ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 45

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
19 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/263 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/265 della Commissione, del 18 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/266 della Commissione, del 16 febbraio 2015, relativa al riconoscimento dell'Isola di Man come indenne da varroasi e che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE [notificata con il numero C(2015) 715]  ( 1 )

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/267 della Commissione, del 17 febbraio 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2015) 738]  ( 1 )

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 1/2008 (2008/786/CE) del comitato congiunto CE-EFTA transito comune, del 16 giugno 2008, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( GU L 274 del 15.10.2008 )

22

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( GU L 404 del 30.12.2006 ) (Versione rettificata in GU L 12 del 18.1.2007 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1) entrerà in vigore il 1o marzo 2015, essendo stata espletata in data 29 gennaio 2015 la procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo.


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.


REGOLAMENTI

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/2


REGOLAMENTO (UE) 2015/263 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2015

recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 elenca le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento stesso. L'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa alla suddetta istanza, mentre l'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.

(2)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati più volte modificati, da ultimo con regolamento (CE) n. 566/2013 della Commissione (2).

(3)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi riportati negli allegati da I a IV. È pertanto opportuno pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4)

Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l'Unione europea e la Danimarca.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 167 del 19.6.2013, pag. 29.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

in Bulgaria: articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto internazionale privato;

nella Repubblica ceca: legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato, in particolare articolo 6;

in Danimarca: articolo 246, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile (lov om rettens pleje);

in Germania: articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung);

in Estonia: articolo 86 (competenza determinata dall'ubicazione del bene) del codice di procedura civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), nella misura in cui la domanda non è collegata al patrimonio della persona; articolo 100 (domanda di cessazione dell'applicazione di clausole generali) del codice di procedura civile, nella misura in cui l'azione è proposta dinanzi al giudice nella cui giurisdizione territoriale è stata applicata la clausola generale;

in Grecia: articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας);

in Francia: articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);

in Croazia: articolo 54 della legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con le normative di altri paesi in rapporti specifici;

in Irlanda: norme sulla competenza indicate nell'atto di citazione notificato o comunicato al convenuto che si trova temporaneamente in Irlanda;

in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

a Cipro: articolo 21, paragrafo 2, della legge sugli organi giurisdizionali (legge 14/60), quale modificata;

in Lettonia: articolo 27 e articolo 28, paragrafi 3, 5, 6 e 9, della legge di procedura civile (Civilprocesa likums);

in Lituania: articoli 783, paragrafo 3, 787 e 789, paragrafo 3, del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas);

in Lussemburgo: articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);

in Ungheria: articolo 57 del decreto legge 13/1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet);

a Malta: articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile — capo 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap. 12) e articolo 549 del codice del commercio — capo 13 (Kodiċi tal-kummerċKap. 13);

in Austria: articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm);

in Polonia: articolo 11037, paragrafo 4, e articolo 1110 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego) nella misura in cui quest'ultimo stabilisce la competenza del giudice polacco esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l'attore è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia;

in Portogallo: articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo della succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresentanza (se ubicata in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l'amministrazione centrale (ubicata in uno Stato estero), e articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo do Trabalho) nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore per i procedimenti riguardanti i contratti di lavoro intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro;

in Romania: legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII “Procedura civile internazionale”, titolo I “Competenza internazionale del giudice rumeno”, articoli da 1065 a 1081;

in Slovenia: articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinazione con l'articolo 47, paragrafo 2, del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku), e articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinazione con l'articolo 59 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku);

in Slovacchia: articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura;

in Finlandia: capo 10, articolo 18, paragrafo 1, punti 1 e 2, del codice di procedura giudiziaria (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken);

in Svezia: capo 10, articolo 3, primo paragrafo, prima frase, del codice di procedura giudiziaria (rättegångsbalken);

nel Regno Unito: le norme relative alla competenza basata:

(a)

su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito, oppure

(b)

sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto, oppure

(c)

sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39 sono i seguenti:

in Belgio: “tribunal de première instance” o “rechtbank van eerste aanleg” o “erstinstanzliches Gericht”;

in Bulgaria: “окръжния съд”;

nella Repubblica ceca: “okresní soudy”;

in Danimarca: “byret”;

in Germania:

(a)

il presidente di una sezione del “Landgericht”,

(b)

un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico;

in Estonia: “maakohus” (tribunale distrettuale);

in Grecia: “Μονομελές Πρωτοδικείο”;

in Spagna: “Juzgado de Primera Instancia”;

in Francia:

(a)

greffier en chef du tribunal de grande instance”,

(b)

président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile;

in Croazia: “općinski sudovi” in materia civile e “Općinski građanski sud u Zagrebu” e “trgovački sudovi” in materia commerciale;

in Irlanda: “High Court”;

in Italia: “corte d'appello”;

a Cipro: “Επαρχιακό Δικαστήριο” o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Οικογενειακό Δικαστήριο”;

in Lettonia: “rajona (pilsētas) tiesa”;

in Lituania: “Lietuvos apeliacinis teismas”;

in Lussemburgo: presidente del “tribunal d'arrondissement”;

in Ungheria: “törvényszék székhelyén működő járásbíróság” e a Budapest “Budai Központi Kerületi Bíróság”;

a Malta: “Prim' Awla tal-Qorti Ċivili” o “Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Reġistratur tal-Qorti”, cui l'istanza è trasmessa dal “Ministru responsabbli għall-Ġustizzja”;

nei Paesi Bassi: “voorzieningenrechter van de rechtbank”;

in Austria: “Bezirksgericht”;

in Polonia: “sąd okręgowy”;

in Portogallo: “Tribunal de Comarca”;

in Romania: “Tribunal”;

in Slovenia: “okrožno sodišče”;

in Slovacchia: “okresný súd”;

in Finlandia: “käräjäoikeus/tingsrätt”;

in Svezia: “Svea hovrätt”;

nel Regno Unito:

(a)

in Inghilterra e nel Galles: “High Court of Justice” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Family Court”, a cui l'istanza è trasmessa dal “Secretary of State”,

(b)

in Scozia: “Court of Session” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Sheriff Court”, a cui l'istanza è trasmessa dagli “Scottish Ministers”,

(c)

nell'Irlanda del Nord: “High Court of Justice” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Magistrates' Court”, a cui l'istanza è trasmessa dal “Department of Justice”;

(d)

a Gibilterra: “Supreme Court of Gibraltar” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Magistrates' Court”, a cui l'istanza è trasmessa dall'“Attorney General of Gibraltar”.

ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

in Belgio:

(a)

per quanto riguarda il ricorso del convenuto: “tribunal de première instance” o “rechtbank van eerste aanleg” o “erstinstanzliche Gericht”,

(b)

per quanto riguarda il ricorso dell'istante: “Cour d'appel” o “hof van beroep”;

in Bulgaria: “Апелативен съдСофия”;

nella Repubblica ceca: “okresní soudy”;

in Danimarca: “landsret”;

in Germania: “Oberlandesgericht”;

in Estonia: “ringkonnakohus”;

in Grecia: “Εφετείο”;

in Spagna: “Juzgado de Primera Instancia” che ha reso la decisione contestata, affinché l'“Audiencia Provincial” si pronunci sul ricorso;

in Francia:

(a)

cour d'appel” per le decisioni che accolgono l'istanza,

(b)

presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l'istanza;

in Croazia: “županijski sud” tramite “općinski sud” in materia civile e “Visoki trgovački sud Republike Hrvatske” tramite “trgovački sud” in materia commerciale;

in Irlanda: “High Court”;

in Italia: “corte d'appello”;

a Cipro: “Επαρχιακό Δικαστήριο” o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Οικογενειακό Δικαστήριο”;

in Lettonia: “apgabaltiesa” tramite “rajona (pilsētas) tiesa”;

in Lituania: “Lietuvos apeliacinis teismas”;

in Lussemburgo: “Cour supérieure de justice” giudicante in appello in materia civile;

in Ungheria: “törvényszék székhelyén működő járásbíróság” (a Budapest, “Budai Központi Kerületi Bíróság”); il ricorso è assegnato da “törvényszék” (a Budapest, “Fővárosi Törvényszék”);

a Malta: “Qorti tal-Appell” conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap.12 ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per “ċitazzjoni” davanti alla “Prim' Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha'”;

nei Paesi Bassi: “rechtbank”;

in Austria: “Landesgericht” tramite il “Bezirksgericht”;

in Polonia: “sąd apelacyjny” tramite il “sąd okręgowy”;

in Portogallo: “Tribunal da Relação”. I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata;

in Romania: “Curte de Apel”;

in Slovenia: “okrožno sodišče”;

in Slovacchia: giudice dell'impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione;

in Finlandia: “hovioikeus/hovrätt”;

in Svezia: “Svea hovrätt”;

nel Regno Unito:

(a)

in Inghilterra e nel Galles: “High Court of Justice” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Family Court”,

(b)

in Scozia: “Court of Session” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Sheriff Court”,

(c)

nell'Irlanda del Nord: “High Court of Justice” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Magistrates' Court”,

(d)

a Gibilterra: “Supreme Court of Gibraltar” ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Magistrates' Court”.

ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44 sono i seguenti:

in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione;

in Bulgaria: “обжалване пред Върховния касационен съд”;

nella Repubblica ceca: ricorso in appello (“dovolání”), ricorso per riaprire il procedimento (“žaloba na obnovu řízení”) e ricorso in annullamento (“žaloba pro zmatečnost”);

in Danimarca: ricorso dinanzi al “Højesteret” su autorizzazione del “Procesbevillingsnævnet”;

in Germania: “Rechtsbeschwerde”;

in Estonia: “kassatsioonikaebus”;

in Croazia: ricorso dinanzi al “Vrhovni sud Republike Hrvatske”;

in Irlanda: ricorso alla “Supreme Court” per motivi di diritto;

in Cipro: ricorso dinanzi alla Corte suprema;

in Lettonia: ricorso in cassazione dinanzi all'“Augstākās tiesas Senātā” tramite l'“apgabaltiesā”;

in Lituania: ricorso in cassazione dinanzi al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”;

in Ungheria: “felülvizsgálati kérelem”;

a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, “Qorti tal-Appell” conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel “kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura ĊiviliKap. 12”;

in Austria: “Revisionsrekurs”;

in Polonia: “skarga kasacyjna”;

in Portogallo: ricorso per motivi di diritto;

in Romania: “recursul”;

in Slovenia, ricorso dinanzi al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”;

in Slovakia, the “dovolanie”;

in Finlandia: ricorso dinanzi al “korkein oikeus/högsta domstolen”;

in Svezia: ricorso dinanzi allo “Högsta domstolen”;

nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

»

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/264 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2015

concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 prevede la rivalutazione di un additivo per mangimi a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La neoesperidina diidrocalcone è stata autorizzata a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a suinetti, cani, vitelli e ovini. Detta sostanza è stata successivamente inserita nel registro degli additivi per mangimi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003 come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento, vitelli da ingrasso, ovini e cani. A norma dell'articolo 7 di tale regolamento è stata inoltre presentata una domanda concernente un nuovo impiego nell'acqua potabile per le suddette specie e categorie di animali nonché un nuovo impiego per i pesci. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Nel suo parere del 15 novembre 2011 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte per i mangimi destinati a tutte le specie interessate tranne i pesci, la neoesperidina diidrocalcone non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Nel successivo parere del 9 aprile 2014 (4) l'Autorità ha altresì concluso che l'impiego di neoesperidina diidrocalcone come additivo per i mangimi destinati ai pesci non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha ritenuto che non siano necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia dal momento che la funzione della sostanza in questione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La valutazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(5)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a suini, vitelli, ovini e cani.

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a suini, vitelli e ovini.

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 marzo 2017 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ai cani.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2011;9(12):2444.

(4)  EFSA Journal 2014;12(5):3669.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b959

Neoesperidina diidrocalcone

Composizione dell'additivo

Neoesperidina diidrocalcone

Etanolo ≤ 5 000 mg/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Neoesperidina diidrocalcone

C28H36O15

Numero CAS: 20702-77-6

Neoesperidina diidrocalcone, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % (sostanza secca)

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della neoesperidina diidrocalcone nell'additivo per mangimi: cromatografia su strato sottile (TLC), Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1547.

Per la determinazione della neoesperidina diidrocalcone nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida con rivelatore spettrofotometrico a serie di diodi (HPLC-DAD).

Suinetti e suini da ingrasso

35

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

11 marzo 2025

Vitelli

35

Ovini

35

Pesci

35

Cani

35


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/265 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

116,3

IL

80,8

MA

83,7

TR

107,8

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

191,6

TR

185,9

ZZ

188,8

0709 93 10

MA

194,7

TR

222,2

ZZ

208,5

0805 10 20

EG

57,9

IL

70,0

MA

48,5

TN

49,9

TR

68,9

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

132,4

MA

105,8

ZZ

119,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

93,4

IL

147,0

JM

118,8

MA

116,4

TR

74,7

US

129,6

ZZ

113,3

0805 50 10

EG

41,2

TR

55,8

ZZ

48,5

0808 10 80

BR

68,9

CL

94,8

US

171,0

ZZ

111,6

0808 30 90

CL

180,7

CN

72,3

ZA

91,0

ZZ

114,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/266 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2015

relativa al riconoscimento dell'Isola di Man come indenne da varroasi e che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE

[notificata con il numero C(2015) 715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, agli atti specifici dell'Unione di cui all'allegato F di detta direttiva.

(2)

La varroasi nelle api figura nell'elenco dell'allegato B della direttiva 92/65/CEE. Tale malattia è causata da acari ectoparassiti del genere Varroa ed è stata segnalata in tutto il mondo.

(3)

L'articolo 15 della direttiva 92/65/CEE stabilisce che uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B sottopone alla Commissione le opportune giustificazioni, in base alle quali viene adottata una decisione.

(4)

La varroasi si diffonde attraverso la movimentazione delle covate di api e il contatto diretto fra api adulte infestate, che è possibile soltanto nell'ambito del raggio di volo delle api. Possono quindi essere riconosciuti come indenni dalla malattia solo i territori in cui la movimentazione degli alveari e delle covate di api può essere controllata e che sono sufficientemente isolati dal punto di vista geografico, in modo da impedire la migrazione di api dall'esterno. Le autorità competenti devono inoltre dimostrare, mediante i risultati di un'estesa sorveglianza, che la regione è effettivamente indenne da varroasi e che l'introduzione di api vive e di covate è sottoposta a un controllo rigoroso per mantenere tale qualifica.

(5)

Con l'adozione della decisione di esecuzione 2013/503/UE (2) della Commissione, le isole Åland in Finlandia sono state riconosciute come territorio indenne da varroasi.

(6)

Il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di riconoscere il territorio dell'Isola di Man come indenne da varroasi.

(7)

Sebbene l'Isola di Man, in quanto dipendenza della Corona britannica dotata di autonomia interna, non faccia parte dell'Unione, essa ha una relazione speciale limitata con l'Unione. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che per l'applicazione della regolamentazione concernente, tra l'altro, la legislazione zootecnica, il Regno Unito e l'isola di Man sono considerati come un solo Stato membro.

(8)

La varroasi è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria sull'Isola di Man e non è consentito trasportare api, in qualsiasi fase del ciclo di vita, alveari già utilizzati, alveari di paglia o qualsiasi contenitore utilizzato come struttura abitativa per le api, dalla terraferma del Regno Unito verso l'Isola di Man. Inoltre, dato che l'isola è situata nel Mare d'Irlanda a una distanza molto superiore al raggio di volo delle api, essa è, dal punto di vista geografico, sufficientemente separata da zone potenzialmente infette da varroasi.

(9)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una documentazione che precisa le misure di sorveglianza applicate per alcuni anni alla popolazione delle api sull'Isola di Man e i provvedimenti presi per verificare l'assenza della varroasi in tale popolazione.

(10)

A seguito della valutazione della documentazione presentata dal Regno Unito, l'Isola di Man può essere considerata un territorio del Regno Unito indenne da varroasi.

(11)

Dovrebbero quindi essere definite le garanzie complementari richieste per gli scambi, tenendo conto delle misure già previste dalla legislazione dell'Isola di Man.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).

(3)  Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stati membri o loro territori riconosciuti come indenni da varroasi

1

2

3

4

5

Codice ISO

Stato membro

Territorio riconosciuto come indenne da varroasi

Codice TRACES

Unità veterinaria locale

Merci la cui introduzione è vietata nel territorio indicato nella terza colonna

FI

Finlandia

Isole Åland

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Covata opercolata e api mellifere adulte vive sfarfallate

UK

Regno Unito

Isola di Man

GB06301

ISOLA DI MAN

Api in qualsiasi fase del ciclo di vita, alveari già utilizzati, alveari di paglia o qualsiasi contenitore utilizzato come struttura abitativa per le api»


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/267 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2015) 738]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione di prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti ai trattamenti pertinenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato. I trattamenti pertinenti mirano ad eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici e alla situazione zoosanitaria nel paese terzo o in parti del paese terzo. La parte 4 stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto.

(3)

Il Giappone non è elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione. Tuttavia il Giappone ha chiesto di essere inserito in tale elenco per i prodotti ottenuti da animali domestici delle specie bovina e suina, artiodattili di allevamento, pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione di carni fresche nell'Unione. In forza di tale regolamento le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e se conformi alle condizioni pertinenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.

(5)

Il Giappone è elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le partite di carni bovine fresche. Si riconosce pertanto nella legislazione dell'Unione che il Giappone offre sufficienti garanzie in materia di salute degli animali per tali partite. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da animali della specie bovina, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento generico «A» di cui alla parte 4 di tale allegato.

(6)

Nel 2014 il Giappone ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 in allevamenti presenti sul suo territorio. Il Giappone ha imposto una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. Casi di HPAI del sottotipo H5 sono stati inoltre confermati tra gli uccelli selvatici sul territorio giapponese in diverse occasioni. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da pollame, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui alla parte 4 di tale allegato.

(7)

Il Giappone notifica all'OIE i focolai di malattie degli animali della specie suina e la situazione epidemiologica è favorevole in tale paese terzo per quanto riguarda le malattie cui sono sensibili i suini e per le quali le garanzie devono essere certificate in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da animali della specie suina, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui alla parte 4 di tale allegato.

(8)

Conseguentemente l'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE andrebbe modificato al fine di autorizzare l'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da animali domestici delle specie bovina e suina, artiodattili di allevamento, pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dal Giappone.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la seguente voce relativa al Giappone è inserita fra la voce relativa all'Islanda e quella relativa al Kenya:

«JP

Giappone

A

XXX

B

XXX

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


Rettifiche

19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/22


Rettifica della decisione n. 1/2008 (2008/786/CE) del comitato congiunto CE-EFTA «transito comune», del 16 giugno 2008, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 15 ottobre 2008 )

A pagina 24, allegato I, articolo 113, paragrafo 4:

anziché:

«4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, il gestore…»

leggi:

«4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, il gestore…»

A pagina 37, allegato V, punto 31.1:

anziché:

«31.1

… il destinatario autorizzato è tenuto ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito …»

leggi:

«31.1

… il destinatario autorizzato è tenuto ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione il DAT o gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito …»


19.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 404 del 30 dicembre 2006 )

(Versione rettificata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 18 gennaio 2007 )

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12/2007:

Pagina 17, Allegato, Indicazione nutrizionale «AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]»

anziché:

«L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di “[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”.»

leggi:

«L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una “fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL O DEI MINERALI]”.»