ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 20

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
27 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/109 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/112 della Commissione, del 26 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/113 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/114 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

38

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/115 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

40

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

42

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

85

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/118 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

87

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese è stato firmato dall'Unione europea e dal Regno di Norvegia il 15 gennaio 2015 a Bruxelles (1).

Di conseguenza l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 gennaio 2015, conformemente al suo articolo 9.


(1)  GU L 224 del 30.7.2014, pag. 3.


REGOLAMENTI

27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/108 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Con sentenze del 13 novembre 2014 nelle cause T-653/11 e T-654/11, T-43/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno inserire nuovamente Mohammed Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le persone e l'entità indicate qui di seguito sono inserite nell'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

I.   ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

A.   PERSONE

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Data di nascita: 20 maggio 1966.

Passaporto n. 002954347

Eminente uomo d'affari siriano, proprietario di Hamcho International, vicino a figure chiave del regime siriano, compreso il presidente Bashar al-Assad e Maher al-Assad.

Dal marzo 2014 detiene la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia, Khodr Orfali.

Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono.

27.1.2015

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Eminente uomo d'affari siriano, vicino a Maher al-Assad, figura chiave del regime siriano.

Khalid Qaddur trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene.

27.1.2015

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Eminente uomo d'affari siriano, vicino a figure chiave del regime siriano, quali Maher al-Assad e Rami Makhlouf.

Ha inoltre sostenuto il regime facilitando le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria tramite la sua società El Jazireh.

Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono.

27.1.2015

B.   ENTITÀ

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damasco

Tel. 963 112316675

Fax 963 112318875

Sito web: www.hamshointl.com

e-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho.

Hamcho International trae vantaggio dal regime e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene.

27.1.2015


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/109 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

(2)

Il 20 novembre 2014 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti da 9 a 12 di tale risoluzione.

(3)

È pertanto opportuno modificare l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 in relazione alla persona seguente è soppressa:

Alcide DJÉDJÉ


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta precedente») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1256/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Russia, della Thailandia e dell'Ucraina («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 10,1 % e il 90,6 %.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping definitive in vigore, il 18 settembre 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati di acciaio dell'Unione europea («il richiedente») a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione totale dell'Unione di tubi saldati, in questo caso superiore al 25 %.

(3)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 dicembre 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

(5)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo considerato»).

4.2.   Parti interessate al procedimento

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori di Bielorussia, RPC, Russia e Ucraina («i paesi interessati»), gli importatori indipendenti, gli utenti notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(7)

È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

4.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori

(8)

In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori di RPC, Russia e Ucraina, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti summenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(9)

Alla fine la Commissione non ha ricevuto le risposte sul campionamento dai produttori esportatori della RPC. Un produttore esportatore dell'Ucraina ha inviato una risposta sul campionamento. I produttori esportatori della Russia hanno inviato tre risposte sul campionamento. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario procedere al campionamento dei produttori esportatori.

4.2.2.   Campionamento degli importatori e dei produttori dell'Unione

(10)

In considerazione del numero apparentemente elevato di importatori indipendenti dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti summenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Poiché non è pervenuta alcuna risposta da parte degli importatori indipendenti, il campionamento non è stato applicato a questi ultimi.

(11)

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal procedimento, nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione per accertare il pregiudizio a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Tale preselezione era stata effettuata utilizzando le informazioni a disposizione della Commissione nella fase di apertura e si era basata sul volume della produzione e delle vendite dei produttori nonché sulla loro ubicazione geografica nell'Unione. Il campione corrispondeva al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile e rappresentava il 52 % della produzione e delle vendite totali dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE. Il campione era inoltre rappresentativo in termini di ubicazione geografica delle società, in quanto coinvolgeva quattro diversi Stati membri. I produttori dell'UE sono stati consultati in merito al campione proposto alla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Poiché non si è manifestato nessun altro produttore né sono pervenute osservazioni in merito al campione, il campione proposto è stato confermato.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio nonché per accertare l'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori e ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Arcelor Mittal Karvina, Repubblica ceca;

Arcelor Mittal Krakow, Polonia;

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A, Cremona, Italia;

Tata Steel UK Limited, Corby, Regno Unito;

b)

produttore esportatore in Bielorussia:

Mogilev Metallurgical Works, Mogilev, Bielorussia;

c)

operatore commerciale collegato al produttore esportatore dell'Ucraina:

Interpipe Europe SA, Lugano, Svizzera;

d)

produttore in Russia:

Pervouralsk New Pipe Plant, Pervouralsk, Russia;

e)

produttore nel paese di riferimento:

Robor Ltd. Johannesburg, Sud Africa.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è costituito da tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77, originari della Bielorussia, della RPC, della Russia e dell'Ucraina

(14)

L'inchiesta ha rivelato che i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente destinati agli stessi scopi.

2.   Prodotto simile

(15)

È stato accertato che i tubi saldati prodotti e venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione e i tubi saldati prodotti e venduti nei paesi interessati e nel paese di riferimento presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e sono destinati agli stessi impieghi di base dei tubi saldati prodotti nei paesi interessati e venduti per l'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(16)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dei quattro paesi interessati.

(17)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti e quattro i paesi oggetto dell'inchiesta hanno esportato quantitativi trascurabili del prodotto. Non sussiste pertanto alcun rischio di persistenza del dumping per nessuno dei quattro paesi oggetto dell'inchiesta. La valutazione si è limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione in altri paesi terzi. Come nell'inchiesta precedente, le esportazioni verso la Bielorussia non sono state prese in considerazione a tal fine.

PAESI NON RETTI DA UN'ECONOMIA DI MERCATO

1.   Paese di riferimento

(18)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Bielorussia e la RPC sono ritenuti paesi non retti da un'economia di mercato. Nell'inchiesta precedente gli USA sono stati scelti come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza è stata prospettata la possibilità di scegliere gli USA quale paese di riferimento, come suggerito dal richiedente.

(19)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Mogilev nonché delle autorità bielorusse. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate della RPC.

(20)

Le parti bielorusse hanno sostenuto che la scelta degli USA non fosse opportuna per via di presunti collegamenti fra l'unico produttore statunitense che ha collaborato e l'industria dell'Unione.

(21)

Le parti bielorusse hanno suggerito di scegliere la Russia come paese di riferimento in quanto si presume che l'industria russa dell'acciaio sia simile a quella bielorussa per via dei loro legami comuni all'ex Unione Sovietica.

(22)

L'inchiesta ha tuttavia stabilito che il valore del gas naturale non era adeguatamente riflesso nel costo di produzione dell'unico produttore russo che ha collaborato (cfr. il considerando 69). La collaborazione di tale produttore russo non si è inoltre rivelata sufficiente (cfr. il considerando 61). Non è stato pertanto ritenuto opportuno scegliere la Russia.

(23)

La Commissione ha altresì individuato altri paesi terzi che esportano il prodotto in esame nell'Unione. La Commissione ha contattato produttori di 14 paesi noti produttori di acciaio. Fra questi figurano paesi quali la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Sud Africa, la Corea del Sud e Taiwan.

(24)

Alla fine la Commissione non ha ricevuto nessuna collaborazione da parte dei produttori statunitensi. Essa ha tuttavia ricevuto le risposte complete al questionario da produttori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Sud Africa. La Commissione ha ritenuto che il produttore del Sud Africa rappresentasse la scelta più opportuna per via della notevole entità delle sue vendite sul mercato interno.

BIELORUSSIA

1.   Osservazione preliminare

(25)

Il più grande produttore noto della Bielorussia, OJSC Mogilev Metallurgical Works («Mogilev») ha collaborato all'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Mogilev non ha tuttavia esportato il prodotto in esame nell'Unione. Le informazioni sui probabili prezzi all'esportazione nell'Unione si sono pertanto basate sui prezzi all'esportazione in altri paesi terzi, come indicato al considerando 27.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(26)

Il valore normale per la Bielorussia è stato stabilito per ciascun tipo di prodotto simile in base ai prezzi di vendita sul mercato interno ad acquirenti indipendenti nel corso di normali operazioni commerciali in Sud Africa (il paese di riferimento). Quando non vi sono state vendite di nessun tipo di prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure quando per un tipo di prodotto non vi sono state vendite quantitativamente rappresentative sul mercato interno del Sud Africa, la Commissione ha costruito il valore normale sommando al costo di produzione del prodotto simile le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto.

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(27)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Mogilev non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione. Il probabile prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base ai prezzi di vendita ad altri paesi terzi.

2.3.   Confronto

(28)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(29)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, sconti, riduzioni e stadio commerciale.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(30)

In base a quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato stabilito al 28,4 %.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(31)

Le linee di produzione della Mogilev sono state utilizzate sia per la produzione di tubi saldati sia per la produzione di profilati cavi (la produzione dei due prodotti è separata solamente da una fase di produzione secondaria). La Mogilev ha prodotto volumi notevoli di profilati cavi e li ha esportati, tra l'altro, nell'Unione, in quanto su tali merci non vigono dazi antidumping. La Mogilev ha inoltre prodotto tubi saldati con diametro superiore a 168,3 mm («tubi grandi»), che non sono soggetti a dazi antidumping nell'Unione.

(32)

In base all'attuale attuale mix di prodotti la capacità produttiva inutilizzata della Mogilev è calcolata in circa 20 000 tonnellate, vale a dire approssimativamente il 5 % del consumo dell'Unione.

(33)

In caso di abrogazione delle misure vi è pertanto il rischio che la Mogilev venda quantitativi significativi di tubi saldati sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(34)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha sostenuto che la sua reale capacità produttiva inutilizzata era nettamente inferiore, per via di una strozzatura nelle prove idrauliche. Queste ultime rappresentano tuttavia solo una fase secondaria dell'intero processo di produzione del prodotto in esame e tale strozzatura è pertanto facilmente eliminabile. L'argomentazione presentata per stabilire la capacità produttiva inutilizzata dell'impianto in base alla strozzatura delle apparecchiature per le prove idrauliche non può pertanto essere accolta.

3.2.   Trasferimento della produzione da altri prodotti fabbricati negli stessi impianti

(35)

Come indicato al considerando 31, per la Mogilev attualmente è più redditizio produrre profilati cavi in quanto tali prodotti non sono soggetti a dazi antidumping, mentre i tubi saldati sono soggetti a dazi antidumping nell'Unione. In realtà, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la produzione è stata fortemente incentrata su prodotti non soggetti a dazi antidumping nell'Unione, che costituivano la grande maggioranza dei prodotti fabbricati. In mancanza di misure relative ai tubi saldati si può prevedere che la Mogilev produrrà un mix di prodotti più equilibrato, trasferendo le capacità dai prodotti attualmente non soggetti a misure ai tubi saldati.

(36)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, la Mogilev trasferisca almeno parzialmente la produzione da prodotti attualmente non soggetti a dazi antidumping ai tubi saldati per il mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(37)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha affermato che non avrebbe immediatamente trasferito il proprio mix di prodotti dai profilati cavi ai tubi saldati in quanto da diversi anni la società vende profilati cavi in proporzioni ben superiori ai tubi saldati e non ci sarebbe motivo di modificare tale prassi.

(38)

Al riguardo occorrerebbe evidenziare che per la Mogilev l'UE rappresenta il maggior mercato per i profilati cavi e che tale società attualmente non vende tubi saldati sul mercato dell'Unione. La Mogilev non ha fornito elementi di prova a dimostrazione che, in caso di abrogazione delle misure, la proporzione di vendite nell'UE tra i diversi prodotti non subirebbe alcun cambiamento. È pertanto confermata la conclusione secondo la quale, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che la Mogilev produca un mix di prodotti più equilibrato e trasferisca almeno parte della produzione dai profilati cavi ai tubi saldati per il mercato dell'Unione.

3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(39)

Come indicato al considerando 27, durante il periodo dell'inchiesta di riesame non sono state registrate esportazioni bielorusse del prodotto in esame nell'Unione. In caso di abrogazione delle misure il probabile rischio di diversione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione dovrebbe quindi basarsi sui seguenti elementi:

i prezzi di vendita prevalenti su altri mercati di esportazione;

i prezzi prevalenti sul mercato dell'Unione, praticati sia dall'industria dell'Unione sia da altre fonti di importazioni; nonché

il comportamento di vendita della Mogilev per i prodotti non soggetti a dazi antidumping.

(40)

Nel confronto tra il prezzo medio di vendita praticato dalla Mogilev nei confronti di altri paesi e il prezzo praticato sul mercato dell'Unione si riscontra un livello sensibile di sottoquotazione dei prezzi. Rispetto al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione il livello di sottoquotazione dei prezzi varia tra il 30 % e il 50 %. I prezzi della Mogilev sono inoltre inferiori a quelli praticati da altre fonti di importazioni sul mercato dell'Unione, quali l'India e la Turchia.

(41)

La probabile attrattiva del mercato dell'Unione è altresì rafforzata dal fatto che la Mogilev già dispone di canali di vendita attualmente utilizzati per le vendite di altri prodotti, che potrebbero essere utilizzati anche per vendere il prodotto in esame in caso di abrogazione delle misure.

(42)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, esiste un rischio significativo di riorientamento delle esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping, poiché in termini di prezzi il mercato dell'Unione è molto più attraente.

(43)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha sostenuto che non è stato tenuto in adeguata considerazione il netto aumento delle sue vendite di tubi saldati sul mercato interno e su quello russo nel corso del periodo considerato. È opportuno rilevare al riguardo che l'aumento del volume delle vendite su detti mercati è stato confermato durante l'inchiesta. Nelle osservazioni presentate successivamente alla divulgazione delle informazioni la Mogilev ha ulteriormente confermato che i tubi saldati sono venduti a prezzi inferiori ai prezzi di mercato prevalenti sul mercato dell'UE. Ne consegue che l'aumento dei volumi di vendita di tali prodotti sia sul mercato interno che su quello russo nel corso del tempo non riduce né elimina il rischio di riorientamento verso il mercato dell'Unione, in quanto i prezzi dell'UE sono più attraenti. L'affermazione della Mogilev è pertanto respinta.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(44)

La capacità produttiva inutilizzata disponibile in Bielorussia, il rischio di trasferimento della produzione da altri prodotti al prodotto in esame e il livello attraente dei prezzi sul mercato dell'Unione lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un rischio di aumento delle esportazioni bielorusse oggetto di dumping del prodotto in esame.

RPC

1.   Osservazioni preliminari

(45)

Come indicato al considerando 9 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dalla RPC. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa pertanto sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

(46)

Il rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche del commercio su importazioni ed esportazioni (dati cinesi e di Eurostat sulle esportazioni) e il Metal Bulletin.

(47)

La mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei vari tipi di prodotto. Si è ritenuto opportuno stabilire sia il valore normale sia il prezzo all'esportazione su base globale, vale a dire in base ai valori medi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(48)

Il valore normale per la RPC è stato stabilito in base al prezzo medio di vendita sul mercato interno ad acquirenti indipendenti nel corso di normali operazioni commerciali in Sud Africa (il paese di riferimento).

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(49)

In mancanza di collaborazione da parte di produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione si sono dovuti basare sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(50)

La Commissione ha in primo luogo analizzato le statistiche di Eurostat. I quantitativi dei prodotti importati dalla RPC sono stati tuttavia molto limitati e i loro prezzi non sono stati pertanto ritenuti rappresentativi. Per questo motivo il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base alle statistiche cinesi del commercio sulle esportazioni nei paesi terzi.

2.3.   Confronto

(51)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(52)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, spese di assicurazione, IVA non rimborsabile, costi di esportazione, sconti e riduzioni.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(53)

In base a quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era pari al 39,3 %.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(54)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi sono state utilizzate le seguenti fonti:

informazioni fornite dal richiedente;

pubblicazioni disponibili (ad esempio il Metal Bulletin);

informazioni raccolte nell'inchiesta precedente.

(55)

L'industria cinese dei tubi saldati è di gran lunga la più importante al mondo. Secondo il Metal Bulletin nel 2012 la produzione annua di tubi saldati è stata pari a circa 35 milioni di tonnellate. Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva di tubi saldati della RPC superi di gran lunga i 45 milioni di tonnellate l'anno. La capacità produttiva inutilizzata complessiva supererebbe pertanto 10 milioni di tonnellate, il che equivale a 25 volte il consumo apparente totale dell'UE di tubi saldati.

(56)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi vendano quantitativi significativi di tubi saldati sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(57)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi le conclusioni si basano sui dati disponibili. A tal fine, in caso di abrogazione delle misure il rischio di diversione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione si basa su fonti accessibili al pubblico.

(58)

Secondo le fonti accessibili al pubblico, quali il Metal Bulletin, il livello dei prezzi cinesi è molto inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione di 848 EUR/tonnellata e ai prezzi medi all'importazione nell'Unione dai principali paesi esportatori, quali India e Turchia. In confronto al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione il livello di sottoquotazione dei prezzi varia tra il 30 % e il 50 %. Questo dimostra con certezza l'attrattiva del mercato dell'Unione e le capacità della Cina di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure.

(59)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, a causa delle notevoli differenze di prezzo di cui sopra, in caso di abrogazione delle misure esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale da paesi terzi nei quali vengono praticati prezzi inferiori verso il più redditizio mercato dell'Unione.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(60)

La capacità produttiva inutilizzata disponibile della RPC e il livello dei prezzi attraente sul mercato dell'Unione lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un rischio di aumento delle esportazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame.

PAESI A ECONOMIA DI MERCATO

RUSSIA

1.   Osservazioni preliminari

(61)

Due produttori esportatori russi, che rappresentano circa il 75 % della produzione russa e che hanno presentato le risposte sul campionamento, hanno successivamente informato la Commissione che non intendevano rispondere al questionario per i produttori esportatori. Ha collaborato all'inchiesta, rispondendo al questionario e accettando una visita di verifica, solo un piccolo produttore che non esporta nell'Unione e le cui esportazioni verso altri paesi sono irrilevanti. Data la significativa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. I produttori esportatori russi che non hanno collaborato e le autorità russe sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

(62)

Il rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche del commercio di Eurostat sulle importazioni, le statistiche russe sulle esportazioni nonché il Metal Bulletin.

(63)

La significativa mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei diversi tipi di prodotto. Si è ritenuto opportuno stabilire sia il valore normale sia il prezzo all'esportazione su base globale, vale a dire in base ai valori medi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(64)

La Commissione ha osservato che, dalle statistiche di Eurostat, risultavano alcune importazioni del prodotto in esame dalla Russia. I quantitativi sono stati tuttavia molto limitati e i prezzi di queste importazioni non sono pertanto stati ritenuti rappresentativi. Pertanto, come indicato al considerando 73, le informazioni sui probabili prezzi all'esportazione nell'Unione si sono basate sui prezzi all'esportazione in altri paesi terzi.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(65)

Come indicato al considerando 61, la significativa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire un valore normale. A tal fine sono state utilizzate le informazioni presentate dal produttore russo che ha collaborato.

(66)

Il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base. È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame fosse rappresentativo in confronto alle esportazioni russe nei paesi terzi. Le vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative ove il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato rappresentasse il 5 % o più delle esportazioni russe nei paesi terzi.

(67)

È stato quindi verificato se il tipo di prodotto fosse stato venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stato necessario stabilire, per il tipo di prodotto in esame, la quota di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti.

(68)

Al fine di effettuare la verifica delle normali operazioni commerciali è stato considerato il costo medio di produzione. Per quanto riguarda i costi di produzione, in particolare i costi dell'energia e più segnatamente del gas, si è verificato se i prezzi del gas pagati dall'unico produttore esportatore che ha collaborato riflettessero adeguatamente i costi di produzione e distribuzione del gas.

(69)

È stato riscontrato che il prezzo del gas pagato sul mercato interno dai produttori esportatori era pari a circa il 30 % del prezzo di esportazione del gas naturale dalla Russia. A tale proposito, tutti i dati disponibili indicavano che i prezzi del gas sul mercato interno russo erano prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale russo su mercati di esportazione non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del produttore esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato necessario adeguarli di conseguenza. In mancanza di prezzi del gas sul mercato interno russo non distorti e sufficientemente rappresentativi si è ritenuto opportuno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, calcolare l'adeguamento in base alle informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto per l'esportazione alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi di distribuzione locale. Waidhaus è la piazza principale per le vendite di gas russo all'UE, è il mercato più importante per il gas russo e i prezzi ivi praticati riflettono ragionevolmente i costi. Può essere pertanto ritenuto un mercato rappresentativo a termini dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(70)

Per la verifica delle normali operazioni commerciali la Commissione ha quindi utilizzato il costo medio di produzione previo adeguamento relativo al costo del gas.

(71)

Il valore normale è stato quindi stabilito come media del prezzo delle vendite remunerative sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in quanto il volume di vendite remunerative rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite.

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(72)

La significativa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all'esportazione. Le informazioni fornite dall'unico produttore russo che ha collaborato non hanno potuto essere utilizzate in quanto tale produttore non ha esportato il prodotto in esame nell'UE e i quantitativi esportati in altri paesi terzi non sono significativi.

(73)

Per tale motivo, e dato che le esportazioni dalla Russia nell'Unione sono state irrilevanti, il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base alle statistiche russe sulle esportazioni, utilizzando le esportazioni in altri paesi terzi. I quantitativi delle esportazioni in altri paesi terzi sono stati significativi.

(74)

Poiché l'unico produttore russo che ha collaborato produce esclusivamente i cosiddetti «tubi neri» (vale a dire tubi non galvanizzati), per stabilire il prezzo all'esportazione sono state utilizzate solo le informazioni relative ai tubi neri. In base alle statistiche russe sulle esportazioni anche la stragrande maggioranza delle esportazioni russe riguarda i tubi neri.

(75)

In seguito alla divulgazione delle informazioni l'unico produttore russo che ha collaborato ha sostenuto che avrebbero dovuto essere usati i suoi prezzi all'esportazione in quanto rappresentano oltre il 10 % delle sue vendite complessive. Secondo le statistiche russe sulle esportazioni tali vendite rappresentano tuttavia meno del 2 % delle esportazioni. Su tale base è confermata la conclusione secondo la quale i prezzi all'esportazione di tale produttore non possono utilizzati in quanto tali esportazioni sono state realizzate in quantitativi non significativi.

2.3.   Confronto

(76)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(77)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(78)

In base a quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era pari al 38,7 %.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(79)

Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva inutilizzata del prodotto in esame in Russia superi il consumo totale sul mercato dell'UE. Egli ha basato tale stima sulle informazioni pubblicate nel Metal Expert. Il richiedente ha inoltre ipotizzato un utilizzo degli impianti del 56 %, percentuale suffragata dalle informazioni presentate dal produttore che ha collaborato.

(80)

È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori russi vendano quantitativi significativi di tubi saldati sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(81)

In seguito alla divulgazione delle informazioni i produttori russi che non hanno collaborato, citati al considerando 61, hanno sostenuto che la Commissione avrebbe ignorato le informazioni su una presunta attrattiva di altri mercati, tra cui quello russo, e sulle capacità produttive inutilizzate in Russia da essi presentate.

(82)

Al riguardo occorrerebbe evidenziare che le informazioni sulle capacità produttive inutilizzate riguardavano una gamma di prodotti più ampia, tra cui i profilati cavi e i tubi di grande diametro. Tali informazioni sono quindi meno pertinenti delle informazioni fornite dal richiedente. Inoltre, persino in base al tasso di utilizzo degli impianti pari al 60 % – 70 %, asserito dai produttori russi, la capacità inutilizzata risultante rappresenterebbe la maggior parte del consumo sul mercato dell'UE.

(83)

Per quanto riguarda le informazioni fornite dai produttori russi che non hanno collaborato in merito a una presunta attrattiva di altri mercati, tra cui quello russo, è opportuno innanzitutto affermare che, per via della mancata collaborazione, tali dati non hanno potuto essere verificati. In secondo luogo tali informazioni sono in contraddizione con le informazioni ottenute durante l'inchiesta, quali descritte nei considerando da 84 a 86, che si basano sulle statistiche ufficiali russe relative alle esportazioni e non sono state contestate dai due produttori russi che non hanno collaborato.

3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(84)

Secondo le statistiche russe del commercio il prezzo medio russo all'esportazione di 647 EUR/tonnellata è di molto inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione di 848 EUR/tonnellata, ed è in linea con i prezzi medi all'importazione nell'Unione dai principali paesi esportatori, quali India e Turchia.

(85)

Secondo le medesime statistiche del commercio il 33 % di tutte le esportazioni russe sono vendute in Azerbaigian, il più importante mercato di esportazione della Russia. Il prezzo di vendita in Azerbaigian è di 586 EUR/tonnellata; esso è pertanto notevolmente inferiore al prezzo di vendita dell'industria dell'UE, che si attesta ad 848 EUR/tonnellata, e persino inferiore ai prezzi praticati da altri principali esportatori nell'Unione, quali India o Turchia. Le esportazioni russe in Azerbaigian equivalgono inoltre a circa il 15 % del consumo dell'UE. In caso di abrogazione delle misure esiste un rischio di riorientamento delle esportazioni verso l'UE.

(86)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(87)

La capacità produttiva inutilizzata disponibile in Russia e il livello attraente dei prezzi sul mercato dell'Unione lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un rischio di aumento delle esportazioni russe oggetto di dumping del prodotto in esame nell'Unione.

(88)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Russia e l'abrogazione di quelle nei confronti dell'Ucraina (cfr. in appresso) costituiscono una discriminazione, in quanto si presume che Russia e Ucraina dispongano di analoghe capacità produttive inutilizzate.

(89)

Tale affermazione non è suffragata dalle conclusioni dell'inchiesta, da cui sono emerse notevoli capacità produttive inutilizzate in Russia che rappresentano almeno la maggior parte del consumo sul mercato dell'UE. D'altro canto, per l'Ucraina è stato stabilito che le capacità produttive inutilizzate per le esportazioni in tutti i paesi sono limitate. Data tale differenza significativa di capacità produttive inutilizzate, l'affermazione in merito alla presunta discriminazione è pertanto respinta.

UCRAINA

1.   Osservazioni preliminari

(90)

Durante l'inchiesta solo un produttore esportatore ucraino, il «Gruppo Interpipe» («Interpipe»), ha collaborato. L'Interpipe rappresenta una quota significativa della produzione ucraina ed è responsabile della quasi totalità delle modeste esportazioni ucraine nell'Unione. Vi sono almeno quattro produttori noti ucraini che non collaborano ma, secondo le statistiche del commercio, le loro esportazioni nell'UE sono irrilevanti.

(91)

Come indicato al considerando 17, data l'irrilevanza delle esportazioni ucraine nell'Unione il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di vendita dell'Interpipe in altri paesi terzi.

2.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Determinazione del valore normale

(92)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dell'unico produttore esportatore che ha collaborato, l'Interpipe, fosse rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame in altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base le vendite totali del prodotto simile da parte dell'Interpipe sul mercato interno sono risultate rappresentative.

(93)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione dall'Interpipe.

(94)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno dell'Interpipe per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione fossero rappresentative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che, per la maggior parte dei tipi di prodotto, le vendite sul mercato interno sono avvenute in quantitativi rappresentativi.

(95)

La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame per ciascun tipo di prodotto, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive realizzate sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(96)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, purché:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi di vendita netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(97)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(98)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, purché:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, o

b)

il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.

(99)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è risultato che il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame o la media ponderata delle sole vendite remunerative, in funzione del tipo di prodotto.

(100)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono state vendite di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(101)

Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo di produzione del prodotto simile dell'Interpipe durante il periodo dell'inchiesta di riesame:

le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall'Interpipe sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame e

il profitto realizzato dall'Interpipe sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

2.2.   Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

(102)

In mancanza di esportazioni ucraine significative nell'Unione, il probabile prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi delle vendite dell'Interpipe in altri paesi terzi, come indicato al considerando 17, che sono state realizzate in quantitativi significativi.

(103)

Tutte le vendite dell'Interpipe sono state realizzate direttamente ad acquirenti indipendenti in paesi terzi. Il prezzo di vendita è stato pertanto stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

2.3.   Confronto

(104)

Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(105)

Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto e ai costi del credito.

2.4.   Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(106)

Alla luce di quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era pari al 16 %.

(107)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione aveva stabilito la persistenza del dumping per l'Ucraina a un livello pari al 16 %. Tale affermazione non è tuttavia fondata in quanto sembra basarsi su un malinteso. In effetti, come indicato al considerando 17, durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti i paesi, compresa l'Ucraina, hanno esportato quantitativi trascurabili del prodotto in esame nell'UE. Tali quantitativi non consentono pertanto di trarre conclusioni ragionevoli e riguardo all'Ucraina non è stata stabilita alcuna persistenza del dumping. L'affermazione è pertanto respinta.

3.   Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

Capacità produttiva dei produttori esportatori

(108)

Nell'inchiesta precedente la Commissione aveva stabilito che la capacità produttiva in Ucraina superava le 400 000 tonnellate l'anno. Successivamente a tale inchiesta due dei produttori noti hanno tuttavia smesso di produrre tubi saldati, in particolare la Lugansk Tube Plant e l'Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, uno degli impianti del gruppo Interpipe. Poiché da allora in Ucraina non risultano aumenti confermati della capacità produttiva, le capacità attuali sono nettamente inferiori a quelle rilevate durante l'inchiesta precedente.

(109)

Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti di cui al considerando 108, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, al momento della valutazione delle limitazioni tecniche dell'impianto, l'Interpipe ha dimostrato di operare a un livello prossimo al pieno utilizzo delle sue capacità.

(110)

Un altro aspetto importante è l'ubicazione geografica degli impianti ucraini, che sono per lo più situati nella parte orientale dell'Ucraina e sono direttamente o indirettamente interessati dalle attuali condizioni di sicurezza in tale parte del paese. Non è pertanto chiaro in quale misura tali società possano utilizzare appieno la propria capacità produttiva.

(111)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che una parte non trascurabile della produzione ucraina era situata al di fuori dell'area interessata dalle attuali condizioni di sicurezza. Occorrerebbe tuttavia evidenziare che anche le società situate al di fuori di tale area sono indirettamente interessate dalle condizioni di sicurezza, per via ad esempio della scarsità di materie prime. Si conclude pertanto che la maggior parte degli impianti ucraini sono direttamente o indirettamente interessati dalle attuali condizioni di sicurezza. L'affermazione è pertanto respinta.

(112)

Al contempo, data la particolare situazione dell'Ucraina dopo la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, in seguito al normalizzarsi delle condizioni di sicurezza è ipotizzabile che il settore dell'edilizia assorba le capacità supplementari sul mercato interno. Il prodotto simile è anche utilizzato per l'edilizia, ad esempio nelle strutture portanti, nelle recinzioni, nei sistemi di protezione e nei ponteggi.

(113)

Data la riduzione della capacità produttiva e il previsto aumento della domanda interna si conclude che le capacità produttive inutilizzate disponibili per le esportazioni in tutti i paesi sono limitate.

(114)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che le capacità produttive inutilizzate in Ucraina siano notevoli. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova concreti ed è stata pertanto respinta.

(115)

Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'Interpipe ha annunciato di voler aumentare notevolmente le proprie esportazioni nell'UE del 60 % circa, il che è in contraddizione con l'affermazione relativa alle limitate capacità produttive inutilizzate in Ucraina e disponibili per le esportazioni. Tale affermazione non può essere tuttavia accolta. L'annuncio dell'Interpipe si riferisce alla società in generale e non specificamente al prodotto in esame e, anche se esso riguardasse il prodotto in esame, il notevole aumento intorno al 60 % circa corrisponderebbe solo ad una quota di mercato nell'UE pari a circa lo 0,5 %, che è ancora ritenuta trascurabile. Tale affermazione non è in contraddizione con la conclusione secondo la quale le capacità produttive inutilizzate disponibili per le esportazioni in tutti i paesi sono limitate.

(116)

Le medesime parti interessate hanno sostenuto che le capacità produttive inutilizzate non dovrebbero essere usate come elementi nell'analisi di dumping in quanto, come indicato al considerando 139, nell'analisi del pregiudizio l'utilizzo degli impianti non è ritenuto un indicatore significativo del pregiudizio.

(117)

Tale affermazione non può essere accolta. Lo scopo di queste due valutazioni è diverso. Nell'analisi del pregiudizio si valuta se un utilizzo contenuto degli impianti possa essere ritenuto un segno di pregiudizio per l'industria dell'Unione, il che non corrisponde necessariamente al vero quando la capacità restante può essere impiegata per fabbricare altri prodotti. L'analisi del dumping si concentra proprio sulla capacità produttiva inutilizzata, vale a dire la capacità inutilizzata che non viene impiegata per fabbricare alcun prodotto ed è pertanto immediatamente disponibile per fabbricare il prodotto in esame.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(118)

La limitata capacità produttiva inutilizzata disponibile in Ucraina e il rischio limitato di riorientamento delle esportazioni oggetto di dumping lasciano concludere che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, non sussiste alcun rischio di aumento significativo delle esportazioni ucraine del prodotto in esame. È pertanto improbabile che la scadenza delle misure antidumping nei confronti dell'Ucraina comporti una reiterazione del dumping in quantitativi non trascurabili, a termini dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(119)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da circa 20 produttori. Si ritiene pertanto che la produzione di tali produttori (determinata in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e ai dati contenuti nella domanda di riesame per gli altri produttori dell'Unione) costituisca la produzione totale dell'Unione. Tutti i produttori in questione costituiscono l'industria dell'Unione a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(120)

Come spiegato al considerando 11, visto il numero elevato di produttori dell'Unione è stato selezionato un campione. Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi medi unitari, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello di industria dell'Unione in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per quanto concerne gli altri produttori dell'Unione, in base a una stima fondata sui dati contenuti nella domanda di riesame;

gli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati per i produttori dell'Unione inclusi nel campione in base alle informazioni da essi fornite.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumo dell'Unione

(121)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite della produzione propria dell'industria dell'Unione destinata al mercato dell'Unione e ai dati sul volume delle importazioni sul mercato dell'Unione ottenuti dalle statistiche di Eurostat.

(122)

Nell'arco dell'intero periodo considerato il consumo dell'UE è diminuito del 28 %. Esso è diminuito del 6 % nel 2011, di 8 punti percentuali nel 2012 e di 10 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La tendenza al ribasso può essere parzialmente spiegata da un certo grado di sostituzione tecnica, in quanto si tende a sostituire le condotte dell'acqua in acciaio con condotte in materiali alternativi come il rame, la plastica o l'acciaio inossidabile.

 

2010

2011

2012

PIR

Consumo totale dell'UE (in tonnellate)

561 955

528 191

460 847

404 394

Indice (2010 = 100)

100

94

82

72

(123)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che il consumo dell'UE risultava notevolmente sottostimato. Esse non hanno tuttavia fornito elementi di prova attendibili a suffragio della loro affermazione, che non può pertanto essere accolta.

2.   Importazioni da Bielorussia, RPC e Russia

(124)

Poiché l'inchiesta ha stabilito che non sussiste alcun rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina (cfr. i considerando 17 e 118), nell'analisi che segue le modeste importazioni provenienti da tale paese non sono state esaminate assieme alle importazioni provenienti dagli altri paesi interessati.

(125)

Al fine di valutare il cumulo delle importazioni da Bielorussia, RPC e Russia è stata esaminata la situazione individuale dei tre paesi a norma delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(126)

Per quanto riguarda i quantitativi e i margini di dumping, considerato il volume non significativo di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha effettuato un'analisi prospettica dei probabili volumi delle esportazioni e margini di dumping per paese in caso di abrogazione delle misure. Dall'analisi è emerso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i volumi aumentino fino a livelli superiori a quelli raggiunti durante il periodo dell'inchiesta e superino sicuramente la soglia di trascurabilità (cfr. i considerando 33, 56 e 80). La Commissione ha analogamente stabilito che, in caso di abrogazione delle misure, i probabili margini di dumping sarebbero significativi (cfr. i considerando 30, 53 e 78).

(127)

Per quanto concerne il prezzo medio all'importazione i quantitativi trascurabili delle importazioni non possono essere utilizzati per giungere a conclusioni definitive.

(128)

L'inchiesta ha tuttavia anche mostrato che le condizioni di concorrenza tra gli operatori interessati erano simili. Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia e il prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base del tutto simili.

(129)

In base a quanto precede per la Bielorussia, per la RPC e per la Russia sono risultati soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Le importazioni da questi tre paesi sono state quindi esaminate cumulativamente.

a)   Volume

(130)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia, dalla RPC e dalla Russia nell'Unione è diminuito del 60 %, passando da 7 000 tonnellate circa nel 2010 a 2 900 tonnellate circa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Esso è aumentato del 31 % nel 2011 per poi diminuire di 62 punti percentuali nel 2012 e di 28 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dalla Bielorussia

25

55

0,1

Indice (2010 = 100)

100

222

0

0

Quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia

0 %

0 %

0 %

0 %

Prezzo delle importazioni dalla Bielorussia (EUR/tonnellata)

677

1 246

600

Indice (2010 = 100)

100

184

89

Volume delle importazioni dalla RPC

712

375

458

118

Indice (2010 = 100)

100

53

64

17

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/tonnellata)

636

1 052

1 347

2 102

Indice (2010 = 100)

100

165

212

330

Volume delle importazioni dalla Russia

6 396

8 937

4 440

2 790

Indice (2010 = 100)

100

140

69

44

Quota di mercato delle importazioni dalla Russia

1,1 %

1,7 %

1,0 %

0,7 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/tonnellata)

470

506

513

462

Indice (2010 = 100)

100

108

109

98

Volume delle importazioni dai paesi interessati

7 133

9 367

4 898

2 908

Indice (2010 = 100)

100

131

69

41

Quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

1,3 %

1,8 %

1,1 %

0,7 %

Prezzo delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

488

532

591

528

Indice (2010 = 100)

100

109

121

111

Fonte: Comext.

b)   Quota di mercato

(131)

La quota di mercato corrispondente detenuta dagli esportatori della Bielorussia, della RPC e della Russia sul mercato dell'Unione è diminuita, passando dall'1,3 % nel 2010 allo 0,7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, la quota di mercato è aumentata, passando dall'1,3 % nel 2010 all'1,8 % nel 2011, prima di diminuire all'1,1 % nel 2012 e successivamente allo 0,7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Prezzi

i)   Evoluzione dei prezzi

(132)

Tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della Bielorussia, della RPC e della Russia è aumentato dell'11 %, passando da 488 EUR/tonnellata nel 2010 a 528 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi sono aumentati nello specifico del 9 % nel 2011 e del 12 % nel 2012, per poi diminuire del 10 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(133)

Al fine di trarre conclusioni significative non è possibile basarsi sulle vendite estremamente contenute nell'Unione del prodotto in esame originario della RPC e della Russia durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È stato pertanto effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e quelli del prodotto in esame fabbricato in Bielorussia, nella RPC e in Russia e venduto nel resto del mondo. Da tale confronto è emersa una notevole sottoquotazione dei prezzi.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dall'India

25 720

48 704

58 619

53 007

Quota di mercato delle importazioni dall'India

4,6 %

9,2 %

12,7 %

13,1 %

Volume delle importazioni dalla Turchia

83 654

83 753

98 742

69 757

Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia

14,9 %

15,9 %

21,4 %

17,2 %

Volume delle importazioni dall'Ucraina

956

573

944

1 147

Quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina

0,2 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

Volume delle importazioni da altri paesi terzi

34 948

42 714

38 518

30 374

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

6,2 %

8,1 %

8,4 %

7,5 %

(134)

Le importazioni dalla Turchia e dall'India sono aumentate nel periodo considerato. La quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina è rimasta a livelli molto bassi. La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo considerato.

(135)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che la perdita di una quota di mercato pari al 12 % da parte dell'industria dell'Unione è stata quasi completamente assorbita dell'aumento della quota di mercato di India e Turchia nel loro insieme e che le importazioni a basso prezzo originarie dell'India e della Turchia rappresentano probabilmente la principale ragione della condizione di fragilità dell'industria dell'Unione. A tal riguardo occorrerebbe evidenziare che lo scopo dell'attuale inchiesta è esaminare se l'abrogazione delle misure vigenti nei confronti dei tre paesi per i quali è stato stabilito il rischio di reiterazione del dumping potrebbe comportare una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Durante l'inchiesta è stata confermata la presenza di una notevole sottoquotazione dei prezzi in relazione alle vendite di prodotti originari della Bielorussia, della RPC e della Russia nel resto del mondo. In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile una reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping da tali paesi nell'UE, con un conseguente probabile aumento del pregiudizio per l'industria dell'UE. Il fatto che le importazioni dalla Turchia e dall'India possano essere aumentate nel periodo considerato non incide su tale valutazione relativa al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

4.   Situazione dell'industria dell'Unione

(136)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

4.1.   Elementi macroeconomici

a)   Produzione

(137)

La produzione dell'industria dell'Unione, che nel 2010 ammontava a circa 437 000 tonnellate, nel periodo considerato ha registrato un calo del 37 %. La produzione è nello specifico diminuita del 14 % nel 2011, di 19 punti percentuali nel 2012 e di 4 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo della produzione era dovuto a un calo del consumo, ma è stato più pronunciato a causa dell'aumento delle importazioni dall'India e dalla Turchia.

 

2010

2011

2012

PIR

Produzione (in tonnellate)

437 492

376 106

294 260

277 483

Indice (2010 = 100)

100

86

67

63

b)   Capacità produttiva e tassi di utilizzo degli impianti

(138)

Nel 2010 la capacità produttiva è stata superiore a 1 700 000 tonnellate ed è diminuita del 16 % nel periodo considerato. La diminuzione era dovuta al fatto che alcuni produttori dell'UE hanno ridotto il numero di turni di produzione giornalieri.

 

2010

2011

2012

PIR

Capacità produttiva (in tonnellate)

1 761 677

1 621 386

1 318 459

1 485 339

Indice (2010 = 100)

100

92

75

84

Utilizzo degli impianti

25 %

23 %

22 %

19 %

Indice (2010 = 100)

100

93

90

75

Fonte: inchiesta.

(139)

Nel 2010 l'utilizzo degli impianti è stato pari al 25 %, è sceso al 23 % nel 2011 e al 22 % nel 2012, fino a raggiungere il 19 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I tassi contenuti di utilizzo degli impianti si spiegano principalmente con il fatto che prodotti che non rientrano nell'ambito della presente inchiesta (principalmente i profilati cavi) possono essere fabbricati con la stessa apparecchiatura di produzione utilizzata per i tubi saldati. Per questo settore specifico i tassi di utilizzo degli impianti non rappresentano pertanto necessariamente un indicatore significativo del pregiudizio.

c)   Volume delle vendite

(140)

Le vendite della produzione propria dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE sono diminuite del 16 % nel 2011, di 21 ulteriori punti percentuali nel 2012 e di 3 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso le vendite sono diminuite del 40 % circa tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò era dovuto al calo del consumo e all'aumento delle importazioni dall'India e dalla Turchia.

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle vendite dell'UE ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

409 544

343 080

259 127

247 201

Indice (2010 = 100)

100

84

63

60

Fonte: inchiesta.

d)   Quota di mercato

(141)

Nel 2010 la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione era pari al 73 %, è scesa al 65 % nel 2011 e al 56 % nel 2012, prima di aumentare fino al 61 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione nel periodo considerato è diminuita di 12 punti percentuali.

 

2010

2011

2012

PIR

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

73 %

65 %

56 %

61 %

Indice (2010 = 100)

100

89

77

84

Fonte: inchiesta.

e)   Crescita

(142)

Tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame, quando il consumo dell'Unione è diminuito del 28 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è diminuito del 40 %. Ciò si è tradotto in una perdita di 12 punti percentuali della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo considerato. In tale periodo l'industria dell'Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita.

f)   Occupazione

(143)

Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 13 % nel 2011, di 27 ulteriori punti percentuali nel 2012 e di 3 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso nel periodo considerato l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita del 43 %, passando cioè da 1 600 addetti a meno di 1 000 addetti.

 

2010

2011

2012

PIR

Occupazione (addetti)

1 655

1 446

991

939

Indice (2010 = 100)

100

87

60

57

Fonte: inchiesta.

g)   Produttività

(144)

La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per dipendente, da un livello iniziale di 264 tonnellate per dipendente è dapprima lievemente diminuita del 2 % nel 2011, è quindi aumentata di 14 punti percentuali nel 2012 ed è rimasta stabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso nel periodo considerato la produttività dell'Unione è aumentata del 12 %.

 

2010

2011

2012

PIR

Produttività (in tonnellate per dipendente)

264

260

297

296

Indice (2010 = 100)

100

98

112

112

Fonte: inchiesta.

h)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(145)

I prezzi unitari di vendita applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentati del 5 % nel 2011 e di 1 punto percentuale nel 2012, per poi diminuire di 4 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso tali prezzi sono aumentati del 2 % nel periodo considerato, passando da un livello pari a 833 EUR/tonnellata a 848 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzo unitario sul mercato dell'UE (in EUR/tonnellata)

833

871

881

848

Indice (2010 = 100)

100

105

106

102

Fonte: inchiesta.

i)   Entità del margine di dumping

(146)

L'inchiesta ha stabilito un rischio di reiterazione del dumping in margini significativi, la cui entità per la Bielorussia, la RPC e la Russia non può essere ritenuta trascurabile.

(147)

Come indicato in precedenza per l'Ucraina la Commissione non ha accertato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

j)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(148)

I macroindicatori esaminati in precedenza mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, l'industria è ancora estremamente fragile e vulnerabile. In effetti nel periodo considerato il volume della produzione è diminuito del 37 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è diminuito del 40 % e l'occupazione è diminuita del 43 %. La quota dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è inoltre scesa dal 73 % nel 2010 al 61 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è pertanto stato possibile constatare un'effettiva ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping; si ritiene che l'industria dell'Unione resti estremamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

4.2.   Elementi microeconomici

a)   Scorte

(149)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stato pressoché stabile fino al 2011, è aumentato di 14 punti percentuali nel 2012 per poi diminuire di 10 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il livello delle scorte durante il periodo dell'inchiesta di riesame era quindi superiore del 5 % rispetto al 2010.

 

2010

2011

2012

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

13 892

14 039

16 012

14 556

Indice (2010 = 100)

100

101

115

105

Fonte: inchiesta.

b)   Salari

(150)

Nel periodo considerato il costo del lavoro è diminuito del 29 %. In particolare, è diminuito del 2 % nel 2011, di 15 punti percentuali nel 2012 e di 12 ulteriori punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione complessiva nel periodo considerato è dettata da un calo dell'occupazione.

 

2010

2011

2012

PIR

Costo annuo del lavoro (EUR)

20 602 275

20 266 132

17 140 089

14 578 317

Indice (2010 = 100)

100

98

83

71

Fonte: inchiesta.

(151)

Nel periodo considerato il costo del lavoro per dipendente è aumentato del 25 %. Questa costituisce probabilmente una situazione temporanea legata ai costi degli esuberi causati dalla netta riduzione di dipendenti.

 

2010

2011

2012

PIR

Costo annuo del lavoro per dipendente (EUR)

12 449

14 015

17 296

15 525

Indice (2010 = 100)

100

113

139

125

c)   Redditività e utile sul capitale investito

(152)

Nel periodo considerato la redditività delle vendite sul mercato dell'UE dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, espressa come percentuale delle vendite nette, è migliorata, passando da una perdita iniziale di oltre 7 % nel 2010 a un profitto dell'1 % circa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Più in particolare la perdita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è scesa dal 7,3 % nel 2010 al 5 % nel 2011 e allo 0,6 % nel 2012, prima di registrare una lieve redditività dello 0,8 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

 

2010

2011

2012

PIR

Redditività dell'UE (% delle vendite nette)

– 7,3 %

– 5,0 %

– 0,6 %

0,8 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 69

– 8

12

ROI (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

– 19,2 %

– 11,8 %

0,5 %

4,3 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 62

3

22

Fonte: inchiesta.

(153)

L'aumento della redditività si spiega con il fatto che i prezzi di vendita nel periodo considerato sono aumentati del 2 %, mentre nello stesso periodo i costi di produzione (prevalentemente riguardo ai coils laminati a caldo, che rappresentano oltre il 60 % dei costi di produzione) sono diminuiti del 6 %, elementi cui si associa la notevole riduzione del costo annuo del lavoro. I produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno pertanto potuto applicare progressivamente prezzi remunerativi ai loro acquirenti sul mercato dell'UE.

(154)

L'utile sul capitale investito («ROI»), espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività. È migliorato, passando da una perdita del 19,2 % nel 2010 a una perdita dell'11,8 % nel 2011, fino a raggiungere un profitto dello 0,5 % nel 2012 e del 4,3 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

d)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(155)

Nel 2010 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa – 44 milioni di EUR. Esso è aumentato fino a raggiungere circa – 7 milioni di EUR nel 2011 e circa 20 milioni di EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha segnalato di aver riscontrato difficoltà nel reperire capitali. Il miglioramento può essere imputato al calo dei costi di produzione e del lavoro e a un lieve aumento dei prezzi.

 

2010

2011

2012

PIR

Flusso di cassa (marchio del produttore e del rivenditore) (EUR)

– 44 322 891

– 7 033 547

16 927 597

20 202 074

Indice (2010 = 100)

– 100

– 16

38

46

Fonte: inchiesta.

e)   Investimenti

(156)

Gli investimenti annui dei produttori dell'Unione inseriti nel campione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 34 % nel 2011, per poi aumentare di 90 punti percentuali nel 2012 e infine diminuire di 59 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo considerato gli investimenti sono diminuiti del 3 %; tali investimenti erano destinati alla manutenzione e al rinnovo dell'apparecchiatura esistente e non a un incremento della capacità.

 

2010

2011

2012

PIR

Investimenti netti (EUR)

1 149 094

757 750

1 789 210

1 111 661

Indice (2010 = 100)

100

66

156

97

Fonte: inchiesta.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(157)

Diversi indicatori, in particolare gli indicatori finanziari, sono nettamente migliorati nel periodo considerato. La redditività è aumentata, partendo da una perdita di oltre il 7 % e raggiungendo un profitto dell'0,8 %, che è tuttavia ancora inferiore al profitto di riferimento pari al 5 % contemplato nell'inchiesta precedente. L'utile sul capitale investito è migliorato, partendo da una perdita di oltre il 19 % e raggiungendo un profitto superiore al 4 %; il livello del flusso di cassa è aumentato, passando da 44 milioni di EUR a 20 milioni di EUR. Tali fattori indicano che l'industria è riuscita in parte a riprendersi.

(158)

D'altro canto tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame alcuni indicatori hanno registrato un andamento negativo. Il volume di produzione è sceso del 37 %, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 25 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE si è ridotto del 40 %, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa di 12 punti percentuali e l'occupazione è diminuita del 43 %.

(159)

Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il loro obiettivo, eliminando parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. L'industria dell'Unione ha iniziato a recuperare una leggera redditività, ma ciò è avvenuto a scapito della sua quota di mercato nell'Unione. L'industria dell'Unione è stata in grado di migliorare la propria situazione finanziaria privilegiando i prezzi rispetto ai volumi. È pertanto chiaro che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti prodotti da precedenti pratiche di dumping, si trova ancora in una condizione di fragilità ed è pertanto molto vulnerabile a qualsiasi reiterazione di importazioni oggetto di dumping.

(160)

Benché la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione sia stata ritenuta un pregiudizio notevole, questo non può essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati. I tre paesi interessati (per quanto riguarda l'Ucraina l'inchiesta ha stabilito che non sussiste alcun rischio di persistenza o reiterazione del dumping) rappresentano nell'UE una quota di mercato cumulata inferiore all'1 %. In mancanza di pressioni esercitate sui prezzi da parte dei paesi interessati, l'industria dell'Unione ha potuto mantenere i prezzi a un livello sufficiente da risultare remunerativi, anche se notevolmente inferiori al profitto di riferimento.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Importazioni dalla RPC, dalla Bielorussia e dalla Russia

(161)

Stante quanto sopra le tendenze indicano che le misure antidumping hanno parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. D'altro canto, come dimostra l'evoluzione negativa di diversi indicatori del pregiudizio, l'industria versa ancora in una condizione di estrema fragilità.

(162)

Come indicato in precedenza gli esportatori di ciascuno dei tre paesi interessati possiedono una capacità produttiva inutilizzata tale da poter aumentare le loro esportazioni molto rapidamente. Considerando che i prezzi praticati sul mercato dell'UE sono più redditizi rispetto a quelli praticati sui mercati di alcuni paesi terzi, qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere è probabile che quantitativi significativi di prodotti attualmente esportati in tali paesi terzi sarebbero riorientati verso il mercato dell'UE. Tale aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione potrebbe aumentare la pressione dei prezzi sul mercato dell'Unione, peggiorando in tal modo la già fragile condizione dell'industria dell'Unione. Una simile conseguenza immediata è stata già osservata durante l'inchiesta precedente, quando la quota di mercato delle importazioni nell'UE dai tre paesi interessati è triplicata in soli tre anni e mezzo, passando dal 6,2 % nel 2004 al 18,7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007). I produttori esportatori della RPC, della Bielorussia e della Russia hanno quindi già dimostrato di essere in grado di aumentare rapidamente i volumi delle esportazioni nell'Unione.

(163)

Date tali premesse si può dunque concludere che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio.

2.   Importazioni dall'Ucraina

(164)

Tenendo presente la conclusione relativa all'assenza di rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina, in questa sede non è necessaria un'ulteriore analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

(165)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi coinvolti. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(166)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è ancora estremamente fragile. Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il loro obiettivo, eliminando parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. L'industria dell'Unione ha iniziato a recuperare una leggera redditività, ma ciò è avvenuto a scapito della sua quota di mercato nell'Unione. Grazie alle misure in vigore l'industria dell'Unione ha potuto migliorare la propria situazione finanziaria privilegiando i prezzi rispetto ai volumi. L'abrogazione delle misure accrescerà la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione e comporterà nuove perdite. È pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure.

2.   Interesse degli importatori e degli utenti

(167)

La Commissione ha contattato oltre 100 importatori indipendenti e utenti nell'Unione per cercare di ottenere la loro collaborazione; nessuno di essi ha tuttavia risposto. Ciò si può spiegare con i volumi di esportazione molto modesti di ciascuno dei paesi interessati sul mercato dell'Unione. In ogni caso non sussistono elementi tali da indicare che la proroga delle misure possa incidere in modo sproporzionato sugli importatori o sugli utenti.

(168)

Date tali premesse si ritiene dunque improbabile che la proroga delle misure incida in modo sostanziale sulla situazione degli importatori e degli utenti dell'Unione.

3.   Rischio di difficoltà di approvvigionamento/concorrenza sul mercato dell'UE

(169)

Nel periodo considerato il consumo dell'UE è diminuito del 28 % e ha raggiunto circa 400 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo considerato la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha costantemente superato la domanda, dell'UE raggiungendo quasi 1 500 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Esiste una concorrenza sufficiente tra i produttori dell'UE. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione operava inoltre a un livello di utilizzo degli impianti pari soltanto al 19 % poiché fabbrica diversi prodotti (il prodotto in esame e altri prodotti quali i profilati cavi) con la stessa apparecchiatura di produzione. In caso di aumento della domanda l'industria dell'Unione dispone pertanto di una capacità produttiva inutilizzata sufficiente ad aumentare la produzione modificando il proprio mix di produzione. Le importazioni da altri paesi terzi non soggetti a misure, segnatamente l'India e la Turchia, possono altresì soddisfare parte della domanda.

(170)

Alla luce di dette considerazioni non è possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping potrebbe causare difficoltà di approvvigionamento o una limitazione della concorrenza sul mercato dell'UE.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(171)

In base a quanto precede risulta che gli effetti negativi del mantenimento delle misure sarebbero limitati e, comunque, non sproporzionati rispetto ai benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla proroga delle misure.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(172)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. In seguito alla divulgazione delle informazioni è stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(173)

Ne consegue che, come dispone l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem ad aliquote diverse.

(174)

Per quanto riguarda l'Ucraina, in base delle conclusioni relative all'assenza di rischio di persistenza o reiterazione del dumping (cfr. i considerando 17 e 118), è opportuno abrogare le misure e chiudere il procedimento.

(175)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(176)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (5) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(177)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 e 7306307780), originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

90,6 %

Russia

Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

A893

Tutte le altre società

20,5 %

A999

Bielorussia

Tutte le società

38,1 %

3.   Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Ucraina, è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 343 del 19.12.2008, pag. 1.

(3)  GU C 136 del 15.5.2013, pag. 25.

(4)  GU C 372 del 19.12.2013, pag. 21.

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/111 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che è consentito adottare misure di emergenza soltanto per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine. La Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa può, per attenuare tale minaccia, adottare misure di emergenza in forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi.

(2)

Sulla base del parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb,c e VIIa, d-h) è soggetta a un rapido declino nella biomassa a causa della combinazione di un ridotto reclutamento e di un aumento della mortalità per pesca. La biomassa riproduttiva dello stock è in procinto di raggiungere i livelli più bassi storicamente mai registrati. L'attuale mortalità per pesca è quasi quattro volte superiore a quella che lo stock può sostenere. Il CIEM, pertanto, consiglia di adottare misure per ridurre in modo sostanziale la mortalità per pesca in tutta l'area di distribuzione dello stock.

(3)

Con lettera del 19 dicembre 2014 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di intervenire a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per vietare le attività di pesca pelagica della spigola nella zona CIEM VIIe da gennaio a aprile 2015 per ridurre la pressione di pesca e proteggere le aggregazioni riproduttive della spigola. La richiesta è stata trasmessa a Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi, come pure al Consiglio consultivo per le acque nord-occidentali e al Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi hanno inviato proprie osservazioni alla Commissione.

(4)

Le osservazioni inviate dalla Francia fanno riferimento all'applicabilità dell'articolo 12 del regolamento n. 1380/2013, alle minacce costituite dalle attività di pesca e alla procedura, alle prove della grave minaccia e al rischio di discriminazioni tra le attività di pesca. Il Belgio ha reagito positivamente alla richiesta del Regno Unito. I Paesi Bassi hanno suggerito di estendere gli interventi proposti ad altre zone e attività di pesca. In relazione all'ambito di applicazione e alla procedura dell'articolo 12 del regolamento n. 1380/2013 occorre rilevare che tale disposizione non è limitata a determinate cause e che, pertanto, può essere applicata a qualsiasi minaccia, sia essa dovuta alle attività di pesca o ad altre cause, e che i limiti temporali di cui al citato articolo sono giustificati dall'urgenza della necessità di affrontare la grave minaccia. La prova della grave minaccia per gli stock di spigola nel caso in oggetto è basata su dati scientifici, come illustrato di seguito.

(5)

Tra dicembre e aprile le spigole si concentrano in determinate zone a fini riproduttivi. Lo stock di spigola dipende da questa fase di riproduzione. La pesca mirata condotta su tali aggregazioni riproduttive nel periodo in questione contribuisce significativamente alla mortalità per pesca globale dello stock e, soprattutto, alla riduzione del numero di esemplari adulti in grado di riprodursi con successo. Le statistiche sulle catture confermano che tale pratica di pesca comporta soprattutto la cattura di esemplari adulti che, pertanto, non potranno più contribuire alla riproduzione dello stock.

(6)

Sulla base della valutazione scientifica di CIEM e CSTEP la pesca commerciale che utilizza reti da traino pelagiche è responsabile di più del 25 % della mortalità per pesca.

(7)

La constatazione di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine discende dal rischio di gravi conseguenze per la capacità riproduttiva dello stock a causa di una repentina diminuzione della biomassa riproduttiva dello stesso associata alla previsione che una prosecuzione della pesca mirata potrebbe arrecare danni irreparabili allo stock riproduttivo. La Commissione ritiene che esistano motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati in quanto 1) è iniziata la stagione riproduttiva e 2) sono iniziate le attività di pesca di tali stock riproduttivi. Dai dati scientifici emerge che è necessario intervenire subito, mentre è in corso la stagione riproduttiva della spigola, adottando misure di immediata applicazione e che rimangano in vigore fino al 30 aprile 2015.

(8)

È pertanto urgente adottare misure per vietare la pesca mirata della spigola con reti da traino pelagiche durante la stagione riproduttiva, altamente sensibile, tra gennaio e il 30 aprile 2015. Ulteriori ritardi negli interventi miranti a proteggere lo stock rischierebbero di ridurre in modo considerevole o vanificare l'efficacia delle misure di emergenza. Per rafforzare l'efficacia delle misure di cui trattasi è opportuno che agli operatori sia fatto divieto di accettare trasbordi e sbarchi di spigole catturate durante il periodo di applicazione del presente regolamento.

(9)

Al fine di garantire un'efficace protezione delle aggregazioni riproduttive, che variano molto a seconda delle zone, è opportuno che le misure di emergenza interessino l'intera zona di distribuzione dello stock, ovvero il Mar Celtico, la Manica, il Mare d'Irlanda e il Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb,c e VIIa,d-h) e comprendano le attività di pesca che utilizzano reti da traino pelagiche. Inoltre, devono essere aggiunte le zone CIEM VIIj,k per evitare uno spostamento delle attività di pesca, dal momento che la distribuzione dello stock non è interamente determinata.

(10)

Le misure alternative suggerite dalla Francia non consentirebbero di ottenere gli stessi risultati della misura di cui al presente regolamento, in quanto la loro efficacia non è certa. Inoltre, al fine di garantire un'ulteriore protezione dello stock di spigola, in una fase successiva potrebbero essere necessarie ulteriori misure relative all'impatto di altre attività di pesca.

(11)

La Francia ha trasmesso informazioni dalle quali risulta che i pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche con dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 69 mm non praticano la pesca della spigola e che le eventuali catture accessorie da parte di tali pescherecci hanno un impatto minimo sullo stock.

(12)

La situazione dello stock di spigola nelle zone interessate presenta tutti i motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione di tale stock e la Commissione può pertanto adottare le misure di cui al presente regolamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 di propria iniziativa e andando oltre la richiesta presentata dal Regno Unito.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento saranno presentate per parere al comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa misure di emergenza per lo stock di spigola nelle divisioni CIEM IVb,c, VIIa,d-k al fine di fronteggiare un danno grave e imminente per tale stock.

Articolo 2

Misure

Durante il periodo di applicazione del presente regolamento è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM IVb,c, VIIa,d-k con reti da traino pelagiche (reti pelagiche a divergenti OTM, reti pelagiche a coppia PTM) con maglie del sacco di dimensioni pari o superiori a 70 mm.

Ai pescherecci che utilizzano gli attrezzi menzionati è fatto divieto di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate durante il periodo di applicazione del presente regolamento nella stessa zona.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 14 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola effettuate con reti da traino pelagiche (OTM o PTM).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/112 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

340,0

IL

160,5

MA

109,9

TR

147,7

ZZ

189,5

0707 00 05

JO

229,9

TR

174,5

ZZ

202,2

0709 93 10

MA

227,9

TR

214,8

ZZ

221,4

0805 10 20

EG

47,8

MA

62,4

TN

53,6

TR

66,4

ZZ

57,6

0805 20 10

IL

102,5

MA

90,9

ZZ

96,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

110,1

JM

118,0

MA

140,2

TR

118,6

ZZ

114,9

0805 50 10

TR

63,9

ZZ

63,9

0808 10 80

BR

65,4

CL

89,3

MK

26,7

US

184,8

ZZ

91,6

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/113 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4015

108 000 000

09.4401

3 632 368

09.4402

9 854 500


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/114 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

(in kg)

09.4169

16 008 750


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/115 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2015

(in kg)

09.4091

140 000

09.4092

830 000


DECISIONI

27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/42


DECISIONE (UE) 2015/116 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 300, paragrafo 3, e 305,

vista la decisione 2014/930/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 300, paragrafo 3, TFUE prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente, del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti delle collettività regionali e locali, di essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

(2)

L'articolo 305 TFUE prevede che i membri titolari del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di membri supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

(3)

Il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni termina il 25 gennaio 2015; è opportuno pertanto procedere alla nomina dei nuovi membri titolari e supplenti.

(4)

Tale nomina sarà seguita in data successiva da quella degli altri membri e dei supplenti i cui nominativi non siano stati comunicati al Consiglio anteriormente al 22 gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020:

quali membri titolari, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I;

quali membri supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143.


ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS

I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I

ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

 

Mr Jan DURNEZ

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Alain HUTCHINSON

Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles

 

Mr Hicham IMANE

Député wallon

 

Mr Jean François ISTASSE

Conseiller communal

 

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Mitglied des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Mr Michel LEBRUN

Conseiller communal à Viroinval

 

Mr Bartolomeus (Bart) SOMERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter Raad van Bestuur Vlaams — Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

 

Mr Karl VANLOUWE

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Karim VAN OVERMEIRE

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Jean-Luc VANRAES

Gemeenteraadslid in Ukkel en Voorzitter van het OCMW

 

Ms Olga ZRIHEN

Députée wallonne

БЪЛГАРИЯ

 

Mr Hasan AZIS

Mayor of Kardjali Municipality

 

Ms Tanya HRISTOVA

Mayor of Gabrovo Municipality

 

Mr Vladimir KISSIOV

Councillor, Municipality of Sofia

 

Mr Krassimir KOSTOV

Mayor of Shumen Municipality

 

Mr Madzhid MANDADZHA

Mayor of Stambolovo Municipality

 

Mr Krasimir MIREV

Mayor of Targovishte Municipality

 

Mr Vladimir MOSKOV

Mayor of Gotse Delchev Municipality

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Mayor of Dobrich Municipality

 

Mr Beytula SALI

Mayor of Samuil Municipality

 

Mr Zhivko TODOROV

Mayor of Stara Zagora Municipality

 

Mr Lyudmil VESSELINOV

Mayor of Popovo Municipality

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Mayor of Montana Municipality

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Mr Ondřej BENEŠÍK

councillor of Strání municipality

 

Ms Štěpánka FRAŇKOVÁ

councillor of the City of Pardubice

 

Mr Dan JIRÁNEK

councillor of the City of Kladno

 

Mr Stanislav JURÁNEK

councillor of Jihomoravský Region

 

Ms Adriana KRNÁČOVÁ

councillor of the City of Prague

 

Mr Roman LÍNEK

councillor of Pardubický Region

 

Mr Josef NOVOTNÝ

councillor of Karlovarský Region

 

Mr Petr OSVALD

councillor of the City of Plzeň

 

Mr Martin PŮTA

councillor of Liberecký Region

 

Ms Jana VAŇHOVÁ

councillor of Ústecký Region

 

Mr Oldřich VLASÁK

councillor of the City of Hradec Králové

 

Mr Jiří ZIMOLA

councillor of the South Bohemian Region

DANMARK

 

Mr Per BØDKER ANDERSEN

Councillor

 

Mr Erik FLYVHOLM

Mayor

 

Mr Jens Christian GJESING

Second Deputy Mayor

 

Mr Jens Bo IVE

Mayor

 

Mr Thomas KASTRUP-LARSEN

Mayor

 

Mr Jess LAURSEN

Regional Councillor

 

Mr Henrik Ringbæk MADSEN

Regional Councillor

 

Mr Karsten Uno PETERSEN

Regional Councillor

 

Mr Mark PERERA CHRISTENSEN

Second Deputy Mayor

DEUTSCHLAND

 

Frau Barbara DUDEN

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Europabeauftragte

 

Herr Hans-Jörg DUPPRÉ

Landrat des Landkreises Südwestpfalz

 

Herr Peter FRIEDRICH

Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten; Baden-Württemberg

 

Frau Ulrike HILLER

Mitglied des Senats, Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa

 

Frau Birgit HONÉ

Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales

 

Frau Uta-Maria KUDER

Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Justizministerin

 

Frau Helma KUHN-THEIS

Mitglied des Gemeinderates Weiskirchen

 

Herr Heinz LEHMANN

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Helmuth MARKOV

Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

 

Dr. Beate MERK

Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen des Freistaates Bayern

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Dr. Martina MÜNCH

Mitglied des Landtages Brandenburg

 

Frau Regina POERSCH

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Wolfgang SCHMIDT

Staatsrat der Senatskanzlei, Bevollmächtigter des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, bei der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter das Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Tilman TÖGEL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Markus TÖNS

Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Land Hessen

 

Dr. Babette WINTER

Staatssekretärin für Europa und Kultur in der Thüringer Staatskanzlei

EESTI

 

Ms Urve ERIKSON

Member of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr Mihkel JUHKAMI

Mayor of Rakvere City

 

Mr Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr Urmas SUKLES

Mayor of Haapsalu City

 

Mr Toomas VITSUT

Member of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Mr Konstantinos AGORASTOS

Head of the Region of Thessaly

 

Mr Stavros ARNAOUTAKIS

Head of the Region of Crete

 

Mr Nikolaos CHIOTAKIS

Municipal Councillor of Kifissia

 

Mr Alexandros KAHRIMANIS

Head of the Region of Epirus

 

Mr Stavros KALAFATIS

Municipal Councillor of Thessaloniki

 

Mr Dimitrios KALOGEROPOULOS

Politically accountable to the Municipal Council of Maroussi

 

Mr Georgios KAMINIS

Mayor of Athens

 

Mr Apostolos KATSIFARAS

Head of the Region of Western Greece

 

Mr Ioannis KOURAKIS

Municipal Councillor of Heraklion

 

Mr Ioannis SGOUROS

Regional Councillor, Region of Attica

 

Mr Spyridon SPYRIDON

Municipal Councillor of Poros

 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS

Head of the Region of Central Macedonia

ESPAÑA

 

Da Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

Da Yolanda BARCINA ANGULO

Presidenta de Navarra

 

D. José Ramón BAUZÁ DÍAZ

Presidente del Gobierno de las Islas Baleares

 

D. Abel CABALLERO ÁLVAREZ

Alcalde de Vigo

 

Da Ma Dolores de COSPEDAL GARCÍA

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 

Da Susana DÍAZ PACHECO

Presidenta de Andalucía

 

D. Alberto FABRA PART

Presidente de la Comunidad Valenciana

 

D. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Presidente del Principado de Asturias

 

D. Alberto GARRE LÓPEZ

Presidente de Murcia

 

D. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Presidente de Madrid

 

D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia

 

Da Nuria MARÍN MARTÍNEZ

Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat

 

Da Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA

Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria

 

D. José Antonio MONAGO TERRAZA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

Da Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA

Presidenta de Aragón

 

D. Pedro SANZ ALONSO

Presidente de La Rioja

 

D. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ

Alcalde de Santander

 

D. Iñigo URKULLU RENTERÍA

Presidente del Gobierno Vasco

 

Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León

FRANCE

 

M. Jean-François BARNIER

Maire du Chambon-Feugerolles

 

M. Laurent BEAUVAIS

Président du Conseil régional de Basse-Normandie

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Vice-Présidente du Conseil général de l'Aube

 

Mme Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône-et-Loire

 

M. François DECOSTER

Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Michel DELEBARRE

Conseiller municipal de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d'Azerailles

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

Mme Annabelle JAEGER

Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de la Gironde

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Pascal MANGIN

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Charles MARZIANI

Vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées

 

M. Pierrick MASSIOT

Président du Conseil régional de Bretagne

 

Mme Françoise MESNARD

Maire de Saint-Jean d'Angély

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional d'Île-de-France

 

M. Didier ROBERT

Président du Conseil régional de La Réunion

 

M. Stéphan ROSSIGNOL

Conseiller régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

HRVATSKA

 

Ms Snježana BUŽINEC

Mayor of the Municipality of Jakovlje

 

Mr Nikola DOBROSLAVIĆ

Prefect of Dubrovnik-Neretva County

 

Mr Valter FLEGO

Prefect of Istra County

 

Mr Bruno HRANIĆ

Mayor of the Municipality of Vidovec

 

Mr Danijel MARUŠIĆ

Prefect of Brod-Posavina County

 

Mr Vojko OBERSNEL

Mayor of the City of Rijeka

 

Ms Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ

Councillor in the City of Zagreb Assembly

 

Mr Predrag ŠTROMAR

Prefect of Varaždin County

 

Mr Željko TURK

Mayor of the City of Zaprešić

IRELAND

 

Ms Maria BYRNE

Limerick City and County Council

 

Ms Kate FEENEY

Dun Laoghaire Rathdown County Council

 

Ms Mary FREEHILL

Dublin City Council

 

Mr Jerry LUNDY

Sligo County Council

 

Mr Kieran MCCARTHY

Cork City Council

 

Mr Hughie MCGRATH

Tipperary County Council

 

Mr Neale RICHMOND

Dun Laoghaire Rathdown County Council

 

Mr Enda STENSON

Leitrim County Council

 

Ms Rose CONWAY-WALSH

Mayo County Council

ITALIA

 

Sig. Giovanni ARDIZZONE

Consigliere regionale e presidente della Assemblea regionale della Regione Siciliana

 

Sig. Matteo BESOZZI

Presidente Provincia di Novara

 

Sig. Matteo Luigi BIANCHI

Sindaco del Comune di Morazzone (VA)

 

Sig. Vincenzo BIANCO

Sindaco di Catania

 

Sig. Raffaele CATTANEO

Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia

 

Sig. Rosario CROCETTA

Presidente della Regione Siciliana

 

Sig. Luciano D'ALFONSO

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig. Mauro D'ATTIS

Consigliere Comunale di Brindisi

 

Sig. Salvatore DE MEO

Sindaco di fondi (LT)

 

Sig. Paolo DI LAURA FRATTURA

Presidente della Regione Molise

 

Sig.ra Micaela FANELLI

Sindaco del Comune di Riccia (CB)

 

Sig. Piero FASSINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Domenico GAMBACORTA

Presidente Provincia di Avellino

 

Sig. Franco IACOP

Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Arno KOMPATSCHER

Presidente e Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

 

Sig.ra Catiuscia MARINI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Ignazio MARINO

Sindaco di Roma Capitale

 

Sig. Alessandro PASTACCI

Presidente Provincia di Mantova

 

Sig. Francesco PIGLIARU

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Augusto ROLLANDIN

Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta

 

Sig. Enrico ROSSI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Simonetta SALIERA

Consigliere regionale e presidente dell'Assemblea regionale della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Luca ZAIA

Presidente della Regione Veneto

 

Sig. Nicola ZINGARETTI

Presidente della Regione Laziο

ΚΥΠΡΟΣ

 

Mr George GEORGIOU

Mayor of Kato Polemidia

 

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

 

Ms Eleni LOUCAIDES

Deputy Mayor of Nicosia

 

Ms Louisa MAVROMMATI

Deputy Mayor of Engomi

 

Mr Charalampos PITTAS

Mayor of Morfou

LATVIJA

 

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of Kuldīga Municipal Council

 

Ms Ligita GINTERE

Member of Jaunpils Municipal Council

 

Mr Andris JAUNSLEINIS

Member of Ventspils Municipal Council

 

Mr Aleksandrs LIELMEŽS

Member of Mālpils Municipal Council

 

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of Jēkabpils City Council

 

Mr Dainis TURLAIS

Member of Rīga City Council

 

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of Ventspils City Council

LIETUVA

 

Mr Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Member of Zarasai District Municipal Council

 

Mr Vytautas GRUBLIAUSKAS

Member of Klaipėda City Municipal Council

 

Mr Vytautas KANEVIČIUS

Member of Kazlų Rūda Municipal Council

 

Mr Virginijus KOMSKIS

Member of Pagėgiai Municipal Council

 

Mr Andrius KUPČINSKAS

Member of Kaunas City Municipal Council

 

Mr Ričardas MALINAUSKAS

Member of Druskininkai Municipal Council

 

Mr Mindaugas SINKEVIČIUS

Member of Jonava District Municipal Council

 

Mr Vytautas VIGELIS

Member of Švenčionys District Municipal Council

 

Mr Povilas ŽAGUNIS

Member of Panevėžys District Municipal Council

LUXEMBOURG

 

Madame Simone BEISSEL

échevin de la Ville de Luxembourg

 

Monsieur Roby BIWER

membre du conseil communal de la Commune de Bettembourg

 

Madame Agnès DURDU

membre du conseil communal de la Commune de Wincrange

 

Monsieur Ali KAES

bourgmestre de la Commune de Tandel

 

Monsieur Marc SCHAEFER

bourgmestre de la Commune de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Mr János ÁRGYELÁN

Representative of County Council of Fejér Megye

 

Mr István DR. BÓKA

Mayor of Balatonfüred

 

Mr Róbert DUDÁS

Mayor of Village Mátraballa

 

Mr Jácint HORVÁTH

Representative of Local Government of Nagykanizsa with county rights

 

Mr László Lóránt DR. KERESZTES

Representative Of Local Government of Pécs with county rights

 

Mr Raymund KOVÁCS

Representative Of Local Government of District 16 of Budapest

 

Ms Anna MAGYAR

Vice-President of County Council of Csongrád Megye

 

Mr László MAJTHÉNYI

President of County Council of Vas Megye

 

Mr József RIBÁNYI

Vice-President of County Council of Tolna Megye

 

Mr Oszkár SESZTÁK

President of County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

 

Mr Róbert SZABÓ

President of County Council of Heves Megye

 

Mr Zoltán VARGA

Representative of County Council of Békés Megye

MALTA

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Rabat, Gozo

 

Mr Peter BONELLO

Mayor of San Ġiljan

 

Mr Joseph CORDINA

Mayor of Xaghra

 

Mr Paul FARRUGIA

Mayor of Ħal Tarxien

 

Dr. Marc SANT

Councillor, Ħal Lija Local Council

NEDERLAND

 

Mr R.E. (Ralph) DE VRIES

member of the Executive Council of the Province of Utrecht

 

Mr A. (Bert) GIJSBERTS

member of the Executive Council of the Province of Flevoland

 

Mr O. (Onno) HOES

mayor of Maastricht

 

Mr J.F.M. (Hans) JANSSEN

mayor of Oisterwijk

 

Mrs A. (Annemiek) JETTEN

mayor of Sluis

 

Mr C.H.J. (Cor) LAMERS

mayor of Schiedam

 

Mr H.J.J. (Henri) LENFERINK

mayor of Leiden

 

Mrs W.H. (Hester) MAIJ

member of the Executive Council of the Province of Overijssel

 

Mr W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK

Governor chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Noord-Brabant

 

Mr R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE

member of the Executive Council of the Province of Zuid-Holland

 

Mr G.A.A. (Bas) VERKERK

mayor of Delft

 

Mr B.S. (Bote) WILPSTRA

member of the Executive Council of the Province of Groningen

ÖSTERREICH

 

Herr Landesrat Dr. Christian BUCHMANN

Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)

 

Herr Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael HÄUPL

Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Gemeinderat bzw. Landtag von Wien)

 

Herr Landeshauptmann Mag. Dr. Peter KAISER

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Kärnten)

 

Herr Bürgermeister Dipl.-Ing. Markus LINHART

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz durch die Bevölkerung)

 

Herr Landeshauptmann Hans NIESSL

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Burgenland)

 

Herr Landeshauptmann Dipl. Ing. Dr. Erwin PRÖLL

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Niederösterreich)

 

Herr Bürgermeister Dr. Heinz SCHADEN

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg durch die Bevölkerung)

 

Herr Dr. Franz SCHAUSBERGER

Direkte Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (des Landtags von Salzburg)

 

Herr Landesrat Mag. Dr. Michael STRUGL MBA

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung)

 

Herr Landtagspräsident DDr. Herwig VAN STAA

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsident des Tiroler Landtages)

 

Herr Bürgermeister Hanspeter WAGNER

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Breitenwang in Tirol durch die Bevölkerung)

 

Herr Landeshauptmann Mag. Markus WALLNER

Gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich (Landeshauptmann von Vorarlberg)

POLSKA

 

Paweł ADAMOWICZ

Prezydent Miasta Gdańska

 

Jarosław DWORZAŃSKI

radny województwa podlaskiego

 

Olgierd GEBLEWICZ

radny województwa zachodniopomorskiego

 

Adam JARUBAS

radny województwa świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

radny m.st. Warszawy

 

Zbigniew PODRAZA

Prezydent Dąbrowy Górniczej

 

Jacek PROTAS

radny województwa warmińsko-mazurskiego

 

Marek SOWA

radny województwa małopolskiego

 

Witold STĘPIEŃ

radny województwa łódzkiego

 

Mieczysław STRUK

radny województwa pomorskiego

 

Adam STRUZIK

radny województwa mazowieckiego

 

Stanisław SZWABSKI

Radny Rady Miasta Gdyni

 

Marek TRAMŚ

radny powiatu polkowickiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Ludwik WĘGRZYN

radny powiatu bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

radny województwa wielkopolskiego

 

Dariusz Zygmunt WRÓBEL

burmistrz Opola Lubelskiego

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

wójt gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO

Presidente do governo Regional dos Açores

 

José Maria DA CUNHA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

 

Basílio Adolfo DE MENDONÇA HORTA DA FRANCA

Presidente da Câmara Municipal de Sintra

 

Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

António Luís DOS SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do governo Regional da Madera

 

João Nuno FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

 

António GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES

Presidente da Câmara Municipal da Maia

 

José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

José Agostinho RIBAU ESTEVES

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

 

Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Évora

 

Luís Filipe SOROMENHO GOMES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ROMÂNIA

 

Mr Cristian ADOMNIȚEI

President of Iași County Council

 

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

 

Mr Ovidiu Ion BRĂILOIU

Mayor of Eforie, Constanța County

 

Mr Vasile Silvian CIUPERCĂ

President of Ialomița County Council

 

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi, Dâmbovița County

 

Mr Gheorghe FALCĂ

Mayor of Arad, Arad County

 

Mr Răducu George FILIPESCU

President of Călărași County Council

 

Mrs Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna, Constanța County

 

Mr Victor MORARU

Mayor of Amara, Ialomița County

 

Mr Cătălin George MUNTEANU

Mayor of Codlea, Brașov County

 

Mr Alin-Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Timiș County

 

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila town, Ilfov County

 

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

 

Mr Adrian ȚUȚUIANU

President of Dâmbovița County Council

 

Mr Mihai STEPANESCU

Mayor of Reșița city, Caraș-Severin County

SLOVENIJA

 

Mr Peter BOSSMAN

Mayor of the Municipality of Piran

 

Ms Jasna GABRIČ

Mayor of the Municipality of Trbovlje

 

Mr Aleksander JEVŠEK

Mayor of the Municipality of Murska Sobota

 

Ms Andreja POTOČNIK

Member of the Municipal Council of the Municipality of Tržič

 

Mr Franci ROKAVEC

Mayor of the Municipality of Litija

 

Mr Robert SMRDELJ

Mayor of the Municipality of Pivka

 

Mr Ivan ŽAGAR

Mayor of the Municipality of Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

 

Mr Vladimír BAJAN

Mayor of Petržalka (District of Bratislava)

 

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self — Governing Region

 

Mr Peter CHUDÍK

Chairman of Prešov Self — Governing Region

 

Mr Jozef DVONČ

Mayor of Nitra

 

Mr Pavol FREŠO

Chairman of Bratislava Self — Governing Region

 

Mr Augustín HAMBÁLEK

Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region

 

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice — South

 

Mr Ivo NESROVNAL

Mayor of Bratislava (Capital of the Slovak Republic)

 

Mr István ZACHARIAŠ

Vice — Chairman of Košice Self — Governing Region

SUOMI

 

Mr Ilpo HAALISTO

local councillor of Nousiainen

 

Ms Pauliina HAIJANEN

city councillor of Laitila

 

Ms Sirpa HERTELL

city councillor of Espoo

 

Ms Anne KARJALAINEN

city councillor of Kerava

 

Mr Antti LIIKKANEN

city councillor of Rovaniemi

 

Ms Gun-Mari LINDHOLM

Member of Åland Islands Parliament

 

Mr Markku MARKKULA

city councillor of Espoo

 

Mr Ossi MARTIKAINEN

local councillor of Lapinlahti

 

Ms Satu TIETARI

local councillor of Säkylä

SVERIGE

 

Martin ANDREASSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ulrika CARLEFALL LANDERGREN

Ledamot i kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun

 

Jelena DRENJANIN

Ledamot i kommunfullmäktige, Huddinge kommun

 

Heléne FRITZON

Ledamot kommunfullmäktige, Kristianstads kommun

 

Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot i kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Tore HULT

Ledamot i kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Paul LINDQUIST

Ledamot i landstingsfullmäktige, Stockolms läns landsting

 

Monalisa NORRMAN

Ledamot i regionfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Yoomi RENSTRÖM

Ledamot i kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

UNITED KINGDOM


ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS

II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II

ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed

Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji

Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków

Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

 

Mr Jean-Paul BASTIN

Bourgmestre de la Ville de Malmédy

 

Ms Anne-Marie CORBISIER

Conseillère communale à Montigny-le-Tilleul

 

Mr Hendrik (Rik) DAEMS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Rudy DEMOTTE

Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 

Ms Brigitte GROUWELS

Brussels Volksvertegenwoordiger

 

Mr Andries GRYFFROY

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Marc HENDRICKX

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois

 

Mr Antoine TANZILLI

Conseiller communal à la Ville de Charleroi

 

Mr Wouter VANBESIEN

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Wilfried VANDAELE

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Mr Koenraad (Koen) VAN DEN HEUVEL

Vlaams Volksvertegenwoordiger

БЪЛГАРИЯ

 

Mr Nida AHMEDOV

Mayor of Kaolinovo Municipality

 

Mr Ivan ALEKSIEV

Mayor of Pomorie Municipality

 

Ms Malina Edreva AUDOIN

Councillor, Municipality of Sofia

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov Municipality

 

Mr Nikolay IVANOV

Mayor of Vratsa Municipality

 

Mr Atanas KAMBITOV

Mayor of Blagoevgrad Municipality

 

Ms Dimitranka KAMENOVA

Mayor of Berkovitsa Municipality

 

Ms Sebihan MEHMED

Mayor of Krumovgrad Municipality

 

Ms Anastasiya MLADENOVA

Chair of the Municipal Council, Municipality of Peshtera

 

Mr Fahri MOLAYSENOV

Mayor of Madan Municipality

 

Mr Emil NAIDENOV

Mayor of Gorna Malina Municipality

 

Mr Georgi SLAVOV

Mayor of Yambol Municipality

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Mr Jiří BĚHOUNEK

councillor of Vysočina Region

 

Mr Jan BIRKE

councillor of Královehradecký Region

 

Mr Pavel BRANDA

councillor of Rádlo municipality

 

Mr Ivo GRÜNER

councillor of Plzeňský Region

 

Mr Tomáš HUDEČEK

councillor of the City of Prague

 

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

councillor of the Town of Bílovec

 

Mr Jan MAREŠ

councillor of the City of Chomutov

 

Mr Stanislav MIŠÁK

councillor of Zlínský Region

 

Mr Martin NETOLICKÝ

councillor of Pardubický Region

 

Mr Jiří ROZBOŘIL

councillor of Olomoucký Region

 

Ms Václava ZELENKOVÁ

councillor of Račiněves municipality

 

Mr Robert ZEMAN

councillor of the Town of Prachatice

DANMARK

 

Ms Kirstine Helene BILLE

Deputy Mayor

 

Mr Henrik BRADE JOHANSEN

Councillor

 

Miss Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP

Councillor

 

Mr Martin HULGAARD

Deputy Mayor

 

Mr Peter KOFOD POULSEN

Regional Councillor

 

Ms Jane Strange NIELSEN

Regional Councillor

 

Mr Per NØRHAVE

Councillor

 

Mr Henrik QVIST

Regional Councillor

 

Mr John SCHMIDT ANDERSEN

Mayor

DEUTSCHLAND

 

Herr Sven AMBROSY

Landrat des Kreises Friesland

 

Herr Stefan ENGSTFELD

Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Jörg FELGNER

Staatssekretär im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

 

Herr Ralf GEISTHARDT

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Harry GLAWE

Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus, sowie Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Dr. Roland HEINTZE

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Dr. Fritz JAECKEL

Staatsminister, Sächsische Staatskanzlei

 

Herr Norbert KARTMANN

Mitglied des Hessischen Landtags

 

Dr. Hermann KUHN

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft

 

Herr Dieter LAUINGER

Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Mitglied der Landesregierung Thüringen

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Frau Helma OROSZ

Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden

 

Herr Jan PÖRKSEN

Staatsrat für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Freie und Hansestadt Hamburg

 

Frau Anne QUART

Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. Franz RIEGER

Mitglied des Bayerischen Landtags, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen

 

Frau Isolde RIES

Erste Vizepräsidentin des Landtags des Saarlandes

 

Herr Sven RISSMANN

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Herr Holger RUPPRECHT

Mitglied des Landtages Brandenburg

 

Frau Anke SPOORENDONK

Ministerin für Justiz, Kultur und Europa, Mitglied der Landesregierung von Schleswig-Holstein

 

Herr Andreas TEXTER

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Nils WIECHMANN

Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz

EESTI

 

Mr Andres JAADLA

Member of Rakvere City Council

 

Mr Georg LINKOV

Mayor of Hiiu Rural Municipality

 

Mr Randel LÄNTS

Member of Viljandi City Council

 

Mr Rait PIHELGAS

Mayor of Ambla Rural Municipality

 

Mr Jan TREI

Mayor of Viimsi Rural Municipality

 

Mr Mart VÕRKLAEV

Mayor of Rae Rural Municipality

ΕΛΛΑΣ

 

Mr Kostas BAKOGIANNIS

Head of the Region of Sterea Ellada

 

Mr Dimitrios BIRMPAS

Mayor of Aigaleo

 

Mr Ioannis BOUTARIS

Mayor of Thessaloniki

 

Mr Fotios CHATZIDIAKOS

Mayor of Rhodes

 

Mr Panagiotis KATSIVELAS

Mayor of Trifylia

 

Mr Charalampos KOKKINOS

Regional Councillor, Region of South Aegean

 

Mr Dimitrios MARAVELIAS

Regional Councillor, Region of Attica

 

Mrs Anna PAPADIMITRIOU

Regional Councillor, Region of Attica

 

Mr Dimitrios PETROVITS

Deputy Head of the Region of Evros

 

Mr Dimitrios PREVEZANOS

Mayor of Skiathos

 

Mr Konstantinos SIMITSIS

Municipal Councillor of Kavala

 

Mr Petros SOULAS

Mayor of Kordelio-Evosmos

ESPAÑA

 

D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya

 

D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura

 

D. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR

Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón

 

Da Sol CALZADO GARCÍA

Secretaria de Acción Exterior Junta de Andalucía

 

D. Borja COROMINAS FISAS

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid

 

Da María de DIEGO DURANTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de Castilla y León

 

Da Angeles ELORZA ZUBIRÍA

Secretaria Gral. de Acción Exterior del Gobierno Vasco

 

D. Jesús GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la UE Xunta de Galicia

 

Da Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES

D.G. Desarrollo Estrategia Económica y AAEE Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha

 

D. Javier GONZÁLEZ ORTIZ

Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias

 

D. Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Guillermo MARTÍNEZ SUÁREZ

Consejero de Presidencia del Principado de Asturias

 

D. Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO

Presidente de la Diputación Provincial de Zamora

 

D. Esteban MAS PORTELL

Delegado del Gobierno de las Islas Baleares en Bruselas

 

Da María Victoria PALAU TÁRREGA

Directora General de Relaciones con la Unión europea

 

D. Manuel PLEGUEZUELO ALONSO

Director General Participación ciudadana UE y Acción Exterior de Murcia

 

D. Emilio del RIO SANZ

Consejero de Presidencia y de Justicia de La Rioja

 

D. Ramón ROPERO MANCERA

Alcalde de Villafranca de los Barros

 

D. Jordi SAN JOSÉ I BUENAVENTURA

Alcalde de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)

 

D. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA

Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de Navarra

 

Da Inmaculada VALENCIA BAYÓN

Directora General de Economía y Asuntos Europeos de Cantabria

FRANCE

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

Mme Josette BOREL-LINCERTIN

Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe

 

Mme Nathalie COLIN-OESTERLE

Conseillère régionale de Lorraine

 

M. Guillaume CROS

Conseiller régional de Midi-Pyrénées

 

Mme Nassimah DINDAR

Présidente du Conseil général de La Réunion

 

Mme Karine DOGNIN-SAUZE

Adjointe au maire de Lyon

 

Mme Marie-Guite DUFAY

Présidente du Conseil régional de Franche-Comté

 

M. Daniel DUGLERY

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Nicolas FLORIAN

Conseiller régional d'Aquitaine

 

Mme Emmanuelle de GENTILI

Première adjointe au maire de Bastia

 

Mme Karine GLOANEC-MAURIN

Vice-présidente du Conseil régional du Centre

 

M. Hervé HOCQUARD

Conseiller régional d'Île de France

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Vice-président au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Blandine LEFEBVRE

Maire de Saint Nicolas d'Aliermont

 

M. Dominique LEVEQUE

Maire d'Aÿ

 

M. Didier MARIE

Conseiller général de Seine-Maritime

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. François-Xavier PRIOLLAUD

Maire de Louviers

 

M. Christophe ROSSIGNOL

Conseiller régional du Centre

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

 

M. André VIOLA

Président du Conseil général de l'Aude

HRVATSKA

 

Mr Martin BARIČEVIĆ

Mayor of the Municipality of Jasenice

 

Ms Viviana BENUSSI

Deputy Prefect of Istra County

 

Mr Tulio DEMETLIKA

Mayor of the City of Labin

 

Ms Jasna PETEK

Deputy Prefect of Krapina-Zagorje County

 

Mr Dinko PIRAK

Mayor of the City of Čazma

 

Mr Slavko PRIŠĆAN

Mayor of Municipality of Rovišće

 

Ms Josipa RIMAC

Mayor of the City of Knin

 

Mr Alojz TOMAŠEVIĆ

Prefect of Pozega-Slavonia County

 

Mr Ivan VUČIĆ

Prefect of Karlovac County

IRELAND

 

Ms Deirdre FORDE

Cork County Council

 

Mr Michael MURPHY

Tipperary County Council

 

Mr Jimmy MCCLEARN

Galway County Council

 

Mr Declan MCDONNELL

Galway City Council

 

Mr Niall MCNELIS

Galway City Council

 

Ms Fiona O'LOUGHLIN

Kildare County Council

 

Mr William PATON

Carlow County Council

 

Mr Maurice QUINLIVAN

Limerick City and County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Cork City Council

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere Comunale di Ravenna

 

Sig.ra Francesca BALZANI

Assessore del Comune di Milano

 

Sig.ra Benedetta BRIGHENTI

Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

 

Sig.ra Bianca Maria D'ANGELO

Assessore e Consigliere regionale della Regione Campania

 

Sig. Antonio DECARO

Sindaco del Comune di Bari

 

Sig. Giuseppe DI PANGRAZIO

Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo

 

Sig. Marco DUS

Consigliere Comunale di Vittorio Veneto (TV)

 

Sig. Massimo FEDERICI

Presidente Provincia di La Spezia

 

Sig. Carlo FIDANZA

Assessore di Veleso (CO)

 

Sig. Stefano Bruno GALLI

Consigliere regionale della Regione Lombardia

 

Sig.ra Paola GIORGI

Assessore e Consigliere regionale della Regione Marche

 

Sig. Isidoro GOTTARDO

Consigliere Comunale di Sacile (PN)

 

Sig. Onofrio INTRONA

Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia

 

Sig.ra Carmen Patrizia MURATORE

Consigliere regionale della Regione Liguria

 

Sig. Leoluca ORLANDO

Sindaco del Comune di Palermo

 

Sig. Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

 

Sig. Giuseppe RINALDI

Presidente Provincia di Rieti

 

Sig. Clodovaldo RUFFATO

Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Consigliere regionale della Regione Basilicata

 

Sig. Antonio SCALZO

Consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria

 

Sig. Giorgio SILLI

Consigliere Comunale di Prato

 

Sig. Marco TROMBINI

Presidente Provincia di Rovigo

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Sindaco del Comune di Gerace

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

ΚΥΠΡΟΣ

 

Mr Kyriakos CHATZITTOFIS

Mayor of Agios Athanasios

 

Mr Constantinos HADJIKAKOU

Municipal Councilor of Famagusta Municipality

 

Mr Panikos HADJITHEORIS

President of Community Council of Armou

 

Mr George IAKOVOU

President of the Community Council of Agioi Trimithias

 

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councillor of Strovolos Municipality

LATVIJA

 

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of Liepāja City Council

 

Mr Jānis BAIKS

Member of Valmiera City Council

 

Mr Gints KAMINSKIS

Member of Auce Municipal Council

 

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of Viļaka Municipal Council

 

Mr Aivars OKMANIS

Member of Rundāle Municipal Council

 

Ms Olga VEIDIŅA

Member of Rīga City Council

 

Mr Hardijs VENTS

Member of Pārgauja Municipal Council

LIETUVA

 

Mr Algimantas GAUBAS

Member of Šiauliai District Municipal Council

 

Mr Jonas JARUTIS

Member of Kupiškis District Municipal Council

 

Ms Daiva MATONIENĖ

Member of Šiauliai City Municipal Council

 

Mr Algirdas NEIBERKA

Member of Vilkaviškis District Municipal Council

 

Mr Jonas PINSKUS

Member of Vilnius City Municipal Council

 

Ms Zinaida TRESNICKAJA

Member of Visaginas Municipal Council

 

Mr Algirdas VRUBLIAUSKAS

Member of Alytus District Municipal Council

 

Mr Deivydas VYNIAUTAS

Member of Mažeikiai District Municipal Council

 

Ms Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Member of Skuodas District Municipal Council

LUXEMBOURG

 

Monsieur Gusty GRAAS

échevin de la Commune de Bettembourg

 

Monsieur Tom JUNGEN

bourgmestre de la Commune de Roeser

 

Madame Martine MERGEN

membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg

 

Madame Sam TANSON

échevin de la Ville de Luxembourg

 

Monsieur Pierre WIES

bourgmestre de la Commune de Larochette

MAGYARORSZÁG

 

Ms Boglárka BÁNNÉ DR. GÁL

Vice-President of County Council of Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

 

Mr János Ádám KARÁCSONY

Representative of local government of Village Tahitótfalu

 

Mr Attila KISS

Mayor of Hajdúböszörmény

 

Mr Béla KOCSY

Representative of local government of District 2 of Budapest

 

Mr Sándor KOVÁCS

President of County Council of Jász-Nagykun-Szolnok Megye

 

Mr Zoltán NÉMETH

President of County Council of Győr-Moson-Sopron Megye

 

Mr Attila DR. PÁL

President of County Council of Zala Megye

 

Mr Tamás Gergő SAMU

Representative of County Council of Békés Megye

 

Mr Gábor DR. SIMON

Representative of Local Government of Miskolc with county rights

 

Mr Ferenc TEMERINI

Representative of Local Government of Soltvadkert

 

Ms Kata TÜTTŐ

Representative of Local Government of District 12 of Budapest

 

Mr Botond DR. VÁNTSA

Deputy-Mayor of Szigetszentmiklós

MALTA

 

Mr Jesmond AQUILINA

Deputy Mayor of Ħal Qormi

 

Mr Paul BUTTIGIEG

Councillor, Qala Local Council

 

Mr Frederick CUTAJAR

Mayor of Santa Lucija

 

Mr Mario FAVA

Councillor, Swieqi Local Council

 

Mr Anthony MIFSUD

Councillor, Imtarfa Local Council

NEDERLAND

 

Mr A. (Ahmed) ABOUTALEB

mayor of Rotterdam (PES/PvdA)

 

Mr B.J. (Bert) BOUWMEESTER

mayor of Coevorden (ALDE/D66)

 

Mr Th.J.F.M. (Theo) BOVENS

Governor: chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Limburg (EVP/CDA)

 

Mr H. (Henk) BRINK

member of the Executive Council of the Province of Drenthe (ALDE/VVD)

 

Mr B.J. (Ben) DE REU

member of the Executive Council of the Province of Zeeland (PES/PvdA)

 

Mr R. (Rob) JONKMAN

member of the Executive Council of Opsterland (ECR/CU)

 

Mr J.H.J. (Hans) KONST

member of the Executive Council of the Province of Fryslân (PES/PvdA)

 

Mrs E.M. (Elvira) SWEET

member of the Executive Council of the Province of Noord-Holland (PES/PvdA)

 

Mrs Dr. J.M.E. (Annemieke) TRAAG

member of the Executive Coucil of the Province of Gelderland (ALDE/D66)

 

Mr N.A. (André) VAN DE NADORT

mayor of Ten Boer (PES/PvdA)

 

Mrs I.K. (Ingrid) VAN ENGELSHOVEN

member of the Executive Council of 's Gravenhage (ALDE/D66)

 

Mr C.L. (Cornelis) VISSER

mayor of Twenterand (EPP/CDA)

ÖSTERREICH

 

Frau Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Maga Renate BRAUNER

Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Wiener Stadt- bzw. Landesregierung)

 

Herr Landtagsabgeordneter Christian ILLEDITS

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag)

 

Frau Landtagspräsidentin Dr. Brigitta PALLAUF

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsidentin des Salzburger Landtages)

 

Herr Landtagsabgeordneter Bürgermeister Johannes PEINSTEINER

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Sankt Wolfgang in Oberösterreich durch die Bevölkerung)

 

Herr Landeshauptmann Günther PLATTER

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Tirol)

 

Herr Landesrat Mag. Michael SCHICKHOFER

Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)

 

Frau Landesrätin Mag. Barbara SCHWARZ

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung)

 

Herr Landtagsabgeordneter Herwig SEISER

Abgeordneter zum Kärntner Landtag und Klubobmann der SPÖ-Fraktion (auf Wahlen beruhendes Mandat)

 

Herr Landtagspräsident Kommerzialrat Viktor SIGL

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag)

 

Herr Landtagspräsident Mag. Harald SONDEREGGER

Präsident des Landtags von Vorarlberg (auf Wahlen beruhendes Mandat

 

Frau Gemeinderätin Landtagsabgeordnete Prof.in Dr.in Elisabeth VITOUCH

Gemeinderat und Landtag von Wien (auf Wahlen beruhendes Mandat)

 

Herr Geschäftsführender Gemeinderat und Abgeordneter zum Nationalrat Hannes WENINGER

Gemeinde Gießhübl in Niederösterreich (auf Wahlen beruhendes Mandat)

POLSKA

 

Adam BANASZAK

radny województwa kujawsko-pomorskiego

 

Stanisław BODYS

burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny

 

Andrzej BUŁA

radny województwa opolskiego

 

Piotr CAŁBECKI

radny województwa kujawsko-pomorskiego

 

Bogdan DYJUK

radny województwa podlaskiego

 

Robert GODEK

radny powiatu strzyżowskiego

 

Arkadiusz GODLEWSKI

radny Miasta Katowice

 

Marzena KEMPIŃSKA

radny powiatu świeckiego

 

Józef KOTYŚ

radny województwa opolskiego

 

Andrzej KUNT

burmistrz Kostrzyna nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

radny województwa podkarpackiego

 

Mirosław LECH

wójt gminy Korycin

 

Marek OLSZEWSKI

wójt gminy Lubicz

 

Władysław ORTYL

radny województwa podkarpackiego

 

Joachim SMYŁA

radny powiatu lublinieckiego

 

Hanna ZDANOWSKA

Prezydent Miasta Łodzi

PORTUGAL

 

Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

 

Luís Miguel CORREIA ANTUNES

Presidente da Câmara Municipal da Lousã

 

João CUNHA E SILVA

Vice-Presidente do governo Regional da Madera

 

Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco

 

Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Batalha

 

Francisco Manuel LOPES

Presidente da Câmara Municipal de Lamego

 

Vitor Manuel MARTINS GUERREIRO

Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel

 

António Benjamim PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Esposende

 

Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

 

Rodrigo VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas — Açores

ROMÂNIA

 

Mr Gheorghe CATRINOIU

Mayor of Fetești

 

Mr Ciprian DOBRE

President of Mureș County Council

 

Mr Alexandru DRĂGAN

Position: Mayor of Tașca, Neamț County

 

Mr Ștefan ILIE

Mayor of Luncavița, Tulcea Conunty

 

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu, Prahova County

 

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of Bucharest 3rd District

 

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

 

Mr Silviu PONORAN

Mayor of Zlatna town, Alba County

 

Mr Emil PROȘCAN

Mayor of Mizil town, Prahova County

 

Mr Mihai Adrian ȘTEF

President of Satu Mare County Council

 

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir town, Alba County

 

Mr Florin Grigore TECĂU

President of Argeș County Council

 

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

 

Mr Istvan VAKAR

Vice-president of Cluj County Council

 

Mr Ion Marcel VELA

Mayor of Caransebeș, Caraș-Severin County

SLOVENIJA

 

Ms Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ

Mayor of the Municipality of Črnomelj

 

Mr Anton KOKALJ

Member of the Municipal Council of the Municipality of Vodice

 

Mr Branko LEDINEK

Mayor of the Municipality of Rače-Fram

 

Mr Gregor MACEDONI

Mayor of the Municipality of Novo mesto

 

Mr Tomaž ROŽEN

Mayor of the Municipality of Ravne na Koroškem

 

Mr Miran SENČAR

Mayor of the Municipality of Ptuj

 

Ms Tanja VINDIŠ FURMAN

Member of the Municipal Council of the Municipality of Maribor

SLOVENSKO

 

Mr Martin BERTA

Vice — Chairman of Bratislava Self — Governing Region

 

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

 

Mr Radoslav ČUHA

Vice — Chairman of Prešov Self — Governing Region

 

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

 

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

 

Mr Tibor MIKUŠ

Chairman of Trnava Self — Governing Region

 

Mr Jozef PETUŠÍK

Mayor of Dolný Lopašov

 

Mr Richard TAKÁČ

Vice — Chairman of Trenčín Self — Governing Region

 

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

SUOMI

 

Ms Tiina ELOVAARA

city councillor of Tampere

 

Mr Patrik KARLSSON

city councillor of Vantaa

 

Ms Katri KULMUNI

city councillor of Tornio

 

Mr Veikko KUMPUMÄKI

city councillor of Kemi

 

Ms Hannele LUUKKAINEN

deputy city councillor of Helsinki

 

Mr Matias MÄKYNEN

city councillor of Vaasa

 

Ms Sanna PARKKINEN

local councillor of Liperi

 

Mr Antero SAKSALA

local councillor of Pirkkala

 

Mr Wille VALVE

Member of Åland Islands Parliament

SVERIGE

 

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Carola GUNNARSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Sala kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Gävleborgs läns landsting

 

Mr Roger MOGERT

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Mr Anders ROSÉN

Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun

 

Mr Carl Johan SONESSON

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot i regionfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Ms Marie SÄLLSTRÖM

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

UNITED KINGDOM


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/117 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Con sentenze del 13 novembre 2014 nelle cause T-653/11 e T-654/11, T-43/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire, Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È opportuno inserire nuovamente, Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Le persone e l'entità indicate qui di seguito sono inserite nell'elenco delle persone e delle entità di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

I.   ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 27 E 28

A.   PERSONE

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Data di nascita: 20 maggio 1966.

Passaporto n. 002954347

Eminente uomo d'affari siriano, proprietario di Hamcho International, vicino a figure chiave del regime siriano, compresi il presidente Bashar al-Assad e Maher al-Assad.

Dal marzo 2014 detiene la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia, Khodr Orfali.

Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono.

27.1.2015

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Eminente uomo d'affari siriano, vicino a Maher al-Assad, figura chiave del regime siriano.

Khalid Qaddur trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono.

27.1.2015

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Eminente uomo d'affari siriano, vicino a figure chiave del regime siriano quali Maher al-Assad e Rami Makhlouf.

Ha inoltre sostenuto il regime facilitando le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria tramite la sua società El Jazireh.

Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono.

27.1.2015

B.   ENTITÀ

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damasco

Tel. 963 112316675

Fax 963 112318875

Sito web: www.hamshointl.com

e-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho.

Hamcho International trae vantaggio dal regime e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene.

27.1.2015


27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/87


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/118 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2015

che attua la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.

(2)

Il 20 novembre 2014 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti da 9 a 12 di tale risoluzione.

(3)

È pertanto opportuno modificare l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/656/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I della decisione 2010/656/PESC in relazione alla persona seguente è soppressa:

Alcide DJÉDJÉ