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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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12.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/212 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2015
che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l'elaborazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «FEAD»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014. |
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(2) |
Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014, è necessario definire le specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. |
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(3) |
È opportuno che le specifiche tecniche dettagliate del sistema di registrazione e conservazione dei dati siano sufficientemente documentate da garantire la disponibilità di una pista di controllo che permetta di verificare la conformità ai requisiti di legge. |
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(4) |
È inoltre opportuno che il sistema di registrazione e conservazione dei dati comprenda funzioni di informazione e strumenti di ricerca adeguati che permettano di reperire e aggregare facilmente le informazioni in esso memorizzate a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni generali
Il sistema di registrazione e di conservazione dei dati relativi alle operazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 è conforme alle specifiche tecniche di cui agli articoli da 2 a 5.
Articolo 2
Protezione e conservazione dei dati, dei documenti e loro integrità
1. L'accesso al sistema si basa su diritti predefiniti per i diversi tipi di utilizzatori e viene soppresso quando non è più necessario.
2. Il sistema conserva traccia di tutte le attività di registrazione, modifica e cancellazione di dati e documenti.
3. Il sistema non consente di modificare il contenuto dei documenti recanti una firma elettronica. Una validazione temporale non modificabile, atta a certificare il deposito del documento recante una firma elettronica, viene generata e allegata al documento. La cancellazione di tali documenti viene registrata conformemente al paragrafo 2.
4. Vengono effettuati regolari backup dei dati. Il backup contenente una copia dell'intero contenuto dell'archivio di file elettronici è immediatamente disponibile in caso di emergenza.
5. L'archivio elettronico è protetto contro il rischio di eventuali perdite o alterazioni della sua integrità. Tale protezione comprende la protezione fisica contro temperature e livelli di umidità non appropriati, sistemi antincendio e antifurto, sistemi adeguati di protezione contro virus informatici, hacker e altre forme di accesso non autorizzato.
6. Il sistema prevede la migrazione dei dati, del formato e dell'ambiente informatico a intervalli sufficienti a garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti e dei dati fino alla fine del periodo pertinente di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014.
Articolo 3
Funzioni di ricerca e di informazione
Il sistema include:
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a) |
strumenti di ricerca appropriati che permettono di recuperare facilmente documenti, dati e relativi metadati; |
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b) |
una funzione di informazione che consente la produzione di relazioni sulla base di criteri predefiniti, in particolare per i dati di cui al regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (3); |
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c) |
la possibilità di salvare, esportare o stampare le relazioni di cui alla lettera b), o un collegamento a un'applicazione esterna che permetta tale possibilità. |
Articolo 4
Documentazione relativa al sistema
L'autorità di gestione fornisce una documentazione funzionale e tecnica completa e aggiornata sul funzionamento e sulle caratteristiche del sistema, accessibile su richiesta dei soggetti pertinenti incaricati della gestione del programma, della Commissione e della Corte dei conti europea.
La documentazione di cui al primo comma fornisce la prova dell'attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014 nello Stato membro interessato.
Articolo 5
Sicurezza dello scambio di informazioni
Il sistema utilizzato è protetto da misure di sicurezza adeguate relative alla classificazione dei documenti, alla protezione dei sistemi informativi e alla tutela dei dati personali. Tali misure sono conformi alle norme internazionali e alle prescrizioni del diritto nazionale.
Le misure di sicurezza di cui al primo comma proteggono le reti e i mezzi di trasmissione quando il sistema utilizzato interagisce con altri moduli e sistemi.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 32).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).
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12.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/213 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
EG |
268,7 |
|
IL |
101,6 |
|
|
MA |
78,7 |
|
|
TR |
113,7 |
|
|
ZZ |
140,7 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
JO |
217,9 |
|
|
TR |
195,6 |
|
|
ZZ |
201,7 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
57,5 |
|
ZZ |
57,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
226,5 |
|
TR |
232,1 |
|
|
ZZ |
229,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
45,8 |
|
IL |
68,3 |
|
|
MA |
54,7 |
|
|
TN |
62,0 |
|
|
TR |
67,1 |
|
|
ZZ |
59,6 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
144,0 |
|
MA |
93,4 |
|
|
ZZ |
118,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
74,4 |
|
IL |
146,7 |
|
|
JM |
116,6 |
|
|
MA |
131,6 |
|
|
TR |
78,6 |
|
|
ZZ |
109,6 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
61,5 |
|
ZZ |
61,5 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
65,7 |
|
CL |
89,9 |
|
|
CN |
119,5 |
|
|
MK |
22,6 |
|
|
US |
171,5 |
|
|
ZZ |
93,8 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
291,0 |
|
ZA |
99,7 |
|
|
ZZ |
195,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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12.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/7 |
DECISIONE (UE) 2015/214 DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2015
che adotta il piano strategico generale Shift2Rail
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato I,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il piano generale Shift2Rail dovrebbe essere definito ed elaborato dall'impresa comune S2R in collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea e la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), con l'obiettivo di guidare l'innovazione nel settore ferroviario a lungo termine. |
|
(2) |
Il piano generale Shift2Rail dovrebbe individuare le priorità fondamentali e le innovazioni operative e tecnologiche essenziali richieste da tutti i soggetti interessati per raggiungere gli obiettivi dell'impresa comune Shift2Rail di cui al regolamento (UE) n. 642/2014. |
|
(3) |
Il piano generale Shift2Rail dovrebbe essere orientato alle prestazioni e strutturato intorno a un numero limitato di settori, o programmi di innovazione, come specificato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 642/2014, |
|
(4) |
La versione del piano generale Shift2Rail approvata dal consiglio di direzione il 24 settembre 2014, che integra importanti contributi dei soggetti interessati, costituisce la base per l'invito per i membri associati pubblicato dalla Commissione il 6 ottobre 2014 in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 642/2014 e la base per l'istituzione del piano di lavoro dell'impresa comune Shift2Rail, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il piano strategico generale Shift2Rail è adottato.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
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12.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/215 DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2015
relativa all'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di parti delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativamente al sistema d'informazione Schengen nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3,
considerando che:
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(1) |
Con la decisione 2000/365/CE, il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a partecipare a parti dell'acquis di Schengen. |
|
(2) |
A seguito delle notifiche del Regno Unito con cui questo dichiarava di volersi avvalere delle possibilità di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la decisione 2000/365/CE è stata modificata dalla decisione 2014/857/UE del Consiglio (2). |
|
(3) |
In conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea («protocollo Schengen»), allegato al TUE e al TFUE, la decisione 2000/365/CE stabilisce all'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della stessa, che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), nonché altre disposizioni pertinenti relative al sistema d'informazione Schengen (SIS) adottate a partire dal 1o dicembre 2009 ma non ancora messe in applicazione, hanno effetto, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto, quando saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione, per mezzo di una decisione di esecuzione adottata dal Consiglio deliberando all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito. |
|
(4) |
Nel novembre 2012, il Regno Unito ha espresso l'intenzione di avviare l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen: il SIS e le relative norme in materia di protezione dei dati. |
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(5) |
Nel luglio 2013, è stato trasmesso un questionario al Regno Unito, le cui risposte sono state messe agli atti. Successivamente è stata effettuata una visita di verifica e di valutazione nel Regno Unito in conformità delle procedure applicabili in materia di protezione dei dati. |
|
(6) |
Per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati, dalle risposte al questionario e dalla visita effettuata nell'ottobre 2013 è emerso che i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale, di infrastruttura e di materiale disponibile erano stati soddisfatti. |
|
(7) |
Di conseguenza, il Consiglio è stato in grado di concludere, in data 3 marzo 2014, che sono stati riuniti i presupposti per l'attuazione da parte del Regno Unito delle disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano la protezione dei dati, così consentendo che tali disposizioni e il loro successivo sviluppo abbiano effetto per il Regno Unito. |
|
(8) |
Il Regno Unito ha indicato di essere disposto ad applicare provvisoriamente le parti dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS, a decorrere dal 13 febbraio 2015. |
|
(9) |
Entro sei mesi dalla data dell'applicazione provvisoria di dette parti dell'acquis di Schengen dovrebbero essere effettuate nel Regno Unito visite di valutazione del funzionamento del SIS al fine di verificarne il corretto funzionamento nonché la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI (3). |
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(10) |
In conformità dell'articolo 23, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (4), la decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 (5) («decisione del 16 settembre 1998») continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2016 per quanto riguarda le procedure di valutazione del Regno Unito ai fini di detta valutazione. |
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(11) |
In considerazione dei risultati di tale valutazione, l'applicazione definitiva delle parti pertinenti del SIS per il Regno Unito dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della decisione 2000/365/CE, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo Schengen. |
|
(12) |
Con la presente decisione dovrebbero pertanto essere messe provvisoriamente in applicazione le parti dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE nella misura in cui si riferiscono al funzionamento del SIS. Sulla base del positivo completamento di dette valutazioni, il Consiglio dovrebbe, entro il 31 ottobre 2015, esaminare la situazione al fine dell'adozione di una decisione di esecuzione che stabilisca la data per la loro messa in applicazione definitiva. |
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(13) |
Conformemente all'articolo 2 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (6), il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) è stato consultato, in conformità dell'articolo 4 del suddetto accordo, in merito alla preparazione della presente decisione. |
|
(14) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10). |
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(15) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui si riferiscono alla protezione dei dati, hanno effetto e si applicano al Regno Unito nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia a decorrere dal 13 febbraio 2015.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui si riferiscono al funzionamento del SIS, hanno effetto e si applicano al Regno Unito nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia in via provvisoria e alle condizioni specificate nel presente articolo, a decorrere dal 13 febbraio 2015.
3. A decorrere dal 1o marzo 2015, le segnalazioni SIS definite nei capi V (segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione), VI (segnalazione di persone scomparse), VII (segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario), VIII (segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) e IX (segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale) della decisione 2007/533/GAI, nonché informazioni supplementari e dati complementari ai sensi del relativo articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione del Regno Unito in conformità della suddetta decisione.
4. A decorrere dal 13 aprile 2015 il Regno Unito inserisce i dati nel SIS e utilizza i dati SIS di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in conformità della decisione 2007/533/GAI.
Articolo 2
1. Entro sei mesi dalla data dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS, sono realizzate visite di valutazione nel Regno Unito in conformità delle procedure pertinenti previste dalla decisione del 16 settembre 1998, per verificare il corretto funzionamento del SIS e la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI.
2. In conformità delle disposizioni pertinenti della decisione del 16 settembre 1998, la relazione su tali visite di valutazione è presentata al Consiglio.
3. Previo positivo completamento di tali valutazioni, entro il 31 ottobre 2015, il Consiglio esamina la situazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della decisione 2000/365/CE, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo Schengen, al fine di adottare una decisione di esecuzione che fissi la data per l'applicazione definitiva da parte del Regno Unito delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(2) Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(4) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(5) Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138).
(6) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(10) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(11) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(12) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
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12.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/216 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2015
che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda il riferimento al sistema armonizzato (SA) nel modello di certificato per le preparazioni di carni e che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa a Israele nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati
[notificata con il numero C(2015) 438]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(2) |
L'allegato II, parte 2, di detta decisione istituisce un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato. |
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(3) |
Israele figura nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese da cui è autorizzata, tra l'altro, l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano, ottenuti da pollame, da selvaggina da penna di allevamento e da volatili selvatici e sottoposti a un trattamento generico («trattamento A»). |
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(4) |
Nel giugno 2014 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato un audit in Israele al fine di valutare i controlli di polizia sanitaria effettuati sul pollame e sui prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione («l'audit del 2014»). |
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(5) |
L'audit del 2014 ha individuato diverse carenze importanti, prontamente affrontate da Israele, concernenti le misure di lotta contro la malattia di Newcastle e la certificazione veterinaria dei prodotti ottenuti dal pollame destinati all'introduzione nell'Unione. |
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(6) |
Nonostante l'impegno profuso e alcuni miglioramenti apportati da Israele nel campo della biosicurezza e di altre misure di prevenzione della malattia di Newcastle nel corso degli ultimi anni, continuano a verificarsi regolarmente focolai di tale malattia sia negli allevamenti domestici di pollame sia in quelli commerciali ed è improbabile che la malattia possa essere pienamente controllata ed eradicata a breve termine. |
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(7) |
A causa del persistere del virus della malattia di Newcastle in Israele e del continuo verificarsi di focolai negli allevamenti commerciali di pollame è necessario prevedere maggiori garanzie per la sicurezza dell'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti dal pollame provenienti da Israele. |
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(8) |
Data l'attuale situazione epidemiologica della malattia di Newcastle in tale paese, l'attuale «trattamento A» prescritto per Israele dalla decisione 2007/777/CE e che non prevede l'obbligo di raggiungere una temperatura specifica durante la lavorazione, non è sufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale associati all'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, ratiti di allevamento e volatili selvatici. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE al fine di richiedere l'applicazione del più rigoroso «trattamento D», in base al quale i prodotti devono essere lavorati a una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa in modo da inattivare ogni virus della malattia di Newcastle eventualmente presente nella materia prima. |
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(10) |
A causa della situazione relativa alla sanità animale in Israele, si prevede inoltre di introdurre, mediante una modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4), restrizioni all'introduzione nell'Unione di altri prodotti ottenuti dal pollame contemplati da tale regolamento e provenienti da tale paese o di stabilire ulteriori condizioni di polizia sanitaria, tra cui test di laboratorio, per migliorare le garanzie per tali prodotti. |
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(11) |
L'allegato II della decisione 2000/572/CE della Commissione (5) stabilisce il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea e l'allegato III contiene un modello di certificato per il transito e l'immagazzinamento delle preparazioni di carni. Conformemente alla parte I delle note figuranti in tali modelli di certificato i prodotti destinati all'importazione o al transito nell'Unione dovrebbero essere descritti con un riferimento ai pertinenti codici SA 02.10, 16.01 e 16.02. |
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(12) |
Alcuni prodotti alimentari di origine avicola definiti come preparazioni di carni non sono tuttavia contemplati da tali codici SA. Al fine di consentire la corretta certificazione di tali prodotti occorre aggiungere il codice SA 02.07 nella parte I delle note figuranti nel modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea e in quello per il transito e l'immagazzinamento delle preparazioni di carni. |
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(13) |
Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi la presente decisione dovrebbe prevedere un periodo transitorio per consentire di introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici, nonché partite di preparazioni di carni prodotte, inviate o in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore della presente decisione. |
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(14) |
A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto internazionale pubblico, è opportuno precisare che la copertura dei certificati è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania, che dovrebbero figurare nell'allegato II, parte 2. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2000/572/CE
Gli allegati II e III della decisione 2000/572/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Modifiche della decisione 2007/777/CE
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della decisione 2007/777/CE
Per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2015, continuano a essere autorizzati l'importazione e il transito nell'Unione di partite originarie di Israele, comprese quelle trasportate via mare su rotte d'altura, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici e sottoposti al trattamento generico A di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, come prescritto dalla decisione stessa prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme alla decisione 2007/777/CE, compilato, firmato e recante una data non successiva al 31 gennaio 2015.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(3) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(5) Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).
ALLEGATO I
Nell'allegato II e nell'allegato III della decisione 2000/572/CE, modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea e modello per il transito/l'immagazzinamento, nella parte I delle note, la riga «— Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.10, 16.01 o 16.02.» è sostituita dalla seguente:
|
«— |
Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.10, 16.01 o 16.02.» |
ALLEGATO II
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CEE è così modificato:
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1. |
la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:
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2. |
È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
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