| ISSN 1977-0707 | ||
| Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37 | |
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| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 58° anno | 
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 | Rettifiche | |
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 | (1) Testo rilevante ai fini del SEE | 
| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. | 
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/1 | 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/221 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
| (1) | Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. | 
| (2) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. | 
| (3) | In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. | 
| (4) | È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità al disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. | 
| (5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
| Descrizione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazione | 
| (1) | (2) | (3) | 
| Veicolo commerciale nuovo, con quattro ruote motrici, azionato da motore a pistone con accensione per compressione (diesel), di cilindrata di 720 cm3, peso netto (compresi i fluidi) di circa 630 kg, capacità di traino non frenata di 750 kg e dimensioni di circa 300 × 160 cm. Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con due sedili (incluso quello del conducente) munita di una struttura di protezione completa contro il ribaltamento, di una piattaforma di carico composta da una robusta struttura in acciaio con un cassone con piattaforma rinforzata ribaltabile manualmente e avente una capacità di 0,4 m3 oppure di circa 400 kg. Ha un'altezza dal suolo elevata (27 cm) e un interasse di 198 cm. È munito di pneumatici fuoristrada del tipo per macchina per movimento terra, di freni a disco in bagno d'olio, di un dispositivo di rimorchio e di un gancio da traino anteriore. Il veicolo ha una velocità limitata di 25 km/h ed un'elevata capacità di frenata. Il veicolo è concepito per uso fuoristrada, particolarmente per terreni molto accidentati. Il veicolo è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni, ad esempio spingere, tirare rimorchi, spostare animali, trasportare piante, scatole, acqua e attrezzature, munizioni ed alimenti per animali. (*1) Cfr. illustrazione. | 8704 21 91 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8704 , 8704 21 e 8704 21 91 . Il veicolo è concepito come veicolo multiuso che può essere utilizzato per una serie di funzioni in ambienti diversi. Esso presenta le caratteristiche obiettive degli autoveicoli per il trasporto di merci della voce 8704 (cfr. anche i pareri di classificazione 8704 31/3 e 8704 90/1 del sistema armonizzato). Il veicolo non è un autocarro a cassone ribaltabile destinato ad essere utilizzato fuori della rete stradale. Non è un veicolo di costruzione robusta con cassone ribaltabile o fondo apribile, costruito per il trasporto di sterro o di materiali diversi [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8704 , sesto paragrafo, punto 1)]. La classificazione nella sottovoce 8704 10 è pertanto esclusa. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8704 21 91 come autoveicolo nuovo per il trasporto di merci. | 
(*1) L'illustrazione è fornita soltanto a titolo informativo.
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/4 | 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/222 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2015
che esclude, per il 2015, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca a norma del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico. | 
| (2) | Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l'allegato II del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2) ha fissato le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2015. | 
| (3) | A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell'ultimo periodo di dichiarazione. | 
| (4) | Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2015 le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca. | 
| (5) | Il regolamento (UE) n. 1221/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2015. | 
| (6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2015 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/5 | 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/223 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. | 
| (2) | Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
| (EUR/100 kg) | ||
| Codice NC | Codice dei paesi terzi (1) | Valore forfettario all'importazione | 
| 0702 00 00 | EG | 138,6 | 
| IL | 97,8 | |
| MA | 87,0 | |
| TR | 113,2 | |
| ZZ | 109,2 | |
| 0707 00 05 | EG | 191,6 | 
| JO | 217,9 | |
| TR | 195,8 | |
| ZZ | 201,8 | |
| 0709 91 00 | EG | 57,5 | 
| ZZ | 57,5 | |
| 0709 93 10 | MA | 225,7 | 
| TR | 232,1 | |
| ZZ | 228,9 | |
| 0805 10 20 | EG | 46,8 | 
| IL | 75,5 | |
| MA | 54,3 | |
| TN | 50,6 | |
| TR | 67,8 | |
| ZZ | 59,0 | |
| 0805 20 10 | IL | 146,2 | 
| MA | 107,7 | |
| ZZ | 127,0 | |
| 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 | EG | 74,4 | 
| IL | 143,3 | |
| JM | 116,6 | |
| MA | 111,0 | |
| TR | 80,4 | |
| ZZ | 105,1 | |
| 0805 50 10 | TR | 65,0 | 
| ZZ | 65,0 | |
| 0808 10 80 | BR | 65,7 | 
| CL | 89,9 | |
| CN | 119,5 | |
| MK | 22,6 | |
| US | 197,5 | |
| ZZ | 99,0 | |
| 0808 30 90 | CL | 291,0 | 
| ZA | 121,4 | |
| ZZ | 206,2 | |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/8 | 
DECISIONE (EURATOM) 2015/224 DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2015
che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47, terzo comma, e l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
| (1) | La decisione 2007/198/Euratom del Consiglio (1) ha istituito l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Impresa comune») per rendere disponibile il contributo della Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER e alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone, nonché per preparare e coordinare un programma di attività in vista della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione nucleare e dei relativi impianti. | 
| (2) | La decisione 2007/198/Euratom è stata modificata con decisione 2013/791/Euratom del Consiglio (2), per consentire il finanziamento delle attività svolte dall'impresa comune durante il periodo 2014-2020. | 
| (3) | Nelle conclusioni del 12 luglio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lo stato di avanzamento di ITER e possibili vie per il futuro», il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare e stabilire le modalità con cui la Commissione, gli Stati membri e l'Impresa comune dovrebbero assolvere le loro responsabilità e i loro compiti in relazione al progetto ITER. | 
| (4) | Il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Verso una solida gestione e la governance del progetto ITER», pubblicato il 9 novembre 2010, ha individuato un elenco dettagliato di azioni che doveva essere indirizzato soprattutto, a livello internazionale, all'Organizzazione ITER o, a livello europeo, soprattutto all'Impresa comune. | 
| (5) | In seguito all'adesione della Croazia all'Unione in data 1o luglio 2013, è necessario modificare lo statuto dell'Impresa comune per concedere alla Croazia diritti di voto in seno al consiglio di direzione dell'Impresa comune. Occorrono ulteriori modifiche di tale statuto al fine di migliorare la gestione e la governance dell'Impresa comune. Per tenere conto delle modifiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal trattato di Lisbona, occorre inoltre aggiornare il riferimento alle disposizioni relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea. | 
| (6) | A norma dello statuto dell'Impresa comune, il consiglio di direzione dell'Impresa comune ha approvato le modifiche della decisione 2007/198/Euratom proposte dalla Commissione. | 
| (7) | Dovrebbe essere istituito un comitato di amministrazione e di gestione per elaborare pareri e raccomandazioni in vista dell'adozione di documenti fondamentali da parte del consiglio di direzione. Tale comitato dovrebbe inoltre fornire consulenza o raccomandazioni su specifiche questioni amministrative e finanziarie su richiesta del direttore o del consiglio di direzione. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti a tale comitato. Ciascun membro dell'Impresa comune dovrebbe avere il diritto di nominare un proprio rappresentante che partecipi a detto comitato. | 
| (8) | È opportuno istituire un comitato per gli acquisti e i contratti affinché fornisca raccomandazioni al direttore dell'Impresa comune in materia di aggiudicazione dei contratti, della concessione di sovvenzioni e delle questioni connesse. I membri di tale comitato dovrebbero essere nominati per partecipare a titolo personale dal consiglio di direzione. | 
| (9) | Dovrebbe essere istituito un bureau per assistere il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di delegare i compiti al citato bureau. Quest'ultimo dovrebbe essere composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati che assistono il consiglio di direzione, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER (Francia). Il comitato di direzione dovrebbe avere facoltà di nominare altre persone come membri del bureau. | 
| (10) | Conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Pertanto, è opportuno rafforzare i diritti della Commissione al fine di assicurare la conformità delle decisioni del consiglio di direzione con il diritto comunitario. | 
| (11) | È auspicabile consolidare organismi designati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione come una rete che fornisca all'Impresa comune un sostegno stabile e a lungo termine in materia di ricerca e sviluppo, sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal programma europeo sulla fusione e di quelle che saranno sviluppate in futuro. | 
| (12) | È necessario tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento delegato UE) n. 1268/2012 della Commissione (4) e, in particolare, del ruolo del revisore interno della Commissione in quanto revisore interno dell'Impresa comune. | 
| (13) | La decisione 2007/198/Euratom assicura il finanziamento delle attività dell'Impresa comune per il periodo 2014-2020. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dello statuto dell'Impresa comune dispone che il contributo di Euratom sia reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. È opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per tener conto del fatto che il finanziamento per il periodo 2014-2020 non sarà più disponibile tramite il programma quadro Euratom. | 
| (14) | È opportuno inoltre aggiornare la decisione 2007/198/Euratom per quanto riguarda le disposizioni concernenti la protezione degli interessi finanziari dei membri dell'Impresa comune. | 
| (15) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/198/Euratom, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/198/Euratom è così modificata:
| 1) | l'articolo 5 è così modificato: 
 
 | 
| 2) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis bis Tutela degli interessi finanziari dei membri L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.» | 
| 3) | all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti nei confronti l'Impresa comune, comprese le decisioni del suo consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.» | 
| 4) | l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. | 
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
(2) Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2007/198/Euratom è così modificato:
| 1) | l'articolo 5 è così modificato: 
 
 
 
 | 
| 2) | l'articolo 6 è così modificato: 
 
 
 | 
| 3) | l'articolo 7 è soppresso; | 
| 4) | all'articolo 8, il paragrafo 4 è così modificato: 
 
 
 | 
| 5) | sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 8 bis Comitato di amministrazione e di gestione 1. Su richiesta del direttore o del consiglio di direzione, il comitato di amministrazione e di gestione fornisce consulenza o raccomandazioni su questioni specifiche relative alla pianificazione amministrativa e finanziaria dell'Impresa comune e assolve qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione. 2. In particolare, il comitato di amministrazione e di gestione elabora pareri e raccomandazioni per il consiglio di direzione concernenti il bilancio, i conti annuali, il piano di progetto, il programma di lavoro, il piano previsionale delle risorse, l'organigramma del personale, il piano per la politica del personale e altre questioni connesse. 3. Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato di amministrazione e di gestione tra i rappresentanti, con pertinente esperienza professionale nell'amministrazione e nella gestione, nominati dai membri dell'Impresa comune. Euratom è membro del comitato di amministrazione e di gestione. 4. I membri del comitato di amministrazione e gestione svolgono le loro funzioni nell'interesse generale dell'Impresa comune. 5. Il comitato di amministrazione e di gestione adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione. Articolo 8 ter Il comitato per gli acquisti e i contratti 1. Il comitato per gli acquisti e i contratti fornisce al direttore raccomandazioni sulle strategie in materia di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni, sull'attribuzione e sul monitoraggio dei contratti e su altre questioni connesse. 2. Il consiglio di direzione nomina i membri del comitato per gli acquisti e i contratti tra persone con pertinente esperienza professionale nel settore degli appalti e in materia contrattuale. I membri del consiglio di direzione non devono essere membri del comitato per gli acquisti e i contratti. 3. I membri del comitato per gli acquisti e i contratti non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. 4. Il comitato per gli acquisti e i contratti adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.» | 
| 6) | l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Consiglio di programma scientifico 1. Il consiglio di programma scientifico fornisce al consiglio di direzione e al direttore, se necessario, il proprio parere sull'adozione e sull'attuazione del piano di progetto e sul programma di lavoro. 2. Il consiglio di direzione nomina i membri del consiglio di programma scientifico tra persone di pertinente esperienza professionale nei settori scientifici e ingegneristici relativi alla fusione e alle attività associate. 3. I membri del consiglio di programma scientifico non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Impresa comune. 4. Il consiglio di programma scientifico adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.» | 
| 7) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Bureau 1. Il bureau assiste il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione. 2. Il bureau è composto dal presidente del consiglio di direzione, dai presidenti dei comitati, da un rappresentante di Euratom e da un rappresentante dello Stato che ospita ITER. Il consiglio di direzione può nominare altre persone come membri del bureau. 3. La presidenza del bureau è assicurata dal presidente del consiglio di direzione. 4. I membri del bureau esercitano le loro funzioni nell'interesse generale dell'Impresa comune. 5. Il bureau adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.» | 
| 8) | l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Programma di lavoro e piano previsionale delle risorse Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e il programma di lavoro e il bilancio annuali dettagliati.» | 
| 9) | all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
 | 
| 10) | l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Relazione annuale La relazione annuale descrive l'attuazione del programma di lavoro da parte dell'Impresa comune. In particolare, indica le attività condotte dall'Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'Impresa comune. La relazione annuale è redatta dal direttore, valutata dal consiglio di direzione e inviata, corredata della valutazione, dal consiglio di direzione ai membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.» | 
| 11) | all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la data «15 giugno» è sostituita dalla data «1o giugno»; | 
| 12) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 15 bis Creazione di una rete con gli organismi designati nei settori della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione 1. Nell'esercizio delle sue attività, l'Impresa comune si avvale delle conoscenze e delle strutture realizzate dai competenti organismi pubblici di ricerca che lavorano nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di fusione. 2. Il consiglio di direzione, su proposta del direttore, redige un elenco, che sarà reso pubblico, degli organismi competenti designati dai membri che sono autorizzati a svolgere, da soli o in rete, attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'esecuzione dei compiti dell'Impresa comune. Tali attività possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Impresa comune. 3. Le modalità di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo garantiscono la trasparenza e la concorrenza fra organismi pubblici di ricerca e sono stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative norme di attuazione di cui all'articolo 13 e all'allegato III.» | 
| 13) | nell'allegato I dello statuto dell'Impresa comune, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserita la seguente voce: 
 ; | 
| 14) | l'allegato II dello statuto dell'Impresa comune è così modificato: 
 
 | 
| 15) | l'allegato III dello statuto dell'Impresa comune è così modificato: 
 
 
 | 
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/15 | 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/225 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2015
che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria
[notificata con il numero C(2015) 631]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme comprendono requisiti di igiene per il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari. | 
| (2) | La decisione 2009/861/CE della Commissione (2) prevede alcune deroghe ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004 per gli stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria in essa elencati. Tale decisione si applica fino al 31 dicembre 2015. | 
| (3) | Di conseguenza, in deroga alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 853/2004, ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di cui all'allegato I della decisione 2009/861/CE è consentito trasformare latte conforme e non conforme a condizione che tale trasformazione di latte conforme e non conforme avvenga su linee di produzione separate. Determinati stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'allegato II di tale decisione possono inoltre trasformare latte non conforme senza il ricorso a linee di produzione separate. | 
| (4) | La Bulgaria ha inviato alla Commissione un elenco riveduto e aggiornato di questi stabilimenti di trasformazione del latte il 28 aprile 2014, il 18 agosto 2014 e il 2 dicembre 2014. | 
| (5) | In tale elenco lo stabilimento di cui al n. 4 (BG 1212001 «S i S — 7» EOOD) della tabella di cui all'allegato I della decisione 2009/861/CE è stato soppresso in quanto ha cessato le sue attività. | 
| (6) | Alcuni stabilimenti attualmente figuranti nell'allegato II della decisione 2009/861/CE della Commissione sono inoltre stati soppressi in quell'elenco riveduto e aggiornato in quanto sono ora autorizzati a trasformare soltanto latte conforme destinato a essere commercializzato sul mercato interno dell'Unione. Tali stabilimenti sono elencati nella tabella di cui all'allegato II della decisione 2009/861/CE al n. 3 (0912016 OOD «Persenski»), n. 8 (1612064 OOD «Ikay»), n. 11 (2512021 «Keya-Komers-03» EOOD), n. 22 (BG 1612051 ET «Radev-Radko Radev»), n. 37 (1512010 ET «Militsa Lazarova-90»), n. 50 (BG 1112016 Mandra «IPZHZ»), n. 51 (BG 1712042 ET «Madar») n. 54 (1312005 «Ravnogor» OOD), n. 63 (BG 2612034 ET «Eliksir-Petko Petev») n. 75 (2312033 «Balkan spetsial» OOD) e n. 79 (2612015 ET «Detelina 39»). | 
| (7) | In tale elenco sono stati inoltre soppressi gli stabilimenti di cui al n. 7 (1612049 «Alpina-Milk» EOOD), n. 21 (BG 1612028 ET «Slavka Todorova»), n. 23 (BG 1612066 «Lakti ko» OOD) e n. 71 (2012032 «Kiveks» OOD) della tabella di cui all'allegato II della decisione 2009/861/CE in quanto hanno cessato le loro attività. | 
| (8) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/861/CE. | 
| (9) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Decisione 2009/861/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 83).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco degli stabilimenti lattieri autorizzati a trasformare latte conforme e latte non conforme di cui all'articolo 2
| N. | N. veterinario | Nome dello stabilimento | Città, via o comune, regione | 
| 1 | BG 0612027 | “Mlechen ray — 2” EOOD | gr. Vratsa kv. “Bistrets” | 
| 2 | BG 0612043 | ET “Zorov — 91 — Dimitar Zorov” | gr. Vratsa Mestnost “Parshevitsa” | 
| 3 | BG 2112001 | “Rodopeya — Belev” EOOD | Ul. “Trakya” 20 Smolyan | 
| 4 | BG 2812003 | “Balgarski yogurt” OOD | s. Veselinovo, obl. Yambolska | 
«ALLEGATO II
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all'articolo 3
| N. | N. veterinario | Nome dello stabilimento | Città, via o comune, regione | 
| 1 | BG 2412037 | “Stelimeks” EOOD | s. Asen | 
| 2 | 0912015 | “Anmar” OOD | s. Padina obsht. Ardino | 
| 3 | 1012014 | ET “Georgi Gushterov DR” | s. Yahinovo | 
| 4 | 1012018 | “Evro miyt end milk” EOOD | gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo | 
| 5 | 1112017 | ET “Rima — Rumen Borisov” | s. Vrabevo | 
| 6 | 2112008 | MK “Rodopa milk” | s. Smilyan obsht. Smolyan | 
| 7 | 2412039 | “Penchev” EOOD | gr. Chirpan ul. “Septemvriytsi” 58 | 
| 8 | 0112014 | ET “Veles — Kostadin Velev” | gr. Razlog ul. “Golak” 14 | 
| 9 | 2312041 | “Danim-D.Stoyanov” EOOD | gr. Elin Pelin m-st Mansarovo | 
| 10 | 0712001 | “Ben Invest” OOD | s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo | 
| 11 | 1512012 | ET “Ahmed Tatarla” | s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol | 
| 12 | 2212027 | “Ekobalkan” OOD | gr. Sofia bul “Evropa” 138 | 
| 13 | 2312030 | ET “Favorit — D.Grigorov” | s. Aldomirovtsi | 
| 14 | 2312031 | ET “Belite kamani” | s. Dragotintsi | 
| 15 | BG 1512033 | ET “Voynov — Ventsislav Hristakiev” | s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi | 
| 16 | BG 1512029 | “Lavena” OOD | s. Dolni Dębnik obl. Pleven | 
| 17 | BG 2112029 | ET “Karamfil Kasakliev” | gr. Dospat | 
| 18 | BG 0912004 | “Rodopchanka” OOD | s. Byal izvor obsht. Ardino | 
| 19 | 0112003 | ET “Vekir” | s. Godlevo | 
| 20 | 0112013 | ET “Ivan Kondev” | gr. Razlog Stopanski dvor | 
| 21 | 0212037 | “Megakomers” OOD | s. Lyulyakovo obsht. Ruen | 
| 22 | 0512003 | SD “LAF — Velizarov i sie” | s. Dabravka obsht. Belogradchik | 
| 23 | 0612035 | OOD “Nivego” | s. Chiren | 
| 24 | 0612041 | ET “Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova” | gr. Vratsa ul. “Ilinden” 3 | 
| 25 | 0612042 | ET “Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova” | gr. Krivodol ul. “Vasil Levski” | 
| 26 | 1012008 | “Kentavar” OOD | s. Konyavo obsht. Kyustendil | 
| 27 | 1212031 | “ADL” OOD | s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi | 
| 28 | 1512006 | “Mandra” OOD | s. Obnova obsht. Levski | 
| 29 | 1512008 | ET “Petar Tonovski — Viola” | gr. Koynare ul. “Hr.Botev” 14 | 
| 30 | 1612024 | SD “Kostovi — EMK” | gr. Saedinenie ul. “L.Karavelov” 5 | 
| 31 | 1612043 | ET “Dimitar Bikov” | s. Karnare obsht. “Sopot” | 
| 32 | 1712046 | ET “Stem — Tezdzhan Ali” | gr. Razgrad ul. “Knyaz Boris” 23 | 
| 33 | 2012012 | ET “Olimp — P.Gurtsov” | gr. Sliven m-t “Matsulka” | 
| 34 | 2112003 | “Milk — inzhenering” OOD | gr.Smolyan ul. “Chervena skala” 21 | 
| 35 | 2112027 | “Keri” OOD | s. Borino, obsht. Borino | 
| 36 | 2312023 | “Mogila” OOD | gr. Godech, ul. “Ruse” 4 | 
| 37 | 2512018 | “Biomak” EOOD | gr. Omurtag ul. “Rodopi” 2 | 
| 38 | 2712013 | “Ekselans” OOD | s. Osmar, obsht. V. Preslav | 
| 39 | 2812018 | ET “Bulmilk — Nikolay Nikolov” | s. General Inzovo, obl. Yambolska | 
| 40 | 2812010 | ET “Mladost-2-Yanko Yanev” | gr. Yambol, ul. “Yambolen” 13 | 
| 41 | BG 1012020 | ET “Petar Mitov — Universal” | s. Gorna Grashtitsa obsht. Kyustendil | 
| 42 | BG 0912011 | ET “Alada — Mohamed Banashak” | s. Byal izvor obsht. Ardino | 
| 43 | 1112026 | “ABLAMILK” EOOD | gr. Lukovit ul. “Yordan Yovkov” 13 | 
| 44 | 1712010 | “Bulagrotreyd — chastna kompaniya” EOOD | s. Yuper Industrialen kvartal | 
| 45 | 2012011 | ET “Ivan Gardev 52” | gr. Kermen ul. “Hadzhi Dimitar” 2 | 
| 46 | 2012024 | ET “Denyo Kalchev 53” | gr. Sliven ul. “Samuilovsko shose” 17 | 
| 47 | 2112015 | OOD “Rozhen Milk” | s. Davidkovo, obsht. Banite | 
| 48 | 2112026 | ET “Vladimir Karamitev” | s. Varbina obsht. Madan | 
| 49 | 2312007 | ET “Agropromilk” | gr. Ihtiman ul. “P.Slaveikov” 19 | 
| 50 | BG 1812008 | “Vesi” OOD | s. Novo selo | 
| 51 | BG 2512003 | “Si Vi Es” OOD | gr. Omurtag Promishlena zona | 
| 52 | 0812030 | “FAMA” AD | gr. Dobrich bul. “Dobrudzha” 2 | 
| 53 | 0912003 | “Koveg-mlechni produkti” OOD | gr. Kardzhali Promishlena zona | 
| 54 | 1412015 | ET “Boycho Videnov — Elbokada 2000” | s. Stefanovo obsht. Radomir | 
| 55 | 1712017 | “Diva 02” OOD | gr. Isperih ul. “An.Kanchev” | 
| 56 | 1712037 | ET “Ali Isliamov” | s. Yasenovets | 
| 57 | 1712043 | “Maxima milk” OOD | s. Samuil | 
| 58 | 2012010 | “Saray” OOD | s. Mokren | 
| 59 | 2012036 | “Minchevi” OOD | s. Korten | 
| 60 | 2212009 | “Serdika-94” OOD | gr. Sofia kv. Zheleznitza | 
| 61 | 2312028 | ET “Sisi Lyubomir Semkov” | s. Anton | 
| 62 | 2312039 | EOOD “Laktoni” | s. Ravno pole, obl. Sofiyska | 
| 63 | 2412040 | “Inikom” OOD | gr. Galabovo ul. “G.S.Rakovski” 11 | 
| 64 | 2512011 | ET “Sevi 2000 — Sevie Ibryamova” | s. Krepcha obsht. Opaka | 
| 65 | 2812002 | “Arachievi” OOD | s. Kirilovo, obl. Yambolskà | 
| 66 | BG 1612021 | ET “Deni — Denislav Dimitrov — Ilias Islamov” | s. Briagovo obsht. Gulyantsi | 
| 67 | 2012008 | “Raftis” EOOD | s. Byala | 
| 68 | 2112023 | ET “Iliyan Isakov” | s. Trigrad obsht. Devin | 
| 69 | 2312020 | “MAH 2003” EOOD | gr. Etropole bul. “Al. Stamboliyski” 21 | 
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/21 | 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/226 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda la definizione di legname sensibile e le misure da adottare nelle zone delimitate
[notificata con il numero C(2015) 645]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
| (1) | L'applicazione della decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione (2) ha portato a concludere che la definizione di legname sensibile dovrebbe comprendere il legname di conifere (Coniferales) che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, gli alveari e le cassette-nido per uccelli, tenendo conto dei rischi specifici connessi ai frequenti movimenti degli alveari e di tali cassette. Andrebbe inoltre escluso da tale definizione il legname sottoposto a un trattamento volto ad eliminare il rischio legato alla presenza del nematode del pino (PWN). | 
| (2) | In considerazione della natura del vettore, tutte le piante sensibili abbattute e i residui dell'abbattimento che si trovano nelle zone cuscinetto andrebbero immediatamente rimossi. | 
| (3) | È opportuno chiarire che il legno privo di corteccia che sia stato sottoposto ad apposito trattamento termico a norma della decisione di esecuzione 2012/535/UE può essere trasportato anche durante la stagione di volo del vettore. | 
| (4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE. | 
| (5) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificata come segue:
| 1) | All'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
 Per legname sensibile non si intendono legname segato e tronchi di Taxus L. e di Thuja L. né legname che sia stato sottoposto a un trattamento volto ad eliminare il rischio legato alla presenza del nematode del pino (PWN).» | 
| 2) | All'articolo 13, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
 | 
| 3) | All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno, alveari e cassette-nido per uccelli adeguatamente attrezzati ad apporre una marcatura, in conformità all'allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, sul materiale da imballaggio in legno, sugli alveari e sulle cassette-nido per uccelli ottenuti utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE. Tali produttori sono qui di seguito designati “produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati”.» | 
| 4) | Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. | 
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).
ALLEGATO
Gli allegati della decisione di esecuzione 2012/535/UE sono così modificati:
| 1) | Nell'allegato I è inserito il seguente punto 9 bis): 
 | 
| 2) | Nell'allegato II è inserito il seguente punto 3 bis): 
 | 
| 3) | Nell'allegato III, sezione 1, punto 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
 
 | 
Rettifiche
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/24 | 
Rettifica del regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365 del 19 dicembre 2014 )
A pagina 48, articolo 1, punto 2, nuovo articolo 2 quinquies, paragrafo 4:
anziché:
«4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio conclusi prima del 20 dicembre 2014, o …»
leggi:
«4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio conclusi prima del 20 dicembre 2014, o …»
| 13.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 37/24 | 
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/199 della Commissione, del 9 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33 del 10 febbraio 2015 )
Pagina 13, nell'allegato:
anziché:
| «US | 169,6» | 
leggi:
| «US | 169,9» |