ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2015/728 della Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ) |
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DECISIONI |
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ORIENTAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/728 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2015
che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che il materiale specifico a rischio sia rimosso e distrutto conformemente all'allegato V del medesimo regolamento. In conformità di tale allegato, il materiale specifico a rischio comprende gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. |
(3) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (2), del 16 luglio 2010, afferma che eventuali modifiche dell'elenco del materiale specifico a rischio vigente di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 (nel seguito elenco del materiale specifico a rischio) deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'Unione. |
(4) |
Il 13 febbraio 2014, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sul rischio di BSE nell'intestino e nel mesentere dei bovini (3) (in prosieguo «parere dell'EFSA»), che indica, in termini quantitativi, il carico infettivo di diverse parti dell'intestino e del mesentere dei bovini. Secondo il parere dell'EFSA, nei bovini affetti da BSE, i) fino a 36 mesi d'età l'infettività è principalmente associata (in media più del 90 %) con gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e il cieco; ii) sopra i 36 e sotto i 60 mesi d'età, esiste una sostanziale variabilità interindividuale nel contributo relativo delle strutture intestinali e mesenteriche all'infettività totale; iii) dai 60 mesi d'età l'infettività è prevalentemente associata (in media più del 90 %) ai nervi mesenterici e al complesso dei gangli celiaco e mesenterico; iv) in un animale infetto indipendentemente dall'età alla macellazione il contributo all'infettività totale del duodeno, del colon e dei nodi linfatici mesenterici è inferiore allo 0,1 %. Il parere dell'EFSA afferma inoltre che l'infettività totale associata a tali tessuti varia con l'età dell'animale infetto, con un picco in animali più giovani di 18 mesi, per raggiungere progressivamente un minimo in animali più vecchi di 60 mesi. |
(5) |
I nervi mesenterici e il complesso dei gangli celiaco e mesenterico sono tessuti associati al mesenterio e al grasso mesenterico e pertanto non vi è un modo pratico per separarli efficacemente gli uni dagli altri. |
(6) |
Al fine di garantire che le norme relative alla rimozione del materiale specifico a rischio siano effettivamente applicabili e non inutilmente complesse, e al fine di facilitare i controlli, è opportuno evitare differenze in base all'età dell'animale macellato. Per preservare un elevato livello di protezione della salute umana, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesenterio (che non può essere separato dai nervi mesenterici, il complesso dei gangli celiaco e mesenterico e i grassi mesenterici) dovrebbero pertanto essere mantenuti nell'elenco del materiale specifico a rischio per gli animali di tutte le età. |
(7) |
Il parere scientifico dell'EFSA sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) del rischio di ESB dovuto alle proteine animali trasformate (PAT), pubblicato nel 2011 (4), afferma che in un caso clinico di BSE il contributo all'infettività totale dei tessuti del sistema nervoso centrale e periferico è del 90 %, mentre quello dell'ileo distale è circa del 10 %. L'infettività residuale nelle parti dell'intestino diverse dagli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e del cieco può essere considerata trascurabile. L'eliminazione completa del rischio non è un obiettivo realistico per qualsiasi decisione di gestione dei rischi. |
(8) |
L'esclusione dall'elenco del materiale specifico a rischio del duodeno, del colon e dell'intestino tenue, fatta eccezione per gli ultimi quattro metri avvicinerebbe l'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE agli standard internazionali. Infatti, per quanto riguarda l'intestino e il mesentere dei bovini, l'articolo 11.4.14 del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri raccomanda che l'ileo distale (l'ultima parte dell'intestino tenue) dei bovini di ogni età provenienti da paesi con un rischio di BSE controllato o un rischio di BSE indeterminato non siano messi in commercio. Pertanto, non vi è alcuna raccomandazione dell'OIE che impedisca gli scambi delle rimanenti parti dell'intestino o del mesentere di un bovino. |
(9) |
In base al parere dell'EFSA e alle raccomandazioni del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE, l'elenco del materiale specifico a rischio riguardante i bovini dovrebbe essere modificato includendo gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere (che non posso essere separati dai nervi mesenterici, dal complesso dei gangli celiaco e mesenterico e dal grasso mesenterico), ma escludendo le restanti parti dell'intestino dei bovini, vale a dire il duodeno, il colon e l'intestino tenue, ad eccezione degli ultimi quattro metri. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n 999/2001. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) |
le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015»; COM(2010) 384 final.
(3) EFSA Journal 2014; 12(2):3554.
(4) EFSA Journal 2011;9(1):1947.
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/729 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
84,3 |
TN |
392,6 |
|
TR |
94,0 |
|
ZZ |
190,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
49,4 |
TR |
109,0 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
112,6 |
TR |
136,7 |
|
ZZ |
124,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,0 |
IL |
76,8 |
|
MA |
45,1 |
|
MO |
59,6 |
|
ZZ |
58,1 |
|
0805 50 10 |
BR |
107,1 |
MA |
69,8 |
|
TR |
56,0 |
|
ZZ |
77,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
101,6 |
BR |
93,3 |
|
CL |
119,5 |
|
MK |
32,8 |
|
NZ |
138,8 |
|
US |
161,3 |
|
ZA |
117,7 |
|
ZZ |
109,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/730 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 aprile 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (3) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (4) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014. |
(2) |
Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'ANC competenti. |
(3) |
Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC 2010. |
(4) |
Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1) |
all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:
(*) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).»" ; |
2) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
L'articolo 3 è modificato come segue:
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4) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
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5) |
è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.» ; |
6) |
è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) (**) 1. La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo. 2. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016. 3. La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016. 4. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ter, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento 2016. (**) Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).»" |
Articolo 2
Modifiche degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU C 72 del 28.2.2015, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).
(4) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è modificata come segue:
|
2) |
la parte 2 è sostituita dalla seguente: «PARTE 2 Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV, IA e custodi Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle proprie disponibilità in titoli. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:
La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7. La BCN competente ha altresì facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4.
|
3) |
la parte 3 è modificata come segue:
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4) |
la parte 6 è modificata come segue:
|
5) |
la parte 7 è modificata come segue:
|
6) |
è aggiunta la seguente parte 8: «PARTE 8 Segnalazione annuale da parte delle IA delle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle proprie disponibilità in titoli, con frequenza annuale. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle seguenti disposizioni e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:
|
(1) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(2) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
(3) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).
(4) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(5) Ove disponibili, i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15) sono segnalati con identificazione separata.
(6) Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.
(7) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
(8) Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.
(9) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1) |
la tavola della parte 1 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la tavola nella parte 2 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la parte 3 è modificata come segue:
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DECISIONI
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/731 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2015
che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciassettesima e nella diciottesima regione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE (2) della Commissione, la diciassettesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina; la diciottesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Russia. |
(2) |
Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. |
(3) |
La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella diciassettesima e nella diciottesima regione. |
(4) |
Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(10) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. |
(11) |
In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella diciassettesima e nella diciottesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 23 giugno 2015 nella diciassettesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE e a partire dal 14 settembre 2015 nella diciottesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ORIENTAMENTI
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/22 |
INDIRIZZO (UE) 2015/732 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 aprile 2015
che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(2) |
Alla luce dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente Indirizzo. Le norme dettate dal presente Indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari. |
(3) |
Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC attribuisce all'Eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'Eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato. |
(4) |
Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC dispone che quando l'Eurosistema effettua operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie. |
(5) |
Al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti, nonché di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività, per risultare idonee quali garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, devono soddisfare determinati criteri uniformi negli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(6) |
L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione del presente Indirizzo in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(7) |
L'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in relazione alle strutture cedolari accettabili per le attività negoziabili. |
(8) |
Pertanto, è opportuno modificare l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L'articolo 63 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è sostituito dal seguente:
«Articolo 63
Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili
1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:
a) |
cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a flussi di cassa negativi; ovvero |
b) |
cedola variabile che non può dar luogo a flussi di cassa negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:
|
2. Strutture cedolari non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono idonee, incluse strutture in cui solo parte della struttura della remunerazione, quale un premio, risulta non conforme.
3. Ai fini del presente articolo, se la cedola è a variazioni predefinite, di tipo fisso o variabile, la verifica della struttura cedolare è basata sull'intero ciclo di vita dell'attività in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.
4. Strutture cedolari accettabili non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, ossia non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare dipendenti da una decisione dell'emittente, durante l'intero ciclo di vita dell'attività, in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.»
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente Indirizzo e le applicano a partire dal 1o maggio 2015. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 24 aprile 2015.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
Rettifiche
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/25 |
Rettifica della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 5 giugno 2009 )
Pagina 93, articolo 1, punto 1, relativo all'articolo 1 della direttiva 98/70/CE:
anziché:
«…
a) |
per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e |
…»
leggi:
«…
a) |
per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e |
…»
pagina 93, articolo 1, punto 2, lettera a), punto i), relativo all'articolo 2, primo comma, punto 3, della direttiva 98/70/CE:
anziché:
«2. |
l'articolo 2 è così modificato:
|
leggi:
«2. |
l'articolo 2 è così modificato:
|
pagina 94, articolo 1, punto 4), relativo all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE:
anziché:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2008, i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), …
Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), …»
leggi:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2008, i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), …
Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), …»