ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 90

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
2 aprile 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/543 della Commissione, del 1o aprile 2015, che approva la sostanza attiva COS-OGA, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/544 della Commissione, del 1o aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2082]

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un ampliamento dell'uso dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2083]

11

 

*

Decisione (UE) 2015/547 della Commissione, del 1o aprile 2015, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/543 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2015

che approva la sostanza attiva COS-OGA, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 giugno 2012 la società FytoFend SA ha presentato al Belgio una domanda di approvazione della sostanza attiva COS-OGA. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 5 dicembre 2012 il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.

(2)

Il 19 dicembre 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel settembre 2014.

(4)

Il 1o ottobre 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva soddisfi criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(6)

L'11 dicembre 2014 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza COS-OGA e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

(7)

È stato stabilito, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza COS-OGA.

(8)

La Commissione ritiene inoltre che la sostanza COS-OGA sia una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza COS-OGA non è potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza COS-OGA è costituita da composti naturalmente contenuti nelle piante e in alcuni microorganismi e presenti ovunque nell'ambiente. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(9)

È pertanto opportuno approvare la sostanza COS-OGA come sostanza a basso rischio. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva COS-OGA, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3868.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

COS-OGA

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: 979

Copolimero lineare di acidi α-1,4-D-galattopiranosiluronici e di acidi galattopiranosiluronici metilesterificati (da 9 a 20 residui) con copolimero lineare di 2-ammino-2-deossi-D-glucopiranosi con legame β-1,4 e di 2-acetamido-2-deossi-D-glucopiranosi (da 5 a 10 residui)

≥ 915 g/kg

rapporto OGA/COS compreso tra 1 e 1,6

grado di polimerizzazione del COS compreso tra 5 e 10

grado di polimerizzazione dell'OGA compreso tra 9 e 20

grado di metilazione dell'OGA < 10 %

grado di acetilazione del COS < 50 %

22 aprile 2015

22 aprile 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza COS-OGA, in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«2

COS-OGA

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: 979

Copolimero lineare di acidi α-1,4-D-galattopiranosiluronici e di acidi galattopiranosiluronici metilesterificati (da 9 a 20 residui) con copolimero lineare di 2-ammino-2-deossi-D-glucopiranosi con legame β-1,4 e di 2-acetamido-2-deossi-D-glucopiranosi (da 5 a 10 residui)

≥ 915 g/kg

rapporto OGA/COS compreso tra 1 e 1,6

grado di polimerizzazione del COS compreso tra 5 e 10

grado di polimerizzazione dell'OGA compreso tra 9 e 20

grado di metilazione dell'OGA < 10 %

grado di acetilazione del COS < 50 %

22 aprile 2015

22 aprile 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza COS-OGA, in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/544 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

139,9

MA

102,0

TR

121,8

ZZ

121,2

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,4

ZZ

146,3

0709 93 10

MA

104,5

TR

172,1

ZZ

138,3

0805 10 20

EG

44,3

IL

71,9

MA

47,2

TN

54,2

TR

66,8

ZZ

56,9

0805 50 10

TR

45,7

ZZ

45,7

0808 10 80

AR

94,0

BR

72,4

CL

94,8

CN

89,6

MK

25,2

US

167,0

ZA

118,4

ZZ

94,5

0808 30 90

AR

108,3

CL

125,1

CN

99,4

ZA

123,3

ZZ

114,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/545 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2015

che autorizza l'immissione sul mercato di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 2082]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 18 settembre 2013 la società DSM Nutritional Products ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito l'autorizzazione a immettere sul mercato l'olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare. Il ceppo della microalga è specificato come il ceppo American Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695.

(2)

In data 2 aprile 2014, l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una prima relazione di valutazione. La relazione concludeva che l'uso dell'olio derivato da tale alga soddisfaceva i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

In data 10 aprile 2014 la Commissione trasmise questa prima relazione di valutazione agli altri Stati membri.

(4)

Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate varie obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardo agli elevati livelli di assunzione di DHA. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 occorre adottare una decisione di esecuzione della Commissione che tenga conto delle obiezioni formulate. Di conseguenza, il richiedente ha modificato la domanda riguardo al tenore massimo di DHA negli integratori alimentari. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che ora si dichiarano soddisfatti.

(5)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa prescrizioni riguardo ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. La direttiva 96/8/CE della Commissione (5) fissa prescrizioni riguardo agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. La direttiva 1999/21/CE della Commissione (6) fissa prescrizioni per alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 2006/125/CE della Commissione (7) fissa prescrizioni per alimenti a base di cereali e per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La direttiva 2006/141/CE della Commissione (8) fissa prescrizioni per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. L'impiego di olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. può essere pertanto autorizzato fatte salve le prescrizioni delle normative suddette.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 2009/39/CE, dalla direttiva 96/8/CE, dalla direttiva 1999/21/CE, dalla direttiva 2006/141/CE e dalla direttiva 2006/125/CE.

Articolo 2

La presente decisione autorizza l'indicazione «olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» sull'etichetta dei prodotti alimentari contenenti olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695).

Articolo 3

La società DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, Stati Uniti, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(4)  Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

(5)  Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(6)  Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(7)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(8)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

Specifiche relative all'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (American Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695)

Prova

Specifiche

Acidi grassi liberi

Non superiori allo 0,4 %

Indice di perossido (PV)

Non superiore a 5,0 meq/kg di olio

Insaponificabili

Non superiori al 3,5 %

Contenuto di DHA

Non inferiore al 35 %

Acido docosapentaenoico (DPA) n-6

Non superiore al 6 %

Acidi grassi trans

Non superiori al 2,0 %


ALLEGATO II

Impieghi autorizzati dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (American Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695)

Categoria di prodotti alimentari

Tenore massimo di impiego di DHA

Prodotti lattiero-caseari, bevande a base di latte escluse

200 mg/100 g o per prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, bevande escluse

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da colazione

500 mg/100 g

Integratori alimentari

250 mg di DHA al giorno secondo le raccomandazioni del fabbricante per una popolazione normale

450 mg di DHA al giorno secondo le raccomandazioni del fabbricante per le donne in fase di gravidanza e allattamento

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso come definiti dalla direttiva 96/8/CE

250 mg per porzione sostitutiva di un pasto

Altri prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare come definiti dalla direttiva 2009/39/CE, esclusi alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

200 mg/100 g

Alimenti dietetici per scopi medici speciali

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati

Prodotti di panetteria (pane e panini), biscotti con aggiunta di dolcificanti

200 mg/100 g

Barrette ai cereali

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Bevande non alcoliche (compresi prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e bevande a base di latte)

80 mg/100 ml

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Impiego conforme alla direttiva 2006/141/CE

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, compresi quelli utilizzati in conformità alla direttiva 2006/125/CE

200 mg/100 g


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/546 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2015

che autorizza un ampliamento dell'uso dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 2083]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 luglio 2012 le autorità competenti del Regno Unito hanno autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato di olio ricco di acido docosaesanoico (DHA) e di acido eicosapentaenoico (EPA) derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti.

(2)

Il 19 novembre 2012 la società DSM Nutritional Products ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito un ampliamento dell'uso dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare.

(3)

Il 29 aprile 2013 l'organismo britannico competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'ampliamento dell'uso di questo olio di alghe soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(4)

Il 9 luglio 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(5)

Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.

(6)

Il 25 marzo 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione complementare dell'ampliamento dell'uso dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(7)

Il 18 settembre 2014 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sull'ampliamento dell'uso dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare (2) in cui conclude che esso è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(8)

Il suddetto parere offre una base sufficiente per stabilire che l'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. negli usi e nei livelli di uso proposti soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) formula prescrizioni per gli integratori alimentari. Fatte salve le prescrizioni di tale atto legislativo, l'uso dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. dovrebbe essere autorizzato.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. precisato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per l'uso e ai livelli massimi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione autorizza l'indicazione «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.» sull'etichetta dei prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

Articolo 3

La società DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, Stati Uniti, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal 2014; 12(10):3843.

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO I

Specifiche dell'olio ricco di DHA (acido docosaesaenoico) e di EPA (acido eicosapentaenoico) derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

Prova

Specifiche

Indice di acidità

Non superiore a 0,5 mg KOH/g

Indice di perossido (PV)

Non superiore a 0,5 meq/kg di olio

Umidità e sostanze volatili

Non superiore a 0,05 %

Insaponificabili

Non superiore a 4,5 %

Acidi grassi trans

Non superiore a 1,0 %

Contenuto di DHA

Non inferiore a 22,5 %

Contenuto di EPA

Non inferiore a 10 %


ALLEGATO II

Usi autorizzati dell'olio ricco di DHA (acido docosaesaenoico) e di EPA (acido eicosapentaenoico) derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

Categoria di prodotti alimentari

Livello massimo di utilizzo di DHA e di EPA (mg/giorno)

Integratori alimentari

3 000 mg secondo le raccomandazioni del fabbricante per la popolazione adulta escluse le donne durante la gravidanza o l'allattamento


2.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/14


DECISIONE (UE) 2015/547 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2015

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità alla direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea godono di una presunzione di sicurezza.

(2)

Le norme europee devono essere elaborate sulla base di requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(3)

Non esistono norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria benché, secondo gli studi disponibili, i pericoli ad essi associati siano molteplici (2)  (3). Numerosi modelli sono progettati con serbatoi per combustibile rimovibili, disposti in un vano all'interno del caminetto: può quindi verificarsi una fuoriuscita di combustibile all'interno del vano. Il combustibile può così evaporare, provocare un aumento della temperatura e deflagrare, causando un'improvvisa combustione. La rapida diffusione delle fiamme rischia di ustionare l'utilizzatore e di incendiare i materiali circostanti. Rifornire di combustibile un caminetto a etanolo quando la temperatura è ancora molto elevata è estremamente pericoloso in quanto l'etanolo può evaporare rapidamente, prendere fuoco e provocare un'esplosione. I modelli autoportanti da pavimento potrebbero essere posizionati troppo vicino a materiali combustibili e di conseguenza causare incendi. Un'installazione scorretta dei caminetti murali può provocare surriscaldamento, il che a sua volta può comportare il distacco del caminetto dalla parete mentre è ancora in funzione (4). Vi è inoltre il rischio che i modelli autoportanti da pavimento possano capovolgersi. In tal caso, il combustibile incandescente fuoriuscirebbe dal caminetto e propagherebbe le fiamme nell'area circostante.

(4)

La combustione del combustibile nei caminetti ad alcool senza canna fumaria può mettere a repentaglio la salute umana. In caso di combustione incompleta si forma monossido di carbonio, un composto tossico. Se invece la combustione è completa si forma anidride carbonica, un gas pericoloso per la salute e che può provocare iperventilazione.

(5)

Inoltre l'installazione di caminetti senza canna fumaria non richiede alcuna ispezione da parte delle autorità competenti.

(6)

È quindi opportuno definire i requisiti intesi a garantire che tali caminetti ad alcool senza canna fumaria rispondano all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione si intende per:

 

«caminetto ad alcool senza canna fumaria», un apparecchio:

a)

progettato per produrre una fiamma decorativa mediante combustione di alcool, ma non adatto a funzioni di riscaldamento primario, e

b)

non progettato per essere collegato ad una canna fumaria.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica a tutti i caminetti senza canna fumaria per uso domestico e ai loro accessori, quando siano destinati ad essere utilizzati in ambienti chiusi. I caminetti dotati di serbatoio del combustibile di volume inferiore a 0,2 l, specificamente progettati per cuocere alimenti o mantenerli caldi, non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Requisiti in materia di sicurezza

I requisiti di sicurezza specifici applicabili ai caminetti ad alcool senza canna fumaria di cui all'articolo 1, cui devono conformarsi le norme europee di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  Storesund A. K, Mai T. T. & Sesseng C, 2010, «Ethanol-fuelled, flue-less fireplaces. An evaluation» (Caminetti a etanolo senza canna fumaria. Una valutazione), SINTEF: http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09127.pdf

(3)  http://www.sik.dk/content/download/5561/77087/version/1/file/Report+-+Bio+fireplaces+-+v5-3+(2).pdf

(4)  http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11164.html


ALLEGATO

REQUISITI DI SICUREZZA SPECIFICI RELATIVI AI CAMINETTI AD ALCOOL SENZA CANNA FUMARIA

1.1.   Requisiti di costruzione e di progettazione

Requisiti di carattere generale

I caminetti ad alcool senza canna fumaria per uso domestico devono avere un consumo massimo di combustibile corrispondente a una potenza termica pari a 4,5 kW.

I caminetti ad alcool senza canna fumaria devono essere costruiti con materiali non malleabili alle temperature massime ammissibili elencate nella sezione «temperature superficiali». I materiali devono possedere una resistenza sufficiente alle condizioni termiche, meccaniche e chimiche prevalenti.

Se si utilizzano schermi protettivi, la loro fabbricazione e il sistema di attacco al caminetto devono essere tali da permettere loro di resistere alle temperature a cui sono esposti.

L'impiego di elementi decorativi, quali legno in ceramica o ciottoli, non è consentito nella zona a contatto diretto con le fiamme.

I caminetti ad alcool senza canna fumaria devono essere progettati in modo tale da prevenire la riaccensione e il ritorno di fiamma accidentali.

La combustione dei combustibili nei caminetti ad alcool senza canna fumaria non deve mettere a repentaglio la salute umana.

I caminetti ad alcool senza canna fumaria devono essere progettati in modo tale da evitare che le fuoriuscite di combustibile si accumulino in compartimenti chiusi all'interno dell'apparecchio, da dove potrebbero evaporare e provocare un'esplosione.

L'apparecchio deve essere costruito in modo tale da evitare qualsiasi perdita di combustibile.

Stabilità

Lo spostamento o il ribaltamento involontari di caminetti ad alcool senza canna fumaria durante il loro funzionamento non devono compromettere la sicurezza.

Gli apparecchi su ruote devono essere muniti di freni di facile utilizzo che possano essere bloccati con una chiave.

I caminetti ad alcool senza canna fumaria autoportanti devono essere dotati di supporti per evitarne il capovolgimento ed essere sottoposti a prove di stabilità in caso di urto. Se il caminetto non supera tali prove, deve essere costruito in modo tale che ne sia garantita la sicurezza in ogni momento.

Gli apparecchi fissi devono essere sottoposti a prove di stabilità in caso di urto. I ganci di sostegno alle pareti devono essere concepiti in modo tale da evitare che l'apparecchio si sganci se viene involontariamente spinto verso l'alto.

Accessori (ad esempio ruote o maniglie) che facilitano lo spostamento del caminetto

I caminetti ad alcool senza canna fumaria dotati di ruote e/o maniglie volte a consentirne lo spostamento devono essere progettati in modo tale da poter essere spostati unicamente a fuoco spento.

Accensione

Nel momento in cui l'utilizzatore accende il caminetto ad alcool senza canna fumaria, egli deve poter rimanere ad una distanza orizzontale di sicurezza dall'apparecchio. In alternativa, il caminetto ad alcool senza canna fumaria deve essere munito di un dispositivo di accensione incorporato sicuro.

Funzionamento una volta acceso

Il caminetto ad alcool senza canna fumaria deve bruciare con una fiamma stabile che non produca fuliggine. Una volta acceso l'apparecchio, il consumo di carburante deve rimanere costante e non devono esservi rischi che il bruciatore si riscaldi eccessivamente.

Spegnimento

L'utilizzatore deve poter spegnere un caminetto ad alcool senza canna fumaria in modo sicuro in qualsiasi momento.

Riaccensione

Il caminetto ad alcool senza canna fumaria deve essere progettato in modo tale da poter essere riacceso in modo sicuro anche quando il serbatoio non è pieno.

Prevenire la riaccensione in situazioni di sicurezza precaria

Non deve essere possibile riaccendere il caminetto ad alcool senza canna fumaria fintanto che tutte le parti dell'apparecchio, compreso il bruciatore, non hanno raggiunto una temperatura sicura pari o inferiore a 60 °C. Le istruzioni per l'uso devono comprendere informazioni circa il tempo di raffreddamento sufficiente affinché il caminetto possa essere riacceso in modo sicuro e l'utilizzatore non sia tentato di forzare la riaccensione manomettendo il dispositivo di sicurezza che impedisce la riaccensione a temperature pericolose.

Carica e ricarica

Il caminetto ad alcool senza canna fumaria deve essere progettato in modo tale da consentire la carica e la ricarica in sicurezza del serbatoio e da impedire la ricarica del serbatoio quando il caminetto è acceso.

Le istruzioni per l'uso fornite con i caminetti ad alcool senza canna fumaria devono informare gli utilizzatori del fatto che il serbatoio non deve essere caricato durante il funzionamento degli apparecchi. Tali informazioni devono essere presentate in modo chiaro e portate all'attenzione degli utilizzatori. Le stesse informazioni devono anche essere comunicate mediante opportune etichette di avvertenza apposte in modo visibile sull'apparecchio stesso.

Superfici accessibili

L'utilizzatore non deve poter venire accidentalmente in contatto con la fiamma, il bruciatore o qualsiasi altra superficie attiva o calda del caminetto, a condizione che questo sia stato installato secondo le opportune istruzioni fornite dal fabbricante.

Temperature superficiali

Le superfici accessibili, ad eccezione delle superfici attive, non devono raggiungere temperature pericolose quando i caminetti ad alcool senza canna fumaria sono in funzione.

L'aumento di temperatura (misurato rispetto alla temperatura di partenza durante l'accensione) delle superfici che non sono destinate a essere toccate dall'utilizzatore quando il caminetto è in uso non deve superare:

60 K per il metallo o le superfici metalliche;

65 K per le superfici metalliche smaltate;

80 K per le superfici in vetro e in ceramica;

100 K per le superfici di plastica, e

70 K per le superfici di qualunque altro materiale.

L'aumento di temperatura (misurato rispetto alla temperatura di partenza durante l'accensione) delle superfici destinate a essere toccate dall'utilizzatore quando il caminetto è in uso, ossia quelle che l'utilizzatore potrebbe dover toccare per far funzionare il caminetto, non deve superare:

35 K per il metallo o le superfici metalliche;

45 K per le superfici in vetro e in ceramica, e

60 K per le superfici di plastica o altro materiale simile.

Questi limiti si applicano anche alle superfici e allo spazio compresi in un raggio di 50 mm dalla fiamma.

Dal campo di applicazione dei requisiti di cui sopra esulano le superfici di vetro (ad esempio schermi) e i relativi elementi di fissaggio che è ragionevole supporre siano caldi a causa della loro esposizione a una fiamma viva.

Nel punto di contatto con il pavimento o la mensola, la temperatura sulla superficie del supporto del caminetto non deve superare la temperatura ambiente di oltre 65 K.

In aggiunta al requisito di non superare la temperatura ambiente di oltre 65 K, la temperatura massima, che non deve in alcun caso essere superata, è determinata nel modo seguente: nel punto di contatto con il pavimento o la mensola, la temperatura del supporto del caminetto non deve superare 85 °C, indipendentemente dalla temperatura ambiente.

La temperatura superficiale dei muri adiacenti non deve essere superiore di oltre 65 K alla temperatura ambiente e in nessun caso superare 85 °C.

I limiti di temperatura per le maniglie e i pomelli destinati ad essere utilizzati dal proprietario nel corso del normale funzionamento del caminetto devono essere definiti in conformità agli opportuni documenti di orientamento, quale la guida Cenelec n. 29, in base ai materiali di cui sono costituiti i suddetti elementi. I limiti di temperatura per dette parti del caminetto sono inferiori alle temperature di cui sopra.

Serbatoio e sistema di alimentazione del combustibile

La capacità massima di combustibile dell'apparecchio deve essere limitata in funzione del rischio di incendio e di esplosione.

La norma deve esigere che tutte le prove siano effettuate con il serbatoio del combustibile riempito alla capacità potenzialmente più pericolosa in tale particolare situazione.

Il serbatoio del combustibile deve essere costruito in modo tale da impedire eventuali perdite. Un'eventuale fuoriuscita dal serbatoio o un eccessivo riempimento non devono compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Il sistema di alimentazione del combustibile, compresi eventuali sigilli, deve avere una resistenza meccanica sufficiente per sopportare le tensioni causate dall'utilizzo normale previsto. Deve essere sufficientemente resistente alla corrosione per sopportare gli effetti a lungo termine dell'esposizione al combustibile utilizzato. Il bruciatore deve essere progettato in modo tale da impedirne un'eventuale corrosione.

Sicurezza dei bambini

Il caminetto ad alcool senza canna fumaria deve essere progettato in modo da evitare che i bambini possano entrare in contatto con il combustibile e/o la fiamma.

1.2.   Apparecchiature e accessori per l'installazione del caminetto

Sistemi di montaggio

I sistemi di montaggio forniti con il caminetto ad alcool senza canna fumaria devono avere sufficiente resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature da sostenere il caminetto in modo sicuro durante la sua durata di vita prevista.

Qualora l'apparecchio sia progettato per essere fissato al pavimento, alle pareti o al soffitto, il sistema di fissaggio/montaggio deve essere concepito in modo da impedire il distacco accidentale dell'apparecchio.

Prese e accessori a muro

Se il caminetto ad alcool senza canna fumaria è dotato di prese e accessori a muro, questi devono avere una resistenza meccanica a lungo termine e proprietà termiche adeguate.

Il manuale di istruzioni deve informare l'utilizzatore della necessità di usare esclusivamente le prese e gli accessori a muro in dotazione oppure prese e accessori a muro che presentino la resistenza meccanica e le proprietà termiche adeguate.

1.3.   Apparecchiature ausiliarie

Le apparecchiature per l'accensione e lo spegnimento sicuri del caminetto devono essere installate o fornite con l'apparecchio.

1.4.   Emissioni

I caminetti ad alcool senza canna fumaria devono essere costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio per la salute umana derivante dalla combustione o da altre emissioni, integrando la sicurezza nella progettazione e nella fabbricazione del dispositivo o, se ciò non è possibile, adottando adeguate misure di protezione, compresi segnali di allarme, o fornendo informazioni agli utilizzatori.

La norma dovrebbe concentrarsi in particolare su quanto segue:

monossido e diossido di carbonio (CO, CO2);

ossidi di azoto quali NO, NO2 e NOX;

aldeidi come la formaldeide;

composti organici volatili (COV);

idrocarburi aromatici quali benzene e idrocarburi policiclici aromatici (IPA);

fuliggine e altre emissioni di particelle;

emissioni da combustibile incombusto, e

eventuali altre emissioni potenzialmente rilevanti.

Le disposizioni standard concernenti il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto devono rispecchiare la versione più recente degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) «WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants» (1) (linee guida dell'OMS per la qualità dell'aria negli ambienti chiusi — sostanze inquinanti selezionate) e gli «Environmental Health Criteria» (2) (criteri d'igiene ambientale — EHC).

Le disposizioni standard concernenti il diossido di carbonio devono rispecchiare la direttiva 2006/15/CE della Commissione (3).

1.5.   Informazioni in materia di sicurezza, manuale di istruzioni e identificazione del fabbricante e dell'importatore

Aspetti generali

Le informazioni in materia di sicurezza, unitamente al nome del fabbricante e dell'importatore, devono essere apposte sul caminetto ad alcool senza canna fumaria o sul suo imballaggio, oppure incluse nelle istruzioni per l'uso.

La norma deve indicare con precisione le istruzioni in materia di sicurezza che devono figurare sul prodotto stesso e le avvertenze e le istruzioni che possono essere incluse nelle istruzioni per l'uso o apposte sull'imballaggio.

Le informazioni devono essere fornite nella lingua o nelle lingue del paese in cui il caminetto è posto in vendita al dettaglio. Le informazioni devono essere presentate in un'unica sezione in ogni lingua e non devono essere interrotte da altri testi. Eventuali testi aggiuntivi redatti in un'altra lingua non devono distogliere l'attenzione dalle informazioni prescritte.

Le indicazioni che figurano sul caminetto devono essere visibili, leggibili ed indelebili, e devono essere scritte su un'etichetta permanente o impresse direttamente sull'apparecchio.

Informazioni in materia di sicurezza

Le informazioni in materia di sicurezza devono essere poste in evidenza e comunicate chiaramente nelle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio nonché, se indicato nella norma, sul caminetto ad alcool senza canna fumaria. Tali informazioni devono includere come minimo le seguenti diciture:

«Utilizzare esclusivamente i tipi e i quantitativi di combustibile specificati negli orientamenti contenuti nel manuale di istruzioni.»

«Utilizzare esclusivamente in locali ben ventilati.»

«Non versare mai combustibile nell'apparecchio in funzione o quando è ancora caldo.»

«Non riempire mai in eccesso il serbatoio del combustibile e asciugare con cura eventuali fuoriuscite di combustibile prima di accendere l'apparecchio.»

«Utilizzare esclusivamente in luoghi privi di correnti d'aria.»

«Non accendere mai un apparecchio quando è caldo.»

«Non spostare mai l'apparecchio mentre è in funzione.»

«Non lasciare mai bambini piccoli o animali da compagnia incustoditi in prossimità di un caminetto acceso.»

«L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione devono avvenire solo in conformità alle istruzioni del fabbricante.»

Gli apparecchi dotati di ruote devono inoltre includere la seguente dicitura: «Bloccare sempre i freni prima di utilizzare il caminetto.»

Occorre inoltre indicare la distanza minima di sicurezza da materiali infiammabili alla quale può essere collocato il caminetto.

Gli utilizzatori devono altresì essere informati delle convenzioni in materia di etichettatura per i combustibili e in particolare delle informazioni sulle proprietà dei diversi combustibili indicate dalla loro etichettatura.

Le informazioni scritte in materia di sicurezza possono essere accompagnate da adeguati pittogrammi, ove consentito dalla norma.

Manuale di istruzioni

Il caminetto ad alcool senza canna fumaria deve essere dotato di un manuale di istruzioni che contenga le seguenti informazioni:

la distanza (minima) necessaria rispetto alla camera di combustione a cui può essere installato il dispositivo per l'accensione del caminetto ad alcool senza canna fumaria;

le caratteristiche necessarie della parete (o di un'altra struttura) per il montaggio a muro del caminetto ad alcool senza canna fumaria, comprese le istruzioni concernenti gli appositi spazi per la ventilazione;

i requisiti relativi agli elementi utilizzati per fissare i caminetti a muro (e, se del caso, i caminetti autoportanti);

i requisiti relativi al posizionamento e alle caratteristiche strutturali dell'ambiente circostante al caminetto ad alcool senza canna fumaria autoportante, in particolare il pavimento e, se pertinente, il soffitto, e

i requisiti relativi alla parete sulla quale deve essere montato un caminetto ad alcool senza canna fumaria, compresa la menzione specifica dei tipi di parete che richiedono un'attenzione particolare, ad esempio muri di gesso o pareti in legno.

Il manuale di istruzioni deve inoltre fornire informazioni sui seguenti aspetti:

il tipo o i tipi di combustibile che possono essere utilizzati e gli additivi autorizzati in tale combustibile, per garantire che il caminetto ad alcool senza canna fumaria funzioni in condizioni di sicurezza e che non sia superato il livello massimo di emissioni;

la necessaria ventilazione del locale;

la distanza minima di sicurezza da materiali infiammabili alla quale può essere collocato il caminetto, e

la dimensione minima del locale o la superficie minima del pavimento.

Il manuale di istruzioni deve inoltre:

spiegare in che modo introdurre il combustibile nel caminetto ad alcool senza canna fumaria (e segnalare agli utilizzatori di non versare combustibile in un caminetto caldo);

spiegare in che modo conservare il combustibile in condizioni di sicurezza e indicare i limiti imposti in materia di conservazione in ambienti chiusi dalla legislazione nazionale e/o regionale nel paese in cui l'apparecchio è commercializzato;

spiegare come spegnere un caminetto ad alcool senza canna fumaria;

fornire informazioni sulle opportune attrezzature antincendio e raccomandare che queste siano collocate in prossimità del caminetto;

mettere in guardia contro l'utilizzo del caminetto ad alcool senza canna fumaria in un ambiente esposto a correnti d'aria;

dare istruzioni per l'accensione e la riaccensione sicure del caminetto;

mettere in guardia contro l'accensione di un caminetto ad alcool senza canna fumaria quando è caldo, e

dare istruzioni agli utilizzatori di non spostare mai un caminetto ad alcool senza canna fumaria mentre è in uso e, se il caminetto è munito di ruote, di bloccare i freni quando si utilizza l'apparecchio.

Identificazione del fabbricante e dell'importatore

I fabbricanti (4) devono indicare sul caminetto ad alcool senza canna fumaria oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del caminetto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati.

Essi devono inoltre apporre le indicazioni che consentono l'identificazione del prodotto (numero di serie o del lotto) sul prodotto stesso.

Gli importatori (5) devono indicare sul caminetto ad alcool senza canna fumaria oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del caminetto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. Nei casi in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio al solo scopo di apporre tali informazioni richieste sul prodotto stesso, è sufficiente indicare sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del caminetto il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo di contatto.


(1)  Organizzazione mondiale della sanità, 2010: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2010/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants.

(2)  http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html

(3)  Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36).

(4)  Come definiti nell'allegato I, capo R1, articolo R1, della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(5)  Cfr. nota 4.