ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
5 marzo 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/350 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/351 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/352 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/353 della Commissione, del 4 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/354 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti

10

 

*

Decisione (UE) 2015/355 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/356 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli di tassazione differenziati su taluni carburanti per motori in determinate zone geografiche a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico ( GU L 29 del 31.1.2014 )

26

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/350 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

01/TQ104

Stato membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

16.1.2015


5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/351 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2015 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2015 incluso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

02/TQ104

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

RED/N3M

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Periodo di chiusura

Dal 6.2.2015 al 30.6.2015


5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/352 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo di stoffa imbottito raffigurante un animale, alto circa 15 cm, con un modulo musicale integrato.

La musica è attivata tirando una cordicella posta sul lato inferiore dell'articolo.

Cfr. illustrazione (1).

9503 00 41

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera b), e 6, per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 41.

Si tratta di un articolo composito costituito da diversi elementi: il giocattolo imbottito raffigurante un animale e il modulo musicale. L'articolo può essere usato dai bambini come giocattolo senza attivare la musica e l'animale imbottito conferisce quindi all'articolo il suo carattere essenziale. Inoltre, gli articoli che integrano un meccanismo musicale ma che hanno una funzione essenzialmente utilitaria sono di norma classificati nella stessa voce degli articoli corrispondenti privi di meccanismo musicale e non come scatole musicali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9208, lettera A), secondo paragrafo). È pertanto esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 55 come strumento ed apparecchio musicale avente le caratteristiche dei giocattoli con scatole musicali integrate.

L'articolo va quindi classificato nel codice NC 9503 00 41 come giocattolo imbottito raffigurante un animale.

Image

(1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/353 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

129,4

MA

83,2

TR

113,6

ZZ

108,7

0707 00 05

JO

253,9

TR

197,9

ZZ

225,9

0709 93 10

MA

87,2

TR

190,6

ZZ

138,9

0805 10 20

EG

45,6

IL

72,4

MA

47,4

TN

51,5

TR

68,7

ZZ

57,1

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

85,3

CL

94,6

MK

24,7

US

151,2

ZZ

85,0

0808 30 90

AR

118,2

CL

138,7

CN

79,8

US

122,7

ZA

107,5

ZZ

113,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/10


DECISIONE (UE) 2015/354 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1) («accordo interno»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4) («accordo di partenariato ACP-UE»), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.

(2)

Il 26 giugno 2013, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno in conformità al partenariato ACP-UE che prevede l'istituzione di un comitato («Comitato del Fondo investimenti») composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione, sotto gli auspici della Banca europea degli investimenti (BEI).

(3)

Il 17 novembre 2014, la BEI, previa consultazione della Commissione, ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti.

(4)

Il regolamento interno del Comitato del Fondo invrestimenti dovrebbe tenere conto delle pertinenti disposizioni della decisione 2013/755/EU del Consiglio (5) e del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti, istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti, quale figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(4)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(5)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/322 del 2 marzo 2015 relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FONDO INVESTIMENTI ISTITUITO SOTTO GLI AUSPICI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

1.   Il Comitato del Fondo investimenti («Comitato») è formato da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Hanno diritto al voto solo i membri del Comitato designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

2.   Il presidente e il vicepresidente del Comitato sono eletti al proprio interno dai membri del Comitato, designati dagli Stati membri, per un periodo di due anni. Le elezioni si svolgono all'inizio della prima riunione del Comitato con scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i candidati sulla base di una maggioranza qualificata, quale prevista dall'articolo 3. L'elezione del vicepresidente avviene con la stessa procedura.

3.   La Banca europea per gli investimenti («Banca») provvede al segretariato e ai i servizi di sostegno del Comitato.

4.   Gli Stati membri nominano ciascuno un proprio rappresentante e un supplente, autorizzati ad esercitare il diritto di voto. Il supplente può partecipare alle riunioni del Comitato in veste di osservatore ma dispone del diritto di voto solo quando il rappresentante del proprio Stato membro è assente. In casi eccezionali, qualora sia il rappresentante sia il supplente siano impossibilitati a partecipare a una riunione del Comitato, il rappresentante può rilasciare delega a un altro rappresentante o farsi sostituire da una terza persona all'uopo designata dallo Stato membro. Gli Stati membri notificano alla Banca e al segretariato generale del Consiglio nomi e indirizzi dei propri rappresentanti e supplenti tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

5.   La Commissione nomina un proprio rappresentante e un supplente per la partecipazione alle riunioni del Comitato e ne notifica i nomi alla Banca e al segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da funzionari e agenti della Commissione.

6.   La Banca nomina due funzionari per la partecipazione ai lavori del Comitato e ne notifica i nominativi alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da altri funzionari della Banca.

7.   Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio e un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono invitati ad assistere alle riunioni del Comitato in veste di osservatori.

Articolo 2

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno nella sede centrale della Banca in Lussemburgo su convocazione del presidente. Il presidente può convocare altre riunioni su richiesta di uno dei suoi membri o della Banca.

Il segretariato invia l'avviso di convocazione della riunione ai membri del Comitato e ai loro supplenti nonché al segretariato generale del Consiglio, alla Commissione e al SEAE, con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere alla riunione e al contempo i relativi documenti, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

Il Comitato adotta tutte le sue decisioni con una maggioranza qualificata di 721 voti su 1 000, che esprimono il voto favorevole di almeno quindici Stati membri. La minoranza di blocco è di 280 voti. I voti dei rappresentanti degli Stati membri rispondono alla seguente ponderazione:

Stato membro

Voti

Belgio

33

Bulgaria

2

Repubblica ceca

8

Danimarca

20

Germania

206

Estonia

1

Irlanda

9

Grecia

15

Spagna

79

Francia

178

Croazia

2

Italia

125

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

2

Lussemburgo

3

Ungheria

6

Malta

1

Paesi Bassi

48

Austria

24

Polonia

20

Portogallo

12

Romania

7

Slovenia

2

Slovacchia

4

Finlandia

15

Svezia

29

Regno Unito

147

Totale

1 000

Articolo 4

1.   Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento interno e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio del 2 marzo 2015 2015 (1) («regolamento di esecuzione»):

a)

approva, in relazione al Fondo investimenti:

i)

gli orientamenti operativi e le relative proposte di revisione;

ii)

le strategie d'investimento e i piani gestionali d'impresa (business plans), tra cui gli indicatori di risultato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione;

iii)

le relazioni annuali, compresi i rendiconti finanziari;

iv)

tutti i documenti di politica generale, comprese le relazioni di valutazione;

b)

esprime il proprio parere in merito a:

i)

tutte le proposte di finanziamento del Fondo investimenti;

ii)

tutte le proposte di finanziamento su risorse proprie della Banca ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull'associazione d'oltremare, tra cui quelle riguardanti i progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;

iii)

l'utilizzo di un abbuono d'interesse nel caso di progetti che comprendano un abbuono d'interesse;

iv)

proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della Banca, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE;

v)

qualsiasi altra proposta basata sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il Comitato può esprimere un parere favorevole sulle proposte della Banca riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

Gli organi decisionali della Banca possono chiedere, occasionalmente, al Comitato di esprimere un parere su altri temi di strategia o di politica generale riguardanti le operazioni della Banca nei paesi ACP.

2.   I documenti di lavoro e le proposte da inviare al Comitato sono redatti e presentati al Comitato e agli osservatori dalla Banca. Le proposte contengono indicazioni sui seguenti aspetti:

a)

la descrizione del progetto e la sua importanza ai fini della strategia di sviluppo del paese, quale descritta nei documenti di «strategia nazionale» per il paese interessato;

b)

l'obiettivo di sviluppo che il progetto intende perseguire, nonché la sostenibilità delle misure proposte;

c)

l'organizzazione generale e la motivazione del progetto;

d)

i costi, il metodo di finanziamento e i rischi del progetto nonché, se del caso, le misure che la Banca intende applicare per diminuire i rischi;

e)

l'impatto del progetto a livello locale, nazionale e regionale, in base alle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE, ivi compreso l'impatto sull'ambiente;

f)

l'accordo o il parere della Commissione, come specificato all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione.

3.   Le disposizioni di dettaglio che regolano l'esecuzione del progetto sotto il profilo tecnico e il relativo calendario di attuazione sono indicati in sintesi in un allegato.

Articolo 5

1.   La Banca invia i documenti e le proposte pertinenti ai membri del Comitato e ai loro supplenti, al segretariato generale del Consiglio e al SEAE almeno 21 giorni di calendario prima della data fissata per le riunioni.

In casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata della Banca, il presidente può derogare all'osservanza del suddetto termine. Tuttavia, se un membro del Comitato informa il segretariato che la deroga all'osservanza di tale termine non è accettabile, l'argomento in questione è espunto dall'ordine del giorno.

2.   I membri del Comitato trasmettono alla Banca per iscritto eventuali osservazioni o richieste di ulteriori informazioni riguardo ai documenti inviati ai sensi del paragrafo 1, entro i seguenti e rispettivi termini:

a)

almeno cinque giorni lavorativi nel caso in cui richiedano una risposta scritta dalla Banca prima della data fissata per la riunione;

b)

almeno tre giorni lavorativi nel caso in cui richiedano una risposta verbale della Banca durante la riunione.

Rimane impregiudicato il diritto dei membri del Comitato di ricevere risposte orali dalla Banca sulle questioni sollevate durante la riunione riguardo ai documenti inviati ai sensi del paragrafo 1.

3.   Su proposta del presidente, il Comitato approva l'ordine del giorno in apertura di riunione. Ciascun membro del Comitato ha facoltà di richiedere che all'ordine del giorno vengano aggiunti argomenti, ma solo a fini di discussione. Le informazioni, in tal caso, possono essere fornite verbalmente.

4.   Il documento in discussione è considerato approvato ovvero oggetto di parere favorevole da parte di un rappresentante di uno Stato membro assente, salvo nel caso in cui questi abbia trasmesso al presidente del Comitato una notifica scritta della propria intenzione di non approvare il documento o di non dare parere favorevole sullo stesso ovvero, a titolo di misura eccezionale, qualora abbia rilasciato delega al rappresentante di un altro Stato membro. Nel caso in cui sia stata rilasciata una delega di voto o sia prevista una sostituzione, il presidente del Comitato deve esserne debitamente informato in anticipo.

Ogni rappresentante di uno Stato membro può ricevere delega da uno solo dei rappresentanti degli altri Stati membri.

Articolo 6

1.   Su iniziativa della Banca e previo accordo del presidente, il Comitato può essere chiamato a esprimere un parere mediante procedura scritta.

2.   Qualora la proposta sia presentata mediante procedura scritta, la Banca provvede a inviarla corredandola di tutti i documenti di sostegno. Se, entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta, il rappresentante di uno Stato membro non ha espresso un voto negativo, si considera che abbia votato a favore della proposta.

3.   Qualora, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di 21 giorni di calendario di cui al paragrafo 2, un membro del Comitato richieda espressamente che la proposta sia discussa in una riunione del Comitato, ciò avviene nella successiva riunione programmata del Comitato. In casi eccezionali di particolare urgenza la Banca può, a norma dell'articolo 2, chiedere al presidente di convocare una riunione straordinaria.

Articolo 7

1.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione, il Comitato può condizionare l'approvazione o il parere favorevole all'inserimento di commenti da esso specificati.

2.   Il Comitato ha facoltà di richiedere l'integrazione, sotto determinati aspetti, dell'istruttoria relativa ad una richiesta o ad una proposta. In tal caso, la richiesta o proposta in questione può essere sottoposta una seconda volta all'esame del Comitato.

3.   I pareri espressi dal Comitato sono trasmessi agli organi decisionali della Banca.

Articolo 8

1.   Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ogni riunione, il segretariato redige, sotto la responsabilità del presidente, un verbale delle principali conclusioni raggiunte e delle posizioni assunte dai membri del Comitato. Il segretariato redige inoltre un verbale dei pareri e dei voti espressi con procedura scritta. Tali verbali sono inviati ai membri del Comitato.

2.   Il verbale s'intende definitivo dopo che è stato approvato dal Comitato, con procedura scritta o alla riunione successiva.

3.   La corrispondenza riguardante il Comitato è da inviare al segretariato, all'attenzione del presidente del Comitato stesso.

4.   I rappresentanti e gli osservatori partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti a mantenere la riservatezza sui lavori e sulle decisioni del Comitato. I documenti relativi a tali lavori e decisioni sono destinati ai rispettivi destinatari, i quali rispondono della loro custodia e della riservatezza sui medesimi.

5.   Due volte all'anno, d'accordo con il presidente del Comitato, la Banca fornisce informazioni generali sull'attuazione del Fondo investimenti al comitato FES e agli organi preparatori del Consiglio, in particolare il gruppo ACP, al fine di garantire la generale coerenza e complementarietà delle attività finanziate nel quadro del Fondo europeo di sviluppo. Ciò avviene nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui al paragrafo 4.

Articolo 9

1.   Le spese operative del Comitato, comprese quelle di viaggio per un rappresentante di ciascuno Stato membro, sono a carico della Banca. Anche il rappresentante dello Stato membro che presiede il Comitato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio in via aggiuntiva rispetto all'altro rappresentante dello stesso Stato membro, se del caso.

2.   La Banca mette a disposizione del Comitato i locali e le attrezzature occorrenti per la sua attività.

Articolo 10

Qualsiasi avviso, corrispondenza o documento che debba essere trasmesso a norma del presente regolamento interno può essere inviato per posta elettronica o via fax.


(1)  Regolamento (UE) 2015/322, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11oFondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).


5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/17


DECISIONE (UE) 2015/355 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1) («accordo interno»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4) («accordo di partenariato ACP-UE»), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.

(2)

Il 26 giugno 2013, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno in conformità al partenariato ACP-UE che prevede l'istituzione di un comitato del Fondo europeo di sviluppo composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri.

(3)

Il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo dovrebbe tenere conto delle pertinenti disposizioni della decisione 2013/755/EU del Consiglio (5) e del regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

La presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(4)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(5)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Articolo 1

Composizione

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo («comitato»), presieduto da un rappresentante della Commissione, è composto dalle delegazioni degli Stati membri («delegazioni»).

Un osservatore della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio assiste alle riunioni in qualità di osservatore.

Articolo 2

Consultazione del comitato

1.   Il comitato è consultato nei casi e secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (1) («regolamento relativo all'esecuzione dell'11o FES»), in particolare gli articoli 7, 9 e 14 e, ove pertinente, alla decisione 2013/755/UE del Consiglio (2) («decisione sull'associazione d'oltremare»). Per le competenze che gli sono state attribuite ai sensi della decisione sull'associazione d'oltremare, il comitato è denominato «comitato FES-PTOM».

2.   Oltre ai casi di consultazione previsti al paragrafo 1:

a)

la Commissione procede alla tempestiva pubblicazione sul suo sito web delle decisioni adottate sulla base degli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione dell'11o FES e ne informa il comitato per via elettronica, con i mezzi più rapidi e affidabili;

b)

la Commissione informa il comitato su qualsiasi ritardo o difficoltà nell'esecuzione dei programmi d'azione annuali, sulle misure singole e speciali, comprese informazioni anticipate sulla sospensione e sulla ripresa di programmi di sostegno al bilancio, che potrebbero comportare impegni supplementari significativi o modifiche sostanziali tali da richiedere la consultazione obbligatoria del comitato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

Articolo 3

Convocazione

1.   Le riunioni del comitato sono convocate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Riunioni congiunte del comitato con altri comitati possono essere convocate per questioni che rientrano nelle loro rispettive sfere di competenza.

Articolo 4

Ordine del giorno

1.   Il presidente stabilisce il progetto di ordine del giorno e lo sottopone al comitato.

2.   L'ordine del giorno distingue tra:

a)

i progetti di misure da adottare da parte della Commissione, per i quali si richiede il parere del comitato secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione dell'11o FES;

b)

le altre questioni sottoposte al comitato per informazione o semplice scambio di opinioni, su iniziativa del presidente, o su richiesta scritta di un membro del comitato.

3.   Ogni delegazione può chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno delle riunioni del comitato. Le informazioni fornite in tale contesto possono essere comunicate oralmente o successivamente per iscritto, ove del caso.

4.   L'ordine del giorno comprende l'approvazione del verbale della riunione precedente.

5.   Almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta siano disponibili informazioni aggiornate, l'ordine del giorno è corredato di una programmazione indicativa di lungo termine relativa alle riunioni successive. Tale programmazione comprende punti da sottoporre per parere e questioni strategiche trasversali nell'ambito del FES da trasmettere per conoscenza e/o per uno scambio di opinioni. La programmazione comprende punti da sottoporre al comitato nel semestre a venire. Nella misura del possibile, la programmazione indica altresì punti che saranno probabilmente sottoposti al comitato durante il semestre successivo.

Articolo 5

Documentazione da trasmettere o da presentare ai membri del comitato

1.   Il presidente trasmette ai membri del comitato l'invito, il progetto di ordine del giorno, nonché il progetto di misure per il quale si richiede il parere del comitato con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, tenendo conto dell'urgenza e della complessità della materia, e comunque non oltre ventuno giorni di calendario prima di tale data. Ogni altro documento attinente alla riunione, in particolare i documenti per informazione e per uno scambio di opinioni, è trasmesso per quanto possibile entro lo stesso termine.

La trasmissione dei documenti è effettuata conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

2.   In casi di urgenza e qualora la misura da adottare debba essere applicata immediatamente, il presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato, abbreviare il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1. Tale termine non può essere inferiore a sette giorni di calendario. Tali casi di urgenza sono debitamente motivati dalla Commissione per iscritto.

3.   In via eccezionale, in casi di estrema urgenza in un paese o una regione partner (ad esempio gravi circostanze a livello economico, sociale e politico, calamità naturali nel paese beneficiario, crisi umanitarie o altre circostanze esterne analoghe che richiedano una reazione molto rapida), su richiesta di un membro del comitato o di propria iniziativa il presidente può derogare ai termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2. Tali casi di estrema urgenza sono debitamente motivati, per iscritto, dalla Commissione.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai documenti di strategia, ai programmi indicativi pluriennali e ai relativi adeguamenti a seguito delle revisioni intermedie e finali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

5.   Per quanto riguarda i progetti di misure sottoposti per parere al comitato con procedura orale, le delegazioni indicano per iscritto alla segreteria del comitato, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, quanto segue:

a)

i punti sui quali possono già esprimere il loro accordo di massima e che propongono di iscrivere tra i punti «A» (con o senza osservazioni o richieste di informazioni complementari); e

b)

i punti per i quali ritengono necessaria una discussione e che propongono di iscrivere tra i punti «B»,

dell'ordine del giorno di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi punto «A» può essere sottoposto a discussione e trasferito all'elenco dei punti «B» il più presto possibile, prima della riunione o, in casi eccezionali, in sede di riunione.

Le delegazioni trasmettono inoltre per iscritto e, ove possibile, almeno tre giorni prima della riunione, osservazioni e richieste di informazioni complementari.

La Commissione fornisce ulteriori informazioni e risponde alle eventuali osservazioni, ove possibile per iscritto e almeno un giorno prima della riunione.

6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può inoltre applicare la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione dell'11o FES. In tal caso il presidente sottopone le misure al parere del comitato entro quattordici giorni dall'adozione delle stesse.

Articolo 6

Trasmissione dei documenti di programmazione all'assemblea parlamentare paritetica

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione dell'11o FES, la segreteria del comitato trasmette per conoscenza i documenti di programmazione all'assemblea parlamentare paritetica contemporaneamente all'invio alle delegazioni nel comitato.

Articolo 7

Parere del comitato

1.   Le questioni sottoposte per parere al comitato sono discusse alle condizioni e secondo la procedura definita, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione dell'11o FES e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'Unione Europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione Europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (3) («accordo interno»).

2.   Salvo obiezione di un membro del comitato, il presidente può, senza procedere ad un voto formale, stabilire che il comitato ha espresso parere favorevole per consenso sul progetto di misure.

3.   Quando si applica la procedura orale e in riunione sono apportate modifiche sostanziali o aggiunti nuovi elementi fattuali al progetto di misure, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può rinviare la votazione su uno specifico punto iscritto all'ordine del giorno alla fine della riunione o a una riunione successiva.

4.   Qualora il presidente, ai sensi del paragrafo 3, non decida il rinvio della votazione chiesto da una o più delegazioni, la o le delegazioni richiedenti possono formulare una riserva, che può essere sciolta entro un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla riunione. Allo scadere di tale termine il parere del comitato è considerato definitivo. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla posizione definitiva adottata dallo Stato membro o dagli Stati membri la cui delegazione ha formulato una riserva in sede di comitato.

5.   Fatto salvo il comma 2 del presente paragrafo, quando i documenti relativi a un determinato punto all'ordine del giorno non sono stati inviati ai membri del comitato entro i termini previsti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, la votazione è rimandata alla riunione successiva.

Su proposta del presidente o su richiesta di un membro, il comitato può decidere a maggioranza semplice dei suoi membri di mantenere tale punto all'ordine del giorno per l'urgenza della materia. Se necessario, si può fare ricorso alla procedura scritta prevista all'articolo 11 del presente regolamento interno.

6.   In sede di esame dei programmi d'azione annuali o pluriennali, ogni delegazione può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma di azione. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di delegazioni, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso accordo, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni delle delegazioni in seno al comitato, non desideri bloccare il progetto o programma ritirato, questo è ripresentato al comitato, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di proposta di misura singola che la Commissione adotterà successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

Articolo 8

Scambio di opinioni

1.   Ciascuna delegazione può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato e di avere uno scambio di opinioni su questioni connesse ai compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dell'11o FES. Qualsiasi valutazione, comprese raccomandazioni e azioni di follow-up, può essere discussa in seno al comitato su richiesta di uno Stato membro, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dell'11o FES. Come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione dell'11o FES, la Commissione esamina i progressi compiuti nell'esecuzione dell'11o FES, compresi i programmi indicativi nazionali, e presenta al Consiglio relazioni sull'esecuzione su base annuale a partire dal 2015. Tale relazione può anche essere discussa nell'ambito del comitato su richiesta di uno Stato membro.

2.   Tali scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni delle delegazioni, di cui la Commissione tiene conto. Gli interventi sono riportati nel verbale del comitato. Gli interventi appoggiati da una maggioranza qualificata di delegazioni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso accordo, sono considerati raccomandazioni.

Articolo 9

Rappresentanza e quorum

1.   Ciascuna delegazione è considerata come un membro del comitato. Ciascuno Stato membro decide la composizione della propria delegazione e ne informa il presidente.

2.   Previa autorizzazione del presidente, le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti non governativi, a spese dello Stato membro interessato.

Le informazioni seguenti sono trasmesse al presidente entro un termine ragionevole e al più tardi cinque giorni di calendario prima della data di una riunione del comitato:

a)

la composizione di ciascuna delegazione, tranne se questa è già nota al presidente;

b)

il nome e le funzioni degli eventuali esperti che accompagnano le delegazioni e i motivi per cui è richiesta la loro presenza.

Se il presidente non contesta la partecipazione di un esperto prima della riunione pertinente, l'autorizzazione si considera concessa.

Prima della riunione il presidente informa le delegazioni della partecipazione di un esperto non governativo, specificando l'organizzazione che rappresenta.

3.   La delegazione di uno Stato membro può, se necessario, rappresentare un solo altro Stato membro. Il presidente è informato per iscritto dalla delegazione che si fa rappresentare prima dell'inizio della riunione.

4.   Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni del comitato è quello che è richiesto per formulare un parere a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

Articolo 10

Terzi ed esperti

1.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.

2.   Il presidente può decidere di invitare rappresentanti di altri terzi o altri esperti per discutere punti specifici all'ordine del giorno del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato. Tuttavia, una maggioranza semplice degli Stati membri può opporsi alla loro partecipazione alla riunione.

3.   I rappresentanti di terzi e gli esperti di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, non assistono e non partecipano alle votazioni del comitato.

Articolo 11

Procedura scritta

1.   In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere il parere del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri del comitato le proposte per i progetti di misure e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione dell'urgenza della questione.

Le delegazioni dispongono di ventuno giorni di calendario a decorrere dall'invio del progetto di misure per pronunciarsi. Si presuppone che le delegazioni del comitato che non hanno reso nota la loro opposizione o la loro volontà di astenersi dal pronunciarsi in merito al progetto di misure entro il termine fissato nella comunicazione abbiano espresso il loro accordo tacito sul progetto.

In caso di urgenza o di estrema urgenza in un paese o una regione partner, si applicano gli stessi termini di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Tali casi di urgenza o estrema urgenza sono debitamente motivati, per iscritto, dalla Commissione.

2.   Se, tuttavia, un membro del comitato chiede che il progetto di misure sia esaminato durante una riunione, la procedura scritta è chiusa senza esito, e il progetto di misure è rinviato alla successiva riunione del comitato.

3.   La Commissione comunica per iscritto l'esito della procedura scritta ai membri del comitato senza indugio, e comunque non oltre sette giorni di calendario successivi alla scadenza del termine.

Articolo 12

Segreteria

La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato.

Articolo 13

Verbale e resoconto sommario delle riunioni

Sotto la responsabilità del presidente, è redatto un verbale di ciascuna riunione contenente i pareri espressi sulle misure proposte e le posizioni assunte in riunione. Il verbale è inviato ai membri del comitato senza indugio e, ove possibile, entro i quattordici giorni di calendario successivi alla riunione. Per le riunioni che si tengono ad intervalli di quattro settimane o meno, il verbale è inviato almeno sette giorni di calendario prima della riunione successiva.

Le delegazioni comunicano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni in merito al verbale. Il comitato ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta è discussa nell'ambito del comitato. Qualora il disaccordo persista, la modifica proposta è allegata al verbale.

Articolo 14

Elenco delle presenze

1.   Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco delle presenze che specifica le autorità o gli organismi cui appartengono i partecipanti ed è distribuito ai partecipanti durante la riunione.

2.   All'inizio di ciascuna riunione, qualunque delegazione la cui partecipazione ai lavori del comitato sollevi un conflitto d'interessi per un punto determinato dell'ordine del giorno ne informa il presidente. Inoltre, le persone designate dagli Stati membri, nonché gli esperti che sono stati autorizzati dal presidente a partecipare alla riunione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, e i rappresentanti di terzi che sono stati invitati ad assistere alla riunione conformemente all'articolo 10 informano il presidente dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse per un determinato punto dell'ordine del giorno.

Nell'eventualità di tale conflitto d'interessi, l'interessato lascia la riunione, su richiesta del presidente, quando sono discussi i punti all'ordine del giorno in questione.

Articolo 15

Corrispondenza

1.   La corrispondenza relativa al comitato è inviata alla Commissione, all'attenzione della segreteria del comitato.

2.   La corrispondenza inviata alle delegazioni dalla segreteria è inviata anche alla rappresentanza permanente dello Stato membro interessato per via elettronica, con i mezzi più rapidi e affidabili. Laddove le rappresentanze permanenti abbiano indicato alla Commissione un indirizzo di posta elettronica centrale adibito a ricevere la corrispondenza relativa ai lavori dei comitati, questa è trasmessa a tale indirizzo. Inoltre, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alle persone designate dagli Stati membri per rappresentarli nel comitato.

3.   Tranne casi eccezionali, la corrispondenza tra la Commissione e le delegazioni è inoltrata, in entrambi i sensi, mediante lo strumento elettronico predisposto a tal fine dalla Commissione.

Articolo 16

Accesso ai documenti e riservatezza

1.   Le domande di accesso ai documenti del comitato sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La Commissione decide sulle richieste relative all'accesso a tali documenti, conformemente al suo regolamento interno (5). Se la richiesta è indirizzata a uno Stato membro, quest'ultimo applica l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.

3.   I documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati, tranne qualora sia concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o gli stessi siano altrimenti resi pubblici dalla Commissione.

4.   I membri del comitato nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente articolo. Il presidente assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Il comitato e i suoi gruppi di lavoro assicurano il trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), sotto la responsabilità del presidente, che agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.

Articolo 18

Spese di funzionamento

1.   La Commissione sostiene le spese di funzionamento del comitato, comprese le spese di viaggio di un partecipante per Stato membro.

Se la dotazione finanziaria attribuita lo consente ed entro i limiti della medesima, la Commissione si fa carico delle spese di viaggio per due membri delle delegazioni che fanno richiesta in tal senso.

2.   La Commissione mette a disposizione i locali e le risorse materiali necessari al funzionamento del comitato.


(1)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(2)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(3)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  Regolamento interno della Commissione [C (2000) 3614] (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/356 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli di tassazione differenziati su taluni carburanti per motori in determinate zone geografiche a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera datata 2 febbraio 2014 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sul gasolio e sulla benzina senza piombo, venduti come carburanti per motori destinati ai veicoli stradali, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, nelle zone geografiche che rientrano, alla data della notifica della presente decisione, nei distretti con codice postale di IV54 (Highland, Scotland), IV26 (Highland, Scotland), IV27 (Highland, Scotland), NE48 (Northumberland, England), PH41 (Highland, Scotland), KW12 (Highland, Scotland), PA80 (Argyll and Bute, Scotland), PH36 (Highland, Scotland), IV22 (Highland, Scotland), PA38 (Argyll and Bute, Scotland), PH23 (Highland, Scotland), PH19 (Highland, Scotland), IV21 (Highland, Scotland), LA17 (Cumbria, England), EX35 (Devon, England), IV14 (Highland, Scotland) e nella zona geografica che rientra, alla data della notifica della presente decisione, nella città postale di Hawes (North Yorkshire, England). In data 3 giugno e 17 settembre 2014 il Regno Unito ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.

(2)

Nelle suddette zone il prezzo del gasolio e della benzina senza piombo, venduti come carburanti per motori destinati ai veicoli stradali, più elevato del prezzo medio praticato nel resto del territorio del Regno Unito, mette i consumatori locali di carburante in condizioni di svantaggio. La differenza di prezzo è dovuta a costi unitari aggiuntivi imputabili alla posizione geografica di tali zone, allo scarso numero di abitanti e alla fornitura di volumi di carburante relativamente poco importanti.

(3)

Le aliquote di imposizione ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.

(4)

Tenuto conto della natura specifica delle zone alle quali si applica e della moderata riduzione dell'aliquota, riduzione che allevia solo in parte i costi più elevati sostenuti nelle zone geografiche in questione, la misura non darà luogo a movimenti per la fornitura di carburante.

(5)

Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale, ed è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.

(6)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire alle imprese e ai consumatori interessati un grado sufficiente di prevedibilità, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), introduca un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione rilasciata a norma della presente decisione non sarebbe compatibile, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti alla data di entrata in vigore del sistema modificato.

(7)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il Regno Unito è autorizzato ad applicare un livello ridotto di accisa sul gasolio e sulla benzina senza piombo venduti come carburanti per motori destinati ai veicoli stradali nelle zone geograficheche rientrano, alla data della notifica della presente decisione, nei distretti con codice postale di IV54 (Highland, Scotland), IV26 (Highland, Scotland), IV27 (Highland, Scotland), NE48 (Northumberland, England), PH41 (Highland, Scotland), KW12 (Highland, Scotland), PA80 (Argyll and Bute, Scotland), PH36 (Highland, Scotland), IV22 (Highland, Scotland), PA38 (Argyll and Bute, Scotland), PH23 (Highland, Scotland), PH19 (Highland, Scotland), IV21 (Highland, Scotland), LA17 (Cumbria, England), EX35 (Devon, England), IV14 (Highland, Scotland) e nella zona geografica che rientra, alla data della notifica della presente decisione, nella città postale di Hawes (North Yorkshire, England).

Al fine di evitare sovracompensazioni, la riduzione dell'aliquota normale di tassazione applicabile a livello nazionale rispettivamente al gasolio o alla benzina senza piombo non eccede, nelle zone geografiche in questione, il costo aggiuntivo osservato nella vendita al dettaglio rispetto al costo medio della vendita al dettaglio praticato nel resto del Regno Unito e la riduzione non supera i 50 GBP (64 EUR) per 1 000 litri di prodotto.

2.   I livelli ridotti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE e, in particolare, i livelli minimi di cui all'articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 TFUE, introduca un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 1 della presente decisione non sarebbe compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema modificato.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


Rettifiche

5.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/26


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2014 )

A pagina 9, allegato II, l'equazione al paragrafo 2.1, punto i) va letta come segue:

«Formula»