ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
28 gennaio 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/122 della Commissione, del 22 gennaio 2015, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca

4

 

*

Regolamento (UE) 2015/123 della Commissione, del 22 gennaio 2015, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca

6

 

*

Regolamento (UE) 2015/124 della Commissione, del 22 gennaio 2015, recante divieto di pesca dello spratto e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca

8

 

*

Regolamento (UE) 2015/125 della Commissione, del 22 gennaio 2015, recante divieto di pesca dello spratto e delle catture accessorie connesse nella zona IIIa per le navi battenti bandiera tedesca

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/126 della Commissione, del 27 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/127 della Commissione, del 27 gennaio 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/128 della Commissione, del 27 gennaio 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/129 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che modifica l'allegato I della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di Cipro come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) [notificata con il numero C(2015) 172]  ( 1 )

18

 

*

Decisione di esecuzione (EU) 2015/130 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che autorizza laboratori in Cina ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2015) 279]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/1


DIRETTIVA (UE) 2015/121 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/96/UE del Consiglio (3) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

(2)

Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/96/UE non abusino della stessa.

(3)

Taluni Stati membri applicano disposizioni nazionali o convenzionali volte a combattere in generale o nello specifico l'evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive.

(4)

Tuttavia, tali disposizioni possono avere diversi livelli di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell'abuso.

(5)

Pertanto, l'inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva 2011/96/UE sarebbe molto utile per evitare l'uso improprio di tale direttiva e garantire maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi Stati membri.

(6)

È opportuno che l'applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica.

(7)

A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli Stati membri intraprendano un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

(8)

È opportuno che gli Stati membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non genuine, ma possono anche esserci casi in cui singole fasi o parti di una costruzione sono, isolatamente considerate, non genuine. Gli Stati membri dovrebbero poter usare la clausola antiabuso anche per combattere tali fasi o parti specifiche, fatte salve le restanti fasi o parti genuine della costruzione. Questo massimizzerebbe l'efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità. L'«approccio nella misura in cui» può essere efficace nei casi in cui le entità interessate siano di per sé genuine ma, ad esempio, le azioni da cui ha origine la distribuzione di utili non siano attribuite in modo genuino a un contribuente stabilito in uno Stato membro, vale a dire allorché la costruzione, in base alla sua forma giuridica, trasferisca la titolarità delle azioni ma le caratteristiche della medesima non rispecchino la realtà economica.

(9)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare in alcun modo la capacità degli Stati membri di applicare le rispettive disposizioni nazionali o convenzionali volte a evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2011/96/UE, all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:

«2.   Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

3.   Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

4.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 25 marzo 2014 (GU C 226 del 16.7.2014, pag. 40).

(3)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/122 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2015

recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

86/TQ43

Stato membro

Germania

Stock

RED/51214D

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

Data di chiusura

20.12.2014


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/6


REGOLAMENTO (UE) 2015/123 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2015

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

83/TQ43

Stato membro

Germania

Stock

MAC/8C3411

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

20.12.2014


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/8


REGOLAMENTO (UE) 2015/124 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2015

recante divieto di pesca dello spratto e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

85/TQ43

Stato membro

Germania

Stock

SPR/2AC4-C

Specie

Spratto e catture accessorie connesse (Sprattus sprattus)

Zona

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

Data di chiusura

20.12.2014


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/10


REGOLAMENTO (UE) 2015/125 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2015

recante divieto di pesca dello spratto e delle catture accessorie connesse nella zona IIIa per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

84/TQ43

Stato membro

Germania

Stock

SPR/03 A.

Specie

Spratto e catture accessorie connesse (Sprattus sprattus)

Zona

IIIa

Data di chiusura

20.12.2014


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/126 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

340,0

MA

111,1

TR

152,0

ZZ

201,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

180,3

ZZ

205,1

0709 91 00

EG

122,4

ZZ

122,4

0709 93 10

MA

226,5

TR

199,1

ZZ

212,8

0805 10 20

EG

48,2

MA

56,5

TN

54,5

TR

65,6

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

175,2

MA

79,6

ZZ

127,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

109,5

MA

87,0

TR

83,2

ZZ

88,5

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

59,6

CL

90,1

MK

26,7

US

171,5

ZZ

87,0

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/127 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

375 000

09.4276

750 000


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/128 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

(in kg)

09.4038

25 718 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


DECISIONI

28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/129 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che modifica l'allegato I della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di Cipro come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

[notificata con il numero C(2015) 172]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.

(2)

Nell'allegato I della decisione 93/52/CEE della Commissione (2) figurano gli Stati membri riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

Cipro ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE ai fini del riconoscimento dell'intero territorio nazionale come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(4)

A seguito di una valutazione dei documenti presentati da Cipro è opportuno riconoscere tale Stato membro come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(5)

L'allegato I della decisione 93/52/CEE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(2)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»


28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2015/130 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che autorizza laboratori in Cina ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2015) 279]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy in Francia [integrata dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)] come istituto specifico responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici.

(2)

Tale decisione dispone che l'ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno presentato una domanda per effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

(3)

L'autorità competente in Cina ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio diagnostico per la rabbia e le zoonosi associate alla fauna selvatica (Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses — DLR) dell'Istituto di ricerca veterinaria di Changchun e per il laboratorio di epidemiologia dell'Istituto di ricerca veterinaria militare di Changchun, accompagnata da una relazione di valutazione favorevole redatta per tali laboratori dall'ANSES il 15 settembre 2014.

(4)

È pertanto opportuno autorizzare tali laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati ad effettuare i test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

a)

Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR)

Changchun Veterinary Research Institute (CVRI)

Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

666 Liuying West Rd

Jingyue Economic Development Zone

Changchun 130122

Cina

b)

Laboratory of Epidemiology

Military Veterinary Research Institute

Academy of Military Medical Sciences

666 Liuying West Rd, Jingyue Economic Development District

Changchun 130122

Cina

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.