ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
17 aprile 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento

8

 

*

Regolamento (UE) 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/604 della Commissione, del 16 aprile 2015, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per la tubercolosi bovina nei modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y e le voci relative a Israele, Nuova Zelanda e Paraguay negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea animali vivi e carni fresche ( 1 )

60

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/605 della Commissione, del 16 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

75

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/606 della Commissione, del 16 aprile 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

77

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/607 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/102 (ATALANTA/3/2015)

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


DECISIONE (UE) 2015/601 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2015

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. Nel periodo 2007-2011 è stato negoziato l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (2) («accordo di associazione»), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). L'accordo di associazione è stato siglato nel 2012, firmato dall'Ucraina il 21 marzo 2014 e dall'Unione il 27 giugno 2014. Dal 1o novembre 2014 sono applicate provvisoriamente parti importanti dell'accordo di associazione che riguardano il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, il dialogo politico e le riforme, la giustizia, la libertà e la sicurezza e la cooperazione economica e finanziaria.

(2)

Una volta ripristinata la costituzione ucraina del 2004, si sono svolte con successo elezioni presidenziali e politiche, rispettivamente il 25 maggio 2014 e il 26 ottobre 2014. In seguito all'insediamento, il 2 dicembre 2014, di un nuovo governo che rispecchia l'esito delle elezioni politiche, l'Ucraina ha ribadito l'impegno ad attuare riforme politiche ed economiche in linea con il quadro fornito dall'accordo di associazione e ha presentato un piano d'azione che illustra le riforme programmate.

(3)

La violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e il conflitto militare che ne è conseguito hanno avuto effetti devastanti sulla già precaria stabilità economica e finanziaria del paese. L'Ucraina si trova in una posizione difficile per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti e la liquidità a causa della perdita di fiducia e della concomitante fuga di capitali, del peggioramento della situazione fiscale dovuto all'incidenza finanziaria diretta del conflitto, di una recessione più grave del previsto e della perdita degli introiti fiscali provenienti dalle aree geografiche controllate dai separatisti. Nel contempo, la situazione economica è stata ulteriormente aggravata dalle carenze strutturali già esistenti e dalle vulnerabilità di bilancio e finanziarie esterne.

(4)

In tale contesto, il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina è pertanto nettamente superiore alle previsioni iniziali e richiede un'assistenza finanziaria supplementare da parte dei creditori e dei donatori internazionali. Durante l'ultima missione di valutazione del programma, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha individuato un notevole fabbisogno di finanziamenti oltre a quelli impegnati finora dalla comunità internazionale, che comprendono l'assistenza macrofinanziaria concessa dall'Unione a norma della decisione 2002/639/CE del Consiglio (3), della decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della decisione 2014/215/UE del Consiglio (5).

(5)

L'Unione ha espresso in più occasioni il proprio impegno ad aiutare le nuove autorità ucraine a conseguire gli obiettivi di stabilizzare la situazione e di proseguire sulla via delle riforme. L'Unione si è inoltre dichiarata pronta a sostenere pienamente gli sforzi della comunità internazionale e delle istituzioni finanziarie internazionali, specialmente l'FMI, relativamente a un pacchetto di assistenza internazionale per far fronte alle esigenze urgenti dell'Ucraina, a fronte di un chiaro impegno del paese a realizzare riforme. Il sostegno finanziario fornito dall'Unione all'Ucraina è coerente con la strategia dell'Unione definita nella PEV e nel partenariato orientale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha dichiarato che, a seguito del secondo esborso della Commissione pari a 500 milioni di EUR di assistenza macrofinanziaria, erogato nel dicembre 2014, l'Unione e i suoi Stati membri sono pronti ad agevolare e a sostenere ulteriormente il processo di riforme in Ucraina, insieme con altri donatori e in linea con la condizionalità dell'FMI.

(6)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(7)

Il 30 aprile 2014 le autorità ucraine e l'FMI hanno stipulato un accordo stand-by biennale per 10,976 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) (equivalenti a circa 17,01 miliardi di USD e all'800 % della quota) per sostenere il programma di aggiustamento economico e di riforme dell'Ucraina.

(8)

Il 5 marzo 2014, in considerazione del forte deterioramento della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina, la Commissione ha annunciato un pacchetto di sostegno che è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2014. Il pacchetto prevede un'assistenza finanziaria pari a 11 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020, di cui fino a 1,565 miliardi di EUR sotto forma di sovvenzioni mobilitati nello stesso periodo nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, del Fondo d'investimento per la politica di vicinato, dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e del bilancio per la politica estera e di sicurezza comune, nonché un'assistenza macrofinanziaria dell'Unione di un importo massimo di 1,61 miliardi di EUR nel periodo 2014-2015.

(9)

Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, il 9 settembre 2014 l'Ucraina ha chiesto un'ulteriore assistenza macrofinanziaria dell'Unione. La richiesta è stata ribadita in un'altra lettera del 15 dicembre 2014.

(10)

In quanto paese interessato dalla PEV, l'Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(11)

Dato che la bilancia dei pagamenti ucraina presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, che supera le risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire all'Ucraina («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(12)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell'Ucraina, in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale del paese in linea con l'accordo di associazione.

(13)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali di cui dispone. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(14)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(15)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(16)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(17)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento del bilancio. Il rispetto di tale prerequisito e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna.

(18)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(19)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio (in quanto autorità di bilancio).

(20)

Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(21)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(23)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 1,8 miliardi di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti ucraina rilevato dal programma dell'FMI.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato all'Ucraina sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all'Ucraina. La durata massima dei prestiti è di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e l'Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione e nell'agenda di associazione UE-Ucraina concordata nell'ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici efficaci, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale prerequisito durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (7).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite, incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento.

Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa devono essere coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall'Ucraina con il sostegno dell'FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte e che le politiche economiche dell'Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (8).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

il prerequisito di cui all'articolo 2;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione, da parte dell'Ucraina, di un programma di politiche che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; e

c)

l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa, secondo un calendario specifico.

4.   Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

Il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

5.   Qualora le condizioni previste al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o annullamento.

6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio dell'Ucraina, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze dell'Ucraina quale beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato, accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione all'assunzione e all'erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (10).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito contengono disposizioni:

a)

che assicurano che l'Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (11), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio dell'Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2015 (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 31 marzo 2015.

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

(4)  Decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/602 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora sia considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII.

(2)

Conformemente all'allegato VII, punto 1, lettera b), oltre alla condizione di cui al punto 1, lettera a), di tale allegato, affinché un paese sia considerato vulnerabile le sue importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX rappresentano meno del 2 % in valore di tutte le sue importazioni nell'Unione di prodotti elencati in tale allegato originari di paesi beneficiari dell'SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

(3)

Se l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) («la soglia di vulnerabilità») così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità calcolata conformemente all'allegato VII.

(4)

Con effetto dal 1o gennaio 2015, il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (2) ha rimosso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. A causa della notevole quota delle importazioni a titolo dell'SPG rappresentata dai paesi summenzionati, la loro rimozione dall'elenco dei beneficiari richiede la modifica della soglia di vulnerabilità.

(5)

In conseguenza di tutte le modifiche all'elenco dei paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l'entrata in vigore di tale regolamento e il 1o gennaio 2015, il totale delle importazioni nell'Unione da tutti i paesi beneficiari dell'SPG considerate in media durante gli ultimi tre anni consecutivi (2011-2013) si ridurrebbe al 30,55 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 2 % al 6,5 % a decorrere dal 1o gennaio 2015 manterrebbe lo stesso peso proporzionale della soglia di vulnerabilità stabilita nell'allegato VII.

(6)

In linea con il paragrafo 4 della convenzione d'intesa sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, si sono svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza in merito al presente regolamento, anche presso esperti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «2 %» è sostituita da «6,5 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).


17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/10


REGOLAMENTO (UE) 2015/603 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2015

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda le sostanze acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad, sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'acido 2-naftilossiacetico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

La non iscrizione dell'acido 2-naftilossiacetico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione (2). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico sono state revocate. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

La non iscrizione dell'acetocloro nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acetocloro sono state revocate. A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III.

(4)

La non iscrizione del cloropicrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloropicrin sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III.

(5)

Riguardo al diflufenican, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per olive da tavola, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi nonché di aumentare gli LMR vigenti per un altro prodotto. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, noci comuni, pomacee, drupacee, uve da tavola, uve da vino, kiwi, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene) e latte di mucca, pecora e capra, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, piselli (con baccello), piselli (senza baccello), piselli (secchi) e miglio in chicchi, mancavano informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

La non iscrizione del flurprimidolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione di esecuzione 2011/328/UE della Commissione (6). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurprimidolo sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III.

(7)

Riguardo al flutolanil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le patate nonché di mantenere gli LMR vigenti per un altro prodotto. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per peperoni, fagioli (freschi, con baccello), carciofi, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato e rene), latte di mucca, pecora e capra e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(8)

Riguardo allo spinosad, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, kiwi, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, melanzane Solanum melongena, cetrioli, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello) e porri. Per altri prodotti essa ha raccomandato di mantenere o aumentare gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per cavoli a infiorescenza, spinaci, carciofi, cereali in chicchi, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per navoni-rutabaga e rape mancavano informazioni e che erano necessari ulteriori esami da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda more di rovo, lamponi, altra piccola frutta e bacche, sedani, finocchi, suini (muscolo e fegato) bovini (muscolo) e ovini (muscolo, grasso e fegato), caprini (muscolo, grasso e fegato) e pollame (muscolo), dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha formulato ulteriori pareri riguardo agli LMR (9), (10), (11). È opportuno tenere conto di tali pareri. Per quanto concerne la frutta a guscio, more selvatiche, passiflore e cipollette, dopo che l'Autorità ha presentato il parere di cui alla prima frase, i limiti del CXL sono stati inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 dal regolamento (UE) n. 293/2013 della Commissione (12). È opportuno tenere conto di tali LMR.

(9)

Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano disponibili CXL, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo della tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(11)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(14)

È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(15)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 7 dicembre 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell'8.11.2011, pag. 26).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diflufenican according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti di diflufenican, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3281. [42 pp.].

(6)  Decisione di esecuzione 2011/328/UE della Commissione, del 1o giugno 2011, concernente la non iscrizione del fluprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 192).

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flutolanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti di flutolanil, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(9):3360. [44 pp.].

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spinosad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti di spinosad, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(3):2630. [89 pp.].

(9)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Modification of the existing MRLs for spinosad in small fruit and berries and several commodities of animal origin (Modifica degli LMR vigenti di spinosad nella piccola frutta e nelle bacche e in vari prodotti di origine animale). EFSA Journal 2013; 11(11):3447. [27 pp.].

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Modification of the existing MRLs for spinosad in raspberries (Modifica degli LMR vigenti di spinosad nei lamponi). EFSA Journal 2012; 10(5):2751. [26 pp.].

(11)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries (Modifica degli LMR vigenti di spinosad in sedani, finocchi, lamponi e more di rovo). EFSA Journal 2012;10(6):2770. [27 pp.].

(12)  Regolamento (UE) n. 293/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di emamectina benzoato, etofenprox, etoxazolo, flutriafol, glifosato, fosmet, piraclostrobina, spinosad e spirotetrammato in o su determinati prodotti (GU L 96 del 5.4.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II sono aggiunte le colonne relative a diflufenican, flutolanil e spinosad;

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Diflufenican (F)

Flutolanil (R)

Spinosad (spinosad, somma di spinosyn A e spinosyn D) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0110000

i)

Agrumi

(+)

 

0,3

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

 

0,07

0120010

Mandorle

(+)

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

(+)

 

 

0120990

Altri

 

 

 

0130000

iii)

Pomacee

(+)

 

0,3

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

(+)

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0,6

0140020

Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

0,2

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

0,6

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,2

0140990

Altri

 

 

0,02  (1)

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

(+)

 

0,5

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0,3

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

1,5

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

 

1

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1,5

0153990

Altri

 

 

0,02 (1)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

1,5

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

 

 

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

0,02  (1)

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

0162010

Kiwi

(+)

 

0,05

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

0,02 (1)

0162030

Passiflore

 

 

0,7

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

 

0,02 (1)

0162050

Melastelle

 

 

0,02 (1)

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

0,02 (1)

0162990

Altri

 

 

0,02 (1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

0,02 (1)

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

2

0163030

Manghi

 

 

0,02 (1)

0163040

Papaie

 

 

0,5

0163050

Melagrane

 

 

0,02 (1)

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

0,02 (1)

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

0,02 (1)

0163080

Ananas

 

 

0,02 (1)

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0,02 (1)

0163100

Durian

 

 

0,02 (1)

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0,02 (1)

0163990

Altri

 

 

0,02 (1)

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (1)

 

 

0211000

a)

Patate

 

0,1

0,02 (1)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0,01  (1)

0,02 (1)

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0,01  (1)

 

0213010

Bietole rosse

 

 

0,02 (1)

0213020

Carote

 

 

0,02 (1)

0213030

Sedani-rapa

 

 

0,02 (1)

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

0,02 (1)

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

0,02 (1)

0213060

Pastinaca

 

 

0,02 (1)

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

0,02 (1)

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

0,3

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

0,02 (1)

0213100

Rutabaga

 

 

0,02 (1)

0213110

Rape

 

 

0,02 (1)

0213990

Altri

 

 

0,02 (1)

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0220010

Aglio

 

 

0,07

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

 

0,07

0220030

Scalogni

 

 

0,07

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

 

4

0220990

Altri

 

 

0,02  (1)

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

 

0,7

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

(+)

2

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

 

0,7

0231040

Okra, gombo

 

 

0,02  (1)

0231990

Altri

 

 

0,02  (1)

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

0,3

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

1

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

 

0,02 (1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0,02 (1)

0240000

iv)

Cavoli

0,01  (1)

0,01  (1)

2

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

(+)

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

10

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

 

10

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

 

10

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

 

10

0251050

Crescione inglese

 

 

10

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

 

10

0251070

Senape nera

 

 

10

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

15

0251990

Altri

 

 

0,02  (1)

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

15 (+)

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

10

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

15

0252990

Altri

 

 

0,02  (1)

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01  (1)

0,01  (1)

10

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01  (1)

0,01  (1)

10

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01  (1)

0,01  (1)

10

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02  (1)

0,02  (1)

 

0256010

Cerfoglio

 

 

15

0256020

Erba cipollina

 

 

15

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

15

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

 

60

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

15

0256060

Rosmarino

 

 

15

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

15

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

 

15

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

 

15

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

15

0256990

Altri

 

 

0,05  (1)

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01  (1)

0,01  (1)

0,3

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

(+)

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

0260990

Altri

 

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0270010

Asparagi

 

 

0,02  (1)

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

 

0,02  (1)

0270030

Sedani

 

 

5

0270040

Finocchi

 

 

5

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

(+)

0,15 (+)

0270060

Porri

 

 

0,2

0270070

Rabarbaro

 

 

0,02  (1)

0270080

Germogli di bambù

 

 

0,02  (1)

0270090

Cuori di palma

 

 

0,02  (1)

0270990

Altri

 

 

0,02  (1)

0280000

viii)

Funghi

0,01  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01  (1)

0,02 (1)

0401000

i)

Semi oleaginosi

0,01  (1)

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

 

0401110

Cartamo

 

 

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

 

0401990

Altri

 

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

0402010

Olive da olio

0,2

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

0,01  (1)

 

 

0402030

Frutti di palma

0,01  (1)

 

 

0402040

Capoc

0,01  (1)

 

 

0402990

Altri

0,01  (1)

 

 

0500000

5.

CEREALI

 

 

2 (+)

0500010

Orzo

0,02

0,01  (1)

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0500030

Granturco

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0500050

Avena

0,02

0,01  (1)

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

0,01  (1)

2

 

0500070

Segale

0,02

0,01  (1)

 

0500080

Sorgo

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0,02

0,01  (1)

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

0,01  (1)

0,01  (1)

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0610000

i)

 

 

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

 

0650000

v)

Carruba

 

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

 

0810000

i)

Semi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0820010

Pimenti

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0840020

Zenzero

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0840030

Curcuma

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0850000

v)

Germogli

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1  (1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (1)

0,01  (1)

0,02  (1)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

i)

Tessuto

0,02  (1)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

 

0,05  (1) (+)

0,1

1011020

Grasso

 

0,05  (1) (+)

2

1011030

Fegato

 

0,2 (+)

0,7

1011040

Rene

 

0,1 (+)

0,5

1011050

Frattaglie commestibili

 

0,2

2

1011990

Altri

 

0,05  (1)

0,02  (1)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

(+)

0,05  (1) (+)

0,3

1012020

Grasso

(+)

0,05  (1) (+)

3

1012030

Fegato

(+)

0,2 (+)

2

1012040

Rene

(+)

0,1 (+)

1

1012050

Frattaglie commestibili

 

0,2

3

1012990

Altri

 

0,05  (1)

0,02  (1)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

(+)

0,05  (1) (+)

0,2

1013020

Grasso

(+)

0,05  (1) (+)

3

1013030

Fegato

(+)

0,2 (+)

1,5

1013040

Rene

(+)

0,1 (+)

0,5

1013050

Frattaglie commestibili

 

0,2

3

1013990

Altri

 

0,05  (1)

0,02  (1)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

(+)

0,05  (1) (+)

0,2

1014020

Grasso

(+)

0,05  (1) (+)

3

1014030

Fegato

(+)

0,2 (+)

1,5

1014040

Rene

(+)

0,1 (+)

0,5

1014050

Frattaglie commestibili

 

0,2

3

1014990

Altri

 

0,05  (1)

0,02  (1)

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

1015010

Muscolo

 

0,05  (1)

0,2

1015020

Grasso

 

0,05  (1)

3

1015030

Fegato

 

0,2

1,5

1015040

Rene

 

0,1

0,5

1015050

Frattaglie commestibili

 

0,2

3

1015990

Altri

 

0,05  (1)

0,02  (1)

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

0,05  (1)

 

1016010

Muscolo

 

(+)

0,2 (+)

1016020

Grasso

 

(+)

1 (+)

1016030

Fegato

 

(+)

0,2 (+)

1016040

Rene

 

 

0,02  (1)

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

1

1016990

Altri

 

 

0,02  (1)

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

 

1017010

Muscolo

 

0,05  (1)

0,2

1017020

Grasso

 

0,05  (1)

3

1017030

Fegato

 

0,2

1,5

1017040

Rene

 

0,1

0,5

1017050

Frattaglie commestibili

 

0,2

3

1017990

Altri

 

0,05  (1)

0,02 (1)

1020000

ii)

Latte

0,01  (1)

0,05  (1)

0,2

1020010

Bovini

(+)

(+)

 

1020020

Ovini

(+)

(+)

 

1020030

Caprini

(+)

(+)

 

1020040

Equini

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,02  (1)

0,05  (1) (+)

0,2 (+)

1030010

Galli e galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05 (1)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

2)

nell'allegato III sono soppresse le colonne relative ad acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad;

3)

l'allegato V è così modificato:

a)

è aggiunta la seguente colonna relativa all'acido 2-naftilossiacetico:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Acido 2-naftilossiacetico

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

i)

Agrumi

0,01  (3)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

0110040

Limette

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Altri

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

0,02  (3)

0120010

Mandorle

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

iii)

Pomacee

0,01  (3)

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

0130020

Pere (Nashi)

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

iv)

Drupacee

0,01  (3)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

0140990

Altri

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

0,01  (3)

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

0154990

Altri

 

0160000

vi)

Frutta varia

0,01  (3)

0161000

a)

Buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

0162030

Passiflore

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

0162050

Melastelle

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melagrane

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Panassa (Jack)

 

0163100

Durian

 

0163110

Annona (guanabana)

 

0163990

Altri

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (3)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0213010

Bietole rosse

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedani-rapa

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01  (3)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

0220990

Altri

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0,01  (3)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra, gombo

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

0233030

Cocomeri

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

iv)

Cavoli

0,01  (3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,01  (3)

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

0251050

Crescione inglese

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Senape nera

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01  (3)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01  (3)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01  (3)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01  (3)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02  (3)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

0256990

Altri

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01 (3)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01  (3)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

viii)

Funghi

0,01  (3)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

0280990

Altri

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01  (3)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (3)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02  (3)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

0401110

Cartamo

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Semi di camelina

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

5.

CEREALI

0,01  (3)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

0500030

Granturco

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05  (3)

0610000

i)

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Fiori di camomilla

 

0631020

Fiori di ibisco

 

0631030

Petali di rosa

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie

 

0632010

Foglie di fragola

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Radici di valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

0650000

v)

Carruba

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,05  (3)

0800000

8.

SPEZIE

 

0810000

i)

Semi

0,05  (3)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

0810040

Semi di coriandolo

 

0810050

Semi di cumino

 

0810060

Semi di aneto

 

0810070

Semi di finocchio

 

0810080

Semi di fieno greco

 

0810090

Noci moscate

 

0810990

Altri

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05  (3)

0820010

Pimenti

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05  (3)

0830010

Cannella (Cassia)

 

0830990

Altri

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (3)

0840020

Zenzero

0,05  (3)

0840030

Curcuma

0,05  (3)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (3)

0850000

v)

Germogli

0,05  (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05  (3)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

vii)

Arillo

0,05  (3)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

0900020

Canna da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

i)

Tessuto

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

0,01  (3)

1011020

Grasso

0,01  (3)

1011030

Fegato

0,02  (3)

1011040

Rene

0,01  (3)

1011050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1011990

Altri

0,01  (3)

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,01  (3)

1012020

Grasso

0,01  (3)

1012030

Fegato

0,02  (3)

1012040

Rene

0,01  (3)

1012050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1012990

Altri

0,01  (3)

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,01  (3)

1013020

Grasso

0,01  (3)

1013030

Fegato

0,02  (3)

1013040

Rene

0,01  (3)

1013050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1013990

Altri

0,01  (3)

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,01  (3)

1014020

Grasso

0,01  (3)

1014030

Fegato

0,02  (3)

1014040

Rene

0,01  (3)

1014050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1014990

Altri

0,01  (3)

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Muscolo

0,01  (3)

1015020

Grasso

0,01  (3)

1015030

Fegato

0,02  (3)

1015040

Rene

0,01  (3)

1015050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1015990

Altri

0,01  (3)

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Muscolo

0,01  (3)

1016020

Grasso

0,01  (3)

1016030

Fegato

0,02  (3)

1016040

Rene

0,01  (3)

1016050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1016990

Altri

0,01  (3)

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

1017010

Muscolo

0,01  (3)

1017020

Grasso

0,01  (3)

1017030

Fegato

0,02  (3)

1017040

Rene

0,01  (3)

1017050

Frattaglie commestibili

0,02  (3)

1017990

Altri

0,01  (3)

1020000

ii)

Latte

0,01  (3)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,01  (3)

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05  (3)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,01  (3)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,01  (3)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,01  (3)

b)

sono aggiunte le seguenti colonne relative ad acetocloro, cloropicrin e flurprimidolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)

Acetocloro

Cloropicrin

Flurprimidolo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO

0,01  (5)

 

 

0110000

i)

Agrumi

 

0,01 (5)

0,01 (5)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

0120000

ii)

Frutta a guscio

 

0,01 (5)

0,02  (5)

0120010

Mandorle

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

0130000

iii)

Pomacee

 

0,005  (5)

0,01 (5)

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

0140000

iv)

Drupacee

 

0,005  (5)

0,01 (5)

0140010

Albicocche

 

 

 

0140020

Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

 

 

0140990

Altri

 

 

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

0,01  (5)

0,01 (5)

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

 

 

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

 

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

0160000

vi)

Frutta varia

 

0,005  (5)

0,01 (5)

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

 

0162030

Passiflore

 

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

 

 

0162050

Melastelle

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

0163050

Melagrane

 

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

 

0163990

Altri

 

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (5)

0,005  (5)

0,01  (5)

0211000

a)

Patate

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole rosse

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

0213990

Altri

 

 

 

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01  (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0220010

Aglio

 

 

 

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

 

 

0220990

Altri

 

 

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

0,01  (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

 

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

 

 

0231040

Okra, gombo

 

 

 

0231990

Altri

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

 

0240000

iv)

Cavoli

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

 

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

 

 

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

 

 

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

 

 

0251050

Crescione inglese

 

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

Senape nera

 

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

 

 

0251990

Altri

 

 

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0256000

f)

Erbe aromatiche

0,02  (5)

0,01 (5)

0,02  (5)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

 

 

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

 

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

 

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

 

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

 

0256990

Altri

 

 

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

0260990

Altri

 

 

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0270010

Asparagi

 

 

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

0270040

Finocchi

 

 

 

0270050

Carciofi (Fiore di banana)

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

 

0270990

Altri

 

 

 

0280000

viii)

Funghi

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (5)

0,005  (5)

0,02  (5)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (5)

0,01 (5)

0,02  (5)

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

 

0401110

Cartamo

 

 

 

0401120

Boragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

 

0401990

Altri

 

 

 

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,01  (5)

0,005  (5)

0,02  (5)

0500010

Orzo

 

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

 

0500030

Granturco

 

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

 

 

0500070

Segale

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0610000

i)

 

 

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

 

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

 

0640000

iv)

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

 

0650000

v)

Carruba

 

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato)

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0800000

8.

SPEZIE

 

 

 

0810000

i)

Semi

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0820010

Pimenti

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

0830000

iii)

Corteccia

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0840020

Zenzero

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0840030

Curcuma

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0850000

v)

Germogli

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

0870000

vii)

Arillo

0,05  (5)

0,025  (5)

0,05  (5)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (5)

0,005  (5)

0,01 (5)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

i)

Tessuto

0,01 (5)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1011020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1011030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1011040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1011050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1011990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1012020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1012030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1012040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1012050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1012990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1013020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1013030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1013040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1013050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1013990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1014020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1014030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1014040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1014050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1014990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

1015010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1015020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1015030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1015040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1015050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1015990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

 

1016010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1016020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1016030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1016040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1016050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1016990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

 

1017010

Muscolo

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1017020

Grasso

 

0,02  (5)

0,01  (5)

1017030

Fegato

 

0,01  (5)

0,02  (5)

1017040

Rene

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1017050

Frattaglie commestibili

 

0,02  (5)

0,02  (5)

1017990

Altri

 

0,01  (5)

0,01  (5)

1020000

ii)

Latte

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

1030000

iii)

Uova di volatili

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

1030010

Galli e galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

0,05  (5)

0,05  (5)

0,05  (5)

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

1060000

vi)

Gasteropodi

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)

=

Liposolubile

Diflufenican (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000

i)

Agrumi

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

0110040

Limette

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Altri

0120010

Mandorle

0120110

Noci comuni

0130000

iii)

Pomacee

0130010

Mele (Mela selvatica)

0130020

Pere (Nashi)

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri

0140000

iv)

Drupacee

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

0140990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, alle sperimentazioni sui residui e alla buona prassi agricola all'aperto nel nord. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0162010

Kiwi

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

Flutolanil (R )

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

codice 1000000 eccetto 1040000: flutolanil (flutolanil e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolanil)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

0270050

Carciofi (Fiore di banane)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo nei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo nei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000

(iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

Spinosad (spinosad, somma di spinosyn A e spinosyn D) (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270050

Carciofi (Fiore di banane)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500000

5.

CEREALI

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0500030

Granturco

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

0500050

Avena

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

0500070

Segale

0500080

Sorgo

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1030000

iii)

Uova di volatili

1030010

Galli e galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Acido 2-naftilossiacetico

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»

(5)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(6)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Acetocloro

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Cloropicrin

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Flurprimidolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»


17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/604 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2015

che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per la tubercolosi bovina nei modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y e le voci relative a Israele, Nuova Zelanda e Paraguay negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea animali vivi e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, condizioni di polizia sanitaria particolari per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi che si basano sulle norme definite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda le malattie alle quali tali animali sono sensibili.

(2)

La direttiva 2004/68/CE dispone inoltre che possono essere stabilite condizioni particolari per un paese terzo, qualora l'Unione sia in grado di riconoscere ufficialmente l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato.

(3)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di bovini domestici. L'allegato I di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per le partite provenienti da taluni paesi terzi.

(4)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene inoltre un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (compresi le specie Bubalus e Bison e i loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (comprese le specie Bubalus e Bison e i loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y), comprendenti garanzie per la tubercolosi bovina.

(5)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) definisce le norme in materia di scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e prevede programmi di controllo e di eradicazione per talune malattie che colpiscono tali animali, inclusa la tubercolosi. La Nuova Zelanda ha chiesto che il suo programma di lotta contro la tubercolosi bovina sia riconosciuto come equivalente ai programmi di controllo e di eradicazione per la tubercolosi bovina attuati dagli Stati membri in conformità alle condizioni di cui all'allegato A, punto I, della direttiva 64/432/CEE. Le informazioni fornite dalla Nuova Zelanda sul proprio programma di lotta contro la tubercolosi bovina dimostrano che lo status relativo alla tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come «C2» in base alla strategia nazionale di gestione delle epidemie (National Pest Management Strategy) della Nuova Zelanda per la tubercolosi bovina, è equivalente allo status relativo alla tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto in uno Stato membro come «allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi», in conformità alle condizioni stabilite nell'allegato A, punto I, della direttiva 64/432/CEE.

(6)

È pertanto opportuno modificare l'elenco e le condizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nonché i modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y figuranti nella parte 2 di tale allegato, al fine di rispecchiare le condizioni particolari in base alle quali l'Unione riconosce l'equivalenza della classificazione «C2» degli allevamenti bovini secondo il programma di lotta contro la tubercolosi bovina attuato in Nuova Zelanda alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE, in base alle quali un allevamento bovino di uno Stato membro è riconosciuto come «ufficialmente indenne da tubercolosi».

(7)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce tra l'altro le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di bovini domestici. A tal fine, esso fissa nell'allegato II un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.

(8)

Il 19 settembre 2011 il Paraguay ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di un focolaio di afta epizootica (5). A seguito di tale notifica il regolamento (UE) n. 206/2010, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2011 (6), ha sospeso le importazioni nell'Unione di carni fresche di bovini domestici da tale paese terzo.

(9)

L'ultimo focolaio di afta epizootica in Paraguay si è verificato nel gennaio 2012. Dal novembre 2013 l'OIE ha riconosciuto il Paraguay come un paese con due zone indenni da afta epizootica che coprono l'intero territorio del Paraguay, in cui è praticata la vaccinazione (7).

(10)

Nell'aprile 2014 la Commissione ha effettuato un audit per verificare l'efficacia delle misure adottate e dei controlli ufficiali nel fornire garanzie di polizia sanitaria riguardo all'afta epizootica (8). L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha concluso che il sistema di controlli di polizia sanitaria del Paraguay offriva garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l'afta epizootica, conformi o equivalenti alle condizioni dell'Unione per l'introduzione di carni fresche disossate e frollate di bovini domestici. Tuttavia, è stato chiesto al Paraguay di fornire elementi di prova dell'assenza del virus dell'afta epizootica sul suo territorio e dell'efficacia del suo programma di vaccinazione.

(11)

Nel corso del secondo semestre 2014 il Paraguay ha effettuato indagini sierologiche basate sugli orientamenti di cui al capitolo 8.7. del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione 2014 (9). In seguito ad una valutazione dei risultati la Commissione ha concluso che esistevano prove sufficienti per comprovare l'assenza del virus dell'afta epizootica in Paraguay e si è detta soddisfatta dell'efficacia del programma di vaccinazione. Il Paraguay offre quindi garanzie sufficienti in materia di sanità animale ed ha chiesto l'autorizzazione per esportare nell'Unione carni fresche disossate e frollate di bovini domestici.

(12)

Nell'elenco riportato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura anche Israele. A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, cioè le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(13)

È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per autorizzare le importazioni nell'Unione di carni fresche di bovini domestici dal Paraguay e per modificare la voce relativa a Israele.

(14)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(15)

Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di bovini domestici, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati veterinari rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi accompagnate dai certificati veterinari appropriati rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità ai modelli di certificati veterinari «BOV-X» e «BOV-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(4)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(5)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=11022

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Paraguay nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinate carni fresche (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 32.)

(7)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/

(8)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3317

(9)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

la voce relativa alla Nuova Zelanda è sostituita dalla seguente:

«NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y,

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII»

ii)

alle condizioni specifiche è aggiunta la seguente voce:

«“XII”

:

territorio riconosciuto come avente allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi, equivalenti a quelli riconosciuti in base alle condizioni di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-X o BOV-Y.»

;

b)

nella parte 2, i modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

»

2)

l'allegato II, parte 1, è modificato come segue:

a)

la voce relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:

«PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-0

Tutto il paese

BOV

A

1

 

17 aprile 2015»

b)

la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:

«IL — Israele (6)

IL-0

Tutto il paese

—»

 

 

 

 

c)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (6):

«(6)

Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»


17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/75


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/605 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

102,2

SN

185,4

TR

120,5

ZZ

136,0

0707 00 05

AL

92,7

MA

176,1

TR

136,5

ZZ

135,1

0709 93 10

MA

76,4

TR

145,9

ZZ

111,2

0805 10 20

EG

46,7

IL

71,8

MA

57,1

TN

61,8

TR

72,3

ZZ

61,9

0805 50 10

MA

57,3

ZZ

57,3

0808 10 80

BR

88,6

CL

113,3

CN

100,9

MK

29,8

NZ

134,9

US

209,1

ZA

122,2

ZZ

114,1

0808 30 90

AR

108,9

CL

160,5

ZA

142,4

ZZ

137,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/606 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2015, per il sottoperiodo dal 1o giugno 2015 al 31 agosto 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o giugno 2015 al 31 agosto 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 del 1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o giugno 2015 al 31 agosto 2015

(in %)

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

Nuovi importatori

09.4099

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

81,143203

Nuovi importatori

09.4100

0,471995

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102


DECISIONI

17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/79


DECISIONE (PESC) 2015/607 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 aprile 2015

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/102 (ATALANTA/3/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 20 gennaio 2015 il CPS ha adottato la decisione(PESC) 2015/102 (2), con la quale il contrammiraglio Jonas HAGGREN è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA nuovo comandante della forza dell'UE affinché subentri al contrammiraglio Jonas HAGGREN.

(4)

Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto abrogare la decisione(PESC) 2015/102.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 maggio 2015.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2015/102 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2015/102 del comitato politico e di sicurezza, del 20 gennaio 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione Atalanta/4/2014 (ATALANTA/1/2015) (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 31).