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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/1 |
DECISIONE (UE) 2015/702 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2007
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con la seconda frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,
visto l'atto di adesione del 2003 in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 febbraio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica libanese al fine di adeguare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, (1) dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE. |
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(2) |
Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
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(3) |
Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica libanese prevede, all'articolo 9, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. |
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(4) |
È opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicarlo in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva. |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il protocollo si applica a titolo provvisorio, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2007
Per il Consiglio
Il presidente
E. A. SANTOS
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1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/3 |
PROTOCOLLO
all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,
da una parte, e
LA REPUBBLICA LIBANESE in appresso denominata «il Libano»,
dall'altra,
CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati ad Atene il 16 aprile 2003 e sono entrati in vigore il 1o maggio 2004;
CONSIDERANDO che un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo euromediterraneo è entrato in vigore il 1o marzo 2003;
CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, l'adesione delle nuove parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a detto accordo;
CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e del Libano,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Ungheria, Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti dell'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.
Articolo 2
Onde tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.
CAPO I
MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI
Articolo 3
Norme d'origine
Il protocollo 4 è modificato come segue:
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1) |
All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
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2) |
All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
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3) |
L'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação clara em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versione araba
… (3) (Luogo e data) … (4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio." (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso." (4) Cfr. articolo 22, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.» " |
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 4
Prova dell'origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dal Libano o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:
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a) |
l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo di associazione UE-Libano o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate; |
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b) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; |
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c) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Libano o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Libano e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.
2. Il Libano e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché:
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a) |
una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data dell'adesione tra il Libano e la Comunità; |
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b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. |
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.
3. Richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti del Libano o dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.
Articolo 5
Merci in transito
1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Libano verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Libano, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Libano o nel nuovo Stato membro in questione.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 6
Il Libano si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.
Articolo 7
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 8
1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Libano procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 9
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1o aprile 2006.
Articolo 10
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 11
Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.
Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.
V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.
V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica del Libano
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon
TRADUZIONE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
dell'Unione europea e della Repubblica libanese relativa alla firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede, e a partire da tale data l'Unione europea esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea.
Pertanto, i riferimenti alla «Comunità europea» nel testo del suddetto accordo devono essere intesi come riferimenti all'«Unione europea».
Fatto a Bruxelles, addì 1o aprile 2015
Per l'Unione europea
Per la Repubblica libanese
REGOLAMENTI
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1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/703 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2009 definisce numerosi compiti per la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (in appresso «ENTSOG») e per l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «l'Agenzia»). Tra tali compiti è inclusa l'elaborazione di codici di rete a livello europeo nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2009 che devono essere applicati da tutti i gestori dei sistemi di trasporto del gas. |
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(2) |
Al fine di incoraggiare e facilitare lo scambio e il trasporto efficienti del gas attraverso i sistemi di trasporto del gas all'interno dell'Unione e quindi di progredire verso una maggiore integrazione del mercato interno, è opportuno stabilire un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 715/2009, sulla base di un progetto elaborato dall'ENTSOG e raccomandato dall'Agenzia e conforme alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. |
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(3) |
La mancanza di armonizzazione nei settori tecnici, operativi e di comunicazione potrebbe creare ostacoli al libero flusso del gas nell'Unione, a discapito dell'integrazione del mercato. Le norme di interoperabilità e di scambio dei dati dell'Unione dovrebbero consentire l'armonizzazione necessaria in tali settori, favorendo di conseguenza un'effettiva integrazione del mercato. A tale scopo e per agevolare la cooperazione commerciale e operativa tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, il presente regolamento dovrebbe riguardare gli accordi di interconnessione, le unità, la qualità del gas, l'odorizzazione e lo scambio dei dati. Esso dovrebbe prevedere regole e procedure per raggiungere un livello appropriato di armonizzazione che consenta lo scambio e il trasporto efficienti del gas attraverso i sistemi di trasporto del gas nell'Unione. |
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(4) |
È opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti rinforzino la trasparenza e la cooperazione reciproca nei casi in cui le differenze nella qualità del gas e nelle pratiche di odorizzazione del gas tra i lati di un punto di interconnessione potrebbero costituire un ostacolo per l'integrazione del mercato del gas. Gli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla qualità e all'odorizzazione del gas, non pregiudicano le competenze degli Stati membri. |
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(5) |
Le disposizioni del presente regolamento relative alla qualità del gas dovrebbero fornire soluzioni efficaci senza pregiudicare l'adozione di una norma europea per il gas ad alto potere calorifico, che è in corso di elaborazione presso il CEN, conformemente al processo di normalizzazione nell'ambito del mandato M/400. |
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(6) |
Le norme di interoperabilità di cui agli articoli 13, 17 e 18 mirano a garantire l'integrazione del mercato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009 e hanno un ambito di applicazione più ampio e non circoscritto unicamente ai punti di interconnessione. |
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(7) |
L'articolo 13 del presente regolamento non influenza le unità o le condizioni di riferimento utilizzate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le parti interessate possono usare la tabella di conversione in allegato in linea con la norma EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate». |
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(8) |
Il capo V del presente regolamento dovrebbe garantire il livello adeguato di armonizzazione degli scambi dei dati per favorire il completamento e il funzionamento del mercato interno europeo del gas, la sicurezza degli approvvigionamenti e l'accesso sicuro e adeguato alle informazioni, facilitando le attività di trasporto transfrontaliere. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(10) |
In conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSOG controlla e analizza l'attuazione del presente regolamento e riferisce quanto riscontrato all'Agenzia per consentirle di svolgere i suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce norme in materia di interoperabilità e di scambio dei dati, nonché norme armonizzate per la gestione dei sistemi di trasporto del gas.
2. Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, l'articolo 13 si applica ai punti pertinenti definiti all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 715/2009. Oltre ai punti di interconnessione, l'articolo 17 si applica ad altri punti della rete di trasporto in cui viene misurata la qualità del gas. L'articolo 18 si applica ai sistemi di trasporto. Il presente regolamento può essere applicato inoltre ai punti di entrata e di uscita dai paesi terzi, su decisione delle autorità nazionali.
3. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno dei suddetti Stati beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, salvo altrimenti convenuto dagli Stati membri interessati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione (5), all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione (6), nonché all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
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a) |
«evento eccezionale», qualsiasi evento imprevisto che non possa essere ragionevolmente controllato o evitato e che potrebbe causare, per un periodo limitato, riduzioni di capacità che incidono sul quantitativo o sulla qualità del gas in un determinato punto di interconnessione, con possibili conseguenze sulle interazioni tra i gestori dei sistemi di trasporto nonché fra il gestore del sistema di trasporto e gli utenti della rete; |
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b) |
«gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento», il gestore del sistema di trasporto che avvia il processo di abbinamento inviando i dati necessari al gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento; |
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c) |
«norma relativa al valore inferiore», norma in base alla quale, in caso di differenza tra i quantitativi processati sui due lati di un punto di interconnessione, il quantitativo confermato è pari al quantitativo inferiore tra i due quantitativi processati; |
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d) |
«processo di abbinamento (matching)», il processo di confronto e allineamento dei quantitativi di gas processati per gli utenti della rete su entrambi i lati di un punto di interconnessione specifico, che si conclude con la conferma dei quantitativi per gli utenti della rete; |
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e) |
«gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento», il gestore del sistema di trasporto che realizza il processo di abbinamento e invia il risultato di tale processo al gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento; |
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f) |
«quantitativo misurato», il quantitativo di gas che, secondo l'apparecchiatura di misurazione del gestore del sistema di trasporto, è fisicamente passato attraverso un punto di interconnessione durante un determinato periodo di tempo; |
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g) |
«conto di bilanciamento operativo», un conto tra gestori di sistemi di trasporto adiacenti, che si utilizza per gestire le differenze di steering in un punto di interconnessione, allo scopo di semplificare la contabilità del gas per gli utenti della rete coinvolti nel punto di interconnessione; |
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h) |
«quantitativo processato», il quantitativo di gas determinato dal gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento e il gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento, che tiene conto della nomina o della rinomina dell'utente della rete e delle disposizioni contrattuali, come definite dal relativo contratto di trasporto, e che è utilizzato come base per il processo di abbinamento; |
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i) |
«differenza di steering», la differenza tra il quantitativo di gas che consiste nel flusso programmato dai gestori dei sistemi di trasporto e il quantitativo misurato in un punto di interconnessione. |
CAPO II
ACCORDI DI INTERCONNESSIONE
Articolo 3
Disposizioni generali
I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che almeno le seguenti condizioni definite agli articoli da 6 a 12 siano oggetto di un accordo di interconnessione in relazione a ciascun punto di interconnessione:
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a) |
norme per il controllo del flusso; |
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b) |
principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas; |
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c) |
norme per il processo di abbinamento; |
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d) |
norme per l'allocazione dei quantitativi di gas; |
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e) |
procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali; |
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f) |
risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione; |
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g) |
procedura di modifica dell'accordo di interconnessione. |
Articolo 4
Obblighi di informazione
1. I gestori dei sistemi di trasporto individuano le informazioni contenute negli accordi di interconnessione che riguardano direttamente gli utenti della rete e le trasmettono a questi ultimi.
2. Prima di concludere o modificare un accordo di interconnessione che contenga le norme di cui all'articolo 3, lettere c), d) ed e), gli operatori dei sistemi di trasporto invitano gli utenti della rete a presentare osservazioni sul testo proposto di tali norme almeno due mesi prima della conclusione o modifica dell'accordo. Gli operatori dei sistemi di trasporto tengono conto delle osservazioni degli utenti della rete nel concludere o modificare l'accordo di interconnessione.
3. Le condizioni obbligatorie degli accordi di interconnessione elencate all'articolo 3 o qualsiasi loro modifica apportata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono comunicate dai gestori dei sistemi di trasporto alla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione e all'ENTSOG entro 10 giorni dalla conclusione o dalla modifica dell'accordo. I gestori dei sistemi di trasporto comunicano inoltre gli accordi di interconnessione su richiesta delle autorità nazionali competenti dello Stato membro entro 10 giorni.
Articolo 5
Modello di accordo di interconnessione
1. Entro il 30 giugno 2015, l'ENTSOG elabora e pubblica una bozza del modello di accordo di interconnessione che includa le condizioni standard di cui agli articoli da 6 a 10.
2. Entro il 31 agosto 2015, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di trasmettere all'Agenzia un parere in merito alla conformità del modello alla normativa nazionale. Entro il 31 ottobre 2015, l'Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, formula quindi il proprio parere in merito a detto modello ENTSOG. Dopo aver preso in considerazione il parere dell'Agenzia, l'ENTSOG pubblica sul proprio sito web il modello finale entro il 31 dicembre 2015.
3. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non concordano su una o più condizioni di cui agli articoli da 6 a 10 nel loro accordo di interconnessione di cui all'articolo 3, concludono un accordo di interconnessione sulla base del modello dell'ENTSOG relativamente ad ogni condizione oggetto di disaccordo.
Articolo 6
Norme per il controllo del flusso
1. Per quanto riguarda il controllo del flusso, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti:
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a) |
garantiscono che siano stabilite norme al fine di facilitare un flusso di gas controllabile, preciso, prevedibile ed efficiente attraverso il punto di interconnessione; |
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b) |
garantiscono che siano stabilite norme al fine di effettuare lo steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione e per ridurre al minimo le deviazioni dal flusso a seguito del processo di abbinamento; |
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c) |
designano il gestore del sistema di trasporto responsabile dello steering del flusso del gas attraverso il punto di interconnessione. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non riescono a trovare un accordo su tale designazione, il gestore del sistema di trasporto incaricato di assicurare il funzionamento del dispositivo di controllo del flusso, in cooperazione con l'altro o gli altri gestori dei sistemi di trasporto, è responsabile dello steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione. |
2. Ai fini dello steering del flusso del gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti decidono i quantitativi e la direzione del flusso di gas per ciascun punto di interconnessione e per ogni ora del giorno gas.
Il gestore del sistema di trasporto designato a norma del paragrafo 1, lettera c), è responsabile di effettuare lo steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione a condizione che gli obblighi contrattuali concernenti la pressione siano rispettati da tutti i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti:
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a) |
ad un livello di precisione sufficiente per ridurre al minimo la differenza di steering e |
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b) |
ad un livello di stabilità in linea con l'uso efficiente delle reti di trasporto del gas. |
3. Il quantitativo e la direzione del flusso del gas decisi dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti tengono conto:
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a) |
del risultato del processo di abbinamento; |
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b) |
della rettifica del conto di bilanciamento operativo; |
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c) |
di qualsiasi accordo relativo al controllo efficace del flusso tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti ai fini della rampa di aumento o rampa di diminuzione del flusso, del flusso minimo, della divisione del flusso nel punto virtuale di interconnessione, se del caso, e/o del cambiamento di direzione del flusso o dell'efficienza operativa in termini di costi; |
|
d) |
di qualsiasi accordo relativo alla gestione delle restrizioni agli scambi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell'articolo 15 e/o a pratiche di odorizzazione a norma dell'articolo 19. |
4. Un gestore del sistema di trasporto può decidere di modificare il quantitativo di gas o la direzione del flusso di gas o entrambi, se necessario, al fine di:
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a) |
conformarsi alle disposizioni stabilite nella normativa nazionale o dell'Unione in materia di sicurezza applicabili al punto di interconnessione; |
|
b) |
rispettare le prescrizioni stabilite nei piani d'emergenza e nei piani d'azione preventivi, elaborati conformemente al regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
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c) |
reagire nel caso in cui un evento eccezionale abbia un'influenza sul sistema del gestore. |
Articolo 7
Principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas
1. Per quanto riguarda i principi di misurazione per il volume, l'energia e la qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che:
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a) |
siano stabiliti i dettagli delle norme di misurazione applicabili nel punto di interconnessione; |
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b) |
sia identificato il gestore del sistema di trasporto responsabile dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dell'apparecchiatura di misurazione. Tale gestore ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni e i dati relativi alla misurazione dei flussi di gas nel punto di interconnessione all'altro o agli altri gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in modo tempestivo e con una frequenza determinata. |
2. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature di misurazione in un punto di interconnessione tengono conto dei requisiti tecnici imposti dai regolamenti nazionali ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.
3. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si accordano su principi di misurazione che comprendano almeno:
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a) |
una descrizione della stazione di misurazione che includa le apparecchiature di misurazione e analisi da utilizzare e le eventuali apparecchiature ausiliarie che possono essere utilizzate in caso di malfunzionamento; |
|
b) |
i parametri relativi alla qualità del gas e il volume e l'energia che vengono misurati, nonché l'intervallo e il margine di errore o incertezza massimo tollerato entro i quali possono operare le apparecchiature di misurazione, la frequenza delle misurazioni, le unità utilizzate e le norme in base a cui si effettuano le misurazioni nonché eventuali fattori di conversione utilizzati; |
|
c) |
le procedure e i metodi da utilizzare per calcolare i parametri che non sono misurati direttamente; |
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d) |
una descrizione del metodo di calcolo per l'errore o l'incertezza massima tollerata nella determinazione dell'energia trasportata; |
|
e) |
una descrizione della procedura di convalida dei dati in uso per i parametri misurati; |
|
f) |
gli accordi in materia di convalida della misurazione e i meccanismi di garanzia della qualità, comprese le procedure di verifica e adeguamento da concordare tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti; |
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g) |
le modalità di fornitura dei dati, inclusi la frequenza e il contenuto, tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti relativamente ai parametri misurati; |
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h) |
l'elenco specifico dei segnali e degli allarmi che il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti che gestiscono l'apparecchiatura di misurazione sono tenuti a fornire all'altro o agli altri gestori dei sistemi di trasporto adiacenti; |
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i) |
il metodo di determinazione della rettifica di una misurazione ed eventuali ulteriori procedure che possono essere necessarie in una situazione temporanea in cui l'apparecchiatura di misurazione riporta o ha riportato valori erronei (per eccesso o per difetto al di fuori del suo intervallo di incertezza definito). Il gestore del sistema di trasporto adotta le azioni idonee a porre termine a tale situazione; |
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j) |
le norme che si applicano tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura di misurazione; |
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k) |
le norme che si applicano tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per:
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4. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3:
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a) |
il gestore del sistema di trasporto che ha il controllo dell'apparecchiatura di misurazione è responsabile dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione di tale apparecchiatura e della fornitura in tempo utile all'altro gestore del sistema di trasporto dei dati relativi alla misurazione dei flussi di gas nel punto di interconnessione; |
|
b) |
si applica la norma europea EN 1776 «Trasporto e distribuzione di gas — Stazioni di misurazione del gas naturale — Requisiti funzionali» nella versione allora applicabile. |
Articolo 8
Norme per il processo di abbinamento
1. Per quanto riguarda il processo di abbinamento, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti stabiliscono:
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a) |
le norme che precisano il processo di abbinamento tenendo conto degli accordi di nomina giornalieri-orari, se pertinenti; |
|
b) |
le norme che disciplinano la comunicazione e il trattamento dei dati pertinenti fra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per calcolare i quantitativi processati e i quantitativi confermati di gas per gli utenti della rete nonché il quantitativo di gas che deve essere programmato per transitare nel punto o nei punti di interconnessione. |
2. Le nomine e le rinomine sono gestite nel rispetto di quanto segue:
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a) |
l'applicazione di una norma di abbinamento dà luogo alla fissazione di quantitativi confermati identici per ciascuna coppia di utenti della rete su entrambi i lati del punto di interconnessione quando i quantitativi processati non sono allineati; |
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b) |
i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono decidere di mantenere o introdurre una norma di abbinamento diversa dalla norma relativa al valore inferiore, a condizione che tale norma sia pubblicata e gli utenti della rete siano invitati a presentare osservazioni su di essa entro un termine non inferiore a due mesi dopo la pubblicazione della norma di abbinamento; |
|
c) |
i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti specificano i loro rispettivi ruoli nel processo di abbinamento indicando se sono il gestore del sistema di trasporto che avvia o realizza l'abbinamento; |
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d) |
i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti specificano il calendario applicabile per il processo di abbinamento nell'ambito del ciclo di nomina o rinomina, in quanto l'intero processo di abbinamento non richiede più di due ore dall'avvio del ciclo suddetto e tiene conto di quanto segue:
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3. Nel processare le nomine per un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che il flusso di gas su entrambi i lati del punto di interconnessione sia calcolato in modo coerente, tenendo conto di qualsiasi riduzione temporanea della capacità dovuta a una delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, su un lato o su entrambi i lati del punto di interconnessione.
4. Ciascun accordo di interconnessione specifica nelle disposizioni relative agli scambi di dati per il processo di abbinamento:
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a) |
l'utilizzo dello scambio dei dati fra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per il processo di abbinamento; |
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b) |
le informazioni armonizzate oggetto dello scambio dei dati per il processo di abbinamento che contengono almeno le seguenti informazioni:
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5. Salvo diversamente concordato dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti nel loro accordo di interconnessione, si applicano le seguenti disposizioni:
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a) |
i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano la norma relativa al valore inferiore. L'applicazione della norma relativa al valore inferiore può essere limitata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, punto 2.2.3.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e se l'applicazione può precludere l'offerta di capacità continua sulla base delle procedure di gestione della congestione; |
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b) |
il gestore del sistema di trasporto incaricato del dispositivo di controllo del flusso è il gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento; |
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c) |
i gestori dei sistemi di trasporto eseguono il processo di abbinamento secondo la seguente sequenza di fasi:
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Articolo 9
Norme per l'allocazione dei quantitativi di gas
1. Per quanto riguarda l'allocazione dei quantitativi di gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti stabiliscono norme a garanzia della coerenza tra i quantitativi allocati su entrambi i lati del punto di interconnessione.
2. Se non diversamente previsto dall'accordo di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano un conto di bilanciamento operativo. Il gestore del sistema di trasporto responsabile dell'apparecchiatura di misurazione ricalcola il conto del bilanciamento operativo con i quantitativi convalidati e lo comunica al gestore o ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.
3. Quando si applica un conto di bilanciamento operativo:
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a) |
la differenza di steering è allocata ad un conto di bilanciamento operativo dei gestori dei sistemi di trasporto adiacenti e le allocazioni che devono essere fornite da ciascun gestore del sistema di trasporto adiacente ai rispettivi utenti della rete sono pari ai quantitativi confermati; |
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b) |
i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti mantengono un saldo del conto di bilanciamento operativo il più prossimo possibile allo zero; |
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c) |
i limiti del conto di bilanciamento operativo tengono in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascun punto di interconnessione e/o delle reti di trasporto interconnesse, in particolare:
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Se si raggiungono i limiti definiti del conto di bilanciamento operativo, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono convenire di estendere tali limiti al fine di fornire agli utenti della rete allocazioni che siano pari ai loro quantitativi confermati oppure allocare quantitativi agli utenti della rete basati proporzionalmente sul quantitativo misurato.
4. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono decidere di mantenere o attuare una norma di allocazione diversa dal conto di bilanciamento operativo, a condizione che tale norma sia pubblicata e gli utenti della rete siano invitati a presentare osservazioni su di essa entro un termine non inferiore a due mesi dopo la pubblicazione della norma di allocazione.
Articolo 10
Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che siano stabilite procedure di comunicazione che agevolino una comunicazione rapida e simultanea in caso di eventi eccezionali. Salvo altrimenti convenuto, la comunicazione tra i gestori dei sistemi di trasporto coinvolti è effettuata oralmente in lingua inglese per conoscenza ed è seguita da una conferma scritta per via elettronica.
2. Il gestore del sistema di trasporto interessato da un evento eccezionale è tenuto ad informare del verificarsi di tale evento almeno i suoi utenti della rete, con riguardo alle lettere b) e c) del presente paragrafo, se vi è la possibilità di un impatto sui loro quantitativi confermati, e il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, con riguardo alle lettere a) e c) del presente paragrafo, e a fornire tutte le informazioni necessarie circa:
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a) |
il possibile impatto sui quantitativi e la qualità del gas che può essere trasportato attraverso il punto di interconnessione; |
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b) |
il possibile impatto sui quantitativi confermati per gli utenti della rete attivi nel punto o nei punti di interconnessione interessati; |
|
c) |
la fine prevista ed effettiva dell'evento eccezionale. |
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ai suoi atti di esecuzione.
Articolo 11
Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie derivanti da o relative ad accordi di interconnessione e a definire un meccanismo per la risoluzione delle controversie che non hanno potuto essere composte in via amichevole.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie precisa almeno:
|
a) |
la legge applicabile e |
|
b) |
il tribunale competente o le condizioni della nomina di esperti nel quadro di una sede istituzionale o su una base ad hoc, che possono includere l'arbitrato. |
Nei casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie sia l'arbitrato, si applica la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
Articolo 12
Procedura di modifica
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di modifica trasparente e dettagliata per il loro accordo di interconnessione, che è attivata da una comunicazione scritta di uno dei gestori dei sistemi di trasporto.
2. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non riescono a raggiungere un accordo sulla procedura di modifica, possono utilizzare i meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in conformità all'articolo 11.
CAPO III
UNITÀ
Articolo 13
Serie comune di unità
1. Ciascun gestore del sistema di trasporto utilizza la serie comune di unità definite nel presente articolo per qualsiasi scambio e pubblicazione di dati relativi al regolamento (CE) n. 715/2009.
2. Per i parametri di pressione, temperatura, volume, potere calorifico superiore, energia e indice Wobbe i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano le seguenti unità:
|
a) |
pressione: bar |
|
b) |
temperatura: °C (grado Celsius) |
|
c) |
volume: m3 |
|
d) |
potere calorifico superiore (GCV) KWh/m3 |
|
e) |
energia: KWh (sulla base del GCV) |
|
f) |
indice Wobbe: KWh/m3 (sulla base del GCV) |
Per la pressione, i gestori dei sistemi di trasporto indicano se si tratta di pressione assoluta (bar (a)] o relativa (bar (g)].
Le condizioni di riferimento per il volume sono 0 °C e 1,01325 bar (a). Per il GCV, l'energia e l'indice Wobbe la temperatura di combustione di riferimento predefinita è 25 oC.
Ogni qualvolta gli operatori dei sistemi di trasporto comunicano i dati relativi al volume, al GCV, all'energia e all'indice Wobbe, sono tenuti a specificare in quali condizioni di riferimento sono stati calcolati tali valori.
3. Nei casi in cui uno Stato membro sia connesso solo a un altro Stato membro, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti e le parti con le quali comunicano possono convenire di continuare a usare altre condizioni di riferimento per lo scambio di dati relativamente al regolamento (CE) n. 715/2009, previa approvazione delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.
Articolo 14
Unità supplementari
I gestori dei sistemi di trasporto e le parti con cui comunicano in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009 possono decidere di utilizzare, in aggiunta alla serie comune di unità, unità o condizioni di riferimento supplementari per lo scambio o la pubblicazione dei dati. In una situazione di questo tipo la conversione tra condizioni di riferimento è realizzata sulla base dell'effettiva composizione del gas. Se non sono disponibili i dati pertinenti alla composizione del gas, i fattori di conversione usati sono coerenti con l'allegato basato sulla norma EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate» nella versione allora applicabile.
CAPO IV
QUALITÀ E ODORIZZAZIONE DEL GAS
Articolo 15
Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas
1. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano per evitare restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas. Tali azioni, avviate e svolte dai gestori dei sistemi di trasporto nelle loro normali operazioni, possono comprendere, tra le altre, lo swap e la miscelazione.
2. Se una restrizione agli scambi transfrontalieri di gas dovuta a differenze qualitative non può essere evitata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati ed è riconosciuta dalle autorità nazionali di regolamentazione, tali autorità possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di effettuare, entro dodici mesi, le azioni di cui alle lettere da a) a e) nella sequenza indicata:
|
a) |
cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili, senza modificare le specifiche relative alla qualità del gas, che possono comprendere impegni relativi al flusso e al trattamento del gas, al fine di eliminare la restrizione riconosciuta; |
|
b) |
effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate; |
|
c) |
produrre una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale; |
|
d) |
condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati della consultazione; |
|
e) |
presentare una proposta congiunta per la soppressione della restrizione riconosciuta, che includa i tempi di attuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica, alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per conoscenza. |
Se i gestori dei sistemi di trasporto interessati non raggiungono un accordo su una soluzione, ciascun gestore del sistema di trasporto lo comunica tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione.
3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, lettera e), ogni autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati. Nell'adottare la sua decisione, ogni autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle autorità nazionali di regolamentazione adiacenti al fine di adottare una decisione coordinata su base consensuale.
Articolo 16
Controllo a breve termine della qualità del gas — Pubblicazione dei dati
I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano sul loro sito web, per tutti i punti di interconnessione, con una frequenza almeno oraria nel corso del giorno gas, l'indice Wobbe e il potere calorifico superiore del gas che entra direttamente nella loro rete di trasporto in tutti i punti di interconnessione fisici. L'ENTSOG pubblica sulla piattaforma centrale unionale istituita a norma dell'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009 un collegamento alle informazioni rilevanti sui siti web dei gestori del sistema di trasporto.
Articolo 17
Comunicazione delle informazioni relative alle variazioni a breve termine della qualità del gas
1. Oltre ai punti di interconnessione, il presente articolo si applica ad altri punti delle reti di trasporto in cui viene misurata la qualità del gas.
2. Un gestore del sistema di trasporto può selezionare una o più delle seguenti parti al fine di ricevere informazioni sulle variazioni della qualità del gas:
|
a) |
i clienti finali direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas o un utente della rete che operi per conto di un cliente finale i cui processi operativi siano influenzati negativamente dalle variazioni della qualità del gas, nel caso in cui non sia previsto dalle norme nazionali un accordo contrattuale diretto tra un gestore del sistema di trasporto e i suoi clienti finali direttamente connessi; |
|
b) |
i gestori dei sistemi di distribuzione direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, che abbiano clienti finali connessi i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas; |
|
c) |
i gestori dei sistemi di stoccaggio direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas. |
3. Ciascun gestore dei sistemi di trasporto:
|
a) |
redige e aggiorna un elenco delle parti che hanno il diritto di ricevere informazioni indicative sulla qualità del gas; |
|
b) |
coopera con le parti identificate nell'elenco di cui sopra, al fine di valutare:
|
4. Il paragrafo 3 non obbliga i gestori dei sistemi di trasporto a installare apparecchiature supplementari di misurazione o di previsione, a meno che non sia diversamente disposto dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i), del presente articolo sono comunicate come ritenuto opportuno dal gestore del sistema di trasporto in un determinato momento e per l'uso interno del destinatario delle informazioni.
Articolo 18
Controllo a lungo termine della qualità del gas nei sistemi di trasporto
1. L'ENTSOG pubblica ogni due anni una prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine per i sistemi di trasporto al fine di individuare le possibili tendenze dei parametri della qualità del gas e la possibile variabilità rispettiva nei dieci anni successivi. La prima prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine sarà pubblicata congiuntamente al piano decennale di sviluppo della rete del 2017.
2. La prospettiva è basata sugli input raccolti nel quadro della cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSOG a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009.
3. La prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine include almeno l'indice Wobbe e il potere calorifico superiore. Ulteriori parametri sulla qualità del gas possono essere inclusi, previa consultazione con le parti interessate di cui al paragrafo 8.
4. La prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine individua nuove fonti di approvvigionamento potenziali dal punto di vista della qualità del gas.
5. Al fine di definire i valori di riferimento dei parametri della qualità del gas per le rispettive fonti di approvvigionamento da utilizzare nella prospettiva, è effettuata un'analisi degli anni precedenti. Tali dati possono essere sostituiti da informazioni presentate dalle parti interessate che derivano dalla loro partecipazione al processo di consultazione di cui al paragrafo 8.
6. Per ogni parametro di qualità del gas considerato e per ogni regione, l'analisi definisce un intervallo all'interno del quale il parametro è suscettibile di evolvere.
7. La prospettiva basata sul controllo della qualità del gas a lungo termine è coerente e allineata al piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dell'ENTSOG, elaborato in parallelo alla prospettiva.
8. Il processo di consultazione delle parti interessate utilizzato per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione è ampliato per includere, tra gli argomenti trattati, la qualità del gas. Nell'ambito di questo processo, le parti interessate sono invitate a presentare all'ENTSOG le proprie osservazioni circa l'evoluzione dei parametri di qualità delle forniture di gas.
Articolo 19
Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nelle pratiche di odorizzazione
1. Se una restrizione agli scambi transfrontalieri di gas dovuta a differenze nelle pratiche di odorizzazione non può essere evitata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati ed è riconosciuta dalle autorità nazionali, tali autorità possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto in questione di raggiungere un accordo entro sei mesi, che può includere impegni relativi allo swap o al flusso, al fine di risolvere ogni restrizione riconosciuta. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati trasmettono l'accordo alle rispettive autorità nazionali per approvazione.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i gestori dei sistemi di trasporto in questione dopo il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 o se le autorità nazionali concordano che l'accordo proposto dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in questione non è sufficientemente efficace per eliminare la restrizione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati, in collaborazione con le autorità nazionali, entro i dodici mesi successivi, definiscono un piano dettagliato che stabilisca il metodo più efficace in termini di costi per eliminare una restrizione riconosciuta nel punto determinato di interconnessione transfrontaliera.
3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 2, i gestori dei sistemi di trasporto interessati adottano la seguente sequenza di misure:
|
a) |
elaborare opzioni per eliminare la restrizione identificando e valutando:
|
|
b) |
effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici relativamente alle opzioni tecnicamente fattibili per definire soluzioni economicamente efficaci. L'analisi:
|
|
c) |
produrre una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale; |
|
d) |
condurre una consultazione pubblica e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione; |
|
e) |
presentare le soluzioni fattibili per approvazione alle autorità nazionali, compresi i meccanismi di recupero dei costi e i tempi di attuazione. |
Una volta che una soluzione è approvata dalle autorità nazionali, è attuata in conformità ai tempi di cui alla lettera e).
4. Se le autorità nazionali non approvano alcuna soluzione presentata a norma del paragrafo 3, lettera e), entro 6 mesi dalla sua presentazione o se gli operatori dei sistemi di trasporto interessati non propongono una soluzione entro il termine di 12 mesi di cui al paragrafo 2, si opta per un flusso fisico di gas non odorizzato entro un periodo di tempo approvato dalle autorità nazionali, ma non superiore ai quattro anni. Dopo una transizione tecnica integrale verso il gas non odorizzato, i gestori del sistema di trasporto accettano livelli tecnicamente inevitabili di riduzione successiva dei quantitativi residui di odorizzanti nei flussi fisici di gas.
CAPO V
SCAMBIO DEI DATI
Articolo 20
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente capo, per «controparti» si intendono gli utenti della rete attivi:
|
a) |
nei punti di interconnessione o |
|
b) |
sia sui punti di interconnessione che sui punti di scambio virtuali. |
2. Le prescrizioni in materia di scambio dei dati, di cui all'allegato I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 715/2009, al regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, al regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, al regolamento (UE) n. 1227/2011 della Commissione e al presente regolamento, tra i gestori dei sistemi di trasporto e tra questi e le loro controparti sono rispettate mediante le soluzioni comuni per lo scambio dei dati stabilite all'articolo 21.
Articolo 21
Soluzioni comuni per lo scambio dei dati
1. In funzione delle prescrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, possono essere attuati e utilizzati uno o più dei seguenti tipi di scambio dei dati:
a) scambio dei dati basato su documenti: i dati sono raccolti all'interno di un file e scambiati in modo automatico tra i rispettivi sistemi informatici;
b) scambio dei dati integrato: i dati sono scambiati tra due applicazioni direttamente sui rispettivi sistemi informatici;
c) scambio dei dati interattivo: i dati sono scambiati in modo interattivo mediante un'applicazione web via browser.
2. Le soluzioni comuni per lo scambio dei dati comprendono il protocollo, il formato dei dati e la rete. Le seguenti soluzioni comuni per lo scambio dei dati sono utilizzate per ciascuno dei tipi di scambio di cui al paragrafo 1:
|
a) |
per lo scambio dei dati basato su documenti:
|
|
b) |
per lo scambio dei dati integrato:
|
|
c) |
per lo scambio dei dati interattivo, il protocollo è HTTP/S. |
Per tutti i tipi di scambio dei dati di cui alle lettere da a) a c), la rete è Internet.
3. Qualora sia identificata una potenziale necessità di modificare la soluzione comune per lo scambio dei dati, l'ENTSOG, su sua iniziativa o su richiesta dell'ACER, valuta soluzioni tecniche pertinenti e fornisce un'analisi costi-benefici delle potenziali modifiche necessarie, tra cui l'analisi delle ragioni che rendono necessario un avanzamento tecnologico. Una consultazione pubblica di tutte le parti interessate è effettuata dall'ENTSOG e include la presentazione del risultato della valutazione e una o più proposte basate sull'analisi costi-benefici.
Nel caso in cui la modifica delle soluzioni comuni per lo scambio dei dati sia ritenuta necessaria, l'ENTSOG presenta una proposta all'ACER in conformità alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009.
Articolo 22
Sicurezza e disponibilità del sistema di scambio dei dati
1. Ciascun gestore del sistema di trasporto e ciascuna controparte sono tenuti a garantire che siano adottate le opportune misure di sicurezza. In particolare:
|
a) |
garantire la catena di comunicazione, al fine di offrire servizi di comunicazione sicuri e affidabili, compresa la tutela della riservatezza mediante cifratura, l'integrità e l'autenticità mediante firma del mittente e la non disconoscibilità mediante conferma firmata; |
|
b) |
attuare misure di sicurezza adeguate al fine di impedire l'accesso non autorizzato alla loro infrastruttura IT; |
|
c) |
notificare senza indugio alle altre parti con cui comunica qualsiasi accesso non autorizzato che si è verificato o potrebbe essersi verificato nel proprio sistema. |
2. Ciascun gestore del sistema di trasporto è tenuto a garantire la disponibilità del proprio sistema e a:
|
a) |
adottare le misure appropriate per impedire che un unico punto di malfunzionamento provochi un'indisponibilità del sistema di scambio dei dati, tra cui il collegamento o i collegamenti di rete con il fornitore o i fornitori di servizi Internet; |
|
b) |
ottenere sostegno e servizi adeguati dal proprio o dai propri fornitori di servizi Internet; |
|
c) |
ridurre al minimo i tempi di interruzione dovuti ad una manutenzione programmata del sistema IT, e a informare le sue controparti con sufficiente anticipo rispetto al momento previsto di tale interruzione. |
Articolo 23
Attuazione delle soluzioni comuni per lo scambio dei dati
1. Sulla base delle prescrizioni in materia di scambio dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, i gestori dei sistemi di trasporto rendono disponibili e utilizzano le soluzioni comuni per lo scambio dei dati di cui all'articolo 21.
2. Se sono in vigore soluzioni di scambio dei dati tra un gestore del sistema di trasporto e le controparti interessate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a condizione che tali soluzioni siano compatibili con l'articolo 22 e con le prescrizioni in materia di scambio dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le soluzioni di scambio dei dati esistenti possono continuare ad essere applicate previa consultazione degli utenti della rete e previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione del gestore del sistema di trasporto.
Articolo 24
Processo di sviluppo di strumenti comuni per la gestione della rete
1. Per ogni prescrizione in materia di scambio dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'ENTSOG sviluppa uno strumento comune di gestione di rete in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009 e lo pubblica sul proprio sito web. Uno strumento comune di gestione della rete specifica una soluzione comune per lo scambio dei dati che sia pertinente alla rispettiva prescrizione in materia di scambio dei dati. Tale strumento può inoltre comprendere specifiche relative ai requisiti commerciali, la gestione delle versioni e orientamenti di attuazione.
2. L'ENTSOG stabilisce un processo trasparente per lo sviluppo di tutti gli strumenti comuni per la gestione della rete. Essa avvia una consultazione per ciascuno strumento comune per la gestione della rete.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Controllo dell'attuazione
1. Entro il 30 settembre 2016 al più tardi, l'ENTSOG controlla e analizza in che modo i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato le disposizioni dei capi da II a V del presente regolamento, conformemente ai suoi obblighi di controllo e di comunicazione a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, e trasmette all'Agenzia tutte le informazioni necessarie che le permettono di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009.
2. Entro il 31 luglio 2016 al più tardi, i gestori dei sistemi di trasporto comunicano all'ENTSOG tutte le informazioni necessarie che le permettono di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016 fatto salvo l'articolo 5.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(2) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10).
(4) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(5) Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5).
(6) Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).
(7) Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
ALLEGATO
Fattori di conversione tra le condizioni di riferimento
|
Temperatura di riferimento in °C (combustione, volume) |
da 25/20 a 25/0 |
da 25/20 a 15/15 |
da 25/20 a 0/0 |
da 25/0 a 15/15 |
da 25/0 a 0/0 |
da 15/15 a 0/0 |
|
Potere calorifico superiore reale sulla base del volume |
1,0738 |
1,0185 |
1,0766 |
0,9486 |
1,0026 |
1,0570 |
|
Potere calorifico inferiore reale sulla base del volume |
1,0738 |
1,0176 |
1,0741 |
0,9477 |
1,0003 |
1,0555 |
|
Indice Wobbe reale |
1,0736 |
1,0185 |
1,0764 |
0,9487 |
1,0026 |
1,0569 |
|
Fonte EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate» |
||||||
|
1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/27 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti della pesca. |
|
(2) |
Le associazioni rappresentative delle parti interessate hanno fornito dati sulla presenza di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico. Da tali dati si può osservare che in molte occasioni l'attuale tenore massimo di 75 ng/g di peso umido non può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca in normali condizioni di crescita e di cattura. I dati forniti dimostrano che l'attuale tenore massimo non è conforme al principio per cui i tenori massimi per i contaminanti sono fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile. È pertanto opportuno incrementare l'attuale tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico, senza mettere in pericolo la sanità pubblica. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006 di conseguenza. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:
|
1) |
il punto 5.3 è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
Il seguente punto 5.4 bis è inserito dopo il punto 5.4:
|
|
1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/29 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/705 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali destinati tali e quali al consumo umano, negli alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali, negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. |
|
(2) |
La direttiva 80/891/CEE della Commissione (3) stabilisce un metodo di analisi per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano e negli alimenti con aggiunta di oli e grassi. Tale metodo di analisi è diventato obsoleto e deve essere sostituito. |
|
(3) |
È opportuno stabilire non un metodo di analisi specifico, bensì criteri di rendimento cui il metodo d'analisi utilizzato per i controlli ufficiali deve conformarsi. È inoltre opportuno stabilire norme relative al metodo di campionamento. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico di cui alla parte 8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 2
La direttiva 80/891/CEE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(3) Direttiva 80/891/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa al metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU L 254 del 27.9.1980, pag. 35).
ALLEGATO
PARTE A: DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:
|
«partita» |
: |
un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale il funzionario accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura); |
|
«sottopartita» |
: |
una porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile; |
|
«campione elementare» |
: |
un quantitativo di materiale prelevato in un unico punto della partita o della sottopartita; |
|
«campione globale» |
: |
un campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. I campioni globali si considerano rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati; |
|
«campione di laboratorio» |
: |
un campione destinato al laboratorio. |
PARTE B: METODI DI CAMPIONAMENTO
B.1. DISPOSIZIONI GENERALI
B.1.1. Personale
Il prelievo dei campioni è effettuato da personale autorizzato designato dallo Stato membro.
B.1.2. Prodotto da campionare
Ciascuna partita o sottopartita da analizzare deve essere oggetto di campionamento separato.
B.1.3. Precauzioni
In fase di campionamento occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa incidere sui tenori di acido erucico e compromettere la determinazione analitica o la rappresentatività dei campioni globali.
B.1.4. Campioni elementari
I campioni elementari sono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale procedura va segnalata nel registro di cui al punto B.1.8 del presente allegato.
B.1.5. Preparazione del campione globale
Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari.
B.1.6. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedura arbitrale
I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedura arbitrale devono essere prelevati dal campione globale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alle norme relative ai diritti degli operatori del settore alimentare vigenti negli Stati membri.
B.1.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione è collocato in un recipiente pulito di materiale inerte che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per adsorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che possono essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
B.1.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione prelevato per uso ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti negli Stati membri.
Per ciascun campionamento viene tenuto un registro che permetta di identificare inequivocabilmente ciascuna partita o sottopartita da cui è stato prelevato il campione. Tale registro deve indicare tutti i seguenti elementi:
|
i) |
il riferimento al numero della partita da cui è stato prelevato il campione; |
|
ii) |
la data e il luogo del campionamento; |
|
iii) |
qualsiasi informazione supplementare che possa presumibilmente essere utile all'analista. |
B.2. PIANI DI CAMPIONAMENTO
B.2.1. Divisione delle partite in sottopartite
Le partite di grandi dimensioni vanno suddivise in sottopartite purché ciò sia materialmente possibile. Il peso o il numero delle sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato nella tabella 1. Il peso o il numero delle sottopartite per gli altri prodotti deve essere indicato nella tabella 2. Tenuto conto del fatto che il peso della partita non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso delle sottopartite indicate nelle tabelle 1 e 2 può essere superato al massimo del 20 %.
B.2.2. Numero, peso e volume dei campioni elementari
Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un'unità.
Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o sottopartita è indicato nella tabella 3.
Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) viene accuratamente mescolata, per quanto possibile e nella misura in cui la qualità del prodotto non venga alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso i contaminanti si considerano distribuiti in modo omogeneo all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita o sottopartita per formare il campione globale.
I campioni elementari devono avere peso o volume analoghi. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di almeno 100 millilitri; i campioni elementari devono formare un campione globale di almeno 1 kg o 1 litro. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel registro di cui al punto B.1.8 del presente allegato.
Tabella 1
Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi
|
Peso della partita (in tonnellate) |
Peso o numero delle sottopartite |
|
≥ 1 500 |
500 tonnellate |
|
> 300 e < 1 500 |
3 sottopartite |
|
≥ 100 e ≤ 300 |
100 tonnellate |
|
< 100 |
— |
Tabella 2
Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti
|
Peso della partita (in tonnellate) |
Peso o numero delle sottopartite |
|
≥ 15 |
15-30 tonnellate |
|
< 15 |
— |
Tabella 3
Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita
|
Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o litri) |
Numero minimo di campioni elementari da prelevare |
|
< 50 |
3 |
|
≥ 50 e ≤ 500 |
5 |
|
> 500 |
10 |
Per le partite o sottopartite costituite da confezioni o unità singole, il numero di confezioni o di unità da prelevare per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.
Tabella 4
Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita o sottopartita è costituita da singole confezioni o unità
|
Numero di confezioni o unità nella partita/sottopartita |
Numero di confezioni o unità da prelevare |
|
≤ 25 |
almeno 1 confezione o unità |
|
da 26 a 100 |
5 % circa, almeno 2 confezioni o unità |
|
> 100 |
5 % circa, massimo 10 confezioni o unità |
Qualora il campionamento effettuato con il metodo indicato nel presente capitolo B.2 provochi conseguenze commerciali inaccettabili (ad esempio a causa del formato dell'imballaggio o poiché danneggia la partita ecc.) oppure sia praticamente impossibile, può essere utilizzato un metodo alternativo di campionamento a condizione che sia sufficientemente rappresentativo della partita o sottopartita sottoposta a campionamento e sia pienamente documentato nel registro di cui al punto B.1.8.
B.3. CAMPIONAMENTO NELLA FASE DELLA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO
Il campionamento di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle norme di campionamento di cui al punto B.2.2.
Qualora il campionamento effettuato con il metodo indicato nel presente capitolo B.2.2. provochi conseguenze commerciali inaccettabili (ad esempio a causa del formato dell'imballaggio o poiché danneggia la partita ecc.) oppure sia praticamente impossibile, può essere utilizzato un metodo alternativo di campionamento a condizione che sia sufficientemente rappresentativo della partita o sottopartita sottoposta a campionamento e sia pienamente documentato nel registro di cui al punto B.1.8.
PARTE C: PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI
C.1. NORME DI QUALITÀ APPLICABILI AI LABORATORI
I laboratori devono essere conformi al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004.
I laboratori devono partecipare a programmi di verifica della competenza conformi all'International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories [Protocollo internazionale armonizzato per la verifica della competenza dei laboratori di analisi (chimiche)] (1) elaborato sotto l'egida dell'IUPAC/ISO/AOAC.
I laboratori devono poter dimostrare l'applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi di tali procedure sono citati nel documento «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (Linee guida ISO/AOAC/IUPAC per il controllo interno della qualità nei laboratori di analisi chimiche) (2).
Se possibile, va effettuata una stima dell'accuratezza e della precisione dell'analisi includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
C.2. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
C.2.1. Precauzioni e osservazioni generali
È anzitutto necessario ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.
Tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere utilizzato per la preparazione del campione di laboratorio.
La conformità ai tenori massimi fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 viene stabilita sulla base dei livelli determinati nei campioni di laboratorio.
C.2.2. Trattamento del campione pervenuto al laboratorio
L'intero campione globale deve essere finemente triturato (se del caso) e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che si sia dimostrato idoneo ai fini di una completa omogeneizzazione.
C.3. CRITERI DI RENDIMENTO PER IL METODO D'ANALISI
C.3.1. Definizioni
Si applicano le definizioni seguenti:
|
«r» |
= |
ripetibilità: valore al di sotto del quale è lecito ipotizzare che la differenza assoluta fra i risultati dei singoli test, ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo), rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95 %). Pertanto r = 2,8 × sr; |
|
«sr» |
= |
deviazione standard calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità; |
|
«RSDr» |
= |
deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità |
|
«R» |
= |
riproducibilità: valore al di sotto del quale è lecito ipotizzare che la differenza assoluta fra i risultati dei singoli test, ottenuti in condizioni di riproducibilità (cioè su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori mediante il metodo di test standardizzato), rientri in una determinata probabilità (generalmente il 95 %); R = 2,8 × sR; |
|
«sR» |
= |
deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità; |
|
«RSDR» |
= |
deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità |
|
«LOD» |
= |
limite di rilevazione: la concentrazione minima misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita. Il limite di rilevazione è numericamente pari al triplo della deviazione standard della media delle determinazioni in bianco (n > 20); |
|
«LOQ» |
= |
limite di quantificazione: il tenore minimo di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. Se l'accuratezza e la precisione sono costanti in un intervallo di concentrazione prossimo al limite di rilevazione, il limite di quantificazione è numericamente pari al sestuplo o al decuplo della deviazione standard della media delle determinazioni in bianco (n > 20); |
|
«u» |
= |
incertezza di misura standard combinata calcolata utilizzando le incertezze di misura standard individuali associate alle quantità introdotte in un modello di misurazione (3); |
|
«U» |
= |
incertezza di misura estesa, calcolata in base a un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u); |
|
«Uf» |
= |
massima incertezza di misura standard. |
C.3.2. Prescrizioni generali
I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.
C.3.3. Prescrizioni specifiche
C.3.3.1. Criteri di rendimento
In assenza di metodi specifici stabiliti a livello dell'Unione europea per la determinazione dei contaminanti nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare qualsiasi metodo di analisi convalidato per la relativa matrice, purché il metodo scelto rispetti gli specifici criteri di rendimento di cui alla tabella 5.
Si raccomanda di utilizzare metodi debitamente convalidati (vale a dire metodi convalidati mediante prove interlaboratorio per la relativa matrice) se appropriati e disponibili. È possibile utilizzare anche altri metodi convalidati adeguati (ad esempio metodi convalidati a livello interno per la relativa matrice), purché soddisfino i criteri di rendimento di cui alla tabella 5.
Ulteriori dettagli figurano nelle note relative ai criteri di rendimento di cui al presente punto.
La validazione dei metodi convalidati a livello interno deve includere, ove possibile, materiale di riferimento certificato.
Tabella 5
Criteri di rendimento per i metodi di analisi per l'acido erucico
|
Parametro |
Criterio |
|
Applicabilità |
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 |
|
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
|
Ripetibilità (RSDr) |
0,66 volte l'RSDr come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata) |
|
Riproducibilità (RSDR) |
il doppio del valore derivato dall'equazione di Horwitz (modificata) |
|
Recupero |
95 — 105 % |
|
LOD |
≤ 1 g/kg |
|
LOQ |
≤ 5 g/kg |
Note relative ai criteri di prestazione:
L'equazione di Horwitz (4) (per concentrazioni 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138) e l'equazione di Horwitz modificata (5) (per concentrazioni C < 1,2 × 10– 7) sono equazioni generali di precisione indipendenti dagli analiti e dalla matrice e dipendenti unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d'analisi consueti.
Equazione di Horwitz modificata per le concentrazioni C < 1,2 × 10– 7:
RSDR = 22 %
dove:
|
— |
RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità |
|
— |
C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). L'equazione di Horwitz modificata si applica alle concentrazioni C < 1,2 × 10– 7. |
Equazione di Horwitz per le concentrazioni 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138:
RSDR = 2C(– 0,15)
dove:
|
— |
RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità |
|
— |
C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). L'equazione di Horwitz modificata si applica alle concentrazioni 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138. |
C.3.3.2. Criterio della «idoneità allo scopo»
Per quanto concerne i metodi convalidati a livello interno è possibile utilizzare, in alternativa, un criterio di «idoneità allo scopo» (6) per valutare la loro idoneità all'impiego nei controlli ufficiali. I metodi idonei ai fini del controllo ufficiale devono produrre risultati con un'incertezza di misura standard combinata (u) inferiore alla massima incertezza di misura standard calcolata mediante la seguente formula:
dove:
|
— |
Uf è la massima incertezza di misura standard (μg/kg); |
|
— |
LOD è il limite di rilevazione del metodo (μg/kg). L'LOD deve essere conforme ai criteri di rendimento di cui al punto C.3.3.1. per la concentrazione d'interesse; |
|
— |
C è la concentrazione di interesse (μg/kg); |
|
— |
α è un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella 6. |
Tabella 6
Valori numerici corrispondenti alla costante α nella formula di cui al presente punto, in funzione della concentrazione di interesse
|
C (μg/kg) |
α |
|
≤ 50 |
0,2 |
|
51-500 |
0,18 |
|
501-1 000 |
0,15 |
|
1 001 -10 000 |
0,12 |
|
> 10 000 |
0,1 |
PARTE D: PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
D.1. RELAZIONI
D.1.1. Espressione dei risultati
I risultati devono essere espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative previste per i tenori massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.
D.1.2. Calcoli del recupero
Se il metodo analitico prevede una fase di estrazione, il risultato analitico deve essere corretto per il fattore di recupero. In questo caso deve essere segnalato il fattore di recupero.
Se il metodo analitico non prevede una fase di estrazione, il risultato può essere presentato non corretto per il recupero purché si dimostri, preferibilmente mediante adeguato materiale di riferimento certificato, il raggiungimento della concentrazione certificata tenendo conto dell'incertezza di misura (ovvero accuratezza di misura elevata), e quindi che tale metodo non è parziale. Qualora il risultato sia presentato non corretto per il recupero, ciò deve essere indicato.
D.1.3. Incertezza di misura
Il risultato analitico va presentato nella forma «x +/– U», dove x è il risultato dell'analisi e U l'incertezza di misura estesa, mediante un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u).
Si richiama l'attenzione dell'analista sulla relazione dal titolo «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food and feed legislation (Relazione sul rapporto tra risultati dell'analisi, incertezza di misura, fattori di recupero e disposizioni della normativa UE in materia di alimenti e mangimi» (7).
D.2. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
D.2.1. Accettazione di una partita o di una sottopartita
La partita o la sottopartita è accettata se il risultato dell'analisi sul campione di laboratorio non supera il relativo tenore massimo fissato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione del risultato per il recupero qualora il metodo analitico utilizzato abbia comportato una fase di estrazione.
D.2.2. Rifiuto di una partita o di una sottopartita
La partita o la sottopartita è rifiutata se il risultato dell'analisi sul campione di laboratorio supera oltre ogni ragionevole dubbio il relativo tenore massimo fissato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione del risultato per il recupero qualora il metodo analitico utilizzato abbia comportato una fase di estrazione.
D.2.3. Applicabilità
Le norme di interpretazione di cui ai punti D.2.1 e D.2.2 si applicano ai risultati dell'analisi ottenuti dal campione prelevato a fini di applicazione della normativa. Per le analisi effettuate in caso di controversia o di procedura arbitrale si applicano le norme nazionali.
(1) «The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories», M. Thompson, S.L.R. Ellison e R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, pagg. 145-196.
(2) A cura di M. Thompson e R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, pagg. 649-666.
(3) International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), JCGM 200:2008.
(4) W. Horwitz, L.R. Kamps. K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980, 63, 1344.
(5) M. Thompson, Analyst, 2000, 125, pagg. 385-386).
(6) M. Thompson e R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, 10, pagg. 471-478.
(7) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf
|
1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/706 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. APERTURA D'UFFICIO
|
(1) |
La Commissione europea («la Commissione») ha deciso, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di avviare su propria iniziativa un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia. |
B. PRODOTTO
|
(2) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). |
|
(3) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
C. MISURE IN VIGORE
|
(4) |
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione (2) («le misure in vigore»). |
D. MOTIVAZIONE
|
(5) |
La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di elusione mediante importazioni del prodotto in esame dalla Malaysia. |
|
(6) |
Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono riportati di seguito. |
|
(7) |
Le informazioni di cui dispone la Commissione evidenziano che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, (3) si è verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l'Unione, senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio. |
|
(8) |
Questa modificazione sembra dovuta alla spedizione del prodotto in esame nell'Unione attraverso la Malaysia. L'inchiesta riguarda tuttavia le pratiche, i processi o le lavorazioni per le quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping. |
|
(9) |
Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
|
(10) |
Infine, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti da cui risulta che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame. |
E. PROCEDURA
|
(11) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
a) Questionari
|
(12) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Malaysia, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione. |
|
(13) |
Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
|
(14) |
L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia. |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
|
(15) |
Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
|
(16) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione. |
|
(17) |
Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni ai produttori di acido citrico della Malaysia che dimostrino di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure in vigore (5) e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
|
(18) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia. |
G. TERMINI
|
(19) |
Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:
|
|
(20) |
Si noti che al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
|
(21) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
|
(22) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. |
|
(23) |
Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato. |
|
(24) |
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione. |
I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
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(25) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(26) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
K. CONSIGLIERE-AUDITORE
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(27) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. |
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(28) |
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
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(29) |
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi, motivazioni o giustificazioni economiche (in-)sufficienti di tale modificazione, l'indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, il dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto oggetto dell'inchiesta. |
|
(30) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, attualmente classificati ai codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 10) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 11), spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.
Articolo 3
1. I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori della Malaysia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento della Commissione, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido nonché garantire che l'indirizzo fornito corrisponda ad una casella di posta elettronica di lavoro, ufficiale e funzionante, controllata quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
9. Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles |
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BELGIO |
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Indirizzo e-mail: TRADE-R614-CITRIC-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8.)
(3) Misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono state originariamente istituite dal regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1). Le misure antidumping sono state mantenute, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione.
(4) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) Anche se i produttori sono legati nel modo sopramenzionato alle società soggette alle misure in vigore, può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure in vigore è stata creata o utilizzata per eludere tali misure.
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
|
1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/707 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 aprile 2013 l'Institut Technique de l'agriculture biologique ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. |
|
(2) |
La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale, il 12 giugno 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'estratto di radice di Rheum officinale al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
|
(3) |
La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'estratto di radice di Rheum officinale non soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
|
(4) |
La relazione tecnica ha identificato alcuni problemi specifici riguardo ai rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio. |
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(5) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito all'esame dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi. |
|
(6) |
Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza. |
|
(7) |
In merito agli impieghi che erano stati esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, non è stato quindi possibile stabilire che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'estratto di radice di Rheum Officinale come sostanza di base. |
|
(8) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'estratto di radice di Rheum Officinale come sostanza di base, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione di una sostanza di base
La sostanza estratto di radice di Rheum Officinale non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Rheum officinale e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sugli specifici punti sollevati. 2014:EN-617. 31 pagg.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
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1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/708 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
153,9 |
|
MA |
84,1 |
|
|
MK |
119,9 |
|
|
TR |
96,0 |
|
|
ZZ |
113,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
97,3 |
|
TR |
125,6 |
|
|
ZZ |
111,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
102,7 |
|
TR |
139,9 |
|
|
ZZ |
121,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
45,0 |
|
IL |
75,7 |
|
|
MA |
52,1 |
|
|
TR |
70,3 |
|
|
ZZ |
60,8 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
90,6 |
|
ZZ |
90,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
101,4 |
|
BR |
109,9 |
|
|
CL |
117,0 |
|
|
CN |
167,0 |
|
|
MK |
31,3 |
|
|
NZ |
155,2 |
|
|
US |
226,6 |
|
|
UY |
92,0 |
|
|
ZA |
126,8 |
|
|
ZZ |
125,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/48 |
DECISIONE (UE) 2015/709 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (1) riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). |
|
(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. |
|
(3) |
L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011. |
|
(4) |
L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014. |
|
(5) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Consiglio di associazione UE-Turchia dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. |
|
(6) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-Turchia possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA
del
che sostituisce il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,
vista la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4,
visto il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 4 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fa riferimento al protocollo n. 3 di tale decisione («protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Turchia e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»). |
|
(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo. |
|
(3) |
La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
|
(4) |
L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011. |
|
(5) |
L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014. |
|
(6) |
La convenzione ha incluso i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine. |
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(7) |
È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere da … (*1).
Fatto a …, il
Per il Consiglio di associazione UE-Turchia
Il presidente
(1) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(*1) Data di applicazione che dev'essere determinata dal Consiglio di associazione.
ALLEGATO
«Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“convenzione”).
2. Tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti alla presente decisione.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Turchia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione della presente decisione.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi alla presente decisione. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Turchia.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»
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1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/53 |
DECISIONE (UE) 2015/710 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1) («accordo») riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 1»). |
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(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. |
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(3) |
L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011. |
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(4) |
L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014. |
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(5) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. |
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(6) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-TURCHIA
del
che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO UE-TURCHIA,
visto l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
visto il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («accordo») fa riferimento al protocollo n. 1 dell'accordo («protocollo n. 1») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Turchia e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»). |
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(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 1 prevede che il comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo. |
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(3) |
La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
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(4) |
L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011. |
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(5) |
L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o febbraio 2014. |
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(6) |
La convenzione ha incluso i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine. |
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(7) |
È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere da … (*1).
Fatto a …, il
Per il comitato misto UE-Turchia
Il presidente
(1) GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(*1) Data di applicazione che dev'essere determinata dal comitato misto.
ALLEGATO
«Protocollo n. 1
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“convenzione”).
2. Tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il comitato misto può decidere di modificare il presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Turchia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Turchia.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»
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1.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/58 |
DECISIONE (PESC) 2015/711 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 28 aprile 2015
relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 10,
vista la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/369/PESC) (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi. |
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(2) |
Il 29 aprile 2014 il CPS ha adottato la decisione ATALANTA/2/2014 (3) che modificava la decisione ATALANTA/3/2009. |
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(3) |
A seguito della lettera in data 10 dicembre 2014 da parte del presidente del Comitato militare dell'Unione europea, della raccomandazione del vice comandante dell'operazione dell'UE del 9 aprile 2015 sul contributo della Repubblica di Corea e della raccomandazione del Comitato militare dell'Unione europea del 15 aprile 2015, il contributo della Repubblica di Corea dovrebbe essere accettato. |
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(4) |
La partecipazione della Repubblica di Corea è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (4), firmato il 23 maggio 2014. |
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(5) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Repubblica di Corea all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).
2. La Repubblica di Corea è esentata dai contributi finanziari al bilancio di Atalanta.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.
(3) Decisione Atalanta/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 aprile 2014, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che modifica la decisione ATALANTA/3/2009 (2014/244/PESC) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 63).