ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 67

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
12 marzo 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/402 della Commissione, dell'11 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/405 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che approva l'alfa-cipermetrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/406 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che approva il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/407 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che approva il propan-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/410 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/411 della Commissione, dell'11 marzo 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti ( 1 )

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( GU L 343 del 14.12.2012 )

32

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 ( GU L 22 del 28.1.2015 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/402 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3)

L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.

(5)

Con domanda presentata dalla ICP Ltd a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell'estratto di Padina pavonica nel Dictyolone® e l'aumento della densità minerale ossea (domanda n. EFSA-Q-2013-00249) (2). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Migliora la densità ossea grazie a effetti calciotropici e alla ricostruzione fisiologica della proteina ossea, in particolare nel caso di perdita di struttura ossea causata dal processo di invecchiamento in persone che godono di buona salute».

(6)

Il 10 gennaio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di estratto di Padina pavonica nel Dictyolone® e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

(7)

Con domanda presentata dalla Omikron Italia S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della citidina 5′-difosfocolina (CDP-colina o citicolina) e il mantenimento di una vista normale (domanda n. EFSA-Q-2013-00757) (3). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La CDP-colina in soluzione orale quale fonte di colina contribuisce al mantenimento della normale funzionalità del nervo oftalmico».

(8)

Il 21 febbraio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di citidina 5′-difosfocolina e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

(9)

Con domanda presentata dalla Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della Rosbacher drive® e l'aumento dell'attenzione (domanda n. EFSA-Q-2013-00444) (4). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, così formulata: «Aiuta/sostiene/mantiene la concentrazione».

(10)

Il 24 febbraio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Rosbacher drive® e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(1):3518.

(3)  EFSA Journal 2014;12(2):3575.

(4)  EFSA Journal 2014;12(2):3576.


ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

Estratto di Padina pavonica nel Dictyolone®

Migliora la densità ossea grazie a effetti calciotropici e alla ricostruzione fisiologica della proteina ossea, in particolare nel caso di perdita di struttura ossea causata dal processo di invecchiamento in persone che godono di buona salute

Q-2013-00249

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

Citidina 5′-difosfocolina (CDP-colina o citicolina)

La CPD-colina in soluzione orale quale fonte di colina contribuisce al mantenimento della normale funzionalità del nervo oftalmico

Q-2013-00757

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.

Rosbacher drive®

Aiuta/sostiene/mantiene la concentrazione

Q-2013-00444


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/403 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di avviare una procedura per l'inserimento di una sostanza o di un ingrediente contenente una sostanza diversa da una vitamina o da un minerale nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 contenente un elenco delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato, soggetto a restrizioni o sottoposto alla sorveglianza dell'Unione, se tale sostanza è associata ad un rischio potenziale per i consumatori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(2)

Il 7 settembre 2009 la Germania ha inviato alla Commissione una richiesta riguardante i possibili effetti nocivi legati all'assunzione di yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle specie di Ephedra e loro preparazioni, e ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 per queste due sostanze.

(3)

La richiesta della Germania rispettava le condizioni e i requisiti necessari stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (2).

(4)

Il 9 settembre 2011 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di valutare la sicurezza nell'impiego delle specie di Ephedra e yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] negli alimenti.

(5)

Il 3 luglio 2013 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza nell'utilizzazione dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (3) in cui ha concluso che la caratterizzazione chimica e tossicologica della corteccia dello yohimbe e delle sue preparazioni utilizzate in alimenti derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] non permette di giungere a conclusioni definitive a favore della loro sicurezza come ingredienti alimentari. Non è stato dunque possibile per l'Autorità fornire indicazioni su un'assunzione giornaliera di corteccia di yohimbe e delle sue preparazioni che non susciti preoccupazioni per la salute umana.

(6)

Il 6 novembre 2013 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle specie di Ephedra per l'impiego negli alimenti (4) ed ha riscontrato che, sebbene la commercializzazione di alimenti contenenti parti aeree dell'efedra e preparazioni a base di efedra in punti di vendita al dettaglio non sia documentata in Europa, possono essere acquistati facilmente tramite Internet integratori alimentari contenenti parti aeree dell'efedra o preparazioni a base di efedra, in genere utilizzati per la perdita di peso e il miglioramento delle prestazioni atletiche. L'Autorità ha concluso che non si può escludere che i consumatori possano acquistare tisane a base di parti aeree dell'efedra via Internet. Poiché le parti aeree dell'efedra e le relative preparazioni sono commercializzate quasi esclusivamente come integratori alimentari, l'Autorità ha calcolato i livelli di esposizione potenziale all'efedra in base agli integratori alimentari e ha concluso che le parti aeree dell'efedra e le relative preparazioni contenute negli integratori alimentari possono portare ad un livello di esposizione agli alcaloidi totali dell'efedra o all'efedrina che rientra nell'intervallo di dosaggio terapeutico per i singoli alcaloidi dell'efedra o per l'efedrina nei prodotti medicinali ma può anche superarlo.

(7)

L'Autorità ha concluso che l'assenza di dati adeguati sulla tossicità non consentiva di fornire indicazioni su un'assunzione giornaliera di qualsiasi alimento contenente parti aeree dell'efedra e preparazioni a base di efedra che non suscitassero preoccupazioni per la salute umana. L'Autorità ha tuttavia concluso che l'esposizione agli alcaloidi totali dell'efedra o all'efedrina contenuti negli alimenti, principalmente negli integratori alimentari, può provocare gravi effetti nocivi sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale (come ipertensione e ictus) che possono essere aggravati nel caso di associazione con la caffeina. L'impiego negli alimenti di parti aeree dell'efedra e delle relative preparazioni contenenti alcaloidi dell'efedra rappresenta pertanto una preoccupazione grave per la salute umana.

(8)

In seguito alla pubblicazione dei pareri dell'Autorità sulle specie di Ephedra e sullo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] non sono pervenute alla Commissione osservazioni di parti interessate.

(9)

Poiché esiste una possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'impiego di yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti ma l'incertezza scientifica persiste, è opportuno che tale sostanza sia sottoposta a sorveglianza dell'Unione e sia pertanto iscritta nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Di conseguenza, durante il periodo di sorveglianza dell'Unione e in attesa di una decisione che stabilisca se consentire l'impiego della sostanza o se inserirla nella parte A o nella parte B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 alla fine del periodo di sorveglianza, è opportuno continuare ad applicare le disposizioni nazionali che disciplinano l'impiego dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] negli alimenti.

(10)

Considerando le gravi preoccupazioni in materia di sicurezza associate all'impiego di parti aeree dell'efedra e di preparazioni a base di efedra negli alimenti, in particolare per quanto concerne l'esposizione agli alcaloidi dell'efedra presenti negli integratori alimentari, e alla luce del fatto che non è stato possibile fissare alcun limite di assunzione giornaliera di parti aeree dell'efedra e delle relative preparazioni che non suscitasse preoccupazioni per la salute umana, l'impiego di tale sostanza negli alimenti dovrebbe essere proibito. È dunque opportuno che le parti aeree dell'efedra e le relative preparazioni siano inserite nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE), n. 1925/2006.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

1)

nella parte A è aggiunta la seguente voce:

«Parti aeree dell'efedra e preparazioni a base di specie di Ephedra

;

2)

nella parte C è aggiunta la seguente voce:

«Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille].»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS); parere scientifico sulla valutazione della sicurezza nell'utilizzazione dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]. EFSA Journal 2013;11(7):3302.

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS); parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle specie di Ephedra per l'impiego negli alimenti. EFSA Journal 2013;11(11):3467.


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/404 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le approvazioni delle sostanze attive captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb scadranno il 30 settembre 2017 e l'approvazione della sostanza attiva beflubutamid scadrà il 30 novembre 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al loro rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.

(5)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 145, captano, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

2)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 146, folpet, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

3)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 147, formetanato, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

4)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 148, metiocarb, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

5)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 149, dimetoato, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

6)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 150, dimetomorf, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

7)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 151, glufosinato, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

8)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 152, metribuzin, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

9)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 153, fosmet, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

10)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 154, propamocarb, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

11)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 155, etoprofos, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

12)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 156, pirimifosmetile, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

13)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 157, fipronil, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

14)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 158, beflubutamid, la data «30 novembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018».


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/405 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che approva l'alfa-cipermetrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto elenco comprende l'alfa-cipermetrina.

(2)

L'alfa-cipermetrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 17 novembre 2011 il Belgio, che è stato designato autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3).

(4)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere, è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti alfa-cipermetrina possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'alfa-cipermetrina destinata a essere utilizzata nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo si dovrebbe far trascorrere un periodo di tempo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni previste.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'alfa-cipermetrina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(4)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

ALFA-cipermetrina

Denominazione IUPAC:

Massa di reazione di (S) -α-ciano- 3-fenossibenzil- (1R, 3R) — 3- (2,2 diclorovinil) — 2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e di (R) -α-ciano- 3-fenossibenzil- (1S, 3S) — 3- (2,2-diclorovinil) — 2,2 dimetilciclopropanocarbossilato (1: 1)

N. CE: non disponibile

N. CAS: 67375-30-8

930 g/kg

Somma degli isomeri in un rapporto di 1:1

1o luglio 2016

30 giugno 2026

18

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

per prevenire i rischi per il comparto acquatico, per il trattamento di superfici soggette a una regolare pulitura a umido, i prodotti sono utilizzati unicamente per trattare incrinature e fessure, a meno che non possa essere dimostrato nella domanda di autorizzazione del prodotto che i rischi per il comparto acquatico possono essere ridotti a un livello accettabile.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/406 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che approva il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale elenco comprende il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14.

(2)

Il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14 è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

I dati presentati ai fini della valutazione hanno consentito di trarre conclusioni solamente in merito a una data forma di Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ossia il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A. Dalla valutazione non è stato possibile trarre conclusioni in merito a nessun'altra sostanza che corrisponda alla definizione di Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14 di cui all'elenco summenzionato di principi attivi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Di conseguenza è necessario che la presente approvazione riguardi unicamente il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A.

(4)

Il 12 giugno 2009 l'Italia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3).

(5)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 19 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(6)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A, possono verosimilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A, destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente alle specifiche e alle condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(4)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14, ceppo SA3 A

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o luglio 2016

30 giugno 2026

18

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti agli eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

(2)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/407 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che approva il propan-2-olo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto elenco comprende il propan-2-olo.

(2)

Il propan-2-olo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 1, biocidi per l'igiene umana, nel tipo di prodotto 2, disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali, e nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, come definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 5 novembre 2012 la Germania, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3).

(4)

I pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 18 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 2 e 4 e contenenti propan-2-olo possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il propan-2-olo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l'incorporazione di biocidi contenenti il propan-2-olo in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l'approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il propan-2-olo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(4)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Propan-2-olo

Denominazione IUPAC:

2-propanolo

N. CE: 200-661-7

N. CAS: 67-63-0

99 % p/p

1o luglio 2016

30 giugno 2026

1

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell'Unione, del principio attivo.

2

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell'Unione, del principio attivo.

4

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

(2)

i biocidi contenenti propan-2-olo non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di propan-2-olo ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/408 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive sono identificate come sostanze candidate alla sostituzione se soddisfano uno o più dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4.

(2)

In conformità all'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, (nel seguito «elenco di sostanze candidate alla sostituzione»).

(3)

Al fine di assicurare la coerenza della politica dell'Unione in merito alle sostanze attive aventi proprietà che le identificano come sostanze candidate alla sostituzione, e al fine di applicare a tali sostanze il principio della parità di trattamento, la Commissione dovrebbe inoltre includere in tale elenco le sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 80, paragrafo 1.

(4)

Dalle informazioni contenute nella relazione di esame, dalle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (3), dal progetto di relazione di valutazione e relativi addenda e relazioni delle peer review o dalla classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato possibile identificare le sostanze che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4. Tali documenti forniscono, se del caso, le informazioni relative alla dose giornaliera ammissibile (DGA), alla dose acuta di riferimento (DAR) e al livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO); le informazioni riguardanti le proprietà di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (PBT) delle sostanze; le informazioni riguardanti gli effetti critici di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, terzo trattino; la proporzione di isomeri non attivi; la classificazione della sostanza, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogena di categoria 1A o 1B o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B; le proprietà d'interferente endocrino. Sulla base di tali informazioni le sostanze figuranti nell'allegato del presente regolamento sono state identificate come soddisfacenti uno o più dei criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le informazioni sono state consolidate e sono contenute in uno strumento di sostegno per la costituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, disponibile sul sito web della Commissione (5).

(5)

La dose giornaliera ammissibile (DGA) delle sostanze attive 1-metilciclopropene, amitrolo, diclofop, dimetoato, etoprofos, fenamifos, fipronil, fluometuron, haloxyfop-P, metam, oxamil, sulcotrione e triazossido è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi di sostanze/categorie d'impiego. La dose acuta di riferimento (DAR) delle sostanze attive dimossistrobina, fenamifos, metomil e oxamil è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi di sostanze/categorie d'impiego. Il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) delle sostanze attive amitrolo, bromadiolone, difenacum, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamifos, fluquinconazolo, metam, sulcotrione, triazossido e warfarin è notevolmente inferiore a quello della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi di sostanze/categorie d'impiego. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(6)

Le sostanze attive lufenuron, oxifluorfen e quinoxifen soddisfano i criteri per essere considerate sostanze persistenti e bioaccumulabili. Le sostanze attive amitrolo, bifentrin, bromuconazolo, clorotoluron (stereochimica non stabilita), composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico), ciproconazolo, ciprodinil, difenoconazolo, diflufenican, dimossistrobina, diquat, epossiconazolo, fenbutatin ossido, fludioxonil, flufenacet, fluopicolide, fluquinconazolo, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lenacil, lufenuron, metconazolo, metribuzin, metsulfuron-metile, miclobutanil, nicosulfuron, ossadiazone, oxifluorfen, paclobutrazol, pirimicarb, procloraz, propiconazolo, propoxyicarbazone, prosulfuron, quinoxifen, tebuconazolo, tebufenpirad, tepraloxydim, tri-allato, triasulfuron e ziram soddisfano i criteri per essere considerate sostanze persistenti e tossiche. Le sostanze attive aclonifen, difenacum, esfenvalerate, etofenprox, etoxazole, famoxadone, lambda-cialotrina, lufenuron, oxifluorfen, pendimetalin e quinoxifen soddisfano i criteri per essere considerate sostanze bioaccumulabili e tossiche. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(7)

Le sostanze attive mecoprop e metalaxil contengono una proporzione notevole di isomeri non attivi. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(8)

Le sostanze attive carbendazim, epossiconazolo, flumiossazina, glufosinate, linuron, oxadiargil, quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) e warfarin sono classificate o da classificare, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(9)

Poiché le misure concernenti i criteri scientifici specifici per la determinazione delle proprietà d'interferente endocrino, di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 3.6.5, primo paragrafo, non sono ancora state adottate, occorreva stabilire, in conformità al terzo paragrafo dello stesso, se una sostanza fosse da considerare come avente tali proprietà. Conformemente a tale disposizione, le sostanze attive clorotoluron (stereochimica non stabilita), dimossistrobina, epossiconazolo, molinate, profoxydim, tepraloxydim e thiacloprid sono da considerare come aventi proprietà d'interferente endocrino che possono causare effetti avversi negli esseri umani. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(10)

Gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero disporre di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sostanze candidate alla sostituzione

Le sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento.

Il primo paragrafo si applica anche alle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente alle misure transitorie di cui all'articolo 80, paragrafo 1.

Articolo 2

Misure transitorie

L'articolo 1 e l'allegato non si applicano alle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentate prima del 1o agosto 2015.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


ALLEGATO

 

1-metilciclopropene

 

aclonifen

 

amitrolo

 

bifentrin

 

bromadiolone

 

bromuconazolo

 

carbendazim

 

clorotoluron (stereochimica non stabilita)

 

composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico)

 

ciproconazolo

 

ciprodinil

 

diclofop

 

difenacum

 

difenoconazolo

 

diflufenican

 

dimetoato

 

dimossistrobina

 

diquat

 

epossiconazolo

 

esfenvalerate

 

etoprofos

 

etofenprox

 

etoxazolo

 

famoxadone

 

fenamifos

 

fenbutatin ossido

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumiossazina

 

fluometuron

 

fluopicolide

 

fluquinconazolo

 

glufosinato

 

haloxyfop-P

 

imazamox,

 

imazosulfuron

 

isoproturon

 

isopyrazam

 

lambda-cialotrina

 

lenacil

 

linuron

 

lufenurone

 

mecoprop

 

metalaxil

 

metam

 

metconazolo

 

metomil

 

metribuzin

 

metsulfuron-metile

 

molinate

 

miclobutanil

 

nicosulfuron

 

oxadiargil

 

ossadiazone

 

oxamil

 

oxifluorfen

 

paclobutrazol

 

pendimetalin

 

pirimicarb

 

procloraz

 

profoxydim

 

propiconazolo

 

propoxyicarbazone

 

prosulfuron

 

quinoxifen

 

quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile)

 

sulcotrione

 

tebuconazolo

 

tebufenpirad

 

tepraloxydim

 

thiacloprid

 

tri-allato

 

triasulfuron

 

triazossido

 

warfarin

 

ziram


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/409 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il 15 settembre 2011 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 (2) («il regolamento iniziale»), dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.

(2)

È stata istituita un'aliquota unica del dazio fissata al 26,3 % sulle importazioni del prodotto interessato fabbricato dal seguente gruppo di produttori esportatori:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd e Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd («il gruppo Wonderful») e

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd e Foshan Gani Ceramics Co. Ltd («il gruppo Gani»).

(3)

Come indicato ai considerando da 96 a 98 del regolamento iniziale la Commissione europea («la Commissione») è stata informata dopo la comunicazione dei risultati provvisori che le relazioni tra le società erano state interrotte e che, a seguito di tali sviluppi, avrebbe dovuto essere applicato un dazio individuale al gruppo Wonderful group e al gruppo Gani. Non era stato possibile, in quella fase, accogliere la richiesta, che andava prima esaminata attentamente.

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(4)

Il 2 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata dal gruppo Gani.

(5)

Il gruppo Gani ha affermato di non essere più collegato alle altre due società (il gruppo Wonderful) poiché il rapporto di partecipazione azionaria tra i due gruppi era cessato nel marzo 2011. Il gruppo Gani ha chiesto pertanto un riesame intermedio delle misure in vigore sostenendo che l'aliquota unica del dazio in vigore non era più adeguata.

1.3.   Apertura del riesame intermedio parziale

(6)

La Commissione ha stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, di avviare tale riesame intermedio parziale.

(7)

Il 31 gennaio 2014 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(8)

La portata del riesame era limitata all'analisi dell'assetto proprietario e, qualora giustificato, all'analisi d'ufficio del margine di dumping per quanto riguarda il gruppo Gani.

(9)

Il riesame riguardava anche d'ufficio le stesse questioni relative al gruppo Wonderful.

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(10)

L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

1.5.   Parti interessate dall'inchiesta

(11)

La Commissione ha invitato sia il gruppo Gani sia il gruppo Wonderful a collaborare all'inchiesta e a rispondere ai questionari della Commissione. La Commissione ha inoltre dato alle società l'opportunità di richiedere il trattamento riservato a società operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva scelto provvisoriamente gli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e aveva invitato le parti a presentare le loro osservazioni in merito a tale scelta.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(14)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da parte di entrambi i gruppi nonché da due produttori del paese di riferimento.

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori del paese interessato:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd;

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd;

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; e

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

I produttori del paese di riferimento hanno chiesto il trattamento riservato a causa del rischio di ritorsioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME

(16)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto definito nel regolamento iniziale, vale a dire piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica smaltati e non smaltati, anche su supporto, («il prodotto in esame») attualmente classificati ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(17)

Nessun gruppo ha richiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

3.2.   Paese di riferimento

(18)

Come indicato sopra, la Commissione ha proposto gli Stati Uniti d'America quale paese di riferimento, come già nell'inchiesta precedente. La Commissione ha inoltre contattato società di un certo numero di altri possibili paesi di riferimento, ma non ha ricevuto risposte o offerte di cooperazione da nessuna di esse. La scelta degli Stati Uniti è dunque stata confermata come adeguata.

3.3.   Inchiesta

(19)

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore aveva stabilito che il gruppo Wonderful e il gruppo Gani erano collegati in quanto uno degli azionisti del gruppo Wonderful deteneva oltre il 5 % delle azioni di una società del gruppo Gani. I margini di dumping sono stati calcolati separatamente per ciascun gruppo. I margini di pregiudizio per i due gruppi sono risultati superiori ai margini di dumping.

(20)

Per tener conto del rischio che, a causa dei loro rapporti societari, le società con il margine di dumping individuale più elevato effettuassero le esportazioni attraverso le società con il margine di dumping minore, era stato calcolato un unico margine di dumping medio ponderato per entrambi i gruppi ed era stata istituita un'unica aliquota del dazio.

(21)

La Commissione ha valutato se la presunta variazione nei rapporti tra i gruppi inficiasse la motivazione per l'attribuzione di un'unica aliquota di dazio. In seguito, la Commissione ha valutato la necessità di un riesame dei margini di dumping individuali.

(22)

L'inchiesta di riesame ha rivelato che le azioni di cui al considerando 19 erano state vendute al proprietario del gruppo Gani e che pertanto il gruppo Wonderful non aveva più una partecipazione nel gruppo Gani. Non vi erano elementi per ritenere che i due gruppi avessero altri collegamenti strutturali o societari. Di conseguenza la modifica della relazione tra i due gruppi è stata accettata come richiesto ed essi sono stati considerati non più collegati ai fini della fissazione del dazio.

(23)

L'aliquota unica del dazio, pertanto, non è più giustificata. Dovrebbero invece essere attribuite aliquote dal dazio individuali al gruppo Gani e al gruppo Wonderful.

(24)

Per quanto riguarda la necessità di riesaminare i margini di dumping individuali calcolati per ciascun gruppo nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, la Commissione ha valutato se la situazione dei due gruppi interessati sia mutata in misura tale da giustificare il riesame dei margini di dumping individuali.

(25)

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore aveva stabilito quanto segue:

1)

gli impianti di produzione non erano condivisi;

2)

le società di vendita non erano condivise;

3)

non vi erano subappalti di una società nei confronti dell'altra.

(26)

L'inchiesta di riesame ha confermato che la situazione è rimasta invariata nonostante la variazione dei rapporti.

(27)

Sulla base di questa situazione specifica la Commissione ha ritenuto che la cessazione del rapporto tra i due gruppi non abbia modificato il loro funzionamento in maniera tale da influire sul calcolo dei margini di dumping. Pertanto, la revisione di tali margini di dumping sulla base di nuovi calcoli non è considerata giustificata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(28)

In considerazione di quanto precede, i margini di dumping separati calcolati nell'inchiesta iniziale dovrebbero essere imposti come dazi individuali. Tali margini di dumping sono pari al 13,9 % per il gruppo Gani e al 32,0 % per il gruppo Wonderful.

(29)

Queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni.

(30)

In primo luogo il gruppo Wonderful ha affermato di aver informato la Commissione nel corso della visita di verifica nella Repubblica popolare cinese, del fatto che alcuni degli elementi di prova presentati dal gruppo Gani nella domanda di riesame erano falsi o fuorvianti, sottolineando che in tali situazioni la Commissione può avvalersi dell'articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo il gruppo Wonderful ha anche espresso dubbi in merito al rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(31)

La Commissione ha verificato tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati raccolti nel corso dell'inchiesta che ha stabilito che i due gruppi non sono più collegati tra loro, nonché gli elementi di prova relativi al funzionamento di ciascuno dei due gruppi, sia prima che dopo la cessazione del rapporto. Questi elementi confermano che i due gruppi si sono irrevocabilmente separati, fatto che non è stato contestato dal gruppo Wonderful.

(32)

La Commissione non ha dunque motivi per applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Tali fatti confermano inoltre che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stato rispettato.

(33)

In secondo luogo il gruppo Wonderful ha messo in dubbio che sia stata rispettata la disposizione secondo cui «l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato» di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, sulla base del fatto che i nuovi prezzi all'esportazione e i nuovi valori normali del paese di riferimento sono stati verificati durante la presente inchiesta.

(34)

Come indicato ai considerando da 24 a 27, l'inchiesta ha rivelato che il funzionamento di ciascuno dei due gruppi non è cambiato in conseguenza della cessazione del rapporto. Come spiegato anche nell'avviso di apertura, in questo caso non erano necessari nuovi margini di dumping. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base è stato rispettato, dal momento che l'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping stabilito nell'inchiesta iniziale. Il fatto che durante l'inchiesta siano stati verificati anche i nuovi prezzi all'esportazione e i nuovi valori normali del paese di riferimento non modifica questa conclusione.

(35)

Infine il gruppo Wonderful ha suggerito che istituire margini individuali per le società che erano collegate ma il cui rapporto è stato chiuso stabilisce un precedente pericoloso che potrebbe consentire a un gruppo di imprese di manipolare le misure di difesa commerciale.

(36)

La Commissione non è d'accordo con questo suggerimento. Ciascun riesame è svolto in base a quanto rilevato dall'inchiesta e non in base a speculazioni, e le società non collegate hanno diritto al proprio dazio individuale come disposto all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(37)

L'associazione delle industrie dell'Unione Cerame-Unie (CET) ha sostenuto che la chiusura del rapporto di partecipazione azionaria non implica necessariamente che la possibilità di elusione tramite il gruppo con il dazio più basso sia eliminata. A dimostrazione di ciò, la CET ha osservato che la divisione dei gruppi ha coinciso con l'istituzione delle misure provvisorie nel caso originario, e che i due gruppi non avevano ipotizzato una divisione prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale. Nel corso di quest'ultima, i gruppi erano collegati e pertanto la CET ha sostenuto che i gruppi Gani e Wonderful avevano accesso ai rispettivi dati.

(38)

La CET non ha però fornito elementi di prova a riguardo. Inoltre, poiché è stato accertato che i due gruppi non sono più collegati, la Commissione è tenuta a imporre dazi individuali. La Commissione non ha la facoltà di considerare collegati due gruppi di società legalmente separati al fine di imporre un'aliquota unica del dazio in base alla mera possibilità che essi possano collaborare.

(39)

La CET ha sostenuto che se, com'è stato comunicato, le attività commerciali dei due gruppi sono rimaste immutate il rischio di elusione persiste.

(40)

La Commissione ha respinto questa argomentazione. L'unica ragione per cui i due gruppi sono stati trattati come un gruppo unico nell'inchiesta iniziale era il legame proprietario, che è ormai cessato.

(41)

La CET ha inoltre notato che l'ubicazione degli impianti di produzione delle due società, relativamente vicini, rende l'elusione delle misure abbastanza semplice da un punto di vista pratico.

(42)

La Commissione ha respinto anche questa argomentazione. Non sussiste infatti alcun fondamento giuridico per attribuire a società indipendenti lo stesso dazio, semplicemente a causa del fatto che le società sono relativamente vicine l'una all'altra e, di conseguenza, l'elusione è più semplice. Nella Repubblica popolare cinese è frequente che numerosi produttori di un particolare prodotto si concentrino in una città o regione.

(43)

In considerazione di quanto precede, le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle informazioni non hanno modificato la conclusione di cui al precedente considerando 28. I margini di dumping separati calcolati nell'inchiesta iniziale dovrebbero pertanto essere imposti come dazi individuali. Tali margini di dumping sono pari al 13,9 % per il gruppo Gani e al 32,0 % per il gruppo Wonderful.

(44)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 è modificata come segue:

la riga seguente è eliminata dalla tabella

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

«Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

26,3 %

B011»

la riga seguente è inserita nella tabella:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

«Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

13,9 %

B939»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1).

(3)  GU C 28 del 31.1.2014, pag. 11.


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/410 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/411 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 30 ottobre 2013 i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione una richiesta affinché decidesse se una serie di prodotti (leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario) immessi sul mercato per essere incorporati in pitture e rivestimenti (in appresso denominati «pitture») e conferire a tali pitture la proprietà di uccidere microorganismi nocivi e patogeni sulla superficie delle pitture secche, fossero considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3, lettera a), primo trattino, di detto regolamento e se le pitture stesse dovessero essere considerate biocidi o meno.

(2)

Secondo le informazioni fornite dall'impresa che immette sul mercato questi prodotti (in appresso «l'impresa»), tali prodotti sono costituiti da polimeri modificati con gruppi di ammonio quaternario. Il polimero utilizzato varia da un prodotto all'altro a seconda delle esigenze dei fabbricanti di pitture. I prodotti in sé non hanno un'attività antimicrobica. L'impresa vende tali prodotti ai fabbricanti di pitture, che poi le mescolano con altri polimeri utilizzati per la produzione di pitture e un indurente che interconnette tutti i polimeri. I polimeri interconnessi formano una superficie cationica nella pittura secca che svolge la funzione antimicrobica.

(3)

Dopo una prima serie di discussioni con esperti degli Stati membri, il 2 febbraio 2014 la Commissione ha chiesto un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 per sapere se i prodotti fabbricati dall'impresa contribuiscono alla proprietà antimicrobiche delle pitture nelle quali sono integrati, se dette proprietà derivano dall'azione di un principio attivo, e, in caso affermativo, quale sia tale principio attivo.

(4)

Il 9 aprile 2014 il comitato sui biocidi ha reso noto il parere dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

(5)

In base a tale parere, le modalità di azione in esame riguardano un principio attivo, in quanto si basano su una sostanza, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che esercita un'azione sugli organismi nocivi.

(6)

La sostanza attiva si forma nella pittura in cui è incorporata per reazione chimica di tre componenti: il legante polimerico cationico, con gruppi quaternari di ammonio, con lunghezza della catena variabile e dotato di un gruppo funzionale, una dispersione polimerica con lo stesso gruppo funzionale del legante polimerico cationico e un indurente polimerico per interconnettere i componenti polimerici summenzionati.

(7)

Inoltre, secondo tale parere, il meccanismo d'azione del principio attivo deriva dalle attrazioni elettrostatiche che comportano modifiche dei meccanismi fisiologici e biochimici (ad esempio sistemi di trasduzione di segnale nei batteri) e la morte degli organismi bersaglio. La modalità di azione non può pertanto considerarsi meramente fisica o meccanica.

(8)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedirne l'azione o esercitare un controllo su qualsiasi organismo nocivo è una funzione biocida.

(9)

I leganti polimeri cationici non sono destinati a svolgere una funzione biocida nella forma in cui sono forniti dall'impresa ai fabbricanti di pitture e pertanto non rispondono alla definizione di un biocida.

(10)

Le pitture che contengono tali prodotti sono miscele che, nella forma in cui sono forniti dalle imprese produttrici ai loro acquirenti, generano un principio attivo e sono destinate ad esercitare una funzione biocida diversa dalla mera azione fisica o meccanica, e quindi corrispondono alla definizione di biocida.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non sono considerati biocidi i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario immessi sul mercato dai fabbricanti di pitture per essere incorporati in pitture e rivestimenti (in appresso le «pitture») al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida.

Sono considerati biocidi le pitture in cui i leganti polimeri cationici con composti di ammonio quaternario sono incorporati dai produttori di pitture al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


Rettifiche

12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/32


Rettifica della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 14 dicembre 2012 )

Pagina 33:

a)

considerando 12:

anziché:

«(12)

Poiché le linee secondarie e i raccordi privati, quali quelli situati impianti industriali privati, …»

leggi:

«(12)

Poiché le diramazioni e i raccordi privati, quali quelli situati in impianti industriali privati, ...»

b)

considerando 18:

anziché:

«(18)

L'introduzione di un accesso aperto a questi nuovi servizi internazionali di passeggeri, con fermate intermedie, …»

leggi:

«(18)

L'introduzione di un accesso aperto a nuovi servizi internazionali di passeggeri, con fermate intermedie, …»

 

pagina 34, considerando 27:

anziché:

«(27)

L'accesso non discriminatorio alle infrastrutture di servizio e alla fornitura di servizi ferroviari in queste installazioni dovrebbe permettere alle imprese ferroviarie di offrire migliori servizi agli utenti dei servizi merci e passeggeri.»

leggi:

«(27)

L'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio e alla fornitura di servizi ferroviari in questi impianti dovrebbe permettere alle imprese ferroviarie di offrire migliori servizi agli utenti dei servizi merci e passeggeri.»

pagina 35:

a)

considerando 43:

anziché:

«(43)

Nell'ambito stabilito dagli Stati membri i sistemi di imposizione del diritto di utilizzo e di assegnazione della capacità …»

leggi:

«(43)

Nell'ambito stabilito dagli Stati membri i sistemi di imposizione del canone di utilizzo e di assegnazione della capacità …»

b)

considerando 44:

anziché:

«(44)

I sistemi di assegnazione della capacità e i sistemi di imposizione dei diritti dovrebbero fornire …»

leggi:

«(44)

I sistemi di assegnazione della capacità e i sistemi di imposizione dei canoni dovrebbero fornire …»

c)

considerando 46:

anziché:

«(46)

I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura differenziati in funzione del rumore dovrebbero completare altre misure …»

leggi:

«(46)

I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura differenziati in funzione del rumore dovrebbero completare altre misure …»

pagina 36:

a)

considerando 58:

anziché:

«(58)

I sistemi di imposizione dei canoni di utilizzo e di assegnazione della capacità di infrastruttura dovrebbero tener conto della crescente saturazione e, quindi, della possibile scarsità di capacità.»

leggi:

«(58)

I sistemi di imposizione dei canoni di utilizzo e di assegnazione della capacità di infrastruttura dovrebbero tener conto della crescente saturazione e, quindi, della scarsità di capacità.»

b)

considerando 65:

anziché:

«(65)

È auspicabile definire quei componenti del servizio d'infrastruttura che sono essenziali per consentire a un operatore di prestare un servizio e che dovrebbero essere forniti in cambio di diritti minimi di accesso.»

leggi:

«(65)

È auspicabile definire quei componenti del servizio d'infrastruttura che sono essenziali per consentire a un operatore di prestare un servizio e che dovrebbero essere forniti in cambio di canoni minimi di accesso.»

 

pagina 37, considerando 76:

anziché:

«(76)

La gestione efficiente e l'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria richiedono l'istituzione di un organismo di regolamentazione che controlli l'applicazione delle norme della presente direttiva e che intervenga come istanza d'appello, …»

leggi:

«(76)

La gestione efficiente e l'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria richiedono l'istituzione di un organismo di regolamentazione che controlli l'applicazione delle norme della presente direttiva e che intervenga come organo d'appello, …»

 

pagina 39, articolo 3, punto 10):

anziché:

«10)

“alternativa valida”, l'accesso a un altro servizio sulla linea, economicamente accettabile per l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;»

leggi:

«10)

“alternativa valida”, l'accesso a un altro impianto di servizio, economicamente accettabile per l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;»

 

pagina 40, articolo 3, punto 29):

anziché:

«29)

“stazioni di deposito”, stazioni destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro;»

leggi:

«29)

“aree di deposito”, aree destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro;»

 

pagina 44, articolo 12, titolo:

anziché:

«Prelievo di diritti sulle imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori»

leggi:

«Prelievo di canoni sulle imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori»

 

pagina 45, articolo 13, paragrafo 8:

anziché:

«8.   Le imprese ferroviarie possono chiedere, come servizi ausiliari, al gestore dell'infrastruttura o ad altri operatori di impianti di servizio i servizi di cui all'allegato II, punto 4. L'operatore del servizio sulla linea non è obbligato a fornire questi servizi. …»

leggi:

«8.   Le imprese ferroviarie possono chiedere, come servizi ausiliari, al gestore dell'infrastruttura o ad altri operatori di impianti di servizio i servizi di cui all'allegato II, punto 4. L'operatore dell'impianto di servizio non è obbligato a fornire questi servizi. …»

 

pagina 46, articolo 15, paragrafo 3:

anziché:

«3.   La Commissione controlla l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario, in particolare l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, …»

leggi:

«3.   La Commissione controlla l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario, in particolare l'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, …»

pagina 49:

a)

articolo 29, titolo:

anziché:

«Fissazione, calcolo e riscossione dei diritti»

leggi:

«Fissazione, calcolo e riscossione dei canoni»

b)

articolo 32

i)

titolo:

anziché:

«Deroghe ai principi di imposizione dei diritti»

leggi:

«Deroghe ai principi di imposizione dei canoni»

ii)

paragrafo 3:

anziché:

«3.   Per progetti di investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati dopo il 1988, il gestore dell'infrastruttura può stabilire o mantenere diritti più elevati, …»

leggi:

«3.   Per progetti di investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati dopo il 1988, il gestore dell'infrastruttura può stabilire o mantenere canoni più elevati, …»

 

pagina 52, articolo 37, titolo:

anziché:

«Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei diritti su più reti»

leggi:

«Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su più reti»

pagina 58:

a)

articolo 55, paragrafo 3:

i)

primo comma:

anziché:

«3.   …, se del caso, i membri del comitato esecutivo, siano nominati sulla base di regole chiare e trasparenti che garantiscano la loro indipendenza dalla compagine governativa o dal consiglio dei ministri nazionali o da ogni altra autorità pubblica che non esercita direttamente diritti di proprietà su imprese regolamentate.»

leggi:

«3.   …, se del caso, i membri del comitato esecutivo siano nominati, sulla base di regole chiare e trasparenti che garantiscano la loro indipendenza, dalla compagine governativa o dal consiglio dei ministri nazionali o da ogni altra autorità pubblica che non esercita direttamente diritti di proprietà su imprese regolamentate.»

ii)

ultimo comma:

anziché:

«Al termine del loro impegno nell'organo di regolamentazione non assumono incarichi o responsabilità professionali in imprese o enti regolamentati per un periodo non inferiore a un anno.»

leggi:

«Al termine del loro impegno nell'organismo di regolamentazione non assumono incarichi o responsabilità professionali in imprese o enti regolamentati per un periodo non inferiore a un anno.»

b)

articolo 56, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l'organismo di regolamentazione dispone della facoltà di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, …»

leggi:

«2.   Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l'organismo di regolamentazione ha il potere di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, …»

pagina 59:

a)

articolo 56, paragrafo 8, secondo comma:

anziché:

«Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole …. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione di impugnazione organo di appello e della sua funzione di monitoraggio della concorrenza ….»

leggi:

«Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole …. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolamentazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione di organo di appello e della sua funzione di monitoraggio della concorrenza …»

b)

paragrafo 12:

anziché:

«12.   L'organismo di regolamentazione ha facoltà di effettuare audit o di far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6. A tal fine, l'organismo di regolamentazione è autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, ha il potere di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, …»

leggi:

«12.   L'organismo di regolamentazione ha il potere di effettuare audit o di far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6. A tal fine, l'organismo di regolamentazione è autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, ha il potere di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, …»

 

pagina 62, articolo 65, primo comma:

anziché:

«… abrogate a decorrere da 15 dicembre 2012, …»

leggi:

«… abrogate a decorrere dal 17 giugno 2015, …»,

pagina 63, Allegato I:

a)

prima frase:

anziché:

«L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:»

leggi:

«L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché le diramazioni o i raccordi privati:»

b)

sesto trattino:

anziché:

«—

sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali e pedonali per i passeggeri in arrivo e in partenza,»

leggi:

«—

vie di accesso per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali e pedonali per i passeggeri in arrivo e in partenza,»

Pagina 64, Allegato II:

a)

punto 2, lettera d):

anziché:

«d)

stazioni di deposito;»

leggi:

«d)

aree di deposito;»

b)

punto 3, lettera a):

anziché:

«a)

corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;»

leggi:

«a)

corrente di trazione, i cui canoni di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;»

 

pagina 66, Allegato IV, punto 2):

anziché:

«2)

un capitolo su principi di imposizione dei diritti e diritti, contenente opportune informazioni dettagliate …;»

leggi:

«2)

un capitolo su principi di imposizione dei canoni e sui canoni, contenente opportune informazioni dettagliate …;»

 

pagina 67, Allegato V, punto 2):

anziché:

«2)

la ripartizione dei pagamenti o i fondi assegnati per i servizi dell'infrastruttura elencati nell'allegato II, per la manutenzione e il rinnovo, nonché i ritardi accumulati nella manutenzione; …»

leggi:

«2)

la ripartizione dei pagamenti o i fondi assegnati per i servizi dell'infrastruttura elencati nell'allegato II, per la manutenzione e il rinnovo, nonché come gestire i ritardi accumulati nella manutenzione e nel rinnovo; …»

 

pagina 67, Allegato VI, punto 1, lettera e):

anziché:

«e)

servi passeggeri urbani o regionali/servizi passeggeri interurbani;»

leggi:

«e)

servizi passeggeri urbani o regionali/servizi passeggeri interurbani;»


12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/36


Rettifica del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 22 del 28 gennaio 2015 )

Pagina 24, articolo 48, sesta frase

Anziché:

«Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e …»,

leggi:

«Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 24, 25 e 26 e …»