ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 98

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
15 aprile 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/586 della Commissione, del 26 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chouriça de sangue de Melgaço (IGP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/587 della Commissione, del 26 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salpicão de Melgaço (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/589 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/585 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 304, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro per il calcolo dei periodi con rischio di margine utilizzato per determinare i requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti per le esposizioni verso i loro clienti dovrebbe essere adatto sia per gli enti che usano il metodo dei modelli interni, sia per gli enti che si avvalgono dei metodi standardizzati. Esso inoltre dovrebbe rispecchiare i cambiamenti delle condizioni di mercato per poter costituire un approccio solido sotto il profilo prudenziale, pur senza imporre, nel contempo, un onere operativo eccessivo su detti enti.

(2)

Sebbene la definizione di periodi di liquidazione usata dalle CCP non coincida con quella dei periodi con rischio di margine impiegata dai partecipanti diretti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni verso i loro clienti, i primi sono nondimeno molto simili ai secondi in termini sostanziali. In effetti, i periodi di liquidazione rispecchiano i cambiamenti delle condizioni di mercato e tengono conto dei periodi di chiusura dei contratti e delle operazioni. Le stime dei periodi di liquidazione effettuate dalle CCP dovrebbero pertanto fungere da variabile proxy per i periodi con rischio di margine ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti per le esposizioni verso i loro clienti.

(3)

Inoltre, l'utilizzo dei periodi di liquidazione garantirebbe una copertura completa di tutti i tipi di prodotti e operazioni indicati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono compensati dalle CCP e avrebbe il vantaggio aggiuntivo di non richiedere aggiornamenti del presente regolamento delegato ogni volta che una CCP inizia a compensare un nuovo tipo di prodotto od operazione.

(4)

A differenza dei periodi con rischio di margine, talvolta i periodi di liquidazione resi pubblici dalle CCP comprendono ulteriori periodi per consentire la novazione di posizioni verso un partecipante diretto non in default. Poiché tali ulteriori periodi sono specifici dei periodi di liquidazione e non rispecchiano alcuna differenza dei rischi sostenuti dai partecipanti diretti, non è necessario aggiungerli al periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le loro esposizioni nei confronti di un cliente quando operano come partecipanti diretti.

(5)

Per garantire che tali stime siano sottoposte all'approvazione delle autorità di vigilanza, soltanto i periodi di liquidazione stimati dalle controparti centrali qualificate (in appresso «QCCP») ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero poter essere utilizzati come variabili proxy per i periodi con rischio di margine ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti per le esposizioni verso i loro clienti.

(6)

Considerato che il periodo con rischio di margine è inteso a individuare le variazioni del valore di mercato di un insieme di attività soggette a compensazione nel periodo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali che coprono detto insieme con una controparte in default e la chiusura delle operazioni e conseguente ricopertura del rischio di mercato, e poiché i mercati possono essere chiusi in determinati giorni di calendario, i periodi con rischio di margine dovrebbero essere espressi in giorni lavorativi. Si garantisce così che il requisito di fondi propri per dette operazioni rispecchi completamente i rischi cui è esposto l'ente durante il periodo con rischio di margine. È opportuno pertanto prevedere una durata minima del periodo con rischio di margine da utilizzare ai fini dell'articolo 304, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari a cinque giorni lavorativi, ossia più lunga della durata minima di cinque giorni prevista all'articolo citato. Inoltre, in questo modo la durata minima del periodo con rischio di margine sarebbe armonizzata con le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riguardano i requisiti per l'utilizzo del metodo dei modelli interni.

(7)

Conformemente all'articolo 304, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i periodi con rischio di margine più brevi che gli enti possono utilizzare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le loro esposizioni nei confronti di un cliente sono applicabili soltanto se tali enti operano come partecipanti diretti. Pertanto, le norme sui periodi con rischio di margine che gli enti possono usare ai sensi di tali disposizioni non si applicano nei casi in cui gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per le esposizioni nei confronti di un cliente ma non operano come partecipanti diretti per tali esposizioni. Ciò vale a prescindere dal fatto che questi enti applichino o meno il metodo dei modelli interni, nonché dal fatto che le esposizioni pertinenti verso i clienti siano o meno compensate a livello centrale.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(9)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I periodi con rischio di margine di un insieme di attività soggette a compensazione che gli enti possono utilizzare ai fini dell'articolo 304, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stabiliti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Se gli insiemi rilevanti di attività soggette a compensazione comprendono operazioni compensate con una controparte centrale qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare è il più lungo tra i due periodi seguenti:

a)

cinque giorni lavorativi;

b)

il periodo di liquidazione più lungo dei contratti o delle operazioni compresi nell'insieme considerato, reso pubblico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (3) dalla controparte centrale qualificata con la quale detti contratti od operazioni sono compensati.

Ai fini del primo comma, lettera b), se il periodo di liquidazione reso pubblico comprende un ulteriore periodo per consentire la novazione delle posizioni verso un partecipante diretto non in default, il periodo che gli enti devono utilizzare come periodo con rischio di margine non comprende detto ulteriore periodo.

3.   Se gli insiemi rilevanti di attività soggette a compensazione comprendono operazioni non compensate con una controparte centrale qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo con rischio di margine che gli enti possono utilizzare è pari ad almeno dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).


15.4.2015   

IT

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L 98/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/586 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chouriça de sangue de Melgaço (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Chouriça de sangue de Melgaço» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Chouriça de sangue de Melgaço» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Chouriça de sangue de Melgaço» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 422 del 25.11.2014, pag. 4.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


15.4.2015   

IT

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L 98/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/587 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salpicão de Melgaço (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Salpicão de Melgaço» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Salpicão de Melgaço» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Salpicão de Melgaço» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 422 del 25.11.2014, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


15.4.2015   

IT

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L 98/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/588 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 (2) (di seguito «il regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi») e il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 (3) (di seguito «il regolamento che istituisce dazi compensativi definitivi»).

(2)

A norma del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi, il margine di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato fissato all'84,7 % (4). Il livello di eliminazione del pregiudizio applicabile a tali società è stato stabilito al 36,5 % (5).

(3)

Tre di queste società non hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni parallela e per questo motivo la loro aliquota del dazio antisovvenzioni definitivo è stata fissata al 17,1 % (6). Tali società sono:

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd.;

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation; e

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd.

(4)

Ai sensi del considerando 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi, nelle inchieste parallele in cui i margini di sovvenzione sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, il dazio antisovvenzioni definitivo andrebbe istituito al livello dei margini di sovvenzione stabiliti e dovrebbe essere imposto un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(5)

In base a quanto precede, le aliquote alle quali andrebbero istituiti il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni per le tre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non alla parallela inchiesta antisovvenzioni dovrebbero essere fissate come segue:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di dumping

Livello di eliminazione del pregiudizio

Dazio compensativo (antisovvenzioni)

Dazio antidumping

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non alla parallela inchiesta antisovvenzioni

17,1 %

84,7 %

36,5 %

17,1 %

19,4 %

(6)

Ne consegue che il considerando 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi dovrebbe contenere anche le informazioni relative alle tre società così come sono presentate nel considerando precedente.

(7)

Ne consegue altresì che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

Qualora gli importi di eventuali dazi pagati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi superino quelli dovuti a norma del presente regolamento, tali importi andrebbero rimborsati o sgravati. Lo stesso vale per i dazi provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 è sostituita dalla seguente:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

36,1 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

9,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

29,3 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0,4 %

B946

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I, ma non nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (7)

19,4 %

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

24,1 %

 

Tutte le altre società

25,0 %

B999

Articolo 2

1.   Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati a norma dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 e che superano gli importi stabiliti conformemente all'articolo 1 del presente regolamento sono rimborsati o sgravati.

2.   Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile entro il termine di cui all'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 15 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

(4)  Cfr. i considerando 60 e 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi.

(5)  Cfr. il considerando 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi.

(6)  Cfr. l'articolo 1 del regolamento che istituisce dazi compensativi definitivi.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).»

(8)  Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


15.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/589 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

112,7

ZZ

112,7

0707 00 05

MA

176,1

TR

140,0

ZZ

158,1

0709 93 10

MA

82,2

TR

166,5

ZZ

124,4

0805 10 20

CL

64,9

EG

46,8

IL

71,7

MA

51,6

TN

56,3

TR

70,3

ZZ

60,3

0805 50 10

MA

57,3

TR

45,7

ZZ

51,5

0808 10 80

BR

74,3

CL

102,0

CN

100,9

MK

29,8

US

136,9

ZA

122,2

ZZ

94,4

0808 30 90

AR

113,7

CL

142,1

CN

106,3

ZA

147,5

ZZ

127,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».