ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/181 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto sotto forma di polvere fine bianco-giallastra, confezionato in sacchi da 25 kg, composto da olio vegetale idrogenato con aggiunta di mono e digliceridi di un olio vegetale diverso. I mono e digliceridi aggiunti di olio vegetale diverso costituiscono il 10 % in peso. Il prodotto è presentato per essere usato come emulsionante nell'industria alimentare. Il punto di goccia è 58 °C e la viscosità a 68 °C è inferiore a 1 Pa.s. |
3404 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5, del capitolo 34 e del testo dei codici 3404 e 3404 90 00. La classificazione alla voce 1516 è esclusa poiché sono aggiunti altri ingredienti (10 % di mono e digliceridi di acidi grassi). La classificazione alla voce 1517 è anch'essa esclusa poiché il prodotto ha carattere di cera, elemento non contemplato dalla voce 1517. L'articolo è un prodotto organico ottenuto chimicamente di aspetto ceroso, non idrosolubile (cfr. nota 5 del capitolo 34), che soddisfa anche i criteri di una cera artificiale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3404, in particolare la lettera A). Il prodotto va pertanto classificato nel codice 3404 90 00 fra le altre cere artificiali e le cere preparate. |
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/182 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2015
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione (2) ha classificato il colorante blu (fluorescente) a base di polimetina diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo, destinato ad essere impiegato negli analizzatori automatici di sangue per colorare, mediante marcatura fluorescente, i leucociti dopo averli sottoposti a specifico trattamento preparatorio, nella voce 3212 della nomenclatura combinata come tintura e altra sostanza colorante. La classificazione del prodotto nella voce 3822 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché le sostanze coloranti del codice 3204 per la vendita al dettaglio sono classificate nella voce 3212. |
(2) |
Nella causa C-480/13 Sysmex Europe GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che una merce costituita da solventi e da una sostanza appartenente alle polimetine rientra nel codice 3822 della nomenclatura combinata come reattivo da laboratorio. In base alle informazioni presentate, la Corte ha ritenuto che l'uso del prodotto come agente colorante costituisca una mera possibilità teorica. |
(3) |
Il prodotto esaminato dalla Corte nella causa C-480/13 è identico al prodotto la cui classificazione è stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011. |
(4) |
Di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 in modo da evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante del colorante blu a base di polimetina (colorante fluorescente) diluito in una miscela dei solventi glicole etilenico e metanolo e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 dovrebbe quindi essere abrogato. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2011 della Commissione, del 12 agosto 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 211 del 18.8.2011, pag. 9).
(3) Sentenza della Corte del 17 luglio 2014 non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42, 44 e 45.
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/183 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 635/2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 635/2005 (2), un prodotto assortito composto di tagliatelle secche precotte a base di farina di frumento e di condimento, condizionato per la vendita al minuto in un contenitore, pronto al consumo previa aggiunta di acqua bollente, è stato classificato nel codice 1902 della nomenclatura combinata. La classificazione del prodotto nel codice 2104 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché l'aggiunta di acqua calda nel contenitore non è sufficiente per preparare una minestra o un brodo ma conferisce al prodotto le caratteristiche di un piatto di tagliatelle. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 767/2014 (3), un prodotto abbastanza simile costituito da un blocco di tagliatelle secche precotte, una bustina di condimento, una bustina di olio alimentare e una bustina di ortaggi o legumi secchi, presentato come un assortimento, pronto al consumo previa aggiunta di acqua bollente, è stato classificato nel codice 1902 della nomenclatura combinata. La classificazione del prodotto nel codice 2104 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché il prodotto è un assortimento per la vendita al minuto a norma della regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata 3 b) e poiché il carattere essenziale del prodotto è dato dalle tagliatelle, in quanto queste ne costituiscono la proporzione maggiore. |
(3) |
Anche se la classificazione di entrambi i prodotti è identica, le motivazioni per escludere la classificazione di ciascuno di essi nel codice 2104 della nomenclatura combinata sono diverse. La motivazione per il primo prodotto fa dipendere la classificazione dalla quantità di acqua aggiunta, mentre la motivazione per il secondo prodotto si riferisce al quantitativo di tagliatelle in esso contenute. Tuttavia, fare della quantità di acqua aggiunta un criterio di classificazione di tali prodotti può creare discrepanze di classificazione che sarebbero ingiustificate poiché i prodotti hanno le stesse caratteristiche e proprietà obiettive. Pertanto l'unico criterio applicabile dovrebbe essere la quantità di tagliatelle contenute nel prodotto. |
(4) |
Poiché l'elemento 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 635/2005 è divenuto ridondante a causa delle modifiche della descrizione del prodotto ivi illustrato e delle motivazioni alla base della sua classificazione, va soppresso. |
(5) |
Di conseguenza, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 635/2005 in modo da evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2005. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La riga corrispondente all'elemento 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 635/2005 è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 635/2005 della Commissione del 26 aprile 2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 12).
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/184 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Diossido di silicio (detto anche «gel di silice») sotto forma di piccoli granuli trasparenti di 0,5-1,5 mm di diametro, confezionato in bustine di carta o in capsule di plastica permeabili al vapore acqueo. Il diossido di silicio assorbe l'umidità ed è destinato ad essere utilizzato, ad esempio, per proteggere e preservare i medicinali o mantenerli asciutti durante il trasporto. |
3824 90 96 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 96. La classificazione alla voce 2811 è esclusa in quanto il gel di silice, confezionato in bustine di carta o in capsule di plastica, è destinato ad uso specifico piuttosto che ad uso generale e pertanto non può essere considerato un composto separato di costituzione chimica definita del capitolo 28. Deve pertanto essere classificato nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici non nominati né compresi altrove. |
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/185 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
|||||
Prodotto di colore rosso, viscoso, contenente fragole (frutti interi o a pezzi), costituito da (% in peso): |
2103 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90. La classificazione nel capitolo 20 è esclusa in quanto si tratta di una preparazione a base di frutta utilizzata come salsa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2103, lettera A), terzo paragrafo]. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2103 90 90 come salsa. |
|||||
|
38, 48, 13, |
||||||
e piccole quantità di pectina e acido citrico. Durante il processo di produzione gli ingredienti sono mescolati e cotti a pressione ridotta per ridurre il tenore di acqua. Il prodotto è presentato in un sacchetto di plastica da 2 kg e utilizzato come salsa, ad esempio per i dessert. |
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/186 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima. |
(2) |
Sono stati forniti nuovi dati che dimostrano che gli attuali livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo non possono essere raggiunti nelle conchiglie marine calcaree. È quindi opportuno aumentare i livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo nelle conchiglie marine calcaree al fine di assicurare la disponibilità di conchiglie marine calcaree per l'alimentazione degli animali, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica e animale. |
(3) |
L'industria degli alimenti per animali da compagnia utilizza come materie prime molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare al fine di produrre mangimi in grado di garantire ai cani o ai gatti una dieta equilibrata che ne soddisfi i bisogni in termini di amminoacidi, carboidrati, proteine, minerali, oligoelementi e vitamine. Gli attuali livelli massimi di mercurio per tali coprodotti e sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali sono più severi rispetto al livello massimo di mercurio applicabile al muscolo di pesce destinato al consumo umano. Vi è pertanto una carenza nell'offerta di coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio da utilizzare negli alimenti per animali da compagnia. Ciò rende necessario impiegare, per la produzione di questi alimenti, pesci di dimensioni più piccole contenenti livelli inferiori di mercurio, il che è in contrasto con i principi della pesca sostenibile. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale. |
(4) |
Dalla valutazione di dati recenti sulla presenza di endosulfan nelle materie prime per mangimi è emerso che i livelli massimi di endosulfan nei semi oleosi, nel granturco e nei loro prodotti possono essere diminuiti. |
(5) |
Una nota a piè di pagina sulla presenza di semi di Ambrosia nelle materie prime per mangimi è stata erroneamente soppressa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE con il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione (2). L'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni contenute nella nota a piè di pagina devono essere rafforzate per evitare la diffusione di semi di Ambrosia nell'ambiente. È pertanto opportuno reintrodurre la nota a piè di pagina in tale allegato. |
(6) |
La direttiva 2002/32/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86).
ALLEGATO
Modifiche dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE
L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:
1) |
La riga 1 della sezione I, Arsenico, è sostituita dalla seguente:
|
2) |
La riga 3 della sezione I, Fluoro, la riga 4 della sezione I, Piombo, e la riga 5 della sezione I, Mercurio, sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
Alla fine della sezione I è aggiunta la seguente nota a piè di pagina 13:
|
4) |
La riga 6 della sezione IV, Endosulfan, è sostituita dalla seguente:
|
5) |
La sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente: «SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE
|
(1) Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.
(2) Comprende frammenti del guscio dei semi.
(3) Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione purché:
— |
la partita sia trasportata interamente all'impianto di macinazione o di frantumazione, e l'impianto sia informato in anticipo della presenza di livelli elevati di semi di Ambrosia spp. affinché siano adottate misure preventive supplementari per evitare la diffusione nell'ambiente, e |
— |
siano forniti solidi elementi di prova dell'adozione di misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell'ambiente durante il trasporto verso l'impianto di macinazione o di frantumazione, e |
— |
l'autorità competente acconsenta al trasporto, dopo aver accertato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte. |
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la partita deve essere pulita prima di qualsiasi trasporto nell'UE e i residui devono essere distrutti in maniera adeguata.»
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/187 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
È stato dimostrato di recente che i terroristi stanno cercando di sviluppare nuovi metodi di occultamento di ordigni esplosivi improvvisati per contrastare le vigenti misure di sicurezza dell'aviazione relative al controllo del bagaglio a mano. |
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza talune disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) al fine di rispondere alla minaccia rappresentata da ordigni esplosivi improvvisati nascosti nel bagaglio a mano. |
(3) |
È opportuno che le modifiche perfezionino le specifiche tecniche del controllo del bagaglio a mano mediante sistemi di rilevamento di esplosivi. |
(4) |
Le modifiche devono consentire inoltre a determinate condizioni il controllo dei bagagli a mano contenenti computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(6) |
Il presente regolamento entra in vigore il prima possibile, al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dell'aviazione. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1. |
Il capitolo 4 è modificato come segue:
|
2. |
Al capitolo 12, sono aggiunti i punti da 12.4.2.7 a 12.4.2.9:
|
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/188 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
EG |
344,2 |
IL |
84,8 |
|
MA |
75,8 |
|
TR |
119,9 |
|
ZZ |
156,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
188,4 |
ZZ |
188,4 |
|
0709 91 00 |
EG |
89,9 |
ZZ |
89,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
226,1 |
TR |
239,8 |
|
ZZ |
233,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,0 |
IL |
69,8 |
|
MA |
57,7 |
|
TN |
53,4 |
|
TR |
67,4 |
|
ZZ |
59,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
148,2 |
MA |
107,9 |
|
ZZ |
128,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
56,6 |
EG |
74,4 |
|
IL |
136,8 |
|
JM |
115,2 |
|
MA |
130,3 |
|
TR |
82,5 |
|
ZZ |
99,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
63,2 |
ZZ |
63,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
65,9 |
CL |
89,8 |
|
MK |
22,6 |
|
US |
191,7 |
|
ZZ |
92,5 |
|
0808 30 90 |
CL |
106,8 |
CN |
93,4 |
|
US |
130,9 |
|
ZA |
95,1 |
|
ZZ |
106,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/189 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 febbraio 2015 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2015
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. |
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio. |
(4) |
È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. |
(5) |
Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate il 2 e 3 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'8,627503 %.
Per il mese di febbraio 2015 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 4 febbraio 2015.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.
(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(5) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
DECISIONI
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/25 |
DECISIONE (UE) 2015/190 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2015
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,
vista la decisione 2014/930/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti delle collettività regionali e locali, di essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. |
(2) |
L'articolo 305 del trattato prevede che i membri titolari del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di membri supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. |
(3) |
Poiché il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2015, è necessario procedere alla nomina dei nuovi membri titolari e supplenti. |
(4) |
Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/116 (2) relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti proposti dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, estone, irlandese, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, neerlandese, austriaco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese e svedese, nonché dei 23 membri titolari e dei 23 membri supplenti proposti dal governo tedesco e dei 18 membri titolari e dei 16 membri supplenti proposti dal governo polacco per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. I membri titolari e i membri supplenti i cui nominativi non sono stati comunicati al Consiglio anteriormente al 22 gennaio 2015 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE) 2015/116. |
(5) |
Il 2 febbraio 2015 e il 3 febbraio 2015 sono stati presentati al Consiglio l'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti proposti dal governo del Regno Unito e l'elenco contenente un membro titolare e un membro supplente proposti dal governo tedesco. Tali membri titolari e supplenti dovrebbero essere nominati, per il medesimo periodo che va dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020, membri titolari e membri supplenti designati con decisione (UE) 2015/116. La presente decisione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi retroattivamente dal 26 gennaio 2015. Una terza decisione del Consiglio relativa alla nomina dei restanti membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 sarà adottata in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020:
— |
quali membri titolari, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I, |
— |
quali membri supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143.
(2) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
ALLEGATO I
ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
DEUTSCHLAND
Frau Marion WALSMANN
Mitglied des Thüringer Landtags
UNITED KINGDOM
|
Cllr Stephen ALAMBRITIS Leader of London Borough of Merton |
|
Mr Michael ANTONIW Assembly Member for Pontypridd |
|
Cllr Sir Albert BORE Member of Birmingham City Council |
|
Cllr Robert Charles BRIGHT Leader of Newport City Council |
|
Cllr Anthony Gerard BUCHANAN Councillor East Renfrewshire Council |
|
Cllr Joseph COONEY Leader of Pendle Council |
|
Cllr Andrew Varah COOPER Member of Kirklees Council |
|
Cllr Trevor CUMMINGS Member of Ards Borough Council |
|
Jeremy Roger EVANS Assembly Member Greater London Authority |
|
Ms Megan FEARON Member of the Northern Ireland Assembly |
|
Ms Patricia Josephine FERGUSON Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn |
|
Cllr Robert Ian Neilson GORDON Member of Hertfordshire Council |
|
Cllr Judith HUGHES Member of Kirklees Council |
|
Cllr Gordon Charles KEYMER Leader of Tandridge District Council |
|
Cllr Margaret Ann LISHMAN Member of Burnley Council |
|
Cllr Cormack MCCHORD Councillor for Stirling |
|
Mr William Stewart MAXWELL MSP for West of Scotland |
|
Cllr Kevin PEEL Member of Manchester City Council |
|
Cllr Dorothy SHARPE Member of East Riding of Yorkshire Council |
|
Cllr Jill SHORTLAND Member of Somerset Council |
|
Cllr Harvey SIGGS Member of Mendip Council |
|
Cllr Judith Anne WALLACE Member of North Tyneside Council |
|
Cllr Paul WATSON Leader, Sunderland Council |
|
Cllr Emily WESTLEY Member of Hastings Council |
ALLEGATO II
ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II
Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
DEUTSCHLAND
Frau Dorothea MARX
Mitglied des Thüringer Landtags
UNITED KINGDOM
|
Cllr Sanchia ALASIA Member of London Borough of Barking & Dagenham |
|
Jennette ARNOLD Assembly Member Greater London Authority |
|
Cllr Shurma BATSON Member of Stevenage Council |
|
Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN Member of Oldham Council |
|
Cllr John Paul FINDLOW Member of Cheshire East Council |
|
Cllr Gillian FORD Member of London Borough of Havering |
|
Cllr Barbara GRANT East Renfrewshire Council |
|
Cllr Suzanne Ellen GROCOTT Member of London Borough of Merton |
|
Cllr Arnold HATCH Member of Craigavon Borough Council |
|
Cllr Doreen HUDDART Member of Newcastle City Council |
|
Cllr Ronald Arvon HUGHES Member of Conwy County Borough Council |
|
Mr James Robert HUME Regional List member for South of Scotland |
|
Cllr Imran HUSSAIN Member of Bradford Council |
|
Cllr Geoffrey KNIGHT Member of Lancaster Council |
|
Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR Regional List Member for the Highlands and Islands |
|
Mr Fearghal MCKINNEY Member of the Northern Ireland Assembly |
|
Cllr Robert John PRICE Leader of Oxford Council |
|
Cllr Gary ROBINSON Leader Shetland Islands Council |
|
Cllr Linda ROBINSON Member of Wychavon Council |
|
Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL Member of Derby Council |
|
Cllr David SHAKESPEARE Member of Wycombe Council |
|
Rhodri Glyn THOMAS Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr |
|
Cllr Kay TWITCHEN Member of Essex County Council |
|
Cllr Martin John Beresford VEAL Chairman, Bath & North East Somerset Council |
7.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/31 |
DECISIONE (UE) 2015/191 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2015
che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda la proroga di alcuni termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione
[notificata con il numero C(2015) 466]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2010/670/UE (2) della Commissione stabilisce le norme e i criteri di selezione e attuazione di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro (in seguito «progetti dimostrativi CCS») nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili (in seguito «progetti dimostrativi FER»), coprendo 300 milioni di quote della riserva per i nuovi entranti del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione e determinando i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate. |
(2) |
A causa della crisi economica, per un numero significativo di progetti oggetto di assegnazioni a norma della decisione 2010/670/UE non sarà possibile giungere a una decisione finale di investimento entro 24 mesi dall'adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi FER) o entro 36 mesi dall'adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi CCS). Di conseguenza non sarà nemmeno possibile che tali progetti possano entrare in esercizio entro quattro anni dall'adozione della decisione di assegnazione. I termini per la decisione finale di investimento e la data di entrata in esercizio dovrebbero pertanto essere prorogati di due anni. Si dovrebbe altresì applicare un periodo di tolleranza di un anno con riguardo alla data di entrata in servizio. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/670/UE è così modificata:
1. |
l'articolo 9 è così modificato:
|
2. |
l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:
|
Articolo 2
La presente decisione si applica anche ai progetti dimostrativi CCS e FER per i quali la decisione di assegnazione è stata adottata prima che la presente decisione abbia effetto.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).