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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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24.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/288 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori. A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori. |
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(2) |
A norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1380/2013, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori devono dar luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione. Tali misure devono essere dissuasive, efficaci e proporzionate. |
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(3) |
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, gli operatori che, durante un periodo di tempo determinato precedente alla presentazione di una domanda di sostegno finanziario, abbiano commesso un'infrazione grave, un reato o una frode ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del FEAMP. |
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(4) |
Gli operatori che chiedono il sostegno del FEAMP dovrebbero essere chiaramente identificabili al fine di verificare l'ammissibilità delle loro domande. Per poter conseguire gli obiettivi di condizionalità del sostegno del FEAMP, è opportuno stabilire adeguate disposizioni che garantiscano che tali operatori rispettano le condizioni di ammissibilità al sostegno del FEAMP con riguardo a tutti i pescherecci sotto il loro effettivo controllo. |
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(5) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, la durata del periodo di inammissibilità deve essere proporzionata alla natura, gravità, durata e reiterazione dell'infrazione grave, del reato o della frode. È pertanto necessario stabilire norme per il calcolo del periodo di inammissibilità e per definire le date di inizio e di fine di tale periodo. |
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(6) |
A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, se l'autorità competente ha accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave, la domanda di tale operatore è inammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di almeno 12 mesi. Poiché il regolamento (UE) n. 508/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto è opportuno che solo le infrazioni gravi determinate da una decisione adottata a partire dal 1o gennaio 2013 siano prese in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità. |
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(7) |
Tuttavia, l'attivazione immediata e automatica dell'inammissibilità del sostegno del FEAMP sarebbe sproporzionata nei casi di infrazione che, pur mantenendo il loro carattere grave, quale stabilito dalle autorità competenti, non arrecano necessariamente un grave danno diretto alle risorse della pesca e all'ambiente marino ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (3) del Consiglio. Tali casi includono, ad esempio, le inesattezze di scarsa rilevanza nelle dichiarazioni di cattura che non dovrebbero tradursi in quanto tali nell'immediata inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP. |
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(8) |
Le infrazioni gravi connesse all'imbarco, al trasbordo o allo sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima dovrebbero essere valutate in relazione all'entrata in vigore progressiva dell'eliminazione dei rigetti prevista dalla PCP. Sembra superfluo e inopportuno rendere immediatamente inammissibili le domande di sostegno del FEAMP presentate da operatori che hanno commesso questo tipo di infrazioni. |
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(9) |
Nei casi eccezionali di cui ai considerandi 7 e 8, al fine di garantire che l'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP trasmesse dagli operatori sia conforme al principio di proporzionalità, è opportuno basare il calcolo del periodo di inammissibilità sul sistema esistente di assegnazione di punti per determinate infrazioni gravi previsto all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 126 e all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4). Nei casi eccezionali elencati ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la data di inizio dell'applicazione e il calcolo del periodo di inammissibilità dovrebbero essere definiti con riferimento all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. |
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(10) |
A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca devono essere annullati. Di conseguenza, i punti figuranti su una licenza di pesca restano validi per almeno tre anni. Poiché le disposizioni del FEAMP si applicano a partire dal 1o gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto, i punti per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2, e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità solo se sono stati assegnati a partire dal 1o gennaio 2013. |
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(11) |
La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) costituisce una delle minacce più gravi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e compromette in modo sostanziale il conseguimento degli obiettivi della PCP. È pertanto opportuno stabilire norme sull'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP presentate da operatori di pescherecci battenti bandiera di paesi inclusi nell'elenco unionale delle navi impegnate nella pesca INN o di pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti. |
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(12) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, le domande provenienti da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») o del FEAMP non sono ammissibili per un periodo di tempo determinato. Poiché la frode costituisce una delle minacce più gravi per gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, e al fine di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in tutti gli Stati membri, è opportuno definire norme adeguate alla gravità di tale minaccia con riguardo al periodo durante il quale le domande presentate da operatori che hanno commesso questo tipo di frode sono inammissibili. |
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(13) |
Al fine di garantire un'applicazione proporzionata ed efficace delle norme relative all'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP presentate dagli operatori, è opportuno stabilire norme per il calcolo dei periodi di inammissibilità nei casi in cui uno stesso operatore possiede più di un peschereccio. Tali norme dovrebbero assicurare che il sostegno del FEAMP non vada a beneficio dei pescherecci che sono stati utilizzati per commettere infrazioni gravi che comportano l'inammissibilità delle domande di tali operatori. È inoltre opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altre infrazioni gravi nel corso di tale periodo. |
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(14) |
È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento equo degli operatori che diventano nuovi proprietari di pescherecci a seguito di una vendita o un altro tipo di trasferimento di proprietà salvaguardando al contempo il regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 che è necessario per conseguire gli obiettivi della PCP. |
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(15) |
Se la licenza di pesca di un operatore viene revocata a titolo definitivo a causa dell'elevata frequenza e gravità delle infrazioni commesse, l'introduzione di un divieto di accesso al sostegno del FEAMP fino al termine del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è giustificata dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti. Il divieto sarebbe giustificato anche se, in base al metodo di calcolo di cui al presente regolamento, il periodo di inammissibilità prendesse termine prima della fine del periodo di ammissibilità. |
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(16) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri devono obbligare gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP a fornire all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli Stati membri devono inoltre verificare la veridicità di tale dichiarazione. È opportuno che essi garantiscano che l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano inefficaci le norme sulla determinazione del periodo di inammissibilità. |
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(17) |
Per quanto riguarda i casi di violazioni gravi e reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, tali casi dovranno essere ulteriormente valutati e analizzati per garantire che la durata del periodo di inammissibilità sia proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione di tali violazioni gravi e reati. È opportuno che il presente regolamento venga modificato a seguito di tale analisi. |
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(18) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l'importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità del FEAMP, ossia dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del FEAMP e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: «il periodo di inammissibilità»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«punti di infrazione», i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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2) |
«operatore»: un operatore quale definito all'articolo 4, punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del FEAMP. |
CAPO II
DURATA E DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI INAMMISSIBILITÀ
Articolo 3
Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (6) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009
1. Qualora un'autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi.
2. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 assegna punti di infrazione per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:
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a) |
se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili; |
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b) |
se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi; |
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c) |
ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese. |
3. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che è stata commessa un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.
4. Tuttavia, per le finalità specifiche del paragrafo 2, la data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che assegna punti di infrazione a un operatore a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e che fa sì che a tale operatore sia assegnato un totale di 9 o più punti di infrazione con riguardo a un determinato peschereccio.
Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono presi in considerazione solo i punti relativi a infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e assegnati mediante una decisione ufficiale adottata a partire da tale data.
Articolo 4
Inammissibilità delle domande presentate da operatori inclusi nell'elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti
1. Il periodo di inammissibilità per un operatore il cui peschereccio è incluso nell'elenco unionale dei pescherecci che praticano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è l'intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso in tale elenco e, in ogni caso, non è inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data della sua inclusione nell'elenco.
2. Gli operatori i cui pescherecci battono bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 non sono ammissibili per l'intero periodo in cui il paese in questione rimane incluso nell'elenco e, in ogni caso, per un periodo minimo di 12 mesi.
3. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (7) che stabilisce l'elenco unionale delle navi INN o della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (8) che stabilisce l'elenco dei paesi terzi non cooperanti o la data di una modifica di tale regolamento o decisione in base alla quale un peschereccio o un paese vengono aggiunti a tale elenco.
Articolo 5
Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP
1. Qualora un'autorità competente abbia stabilito che un operatore ha commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP, le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili a decorrere dalla data della prima decisione ufficiale che accerta la frode quale definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (9).
2. Il periodo di inammissibilità si estende fino al termine del periodo di ammissibilità del FEAMP quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 6
Calcolo del periodo di inammissibilità nel caso in cui l'operatore possieda più di un peschereccio
1. Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda presentata da detto operatore è determinato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4.
2. Tuttavia, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono altresì inammissibili:
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a) |
se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, o |
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b) |
se, nel caso di infrazioni gravi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore è pari o superiore a 7. |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un'infrazione grave commessa da un operatore non è riconducibile a nessun peschereccio posseduto o controllato dall'operatore in questione, tutte le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili.
Articolo 7
Trasferimento di proprietà
1. In caso di vendita o altro tipo di trasferimento di proprietà di un peschereccio, il periodo di inammissibilità riguardante l'operatore che trasferisce il peschereccio e connesso alle infrazioni gravi commesse prima del cambiamento di proprietà non è trasferito al nuovo operatore. L'inammissibilità delle domande del nuovo operatore può derivare unicamente da nuove infrazioni gravi da esso commesse.
2. Tuttavia, qualora vengano assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e commesse prima del cambiamento di proprietà del peschereccio, tali punti devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), se tale operatore commette una nuova infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Articolo 8
Ritiro permanente della licenza di pesca
In deroga all'articolo 6, quando la licenza di pesca di un operatore sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore:
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a) |
in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 o, se del caso, |
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b) |
in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008, |
tutte le domande presentate da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a decorrere dalla data del ritiro fino al termine del periodo di ammissibilità quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 9
Revisione del periodo di inammissibilità
A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità:
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a) |
è ridotto di 2 mesi, nel caso delle infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, se per tali infrazioni vengono cancellati 2 punti a norma dell'articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011; |
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b) |
è prolungato di 12 mesi per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure |
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c) |
in deroga alla lettera b), è prolungato in conformità delle norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(6) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).
(8) Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).
(9) Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
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24.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/289 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
EG |
169,3 |
|
IL |
81,7 |
|
|
MA |
82,9 |
|
|
TR |
104,0 |
|
|
ZZ |
109,5 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
TR |
189,2 |
|
|
ZZ |
190,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
173,0 |
|
TR |
227,9 |
|
|
ZZ |
200,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,8 |
|
IL |
71,3 |
|
|
MA |
48,4 |
|
|
TN |
53,4 |
|
|
TR |
68,6 |
|
|
ZZ |
57,7 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
132,4 |
|
MA |
102,5 |
|
|
ZZ |
117,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
74,4 |
|
IL |
145,3 |
|
|
JM |
118,8 |
|
|
MA |
98,7 |
|
|
TR |
85,6 |
|
|
US |
143,7 |
|
|
ZZ |
111,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
41,5 |
|
TR |
62,0 |
|
|
ZZ |
51,8 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
68,9 |
|
CL |
94,5 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
US |
184,5 |
|
|
ZZ |
94,4 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
170,1 |
|
CN |
84,8 |
|
|
US |
122,7 |
|
|
ZA |
91,4 |
|
|
ZZ |
117,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
24.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/290 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2015
relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione e che abroga la decisione 2013/631/UE
[notificata con il numero C(2015) 882]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (2) della Commissione istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4). |
|
(2) |
La decisione 2011/121/UE (5) fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, compreso un obiettivo di efficienza economica, per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Con lettere del 19 luglio 2012 e del 17 dicembre 2012, la Commissione ha informato gli Stati membri che i loro piani e obiettivi prestazionali rivisti sono conformi e garantiscono un contributo adeguato agli obiettivi prestazionali adottati a livello dell'Unione europea. Gli obiettivi di efficienza economica sono espressi in termini di tassi unitari determinati. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione intende valutare su base annuale i tassi unitari per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri, alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. |
|
(4) |
Nel 2013, la Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2013/631/UE della Commissione (6), con la quale la Commissione ha notificato agli Stati membri, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, di ritenere i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione, che le erano stati presentati, conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. |
|
(5) |
Successivamente all'adozione della decisione n. 2013/631/UE, nel 2014, la Bulgaria, la Danimarca, l'Ungheria, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione le modifiche apportate a taluni parametri per il calcolo dei rispettivi tassi unitari, non ancora noti al momento della presentazione dei dati iniziali, e hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari per la valutazione di conformità che hanno reso necessarie alcune rettifiche dei relativi tassi unitari del 2014. I suddetti sei Stati membri hanno quindi presentato alla Commissione tassi unitari corretti. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione ha valutato tali tassi unitari corretti del 2014 per le zone di tariffazione in Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Lituania, Polonia e Slovacchia alla luce delle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 e ha concluso che essi erano conformi. Tale constatazione dovrebbe pertanto essere notificata agli Stati membri interessati. |
|
(7) |
A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno abrogare la decisione 2013/631/UE e sostituirla con la presente decisione. |
|
(8) |
La notifica relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato della presente decisione sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Articolo 2
La decisione n. 2013/631/UE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) Regolamento n. 391/2013 (UE) della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).
(3) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).
(5) Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 16).
(6) Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 68).
ALLEGATO
|
Zona tariffaria: |
Tassi unitari di rotta per il 2014 in valuta nazionale (1) (codice ISO) |
|
Austria |
73,39 EUR |
|
Belgio e Lussemburgo |
72,04 EUR |
|
Bulgaria |
73,09 BGN |
|
Cipro |
38,41 EUR |
|
Repubblica ceca |
1 198,16 CZK |
|
Danimarca |
531,33 DKK |
|
Estonia |
23,97 EUR |
|
Finlandia |
52,06 EUR |
|
Francia |
65,77 EUR |
|
Germania |
77,32 EUR |
|
Grecia |
34,53 EUR |
|
Ungheria |
12 539,40 HUF |
|
Irlanda |
30,62 EUR |
|
Italia |
78,83 EUR |
|
Lettonia |
28,44 EUR |
|
Lituania |
157,97 LTL |
|
Malta |
27,61 EUR |
|
Paesi Bassi |
66,47 EUR |
|
Polonia |
147,43 PLN |
|
Portogallo — Lisbona |
38,74 EUR |
|
Romania |
168,83 RON |
|
Slovacchia |
60,93 EUR |
|
Slovenia |
67,46 EUR |
|
Spagna continentale |
71,69 EUR |
|
Spagna (Isole Canarie) |
58,36 EUR |
|
Svezia |
638,85 SEK |
|
Regno Unito |
70,46 GBP |
(1) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 e applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta