ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 111

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
30 aprile 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/674 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

1

 

 

Accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/675 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/676 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/677 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/678 della Commissione, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/679 della Commissione, del 29 aprile 2015, che sospende la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/680 della Commissione, del 29 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

30

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2015/682 della Commissione, del 29 aprile 2015, sul monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti ( 1 )

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU L 94 del 28.3.2014 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/1


DECISIONE (UE) 2015/674 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) («accordo») è stato stipulato e approvato in occasione della quinta sessione della conferenza della FAO del 1949 ed è entrato in vigore il 20 febbraio 1952.

(2)

La Comunità europea è diventata parte contraente della CGPM con l'adozione della decisione 98/416/CE (1) da parte del Consiglio.

(3)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, modifiche dell'accordo su questioni che rientrano nella competenza dell'Unione.

(5)

Gli Stati membri e la Commissione hanno condotto negoziati in base ai rispettivi ambiti di competenza, conformemente ai termini del mandato e in stretta collaborazione.

(6)

I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella riunione della CGPM tenutasi dal 19 al 24 maggio 2014. In tale riunione la CGPM ha approvato ail testo dell'accordo modificato.

(7)

Le modifiche dell'accordo sono intese a modernizzare la CGPM e a rafforzarne il ruolo nella conservazione delle risorse di pesca nella zona di sua competenza.

(8)

Gli obiettivi, i principi generali e le funzioni della CGPM sono stati riveduti e ampliati al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive e del loro ambiente.

(9)

L'accordo modificato è in linea con i principi della politica comune della pesca dell'Unione. È pertanto nell'interesse dell'Unione accettare l'accordo modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

Il testo dell'accordo modificato è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica alla FAO dell'accettazione dell'accordo modificato da parte dell'Unione europea. (2)

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo modificato verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/3


ACCORDO MODIFICATO

relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Le parti contraenti,

RICORDANDO il diritto internazionale quale rispecchiato nelle pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

RICORDANDO INOLTRE l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 dicembre 1995, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e altri strumenti internazionali pertinenti relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive,

TENENDO CONTO del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito della sua ventesima sessione il 31 ottobre 1995 e degli strumenti collegati adottati dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura,

MOSSE DALL'INTERESSE COMUNE di promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione adeguata delle risorse marine vive del Mediterraneo e del Mar Nero (in prosieguo denominati «la zona di applicazione»),

RICONOSCENDO le specificità delle diverse sottoregioni della zona di applicazione,

DETERMINATE ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini nella zona di applicazione,

RICONOSCENDO i vantaggi economici, sociali e nutrizionali derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione,

RICONOSCENDO INOLTRE che, in virtù del diritto internazionale, gli Stati sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine vive e della protezione dei loro ecosistemi,

AFFERMANDO che un'acquacoltura responsabile riduce la pressione sulle risorse marine vive e svolge un ruolo importante per la promozione e un migliore utilizzo delle risorse acquatiche vive, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare,

CONSAPEVOLI della necessità di evitare impatti negativi sull'ambiente marino, salvaguardare la biodiversità e minimizzare il rischio di effetti a lungo termine o irreversibili derivanti dall'uso e dallo sfruttamento delle risorse marine vive,

COSCIENTI che una conservazione e gestione efficaci devono basarsi sulle migliori informazioni scientifiche disponibili e sull'applicazione dell'approccio precauzionale,

CONSAPEVOLI dell'importanza delle comunità costiere dedite alla pesca e della necessità di coinvolgere i pescatori, le organizzazioni professionali pertinenti e le organizzazioni della società civile nei processi decisionali,

DETERMINATE a cooperare efficacemente e ad adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

RICONOSCENDO le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo per aiutarli a partecipare efficacemente alla conservazione, alla gestione e all'allevamento delle risorse marine vive,

CONVINTE che la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione e la protezione degli ecosistemi marini che le ospitano svolgono un ruolo importante nel contesto della crescita blu e dello sviluppo sostenibile,

RICONOSCENDO la necessità di istituire con queste finalità la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (il cui acronimo sarà «CGPM») nell'ambito dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura a norma dell'articolo XIV del suo atto costitutivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«convenzione del 1982», la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b)

«accordo del 1995», l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995;

c)

«acquacoltura», l'allevamento di risorse acquatiche vive;

d)

«parte contraente», ogni Stato e organizzazione regionale di integrazione economica che fa parte della commissione a norma dell'articolo 4;

e)

«parte non contraente cooperante», un membro o un membro associato dell'Organizzazione, nonché gli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate non ufficialmente associate alla commissione come parte contraente e che osservano le misure di cui all'articolo 8, lettera b);

f)

«pesca», la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di risorse marine vive o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse marine vive;

g)

«capacità di pesca», il quantitativo massimo di pesce che può essere prelevato in una zona di pesca o da un'unica unità di pesca (ad esempio, un pescatore, una comunità, una nave o una flotta) per un determinato periodo di tempo (ad esempio, una stagione, un anno), in funzione della biomassa e della struttura di età dello stock ittico nonché dello stato attuale della tecnologia, in assenza di eventuali limitazioni di cattura regolamentate e se i mezzi disponibili sono pienamente utilizzati;

h)

«sforzo di pesca», la quantità di attrezzi da pesca di un determinato tipo utilizzati nelle zone di pesca in un determinato lasso di tempo (ad esempio, ore di utilizzo di una rete da traino al giorno, numero di ami innescati al giorno o numero di cale al giorno di una sciabica da spiaggia). Qualora vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi, gli sforzi rispettivi devono essere adeguati in base a uno standard prima di essere sommati;

i)

«attività inerenti alla pesca», qualsiasi operazione di supporto o di preparazione alle attività di pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce, nonché l'approvvigionamento di personale, carburante, attrezzi e altre forniture;

j)

«pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata», le attività di cui al paragrafo 3 del piano d'azione internazionale della FAO del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

k)

«rendimento massimo sostenibile», il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità (in media) da uno stock alle condizioni ambientali esistenti (medie) senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

l)

«stock transzonali», stock presenti sia all'interno delle zone economiche esclusive che nelle zone circostanti e al di là delle zone economiche esclusive;

m)

«nave», qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata a essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca.

Articolo 2

(Obiettivo)

1.   Le parti contraenti istituiscono, nell'ambito della Costituzione dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (in prosieguo denominata «l'Organizzazione»), una commissione denominata commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in prosieguo denominata «la commissione»), chiamata a esercitare le funzioni e a svolgere i compiti specificati nel presente accordo.

2.   L'obiettivo dell'accordo è di garantire la conservazione e l'uso sostenibile, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona di applicazione.

3.   La sede della commissione è a Roma, Italia.

Articolo 3

(Zona di applicazione)

1.   La zona geografica di applicazione del presente accordo comprende tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo, né alcun atto o attività effettuati a norma del presente accordo, costituiscono il riconoscimento delle rivendicazioni o delle posizioni di qualsivoglia parte contraente in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone di tale parte contraente.

Articolo 4

(Partecipazione)

1.   La partecipazione alla commissione è aperta ai membri e ai membri associati dell'Organizzazione, nonché agli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate

a)

che sono:

i)

Stati costieri o membri associati situati totalmente o in parte all'interno della zona di applicazione;

ii)

Stati o membri associati le cui navi praticano la pesca, o intendono svolgere attività di pesca, nella zona di applicazione sugli stock contemplati dal presente accordo; oppure

iii)

organizzazioni di integrazione economica regionale delle quali uno degli Stati di cui ai precedenti punti i) o ii) è membro e alle quali tale Stato ha trasferito competenze per le materie oggetto del presente accordo;

b)

e che accettano il presente accordo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23.

2.   Ai fini del presente accordo, l'espressione «le cui navi», in relazione a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte contraente, indica le navi di tale organizzazione regionale di integrazione economica parte contraente.

Articolo 5

(Principi generali)

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente accordo, la commissione:

a)

adotta raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione volte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca, al fine di preservare le risorse marine vive, la vitalità economica e sociale del settore della pesca e l'acquacoltura; nell'adottare tali raccomandazioni, la commissione dedica particolare attenzione alle misure intese a prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e ridurre al minimo i rigetti in mare. La commissione presta inoltre particolare attenzione all'impatto potenziale sulla pesca artigianale e sulle comunità locali;

b)

formula, conformemente all'articolo 8, lettera b), misure appropriate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pertinenti fattori ambientali, economici e sociali;

c)

applica l'approccio precauzionale in conformità dell'accordo del 1995 e del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;

d)

considera l'acquacoltura — incluse le attività di pesca basate sull'allevamento — un mezzo per promuovere la diversificazione del reddito e dell'alimentazione, e garantisce quindi che le risorse marine vive siano utilizzate in modo responsabile, la diversità genetica sia preservata e l'impatto negativo sull'ambiente e le comunità locali sia ridotto al minimo;

e)

promuove, ove opportuno, un approccio subregionale alla gestione della pesca e allo sviluppo dell'acquacoltura in modo da tener conto in modo più adeguato delle specificità del Mediterraneo e del Mar Nero;

f)

adotta le misure appropriate per garantire il rispetto delle sue raccomandazioni volte a scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate;

g)

promuove la trasparenza nei suoi processi decisionali e nelle sue altre attività; e

h)

svolge tutte le altre attività necessarie per il conseguimento dei suoi principi quali sopra definiti.

Articolo 6

(La commissione)

1.   Ciascuna parte contraente è rappresentata alle sessioni della commissione da un unico delegato, che può essere accompagnato da un sostituto e da esperti e consulenti. La partecipazione di sostituti, esperti e consulenti alle riunioni della commissione non conferisce loro il diritto di voto, tranne qualora il sostituto rappresenti il delegato in sua assenza.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna parte contraente dispone di un voto. La commissione decide alla maggioranza dei voti espressi, salvo disposizione contraria del presente accordo. La maggioranza dei membri della commissione costituisce il quorum.

3.   Un'organizzazione di integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione dispone, in occasione di ogni riunione della commissione o di suoi organi ausiliari, di un numero di voti pari al numero dei propri Stati membri che hanno il diritto di voto in tali riunioni.

4.   Un'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione esercita i diritti connessi alla propria qualità di parte contraente avvicendandosi con i propri Stati membri che sono parti contraenti della commissione, nei settori di rispettiva competenza. Ogniqualvolta l'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione esercita il suo diritto di voto, tale diritto non è esercitato dai suoi Stati membri, e viceversa.

5.   Qualsiasi parte contraente della commissione può chiedere a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte contraente della commissione o ai suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione di fornire informazioni su chi, tra l'organizzazione regionale d'integrazione economica parte contraente e i suoi Stati membri, abbia competenza rispetto a una questione specifica. L'informazione richiesta è fornita dall'organizzazione d'integrazione economica regionale o dagli Stati membri interessati.

6.   Prima di ogni riunione della commissione o di uno dei suoi organi ausiliari, l'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione o i suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione indicano se spetti all'organizzazione d'integrazione economica regionale o a suoi Stati membri discutere delle questioni specifiche all'esame nel corso della riunione e votare su ciascun punto dell'ordine del giorno. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce all'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione o ai suoi Stati membri che sono parti contraenti della commissione di fare una dichiarazione unica ai fini del presente paragrafo, dichiarazione che resta valida per le questioni e i punti dell'ordine del giorno esaminati in tutte le riunioni successive, fatte salve eccezioni o modifiche eventualmente indicate prima di ogni riunione.

7.   Se un punto dell'ordine del giorno riguarda, al tempo stesso, questioni per le quali la competenza è stata trasferita all'organizzazione d'integrazione economica regionale e questioni di competenza dei suoi Stati membri, sia l'organizzazione d'integrazione economica regionale che i suoi Stati membri possono partecipare ai dibattiti. In tal caso nell'adozione delle decisioni si tiene conto solamente dell'intervento della parte contraente che ha diritto di voto.

8.   Nel determinare il quorum per una riunione della commissione, la delegazione di un'organizzazione d'integrazione economica regionale che è parte contraente della commissione viene considerata solamente se ha diritto di voto alla riunione per la quale è richiesto il quorum.

9.   La frequenza, la durata e il calendario delle sessioni e di altri incontri o attività svolte sotto gli auspici della commissione sono stabiliti in base al principio dell'efficacia rispetto ai costi.

Articolo 7

(L'ufficio di presidenza)

La commissione elegge un presidente e due vice-presidenti a maggioranza di due terzi. Insieme, essi costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione, che opererà secondo i termini di riferimento stabiliti dall'interno.

Articolo 8

(Funzioni della commissione)

In conformità con i suoi obiettivi e principi generali, la commissione esercita le seguenti funzioni:

a)

riesamina e valuta periodicamente lo stato delle risorse marine vive;

b)

elabora e raccomanda, in base alle disposizioni dell'articolo 13, le misure necessarie:

i)

per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive presenti nella zona di applicazione;

ii)

per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sulle risorse marine vive e sui loro ecosistemi;

iii)

per adottare piani di gestione pluriennali applicati in tutte le sottoregioni interessate sulla base di un approccio ecosistemico alla pesca, al fine di garantire il mantenimento degli stock al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e in linea con le azioni già intraprese a livello nazionale;

iv)

per istituire zone di restrizione della pesca intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili, ivi compresi, ma non solo, vivai e zone di riproduzione, in aggiunta o a complemento di misure analoghe che possono essere già state inserite nei piani di gestione;

v)

per garantire, ove possibile per via elettronica, la raccolta, la presentazione, la verifica, la memorizzazione e la diffusione di dati e informazioni, in linea con le politiche e i requisiti pertinenti in materia di riservatezza dei dati;

vi)

per adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, compresi meccanismi efficaci di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

vii)

per risolvere le situazioni di non conformità, anche attraverso un adeguato sistema di misure. La commissione definisce questo sistema di misure e le modalità per attuarle nel proprio regolamento interno;

c)

promuove lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura;

d)

rivede periodicamente gli aspetti socioeconomici dell'industria della pesca, anche mediante l'ottenimento e la valutazione di dati economici e di altri dati e informazioni pertinenti per le attività da essa svolte;

e)

promuove lo sviluppo di capacità istituzionali e risorse umane, in particolare attraverso l'istruzione, la formazione e le attività professionali nei settori di sua competenza;

f)

migliora la comunicazione e la consultazione con la società civile interessata dalle attività di acquacoltura e pesca;

g)

incoraggia, raccomanda, coordina e realizza attività di ricerca e sviluppo, compresi progetti comuni nei vari settori della pesca e della protezione delle risorse marine vive;

h)

adotta e modifica, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il proprio regolamento interno nonché i regolamenti finanziari e le altre disposizioni amministrative interne necessarie all'esercizio delle proprie funzioni;

i)

approva il bilancio e il programma di lavoro ed esercita qualsiasi altra funzione necessaria per conseguire l'obiettivo del presente accordo.

Articolo 9

(Organi ausiliari della commissione)

1.   La commissione può creare, in funzione delle necessità, organi ausiliari temporanei, speciali o permanenti affinché esaminino le questioni relative agli obiettivi perseguiti dalla commissione e riferiscano al riguardo, nonché gruppi di lavoro incaricati di studiare determinati problemi tecnici e di formulare raccomandazioni. Il mandato degli organi ausiliari è stabilito nel regolamento interno prendendo in considerazione la necessità di un approccio subregionale. La commissione può anche istituire meccanismi specifici per la regione del Mar Nero intesi a garantire la piena partecipazione di tutti gli Stati rivieraschi — conformemente al loro status nell'ambito della commissione — alle decisioni relative alla gestione della pesca.

2.   Gli organi ausiliari e i gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 sono convocati dal presidente della commissione che stabilisce, di concerto con il direttore generale dell'Organizzazione, il luogo e la data delle riunioni secondo quanto opportuno.

3.   L'istituzione, da parte della commissione, degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 è subordinata alla disponibilità dei fondi necessari. Prima di adottare qualsiasi decisione che comporti spese, la commissione deve disporre di una relazione presentata dal segretario esecutivo sulle implicazioni amministrative e finanziarie.

4.   Ciascuna parte contraente ha la facoltà di designare, nell'ambito di ciascun organo ausiliario e gruppo di lavoro, un rappresentante che può essere accompagnato alle riunioni da supplenti, esperti e consulenti.

5.   Le parti contraenti forniscono le informazioni disponibili utili per il funzionamento di ciascun organo ausiliario e gruppo di lavoro per consentire loro di adempiere alle loro responsabilità.

Articolo 10

(Il segretariato)

1.   Il segretariato è composto dal segretario esecutivo e dal personale che presta servizio alla commissione. Il segretario esecutivo e il personale del segretariato sono nominati e disciplinati secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dal manuale amministrativo, dallo statuto e dal regolamento interno dell'Organizzazione, quali generalmente applicabili agli altri membri del personale dell'Organizzazione.

2.   Il segretario esecutivo della commissione è nominato dal direttore generale con l'accordo della commissione oppure, se la nomina ha luogo nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della commissione, con l'accordo delle parti contraenti.

3.   Il segretario esecutivo è responsabile del controllo dell'attuazione delle politiche e delle attività della commissione e a essa rende conto del proprio operato, secondo i termini di riferimento stabiliti nel regolamento interno. Egli funge altresì, all'occorrenza, da segretario esecutivo degli altri organi ausiliari della commissione.

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie)

1.   A ogni sessione ordinaria, la commissione adotta il proprio bilancio autonomo per un periodo di tre anni, che può essere rivisto annualmente nell'ambito delle sessioni ordinarie. Il bilancio è adottato per consenso delle parti contraenti, fermo restando che, se non è possibile ottenere l'unanimità durante la sessione, malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e il bilancio sarà approvato a maggioranza di due terzi delle parti contraenti.

2.   Ciascuna parte contraente si impegna a versare annualmente un contributo al bilancio autonomo, la cui entità è determinata secondo un regime adottato dalla commissione o modificato per consenso. Il regime è indicato nel regolamento finanziario.

3.   Ogni Stato che diventa parte contraente della commissione senza essere membro dell'Organizzazione è tenuto a versare un contributo, stabilito dalla commissione, a copertura delle spese sostenute dall'Organizzazione per le attività della commissione.

4.   I contributi possono essere versati in valute liberamente convertibili, salvo ove diversamente disposto dalla commissione d'intesa con il direttore generale dell'Organizzazione.

5.   La commissione può accettare donazioni e altre elargizioni da parte di organizzazioni, privati o altre fonti, per fini attinenti all'esercizio di una delle sue funzioni. La commissione può inoltre accettare contributi volontari generali o legati a determinati progetti o attività della commissione che saranno realizzati dal segretariato. I contributi volontari, le donazioni e ogni altra elargizione di cui la commissione sia beneficiaria vengono versati in un apposito fondo fiduciario, creato e gestito dall'Organizzazione sulla base del regolamento finanziario e delle norme dell'Organizzazione stessa.

6.   Una parte contraente che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla commissione non ha diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due anni civili precedenti. La commissione può tuttavia autorizzare tale parte contraente a votare qualora ritenga che la sua inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà della parte contraente in questione, ma in nessun caso tale diritto sarà prorogato oltre i due anni civili successivi.

Articolo 12

(Spese)

1.   Le spese per il segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, e le spese sostenute dal presidente e dal vicepresidente della commissione nello svolgimento dei compiti per la commissione nell'intervallo tra le sessioni sono stabilite e pagate dal bilancio della commissione.

2.   Le spese per i progetti di ricerca e di sviluppo intrapresi da singole parti contraenti, di propria iniziativa o su raccomandazione della commissione, sono stabilite e sostenute dalle parti contraenti interessate.

3.   Le spese relative a progetti di ricerca o di sviluppo intrapresi in comune sono stabilite e sostenute dalle parti contraenti, in mancanza di altri fondi disponibili, secondo le modalità e nella misura da esse concordate.

4.   Le spese per esperti invitati a partecipare a titolo personale a riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari sono a carico del bilancio della commissione.

5.   Le spese della commissione sono iscritte nel suo bilancio autonomo, eccetto quelle relative al personale e ai mezzi materiali messi eventualmente a disposizione dall'Organizzazione. Le spese a carico dell'Organizzazione sono stabilite e pagate nel quadro del bilancio biennale elaborato dal direttore generale e approvato dalla conferenza dell'Organizzazione in base ai regolamenti finanziari e alle norme dell'Organizzazione.

6.   Le spese relative alla partecipazione di delegati, supplenti, esperti e consulenti, in qualità di rappresentanti dei governi, alle sessioni della commissione e dei suoi organi ausiliari, nonché le spese relative alla partecipazione di osservatori, sono a carico dei rispettivi governi od organizzazioni. In riconoscimento delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti, le spese, conformemente all'articolo 17 e nei limiti della disponibilità di fondi, possono essere addebitate al bilancio della commissione.

Articolo 13

(Processo decisionale)

1.   Le raccomandazioni di cui all'articolo 8, lettera b), sono adottate alla maggioranza dei due terzi delle parti contraenti della commissione presenti e votanti. Il testo di tali raccomandazioni è trasmesso dal segretario esecutivo a ciascuna parte contraente, parte non contraente cooperante e parte non contraente interessata.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le parti contraenti della commissione si impegnano ad attuare ogni raccomandazione adottata a norma dell'articolo 8, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dalla commissione, che non può essere anteriore alla scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di obiezioni.

3.   Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di notifica di una raccomandazione, ogni parte contraente della commissione può opporsi alla raccomandazione stessa e in tal caso non è tenuta ad attuarla. L'obiezione dovrebbe includere una spiegazione scritta delle relative motivazioni e, se del caso, proposte di misure alternative. Se un'obiezione viene presentata entro il termine di centoventi giorni, ogni altra parte contraente può parimenti opporsi a tale raccomandazione in qualsiasi momento entro un successivo periodo di sessanta giorni. Una parte contraente può inoltre ritirare, in qualsiasi momento, la propria obiezione e attuare la raccomandazione.

4.   Se oltre un terzo delle parti contraenti della commissione solleva obiezioni a una raccomandazione, le altre parti contraenti sono immediatamente sollevate dall'obbligo di applicare tale raccomandazione; tuttavia queste parti contraenti, o una parte di esse, possono convenire di attuare la raccomandazione.

5.   Il segretario esecutivo notifica immediatamente a ogni parte contraente la ricezione o il ritiro di un'obiezione.

6.   In circostanze eccezionali, ove richiesto da una parte contraente secondo quanto stabilito dal segretario generale in consultazione con il presidente, se questioni urgenti richiedono alle parti contraenti di adottare decisioni nell'intervallo tra le sessioni della commissione, può essere fatto ricorso a ogni mezzo di comunicazione rapida, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, per adottare decisioni con riguardo unicamente a questioni procedurali e amministrative della commissione, compresi i suoi organi ausiliari, diverse dalle questioni relative all'interpretazione e all'adozione di modifiche da apportare all'accordo o al suo regolamento interno.

Articolo 14

(Obblighi relativi all'applicazione delle decisioni da parte delle parti contraenti)

1.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le parti contraenti della commissione si impegnano ad attuare ogni raccomandazione formulata dalla commissione a norma dell'articolo 8, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dalla commissione, che non può essere anteriore alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 13 per la presentazione di obiezioni.

2.   Ciascuna parte contraente si impegna a recepire, a seconda dei casi, le raccomandazioni adottate in leggi nazionali, regolamenti o strumenti giuridici appropriati dell'organizzazione regionale di integrazione economica. Le parti contraenti trasmettono alla commissione una relazione annuale in cui indicano in che modo hanno attuato e/o recepito le raccomandazioni, unitamente ai documenti legislativi pertinenti connessi a tali raccomandazioni, secondo le richieste della commissione, e a informazioni sul monitoraggio e il controllo delle loro attività di pesca. La commissione si avvale di tali informazioni per valutare se le raccomandazioni sono state attuate uniformemente.

3.   Ciascuna parte contraente adotta misure e coopera al fine di garantire che i propri obblighi in quanto Stato di bandiera e Stato di approdo siano soddisfatti in conformità con i pertinenti strumenti internazionali di cui è parte e con le raccomandazioni adottate dalla commissione.

4.   La commissione, nell'ambito di un processo per l'individuazione dei casi di inosservanza, contatta le parti contraenti che non rispettano le raccomandazioni da essa adottate al fine di risolvere le situazioni di non conformità.

5.   La commissione definisce nel proprio regolamento interno le misure adeguate da adottare qualora venga accertata, per una parte contraente, una lunga e ingiustificata inosservanza delle sue raccomandazioni.

Articolo 15

(Osservatori)

1.   Conformemente alle norme dell'Organizzazione, la commissione può invitare o, su loro richiesta, ammettere in qualità di osservatori organizzazioni governative regionali o internazionali e organizzazioni non governative regionali, internazionali o di altro genere, comprese quelle del settore privato, che hanno interessi e obiettivi comuni con quelli della commissione o le cui attività sono pertinenti ai lavori della commissione o dei suoi organi ausiliari.

2.   Qualsiasi membro o membro associato dell'Organizzazione che non è parte contraente della commissione può, su sua richiesta, essere invitato in qualità di osservatore alle sessioni della commissione e dei suoi organi ausiliari. Esso può presentare memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

Articolo 16

(Cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni)

1.   Per le questioni di interesse comune la commissione agisce in cooperazione con altre organizzazioni internazionali.

2.   La commissione provvede ad adottare opportune disposizioni ai fini della consultazione, cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni pertinenti, tra cui la stipula di protocolli di intesa e accordi di partenariato.

Articolo 17

(Riconoscimento delle esigenze specifiche degli stati in via di sviluppo che sono parti contraenti)

1.   La Commissione riconosce pienamente le esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti del presente accordo, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo del 1995.

2.   Le parti contraenti possono cooperare direttamente o tramite la commissione per gli scopi indicati nel presente accordo e fornire assistenza per i bisogni individuati.

Articolo 18

(Parti non contraenti)

1.   La commissione, tramite il segretariato, può invitare parti non contraenti le cui navi esercitano attività di pesca nella zona di applicazione, in particolare gli Stati costieri, a collaborare pienamente ai fini dell'attuazione delle sue raccomandazioni, anche diventando parti non contraenti cooperanti. La commissione può accettare, per consenso delle parti contraenti, eventuali richieste di concessione dello statuto di parte non contraente cooperante, fermo restando tuttavia che, se non è possibile raggiungere un accordo malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e lo statuto di parte non contraente cooperante sarà concesso a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.

2.   La commissione, tramite il segretariato, provvede a scambiare informazioni con riguardo alle navi che praticano la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell'accordo e che battono bandiera di parti non contraenti del presente accordo, nonché a individuare e affrontare, se del caso, anche tramite l'applicazione di sanzioni che saranno definite dal regolamento interno in conformità del diritto internazionale, i casi in cui le attività esercitate dalle parti non contraenti incidono negativamente sull'obiettivo dell'accordo. Le sanzioni possono includere misure non discriminatorie connesse al mercato.

3.   La commissione, conformemente al diritto internazionale e al presente accordo, adotta le misure necessarie al fine di scoraggiare le attività delle navi che pregiudicano l'efficacia delle raccomandazioni applicabili e riferisce regolarmente sulle eventuali iniziative adottate nei confronti delle attività di pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell'accordo effettuate da parti non contraenti.

4.   La commissione richiama l'attenzione delle parti non contraenti su qualsiasi attività che, ad avviso di una parte contraente, incida negativamente sulla realizzazione dell'obiettivo dell'accordo.

Articolo 19

(Composizione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo)

1.   Nel caso di una controversia tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le parti interessate si consultano allo scopo di trovare soluzioni mediante negoziato, mediazione, inchiesta o ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.

2.   Qualora non riescano a raggiungere un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, le parti in questione possono congiuntamente deferire la questione a un comitato composto dal presidente della commissione e da un rappresentante designato da ciascuna delle parti della controversia. Le conclusioni di tale comitato, pur non essendo vincolanti, costituiscono la base sulla quale le parti contraenti interessate riesaminano la questione che è all'origine della controversia.

3.   Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, può, in ogni caso con il consenso di tutte le parti interessate dalla controversia, essere sottoposta ad arbitrato. I risultati della procedura di arbitrato hanno carattere vincolante per le parti.

4.   Nei casi in cui la controversia è sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è costituito come stabilito nell'allegato del presente accordo. L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 20

(Relazione con altri accordi)

I riferimenti contenuti nel presente accordo alla convenzione del 1982 o ad altri accordi internazionali non pregiudicano la posizione di un qualsiasi Stato per quanto concerne la firma, la ratifica o l'adesione alla convenzione del 1982 o in relazione ad altri accordi, né i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti contraenti in virtù della convenzione del 1982 o dell'accordo del 1995.

Articolo 21

(Lingue ufficiali della commissione)

Le lingue ufficiali della commissione sono quelle stabilite dalla commissione stessa fra le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Le delegazioni possono servirsi di una di queste lingue durante le sessioni e per redigere le loro relazioni e comunicazioni. L'uso delle lingue ufficiali per l'interpretazione simultanea e la traduzione dei documenti nelle sessioni statutarie della commissione è specificato nel regolamento interno.

Articolo 22

(Modifiche)

1.   La commissione può modificare il presente accordo a maggioranza di due terzi di tutte le parti contraenti. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data in cui sono state adottate dalla commissione.

2.   Le modifiche che comportano nuovi obblighi per le parti contraenti entrano in vigore previa accettazione da parte dei due terzi delle parti contraenti della commissione e sono applicabili a ciascuna parte contraente soltanto previa accettazione da parte di quest'ultima. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione, che informa tutti i membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle Nazioni Unite della ricezione degli strumenti di accettazione e dell'entrata in vigore delle modifiche. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti che non accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano a essere disciplinati dalle disposizioni dell'accordo in vigore prima della modifica.

3.   Le modifiche del presente accordo sono sottoposte al consiglio dell'Organizzazione, il quale può respingerle se le ritiene incompatibili con le finalità e gli obiettivi dell'Organizzazione o con le disposizioni dell'atto costitutivo dell'Organizzazione. Se il consiglio dell'Organizzazione lo ritiene auspicabile, può sottoporre la modifica alla conferenza dell'Organizzazione, che ha gli stessi poteri.

Articolo 23

(Accettazione)

1.   Il presente accordo è aperto all'accettazione dei membri e dei membri associati dell'Organizzazione.

2.   La commissione, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, può ammettere quali membri altri Stati che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e che hanno presentato una domanda di partecipazione e uno strumento ufficiale di accettazione dell'accordo in vigore al momento dell'ammissione.

3.   Le parti contraenti della commissione che non sono membri o membri associati dell'Organizzazione possono partecipare alle attività della commissione a condizione che si facciano carico di una percentuale delle spese del segretariato, stabilita in base alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione.

4.   L'accettazione del presente accordo da parte di un membro o membro associato dell'Organizzazione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione ed ha effetto a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve tale strumento.

5.   L'accettazione del presente accordo da parte di non membri dell'Organizzazione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione. L'adesione prende effetto a decorrere dalla data in cui la commissione approva la domanda di accettazione, in base al paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Il direttore generale dell'Organizzazione informa tutte le parti contraenti della commissione, tutti i membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle Nazioni Unite in merito a tutte le accettazioni diventate effettive.

7.   L'accettazione del presente accordo da parte delle parti non contraenti può essere soggetta a riserve, che hanno effetto solamente se approvate da due terzi delle parti contraenti. Si considera che le parti contraenti le cui autorità competenti non hanno risposto entro tre mesi dalla data della notifica abbiano approvato la riserva. In mancanza di tale approvazione lo Stato o l'organizzazione d'integrazione economica regionale che l'ha formulata non può diventare parte dell'accordo. Il direttore generale dell'Organizzazione notifica immediatamente eventuali riserve a tutte le parti contraenti della commissione.

Articolo 24

(Entrata in vigore)

Il presente accordo entra in vigore alla data del ricevimento del quinto strumento di accettazione.

Articolo 25

(Riserve)

1.   L'accettazione del presente accordo può essere soggetta a riserve, che non devono essere incompatibili con gli obiettivi dell'accordo e devono essere espresse conformemente alle norme generali di diritto internazionale pubblico quali rispecchiate nelle disposizioni della parte II, sezione 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

2.   La commissione valuta periodicamente se una riserva può creare problemi di non conformità con le raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 8, lettera b), e può valutare misure appropriate, secondo quanto previsto nel suo regolamento interno.

Articolo 26

(Ritiro)

1.   Trascorso un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per quanto la riguarda, ciascuna parte contraente può ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro al direttore generale dell'Organizzazione, il quale ne informa immediatamente tutte le parti contraenti e i membri dell'Organizzazione. Il ritiro diventa effettivo tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del direttore generale dell'Organizzazione.

2.   Una parte contraente può notificare il ritiro per quanto concerne uno o più territori di cui assicura le relazioni internazionali. Quando una parte contraente notifica il proprio ritiro dalla commissione, essa indica il territorio o i territori a cui esso si applica. In mancanza di tale dichiarazione, il ritiro è considerato valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dalla suddetta parte contraente, tranne che per i membri associati.

3.   Quando una parte contraente notifica il proprio ritiro dall'Organizzazione, si considera che essa si ritiri simultaneamente anche dalla commissione e il suo ritiro è ritenuto valido per tutti i territori per i quali tale parte contraente assicura le relazioni internazionali, tranne che per i membri associati.

Articolo 27

(Cessazione)

Il presente accordo giunge a termine automaticamente nel momento in cui il numero delle parti contraenti, per effetto dei ritiri, scende al di sotto di cinque, salvo decisione contraria presa all'unanimità dalle restanti parti contraenti.

Articolo 28

(Autenticazione e registrazione)

Il testo del presente accordo è stato originariamente redatto a Roma il 24o giorno del mese di settembre millenovecentoquarantanove, in lingua francese.

Due esemplari in lingua araba, inglese, francese e spagnola del presente accordo e di eventuali modifiche sono autenticati dal presidente della commissione e dal direttore generale dell'Organizzazione. Uno di questi esemplari è depositato negli archivi dell'Organizzazione. L'altro è trasmesso al segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrato. Il direttore generale autentica inoltre le copie del presente accordo e ne trasmette copia a ciascun membro dell'Organizzazione e agli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti contraenti dell'accordo o potrebbero diventarlo.


ALLEGATO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ARBITRATO

1.

Il tribunale arbitrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, è composto di tre arbitri nominati come segue:

a)

la parte contraente che inizia un procedimento comunica il nome di un arbitro all'altra parte contraente che, a sua volta, entro un termine di quaranta giorni dopo tale notifica, comunica il nome del secondo arbitro. In caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti della controversia con lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Le parti contraenti, entro un termine di sessanta giorni dalla nomina del secondo arbitro, nominano un terzo arbitro, che non deve essere un cittadino né dell'una né dell'altra parte contraente e non deve essere della stessa nazionalità di uno dei primi due arbitri. Il terzo arbitro presiede il tribunale;

b)

se il secondo arbitro non è stato designato entro il termine impartito, o se le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine prescritto, l'arbitro in questione è nominato, su richiesta di una delle parti contraenti, dal direttore generale dell'Organizzazione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

2.

Il tribunale arbitrale decide dove sarà ubicata la sua sede e adotta il proprio regolamento interno.

3.

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle norme di diritto internazionale.

4.

La decisione del tribunale arbitrale è adottata alla maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dalla votazione.

5.

Qualsiasi parte contraente che non sia parte in causa può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale arbitrale.

6.

La decisione del tribunale arbitrale non è impugnabile, vincola le parti contraenti della controversia e ogni parte contraente che interviene nel procedimento e deve essere rispettata senza indugio. Il tribunale arbitrale interpreta la decisione, su richiesta di una delle parti contraenti in causa o di qualsiasi parte contraente interessata.

7.

Salvo ove il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi componenti, sono sostenute dalle parti contraenti della controversi in eguale misura.


REGOLAMENTI

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/675 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dall'1 maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2014 (dall'1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (United States' Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione europea ammonta a 3 295 333 USD.

(3)

L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo dei prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata all'1,5 %.

(4)

L'effetto del dazio doganale supplementare ad valorem dell'1,5 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 295 333 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dell'1,5 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1) quale modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 31



30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/676 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo in forma di manicotto, di circa 20 cm di lunghezza, di tessuto a maglia con sottile imbottitura di schiuma sulla superficie del palmo. Comprende una stecca di alluminio palmare leggermente curva di circa 2 cm di larghezza, che si può piegare manualmente, e due stabilizzatori dorsali flessibili di materia plastica, di circa 1 cm di larghezza. La stecca e gli stabilizzatori sono inseriti in fori tubolari di un materiale contrastante, cuciti sul dorso dell'articolo lungo tutta la sua lunghezza e amovibili.

A entrambe le estremità dell'articolo sono fissate due fascette tipo «velcro», di 2 cm di larghezza, per adattare l'articolo alla mano e al polso. Nella parte centrale dell'articolo è collocata una fascia di tessuto più ampia, di 5 cm, con un'allacciatura tipo «velcro», che si arrotola attorno al polso per ottenere la limitazione del movimento desiderata.

Le fascette di tessuto insieme alla stecca di alluminio pieghevole rendono più difficile il movimento del polso. La flessibilità del polso dipende da quanto sono strette le fascette.

L'articolo è presentato come stabilizzatore per il polso.

(Cfr. foto A + B) (1)

6307 90 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10.

L'articolo non può essere adattato alla disabilità particolare di un paziente, ma ha un impiego multifunzionale. A tale fine, l'articolo non presenta caratteristiche che lo distinguano dai normali supporti di uso generale in base al suo funzionamento o alla possibilità di adattarsi alla disabilità particolare di un paziente (cfr. nota 6 del capitolo 90 e sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co.KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637). La classificazione alla voce 9021 fra gli oggetti e apparecchi di ortopedia è pertanto esclusa.

Il tessuto a maglia del manicotto e della fascia conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b), poiché la sua presenza è predominante in termini di quantità e poiché svolge un ruolo importante nell'impiego dell'articolo. In particolare, la fascia di tessuto nella parte centrale dell'articolo è essenziale per ottenere la limitazione desiderata del movimento del polso.

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti confezionati».


Image

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Foto A

Foto B


(1)  Le illustrazioni hanno carattere puramente indicativo.


30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/677 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. (2) Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo costituito da quattro gambe di tavolo di metallo comune, fissate con viti a quattro piastre di metallo che le tengono insieme.

Al fine di evitare che scivolino e per proteggere il pavimento, l'estremità inferiore di ciascuna gamba è rivestita di gomma.

L'estremità superiore di ciascuna gamba presenta dei fori per viti destinati a consentire la fissazione del piano del tavolo.

 (1) Cfr. illustrazione.

9403 90 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9403, 9403 90 e 9403 90 10.

La classificazione fra i mobili completi è esclusa perché all'articolo manca un elemento essenziale, il piano del tavolo.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 90 10 fra le parti di metallo di altri mobili.

Image

(1)  L'illustrazione ha scopo esclusivamente informativo.


30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/678 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, 2013 e 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, a partire dal 1o maggio 2015 e per i pomodori, le uve da tavola, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne a partire dal 1o giugno 2015.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite (in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre — 31 maggio

451 045

78.0020

1o giugno — 30 settembre

29 768

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio — 31 ottobre

16 093

78.0075

1o novembre — 30 aprile

13 271

78.0085

0709 91 00

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

7 421

78.0100

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

263 359

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre — 31 maggio

251 798

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

101 160

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno — 31 dicembre

302 950

78.0160

1o gennaio — 31 maggio

41 410

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio — 20 novembre

68 450

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio — 31 agosto

558 203

78.0180

1o settembre — 31 dicembre

464 902

78.0220

0808 30 90

Pere

1o gennaio — 30 aprile

184 269

78.0235

1o luglio — 31 dicembre

235 468

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

5 422

78.0265

0809 29 00

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio — 10 agosto

29 831

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno — 30 settembre

4 701

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno — 30 settembre

17 825»


30.4.2015   

IT

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L 111/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/679 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

che sospende la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Un esame della situazione di mercato e l'utilizzo del regime di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360 della Commissione (3) rendono consigliabile procedere alla chiusura di tale regime. La Commissione intende presentare il regolamento di chiusura corrispondente al comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli affinché quest'ultimo esprima un parere in proposito. Questa intenzione comporta tuttavia il rischio che venga presentato un numero eccessivo di domande nell'ambito del regime di aiuto.

(2)

È pertanto necessario sospendere la presentazione di domande per l'aiuto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360 e respingere alcune domande presentate prima del periodo di sospensione.

(3)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/360 è sospesa per il periodo dal 2 maggio 2015 all'8 maggio 2015. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2.   Sono respinte le domande presentate a partire dal 29 aprile 2015, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/360 della Commissione, del 5 marzo 2015, recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 16).


30.4.2015   

IT

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L 111/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/680 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

153,9

MA

89,6

MK

119,9

TR

96,0

ZZ

114,9

0707 00 05

AL

97,3

TR

136,5

ZZ

116,9

0709 93 10

MA

102,7

TR

144,0

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

43,6

IL

76,5

MA

53,3

TR

70,3

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

57,0

ZZ

57,0

0808 10 80

AR

146,4

BR

107,2

CL

153,9

CN

167,0

MK

31,3

NZ

163,8

US

238,2

UY

92,0

ZA

128,3

ZZ

136,5

0808 30 90

AR

132,8

CL

114,5

NZ

212,0

ZA

124,3

ZM

112,8

ZZ

139,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

30.4.2015   

IT

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L 111/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/681 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE.

(6)

Il 6 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/508 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette.

(7)

In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di nuove norme: la norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa e la norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini. Queste sostituiscono le precedenti norme EN 14764: 2005, EN 14766: 2005 e EN 14781: 2005.

(8)

La norma europea EN ISO 4210, parti 1-9, e la norma europea EN ISO 8098 soddisfano il mandato M/508 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza stabilito nella direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a)

EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;

b)

EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;

c)

EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;

d)

EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;

e)

EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;

f)

EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;

g)

EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;

h)

EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»;

i)

EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;

j)

EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).


RACCOMANDAZIONI

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/32


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/682 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

sul monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il perclorato è naturalmente presente nell'ambiente in depositi di nitrato e carbonato di potassio; può inoltre formarsi nell'atmosfera e precipitare nel suolo e nelle acque sotterranee. Si ritrova anche come contaminante ambientale dovuto all'uso di concimi azotati e alla fabbricazione, all'uso e allo smaltimento del perclorato di ammonio impiegato nei propellenti per endoreattori, negli esplosivi, nei fuochi d'artificio, nei razzi di segnalazione, nei sistemi di gonfiaggio degli airbag e in altri processi industriali. Il perclorato può formarsi anche durante la degradazione dell'ipoclorito di sodio usato per la disinfezione dell'acqua e può contaminare l'approvvigionamento idrico. Acqua, suolo e concimi sono considerati potenziali fonti di contaminazione da perclorato negli alimenti.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti (1). Il gruppo ha concluso che l'esposizione alimentare cronica al perclorato è una potenziale fonte di preoccupazione, in particolare per quanto concerne i forti consumatori nelle fasce più giovani della popolazione con una carenza lieve o moderata di iodio. È possibile inoltre che l'esposizione a breve termine al perclorato sia fonte di preoccupazione per quanto concerne i lattanti allattati al seno e i bambini nella prima infanzia con un basso livello di assunzione di iodio.

(3)

Per ridurre ulteriormente l'incertezza nella valutazione dei rischi, il gruppo CONTAM ha segnalato la necessità di un maggior numero di dati sulla presenza di perclorato negli alimenti in Europa, in particolare per quanto concerne gli ortaggi, le formule per lattanti, il latte e i prodotti lattiero-caseari. Sono stati riscontrati livelli elevati di perclorato nelle cucurbitacee e negli ortaggi a foglia, specialmente quelli coltivati in serra o in ambiente protetto. Non sono disponibili dati di occorrenza sufficienti sulla presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in quelli sottoposti a campionamento dopo il 1o settembre 2013. L'analisi per la presenza di perclorato nell'acqua potabile dovrebbe riguardare, se possibile, anche l'acqua potabile che non rientra nella definizione di alimento di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Dal 1o settembre 2013 sono attuate misure di mitigazione. I dati sulla presenza di perclorato nei campioni prelevati da allora sono maggiormente in linea con il principio del «livello più basso ragionevolmente ottenibile» (ALARA) in base alle buone pratiche (per esempio uso di concimi a basso tenore di perclorato) e rispecchiano meglio l'attuale presenza di perclorato negli alimenti.

(4)

È quindi opportuno raccomandare il monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare gli Stati membri dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti, in particolare per quanto riguarda:

a)

frutta, ortaggi e relativi prodotti trasformati, compresi i succhi;

b)

alimenti per usi nutrizionali particolari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c)

erbe aromatiche e spezie essiccate; tè; infusioni a base di frutta ed erbe;

d)

bevande, inclusa l'acqua potabile.

2.

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita campionata gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione (4) per gli ortaggi a foglia e all'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (5) per altri alimenti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 333/2007.

3.

Il seguente metodo di analisi fornisce risultati affidabili:

«Quick Method for the Analysis of Residues of numerous Highly Polar Pesticides in Foods of Plant Origin involving Simultaneous Extraction with Methanol and LC-MS/MS Determination (QuPPe-Method) — Version 7.1» [Metodo rapido per l'analisi dei residui di numerosi pesticidi altamente polari negli alimenti di origine vegetale mediante estrazione simultanea con metanolo e determinazione con LC-MS/MS (Metodo QuPPe) — Versione 7.1]. Il metodo può essere scaricato al seguente indirizzo: http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/meth_QuPPe.pdf

Si dovrebbe inoltre consultare l'articolo «Analysis of Perchlorate in Food Samples of Plant Origin Applying the QuPPe-Method and LC-MS/MS» [Analisi per la presenza di perclorato in campioni di alimenti di origine vegetale mediante applicazione del metodo QuPPe e della LC-MS/MS] che illustra come integrare il contaminante ambientale perclorato nel suddetto metodo QuPPe multiresiduo. L'articolo può essere scaricato al seguente indirizzo: http://www.analytik-news.de/Fachartikel/Volltext/cvuase2.pdf

Il limite di quantificazione (LOQ) dovrebbe essere non superiore a 2 μg/kg per l'analisi per la presenza di perclorato negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, 10 μg/kg negli altri alimenti a 20 μg/kg nelle erbe aromatiche e spezie essiccate, nel tè e nelle infusioni a base di frutta ed erbe.

4.

Con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare gli Stati membri dovrebbero svolgere indagini per individuare i fattori che determinano la presenza di perclorato negli alimenti. È opportuno in particolare analizzare la presenza di perclorato nei concimi, nel suolo e nelle acque irrigue e di lavorazione nei casi in cui tali fattori sono rilevanti.

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti periodicamente all'EFSA e al più tardi entro fine febbraio 2016 nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed  (6) [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] dell'EFSA e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA), 2014. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables [Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in frutta e ortaggi]. EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 25).

(5)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/it/datex/datexsubmitdata.htm


Rettifiche

30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/34


Rettifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014 )

Pagina 131, articolo 60, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«b)

per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettera b) di detto articolo, un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro o del paese in questione;»

leggi:

«b)

per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 4, lettera b), di detto articolo, un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro o del paese in questione;»