ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
20 maggio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/780 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/781 della Commissione, del 19 maggio 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Serbia

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/782 della Commissione, del 19 maggio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/783 della Commissione, del 19 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/784 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/780 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2015

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

È opportuno aggiornare le informazioni riguardanti quattro persone e due entità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 e inserire una voce specifica per un'entità.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle sottoelencate persone ed entità, quali figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono sostituite dalle seguenti voci seguenti:

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

182.

Amr Armanazi alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Data di nascita: 7 febbraio 1944

Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), responsabile del sostegno all'esercito siriano per l'acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il regime.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Indirizzo: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emirati arabi uniti.

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.

Amministratore delegato della Pangates International Corp. Ltd, entità designata, che agisce in qualità di intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano.

Come direttore generale della Pangates, Wael Abdulkarim fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. Occupa inoltre una posizione di alto livello in seno all'Al Karim Group, entità designata e società madre della Pangates.

In considerazione delle posizioni di alto livello da lui occupate nella Pangates e nell'Al Karim Group, è anche associato a dette entità designate.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Indirizzo: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emirati arabi uniti.

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.

Direttore generale della Pangates International Corp. Ltd, che agisce in qualità di intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano, e direttore di Al Karim Group. Sia la Pangates International che l'Al Karim Group sono stati designati dal Consiglio.

Come direttore generale della Pangates e dirigente della sua società madre Al Karim Group, Ahmad Barqawi fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. Data la sua posizione di alto livello in seno alla Pangates e all'Al Karim Group, è anche associato alle entità designate Pangates International e Al Karim Group.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, Hmicho)

Data di nascita: 1o marzo 1972

Passaporto siriano n. N008803455

Passaporto brasiliano n. YA056959

Indirizzo:

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Indirizzo:

16 Martello Road

Poole

BH13 7DH

Regno Unito

Indirizzo:

290, Qura Al Assad

Damasco,

Siria

Samir Hamsho è un imprenditore siriano di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. È il proprietario e presidente di Al Buroj e Syria Steel/Hmisho Steel, filiali di Hamsho Trading, a sua volta filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio.

Nominato membro della Camera di commercio di Homs nel marzo 2014 dal ministro dell'industria.

Sostiene pertanto il regime siriano e trae vantaggio dai suoi rapporti con il medesimo.

È anche associato alle entità designate Hamsho International, Syria Steel SA e Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

È l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

1.12.2011

55.

Tri-Ocean Trading

George Town, Isole Cayman

Residente al 35b Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto

Controllata della Tri-Ocean Energy, che è stata designata dal Consiglio. Con la sua società madre Tri-Ocean Energy, trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene organizzando spedizioni dissimulate destinate al regime siriano. Come controllata della Tri-Ocean Energy, Tri-Ocean Trading è anche associata a un'entità designata.

23.7.2014

55 bis.

Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto, codice postale 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.

23.7.2014


20.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/781 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («ASA»). L'ASA è entrato in vigore il 1o settembre 2013 (2).

(2)

L'ASA ha sostituito l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo interinale»), che era entrato in vigore il 1o febbraio 2010 (3) e aveva dato esecuzione alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell'ASA.

(3)

L'allegato IV dell'ASA e l'allegato IV dell'accordo interinale riguardano le concessioni comunitarie per i prodotti della pesca serbi, in forma di contingenti tariffari.

(4)

Il 25 giugno 2014 è stato firmato il protocollo dell'ASA per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (4) («il protocollo»). La firma a nome dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri è stata autorizzata con decisione 2014/517/UE del Consiglio (5) e con decisione 2014/518/Euratom del Consiglio (6).

(5)

Il protocollo prevede di aumentare di 26 t il contingente tariffario in vigore per le carpe originarie della Serbia e di aprire un nuovo contingente tariffario per le importazioni di prodotti della voce SA 1604 entro un limite annuo di 15 t. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base secondo il tempo trascorso dall'inizio dell'anno civile alla data di applicazione del protocollo.

(6)

L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo interinale e dall'ASA.

(7)

I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7).

(8)

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8) contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo interinale e nell'ASA. I nuovi codici NC dovrebbero pertanto essere riportati nell'allegato del presente regolamento.

(9)

Per garantire sia l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo interinale e dell'ASA, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

(10)

Il protocollo deve essere applicato su base provvisoria a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Pertanto, l'aumento del contingente tariffario in vigore per le carpe e l'applicazione del nuovo contingente tariffario per le importazioni di prodotti della voce SA 1604 dovrebbero avere effetto dal 1o agosto 2014.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nell'allegato.

Articolo 2

Le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nella parte A dell'allegato e dichiarate per l'immissione in libera pratica tra il 1o febbraio 2010 e il 31 dicembre 2011 sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti del rispettivo contingente tariffario fissato nella parte A dell'allegato.

Le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nella parte B dell'allegato e dichiarate per l'immissione in libera pratica dal 1o gennaio 2012 sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti del rispettivo contingente tariffario fissato nella parte B dell'allegato.

Articolo 3

I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10.

(2)  Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

(3)  Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

(4)  GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3.

(5)  Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 1).

(6)  Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 20).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE A

Applicabile dall'1.2.2010 al 31.12.2011

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto della presente parte dell'allegato, in base ai codici NC esistenti l'1.2.2010.

Numero d'ordine

Codice NC

Sottovoce TARIC

Designazione delle merci

Volume dall'1.2.2010 al 31.12.2010

(peso netto in t)

Volume dall'1.1.2011 al 31.12.2011

(peso netto in t)

09.1545

0301 91 10

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

15 tonnellate

15 tonnellate

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 18

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 18

30

ex 0304 99 21

11

12

20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1546

0301 93 00

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

60 tonnellate

60 tonnellate

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 18

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 18

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

PARTE B

Applicabile dall'1.1.2012

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini della presente parte dell'allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Sottovoce TARIC

Designazione delle merci

Volumi annuali (dall'1.1 al 31.12)

(peso netto in t)

09.1545

0301 91

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

2012 e anni successivi: 15 tonnellate

0302 11

 

0303 14

 

0304 42

 

ex 0304 52 00

10

0304 82

 

ex 0304 99 21

11

12

20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 39 90

10

0305 43 00

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1546

0301 93 00

 

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

2012 e 2013: 60 tonnellate

2014: 60 tonnellate aumentate di 10,833 tonnellate dall'1.8.2014

2015 e anni successivi: 86 tonnellate

0302 73 00

 

0303 25 00

 

ex 0304 39 00

20

ex 0304 51 00

10

ex 0304 69 00

20

ex 0304 93 90

10

ex 0305 10 00

20

ex 0305 31 00

10

ex 0305 44 90

10

ex 0305 59 80

63

ex 0305 64 00

10

09.1592

Voce SA 1604

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;

Dall'1.8.2014 al 31.12.2014: 6,25 tonnellate

2015 e anni successivi: 15 tonnellate


20.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/782 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (2), in particolare, l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

L'inchiesta iniziale è stata limitata a un campione di produttori esportatori cinesi conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(3)

Il Consiglio ha istituito per le società incluse nel campione aliquote individuali del dazio sulle importazioni di piastrelle di ceramica che vanno dal 26,3 % al 36,5 %. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un'aliquota del 30,6 %. Un elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione è contenuto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011. Inoltre, è stata istituita un'aliquota a livello nazionale del 69,7 % sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.

(4)

L'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2012 (3).

(5)

L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 prevede che, qualora un produttore di piastrelle di ceramica nella RPC fornisca elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

1)

non ha esportato piastrelle di ceramica originarie della RPC verso l'Unione nel corso del periodo dell'inchiesta che va dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010;

2)

non è collegato a nessun esportatore o produttore assoggettato alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e

3)

ha effettivamente esportato le merci in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione solamente successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ossia dopo il 31 marzo 2010;

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato al fine di assegnare al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione, vale a dire un'aliquota media ponderata del dazio pari al 30,6 %.

B.   RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(6)

Un produttore esportatore della RPC («il richiedente») sosteneva di soddisfare tutti e tre i criteri di cui al considerando 4 e che pertanto dovesse essergli assegnata la stessa aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Al fine di dimostrare la fondatezza della sua affermazione, ha fornito le risposte al questionario e elementi di prova.

(7)

La Commissione europea ha esaminato gli elementi di prova e ha concluso che il richiedente soddisfa i suddetti tre criteri e che potrebbe pertanto essere considerato un nuovo produttore esportatore.

(8)

Di conseguenza, è opportuno che il richiedente venga aggiunto alle società di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, e che gli venga attribuita un'aliquota del dazio pari al 30,6 %.

(9)

Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(10)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011:

Società

Codice addizionale TARIC

«Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd.

B998 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) N. 567/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I (GU L 169 del 29.6.2012, pag. 11).


20.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/783 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

78,9

MA

86,6

MK

59,9

ZZ

75,1

0707 00 05

AL

34,4

MK

69,8

TR

107,0

ZZ

70,4

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

47,0

IL

70,8

MA

56,0

ZZ

57,9

0805 50 10

BR

107,1

MA

111,5

TR

101,5

ZZ

106,7

0808 10 80

AR

92,3

BR

104,3

CL

132,5

NZ

162,0

US

150,5

UY

86,8

ZA

118,3

ZZ

121,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/784 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2015

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

È opportuno aggiornare le informazioni riguardanti quattro persone e due entità di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC e inserire una voce specifica per un'entità.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Le voci relative alle sottoelencate persone ed entità, quali figurano nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC, sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

182.

Amr Armanazi alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Data di nascita:

7 febbraio 1944

Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), responsabile del sostegno all'esercito siriano per l'acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il regime.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Indirizzo: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emirati arabi uniti.

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.

Amministratore delegato della Pangates International Corp. Ltd, entità designata, che agisce in qualità di intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano.

Come direttore generale della Pangates, Wael Abdulkarim fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. Occupa inoltre una posizione di alto livello in seno all'Al Karim Group, entità designata e società madre della Pangates.

In considerazione delle posizioni di alto livello da lui occupate nella Pangates e nell'Al Karim Group, è anche associato a dette entità designate.

7.3.2015

202

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Indirizzo: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emirati arabi uniti.

Al Karim for Trade and Industry,

PO Box 111,

5797 Damasco, Siria.

Direttore generale della Pangates International Corp. Ltd, che agisce in qualità di intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano, e direttore di Al Karim Group. Sia la Pangates International che l'Al Karim Group sono stati designati dal Consiglio.

Come direttore generale della Pangates e dirigente della sua società madre Al Karim Group, Ahmad Barqawi fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. Data la sua posizione di alto livello in seno alla Pangates e all'Al Karim Group, è anche associato alle entità designate Pangates International e Al Karim Group.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Data di nascita:

1o marzo 1972

Passaporto siriano

n. N008803455

Passaporto brasiliano

n. YA056959

Indirizzo:

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Indirizzo:

16 Martello Road

Poole

BH13 7DH

Regno Unito

Indirizzo:

290, Qura Al Assad

Damasco,

Siria

Samir Hamsho è un imprenditore siriano di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. È il proprietario e presidente di Al Buroj e Syria Steel/Hmisho Steel, filiali di Hamsho Trading, a sua volta filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio.

Nominato membro della Camera di commercio di Homs nel marzo 2014 dal ministro dell'industria.

Sostiene pertanto il regime siriano e trae vantaggio dai suoi rapporti con il medesimo.

È anche associato alle entità designate Hamsho International, Syria Steel SA e Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

È l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

1.12.2011

55.

Tri-Ocean Trading

George Town Cayman Islands

Residente al 35b Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto

Controllata della Tri-Ocean Energy, che è stata designata dal Consiglio. Con la sua società madre Tri-Ocean Energy, trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene organizzando spedizioni dissimulate destinate al regime siriano. Come controllata della Tri-Ocean Energy, Tri-Ocean Trading è anche associata ad un'entità designata.

23.7.2014

55 bis.

Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maady Tower, Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto, codice postale 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.

23.7.2014