ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
11 aprile 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/575 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

1

 

 

Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/576 della Commissione, del 10 aprile 2015, recante duecentoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/577 della Commissione, del 10 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1o aprile 2015, relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia

11

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/579 della Commissione, del 9 aprile 2015, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dall'Italia nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2015) 2235]

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


DECISIONE (UE) 2015/575 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione («il protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi.

(3)

L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica tunisina di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione deve prestare a norma di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica tunisina. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

(4)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, fatta salva la conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla firma dello stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica tunisina a un particolare programma dell'Unione, segnatamente il contributo finanziario da pagare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


11.4.2015   

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L 96/3


PROTOCOLLO

dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA TUNISINA, in appresso «la Tunisia»,

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»

considerando quanto segue:

(1)

La Tunisia ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1) (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

Il Consiglio ha adottato, in numerose altre occasioni, conclusioni a favore di tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.

(5)

La Tunisia ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovranno essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e la Tunisia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Tunisia è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Tunisia a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Tunisia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici dell'Unione a cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Tunisia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi dell'Unione ai quali la Tunisia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Tunisia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.

Articolo 5

1.   Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea e le autorità tunisine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2.   Qualora la Tunisia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Tunisia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali la Tunisia beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1.   Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2.   È opportuno adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che permettano di conferire alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1.   Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.

2.   Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

3.   Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

4.   L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione della Tunisia ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Tunisia.

Articolo 10

1.   In attesa della sua entrata in vigore, le parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на седемнадесети март две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de dos mil quince.

V Bruselu dne sedmnáctého března dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende marts to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mars deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog ožujka dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada septiņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų kovo septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende maart tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego marca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de março de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece martie două mii cincisprezece.

V Bruseli sedemnásteho marca dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega marca leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars tjugohundrafemton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Тунис

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République tunisienne

Za Republiku Tunis

Per la Repubblica tunisina

Tunisijas Republikas vārdā –

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéziai Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tat-Tuneżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela Republica da Tunísia

Pentru Republica Tunisiană

Za Tuniskú republiku

Za republiko tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

För Republiken Tunisien

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(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(2)  Regolamento (UEo n. 232/201 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


REGOLAMENTI

11.4.2015   

IT

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L 96/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/576 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2015

recante duecentoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 31 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 7 aprile 2015 il CSNU ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Maulana Fazlullah [alias: a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: villaggio di Kuza Bandai, Swat Valley, provincia di Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Indirizzo: regione di frontiera Afghanistan/Pakistan. Altre informazioni: comandante di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) dal 7.11.2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.4.2015.»

;

2)

La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein; b) nel gennaio 2008 è stato condannato dall'Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all'estero e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena; c) localizzato in Bahrein (maggio 2008).»


11.4.2015   

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L 96/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/577 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

102,3

MA

98,1

TR

122,2

ZZ

107,5

0707 00 05

MA

176,1

MK

97,3

TR

138,1

ZZ

137,2

0709 93 10

MA

90,4

TR

166,8

ZZ

128,6

0805 10 20

CL

64,9

EG

47,9

IL

75,4

MA

55,0

TN

63,3

TR

69,3

ZZ

62,6

0805 50 10

MA

54,2

TR

45,7

ZZ

50,0

0808 10 80

BR

100,5

CL

92,1

CN

100,9

MK

28,2

US

265,7

ZA

126,1

ZZ

118,9

0808 30 90

AR

113,2

CL

149,8

CN

106,3

ZA

144,2

ZZ

128,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.4.2015   

IT

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L 96/11


DECISIONE (UE, Euratom) 2015/578 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 1o aprile 2015

relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2015. Inoltre, il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia è stato aumentato a undici, a decorrere dal 7 ottobre 2015, dalla decisione 2013/336/UE del Consiglio (1). Occorre procedere a nomine per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021.

(2)

Il sig. Lars BAY LARSEN, il sig. François BILTGEN, il sig. Endre JUHÁSZ, la sig.ra Küllike JÜRIMÄE, il sig. Siniša RODIN, il sig. Allan ROSAS, il sig. Marek SAFJAN e il sig. Daniel ŠVÁBY sono stati proposti in vista del rinnovo delle loro funzioni di giudice della Corte di giustizia. La sig.ra Juliane KOKOTT e la sig.ra Eleanor SHARPSTON sono state proposte in vista del rinnovo delle loro funzioni di avvocato generale presso la Corte di giustizia. Inoltre, è stata proposta la candidatura del sig. Henrik Saugmandsgaard ØE per il posto di avvocato generale presso la Corte di giustizia.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza del sig. Lars BAY LARSEN, del sig. François BILTGEN, del sig. Endre JUHÁSZ, della sig.ra Küllike JÜRIMÄE, del sig. Siniša RODIN, del sig. Allan ROSAS, del sig. Marek SAFJAN e del signor Daniel ŠVÁBY all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e sull'adeguatezza della sig.ra Juliane KOKOTT, della sig.ra Eleanor SHARPSTON e del sig. Henrik Saugmandsgaard ØE all'esercizio delle funzioni di avvocato generale presso la Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021:

il sig. Lars BAY LARSEN,

il sig. François BILTGEN,

il sig. Endre JUHÁSZ,

la sig.ra Küllike JÜRIMÄE,

il sig. Siniša RODIN,

il sig. Allan ROSAS,

il sig. Marek SAFJAN,

il sig. Daniel ŠVÁBY.

Articolo 2

Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021:

la sig.ra Juliane KOKOTT,

il sig. Henrik Saugmandsgaard ØE,

la sig.ra Eleanor SHARPSTON.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2015

Il presidente

I. JUHANSONE


(1)  Decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 92).


11.4.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/579 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2015

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dall'Italia nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria

[notificata con il numero C(2015) 2235]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(2)

La decisione di esecuzione 2013/775/UE della Commissione (3) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione all'Italia in relazione alle spese sostenute da tale Stato membro per combattere l'influenza aviaria nel 2012 ai sensi della decisione 2009/470/CE del Consiglio (4). Una prima quota di EUR 40 000,00 per il 2012 è stata pertanto versata a tale Stato membro come parte del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/775/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura indicata nella suddetta decisione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede l'erogazione di un contributo finanziario agli Stati membri in tali circostanze, nonché l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tale contributo finanziario. Tale regolamento abroga inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014.

(4)

Mediante la decisione di esecuzione 2013/775/UE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare l'articolo 84.

(5)

Il 19 agosto 2014 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 1 431 549,96 EUR per il 2012. A seguito di un esame dei documenti presentati da tale Stato membro, l'importo di 68 238,40 EUR è tuttavia considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il contributo finale per il 2012 può pertanto essere fissato a EUR 1 363 311,56, equivalente alla differenza tra l'importo della domanda di rimborso e l'importo non ammissibile. A seguito della deduzione della prima quota di cui al considerando due, il saldo da versare all'Italia per il 2012 può essere fissato a 1 323 311,56 EUR.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dall'Italia nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria è fissato a 1 363 311,56 EUR.

2.   Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare all'Italia è fissato a 1 323 311,56 EUR.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/775/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 44).

(4)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).