ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 31

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
7 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/181 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/182 della Commissione, del 2 febbraio 2015, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/183 della Commissione, del 2 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 635/2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/184 della Commissione, del 2 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/185 della Commissione, del 2 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano ( 1 )

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/188 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/189 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 febbraio 2015 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2015

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

25

 

*

Decisione (UE) 2015/191 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda la proroga di alcuni termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione [notificata con il numero C(2015) 466]

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/181 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto sotto forma di polvere fine bianco-giallastra, confezionato in sacchi da 25 kg, composto da olio vegetale idrogenato con aggiunta di mono e digliceridi di un olio vegetale diverso. I mono e digliceridi aggiunti di olio vegetale diverso costituiscono il 10 % in peso.

Il prodotto è presentato per essere usato come emulsionante nell'industria alimentare.

Il punto di goccia è 58 °C e la viscosità a 68 °C è inferiore a 1 Pa.s.

3404 90 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5, del capitolo 34 e del testo dei codici 3404 e 3404 90 00.

La classificazione alla voce 1516 è esclusa poiché sono aggiunti altri ingredienti (10 % di mono e digliceridi di acidi grassi).

La classificazione alla voce 1517 è anch'essa esclusa poiché il prodotto ha carattere di cera, elemento non contemplato dalla voce 1517.

L'articolo è un prodotto organico ottenuto chimicamente di aspetto ceroso, non idrosolubile (cfr. nota 5 del capitolo 34), che soddisfa anche i criteri di una cera artificiale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3404, in particolare la lettera A).

Il prodotto va pertanto classificato nel codice 3404 90 00 fra le altre cere artificiali e le cere preparate.


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/182 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2015

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione (2) ha classificato il colorante blu (fluorescente) a base di polimetina diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo, destinato ad essere impiegato negli analizzatori automatici di sangue per colorare, mediante marcatura fluorescente, i leucociti dopo averli sottoposti a specifico trattamento preparatorio, nella voce 3212 della nomenclatura combinata come tintura e altra sostanza colorante. La classificazione del prodotto nella voce 3822 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché le sostanze coloranti del codice 3204 per la vendita al dettaglio sono classificate nella voce 3212.

(2)

Nella causa C-480/13 Sysmex Europe GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen  (3), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che una merce costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine rientra nel codice 3822 della nomenclatura combinata come reattivo da laboratorio. In base alle informazioni presentate, la Corte ha ritenuto che l'uso del prodotto come agente colorante costituisca una mera possibilità teorica.

(3)

Il prodotto esaminato dalla Corte nella causa C-480/13 è identico al prodotto la cui classificazione è stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011.

(4)

Di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 in modo da evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante del colorante blu a base di polimetina (colorante fluorescente) diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 dovrebbe quindi essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione, del 12 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 211 del 18.8.2011, pag. 9).

(3)  Sentenza della Corte del 17 luglio 2014 non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42, 44 e 45.


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/183 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 635/2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 635/2005 (2), un prodotto assortito composto di tagliatelle secche precotte a base di farina di frumento e di condimento, condizionato per la vendita al minuto in un contenitore, pronto al consumo previa aggiunta di acqua bollente, è stato classificato nel codice 1902 della nomenclatura combinata. La classificazione del prodotto nel codice 2104 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché l'aggiunta di acqua calda nel contenitore non è sufficiente per preparare una minestra o un brodo ma conferisce al prodotto le caratteristiche di un piatto di tagliatelle.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 767/2014 (3), un prodotto abbastanza simile costituito da un blocco di tagliatelle secche precotte, una bustina di condimento, una bustina di olio alimentare e una bustina di ortaggi o legumi secchi, presentato come un assortimento, pronto al consumo previa aggiunta di acqua bollente, è stato classificato nel codice 1902 della nomenclatura combinata. La classificazione del prodotto nel codice 2104 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché il prodotto è un assortimento per la vendita al minuto a norma della regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata 3 b) e poiché il carattere essenziale del prodotto è dato dalle tagliatelle, in quanto queste ne costituiscono la proporzione maggiore.

(3)

Anche se la classificazione di entrambi i prodotti è identica, le motivazioni per escludere la classificazione di ciascuno di essi nel codice 2104 della nomenclatura combinata sono diverse. La motivazione per il primo prodotto fa dipendere la classificazione dalla quantità di acqua aggiunta, mentre la motivazione per il secondo prodotto si riferisce al quantitativo di tagliatelle in esso contenute. Tuttavia, fare della quantità di acqua aggiunta un criterio di classificazione di tali prodotti può creare discrepanze di classificazione che sarebbero ingiustificate poiché i prodotti hanno le stesse caratteristiche e proprietà obiettive. Pertanto l'unico criterio applicabile dovrebbe essere la quantità di tagliatelle contenute nel prodotto.

(4)

Poiché l'elemento 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 635/2005 è divenuto ridondante a causa delle modifiche della descrizione del prodotto ivi illustrato e delle motivazioni alla base della sua classificazione, va soppresso.

(5)

Di conseguenza, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 635/2005 in modo da evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riga corrispondente all'elemento 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 635/2005 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 635/2005 della Commissione del 26 aprile 2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 12).


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/184 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Diossido di silicio (detto anche «gel di silice») sotto forma di piccoli granuli trasparenti di 0,5-1,5 mm di diametro, confezionato in bustine di carta o in capsule di plastica permeabili al vapore acqueo.

Il diossido di silicio assorbe l'umidità ed è destinato ad essere utilizzato, ad esempio, per proteggere e preservare i medicinali o mantenerli asciutti durante il trasporto.

3824 90 96

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 96.

La classificazione alla voce 2811 è esclusa in quanto il gel di silice, confezionato in bustine di carta o in capsule di plastica, è destinato ad uso specifico piuttosto che ad uso generale e pertanto non può essere considerato un composto separato di costituzione chimica definita del capitolo 28.

Deve pertanto essere classificato nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici non nominati né compresi altrove.


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/185 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto di colore rosso, viscoso, contenente fragole (frutti interi o a pezzi), costituito da (% in peso):

2103 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90.

La classificazione nel capitolo 20 è esclusa in quanto si tratta di una preparazione a base di frutta utilizzata come salsa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2103, lettera A), terzo paragrafo].

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2103 90 90 come salsa.

fragole

zucchero

acqua

38,

48,

13,

e piccole quantità di pectina e acido citrico.

Durante il processo di produzione gli ingredienti sono mescolati e cotti a pressione ridotta per ridurre il tenore di acqua.

Il prodotto è presentato in un sacchetto di plastica da 2 kg e utilizzato come salsa, ad esempio per i dessert.


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/186 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.

(2)

Sono stati forniti nuovi dati che dimostrano che gli attuali livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo non possono essere raggiunti nelle conchiglie marine calcaree. È quindi opportuno aumentare i livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo nelle conchiglie marine calcaree al fine di assicurare la disponibilità di conchiglie marine calcaree per l'alimentazione degli animali, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica e animale.

(3)

L'industria degli alimenti per animali da compagnia utilizza come materie prime molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare al fine di produrre mangimi in grado di garantire ai cani o ai gatti una dieta equilibrata che ne soddisfi i bisogni in termini di amminoacidi, carboidrati, proteine, minerali, oligoelementi e vitamine. Gli attuali livelli massimi di mercurio per tali coprodotti e sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali sono più severi rispetto al livello massimo di mercurio applicabile al muscolo di pesce destinato al consumo umano. Vi è pertanto una carenza nell'offerta di coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio da utilizzare negli alimenti per animali da compagnia. Ciò rende necessario impiegare, per la produzione di questi alimenti, pesci di dimensioni più piccole contenenti livelli inferiori di mercurio, il che è in contrasto con i principi della pesca sostenibile. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.

(4)

Dalla valutazione di dati recenti sulla presenza di endosulfan nelle materie prime per mangimi è emerso che i livelli massimi di endosulfan nei semi oleosi, nel granturco e nei loro prodotti possono essere diminuiti.

(5)

Una nota a piè di pagina sulla presenza di semi di Ambrosia nelle materie prime per mangimi è stata erroneamente soppressa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE con il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione (2). L'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni contenute nella nota a piè di pagina devono essere rafforzate per evitare la diffusione di semi di Ambrosia nell'ambiente. È pertanto opportuno reintrodurre la nota a piè di pagina in tale allegato.

(6)

La direttiva 2002/32/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86).


ALLEGATO

Modifiche dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1)

La riga 1 della sezione I, Arsenico, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«1.

Arsenico (1)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

2

farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

panello di palmisti

4 (2)

fosfati e alghe marine calcaree

10

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10); conchiglie marine calcaree

15

ossido di magnesio e carbonato di magnesio

20

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

25 (2)

farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

40 (2)

Particelle di ferro usate come tracciante.

50

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

ad eccezione di:

30

solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido e carbonato ferroso

50

ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico.

100

Mangimi complementari

ad eccezione di:

4

mangimi minerali;

12

mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

10 (2)

formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;

30

Mangimi completi

ad eccezione di:

2

mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia

10 (2)

mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

10 (2

2)

La riga 3 della sezione I, Fluoro, la riga 4 della sezione I, Piombo, e la riga 5 della sezione I, Mercurio, sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«3.

Fluoro (7)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

150

materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino; conchiglie marine calcaree

500

crostacei marini come il krill marino

3 000

fosfati

2 000

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

350

ossido di magnesio;

600

alghe marine calcaree.

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000

Mangimi complementari:

 

contenenti ≤ 4 % fosforo (8);

500

contenenti > 4 % fosforo (8).

125 per 1 % fosforo (8)

Mangimi completi

ad eccezione di:

150

mangimi completi per suini

100

mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci

350

mangimi completi per pulcini

250

mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

– –

durante l'allattamento

30

– –

altri.

50

4.

Piombo (11)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

10

foraggi (3)

30

fosfati; alghe marine calcaree e conchiglie marine calcaree

15

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

20

lieviti.

5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

ad eccezione di:

100

ossido di zinco;

400

ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico.

200

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti

ad eccezione di:

30

clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.

60

Premiscele (6)

200

Mangimi complementari

ad eccezione di:

10

mangimi minerali;

15

formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

60

Mangimi completi.

5

5.

Mercurio (4)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

0,1

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

0,5 (13)

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

0,3

Mangimi composti

ad eccezione di:

0,1

mangimi minerali

0,2

mangimi composti per pesci

0,2

mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

0,3»

3)

Alla fine della sezione I è aggiunta la seguente nota a piè di pagina 13:

«(13)

Il livello massimo è applicabile, sulla base del peso umido, ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.»

4)

La riga 6 della sezione IV, Endosulfan, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«6.

Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

ad eccezione di:

0,1

semi di cotone e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di cotone grezzo

0,3

semi di soia e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di soia grezzo

0,5

olio vegetale grezzo

1,0

mangimi completi per pesci, ad eccezione dei salmonidi

0,005

mangimi completi per salmonidi

0,05»

5)

La sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Materie prime per mangimi e mangimi composti

3 000

Datura sp

1 000

2.

Crotalaria spp

Materie prime per mangimi e mangimi composti

100

3.

Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (1), isolatamente o insieme

Materie prime per mangimi e mangimi composti

10 (2)

4.

Frutti del faggio non decorticati — Fagus sylvatica L.

Materie prime per mangimi e mangimi composti

Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

5.

Purghera — Jatropha curcas L.

Materie prime per mangimi e mangimi composti

Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

6.

Semi di Ambrosia spp.

Materie prime per mangimi (3)

ad eccezione di:

50

miglio (grani di Panicum miliaceum L.) e sorgo [grani di Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali (3)

200

Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati

50

7.

Semi di

Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Senape di Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea

Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Senape nera — Brassica nigra (L.) Koch

Senape abissina (senape etiopica) — Brassica carinata A. Braun

Materie prime per mangimi e mangimi composti

I semi possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente


(1)  Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.

(2)  Comprende frammenti del guscio dei semi.

(3)  Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione purché:

la partita sia trasportata interamente all'impianto di macinazione o di frantumazione, e l'impianto sia informato in anticipo della presenza di livelli elevati di semi di Ambrosia spp. affinché siano adottate misure preventive supplementari per evitare la diffusione nell'ambiente, e

siano forniti solidi elementi di prova dell'adozione di misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell'ambiente durante il trasporto verso l'impianto di macinazione o di frantumazione, e

l'autorità competente acconsenta al trasporto, dopo aver accertato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la partita deve essere pulita prima di qualsiasi trasporto nell'UE e i residui devono essere distrutti in maniera adeguata.»


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/187 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

È stato dimostrato di recente che i terroristi stanno cercando di sviluppare nuovi metodi di occultamento di ordigni esplosivi improvvisati per contrastare le vigenti misure di sicurezza dell'aviazione relative al controllo del bagaglio a mano.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza talune disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) al fine di rispondere alla minaccia rappresentata da ordigni esplosivi improvvisati nascosti nel bagaglio a mano.

(3)

È opportuno che le modifiche perfezionino le specifiche tecniche del controllo del bagaglio a mano mediante sistemi di rilevamento di esplosivi.

(4)

Le modifiche devono consentire inoltre a determinate condizioni il controllo dei bagagli a mano contenenti computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(6)

Il presente regolamento entra in vigore il prima possibile, al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dell'aviazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1.

Il capitolo 4 è modificato come segue:

a)

il punto 4.1.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.1

Prima del controllo, computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono essere tolti dal bagaglio a mano ed essere controllati separatamente, a meno che il bagaglio a mano debba essere sottoposto al controllo con sistemi di rilevamento di esplosivi conformi o superiori allo standard C2.»

b)

il punto 4.1.2.8 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.8

Ogni bagaglio all'interno del quale sia riscontrata la presenza di un oggetto elettrico di grandi dimensioni viene nuovamente sottoposto a controllo dopo aver rimosso l'oggetto in questione, mentre l'oggetto elettrico viene sottoposto a un controllo separato, a meno che il bagaglio a mano debba essere sottoposto al controllo con sistemi di rilevamento di esplosivi conformi o superiori allo standard C2.»

2.

Al capitolo 12, sono aggiunti i punti da 12.4.2.7 a 12.4.2.9:

«12.4.2.7

Tutti i sistemi di rilevamento di esplosivi progettati per il controllo dei bagagli a mano devono soddisfare almeno lo standard C1.

12.4.2.8

Tutti i sistemi di rilevamento di esplosivi progettati per il controllo dei bagagli a mano che contengono computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono soddisfare almeno lo standard C2.

12.4.2.9

Tutti i sistemi di rilevamento di esplosivi progettati per il controllo dei bagagli a mano che contengono computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3.»


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/188 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

344,2

IL

84,8

MA

75,8

TR

119,9

ZZ

156,2

0707 00 05

TR

188,4

ZZ

188,4

0709 91 00

EG

89,9

ZZ

89,9

0709 93 10

MA

226,1

TR

239,8

ZZ

233,0

0805 10 20

EG

49,0

IL

69,8

MA

57,7

TN

53,4

TR

67,4

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

148,2

MA

107,9

ZZ

128,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

136,8

JM

115,2

MA

130,3

TR

82,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

63,2

ZZ

63,2

0808 10 80

BR

65,9

CL

89,8

MK

22,6

US

191,7

ZZ

92,5

0808 30 90

CL

106,8

CN

93,4

US

130,9

ZA

95,1

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


7.2.2015   

IT

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L 31/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/189 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 febbraio 2015 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 2 e 3 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'8,627503 %.

Per il mese di febbraio 2015 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 4 febbraio 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


DECISIONI

7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/25


DECISIONE (UE) 2015/190 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 2015

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,

vista la decisione 2014/930/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti delle collettività regionali e locali, di essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

(2)

L'articolo 305 del trattato prevede che i membri titolari del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di membri supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

(3)

Poiché il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2015, è necessario procedere alla nomina dei nuovi membri titolari e supplenti.

(4)

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/116 (2) relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti proposti dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, estone, irlandese, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, neerlandese, austriaco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese e svedese, nonché dei 23 membri titolari e dei 23 membri supplenti proposti dal governo tedesco e dei 18 membri titolari e dei 16 membri supplenti proposti dal governo polacco per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. I membri titolari e i membri supplenti i cui nominativi non sono stati comunicati al Consiglio anteriormente al 22 gennaio 2015 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE) 2015/116.

(5)

Il 2 febbraio 2015 e il 3 febbraio 2015 sono stati presentati al Consiglio l'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti proposti dal governo del Regno Unito e l'elenco contenente un membro titolare e un membro supplente proposti dal governo tedesco. Tali membri titolari e supplenti dovrebbero essere nominati, per il medesimo periodo che va dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020, membri titolari e membri supplenti designati con decisione (UE) 2015/116. La presente decisione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi retroattivamente dal 26 gennaio 2015. Una terza decisione del Consiglio relativa alla nomina dei restanti membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 sarà adottata in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020:

quali membri titolari, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I,

quali membri supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143.

(2)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).


ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

DEUTSCHLAND

Frau Marion WALSMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton

 

Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council

 

Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council

 

Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council

 

Cllr Andrew Varah COOPER

Member of Kirklees Council

 

Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council

 

Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority

 

Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn

 

Cllr Robert Ian Neilson GORDON

Member of Hertfordshire Council

 

Cllr Judith HUGHES

Member of Kirklees Council

 

Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council

 

Cllr Margaret Ann LISHMAN

Member of Burnley Council

 

Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling

 

Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland

 

Cllr Kevin PEEL

Member of Manchester City Council

 

Cllr Dorothy SHARPE

Member of East Riding of Yorkshire Council

 

Cllr Jill SHORTLAND

Member of Somerset Council

 

Cllr Harvey SIGGS

Member of Mendip Council

 

Cllr Judith Anne WALLACE

Member of North Tyneside Council

 

Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council

 

Cllr Emily WESTLEY

Member of Hastings Council


ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

DEUTSCHLAND

Frau Dorothea MARX

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Sanchia ALASIA

Member of London Borough of Barking & Dagenham

 

Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority

 

Cllr Shurma BATSON

Member of Stevenage Council

 

Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN

Member of Oldham Council

 

Cllr John Paul FINDLOW

Member of Cheshire East Council

 

Cllr Gillian FORD

Member of London Borough of Havering

 

Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council

 

Cllr Suzanne Ellen GROCOTT

Member of London Borough of Merton

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Ronald Arvon HUGHES

Member of Conwy County Borough Council

 

Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland

 

Cllr Imran HUSSAIN

Member of Bradford Council

 

Cllr Geoffrey KNIGHT

Member of Lancaster Council

 

Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands

 

Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council

 

Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council

 

Cllr Linda ROBINSON

Member of Wychavon Council

 

Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL

Member of Derby Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Wycombe Council

 

Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council


7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/31


DECISIONE (UE) 2015/191 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2015

che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda la proroga di alcuni termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione

[notificata con il numero C(2015) 466]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/670/UE (2) della Commissione stabilisce le norme e i criteri di selezione e attuazione di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro (in seguito «progetti dimostrativi CCS») nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili (in seguito «progetti dimostrativi FER»), coprendo 300 milioni di quote della riserva per i nuovi entranti del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione e determinando i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate.

(2)

A causa della crisi economica, per un numero significativo di progetti oggetto di assegnazioni a norma della decisione 2010/670/UE non sarà possibile giungere a una decisione finale di investimento entro 24 mesi dall'adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi FER) o entro 36 mesi dall'adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi CCS). Di conseguenza non sarà nemmeno possibile che tali progetti possano entrare in esercizio entro quattro anni dall'adozione della decisione di assegnazione. I termini per la decisione finale di investimento e la data di entrata in esercizio dovrebbero pertanto essere prorogati di due anni. Si dovrebbe altresì applicare un periodo di tolleranza di un anno con riguardo alla data di entrata in servizio.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/670/UE è così modificata:

1.

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al primo paragrafo, l'indicazione «24 mesi» è sostituita da «48 mesi»;

b)

al secondo paragrafo, l'indicazione «36 mesi» è sostituita da «60 mesi»;

2.

l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:

a)

al secondo comma l'indicazione «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017» e l'indicazione «4 anni» è sostituita da «6 anni»;

b)

sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:

«Qualora il progetto non sia entrato in esercizio entro la relativa data stabilita per tale progetto, tale data è automaticamente prorogata di un anno.

Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se il progetto non è entrato in esercizio entro la relativa data di entrata in esercizio di cui al terzo comma. In questo caso è restituito qualsiasi finanziamento versato o trasmesso ai fini dell'erogazione.»

.

Articolo 2

La presente decisione si applica anche ai progetti dimostrativi CCS e FER per i quali la decisione di assegnazione è stata adottata prima che la presente decisione abbia effetto.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).