ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 aprile 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/612 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/613 del Consiglio, del 20 aprile 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2005

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/615 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

29

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/616 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/617 della Commissione, del 20 aprile 2015, recante duecentotrentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/618 della Commissione, del 20 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/619 della Commissione, del 20 aprile 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

39

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

43

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

63

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 118 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2015/622]

67

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE ( GU L 347 del 20.12.2013 )

96

 

*

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/339 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 ( GU L 69 del 13.3.2015 )

96

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/612 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure dell'Unione che attuano la decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone fisiche o giuridiche, entità e organismi, figurano nel regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2).

(2)

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sono elencate le persone e le entità che beneficiano di una sospensione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(3)

Il 19 febbraio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/277 (3), con cui sono stati soppressi dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC i nomi di cinque persone decedute.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'azione normativa a livello dell'Unione è richiesta al fine di darle attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione (4), i nomi delle cinque persone decedute sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(GU L 47 del 20.2.2015, pag. 15).


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, le seguenti persone fisiche sono soppresse dall'elenco «I. Persone»:

I.   Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

 

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

 

Karakadzai, Mike Tichafa

 

Sakupwanya, Stanley Urayayi

 

Sekeremayi, Lovemore

 

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa


21.4.2015   

IT

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L 102/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/613 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo («RDC»), tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (3) ha istituito determinate misure restrittive per quanto riguarda il divieto di fornire nell'RDC assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari conformemente alla decisione 2010/788/PESC.

(3)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2198 (2015) ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). Con decisione (PESC) 2015/620 (4), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione di tali criteri.

(4)

Poiché tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(5)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2005 dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 1183/2005 e il regolamento (CE) n. 889/2005 dovrebbe essere abrogato.

(6)

Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1183/2005 dovrebbero inoltre essere aggiornate per allinearsi alla formulazione standard utilizzata nei recenti atti giuridici sulle misure restrittive riguardanti la responsabilità, il soddisfacimento dei crediti e l'elusione dei divieti.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta:

i)

volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegato;

ii)

volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

che costituisce una domanda riconvenzionale;

v)

volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)   “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)   “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

d)   “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)   “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)   “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)   “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)   “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

i)   “servizi di intermediazione”:

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

j)   “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»

;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente:

a)

assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*) (“elenco comune delle attrezzature militari”), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della Repubblica democratica del Congo (“RDC”);

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio dell'RDC.

2.   La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell'RDC, o per un uso nell'RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell'RDC (“MONUSCO”) o alla task force regionale dell'Unione africana in conformità dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”). Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell'itinerario delle spedizioni.

Articolo 1 ter

1.   In deroga all'articolo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di:

a)

assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUSCO o ad essere da essa utilizzati;

b)

assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell'assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato delle sanzioni in conformità dell'articolo 1 bis, paragrafo 2;

c)

assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.

2.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.

(*)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.»"

;

3)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso;

4)

all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nell'RDC. Tali atti consistono tra l'altro:

a)

nell'agire in violazione dell'embargo sulle armi e delle misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/PESC e all'articolo 1 bis del presente regolamento;

b)

nel far parte dei capi politici e militari dei gruppi armati stranieri operanti nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

c)

nel far parte dei capi politici e militari delle milizie congolesi, comprese quelle che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

d)

nel reclutare o impiegare bambini nei conflitti armati, in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

nel pianificare, dirigere o partecipare ad atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

f)

nell'ostruire l'accesso agli aiuti umanitari o la loro distribuzione nell'RDC,

g)

nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti da questa derivati;

h)

nell'agire per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata, oppure di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata;

i)

nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU;

j)

nel fornire assistenza finanziaria, materiale o tecnologica o beni o servizi a una persona o a un'entità designata.»

;

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.»

;

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o di uno degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 7 ter

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 1 bis e 2.»

;

7)

l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 889/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).

(4)  Decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

Belgio

Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/614 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che attua l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

Il 5 febbraio 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla Repubblica democratica del Congo ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

a)

Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis

1.   Eric BADEGE

Data di nascita: 1971

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo “…il ten. col. Eric Badege era diventato la personalità di riferimento dell'M23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte…” con un altro leader militare. Inoltre, “una serie di attacchi coordinati effettuati nell'agosto [2012] dal ten. col. Badege… hanno consentito all'M23 di destabilizzare un'area considerevole del territorio di Masisi.”. Secondo le testimonianze di ex combattenti, il ten. col. Badege… agiva agli ordini del colonnello Makenga nell'organizzazione degli attacchi. In quanto comandante militare dell'M23, Badege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques.

Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Badege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno. Secondo un articolo di Radio Okapi del 28 luglio 2012, “sabato 28 luglio l'amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2o battaglione del 410o reggimento FARDC nella base di Nyabiondo, circa 30 km a nord-ovest di Goma nel Kivu settentrionale. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Badege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti”. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e la RDC, che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nell'RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute.

Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando “voleva abbandonarci”. La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW “quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”.

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

(alias: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc)

Designazione: Generale delle FARDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Generale delle FARDC, senza incarico nel giugno 2011. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 risiedeva a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

3.   Gaston IYAMUREMYE

(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Designazione: a) presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA.

Indirizzo: Al dicembre 2014 era stabilito nella provincia del Kivu settentrionale

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: Brigadier generale

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC. Presidente delle FDLR e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. Al giugno 2011 stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale.

4.   Innocent KAINA

(alias: a) Colonel Innocent Kaina, b) India Queen)

Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, RDC

Data della designazione ONU: 30 novembre 2012

Altre informazioni: In Ruanda a fine 2014

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23.

5.   Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra. Nel novembre 2014 è stato condannato da un tribunale militare dell'RDC a dieci anni di detenzione per stupro, omicidio e tortura.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e l'RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002. Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011 la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

6.   Germain KATANGA

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Condannato nel maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Attualmente detenuto nei Paesi Bassi.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo dell'FRPI. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

7.   Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Attualmente è detenuto nei Paesi Bassi.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel 2011. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di detenzione. Ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte.

8.   Sultani MAKENGA

(alias: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Data di nascita: 25 dicembre 1973

Luogo di nascita: Rutshuru, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 13 novembre 2012

Altre informazioni: Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo. In Uganda a fine 2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nell'RDC compiute dall'M23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nell'RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di tale territorio. Al comando di Makenga, l'M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nell'RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dall'RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile dell'RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

9.   Khawa Panga MANDRO

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) “Chief Kahwa”, h) “Kawa”)

Data di nascita: 20 agosto 1973

Luogo di nascita: Bunia, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Data di nascita: 24 luglio 1963

Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011, ma rilasciato dalla CPI a fine 2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

11.   Iruta Douglas MPAMO

(alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011)

Data di nascita: a) 28 dicembre 1965, b) 29 dicembre 1965

Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, RDC, b) Goma, RDC, c) Uvira, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Radja)

Indirizzo: foresta di Kikoma, presso Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa. Nel 2014 stabilito nel quartier generale delle FDLR a Nganga, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

13.   Leodomir MUGARAGU

(alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: a) 1954 b) 1953.

Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda b) Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC. capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

14.   Leopold MUJYAMBERE

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Indirizzo: Nyakaleke (a sud-est di Mwenga), Kivu meridionale, RDC

Data di nascita: a) 17 marzo 1962, b) circa 1966

Luogo di nascita: Kigali, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: A fine 2014 vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA, stabilito a Nganga, Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto “Amazon”, delle FDLR-FOCA.

15.   Jamil MUKULU

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Professor Musharaf, j) Talengelanimiro)

Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), b) comandante, Forze Democratiche Alleate

Data di nascita: a) 1965, b) 1o gennaio 1964

Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda

Cittadinanza: ugandese

Data della designazione ONU: 12 ottobre 2011

Altre informazioni: A fine 2014 non si disponeva di informazioni circa il luogo in cui si trovasse; si ritiene tuttavia che si trovi nel Kivu settentrionale, RDC

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze democratiche alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nell'RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti delle ADF, come indicato nel punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale alle ADF, un gruppo armato che opera nel territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato a influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze delle ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

(alias: Dr. Ignace)

Titolo: Dr.

Data di nascita: 14 maggio 1963

Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias “Rumuli”, come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias “Rumuli”, come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

17.   Straton MUSONI

(alias: IO Musoni)

Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961

Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nell'RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

18.   Jules MUTEBUTSI

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

19.   Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(alias: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titolo: capo militare del movimento del 23 marzo (M23)

Designazione: Brigadier generale

Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda

Data di nascita: a) 1o aprile 1978, b) 1978

Luogo di nascita: a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territorio di Lubero, RDC

Cittadinanza: congolese

Numero di identificazione nazionale: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Data della designazione ONU: 30 novembre 2012

Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 viveva nel campo di Ngoma, Ruanda.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'RDC ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e di tortura di disertori, con l'M23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

20.   Mathieu, Chui NGUDJOLO

(alias: Cui Ngudjolo)

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese. La procura ha proposto appello contro la sentenza della CPI; le udienze si sono tenute in ottobre 2014 e, a dicembre 2014, si attende una decisione.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese.

21.   Floribert Ngabu NJABU

(alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu).

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

22.   Laurent NKUNDA

(alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Data di nascita: a) 6 febbraio 1967 b) 2 febbraio 1967

Luogo di nascita: Rutshuru, Kivu settentrionale, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno presentato appello presso il tribunale militare ruandese.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

23.   Felicien NSANZUBUKIRE

(alias: Fred Irakeza)

Designazione: Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale

Indirizzo: Magunda, territorio di Mwenga, Kivu meridionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale. È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Designazione: Comandante, settore operativo “SONOKI” delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale

Indirizzo: Matembe, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: a) 1o gennaio 1964, b) circa 1964

Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Ha ricevuto formazione militare in Egitto. A fine 2014 era stabilito nella regione di Tongo, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto formazione militare in Egitto.

25.   James NYAKUNI

Cittadinanza: ugandese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

26.   Stanislas NZEYIMANA

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Designazione: Vicecomandante delle FDLR-FOCA.

Indirizzo: Mukobervwa, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: a) 1o gennaio 1966 b) 28 agosto 1966 c) circa 1967

Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. A fine 2014 non si disponeva di informazioni circa il luogo in cui si trovasse.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza.

27.   Dieudonné OZIA MAZIO

(alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari)

Data di nascita: 6 giugno 1949

Luogo di nascita: Ariwara, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(alias: Jean-Marie Rugerero)

Designazione: presidente dell'M23

Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda

Data di nascita: a) circa 1960, b) 9 settembre 1966

Luogo di nascita: Bukavu, RDC

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva in Ruanda.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dall'M23 Sultani Makenga ha nominato Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga è noto come il “presidente” dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader è confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come “il leader dell'M23”. Secondo un articolo pubblicato dall'Associated Press il 13 dicembre 2012, Runiga ha mostrato a tale agenzia un elenco delle richieste che intendeva presentare al governo congolese, tra cui figuravano le dimissioni di Kabila e lo scioglimento dell'assemblea nazionale. Runiga ha affermato che l'M23 avrebbe potuto riprendere il controllo di Goma se l'occasione si fosse presentata. “E questa volta non ci ritireremo”, ha affermato all'Associated Press. Ha inoltre affermato che l'ala politica dell'M23 dovrebbe riprendere il controllo di Goma come condizione preliminare ai negoziati. “Penso che i nostri membri a Kampala ci rappresentino. Anch'io mi recherò sul posto, al momento opportuno. Non appena ci saremo organizzati e Kabila sarà sul posto, mi ci recherò anch'io”, ha affermato Runiga. Secondo un articolo apparso su Le Figaro il 26 novembre 2012, Runiga ha incontrato il presidente dell'RDC Kabila il 24 novembre 2012 per avviare le discussioni. In un'intervista a Le Figaro Runiga ha affermato che “L'M23 è composto principalmente da ex membri militari delle FARDC che si sono dissociati per protesta in seguito al mancato rispetto degli accordi del 23 marzo 2009”.

Ha aggiunto che “I combattenti dell'M23 sono disertori dell'esercito ancora in possesso delle proprie armi. Abbiamo recentemente recuperato molti equipaggiamenti da una base militare a Bunagana. Al momento, questo ci consente di riconquistare territori ogni giorno e di respingere tutti gli attacchi delle FARDC.La nostra rivoluzione è congolese, condotta da congolesi e per il popolo congolese”. Secondo un articolo pubblicato dall'agenzia Reuters il 22 novembre 2002, Runiga ha affermato che l'M23 ha la capacità di conservare Goma grazie al rafforzamento delle forze dell'M23 in seguito alla defezione di soldati congolesi dalle FARDC: “Innanzitutto abbiamo un esercito ordinato, e poi abbiamo acquisito i soldati delle FARDC. Sono nostri fratelli, offriremo loro la formazione necessaria e poi lavoreremo insieme”. Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 27 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'M23 si sarebbe rifiutato di ubbidire a un invito dei leader regionali della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi di lasciare Goma al fine di aprire la strada ai negoziati di pace. Invece, Runiga ha affermato che il ritiro dell'M23 da Goma sarebbe il risultato, e non un presupposto, dei negoziati. Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC, che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC.

L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nell'RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando “voleva abbandonarci”. La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW “quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

29.   Ntabo Ntaberi SHEKA

Designazione: Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka

Data di nascita: 4 aprile 1976

Luogo di nascita: territorio di Walikalele, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 28 novembre 2011

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolesi. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini.

30.   Bosco TAGANDA

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)

Indirizzo: Goma, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” e “Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 per crimini contro l'umanità; l'inizio del processo è previsto per il 2 giugno 2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008). NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” e “Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'udienza iniziale il 26 marzo.

31.   Innocent ZIMURINDA

(alias: Zimulinda)

Designazione: a) Comando di brigata dell'M23,

rango: colonnello, b) Colonnello delle FARDC

Indirizzo: Rubavu, Mudende

Data di nascita: a) 1o settembre 1972, b) circa 1975, c) 16 marzo 1972

Luogo di nascita: a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, RDC, b) Masisi, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, in Ruanda.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009. Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze dirette secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009. Secondo molte fonti, il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.

Nel marzo 2010, 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nell'RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, Ruanda.

b)

Elenco delle entità di cui agli articoli 2 e 2 bis

1.   ADF

(alias: a) Allied Democratic Forces b) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda c) ADF/NALU d) NALU)

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo

Data della designazione ONU: 30 giugno 2014

Altre informazioni: Nel dicembre 2014, le ADF sono state suddivise in vari gruppi più piccoli. Jamil Mukulu è a capo di un gruppo, che comprende vari leader di alto livello delle ADF, e si trova in una località sconosciuta, probabilmente nella provincia del Kivu settentrionale. Seka Baluku è a capo dell'altro gruppo principale, che opera nella foresta situata a nord-est della città di Beni, nella provincia del Kivu settentrionale. Le ADF dispongono inoltre di una vasta rete di sostegno nell'RDC, in Uganda, Ruanda e probabilmente in altri paesi.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado è Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile (UNSCR punto 4 (d)].

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADR scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un “ex bambino soldato delle ADF”.

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la “relazione Africa” citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.

Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali (UNSCR, punto 4 (e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con un colpo d'arma da fuoco e decine rapite. Tali azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che, nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014, individua le “Forze alleate democratiche-Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda” nel suo elenco delle “Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict” (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO (UNSCR punto 4 (i)].

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

2.   BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Indirizzo: Butembo, RDC

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi dell'FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.

3.   COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

(alias: CAGL)

Indirizzo: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

4.   CONGOMET TRADING HOUSE

Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

5.   FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Indirizzo: a) Kivu settentrionale, RDC b) Kivu meridionale, RDC

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.NET; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio dell'RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di novantasei civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. L'HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, l'HRW ha riferito che i combattenti delle FLDR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone

Secondo una relazione dell'HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante tali attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne. Il “Mouvement du 23 Mars” (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari.

Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

6.   M23

(alias: Mouvement du 23 mars)

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: E-mail: mouvementdu23mars1@gmail.com

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il “Mouvement du 23 Mars” (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

7.   MACHANGA LTD

Indirizzo: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). I proprietari di Machanga hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Machanga acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello, Vipul Kumar, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

8.   TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

(alias: TPD)

Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, al giugno 2011 uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, al giugno 2011 uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

9.   UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Indirizzo: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (tel. +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori Jamnadas V. LODHIA — noto come “Chuni” — e i suoi figli Kunal J. LODHIA e Jitendra J. LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. I direttori di UCI hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori J.V. LODHIA — noto come “Chuni” — e suo figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio, Kumal Lodhia, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.»


21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/615 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che attua il regolamento (CE) n. 560/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame dell'elenco di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005, conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

(3)

Il Consiglio ha stabilito che le misure restrittive istituite dal regolamento (CE) n. 560/2005 per quanto riguarda le persone inserite nell'elenco di cui all'allegato IA dovrebbero essere mantenute per cinque persone figuranti nell'elenco.

(4)

Il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 14 gennaio 2015 nella causa T-406/13 (2), ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio (3), che attua il regolamento (CE) n. 560/2005, nella parte in cui riguarda il sig. Marcel Gossio. In conseguenza di tale annullamento, si dovrebbe anche sopprimere la voce relativa a Marcel Gossio dall'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

(5)

Il 26 febbraio 2015 il comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 9 e 12 di tale risoluzione. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere soppressa dall'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005.

(6)

Il comitato delle sanzioni ha inoltre aggiornato altre voci relative alle persone soggette alle misure imposte dai punti 9 e 12 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato negli allegati I e IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

(2)  Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2015 nella causa T-460/13, Gossio/Consiglio.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 3).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

1.   Nome: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Guibéroua, Gagnoa, Costa d'Avorio; b) Niagbrahio/ Guiberoua, Costa d'Avorio; c) Guiberoua, Costa d'Avorio. Alias certo: a) Génie de kpo; b) Gbapé Zadi. Alias incerto: Général. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: a) 04LE66241, rilasciato il 10.11.2005, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 9.11.2008); b) AE/088 DH 12, rilasciato il 20.12.2002, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 11.12.2005); c) 98LC39292, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 23.11.2003). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Costa d'Avorio; b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Costa d'Avorio; c) Cocody (sobborgo), Abidjan, Costa d'Avorio (indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005). Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader del COJEP (“Giovani patrioti”), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del Gruppo di lavoro internazionale (IWG), dell'opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

3.   Nome: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) 20.12.1969. Luogo di nascita: Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: 04 LE 017521, rilasciato il 10.2.2005 (data di scadenza: 10.2.2008). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader dell'Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

4.   Nome: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1968. Luogo di nascita: Bohi, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: a) 2096927, rilasciato il 17.3.2005, rilasciato in Burkina Faso; b) CNB N.076, rilasciato il 17.2.2003, rilasciato in Burkina Faso (certificato di cittadinanza del Burkina Faso); c) 970860100249, rilasciato il 5.8.1997, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 5.8.2007). Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Nome del padre: Yao Koffi FOFIE. Nome della madre: Ama Krouama KOSSONOU.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato bambini soldato, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e al diritto internazionale umanitario; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

5.   Nome: LAURENT GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 31.5.1945. Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Ex presidente della Costa d'Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

6.   Nome: SIMONE GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 20.6.1949. Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

8.   Nome: DÉSIRÉ TAGRO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 27.1.1959. Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: AE 065FH08. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Deceduto il 12.4.2011 ad Abidjan.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Segretario generale del cosiddetto “ufficio presidenziale” di Gbagbo: partecipazione al governo illegittimo di Gbagbo, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.»


ALLEGATO II

La voce riportata nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 in relazione alla persona seguente è soppressa:

Marcel GOSSIO.


21.4.2015   

IT

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L 102/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/616 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 125, paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2) è stato adottato prima del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 508/2014 è opportuno sostituire nel regolamento delegato (UE) n. 480/2014 tre riferimenti provvisori al futuro atto giuridico dell'Unione sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) con riferimenti alle disposizioni esatte del regolamento (UE) n. 508/2014. Il primo riferimento, che si trova all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, riguarda norme specifiche sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari. Il secondo riferimento, che si trova all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, è relativo al calcolo dei costi indiretti mediante applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per le tipologie di operazioni o di progetti facenti parti di operazioni. Il terzo riferimento, di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, concerne il calcolo dei costi indiretti mediante applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per le tipologie di operazioni o di progetti facenti parti di operazioni.

(3)

Dal momento che le norme sui partenariati pubblico-privato di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono applicabili anche al FEAMP, è necessario modificare l'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in modo che le informazioni pertinenti sulla questione se l'operazione è attuata nel quadro di un partenariato pubblico-privato o meno siano memorizzate anche in formato elettronico nel sistema di monitoraggio relativamente al FEAMP.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto

i)

dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione;

ii)

dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per il FEASR;

iii)

dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) per il FEAMP.

(*)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)."

(**)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1);»"

2)

all'articolo 20, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

operazioni sostenute dal FEAMP e programmate in conformità agli articoli 26, 28, 39 o 47 del regolamento (UE) n. 508/2014.»

;

3)

all'articolo 21, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l'operazione sostenuta dal FEAMP e programmata in conformità all'articolo 38, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i), j) o k), oppure all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014.»

;

4)

all'allegato III, campo di dati 17, «Informazioni che specificano se l'operazione è attuata nel quadro di un partenariato pubblico-privato», è soppresso il testo seguente nella colonna di destra («Indicazione dei fondi per i quali i dati non sono richiesti»):

«Non applicabile al FEAMP»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


21.4.2015   

IT

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L 102/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/617 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2015

recante duecentotrentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, le entità e gli organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 10 aprile 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di due persone all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

a)

«Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Data di nascita: 9.3.1986. Luogo di nascita: Ariana, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. del passaporto: W342058 (passaporto tunisino rilasciato il 14.3.2011, scade il 13.3.2016). Numero di identificazione nazionale: 08705184 (carta di identità nazionale tunisina rilasciata il 24.2.2011). Indirizzo: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Repubblica araba siriana (localizzazione del marzo 2015); (c) Iraq (possibile localizzazione alternativa del marzo 2015); (d) Libia (localizzazione precedente). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; statura: 171 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; (c) il nome del padre è Taher Ouni Harzi, il nome della madre è Borkana Bedairia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.4.2015.»

;

b)

«Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Data di nascita: 3.5.1982. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. del passaporto: Z050399 (passaporto tunisino rilasciato il 9.12.2003, scade l'8.12.2008). Numero di identificazione nazionale: 04711809 (carta di identità nazionale tunisina rilasciata il 13.11.2003). Indirizzo: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Repubblica araba siriana (localizzazione del marzo 2015); (c) Iraq (possibile localizzazione alternativa del marzo 2015); (d) Libia (localizzazione precedente). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; statura: 172 cm; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; (c) il nome del padre è Taher Ouni Harzi, il nome della madre è Borkana Bedairia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.4.2015.»


21.4.2015   

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L 102/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/618 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

93,9

SN

185,4

TN

464,3

TR

120,5

ZZ

216,0

0707 00 05

AL

92,7

MA

176,1

TR

134,7

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

95,3

TR

145,6

ZZ

120,5

0805 10 20

EG

47,6

IL

73,1

MA

50,1

TN

55,5

TR

70,3

ZZ

59,3

0805 50 10

MA

57,3

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

188,7

BR

101,1

CL

111,8

CN

107,2

MK

30,8

NZ

133,2

US

247,4

ZA

264,2

ZZ

148,1

0808 30 90

AR

102,0

CL

134,4

CN

116,0

ZA

116,0

ZZ

117,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/619 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

(in kg)

1

09.4211

0,390777

2

09.4212

0,827595

4A

09.4214

0,489236

 

09.4251

0,594809

 

09.4252

4 251 500

6A

09.4216

0,401123

 

 

09.4260

0,569476

7

09.4217

9 086 000

8

09.4218

3 478 800


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016

(%)

3

09.4213

3,703703

4B

09.4253

6B

09.4261

 

09.4262

 

09.4263

0,046334

 

09.4264

 

09.4265

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

(in kg)

5A

09.4215

0,607855

 

09.4254

3,655034

 

09.4255

3,558718

 

09.4256

53,394858


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016

(%)

5B

09.4257

10

 

09.4258

 

09.4259


DECISIONI

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/43


DECISIONE (PESC) 2015/620 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).

(2)

Il 29 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2198 (2015) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione dispone una serie di modifiche ai criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Il 5 febbraio 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla Repubblica democratica del Congo ha pubblicato un elenco aggiornato di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o ad uso di quest'ultima»

;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:

a)

la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;

b)

il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

c)

il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

d)

il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

il fatto di essere implicati nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

f)

l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC;

g)

il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti;

h)

l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;

i)

la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell'ONU;

j)

la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata.

L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato.»

.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2010/788/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO

a)

Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

1.   Eric BADEGE

Data di nascita: 1971

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo “…il ten. col. Eric Badege era diventato la personalità di riferimento dell'M23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte…” con un altro leader militare. Inoltre, “una serie di attacchi coordinati effettuati nell'agosto [2012] dal ten. col. Badege… hanno consentito all'M23 di destabilizzare un'area considerevole del territorio di Masisi”. “Secondo le testimonianze di ex combattenti, il ten. col. Badege… agiva agli ordini del colonnello Makenga nell'organizzazione degli attacchi. In quanto comandante militare dell'M23, Badege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato”. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques.

Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Badege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno. Secondo un articolo di Radio Okapi del 28 luglio 2012, “sabato 28 luglio l'amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2o battaglione del 410o reggimento FARDC nella base di Nyabiondo, circa 30 km a nord-ovest di Goma nel Kivu settentrionale. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Badege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti”. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e la RDC, che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nell'RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute.

Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando “voleva abbandonarci”. La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW “quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”.

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

(alias: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc)

Designazione: Generale delle FARDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Generale delle FARDC, senza incarico nel giugno 2011. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 risiedeva a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

3.   Gaston IYAMUREMYE

(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Designazione: a) presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA.

Indirizzo: Al dicembre 2014 era stabilito nella provincia del Kivu settentrionale

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: Brigadier generale

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC. Presidente delle FDLR e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. Al giugno 2011 stabilito a Kalonge, provincia del Kivu settentrionale.

4.   Innocent KAINA

(alias: a) Colonel Innocent Kaina, b) India Queen)

Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, RDC

Data della designazione ONU: 30 novembre 2012

Altre informazioni: In Ruanda a fine 2014

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23.

5.   Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra. Nel novembre 2014 è stato condannato da un tribunale militare dell'RDC a dieci anni di detenzione per stupro, omicidio e tortura.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e l'RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze, nonché il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002. Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011 la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.

6.   Germain KATANGA

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Condannato nel maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Attualmente detenuto nei Paesi Bassi.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo dell'FRPI. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.

7.   Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Attualmente è detenuto nei Paesi Bassi.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel 2011. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di detenzione. Ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte.

8.   Sultani MAKENGA

(alias: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Data di nascita: 25 dicembre 1973

Luogo di nascita: Rutshuru, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 13 novembre 2012

Altre informazioni: Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo. In Uganda a fine 2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell'M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nell'RDC compiute dall'M23. Sotto il comando di Sultani Makenga, l'M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nell'RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di tale territorio. Al comando di Makenga, l'M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nell'RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dall'RDC in attuazione dell'embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull'importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell'M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile dell'RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione. Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

9.   Khawa Panga MANDRO

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) “Chief Kahwa”, h) “Kawa”)

Data di nascita: 20 agosto 1973

Luogo di nascita: Bunia, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nel giugno 2011 era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Data di nascita: 24 luglio 1963

Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011, ma rilasciato dalla CPI a fine 2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.

11.   Iruta Douglas MPAMO

(alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Indirizzo: Gisenyi, Ruanda (giugno 2011)

Data di nascita: a) 28 dicembre 1965, b) 29 dicembre 1965

Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, RDC, b) Goma, RDC, c) Uvira, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi. Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Radja)

Indirizzo: foresta di Kikoma, presso Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa. Nel 2014 stabilito nel quartier generale delle FDLR a Nganga, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.

13.   Leodomir MUGARAGU

(alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Indirizzo: quartier generale delle FDLR, foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: a) 1954 b) 1953.

Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda b) Rushashi, provincia settentrionale, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC. capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.

14.   Leopold MUJYAMBERE

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Indirizzo: Nyakaleke (a sud-est di Mwenga), Kivu meridionale, RDC

Data di nascita: a) 17 marzo 1962, b) circa 1966

Luogo di nascita: Kigali, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: A fine 2014 vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA, stabilito a Nganga, Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto “Amazon”, delle FDLR-FOCA.

15.   Jamil MUKULU

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Professor Musharaf, j) Talengelanimiro)

Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), b) comandante, Forze Democratiche Alleate

Data di nascita: a) 1965, b) 1o gennaio 1964

Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda

Cittadinanza: ugandese

Data della designazione ONU: 12 ottobre 2011

Altre informazioni: A fine 2014 non si disponeva di informazioni circa il luogo in cui si trovasse; si ritiene tuttavia che si trovi nel Kivu settentrionale, RDC

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze democratiche alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nell'RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti delle ADF, come indicato nel punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale alle ADF, un gruppo armato che opera nel territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato a influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze delle ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

(alias: Dr. Ignace)

Titolo: Dr.

Data di nascita: 14 maggio 1963

Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias “Rumuli”, come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Sostituito da Gaston Iamuremye, alias “Rumuli”, come presidente delle FDLR-FOCA. Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.

17.   Straton MUSONI

(alias: IO Musoni)

Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961

Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nell'RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nell'RDC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco. Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.

18.   Jules MUTEBUTSI

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).

19.   Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(alias: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titolo: capo militare del movimento del 23 marzo (M23)

Designazione: Brigadier generale

Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda

Data di nascita: a) 1o aprile 1978, b) 1978

Luogo di nascita: a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territorio di Lubero, RDC

Cittadinanza: congolese

Numero di identificazione nazionale: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Data della designazione ONU: 30 novembre 2012

Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 viveva nel campo di Ngoma, Ruanda.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nell'aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l'ammutinamento dell'ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All'interno dell'M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l'RDC ne aveva già raccomandato l'inserimento nell'elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l'M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell'esecuzione e di tortura di disertori, con l'M23. Nel 2009, all'interno delle FARDC, ha ordinato l'uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all'interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

20.   Mathieu, Chui NGUDJOLO

(alias: Cui Ngudjolo)

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese. La procura ha proposto appello contro la sentenza della CPI; le udienze si sono tenute in ottobre 2014 e, a dicembre 2014, si attende una decisione.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012. Dopo essere stato rilasciato, è stato detenuto dalle autorità dei Paesi Bassi e ha introdotto una domanda di asilo in detto paese.

21.   Floribert Ngabu NJABU

(alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu).

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha introdotto domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

22.   Laurent NKUNDA

(alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Data di nascita: a) 6 febbraio 1967 b) 2 febbraio 1967

Luogo di nascita: Rutshuru, Kivu settentrionale, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno presentato appello presso il tribunale militare ruandese.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. Ex generale dell'RCD-G. Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998. Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di tale paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda. Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo dell'RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale dell'RDC. Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese. Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.

23.   Felicien NSANZUBUKIRE

(alias: Fred Irakeza)

Designazione: Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale

Indirizzo: Magunda, territorio di Mwenga, Kivu meridionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale. È Stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Designazione: Comandante, settore operativo “SONOKI” delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale

Indirizzo: Matembe, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: a) 1o gennaio 1964, b) circa 1964

Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Ha ricevuto formazione militare in Egitto. A fine 2014 era stabilito nella regione di Tongo, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto formazione militare in Egitto.

25.   James NYAKUNI

Cittadinanza: ugandese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

26.   Stanislas NZEYIMANA

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Designazione: Vicecomandante delle FDLR-FOCA.

Indirizzo: Mukobervwa, Kivu settentrionale, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: a) 1o gennaio 1966 b) 28 agosto 1966 c) circa 1967

Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. A fine 2014 non si disponeva di informazioni circa il luogo in cui si trovasse.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)] del Consiglio di sicurezza.

27.   Dieudonné OZIA MAZIO

(alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari)

Data di nascita: 6 giugno 1949

Luogo di nascita: Ariwara, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Piani di finanziamento con Jerome Kakwavu e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione di Kakwavu e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(alias: Jean-Marie Rugerero)

Designazione: presidente dell'M23

Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda

Data di nascita: a) circa 1960, b) 9 settembre 1966

Luogo di nascita: Bukavu, RDC

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva in Ruanda.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dall'M23 Sultani Makenga ha nominato Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga è noto come il “presidente” dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader è confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come “il leader dell'M23”. Secondo un articolo pubblicato dall'Associated Press il 13 dicembre 2012, Runiga ha mostrato a tale agenzia un elenco delle richieste che intendeva presentare al governo congolese, tra cui figuravano le dimissioni di Kabila e lo scioglimento dell'assemblea nazionale. Runiga ha affermato che l'M23 avrebbe potuto riprendere il controllo di Goma se l'occasione si fosse presentata. “E questa volta non ci ritireremo”, ha affermato all'Associated Press. Ha inoltre affermato che l'ala politica dell'M23 dovrebbe riprendere il controllo di Goma come condizione preliminare ai negoziati. “Penso che i nostri membri a Kampala ci rappresentino. Anch'io mi recherò sul posto, al momento opportuno. Non appena ci saremo organizzati e Kabila sarà sul posto, mi ci recherò anch'io”, ha affermato Runiga. Secondo un articolo apparso su Le Figaro il 26 novembre 2012, Runiga ha incontrato il presidente dell'RDC Kabila il 24 novembre 2012 per avviare le discussioni. In un'intervista a Le Figaro Runiga ha affermato che “L'M23 è composto principalmente da ex membri militari delle FARDC che si sono dissociati per protesta in seguito al mancato rispetto degli accordi del 23 marzo 2009”.

Ha aggiunto che “I combattenti dell'M23 sono disertori dell'esercito ancora in possesso delle proprie armi. Abbiamo recentemente recuperato molti equipaggiamenti da una base militare a Bunagana. Al momento, questo ci consente di riconquistare territori ogni giorno e di respingere tutti gli attacchi delle FARDC.La nostra rivoluzione è congolese, condotta da congolesi e per il popolo congolese”. Secondo un articolo pubblicato dall'agenzia Reuters il 22 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'M23 ha la capacità di conservare Goma grazie al rafforzamento delle forze dell'M23 in seguito alla defezione di soldati congolesi dalle FARDC: “Innanzitutto abbiamo un esercito ordinato, e poi abbiamo acquisito i soldati delle FARDC. Sono nostri fratelli, offriremo loro la formazione necessaria e poi lavoreremo insieme”. Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 27 novembre 2012, Runiga ha affermato che l'M23 si sarebbe rifiutato di ubbidire a un invito dei leader regionali della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi di lasciare Goma al fine di aprire la strada ai negoziati di pace. Invece, Runiga ha affermato che il ritiro dell'M23 da Goma sarebbe il risultato, e non un presupposto, dei negoziati. Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC, che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC.

L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nell'RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando “voleva abbandonarci”. La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW “quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu.

29.   Ntabo Ntaberi SHEKA

Designazione: Comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka

Data di nascita: 4 aprile 1976

Luogo di nascita: territorio di Walikalele, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 28 novembre 2011

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolesi. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini.

30.   Bosco TAGANDA

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)

Indirizzo: Goma, RDC (giugno 2011)

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” e “Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 per crimini contro l'umanità; l'inizio del processo è previsto per il 2 giugno 2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008). NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato Brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” e “Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, dove gli sono stati letti i suoi capi di imputazione durante un'udienza iniziale il 26 marzo.

31.   Innocent ZIMURINDA

(alias: Zimulinda)

Designazione: a) Comando di brigata dell'M23,

rango: colonnello, b) Colonnello delle FARDC

Indirizzo: Rubavu, Mudende

Data di nascita: a) 1o settembre 1972, b) circa 1975, c) 16 marzo 1972

Luogo di nascita: a) Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale, RDC, b) Masisi, RDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010

Altre informazioni: Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, in Ruanda.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009. Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze dirette secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009. Secondo molte fonti, il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.

Nel marzo 2010, 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nell'RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze. Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II. Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando. Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu. Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo. Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente dell'RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC. Resta fedele a Bosco Ntaganda. Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche. Entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. A fine 2014 risiedeva nel campo di Ngoma, Ruanda.

b)

Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

1.   ADF

(alias: a) Allied Democratic Forces b) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda c) ADF/NALU d) NALU)

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo

Data della designazione ONU: 30 giugno 2014

Altre informazioni: Nel dicembre 2014, le ADF sono state suddivise in vari gruppi più piccoli. Jamil Mukulu è a capo di un gruppo, che comprende vari leader di alto livello delle ADF, e si trova in una località sconosciuta, probabilmente nella provincia del Kivu settentrionale. Seka Baluku è a capo dell'altro gruppo principale, che opera nella foresta situata a nord-est della città di Beni, nella provincia del Kivu settentrionale. Le ADF dispongono inoltre di una vasta rete di sostegno nell'RDC, in Uganda, Ruanda e probabilmente in altri paesi.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado è Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile (UNSCR punto 4 (d)].

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADR scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un “ex bambino soldato delle ADF”.

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la “relazione Africa” citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.

Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali (UNSCR, punto 4 (e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con un colpo d'arma da fuoco e decine rapite. Tali azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che, nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.

La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014, individua le “Forze alleate democratiche-Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda” nel suo elenco delle “Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict” (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO (UNSCR punto 4 (i)].

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

2.   BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Indirizzo: Butembo, RDC

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi dell'FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nell'RDC.

3.   COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

(alias: CAGL)

Indirizzo: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è già stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

4.   CONGOMET TRADING HOUSE

Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008). Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.

5.   FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Indirizzo: a) Kivu settentrionale, RDC b) Kivu meridionale, RDC

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.NET; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le FDLR sono uno dei maggiori gruppi armati stranieri operanti nel territorio dell'RDC. Il gruppo è stato costituito nel 2000 e ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro donne e bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e trasferimenti forzati. Secondo una relazione di Amnesty International del 2010, le FDLR sono responsabili dell'uccisione di novantasei civili a Busurungi, nel territorio di Walikale. Alcune delle vittime sono state bruciate vive nelle loro case. Secondo la stessa fonte, nel giugno 2010 un centro medico gestito da una ONG ha riferito di una sessantina di casi al mese di ragazze e donne violentate nella parte meridionale del territorio di Lubero, Kivu settentrionale, da appartenenti a gruppi armati tra cui le FDLR. Secondo una relazione del 20 dicembre 2010 di Human Rights Watch (HRW), vi sono prove documentate del reclutamento attivo di bambini da parte delle FDLR. L'HRW ha identificato almeno 83 bambini congolesi di età inferiore ai 18 anni, alcuni di appena 14 anni, reclutati con la forza dalle FDLR. Nel gennaio 2012, l'HRW ha riferito che i combattenti delle FLDR hanno attaccato numerosi villaggi nel territorio di Masisi, uccidendo sei civili, violentando due donne e rapendo almeno 48 persone

Secondo una relazione dell'HRW del giugno 2012, nel maggio 2012 i combattenti delle FDLR hanno attaccato civili a Kamananga e Lumenje, nella provincia del Kivu meridionale, e a Chambucha, nel territorio di Walikale, e villaggi nella zona di Ufumandu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale. Durante tali attacchi, i combattenti delle FDLR hanno abbattuto a colpi di machete e coltello parecchi civili, compresi numerosi bambini. Secondo la relazione del gruppo di esperti del giugno 2012, dal 31 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 le FDLR hanno attaccato diversi villaggi nel Kivu meridionale. Un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato l'uccisione di almeno 33 persone, di cui 9 bambini e 6 donne, bruciate vive, decapitate o abbattute a colpi di arma da fuoco durante l'attacco. Inoltre, una donna e una bambina hanno subito violenza. La relazione del gruppo di esperti del giugno 2012 riferisce inoltre che un'inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato che nel maggio 2012 le FDLR hanno massacrato almeno 14 civili, di cui 5 donne e 5 bambini, nel Kivu meridionale. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, l'ONU ha documentato almeno 106 casi di violenza sessuale perpetrati dalle FDLR tra dicembre 2011 e settembre 2012. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 rileva che, secondo un'inchiesta dell'ONU, le FDLR hanno violentato sette donne la notte del 10 marzo 2012, compresa una minorenne, a Kalinganya, nel territorio di Kabare. Il 10 aprile 2012 le FDLR hanno attaccato nuovamente il villaggio, violentando tre delle donne per la seconda volta. La relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 riporta inoltre 11 omicidi perpetrati dalle FDLR il 6 aprile 2012 a Bushibwambombo, nel Kalehe, e il coinvolgimento delle FDLR in altre 19 uccisioni nel mese di maggio nel territorio di Masisi, ivi compresi 5 minorenni e 6 donne. Il “Mouvement du 23 Mars” (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari.

Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

6.   M23

(alias: Mouvement du 23 mars)

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: E-mail: mouvementdu23mars1@gmail.com

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il “Mouvement du 23 Mars” (M23) è un gruppo armato operante nell'RDC che è stato destinatario di armi e di materiale connesso, comprese consulenza, formazione e assistenza in relazione alle attività militari. Secondo diverse testimonianze oculari, l'M23 riceve forniture militari generali dalle Forze di difesa ruandesi (FDR) sotto forma di armi e munizioni, oltre a un sostegno materiale per le operazioni di combattimento. L'M23 si è reso complice e responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato nell'RDC, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. Secondo numerose relazioni, inchieste e testimonianze oculari, l'M23 si è reso responsabile di uccisioni di massa di civili nonché di stupri di donne e bambini in diverse regioni dell'RDC. Diverse relazioni indicano che i combattenti dell'M23 hanno perpetrato 46 stupri contro donne e bambine, la più giovane delle quali di 8 anni. Oltre alle denunce di violenza sessuale, l'M23 ha anche condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nelle file del gruppo. Si calcola che dal luglio 2012 l'M23 ha proceduto al reclutamento forzato di 146 giovani e bambini nel solo territorio di Rutshuru, nell'RDC orientale. Alcune delle vittime hanno appena 15 anni. Le atrocità commesse dall'M23 contro la popolazione civile dell'RDC, nonché la campagna di reclutamento forzato dell'M23 e il fatto che tale gruppo sia destinatario di armi e di assistenza militare hanno contribuito notevolmente all'instabilità e al conflitto nella regione e, in taluni casi, hanno violato il diritto internazionale.

7.   MACHANGA LTD

Indirizzo: Plot 55 A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). I proprietari di Machanga hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Machanga acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya). Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello, Vipul Kumar, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

8.   TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

(alias: TPD)

Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005

Altre informazioni: Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, al giugno 2011 uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005. Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema. Ufficialmente ha sospeso tutte le attività dal 2008. Nella pratica, al giugno 2011 uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari ecc. Il presidente di TDP è Eugene Serufuli, il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.

9.   UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Indirizzo: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (tel. +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Data della designazione ONU: 29 marzo 2007

Altre informazioni: Società esportatrice di oro (direttori Jamnadas V. LODHIA — noto come “Chuni” — e i suoi figli Kunal J. LODHIA e Jitendra J. LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. I direttori di UCI hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nell'RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce “fornitura di assistenza” a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005). Società esportatrice di oro (ex direttori J.V. LODHIA — noto come “Chuni” — e suo figlio Kunal LODHIA). Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio, Kumal Lodhia, hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla parte orientale dell'RDC.»


21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/621 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che attua la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa decisione.

(3)

Il Consiglio ha stabilito che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere mantenuta per cinque persone figuranti nell'elenco.

(4)

Il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 14 gennaio 2015 nella causa T-406/13 (2), ha annullato la decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio, che attua la decisione 2010/656/PESC (3), nella parte in cui riguarda il sig. Marcel Gossio. In conseguenza di tale annullamento, si dovrebbe anche sopprimere la voce relativa a Marcel Gossio dall'allegato II della decisione 2010/656/PESC.

(5)

Il 26 febbraio 2015 il comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 9 e 12 di tale risoluzione. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere soppressa dall'allegato I della decisione 2010/656/PESC.

(6)

Il comitato delle sanzioni ha inoltre aggiornato altre voci relative alle persone soggette alle misure imposte dai punti 9 e 12 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato negli allegati I e II della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/656/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2)  Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2015 nella causa T-460/13, Gossio/Consiglio.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 108).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

1.   Nome: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Guibéroua, Gagnoa, Costa d'Avorio; b) Niagbrahio/Guiberoua, Costa d'Avorio; c) Guiberoua, Costa d'Avorio. Alias certo: a) Génie de kpo; b) Gbapé Zadi. Alias incerto: Général. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: a) 04LE66241, rilasciato il 10.11.2005, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 9.11.2008); b) AE/088 DH 12, rilasciato il 20.12.2002, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 11.12.2005); c) 98LC39292, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 23.11.2003). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Costa d'Avorio; b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Costa d'Avorio; c) Cocody (sobborgo), Abidjan, Costa d'Avorio (indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005). Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader del COJEP (“Giovani patrioti”), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del gruppo di lavoro internazionale (IWG), dell'opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

3.   Nome: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) 20.12.1969. Luogo di nascita: Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: 04 LE 017521, rilasciato il 10.2.2005 (data di scadenza: 10.2.2008). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader dell'Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

4.   Nome: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1968. Luogo di nascita: Bohi, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: a) 2096927, rilasciato il 17.3.2005, rilasciato in Burkina Faso; b) CNB N.076, rilasciato il 17.2.2003, rilasciato in Burkina Faso (certificato di cittadinanza del Burkina Faso); c) 970860100249, rilasciato il 5.8.1997, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 5.8.2007). Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Nome del padre: Yao Koffi FOFIE. Nome della madre: Ama Krouama KOSSONOU.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato bambini soldato, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e al diritto internazionale umanitario; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

5.   Nome: LAURENT GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 31.5.1945. Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Ex presidente della Costa d'Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

6.   Nome: SIMONE GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 20.6.1949. Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

8.   Nome: DÉSIRÉ TAGRO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 27.1.1959. Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: AE 065FH08. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Deceduto il 12.4.2011 ad Abidjan.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: segretario generale del cosiddetto “ufficio presidenziale” di Gbagbo: partecipazione al governo illegittimo di Gbagbo, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.»


ALLEGATO II

La voce riportata nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC in relazione alla persona seguente è soppressa:

Marcel GOSSIO.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/67


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 118 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2015/622]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 1 della serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 3 novembre 2013

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni Aspetti generali

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione delle componenti usate nell'abitacolo, nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento e/o la capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali coibentanti usati nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento

6.

Parte II: omologazione di una componente riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla sua capacità di respingere carburanti o lubrificanti

7.

Modifica del tipo ed estensione dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

12.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI

1

Scheda informativa relativa al veicolo

2

Scheda informativa relativa a una componente

3

Notifica dell'omologazione di un tipo di veicolo

4

Notifica dell'omologazione di un tipo di componente

5

Disposizioni relative ai marchi di omologazione

6

Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

7

Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

8

Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

9

Prova per determinare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) e alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali usati nei veicoli appartenenti alla categoria M3, classi II e III (1).

Le omologazioni vanno rilasciate in conformità a quanto segue:

1.2.

Parte I — Omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti delle componenti usate nell'abitacolo, nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento.

1.3.

Parte II — Omologazione di una componente, riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla sua capacità di respingere carburanti o lubrificanti, montata nell'abitacolo, nel vano motore e in un qualsiasi compartimento separato di riscaldamento.

2.   DEFINIZIONI: ASPETTI GENERALI

2.1.

«Fabbricante», indica la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo o delle componenti soggette all'omologazione.

2.2.

«Abitacolo», indica un qualsiasi vano destinato ai passeggeri, al conducente e/o a un equipaggio, delimitato dalle superfici, rivolte verso l'interno:

a)

del soffitto;

b)

del pavimento;

c)

delle pareti anteriore, posteriore e laterali;

d)

delle porte;

e)

della vetratura esterna.

2.3.

«Vano motore», indica il compartimento in cui si trova il motore e in cui può essere installato un dispositivo di riscaldamento a combustione.

2.4.

«Vano di riscaldamento separato», indica il vano per un dispositivo di riscaldamento a combustione, esterno all'abitacolo e al vano motore.

2.5.

«Materiali di produzione» indica prodotti, in forma di materiali alla rinfusa (come rotoli di materiale da imbottitura) o di componenti prefabbricate, forniti a un fabbricante perché li incorpori in un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento o a un'officina specializzata nella manutenzione o nella riparazione di veicoli.

2.6.

«Sedile» indica una struttura che può essere parte integrante o no della struttura del veicolo, completa di rivestimento, destinata a fungere da posto a sedere per un adulto. Il termine si riferisce sia a un sedile individuale sia alla parte di una panchina corrispondente al posto a sedere per un adulto.

2.7.

«Gruppo di sedili» indica un sedile a panchina o sedili singoli ma adiacenti (i cui ancoraggi anteriori siano allineati o più avanti rispetto agli ancoraggi posteriori di un altro sedile e quelli posteriori siano allineati o più indietro rispetto agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) concepiti per uno o più posti a sedere per adulti.

2.8.

«Panchina» indica una struttura, completa di rivestimento, che offre più posti a sedere per adulti.

2.9.

«Materiale installato in posizione verticale» indica materiali installati nei vani interni, nel vano motore e in qualsiasi vano di riscaldamento separato del veicolo in modo che la sua pendenza superi il 15 % rispetto alla posizione orizzontale quando il veicolo si trova, con massa in ordine di marcia, su una superficie orizzontale piana e liscia.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente ai sensi del presente regolamento deve essere presentata dal suo fabbricante.

3.2.   Essa va corredata di una scheda tecnica conforme al modello di cui all'allegato 1 o all'allegato 2.

3.3.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione occorre fornire quanto segue:

3.3.1.

In caso di omologazione di un veicolo: un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

3.3.2.

In caso di componenti già omologate: accludere alla domanda di omologazione del veicolo un elenco dei numeri di omologazione e delle designazioni per tipo del fabbricante delle parti interessate.

3.3.3.

In caso di componenti prive di omologazione:

3.3.3.1.

campioni, nel numero specificato dagli allegati da 6 a 9, delle componenti usate nei veicoli, rappresentative del tipo da omologare.

3.3.3.2.

Occorre inoltre fornire un campione al servizio tecnico, a fini di riferimento futuro.

3.3.3.3.

Per dispositivi come sedili, tende, pareti divisorie, ecc. fornire i campioni di cui al paragrafo 3.3.3.1 oltre a un dispositivo completo come sopra indicato.

3.3.3.4.

Sui campioni devono esser apposti, in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Si rilascia l'omologazione se il tipo da omologare ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti della/e parte/i pertinente/i del presente regolamento.

4.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02 corrispondente alla serie di modifiche 02) indicano la serie di modifiche che integra le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di componente quali definiti nel presente regolamento.

4.3.   Il rilascio o l'estensione dell'omologazione di un tipo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento, con un modulo conforme al modello di cui all'allegato 3 o 4, a seconda, del presente regolamento.

4.4.   Su tutti i veicoli conformi a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in posizione visibile e facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «I» indicante la parte I del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.4.3.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1; in tal caso, i numeri dei regolamenti ai cui sensi è stata rilasciata l'omologazione, nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, vanno incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.4.4.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.4.5.

Il marchio di omologazione va apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.

4.5.   Non è necessaria una marcatura individuale dei materiali di produzione. L'imballaggio nel quale essi vengono consegnati deve essere tuttavia chiaramente contrassegnato con un marchio di omologazione così composto:

4.5.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

4.5.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «II» indicante la parte II del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1;

4.5.3.

accanto al cerchio:

4.5.3.1.

simboli indicanti la direzione nella quale il materiale può essere installato:

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per la direzione orizzontale (v. paragrafo 6.2.1);

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per la direzione verticale (v. paragrafi 6.2.3 e 6.2.4);

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per le direzioni sia orizzontali che verticali (v. paragrafi 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4).

4.5.3.2.

il simbolo «V», indicante che il materiale soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.

4.5.4.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.6.   Le componenti possono essere contrassegnate con il marchio di omologazione prescritto al paragrafo 4.5.

4.6.1.   Se marcate, la marcatura delle componenti complete, come sedili, pareti separatorie, vani bagagli, ecc., deve comprendere il simbolo «CD» indicante che la componente è stata omologata come dispositivo completo.

4.7.   L'allegato 5 del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

5.   PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DELLE COMPONENTI USATE NELL'ABITACOLO, NEL VANO MOTORE E IN QUALSIASI VANO SEPARATO DI RISCALDAMENTO E/O ALLA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI DA PARTE DEI MATERIALI COIBENTANTI USATI NEL VANO MOTORE E IN UN QUALSIASI VANO SEPARATO DI RISCALDAMENTO

5.1.   Definizione

Ai fini della parte I del presente regolamento:

5.1.1.

«Tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro in aspetti essenziali quali la designazione del tipo da parte del fabbricante.

5.2.   Specifiche

5.2.1.   I materiali usati all'interno e fino a non più di 13 mm oltre l'abitacolo, usati nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento del veicolo da omologare, devono soddisfare i requisiti della parte II del presente regolamento.

5.2.2.   I materiali e/o gli accessori utilizzati nell'abitacolo, nel vano motore, in qualsiasi vano separato di riscaldamento e/o in dispositivi omologati come componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme.

5.2.3.   Tali materiali e/o accessori vanno installati solo in modo conforme allo scopo cui sono destinati e alla/e prova/e cui sono stati sottoposti (v. paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7), soprattutto rispetto al loro comportamento alla combustione, alla fusione (direzione orizzontale/verticale) e/o alla loro capacità di respingere carburanti o lubrificanti.

5.2.4.   Per quanto possibile, l'adesivo usato per fissare un materiale per interni al proprio supporto non deve accentuare il comportamento alla combustione del materiale.

6.   PARTE II: OMOLOGAZIONE DI UNA COMPONENTE RIGUARDO AL SUO COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE E/O ALLA SUA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI

6.1.   Definizioni

Ai fini della parte II del presente regolamento:

6.1.1.

«Tipo di una componente» indica componenti che non differiscono tra loro in aspetti essenziali come:

6.1.1.1.

la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

6.1.1.2.

l'uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, isolamento, ecc.),

6.1.1.3.

il/i materiale/i di base (come lana, plastica, gomma, materiali compositi),

6.1.1.4.

il numero di strati nel caso di materiali compositi, e

6.1.1.5.

altre caratteristiche suscettibili di influire in misura rilevante sulle prestazioni prescritte nel presente regolamento.

6.1.2.

«Velocità di combustione» indica il quoziente tra distanza combusta, misurata in conformità agli allegati 6 e/o 8 del presente regolamento, e tempo necessario alla combustione per colmare tale distanza. È espressa in millimetri al minuto.

6.1.3.

«Materiale composito» indica un materiale composto di più strati di materiali simili o diversi le cui superfici sono cementate, incollate, fatte aderire, saldate ecc. le une alle altre per tenerle insieme saldamente. Materiali diversi assemblati con modalità intermittenti (cuciture, saldature ad alta frequenza, rivettature), non sono considerati materiali compositi.

6.1.4.

«Lato esposto» indica la superficie del materiale rivolta verso l'abitacolo, il vano motore o qualsiasi vano separato di riscaldamento quando il materiale è montato all'interno del veicolo.

6.1.5.

«Imbottitura» indica la combinazione dei materiali per imbottitura interna e finiture di superficie che insieme guarniscono il telaio del sedile.

6.1.6.

«Rivestimenti interni» indica materiali che (insieme) compongono il rivestimento di superficie e il sottofondo di un tetto, di una parete o del pavimento.

6.1.7.

«Materiali d'isolamento» indica materiali usati per ridurre il trasferimento di calore per conduzione, convezione e irraggiamento e per l'insonorizzazione nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

6.1.8.

«Capacità di respingere il carburante o il lubrificante» indica la capacità di un materiale di respingere il carburante o il lubrificante, misurata in conformità all'allegato 9 del presente regolamento.

6.2.   Specifiche

6.2.1.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 6 del presente regolamento:

a)

materiale/i, anche composito/i, montato/i in posizione orizzontale nell'abitacolo; e

b)

materiale/i d'isolamento montato/i in posizione orizzontale nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto, o se la fiamma si estingue prima di raggiungere l'ultimo punto di misurazione.

I materiali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6.2.3 sono ritenuti conformi ai requisiti del presente paragrafo.

6.2.2.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 7 del presente regolamento:

a)

materiale/i, anche composito/i, montato/i a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e nel tetto del veicolo;

b)

materiale/i d'isolamento montato/i nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, non si formano gocce che possano infiammare l'ovatta.

6.2.3.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 8 del presente regolamento:

a)

materiale/i, anche composito/i, montato/i in posizione verticale nell'abitacolo;

b)

materiale/i d'isolamento montato/i in posizione verticale nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento.

Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto, o se la fiamma si estingue prima di distruggere uno dei primi fili di riferimento.

6.2.4.   I materiali che raggiungono un valore medio CFE (critical heat flux at extinguishment) pari o superiore a 20 kW/m2, in una prova conforme alla norma ISO 5658-2 (3), sono considerati soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3, purché in base ai risultati peggiori da essa scaturiti non vengano osservate gocce incandescenti.

6.2.5.   Tutti i materiali coibentanti montati nel vano motore e in ogni vano separato di riscaldamento vanno sottoposti alla prova descritta nell'allegato 9 del presente regolamento.

Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, l'aumento di peso del campione provato non supera 1g.

Cavità necessarie per motivi tecnici, per far passare ad esempio tubi o elementi strutturali attraverso il materiale, sono consentite purché la protezione sia mantenuta (ad esempio, mastice, nastro...).

6.2.6.   I cavi elettrici vanno sottoposti alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma di cui alla norma ISO 6722:2006, paragrafo 12.

Il risultato della prova si considera soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, una fiamma di combustione del materiale isolante si estingue entro 70 secondi e restano intatti almeno 50 mm di isolamento all'estremità del campione di prova.

6.2.7.   Materiali che non è necessario sottoporre alle prove descritte negli allegati da 6 a 8:

6.2.7.1.

parti di metallo o di vetro;

6.2.7.2.

tutti gli accessori dei sedili singoli aventi una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g. Se la massa totale di tali accessori supera i 400 g di materiale non metallico per sedile, occorre provare ogni materiale;

6.2.7.3.

gli elementi la cui superficie o volume non superi rispettivamente:

6.2.7.3.1.

100 cm2 oppure 40 cm3 per gli elementi collegati a un posto a sedere singolo;

6.2.7.3.2.

300 cm2 oppure 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare interno dell'abitacolo per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati a un singolo posto a sedere;

6.2.7.4.

elementi per i quali non è possibile estrarre un campione delle dimensioni prescritte all'allegato 6, paragrafo 3.1, e all'allegato 7, paragrafo 3.

7.   MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica di un tipo di veicolo o di componente rispetto al presente regolamento va notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo o di componente. L'autorità può:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che i veicoli o le componenti continuino a soddisfare comunque i requisiti, oppure

7.1.2.

chiedere al servizio tecnico che effettua le prove un secondo verbale di prova.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, indicanti le modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3.

7.3.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica a tal fine compilata e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione devono soddisfare quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti:

8.1.

veicoli/componenti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato rispettando i requisiti della/e parte/i pertinente/i del presente regolamento;

8.2.

l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascun impianto di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9,1.   L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo/componente ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i suddetti requisiti non saranno stati soddisfatti.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente di produrre un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informare di ciò l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la pertinente notifica, tale autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione rilasciati in altri paesi.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

12.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo o di componente da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

12.3.   Trascorsi 60 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

12.4.   Anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, le omologazioni delle componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

12.5.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l'estensione di un'omologazione rilasciata ai sensi della serie di modifiche 00 del presente regolamento.

12.6.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

12.7.   Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di componente da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

12.8.   Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

12.9.   Trascorsi 96 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

12.10.   Anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 02, le omologazioni delle componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettarle.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  ISO 5658-2: 2006 Prova di reazione al fuoco — Diffusione di fiamma — Parte 2: diffusione laterale su prodotti da costruzione e mezzi di trasporto in posizione verticale.


ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA RELATIVA A UN VEICOLO

redatta ai sensi del paragrafo 3.2 del presente regolamento ai fini dell'omologazione di un veicolo riguardo al comportamento alla combustione delle componenti usate nell'abitacolo, nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali coibentanti usati nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento

1.   Aspetti generali

1.1.   Marca (ragione sociale del costruttore): …

1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo: …

1.4.   Ubicazione dell'indicazione: …

1.5.   Categoria del veicolo (1): …

1.6.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

1.7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

2.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

3.   Carrozzeria

Finiture interne e/o materiali coibentanti

3.1.   Sedili

3.1.1.   Numero: …

3.2.   Materiale/i usato/i per l'abitacolo, indicando ciascun materiale

3.2.1.   Eventuale numero di omologazione della componente: …

3.2.2.   Marca: …

3.2.3.   Indicazione del tipo: …

3.2.4.   Provata ai sensi dei paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 (2): …

3.2.5.   Per materiali non omologati

3.2.5.1.   Materiale/i di base/designazione:… / … …

3.2.5.2.   Materiale composito/semplice (2), numero degli strati (2): …

3.2.5.3.   Tipo di rivestimento (2): …

3.2.5.4.   Spessore minimo/massimo … mm

3.3.   Materiali usati per isolamento nel vano motore e/o il vano separato di riscaldamento, indicando ciascun materiale

3.3.1.   Eventuale numero di omologazione della componente: …

3.3.2.   Marca: …

3.3.3.   Indicazione del tipo: …

3.3.4.   Provata ai sensi dei paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 (2): …

3.3.5.   Per materiali non omologati

3.3.5.1.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

3.3.5.2.   Materiale composito/semplice (2), numero degli strati (2): …

3.3.5.3.   Tipo di rivestimento (2): …

3.3.5.4.   Spessore minimo/massimo … mm

3.4.   Cavi elettrici, indicando ciascun tipo

3.4.1.   Eventuale/i numero/i di omologazione della componente: …

3.4.2.   Marca: …

3.4.3.   Indicazione del tipo: …

3.4.4.   Per materiali non omologati

3.4.4.1.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

3.4.4.2.   Materiale composito/semplice (2), numero degli strati (2): …

3.4.4.3.   Tipo di rivestimento (2): …

3.4.4.4.   Spessore minimo/massimo … mm


(1)  Quale definita nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/para. 2).

(2)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA RELATIVA A UNA COMPONENTE

redatta ai sensi del paragrafo 3.2 del presente regolamento ai fini dell'omologazione di una componente usata nell'abitacolo, nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali coibentanti usati nel vano motore e in qualsiasi vano separato di riscaldamento.

1.   Aspetti generali

1.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

1.3.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

1.4.   Per le componenti e le entità tecniche indipendenti, ubicazione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione: …

1.5.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

2.   Materiali destinati agli allestimenti interni

2.1.   Materiale/i destinato/i a essere montato/i in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)

Materiale/i destinato/i a essere montato/i a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e/o nel tetto del veicolo: sì/non applicabile (1)

2.2.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

2.3.   Materiale composito/semplice (1), numero degli strati (1): …

2.4.   Tipo di rivestimento (1): …

2.5.   Spessore minimo/massimo … mm

2.6.   Eventuale numero di omologazione: …

3.   Materiali coibentanti:

3.1.   Materiale/i destinato/i a essere montato/i in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)

3.2.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

3.3.   Materiale composito/semplice (1), numero degli strati (1): …

3.4.   Tipo di rivestimento (1): …

3.5.   Spessore minimo/massimo … mm

3.6.   Eventuale numero di omologazione: …

4.   Cavi elettrici

4.1.   Materiale/i impiegato/i: …

4.2.   Materiale/i di base/designazione: … / … …

4.3.   Materiale composito/semplice (1), numero degli strati (1): …

4.4.   Tipo di rivestimento (1): …

4.5.   Spessore minimo/massimo … mm

4.6.   Eventuale numero di omologazione: …


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 3

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Testo di immagine

ALLEGATO 4

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Testo di immagine

Appendice 1

Appendice al modulo di notifica dell'omologazione n. … concernente l'omologazione di un tipo di componente ai sensi del regolamento n. 118

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Materiali destinati agli allestimenti interni

1.1.1.   Direzione nella quale il materiale può essere montato: direzione/i orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1).

1.1.2.   Soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.2: sì/non applicabile (1)

1.1.3.   La conformità è stata verificata per componenti omologate come dispositivi completi: sì/no (1)

1.1.4.   Eventuali restrizioni nell'uso e requisiti di montaggio:.

1.2.   Materiali coibentanti

1.2.1.   Direzione nella quale il materiale può essere montato: direzione/i orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1).

1.2.2.   La conformità è stata verificata per componenti omologate come dispositivi completi: sì/no (1)

1.2.3.   Eventuali restrizioni nell'uso e requisiti di montaggio:

1.3.   Cavi elettrici

1.3.1.   Eventuali restrizioni nell'uso e requisiti di montaggio: …

2.   Osservazioni: …


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 5

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Esempio 1

(v. parte I del presente regolamento)

Image

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte I del regolamento n. 118, con il n. 021234. Le prime due cifre (02) del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti della serie di modifiche 02 del regolamento n. 118.

Esempio 2

(v. parte II del presente regolamento)

Image

Image

Questo marchio di omologazione apposto su una componente indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte II del regolamento n. 118, con il n. 021234. Le prime due cifre (02) del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti della serie di modifiche 02 del regolamento n. 118.

Il simbolo aggiuntivo Image indica la direzione nella quale il materiale può essere montato.

Il simbolo Image indica che il materiale soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.

Il simbolo Image indica un'omologazione quale dispositivo completo, come sedili, pareti separatorie, ecc.

I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili.


ALLEGATO 6

PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI

1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

1.1.   Si sottopongono a prova 5 campioni se trattasi di un materiale isotropo o 10 campioni se trattasi di un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione).

1.2.   I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Per materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale, la prova va eseguita per ciascuna direzione. Dopo essere stati prelevati, i campioni vanno posti nell'apparecchiatura di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata. Se il materiale è fornito in strisce tagliate in larghezza, occorre tagliare un pezzo lungo almeno 500 mm che copra l'intera larghezza. I campioni vanno prelevati da tale pezzo a una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale e alla stessa distanza tra loro. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest'ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto è superiore a 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d'accordo con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (v. paragrafo 6.1.3) vanno provati come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non sono materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano.

1.3.   Disporre orizzontalmente il campione in un supporto a forma di U esponendolo per 15 secondi all'azione di una fiamma definita in una camera di combustione; la fiamma agirà sull'estremità libera del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

2.   APPARECCHIATURA

2.1.   Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate alla figura 2. Nella facciata anteriore della camera si troverà una finestra di osservazione resistente alle fiamme che potrà coprire l'intera facciata anteriore e fungere da sportello d'accesso.

Il lato inferiore della camera sarà munito di fori di areazione e la parte superiore di una feritoia perimetrale di aspirazione. La camera poggerà su quattro piedi di 10 mm d'altezza.

Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l'introduzione del supporto del campione con il campione stesso; il lato opposto sarà munito di un'apertura per introdurre il tubo di alimentazione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (v. figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione senza coprirli.

Figura 1

Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta

Image

Figura 2

Esempio di camera di combustione

(dimensioni in millimetri)

Image

Testo di immagine

Figura 3

Esempio di vaschetta

(dimensioni in millimetri)

Image

2.2.   Supporto del campione costituito da due lastre di metallo a forma di U o da telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate nella figura 4.

La piastra inferiore sarà munita di perni in corrispondenza dei quali quella superiore avrà dei fori in modo da permettere un fissaggio uniforme del campione. I perni servono anche da punti riferimento per misurare l'inizio e la fine della distanza di combustione.

Va previsto un sostegno costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la piastra inferiore del supporto del campione a intervalli di 25 mm (v. fig. 5).

Il piano corrispondente alla parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm al di sopra del fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l'estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione ed i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono prese all'interno). (v. figure 1 e 2)

Figura 4

Esempio di supporto del campione

(dimensioni in millimetri)

Image

Testo di immagine

Figura 5

Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per i fili di supporto

(dimensioni in millimetri)

Image

Testo di immagine

2.3.   Bruciatore a gas

Come fonte della fiamma si usa un bruciatore Bunsen con un diametro interno di 9,5 ±0,5 mm, collocato nella camera di combustione in modo che il centro del suo becco disti 19 mm dal centro del bordo inferiore dell'estremità aperta del campione (v. fig. 2).

2.4.   Gas di prova

Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m3 (ad esempio, gas naturale).

2.5.   Pettine di metallo, lungo almeno 110 mm e munito di sette od otto denti a punta arrotondata ogni 25 mm.

2.6.   Cronometro con una precisione di 0,5 secondi.

2.7.   Cappa. La camera di combustione può essere posta dentro una cappa purché il suo volume interno sia compreso tra 20 e 110 volte il volume della camera di combustione e nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre di oltre 2,5 volte. Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

3.   CAMPIONI

3.1.   Forma e dimensioni

3.1.1.   La forma e le dimensioni dei campioni sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo spessore del prodotto da provare. Non deve oltrepassare i 13 mm. Prelevare possibilmente un campione che mantenga una sezione costante per tutta la sua lunghezza.

Figura 6

Campione

(dimensioni in millimetri)

Image

3.1.2.   Se forma e dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione delle dimensioni prescritte, rispettare le seguenti dimensioni minime:

a)

i campioni di larghezza compresa tra 3 e 60 mm dovranno essee lunghi 356 mm. In tal caso, il materiale viene provato in direzione della larghezza del prodotto;

b)

per campioni di larghezza compresa tra 60 e 100 mm, la lunghezza deve essere di almeno 138 mm. In questo caso, la distanza di combustione possibile corrisponde alla lunghezza del campione e la sua misurazione inizia dal primo punto di misurazione.

3.2.   Condizionamento

I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore e per non più di 7 giorni a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un'umidità relativa di 50 ± 5 %; essi resteranno in tali condizioni sino al momento della prova.

4.   PROCEDURA

4.1.   Porre i campioni a superficie rivestita di tessuto o imbottita su una superficie piana e spazzolarli due volte contro pelo con il pettine (paragrafo 2.5).

4.2.   Porre il campione nell'apposito supporto (paragrafo 2.2) in modo che il lato esposto sia rivolto verso il basso e verso la fiamma.

4.3.   Regolare la fiamma del gas a un'altezza di 38 mm grazie ai punti di riferimento indicati nella camera di combustione; la presa d'aria del bruciatore deve essere chiusa. Prima di iniziare la prima prova, la fiamma deve bruciare, per stabilizzarsi, almeno 1 minuto.

4.4.   Spingere il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l'estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo 15 secondi interrompere il flusso del gas.

4.5.   La misurazione del tempo di combustione inizia nell'istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo punto di riferimento. Osservare la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).

4.6.   La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l'ultimo punto di riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere tale punto. Se la fiamma non raggiunge l'ultimo punto di riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta dalla combustione in superficie o all'interno.

4.7.   Se il campione non si accende o se cessa di bruciare dopo l'estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata della combustione, indicare nel verbale di prova che la velocità di combustione è di 0 mm/min.

4.8.   Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, accertarsi che la camera di combustione e il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 oC prima dell'inizio della prova.

5.   CALCOLO

La velocità di combustione, B (1), in millimetri/minuto, è data dalla formula:

B = 60 s/t

in cui:

s

=

la distanza di combustione, in millimetri;

t

=

la durata della combustione, in secondi.


(1)  Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione solo se la fiamma raggiunge l'ultimo punto di riferimento o l'estremità del campione.


ALLEGATO 7

PROVA PER DETERMINARE IL COMPORTAMENTO ALLA FUSIONE DEI MATERIALI

1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

1.1.   Vanno sottoposti a prova quattro campioni per entrambi i lati (se non sono identici).

1.2.   Sistemare un campione in posizione orizzontale ed esporlo all'azione di un radiatore elettrico. Porre una bacinella sotto il campione per raccogliere le gocce che colassero dalla fusione. Per verificare se qualche goccia fosse infiammata, porre nella bacinella un po' di ovatta.

2.   APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura sarà composta di (figura 1):

a)

un radiatore elettrico;

b)

un supporto per il campione munito di griglia;

c)

una bacinella (per raccogliere le gocce);

d)

un supporto (per l'apparecchiatura).

2.1.   La fonte di calore è un radiatore elettrico della potenza utile di 500 W. La superficie radiante dovrà essere una piastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ±5 mm.

Il calore emesso dall'apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore a una distanza di 30 mm, dev'essere di 3 W/cm2.

2.2.   Taratura

Per tarare il radiatore, servirsi di un radiometro Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm2. Il bersaglio che capta la radiazione, ed eventualmente una leggera convezione, sarà piatto, circolare, di diametro non superiore a 10 mm e rivestito di uno strato di nero satinato resistente.

Il bersaglio sarà contenuto in un involucro raffreddato ad acqua il cui lato anteriore sia di metallo perfettamente lucidato, piatto, parallelo al piano del bersaglio, circolare e del diametro di circa 25 mm.

La radiazione non deve passare attraverso alcuna apertura prima di raggiungere il bersaglio.

Lo strumento dev'essere robusto, semplice da montare e da utilizzare, insensibile alle correnti d'aria e di taratura stabile. Esso dovrà avere una precisione pari al ± 3 % e una ripetibilità massima dello 0,5 %.

Ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore occorre controllare la taratura del radiometro mediante confronto con uno strumento-campione di riferimento, riservato a tale uso esclusivo.

Lo strumento campione deve essere perfettamente tarato una volta all'anno in base a un campione nazionale.

2.2.1.   Verifica della taratura

L'irradiamento prodotto dalla potenza assorbita, che secondo la taratura iniziale corrisponderà a 3 W/cm2, va controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l'apparecchio andrà nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione superiore a 0,06 W/cm2.

2.2.2.   Procedimento di taratura

Porre l'apparecchio in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d'aria (non più di 0,2 m/s).

Porre il radiometro nell'apparecchio nella posizione del campione in modo che il bersaglio del radiometro si trovi al centro della superficie del radiatore.

Inserire l'alimentazione elettrica e regolare la potenza per ottenere quella necessaria a produrre l'irradiamento di 3 W/cm2 al centro della superficie del radiatore. Regolata la potenza su tale valore, deve seguire un periodo di 5 minuti in cui non va eseguita nessun'altra regolazione per ottenere l'equilibrio.

2.3.   Il supporto dei campioni sarà un anello metallico (figura 1). Sulla sommità di questo supporto è disposta una griglia di filo di acciaio inossidabile avente le seguenti dimensioni:

a)

diametro interno: 118 mm;

b)

dimensione dei fori: sezione quadrata con lati di 2,10 mm;

c)

diametro del filo di acciaio: 0,70 mm.

2.4.   La bacinella sarà costituita da un tubo cilindrico del diametro interno di 118 mm e della profondità di 12 mm e andrà colmata di ovatta.

2.5.   Un sostegno verticale reggerà gli oggetti di cui ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4.

Disporre il radiatore sulla sommità del supporto in modo che la superficie radiante sia orizzontale e la radiazione sia diretta verso il basso.

Nel montante si trova una leva o un pedale che consente di sollevare lentamente il supporto del radiatore. Esso è inoltre munito di un arresto che permette di riporre il radiatore nella sua posizione normale.

In posizione normale, gli assi del radiatore, del supporto del campione e della bacinella devono coincidere.

3.   CAMPIONI

I campioni destinati alla prova devono misurare: 70 mm × 70 mm. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest'ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto è superiore a 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento). Se ciò non fosse possibile la prova va eseguita, d'accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (v. paragrafo 6.1.3 del regolamento) vanno provati come se fossero di struttura uniforme.

Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento).

Il campione da sottoporre a prova deve avere una massa totale di almeno 2 g. Se la massa di un campione è inferiore, aggiungere un numero sufficiente di campioni.

Se i due lati del materiale sono diversi, vanno provati entrambi, per un totale di otto campioni. I campioni e l'ovatta vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ±2 °C e a un'umidità relativa di 50 ±5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.   PROCEDURA

Porre il campione sul supporto che a sua volta sarà disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

Disporre la bacinella contenente l'ovatta sotto la griglia del supporto a una distanza di 300 mm.

Accendere il radiatore, che sarà stato girato su un lato in modo da non irradiare il campione. Quando raggiunge la potenza massima, porlo sopra il campione e iniziare il cronometraggio.

Se il materiale fonde o si deforma, variare l'altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

Se il materiale si infiamma, il radiatore va arretrato per tre secondi e riportato nella sua posizione quando la fiamma si è estinta; ripetere lo stesso procedimento tutte le volte che sia necessario per i primi cinque minuti della prova.

Dopo i cinque minuti di prova:

i)

se il campione è spento (o se non si è infiammato nei primi cinque minuti di prova), lasciare il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente;

ii)

Se il materiale brucia, attendere l'estinzione prima di riportare il radiatore nuovamente in posizione.

In entrambi i casi la prova va proseguita per altri cinque minuti.

5.   RISULTATI

Riferire i fenomeni osservati nel verbale di prova; ad esempio:

i)

eventuali cadute di gocce, infiammate o meno;

ii)

eventuale accensione dell'ovatta.

Figura 1

(dimensioni in millimetri)

Image

Testo di immagine

ALLEGATO 8

PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE VERTICALE DEI MATERIALI

1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

1.1.   Si sottopongono a prova tre campioni se trattasi di un materiale isotropo o sei campioni se trattasi di un materiale anisotropo.

1.2.   La prova consiste nell'esporre i campioni alla fiamma, tenendoli in posizione verticale, e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

2.   APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura è composta di:

a)

un supporto del campione;

b)

un bruciatore;

c)

un sistema di ventilazione per estrarre i gas e i prodotti della combustione;

d)

una piastra di appoggio;

e)

dei fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

2.1.   Il supporto del campione sarà costituito da un telaio rettangolare alto 560 mm e da due aste parallele collegate rigidamente e distanti 150 mm tra loro sulle quali si fissano dei perni destinati al montaggio del campione da provare, che va posto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni di montaggio avranno un diametro non superiore a 2 mm e una lunghezza pari ad almeno 27 mm. I perni vanno disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio va fissato su un supporto che durante la prova mantenga le aste in posizione verticale (per porre il campione sui perni sopra un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).

2.2.   Il bruciatore è descritto nella figura 3.

Il gas che alimenta il bruciatore può essere il propano o il butano usualmente in commercio.

Il bruciatore va posto di fronte e al di sotto del campione in modo da giacere su un piano che attraversa la linea centrale verticale del campione e perpendicolare alla sua facciata (v. figura 2); l'asse longitudinale deve essere inclinato verso l'alto di 30° rispetto alla verticale in direzione del bordo inferiore del campione. La distanza tra il becco del bruciatore e il bordo inferiore del campione dev'essere di 20 mm.

2.3.   L'apparecchiatura di prova può essere posta entro una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume dell'apparecchiatura di prova e purché: nessuna delle singole dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) della cappa superi una delle altre due dimensioni più di 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell'aria nella cappa, a 100 mm davanti e dietro alla posizione definitiva in cui sarà collocato l'apparecchio di prova. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

2.4.   Utilizzare una sagoma piatta e rigida di materiale adatto e della stessa dimensione di quella del campione. Nella sagoma, vanno ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra i perni sul telaio (v. figura 1). I fori devono trovarsi a uguale distanza rispetto agli assi verticali della sagoma.

3.   CAMPIONI

3.1.   Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

Se le dimensioni del materiale non consentono di selezionare un campione delle dimensioni prescritte, la prova va effettuata, d'accordo con il servizio tecnico, sulla parte installata del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova.

3.2.   Se lo spessore del campione è superiore a 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano separato di riscaldamento). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d'accordo con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova. I materiali compositi (v. paragrafo 6.1.3) vanno provati come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano.

3.3.   I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un'umidità relativa di 50 ±5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.   PROCEDURA

4.1.   La prova va eseguita in un'atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e un'umidità relativa tra il 15 % e l'80 %.

4.2.   Il bruciatore va preriscaldato per 2 minuti. A tal fine, regolare l'altezza della fiamma (distanza tra estremità superiore del tubo del bruciatore ed estremità della parte gialla della fiamma a bruciatore verticale e con la fiamma al buio) a 40 ± 2 mm.

4.3.   Il campione va posto (dopo la collocazione dei fili di riferimento posteriori) sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione sia discosto di almeno 20 mm dal telaio. Il telaio va montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.

4.4.   Fissare i fili di riferimento orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate dalla fig. 1. In ciascuna di queste posizioni, il filo fa un anello in modo che i due segmenti distino 1 mm e 5 mm dal lato anteriore e da quello posteriore del campione.

Ciascun anello va fissato a un cronometro adeguato. I fili vanno tesi in misura sufficiente da mantenere la loro posizione rispetto al campione.

4.5.   La fiamma viene applicata al campione per una durata di 5 secondi. Si suppone verificata l'accensione se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo aver allontanato la fiamma. Se l'accensione non avviene, applicare la fiamma per 15 secondi a un altro campione condizionato.

4.6.   Se una serie di tre campioni supera del 50 % il risultato minimo, sottoporre a prova un'altra serie di tre campioni per tale direzione o lato. Se per uno o due campioni di una serie di 3 campioni la combustione raggiunge il filo di riferimento più alto, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione.

4.7.   Vanno misurati, in secondi, i tempi che seguono:

a)

dall'inizio dell'applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei primi fili di riferimento (t1);

b)

dall'inizio dell'applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei secondi fili di riferimento (t2);

c)

dall'inizio dell'applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei terzi fili di riferimento (t3).

4.8.   Se il campione non si accende o se non continua a bruciare dopo lo spegnimento del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima della distruzione di uno dei primi fili di riferimento, non permettendo così di misurare la durata di combustione, la velocità di combustione si considera essere stata di 0 mm/min.

4.9.   Se il campione non si accende e la fiamma del campione in fase di combustione raggiunge l'altezza del terzo filo di riferimento senza distruggere il primo e il secondo dei fili di riferimento (ad esempio, per caratteristiche intrinseche del campione di materiale sottile), la velocità di combustione si considera essere stata superiore a 100 mm/min.

5.   RISULTATI

I fenomeni osservati vanno annotati nel verbale di prova e devono comprendere:

a)

le durate di combustione: t1, t2 e t3 in secondi; e

b)

le corrispondenti distanze: d1, d2 e d3 in mm.

Calcolare le velocità di combustione V1 ed, eventualmente, V2 e V3 (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la formula che segue:

Vi = 60 di/ti (mm/min)

Si terrà conto della velocità di combustione più elevata di V1, V2 e V3.

Figura 1

Supporto del campione

(dimensioni in millimetri)

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Testo di immagine

Figura 2

Posizione del bruciatore

(dimensioni in millimetri)

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Testo di immagine

Figura 3

Bruciatore a gas

(dimensioni in millimetri)

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Testo di immagine

ALLEGATO 9

PROVA PER DETERMINARE LA CAPACITÀ DEI MATERIALI DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato elenca le prescrizioni in base alle quali si provano le capacità dei materiali coibentanti utilizzati nei vani motore e nei vani separati di riscaldamento.

2.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

2.1.   I campioni destinati alla prova devono misurare: 140 mm × 140 mm.

2.2.   Lo spessore del campione deve essere di 5 mm. Se tale spessore fosse superiore, andrà ridotto a 5 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del vano motore o del vano separato di riscaldamento.

2.3.   Il liquido di prova dovrà essere il combustibile per diesel conforme alla norma EN 590:1999 (carburanti in commercio) oppure il combustibile per diesel di cui al regolamento n. 83 (Allegato 10: specifiche dei carburanti di riferimento).

2.4.   Sottoporre a prova quattro campioni.

3.   APPARECCHIATURA (V. FIGURE 4a E 4b)

L'apparecchiatura si compone di:

A

una piastra di base, della durezza di almeno 70 Shore D;

B

una superficie assorbente sulla piastra di base (ad esempio carta);

C

un cilindro metallico (diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm, altezza 50 mm), riempito con il liquido di prova;

D-D′

due viti con dadi ad alette;

E

il campione di prova;

F

sbarretta superiore.

4.   PROCEDURA

4.1.   I campioni da provare vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ±2 °C e a un'umidità relativa di 50 ± 5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.2.   Il campione da provare deve essere pesato.

4.3.   Collocare il campione di prova, con il suo lato esposto rivolto verso l'alto, sulla base dell'apparecchio e fissarne il cilindro metallico in posizione centrale esercitando una pressione sufficiente sulle viti. Non si deve avere perdita di liquido di prova.

4.4.   Riempire il cilindro metallico con liquido di prova fino a un'altezza di 20 mm e lasciar riposare il tutto per 24 ore.

4.5.   Rimuovere il liquido di prova e il campione di prova dall'apparecchio. Se sul campione si constata la presenza di liquido di prova, questo va rimosso senza comprimere il campione.

4.6.   Il campione da provare deve essere pesato.

Figura 4a

Apparecchio per provare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

(dimensioni in millimetri)

Image

Figura 4b

Apparecchio per provare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti

(vista laterale)

Image

Rettifiche

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/96


Rettifica della decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

A pagina 1038, allegato II, punto 3. Parte III. Priorità «Sfide per la Società», ultima frase:

anziché:

«Inoltre, per ciascuna delle sfide, i progressi sono valutati tenendo presente il contributo agli obiettivi specifici illustrati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 104/2013.»

leggi:

«Inoltre, per ciascuna delle sfide, i progressi sono valutati tenendo presente il contributo agli obiettivi specifici illustrati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1291/2013.»


21.4.2015   

IT

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L 102/96


Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/339 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 13 marzo 2015 )

Nella sezione III «Commissione», le seguenti line di bilancio:

02 05 11, 04 03 11, 06 02 04, 07 02 05 01, 07 02 05 02, 07 02 06, 09 02 03, 09 02 04, 15 02 12, 18 02 04, 18 02 05, 18 02 06, 32 02 10, 33 02 06, 33 02 07 and 33 03 04

devono essere lette come stanziamenti dissociati.