ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
7 maggio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/728 della Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/729 della Commissione, del 6 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/731 della Commissione, del 6 maggio 2015, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciassettesima e nella diciottesima regione

20

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE ( GU L 140 del 5.6.2009 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/728 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2015

che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che il materiale specifico a rischio sia rimosso e distrutto conformemente all'allegato V del medesimo regolamento. In conformità di tale allegato, il materiale specifico a rischio comprende gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

(3)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (2), del 16 luglio 2010, afferma che eventuali modifiche dell'elenco del materiale specifico a rischio vigente di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 (nel seguito elenco del materiale specifico a rischio) deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'Unione.

(4)

Il 13 febbraio 2014, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sul rischio di BSE nell'intestino e nel mesentere dei bovini (3) (in prosieguo «parere dell'EFSA»), che indica, in termini quantitativi, il carico infettivo di diverse parti dell'intestino e del mesentere dei bovini. Secondo il parere dell'EFSA, nei bovini affetti da BSE, i) fino a 36 mesi d'età l'infettività è principalmente associata (in media più del 90 %) con gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e il cieco; ii) sopra i 36 e sotto i 60 mesi d'età, esiste una sostanziale variabilità interindividuale nel contributo relativo delle strutture intestinali e mesenteriche all'infettività totale; iii) dai 60 mesi d'età l'infettività è prevalentemente associata (in media più del 90 %) ai nervi mesenterici e al complesso dei gangli celiaco e mesenterico; iv) in un animale infetto indipendentemente dall'età alla macellazione il contributo all'infettività totale del duodeno, del colon e dei nodi linfatici mesenterici è inferiore allo 0,1 %. Il parere dell'EFSA afferma inoltre che l'infettività totale associata a tali tessuti varia con l'età dell'animale infetto, con un picco in animali più giovani di 18 mesi, per raggiungere progressivamente un minimo in animali più vecchi di 60 mesi.

(5)

I nervi mesenterici e il complesso dei gangli celiaco e mesenterico sono tessuti associati al mesenterio e al grasso mesenterico e pertanto non vi è un modo pratico per separarli efficacemente gli uni dagli altri.

(6)

Al fine di garantire che le norme relative alla rimozione del materiale specifico a rischio siano effettivamente applicabili e non inutilmente complesse, e al fine di facilitare i controlli, è opportuno evitare differenze in base all'età dell'animale macellato. Per preservare un elevato livello di protezione della salute umana, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesenterio (che non può essere separato dai nervi mesenterici, il complesso dei gangli celiaco e mesenterico e i grassi mesenterici) dovrebbero pertanto essere mantenuti nell'elenco del materiale specifico a rischio per gli animali di tutte le età.

(7)

Il parere scientifico dell'EFSA sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) del rischio di ESB dovuto alle proteine animali trasformate (PAT), pubblicato nel 2011 (4), afferma che in un caso clinico di BSE il contributo all'infettività totale dei tessuti del sistema nervoso centrale e periferico è del 90 %, mentre quello dell'ileo distale è circa del 10 %. L'infettività residuale nelle parti dell'intestino diverse dagli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e del cieco può essere considerata trascurabile. L'eliminazione completa del rischio non è un obiettivo realistico per qualsiasi decisione di gestione dei rischi.

(8)

L'esclusione dall'elenco del materiale specifico a rischio del duodeno, del colon e dell'intestino tenue, fatta eccezione per gli ultimi quattro metri avvicinerebbe l'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE agli standard internazionali. Infatti, per quanto riguarda l'intestino e il mesentere dei bovini, l'articolo 11.4.14 del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri raccomanda che l'ileo distale (l'ultima parte dell'intestino tenue) dei bovini di ogni età provenienti da paesi con un rischio di BSE controllato o un rischio di BSE indeterminato non siano messi in commercio. Pertanto, non vi è alcuna raccomandazione dell'OIE che impedisca gli scambi delle rimanenti parti dell'intestino o del mesentere di un bovino.

(9)

In base al parere dell'EFSA e alle raccomandazioni del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE, l'elenco del materiale specifico a rischio riguardante i bovini dovrebbe essere modificato includendo gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere (che non posso essere separati dai nervi mesenterici, dal complesso dei gangli celiaco e mesenterico e dal grasso mesenterico), ma escludendo le restanti parti dell'intestino dei bovini, vale a dire il duodeno, il colon e l'intestino tenue, ad eccezione degli ultimi quattro metri.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n 999/2001.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015»; COM(2010) 384 final.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(2):3554.

(4)  EFSA Journal 2011;9(1):1947.


7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/729 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,3

TN

392,6

TR

94,0

ZZ

190,3

0707 00 05

AL

49,4

TR

109,0

ZZ

79,2

0709 93 10

MA

112,6

TR

136,7

ZZ

124,7

0805 10 20

EG

51,0

IL

76,8

MA

45,1

MO

59,6

ZZ

58,1

0805 50 10

BR

107,1

MA

69,8

TR

56,0

ZZ

77,6

0808 10 80

AR

101,6

BR

93,3

CL

119,5

MK

32,8

NZ

138,8

US

161,3

ZA

117,7

ZZ

109,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/5


REGOLAMENTO (UE) 2015/730 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (3) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (4) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014.

(2)

Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'ANC competenti.

(3)

Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC 2010.

(4)

Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:

«8a.

il termine “impresa di assicurazione” (IA) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50) (*).

(*)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).»"

;

2)

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, IA, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi” e individualmente “soggetto effettivamente dichiarante”).

2.   Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.»

;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da:

a)

IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;

b)

succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato;

c)

succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.

A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.»

;

3)

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.»

;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.   La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA;

2 ter.   Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'IA e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti a) nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); b) nel regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); c) nel regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30); e d) nel regolamento (UE) n. 1374/2014 (ECB/2014/50).»

;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 11:

«8.   La BCN competente richiede che le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscano, con frequenza trimestrale, le informazioni richieste nella parte 6 dell'allegato I con l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione” (titolo per titolo), sui titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e sui titoli senza codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6.

9.   Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE:

a)

dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e la ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione tra i due enti; ovvero

b)

dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza, trasmessi da soggetti dichiaranti direttamente e contemporaneamente ad una BCN e ad una ANC.

10.   Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica per le IA ai sensi del presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello per garantire la qualità dei dati.

11.   Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata da parte dell'ANC competente di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati stabiliti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.»

;

4)

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera a), la prima frase del punto i) è sostituita dalla seguente:

«le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40 %;»;

b)

al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5 %;»

;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all'ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC esentati nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5 %; tale soglia può tuttavia essere innalzata al 15 % per i primi due anni successivi all'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;»

d)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IA nel modo seguente:

a)

le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che il contributo complessivo dei titoli detenuti dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 5 %; o

b)

le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che:

i)

il contributo complessivo detenuto dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 20 %; e

ii)

i dati segnalati direttamente dalle IA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.»

;

e)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dai FCM dell'area dell'euro.

4.   Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutte le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dalle SV dell'area dell'euro.»

;

f)

al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Le BCN hanno facoltà di esentare i custodi, del tutto o in parte, dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, a condizione che i dati segnalati direttamente dalle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.»

;

g)

è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

«6 bis.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 8, a favore delle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione, a condizione che le BCN possano ricavare da dati raccolti da altre fonti i dati che devono essere segnalati dalle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione.»

;

h)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, qualora i soggetti dichiaranti effettivi segnalino gli stessi dati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), o del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), ovvero qualora le BCN possano ricavare gli stessi data in altro modo, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.»

;

5)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»

;

6)

è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) (**)

1.   La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo.

2.   La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016.

3.   La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016.

4.   La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ter, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento 2016.

(**)  Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).»"

Articolo 2

Modifiche degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU C 72 del 28.2.2015, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

(4)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

(5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1)

la parte 1 è modificata come segue:

a)

la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«IFM, FI e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori residenti, devono fornire le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:»; e

b)

la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«Le SV e IA forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:»

;

2)

la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV, IA e custodi

Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle proprie disponibilità in titoli. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a)

sono segnalati i dati relativi ai campi 1 e 2;

b)

sono segnalati i dati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue:

i)

qualora IFM, FI, SV, IA e custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 6; o

ii)

qualora IFM, FI, SV, IA e custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7.

La BCN competente ha altresì facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4.

Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Valore di mercato

4

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

5

Operazioni finanziarie

6

Altre variazioni di volume al valore nominale

7

Altre variazioni di volume al valore di mercato»

;

3)

la parte 3 è modificata come segue:

a)

la frase seguente è aggiunta prima della tavola:

«I custodi che segnalano le disponibilità delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, devono segnalare i dati relativi al campo 9 o al campo 10.»

;

b)

la tavola è sostituita dalla seguente:

«Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Settore del detentore:

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Altri intermediari finanziari (S.125), escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, gli ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13) (1)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (2)

4

Valore di mercato

5

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

6

Operazioni finanziarie

7

Altre variazioni di volume al valore nominale

8

Altre variazioni di volume al valore di mercato

9

Istituzione detentrice

10

Istituzione detentrice soggetta a obblighi di segnalazione diretta

;

4)

la parte 6 è modificata come segue:

a)

l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La BCN competente può anche scegliere di richiedere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 6»

;

b)

la tavola è sostituita dalla seguente:

«Campo

Descrizione

Opzioni di segnalazione alternative

1

Codice ISIN

i)

a livello di gruppo

ii)

individuazione separata degli organismi residenti e dei non residenti

iii)

per organismo»

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Valore di mercato

4

Organismi residenti/organismi non residenti

 

5

Organismo del gruppo

 

6

L'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

 

 

 

5)

la parte 7 è modificata come segue:

a)

il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito a breve termine” (F.31), “titoli di credito a lungo termine” (F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:»

;

b)

i punti i) e ii) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o

ii)

i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento.»

;

c)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per i custodi che segnalino dati in merito ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori finanziari residenti non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per conto di investitori non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:

i)

i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o

ii)

i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento.

I custodi che segnalino le disponibilità di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis non devono segnalare i dati relativi ai campi 22 o 23.»

;

d)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Per le imprese a capo di gruppi bancari che segnalino dati sui titoli detenuti dal loro gruppo, inclusi gli organismi non residenti, i dati trimestrali possono essere segnalati come segue:

i)

i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4) e i dati relativi ai campi 6 e da 9 a 15, per il trimestre di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o

ii)

i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4) e i dati relativi ai campi 6 e da 9 a 15, per il trimestre di riferimento.

I dati di cui ai punti i) e ii) sono segnalati in conformità ad una delle seguenti opzioni:

i)

aggregati per l'intero gruppo; o

ii)

separatamente per gli organismi residenti e per gli organismi non residenti del gruppo. In questo caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 19; o

iii)

separatamente da ciascun organismo del gruppo. In questo caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 20.

La BCN competente può richiedere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino anche i dati relativi al campo 21.»

;

e)

la tavola è sostituita dalla seguente:

«Campo

Descrizione

1

Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (3)

3

Base di quotazione

4

Valore di prezzo

5

Valore di mercato

6

Strumenti:

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Azioni quotate (F.511)

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

7

Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli:

Autorità bancaria centrale (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125)

Imprese di assicurazione (S.128)

8

Settori o sottosettori degli investitori segnalati dai custodi:

Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13) (4)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (5)

9

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) (6)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (7)

10

Investimenti di portafoglio o investimenti diretti

11

Disaggregazione per paese dell'investitore

12

Disaggregazione per paese dell'emittente

13

Valuta di denominazione dei titoli

14

Data di emissione

15

Data di scadenza

16

Operazioni finanziarie

17

Aggiustamenti da rivalutazione

18

Altre variazioni di volume

19

Organismi residenti/Organismi non residenti

20

Organismo del gruppo

21

L'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

22

Istituzione detentrice

23

Istituzione detentrice soggetta a obblighi di segnalazione diretta

;

6)

è aggiunta la seguente parte 8:

«PARTE 8

Segnalazione annuale da parte delle IA delle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN

Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle proprie disponibilità in titoli, con frequenza annuale. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle seguenti disposizioni e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a)

se le IA segnalano dati titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2 e 4;

b)

la BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IA segnalino anche i dati relativi ai campi 2b e 3;

c)

se le IA segnalano dati aggregati, sono segnalati i dati relativi ai campi 3 e da 4 a 8.

Campo

Descrizione

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

2b

Base di quotazione

3

Valore di mercato

4

Disaggregazione geografica del detentore (singoli paesi SEE, paesi non-SEE)

5

Strumenti:

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Azioni quotate (F.511)

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

6

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S. 125)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) (8)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (9)

7

Disaggregazione per paese dell'emittente

8

Valuta di denominazione dei titoli


(1)  Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(2)  La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»

(3)  Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).

(4)  Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(5)  Ove disponibili, i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15) sono segnalati con identificazione separata.

(6)  Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.

(7)  La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»

(8)  Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.

(9)  La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1)

la tavola della parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Categoria

Descrizione delle caratteristiche principali

1.

Titoli di credito (F.3)

I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Essi presentano le seguenti caratteristiche:

a)   data di emissione: la data in cui il titolo è stato emesso;

b)   prezzo di emissione: il prezzo al quale gli investitori acquistano il titolo al momento dell'emissione;

c)   data di rimborso o data di scadenza: la data in cui, secondo il contratto, sarà effettuato il rimborso definitivo del capitale;

d)   prezzo di rimborso o valore facciale: l'importo che l'emittente pagherà al detentore del titolo alla scadenza di questo;

e)   scadenza originaria: periodo che intercorre tra la data di emissione e la data del pagamento finale stabilita nel contratto;

f)   vita residua: periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data del rimborso definitivo stabilita nel contratto;

g)   tasso cedolare: il tasso di interesse che l'emittente versa ai detentori dei titoli di credito; il tasso può essere fisso per tutta la durata del titolo o variare in funzione dell'inflazione, dei tassi di interessi o dei prezzi di talune attività; le cambiali e le obbligazioni a tasso zero non comportano il pagamento di interessi;

h)   data della cedola: la data alla quale l'emittente versa gli interessi ai detentori dei titoli di credito;

i)   denominazione: il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso e il tasso cedolare possono essere espressi (o rimborsati) in moneta nazionale o in valuta estera.

Il rating dei titoli di credito, cioè la valutazione dell'affidabilità creditizia delle single emissioni di titoli, è assegnato da agenzie riconosciute sulla base delle varie classi di rating.

Con riguardo alla lettera c), la data di scadenza può coincidere con la data di conversione di un titolo di credito in azioni. In questo caso per convertibilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni ordinarie dell'emittente. Per scambiabilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni di un'altra società diversa dall'emittente. I titoli di credito perpetuo, che non hanno una scadenza prestabilita, sono classificati come titoli di credito.

1a.

Titoli di credito a breve termine (F.31)

Titoli di credito la cui scadenza originaria sia pari o inferiore a un anno e titoli di credito a vista, rimborsabili su richiesta del creditore.

1b.

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

Titoli di credito la cui scadenza originaria sia superiore a un anno o a scadenza indeterminata.

2.

Azioni e altre partecipazioni (F.51)

Le azioni e le altre partecipazioni sono attività finanziarie rappresentative del diritto sul valore residuo di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori. La proprietà di partecipazioni in organismi giuridici è normalmente comprovata da azioni, quote, ricevute di deposito, partecipazioni o documenti simili.

Le azioni e le altre partecipazioni sono suddivise in: azioni quotate (F.511); azioni non quotate (F.512); e altre partecipazioni (F.519).

2a.

Azioni quotate (F.511)

Le azioni quotate sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L'esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato.

3.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

Le quote di fondi di investimento sono partecipazioni in fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie.

Le quote di fondi di investimento sono suddivise in: quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); e quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522).»

2)

la tavola nella parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Settore

Definizione

1.

Società non finanziarie (S.11)

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi- società non finanziarie.

2.

Autorità bancarie centrali (S.121)

Il sottosettore delle autorità bancarie centrali (S.121) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

3.

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e degli FCM, la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o prossimi sostituti dei depositi da unità istituzionali, cioè non soltanto da IFM, e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.

4.

Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)

Il sottosettore dei fondi comuni monetari (S.123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e delle istituzioni di credito. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento come prossimi sostituti dei depositi di unità istituzionali e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in quote o partecipazioni in fondi comuni monetari, titoli di credito a breve termine e/o depositi.

I fondi di investimento del tipo di fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni sono prossimi sostituti dei depositi.

5.

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

Il sottosettore dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento che non sono prossimi sostituti dei depositi e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in attività finanziarie diverse dalle attività finanziarie a breve termine e in attività non finanziarie (generalmente immobiliari). I fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni non sono considerate prossimi sostituti dei depositi.

6.

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e garanzie standard.

7.

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (“SV”)

Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.

8.

Ausiliari finanziari (S.126)

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari.

9.

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.

10.

Imprese di assicurazione (S.128)

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi.

11.

Fondi pensione (S.129)

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.

12.

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori: amministrazioni centrali (S.1311); amministrazioni di Stati federati (S.1312); amministrazioni locali (S.1313); enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

13.

Famiglie (S.14)

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale.

14.

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.»

3)

la parte 3 è modificata come segue:

a)

la frase seguente è aggiunta al paragrafo 2:

«In particolare, le operazioni finanziarie includono la cancellazione del debito di comune accordo tra il debitore e il creditore (cancellazione o remissione di debiti).»

;

b)

il primo trattino del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«—

Le rivalutazioni del prezzo comprendono le modifiche che avvengono nel periodo di riferimento sul valore delle posizioni di fine periodo a causa di modifiche del valore di riferimento al quale sono registrate, cioè i guadagni o le perdite in conto capitale. Esse includono anche le variazioni di crediti finanziari a seguito di cancellazioni parziali che rispecchiano valori reali di mercato di crediti finanziari negoziabili.»

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Le altre variazioni di volume si riferiscono alle variazioni di volume delle attività che possono verificarsi dal lato dell'investitore, a causa di uno dei seguenti fattori: a) un'alterazione nella copertura statistica della popolazione (ad esempio la riclassificazione e la ristrutturazione di unità istituzionali (*); b) la riclassificazione delle attività; c) errori di segnalazione corretti in relazione a dati segnalati solo per un arco temporale ridotto; d) la cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili, quando questi sono in forma di titoli, da parte dei creditori; o e) variazione di residenza dell'investitore.

(*)  Ad esempio, nel caso di fusioni ed acquisizioni la trasmissione alla società incorporante delle attività e passività finanziarie esistenti tra la società incorporata e terzi.»"



DECISIONI

7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/731 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2015

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciassettesima e nella diciottesima regione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE (2) della Commissione, la diciassettesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina; la diciottesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Russia.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella diciassettesima e nella diciottesima regione.

(4)

Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(11)

In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella diciassettesima e nella diciottesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 23 giugno 2015 nella diciassettesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE e a partire dal 14 settembre 2015 nella diciottesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ORIENTAMENTI

7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/22


INDIRIZZO (UE) 2015/732 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2015

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Alla luce dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente Indirizzo. Le norme dettate dal presente Indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari.

(3)

Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC attribuisce all'Eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'Eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato.

(4)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC dispone che quando l'Eurosistema effettua operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

(5)

Al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti, nonché di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività, per risultare idonee quali garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, devono soddisfare determinati criteri uniformi negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(6)

L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione del presente Indirizzo in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(7)

L'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in relazione alle strutture cedolari accettabili per le attività negoziabili.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'articolo 63 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili

1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:

a)

cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a flussi di cassa negativi; ovvero

b)

cedola variabile che non può dar luogo a flussi di cassa negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:

i)

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,

un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA,

il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale,

un tasso di inflazione dell'area dell'euro; e

ii)

f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono numeri che sono predeterminati all'emissione o sono suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui f e c sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l sarà pari a uno.

2.   Strutture cedolari non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono idonee, incluse strutture in cui solo parte della struttura della remunerazione, quale un premio, risulta non conforme.

3.   Ai fini del presente articolo, se la cedola è a variazioni predefinite, di tipo fisso o variabile, la verifica della struttura cedolare è basata sull'intero ciclo di vita dell'attività in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.

4.   Strutture cedolari accettabili non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, ossia non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare dipendenti da una decisione dell'emittente, durante l'intero ciclo di vita dell'attività, in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente Indirizzo e le applicano a partire dal 1o maggio 2015. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 24 aprile 2015.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


Rettifiche

7.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/25


Rettifica della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 5 giugno 2009 )

Pagina 93, articolo 1, punto 1, relativo all'articolo 1 della direttiva 98/70/CE:

anziché:

«…

a)

per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e

…»

leggi:

«…

a)

per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e

…»

pagina 93, articolo 1, punto 2, lettera a), punto i), relativo all'articolo 2, primo comma, punto 3, della direttiva 98/70/CE:

anziché:

«2.

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al primo paragrafo:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3.   ‘gasoli destinati alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto’: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinato all'uso nei motori ad accensione per compressione …”»

leggi:

«2.

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al primo comma:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3.   ‘gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto’: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45 (*) da utilizzare nei motori ad accensione per compressione …”»

pagina 94, articolo 1, punto 4), relativo all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE:

anziché:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2008, i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), …

Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), …»

leggi:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2008, i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), …

Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), …»