ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
DECISIONE (UE) 2015/733 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Sud Africa, a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»). |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 19 maggio 2014. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
(4) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 6, paragrafo 3.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica prevista dal protocollo all'articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. ALFANO
(1) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/3 |
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo «Stati membri dell'Unione europea», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,
e
L'UNIONE EUROPEA,
da un lato, e
LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA, in prosieguo «Sud Africa»,
dall'altro,
in prosieguo insieme denominati «parti contraenti»,
CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (Agreement on Trade, Development and Cooperation — «TDCA»), è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004,
CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia diventa parte contraente del TDCA e di conseguenza adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, dei testi del TDCA nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni accluse all'atto finale.
CAPO I
MODIFICHE DEL TESTO DEL TDCA, COMPRESI GLI ALLEGATI E I PROTOCOLLI
Articolo 2
Lingue e numero delle copie originali
1. L'articolo 108 del TDCA è sostituito dal seguente:
«Articolo 108
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sud Africa diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.»
2. L'Unione europea comunica al Sud Africa la versione in lingua croata dell'accordo.
Articolo 3
Norme d'origine
Il protocollo n. 1 del TDCA è così modificato:
1) |
all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
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2) |
all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
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3) |
l'allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolli kinnitus nr … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versioni sudafricane Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye [Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)] ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago. Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena [tumello ya thepa naheng No … (1)] e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa …tshimoloho e kgethilweng (2). Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le [lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)] o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2). Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu [ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)] lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2). Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, [zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u neamaanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)], li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2). Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri [Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)] u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2). Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument [doeanemagtiging No … (1)] verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is. Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi [inomboro … (1)] egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2). Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu [iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)] ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2). Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2). … (3) (Luogo e data) … (4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco." (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla “CM”." (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso." (4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»" |
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 4
Merci in transito o in custodia temporanea
1. Le disposizioni del TDCA si applicano alle merci esportate dalla Repubblica del Sud Africa nella repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica del Sud Africa, purché esse risultino conformi al protocollo n. 1 del TDCA e al 1o luglio 2013 siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Sud Africa o in Croazia.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 5
Il presente protocollo è parte integrante del TDCA.
Articolo 6
1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e dalla Repubblica del Sud Africa secondo le rispettive procedure interne.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
3. Fino all'entrata in vigore del protocollo le parti contraenti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a partire da 10 giorni dopo la data più remota tra il ricevimento dall'Unione europea della notifica dell'applicazione provvisoria e la ratifica da parte della Repubblica del Sud Africa. L'applicazione provvisoria è notificata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro del Commercio e dell'Industria della Repubblica del Sud Africa o al suo successore.
4. In caso di applicazione provvisoria, tutti i riferimenti nel presente protocollo all'«entrata in vigore» del presente protocollo si considerano fatti alla data in cui ha effetto l'applicazione provvisoria.
Articolo 7
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare gli articoli 3 e 4 del presente protocollo a decorrere dal 1o luglio 2013.
Articolo 8
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sud Africa diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Ciudad del Cabo el doce de marzo y en Riga el veintisiete de marzo de dos mil quince.
V Kapském Městě dne dvanáctého března a v Rize dne dvacátého sedmého března dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Cape Town den tolvte marts og i Riga den syvogtyvende marts to tusind og femten.
Geschehen zu Kapstadt am zwölften März und zu Riga am siebenundzwanzigsten März zweitausendfünfzehn.
Sõlmitud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu kaheteistkümnendal päeval Kaplinnas ja kahekümne seitsmendal päeval Riias.
Έγινε στο Κέιπ Τάουν τη δωδέκατη ημέρα του Μαρτίου και στη Ρίγα την εικοστή έβδομη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Cape Town on the twelfth day of March and at Riga on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and fifteen.
Fait au Cap, le douze mars, et à Riga, le vingt-sept mars deux mille quinze.
Sastavljeno u Cape Townu dana dvanaestog ožujka te u Rigi dana dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Città del Capo il dodici marzo e a Riga il ventisette marzo dell'anno duemilaquindici.
Keiptaunā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divpadsmitajā martā, un Rīgā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.
Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną.
Kelt Fokvárosban, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenkettedik napján, illetve Rigában, március havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Cape Town fit-tnax-il jum ta' Marzu u f'Riga fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Cape Town dnia dwunastego marca oraz w Rydze dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku.
Feito na Cidade do Cabo aos doze dias do mês de março e em Riga aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze.
Întocmit la Cape Town, la doisprezece martie și la Riga, la douăzeci și șapte martie, în anul două mii cincisprezece.
V Kapskom Meste dvanásteho marca a v Rige dvadsiateho siedmeho marca roku dvetisíc pätnásť.
V Cape Townu, dvanajstega marca, in v Rigi, sedemindvajsetega marca dva tisoč petnajst.
Tehty Kapkaupungissa kahdentenatoista päivänä maaliskuuta ja Riiassa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Kapstaden den tolfte mars och i Riga den tjugosjunde mars år tjugohundrafemton.
REGOLAMENTI
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/734 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua determinate misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC. |
(2) |
Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013 e 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, e la decisione 2013/798/PESC prevedono l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana. |
(3) |
Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015), che estende la portata dei criteri per la designazione di persone ed entità. Con la decisione (PESC) 2015/739 (3), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza il campo di applicazione dei criteri. |
(4) |
Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:
|
2) |
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
(2) Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2015/739 del 7 maggio 2015 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/735 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio (1) attua la decisione 2014/449/PESC del Consiglio (2), che dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che ostacolano il processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan. |
(2) |
Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015), che dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan o che sono coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche. |
(3) |
Con la decisione (PESC) 2015/740 (3), il Consiglio ha deciso di integrare in un unico strumento giuridico le misure restrittive previste dall'UNSCR 2206 (2015) e le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC. |
(4) |
Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. |
(6) |
Il potere di modificare l'elenco di cui agli allegati I e II del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale nella regione posta dalla situazione in Sud Sudan e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (CFSP) 2015/740. |
(7) |
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conformealla direttiva 95/46/CE (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 (5). |
(8) |
Il regolamento (UE) n. 748/2014 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «servizi di intermediazione»:
i) |
la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o |
ii) |
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; |
b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
i) |
una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; |
ii) |
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; |
iii) |
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; |
iv) |
una domanda riconvenzionale; |
v) |
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; |
c) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;
e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
g) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:
i) |
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; |
ii) |
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi; |
iii) |
titoli e prestiti obbligazionari negoziati a livello pubblico e privato, comprese azioni, certificati azionari, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni ipotecarie e contratti finanziari derivati; |
iv) |
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
v) |
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; |
vi) |
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione, e |
vii) |
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
i) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
j) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
È vietato:
1) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan; |
2) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan. |
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione in relazione:
a) |
all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea (UE) o dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD); |
b) |
al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE, delle Nazioni Unite e dell'UA; |
c) |
alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento; |
d) |
al sostegno del processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan. |
2. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 4
L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sud Sudan da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da dipendenti delle Nazioni Unite o dell'IGAD, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, a norma dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015).
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, lettera b), della decisione (PESC) 2015/740, come responsabili degli ostacoli al processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati.
3. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati I e II, o destinarli a loro vantaggio.
Articolo 6
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:
a) |
l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:
e |
b) |
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione. |
Articolo 7
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:
a) |
l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie; |
b) |
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento e il comitato per le sanzioni l'abbia approvato. |
Articolo 8
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 9
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data di adozione dell'UNSCR 2206 (2015) o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati I o II; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; |
e) |
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni. |
Articolo 10
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nell'elenco dell'allegato II, oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in uno Stato membro o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I o II; |
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 11
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato per le sanzioni, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
a) |
i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I; |
b) |
il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3; |
c) |
lo Stato membro interessato ha informato il comitato per le sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. |
Articolo 12
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
a) |
i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II; |
b) |
il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 13
1. L'articolo 5, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.
2. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su tali conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I o II. |
3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 14
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
a) |
a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e |
b) |
a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 15
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.
Articolo 16
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 17
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I o II; |
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 18
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
a) |
i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 6 a 12; |
b) |
problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 19
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 20
1. Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo e abbia fornito motivazioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
2. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo.
3. Qualora l'ONU decida di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
Articolo 21
L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.
Articolo 22
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.
4. L'elenco di cui all'allegato II è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.
Articolo 23
1. L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2. L'allegato II include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 24
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 25
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.
Articolo 26
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione. |
Articolo 27
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (GU L 203 del 11.7.2014, pag. 100).
(3) Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (Cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale)
(4) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1
A. |
PERSONE FISICHE |
B. |
PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI |
ALLEGATO II
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Santino DENG (pseudonimo: Santino Deng Wol) |
Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) |
Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. |
11.7.2014 |
2. |
Peter GADET (pseudonimo: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka) |
Leader della milizia antigovernativa Nuer. Luogo di nascita: Mayom County Unity State |
Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sud Sudan, e di gravi violazioni dei diritti umani. |
11.7.2014 |
ALLEGATO III
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
MALTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAESI BASSI
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/736 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2015
che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di esemplari di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). |
(2) |
L'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'Unione è stato da ultimo stabilito nell'agosto 2014 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 della Commissione (2). |
(3) |
Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie, figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto vietare l'introduzione di esemplari del seguente genere:
|
(4) |
Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:
|
(5) |
Inoltre, sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che è opportuno modificare la portata del divieto di introdurre nell'Unione esemplari delle specie seguenti, rendendolo applicabile unicamente ai coralli vivi, fatta eccezione per gli esemplari allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali:
|
(6) |
Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione. |
(7) |
È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'Unione e, a fini di chiarezza, sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014. |
(8) |
È stato consultato il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97. |
(9) |
Le domande di licenza di importazione per esemplari di specie la cui importazione è soggetta a restrizioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 sono trattate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (3). |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È vietata l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento in provenienza dai paesi di origine ivi indicati.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 21).
(3) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione
Specie |
Provenienza |
Esemplari |
Paese d'origine |
In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
FAUNA |
||||
CHORDATA |
|
|
|
|
MAMMALIA |
||||
ARTIODACTYLA |
||||
Bovidae |
||||
Capra falconeri |
Selvatica |
Trofei di caccia |
Uzbekistan |
a) |
CARNIVORA |
||||
Canidae |
||||
Canis lupus |
Selvatica |
Trofei di caccia |
Bielorussia, Mongolia, Tagikistan, Turchia |
a) |
Ursidae |
||||
Ursus arctos |
Selvatica |
Trofei di caccia |
Canada (Columbia britannica), Kazakhstan |
a) |
Ursus thibetanus |
Selvatica |
Trofei di caccia |
Russia |
a) |
PROBOSCIDEA |
||||
Elephantidae |
||||
Loxodonta africana |
Selvatica |
Trofei di caccia |
Camerun |
a) |
AVES |
||||
FALCONIFORMES |
||||
Falconidae |
||||
Falco cherrug |
Selvatica |
Tutti |
Bahrein |
a) |
Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione
Specie |
Provenienza |
Esemplari |
Paese d'origine |
In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: |
FAUNA |
||||
CHORDATA |
|
|
|
|
MAMMALIA |
||||
ARTIODACTYLA |
||||
Bovidae |
||||
Ovis vignei bocharensis |
Selvatica |
Tutti |
Uzbekistan |
b) |
Saiga borealis |
Selvatica |
Tutti |
Russia |
b) |
Cervidae |
||||
Cervus elaphus bactrianus |
Selvatica |
Tutti |
Uzbekistan |
b) |
Hippopotamidae |
||||
Hexaprotodon liberiensis (sinonimo Choeropsis liberiensis) |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria |
b) |
Hippopotamus amphibius |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Moschidae |
||||
Moschus moschiferus |
Selvatica |
Tutti |
Russia |
b) |
CARNIVORA |
||||
Eupleridae |
||||
Cryptoprocta ferox |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Felidae |
||||
Panthera leo |
Selvatica |
Tutti |
Etiopia |
b) |
Profelis aurata |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania, Togo |
b) |
Mustelidae |
||||
Hydrictis maculicollis |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Odobenidae |
||||
Odobenus rosmarus |
Selvatica |
Tutti |
Groenlandia |
b) |
MONOTREMATA |
||||
Tachyglossidae |
||||
Zaglossus bartoni |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia, Papua Nuova Guinea |
b) |
Zaglossus bruijni |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
PHOLIDOTA |
||||
Manidae |
||||
Manis temminckii |
Selvatica |
Tutti |
Repubblica democratica del Congo |
b) |
Manis tricuspis |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
PRIMATES |
||||
Atelidae |
||||
Alouatta guariba |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Ateles belzebuth |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Ateles fusciceps |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Ateles geoffroyi |
Selvatica |
Tutti |
Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama |
b) |
Ateles hybridus |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Lagothrix lagotricha |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Lagothrix lugens |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Lagothrix poeppigii |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Cercopithecidae |
||||
Cercopithecus dryas |
Selvatica |
Tutti |
Repubblica democratica del Congo |
b) |
Cercopithecus erythrogaster |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Cercopithecus erythrotis |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Cercopithecus hamlyni |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Cercopithecus mona |
Selvatica |
Tutti |
Togo |
b) |
Cercopithecus petaurista |
Selvatica |
Tutti |
Togo |
b) |
Cercopithecus pogonias |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria |
b) |
Cercopithecus preussi (sinonimo C. lhoesti preussi) |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria |
b) |
Colobus vellerosus |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria, Togo |
b) |
Lophocebus albigena (sinonimo Cercocebus albigena) |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria |
b) |
Macaca cyclopis |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Macaca sylvanus |
Selvatica |
Tutti |
Algeria, Marocco |
b) |
Piliocolobus badius (sinonimo Colobus badius) |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Galagidae |
||||
Euoticus pallidus (sinonimo Galago elegantulus pallidus) |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria |
b) |
Galago matschiei (sinonimo G. inustus) |
Selvatica |
Tutti |
Ruanda |
b) |
Lorisidae |
||||
Arctocebus calabarensis |
Selvatica |
Tutti |
Nigeria |
b) |
Perodicticus potto |
Selvatica |
Tutti |
Togo |
b) |
Pitheciidae |
||||
Chiropotes chiropotes |
Selvatica |
Tutti |
Guyana |
b) |
Pithecia pithecia |
Selvatica |
Tutti |
Guyana |
b) |
RODENTIA |
||||
Sciuridae |
||||
Callosciurus erythraeus |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
Sciurus carolinensis |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
Sciurus niger |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
AVES |
||||
ANSERIFORMES |
||||
Anatidae |
||||
Oxyura jamaicensis |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
CICONIIFORMES |
||||
Balaenicipitidae |
||||
Balaeniceps rex |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
FALCONIFORMES |
||||
Accipitridae |
||||
Accipiter erythropus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Accipiter melanoleucus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Accipiter ovampensis |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Aquila rapax |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Aviceda cuculoides |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Gyps africanus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Gyps bengalensis |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Gyps indicus |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Gyps rueppellii |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Gyps tenuirostris |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Hieraaetus ayresii |
Selvatica |
Tutti |
Camerun, Guinea, Togo |
b) |
Hieraaetus spilogaster |
Selvatica |
Tutti |
Guinea, Togo |
b) |
Leucopternis lacernulatus |
Selvatica |
Tutti |
Brasile |
b) |
Lophaetus occipitalis |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Macheiramphus alcinus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Polemaetus bellicosus |
Selvatica |
Tutti |
Camerun, Guinea, Tanzania, Togo |
b) |
Spizaetus africanus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Stephanoaetus coronatus |
Selvatica |
Tutti |
Costa d'Avorio, Guinea, Tanzania, Togo |
b) |
Terathopius ecaudatus |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Torgos tracheliotus |
Selvatica |
Tutti |
Camerun, Sudan, Tanzania |
b) |
Trigonoceps occipitalis |
Selvatica |
Tutti |
Costa d'Avorio, Guinea |
b) |
Urotriorchis macrourus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Falconidae |
||||
Falco chicquera |
Selvatica |
Tutti |
Guinea, Togo |
b) |
Sagittariidae |
||||
Sagittarius serpentarius |
Selvatica |
Tutti |
Camerun, Guinea, Tanzania, Togo |
b) |
GRUIFORMES |
||||
Gruidae |
||||
Balearica pavonina |
Selvatica |
Tutti |
Guinea, Mali, Sud Sudan, Sudan |
b) |
Balearica regulorum |
Selvatica |
Tutti |
Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Ruanda, Sud Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe |
b) |
Bugeranus carunculatus |
Selvatica |
Tutti |
Sud Africa, Tanzania |
b) |
PSITTACIFORMES |
||||
Loriidae |
||||
Charmosyna diadema |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Psittacidae |
||||
Agapornis fischeri |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Agapornis nigrigenis |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Agapornis pullarius |
Selvatica |
Tutti |
Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Togo |
b) |
Aratinga auricapillus |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Coracopsis vasa |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Deroptyus accipitrinus |
Selvatica |
Tutti |
Suriname |
b) |
Hapalopsittaca amazonina |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Hapalopsittaca pyrrhops |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Leptosittaca branickii |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Poicephalus gulielmi |
Selvatica |
Tutti |
Camerun, Costa d'Avorio, Congo, Guinea |
b) |
Poicephalus robustus |
Selvatica |
Tutti |
Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda |
b) |
Psittacus erithacus |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Guinea equatoriale, Liberia, Nigeria |
b) |
Psittacus erithacus timneh |
Selvatica |
Tutti |
Guinea, Guinea-Bissau |
b) |
Psittrichas fulgidus |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Pyrrhura caeruleiceps |
Selvatica |
Tutti |
Colombia |
b) |
Pyrrhura pfrimeri |
Selvatica |
Tutti |
Brasile |
b) |
Pyrrhura subandina |
Selvatica |
Tutti |
Colombia |
b) |
STRIGIFORMES |
||||
Strigidae |
||||
Asio capensis |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Bubo lacteus |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Bubo poensis |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Glaucidium capense |
Selvatica |
Tutti |
Ruanda |
b) |
Glaucidium perlatum |
Selvatica |
Tutti |
Camerun, Guinea |
b) |
Ptilopsis leucotis |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
Scotopelia bouvieri |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Scotopelia peli |
Selvatica |
Tutti |
Guinea |
b) |
REPTILIA |
||||
CROCODYLIA |
||||
Alligatoridae |
||||
Palaeosuchus trigonatus |
Selvatica |
Tutti |
Guyana |
b) |
SAURIA |
||||
Agamidae |
||||
Uromastyx dispar |
Selvatica |
Tutti |
Algeria, Mali, Sudan |
b) |
Uromastyx geyri |
Selvatica |
Tutti |
Mali, Niger |
b) |
Chamaeleonidae |
||||
Brookesia decaryi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma ambreense |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma capuroni |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma cucullatum |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma furcifer |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma guibei |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma hilleniusi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma linota |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma peyrierasi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma tarzan |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma tsaratananense |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Calumma vatosoa |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Chamaeleo africanus |
Selvatica |
Tutti |
Niger |
b) |
Chamaeleo gracilis |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Ghana, Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Benin |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm |
Togo |
b) |
Chamaeleo senegalensis |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Ghana, Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm |
Benin, Togo |
b) |
Furcifer angeli |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Furcifer balteatus |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Furcifer belalandaensis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Furcifer labordi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Furcifer monoceras |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Furcifer nicosiai |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Furcifer tuzetae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Trioceros camerunensis |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Trioceros deremensis |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Trioceros eisentrauti |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Trioceros feae |
Selvatica |
Tutti |
Guinea equatoriale |
b) |
Trioceros fuelleborni |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Trioceros montium |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Trioceros perreti |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Trioceros serratus |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Trioceros werneri |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Trioceros wiedersheimi |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Cordylidae |
||||
Cordylus mossambicus |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Cordylus rhodesianus |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Cordylus tropidosternum |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Cordylus vittifer |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Gekkonidae |
||||
Phelsuma abbotti |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma antanosy |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma barbouri |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma berghofi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma breviceps |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma comorensis |
Selvatica |
Tutti |
Comore |
b) |
Phelsuma dubia |
Selvatica |
Tutti |
Comore, Madagascar |
b) |
Phelsuma flavigularis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma guttata |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma hielscheri |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma klemmeri |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma laticauda |
Selvatica |
Tutti |
Comore |
b) |
Phelsuma malamakibo |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma masohoala |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma modesta |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma mutabilis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma pronki |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma pusilla |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma seippi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma serraticauda |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma standingi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Phelsuma v-nigra |
Selvatica |
Tutti |
Comore |
b) |
Uroplatus ebenaui |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus fimbriatus |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus guentheri |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus henkeli |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus lineatus |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus malama |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus phantasticus |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus pietschmanni |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus sameiti |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Uroplatus sikorae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Scincidae |
||||
Corucia zebrata |
Selvatica |
Tutti |
Isole Salomone |
b) |
Varanidae |
||||
Varanus albigularis |
Selvatica |
Tutti |
Tanzania |
b) |
Varanus beccarii |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Varanus dumerilii |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Varanus exanthematicus |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Lunghezza totale superiore a 35 cm |
Benin, Togo |
b) |
Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti) |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Varanus niloticus |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Lunghezza totale superiore a 35 cm |
Benin |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Togo |
b) |
Varanus ornatus |
Selvatica |
Tutti |
Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Togo |
b) |
Varanus salvadorii |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Varanus spinulosus |
Selvatica |
Tutti |
Isole Salomone |
b) |
SERPENTES |
||||
Boidae |
||||
Boa constrictor |
Selvatica |
Tutti |
Honduras |
b) |
Calabaria reinhardtii |
Selvatica |
Tutti |
Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Benin, Togo |
b) |
Candoia carinata |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Elapidae |
||||
Naja atra |
Selvatica |
Tutti |
Laos |
b) |
Naja kaouthia |
Selvatica |
Tutti |
Laos |
b) |
Naja siamensis |
Selvatica |
Tutti |
Laos |
b) |
Pythonidae |
||||
Liasis fuscus |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Morelia boeleni |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Python bivittatus |
Selvatica |
Tutti |
Cina |
b) |
Python molurus |
Selvatica |
Tutti |
Cina |
b) |
Python natalensis |
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Python regius |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Guinea |
b) |
Python reticulatus |
Selvatica |
Tutti |
Malaysia (peninsulare) |
b) |
Python sebae |
Selvatica |
Tutti |
Mauritania |
b) |
TESTUDINES |
||||
Emydidae |
||||
Chrysemys picta |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
Trachemys scripta elegans |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
Geoemydidae |
||||
Batagur borneoensis |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Cuora amboinensis |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia, Malaysia |
b) |
Cuora galbinifrons |
Selvatica |
Tutti |
Cina, Laos |
b) |
Heosemys annandalii |
Selvatica |
Tutti |
Laos |
b) |
Heosemys grandis |
Selvatica |
Tutti |
Laos |
b) |
Heosemys spinosa |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Leucocephalon yuwonoi |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Malayemys subtrijuga |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Notochelys platynota |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Siebenrockiella crassicollis |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Podocnemididae |
||||
Erymnochelys madagascariensis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Peltocephalus dumerilianus |
Selvatica |
Tutti |
Guyana |
b) |
Podocnemis lewyana |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Podocnemis unifilis |
Selvatica |
Tutti |
Suriname |
b) |
Testudinidae |
||||
Geochelone sulcata |
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Benin, Togo |
b) |
Gopherus agassizii |
Selvatica |
Tutti |
Stati Uniti |
b) |
Gopherus berlandieri |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Indotestudo forstenii |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Indotestudo travancorica |
Selvatica |
Tutti |
Tutti |
b) |
Kinixys belliana |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Ghana, Mozambico |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Lunghezza del carapace superiore a 5 cm |
Benin |
b) |
Kinixys erosa |
Selvatica |
Tutti |
Repubblica democratica del Congo, Togo |
b) |
Kinixys homeana |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Ghana, Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Benin |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Lunghezza del carapace superiore a 8 cm |
Togo |
b) |
Kinixys spekii |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Manouria emys |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Manouria impressa |
Selvatica |
Tutti |
Vietnam |
b) |
Stigmochelys pardalis |
Selvatica |
Tutti |
Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda |
b) |
Testudo horsfieldii |
Selvatica |
Tutti |
Kazakhstan |
b) |
Trionychidae |
||||
Amyda cartilaginea |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Chitra chitra |
Selvatica |
Tutti |
Malaysia |
b) |
Pelochelys cantorii |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
AMPHIBIA |
||||
ANURA |
||||
Conrauidae |
||||
Conraua goliath |
Selvatica |
Tutti |
Camerun |
b) |
Dendrobatidae |
||||
Hyloxalus azureiventris |
Selvatica |
Tutti |
Perù |
b) |
Ranitomeya variabilis |
Selvatica |
Tutti |
Perù |
b) |
Ranitomeya ventrimaculata |
Selvatica |
Tutti |
Perù |
b) |
Mantellidae |
||||
Mantella aurantiaca |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella bernhardi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella cowani |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella crocea |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella expectata |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum) |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella pulchra |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Mantella viridis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Microhylidae |
||||
Scaphiophryne gottlebei |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Ranidae |
||||
Lithobates catesbeianus |
Tutti |
Vivi |
Tutti |
d) |
ACTINOPTERYGII |
||||
PERCIFORMES |
||||
Labridae |
||||
Cheilinus undulatus |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
SYNGNATHIFORMES |
||||
Syngnathidae |
||||
Hippocampus barbouri |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Hippocampus comes |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Hippocampus erectus |
Selvatica |
Tutti |
Brasile |
b) |
Hippocampus histrix |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Hippocampus kelloggi |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Hippocampus kuda |
Selvatica |
Tutti |
Cina, Indonesia, Vietnam |
b) |
Hippocampus spinosissimus |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
ARTHROPODA |
|
|
|
|
ARACHNIDA |
||||
SCORPIONES |
||||
Scorpionidae |
||||
Pandinus imperator |
Selvatica |
Tutti |
Benin, Ghana, Togo |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Benin, Togo |
b) |
INSECTA |
||||
LEPIDOPTERA |
||||
Papilionidae |
||||
Ornithoptera croesus |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Ornithoptera victoriae |
Selvatica |
Tutti |
Isole Salomone |
b) |
|
Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Isole Salomone |
b) |
MOLLUSCA |
|
|
|
|
BIVALVIA |
||||
VENEROIDA |
||||
Tridacnidae |
||||
Hippopus hippopus |
Selvatica |
Tutti |
Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam |
b) |
Tridacna crocea |
Selvatica |
Tutti |
Cambogia, Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam |
b) |
Tridacna derasa |
Selvatica |
Tutti |
Figi, Nuova Caledonia, Filippine, Palau, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam |
b) |
Tridacna gigas |
Selvatica |
Tutti |
Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam |
b) |
Tridacna maxima |
Selvatica |
Tutti |
Cambogia, Figi, Isole Marshall, Micronesia, Mozambico, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam |
b) |
Tridacna rosewateri |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Tridacna squamosa |
Selvatica |
Tutti |
Cambogia, Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam |
b) |
Tridacna tevoroa |
Selvatica |
Tutti |
Tonga |
b) |
GASTROPODA |
||||
MESOGASTROPODA |
||||
Strombidae |
||||
Strombus gigas |
Selvatica |
Tutti |
Grenada, Haiti |
b) |
CNIDARIA |
|
|
|
|
ANTHOZOA |
||||
HELIOPORACEA |
||||
Helioporidae |
||||
Heliopora coerulea |
Selvatica |
Tutti |
Isole Salomone |
b) |
SCLERACTINIA |
||||
Scleractinia spp. |
Selvatica |
Tutti |
Ghana |
b) |
Agariciidae |
||||
Agaricia agaricites |
Selvatica |
Tutti |
Haiti |
b) |
Caryophylliidae |
||||
Catalaphyllia jardinei |
Selvatica |
Tutti |
Isole Salomone |
b) |
Euphyllia divisa |
Selvatica |
Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Euphyllia fimbriata |
Selvatica |
Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Euphyllia paraancora |
Selvatica |
Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Euphyllia paradivisa |
Selvatica |
Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Euphyllia yaeyamaensis |
Selvatica |
Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Plerogyra discus |
Selvatica |
Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei) |
Selvatica |
Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Faviidae |
||||
Favites halicora |
Selvatica |
Tutti |
Tonga |
b) |
Platygyra sinensis |
Selvatica |
Tutti |
Tonga |
b) |
Mussidae |
||||
Acanthastrea hemprichii |
Selvatica |
Tutti |
Tonga |
b) |
Blastomussa merleti |
Selvatica |
Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Cynarina lacrymalis |
Selvatica |
Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali |
Indonesia |
b) |
Scolymia spp. |
Selvatica |
Tutti |
Tonga |
b) |
Pocilloporidae |
||||
Seriatopora stellata |
Selvatica |
Tutti |
Indonesia |
b) |
Trachyphylliidae |
||||
Trachyphyllia geoffroyi |
Selvatica |
Tutti |
Figi |
b) |
FLORA |
||||
Amaryllidaceae |
||||
Galanthus nivalis |
Selvatica |
Tutti |
Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina |
b) |
Apocynaceae |
||||
Pachypodium inopinatum |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Pachypodium rosulatum |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Pachypodium sofiense |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Cycadaceae |
||||
Cycadaceae spp. |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Euphorbiaceae |
||||
Euphorbia ankarensis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia banae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia berorohae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia bongolavensis |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia bulbispina |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia duranii |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia fianarantsoae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia guillauminiana |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia iharanae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia kondoi |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia labatii |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia lophogona |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia millotii |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia neohumbertii |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia pachypodioides |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia razafindratsirae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia suzannae-marnierae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Euphorbia waringiae |
Selvatica |
Tutti |
Madagascar |
b) |
Orchidaceae |
||||
Anacamptis pyramidalis |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Barlia robertiana |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Cypripedium japonicum |
Selvatica |
Tutti |
Cina, Corea del Nord, Giappone, Corea del Sud |
b) |
Cypripedium macranthos |
Selvatica |
Tutti |
Corea del Sud, Russia |
b) |
Cypripedium margaritaceum |
Selvatica |
Tutti |
Cina |
b) |
Cypripedium micranthum |
Selvatica |
Tutti |
Cina |
b) |
Dactylorhiza romana |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Dendrobium bellatulum |
Selvatica |
Tutti |
Vietnam |
b) |
Dendrobium nobile |
Selvatica |
Tutti |
Laos |
b) |
Dendrobium wardianum |
Selvatica |
Tutti |
Vietnam |
b) |
Myrmecophila tibicinis |
Selvatica |
Tutti |
Belize |
b) |
Ophrys holoserica |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Ophrys pallida |
Selvatica |
Tutti |
Algeria |
b) |
Ophrys tenthredinifera |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Ophrys umbilicata |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Orchis coriophora |
Selvatica |
Tutti |
Russia |
b) |
Orchis italica |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Orchis mascula |
Selvatica/Prelevati dalla natura e allevati in cattività |
Tutti |
Albania |
b) |
Orchis morio |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Orchis pallens |
Selvatica |
Tutti |
Russia |
b) |
Orchis punctulata |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Orchis purpurea |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Orchis simia |
Selvatica |
Tutti |
Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia |
b) |
Orchis tridentata |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Orchis ustulata |
Selvatica |
Tutti |
Russia |
b) |
Phalaenopsis parishii |
Selvatica |
Tutti |
Vietnam |
b) |
Serapias cordigera |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Serapias parviflora |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Serapias vomeracea |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Primulaceae |
||||
Cyclamen intaminatum |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Cyclamen mirabile |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Cyclamen pseudibericum |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Cyclamen trochopteranthum |
Selvatica |
Tutti |
Turchia |
b) |
Stangeriaceae |
||||
Stangeriaceae spp. |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
Zamiaceae |
||||
Zamiaceae spp. |
Selvatica |
Tutti |
Mozambico |
b) |
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/737 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
83,5 |
TN |
392,6 |
|
TR |
94,0 |
|
ZZ |
190,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
49,4 |
TR |
109,0 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
112,6 |
TR |
138,9 |
|
ZZ |
125,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,2 |
IL |
75,0 |
|
MA |
48,6 |
|
MO |
59,6 |
|
ZA |
60,1 |
|
ZZ |
58,3 |
|
0805 50 10 |
BR |
107,1 |
MA |
73,0 |
|
TR |
56,0 |
|
ZZ |
78,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
99,8 |
BR |
100,9 |
|
CL |
124,4 |
|
MK |
32,8 |
|
NZ |
157,4 |
|
US |
234,9 |
|
ZA |
118,4 |
|
ZZ |
124,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/47 |
DECISIONE (UE) 2015/738 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2015
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). |
(3) |
Il 6 ottobre 2014 la Francia ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la Mory-Ducros SAS, in Francia, integrandola con ulteriori informazioni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di 6 052 200 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 6 052 200 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/49 |
DECISIONE (PESC) 2015/739 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013). |
(2) |
Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015). |
(3) |
La UNSCR 2196 (2015) prevede alcune modifiche dei criteri per le restrizioni all'ammissione e il congelamento di fondi e risorse economiche per le persone o entità designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della UNSCR 2127 (2013). |
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune modifiche. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1) |
è inserito l' articolo seguente: «Articolo 1 bis Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano, registrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.» ; |
2) |
all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
3) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone:
elencate nell'allegato della presente decisione.» ; |
4) |
all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, compresa una transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone ed entità:
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).
8.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/52 |
DECISIONE (PESC) 2015/740 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/449/PESC (1), dato il perdurare delle serie preoccupazioni da esso nutrite per la situazione in Sud Sudan. |
(2) |
Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fortemente allarmato e preoccupato per il conflitto in atto dal dicembre 2013 tra il governo della Repubblica del Sud Sudan e le forze di opposizione, preoccupato per le grandi sofferenze umane che ne derivano e condannando risolutamente le violazioni e gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario internazionale, passati e in atto, nonché preoccupato per lo sfollamento su larga scala della popolazione e per l'aggravarsi della crisi umanitaria, ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015). Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato la responsabilità di tutte le parti del conflitto per le sofferenze del popolo del Sud Sudan. Ha altresì stabilito che la situazione nel Sud Sudan rappresenta una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza nella regione. |
(3) |
I punti 9 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono misure restrittive sotto forma di restrizioni di viaggio e congelamento dei beni che potrebbero essere applicate a persone ed entità designate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («il Comitato»). I punti 6, 7 e 8 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono altresì criteri per designare le persone ed entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 12 di detta risoluzione. |
(4) |
A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC e le misure restrittive previste dall'UNSCR 2206 (2015) dovrebbero essere raggruppate in un unico strumento giuridico. |
(5) |
La decisione 2014/449/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata di conseguenza. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.
2. È inoltre vietato:
a) |
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
c) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b). |
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, dell'Unione africana (UA), dell'UE o dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU, dell'UA e dell'UE; |
b) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'UE o dei suoi Stati membri o del personale dell'ONU, dell'UA o dell'IGAD; |
c) |
alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); |
d) |
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); |
e) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento; |
f) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale, |
purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'UE o dei suoi Stati membri, dal personale dell'ONU o dell'IGAD, o da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:
a) |
designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione; |
b) |
non contemplati dalla lettera a) che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, il cui elenco figura nell'allegato II. |
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
Articolo 4
1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato I.
2. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica quando:
a) |
il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato; |
b) |
l'ingresso o il transito è necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario; |
c) |
il viaggio contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e di stabilità nella regione, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato. |
Articolo 5
1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato II.
2. L'articolo 3, paragrafo 1, lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; |
d) |
in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
3. Si ritiene che il paragrafo 2 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
4. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3.
5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse od ospitate dall'UE o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nel Sud Sudan.
6. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
7. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Articolo 6
1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, direttamente o indirettamente:
a) |
persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione; |
b) |
persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associati, il cui elenco figura nell'allegato II, |
sono congelati.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o II ovvero destinarli a loro vantaggio.
Articolo 7
1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato I.
2. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
esclusivamente per il pagamento di onorari congrui e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati. |
Lo Stato membro interessato notifica preventivamente al Comitato l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati. Le autorizzazioni possono essere concesse qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato tale decisione al Comitato e quest'ultimo l'abbia approvata.
4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono altresì autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale e che i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo abbia effetto o detta decisione sia stata emessa anteriormente alla data di adozione della UNSCR 2206 (2015), vale a dire il 3 marzo 2015, non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I o II e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.
5. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
6. L'articolo 6 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato I, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o II e previa notifica dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, il rilascio di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche a tal fine, data dallo Stato membro interessato al Comitato 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
Articolo 8
1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato II.
2. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; |
c) |
la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o II, e |
d) |
il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. L'articolo 6, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato II, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o nell'allegato II.
5. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6; oppure |
c) |
pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 9
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato II.
3. Il Consiglio trasmette le sue decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le sue decisioni e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.
Articolo 10
1. Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone e le entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data della designazione.
Articolo 11
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 12
1. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti e in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone e entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 9, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
Articolo 13
La decisione 2014/449/PESC è abrogata.
Articolo 14
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 100).
(2) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
ALLEGATO I
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
ALLEGATO II
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Santino DENG (pseudonimo: Santino Deng Wol) |
Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) |
Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. |
11.7.2014 |
2. |
Peter GADET (pseudonimo: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka) |
Leader della milizia antigovernativa Nuer. Luogo di nascita: Mayom County Unity State |
Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sud Sudan, e di gravi violazioni dei diritti umani. |
11.7.2014 |