ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/560 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, nella parte II, titolo I, capo III, contiene norme su un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che abroga e sostituisce dal 1o gennaio 2016 il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (3). Tale capo stabilisce norme sulla durata, la gestione e il controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alla gestione del sistema stesso. Il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015, a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 di tale articolo, talune superfici sono esentate dal sistema di autorizzazioni per l'impianto viticolo e pertanto dall'obbligo generale. Occorre stabilire norme sulle condizioni di applicazione di tale esenzione. Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, dovrebbero essere usate solo per gli scopi specificati onde evitare l'elusione del nuovo sistema, e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici non dovrebbero essere commercializzati salvo se gli Stati membri ritengono che non vi siano rischi di turbativa del mercato. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri esistenti possano proseguire, nel rispetto delle norme vigenti per garantire una transizione armoniosa tra il regime di diritti di impianto e il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori dovrebbero beneficiare dell'esenzione, in quanto, a determinate condizioni, non contribuiscono a perturbare il mercato. Analogamente, tale esenzione dovrebbe essere estesa anche alle organizzazioni che non esercitano un'attività commerciale e che soddisfano le stesse condizioni. Le superfici stabilite da un produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale dovrebbero del pari beneficiare dell'esenzione dal momento che la perdita della superficie vitata in questo caso è indipendente dalla volontà del produttore. Occorre tuttavia stabilire una condizione per quanto riguarda l'estensione massima della nuova superficie in modo da evitare di compromettere gli obiettivi generali del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. |
(3) |
L'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. Occorre definire condizioni specifiche abbinate ad alcuni dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire la parità delle loro condizioni di attuazione ed evitare l'elusione del sistema da parte dei produttori ai quali le autorizzazioni sono concesse. Occorre inoltre aggiungere tre criteri nuovi: un nuovo criterio di ammissibilità relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle indicazioni geografiche protette; un nuovo criterio di priorità a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende; e un nuovo criterio di priorità a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Il nuovo criterio di ammissibilità risponde al bisogno di proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti. Il primo nuovo criterio di priorità favorisce taluni richiedenti in base al loro comportamento precedente da cui risulta che rispettano le regole del sistema di autorizzazioni e che, finché possiedono superfici vitate fuori produzione che potrebbero generare autorizzazioni di reimpianto, non presentano richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Il secondo nuovo criterio di priorità è volto a favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, al fine di promuovere l'uso sociale di terreni che rischierebbero altrimenti di andare fuori produzione. |
(4) |
In considerazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per tener conto delle diversità naturali e socio-economiche e delle differenti strategie di crescita degli operatori economici nelle diverse zone di un particolare territorio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i nuovi criteri di ammissibilità e di priorità aggiunti dal presente regolamento, in modo differenziato a livello regionale, o secondo che si tratti di zone specifiche ammissibili alla denominazione di origine protetta, di zone specifiche ammissibili all'indicazione geografica protetta o di zone senza indicazione geografica. Tali differenze nell'applicazione di tali criteri nelle varie zone di un particolare territorio dovrebbero sempre essere basate sulle diversità tra tali zone. |
(5) |
Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente atto, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni, quando le loro azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità. |
(6) |
L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato a estirpare e di vigneti con nuovi impianti. Al fine di prevenire irregolarità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di assicurare con mezzi adeguati l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e di subordinare la concessione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato all'obbligo di costituire una cauzione. È inoltre necessario specificare che se l'estirpazione non è eseguita entro il termine di quattro anni stabilito nella suddetta disposizione, i vigneti impiantati sulla superficie oggetto dell'impegno devono essere considerati non autorizzati. |
(7) |
L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di limitare i reimpianti, sulla base di una raccomandazione di organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative, nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Occorre definire i motivi o le ragioni di tali decisioni di limitazione per precisarne la portata, assicurando la coerenza del sistema ed evitandone l'elusione. In particolare occorre far sì che l'automaticità del rilascio delle autorizzazioni al reimpianto di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non comprometta la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche zone conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3. Nondimeno occorre precisare che taluni casi specifici possono non essere considerati un'elusione del sistema. |
(8) |
L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede sanzioni amministrative per i casi di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. Per assicurare un effetto dissuasivo, gli Stati membri dovrebbero potere graduare tali sanzioni in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti in questione. A norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative in relazione a impianti non autorizzati, a scopo dissuasivo. Il livello minimo di tali sanzioni dovrebbe corrispondere al reddito medio annuale per ettaro delle superfici vitate a livello unionale, calcolate in margine lordo per ettaro di superficie vitata. Occorre stabilire una graduazione progressiva a partire da questo livello minimo, in funzione della durata della mancata osservanza. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di applicare sanzioni minime più elevate ai produttori in una data zona, se il livello minimo stabilito a livello unionale è inferiore al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in questione. Tale maggiorazione del livello minimo delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in cui si trova la superficie vitata non autorizzata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica all'impianto o al reimpianto delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che soddisfino le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l'esperimento o durante il quale sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.
Se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di cui al primo comma l'uva prodotta nelle suddette superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati. Al termine di tali periodi, il produttore:
a) |
ottiene un'autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l'uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; oppure |
b) |
estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate prima del 1o gennaio 2016 in seguito al rilascio di nuovi diritti d'impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o del periodo di produzione della coltura di piante madri per marze loro concesso. Al termine di tali periodi, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma.
3. L'impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) |
la superficie non supera 0,1 ha; |
b) |
il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali. |
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un'attività commerciale, equivalenti alla famiglia del viticoltore.
Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.
4. Il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.
5. L'estirpazione delle superfici che beneficiano dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 e 3 non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, tale autorizzazione è rilasciata nel caso di estirpazione di nuove superfici impiantate nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 4.
Articolo 2
Criteri di rilascio delle autorizzazioni
1. Se gli Stati membri applicano il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni della parte A dell'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio secondo il quale la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio. Le norme relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella parte B dell'allegato I.
2. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché il criterio aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti possono applicare tali criteri a livello nazionale o a un livello territoriale inferiore.
3. Se gli Stati membri applicano uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni delle parti da A a H dell'allegato II del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio del comportamento precedente del produttore e delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Le disposizioni relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella parte I dell'allegato II.
4. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti possono applicare tali criteri uniformemente a livello nazionale oppure secondo diversi livelli d'importanza nelle diverse zone degli Stati membri.
5. L'uso di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto criterio di ammissibilità ad uno dei livelli geografici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, è considerato debitamente giustificato ai fini dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), se l'uso è volto a risolvere un problema specifico del settore vitivinicolo a quel particolare livello geografico, che si può risolvere solo grazie a tale restrizione.
6. Fatte salve le disposizioni di cui agli allegati I e II relative ai criteri specifici di ammissibilità e di priorità, gli Stati membri adottano misure aggiuntive, se necessario, per evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano i criteri di ammissibilità e di priorità contenuti nei suddetti allegati.
Articolo 3
Autorizzazioni di reimpianto anticipato
Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione.
In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 4
Restrizioni al reimpianto
Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Il rischio di significativa svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:
a) |
la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta della superficie estirpata; |
b) |
il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, parti A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti. |
Articolo 5
Sanzioni e recupero dei costi
Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'importo minimo della sanzione pecuniaria è:
a) |
6 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
b) |
12 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi; |
c) |
20 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi. |
Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6 000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona.
Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
Disposizioni relative al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché al criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento
A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) |
la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con la denominazione di origine protetta specifica della zona interessata; oppure |
2) |
se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con la denominazione di origine protetta specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
|
I richiedenti assumono gli impegni di cui al punto 2 del primo capoverso per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.
B. Criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento
Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) |
la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta specifica della zona interessata; oppure |
2) |
se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:
|
I richiedenti assumono gli impegni di cui al punto 2 del primo capoverso per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.
ALLEGATO II
Disposizioni relative ai criteri di priorità di cui all'articolo 64,paragrafo 2, lettere da a) a h) del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché ai criteri aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento
A. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013
1) |
Si considera che le persone giuridiche, a prescindere dalla loro forma giuridica, rispettino questo criterio se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo capoverso si applicano, mutatis mutandis, a un gruppo di persone fisiche indipendentemente dallo status giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti. |
2) |
Gli Stati membri possono decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto («giovane produttore»). Si considera che le persone giuridiche di cui al punto 1 rispettino la condizione aggiuntiva di cui al primo capoverso del presente punto se la persona fisica di cui al punto 1, primo capoverso, lettere a) e b) non supera i 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto. Le condizioni di cui al secondo capoverso si applicano mutatis mutandis a un gruppo di persone fisiche ai sensi del secondo capoverso del punto 1. |
3) |
Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti si impegnino per un periodo di cinque anni a non affittare né vendere superfici di nuovo impianto ad un'altra persona fisica o giuridica. Se il richiedente è una persona giuridica o un gruppo di persone fisiche, gli Stati membri possono esigere anche che il richiedente si impegni, per un periodo di cinque anni, a non trasferire l'esercizio di un controllo effettivo e duraturo sull'azienda, per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, ad altra o altre persone a meno che dette persone soddisfino le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni. |
B. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) |
il richiedente si impegna, per un periodo minimo tra cinque e sette anni, a rispettare le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio (1) e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2) per la o le superfici da adibire a nuovi impianti o per l'intera azienda agricola. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030. Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori (3) al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al primo capoverso all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. |
2) |
Il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, che comunque non si estende oltre il 31 dicembre 2030:
I regimi di certificazione menzionati alle lettere b) e c) del primo capoverso attestano che l'agricoltore nella propria azienda segue pratiche conformi alle norme definite a livello nazionale sulla produzione integrata, o agli obiettivi specificati nella lettera c) del primo capoverso. La certificazione è eseguita da organismi di certificazione accreditati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e rispetta le pertinenti norme armonizzate «Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi» o «Valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione». Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato gli orientamenti o i regimi di certificazione di cui al primo capoverso all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. |
3) |
Se il programma o i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri comprendono una o più operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale» di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), applicabili alle superfici vitate con particolare riferimento alla superficie specifica indicata nella richiesta, e fatta salva la disponibilità di fondi sufficienti, il richiedente è ammissibile e si impegna a presentare richiesta per quel tipo di operazione/i per la superficie da adibire a nuovi impianti e a rispettare gli impegni indicati nei rispettivi programmi di sviluppo rurale per la o le operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale». |
4) |
La o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono situate su pendii terrazzati. Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non conformi alle suddette condizioni. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030. |
C. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
1) |
la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono diventate proprietà del richiedente in seguito a scambi con altra/altre parcelle agricole vitate nel quadro di un progetto di ricomposizione fondiaria; |
2) |
la o le parcelle agricole identificate nella richiesta non sono vitate o la vite occupa una superficie inferiore a quella o quelle perdute in seguito al suddetto progetto di ricomposizione fondiaria; |
3) |
la superficie totale per cui è chiesta l'autorizzazione non supera l'eventuale differenza tra la superficie vitata della o delle parcelle precedentemente possedute e la superficie identificata nella richiesta. |
D. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:
1) |
superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5; |
2) |
superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm; |
3) |
superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
4) |
superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %; |
5) |
superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi; |
6) |
superfici ubicate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo definite nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici. |
Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
Entro il 2018 gli Stati membri possono decidere di escludere una o più superfici di cui al primo capoverso dall'osservanza di questo criterio di priorità, qualora non siano in grado di valutare tale osservanza in modo effettivo.
E. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la sostenibilità economica del rispettivo progetto è accertata in base a una o più delle seguenti metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo:
1) |
valore attuale netto; |
2) |
tasso di rendimento interno; |
3) |
rapporto costi/benefici; |
4) |
periodo di restituzione; |
5) |
beneficio incrementale netto. |
La metodologia è applicata in modo che sia adattata al tipo del richiedente.
Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.
F. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se il potenziale di aumento della competitività è accertato in base ad una delle considerazioni seguenti:
1) |
le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare economie di scala in seguito alla diminuzione sensibile dei costi unitari specifici alla superficie di nuovo impianto rispetto alla media dei vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione; |
2) |
le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare un migliore adattamento alla domanda del mercato in seguito ad un aumento dei prezzi ottenuto per il prodotto o ad un aumento di sbocchi di mercato per i vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione; |
3) |
le superfici che un nuovo operatore intende adibire a nuovi impianti possono permettere un modello di produzione agricola più redditizio rispetto alla media della regione. |
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti nei punti 1, 2 e 3 del primo capoverso.
Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente esegua i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.
G. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle da adibire a impianti sono ubicate nella zona geografica di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta esistenti, se la produzione delle uve è destinata alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1) |
la o le parcelle agricole da adibire a impianti hanno caratteristiche pedoclimatiche migliori rispetto alla media delle altre parcelle vitate conformi al disciplinare dell'indicazione geografica nella stessa regione; |
2) |
la o le varietà di uva o rispettivi cloni da impiantare sono più adatti alle caratteristiche pedoclimatiche specifiche della o delle parcelle agricole da adibire a impianti rispetto a quelle con vigneti conformi al disciplinare dell'indicazione geografica, con caratteristiche pedoclimatiche simili e situate nella stessa regione, ma piantate con altre varietà o altri cloni della stessa o delle stesse varietà; |
3) |
la o le varietà di uva o i rispettivi cloni da impiantare contribuiscono ad aumentare la diversità delle varietà d'uva o dei cloni delle varietà esistenti nella stessa zona geografica di produzione della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; |
4) |
il o i sistemi di allevamento della vite o la struttura dei vigneti da usare nella o nelle superfici oggetto di nuovo impianto hanno il potenziale di migliorare la qualità dell'uva, rispetto ai sistemi di allevamento e/o alle strutture prevalentemente usate nella stessa zona geografica di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta. |
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni figuranti nei punti da 1 a 4 del primo capoverso.
Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.
Gli Stati membri possono applicare questo criterio di priorità alle richieste di nuovi impianti in una superficie che sia stata delimitata nel fascicolo tecnico che accompagna la richiesta di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica attualmente sottoposta alla procedura nazionale preliminare o allo scrutinio della Commissione. In tal caso si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui ai punti da 1 a 4 del primo capoverso.
H. Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della richiesta rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:
1) |
non meno di 0,5 ettari per le piccole aziende; |
2) |
non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni. |
Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:
1) |
le dimensioni dell'azienda del richiedente aumenteranno in seguito ai nuovi impianti; |
2) |
il richiedente ha già una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al momento di presentare la richiesta. |
Le soglie di cui ai punti 1 e 2 del primo capoverso sono comunicate alla Commissione.
I. Criteri aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento
I. «Comportamento precedente del produttore»
Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente non ha superfici vitate senza autorizzazione, come indicato all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza diritto d'impianto come indicato agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:
1) |
nessuna autorizzazione precedentemente rilasciata al richiedente a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è scaduta in seguito al mancato utilizzo; |
2) |
il richiedente non ha mancato di rispettare gli impegni di cui alle parti A e B dell'allegato I e alle parti A, B, C, D, E, F e G del presente allegato e al punto II della presente parte; |
3) |
il richiedente non possiede superfici vitate che da almeno otto anni non sono più in produzione. |
II. «Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo»
Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1) |
il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali; |
2) |
il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
(1) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Definiti nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
(4) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(6) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(7) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(8) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/561 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 70 e 72 e l'articolo 145, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme su un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che abroga e sostituisce dal 1o gennaio 2016 il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla durata, alla gestione e al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la gestione e il controllo del sistema. Il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015 a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per l'impianto viticolo su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. L'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti in base al quale gli Stati membri sono tenuti a concedere ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, ma possono fissare limiti inferiori sulla base di valide motivazioni. L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. |
(3) |
È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione relative alla procedura che gli Stati membri devono seguire con riguardo alle decisioni sul meccanismo di salvaguardia e sulla scelta dei criteri di ammissibilità e di priorità. Tali norme dovrebbero comprendere i termini per l'adozione delle decisioni e le conseguenze in caso alcune decisioni non siano adottate. |
(4) |
Al fine di garantire chiarezza e un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni viticole, le norme in materia di concessione di autorizzazioni per nuovi impianti dovrebbero riguardare anche il trattamento delle domande, la procedura di selezione e la concessione annuale delle autorizzazioni. In tal modo i produttori che chiedono autorizzazioni per nuovi impianti sono soggetti a norme analoghe a livello dell'Unione. Scopo di tali norme è garantire un funzionamento trasparente, equo e tempestivo del sistema, adeguato alle esigenze del settore vitivinicolo. Esse dovrebbero inoltre evitare che i richiedenti siano oggetto di ineguaglianze ingiustificate o debbano far fronte a ritardi eccessivi od oneri amministrativi sproporzionati. In particolare, poiché la campagna viticola ha inizio il 1o agosto, il fatto che le autorizzazioni per nuovi impianti siano concesse entro tale data sembra corrispondere alle esigenze del settore vitivinicolo e garantisce che gli impianti viticoli possano essere effettuati entro lo stesso anno civile. È opportuno fissare una data appropriata per garantire che tutte le pertinenti decisioni adottate dallo Stato membro siano rese pubbliche in tempo utile prima dell'apertura del bando e per consentire ai produttori di essere a conoscenza delle norme applicabili prima di presentare domanda. |
(5) |
Se il numero totale di ettari chiesti nelle domande ammissibili supera in larga misura il numero di ettari messi a disposizione dagli Stati membri, si può verificare che un gran numero di singoli richiedenti ottenga solo una frazione degli ettari chiesti e pertanto non utilizzi le autorizzazioni corrispondenti, divenendo così passibile di sanzioni. Per risolvere tali situazioni è opportuno non imporre le sanzioni nei casi in cui le autorizzazioni concesse corrispondano a una percentuale inferiore alla percentuale chiesta. Inoltre, per evitare la perdita delle corrispondenti autorizzazioni, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di trasferirle all'anno successivo oppure di ridistribuirle entro lo stesso anno fra i richiedenti la cui domanda non è stata pienamente accolta e che non hanno respinto le autorizzazioni concesse. |
(6) |
L'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/560 (4) stabiliscono norme relative alla concessione di autorizzazioni per reimpianti nella stessa azienda. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche con riguardo alla procedura che gli Stati membri devono seguire quando concedono tali autorizzazioni per reimpianti e ai termini per la concessione di tali autorizzazioni da parte degli Stati membri. Al fine di consentire ai produttori di tener conto dei vincoli, dovuti a motivi fitosanitari, ambientali o operativi, concernenti il reimpianto nella stessa azienda, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire ai produttori di presentare una domanda entro un termine ragionevole, ma limitato, successivo all'estirpazione. Inoltre, considerato che la presentazione e il trattamento delle domande di autorizzazione per il reimpianto comportano oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei produttori, dovrebbe essere altresì possibile applicare una procedura semplificata nei casi specifici in cui la superficie da reimpiantare corrisponda alla superficie estirpata o in cui non siano decise restrizioni in materia di reimpianti. |
(7) |
L'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme per la concessione di autorizzazioni sulla base della conversione di diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015. È opportuno stabilire norme a livello dell'Unione anche per quanto riguarda la procedura che gli Stati membri devono seguire per la concessione di tali autorizzazioni. Dovrebbero essere stabiliti i termini per la presentazione e il trattamento delle richieste, in modo che gli Stati membri possano ricevere e trattare le richieste di conversione in maniera appropriata e tempestiva. |
(8) |
L'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le autorizzazioni devono essere concesse per una superficie specifica dell'azienda del produttore identificata in una domanda. In casi debitamente giustificati, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di modificare tale superficie specifica durante il periodo di validità dell'autorizzazione. In alcuni casi, tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere esclusa per evitare l'elusione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. |
(9) |
L'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione alcuni aspetti dell'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. È opportuno stabilire requisiti al fine di facilitare la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri in tutti i pertinenti aspetti della gestione e del controllo di questo sistema per consentire un corretto monitoraggio della sua attuazione. |
(10) |
L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la necessità di stabilire disposizioni di controllo in relazione all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Norme generali in materia di controllo sono necessarie per chiarire che il principale strumento di verifica della conformità con il sistema è lo schedario viticolo e che i controlli dovrebbero essere effettuati in conformità ai principi generali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n.1306/2013. Tali norme dovrebbero fornire il quadro generale che consenta agli Stati membri di elaborare disposizioni più dettagliate a livello nazionale finalizzate a evitare impianti non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle norme del sistema di autorizzazioni, compreso il rispetto del termine per l'utilizzo delle autorizzazioni e per l'estirpazione nel caso di reimpianto anticipato, nonché il rispetto degli impegni assunti dai produttori per ottenere le autorizzazioni. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazioni per gli impianti viticoli
Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse a partire dal 2016 in conformità al presente regolamento.
Le autorizzazioni riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.
Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.
Articolo 2
Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti
1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rendono pubbliche tali decisioni e le relative motivazioni entro il 1o marzo.
2. Qualora gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali o dai gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali raccomandazioni sono presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di cui al paragrafo 1. Anche le raccomandazioni sono rese pubbliche.
Articolo 3
Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.
Le decisioni di cui al primo comma riguardano:
a) |
l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/560; |
b) |
il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale:
|
Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al secondo comma, lettera b), punto ii), del presente articolo stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati. Essi possono inoltre decidere di ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale per la concessione del numero di ettari di cui alla lettera b), punto ii), sulla base dell'osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.
Articolo 4
Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti
Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro i termini fissati agli articoli 2 e 3, le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente:
a) |
disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti; |
b) |
distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione. |
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni concernenti le norme applicabili a titolo del primo comma siano rese pubbliche.
Articolo 5
Presentazione delle domande per nuovi impianti
1. Una volta rese pubbliche le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 o le informazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, e non oltre il 1o maggio, gli Stati membri danno inizio al periodo di presentazione delle singole domande, che non può essere inferiore a un mese.
2. Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Se non sono stabiliti limiti conformemente all'articolo 2 e non sono decisi criteri conformemente all'articolo 3, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda per cui l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.
3. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di determinati criteri per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti, si applicano le seguenti norme:
a) |
i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/560: le domande indicano il prodotto o i prodotti vitivinicoli che il richiedente intende produrre sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto specificando se il richiedente intende produrre uno o più dei prodotti seguenti:
|
b) |
il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare la sostenibilità economica del rispettivo progetto sulla base di una o più delle metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo menzionate nell'allegato II, parte E, del regolamento delegato (UE) 2015/560; |
c) |
il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare il potenziale di aumento della competitività in base ad una delle considerazioni di cui all'allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2015/560; |
d) |
il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni atte a dimostrare il potenziale di miglioramento di prodotti con indicazione geografica in base ad una delle condizioni di cui all'allegato II, parte G, del regolamento delegato (UE) 2015/560; |
e) |
il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della domanda rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2015/560; |
f) |
ove gli Stati membri chiedano ai richiedenti di assumere gli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, e all'allegato II, parti A, B, D, E, F, G e parte I, sezione II, del regolamento delegato (UE) 2015/560 in relazione ai rispettivi criteri, le domande includono tali impegni. |
Se gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a f), possono essere ricavati direttamente dagli Stati membri, questi possono esentare i richiedenti dall'includere detti elementi nelle loro domande.
4. Dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti non ammissibili in merito alla non ammissibilità delle loro domande a titolo della decisione sui criteri di ammissibilità adottata dagli Stati membri a norma dell'articolo 3. Tali domande sono escluse dalle fasi successive della procedura.
Articolo 6
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
1. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate non supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni per la totalità della superficie chiesta dai produttori.
2. Se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all'allegato I.
Entro il 1o agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati sulla base dell'esito di tale procedura di selezione. Se le domande ammissibili non sono state pienamente soddisfatte, i richiedenti sono informati dei motivi di tale decisione.
3. Se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50 % della superficie chiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa.
In tal caso il richiedente non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono decidere che il numero corrispondente di ettari sia messo a disposizione nello stesso anno, al più tardi il 1o ottobre, per il rilascio di autorizzazioni ai richiedenti cui è stata concessa solo una parte della superficie chiesta, in conformità all'esito della procedura di selezione di cui al paragrafo 2, e che non hanno rifiutato le autorizzazioni corrispondenti. Gli Stati membri possono inoltre decidere di mettere a disposizione tali ettari l'anno successivo in aggiunta all'1 % della superficie vitata totale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 7
Restrizioni al rilascio di autorizzazioni per reimpianti
1. Gli Stati membri che decidono di limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/560 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo.
Le organizzazioni professionali o i gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano le raccomandazioni che devono essere prese in considerazione dallo Stato membro conformemente a detto articolo in tempo utile affinché siano esaminate prima dell'adozione della decisione di cui al primo comma. Lo Stato membro interessato rende pubbliche dette raccomandazioni.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 si applicano per un anno a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche.
Se una raccomandazione di un'organizzazione professionale o di un gruppo di produttori interessato riguarda un periodo di tempo superiore a un anno ma non superiore a tre anni, come previsto all'articolo 65, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali decisioni possono essere applicate anche per un periodo di tempo massimo di tre anni.
Se tali organizzazioni professionali o gruppi di produttori interessati non trasmettono le relative raccomandazioni in tempo utile per il loro esame conformemente al paragrafo 1, o se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni pertinenti entro il 1o marzo, gli Stati membri autorizzano il reimpianto automaticamente secondo quanto previsto all'articolo 8.
Articolo 8
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti
1. Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazioni per reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Se tali termini non sono rispettati, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il reimpianto.
Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici estirpate e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 7 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, punto 2, lettera b), e all'allegato II, parte B, punto 4, e parte D, del regolamento delegato (UE) 2015/560, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.
Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande le autorizzazioni sono concesse automaticamente dagli Stati membri. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 5 e 6, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.
2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata o se non sono decise restrizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, una procedura semplificata può essere applicata a livello nazionale o per talune zone all'interno del territorio dello Stato membro. In tal caso l'autorizzazione per il reimpianto può essere considerata concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. A tal fine il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata intrapresa l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.
3. Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici da estirpare e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.
Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda le autorizzazioni sono concesse automaticamente dagli Stati membri. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli articoli 5 e 6, rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.
Articolo 9
Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie
1. I produttori presentano le richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni secondo quanto previsto all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 15 settembre 2015.
Le domande precisano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti.
2. Se, in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri decidono di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni, essi rendono pubblica tale decisione entro il 14 settembre 2015.
In tal caso le richieste di conversione del produttore possono essere presentate in qualsiasi momento a decorrere dal 15 settembre 2015 e fino alla scadenza del periodo di tempo fissato dagli Stati membri a norma del primo comma.
3. Dopo aver verificato che i diritti di impianto per i quali è stata chiesta la conversione in conformità ai paragrafi 1 e 2 sono ancora validi, gli Stati membri concedono le autorizzazioni automaticamente. Il periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di conversione e la concessione delle autorizzazioni non può essere superiore a tre mesi. Tuttavia, quando la richiesta è presentata anteriormente al 31 dicembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dal 1o gennaio 2016.
Articolo 10
Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l'autorizzazione sia ancora valida a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il primo comma non si applica nei casi in cui le autorizzazioni sono state concesse sulla base della conformità a specifici criteri di ammissibilità o di priorità connessi all'ubicazione indicata nella domanda e la richiesta di modifica indica una nuova superficie specifica situata al di fuori di tale ubicazione.
Articolo 11
Comunicazioni
1. A decorrere dal 2016 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno:
a) |
la comunicazione sulle superfici viticole di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa alla situazione al 31 luglio della campagna precedente. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento; |
b) |
le notifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per tali notifiche gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato III del presente regolamento; |
c) |
una comunicazione relativa alle restrizioni decise dagli Stati membri in relazione ai reimpianti nella stessa azienda, di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VI, tabella A, del presente regolamento; |
d) |
un elenco nazionale aggiornato delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui agli articoli 2 e 7 del presente regolamento; |
e) |
la comunicazione sull'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione nonché le superfici non autorizzate che sono state estirpate di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comunicazione fa riferimento alla campagna viticola precedente. La prima comunicazione è trasmessa per la prima volta entro il 1o marzo 2017 e copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 luglio 2016. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato IV del presente regolamento; |
f) |
per gli Stati membri che decidono di applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le soglie decise in relazione alle dimensioni minime e massime delle aziende di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2015/560. |
2. A decorrere dal 2016 gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o novembre di ogni anno:
a) |
una comunicazione concernente le domande di autorizzazioni per nuovi impianti presentate, le autorizzazioni effettivamente concesse nel corso della campagna viticola precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento e le autorizzazioni rifiutate dai richiedenti nonché quelle concesse ad altri candidati anteriormente al 1o ottobre a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. Per tali comunicazioni gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato V del presente regolamento; |
b) |
una comunicazione concernente le autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente, di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La prima comunicazione è trasmessa entro il 1o novembre 2016 e copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 luglio 2016. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VI, tabella B, del presente regolamento; |
c) |
una comunicazione concernente le autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all'articolo 9 del presente regolamento. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato VII, tabella B, e sono trasmesse solo fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine per la conversione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine fissato dallo Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2015, la decisione di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Entro il 15 settembre 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano il modulo figurante nell'allegato VII, tabella A, del presente regolamento.
5. Le notifiche, le comunicazioni e la trasmissione di elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).
6. Qualora uno Stato membro non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
7. Gli Stati membri conservano le informazioni fornite a norma del presente articolo per almeno dieci campagne successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate.
8. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Articolo 12
Controlli
1. Gli Stati membri effettuano controlli nella misura in cui sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) 2015/560 e al presente regolamento.
2. Al fine di verificare la conformità alle norme di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica mutatis mutandis al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).
ALLEGATO I
Procedura di selezione di cui all'articolo 6, paragrafo 2
A. ASSEGNAZIONE SU BASE PROPORZIONALE
Il numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare su base proporzionale a tutti i richiedenti a livello nazionale, di cui all'articolo 3, lettera b), punto i), è ripartito tra le singole domande ammissibili secondo la seguente formula, nel rispetto degli eventuali limiti di cui all'articolo 2:
A1 = Ar * (%Pr * Tar/Tap)
A1 |
= |
autorizzazione concessa a un singolo richiedente su base proporzionale (in ettari) |
Ar |
= |
superficie chiesta dal produttore nella domanda (in ettari) |
%Pr |
= |
proporzione del numero totale di ettari disponibili da concedere su base proporzionale |
Tar |
= |
superficie totale messa a disposizione in forma di autorizzazioni (in ettari) |
Tap |
= |
totale di tutte le domande dei produttori (in ettari) |
B. ASSEGNAZIONE SECONDO I CRITERI DI PRIORITÀ
La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare a livello nazionale secondo i criteri di priorità selezionati, di cui all'articolo 3, lettera b), punto ii), è ripartita tra le singole domande ammissibili nel modo seguente:
a) |
gli Stati membri selezionano i criteri di priorità a livello nazionale e possono attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza o una ponderazione diversa. Gli Stati membri possono applicare tale ponderazione in modo uniforme a livello nazionale o modificare la ponderazione dei criteri in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro. Se gli Stati membri attribuiscono la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale, a ciascuno di essi è attribuito un valore di uno (1). Se gli Stati membri attribuiscono ai criteri selezionati a livello nazionale una ponderazione differente, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra zero (0) e uno (1) e la somma di tutti i valori individuali deve sempre essere pari a uno (1). Ove la ponderazione di tali criteri vari in funzione della zona all'interno del territorio dello Stato membro, a ciascuno di tali criteri e per ognuna delle zone è associato un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). In tal caso la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna delle zone deve sempre essere pari a uno (1); |
b) |
gli Stati membri valutano ciascuna domanda singola ammissibile sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Al fine di valutare il livello di tale conformità con ciascuno dei criteri di priorità, gli Stati membri stabiliscono una scala unica a livello nazionale, in base alla quale attribuire un certo numero di punti a ogni domanda in relazione a ciascuno di tali criteri. La scala unica prestabilisce il numero di punti da attribuire in relazione al livello di conformità con ciascuno dei criteri, indicando anche il numero di punti da attribuire in relazione a ciascuno degli elementi di ogni criterio specifico; |
c) |
gli Stati membri stabiliscono una graduatoria delle singole domande a livello nazionale sulla base del totale dei punti attribuiti a ciascuna domanda singola in funzione della conformità o del livello di conformità di cui rispettivamente alla lettera b) e, se del caso, dell'importanza dei criteri di cui alla lettera a). A tal fine essi utilizzano la seguente formula: Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + … + Wn * Ptn
Per le zone in cui la ponderazione è zero per tutti i criteri di priorità tutte le domande ammissibili ricevono il valore massimo nella scala per quanto riguarda il livello di conformità; |
d) |
gli Stati membri concedono le autorizzazioni ai singoli richiedenti secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui alla lettera c) fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di priorità. Il numero totale di ettari chiesti da un richiedente è concesso sotto forma di autorizzazioni prima che sia rilasciata un'autorizzazione al richiedente successivo nella graduatoria. Se gli ettari disponibili sono esauriti a un livello della graduatoria in cui più domande hanno lo stesso numero di punti, gli ettari rimanenti sono assegnati a tali domande su base proporzionale; |
e) |
se, al momento della concessione delle autorizzazioni di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) e d) della parte B, è raggiunto il limite per una determinata regione o per una zona ammessa a beneficiare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, o per una zona senza indicazione geografica, non sono soddisfatte altre domande provenienti da tale regione o zona. |
ALLEGATO II
Comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
Tabella
Inventario delle superfici vitate
Stato membro: |
||||||
Data della comunicazione: |
|
|||||
Campagna viticola: |
|
|||||
Zone/Regioni |
Superfici effettivamente piantate a viti (in ha) che sono ammissibili per la produzione di (3): |
|||||
vini a denominazione d'origine protetta (DOP) (1) |
vini a indicazione geografica protetta (IGP) (2) |
vini senza DOP/IGP e situati in una zona DOP/IGP |
vini senza DOP/IGP e situati al di fuori di in una zona DOP/IGP |
Totale |
||
di cui inclusi nella colonna (2) |
di cui non inclusi nella colonna (2) |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Totale Stato membro |
|
|
|
|
|
|
NB: valori da inserire nella colonna (7) = (2) + (4) + (5) + (6) |
Termine per la trasmissione: 1o marzo (per la prima volta: entro il 1o marzo 2016).
(1) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica.
(2) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini DOP e di vini senza indicazione geografica [colonna (3)] o soltanto di vini IGP e di vini senza indicazione geografica [colonna (4)]. Nessuna delle superfici indicate nelle colonne (3) e (4) dovrebbe essere inclusa nelle colonne (5) e (6).
(3) I dati si riferiscono al 31 luglio della campagna precedente.
ALLEGATO III
Notifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
Tabella A
Autorizzazioni per nuovi impianti — percentuale
Stato membro: |
||
Data della comunicazione: |
|
|
Anno: |
|
|
Superficie totale (ha) effettivamente vitata (al 31 luglio scorso): |
|
|
Percentuale che deve essere applicata a livello nazionale: |
|
|
Superficie totale (ha) per nuovi impianti a livello nazionale, sulla base della percentuale decisa: |
|
|
Motivazioni della limitazione della percentuale a livello nazionale (se inferiore all'1 %): |
||
Superficie totale (ha) riportata dall'anno precedente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3: |
|
|
Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale: |
|
Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).
Tabella B
Autorizzazioni per nuovi impianti — limitazioni geografiche
Stato membro: |
||||
Data della comunicazione: |
|
|||
Anno: |
|
|||
Se del caso, limitazioni decise al livello geografico pertinente: |
||||
|
Superficie limitata |
|||
regione 1 |
|
|||
regione 2 |
|
|||
… |
|
|||
|
Superficie limitata |
|||
sottoregione 1 |
|
|||
sottoregione 2 |
|
|||
… |
|
|||
|
Superficie limitata |
|||
zona DOP/IGP 1 |
|
|||
zona DOP/IGP 2 |
|
|||
… |
|
|||
|
Superficie limitata |
|||
zona senza DOP/IGP 1 |
|
|||
zona senza DOP/IGP 2 |
|
|||
… |
|
|||
NB: La presente tabella è corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).
Tabella C
Autorizzazioni per nuovi impianti — decisioni rese pubbliche sui criteri di ammissibilità al livello geografico pertinente
Stato membro: |
||
Data della comunicazione: |
|
|
Anno: |
|
|
2 Criteri di ammissibilità, se del caso: |
||
Criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 |
Selezionati dagli Stati membri: S/N |
In caso affermativo, indicare, se del caso, il livello geografico pertinente: |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
|
zona DOP/IGP 1; zona DOP/IGP 2; … |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 |
|
zona DOP/IGP 1; zona DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Selezionati dagli Stati membri: S/N |
In caso affermativo per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), indicare, se del caso, il livello geografico pertinente: |
Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
||
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera b) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera c) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera d) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera e) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera f) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera g) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera h) |
|
regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 1; regione, sottoregione, zona (non) DOP/IGP 2; … |
NB: In caso di risposta affermativa per l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), la presente tabella deve essere corredata delle relative motivazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/560. |
Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).
Tabella D
Autorizzazioni per nuovi impianti — decisioni rese pubbliche sulla distribuzione proporzionale e sui criteri di priorità al livello geografico pertinente
Stato membro: |
||
Data della comunicazione: |
|
|
Anno: |
|
|
Superficie totale (ha) da mettere a disposizione per nuovi impianti a livello nazionale: |
|
1. Distribuzione proporzionale, se del caso
Percentuale della superficie da concedere su base proporzionale a livello nazionale: |
|
Numero di ettari |
|
2. Criteri di priorità, se del caso
Percentuale della superficie da concedere secondo i criteri di priorità a livello nazionale: |
|
Numero di ettari |
|
Informazioni sulla scala unica stabilita a livello nazionale per valutare il livello di conformità delle singole domande ai criteri di priorità selezionati (forcella di valori, minimo e massimo, …): |
2.1. Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale, senza differenziazione per zona
Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza
Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (1) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (2) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (3) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (4) |
Importanza (0-1): |
|
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|
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2.2. Se sono applicati criteri di priorità a livello nazionale, con differenziazione per zona
2.2.1. Zona 1: (indicare i limiti territoriali della zona 1)
Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza
(Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti)
Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (5) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (6) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (7) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (8) |
Importanza (0-1): |
|
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|
|
…
2.2.n. Zona n: (indicare i limiti territoriali della zona n)
Criteri di priorità scelti e rispettiva importanza
(Se non sono selezionati criteri per questa zona specifica, indicare zero in tutte le colonne sottostanti)
Criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (9) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera a) (10) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 64, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (11) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/560 (12) |
Importanza (0-1): |
|
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|
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|
|
|
Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: 1o marzo 2016).
(1) Nuovo operatore (NB: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).
(2) Giovane produttore.
(3) Comportamento precedente del produttore.
(4) Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.
(5) Nuovo operatore (NB: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).
(6) Giovane produttore.
(7) Comportamento precedente del produttore.
(8) Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.
(9) Nuovo operatore (N.B: i criteri «nuovo operatore» e «giovane produttore» non possono essere scelti contemporaneamente, solo uno di essi è applicabile).
(10) Giovane produttore.
(11) Comportamento precedente del produttore.
(12) Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.
ALLEGATO IV
Comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e)
Tabella
Superfici impiantate dopo il 31 dicembre 2015 senza corrispondenti autorizzazioni e superfici estirpate a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013
Stato membro: |
|||
Data della comunicazione: |
|
||
Campagna viticola o periodo (1): |
|
||
Zone/Regioni |
Superfici (ha) piantate a vite dopo il 31.12.2015 senza una corrispondente autorizzazione di impianto |
||
Superfici estirpate dai produttori nel corso della campagna viticola |
Superfici estirpate dallo Stato membro nel corso della campagna viticola |
Inventario delle superfici totali degli impianti viticoli non autorizzati non ancora estirpati alla fine della campagna |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
… |
|
|
|
Totale Stato membro: |
|
|
|
Termine per la trasmissione: 1o marzo.
(1) Per la prima comunicazione, da effettuarsi entro il 1o marzo 2017, i dati si riferiscono al periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 31.7.2016; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.
ALLEGATO V
Comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a)
Tabella A
Autorizzazioni per nuovi impianti chieste dai richiedenti
Stato membro: |
||||
Data della comunicazione: |
|
|||
Anno: |
|
|||
Zone/Regioni |
Numero di ettari chiesti per nuovi impianti che sono situati in una zona ammissibile per la produzione di: |
|||
vino DOP (1) |
vino IGP (2) |
solo vino senza DOP/IGP |
Totale |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
Totale Stato membro |
|
|
|
|
Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente [articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013]: |
||||
per zona (non) DOP/IGP pertinente |
Superficie chiesta (ha) |
|||
(1) |
(2) |
|||
zona (non) DOP/IGP 1 |
|
|||
zona (non) DOP/IGP 2 |
|
|||
… |
|
Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: entro il 1o novembre 2016).
Tabella B
Autorizzazioni per nuovi impianti effettivamente concesse e superfici rifiutate
Stato membro: |
||||||||
Data della comunicazione: |
|
|||||||
Anno interessato: |
|
|||||||
Zone/Regioni |
Numero di ettari effettivamente concessi per nuovi impianti situati in una zona ammissibile per la produzione di: |
Superficie rifiutata dai candidati (articolo 6, paragrafo 3) (ha) |
||||||
vino DOP (3) |
vino IGP (4) |
solo vino senza DOP/IGP |
Totale |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
|||
1 |
|
|
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
|
|
|||
… |
|
|
|
|
|
|||
Totale Stato membro |
|
|
|
|
|
|||
Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 6, paragrafo 3) (ha) |
|
|
|
|
|
|||
Se si applicano limitazioni al livello geografico pertinente [articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013]: |
||||||||
per zona (non) DOP/IGP pertinente: |
Superficie concessa (ha) |
Superficie rifiutata dai richiedenti (articolo 6, paragrafo 3) (ha) |
Superficie chiesta e non concessa dallo Stato membro (ha) per i seguenti motivi: |
|||||
oltre i limiti stabiliti |
non conforme ai criteri di ammissibilità |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
zona (non) DOP/IGP 1 |
|
|
|
|
||||
zona (non) DOP/IGP 2 |
|
|
|
|
||||
… |
|
|
|
|
Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: entro il 1o novembre 2016).
(1) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).
(2) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).
(3) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).
(4) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).
ALLEGATO VI
Comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b)
Tabella A
Autorizzazioni per reimpianti — restrizioni applicate
Stato membro: |
||
Data della comunicazione: |
|
|
Anno: |
|
|
Se del caso, indicare le restrizioni concernenti i reimpianti per le pertinenti zone DOP/IGP decise dallo Stato membro di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/560: |
||
zona DOP, se del caso |
||
zona DOP 1; |
|
|
zona DOP 2; |
|
|
… |
|
|
zona IGP, se del caso |
||
zona IGP 1; |
|
|
zona IGP 2; |
|
|
… |
|
|
Ulteriori informazioni ritenute utili per chiarire l'applicazione di tali restrizioni: |
Termine di notifica: 1o marzo (per la prima volta: entro il 1o marzo 2016).
Tabella B
Autorizzazioni per reimpianti effettivamente concesse
Stato membro: |
||||
Data della comunicazione: |
|
|||
Campagna viticola: |
|
|||
Zone/Regioni |
Numero di ettari effettivamente concessi per reimpianti situati in una zona ammissibile per la produzione di: |
|||
vino DOP (3) |
vino IGP (4) |
vino senza DOP/IGP |
Totale |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
Totale Stato membro |
|
|
|
|
Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: entro il 1o novembre 2016).
NB: per la prima comunicazione, da effettuarsi entro il 1o novembre 2016, i dati si riferiscono al periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 31.7.2016; per tutte le comunicazioni successive, alla campagna viticola precedente la comunicazione.
Totale (T): la restrizione è assoluta, i reimpianti che sarebbero in conflitto con le restrizioni decise sono totalmente vietati.
Parziale (P): la restrizione non è assoluta, i reimpianti che sarebbero in conflitto con le restrizioni decise sono parzialmente autorizzati nella misura decisa dallo Stato membro.
(3) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).
(4) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).
ALLEGATO VII
Comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c)
Tabella A
Diritti d'impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015 e convertiti in autorizzazioni — termine per la conversione
Stato membro: |
|
Data della comunicazione: |
|
Termine per la conversione: |
|
Termine di notifica: una sola comunicazione entro il 15 settembre 2015.
Tabella B
Diritti d'impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015 e convertiti in autorizzazioni — autorizzazioni effettivamente concesse
Stato membro: |
||||
Data della comunicazione: |
|
|||
Campagna viticola: |
|
|||
Zone/Regioni |
Numero di ettari effettivamente concessi per zone ammissibili per la produzione di: |
|||
vino DOP (1) |
vino IGP (2) |
vino senza DOP/IGP |
Totale |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
Totale Stato membro |
|
|
|
|
Termine di notifica: 1o novembre (per la prima volta: 1o novembre 2016).
NB:
La presente tabella deve essere comunicata per ciascuna campagna viticola (dal 1o agosto dell'anno n-1 al 31 luglio dell'anno della comunicazione) fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine deciso dallo Stato membro in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e indicato nella Tabella A del presente allegato.
(1) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini IGP o di vini senza indicazione geografica; nessuna delle superfici indicate nella colonna (2) dovrebbe essere inclusa nella colonna (3).
(2) Tali superfici possono anche essere ammissibili alla produzione di vini senza indicazione geografica, ma non di vini DOP; nessuna delle superfici indicate nella colonna (3) dovrebbe essere inclusa nella colonna (4).
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/35 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/562 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 347/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto riguardante la procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 relativamente all'installazione dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS). È necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce l'obbligo generale di dotare i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 di dispositivi avanzati di frenata d'emergenza. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 347/2012 (3) stabilisce le procedure, le prove e i requisiti specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza e prevede che tali requisiti siano applicati in due fasi. Nell'ambito della prima fase, taluni nuovi tipi di veicoli dovevano essere oggetto dell'omologazione di livello 1 a decorrere dal 1o novembre 2013. Nell'ambito della seconda fase tali tipi di veicoli, unitamente a taluni altri tipi di veicoli che non erano stati oggetto dell'omologazione di livello 1, avrebbero dovuto ottenere l'omologazione di livello 2, che implica il rispetto di ulteriori e più ampi requisiti. Il regolamento (UE) n. 347/2012 prevede inoltre che l'omologazione di livello 2 sia applicata a decorrere dal 1o novembre 2016 per i nuovi tipi di veicoli. |
(5) |
Il periodo destinato all'applicazione dell'omologazione di livello 2 era stato fissato in modo da consentire di acquisire ulteriore esperienza con i sistemi AEBS e di sviluppare nuove tecniche nel settore. Inoltre il periodo stabilito avrebbe dovuto consentire alla Commissione di tenere conto delle prescrizioni internazionali armonizzate in materia di prestazioni e prove adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) per i tipi di veicoli delle categorie di cui al regolamento UN n. 131 riguardante l'AEBS. |
(6) |
Di conseguenza era previsto che, al più tardi due anni prima della data prevista per l'applicazione del livello 2, la Commissione avrebbe adottato i criteri relativi alle prove di avvertimento e di attivazione della frenata per i tipi di veicoli della categoria M2 e della categoria N2 con massa massima uguale o inferiore a 8 tonnellate, tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia in seno all'UN/ECE. |
(7) |
L'UN/ECE ha specificato la velocità del bersaglio applicabile al bersaglio in movimento nell'omologazione di livello 2 per le prove riguardanti i veicoli di categoria M2 e di categoria N2 con massa massima non superiore a 8 tonnellate. Le velocità del bersaglio sono state fissate in modo prudente, per poter acquisire maggiore esperienza con i sistemi AEBS e sviluppare nuove tecniche in questo settore per i tipi di veicoli in questione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 347/2012 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 347/2012 è così modificato:
1) |
il punto 2.4.2.1 è sostituito dal seguente:
; |
2) |
il punto 2.4.2.2 è sostituito dal seguente:
; |
3) |
l'ultima frase dei punti 2.5.2.1 e 2.5.2.2 è soppressa; |
4) |
l'appendice 2 è sostituita dalla seguente: «Appendice 2 Livello 2 di omologazione: requisiti per le prove di avvertimento e di attivazione — Valori pass/fail
|
(1) Per i veicoli della categoria M3 con sistema di frenatura idraulica valgono i requisiti della riga 2.
(2) Per i veicoli con sistema di frenatura pneumatica valgono i requisiti della riga 1.
(3) I valori devono essere indicati dal costruttore del veicolo al momento dell'omologazione (cfr. l'allegato I, parte 2, punto 4.4 dell'addendum).
(4) I costruttori dei veicoli oggetto della riga 2 possono scegliere di ottenere l'omologazione secondo i valori specificati nella riga 1; in tal caso occorre dimostrare la conformità a tutti i valori indicati nella riga 1.
(5) I valori della velocità del bersaglio di cui alla casella H2 saranno rivisti entro il 1o novembre 2021.»
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/563 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
102,3 |
MA |
105,2 |
|
TR |
122,2 |
|
ZZ |
109,9 |
|
0707 00 05 |
MA |
39,8 |
MK |
97,3 |
|
TR |
142,0 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
81,5 |
TR |
165,8 |
|
ZZ |
123,7 |
|
0805 10 20 |
CL |
64,9 |
EG |
46,5 |
|
IL |
74,2 |
|
MA |
64,0 |
|
TN |
54,5 |
|
TR |
66,7 |
|
ZZ |
61,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
49,5 |
ZZ |
49,5 |
|
0808 10 80 |
BR |
98,4 |
CL |
96,7 |
|
MK |
28,2 |
|
US |
238,8 |
|
ZA |
123,2 |
|
ZZ |
117,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
133,9 |
CL |
141,7 |
|
CN |
106,3 |
|
ZA |
127,4 |
|
ZZ |
127,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/564 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2015
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 al 31 marzo 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di aprile 2015
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 prevede massimali mensili per il rilascio dei titoli d'importazione. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 al 31 marzo 2015 per il mese di aprile 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere la presentazione di ulteriori domande per il mese di aprile 2015. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 30 al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di aprile 2015 è sospesa a partire dal 1o aprile 2015.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate dal 30 al 31 marzo 2015 per il mese di aprile 2015 (in %) |
09.4032 |
4,638403 |
DIRETTIVE
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/43 |
DIRETTIVA (UE) 2015/565 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2015
che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (1), sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, in particolare l'articolo 28,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/23/CE impone agli Stati membri di garantire la rintracciabilità di tessuti e cellule umani nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa. |
(2) |
Al fine di agevolare la rintracciabilità è necessario stabilire un codice d'identificazione unico applicato ai tessuti e alle cellule distribuiti nell'Unione (codice unico europeo), che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche e proprietà di tali tessuti e cellule. |
(3) |
Allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme del codice unico europeo in tutta l'Unione, dovrebbero essere definiti gli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri e degli istituti dei tessuti per quanto concerne l'applicazione del codice unico europeo. Solo questo approccio può garantire un'applicazione uniforme e coerente del codice nell'Unione. |
(4) |
La rintracciabilità nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa dovrebbe essere assicurata attraverso la codifica dei tessuti e delle cellule e tramite i documenti di accompagnamento. A livello di ricevente il codice unico europeo fornisce informazioni sulla donazione e sull'istituto dei tessuti responsabile dell'approvvigionamento di tessuti e cellule. A livello di donatore, l'istituto dei tessuti responsabile dell'approvvigionamento di tessuti e cellule può rintracciare i tessuti e le cellule distribuiti per applicazioni sull'uomo chiedendo ai successivi operatori della catena di fornire dati circa l'uso dei tessuti e delle cellule sulla base degli elementi di identificazione della donazione di cui al codice unico europeo contenuti nei documenti di accompagnamento. |
(5) |
Il formato del codice unico europeo dovrebbe essere armonizzato al fine di facilitarne l'applicazione da parte di piccoli e grandi istituti, seppure con una certa flessibilità consentendo loro di continuare a utilizzare i codici esistenti. |
(6) |
Un codice unico europeo che permetta l'identificazione della donazione e del prodotto dovrebbe essere attribuito a tutti i tessuti e a tutte le cellule distribuiti per applicazioni sull'uomo, compresi quelli importati da paesi terzi. Gli Stati membri possono prevedere talune deroghe all'applicazione del codice. |
(7) |
Nel caso in cui per l'applicazione del codice unico europeo valgano esclusioni o deroghe per i tessuti e le cellule, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che sia garantita un'adeguata rintracciabilità di tali tessuti e cellule lungo l'intera catena, dalla donazione e dall'approvvigionamento fino all'applicazione sull'uomo. |
(8) |
Qualora i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione a fini diversi dalla distribuzione (ad esempio, per il trasferimento a un altro operatore per l'ulteriore lavorazione con o senza restituzione), come minimo la sequenza d'identificazione della donazione dovrebbe essere applicata almeno nei documenti di accompagnamento. Nel caso in cui i tessuti e le cellule siano trasferiti da un istituto dei tessuti a un altro operatore esclusivamente per lo stoccaggio e/o per l'ulteriore distribuzione, l'istituto dei tessuti può già applicare il codice unico europeo sulla propria etichetta finale in aggiunta alla sequenza d'identificazione della donazione che dovrebbe essere applicata almeno nei documenti di accompagnamento. |
(9) |
Nel caso di tessuti e di cellule prelevati da un donatore deceduto da parte di gruppi di approvvigionamento operanti per due o più istituti dei tessuti, gli Stati membri garantiscono un appropriato sistema di rintracciabilità per tutti gli approvvigionamenti. A ciò si può provvedere mediante lo sviluppo di un sistema centrale per l'assegnazione di numeri unici per ciascuna donazione registrata a livello nazionale, oppure imponendo a tutti gli istituti dei tessuti di garantire valide relazioni di rintracciabilità tra i numeri d'identificazione della donazione assegnati da ciascun istituto dei tessuti che approvvigiona o che riceve tessuti e cellule provenienti dallo stesso donatore deceduto. |
(10) |
La Commissione dovrebbe garantire l'applicazione del codice unico europeo fornendo gli strumenti appropriati alle autorità competenti degli Stati membri e agli istituti dei tessuti. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aggiornare il registro degli istituti dei tessuti, annotando ogni modifica dell'accreditamento, della designazione, dell'autorizzazione o delle licenze degli istituti dei tessuti, e la Commissione dovrebbe provvedere all'aggiornamento del registro dei tessuti e delle cellule ogniqualvolta debbano essere inclusi nuovi prodotti. A tal fine la Commissione dovrebbe consultare un gruppo di esperti, in particolare esperti designati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
(11) |
Per la sequenza d'identificazione della donazione nel codice unico europeo, l'istituto dei tessuti importatore dovrebbe utilizzare il codice ad esso attribuito nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE e dovrebbe assegnare un numero unico della donazione nel caso in cui il numero della donazione sul prodotto importato non fosse unico a livello internazionale. |
(12) |
In alcuni Stati membri è autorizzato il pooling di tessuti o di cellule. La presente direttiva prende pertanto in considerazione anche l'applicazione del codice unico europeo in caso di pooling. |
(13) |
Dovrebbe essere previsto un regime transitorio per i tessuti e le cellule già stoccati alla fine del periodo di recepimento. |
(14) |
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano provvedimenti più rigorosi in materia di codifica dei tessuti e delle cellule, a condizione che siano rispettate le disposizioni del trattato. |
(15) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2004/23/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/86/CE della Commissione (2) è così modificata:
1) |
All'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a y): «k) “codice unico europeo” o “SEC”: il codice unico d'identificazione applicato ai tessuti e alle cellule distribuiti nell'Unione; il codice unico europeo è costituito da una sequenza d'identificazione della donazione e da una sequenza d'identificazione del prodotto, secondo quanto specificato nell'allegato VII della presente direttiva; l) “sequenza d'identificazione della donazione”: la prima parte del codice unico europeo costituita dal codice dell'istituto dei tessuti dell'UE e dal numero unico della donazione; m) “codice dell'istituto dei tessuti dell'UE”: il codice unico d'identificazione degli istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di licenza nell'Unione; il codice d'identificazione degli istituti dei tessuti è costituito dal codice ISO del paese e dal numero dell'istituto dei tessuti figurante nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE, secondo quanto specificato nell'allegato VII della presente direttiva; n) “numero unico della donazione”: il numero unico attribuito a una determinata donazione di tessuti o di cellule conformemente al sistema in vigore in ciascuno Stato membro per l'assegnazione di tali numeri, secondo quanto specificato nell'allegato VII della presente direttiva; o) “sequenza d'identificazione del prodotto”: la seconda parte del codice unico europeo costituita dal codice del prodotto, dal numero specifico della sottopartita e dalla data di scadenza; p) “codice del prodotto”: il codice d'identificazione per il tipo specifico di tessuti e di cellule in questione; il codice del prodotto è costituito dal codice d'identificazione del sistema di codifica del prodotto indicante il sistema di codifica utilizzato dall'istituto dei tessuti (“E” per EUTC, “A” per ISBT128, “B” per Eurocode) e il numero del prodotto di tessuti e cellule previsto nel rispettivo sistema di codifica per il tipo di prodotto, secondo quanto specificato nell'allegato VII della presente direttiva; q) “numero specifico della sottopartita”: il numero che distingue e identifica in maniera univoca i tessuti e le cellule aventi lo stesso numero unico della donazione e lo stesso codice del prodotto e provenienti dallo stesso istituto dei tessuti, secondo quanto specificato nell'allegato VII della presente direttiva; r) “data di scadenza”: la data entro la quale i tessuti e le cellule possono essere applicati, secondo quanto specificato nell'allegato VII della presente direttiva; s) “piattaforma di codifica dell'UE”: la piattaforma informatica ospitata dalla Commissione che contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE e il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE; t) “compendio degli istituti dei tessuti dell'UE”: il registro di tutti gli istituti dei tessuti titolari di licenza, autorizzati, designati o accreditati dall'autorità competente o dalle autorità competenti degli Stati membri e che contiene le informazioni su tali istituti dei tessuti di cui all'allegato VIII della presente direttiva; u) “compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE”: il registro di tutti i tipi di tessuti e di cellule che circolano nell'Unione e i rispettivi codici del prodotto nell'ambito dei tre sistemi di codifica autorizzati (EUTC, ISBT128 ed Eurocode); v) “EUTC”: il sistema di codifica del prodotto per i tessuti e le cellule sviluppato dall'Unione e costituito da un registro di tutti i tipi di tessuti e di cellule che circolano nell'Unione e dai corrispondenti codici del prodotto; w) “rilascio per la circolazione”: la distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo o il trasferimento a un altro operatore, ad esempio per l'ulteriore lavorazione con o senza restituzione; x) “all'interno dello stesso centro”: tutte le fasi, dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo, sono svolte sotto la responsabilità di una stessa persona, applicando i medesimi sistemi di gestione della qualità e di rintracciabilità, nell'ambito di un centro sanitario comprendente almeno un istituto dei tessuti accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza e un'organizzazione responsabile delle applicazioni sull'uomo nella stessa sede; y) “pooling”: il contatto fisico o la mescolanza in un singolo contenitore di tessuti o di cellule provenienti da più di un approvvigionamento dallo stesso donatore o da due o più donatori.» |
2) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Rintracciabilità 1. Gli Stati membri si assicurano che i tessuti e le cellule siano rintracciabili, in particolare grazie alla documentazione e all'uso del codice unico europeo, dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa. I tessuti e le cellule utilizzati per i medicinali per terapie avanzate sono rintracciabili ai sensi della presente direttiva almeno fino al loro trasferimento a fabbricanti di tali medicinali. 2. Gli Stati membri si assicurano che gli istituti dei tessuti e le organizzazioni responsabili delle applicazioni sull'uomo conservino per almeno 30 anni i dati di cui all'allegato VI, avvalendosi di un sistema di memorizzazione adeguato e leggibile. 3. Nel caso di tessuti e di cellule prelevati da un donatore deceduto da parte di gruppi di approvvigionamento operanti per due o più istituti dei tessuti, gli Stati membri garantiscono un appropriato sistema di rintracciabilità per tutti gli approvvigionamenti.» |
3) |
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Sistema di codifica europeo 1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3 del presente articolo, un codice unico europeo si applica a tutti i tessuti e a tutte le cellule distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo. Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati per la circolazione, come minimo la sequenza d'identificazione della donazione è applicata almeno nei documenti di accompagnamento. 2. Il paragrafo 1 non si applica:
3. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alla prescrizione di cui al paragrafo 1 per:
|
4) |
Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 10 bis Formato del codice unico europeo 1. Il codice unico europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è conforme alle specifiche di cui al presente articolo e all'allegato VII. 2. Il codice unico europeo, in formato leggibile all'occhio umano, è preceduto dalla sigla “SEC” (acronimo di Single European Code). È possibile l'uso parallelo di altri sistemi di etichettatura e rintracciabilità. 3. Il codice unico europeo è stampato con la sequenza d'identificazione della donazione e la sequenza d'identificazione del prodotto separate da un unico spazio o come due righe successive. Articolo 10 ter Prescrizioni relative all'applicazione del codice unico europeo 1. Gli Stati membri si assicurano che gli istituti dei tessuti, compresi gli istituti dei tessuti importatori quali definiti dalla direttiva (EU) 2015/566 della Commissione (3), osservino le seguenti prescrizioni minime e provvedano a:
2. Gli Stati membri si assicurano che tutte le autorità competenti applichino le seguenti prescrizioni minime e provvedano a:
3. L'attribuzione del codice unico europeo non osta all'ulteriore applicazione di altri codici conformemente alle disposizioni nazionali degli Stati membri. Articolo 10 quater Accessibilità e manutenzione del sistema di codifica europeo 1. La Commissione ospita e gestisce una piattaforma informatica (“piattaforma di codifica dell'UE”) contenente:
2. La Commissione provvede affinché le informazioni contenute nella piattaforma di codifica dell'UE siano disponibili al pubblico prima del 29 ottobre 2016. 3. La Commissione aggiorna se necessario l'EUTC e garantisce l'aggiornamento in generale del compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE. La Commissione ritiene necessaria la definizione di accordi con le organizzazioni che gestiscono l'ISBT128 e l'Eurocode affinché siano regolarmente messi a disposizione della Commissione per l'inclusione nel compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE codici dei prodotti aggiornati. Nel caso in cui tali organizzazioni non rispettino i termini del memorandum d'intesa, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, il futuro utilizzo dei loro rispettivi codici dei prodotti, dopo aver valutato la sufficiente fornitura del tipo di prodotti in questione negli Stati membri, compreso un periodo transitorio, e dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri tramite il gruppo di esperti delle autorità competenti sulle sostanze di origine umana. Articolo 10 quinquies Periodo transitorio I tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e a condizione che sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi. Per i tessuti e le cellule che restano stoccati e che sono rilasciati per la circolazione soltanto dopo la scadenza di questo periodo di cinque anni e per i quali l'applicazione del codice unico europeo non è possibile, in particolare perché i tessuti e le cellule sono conservati in condizioni di congelamento, gli istituti dei tessuti si avvalgono delle procedure applicabili ai prodotti con piccole etichette di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, lettera f)». (3) Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, recante applicazione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure di verifica delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 56)." |
5) |
Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva. |
6) |
È aggiunto un nuovo allegato VIII, il cui testo è contenuto nell'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 ottobre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2017.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48
(2) Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 32).
ALLEGATO I
Gli allegati della direttiva 2006/86/CE sono così modificati:
1) |
L'allegato II, parte E, è modificato come segue:
|
2) |
Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO III NOTIFICA DI REAZIONI AVVERSE GRAVI PARTE A. Notifica rapida di presunte reazioni avverse gravi Istituto dei tessuti Codice dell'istituto dei tessuti dell'UE (se del caso) Identificazione della notifica Data di notifica (anno/mese/giorno) Soggetto coinvolto (ricevente o donatore) Data e luogo di approvvigionamento o di applicazione sull'uomo (anno/mese/giorno) Numero unico d'identificazione della donazione Data della presunta reazione avversa grave (anno/mese/giorno) Tipo di tessuti e di cellule coinvolti nella presunta reazione avversa grave Codice unico europeo dei tessuti o delle cellule coinvolti nella presunta reazione avversa grave (se del caso) Tipo di presunta/e reazione/i avversa/e grave/i PARTE B. Conclusioni dell'indagine sulle reazioni avverse gravi Istituto dei tessuti Codice dell'istituto dei tessuti dell'UE (se del caso) Identificazione della notifica Data di conferma (anno/mese/giorno) Data della reazione avversa grave (anno/mese/giorno) Numero unico d'identificazione della donazione Conferma della reazione avversa grave (sì/no) Codice unico europeo dei tessuti o delle cellule coinvolti nella confermata reazione avversa grave (se del caso) Modifica del tipo di reazione avversa grave (sì/no). In caso affermativo, specificare Esito clinico (se conosciuto)
Esito dell'indagine e conclusioni finali Raccomandazioni di interventi preventivi e correttivi ALLEGATO IV NOTIFICA DI EVENTI AVVERSI GRAVI PARTE A. Notifica rapida di presunti eventi avversi gravi
PARTE B. Conclusioni dell'indagine sugli eventi avversi gravi Istituto dei tessuti Codice dell'istituto dei tessuti dell'UE (se del caso) Identificazione della notifica Data di conferma (anno/mese/giorno) Data dell'evento avverso grave (anno/mese/giorno) Analisi delle cause di fondo (in dettaglio) Provvedimenti correttivi adottati (in dettaglio) |
3) |
Gli allegati VI e VII sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO VI Dati minimi da conservare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 A. DA PARTE DEGLI ISTITUTI DEI TESSUTI
B. DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE SULL'UOMO
ALLEGATO VII STRUTTURA DEL CODICE UNICO EUROPEO
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
Dati da registrare nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE
A. Informazioni sull'istituto dei tessuti
1. |
Nome dell'istituto dei tessuti |
2. |
Codice nazionale o internazionale dell'istituto dei tessuti |
3. |
Nome dell'organizzazione presso la quale si trova l'istituto dei tessuti (se del caso) |
4. |
Indirizzo dell'istituto dei tessuti |
5. |
Dati di contatto pubblicabili: indirizzo di posta elettronica funzionale, telefono e fax |
B. Informazioni sull'autorizzazione, sull'accreditamento, sulla designazione o sulla licenza dell'istituto dei tessuti
1. |
Nome dell'autorità competente o delle autorità competenti per l'autorizzazione, l'accreditamento, la designazione o il rilascio di licenza |
2. |
Nome dell'autorità competente o delle autorità competenti a livello nazionale responsabili della gestione del compendio degli istituti dei tessuti dell'UE |
3. |
Nome del titolare dell'autorizzazione, dell'accreditamento, della designazione o della licenza (se del caso) |
4. |
Tessuti e cellule per i quali sono stati rilasciati l'autorizzazione, l'accreditamento, la designazione o la licenza |
5. |
Attività effettivamente realizzate per le quali sono stati rilasciati l'autorizzazione, l'accreditamento, la designazione o la licenza |
6. |
Stato dell'autorizzazione, dell'accreditamento, della designazione o della licenza (autorizzati, sospesi, revocati, in tutto o in parte, cessazione volontaria delle attività) |
7. |
Informazioni su eventuali condizioni e deroghe aggiunte all'autorizzazione (se del caso)» |
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/56 |
DIRETTIVA (UE) 2015/566 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2015
che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana nell'Unione, la direttiva 2004/23/CE definisce norme di qualità e di sicurezza in tema di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché in tema di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani contenuti nei prodotti fabbricati destinati ad applicazioni sull'uomo nel caso in cui tali prodotti siano disciplinati da altre normative dell'Unione. |
(2) |
Gli scambi di tessuti e di cellule avvengono sempre più frequentemente a livello mondiale e la direttiva 2004/23/CE stabilisce pertanto che le importazioni di tessuti e cellule siano effettuate da istituti dei tessuti a tal fine accreditati, designati o autorizzati dagli Stati membri o titolari di licenza. L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/23/CE contempla eccezioni al riguardo che consentono alle autorità competenti di autorizzare direttamente l'importazione di determinati tessuti e cellule alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/17/CE della Commissione (2) o in caso di emergenza. Di queste eccezioni ci si avvale regolarmente, senza limitarsi a esse, consentendo l'importazione di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, dal sangue periferico o dal sangue del cordone ombelicale utilizzate nella cura di una serie di affezioni potenzialmente letali. |
(3) |
La direttiva 2004/23/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri e gli istituti dei tessuti importatori sono tenuti ad assicurarsi che le importazioni di tessuti e cellule siano conformi a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate nella direttiva 2004/23/CE e prevede l'adozione di procedure volte a verificare l'equivalenza delle norme di qualità e sicurezza delle importazioni di tessuti e cellule. Tali procedure dovrebbero essere stabilite nella presente direttiva, fatta salva la legislazione dell'Unione in materia doganale. |
(4) |
In particolare è opportuno definire programmi di ispezione e di autorizzazione che rispecchino il processo di verifica previsto per le attività connesse ai tessuti e alle cellule effettuate nell'Unione. È inoltre opportuno stabilire le procedure che gli istituti dei tessuti importatori devono seguire nelle loro relazioni con i fornitori di paesi terzi. |
(5) |
Fatta eccezione per le importazioni direttamente autorizzate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/23/CE, tutte le importazioni di tessuti e cellule da paesi terzi devono essere effettuate da istituti dei tessuti importatori. Qualora le autorità competenti autorizzino direttamente le importazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/23/CE, la responsabilità di garantire che tali importazioni rispettino norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle stabilite in tale direttiva incombe alle autorità competenti. |
(6) |
I tessuti e le cellule dovrebbero di norma essere importati da banche dei tessuti o da unità di ospedali accreditate, designate, autorizzate o titolari di licenza in qualità di istituti dei tessuti importatori ai fini delle loro attività di importazione. Le banche dei tessuti o le unità di ospedali dovrebbero essere considerate istituti dei tessuti importatori allorché sono parti di un accordo contrattuale con un fornitore di un paese terzo in vista dell'importazione di tessuti e cellule. Un'organizzazione che offre servizi di intermediazione allorché è parte di un accordo contrattuale con un fornitore di un paese terzo allo scopo di facilitare l'importazione di tessuti e cellule, ma non per l'importazione stessa, non dovrebbe essere considerata un istituto dei tessuti importatore. Gli Stati membri possono scegliere di disciplinare tali servizi al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva. |
(7) |
Allorché sono parte di un accordo contrattuale con un fornitore di un paese terzo per l'importazione di tessuti e cellule, altri organismi, quali le organizzazioni responsabili di applicazioni sull'uomo, i fabbricanti di medicinali per terapie avanzate, gli operatori clinici o i singoli individui, dovrebbero essere considerati un istituto dei tessuti importatore. Essi devono soddisfare le prescrizioni della presente direttiva, nonché tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2004/23/CE, ed essere titolari di licenza oppure accreditati, designati o autorizzati dalle rispettive autorità competenti in qualità di istituti dei tessuti importatori ai fini delle loro attività di importazione. Se, dopo l'importazione, procedono anche al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio o alla distribuzione dei tessuti e delle cellule importati, essi devono essere titolari di licenza oppure accreditati, designati o autorizzati dalle rispettive autorità competenti ai fini di tali attività e ottemperare alle prescrizioni della direttiva 2004/23/CE. In alternativa essi possono ottenere tessuti e cellule provenienti da paesi terzi da banche dei tessuti o da unità di ospedali ubicate nell'Unione che sono titolari di licenza oppure accreditate, designate o autorizzate dalle rispettive autorità competenti in qualità di istituti dei tessuti importatori. |
(8) |
Nel caso in cui gli istituti dei tessuti importatori siano anche titolari di licenza oppure accreditati, designati o autorizzati in qualità di istituti dei tessuti per le attività da essi espletate all'interno dell'Unione, gli Stati membri possono allineare le proprie procedure di autorizzazione, di ispezione e di notifica a condizione che siano rispettate le procedure stabilite nella presente direttiva. |
(9) |
Al fine di agevolare la distribuzione all'interno dell'Unione di tessuti e di cellule importati, anche nel caso in cui tale distribuzione abbia natura transfrontaliera, l'autorità competente o le autorità competenti dovrebbero rilasciare il certificato che attesta l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza dell'istituto dei tessuti importatore. |
(10) |
Le misure di ispezione rivestono un ruolo importante nella verifica dell'ottemperanza dei tessuti e delle cellule importati alle norme di qualità e di sicurezza di cui alla direttiva 2004/23/CE. Gli Stati membri sono pertanto invitati, se del caso, a ispezionare anche i fornitori di paesi terzi e a collaborare con gli altri Stati membri nei quali è probabile che i tessuti e le cellule importati siano distribuiti. Agli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti dei tessuti importatori incombe la responsabilità di decidere le misure più appropriate da intraprendere nonché se sia necessario procedere a ispezioni in loco presso i fornitori dei paesi terzi. |
(11) |
Il manuale operativo per le autorità competenti in materia di ispezioni è stato aggiornato per tener conto delle ispezioni degli istituti dei tessuti importatori e dei loro fornitori di paesi terzi ed è a disposizione degli Stati membri quale documento di orientamento quando procedono a tali ispezioni. |
(12) |
Gli istituti dei tessuti importatori dovrebbero verificare che le norme di qualità e di sicurezza dei tessuti e delle cellule che importano nell'Unione siano equivalenti alle norme di qualità e sicurezza di cui alla direttiva 2004/23/CE. Gli accordi scritti con i fornitori di paesi terzi e la documentazione da fornire e da mettere a disposizione delle autorità competenti sono elementi fondamentali per garantire che tale verifica sia effettuata e in particolare per assicurare la rintracciabilità fino al donatore e garantire il rispetto del principio di donazioni volontarie e gratuite conformemente alla direttiva 2004/23/CE. Gli istituti dei tessuti importatori sono inoltre incoraggiati a sottoporre a audit i propri fornitori di paesi terzi nel quadro di tale processo di verifica. |
(13) |
Gli istituti dei tessuti importatori dovrebbero garantire l'applicazione ai tessuti e alle cellule importati del codice unico europeo conformemente alla direttiva 2006/86/CE della Commissione (3), provvedendo direttamente a eseguire tale compito o delegandolo ai fornitori di paesi terzi nel quadro delle condizioni dei loro accordi scritti con tali fornitori. |
(14) |
Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accordare alle importazioni una tantum una deroga alle prescrizioni di cui alla presente direttiva per quanto riguarda la documentazione e gli accordi scritti. Tali importazioni una tantum dovrebbero tuttavia essere effettuate da istituti dei tessuti importatori titolari di licenza oppure accreditati, designati o autorizzati e, di norma, non dovrebbero provenire regolarmente o ripetutamente dallo stesso fornitore di un paese terzo. Il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere limitato ai casi in cui una o più persone hanno stoccato tessuti e cellule in un paese terzo per il loro uso futuro, in particolare in caso di donazioni di cellule riproduttive dal partner, di donazioni autologhe o di donazioni dirette ai parenti stretti, e successivamente desiderano che tali tessuti o cellule siano importati nell'Unione per loro conto. Siffatte importazioni di tipi specifici di tessuti o di cellule non dovrebbero di norma verificarsi più di una volta per un determinato ricevente e non dovrebbero includere tessuti o cellule per terzi. |
(15) |
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano provvedimenti più rigorosi in materia di importazioni di tessuti e cellule, in particolare per garantire il rispetto del principio di donazioni volontarie e gratuite, a condizione che siano rispettate le disposizioni del trattato. |
(16) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per i tessuti e le cellule istituito dall'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2004/23/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica all'importazione nell'Unione di:
a) |
tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; |
b) |
prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre normative dell'Unione. |
2. Nel caso in cui i tessuti e le cellule umani da importare siano destinati a essere utilizzati esclusivamente in prodotti fabbricati che sono disciplinati da altre normative dell'Unione, la presente direttiva si applica unicamente alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo che avvengono al di fuori dell'Unione, nonché alla partecipazione al fine di garantire la rintracciabilità dal donatore al ricevente e viceversa.
3. La presente direttiva non si applica:
a) |
all'importazione di tessuti e di cellule di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/23/CE direttamente autorizzata dall'autorità competente o dalle autorità competenti; |
b) |
all'importazione di tessuti e di cellule di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/23/CE direttamente autorizzata in caso di emergenza; |
c) |
al sangue e ai suoi componenti secondo la definizione della direttiva 2002/98/CE; |
d) |
agli organi o parti di organi secondo la definizione della direttiva 2004/23/CE. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «emergenza»: qualsiasi situazione imprevista in cui non esistono alternative pratiche all'importazione urgente nell'Unione di tessuti e cellule da un paese terzo per l'applicazione immediata su un ricevente noto o su riceventi noti la cui salute risulterebbe seriamente compromessa in assenza di una siffatta importazione;
b) «istituto dei tessuti importatore»: una banca dei tessuti o un'unità di un ospedale o un altro organismo con sede nell'Unione che sia parte di un accordo contrattuale con un fornitore di un paese terzo per l'importazione nell'Unione di tessuti e cellule provenienti da un paese terzo e destinati ad applicazioni sull'uomo;
c) «importazione una tantum»: l'importazione di tipi specifici di tessuti o di cellule destinati all'uso personale di un determinato ricevente o di riceventi noti all'istituto dei tessuti importatore e al fornitore di un paese terzo prima che l'importazione sia effettuata; di norma, a una siffatta importazione di tipi specifici di tessuti o di cellule non si procede più di una volta per un determinato ricevente; le importazioni provenienti regolarmente o ripetutamente dallo stesso fornitore di un paese terzo non sono considerate «importazioni una tantum»;
d) «fornitore di un paese terzo»: un istituto dei tessuti o un altro organismo avente sede in un paese terzo, responsabile dell'esportazione nell'Unione di tessuti e di cellule che fornisce a un istituto dei tessuti importatore. Un fornitore di un paese terzo può anche svolgere una o più delle attività, espletate al di fuori dell'Unione, di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione dei tessuti e delle cellule importati nell'Unione.
CAPO II
OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 3
Accreditamento, designazione o autorizzazione degli istituti dei tessuti importatori o loro rilascio di licenza
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri si assicurano che tutte le importazioni di tessuti e cellule da paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti importatori titolari di licenza o accreditati, designati o autorizzati ai fini dello svolgimento di tali attività da un'autorità competente o da autorità competenti.
2. L'autorità competente o le autorità competenti, dopo aver ottenuto le informazioni di cui all'allegato I della presente direttiva e dopo aver verificato che l'istituto dei tessuti importatore ottempera alle prescrizioni della presente direttiva, accreditano, designano o autorizzano l'istituto dei tessuti importatore a importare tessuti e cellule, o gli rilasciano apposita licenza, e specificano le condizioni che si applicano, quali eventuali restrizioni ai tipi di tessuti e cellule da importare o ai fornitori di paesi terzi da utilizzare. L'autorità competente o le autorità competenti rilasciano all'istituto dei tessuti importatore accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza il certificato di cui all'allegato II della presente direttiva.
3. L'istituto dei tessuti importatore apporta modifiche sostanziali alle proprie attività di importazione esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'autorità competente o delle autorità competenti. Sono considerate sostanziali in particolare tutte le modifiche riguardanti il tipo di tessuti e di cellule importati, le attività espletate in paesi terzi che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza dei tessuti e delle cellule importati o i fornitori di paesi terzi utilizzati. Qualora un istituto dei tessuti importatore effettui un'importazione una tantum di tessuti o di cellule provenienti da un fornitore di un paese terzo non contemplato dall'accreditamento, dalla designazione, dall'autorizzazione o dalla licenza di cui è titolare, tale importazione non è considerata come modifica sostanziale nel caso in cui l'istituto dei tessuti importatore sia autorizzato a importare lo stesso tipo di tessuti o di cellule da un altro fornitore o da altri fornitori di paesi terzi.
4. L'autorità competente o le autorità competenti possono sospendere o revocare, in tutto o in parte, l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza di un istituto dei tessuti importatore nel caso in cui, in particolare, sia dimostrato da ispezioni o da altre misure di controllo che tale istituto non ottempera più alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 4
Ispezioni e altre misure di controllo
1. Gli Stati membri si assicurano che l'autorità competente o le autorità competenti organizzino ispezioni e attuino altre misure di controllo riguardo agli istituti dei tessuti importatori e, se del caso, ai loro fornitori di paesi terzi e che gli istituti dei tessuti importatori eseguano controlli adeguati al fine di garantire l'equivalenza delle norme di qualità e di sicurezza dei tessuti e delle cellule da importare alle norme di cui alla direttiva 2004/23/CE. L'intervallo tra le ispezioni di ogni istituto dei tessuti importatore non supera i due anni.
2. Tali ispezioni sono condotte da funzionari che rappresentano l'autorità competente o le autorità competenti e che:
a) |
hanno il potere di ispezionare gli istituti dei tessuti importatori e, se del caso, le attività di qualunque fornitore di un paese terzo; |
b) |
valutano e verificano le procedure e le attività svolte negli istituti dei tessuti importatori nonché nelle strutture dei fornitori di paesi terzi nella misura in cui tali procedure e attività sono pertinenti a garantire l'equivalenza delle norme di qualità e di sicurezza dei tessuti e delle cellule da importare alle norme di cui alla direttiva 2004/23/CE; |
c) |
esaminano qualsiasi documento o altre registrazioni pertinenti ai fini di tale valutazione e verifica. |
3. Gli Stati membri, su richiesta debitamente motivata di un altro Stato membro o della Commissione, forniscono informazioni sui risultati delle ispezioni e delle altre misure di controllo in relazione agli istituti dei tessuti importatori e ai fornitori di paesi terzi.
4. Gli Stati membri nei quali sono importati tessuti e cellule valutano, su richiesta debitamente motivata di un altro Stato membro nel quale i tessuti e le cellule importati sono successivamente distribuiti, l'opportunità di organizzare ispezioni o attuare altre misure di controllo riguardo agli istituti dei tessuti importatori e alle attività dei fornitori di paesi terzi. Lo Stato membro in cui è ubicato l'istituto dei tessuti importatore decide in merito alle misure appropriate da adottare dopo aver consultato lo Stato membro che ha presentato tale richiesta.
5. Nel caso in cui in seguito a tale richiesta si proceda a un'ispezione in loco, l'autorità competente o le autorità competenti dello Stato membro nel quale è ubicato l'istituto dei tessuti importatore stabiliscono d'intesa con l'autorità competente o con le autorità competenti dello Stato membro che ha presentato la richiesta se, e con quali modalità, lo Stato membro che ha avanzato tale richiesta partecipa all'ispezione. La decisione finale in merito a tale partecipazione spetta allo Stato membro in cui è ubicato l'istituto dei tessuti importatore. I motivi dell'eventuale decisione di rifiutare tale partecipazione sono spiegati allo Stato membro che ha presentato la richiesta.
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI DEI TESSUTI IMPORTATORI
Articolo 5
Domande di accreditamento, designazione, autorizzazione o di rilascio di licenza in qualità di istituto dei tessuti importatore
1. Gli istituti dei tessuti importatori, dopo aver adottato le misure necessarie a garantire che le importazioni di tessuti e di cellule ottemperino a norme di qualità e di sicurezza equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2004/23/CE e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore al ricevente e viceversa, presentano domanda di accreditamento, designazione, autorizzazione o licenza in qualità di istituto dei tessuti importatore:
a) |
fornendo all'autorità competente o alle autorità competenti le informazioni e la documentazione necessarie di cui all'allegato I della presente direttiva; |
b) |
tenendo a disposizione e trasmettendo, su richiesta dell'autorità competente o delle autorità competenti, la documentazione di cui all'allegato III della presente direttiva. |
2. Gli Stati membri possono scegliere di non applicare le prescrizioni circa la documentazione da presentare di cui all'allegato I, parte F, e all'allegato III della presente direttiva alle importazioni una tantum quali definite all'articolo 2 della presente direttiva, a condizione che in tali Stati membri siano in vigore adeguate prescrizioni nazionali che disciplinano tali importazioni. Dette prescrizioni nazionali garantiscono:
a) |
la rintracciabilità dal donatore al ricevente e viceversa; e |
b) |
l'applicazione dei tessuti e delle cellule importati esclusivamente sui riceventi previsti. |
Articolo 6
Informazioni aggiornate
1. Gli istituti dei tessuti importatori chiedono la preventiva autorizzazione scritta dell'autorità competente o delle autorità competenti qualora prevedano di apportare modifiche sostanziali alle loro attività di importazione, in particolare nel caso delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e informano l'autorità competente o le autorità competenti della loro decisione di cessare, in tutto o in parte, le proprie attività di importazione.
2. Gli istituti dei tessuti importatori notificano senza indugio all'autorità competente o alle autorità competenti ogni evento avverso grave e ogni reazione avversa grave, presunti o effettivi, suscettibili di influire sulla qualità e sulla sicurezza dei tessuti e delle cellule da essi importati, loro comunicati dai fornitori di paesi terzi. Sono incluse in tali notifiche le informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2006/86/CE.
3. L'istituto dei tessuti importatore notifica senza indugio all'autorità competente o alle autorità competenti:
a) |
ogni revoca o sospensione, parziale o totale, dell'autorizzazione di un fornitore di un paese terzo a esportare tessuti e cellule; |
b) |
qualsiasi altra decisione adottata per motivi di non conformità dall'autorità competente o dalle autorità competenti del paese in cui ha sede il fornitore del paese terzo e che potrebbe riguardare la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule importati. |
Articolo 7
Accordi scritti
1. Gli istituti dei tessuti importatori concludono accordi scritti con i fornitori di paesi terzi nel caso in cui sia espletata al di fuori dell'Unione una qualsiasi delle attività di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o esportazione verso l'UE di tessuti e cellule da importare nell'Unione.
Gli Stati membri possono scegliere di non applicare tale prescrizione alle importazioni una tantum quali definite all'articolo 2 della presente direttiva, a condizione che in tali Stati membri siano in vigore adeguate prescrizioni nazionali che disciplinano tali importazioni. Tali prescrizioni nazionali garantiscono:
a) |
la rintracciabilità dal donatore al ricevente e viceversa; e |
b) |
l'applicazione dei tessuti e delle cellule importati esclusivamente sui riceventi previsti. |
2. L'accordo scritto concluso tra l'istituto dei tessuti importatore e il fornitore di un paese terzo specifica le prescrizioni in tema di qualità e di sicurezza cui è necessario ottemperare per garantire l'equivalenza delle norme di qualità e di sicurezza dei tessuti e delle cellule da importare alle norme di cui alla direttiva 2004/23/CE. In particolare, l'accordo scritto comprende, come minimo, quanto elencato nell'allegato IV della presente direttiva.
3. L'accordo scritto prevede il diritto dell'autorità competente o delle autorità competenti di ispezionare le attività, incluse le strutture, di qualunque fornitore di un paese terzo per tutta la durata dell'accordo scritto nonché per un periodo di due anni dopo la sua cessazione.
4. In sede di presentazione della loro domanda di accreditamento, designazione, autorizzazione o rilascio di licenza, gli istituti dei tessuti importatori trasmettono all'autorità competente o alle autorità competenti copia degli accordi scritti conclusi con i fornitori di paesi terzi.
Articolo 8
Registro degli istituti dei tessuti importatori
1. Gli istituti dei tessuti importatori tengono un registro delle loro attività, in cui annotano anche i tipi e le quantità di tessuti e di cellule importati, nonché la loro origine e destinazione. Tale registro comprende le stesse informazioni anche per le eventuali importazioni una tantum effettuate. La relazione annuale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/23/CE comprende le informazioni relative a tali attività.
2. L'autorità competente o le autorità competenti includono gli istituti dei tessuti importatori nel registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/23/CE.
3. Le informazioni sugli accreditamenti, sulle designazioni, sulle autorizzazioni o sulle licenze degli istituti dei tessuti importatori sono rese disponibili anche tramite la rete dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/23/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 ottobre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2017.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
(2) Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40).
(3) Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 32).
ALLEGATO I
Prescrizioni minime circa le informazioni e la documentazione che gli istituti dei tessuti importatori richiedenti sono tenuti a trasmettere allorché chiedono l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o una licenza ai fini delle attività di importazione
In sede di presentazione di una domanda di accreditamento, designazione, autorizzazione o licenza ai fini delle attività di importazione, l'istituto dei tessuti importatore richiedente trasmette, salvo non vi abbia già provveduto in occasione di precedenti domande di accreditamento, designazione, autorizzazione o licenza in qualità di istituto dei tessuti o di istituto dei tessuti importatore, le informazioni più aggiornate e, per la parte F, la documentazione di seguito precisate.
A. Informazioni generali sull'istituto dei tessuti importatore (ITI)
1. |
Nome dell'ITI (nome della società). |
2. |
Indirizzo per i visitatori dell'ITI. |
3. |
Indirizzo postale dell'ITI (se differente). |
4. |
Posizione dell'ITI richiedente: va indicato se si tratta della prima domanda di accreditamento, designazione, autorizzazione o di rilascio di licenza in qualità di ITI o, se del caso, se si tratta di una domanda di rinnovo. Se il richiedente è già accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza in qualità di istituto dei tessuti, va indicato il codice del compendio degli istituti dei tessuti. |
5. |
Nome dell'unità richiedente (se differente dal nome della società). |
6. |
Indirizzo per i visitatori dell'unità richiedente. |
7. |
Indirizzo postale dell'unità richiedente (se differente). |
8. |
Nome del sito di ricevimento delle importazioni (se differente dal nome della società e dell'unità richiedente). |
9. |
Indirizzo per i visitatori del sito di ricevimento. |
10. |
Indirizzo postale del sito di ricevimento (se differente). |
B. Dati di contatto per la domanda
1. |
Nome della persona di contatto per la domanda. |
2. |
Numero di telefono. |
3. |
Indirizzo di posta elettronica. |
4. |
Nome del responsabile (se differente dalla persona di contatto). |
5. |
Numero di telefono. |
6. |
Indirizzo di posta elettronica. |
7. |
URL del sito web dell'ITI (se disponibile). |
C. Informazioni sui tessuti e sulle cellule da importare
1. |
Elenco dei tipi di tessuti e di cellule da importare, comprese le importazioni una tantum di tipi specifici di tessuti o di cellule. |
2. |
Nome del prodotto (se del caso, secondo l'elenco generico dell'UE) di tutti i tipi di tessuti e di cellule da importare. |
3. |
Denominazione commerciale (se differente dal nome del prodotto) di tutti i tipi di tessuti e di cellule da importare. |
4. |
Nome del fornitore di un paese terzo per ciascun tipo di tessuti e di cellule da importare. |
D. Luogo di espletamento delle attività
1. |
Elenco specificante quali attività di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione o stoccaggio sono espletate prima dell'importazione dal fornitore di un paese terzo per tipo di tessuti o di cellule. |
2. |
Elenco specificante quali attività di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione o stoccaggio sono espletate prima dell'importazione da subfornitori del fornitore di un paese terzo per tipo di tessuti o di cellule. |
3. |
Elenco di tutte le attività espletate dall'ITI successivamente all'importazione per tipo di tessuti o di cellule. |
4. |
Nome dei paesi terzi nei quali sono state espletate le attività prima dell'importazione per tipo di tessuti o di cellule. |
E. Informazioni sui fornitori di paesi terzi
1. |
Nome del fornitore o dei fornitori di paesi terzi (nome della società). |
2. |
Nome della persona di contatto. |
3. |
Indirizzo per i visitatori. |
4. |
Indirizzo postale (se differente). |
5. |
Numero di telefono (con prefisso internazionale). |
6. |
Numero di contatto di emergenza (se differente). |
7. |
Indirizzo di posta elettronica. |
F. Documentazione da allegare alla domanda
1. |
Una copia dell'accordo scritto concluso con uno o più fornitori di paesi terzi. |
2. |
Descrizione particolareggiata del flusso di tessuti e cellule importati, dal loro approvvigionamento sino al ricevimento all'istituto dei tessuti importatore. |
3. |
Una copia del certificato di autorizzazione di esportazione del fornitore di un paese terzo o, nel caso in cui un siffatto certificato specifico non sia rilasciato, del certificato rilasciato dall'autorità competente o dalle autorità competenti del paese terzo in base al quale il fornitore di un paese terzo è autorizzato a espletare attività nel settore dei tessuti e delle cellule, comprese le esportazioni. La documentazione precisa anche i dati di contatto dell'autorità competente o delle autorità competenti dei paesi terzi. Nei paesi terzi nei quali tale documentazione non è disponibile va fornita una documentazione alternativa, costituita ad esempio da relazioni di audit del fornitore del paese terzo. |
ALLEGATO II
Certificato di accreditamento, designazione, autorizzazione o licenza rilasciato dall'autorità competente o dalle autorità competenti agli istituti dei tessuti importatori
ALLEGATO III
Prescrizioni minime circa la documentazione da tenere a disposizione dell'autorità competente o delle autorità competenti da parte degli istituti dei tessuti che intendono importare tessuti e cellule da paesi terzi
Fatta eccezione per le importazioni una tantum definite all'articolo 2 della presente direttiva cui si applica una deroga alle presenti prescrizioni in tema di documentazione, l'istituto dei tessuti importatore richiedente tiene a disposizione e trasmette, su richiesta dell'autorità competente o delle autorità competenti, la versione più aggiornata dei seguenti documenti relativi al richiedente e al suo fornitore o ai suoi fornitori di paesi terzi, salvo non vi abbia già provveduto in occasione di precedenti domande di accreditamento, designazione, autorizzazione o licenza in qualità di istituto dei tessuti importatore o di istituto dei tessuti.
A. Documenti relativi all'istituto dei tessuti importatore
1. |
Una descrizione delle mansioni della persona responsabile e informazioni circa le sue qualifiche e la sua formazione come specificato nella direttiva 2004/23/CE. |
2. |
Una copia dell'etichetta del contenitore primario e dell'etichetta del contenitore esterno, con descrizione dell'imballaggio esterno e del contenitore usato per il trasporto. |
3. |
Un elenco delle versioni pertinenti e aggiornate delle procedure operative standard relative alle attività di importazione dell'istituto, comprese le procedure operative standard in merito all'applicazione del codice unico europeo, al ricevimento e allo stoccaggio di tessuti e cellule importati presso l'istituto dei tessuti importatore, alla gestione di eventi e reazioni avversi, alla gestione dei ritiri e alla rintracciabilità dal donatore al ricevente. |
B. Documenti relativi al fornitore o ai fornitori di paesi terzi
1. |
Una descrizione dettagliata dei criteri utilizzati per l'identificazione e la valutazione del donatore, delle informazioni fornite al donatore o alla sua famiglia, del modo in cui è stato ottenuto il consenso dal donatore o dalla sua famiglia e della natura, volontaria e non remunerata o no, della donazione. |
2. |
Informazioni dettagliate sul centro o sui centri di controllo di cui si avvalgono i fornitori di paesi terzi e i controlli effettuati da questi centri. |
3. |
Informazioni dettagliate sui metodi utilizzati durante la lavorazione dei tessuti e delle cellule, comprese precisazioni circa la convalida di procedure di lavorazione critiche. |
4. |
Una descrizione dettagliata delle strutture, delle attrezzature e dei materiali critici e dei criteri utilizzati per il controllo della qualità e per il controllo dell'ambiente per ciascuna attività espletata dal fornitore di un paese terzo. |
5. |
Informazioni dettagliate sulle condizioni di rilascio di tessuti e di cellule da parte del fornitore o dei fornitori di paesi terzi. |
6. |
Informazioni dettagliate su eventuali subfornitori dei fornitori di paesi terzi, compresi nome, ubicazione e attività espletate. |
7. |
Una sintesi dell'ultima ispezione del fornitore di un paese terzo da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti del paese terzo, in cui sono precisati la data dell'ispezione, il tipo di ispezione e le principali conclusioni. |
8. |
Una sintesi dell'audit più recente del fornitore di un paese terzo effettuato dall'istituto dei tessuti importatore o per conto di questo. |
9. |
Eventuale pertinente accreditamento a livello nazionale o internazionale. |
ALLEGATO IV
Prescrizioni minime circa il contenuto degli accordi scritti conclusi tra gli istituti dei tessuti importatori e i loro fornitori di paesi terzi
Fatta eccezione per le importazioni una tantum definite all'articolo 2 della presente direttiva cui si applica una deroga alle presenti prescrizioni, l'accordo scritto tra l'istituto dei tessuti importatore e il fornitore di un paese terzo contiene come minimo:
1) |
informazioni dettagliate sulle specifiche dell'istituto dei tessuti importatore intese a garantire che siano rispettate le norme di qualità e di sicurezza di cui alla direttiva 2004/23/CE, nonché sui ruoli e sulle responsabilità di entrambe le parti concordati di comune accordo per garantire che i tessuti e le cellule importati siano conformi a norme equivalenti in materia di qualità e sicurezza; |
2) |
una clausola intesa a garantire che il fornitore di un paese terzo trasmetta le informazioni di cui all'allegato III, lettera B, della presente direttiva all'istituto dei tessuti importatore; |
3) |
una clausola intesa a garantire che il fornitore di un paese terzo informi l'istituto dei tessuti importatore di ogni evento avverso grave e di ogni reazione avversa grave, presunti o effettivi, suscettibili di influire sulla qualità e sulla sicurezza dei tessuti e delle cellule importati o da importare dall'istituto dei tessuti importatore; |
4) |
una clausola intesa a garantire che il fornitore di un paese terzo informi l'istituto dei tessuti importatore di eventuali modifiche sostanziali delle proprie attività, inclusa la revoca o la sospensione, parziale o totale, della sua autorizzazione a esportare tessuti e cellule, o di altre siffatte decisioni di non conformità da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti di paesi terzi, suscettibili di influire sulla qualità e sulla sicurezza dei tessuti e delle cellule importati o da importare dall'istituto dei tessuti importatore; |
5) |
una clausola che garantisca all'autorità competente o alle autorità competenti il diritto di controllare le attività del fornitore di un paese terzo, comprese ispezioni in loco se ritenute necessarie nel quadro dell'ispezione dell'istituto dei tessuti importatore; la clausola dovrebbe altresì garantire all'istituto dei tessuti importatore il diritto di sottoporre regolarmente ad audit il fornitore di un paese terzo; |
6) |
le condizioni convenute da rispettare per il trasporto dei tessuti e delle cellule tra il fornitore di un paese terzo e l'istituto dei tessuti importatore; |
7) |
una clausola intesa a garantire che i dati dei donatori relativi ai tessuti e alle cellule importati siano conservati dal fornitore di un paese terzo o dal suo subfornitore, conformemente alle norme UE sulla protezione dei dati, per 30 anni dopo l'approvvigionamento e che siano previste disposizioni adeguate per la conservazione di tali dati qualora il fornitore di un paese terzo cessi l'attività; |
8) |
disposizioni in merito a un riesame regolare e, se del caso, alla revisione dell'accordo scritto anche per tener conto di eventuali modifiche delle prescrizioni delle norme di qualità e di sicurezza dell'UE di cui alla direttiva 2004/23/CE; |
9) |
un elenco di tutte le procedure operative standard del fornitore di un paese terzo in relazione alla qualità e alla sicurezza dei tessuti e delle cellule importati e l'impegno a fornirle su richiesta. |
DECISIONI
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/567 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
che modifica l'allegato I della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini
[notificata con il numero C(2015) 2161]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(2) |
L'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE (2) della Commissione elenca gli Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(3) |
La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e dovrebbe pertanto essere dichiarata Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(4) |
L'elenco di cui all'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere la Lituania. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
EE |
Estonia |
FR |
Francia |
LV |
Lettonia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
HU |
Ungheria |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
PL |
Polonia |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia» |
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/568 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/725/UE per quanto riguarda la definizione di lattoferrina bovina
[notificata con il numero C(2015) 2173]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/725/UE della Commissione (2) autorizza l'immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare. |
(2) |
L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/725/UE stabilisce le specifiche della lattoferrina bovina. Tali specifiche contengono una definizione di lattoferrina bovina che dovrebbe essere modificata per descrivere meglio il nuovo prodotto alimentare autorizzato. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/725/UE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/725/UE la definizione della lattoferrina bovina è sostituita dalla seguente:
|
«La lattoferrina bovina (bLF) è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi. La bLF è isolata dal latte scremato o dal siero di latte tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante liofilizzazione o nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate.» |
Articolo 2
La Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Giappone è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/725/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che autorizza l'immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Morinaga) (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 46).
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/72 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/569 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'equivalenza tra gli allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi degli Stati membri e quelli della Nuova Zelanda e per quanto riguarda i dati sulla quantità di sperma che figurano nel modello di certificato sanitario
[notificata con il numero C(2015) 2187]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (2) figura un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina («sperma»). La Nuova Zelanda figura in tale elenco. Nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione di esecuzione figura inoltre il modello di certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. |
(2) |
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (3) stabilisce norme in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e prevede programmi di controllo e di eradicazione di determinate malattie che colpiscono tali animali, compresa la tubercolosi. La Nuova Zelanda ha chiesto che sia riconosciuta l'equivalenza tra il proprio programma di controllo della tubercolosi bovina e i programmi di controllo e di eradicazione della tubercolosi bovina attuati dagli Stati membri conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE. Le informazioni fornite dalla Nuova Zelanda sul suo programma di controllo della tubercolosi bovina dimostrano che la qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come «C2» nel quadro della strategia nazionale di lotta contro gli organismi nocivi in relazione alla tubercolosi bovina della Nuova Zelanda è equivalente alla qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina» in uno Stato membro conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare l'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, di cui all'allegato I, e il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, al fine di riflettere le condizioni speciali in base alle quali l'Unione riconosce l'equivalenza tra la qualifica «C2» degli allevamenti bovini nel quadro del programma di controllo della tubercolosi bovina attuato in Nuova Zelanda e le condizioni previste dall'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di un allevamento bovino in uno Stato membro come «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina». |
(4) |
Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i veterinari dei centri e per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare l'informazione relativa alla quantità totale di paillette di sperma contenute nella partita dal punto I.28. del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE; tale informazione è infatti già indicata nel punto I.20 di tale modello di certificato sanitario. |
(5) |
Nella tabella figurante al punto I.28 del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE occorre inoltre aggiungere una colonna in cui possano essere inserite informazioni in merito alla quantità di paillette di sperma raccolto in una determinata data da un toro donatore identificato che è conforme a determinate condizioni relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2011/630/UE. |
(7) |
Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali della specie bovina, durante un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dovrebbe essere autorizzato l'uso di certificati sanitari rilasciati in conformità all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2015 è consentito continuare ad introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(2) Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).
(3) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
ALLEGATO
Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina
|
2) |
nell'allegato II, parte 1, la sezione A è sostituita dalla seguente: «SEZIONE A Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
’ |
(1) Il modello di certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (unicamente per lo sperma raccolto in Canada), adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.
(2) I modelli di certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.
(3) Ai fini delle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, la qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come “C2” nel quadro della strategia nazionale di lotta contro gli organismi nocivi in relazione alla tubercolosi bovina della Nuova Zelanda è equivalente alla qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto “ufficialmente indenne da tubercolosi bovina” in uno Stato membro in conformità alle condizioni stabilite all'allegato A, parte I, paragrafi 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE.»
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/80 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/570 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone dell'Estonia e della Lettonia
[notificata con il numero C(2015) 2200]
(I testi in lingua estone e lettone sono i soli facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione, comprese quelle da applicare in caso di conferma della presenza di peste suina africana nei suini selvatici. |
(2) |
Nel 2014 l'Estonia e la Lettonia hanno confermato la presenza di peste suina africana nei suini selvatici e hanno adottato misure di lotta contro la malattia, conformemente alla direttiva 2002/60/CE. Per stabilire misure di lotta adeguate e prevenire la diffusione della malattia, nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) è stato stabilito un elenco dell'Unione delle zone a rischio elevato. Nelle parti I, II e II dell'allegato sono elencate le zone dell'Estonia e della Lettonia in cui devono essere attuati i piani di eradicazione. |
(3) |
Alla luce della situazione epidemiologica e in conformità della direttiva 2002/60/CE l'Estonia e la Lettonia hanno presentato alla Commissione i piani per l'eradicazione della peste suina africana nelle rispettive zone interessate. |
(4) |
I piani presentati dall'Estonia e dalla Lettonia sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2002/60/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il piano presentato dall'Estonia l'11 dicembre 2014 per l'eradicazione della peste suina africana nelle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Articolo 2
È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 26 settembre 2014 per l'eradicazione della peste suina africana nelle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Articolo 3
L'Estonia e la Lettonia mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(2) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
ORIENTAMENTI
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/82 |
INDIRIZZO (UE) 2015/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 novembre 2014
che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
vista la Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (2),
visto l'Indirizzo BCE/2010/20 dell'11 novembre 2010 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (3),
Considerando quanto segue:
(1) |
È necessario aggiornare la compilazione di statistiche sull'emissione di titoli per tener conto degli aggiornamenti del Sistema europeo dei conti 2010, ed avviare nell'ambito di tale quadro la compilazione di statistiche sull'emissione di titoli da parte delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione («SV»). |
(2) |
È altresì necessario modificare gli obblighi di segnalazione per le operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni finanziarie non monetarie previsti nell'Indirizzo BCE/2014/15 (4), assicurando in tal modo l'appropriata registrazione di taluni strumenti e servizi di pagamento nazionali non espressamente richiamati o contemplati dalla Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all'allegato II dell'Indirizzo BCE/2014/15
L'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:
1. |
la parte 12 è sostituita dal testo contenuto nell'allegato al presente Indirizzo; |
2. |
nella parte 16, la Tabella 3 è sostituita dalla seguente:
; |
3. |
nella parte 16, è aggiunta la seguente definizione: «Altri servizi (non inclusi nella Direttiva sui servizi di pagamento) — servizi connessi a pagamenti diversi dai servizi definiti all'articolo 4, n. 3, della Direttiva 2007/64/CE.» |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare all'Allegato 1 al presente Indirizzo e lo applicano a decorrere dalla data della sua adozione.
3. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare all'articolo 1, paragrafo 2, del presente indirizzo e lo applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(3) GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.
(4) Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).
(5) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
ALLEGATO
«PARTE 12
Statistiche sulle emissioni di titoli
Sezione 1: Introduzione
Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l'area dell'euro forniscono due degli aggregati principali:
— |
l'insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell'area dell'euro, e |
— |
l'insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, sia a livello nazionale sia internazionale. |
Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell'emittente laddove le BCN dell'Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell'area dell'euro (1). La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del “resto del mondo” (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all'area dell'euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali non residenti nell'area dell'euro).
Il prospetto qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.
|
Emissioni di titoli |
||
Da parte di residenti dell'area dell'euro (ogni BCN segnalante sui residenti nazionali) |
Da parte dei residenti del RdM (BRI/BCN) |
||
Stati membri non appartenenti all'area dell'euro |
Altri paesi |
||
In euro/denominazioni nazionali |
Blocco A |
Blocco B |
|
In altre valute (2) |
Blocco C |
Blocco D non richiesto |
Sezione 2: Obblighi di segnalazione
Tabella 1
Blocco A modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
|||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette (4) |
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
1. TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE (3) |
||||
Totale |
S1 |
S68 |
S135 |
S202 |
BCE/BCN |
S2 |
S69 |
S136 |
S203 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S3 |
S70 |
S137 |
S204 |
AIF |
S4 |
S71 |
S138 |
S205 |
di cui SV |
S5 |
S72 |
S139 |
S206 |
Ausiliari finanziari |
S6 |
S73 |
S140 |
S207 |
Istituzioni finanziarie captive |
S7 |
S74 |
S141 |
S208 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S8 |
S75 |
S142 |
S209 |
Società non finanziarie |
S9 |
S76 |
S143 |
S210 |
Amministrazioni centrali |
S10 |
S77 |
S144 |
S211 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S11 |
S78 |
S145 |
S212 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S12 |
S79 |
S146 |
S213 |
|
|
|
|
|
2. TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE (3) |
||||
Totale |
S13 |
S80 |
S147 |
S214 |
BCE/BCN |
S14 |
S81 |
S148 |
S215 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S15 |
S82 |
S149 |
S216 |
AIF |
S16 |
S83 |
S150 |
S217 |
di cui SV |
S17 |
S84 |
S151 |
S218 |
Ausiliari finanziari |
S18 |
S85 |
S152 |
S219 |
Istituzioni finanziarie captive |
S19 |
S86 |
S153 |
S220 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S20 |
S87 |
S154 |
S221 |
Società non finanziarie |
S21 |
S88 |
S155 |
S222 |
Amministrazioni centrali |
S22 |
S89 |
S156 |
S223 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S23 |
S90 |
S157 |
S224 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S24 |
S91 |
S158 |
S225 |
|
|
|
|
|
2.1. di cui emissioni a tasso fisso: |
||||
Totale |
S25 |
S92 |
S159 |
S226 |
BCE/BCN |
S26 |
S93 |
S160 |
S227 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S27 |
S94 |
S161 |
S228 |
AIF |
S28 |
S95 |
S162 |
S229 |
di cui SV |
S29 |
S96 |
S163 |
S230 |
Ausiliari finanziari |
S30 |
S97 |
S164 |
S231 |
Istituzioni finanziarie captive |
S31 |
S98 |
S165 |
S232 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S32 |
S99 |
S166 |
S233 |
Società non finanziarie |
S33 |
S100 |
S167 |
S234 |
Amministrazioni centrali |
S34 |
S101 |
S168 |
S235 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S35 |
S102 |
S169 |
S236 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S36 |
S103 |
S170 |
S237 |
|
|
|
|
|
2.2. di cui emissioni a tasso variabile: |
||||
Totale |
S37 |
S104 |
S171 |
S238 |
BCE/BCN |
S38 |
S105 |
S172 |
S239 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S39 |
S106 |
S173 |
S240 |
AIF |
S40 |
S107 |
S174 |
S241 |
di cui SV |
S41 |
S108 |
S175 |
S242 |
Ausiliari finanziari |
S42 |
S109 |
S176 |
S243 |
Istituzioni finanziarie captive |
S43 |
S110 |
S177 |
S244 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S44 |
S111 |
S178 |
S245 |
Società non finanziarie |
S45 |
S112 |
S179 |
S246 |
Amministrazioni centrali |
S46 |
S113 |
S180 |
S247 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S47 |
S114 |
S181 |
S248 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S48 |
S115 |
S182 |
S249 |
|
|
|
|
|
2.3. di cui obbligazioni prive di cedola: |
||||
Totale |
S49 |
S116 |
S183 |
S250 |
BCE/BCN |
S50 |
S117 |
S184 |
S251 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S51 |
S118 |
S185 |
S252 |
AIF |
S52 |
S119 |
S186 |
S253 |
di cui SV |
S53 |
S120 |
S187 |
S254 |
Ausiliari finanziari |
S54 |
S121 |
S188 |
S255 |
Istituzioni finanziarie captive |
S55 |
S122 |
S189 |
S256 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S56 |
S123 |
S190 |
S257 |
Società non finanziarie |
S57 |
S124 |
S191 |
S258 |
Amministrazioni centrali |
S58 |
S125 |
S192 |
S259 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S59 |
S126 |
S193 |
S260 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S60 |
S127 |
S194 |
S261 |
|
|
|
|
|
3. AZIONI QUOTATE (5) |
||||
Totale |
S61 |
S128 |
S195 |
S262 |
BCE/BCN |
S62 |
S129 |
S196 |
S263 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S63 |
S130 |
S197 |
S264 |
AIF |
S64 |
S131 |
S198 |
S265 |
Ausiliari finanziari |
S65 |
S132 |
S199 |
S266 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S66 |
S133 |
S200 |
S267 |
Società non finanziarie |
S67 |
S134 |
S201 |
S268 |
|
|
|
|
|
Tabella 2
Blocco C modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE |
|||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette |
|
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
4. TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE |
||||
Totale |
S269 |
S335 |
S401 |
S467 |
BCE/BCN |
S270 |
S336 |
S402 |
S468 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S271 |
S337 |
S403 |
S469 |
AIF |
S272 |
S338 |
S404 |
S470 |
di cui SV |
S273 |
S339 |
S405 |
S471 |
Ausiliari finanziari |
S274 |
S340 |
S406 |
S472 |
Istituzioni finanziarie captive |
S275 |
S341 |
S407 |
S473 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S276 |
S342 |
S408 |
S474 |
Società non finanziarie |
S277 |
S343 |
S409 |
S475 |
Amministrazioni centrali |
S278 |
S344 |
S410 |
S476 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S279 |
S345 |
S411 |
S477 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S280 |
S346 |
S412 |
S478 |
|
|
|
|
|
5. TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE |
||||
Totale |
S281 |
S347 |
S413 |
S479 |
BCE/BCN |
S282 |
S348 |
S414 |
S480 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S283 |
S349 |
S415 |
S481 |
AIF |
S284 |
S350 |
S416 |
S482 |
di cui SV |
S285 |
S351 |
S417 |
S483 |
Ausiliari finanziari |
S286 |
S352 |
S418 |
S484 |
Istituzioni finanziarie captive |
S287 |
S353 |
S419 |
S485 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S288 |
S354 |
S420 |
S486 |
Società non finanziarie |
S289 |
S355 |
S421 |
S487 |
Amministrazioni centrali |
S290 |
S356 |
S422 |
S488 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S291 |
S357 |
S423 |
S489 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S292 |
S358 |
S424 |
S490 |
|
|
|
|
|
5.1. di cui emissioni a tasso fisso: |
||||
Totale |
S293 |
S359 |
S425 |
S491 |
BCE/BCN |
S294 |
S360 |
S426 |
S492 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S295 |
S361 |
S427 |
S493 |
AIF |
S296 |
S362 |
S428 |
S494 |
di cui SV |
S297 |
S363 |
S429 |
S495 |
Ausiliari finanziari |
S298 |
S364 |
S430 |
S496 |
Istituzioni finanziarie captive |
S299 |
S365 |
S431 |
S497 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S300 |
S366 |
S432 |
S498 |
Società non finanziarie |
S301 |
S367 |
S433 |
S499 |
Amministrazioni centrali |
S302 |
S368 |
S434 |
S500 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S303 |
S369 |
S435 |
S501 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S304 |
S370 |
S436 |
S502 |
|
|
|
|
|
5.2. di cui emissioni a tasso variabile: |
||||
Totale |
S305 |
S371 |
S437 |
S503 |
BCE/BCN |
S306 |
S372 |
S438 |
S504 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S307 |
S373 |
S439 |
S505 |
AIF |
S308 |
S374 |
S440 |
S506 |
di cui SV |
S309 |
S375 |
S441 |
S507 |
Ausiliari finanziari |
S310 |
S376 |
S442 |
S508 |
Istituzioni finanziarie captive |
S311 |
S377 |
S443 |
S509 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S312 |
S378 |
S444 |
S510 |
Società non finanziarie |
S313 |
S379 |
S445 |
S511 |
Amministrazioni centrali |
S314 |
S380 |
S446 |
S512 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S315 |
S381 |
S447 |
S513 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S316 |
S382 |
S448 |
S514 |
|
|
|
|
|
5.3. di cui obbligazioni prive di cedola: |
||||
Totale |
S317 |
S383 |
S449 |
S515 |
BCE/BCN |
S318 |
S384 |
S450 |
S516 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S319 |
S385 |
S451 |
S517 |
AIF |
S320 |
S386 |
S452 |
S518 |
Of which FVC |
S321 |
S387 |
S453 |
S519 |
Financial auxiliaries |
S322 |
S388 |
S454 |
S520 |
Captive financial institutions |
S323 |
S389 |
S455 |
S521 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S324 |
S390 |
S456 |
S522 |
Società non finanziarie |
S325 |
S391 |
S457 |
S523 |
Amministrazioni centrali |
S326 |
S392 |
S458 |
S524 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S327 |
S393 |
S459 |
S525 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S328 |
S394 |
S460 |
S526 |
|
|
|
|
|
6. AZIONI QUOTATE |
||||
Totale |
S329 |
S395 |
S461 |
S527 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S330 |
S396 |
S462 |
S528 |
AIF |
S331 |
S397 |
S463 |
S529 |
Ausiliari finanziari |
S332 |
S398 |
S464 |
S530 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S333 |
S399 |
S465 |
S531 |
Società non finanziarie |
S334 |
S400 |
S466 |
S532 |
Tabella 3
Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
|||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette |
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
6. AZIONI QUOTATE |
||||
Istituzioni finanziarie captive |
S533 |
S544 |
S555 |
S566 |
|
|
|
|
|
7. AZIONI NON QUOTATE |
||||
Totale |
S534 |
S545 |
S556 |
S567 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S535 |
S546 |
S557 |
S568 |
AIF |
S536 |
S547 |
S558 |
S569 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S537 |
S548 |
S559 |
S570 |
Società non finanziarie |
S538 |
S549 |
S560 |
S571 |
|
|
|
|
|
8. ALTRE PARTECIPAZIONI |
||||
Totale |
S539 |
S550 |
S561 |
S572 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S540 |
S551 |
S562 |
S573 |
AIF |
S541 |
S552 |
S563 |
S574 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S542 |
S553 |
S564 |
S575 |
Società non finanziarie |
S543 |
S554 |
S565 |
S576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Residenza dell'emittente
Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.
Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante. In assenza di una dimensione fisica di un'impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l'ordinamento giuridico in base al quale l'impresa è costituita in società o registrata (6).
Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS, special purpose entities) deve avvenire bilateralmente, tra i soggetti segnalanti interessati. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS) che soddisfano i criteri di residenza del SEC 2010 e che sono classificate come residenti dell'area dell'euro.
2. Disaggregazione settoriale degli emittenti
Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. La classificazione settoriale prevede i seguenti dodici tipi di emittenti:
— |
BCE/BCN, |
— |
Altre IFM, |
— |
AIF, |
— |
di cui società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, |
— |
ausiliari finanziari, |
— |
istituzioni finanziarie captive, |
— |
imprese di assicurazione e fondi pensione (7), |
— |
società non finanziarie, |
— |
amministrazioni centrali, |
— |
amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali, |
— |
enti di previdenza e assistenza sociale, |
— |
istituzioni internazionali. |
I titoli emessi tramite società a destinazione specifica (SDS), in cui la passività relativa all'emissione è contratta in ultima istanza non dalla SDS ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest'ultima e non alla SDS. Per esempio, le emissioni della SDS “AJAX Electronics”, società non finanziaria situata nel paese dell'area dell'euro “paese A”, dovrebbero essere attribuiti al settore delle società non finanziarie e segnalate dal paese A. La SDS e la società madre devono tuttavia essere residenti nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SDS deve essere considerata un'unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere allineato con la funzione economica della SDS. Per esempio, se la “ACME Motors” fosse una società non finanziaria che produce automobili residente in Giappone e la “ACME Motor Finance” fosse una società controllata residente nel paese dell'area dell'euro “paese B”, le emissioni di ACME Motor Finance dovrebbero essere attribuite al settore delle istituzioni finanziarie captive del paese B, poiché la società madre ACME Motors non è residente nello stesso paese. Unica eccezione è l'ipotesi di SDS possedute da amministrazioni pubbliche, nel qual caso il titolo è registrato come emesso dall'amministrazione pubblica del paese dell'entità madre. (8)
Una società pubblica che viene privatizzata mediante emissione di azioni quotate deve essere assegnata al settore delle società non finanziarie. Analogamente, un ente creditizio (EC) pubblico che viene privatizzato deve essere assegnato al settore delle IFM diverse dalle banche centrali. Le emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore delle società non finanziarie.
3. Scadenza delle emissioni
Titoli di debito a breve termine si definiscono i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell'ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.
Titoli di debito a lungo termine si definiscono i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all'ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.
Non è necessario considerare la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.
4. Classificazione dei titoli di debito a lungo termine in base al tasso di interesse
I titoli di debito a lungo termine si dividono in:
|
Titoli di debito a tasso fisso, ossia titoli di debito che sono emessi e rimborsati alla pari e titoli di debito emessi sotto la pari o rimborsati con un premio rispetto al loro valore nominale. |
|
Titoli di debito a tasso variabile, ossia titoli di debito in cui la cedola e/o il capitale principale sono correlati ad un indice generale di prezzi per beni o servizi (come l'indice dei prezzi al consumo), ad un tasso di interesse, o al prezzo di un'attività che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell'emissione. Ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, i titoli di debito a tasso misto sono classificati come titoli di debito a tasso variabile (9). |
|
Obbligazioni zero coupon emesse sotto la pari, ossia strumenti che non prevedono pagamenti di interessi e sono emesse con un considerevole sconto rispetto al valore nominale. La maggior parte dello sconto rappresenta l'equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell'obbligazione. |
5. Classificazione delle emissioni
L'analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli di debito (10), e b) azioni quotate (11). I titoli emessi attraverso collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi in maniera indistinta come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate (12) e altre partecipazioni (13) possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate. Le quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari e altri fondi di investimento sono escluse.
Il seguente è un elenco non esaustivo di strumenti compresi nelle statistiche sulle emissioni di titoli:
a) |
Titoli di debito
|
b) |
Azioni quotate Le azioni quotate comprendono i seguenti strumenti.
Le azioni quotate non comprendono:
|
6. Valuta di emissione
Le obbligazioni a duplice denominazione devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell'obbligazione. Le obbligazioni a duplice denominazione sono definite come obbligazioni per le quali il rimborso o il pagamento della cedola è previsto che avvenga in valuta diversa da quella di denominazione dell'obbligazione. Nel caso in cui un'obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un'emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell'emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, nell'esempio qui fornito, il 70 % dell'emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (14) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile segnalare separatamente le componenti di un'emissione, l'effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.
7. Momento di registrazione dell'emissione
Un'emissione si ritiene avvenuta quando l'emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l'impegno.
8. Riconciliazione di consistenze e flussi
Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.
Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti.
i) |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione |
≈ |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente |
+ |
Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione |
– |
Rimborsi durante il periodo di segnalazione |
+ |
Riclassificazioni e altre variazioni |
ii) |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione |
≈ |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente |
+ |
Emissioni nette durante il periodo di segnalazione |
|
|
+ |
Riclassificazioni e altre variazioni |
a) Emissioni lorde
Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l'emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L'emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento.
Per le azioni quotate, le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (15). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.
Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (16), ad eccezione di nuovi strumenti che siano creati ed emessi dietro corrispettivo da un'entità residente nell'area dell'euro.
Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria (17).
b) Rimborsi
Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell'emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l'investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione o riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o riacquista parte delle proprie azioni e successivamente le annulla, dando luogo ad una riduzione di capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie da parte di una società (18).
I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.
c) Emissioni nette
Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni lorde e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.
Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell'area dell'euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un'entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell'evento.
9. Valutazione
La valutazione di un'emissione di titoli consta di una componente di prezzo e, laddove un'emissione sia denominata in una valuta diversa da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.
Le BCN devono segnalare i titoli di debito a breve termine al valore facciale (19) e le azioni quotate al valore di mercato. Nel caso dei titoli di debito a lungo termine metodi distinti possono essere usati per la valutazione in base al tipo di tasso di interesse, cosicché al totale potrebbe applicarsi una valutazione mista. Le emissioni di titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutate al valore facciale, mentre le obbligazioni prive di cedole sono valutate al valore nominale. L'ammontare delle obbligazioni prive di cedole è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l'importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore facciale. Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore “Z” per “non specificato”. In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi secondo gli attributi nell'allegato III.
a) |
Valutazione del prezzo Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato. Un'eccezione alla registrazione di consistenze e flussi dei titoli di debito al valore facciale è prevista per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali le consistenze e le emissioni lorde sono registrate al valore nominale, ossia il prezzo scontato al momento dell'emissione più l'interesse maturato e i rimborsi al valore facciale alla scadenza. Il valore nominale delle consistenze delle obbligazioni prive di cedola può essere calcolato come evidenziato di seguito. dove
Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo. La valutazione del prezzo prevista dal SEC 2010 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto. Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati. |
b) |
Valuta di segnalazione e valutazione del tasso di cambio Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (20), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio basati sul SEC 2010 (21), come di seguito riportato.
|
10. Coerenza concettuale
Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale circa gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come in relazione alla classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e alla disaggregazione per valuta. Vi sono differenze nei principi di valutazione, in relazione ai titoli di debito, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore facciale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, e la compensazione delle proprie disponibilità in titoli sul bilancio delle IFM per ciascun paese, la consistenza dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alla voce 11 (“titoli di debito emessi”) del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli di debito a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli di debito a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.
Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi: a) da BCN in euro/denominazioni nazionali; e b) da IFM diverse dalla banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e c) da IFM diverse dalla banche centrali in altre valute. Discrepanze concettuali potrebbero emergere, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.
11. Dati da fornire
Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nell'allegato III. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.
Sezione 3: Note esplicative nazionali
Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione non deve essere presentata posteriormente rispetto alla segnalazione dei dati.
1. Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di ammontari emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e i dati da fornire.
2. Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no.
3. Residenza dell'emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 2010 (e del FMI) e, ove ciò non sia possibile o solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.
4. Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.
5. Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le valute di un'emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzione tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l'ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l'entità della distorsione.
6. Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti. In particolare, le BCN devono fornire le informazioni elencate di seguito.
— Collocamenti privati: le BCN devono indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.
— Accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, tra i titoli di debito a breve termine, la BCN segnalante deve specificare, nelle note esplicative nazionali, le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.
— Azioni quotate: le BCN devono indicare se i dati segnalati comprendono azioni o altre partecipazioni non quotate, con una stima dell'ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotate per illustrare l'entità della distorsione. Le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, eventuali lacune note nella copertura delle azioni quotate.
7. Analisi dei titoli di debito a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedole non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l'ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile.
8. Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni di titolo di debito a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare dove sono gli scostamenti rispetto alla norma.
9. Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza.
10. Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare a) titoli di debito a breve termine; b) titoli di debito a lungo termine; c) obbligazioni sotto la pari; e d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi criterio di valutazione che sia diverso tra le consistenze e i flussi.
11. Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: le BCN devono specificare la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ossia, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l'estensione delle serie temporali fornite, e si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.
12. Revisioni: le BCN devono fornire, per qualsiasi revisione, una spiegazione succinta, chiarendone i motivi e l'entità.
13. Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della “copertura in %” deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle “osservazioni”. Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell'adesione all'unione monetaria.
|
Copertura in %: |
Commenti: |
|||||||||||
Emissioni in euro/denominazioni nazionali |
Denominazione locale |
STS |
|
|
|||||||||
LTS |
|
|
|||||||||||
QUS |
|
|
|||||||||||
Euro/altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU |
STS |
|
|
||||||||||
LTS |
|
|
|||||||||||
In altre valute |
STS |
|
|
||||||||||
LTS |
|
|
|||||||||||
|
Sezione 4 Obblighi di segnalazione per la Banca dei regolamenti internazionali
Gli obblighi di segnalazione per la BRI seguono gli stessi principi di quelli per le BCN delineati nelle sezioni 1-3, ad eccezione dei seguenti aspetti:
Tabella 4
Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI
|
EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
|
|
B1 |
B2 |
B3 |
9. TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE |
|||
Totale |
S577 |
S642 |
S707 |
BCN |
S578 |
S643 |
S708 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S579 |
S644 |
S709 |
AIF |
S580 |
S645 |
S710 |
di cui SV |
S581 |
S646 |
S711 |
Ausiliari finanziari |
S582 |
S647 |
S712 |
Istituzioni finanziarie captive |
S583 |
S648 |
S713 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S584 |
S649 |
S714 |
Società non finanziarie |
S585 |
S650 |
S715 |
Amministrazioni centrali |
S586 |
S651 |
S716 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S587 |
S652 |
S717 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S588 |
S653 |
S718 |
Organizzazioni internazionali |
S589 |
S654 |
S719 |
|
|
|
|
10. TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE |
|||
Totale |
S590 |
S655 |
S720 |
BCN |
S591 |
S656 |
S721 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S592 |
S657 |
S722 |
AIF |
S593 |
S658 |
S723 |
di cui SV |
S594 |
S659 |
S724 |
Ausiliari finanziari |
S595 |
S660 |
S725 |
Istituzioni finanziarie captive |
S596 |
S661 |
S726 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S597 |
S662 |
S727 |
Società non finanziarie |
S598 |
S663 |
S728 |
Amministrazioni centrali |
S599 |
S664 |
S729 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S600 |
S665 |
S730 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S601 |
S666 |
S731 |
Organizzazioni internazionali |
S602 |
S667 |
S732 |
|
|
|
|
10.1. di cui emissioni a tasso fisso: |
|||
Totale |
S603 |
S668 |
S733 |
BCN |
S604 |
S669 |
S734 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S605 |
S670 |
S735 |
AIF |
S606 |
S671 |
S736 |
di cui SV |
S607 |
S672 |
S737 |
Ausiliari finanziari |
S608 |
S673 |
S738 |
Istituzioni finanziarie captive |
S609 |
S674 |
S739 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S610 |
S675 |
S740 |
Società non finanziarie |
S611 |
S676 |
S741 |
Amministrazioni centrali |
S612 |
S677 |
S742 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S613 |
S678 |
S743 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S614 |
S679 |
S744 |
Organizzazioni internazionali |
S615 |
S680 |
S745 |
|
|
|
|
10.2. di cui emissioni a tasso variabile: |
|||
Totale |
S616 |
S681 |
S746 |
BCN |
S617 |
S682 |
S747 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S618 |
S683 |
S748 |
AIF |
S619 |
S684 |
S749 |
di cui SV |
S620 |
S685 |
S750 |
Ausiliari finanziari |
S621 |
S686 |
S751 |
Istituzioni finanziarie captive |
S622 |
S687 |
S752 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S623 |
S688 |
S753 |
Società non finanziarie |
S624 |
S689 |
S754 |
Amministrazioni centrali |
S625 |
S690 |
S755 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S626 |
S691 |
S756 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S627 |
S692 |
S757 |
Organizzazioni internazionali |
S628 |
S693 |
S758 |
|
|
|
|
10.3. di cui obbligazioni prive di cedola: |
|||
Totale |
S629 |
S694 |
S759 |
BCN |
S630 |
S695 |
S760 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S631 |
S696 |
S761 |
AIF |
S632 |
S697 |
S762 |
di cui SV |
S633 |
S698 |
S763 |
Ausiliari finanziari |
S634 |
S699 |
S764 |
Istituzioni finanziarie captive |
S635 |
S700 |
S765 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S636 |
S701 |
S766 |
Società non finanziarie |
S637 |
S702 |
S767 |
Amministrazioni centrali |
S638 |
S703 |
S768 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S639 |
S704 |
S769 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S640 |
S705 |
S770 |
Organizzazioni internazionali |
S641 |
S706 |
S771 |
|
|
|
|
Scadenza delle emissioni
In relazione alla scadenza, la BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell'ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell'ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.
Disaggregazione settoriale degli emittenti
Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.
Disaggregazione settoriale del database BRI |
|
Classificazione nei moduli di segnalazione |
Banca centrale |
→ |
BCN e BCE |
Banche commerciali |
→ |
IFM |
AIF |
→ |
AIF |
Amministrazioni centrali |
→ |
Amministrazioni centrali |
Altre amministrazioni Enti statali |
→ |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
Società |
→ |
Società non finanziarie |
Istituzioni internazionali |
→ |
Istituzioni internazionali (RdM) |
Classificazione delle emissioni
I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:
— |
certificati di deposito, |
— |
carta commerciale, |
— |
buoni del Tesoro, |
— |
obbligazioni, |
— |
carta commerciale in euro (CCE), |
— |
titoli a medio termine, |
— |
altri titoli a breve termine. |
Valutazione
Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore facciale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate.
La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, e sulla base dei tassi di cambio medi del periodo per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.»
(1) Se i soggetti segnalanti riscontrano una questione metodologica non espressamente contemplata nel presente Indirizzo, dovrebbero applicare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (“ESA 2010”) stabilito nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(2) La voce “altre valute” fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.
(3) Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a “titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari”.
(4) Le emissioni nette sono richieste solamente nel caso in cui le BCN non siano in grado di trasmettere o le emissioni lorde o i rimborsi.
(5) Azioni quotate si riferisce a “azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari”.
(6) Cfr. paragrafo 2.07 del SEC 2010.
(7) Nella pratica, i fondi pensione non emettono titoli di debito.
(8) Cfr. i paragrafi da 2.17 a 2.20 del SEC 2010.
(9) Cfr. il paragrafo 5.102 del SEC 2010.
(10) Categoria F.3 del SEC 2010.
(11) Categoria F.511 del SEC 2010..
(12) Categoria F.512 del SEC 2010.
(13) Categoria F.519 del SEC 2010.
(14) Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.
(15) Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.158 e 6.59 del SEC 2010, e la lettera b) della sezione 5 della presente parte.
(16) Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore non rientrante nelle presenti statistiche.
(17) Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.96 e 6.25 del SEC 2010, e la lettera a), punto ii), della sezione 5 della presente parte.
(18) Le operazioni sul mercato secondario comportanti un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.
(19) Per maggior dettagli sulla definizione di “valore facciale”, “valore di mercato” e “valore nominale” cfr. i paragrafi 5.90, 7.38 e 7.39 del SEC 2010.
(20) Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.
(21) Cfr. il paragrafo 6.64 del SEC 2010.