ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
5 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/172 della Commissione, del 4 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/173 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 febbraio 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015)

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo ( GU L 335 del 18.12.2010 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/170 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2015

che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

in seguito ai livelli elevati di melamina riscontrati nel latte per lattanti, in altri prodotti lattieri, nella soia e nei prodotti a base di soia e nel bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi in Cina e all'atto dell'importazione nell'UE, il regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione (2) impone condizioni speciali per l'importazione di questi prodotti originari della Cina o da essa provenienti. A norma di tale regolamento, l'importazione di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia originari o provenienti dalla Cina è vietata. Inoltre i controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle partite originarie della Cina o da essa provenienti di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

(2)

Dal luglio 2009 le autorità competenti degli Stati membri hanno riferito di un solo campione non conforme. I quantitativi rilevati in tale campione, comunicati nel 2011, superavano di poco il livello massimo di melamina nel bicarbonato di ammonio. È dunque opportuno abrogare le condizioni speciali per l'importazione di latte per lattanti, altri prodotti lattieri, soia e prodotti a base di soia e bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi originari della Cina o da essa provenienti.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1135/2009 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3).


5.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/171 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2015

su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità alla direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2) raccomandava l'uso di un formato normalizzato per le licenze rilasciate dalle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze.

(2)

A norma dell'articolo 23 della direttiva 2012/34/UE le licenze rilasciate dalle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze sono valide in tutto il territorio dell'Unione. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze dovrebbero informare l'Agenzia ferroviaria europea delle licenze rilasciate, sospese, revocate o modificate e quest'ultima dovrebbe informarne gli altri Stati membri. Un modello comune di licenza agevolerebbe il lavoro delle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze e dell'Agenzia ferroviaria europea e faciliterebbe l'accesso di tutte le parti interessate alle informazioni sulle licenze, in particolare le autorità preposte al rilascio delle licenze degli altri Stati membri e i gestori dell'infrastruttura.

(3)

Tutte le informazioni necessarie che confermano che a una determinata impresa ferroviaria è stata rilasciata regolare licenza per una specifica tipologia di servizi di trasporto ferroviario possono essere contenute in un documento normalizzato. Il modello normalizzato di licenza agevolerebbe la pubblicazione di tutte le informazioni sulle licenze sul sito web dell'Agenzia ferroviaria europea. Il formato normalizzato potrebbe essere modificato in futuro, in base all'esperienza acquisita con il suo utilizzo e all'evolversi delle richieste di ulteriori informazioni sulle licenze.

(4)

Le condizioni alle quali è possibile soddisfare i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE in materia di copertura per la responsabilità civile possono variare da uno Stato membro all'altro in base alle legislazioni nazionali. La prova del fatto che l'impresa ferroviaria soddisfa i requisiti nazionali dovrebbe essere indicata in un allegato alla licenza. A questo scopo dovrebbe essere utilizzato il modello normalizzato per detto allegato. Nel caso in cui l'impresa ferroviaria intenda esercitare le proprie attività in due o più Stati membri, la copertura della responsabilità civile, per ciascuno di questi Stati membri dovrebbe essere indicata in un altro allegato fornito dall'autorità preposta al rilascio delle licenze nell'ulteriore Stato membro in cui l'impresa ferroviaria intende operare.

(5)

Se scambiano rapidamente le informazioni necessarie con altre autorità e altri enti pubblici o privati, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono ridurre i propri costi amministrativi, il livello dei diritti di licenza e i tempi necessari a decidere in merito a una richiesta di licenza.

(6)

A causa delle scarse variazioni nel mercato, in alcuni Stati membri non sono state prese decisioni relative alle licenze per uno o più anni consecutivi. Al contempo, i diritti elevati possono rappresentare un ostacolo all'ingresso sul mercato delle imprese ferroviarie.

(7)

Le imprese ferroviarie che chiedono il rilascio di una nuova licenza non dovrebbero incontrare condizioni meno favorevoli rispetto alle imprese ferroviarie già presenti sul mercato.

(8)

È opportuno ridurre gli oneri amministrativi inutili imposti alle autorità preposte al rilascio delle licenze e alle imprese, limitando rigorosamente i requisiti alle condizioni previste dalla direttiva 2012/34/UE.

(9)

Le autorità preposte al rilascio delle licenze non hanno alcun obbligo di richiedere diritti di licenza a un'impresa ferroviaria. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di imporre detti diritti per il lavoro svolto dalle autorità preposte al rilascio delle licenze per l'esame della domanda. In tal caso il diritto di licenza dovrebbe essere non discriminatorio, effettivamente applicato a tutte le imprese che richiedono il rilascio di una licenza e fissato sulla base dell'effettivo carico di lavoro dell'autorità preposta al rilascio delle licenze. Se i diritti di licenza superano i 5 000 EUR, l'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce il numero di ore di lavoro impiegate e le spese nella nota di pagamento relativa ai diritti.

(10)

Nel tentativo di creare eque condizioni di concorrenza tra le imprese ferroviarie, la direttiva 2012/34/UE ha abrogato alcune disposizioni che non sono compatibili con un miglioramento delle condizioni di mercato, secondo le quali le imprese ferroviarie sono tenute a essere assicurate o a disporre di adeguate garanzie a condizioni di mercato. Le autorità preposte alla concessione delle licenze dovrebbero essere invitate a verificare l'attuazione delle condizioni modificate in cooperazione con le altre autorità degli Stati membri.

(11)

Il rilascio di una licenza a un'impresa ferroviaria non dovrebbe essere condizionato al possesso da parte di quest'ultima del certificato di sicurezza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(12)

Le nuove imprese ferroviarie sono essenziali per la concorrenza, ma possono incontrare difficoltà di ordine pratico nel documentare la propria capacità finanziaria che consente loro di stabilire presupposti realistici per un periodo di 12 mesi in futuro a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/34/UE. Dato che i legislatori dell'UE hanno previsto la possibilità di una dimostrazione semplificata per determinati vettori aerei di piccole dimensioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la procedura per il rilascio di una licenza può tenere conto di tali difficoltà pratiche, semplificando la dimostrazione della capacità finanziaria delle imprese ferroviarie che richiedono una licenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i dettagli in merito all'utilizzo di un modello comune di licenza. Esso stabilisce anche alcuni aspetti della procedura per il rilascio di una licenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «licenza» si intende il modello comune completato e debitamente firmato, quale stabilito negli allegati I e II del presente regolamento, da presentare all'Agenzia ferroviaria europea.

Articolo 3

Uso del modello comune di licenza

1.   Le licenze rilasciate in conformità alle disposizioni del capo III della direttiva 2012/34/UE utilizzano il formato normalizzato di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Nel caso in cui sia rilasciata una nuova licenza, l'autorità preposta al rilascio delle licenze attribuisce il numero CE di notifica della licenza in conformità al sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), come stabilito nell'appendice 2 della decisione 2007/756/CE della Commissione (5).

Ogni volta che una licenza è rilasciata, modificata in modo rilevante, sospesa, revocata o sostituita da una licenza temporanea, l'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce una licenza sulla base di questo formato

2.   Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE le autorità preposte al rilascio delle licenze informano l'Agenzia ferroviaria europea, fornendo una copia della licenza, come stabilito nel protocollo di comunicazione tra loro concordato.

3.   Le informazioni concernenti la copertura finanziaria per responsabilità civile di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE devono essere indicate nell'allegato della licenza, utilizzando il formato normalizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. L'autorità preposta al rilascio delle licenze acclude un allegato alla licenza. All'allegato viene attribuito il numero uno (1).

4.   Tramite le informazioni fornite negli allegati relativi alla responsabilità, come stabilito nell'allegato II del presente regolamento l'autorità preposta al rilascio delle licenze in un determinato Stato membro o un gestore dell'infrastruttura possono controllare se la copertura della responsabilità civile adottata dall'impresa ferroviaria e approvata dalle altre autorità preposte al rilascio delle licenze è sufficiente in quello specifico Stato membro. Qualora ritenga che il livello di copertura sia insufficiente, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può chiedere all'impresa ferroviaria di sottoscrivere una copertura supplementare. L'impresa ferroviaria fornisce all'autorità preposta al rilascio delle licenze le informazioni richieste in merito alla propria copertura.

5.   Quando ritiene consona la copertura, l'autorità preposta al rilascio delle licenze ne informa l'Agenzia ferroviaria europea mediante l'aggiornamento di un allegato esistente trasmesso da un'autorità preposta al rilascio delle licenze del medesimo Stato membro o l'aggiunta di un altro allegato alla licenza, utilizzando il formato normalizzato del presente allegato II e attribuendo un numero progressivo (2, 3, 4 ecc.) a tale allegato.

6.   Ciascun allegato relativo alla responsabilità indica l'importo, l'ambito di applicazione, ossia l'ambito di applicazione geografico o il tipo di servizi, nonché la data d'inizio e, se del caso, di scadenza della copertura. Il numero di notifica della licenza è indicato in ciascun allegato per stabilire un nesso chiaro con l'impresa ferroviaria titolare di licenza. L'autorità preposta al rilascio delle licenze prevede un aggiornamento dell'allegato, nel momento in cui è informata di una modifica alla copertura della responsabilità civile, e trasmette l'allegato dell'Agenzia ferroviaria europea.

Articolo 4

Diritti di licenza

Gli Stati membri possono prevedere diritti di licenza per l'esame di ciascuna domanda. I diritti di licenza si applicano senza discriminazioni.

Articolo 5

Determinati aspetti relativi ai requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile

1.   L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica i livelli minimi obbligatori di copertura, anche se l'importo di tale copertura è previsto dalla normativa nazionale.

2.   L'autorità preposta al rilascio delle licenze non può chiedere che una copertura prenda effetto prima che l'impresa ferroviaria inizi le proprie operazioni ferroviarie.

3.   Entro il 25 agosto 2015, l'autorità preposta che ha rilasciato la licenza chiede a tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza di dimostrare il livello e la portata della loro copertura relativa alla responsabilità civile in caso di incidenti, a meno che queste ultime abbiano stipulato una polizza assicurativa o l'autorità disponga già di tale informazione. L'autorità può anche chiedere tale dimostrazione alle imprese ferroviarie qualora dubiti che la loro copertura soddisfi i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE.

4.   Se l'impresa non dimostra di essere adeguatamente assicurata, ma di godere delle debite garanzie di copertura, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, se necessario previa consultazione dell'organismo di regolamentazione, verifica se le condizioni alle quali l'impresa ha ottenuto tali garanzie corrispondono alle condizioni di mercato che sarebbero state ottenute da qualsiasi altra impresa con lo stesso livello di idoneità finanziaria ed esposizione al rischio.

5.   Se l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospende la licenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE o concede una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di detta direttiva, ne informa le altre autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a cui è risaputo che l'impresa ferroviaria ha appaltato dei servizi. Se dubita della compatibilità delle garanzie a copertura delle responsabilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può trasmettere le informazioni necessarie alle autorità competenti per il controllo di tali norme in materia di aiuti di Stato.

Articolo 6

Relazione con i certificati di sicurezza

1.   La concessione di una licenza non può dipendere dall'impresa che detiene un certificato di sicurezza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE.

2.   Se un'impresa detiene un certificato di sicurezza, l'autorità preposta al rilascio delle licenze non verifica i requisiti di tale certificato al momento del rilascio della licenza.

Articolo 7

Determinati aspetti della procedura per il rilascio di una licenza

1.   Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'autorità preposta al rilascio delle licenze comunica all'impresa che il fascicolo è completo o chiede informazioni supplementari. Tale termine può essere prorogato di due settimane in circostanze eccezionali e l'impresa deve esserne informata. Una volta ricevute le informazioni supplementari, l'autorità preposta al rilascio delle licenze comunica entro un mese all'impresa se il fascicolo è completo.

2.   L'autorità preposta al rilascio delle licenze può richiedere solo i documenti di cui al capo III della direttiva 2012/34/UE o previsti dalla legislazione nazionale. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica un elenco di tutti i documenti e del loro contenuto e non richiede ulteriori documenti alle imprese. In caso di aggiornamento e pubblicazione dell'elenco, le imprese possono ancora far riferimento al precedente elenco per le domande da essi presentate prima dell'aggiornamento.

3.   Nel caso di imprese con entrate annue derivanti da attività di trasporto ferroviario inferiori a 5 milioni di EUR, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può prendere in considerazione il requisito relativo alla sua capacità di rispettare gli impegni effettivi e potenziali per un periodo di 12 mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, se l'impresa può dimostrare che il suo capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o a un importo concordato con l'organismo di regolamentazione. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica tale importo.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere da 16 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

(2)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 37.

(3)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(4)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(5)  Decisione della Commissione 2007/756/CE, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

(6)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Formato normalizzato per la licenza

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ALLEGATO II

Formato normalizzato per l'allegato della licenza ferroviaria relativo alla responsabilità

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5.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/172 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

344,2

IL

103,6

MA

59,2

SN

316,2

TR

123,5

ZZ

189,3

0707 00 05

TR

192,3

ZZ

192,3

0709 91 00

EG

60,6

ZZ

60,6

0709 93 10

MA

231,2

TR

245,7

ZZ

238,5

0805 10 20

EG

49,0

IL

75,2

MA

56,6

TN

62,5

TR

64,7

ZZ

61,6

0805 20 10

IL

146,5

MA

90,1

ZZ

118,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

86,6

IL

133,2

JM

115,2

MA

119,6

TR

85,4

ZZ

99,4

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

BR

64,8

CL

88,8

US

188,5

ZZ

114,0

0808 30 90

CL

307,7

CN

93,4

US

130,9

ZA

99,6

ZZ

157,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/14


DECISIONE (PESC) 2015/173 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 febbraio 2015

relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad assumere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Somalia, comprese quelle relative alla nomina del comandante della missione dell'UE.

(2)

Il 17 dicembre 2013 il CPS ha adottato la decisione EUTM Somalia/1/2013 (2), che nomina il generale di brigata Massimo MINGIARDI comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.

(3)

Il 18 dicembre 2014 l'Italia ha proposto la nomina del generale di brigata Antonio MAGGI come nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia in sostituzione del generale di brigata Massimo MINGIARDI.

(4)

L'8 gennaio 2015 il Comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il generale di brigata Antonio MAGGI comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia in sostituzione del generale di brigata Massimo MINGIARDI.

(5)

É opportuno abrogare la decisione EUTM Somalia/1/2013.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Antonio MAGGI è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) a decorrere dall'8 marzo 2015.

Articolo 2

La decisione EUTM Somalia/1/2013 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per il Comitato politico et di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)  Decisione EUTM Somalia/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 dicembre 2013, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 53).


Rettifiche

5.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/16


Rettifica del regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010 )

Alla pagina 39, articolo 1, paragrafo 1, lettera u),

anziché:

«per “settore merceologico rilevante” s'intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;»

leggi:

«per “mercato rilevante del prodotto” s'intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;»

alla pagina 39, articolo 1, paragrafo 1, lettera v),

anziché:

«per “settore tecnologico rilevante” s'intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.»

leggi:

«per “mercato rilevante delle tecnologie” s'intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.»

alla pagina 41, articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

anziché:

«se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante; oppure»

leggi:

«se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nei mercati rilevanti del prodotto o delle tecnologie; oppure»

alla pagina 41, articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

anziché:

«se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesimo tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.»

leggi:

«se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesimo tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nei mercati rilevanti del prodotto o delle tecnologie.»

alla pagina 41, articolo 4, paragrafo 3,

anziché:

«Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.»

leggi:

«Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nei mercati rilevanti del prodotto o delle tecnologie.»