa del mangime.

2.   Al punto 1 dell'allegato figurano le informazioni che l'operatore del settore dei mangimi fornisce alla Commissione ai fini della valutazione di tale processo.

Articolo 4

Criteri di accettabilità per un processo chimico di detossificazione

1.   L'EFSA effettua una valutazione scientifica di un processo chimico di detossificazione in cui determina se sono rispettati i seguenti criteri:

a)

il processo viene eseguito con una sostanza chimica pienamente caratterizzata ed accettabile;

b)

il processo è efficace e irreversibile;

c)

il processo non produce nel mangime detossificato residui nocivi della sostanza chimica utilizzata nel processo di detossificazione;

d)

il processo non dà luogo a prodotti di reazione del contaminante che rappresentano un pericolo per la salute degli animali, la sanità pubblica e l'ambiente; e

e)

il processo non altera le caratteristiche e la natura del mangime.

2.   Al punto 2 dell'allegato figurano le informazioni che l'operatore del settore dei mangimi fornisce alla Commissione ai fini della valutazione di tale processo.

Articolo 5

Criteri di accettabilità per un processo (micro) biologico di detossificazione

1.   L'EFSA effettua una valutazione scientifica di un processo (micro) biologico di detossificazione in cui determina se sono rispettati i seguenti criteri:

a)

il processo viene eseguito con un agente (micro) biologico pienamente caratterizzato ed accettabile;

b)

il processo è efficace e irreversibile;

c)

il processo non produce nel mangime detossificato residui nocivi dell'agente (micro) biologico utilizzato nel processo di detossificazione;

d)

il processo non dà luogo a metaboliti del contaminante che rappresentano un pericolo per la salute degli animali, la sanità pubblica e l'ambiente; e

e)

il processo non altera le caratteristiche e la natura del mangime.

2.   Al punto 3 dell'allegato figurano le informazioni che l'operatore del settore dei mangimi fornisce alla Commissione ai fini della valutazione di tale processo.

Articolo 6

Stabilimenti in cui viene eseguito il processo di detossificazione

1.   Gli operatori del settore dei mangimi provvedono affinché gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 183/2005 siano riconosciuti da un'autorità competente, quale definita all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 183/2005, qualora tali stabilimenti eseguano un processo di detossificazione di cui all'articolo 1. Il riconoscimento deve avvenire nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005.

2.   L'autorità competente di cui al punto 1 può imporre agli operatori del settore dei mangimi di fornire pareri di esperti indipendenti al fine di decidere se l'applicazione del processo di detossificazione nello stabilimento pertinente sia accettabile, garantendo una corretta ed efficace applicazione del processo di detossificazione nello stabilimento.

3.   L'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti, quale definito all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005, menziona il processo di detossificazione approvato per ciascuno degli stabilimenti riconosciuti per l'esecuzione di un processo di detossificazione. La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo i link nazionali per accedere a tali elenchi.

Articolo 7

Situazioni di emergenza

In caso di necessità urgente di decontaminare un grande quantitativo di mangime tramite un processo di detossificazione non ancora valutato dall'EFSA, la Commissione può chiedere all'EFSA, su richiesta di un'autorità competente, di fornire in tempi brevi una valutazione del processo di detossificazione al fine di rendere possibile, in caso di esito favorevole e per un periodo di tempo breve e definito, la detossificazione di partite contaminate identificate in modo specifico. L'impiego di tale processo di detossificazione su scala più ampia per un periodo di tempo indeterminato è consentito unicamente dopo che l'EFSA ha effettuato una valutazione scientifica particolareggiata conclusasi con esito favorevole.

Articolo 8

Misure transitorie

Gli operatori del settore dei mangimi che, prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, utilizzano un processo di detossificazione valutato dall'EFSA con esito favorevole anteriormente all'applicazione del presente regolamento o hanno fornito alla Commissione le informazioni necessarie secondo quanto previsto nell'allegato prima del 1o luglio 2016 senza che l'EFSA abbia completato la valutazione al momento dell'applicazione del presente regolamento, sono autorizzati a continuare ad applicare tale processo di detossificazione in attesa della decisione dell'autorità competente per quanto concerne l'accettabilità dell'applicazione del processo di detossificazione nello stabilimento pertinente.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(3)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).


ALLEGATO

1.   Informazioni da presentare ai fini dell'accettazione di un processo fisico di detossificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2

I seguenti dati devono essere forniti alla Commissione sotto forma di matrice (materia prima del mangime, mangime composto, qualsiasi altro prodotto destinato all'alimentazione degli animali):

a)

dati riguardanti l'efficienza del processo fisico di detossificazione nell'eliminare la contaminazione dalla partita di mangime, affinché quest'ultima soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 2002/32/CE;

b)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione non altera le caratteristiche e la natura del mangime; e

c)

garanzie relative allo smaltimento sicuro della parte rimossa del mangime.

2.   Informazioni da presentare ai fini dell'accettazione di un processo chimico di detossificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2

I seguenti dati devono essere forniti alla Commissione sotto forma di matrice (materia prima del mangime, mangime composto, qualsiasi altro prodotto destinato all'alimentazione degli animali):

a)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione è efficace, nel senso che il mangime detossificato rispetta le prescrizioni della direttiva 2002/32/CE, e irreversibile;

b)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione non origina residui nocivi della sostanza chimica utilizzata per la detossificazione (come composto originario o come prodotto di reazione) nel prodotto detossificato;

c)

informazioni dettagliate sulla sostanza chimica, sul meccanismo d'azione della medesima per quanto riguarda il processo di detossificazione e sul destino della sostanza chimica;

d)

elementi di prova attestanti che i prodotti di reazione del contaminante, formatisi dopo l'esecuzione del processo di detossificazione, non rappresentano un pericolo per la salute degli animali, la sanità pubblica e l'ambiente;

e)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione non altera le caratteristiche e la natura del mangime da detossificare.

3.   Informazioni da presentare ai fini dell'accettazione di un processo (micro) biologico di detossificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

I seguenti dati devono essere forniti alla Commissione in forma di matrice (materia prima del mangime, mangime composto, qualsiasi altro prodotto destinato all'alimentazione degli animali):

a)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione è efficace, nel senso che il mangime detossificato rispetta le prescrizioni della direttiva 2002/32/CE, e irreversibile;

b)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione non origina residui nocivi dell'agente (micro) biologico utilizzato per la detossificazione (come composto originario o come metabolita) nel prodotto detossificato;

c)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione non dà luogo a microrganismi superstiti con una minore sensibilità al processo di detossificazione;

d)

informazioni dettagliate sul meccanismo d'azione dell'agente (micro) biologico per quanto riguarda il processo di detossificazione e sul destino dell'agente (micro) biologico;

e)

elementi di prova attestanti che i metaboliti contaminanti, formatisi dopo l'esecuzione del processo di detossificazione, non rappresentano un pericolo per la salute degli animali, la sanità pubblica e l'ambiente;

f)

elementi di prova attestanti che il processo di detossificazione non altera le caratteristiche e la natura del mangime da detossificare.


21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/787 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo avere consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 4 settembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni nell'Unione di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele. La Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio («il regolamento di base») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 22 luglio 2014 da Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH («il denunciante»), l'unico produttore di acesulfame potassio (o «acesulfame K») nell'Unione. Il denunciante rappresenta pertanto la produzione totale di acesulfame K nell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Parti interessate

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.   Produttori del paese di riferimento

(5)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, il prodotto in esame risulta essere fabbricato solo nell'Unione e nella RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

(6)

La Commissione ha tuttavia contattato tutti i nove paesi terzi per i quali le statistiche di Eurostat indicano esportazioni nell'Unione di prodotti rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame. La Commissione ha chiesto la loro assistenza nell'individuare produttori e/o associazioni di produttori di acesulfame K. Nessuno dei paesi terzi contattati ha potuto individuare produttori di acesulfame K. Non è quindi stata identificata nessun'altra produzione oltre a quella dell'Unione e del paese interessato.

1.4.   Campionamento

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento degli importatori

(8)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(9)

In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

b)   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(11)

Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Uno di questi produttori esportatori non ha registrato vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, pertanto non ha potuto essere oggetto di esame. Di conseguenza, le società che hanno collaborato sono state tre. Esse rappresentano la totalità delle importazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In considerazione del numero ridotto di parti interessate, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

1.5.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12)

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato i moduli di richiesta del TEM ai tre produttori esportatori che hanno collaborato nel paese interessato. Nessuno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha presentato una richiesta di concessione del TEM.

1.6.   Risposte al questionario

(13)

La Commissione ha inviato questionari al produttore dell'Unione, ai tre produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato e a tutti gli importatori e gli utilizzatori indipendenti che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.

(14)

Hanno fatto pervenire risposte al questionario il produttore dell'Unione, i tre produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, tre importatori indipendenti e un utilizzatore.

1.7.   Visite di verifica

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione

Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH, Francoforte, Germania;

Importatori

RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Germania,

Brenntag Holding GmbH, Mülheim an der Ruhr, Germania,

The Ingredient House Llc., Skillman, New Jersey, Stati Uniti;

Utilizzatori

The Wrigley Company Limited, Plymouth, Regno Unito;

Produttori esportatori del paese interessato

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd., LAI'an County, RPC,

Suzhou Hope Technology Co., Ltd., Zhangjiagang, RPC,

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd., Suzhou and Liyang, RPC.

1.8.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(16)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame è l'acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; N. CAS 55589-62-3) originario della RPC e l'acesulfame potassio originario della RPC contenuto in preparati e/o miscele comprendenti anche altri edulcoranti e/o acqua («prodotto oggetto dell'inchiesta») attualmente classificabile ai codici NC ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96 («prodotto in esame»). L'acesulfame potassio è anche comunemente noto come acesulfame K o Ace-K.

(18)

L'acesulfame K viene impiegato come edulcorante sintetico con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

2.2.   Prodotto simile

(19)

L'acesulfame K prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'UE è risultato avere le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi impieghi di base dell'acesulfame K fabbricato nel paese interessato e venduto per l'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(20)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento per i produttori esportatori della RPC che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento e ai quali è pertanto possibile riconoscere il TEM.

(21)

Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha tuttavia richiesto il TEM, come indicato anche nel considerando 12.

3.2.   Valore normale

(22)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale va determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo appropriato a economia di mercato («paese di riferimento») o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base ragionevole, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(23)

In assenza di un paese di riferimento, come spiegato al considerando 6, il valore normale è stato basato sui prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Sono state identificate le vendite effettuate dal produttore dell'Unione dei tipi di prodotto corrispondenti a quelli venduti sul mercato dell'Unione dai produttori cinesi che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta. Le vendite del produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono risultate rappresentative se espresse in percentuale del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame e per tipo di prodotto. Le vendite di detti tipi di prodotto effettuate dal produttore dell'Unione sono state remunerative. Il prezzo medio di tali vendite nell'Unione è stato utilizzato come valore normale.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(24)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto

(25)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato a livello franco fabbrica.

(26)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha rettificato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(27)

In particolare, la Commissione ha applicato un adeguamento per considerare le differenze relative allo stadio commerciale, poiché si è constatato che l'unico produttore dell'Unione ha venduto soprattutto ad utilizzatori, mentre i produttori cinesi hanno venduto principalmente ad operatori commerciali. In secondo luogo, sulla base di diverse osservazioni pervenute è stato applicato un adeguamento per considerare la differenza di qualità e la percezione da parte del mercato di tale differenza tra l'acesulfame K della PRC e l'acesulfame K del produttore dell'Unione. Il valore normale è stato inoltre adeguato per tenere conto di alcune spese eccezionali per ricerca e sviluppo (R&S) e per la commercializzazione effettuate dal produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tali spese sono discusse in modo più dettagliato al considerando 67.

3.5.   Margini di dumping

(28)

Per ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto con la media ponderata del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(29)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

97,8 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

89,1 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

37,4 %

(30)

Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato, la Commissione ha fissato il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni — quale risulta dalle statistiche delle importazioni di Eurostat — dal paese interessato verso l'Unione.

(31)

Il livello di collaborazione in questo caso è elevato poiché le esportazioni verso l'Unione effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato costituivano le esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello della società che tra quante hanno collaborato ha il più alto margine di dumping.

(32)

Il margine di dumping residuo provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pertanto pari a 97,8 %.

Società

Margine di dumping provvisorio

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

97,8 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

89,1 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

37,4 %

Tutte le altre società

97,8 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazione preliminare

(33)

L'analisi riguarda una sola società. Per ragioni di riservatezza la maggior parte degli indicatori sono pertanto presentati in forma indicizzata o in fasce numeriche.

4.2.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(34)

Il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta è stato fabbricato da un solo produttore dell'Unione che costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.3.   Consumo dell'Unione

(35)

La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione, delle statistiche sulle esportazioni della RPC e dei dati dei produttori esportatori cinesi. I dati di Eurostat non erano adatti a questo fine poiché il prodotto in esame viene importato con diversi codici NC, assieme a molti altri prodotti. In assenza di una produzione di acesulfame K nei paesi terzi, tutte le importazioni nell'Unione sono state effettuate dalla RPC.

(36)

Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Consumo totale dell'Unione — Valore indicizzato

100

104

110

104

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione, dai produttori cinesi che hanno collaborato e da statistiche sulle esportazioni della RPC

(37)

Il consumo di acesulfame K nell'Unione è aumentato di circa 4 % durante il periodo in esame, secondo le informazioni ricevute a causa di un aumento della domanda di prodotti senza zucchero nell'Unione. Nell'ultimo anno del periodo in esame si è registrato un calo dei consumi dovuto a una maggiore concorrenza da parte di altri (nuovi) edulcoranti. Tale calo sembra comunque di natura temporanea e il fascicolo non contiene alcuna chiara indicazione che la domanda di acesulfame K diminuirà ulteriormente nei prossimi anni.

4.4.   Importazioni dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(38)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni cinesi in base alle statistiche sulle esportazioni della RPC che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati forniti dai tre produttori esportatori della RPC che rappresentano il volume totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

(39)

Le importazioni nell'Unione e le quote di mercato della RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dalla RPC

1 612

1 816

2 051

1 831

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC — Valore indicizzato

100

108

115

110

Fonte: dati forniti dai produttori cinesi che hanno collaborato e da statistiche sulle esportazioni della RPC

(40)

Il livello delle importazioni dalla RPC è aumentato del 14 % nel periodo in esame. Durante lo stesso periodo anche la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 10 % fino a raggiungere il 65 % – 80 % durante il periodo dell'inchiesta.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

(41)

La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni sulla base dei dati forniti dai produttori della RPC che hanno collaborato. La media ponderata del prezzo CIF in EUR per kg delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi CIF all'importazione dalla RPC (EUR/kg)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Media ponderata dei prezzi all'importazione

5,71

5,11

4,30

3,99

Valore indicizzato

100

90

75

70

Fonte: dati forniti dai produttori cinesi che hanno collaborato e da statistiche sulle esportazioni della RPC

(42)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuiti durante il periodo in esame, con un calo del 30 %.

(43)

La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita dell'unico produttore dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione per i tipi di prodotto esportati nell'Unione da parte dei produttori esportatori cinesi, adeguati a livello franco fabbrica, con

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione.

(44)

La media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato praticati per operazioni allo stesso stadio commerciale, previa detrazione di sconti e riduzioni, nonché dopo gli adeguamenti al prezzo dell'industria dell'Unione per considerare la differenza a livello di qualità e la relativa percezione del mercato, le spese per R&S e per la commercializzazione per le stesse ragioni esposte al considerando 27. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha riscontrato un margine di undercutting medio ponderato compreso tra 18 % e 45 % per le importazioni dalla RPC verso il mercato dell'Unione.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni di carattere generale

(45)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha incluso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici poiché l'unico produttore dell'Unione costituiva l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione e i dati sono stati considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(46)

Gli indicatori economici analizzati di seguito sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori di pregiudizio

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(47)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume di produzione — Valore indicizzato

100

81

70

69

Capacità produttiva — Valore indicizzato

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti — Valore indicizzato

100

81

70

69

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(48)

Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è calato notevolmente, fino al 31 %. Di fatto, nel periodo in esame il produttore dell'Unione ha fermato con sempre maggior frequenza gli impianti di produzione al fine di tagliare i costi. Durante il periodo dell'inchiesta la fabbrica è stata ferma per un totale di quattro mesi per tale motivo.

(49)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame poiché molti costi sono fissi, indipendentemente dalla capacità. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è diminuito in linea con il volume di produzione.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(50)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione e la sua quota di mercato hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite sul mercato UE — Valore indicizzato

100

89

82

87

Quota di mercato — Valore indicizzato

100

86

74

84

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(51)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite del produttore dell'Unione è calato globalmente del 13 %, anche se il consumo è aumentato nel corso di tale periodo. Questa tendenza negativa comprende un periodo di leggero recupero del volume tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta che ha potuto essere raggiunto solo attraverso contratti con prezzi di vendita che hanno ulteriormente compromesso la sostenibilità dell'industria dell'Unione.

(52)

Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata, del 16 %, nel periodo in esame, a causa sia di acquirenti che hanno cambiato fornitore sia di acquirenti con due fornitori, circostanza che ha accresciuto la quota di acquisti dalla RPC.

4.5.2.3.   Crescita

(53)

È evidente che l'industria dell'Unione ha registrato un tasso di crescita negativo, tenendo conto del calo della quota di mercato sopra descritto e dell'aumento del consumo di cui al considerando 37.

4.5.2.4.   Occupazione

(54)

L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Numero di dipendenti — Valore indicizzato

100

103

82

82

Produzione in tonnellate per dipendente — Valore indicizzato

100

87

100

106

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(55)

Dal 2011 alla fine del periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione ha ridotto il proprio personale di quasi un quinto a fronte del calo della produzione e in linea con gli arresti temporanei degli impianti. La produttività è aumentata leggermente, del 6 %, nello stesso periodo, in seguito alla riduzione del numero di dipendenti.

4.5.2.5.   Costo del lavoro

(56)

Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto l'andamento seguente nel periodo in esame:

Tabella 7

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente — Valore indicizzato

100

103

111

115

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(57)

Per l'industria dell'Unione il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 % durante il periodo in esame, poiché in seguito alla riduzione del personale (cfr. considerando 54) si sono rese necessarie indennità di licenziamento. Secondo le informazioni ricevute, nel settore chimico sono stati inoltre applicati nuovi tassi di retribuzione.

4.5.2.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(58)

Tutti i margini di dumping erano significativi (cfr. considerando 29). L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.

(59)

Trattandosi della prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame, non erano disponibili dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping.

4.5.2.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(60)

La media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Prezzo di vendita medio nell'Unione — Valore indicizzato

100

94

94

88

Costo unitario di produzione — Valore indicizzato

100

106

117

119

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(61)

Il prezzo di vendita medio praticato dall'industria dell'Unione per il prodotto simile è calato del 12 % durante il periodo in esame, in parte a seguito della marcata tendenza negativa dei prezzi medi di importazione dalla RPC (cfr. considerando 42).

(62)

Il costo di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato del 19 %. Questa situazione è principalmente imputabile alla maggiore incidenza dei costi fissi sul volume di produzione e delle vendite in via di diminuzione e a un aumento del prezzo delle materie prime.

4.5.2.8.   Scorte

(63)

Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha avuto l'andamento seguente:

Tabella 9

Scorte

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali — Valore indicizzato

100

98

89

94

Scorte finali in percentuale della produzione — Valore indicizzato

100

121

126

135

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(64)

Le scorte finali, sebbene siano diminuite nel periodo in esame per via degli arresti temporanei degli impianti di produzione al fine di tagliare i costi (cfr. considerando 48), in percentuale della produzione sono aumentate.

4.5.2.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(65)

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti — Valore indicizzato

100

74

48

26

Flusso di cassa — Valore indicizzato

100

85

75

78

Investimenti — Valore indicizzato

100

51

48

34

Utile sul capitale investito — Valore indicizzato

100

68

44

25

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(66)

La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse. Nel calcolare la redditività la Commissione ha detratto dai costi dichiarati tutti i costi di R&S e i costi di commercializzazione considerati di carattere eccezionale, come indicato anche al considerando 27. Senza tale detrazione, l'industria dell'Unione sarebbe giunta a una situazione in perdita nel periodo dell'inchiesta. Parallelamente al calo della redditività sono diminuiti anche il flusso di cassa netto e gli investimenti nonché l'utile sul capitale investito.

(67)

L'industria dell'Unione ha sostenuto che i costi di R&S e i costi di commercializzazione erano normali costi correnti relativi al prodotto in esame. L'inchiesta ha tuttavia permesso di concludere che tali costi erano legati a un prodotto nuovo, anche se rientrante nella definizione del prodotto della presente inchiesta. Tali costi eccezionali ed elevati non si verificherebbero in un anno normale o rappresentativo per l'industria dell'Unione. Tali costi riguardano inoltre la R&S e la commercializzazione di un prodotto che non è stato venduto in quantità significative sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.

(68)

Anche con l'esclusione dei costi di cui sopra la redditività del produttore dell'Unione è calata nettamente e costantemente nel corso del periodo in esame. La Commissione ha considerato pregiudizievoli il livello di redditività nel periodo dell'inchiesta e l'andamento della redditività a causa dell'evidente e considerevole calo sopra descritto.

(69)

Il forte calo della redditività è dovuto principalmente alla ripartizione dei costi fissi per tonnellata in costante aumento su volumi di produzione e di vendita in via di diminuzione. Si è inoltre verificata una netta diminuzione dei prezzi medi, che ha impedito all'industria dell'Unione di mantenere i propri livelli di profitto per cui la redditività è drasticamente calata. Come indicato nella tabella 10 gli altri indicatori di rendimento hanno seguito un andamento simile a quello del rendimento sul fatturato.

(70)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Espresso in forma indicizzata, il flusso di cassa netto ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, con un calo del 22 % in seguito al calo della redditività.

(71)

Gli investimenti dell'industria dell'Unione sono diminuiti in misura ancor più significativa. Il volume degli investimenti durante il periodo dell'inchiesta è risultato circa un terzo del volume degli investimenti nel 2011. Per quanto riguarda la redditività, gli investimenti nel nuovo prodotto non sono stati presi in considerazione per questo calcolo.

(72)

L'utile sul capitale investito esprime il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale valore è calato nettamente e costantemente tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta, diminuendo di circa 75 %.

(73)

Facendo parte di un grande gruppo internazionale, l'unico produttore dell'Unione ha indicato che finora la sua capacità di ottenere capitale non è stata compromessa dagli sviluppi sopra descritti. L'industria dell'Unione ha tuttavia chiarito nel corso della procedura che l'attuale situazione non è sostenibile.

4.5.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

(74)

Sono stati registrati andamenti negativi nei seguenti indicatori economici: produzione, utilizzo degli impianti, quota di mercato, occupazione, volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione. Le scorte (come percentuale della produzione) sono aumentate, sebbene siano diminuite in termini assoluti. L'impatto di prezzi di vendita in continua diminuzione, unito a un calo generale dei volumi delle vendite, è stato sostanziale e ha comportato un calo notevole della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa.

(75)

Il fatto che il mercato dell'Unione sia dominato da grandi operatori nel settore alimentare e delle bevande e che tale attività sia condotta mediante contratti annuali significa che in questo settore l'industria dell'Unione è particolarmente sensibile al calo dei volumi e dei prezzi di vendita, anche se il calo riguarda un piccolo numero di clienti.

(76)

D'altro canto la produttività è migliorata. Tale andamento è stato tuttavia una conseguenza della riduzione del numero di dipendenti dovuta al calo della domanda e, conseguentemente, della produzione, che ha comportato la messa in esubero di alcuni lavoratori. In queste circostanze l'aumento della produttività non può quindi essere considerato un elemento positivo.

(77)

Anche il consumo dell'Unione è aumentato. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di beneficiare di tale aumento a causa del calo sia del volume delle vendite sia dei prezzi di vendita sopra descritto.

(78)

Una parte interessata ha messo in dubbio l'esistenza del pregiudizio, sostenendo che la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata normale. Tale parte ha affermato che l'industria dell'Unione ha perso la tutela brevettuale e successivamente la sua posizione dominante sul mercato. Ora dovrebbe pertanto accettare margini di profitto e volumi di vendita più ridotti.

(79)

Tale argomentazione è priva di fondamento. Il principale brevetto di fabbricazione è scaduto nel 2005 (due brevetti meno importanti sono scaduti prima e dopo tale data). Dopo la scadenza dei brevetti di fabbricazione nel 2005, e molto prima del periodo in esame, nuovi operatori sono entrati nel mercato, vale a dire i produttori esportatori cinesi, e da allora la loro presenza ha registrato un aumento graduale. Nel 2009, ben prima dell'inizio del periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha perso la sua posizione fino a quel momento dominante, passando al di sotto del 50 %. Nel 2011, all'inizio del periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione superava già di gran lunga la quota di mercato dell'industria dell'Unione. La scadenza della tutela brevettuale nel 2005 ha quindi realmente portato a un mercato con più di un operatore.

(80)

La situazione pregiudizievole è stata inoltre analizzata nel corso del periodo in esame, vale a dire dal 2011 al 2014 ossia sei anni dopo la scadenza del brevetto di fabbricazione. L'evoluzione della maggior parte degli indicatori di pregiudizio nell'arco di tale periodo (2011 — periodo dell'inchiesta) è stata estremamente negativa per l'industria dell'Unione. Nello specifico, essa ha perduto quote di mercato, diminuito i prezzi di vendita e subito un netto calo della redditività e degli altri indicatori finanziari sopra esaminati; la produttività è diminuita, si è reso necessario fermare la produzione al fine di ridurre i costi e, come spiegato al considerando 74, non è stato tratto nessun vantaggio dall'aumento del consumo. Tale situazione economica non può essere semplicemente spiegata dalla possibilità che hanno ottenuto nuovi operatori di entrare nel mercato, che è un effetto della scadenza della tutela brevettuale. In ogni caso non può essere considerata una situazione normale nel senso di sana e sostenibile. In primo luogo, il brevetto di fabbricazione è scaduto ben prima del periodo in esame e, di conseguenza, l'industria dell'Unione ha disposto di un tempo sufficiente per porre rimedio alla mancanza di protezione. In secondo luogo, sebbene la scadenza della tutela brevettuale possa essere caratterizzata da un certo calo nelle prestazioni, i livelli degli indicatori di pregiudizio nel periodo dell'inchiesta sono notevolmente bassi per un'industria sostenibile e sana. Nonostante la perdita della tutela brevettuale, l'industria dell'Unione ha inoltre mantenuto una situazione economica e finanziaria sana fino al 2011.

(81)

Su tale base l'argomentazione che l'industria dell'Unione non subirebbe un pregiudizio deve essere respinta. La scadenza della tutela brevettuale è tuttavia ulteriormente analizzata come fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(82)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(83)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto recare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni stesse. Tali fattori sono: a) i risultati dell'industria dell'Unione sui mercati di esportazione; b) la perdita della tutela brevettuale; e c) la strategia aziendale dell'industria dell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(84)

Il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha coinciso con l'incremento delle importazioni a prezzi di dumping originarie della RPC. Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni sono aumentati del 14 % e i loro prezzi sono scesi del 30 %. Questo ha comportato un aumento del 10 % della quota di mercato degli esportatori cinesi. Nel contempo l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, i suoi prezzi di vendita hanno iniziato a scendere e anche i volumi delle vendite hanno registrato un andamento negativo.

(85)

In particolare, i considerevoli margini di undercutting compresi tra il 18 e il 45 % sono ulteriori indicatori che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione.

(86)

Il calo dei volumi delle vendite ha ridotto la capacità dell'industria dell'Unione di assorbire i costi fissi. Le importazioni a basso prezzo dal paese in esame hanno impedito all'industria dell'Unione di mantenere i propri livelli di profitto e di conseguenza la redditività è calata drasticamente (cfr. tabella 10).

(87)

L'industria dell'Unione e altre parti interessate hanno sostenuto che i due maggiori produttori esportatori cinesi sono stati coinvolti in una «guerra dei prezzi» durante il periodo in esame e che vi è stato un tentativo di acquisizione. All'inizio del 2015, poco dopo il periodo dell'inchiesta, uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Suzhou Hope Technology Co., Ltd, ha in effetti presentato istanza di tutela fallimentare a norma del diritto cinese. La riduzione sistematica e continuativa dei prezzi dei due maggiori esportatori cinesi ha comportato in realtà prezzi di vendita a livelli insostenibili. Tali prezzi erano fortemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno portato anche al peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione, vale a dire in termini di produzione, utilizzo degli impianti, quota di mercato, occupazione, volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione.

(88)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping in continua diminuzione e che tali importazioni sono state determinanti nel causare il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. I prezzi di vendita dei produttori esportatori sono diminuiti del 30 % durante il periodo dell'inchiesta. Continuando a ridurre il prezzo unitario di vendita durante il periodo in esame, i produttori del paese interessato sono riusciti ad aumentare la propria quota di mercato. Data la coincidenza temporale chiaramente stabilita tra il livello delle importazioni oggetto di dumping a prezzi in costante diminuzione, da un lato, e il calo del volume delle vendite, unito alla depressione dei prezzi, dell'industria dell'Unione, dall'altro, si conclude che le importazioni oggetto di dumping sono state all'origine della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(89)

Durante il periodo in esame il volume e il prezzo medio delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni

Valore indicizzato

100

87

75

72

Prezzo medio

Valore indicizzato

100

112

108

98

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(90)

L'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione è stato analogo a quello delle sue vendite sul mercato dell'Unione in termini di volume, benché i prezzi espressi in euro siano stati mantenuti a livelli più alti. Questa differenza di andamento dei prezzi può essere in parte attribuita all'andamento del tasso di cambio tra euro e dollaro USA nel periodo in esame. La Commissione conclude pertanto che, sebbene anche l'andamento delle esportazioni sia stato negativo, esso non spiega il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

5.2.2.   Perdita della tutela brevettuale

(91)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione può essere spiegato dalla perdita della tutela brevettuale relativa alle attività connesse all'acesulfame K da parte dell'unico produttore dell'Unione. Tale argomentazione è priva di fondamento. Come spiegato al considerando 79, in particolare dopo la scadenza del brevetto di fabbricazione nel 2005 nel mercato sono entrati nuovi operatori, vale a dire i produttori esportatori cinesi, e da allora la loro presenza ha registrato un aumento graduale. Nel 2009, ben prima dell'inizio del periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha perso la sua posizione dominante consentita dalla tutela brevettuale, passando al di sotto del 50 %. Nel 2011, all'inizio del periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione superava di gran lunga la quota di mercato dell'industria dell'Unione. La scadenza della tutela brevettuale ha quindi realmente portato a un mercato con più di un operatore.

(92)

L'inchiesta ha tuttavia consentito di stabilire l'esistenza di un notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. Alla luce dell'accertamento del pregiudizio, si ritiene che l'industria dell'Unione abbia mantenuto una situazione economica e finanziaria sana fino al 2011, che ha iniziato a peggiorare in seguito, vale a dire sei anni dopo la scadenza del brevetto di fabbricazione o dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire all'industria dell'Unione di prendere misure. È pertanto priva di fondamento l'argomentazione secondo cui la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata perché erano presenti più operatori sul mercato. La situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata invece a causa delle strategie di definizione dei prezzi utilizzate dai nuovi operatori, che hanno portato a un aumento del volume delle importazioni a prezzi insostenibilmente bassi e a un sostanziale undercutting dei prezzi.

(93)

In questa fase la Commissione conclude pertanto che la perdita della tutela brevettuale non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.3.   Strategia aziendale

5.2.3.1.   Strategia di definizione dei prezzi dell'industria dell'Unione

(94)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla sua decisione di mantenere la sua posizione di fabbricante di prodotti di alta qualità sul mercato dell'Unione. L'inchiesta ha concluso invece che tale strategia ha garantito la sopravvivenza dell'industria dell'Unione. Cercare di competere solo sul prezzo avrebbe portato alla chiusura dell'azienda produttrice di acesulfame K poiché i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano scesi a livelli insostenibili. Il livello insostenibile dei prezzi all'importazione è inoltre corroborato dal fatto che il secondo maggiore produttore esportatore, per il quale l'acesulfame K rappresenta una parte preponderante del suo fatturato complessivo, ha presentato istanza di tutela fallimentare a norma del diritto cinese all'inizio del 2015.

5.2.3.2.   Costi significativi per R&S e commercializzazione sostenuti dall'industria dell'Unione

(95)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle spese relative a un nuovo prodotto nel corso del periodo in esame. Va osservato che tali spese riguardavano la R&S e la commercializzazione di un nuovo prodotto contenente acesulfame K. Come illustrato al considerando 66, i costi di tale innovazione non sono tuttavia stati presi in considerazione nell'analisi del pregiudizio, pertanto l'accertamento del notevole pregiudizio non ha potuto essere inficiato da tali spese.

(96)

Si conclude pertanto che la strategia commerciale adottata dall'industria dell'Unione non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(97)

Il pregiudizio accertato nel corso della presente inchiesta è evidente e presente nella maggior parte degli indicatori, come descritto sopra. Il pregiudizio è evidente per quanto riguarda sia il volume (in particolare quota di mercato, produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite sul mercato dell'Unione e occupazione), sia i prezzi (prezzi di vendita medi), nonché per quanto riguarda gli indicatori di rendimento (redditività, utile sul capitale investito, investimenti e flusso di cassa). Esiste una chiara correlazione temporale tra l'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo e l'andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. Se gli indicatori relativi al volume sono più evidenti, vi è una chiara correlazione tra il rapido peggioramento delle vendite e dei volumi di produzione e il conseguente peggioramento degli indicatori finanziari.

(98)

La Commissione ha operato una netta distinzione tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. La Commissione non ha individuato altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio.

(99)

La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e che nessun altro fattore ha potuto spezzare il nesso di causalità.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(100)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere contrario all'interesse dell'Unione prendere misure in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(101)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo nel corso del periodo in esame, in particolare il volume di produzione, il volume delle vendite, i prezzi di vendita, l'occupazione, la quota di mercato e la redditività. È stato riscontrato un andamento negativo anche per altri indicatori relativi ai risultati finanziari, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.

(102)

Si prevede che, a seguito dell'imposizione di misure, i prezzi all'importazione aumenteranno e l'industria dell'Unione potrà riprendersi in parte dalla forte pressione sui prezzi attualmente esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Sono molto verosimili perdite ulteriori in termini di volume delle vendite e quota di mercato, in quanto continuerà la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping e l'industria dell'Unione sarà costretta a ridurre ulteriormente i propri livelli dei prezzi. D'altro canto, non vi sono motivi per stabilire che la pressione dei prezzi cambierebbe in assenza di misure anziché seguire l'andamento osservato nel periodo in esame. Non è escluso che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione possa essere costretta a medio termine a cessare del tutto la produzione di acesulfame K, con la conseguente perdita di posti di lavoro nell'Unione. Ciò renderebbe inoltre il mercato dell'Unione completamente dipendente dalle importazioni dalla RPC.

(103)

La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l'imposizione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(104)

Su 25 importatori contattati soltanto tre hanno risposto al questionario. Le loro società rappresentano circa il 13 % delle importazioni totali di acesulfame K originarie della RPC. Tali società sono state oggetto di verifiche in loco.

(105)

Le importazioni di acesulfame K dalla RPC hanno rappresentato meno del 10 % del fatturato totale di tali importatori nel periodo dell'inchiesta (per due di essi, anche meno dell'1 %).

(106)

I tre importatori che hanno collaborato hanno affermato che i dazi avrebbero un impatto negativo sulle loro attività poiché comporterebbero inevitabilmente prezzi più elevati. Un importatore ha sottolineato l'importanza del duplice approvvigionamento per i suoi clienti.

(107)

Un altro importatore ha sostenuto che l'acesulfame K non è facilmente sostituibile nei prodotti che lo contengono, già presenti sul mercato. Verrebbero elaborati nuovi prodotti con altri edulcoranti diversi dal prodotto in esame.

(108)

La Commissione ha accertato che le misure potrebbero effettivamente avere effetti negativi sugli importatori, ma in misura molto limitata. L'acesulfame K costituisce solo una piccola parte dell'attività degli importatori, che hanno un portafoglio di prodotti piuttosto ampio. Poiché le misure consentirebbero solo di ristabilire una concorrenza equa sul mercato dell'Unione, si ritiene inoltre che le misure antidumping non impedirebbero agli importatori di vendere il prodotto in esame nell'Unione.

(109)

Nella stessa ottica, poiché sia gli importatori sia gli utilizzatori finali hanno sottolineato la necessità di due fonti di approvvigionamento, le misure molto verosimilmente aumenterebbero la possibilità del duplice approvvigionamento, anziché ostacolarla. Ciò è dovuto al fatto che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione verrebbe con ogni probabilità eliminata dal mercato.

(110)

Sulla base delle informazioni disponibili, è quindi evidente che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto limitato o nullo sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero portare all'industria dell'Unione.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(111)

La Commissione ha contattato circa 80 utilizzatori di acesulfame K all'apertura dell'inchiesta. Un solo utilizzatore ha risposto al questionario. I principali utilizzatori fanno parte del segmento dei prodotti senza zucchero o a ridotto tenore di zucchero del settore dei prodotti alimentari e delle bevande. Le altre vendite di acesulfame K sono utilizzate dal settore farmaceutico per rendere più gradevoli i medicinali.

(112)

Per l'utilizzatore che ha collaborato, sebbene l'acesulfame K sia impiegato nella maggior parte dei suoi prodotti, gli acquisti di acesulfame K sono molto ridotti rispetto alla produzione complessiva e alle spese di vendita.

(113)

L'utilizzatore che ha collaborato ha sostenuto che il prodotto in esame è un elemento fondamentale di una parte considerevole dei suoi prodotti finiti che è estremamente difficile da sostituire senza ripercussioni negative sui suoi standard di qualità e sulla competitività.

(114)

Altri tre utilizzatori, che rappresentano sia grandi produttori multinazionali di prodotti alimentari e bevande sia aziende farmaceutiche specializzate di dimensioni più piccole, non hanno compilato il questionario ma hanno tramesso le proprie osservazioni per iscritto. Tali utilizzatori hanno sostenuto che, fatta salva la determinazione del dumping, è opportuno che l'industria dell'Unione sia mantenuta come concorrente valido e fonte affidabile di approvvigionamento di alta qualità.

(115)

L'inchiesta ha riscontrato che, in termini di costi, l'acesulfame K riveste un'importanza molto ridotta nei prodotti finiti. Come ha sostenuto l'utilizzatore che ha collaborato, l'impiego dell'acesulfame K è tuttavia essenziale per i prodotti già presenti sul mercato. Con altri edulcoranti si potrebbero sviluppare nuovi prodotti, ma sarebbe rischioso e oneroso cambiare la formulazione di prodotti già esistenti. L'accesso degli utilizzatori a fonti alternative di acesulfame K è quindi molto importante.

(116)

Tale argomentazione è stata avanzata anche dai tre utilizzatori che hanno trasmesso osservazioni. Essi hanno sottolineato che non desideravano dipendere esclusivamente da acesulfame K di origine cinese con un rischio di prezzi monopolistici data la possibilità di concentrazione del settore nella RPC.

(117)

Come indicato al considerando 108, le misure antidumping proposte si prefiggono di ripristinare condizioni di concorrenza eque che dovrebbero consentire sia al produttore dell'Unione e sia ai produttori cinesi di restare sul mercato come concorrenti validi. L'esigenza degli utilizzatori di un duplice approvvigionamento sarebbe pertanto soddisfatta meglio con l'istituzione di misure che senza le stesse.

6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(118)

L'istituzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di restare sul mercato e di migliorare così la propria situazione. Vi è un rischio elevato che in caso di mancata istituzione delle misure l'industria dell'Unione dovrebbe considerare a medio termine la cessazione delle attività connesse all'acesulfame K, con un'inevitabile perdita di posti di lavoro. Si verrebbe così a creare una situazione di monopolio dei produttori esportatori cinesi, il cui numero probabilmente è anche destinato a diminuire. Mentre l'impatto sugli importatori sarebbe probabilmente trascurabile, ciò risulterebbe dannoso per gli utilizzatori finali di acesulfame K, alcuni dei quali hanno sottolineato l'importanza di mantenere una fonte di approvvigionamento all'interno dell'Unione.

(119)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di acesulfame K originario della RPC.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(120)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(121)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le misure dovrebbero essere istituite a un livello sufficiente a ripristinare condizioni di concorrenza equa tra l'industria dell'Unione e i produttori esportatori della RPC.

(122)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un utile al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(123)

A tale fine, i prezzi dell'industria dell'Unione fissati per il calcolo dell'undercutting dei prezzi ai considerando 43 e 44 sono stati ritenuti non pregiudizievoli e utilizzati nei calcoli dei margini di pregiudizio. Le particolari circostanze del caso specifico hanno mostrato che, poiché la necessaria esclusione delle spese eccezionali e non ricorrenti per R&S e commercializzazione ha portato a un utile effettivo sulle vendite del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta, il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere raggiunto con tale prezzo effettivo.

(124)

La Commissione ha pertanto stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo CIF medio ponderato di importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, accertato per calcolare l'undercutting dei prezzi, con il prezzo medio ponderato franco fabbrica adeguato del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, analogamente accertato per calcolare l'undercutting dei prezzi. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

7.2.   Misure provvisorie

(125)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acesulfame potassio originario della RPC, nonché di acesulfame potassio originario della RPC contenuto in determinati preparati e/o miscele in conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(126)

Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping provvisorio

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

97,8 %

87,7 %

87,7 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

89,1 %

76,6 %

76,6 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

37,4 %

23,1 %

23,1 %

Tutte le altre società

97,8 %

87,7 %

87,7 %

(127)

Poiché il dazio antidumping dovrebbe applicarsi anche ai preparati e/o miscele contenenti acesulfame K, è tuttavia più appropriato ai fini dell'applicazione del dazio da parte delle autorità doganali dell'Unione, esprimere il dazio come importo fisso in EUR per kg netto e applicare tale valore all'acesulfame K puro importato, o alla percentuale di acesulfame K contenuta nel preparato e/o nella miscela.

(128)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate sulla base dei risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(129)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (3) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(130)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(131)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.   DISPOSIZIONI FINALI

(132)

Ai fini di una corretta amministrazione, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro una precisa scadenza.

(133)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; N. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele attualmente classificabile ai codici NC ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio provvisorio — euro/kg netto

Codice addizionale TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

3,19

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

3,15

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

1,23

C048

Tutte le altre società

3,19

C999

Tutte le società che dichiarano preparati e/o miscele non contenenti acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese

0

C045

3.   Il dazio antidumping sull'acesulfame potassio contenuto in preparati e/o miscele si applica in proporzione al tenore totale, in peso, di acesulfame potassio nei preparati e/o nelle miscele.

4.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

6.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica, nel caso in cui l'acesulfame potassio sia originario di un paese diverso dal paese di origine dei preparati e/o delle miscele in cui è contenuto, l'importatore presenta una dichiarazione d'origine rilasciata dal produttore finale dei preparati e/o delle miscele in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II.

Articolo 3

1.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei principali fatti e delle considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché

c)

chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 297 del 4.9.2014, pag. 2.

(3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170/ Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO I

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve essere rilasciata con le seguenti indicazioni:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che l'acesulfame potassio (acesulfame K) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.


ALLEGATO II

Dichiarazione d'origine

Venditore [inserire il nome e l'indirizzo completi del venditore dei preparati e/o delle miscele contenenti acesulfame potassio]

Numero e data della fattura commerciale:

Imballaggio n.

Descrizione del preparato e/o della miscela contenente acesulfame potassio

Quantità in kg di acesulfame potassio contenuto nel prodotto

Paese di origine dell'acesulfame potassio

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Produttore: [inserire il nome e l'indirizzo completi del produttore finale dei preparati e/o delle miscele contenenti acesulfame potassio se il produttore non è identico al venditore]

Il produttore di tali merci dichiara:

che l'origine dichiarata nella colonna 4 per le merci descritte nella colonna 2 della presente dichiarazione è stata determinata in conformità alle disposizioni degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1),

di essere disposto a cooperare pienamente con la Commissione dell'Unione europea o le autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della verifica dell'esattezza della presente dichiarazione.

Data

 

(Firma)

 

(Timbro della società del produttore firmatario)

(Nome e funzione del firmatario autorizzato)

 

 

 


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/788 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

74,3

MA

110,0

MK

101,3

ZZ

95,2

0707 00 05

AL

41,5

MK

57,0

TR

111,1

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 10 20

EG

52,4

IL

70,8

MA

56,3

ZZ

59,8

0805 50 10

BO

147,7

BR

107,1

MA

111,5

TR

101,5

ZZ

117,0

0808 10 80

AR

91,3

BR

100,8

CL

138,3

NZ

126,3

US

189,0

UY

86,8

ZA

108,5

ZZ

120,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2015

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2015) 3415]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce delle verifiche effettuate dalla Commissione e delle notifiche di nuovi focolai da parte delle autorità italiane, è opportuno rafforzare le misure istituite dalla decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione (2).

(2)

Il 6 gennaio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute delle piante presentati dalla Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») nel territorio dell'UE, nonché sull'identificazione e sulla valutazione delle possibilità di ridurre tali rischi (3). Il parere comprende un elenco di specie di piante sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato. Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali piante da impianto, escluse le sementi, in base al rischio di introduzione dell'organismo specificato. Nella relazione è operata una suddivisione in categorie delle specie vegetali per le quali è stata finora confermata la sensibilità agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato tramite infezione naturale, infezione sperimentale tramite vettore o infezione di tipo sconosciuto (di seguito «le piante specificate»). Tale elenco è più lungo di quello riportato nella decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione (4). Di conseguenza è opportuno che la presente decisione si applichi ad un elenco di specie più lungo di quello della decisione di esecuzione 2014/497/UE. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, alcune misure dovrebbero applicarsi solo alle specie vegetali sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (di seguito «le piante ospiti»). A questo proposito, mentre il parere dell'EFSA del 6 gennaio 2015 sottolinea l'incertezza per quanto riguarda la gamma di specie vegetali, dal momento che la ricerca è ancora in corso, i risultati delle indagini condotte dalle autorità italiane hanno confermato la capacità di determinate piante specificate di fungere da «piante ospiti».

(3)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.

(4)

Al fine di eradicare l'organismo specificato e impedirne l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. Considerata l'attuale situazione nell'Italia meridionale, la zona infetta della zona delimitata istituita dalle autorità italiane dovrebbe comprendere almeno l'intera provincia di Lecce. Per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata [zona infetta], la zona cuscinetto dovrebbe essere larga 10 km.

(5)

Nei casi in cui l'organismo specificato si presenta in modo sporadico, l'istituzione di una zona delimitata non dovrebbe essere necessaria se l'organismo specificato può essere eliminato dalle piante in cui ne è stata riscontrata la presenza. In tali casi è opportuno intervenire immediatamente per accertare se siano state infettate altre piante.

(6)

Tenuto conto dell'epidemiologia dell'organismo specificato e del rischio di un'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, è vietato piantare piante ospiti nella zona infetta, salvo nei siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. Tale misura è importante anche per impedire l'infezione delle piante ospiti da parte dell'organismo specificato all'interno della zona delimitata.

(7)

Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo specificato è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.

(8)

Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante da impianto specificate, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.

(9)

Le piante notoriamente sensibili all'organismo specificato, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una zona di questo tipo, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato. Lo spostamento di dette piante dovrebbe pertanto essere oggetto di prescrizioni specifiche volte ad impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato. Al fine di agevolare l'individuazione precoce della potenziale presenza dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata, è opportuno stabilire prescrizioni relative alla tracciabilità per gli spostamenti delle piante notoriamente sensibili all'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate.

(10)

Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di piante destinate all'impianto spostate fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.

(11)

Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di piante destinate all'impianto originarie delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire e aggiornare un elenco di tutti i siti ubicati nelle zone delimitate del loro territorio in cui sono state coltivate le piante specificate e trasmettere tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri una raccolta di tali elenchi.

(12)

Per garantire che le piante specificate siano fatte uscire dalle zone delimitate solo in conformità alle prescrizioni di cui alla presente decisione è opportuno effettuare controlli ufficiali.

(13)

Tenendo conto della natura dell'organismo specificato, le piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente dovrebbero, al momento dell'introduzione nell'Unione, essere accompagnate da un certificato fitosanitario comprendente una dichiarazione supplementare attestante che detto paese è indenne dall'organismo specificato.

(14)

Al fine di garantire che le piante specificate introdotte nell'Unione da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di piante specificate originarie di zone delimitate.

(15)

Da ottobre 2014 sono state intercettate nell'Unione numerose piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea, originarie di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato. Si è quindi concluso che le procedure di certificazione fitosanitaria di Costa Rica o Honduras non sono sufficienti a garantire che le partite di piante di Coffea siano esenti dall'organismo specificato. Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto di Coffea, ad eccezione delle sementi, originarie di Costa Rica o Honduras.

(16)

La decisione di esecuzione 2014/497/UE dovrebbe essere abrogata.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «organismo specificato»: isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b)   «piante specificate»: tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;

c)   «piante ospiti»: tutte le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II;

d)   «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:

i)

impianto;

ii)

riproduzione;

iii)

produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione;

iv)

introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

v)

messa a disposizione sul mercato.

Articolo 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1.   Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.

2.   L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.

3.   L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.

4.   Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

Articolo 3

Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

Articolo 4

Definizione delle zone delimitate

1.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).

2.   La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.

La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce, la zona infetta comprende almeno l'intera provincia.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.

La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

3.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4.   Sulla base delle notifiche da parte degli Stati membri in conformità alla decisione di esecuzione 2014/917/UE (5), la Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle zone delimitate e lo trasmette agli Stati membri.

5.   Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

6.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;

b)

vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

c)

in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

7.   Nel caso di cui al paragrafo 6, lo Stato membro:

a)

effettua un'ispezione annuale al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;

b)

in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata;

c)

notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non definisce una zona delimitata, e l'esito dell'ispezione di cui al punto a) non appena sono disponibili.

Articolo 5

Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette

È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

Articolo 6

Misure di eradicazione

1.   Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all'articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato, rimuove immediatamente:

a)

le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;

b)

le piante notoriamente infette dall'organismo specificato;

c)

le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.

3.   Lo Stato membro interessato provvede a campionare ed esaminare le piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31 (6).

4.   Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5.   Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6.   Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati agli Stati membri dai quali provengono le piante in questione, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono entrate.

7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

8.   Lo Stato membro interessato deve sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione. Lo Stato membro deve installare una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.

9.   Se necessario, lo Stato membro adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

10.   Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (7) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (8).

11.   Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Articolo 7

Misure di contenimento

1.   In deroga all'articolo 6, solo nella provincia di Lecce, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 6, (di seguito: «zona di contenimento»).

2.   Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente almeno tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:

a)

in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b)

in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;

c)

entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell'Unione.

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.

3.   Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante di cui al paragrafo 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno.

4.   Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5.   Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6.   Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Articolo 8

Definizione di una zona di sorveglianza in Italia

1.   È stabilita una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 30 km, adiacente alla zona delimitata che copre la zona infetta della provincia di Lecce.

2.   Nella zona di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento e analisi delle piante sintomatiche.

La zona oggetto di ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

Il numero di campioni, la metodologia e i risultati sono indicati nella relazione di cui all'articolo 14.

3.   Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Articolo 9

Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione

1.   È vietato lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (9);

b)

è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d)

è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

e)

è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

f)

è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

g)

per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

h)

per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3.   Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

4.   Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31.

5.   Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.

6.   Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.

7.   Tutte le piante di cui al paragrafo 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (10).

Articolo 10

Rintracciabilità

1.   Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.

2.   Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.

3.   Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.

4.   Gli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente i rispettivi organismi ufficiali responsabili di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.

5.   Un organismo ufficiale responsabile che riceve le informazioni di cui al paragrafo 4 ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione del lotto in questione.

6.   Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 11

Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate

1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.

Tali controlli devono essere effettuati almeno:

a)

sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;

b)

sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate;

c)

sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;

d)

sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate.

I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile.

3.   L'intensità dei controlli di cui al paragrafo 2 è basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante e dell'osservanza della presente decisione e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.

Articolo 12

Elenco dei siti autorizzati

Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Gli Stati membri trasmettono il suddetto elenco alla Commissione.

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti i siti autorizzati negli Stati membri.

Tale elenco è trasmesso a tutti gli Stati membri.

Articolo 13

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 9

Qualora dai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, risulti che le condizioni di cui all'articolo 9 non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.

Articolo 14

Relazioni sulle misure

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 e sui risultati di tali misure;

b)

un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 nell'anno successivo.

Lo Stato membro in questione, nel caso in cui decida di applicare misure di contenimento a norma dell'articolo 7, comunica immediatamente alla Commissione per quali motivi intende applicare misure di contenimento, specificando le misure adottate o di cui è prevista l'adozione.

Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'aggiornamento del piano.

Articolo 15

Divieto di introdurre piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras

È vietata l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras

Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono state introdotte nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostate all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.

Articolo 16

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese;

b)

le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel paese;

c)

al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

Articolo 17

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

1.   Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;

b)

rispettano le disposizioni del paragrafo 2 o dei paragrafi 3 e 4;

c)

al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18 e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

2.   Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona;

b)

il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine».

3.   Se le piante specificate sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a)

le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4;

b)

l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

c)

nel sito e nella relativa zona di cui al paragrafo 4, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

d)

campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale;

e)

le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;

f)

il più vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato;

g)

immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato.

Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione del sito di cui alla lettera a).

4.   Il sito di cui al paragrafo 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c)

essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

d)

essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

e)

essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

f)

durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

g)

per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

Articolo 18

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1.   Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione (11) e, se del caso, a norma dei paragrafi 2 o 3 e del paragrafo 4.

2.   Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)

un esame visivo; e

b)

in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3.   Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)

un esame visivo; e

b)

campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4.   I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Articolo 19

Esecuzione

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/497/UE è abrogata.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 29).

(3)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sui rischi fitosanitati derivanti da Xylella fastidiosa nel territorio dell'UE, con l'individuazione e la valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2015; 13(1):3989. [262 pagg.].

(4)  Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 56).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).

(6)  Metodologie per il campionamento delle partite — Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata nel 2008.

(7)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata il 15 dicembre 2011.

(8)  L'impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata l'8 gennaio 2014.

(9)  Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

(10)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(11)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


ALLEGATO I

Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato («piante specificate»)

 

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

 

Acer

 

Aesculus

 

Agrostis gigantea Roth

 

Albizia julibrissin Durazz.

 

Alnus rhombifolia Nutt.

 

Alternanthera tenella Colla

 

Amaranthus blitoides S. Watson

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

 

Ampelopsis cordata Michx.

 

Artemisia douglasiana Hook.

 

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

 

Avena fatua L.

 

Baccharis halimifolia L.

 

Baccharis pilularis DC.

 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

 

Bidens pilosa L.

 

Brachiaria decumbens (Stapf)

 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 

Brassica

 

Bromus diandrus Roth

 

Callicarpa americana L.

 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 

Carex

 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

 

Cassia tora (L.) Roxb.

 

Catharanthus

 

Celastrus orbiculata Thunb.

 

Celtis occidentalis L.

 

Cenchrus echinatus L.

 

Cercis canadensis L.

 

Cercis occidentalis Torr.

 

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

 

Chenopodium quinoa Willd.

 

Chionanthus

 

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

 

Citrus

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coffea

 

Commelina benghalensis L.

 

Conium maculatum L.

 

Convolvulus arvensis L.

 

Conyza canadensis (L.) Cronquist

 

Cornus florida L.

 

Coronopus didymus (L.) Sm.

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Cyperus esculentus L.

 

Cytisus scoparius (L.) Link

 

Datura wrightii Regel

 

Digitaria horizontalis Willd.

 

Digitaria insularis (L.) Ekman

 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

 

Duranta erecta L.

 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

 

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

 

Eriochloa contracta Hitchc.

 

Erodium

 

Escallonia montevidensis Link & Otto

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

 

Eucalyptus globulus Labill.

 

Eugenia myrtifolia Sims

 

Euphorbia hirta L.

 

Fagus crenata Blume

 

Ficus carica L.

 

Fragaria vesca L.

 

Fraxinus americana L.

 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

 

Fraxinus latifolia Benth.

 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

 

Fuchsia magellanica Lam.

 

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

 

Geranium dissectum L.

 

Ginkgo biloba L.

 

Gleditsia triacanthos L.

 

Hedera helix L.

 

Helianthus annuus L.

 

Hemerocallis

 

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

 

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

 

Hibiscus syriacus L.

 

Hordeum murinum L.

 

Hydrangea paniculata Siebold

 

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

 

Ipomoea purpurea (L.) Roth

 

Iva annua L.

 

Jacaranda mimosifolia D. Don

 

Juglans

 

Juniperus ashei J. Buchholz

 

Koelreuteria bipinnata Franch.

 

Lactuca serriola L.

 

Lagerstroemia indica L.

 

Lavandula dentata L.

 

Ligustrum lucidum L.

 

Lippia nodiflora (L.) Greene

 

Liquidambar styraciflua L.

 

Liriodendron tulipifera L.

 

Lolium perenne L.

 

Lonicera japonica (L.) Thunb.

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

 

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

 

Lupinus villosus Willd.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Malva

 

Marrubium vulgare L.

 

Medicago polymorpha L.

 

Medicago sativa L.

 

Melilotus

 

Melissa officinalis L.

 

Metrosideros

 

Modiola caroliniana (L.) G. Don

 

Montia linearis (Hook.) Greene

 

Morus

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Murray

 

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

 

Nerium oleander L.

 

Nicotiana glauca Graham

 

Olea europaea L.

 

Origanum majorana L.

 

Paspalum dilatatum Poir.

 

Persea americana Mill.

 

Phoenix reclinata Jacq.

 

Phoenix roebelenii O'Brien

 

Pinus taeda L.

 

Pistacia vera L.

 

Plantago lanceolata L.

 

Platanus

 

Pluchea odorata (L.) Cass.

 

Poa annua L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Polygonum arenastrum Boreau

 

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

 

Polygonum persicaria Gray

 

Populus fremontii S. Watson

 

Portulaca

 

Prunus

 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

 

Quercus

 

Ranunculus repens L.

 

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Rosa californica Cham. & Schldl.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Rubus

 

Rumex crispus L.

 

Salix

 

Salsola tragus L.

 

Salvia mellifera Greene

 

Sambucus

 

Sapindus saponaria L.

 

Schinus molle L.

 

Senecio vulgaris L.

 

Setaria magna Griseb.

 

Silybum marianum (L.) Gaertn.

 

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

 

Sisymbrium irio L.

 

Solanum americanum Mill.

 

Solanum elaeagnifolium Cav.

 

Solidago virgaurea L.

 

Sonchus

 

Sorghum

 

Spartium junceum L.

 

Spermacoce latifolia Aubl.

 

Stellaria media (L.) Vill.

 

Tillandsia usneoides (L.) L.

 

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

 

Trifolium repens L.

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

 

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

 

Urtica dioica L.

 

Urtica urens L.

 

Vaccinium

 

Verbena litoralis Kunth

 

Veronica

 

Vicia faba L.

 

Vinca

 

Vitis

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

 

Xanthium spinosum L.

 

Xanthium strumarium L.


ALLEGATO II

Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato («piante ospiti»)

 

Acacia saligna (Labill.) Wendl.

 

Catharanthus

 

Myrtus communis L.

 

Nerium oleander L.

 

Olea europaea L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Spartium junceum L.

 

Vinca

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce