ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 febbraio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/167 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante duecentoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/168 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, del 12 dicembre 2014, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/169]

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 ( GU L 349 del 19.12.2012 )

48

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( GU L 348 del 4.12.2014 )

48

 

*

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ( GU L 276 del 20.10.2010 )

49

 

*

Rettifica della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ( GU L 226 del 18.8.1997 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/165 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2015

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dato che per l'acido lattico, il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, il chitosano cloridrato e l'Equisetum arvense L. non sono stati fissati LMR specifici e dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(2)

Il chitosano cloridrato è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009 (2). Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 (3), la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

L'Equisetum arvense L. è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 (4), la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

L'acido lattico è approvato come additivo alimentare in conformità al regolamento n. 1333/2008 (5). Visto il regolamento (UE) n. 1129/2011 (6) della Commissione, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento dell'acido lattico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Per quanto riguarda il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (7) che è opportuno inserirlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

Sulla base della conclusione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV sono aggiunte in ordine alfabetico le voci: «acido lattico» (2), «Lecanicillium muscarium ceppo Ve6», «chitosano cloridrato» ed «Equisetum arvense L.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che approva la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base Equisetum arvense L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28).

(5)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Lecanicillium muscarium strain Ve6, notified as Verticillium lecanii (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, notificata come Verticillium lecanii.) EFSA Journal 2010; 8(1):1446. [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1446.


4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/166 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2015

che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario stabilire disposizioni dettagliate per l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti ad essi destinati per quanto riguarda la loro sicurezza generale e al fine di chiarire le condizioni di applicazione della legislazione pertinente resa obbligatoria dal regolamento (CE) n. 661/2009.

(2)

Fatto salvo l'elenco degli atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 661/2009 offre ai costruttori di veicoli la possibilità di presentare una domanda di omologazione per le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono prescrizioni negli ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.

(3)

È necessario in particolare stabilire procedure specifiche per l'omologazione conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, per quanto riguarda tecnologie o concezioni nuove incompatibili con le vigenti misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE, poiché tali disposizioni non sono al momento disponibili, ma se ne avverte la necessità.

(4)

In linea di principio non è possibile ottenere un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE in caso di componenti o entità tecniche indipendenti installati che hanno soltanto un'omologazione CE valida. Ciò dovrebbe invece essere possibile ai fini dell'omologazione CE a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, in base alle disposizioni dei regolamenti UNECE.

(5)

L'allegato XV della direttiva 2007/46/CE elenca gli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico, compresa una serie di direttive che sono abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009. È pertanto necessario sostituire i riferimenti alle direttive pertinenti con i riferimenti alle opportune misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009.

(6)

L'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE elenca gli atti normativi a norma dei quali un costruttore o un servizio tecnico può applicare metodi di prova virtuali, compresa una serie di direttive che sono abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009. È pertanto necessario sostituire i riferimenti pertinenti a tali direttive con i riferimenti alle opportune misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009.

(7)

Per consentire un approccio coerente alla numerazione dei certificati di omologazione CE e dei marchi di omologazione CE, è inoltre necessario definire disposizioni amministrative specifiche e un sistema di numerazione e di marcatura a norma del regolamento (CE) n. 661/2009.

(8)

I regolamenti UNECE contengono disposizioni specifiche in merito alle informazioni dettagliate che devono accompagnare una domanda di omologazione. Nel quadro delle procedure previste nel presente regolamento, tali informazioni dettagliate dovrebbero essere riportate anche nella documentazione informativa.

(9)

La conformità alla direttiva 71/320/CEE del Consiglio (3), abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009, è ancora obbligatoria per gli insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, tuttavia la conformità al regolamento UNECE n. 90 (4) è stata accettata come alternativa. Si devono fornire disposizioni dettagliate, comprese disposizioni transitorie adeguate, relative alla sostituzione degli insiemi di guarnizioni per freni, delle guarnizioni per freni a tamburo, dei dischi e dei tamburi per freni destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi ai sensi del regolamento UNECE n. 90.

(10)

Per i veicoli della categoria N, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 661/2009, la cabina del veicolo o lo spazio per il conducente e i passeggeri devono essere sufficientemente robusti da garantire protezione agli occupanti in caso di impatto, tenendo conto del regolamento UNECE n. 29 (5). A tal fine, il presente regolamento deve essere incluso nell'elenco dei regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria.

(11)

La tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009, che stabilisce l'ambito di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, deve essere aggiornata in seguito all'adozione della direttiva 2010/19/UE della Commissione (6).

(12)

Prescrizioni supplementari riguardanti la robustezza della cabina, il controllo della pressione degli pneumatici, i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza, i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia, l'indicatore di cambio di marcia e il controllo elettronico della stabilità di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 non sono stati inseriti nella tabella dell'allegato I, ma è opportuno che continuino ad applicarsi ai fini dell'omologazione.

(13)

L'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è aggiornato di frequente al fine di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda le modifiche apportate ai rispettivi regolamenti UNECE.

(14)

Tale elenco dovrebbe essere integrato con informazioni atte a chiarire a quali condizioni le omologazioni CE esistenti rilasciate in base a direttive abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 continuano ad essere valide per alcuni veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti.

(15)

Il regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione (7) concernente l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori deve essere riveduto per tener conto dei veicoli dal design specifico.

(16)

Il regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione (8) riguardante i sistemi antispruzzi deve essere modificato per aggiornare il riferimento al regolamento della Commissione sui parafanghi, poiché quest'ultimo è applicabile ad ulteriori categorie di veicoli.

(17)

Il regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione (9) relativo al montaggio degli pneumatici deve essere adeguato ai progressi tecnici riguardanti la ruota di scorta facoltativa per i veicoli della categoria N1 di cui la regolamento UNECE n. 64 (10).

(18)

Due voci dell'allegato XI della direttiva 2007/46/CE, che elencano atti normativi relativi ai veicoli per uso speciale, devono essere riviste per quanto concerne i requisiti relativi al livello sonoro dei veicoli, in modo da rendere i requisiti applicabili nuovamente conformi alle disposizioni che erano applicate in precedenza.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate concernenti le procedure, le prescrizioni tecniche e le prove specifiche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O nonché dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

2.   Il presente regolamento modifica inoltre alcuni allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli ai progressi tecnici e per prevedere procedure che consentano l'omologazione:

di tecnologie o concezioni nuove in conformità all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE;

di sistemi dei veicoli nei casi in cui si montino componenti e entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione CE anziché un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE;

nel caso in cui un costruttore sia designato come servizio tecnico conformemente all'allegato XV della direttiva 2007/46/CE; nonché

nel caso in cui siano stati applicati metodi di prova virtuali conformemente all'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 2

Domanda di omologazione CE

1.   Il costruttore o il suo rappresentante presentano all'autorità di omologazione una domanda redatta in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2.   La domanda di omologazione CE conforme a una o più delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento comprende la documentazione informativa contenente le informazioni dettagliate richieste dalle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE e va presentata in conformità all'allegato I della direttiva 2007/46/CE.

3.   L'autorità di omologazione conferma che la domanda presentata è considerata completa.

4.   Tutti i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati CE o UNECE installati su un veicolo o incorporati in un secondo componente o entità tecnica indipendente non devono essere accuratamente descritti, con tutti i particolari, nella scheda tecnica se i numeri e i marchi di omologazione sono forniti nella scheda tecnica e i relativi certificati di omologazione con i fascicoli di omologazione allegati sono messi a disposizione del servizio tecnico.

5.   I componenti e le entità tecniche indipendenti che hanno un marchio di omologazione CE valido devono essere accettati, anche nei casi in cui sono montati al posto di componenti ed entità tecniche indipendenti che devono recare un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.

Articolo 3

Omologazione

1.   Se il tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente presentato per l'omologazione soddisfa le pertinenti prescrizioni tecniche e le pertinenti misure tese a garantire la conformità della produzione ai regolamenti UNECE resi obbligatori dal regolamento (CE) n. 661/2009 e se il richiedente soddisfa i requisiti pertinenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 13, paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 661/2009 e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

2.   Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente.

3.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui alla parte 2 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che incorpori nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con i regolamenti UNECE, o alla parte 3 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente conforme ai requisiti tecnici essenziali dei regolamenti UNECE e/o nel caso di prove interne e/o virtuali.

Articolo 4

Nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con gli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE

1.   Quando uno Stato membro è autorizzato a rilasciare l'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

3.   L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 2 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.

4.   La documentazione informativa conformemente all'articolo 2 è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 5

Prove interne

1.   In linea con l'articolo 11, paragrafo 1 e con l'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE e con gli allegati V e XV della medesima, un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Le condizioni generali che la designazione di un costruttore come servizio tecnico deve soddisfare sono specificate nell'appendice dell'allegato XV della direttiva 2007/46/CE. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

3.   L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.

4.   Conformemente all'articolo 2, la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6

Prove virtuali

1.   In linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE e con l'allegato XVI della medesima, sono autorizzati metodi di prova virtuali, purché le prescrizioni riportate nelle appendici dell'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE siano soddisfatte. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

3.   L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.

4.   Conformemente all'articolo 2, la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 7

Insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, dischi di ricambio per freni e tamburi di ricambio per freni

1.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M1 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M2 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie N1, O1 e O2 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma della direttiva 71/320/CEE, del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 7 aprile 1998.

2.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M1 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M2 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie M3, N2, N3, O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1o novembre 2014.

3.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1o novembre 2016.

4.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2014.

5.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.

6.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O1 e O2 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.

7.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2014.

8.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.

Articolo 8

Robustezza della cabina del veicolo commerciale

1.   A decorrere dal 30 gennaio 2017, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli della categoria N che non soddisfano le disposizioni del regolamento UNECE n. 29.

2.   A decorrere dal 30 gennaio 2021, per motivi inerenti alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli della categoria N non conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 29.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009

1.   L'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

2.   L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, IV, VII, XI, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) n. 1003/2010

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1003/2010 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) n. 109/2011

1.   L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, nonché ai sistemi antispruzzi destinati a essere montati su veicoli delle categorie N e O.»

2.   Gli allegati I e IV del regolamento (UE) n. 109/2011 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) n. 458/2011

L'allegato I del regolamento (UE) n. 458/2011 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(3)  Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37).

(4)  GU L 185 del 13.7.2012, pag. 24.

(5)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21.

(6)  Direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17).

(7)  Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22).

(8)  Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2).

(9)  Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11).

(10)  GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18.


ALLEGATO I

Disposizioni amministrative per l'omologazione di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti per le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE

PARTE 1

Scheda tecnica

MODELLO

Scheda tecnica n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente (1) rispetto al regolamento UNECE n. … relativo a … basata su e formattata secondo la numerazione delle voci dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE (1)

Le seguenti informazioni, se del caso, vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati in tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda tecnica comprendono comandi elettronici, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   CONSIDERAZIONI GENERALI

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo:

0.2.1.

Denominazioni commerciali (se disponibili);

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (1)  (2):

0.3.1.

Posizione di tale indicazione:

0.4.

Categoria di veicolo (3):

0.5.

Ragione sociale e indirizzo del costruttore:

0.8.

Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.9.

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativi (1):

Tutte le successive voci e informazioni pertinenti per il veicolo, il componente o l'entità tecnica indipendente vanno fornite d'accordo con il servizio tecnico e l'autorità di omologazione responsabile del rilascio dell'omologazione CE per la quale è stata presentata la domanda. La scheda tecnica può basarsi su un modello di scheda tecnica, se fornito nel regolamento UNECE n. …, in caso contrario, nella misura del possibile, deve basarsi sulla numerazione delle voci dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE (vale a dire l'elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti) e deve includere qualsiasi ulteriore informazione o dettaglio richiesti per l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. ….

Note esplicative:

PARTE 2

Scheda di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

(IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA QUADRO)

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

l'omologazione CE (2)

l'estensione dell'omologazione CE (2)

il rifiuto dell'omologazione CE (2)

la revoca dell'omologazione CE (2)

di un tipo di veicolo relativamente a un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente (2) che integra nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con il regolamento UNECE n. …

relativamente al regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo:

0.2.1.

Denominazioni commerciali (se disponibili);

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (2)  (3):

0.3.1.

Posizione di tale indicazione:

0.4.

Categoria del veicolo (4):

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.

Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.9.

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

1.

Informazioni supplementari: cfr. addendum.

2.

Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

Allegati:

fascicolo di omologazione

verbale di prova

scheda di notifica compilata conforme al modello di cui al regolamento UNECE applicabile, ma senza menzionare il rilascio o l'estensione di un'omologazione UNECE e senza menzionare un numero di omologazione UNECE

NB: Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, non deve recare l'intestazione «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne nel caso di cui all'articolo 20, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un'omologazione a norma della direttiva quadro.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. …

1.

Procedura di omologazione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE (esenzioni per nuove tecnologie o nuove concezioni) autorizzata dalla Commissione: sì/no (5)

2.

Misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che costituiscono la base della presente omologazione CE: Regolamento UNECE n. … riguardante

3.

In caso di componenti e di entità tecniche indipendenti, esempio del marchio di omologazione apposto sul componente o sull'entità tecnica indipendente:

4.

Omologazione CE valida fino a (GG/MM/AAAA):

5.

Osservazioni:

PARTE 3

Scheda di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

l'omologazione CE (6)

l'estensione dell'omologazione CE (6)

il rifiuto dell'omologazione CE (6)

la revoca dell'omologazione CE (6)

di un tipo di veicolo relativamente a un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente (6) conforme ai requisiti di cui al regolamento UNECE n. … modificato dal supplemento … (6) alla serie …

relativamente al regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo:

0.2.1.

Denominazioni commerciali (se disponibili);

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (6)  (7):

0.3.1.

Posizione di tale indicazione:

0.4.

Categoria del veicolo (8):

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.

Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.9.

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

1.

Informazioni supplementari: cfr. addendum.

2.

Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

Allegati:

fascicolo di omologazione

verbale di prova

scheda di notifica compilata conforme al modello di cui al regolamento UNECE applicabile, ma senza menzionare il rilascio o l'estensione di un'omologazione UNECE e senza menzionare un numero di omologazione UNECE

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. …

1.

Sulla base del regolamento UNECE utilizzando componenti o entità tecniche indipendenti omologati CE: sì/no (9)

2.

Procedura di omologazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE (prove interne): sì/no (9)

3.

Procedura di omologazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE (prove virtuali): sì/no (9)

4.

In caso di componenti e di entità tecniche indipendenti, esempio del marchio di omologazione apposto sul componente o sull'entità tecnica indipendente:

5.

Osservazioni:


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(1)  Qualora una parte (ad esempio un componente o un'entità tecnica indipendente) sia stata omologata, la descrizione può essere sostituita da un rinvio a tale omologazione. Analogamente, non è necessario descrivere le parti la cui costruzione risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richieda un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri dei corrispondenti documenti allegati.

(2)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

(3)  Classificato secondo le definizioni di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo«?» (ad esempio, ABC??123??).

(4)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

(5)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(7)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo«?» (ad esempio, ABC??123??).

(8)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

(9)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ALLEGATO II

Modifiche dell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009

L'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

1)

la riga «Dispositivi antispruzzi» è sostituita dalla seguente:

«Dispositivi antispruzzi

 

 

 

X

X

X

X

X

X

2)

È aggiunta la seguente riga alla fine dell'elenco:

«Sicurezza elettrica

X

X

X

X

X

 

 

 

 


ALLEGATO III

Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009

«

ALLEGATO IV

Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria

Numero del regolamento

Oggetto

Serie di modifiche pubblicate nella GU

Riferimento GU

Applicabilità del regolamento UNECE

1

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1

Serie di modifiche 02

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1.

M, N (a)

3

Catadiottri per veicoli a motore

Supplemento 12 alla serie di modifiche 02

GU L 323 del 6.12.2011, pag. 1.

M, N, O

4

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 7.

M, N, O

6

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 25 alla serie di modifiche 01

GU L 213 del 18.7.2014, pag. 1.

M, N, O

7

Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 23 alla serie di modifiche 02

GU L 285 del 30.9.2014, pag. 1.

M, N, O

8

Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

Serie di modifiche 05, rettifica 1 della revisione 4

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71.

M, N (a)

10

Compatibilità elettromagnetica

Supplemento 1 alla serie di modifiche 04

GU L 254 del 20.9.2012, pag. 1.

M, N, O

11

Serrature e componenti di blocco delle porte

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1.

M1, N1

12

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Supplemento 1 alla serie di modifiche 04

GU L 89 del 27.3.2013, pag. 1.

M1, N1

13

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Supplemento 3 alla serie di modifiche 11

GU L 297 del 13.11.2010, pag. 183.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Frenatura delle autovetture

Supplemento 9 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1.

M1, N1 (c)

14

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi di fissaggio superiore ISOFIX

Supplemento 1 alla serie di modifiche 07

GU L 109 del 28.4.2011, pag. 1.

M, N

16

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX

Supplemento 1 alla serie di modifiche 06

GU L 233 del 9.9.2011, pag. 1.

M, N (d)

17

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Serie di modifiche 08

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81.

M, N

18

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Supplemento 6 alla serie di modifiche 04

GU L 250 del 22.8.2014, pag. 1.

M, N

20

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4)

Serie di modifiche 03

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170.

M, N (a)

21

Finiture interne

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32.

M1

23

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 19 alla versione originale del regolamento

GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 1.

M, N, O

25

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Serie di modifiche 04, rettifica 2 della revisione 1

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1.

M1

26

Sporgenze esterne

Supplemento 1 alla serie di modifiche 03

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27.

M1

28

Segnalatori e segnali acustici

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 323 del 6.12.2011, pag. 33.

M, N

29

Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

Serie di modifiche 03

GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21.

N

30

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Supplemento 16 alla serie di modifiche 02

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 1.

M, N, O

31

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi

Supplemento 7 alla serie di modifiche 02

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15.

M, N

34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Supplemento 3 alla serie di modifiche 02

GU L 109 del 28.4.2011, pag. 55.

M, N, O (e)

37

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Supplemento 42 alla serie di modifiche 03

GU L 213 del 18.7.2014, pag. 36.

M, N, O

38

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 20.

M, N, O

39

Tachimetro e sua installazione

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40.

M, N

43

Materiali per vetrature di sicurezza

Supplemento 2 alla serie di modifiche 01

GU L 42 del 12.2.2014, pag. 1.

M, N, O

44

Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli (“sistema di ritenuta per bambini”)

Serie di modifiche 04, rettifica 4 della revisione 2

GU L 233 del 9.9.2011, pag. 95.

M, N

46

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Supplemento 1 alla serie di modifiche 04

GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 24.

M, N

48

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Serie di modifiche 05

GU L 323 del 6.12.2011, pag. 46.

M, N, O

54

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Supplemento 17 alla versione originale del regolamento

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 2.

M, N, O

55

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Supplemento 1 alla serie di modifiche 01

GU L 227 del 28.8.2010, pag. 1.

M, N, O (f)

58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Supplemento 3 alla serie di modifiche 02

GU L 89 del 27.3.2013, pag. 34.

N2, N3, O3, O4

61

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1.

N

64

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Serie di modifiche 02, rettifica 1

GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18.

M1, N1

66

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Serie di modifiche 02

GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1.

M2, M3

67

Veicoli a motore che utilizzano GPL

Supplemento 7 alla serie di modifiche 01

GU L 72 del 14.3.2008, pag. 1.

M, N

73

Protezione laterale dei veicoli industriali

Serie di modifiche 01

GU L 122 dell'8.5.2012, pag. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 21.

M, N

79

Sterzo

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 137 del 27.5.2008, pag. 25.

M, N, O

80

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Serie di modifiche 03 del regolamento

GU L 226 del 24.8.2013, pag. 20.

M2, M3

87

Luci di marcia diurna per autoveicoli

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 24.

M, N

89

Limitazione della velocità dei veicoli

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 25.

M, N (g)

90

Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi

Serie di modifiche 02

GU L 185 del 13.7.2012, pag. 24.

M, N, O

91

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 13 alla versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 27.

M, N, O

93

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Versione originale del regolamento

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56.

N2, N3

94

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Supplemento 2 alla serie di modifiche 02

GU L 254 del 20.9.2012, pag. 77.

M1

95

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Supplemento 1 alla serie di modifiche 02

GU L 313 del 30.11.2007, pag. 1.

M1, N1

97

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Supplemento 6 alla serie di modifiche 01

GU L 122 dell'8.5.2012, pag. 19.

M1, N1

98

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Supplemento 4 alla serie di modifiche 01

GU L 176 del 14.6.2014, pag. 64.

M, N

99

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Supplemento 9 alla versione originale del regolamento

GU L 285 del 30.9.2014, pag. 35.

M, N

100

Sicurezza elettrica

Serie di modifiche 01

GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54.

M, N

102

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Versione originale del regolamento

GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Marcature retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)

Supplemento 7 alla versione originale

GU L 75 del 14.3.2014, pag. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Serie di modifiche 05

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 30.

N,O

107

Veicoli delle categorie M2 e M3

Serie di modifiche 03

GU L 255 del 29.9.2010.

M2, M3

110

Componenti specifici per GNC

Supplemento 9 alla versione originale del regolamento

GU L 120 del 7.5.2011, pag. 1.

M, N

112

Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Supplemento 4 alla serie di modifiche 01

GU L 250 del 22.8.2014, pag. 67.

M, N

116

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 45 del 16.2.2012, pag. 1.

M1, N1

117

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Serie di modifiche 02 rettifica 3

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3.

M, N, O

118

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Versione originale del regolamento

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 263.

M3

119

Luci d'angolo

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101.

M, N

121

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 290.

M, N

122

Impianti di riscaldamento dei veicoli

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231.

M, N, O

123

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli

Supplemento 4 alla versione originale del regolamento

GU L 222 del 24.8.2010, pag. 1.

M, N

125

Campo di visibilità anteriore

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 200 del 31.7.2010, pag. 38.

M1

128

Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 162 del 29.5.2014, pag. 43.

M, N, O

Note alla tabella:

Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si deve anche accettare la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.

Le date specificate nei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell'“accordo del 1958 riveduto” [Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“Accordo del 1958 riveduto”) (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).] connessi alla prima immatricolazione, all'entrata in servizio, alla messa a disposizione sul mercato, alla vendita e a qualsiasi disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 26 e 28 della direttiva 2007/46/CE tranne nel caso in cui date alternative siano specificate nel regolamento (CE) n. 661/2009, nel qual caso si applicano queste ultime.

In alcuni casi, le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella presente tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell'“accordo del 1958 riveduto” che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare le schede di conformità non più valide ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, tranne nel caso in cui date alternative siano specificate nel regolamento (CE) n. 661/2009, nel qual caso si applicano queste ultime.

(a)

I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano all'omologazione CE dei veicoli nuovi.

(b)

É obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi è pertanto obbligatoria l'applicazione dell'allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, nonché all'allegato V del presente regolamento, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE.

(c)

É obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi, è pertanto obbligatoria l'applicazione della parte A dell'allegato 9 del regolamento UNECE n. 13-H. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 5, del presente regolamento, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE.

(d)

Un segnale di avviso che ricordi di allacciare le cinture di sicurezza non è obbligatorio per una posizione di guida munita di una cintura a bretella o a imbracatura.

(e)

La conformità alla parte II del regolamento UNECE n. 34 non è obbligatoria.

(f)

Se il fabbricante di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (punto 2.11.5. dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE), i dispositivi di attacco meccanico a esso applicati non devono mai oscurare una componente illuminante (come il proiettore posteriore per nebbia) né coprire lo spazio destinato ad alloggiare e a montare la targa d'immatricolazione posteriore; ciò non si applica se il dispositivo di attacco meccanico può essere rimosso o riposizionato senza usare attrezzi, come la chiave universale di facile uso.

(g)

Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e la loro installazione obbligatoria sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

Appendice

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive abrogate dal presente regolamento

A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del presente regolamento, le schede di omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate conformemente alle direttive di seguito elencate possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ai pertinenti regolamenti UNECE.

Numero del regolamento

Oggetto

Direttiva corrispondente

Riferimento GU

Applicabilità

10

Compatibilità elettromagnetica

Direttiva 72/245/CEE

GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.

M, N, O, componente, entità tecnica indipendente (a)

11

Serrature e componenti di blocco delle porte

Direttiva 70/387/CEE

GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5.

M1, N1 (b)

12

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Direttiva 74/297/CEE

GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16.

M1, N1 (a)

14

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Direttiva 76/115/CEE

GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6.

M (c)

18

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Direttiva 74/61/CEE

GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22.

M2, M3, N2, N3, componente, entità tecnica indipendente

21

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2.

M1

26

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.

M1, entità tecnica indipendente (d)

28

Segnalatori e segnali acustici

Direttiva 70/388/CEE

GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.

M, N, componente

30

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Direttiva 92/23/CEE

GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95.

Componente (e)

34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Direttiva 70/221/CEE

GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.

M, N, O (f)

39

Tachimetro e sua installazione

Direttiva 75/443/CEE

GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1.

M, N (g)

43

Materiali per vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11.

M, N, O, componente

46

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Direttiva 2003/97/CE

GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

M, N, componente

48

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Direttiva 76/756/CEE

GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

M, N, O

55

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Direttiva 94/20/CE

GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1.

M, N, O, componente

58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Direttiva 70/221/CEE

GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.

M, N, O, entità tecnica indipendente

61

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Direttiva 92/114/CEE

GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17.

N

73

Protezione laterale dei veicoli industriali

Direttiva 89/297/CEE

GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1.

N2, N3, O3, O4

79

Sterzo

Direttiva 70/311/CEE

GU L 133 del 18.6.1970, pag. 10.

M, N, O (h)

89

Limitazione della velocità dei veicoli

Direttiva 92/24/CEE

GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154.

M2, M3, N2, N3, entità tecnica indipendente

90

Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi

Direttiva 71/320/CEE

GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

entità tecnica indipendente (i)

93

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Direttiva 2000/40/CE

GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

N2, N3, entità tecnica indipendente

97

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Direttiva 74/61/CEE

GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22.

M1,N1, componente, entità tecnica indipendente

116

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Direttiva 74/61/CEE

GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22.

M1,N1, componente, entità tecnica indipendente

118

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Direttiva 95/28/CE

GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.

M3, componente

122

Impianti di riscaldamento dei veicoli

Direttiva 2001/56/CE

GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

M, N, O, componente

125

Campo di visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1.

M1

Note alla tabella:

(a)

Non si applica ai tipi di veicoli muniti di propulsione elettrica.

(b)

Non si applica ai tipi di veicoli in caso di modifiche di progetto delle porte posteriori e/o scorrevoli e/o della loro introduzione.

(c)

Si applica solo ai veicoli completati per uso speciale della categoria M1, esclusi gli autocaravan, con una massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico superiore alle 2,0 tonnellate nonché ai veicoli delle categorie M2 e M3

(d)

Non si applica alle antenne radio ricetrasmittenti, considerate entità tecniche indipendenti.

(e)

Si applica solo agli pneumatici di classe C1, costruiti prima, il o successivamente al 1o novembre 2014, per essere venduti e messi in servizio dopo il 1o novembre 2014 e identificati con la lettera “Z” riportata all'interno della designazione delle dimensioni dello pneumatico.

(f)

Non riguarda la parte II del regolamento UNECE n. 34.

(g)

Cfr. articolo 4 del regolamento (UE) n. 130/2012 [Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).].

(h)

Non si applica ai veicoli dotati di dispositivi di sterzo contenenti sistemi complessi di controllo elettronico.

(i)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/166 e non applicabile ai dischi e ai tamburi per freni.

»

ALLEGATO IV

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti (a

;

b)

il paragrafo 0.3. è sostituito dal seguente:

«0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (1) (b):»

;

c)

i punti 1. e 1.1. sono sostituiti dai seguenti:

«1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativi (1):»

.

2)

La parte I dell'allegato IV è modificata come segue:

a)

la voce 6 A è sostituita dalla seguente:

«6 A

Accesso e manovrabilità del veicolo (predellini, pedane e maniglie)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

 

 

X

X

 

 

 

 

;

b)

la voce 17 A è sostituita dalla seguente:

«17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo (retromarcia)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

;

c)

la voce 71 è aggiunta:

«71

Robustezza della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 29

 

 

 

X

X

 

 

 

 

.

d)

la nota esplicativa (15) è sostituita dalla seguente:

«(15)

La conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 è obbligatoria, tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa voce, poiché essa copre la combinazione delle voci 3 A, 3B, 4 A, 5 A, 6 A, 6B, 7 A, 8 A, 9 A, 9B, 10 A, 12 A, 13 A, 13B, 14 A, 15 A, 15B, 16 A, 17 A, 17B, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 22B, 22C, 23 A, 24 A, 25 A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26 A, 27 A, 28 A, 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 50B, 51 A, 52 A, 52B, 53 A, 54 A, 56 A, 57 A e da 64 a 71.»

;

e)

l'appendice I della parte I dell'allegato IV è modificata come segue:

i)

nella tabella 1, la voce 13 A è sostituita dalla seguente:

«13 A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore»

;

ii)

nella tabella 1, la voce 63 è sostituita dalla seguente:

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

 

Si veda la nota (15) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata»

;

iii)

nella tabella 2, la voce 13 A è sostituita dalla seguente:

«13 A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore»

;

iv)

nella tabella 2, la voce 63 è sostituita dalla seguente:

«63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

 

Si veda la nota (15) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata»

;

v)

nella tabella 2, la voce 71 è aggiunta:

«71

Robustezza della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 29

 

.

3)

L'allegato VII è così modificato:

a)

nella sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«In caso di omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti contemplati nelle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009, il riferimento al regolamento di base deve essere il numero del regolamento (ossia dell'atto di esecuzione) adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere dalla a) alla e), del regolamento (CE) n. 661/2009.»

;

b)

la sezione 3 è modificata come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero della direttiva o del regolamento recanti modifica più recenti, contenenti atti di esecuzione applicabili all'omologazione conformemente ai seguenti trattini. Tuttavia, nel caso in cui tale direttiva o regolamento recanti modifica o tale atto di esecuzione applicabile non esistano, il numero di cui alla sezione 2 viene ripetuto nella sezione 3:»

;

ii)

dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

con ciò s'intende il regolamento più recente recante modifiche delle misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 al quale è conforme un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente,»

;

c)

al punto 4.1. si aggiungono le seguenti voci:

«c)

in base al regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione (2) (relativo a tergicristalli e lavacristalli)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d)

in base al regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (3), come modificato dal regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione (4) (relativo alle iscrizioni regolamentari)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

(2)  Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2)."

(3)  Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1)."

(4)  Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU L 82 del 22.3.2012, pag. 1).»"

d)

il punto 5. è sostituito dal seguente:

«5.

L'allegato VII non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché il relativo sistema di numerazione è indicato nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, l'allegato VII si applica alle omologazioni CE rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (vale a dire veicoli che integrano nuove tecnologie, componenti ed entità tecniche indipendenti omologati CE, prove virtuali e prove interne). In questo caso, si applica il seguente sistema di numerazione:

 

Sezione 1: come sopra

 

Sezione 2: “661/2009” (ossia regolamento sulla sicurezza generale)

 

Sezione 3: La prima parte è il numero del regolamento UNECE seguito da “R-”, la seconda parte è la serie di modifiche, o “00” se si tratta della serie originale, seguita da “-” e la terza parte è il supplemento (eventualmente preceduto da zeri non significativi) o “00” se non esiste alcun supplemento alla serie pertinente.

 

Sezione 4: come sopra

 

Sezione 5: come sopra

Esempi:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(rilasciata dalla Germania a norma del regolamento UNECE n. 13-H, serie 10 di modifiche, supplemento 5, prima omologazione rilasciata, nessuna estensione)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(rilasciata dalla Croazia a norma del regolamento UNECE n. 28, serie di modifiche originale, supplemento 3, prima, seconda e terza omologazione rilasciate, 5 estensione)»

e)

nell'appendice, il punto 4. è aggiunto:

«4.

La presente appendice non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché le relative disposizioni dei marchi di omologazione sono indicate nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, la presente appendice si applica alle omologazioni CE di componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (ossia componenti o entità tecniche indipendenti che integrano nuove tecnologie). In questo caso, si applica la seguente disposizione delle marcature:

Il marchio di omologazione distintivo deve essere quello prescritto nel pertinente regolamento UNECE e come se fosse rilasciato con un'omologazione convenzionale a norma di un regolamento UNECE, tuttavia, si deve tener conto di quanto segue:

quando è prescritto un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera “E”, questo non deve essere un cerchio, ma un rettangolo. La sua altezza (a) deve corrispondere almeno alla lunghezza del diametro prescritta e la sua larghezza deve superare tale valore (vale a dire > a). Al posto della lettera maiuscola “E” si deve usare la lettera minuscola “e”, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica indipendente.

Esempio:

Image

(rilasciata dalla Germania, in base al regolamento UNECE n. 28, serie originale, prima omologazione rilasciata, ad un dispositivo di segnalazione acustica di classe II che integra nuove tecnologie)»

4)

L'allegato XI è così modificato:

a)

nell'appendice 3, la voce 1 A è sostituita dalla seguente:

«1 A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G + W9»

b)

nell'appendice 5, la voce 1 A è sostituita dalla seguente:

«1 A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

T + Z1»

c)

nell'appendice 6, significato delle note, la seguente nota è inserita dopo W8:

«W9

Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che le caratteristiche della contropressione allo scarico rimangano simili.»

5)

Nell'allegato XV, il punto 2. è sostituito dal seguente:

«2.   Elenco degli atti normativi e delle restrizioni

 

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

4

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore

Direttiva 70/222/CEE

4 A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

18

Targhette (regolamentari)

Direttiva 76/114/CEE

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

20 A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

27 A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

35 A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

Eccettuate le disposizioni dell'allegato VIII concernente i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL

36 A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

Eccettuate le disposizioni dell'allegato 8 concernenti i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL

37

Parafanghi delle ruote

Direttiva 78/549/CEE

37 A

Parafanghi delle ruote

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

44

Masse e dimensioni (autovetture)

Direttiva 92/21/CEE

44 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato III

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 21

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

46 A

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)

Direttiva 97/27/CE

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

50

Dispositivi di attacco

Direttiva 94/20/CE

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato VII

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 5 (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato 7

61

Impianti di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE»

6)

L'allegato XVI è così modificato:

a)

il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1.   Elenco degli atti normativi

 

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

3

Serbatoi carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

6 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

12

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

12 A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

16

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

16 A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

20 A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

27 A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

32

Campo di visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

32 A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

35 A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

37

Parafanghi delle ruote

Direttiva 78/549/CEE

37 A

Parafanghi delle ruote

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

42 A

Protezione laterale dei veicoli industriali

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

50

Dispositivi di attacco

Direttiva 94/20/CE

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

52

Autobus e corriere

Direttiva 2001/85/CE

52 A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

57 A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93»

b)

l'appendice 2 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 2

Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali

1.   Elenco degli atti normativi

 

Riferimento dell'atto normativo

Allegato e punti

Condizioni specifiche

3

Direttiva 70/221/CEE

Allegato II, punti 5.2. e 5.4.5.

Dimensioni della protezione antincastro posteriore e resistenza alle forze

3B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

Punti 2.3., 7.3. e 25.6.

Dimensioni e resistenza alle forze

6

Direttiva 70/387/CEE

Allegato II, punto 4.3.

Metodi equivalenti per le prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni

6 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

Allegato II, parte I e 2

Dimensioni dei predellini, delle pedane e delle maniglie

6B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

Allegato 3

Allegato 4, punto 2.1.

Allegato 5

Prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni

8

Direttiva 2003/97/CE

Allegato III

Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5.

Campi di visibilità prescritti dei retrovisori

8 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

Punto 15.2.4.

Campi di visibilità prescritti dei retrovisori

12

Direttiva 74/60/CEE

a)

allegato I, tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (Specifiche)

b)

allegato II

a)

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

b)

Determinazione della zona d'urto della testa.

12 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

a)

Punti da 5. a 5.7.

b)

Punto 2.3.

a)

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

b)

Determinazione della zona d'urto della testa.

16

Direttiva 74/483/CEE

Allegato I, tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (Prescrizioni generali) e alla sezione 6 (Prescrizioni particolari)

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

16 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

Punto 5.2.4.

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

20

Direttiva 76/756/CEE

Sezione 6 (Specificazioni particolari) del regolamento UNECE n. 48.

Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48

La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va realizzata su un veicolo reale.

20 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

Sezione 6, allegati 4, 5 e 6

La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va realizzata su un veicolo reale.

27

Direttiva 77/389/CEE

Allegato II, sezione 2

Forza statica di trazione e di compressione

27 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

Allegato II, punto 1.2.

Forza statica di trazione e di compressione

32

Direttiva 77/649/CEE

Allegato I, sezione 5 (Caratteristiche richieste)

Ostacoli e campo di visibilità

32 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

Sezione 5

Ostacoli e campo di visibilità

35

Direttiva 78/318/CEE

Allegato I, punto 5.1.2.

Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.

35 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

Allegato III, punti 1.1.2. e 1.1.3.

Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.

37

Direttiva 78/549/CEE

Allegato I, sezione 2 (Prescrizioni particolari)

 

37 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

Allegato II, sezione 2

Verifica delle prescrizioni dimensionali

42

Direttiva 89/297/CEE

Allegato, punto 2.8.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

42 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

Punto 12.10.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

48 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

a)

allegato I, parte B, punti 7 e 8

b)

allegato I, parte C, punti 6 e 7

a)

Verifica della conformità ai requisiti di manovrabilità, inclusa la manovrabilità dei veicoli muniti di assi sollevabili o caricabili.

b)

Misurazione del raggio di curvatura posteriore massimo

49

Direttiva 92/114/CEE

Allegato I, sezione 4 (Prescrizioni specifiche).

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

49 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

Sezioni 5 e 6

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

50

Direttiva 94/20/CE

a)

allegato V “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico”

b)

allegato VI, punto 1.1.

c)

allegato VI, punto 4. (Prova dei dispositivi di attacco meccanico)

a)

Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8

b)

Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.

c)

Unicamente i punti 4.5.1. (Prova di resistenza), 4.5.2. (Resistenza alla compressione) e 4.5.3. (Resistenza al momento flettente)

50 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a)

allegato 5 “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico”

b)

allegato 6, punto 1.1.

c)

allegato 6, punto 3.

a)

Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8

b)

Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.

c)

Unicamente i punti 3.6.1. (Prova di resistenza), 3.6.2. (Resistenza alla compressione) e 3.6.3. (Resistenza al momento flettente).

52

Direttiva 2001/85/CE

a)

allegato I

b)

allegato IV Resistenza della sovrastruttura

a)

Punto 7.4.5. Prova di stabilità nelle condizioni indicate nell'appendice dell'allegato I.

b)

Appendice 4 — Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo.

52 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

Allegato 3

Punto 7.4.5. (Metodo di calcolo)

52B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

Allegato 9

Simulazione al computer di una prova di ribaltamento su veicolo completo come metodo di omologazione equivalente

57

Direttiva 2000/40/CE

Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

57 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

Allegato 5, sezione 3

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.»



ALLEGATO V

Modifiche del regolamento (UE) n. 1003/2010

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1003/2010 è così modificato:

1)

il punto 1.2.1.2.1. è sostituito dal seguente:

«1.2.1.2.1.

La targa deve essere perpendicolare (± 5°) al piano longitudinale del veicolo.»

2)

I punti 1.2.1.5.1. e 1.2.1.5.2. sono sostituiti dai seguenti:

«1.2.1.5.1.

Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa non supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:

due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno alla sinistra e alla destra della targa un angolo di 30°Col piano longitudinale, parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo, passante per il centro della targa,

un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto;

un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.

1.2.1.5.2.

Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:

due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno alla sinistra e alla destra della targa un angolo di 30°Col piano longitudinale, parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo, passante per il centro della targa,

un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto;

un piano che passa per il bordo inferiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso.»

3)

Il punto 1.2.3. è sostituito dal seguente:

«1.2.3.

Quando il costruttore del veicolo dichiara che un veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5., della direttiva 2007/46/CE) e se lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore può di conseguenza essere (parzialmente) oscurato entro i piani di visibilità geometrica a causa dell'installazione autorizzata e/o raccomandata di un dispositivo di aggancio meccanico, tale fatto è annotato nel verbale di prova e indicato nella scheda di omologazione CE. Inoltre, l'omologazione del veicolo non va rilasciata a meno che non vengano prese misure per garantire che tale dispositivo di attacco meccanico, se installato e non in uso, possa essere rimosso o riposizionato unicamente senza usare attrezzi, comprese le chiavi universali di facile uso.»


ALLEGATO VI

Modifiche del regolamento (UE) n. 109/2011

Il regolamento (UE) n. 109/2011 è così modificato:

1)

Nell'allegato I, parte I, la nota (*) è soppressa;

2)

Nell'allegato IV, il punto 0.1. è sostituito dal seguente:

«0.1.

I veicoli appartenenti alle categorie N ed O, esclusi i fuoristrada quali definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, devono essere muniti, al momento dell'assemblaggio o successivamente, di sistemi antispruzzi che rispettino le prescrizioni del presente allegato. Per gli autotelai cabinati tali prescrizioni si possono applicare solo alle ruote coperte dalla cabina.

Su richiesta del fabbricante, per i veicoli appartenenti alle categorie N1 e N2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate e per i veicoli delle categorie O1 e O2, si possono applicare le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione (1) previste per i veicoli della categoria M1 al posto delle prescrizioni del presente allegato. In tal caso, la scheda tecnica deve contenere tutte le informazioni dettagliate relative ai parafanghi, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

(1)  Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21)»."



ALLEGATO VII

Modifiche del regolamento (UE) n. 458/2011

L'allegato I del regolamento (UE) n. 458/2011 è così modificato:

nella parte 2, addendum, il punto 3.2. è sostituito dal seguente:

«3.2.

Veicolo appartenente alla categoria N1: sì/no (1), tipo 1/2/3/4/5 (1

.

4.2.2015   

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L 28/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/167 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2015

recante duecentoventicinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 23 gennaio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di quattro entità all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (alias (a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; (b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; (c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; (d) Khattab; (e) Ibn al-Khattab). Data di nascita: 1984. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: giordana. N. passaporto: (a) K048787 (passaporto giordano); (b) 486298 (passaporto giordano). Numero di identificazione nazionale: 28440000526 (documento d'identità nazionale qatariano). Indirizzo: Repubblica araba siriana (dicembre 2014). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»

(b)

«Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (alias (a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; (b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; (c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; (d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; (e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; (f) Ibrahim al-Bakr; (g) Abu-Khalil). Data di nascita: 12.7.1977. Luogo di nascita: Qatar. Nazionalità: qatariana. N. passaporto: 01016646 (passaporto qatariano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»

(c)

«Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili (alias (a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; (b) Tarkhan Batirashvili; (c) Omar Shishani; (d) Umar Shishani; (e) Abu Umar al-Shishani; (f) Omar al-Shishani; (g) Chechen Omar; (h) Omar the Chechen; (i) Omer the Chechen; (j) Umar the Chechen; (k) Abu Umar; (l) Abu Hudhayfah). Data di nascita: (a) 11.1.1986; (b) 1982. Luogo di nascita: Akhmeta, villaggio di Birkiani, Georgia. Nazionalità: georgiana. N. passaporto: 09AL14455 (passaporto georgiano, scade il 26.6.2019). Numero di identificazione nazionale: 08001007864 (documento d'identità nazionale georgiano). Indirizzo: Repubblica araba siriana (dicembre 2014). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»

(d)

«'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (alias (a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; (b) 'Umar al-Qatari; (c) 'Umar al-Tayyar). Data di nascita: 13.7.1989. Nazionalità: giordana. N. passaporto: K475336 (passaporto giordano rilasciato il 31.8.2009 e scaduto il 30.8.2014). Numero di identificazione nazionale: 28940000602 (documento d'identità nazionale qatariano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.1.2015.»


4.2.2015   

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L 28/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/168 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

344,2

IL

99,6

MA

80,2

SN

316,2

TR

119,8

ZZ

192,0

0707 00 05

TR

183,2

ZZ

183,2

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

EG

165,4

MA

239,0

TR

236,9

ZZ

213,8

0805 10 20

EG

49,2

IL

78,7

MA

57,6

TN

54,3

TR

64,2

ZZ

60,8

0805 20 10

IL

144,4

MA

79,6

ZZ

112,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

56,6

EG

83,5

IL

133,4

JM

119,0

MA

114,2

TR

85,4

ZZ

98,7

0805 50 10

TR

56,6

ZZ

56,6

0808 10 80

BR

63,9

CL

89,9

US

159,3

ZZ

104,4

0808 30 90

CL

316,1

US

130,9

ZA

86,6

ZZ

177,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

4.2.2015   

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L 28/45


DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO

del 12 dicembre 2014

che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/169]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (1), firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, in particolare l'articolo 44,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, il Montenegro, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. Il Montenegro e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione e il Montenegro hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'Unione e il Montenegro hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 2 luglio 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per il Montenegro rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2012.

(6)

Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o il Montenegro notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Montenegro avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e il Montenegro.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

1.   In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dal Montenegro alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.

2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(2)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.


Rettifiche

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/48


Rettifica del regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349 del 19 dicembre 2012 )

A pagina 7, allegato, numero d'ordine 09.2792, terza colonna «Codice TARIC»:

anziché:

«1111»

leggi:

«11»


4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/48


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 4 dicembre 2014 )

A pagina 21, allegato II, punto 14, lettera a), nella tabella di cui al punto 3:

anziché:

«Argentina

AR-BIO-135

x

—»

leggi:

«Argentina

AR-BIO-135

x

x

—»


4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/49


Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010 )

Pagina 40, articolo 5, lettera b, punto i):

anziché:

«i)

la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;»

leggi:

«i)

la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o il trattamento delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante.»

Pagina 40, articolo 8, paragrafo 1, lettera a, punto i):

anziché:

«i)

all'articolo 5, lettera b), punto i), o all'articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali;»

leggi:

«i)

all'articolo 5, lettera b), punto i), o all'articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali.»

Pagina 41, articolo 8, paragrafo 2, lettera a, punto i):

anziché:

«all'articolo 5, lettera b), punto i) o all'articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali;»;

leggi:

«all'articolo 5, lettera b), punto i) o all'articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali;».

Pagina 50, articolo 55, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l'uso di primati non umani per gli scopi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

leggi:

«1.   Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l'uso di primati non umani per gli scopi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

Pagina 40, articolo 6, paragrafo 4, lettera b):

anziché:

«b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.»

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.»

Pagina 40, articolo 7, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV.»

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV.»

Pagina 40, articolo 8, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.»

Pagina 41, articolo 9, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.»

leggi:

«2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.»

Pagina 41, articolo 11, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.»

leggi:

«b)

esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.»


4.2.2015   

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L 28/50


Rettifica della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 226 del 18 agosto 1997 )

Appendice 24 (Centro luminoso e forme dei filamenti della lampada), pagina 179, figura 3

anziché:

«3 … Applicabile ai filamenti che possono essere inscritti in un rettangolo di b < 3 h, per cui comunque k < 2 h.

I lati del rettangolo circoscritto ai nn. 2 e 3 sono paralleli e perpendicolari, rispettivamente all'asse di riferimento.

II centro luminoso è il punto di intersezione delle linee a tratti misti.

L'inizio del filamento, come definito nella scheda HB3/3, nota 8, si trova nel volume “B” e la fine del filamento nel volume “C”. Il filamento deve trovarsi interamente all'interno dei limiti indicati. Il volume “A” non prevede alcun requisito relativo al centro del filamento .»

leggi:

«3 … Applicabile ai filamenti che possono essere inscritti in un rettangolo di b ≤ 3 h, per cui comunque k < 2 h.

I lati del rettangolo circoscritto ai nn. 2 e 3 sono paralleli e perpendicolari, rispettivamente all'asse di riferimento. II centro luminoso è il punto di intersezione delle linee a tratti misti.»