ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 121

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
14 maggio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle 2020)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/769 della Commissione, del 12 maggio 2015, recante duecentotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/770 della Commissione, del 13 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/771 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo

7

 

*

Decisione (UE) 2015/772 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE

12

 

*

Decisione (UE) 2015/773 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE

16

 

*

Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10)

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. ( GU L 117 dell'8.5.2015 )

25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2015   

IT

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L 121/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/768 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce il programma Pericle 2020 e sostituisce il programma Pericle istituito dalla decisione del Consiglio 2001/923/CE (2), stabilisce che esso si applica negli Stati membri conformemente ai trattati. L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non sono applicabili agli Stati membri con deroga.

(2)

Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle 2020 dovrebbero essere uniformi a livello di Unione; è pertanto opportuno prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri con deroga.

(3)

L'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 dovrebbe pertanto essere estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (3) («Stati membri non partecipanti»).

(4)

È opportuno assicurare un'agevole transizione senza alcuna interruzione tra il programma Pericle e il programma Pericle 2020 ed è opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.

2.   Le autorità nazionali competenti degli Stati membri, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono considerate soggetti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 331/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/ CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(2)  Decisione del Consiglio 2001/923/CE, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

(3)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)


14.5.2015   

IT

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L 121/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/769 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2015

recante duecentotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 30 aprile 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare sei persone dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le seguenti voci dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

a)

«Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Indirizzo: Italia. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al- Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l'1.7.1996, scaduto il 30.6.2001). Altre informazioni: a) il nome della madre è Reem Al-Askari; b) membro del gruppo combattente tunisino. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

;

b)

«Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (alias Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Egitto il 2.7.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

;

c)

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Al-Kasrain, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; b) scarcerato il 15.1.2007; c) il nome della madre è Essayda Bint Salih Al-Tlili. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

;

d)

«Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias: a) Jendoubi Faouzi; b) Said; c) Samir]. Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: a) Tunisi, Tunisia; b) Marocco. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004). Altre informazioni: a) il nome della madre è Um Hani al-Tujani; b) non ammissibile nello spazio Schengen; c) le autorità italiane ne hanno perso le tracce nel giugno 2002. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

;

e)

«Ahmed Hosni Rarrbo [alias: a) Rarrbo Abdallah; b) Rarrbo Abdullah; c) Rarrbo Ahmed Hosni]. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 12.9.1974. Luogo di nascita: a) Bologhine, Algeria; b) Francia. Nazionalità: algerina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

;

f)

«Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz [alias: a) Ouaz Najib; b) Ouaz Nagib]. Indirizzo: Via Tovaglie 26, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Al Haka'imah, governatorato di Mahdia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: a) il nome della madre è Salihah Amir; b) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»


14.5.2015   

IT

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L 121/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/770 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

83,5

MA

93,0

MK

106,3

TR

69,0

ZZ

88,0

0707 00 05

AL

36,9

EG

191,6

MK

32,3

TR

102,3

ZZ

90,8

0709 93 10

MA

110,7

TR

118,8

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

45,4

IL

70,7

MA

53,2

MO

59,6

ZA

60,1

ZZ

57,8

0805 50 10

MA

83,0

TR

102,4

ZZ

92,7

0808 10 80

AR

99,8

BR

93,5

CL

119,0

MK

28,2

NZ

174,5

US

179,5

ZA

117,6

ZZ

116,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.5.2015   

IT

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L 121/7


DECISIONE (UE) 2015/771 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46, 53 e 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

A norma dell'articolo 18 dell'accordo, le modifiche dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) devono essere adottate con decisione del suddetto comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo («comitato misto»).

(3)

Al fine di mantenere un'applicazione coerente e corretta degli atti legislativi dell'Unione europea ed evitare difficoltà amministrative, ed eventualmente giuridiche, l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo deve essere modificato per tener conto dei nuovi atti legislativi dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.

(4)

È appropriato stabilre la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica dell'allegato III dell'accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali).

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («comitato misto»), in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO MISTO

istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

del …

che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Fatto a …

Per il Comitato misto

Il presidente


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.


ALLEGATO

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1.

all'interno del titolo «SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:

«—

regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9);

comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).»

;

2.

al punto 1g, sono aggiunte le voci seguenti:

«Paese

Titolo

Oncologia medica

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica


Paese

Titolo

Genetica medica

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica»

;

3.

al punto 1g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente:

«Paese

Titolo

Medicina interna

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale»

;

4.

al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

3.

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1o giugno 2002»

;

5.

al punto 1m, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

1.

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002

2.

[Bachelor of Science (Name of the UAS) in Midwifery]

“Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme” (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

“Bachelor of Science BFH Hebamme” (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

“Bachelor of Science ZFH Hebamme” (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002»

.


14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/12


DECISIONE (UE) 2015/772 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 150,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5 del trattato stabilisce che l'Unione debba prendere misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione.

(2)

Il titolo IX della parte terza del trattato stabilisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici.

(3)

Nell'adempimento dei suoi compiti, tra i quali rientrano l'attività di consulenza e il contributo ai lavori del Consiglio e della Commissione, il comitato per l'occupazione («comitato») dovrebbe contribuire a far sì che la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforme economiche siano formulati e attuati in modo coerente e reciprocamente vantaggioso.

(4)

Il comitato dovrebbe collaborare strettamente con le parti sociali, in particolare con quelle rappresentate al Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione istituito dalla decisione 2003/174/CE del Consiglio (1).

(5)

Nelle conclusioni del 27 e 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha affermato che la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere rafforzata. Innanzitutto è importante monitorare meglio e prendere in considerazione la situazione sociale e del mercato del lavoro in seno all'Unione economica e monetaria, in particolare utilizzando gli opportuni indicatori sociali e dell'occupazione nell'ambito del semestre europeo. È altresì importante assicurare un migliore coordinamento delle politiche occupazionali e sociali pur rispettando pienamente le competenze nazionali.

(6)

Nelle conclusioni del 24 e 25 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha stabilito che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali sarà ulteriormente potenziato secondo le procedure esistenti, pur nel pieno rispetto delle competenze nazionali. Il Consiglio europeo ritiene che ciò richieda maggiore impegno per rafforzare la cooperazione tra le diverse formazioni del Consiglio, al fine di assicurare la coerenza di tali politiche in linea con i comuni obiettivi.

(7)

È opportuno che la presente decisione rispecchi lo sviluppo del semestre europeo e il ruolo del comitato stesso in tale processo. In particolare, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (2) prevede che il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale debbano essere consultati nell'ambito del semestre europeo laddove opportuno. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che gli esami approfonditi debbano tenere conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri. Esso prevede inoltre che un piano d'azione correttivo per ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi debba tenere conto dell'impatto economico e sociale delle azioni politiche e debba essere coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione.

(8)

È opportuno che il comitato e gli organi dell'Unione impegnati nel coordinamento delle politiche sociali ed economiche, in particolare il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica e il comitato per la protezione sociale, operino in stretta collaborazione. Se del caso e ove convenuto di comune accordo tra i comitati interessati, la cooperazione del comitato con il comitato per la protezione sociale, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica può includere l'organizzazione di riunioni congiunte, in particolare nel contesto dei rispettivi ruoli dei comitati nell'ambito del semestre europeo.

(9)

Per adempiere efficacemente al mandato conferito dal trattato e consentire la necessaria flessibilità per adattarsi al calendario delle attività del comitato, in particolare nell'ambito del ciclo del semestre europeo, le disposizioni in materia di governance riguardo al funzionamento del comitato dovrebbero essere riesaminate al fine di assicurare efficienza e continuità.

(10)

È opportuno abrogare la decisione 2000/98/CE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito un comitato per l'occupazione («comitato») a carattere consultivo per promuovere il coordinamento in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro fra gli Stati membri, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi dell'Unione

Articolo 2

Compiti

1.   I compiti del comitato sono i seguenti:

a)

seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione;

b)

fatto salvo l'articolo 240 del trattato, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148 del trattato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il comitato si adopera, in particolare, per:

a)

promuovere la presa in considerazione dell'obiettivo di un elevato livello di occupazione nella formulazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione;

b)

contribuire alla procedura di adozione degli indirizzi di massima per le politiche economiche onde assicurare la coerenza tra gli orientamenti in materia di occupazione e tali indirizzi di massima e contribuire alle sinergie tra la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforma economica in modo che si sostengano mutualmente;

c)

partecipare attivamente al dialogo macroeconomico a livello dell'Unione;

d)

contribuire a tutti gli aspetti del semestre europeo nell'ambito del proprio mandato e riferire al Consiglio al riguardo;

e)

promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione.

3.   Ogni anno, il comitato adotta un programma di lavoro, tenendo conto delle priorità strategiche del Consiglio e della Commissione. Il programma di lavoro è trasmesso al Consiglio.

4.   Il comitato può far ricorso a esperti esterni qualora ciò risulti appropriato per lo svolgimento dei suoi lavori.

Articolo 3

Composizione

1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione nominano due membri titolari del comitato. Possono del pari nominare due membri supplenti.

2.   I membri titolari del comitato e i membri supplenti sono scelti fra funzionari o esperti di alto livello e di comprovata esperienza in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro negli Stati membri.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si adoperano con ogni mezzo per raggiungere un equilibrio di genere nella composizione del comitato.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il comitato elegge fra i membri nominati dagli Stati membri il suo presidente, che resta in carica per un periodo di due anni. Il presidente può essere rieletto una sola volta per un ulteriore periodo di due anni. In casi debitamente giustificati, il comitato può decidere di prorogare il mandato del presidente per un periodo massimo di otto mesi al fine di garantire l'efficienza e la continuità del suo lavoro. Il presidente può rimanere in carica per un periodo totale di quattro anni e otto mesi.

2.   Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono eletti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni, rinnovabile una volta. Il terzo vicepresidente è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio. Il quarto vicepresidente è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.

3.   Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente.

4.   Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

5.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

6.   Le spese sono rimborsate secondo le norme amministrative in vigore.

7.   La Commissione fornisce al comitato il sostegno analitico e organizzativo adeguato. La Commissione nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce, insieme al personale che lo coadiuva, su istruzioni del comitato quando assiste quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti. Il segretario cura i contatti con il segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.

8.   Il comitato lavora, ove opportuno, in cooperazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per la protezione sociale, il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato dell'istruzione e il consiglio di direzione della rete europea di servizi pubblici per l'impiego.

Articolo 5

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. La presidenza di un tale gruppo di lavoro è assunta da uno dei vicepresidenti del comitato, da un membro titolare o da un membro supplente del comitato, da un funzionario della Commissione o da un membro del gruppo di lavoro stesso nominato dal comitato.

2.   La Commissione fornisce ai gruppi di lavoro il sostegno analitico e organizzativo adeguato.

3.   I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.

4.   Il comitato può parimenti istituire con altri comitati o organi gruppi di lavoro congiunti, le cui norme di funzionamento sono determinate congiuntamente.

Articolo 6

Consultazione delle parti sociali

Nell'adempimento del proprio mandato il comitato consulta le parti sociali. In tale contesto, stabilisce contatti con le parti sociali rappresentate al Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Il mandato dei membri eletti conformemente all'articolo 3 della decisione 2000/98/CE prosegue fino al termine del periodo stabilito conformemente all'articolo 4 della presente decisione. La data d'inizio di tale periodo è considerata la data dell'elezione avvenuta conformemente all'articolo 3 della decisione 2000/98/CE.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2000/98/CE è abrogata a decorrere dalla data della prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore della presente decisione. La riunione ha luogo entro quattro mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Decisione 2003/174/CE del Consiglio, del 6 marzo 2003, che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (GU L 70 del 14.3.2003, pag. 31).

(2)  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(4)  Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce il comitato per l'occupazione (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21).


14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/16


DECISIONE (UE) 2015/773 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 160,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale» del 14 luglio 1999 la Commissione ha formulato suggerimenti in merito al rafforzamento della cooperazione nel settore della protezione sociale, in particolare mediante l'istituzione di un gruppo di funzionari di alto livello.

(2)

Nella risoluzione del 16 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha accolto con favore la comunicazione della Commissione e l'istituzione di tale gruppo.

(3)

Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale (1), il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione di definire un meccanismo per rafforzare la cooperazione, mediante l'intervento di un gruppo di funzionari di alto livello, volto all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le forme di protezione sociale e, se necessario, aiutare gli Stati membri a migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali. Inoltre, esso ha ricordato la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale e ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione nel contesto della sfida globale relativa alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, vale a dire: rendere il lavoro proficuo offrendo un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale e garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile. Ha sottolineato altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi.

(4)

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è stata riconosciuta l'importanza della protezione sociale per l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione di uno stato sociale attivo e dinamico in Europa e si è invitato il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti d'informazione perfezionate.

(5)

A Nizza e nelle successive riunioni il Consiglio europeo ha regolarmente sostenuto il lavoro svolto dal comitato per la protezione sociale nel promuovere e rafforzare lo scambio e il coordinamento a livello dell'Unione delle politiche in materia di protezione sociale.

(6)

Il comitato per la protezione sociale istituito dalla decisione 2000/436/CE del Consiglio (2), abrogata e sostituita dalla decisione 2004/689/CE del Consiglio (3), ha chiaramente dimostrato la propria utilità come organo consultivo sia del Consiglio sia della Commissione e ha contribuito attivamente allo sviluppo del metodo di coordinamento aperto (MCA), quale definito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Il parere del comitato per la protezione sociale «Rilancio del metodo di coordinamento aperto in campo sociale nel contesto di Europa 2020», approvato dal Consiglio il 17 giugno 2011, riafferma la validità degli obiettivi e degli strumenti dell'MCA sociale. È opportuno che il ruolo del comitato nell'ambito dell'MCA si rispecchi nella presente decisione.

(7)

Nelle conclusioni del 27 e 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha affermato che la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere rafforzata. Innanzitutto è importante monitorare meglio e prendere in considerazione la situazione sociale e del mercato del lavoro in seno all'Unione economica e monetaria, in particolare utilizzando gli opportuni indicatori sociali e dell'occupazione nell'ambito del semestre europeo. È altresì importante assicurare un migliore coordinamento delle politiche occupazionali e sociali pur rispettando pienamente le competenze nazionali.

(8)

Nelle conclusioni del 24 e 25 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha stabilito che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali sarà ulteriormente potenziato secondo le procedure esistenti, pur nel pieno rispetto delle competenze nazionali. Il Consiglio europeo ritiene che ciò richieda maggiore impegno per rafforzare la cooperazione tra le diverse formazioni del Consiglio, al fine di assicurare la coerenza di tali politiche in linea con i comuni obiettivi.

(9)

È opportuno che la presente decisione rispecchi lo sviluppo del semestre europeo e il ruolo del comitato stesso in tale processo. In particolare, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (4) prevede che il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale debbano essere consultati nell'ambito del semestre europeo laddove opportuno. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli esami approfonditi debbano tenere conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri. Esso prevede inoltre che un piano d'azione correttivo per ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi debba tenere conto dell'impatto economico e sociale delle azioni politiche e debba essere coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione.

(10)

È opportuno che il comitato e gli organi dell'Unione impegnati nel coordinamento delle politiche sociali ed economiche, in particolare il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica, operino in stretta collaborazione. Se del caso e ove convenuto di comune accordo tra i comitati interessati, la cooperazione del comitato con il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica può includere l'organizzazione di riunioni congiunte, in particolare nel contesto dei rispettivi ruoli dei comitati nell'ambito del semestre europeo.

(11)

Per adempiere efficacemente al mandato conferito dal trattato e consentire la necessaria flessibilità per adattarsi al calendario delle attività del comitato, in particolare nell'ambito del ciclo del semestre europeo, le disposizioni in materia di governance riguardo al funzionamento del comitato dovrebbero essere riesaminate al fine di assicurare efficienza e continuità.

(12)

È opportuno abrogare la decisione 2004/689/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito un comitato per la protezione sociale («comitato») a carattere consultivo per promuovere la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra gli Stati membri e la Commissione, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Articolo 2

Compiti

1.   I compiti del comitato sono i seguenti:

a)

seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;

b)

promuovere gli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi fra gli Stati membri e con la Commissione;

c)

fatto salvo l'articolo 240 del trattato, redigere relazioni, esprimere pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il comitato si adopera, in particolare, per:

a)

valersi del metodo di coordinamento aperto, anche applicando strumenti di controllo concordati congiuntamente e attuando meccanismi di valutazione stabiliti di comune accordo nell'attuazione degli obiettivi comuni concordati dal Consiglio;

b)

contribuire a tutti gli aspetti del semestre europeo nella sua sfera di competenza e riferire al Consiglio al riguardo;

c)

lavorare, per quanto opportuno, in cooperazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica e il gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari.

3.   Ogni anno, il comitato adotta un programma di lavoro, tenendo conto delle priorità strategiche del Consiglio e della Commissione. Il programma di lavoro è trasmesso al Consiglio.

4.   Nell'adempimento del proprio mandato, il comitato coopera con le parti sociali. In tale contesto, stabilisce contatti con le parti sociali rappresentate al vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione istituito dalla decisione 2003/174/CE del Consiglio (6). Il comitato stabilisce contatti appropriati con le organizzazioni non governative operanti nel settore sociale, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità rispettivi nel campo della protezione sociale. Anche il Parlamento europeo è informato delle attività del comitato.

5.   Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori.

6.   Il comitato stabilisce contatti con rappresentanti dei paesi candidati.

Articolo 3

Composizione

1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione nominano due membri titolari del comitato. Possono del pari nominare due membri supplenti.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si adoperano con ogni mezzo per raggiungere un equilibrio di genere nella composizione del comitato.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il comitato elegge fra i membri nominati dagli Stati membri il suo presidente, che resta in carica per un periodo di due anni. Il presidente può essere rieletto una sola volta per un ulteriore periodo di due anni. In casi debitamente giustificati, il comitato può decidere di prorogare il mandato del presidente per un periodo massimo di otto mesi al fine di garantire l'efficienza e la continuità del suo lavoro. Il presidente può rimanere in carica per un periodo totale di quattro anni e otto mesi.

2.   Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono eletti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni, rinnovabile una volta. Il terzo vicepresidente è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio. Il quarto vicepresidente è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.

3.   Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente.

4.   Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei membri del comitato.

5.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

6.   Le spese sono rimborsate secondo le norme amministrative in vigore.

7.   La Commissione fornisce al comitato il sostegno analitico e organizzativo adeguato. La Commissione nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce, insieme al personale che lo coadiuva, su istruzioni del comitato quando assiste quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti. Il segretario cura i contatti con il segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.

Articolo 5

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. La presidenza di tale gruppo di lavoro è assunta da uno dei vicepresidenti del comitato, da un membro titolare o da un membro supplente del comitato, da un funzionario della Commissione o da un membro del gruppo di lavoro stesso nominato dal comitato.

2.   La Commissione fornisce ai gruppi di lavoro il sostegno analitico e organizzativo adeguato.

3.   I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.

4.   Il comitato può parimenti istituire con altri comitati o organi gruppi di lavoro congiunti, la cui istituzione e le cui norme di funzionamento sono determinate congiuntamente.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Il mandato dei membri eletti conformemente all'articolo 3 della decisione 2004/689/CE prosegue fino al termine del periodo stabilito conformemente all'articolo 4 della presente decisione. La data d'inizio di tale periodo è considerata la data dell'elezione avvenuta conformemente all'articolo 3 della decisione 2004/689/CE.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2004/689/CE è abrogata a decorrere dalla data della prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore della presente decisione. La riunione del comitato ha luogo entro quattro mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

(2)  Decisione 2000/436/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un comitato per la protezione sociale (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 26).

(3)  Decisione 2004/689/CE del Consiglio, del 4 ottobre 2004, che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2000/436/CE (GU L 314 del 13.10.2004, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(6)  Decisione 2003/174/CE del Consiglio, del 6 marzo 2003, che istituisce un vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (GU L 70 del 14.3.2003, pag. 31).


14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/20


DECISIONE (UE) 2015/774 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 marzo 2015

su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le BCN), ha la facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, al fine di realizzare gli obiettivi del SEBC.

(2)

Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito, il «CBPP3») e un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (ABSPP). Insieme alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine introdotte nel settembre 2014, tali programmi di acquisto di attività sono intesi a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.

(3)

Il 22 gennaio 2015 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare gli acquisti di attività per includervi un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»). Nell'ambito del PSPP le BCN, in proporzione alle rispettive quote nello schema di capitale della BCE, e la BCE possono effettuare acquisti definitivi di titoli di debito negoziabili idonei da controparti idonee sui mercati secondari. Tale decisione è stata presa come parte della politica monetaria unica, alla luce di una serie di fattori che hanno sensibilmente accresciuto il rischio di diminuzione nelle previsioni di medio termine sull'evoluzione dei prezzi, pregiudicando in tal modo il raggiungimento dell'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi. Tali fattori comprendono uno stimolo monetario derivante dalle misure di politica monetaria adottate che è risultato inferiore alle attese, una tendenza al ribasso nella maggior parte degli indicatori relativi all'inflazione effettiva e a quella attesa nell'area dell'euro — sia nelle misure al consumo che in quelle depurate dall'impatto delle componenti volatili, quali energia e prodotti alimentari — verso il raggiungimento di minimi storici, e un'accresciuta possibilità di effetti di secondo impatto sul processo di formazione di salari e prezzi, derivanti da un significativo declino dei prezzi del petrolio.

(4)

Il PSPP rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi ad un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine. In un contesto in cui i tassi di interesse di riferimento della BCE sono ai loro limiti inferiori, e si valuta che i programmi di acquisto concentrati su attività del settore privato abbiano consentito di affrontare in misura tangibile, ma non sufficiente, i prevalenti rischi di deflazione per la stabilità dei prezzi, è necessario aggiungere alle misure di politica monetaria dell'Eurosistema il PSPP, come strumento caratterizzato da un elevato potenziale di trasmissione all'economia reale. Grazie al suo effetto di riequilibrio del portafoglio, l'ingente volume di acquisti del PSPP contribuirà a raggiungere il sottostante obiettivo di politica monetaria di indurre gli intermediari finanziari ad aumentare la fornitura di liquidità al mercato interbancario e quella di credito all'economia dell'area dell'euro.

(5)

Il PSPP contiene una serie di misure di salvaguardia per garantire che gli acquisti programmati siano proporzionati alle sue finalità, e che i relativi rischi finanziari siano stati debitamente presi in considerazione nella sua progettazione e siano tenuti sotto controllo tramite forme di gestione del rischio. Per consentire un regolare funzionamento dei mercati dei titoli di debito negoziabili idonei, ed evitare di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito, si applicheranno delle soglie agli acquisti di tali titoli da parte delle banche centrali dell'Eurosistema.

(6)

Il PSPP rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(7)

Relativamente alle dimensioni del PSPP, dell'ABSPP e del CBPP3, la liquidità fornita al mercato dagli acquisti mensili combinati ammonterà a 60 miliardi di EUR. Gli acquisti sono destinati ad essere effettuati fino alla fine di settembre 2016, e saranno in ogni caso condotti fino a che il Consiglio direttivo ravvisi un duraturo aggiustamento nell'evoluzione dell'inflazione, che sia coerente con la sua finalità di raggiungere tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2 % nel medio termine.

(8)

Al fine di assicurare l'efficacia del PSPP, l'Eurosistema chiarisce che accetta lo stesso trattamento (pari passu) riservato agli investitori privati, per quanto riguarda i titoli di debito negoziabili che l'Eurosistema può acquistare nell'ambito del PSPP, in conformità alle condizioni previste da tali strumenti.

(9)

Gli acquisti di strumenti di debito negoziabili idonei da parte dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP dovrebbero essere effettuati in maniera decentrata, tenendo in debita considerazione la formazione del prezzo di mercato e gli aspetti relativi al funzionamento di esso, e dovrebbero essere coordinati dalla BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e ambito del PSPP

L'Eurosistema istituisce il PSPP, nell'ambito del quale le banche centrali dell'Eurosistema acquistano sui mercati secondari titoli di debito negoziabili idonei, come definiti all'articolo 3, da controparti idonee, come definite all'articolo 7, sulla base di specifiche condizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN»);

2)

per «agenzia riconosciuta» si intende un soggetto che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;

3)

per «organizzazione internazionale» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 118 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;

4)

per «banca multilaterale di sviluppo» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;

5)

per «esito positivo del riesame» si intende la più recente tra le seguenti due decisioni: la decisione del Consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità e, nel caso in cui il Fondo monetario internazionale (FMI) cofinanzi il programma di assistenza finanziaria, del Comitato esecutivo del FMI, di approvare la successiva erogazione nel contesto di tale programma, restando inteso che ambedue le decisioni sono necessarie alla ripresa degli acquisti in base al PSPP.

Gli elenchi dei soggetti ed enti indicati nei punti da 2 a 4 sono pubblicati sul sito Internet della BCE.

Articolo 3

Criteri di idoneità per i titoli di debito negoziabili

1.   Fatti salvi i requisiti indicati nel presente articolo, sono idonei per gli acquisti da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni centrali di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, da agenzie riconosciute situate nell'area dell'euro, da organizzazioni internazionali situate nell'area dell'euro e da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area dell'euro. In circostanze eccezionali, qualora non si riesca a raggiungere l'ammontare di acquisti programmato, il Consiglio direttivo può decidere di acquistare titoli di debito negoziabili emessi da altri soggetti situati nell'area dell'euro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 4.

2.   Per essere idonei nell'ambito del PSPP, i titoli di debito negoziabili soddisfano i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 (2), salvi i seguenti requisiti:

a)

l'emittente o il garante dei titoli di debito negoziabili ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell'ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema;

b)

se sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si segue la regola del first-best, ossia si applica la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante. Se il rispetto dei requisiti di qualità creditizia è determinato sulla base di una valutazione attribuita da ECAI al garante, la garanzia soddisfa le caratteristiche di una garanzia accettabile indicate nella Sezione 6.3.2, lettera c), punti da i) a iv), dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14;

c)

se la valutazione di qualità creditizia fornita da un'ECAI accettata all'emittente o al garante non corrisponde almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, i titoli di debito negoziabili sono idonei solamente nel caso in cui siano emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro che siano soggetti ad un programma di assistenza finanziaria e se in relazione ad essi l'applicazione delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema sia sospesa da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 (3);

d)

In caso di riesame di un programma di assistenza finanziaria in corso, l'idoneità ai fini degli acquisti per il PSPP è sospesa e riprende solamente nell'ipotesi di un esito positivo del riesame.

3.   Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 2 anni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute.

4.   In circostanze eccezionali, le banche centrali dell'Eurosistema possono proporre al Consiglio direttivo società non finanziarie pubbliche situate nella propria giurisdizione, quali emittenti di strumenti di debito negoziabili da acquistare come sostituti nell'ipotesi in cui non si riesca a raggiungere l'importo programmato di acquisti in strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali o agenzie riconosciute situate nella medesima giurisdizione. Le società non finanziarie pubbliche che sono proposte soddisfano almeno entrambi i seguenti requisiti:

sono classificate come «società non finanziaria», come definita dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

hanno natura di soggetto del «settore pubblico», ossia un soggetto rientrante nella nozione di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (5).

A seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, sono considerati idonei per gli acquisti sostitutivi nell'ambito del PSPP gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da tali società non finanziarie pubbliche situate nell'area dell'euro, che rispettino: i) i criteri di idoneità delle attività negoziabili come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, di cui alla Sezione 6.2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; e ii) i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   In linea di principio, sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o di rendimento nel peggiore degli scenari) negativo, che sia comunque superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 4

Limiti all'esecuzione di acquisti

1.   Al fine di consentire la formazione di un prezzo di mercato per i titoli idonei, non sono permessi acquisti di titoli di nuova emissione o emessi in via continuativa (tapped security) e di strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua che si collochino in prossimità, prima o dopo, della scadenza degli strumenti di debito negoziabili da emettere, per un periodo determinato dal Consiglio direttivo («periodo di black-out»). Per le sindacazioni, il periodo di black-out in questione deve essere rispettato con la massima diligenza possibile prima dell'emissione.

2.   Per i titoli di debito emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro che siano soggetti ad un programma di assistenza finanziaria, il periodo di acquisti nell'ambito del PSPP a seguito di un esito positivo di ciascun riesame del programma è limitato, di norma, a due mesi, a meno che circostanze eccezionali giustifichino una sospensione degli acquisti prima di tale periodo o una prosecuzione degli stessi dopo di esso, e fino all'avvio del successivo riesame.

Articolo 5

Limiti all'acquisto

1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite sarà inizialmente fissato al 25 %, per i primi sei mesi di acquisti, e sarà successivamente rivisto dal Consiglio direttivo.

2.   Nel caso dei titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applicherà un diverso limite relativo alla quota-parte di un'emissione.

3.   Nell'ambito del PSPP si applica un limite complessivo, pari al 33 % dei titoli in circolazione di un emittente, alla totalità dei titoli di debito negoziabili idonei in relazione alle scadenze indicate nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 6

Allocazione dei portafogli

1.   Sul valore totale dei titoli di debito negoziabili acquistati, idonei ai sensi del PSPP, una quota pari al 12 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari all'88 % è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN.

2.   La quota riferita alle BCN del valore totale di mercato degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 92 %, e il restante 8 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema applicano un criterio di specializzazione per l'allocazione dei titoli di debito negoziabili da acquistare nell'ambito del PSPP. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio o rendano altrimenti consigliabili degli scostamenti, al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del PSPP. In particolare, ciascuna BCN acquista titoli idonei degli emittenti della propria giurisdizione. I titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee possono essere acquistati da tutte le BCN. La BCE acquista i titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute di tutte le giurisdizioni.

Articolo 7

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il PSPP:

a)

i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi della Sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; e

b)

ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.

Articolo 8

Trasparenza

1.   L'Eurosistema rende pubblico con cadenza settimanale il valore contabile complessivo dei titoli detenuti nell'ambito del PSPP, nella nota alla propria situazione contabile consolidata settimanale.

2.   L'Eurosistema rende pubblica con cadenza mensile la scadenza residua media ponderata, per residenza dell'emittente, delle proprie disponibilità nell'ambito del PSPP, distinguendo le organizzazioni internazionali e le banche multilaterali di sviluppo dagli altri emittenti.

3.   Il valore contabile dei titoli detenuti nell'ambito del PSPP è pubblicato sul sito Internet della BCE, con cadenza settimanale, nella sezione relativa alle operazioni di mercato aperto.

Articolo 9

Concessione in prestito di titoli

L'Eurosistema rende disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del programma stesso.

Articolo 10

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE. Si applica a decorrere dal 9 marzo 2015.

Fatto a Nicosia, il 4 marzo 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(3)  Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

(4)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).


Rettifiche

14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/25


Rettifica al protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 dell'8 maggio 2015 )

A pagina 10:

anziché:

«Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Ciudad del Cabo el doce de marzo y en Riga el veintisiete de marzo de dos mil quince.

V Kapském Městě dne dvanáctého března a v Rize dne dvacátého sedmého března dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Cape Town den tolvte marts og i Riga den syvogtyvende marts to tusind og femten.

Geschehen zu Kapstadt am zwölften März und zu Riga am siebenundzwanzigsten März zweitausendfünfzehn.

Sõlmitud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu kaheteistkümnendal päeval Kaplinnas ja kahekümne seitsmendal päeval Riias.

Έγινε στο Κέιπ Τάουν τη δωδέκατη ημέρα του Μαρτίου και στη Ρίγα την εικοστή έβδομη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Cape Town on the twelfth day of March and at Riga on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and fifteen.

Fait au Cap, le douze mars, et à Riga, le vingt-sept mars deux mille quinze.

Sastavljeno u Cape Townu dana dvanaestog ožujka te u Rigi dana dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Città del Capo il dodici marzo e a Riga il ventisette marzo dell'anno duemilaquindici.

Keiptaunā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divpadsmitajā martā, un Rīgā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną.

Kelt Fokvárosban, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenkettedik napján, illetve Rigában, március havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Cape Town fit-tnax-il jum ta' Marzu u f'Riga fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Cape Town dnia dwunastego marca oraz w Rydze dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku.

Feito na Cidade do Cabo aos doze dias do mês de março e em Riga aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze.

Întocmit la Cape Town, la doisprezece martie și la Riga, la douăzeci și șapte martie, în anul două mii cincisprezece.

V Kapskom Meste dvanásteho marca a v Rige dvadsiateho siedmeho marca roku dvetisíc pätnásť.

V Cape Townu, dvanajstega marca, in v Rigi, sedemindvajsetega marca dva tisoč petnajst.

Tehty Kapkaupungissa kahdentenatoista päivänä maaliskuuta ja Riiassa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Kapstaden den tolfte mars och i Riga den tjugosjunde mars år tjugohundrafemton.»

leggi:

«Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Ciudad del Cabo el doce de marzo y en Riga el veintisiete de marzo de dos mil quince.

V Kapském Městě dne dvanáctého března a v Rize dne dvacátého sedmého března dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Cape Town den tolvte marts og i Riga den syvogtyvende marts to tusind og femten.

Geschehen zu Kapstadt am zwölften März und zu Riga am siebenundzwanzigsten März zweitausendfünfzehn.

Sõlmitud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu kaheteistkümnendal päeval Kaplinnas ja kahekümne seitsmendal päeval Riias.

Έγινε στο Κέιπ Τάουν τη δωδέκατη ημέρα του Μαρτίου και στη Ρίγα την εικοστή έβδομη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Cape Town on the twelfth day of March and at Riga on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and fifteen.

Fait au Cap, le douze mars, et à Riga, le vingt-sept mars deux mille quinze.

Sastavljeno u Cape Townu dana dvanaestog ožujka te u Rigi dana dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Città del Capo il dodici marzo e a Riga il ventisette marzo dell'anno duemilaquindici.

Keiptaunā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divpadsmitajā martā, un Rīgā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną.

Kelt Fokvárosban, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenkettedik napján, illetve Rigában, március havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Cape Town fit-tnax-il jum ta' Marzu u f'Riga fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Cape Town dnia dwunastego marca oraz w Rydze dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku.

Feito na Cidade do Cabo aos doze dias do mês de março e em Riga aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze.

Întocmit la Cape Town, la doisprezece martie și la Riga, la douăzeci și șapte martie, în anul două mii cincisprezece.

V Kapskom Meste dvanásteho marca a v Rige dvadsiateho siedmeho marca roku dvetisíc pätnásť.

V Cape Townu, dvanajstega marca, in v Rigi, sedemindvajsetega marca dva tisoč petnajst.

Tehty Kapkaupungissa kahdentenatoista päivänä maaliskuuta ja Riiassa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Kapstaden den tolfte mars och i Riga den tjugosjunde mars år tjugohundrafemton.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

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Dalībvalstu vārdā

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A tagállamok részéről

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Pentru statele membre

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Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общнoст

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Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

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Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

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W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

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