ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 15

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
22 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

54

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/85 della Commissione, del 21 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

70

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/86 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

73

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

75

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2014, del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/88]

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2014, del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/89]

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2014, del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/90]

81

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2014, del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/91]

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2014, del 9 luglio 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/92]

85

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2014, del 9 luglio 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/93]

86

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014, del 9 luglio 2014, che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE [2015/94]

87

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 302/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2015/95]

103

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ( GU L 163 del 2.7.1996 )

106

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40 ( GU L 365 del 19.12.2014 )

106

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/81 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2014

che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di risoluzione unico («Fondo») è stato costituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 come meccanismo di finanziamento unico per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico («SSM») ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2) e al meccanismo di risoluzione unico («SRM») («Stati membri partecipanti»).

(2)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato di risoluzione unico («Comitato») istituito a norma dello stesso regolamento.

(3)

Conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno ricorrere al Fondo nelle procedure di risoluzione qualora il Comitato lo ritenga necessario ai fini di un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione. Il Fondo dovrebbe essere dotato di mezzi finanziari adeguati che consentano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione e che gli consentano, ove necessario, di intervenire per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e la salvaguardia della stabilità finanziaria senza ricorrere al denaro dei contribuenti.

(4)

Il Comitato è abilitato a calcolare i singoli contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

(5)

Il Comitato dovrebbe calcolare i contributi annuali al Fondo in funzione di un livello-obiettivo unico, fissato in percentuale dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe provvedere a che il Fondo disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data in cui l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 è applicabile a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, di detto regolamento.

(6)

I contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti ai sensi degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e trasferiti al Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 806/2014 («accordo») dovrebbero essere compresi nel calcolo dei singoli contributi e quindi detratti dall'importo dovuto da ciascun ente. Tale calcolo dovrebbe tenere conto del fatto che gli importi che le parti contraenti dell'accordo devono trasferire a norma del suo articolo 3, paragrafi 3 e 4, dovrebbero corrispondere al 10 % del livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato provvederà a che gli importi che devono essere trasferiti a norma dell'accordo comportino la stessa quota di impegni di pagamento irrevocabili per ciascuno Stato membro partecipante.

(7)

A norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno calcolare il contributo annuale al Fondo in base a un contributo fisso determinato in funzione delle passività di un ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, nonché in base a un contributo ponderato in funzione del profilo di rischio dell'ente.

(8)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione di tale regolamento e della direttiva 2014/59/UE, l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, la pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo, qualora svolga compiti ed eserciti poteri a norma di tali atti giuridici, fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato dovrebbe essere pertanto considerato l'autorità di risoluzione anche ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (4). Quando svolge i compiti ed esercita i poteri previsti dal presente regolamento, il Comitato è soggetto alle disposizioni di detto regolamento delegato.

(9)

Ai fini del calcolo del contributo annuale, il Comitato applica la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63, come richiesto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014. Il regime specifico applicabile agli enti considerati di piccole dimensioni a norma di tale regolamento delegato si applica anche a tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti che soddisfano i criteri stabiliti in detto regolamento delegato relativi agli enti di piccole dimensioni.

(10)

Poiché le norme del presente regolamento stabiliscono le condizioni di applicazione della metodologia indicata nel regolamento delegato (UE) 2015/63 adottato ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, le differenze tra il calcolo dei contributi annuali da parte del Comitato per gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti e il calcolo dei contributi annuali negli Stati membri che non partecipano all'SRM dovrebbero riflettere solo le specificità di un sistema unificato negli Stati membri partecipanti. Tali specificità derivano in particolare dal fatto che nell'ambito dell'SRM è fissato un livello-obiettivo unico per tutti gli Stati membri partecipanti. L'applicazione, in linea generale, della stessa metodologia di calcolo dei contributi annuali in tutti gli Stati membri dovrebbe mantenere una parità di condizioni fra gli Stati membri partecipanti e un mercato interno forte.

(11)

Con un fondo di risoluzione unico con un livello-obiettivo europeo, i singoli contributi annuali degli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti dipendono dai contributi di tutti gli enti inseriti nell'SRM. Ai fini di un'efficacia del funzionamento dell'SRM e di una fluidità del processo di costituzione del Fondo, è essenziale che tutti gli enti vi versino il contributo annuale integralmente e tempestivamente.

(12)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi al Fondo calcolati dal Comitato sono raccolti dalle autorità nazionali di risoluzione e trasferiti al Fondo conformemente all'accordo. I formati e le rappresentazioni dei dati definiti dal Comitato possono altresì includere l'obbligo in virtù del quale tutti i dati che gli enti sono tenuti a segnalare, in particolare gli enti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, devono essere confermati da un revisore o, ove opportuno, dall'autorità competente.

(13)

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014, allorché applica il contributo ponderato in funzione del rischio al calcolo dei singoli contributi, il Comitato deve tener conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri. Il contributo ponderato in funzione del rischio si basa sui criteri definiti all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Conformemente all'articolo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore dell'accordo. Ai sensi dell'accordo, i contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti sono assegnati ai rispettivi comparti nazionali. I comparti sono soggetti a una progressiva messa in comune per un periodo transitorio di otto anni, in modo tale da scomparire al termine di tale periodo.

(14)

Le circostanze per cui, da un lato, ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi sono calcolati sulla base di un livello-obiettivo unico e per cui, dall'altro, in virtù dell'accordo, la copertura di certi rischi correlati all'interno di un settore bancario nazionale durante il periodo transitorio al quale si riferisce sarà messa in comune soltanto progressivamente, possono avere effetti sulla percezione del mercato di alcuni enti e, di conseguenza, sulla loro situazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, incidendo in tal modo sul loro profilo di rischio. Inoltre, un sistema fondato in maniera temporanea su comparti potrebbe influenzare globalmente la relativa importanza degli enti per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia, come indicato all'articolo 103, paragrafo 7, lettera g), della direttiva 2014/59/UE. L'importanza degli enti per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia dovrebbe essere determinata, rispettivamente, in relazione allo Stato membro in cui si trova l'ente (vale a dire, la perdita attesa per la parte del comparto non ancora messa in comune) e in relazione all'unione bancaria nel suo insieme (vale a dire, la perdita attesa per la parte del comparto messa in comune). In questo modo il contributo ponderato in funzione del rischio sarebbe proporzionale all'utilizzo atteso, durante il periodo transitorio, dei rispettivi mezzi finanziari del comparto non messi in comune.

(15)

Una metodologia di adattamento che affronti adeguatamente le circostanze di cui al considerando 14 e che pertanto tenga conto del principio di proporzionalità ed eviti distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri dovrebbe essere introdotta fino al momento in cui tutti i contributi ex ante versati al Fondo sono interamente messi in comune. Il metodo di calcolo dei contributi dovrebbe quindi essere adattato in maniera tale da essere in correlazione con l'andamento della messa in comune del Fondo. Di conseguenza, il calcolo dei contributi da assegnare alla parte messa in comune dovrebbe basarsi sui criteri definiti nel regolamento (UE) n. 806/2014, mentre, in deroga al termine stabilito all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il calcolo dei contributi da assegnare alla parte dei comparti non messa in comune dovrebbe basarsi sui criteri definiti nella direttiva 2014/59/UE, e sulla base di un livello-obiettivo definito per un periodo corrispondente al periodo iniziale di cui al regolamento (UE) n. 806/2014.

(16)

Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 non dovrebbe in alcun modo incidere sulla capacità finanziaria e sulla liquidità del Fondo. Si dovrebbe ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili soltanto nell'eventualità di un intervento di risoluzione in cui è coinvolto il Fondo. Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il Comitato dovrebbe ripartire l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Questi impegni di pagamento dovrebbero essere integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi dell'utilizzo del Fondo.

(17)

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, la relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di enti. Di conseguenza, è opportuno prevedere specifiche disposizioni per determinare i contributi che gli enti di piccole dimensioni devono versare.

(18)

Gli enti che non rientrano nella categoria degli «enti di piccole dimensioni» di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e le cui attività totali sono uguali o inferiori a 3 000 000 000 EUR comportano un rischio inferiore rispetto agli enti di grandi dimensioni e nella maggior parte dei casi non presentano un rischio sistemico ed è meno probabile che siano assoggettati a risoluzione, il che di conseguenza riduce la probabilità che possano beneficiare del Fondo. È pertanto opportuno introdurre un calcolo semplificato dei contributi che devono essere versati da questi enti. In tal modo si eviterebbero tra l'altro possibili cambiamenti a breve termine dello status che questi enti potrebbero assumere al fine di beneficiare dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63. Tale calcolo dovrebbe includere una componente basata su una somma forfettaria. Il sistema dovrebbe evitare distorsioni tra gli enti e raggiungere una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di enti, oltre ad alleviare gli oneri amministrativi e finanziari derivanti dalla raccolta dei singoli contributi di tali enti.

(19)

La Commissione vaglierà il modo in cui il presente regolamento è applicato contestualmente al riesame del regolamento delegato (UE) 2015/63 per consentire, se necessario, un adeguamento delle norme previste dal presente regolamento.

(20)

Ai sensi del suo articolo 99, paragrafo 2, il regolamento (UE) n. 806/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni che consentono il trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale. A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 relativo ai contributi al Fondo è prorogata ogni volta di un mese. Pertanto, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dalla data a decorrere dalla quale l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 diventa applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di attuazione dell'obbligo in capo al Comitato di risoluzione unico («Comitato») di calcolare i contributi per i singoli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 al Fondo di risoluzione unico («Fondo») e la metodologia di calcolo di tali contributi.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli enti tenuti a versare contributi a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2014, a eccezione di quelle di cui ai punti 2) e 11) di tale articolo. Si intende inoltre per:

1)   «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)   «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che il Comitato fissa per ogni periodo di contribuzione secondo la procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 per raggiungere il livello-obiettivo di cui agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 di tale regolamento;

3)   «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 calcolato ogni anno dal Comitato e raccolto nel periodo di contribuzione dalle autorità nazionali di risoluzione presso tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti;

4)   «periodo di contribuzione»: un anno civile;

5)   «autorità di risoluzione di Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico»: l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;

6)   «depositi protetti»: i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, esclusi i saldi temporaneamente elevati definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva;

7)   «autorità competente»: l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, secondo il caso, la Banca centrale europea.

Articolo 4

Calcolo dei contributi annuali

Per ogni periodo di contribuzione, il Comitato calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale del Fondo, previa consultazione della BCE o delle autorità nazionali competenti e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il livello-obiettivo annuale è stabilito in funzione del livello-obiettivo del Fondo previsto agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) 2015/63.

Articolo 5

Comunicazione del Comitato

1.   Il Comitato comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza.

2.   Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del Comitato relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall'ente.

Articolo 6

Informativa

Per migliorare la comparabilità delle informazioni segnalate e l'efficacia del trattamento di quelle ricevute, il Comitato stabilisce i formati e le rappresentazioni dei dati cui gli enti devono attenersi per segnalare le informazioni richieste ai fini del calcolo dei contributi annuali.

Articolo 7

Richiesta di ottemperare a impegni di pagamento irrevocabili

1.   Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del Fondo.

2.   In caso di intervento di risoluzione del Fondo a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato chiede di ottemperare a una parte o alla totalità degli impegni di pagamento irrevocabili, effettuati a norma del regolamento (UE) n. 806/2014, per ripristinare la quota di impegni di pagamento irrevocabili nei mezzi finanziari disponibili del Fondo stabilita dal Comitato nel rispetto della soglia massima prevista all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Una volta che il Fondo abbia debitamente ricevuto il contributo collegato agli impegni di pagamento irrevocabili cui si è chiesto di ottemperare, le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite. Se il Fondo non riceve debitamente il necessario importo in contanti alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso delle garanzie a copertura dell'impegno di pagamento irrevocabile a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

3.   Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite.

Articolo 8

Adattamenti specifici nel periodo iniziale

1.   Durante il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 e in deroga all'articolo 4 del presente regolamento, i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 2 sono calcolati adattando la metodologia come segue:

a)

il primo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 60 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 40 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

b)

il secondo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 40 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 60 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

c)

il terzo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 33,33 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 66,67 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

d)

il quarto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 26,67 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 73,33 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

e)

il quinto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 20 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e l'80 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

f)

il sesto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 13,33 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e l'86,67 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

g)

il settimo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 6,67 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 93,33 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

h)

l'ottavo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 100 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

2.   Nel periodo iniziale il Comitato tiene conto, nel calcolare i singoli contributi di ciascun ente, dei contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE e trasferiti al Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, detraendoli dall'importo dovuto da ciascun ente.

3.   Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il Comitato autorizza l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili su richiesta di un ente. Il Comitato ripartisce l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Gli impegni di pagamento irrevocabili assegnati non sono inferiori al 15 % degli obblighi di pagamento complessivi dell'ente. Nel calcolare i contributi annuali di ciascun ente, il Comitato provvede a che, per ogni anno, la somma di tali impegni di pagamento irrevocabili non superi il 30 % dell'importo complessivo dei contributi annuali raccolti a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014.

4.   Ai fini del paragrafo 1, i contributi annuali calcolati a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 sono determinati in funzione del livello-obiettivo stabilito per un periodo di tempo corrispondente al periodo iniziale.

5.   Fatto salvo l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63, nel periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR versano una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, tali enti versano il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 o, se successiva, dalla data in cui l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 diventa applicabile ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 6, di tale regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 originario della Repubblica popolare cinese («RPC») («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2)

Con la decisione 2008/899/CE (3), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (incluso un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.

(3)

Con la decisione 2012/501/UE (4), la Commissione ha revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu»).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure iniziali, il 2 agosto 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da SA Citrique Belge e Jungbunzlauer Austria AG («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di acido citrico dell'Unione.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.   Domanda di riesame intermedio parziale

(6)

I richiedenti hanno inoltre presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping di Laiwu. I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie che dimostrano che dall'ultimo periodo dell'inchiesta Laiwu ha registrato un aumento della capacità produttiva e ha ampliato la sua gamma di prodotti.

(7)

Dato che nell'inchiesta iniziale a Laiwu era stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, i richiedenti hanno fornito un calcolo del margine di dumping sulla base di un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) in assenza, come asserito, di vendite rappresentative nella RPC sul mercato interno e il prezzo all'esportazione di Laiwu verso l'Unione. Ne è risultato un margine di dumping superiore rispetto all'attuale livello delle misure. I richiedenti hanno pertanto sostenuto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato sulla base del livello di dumping precedentemente calcolato, non sarebbe stato sufficiente a compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. I richiedenti hanno inoltre affermato che Laiwu potrebbe non avere più diritto al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

1.4.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di riesami intermedi

(8)

Il 30 novembre 2013 la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della RPC («il paese interessato») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»). L'apertura comprendeva:

un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base;

un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping di Laiwu, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base;

un riesame intermedio parziale limitato alla verifica della forma delle misure, avviato su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; e

un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, avviato su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti dell'apertura dei riesami e li ha invitati a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare il Canada come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Pertanto la Commissione ha inoltre informato i produttori in Canada dell'apertura e li ha invitati a partecipare.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori e importatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento degli importatori

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(13)

Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. A norma all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti in base al massimo volume di importazioni nell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, essa ha consultato tutti gli importatori noti interessati in merito alla selezione del campione. Nessuno di essi ha presentato osservazioni.

1.6.2.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(14)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire tutte le informazioni richieste nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(15)

Nove produttori esportatori del paese interessato, di cui due collegati tra loro, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione della complessità del caso e della struttura dell'industria interessata, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Nessuno dei produttori esportatori ha presentato osservazioni sul campionamento. Sette dei nove produttori esportatori hanno risposto al questionario e due hanno ritirato la propria collaborazione.

1.7.   Modulo di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(16)

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato il modulo di richiesta del TEM a Laiwu.

1.8.   Risposte al questionario

(17)

La Commissione ha inviato i questionari ai sette produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. I sette produttori esportatori hanno risposto. La Commissione ha inviato un questionario separato a Laiwu per valutare il carattere duraturo del mutamento di circostanze per quanto riguarda il dumping. La società ha risposto.

1.9.   Visite di verifica

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)   produttori dell'Unione

SA Citrique Belge N.V., Tienen, Belgio,

Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria,

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Ladenburg, Germania;

b)   importatori

Azelis SA, Lussemburgo, Lussemburgo,

RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Germania;

c)   utilizzatori

Bristol-Myers Squibb France Sarl, Rueil Malmaison, Francia,

Procter & Gamble International Operations, Petit Lancy, Svizzera,

Reckitt Benckiser (ENA) BV, Schiphol, Paesi Bassi;

d)   produttori esportatori della RPC

Cofco Biochemical (Anhui) Co., Ltd., Bengbu,

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd., Laiwu,

RZBC Group, Rizhao,

Weifang Ensign Industry Co., Ltd., Changle, Weifang;

e)   produttori del paese di riferimento

Jungbunzlauer Canada Inc., Port Colborne, Canada.

1.10.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(20)

Il prodotto in esame è l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 («il prodotto in esame»).

(21)

L'acido citrico è utilizzato come acidificante e regolatore del pH destinato a numerose applicazioni, ad esempio bevande, prodotti alimentari, detersivi, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le sue materie prime principali sono zucchero/melassi, tapioca, mais o glucosio (ottenuti da cereali) e vari agenti per la fermentazione microbica in coltura sommersa di carboidrati.

2.2.   Prodotto simile

(22)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:

(1)

il prodotto in esame;

(2)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

(3)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Canada, paese di riferimento; e

(4)

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(23)

La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Rischio di persistenza del dumping nel quadro del riesame in previsione della scadenza

(24)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.1.1.   Valore normale

—   Paese di riferimento

(25)

Poiché la RPC è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tal fine è stato necessario selezionare il paese analogo (cfr. il considerando 9).

(26)

Nell'avviso di apertura la Commissione informava le parti interessate che essa prevedeva di selezionare il Canada come paese di riferimento adeguato e invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Nessuna di esse ha presentato osservazioni.

(27)

Il Canada è stato selezionato come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale. Poiché la società canadese disposta a collaborare era l'unico produttore di acido citrico in Canada ed era collegata a uno dei produttori denunzianti, la Commissione ha valutato la possibilità di cooperare con altri paesi produttori noti come USA, Brasile, Thailandia e Ucraina. Una società brasiliana e una tailandese hanno espresso la volontà di collaborare, ma non hanno successivamente risposto al questionario. Soltanto l'unico produttore canadese di acido citrico ha fornito le informazioni richieste.

(28)

A differenza di USA, Brasile, Thailandia e Ucraina, in Canada non vige alcun dazio antidumping sulle importazioni di acido citrico. Inoltre, l'aliquota del dazio doganale convenzionale è pari a 0 % (7).

(29)

Dal momento che esiste la libera concorrenza sul mercato canadese, la Commissione ha concluso che il Canada è un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti del produttore canadese.

(30)

Un tipo di prodotto non è stato fabbricato e venduto nel paese di riferimento e pertanto non ha potuto essere comparato a quel tipo di prodotto fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione. Di conseguenza, il valore normale per questo tipo di prodotto è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione del prodotto simile per il produttore del paese di riferimento, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti.

3.1.2.   Prezzo all'esportazione

(31)

La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione. Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato ad eccezione di Laiwu hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti alle condizioni dell'impegno.

3.1.3.   Confronto

(32)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica.

(33)

Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costo del credito e commissioni.

3.1.4.   Margine di dumping

(34)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(35)

Su tale base i margini di dumping rilevati durante il PIR, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, hanno raggiunto il 38 %.

(36)

Il livello di collaborazione è stato elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano quasi la totalità delle esportazioni nell'Unione durante il PIR.

(37)

Da tale calcolo sono emerse pratiche di dumping anche per i produttori esportatori soggetti ad impegni. Si ricorda che il prezzo minimo all'importazione fissato negli impegni si basava sul prezzo non pregiudizievole (regola del dazio inferiore), quindi gli impegni non eliminavano del tutto il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.2.1.   Rischio di persistenza del dumping

(38)

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi all'esportazione, l'attuale inchiesta ha cercato di stabilire se vi sia il rischio di persistenza del dumping. La determinazione dei prezzi all'esportazione non può limitarsi a un esame del comportamento passato degli esportatori, ma deve esaminare anche l'evoluzione probabile di tali prezzi in futuro. In altri termini, si deve determinare se i prezzi all'esportazione applicati in passato costituiscono un'indicazione affidabile dell'evoluzione probabile dei prezzi all'esportazione in futuro. In tale contesto, si ricorda che cinque società esportano verso l'Unione nel quadro di un impegno. La Commissione ha pertanto esaminato se l'esistenza di tali impegni abbia inciso sui prezzi all'esportazione in passato, rendendoli quindi inattendibili per determinare il comportamento futuro in materia di esportazione.

(39)

Al fine di determinare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero attendibili e tenuto conto dell'esistenza di impegni, tali prezzi sono stati analizzati in rapporto al prezzo minimo all'importazione stabilito negli impegni. Era infatti necessario accertare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero stati fissati ad un determinato livello essenzialmente a causa del prezzo minimo all'importazione stabilito negli impegni e, pertanto, se fossero sostenibili. A tale riguardo la Commissione ha esaminato se, sulla base di una media ponderata a livello di ciascuna società, i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero sostanzialmente superiori al prezzo minimo all'importazione. La Commissione ha inoltre considerato la relazione tra tali prezzi e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.

(40)

Per tutte le società soggette ad impegni, i prezzi all'esportazione verso l'Unione si attestavano in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre i loro prezzi all'esportazione verso l'Unione erano notevolmente superiori ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza è molto probabile che, in mancanza degli impegni, i prezzi all'esportazione verso l'Unione si avvicinerebbero al livello dei prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.

(41)

I prezzi all'esportazione verso l'Unione durante il PIR delle società soggette ad impegni sono quindi stati considerati influenzati dagli impegni e quindi non sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini della determinazione del rischio di persistenza del dumping nel contesto del riesame in previsione della scadenza.

(42)

In mancanza di un prezzo all'esportazione attendibile per questi produttori esportatori cinesi, a causa dell'esistenza di impegni nel caso in esame, la Commissione ha considerato un'altra possibilità di stabilire il prezzo all'esportazione al fine di valutare l'eventuale rischio di persistenza del dumping. Dato che i produttori esportatori che hanno collaborato vendevano acido citrico sul mercato mondiale, la Commissione ha valutato se i prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da tutti i paesi terzi durante il PIR fossero oggetto di dumping.

(43)

La Commissione ha confrontato tali prezzi all'esportazione con il valore normale determinato per il paese di riferimento (cfr. il considerando 26 e seguenti). I margini di dumping così calcolati oscillano tra il 43 % e l'85 %. Tali margini di dumping sono più elevati rispetto a quelli stabiliti sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'Unione durante il PIR (cfr. il considerando 36).

3.2.2.   Capacità produttiva e consumo nel paese interessato

(44)

Nella domanda di riesame i richiedenti hanno stimato che il livello di capacità produttiva inutilizzata di acido citrico nella RPC è superiore alla domanda totale annuale dell'UE di acido citrico. La capacità totale di acido citrico era stimata a 1 800 000 tonnellate. La Commissione ritiene che i richiedenti abbiano sovrastimato la capacità inutilizzata.

(45)

L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevole capacità inutilizzata. La capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta nella RPC è di circa 192 000 tonnellate, corrispondenti a circa il 41 % del consumo UE.

(46)

Inoltre uno studio specifico del settore — IHS Chemical Economics Handbook  (8) — cui diverse parti hanno fatto riferimento durante l'inchiesta, ha stimato la capacità totale annua della RPC nel 2012 a un livello più volte superiore al consumo totale nel mercato dell'Unione. La RPC rappresentava «il 59 % della produzione mondiale nel 2012, nonché il 69 %, il 74 % e il 12 % rispettivamente della capacità, delle esportazioni e del consumo mondiali nello stesso anno» (9). Questi dati indicano che la RPC dispone di una capacità produttiva globale significativa.

(47)

Benché si preveda un aumento del consumo nella RPC, l'IHS Chemical Economics Handbook ha stimato che il consumo totale annuo cinese è di gran lunga inferiore a quello del mercato dell'Unione. La crescita fino al 2018 non potrà superare l'attuale consumo nell'Unione.

(48)

Questi dati confermano che la produzione e la capacità cinesi sono principalmente destinate all'esportazione.

3.2.3.   Rapporto tra i prezzi nell'Unione e nel paese interessato

(49)

Secondo i dati sui prezzi dell'acido citrico ottenuti durante l'inchiesta, i prezzi sul mercato interno cinese erano inferiori del 48 % circa rispetto a quelli praticati sul mercato dell'Unione nel suo insieme.

(50)

Pertanto il mercato dell'Unione rimane attraente per i produttori esportatori cinesi.

3.2.4.   Rapporto tra i prezzi ai paesi terzi e quelli sul mercato dell'Unione

(51)

Durante il PIR i prezzi all'esportazione verso i mercati dei paesi terzi erano inferiori in media del 40 % rispetto a quelli delle esportazioni verso l'Unione.

(52)

Gli esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo, in termini di prezzi, a riorientare le loro esportazioni verso l'Unione se le misure venissero abrogate.

(53)

Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal livello dei prezzi delle esportazioni verso l'Unione da parte di Laiwu nonché dalla differenza di prezzo tra i prezzi praticati da Laiwu nell'Unione e in paesi terzi.

(54)

Anche il basso livello dei prezzi delle esportazioni verso l'Unione effettuate in quantità limitate dai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta corrobora la conclusione di cui sopra.

3.2.5.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(55)

La capacità produttiva totale (compresa la capacità inutilizzata) nella RPC rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione fa presumere che le esportazioni verso l'Unione rischierebbero di aumentare in caso di abrogazione delle misure. Tali esportazioni continuerebbero a verificarsi a prezzi oggetto di considerevole dumping.

(56)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, le parti interessate hanno contestato i risultati secondo cui i prezzi per il mercato dell'UE nel quadro del prezzo minimo all'importazione degli ultimi dieci anni non sono sostenibili e pertanto diminuirebbero marcatamente, avvicinandosi persino al livello dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Essi hanno inoltre messo in discussione il fatto che le esportazioni cinesi, stabili, aumenterebbero di volume e continuerebbero a verificarsi a prezzi oggetto di dumping in assenza del rinnovo delle misure. L'inchiesta ha tuttavia chiaramente stabilito che il dumping persiste anche sulla base dei prezzi all'esportazione che sono considerati non affidabili in quanto gonfiati dal prezzo minimo all'importazione degli impegni. Tali prezzi sono risultati notevolmente più elevati rispetto ai prezzi all'esportazione verso altri mercati per tutti i produttori esportatori soggetti ad impegni. Tali produttori esportatori sono utilizzati per l'esportazione a prezzi inferiori a quelli praticati verso l'UE. Inoltre si ricorda che l'inchiesta iniziale aveva stabilito che le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione erano aumentate del 37 % tra il 2004 e il periodo di dodici mesi che si è concluso nel giugno 2007 (il periodo dell'inchiesta iniziale) (10). Tutti questi elementi, insieme alla notevole capacità inutilizzata nella RPC che non è stata messa in discussione, confermano chiaramente la conclusione secondo cui le esportazioni verso l'Unione continuerebbero probabilmente a verificarsi a prezzi di dumping e in volumi accresciuti in caso di abrogazione delle misure.

3.3.   Riesame intermedio parziale limitato alle pratiche di dumping di Laiwu

3.3.1.   Valore normale

3.3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(57)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha determinato se il valore normale potesse essere stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento, qualora Laiwu avesse soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e se le si potesse pertanto riconoscere il TEM.

(58)

Per mera comodità di riferimento, questi criteri sono riassunti brevemente qui di seguito:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità; nonché

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(59)

Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base fossero soddisfatti, la Commissione ha chiesto a Laiwu di compilare un modulo di richiesta del TEM. Laiwu ha risposto entro il termine stabilito. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse presso i locali di Laiwu.

(60)

La Commissione ha constatato che Laiwu non rispettava i criteri 2 e 3 del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(61)

Per quanto riguarda il criterio 2, la società non è riuscita a dimostrare di disporre di una contabilità completa, in conformità delle norme internazionali in materia di contabilità. Inoltre i suoi documenti contabili sono privi di documenti giustificativi che comprovino l'accuratezza e la completezza della contabilità. La società non disponeva di documenti giustificativi che comprovassero determinate imputazioni nella contabilità e i suoi rendiconti finanziari non contenevano un prospetto delle variazioni di patrimonio netto durante determinati periodi di tempo. Queste carenze hanno violato il principio della fedele rappresentazione dell'informazione contabile e del rendiconto finanziario e, cosa più importante, non sono state rilevate dal revisore dei conti. Di conseguenza né la tenuta dei registri contabili né la revisione contabile sono state effettuate in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

(62)

Laiwu ha affermato che i suoi documenti contabili sono sufficientemente chiari da soddisfare i principi di contabilità cinesi generalmente ammessi. La società ha sostenuto inoltre che le incoerenze menzionate nel documento di informazione relativo al TEM non hanno influenzato l'affidabilità dei suoi conti. La società riteneva che i requisiti contabili dovessero essere esaminati alla luce della loro finalità (ad esempio per proteggere gli investitori).

(63)

La Commissione osserva che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base stabilisce che le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Si tratta di fatto di un requisito formale. Contrariamente all'argomentazione della società, i conti devono essere in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, indipendentemente dallo status della società in base alla legislazione contabile nazionale.

(64)

La Commissione ritiene inoltre che le operazioni contabili di Laiwu non fossero in linea con la legislazione contabile cinese perché il revisore non ha formulato osservazioni sulla violazione della legislazione contabile cinese di cui al considerando 61.

(65)

Di conseguenza le affermazioni sono state respinte.

(66)

Per quanto riguarda il criterio 3, la società non è stata in grado di dimostrare di non essere stata soggetta a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Più specificamente la società, in qualità di «impresa di nuova e alta tecnologia», beneficia di un regime preferenziale di tassazione del reddito societario che incide in misura significativa sulla sua situazione finanziaria.

(67)

Laiwu ha sostenuto che il regime fiscale preferenziale non può essere trattato nell'ambito del criterio 3 del TEM, in quanto si tratta di una forma di sovvenzione.

(68)

La Commissione osserva che la valutazione prevista dal criterio 3 del TEM mira a stabilire se i produttori siano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(69)

La prestazione di Stato ricevuta da Laiwu sotto forma di aliquota fiscale preferenziale è una prestazione di carattere permanente prevista dall'articolo 28 della legge sull'imposta sul reddito societario adottata nel 2007. La prestazione è stata stabilita conformemente al preambolo della costituzione della RPC, secondo cui «Il Partito deve preservare e migliorare il sistema economico di base, in cui la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante, affiancata da diversi settori economici in fase di sviluppo…».

(70)

Uno degli obiettivi della prestazione è attirare capitali ad aliquote inferiori. Ciò provoca una distorsione nei mercati dei capitali. L'esistenza di un regime di tassazione del reddito che favorisce alcune società ritenute strategiche dal governo indica che il sistema fiscale non è tipico di un'economia di mercato, ma ancora pesantemente influenzato dalla pianificazione statale, caratteristica di un sistema ad economia non di mercato. La Commissione nota inoltre che tale riduzione delle imposte comporta notevoli distorsioni, che modificano l'importo degli utili preimposte che la società deve raggiungere per essere attraente per gli investitori.

(71)

Di conseguenza le affermazioni sono state respinte.

(72)

La Commissione ha comunicato i risultati dell'inchiesta sul TEM a Laiwu, alle autorità della RPC e ai richiedenti. La Commissione li ha invitati a presentare osservazioni e a chiedere un'audizione. Le osservazioni pervenute non hanno indotto la Commissione a modificare le sue conclusioni preliminari.

(73)

Laiwu ha sostenuto che la Commissione aveva proposto di rifiutare il TEM per motivi diversi da quelli che avevano portato all'apertura dell'inchiesta. A suo parere la Commissione avrebbe dovuto limitare la valutazione ai fini del TEM al criterio 1.

(74)

In primo luogo occorre rilevare che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), elenca cinque criteri cumulativi che devono essere interamente soddisfatti perché sia concesso il TEM. L'onere della prova incombe tra l'altro alla società che richiede il TEM.

(75)

Inoltre il punto 5.2 dell'avviso di apertura (11) precisa i motivi dell'apertura, che si riferiscono a un aumento della capacità produttiva di Laiwu e ad un ampliamento della gamma di prodotti da essa venduti. L'avviso di apertura non limita in alcun modo l'inchiesta alla valutazione del criterio 1 del TEM. Inoltre gli elementi di prova prima facie sono valutati in maniera indipendente per giustificare l'apertura di un'inchiesta. La valutazione del TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è un esame completo volto a stabilire se un determinato produttore operi in condizioni di economia di mercato, come indicato al punto 6.1.1.2 dell'avviso di apertura.

(76)

Infine la Commissione osserva che Laiwu ha presentato un modulo di richiesta del TEM sostenendo di soddisfare tutti e cinque i criteri per il TEM. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti del regolamento di base, una società che richiede il TEM è tenuta a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, ossia spetta alla società corroborare opportunamente la richiesta del TEM con sufficienti elementi di prova. L'affermazione di Laiwu è stata pertanto respinta.

(77)

Dopo aver fornito informazioni nel merito della sua analisi della domanda del TEM agli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la Commissione ha informato le parti interessate della decisione definitiva relativa al TEM.

3.3.1.2.   Paese di riferimento

(78)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per Laiwu è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine la Commissione ha selezionato un paese terzo ad economia di mercato: il Canada (cfr. il considerando 26 e seguenti).

(79)

La Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti del produttore canadese.

3.3.2.   Prezzo all'esportazione

(80)

La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.3.   Confronto

(81)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

(82)

Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costo del credito e commissioni.

3.3.4.   Margine di dumping

(83)

La Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(84)

Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 37,8 %.

3.3.5.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

(85)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo.

(86)

Il fatto che Laiwu si sia ampliata, passando da essere il minore produttore esportatore verso l'UE ad essere il maggiore, è considerato un mutamento di carattere duraturo. In effetti la società ha confermato, nella sua risposta al questionario, che manterrà il volume delle esportazioni e che non modificherà il suo modello di esportazioni.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(87)

Il prodotto simile è stato fabbricato da due produttori dell'Unione durante il PIR, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(88)

Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

4.2.   Consumo dell'Unione

(89)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione addizionando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi in base a dati Eurostat e alle risposte al questionario.

(90)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2010

2011

2012

PIR

Consumo in tonnellate (intervalli di valori)

450 000-500 000

430 000-480 000

470 000-520 000

450 000-500 000

Indice

100

95

105

101

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat

(91)

Il consumo dell'Unione è fluttuato tra +/– 5 % durante il periodo in esame. Tuttavia l'andamento non mostra una tendenza chiara durante l'intero periodo in esame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(92)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato al considerando 88 e seguenti.

(93)

Le importazioni nell'UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni in tonnellate e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dal paese interessato in tonnellate

202 391

176 451

206 222

183 026

Indice

100

87

102

90

Quota di mercato (intervallo di valori)

40 %–45 %

36 %–41 %

38 %–43 %

35 %–40 %

Quota di mercato (valore indicizzato)

100

92

97

90

Fonte: Eurostat

(94)

I volumi delle importazioni non sono stati lineari durante il periodo in esame. La fluttuazione sembra seguire in certa misura l'andamento del consumo dell'Unione. Nel 2011, quando il consumo è stato basso, le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello minimo. Nel 2012, quando il consumo ha raggiunto il suo apice, anche le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello massimo.

(95)

Le importazioni cinesi non hanno seguito tale andamento solo durante il PIR, in cui erano inferiori del 10 % circa rispetto al 2010, nonostante un consumo analogo dell'Unione. Malgrado tale diminuzione, le importazioni cinesi hanno mantenuto una notevole quota di mercato, dell'ordine del 35 % - 45 %, sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(96)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni

(EUR/tonnellate)

 

2010

2011

2012

PIR

RPC

806

938

1 000

933

Indice

100

116

124

116

Fonte: Eurostat

(97)

I prezzi delle importazioni di acido citrico cinese sono aumentati del 24 % tra il 2010 e il 2012, per poi diminuire di 8 punti percentuali tra il 2012 e il PIR. Durante il periodo in esame tali prezzi hanno seguito l'andamento dei prezzi delle materie prime quali il mais.

(98)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, una parte interessata ha messo in discussione l'esattezza dei dati di Eurostat, senza fornire alcuna prova sostanziale a sostegno della sua affermazione. L'asserzione non ha potuto pertanto essere accolta.

(99)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il PIR confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; nonché

2)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori cinesi che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi convenzionali e dei costi di importazione.

(100)

Per i produttori esportatori non soggetti all'impegno di cui al considerando 2, per il confronto è stato utilizzato il prezzo al primo acquirente indipendente nell'Unione. Per i produttori esportatori soggetti all'impegno, non è stato possibile adottare i prezzi al primo acquirente indipendente nell'Unione, poiché essi erano influenzati dall'impegno stesso. Per questi esportatori la sottoquotazione è stata calcolata sulla base del prezzo praticato al primo acquirente indipendente in paesi terzi.

(101)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno affermato che anche per parti non soggette agli impegni si sarebbe dovuto tener conto del prezzo praticato al primo acquirente indipendente nei paesi terzi per stabilire la sottoquotazione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che le parti non soggette agli impegni hanno praticato prezzi notevolmente inferiori ai prezzi praticati dalle parti soggette agli impegni. Ciò indica che i loro prezzi non hanno risentito degli impegni e che pertanto possono essere utilizzati per stabilire la sottoquotazione.

(102)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute nella stessa fase commerciale e con i debiti adeguamenti per tener conto delle commissioni e della disagglomerazione ove necessario.

(103)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno sostenuto che un adeguamento per tener conto della disagglomerazione non è più giustificato, in quanto non vi è più l'esigenza di disagglomerare i dati relativi all'acido citrico cinese. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che, sebbene non sia sempre necessario tener conto della disagglomerazione, esistono ancora casi in cui lo è, il che giustifica pertanto tale adeguamento.

(104)

Per i produttori esportatori che non hanno collaborato il margine di sottoquotazione dei prezzi non poteva essere stabilito utilizzando i prezzi per tipo di prodotto, poiché tale informazione non era disponibile. Pertanto il margine di sottoquotazione dei prezzi è stato stabilito confrontando i prezzi di vendita medi ponderati complessivi sia per i produttori dell'Unione che per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato.

(105)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il PIR. Nel complesso esso ha evidenziato una media ponderata del margine di sottoquotazione compresa fra il 20 % e il 45 %.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazione generale

(106)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

4.4.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(107)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

PIR

Volume di produzione in tonnellate (intervalli di valori)

270 000-300 000

290 000-320 000

300 000-330 000

300 000-330 000

Indice

100

106

108

107

Capacità produttiva in tonnellate (intervalli di valori)

300 000-350 000

300 000-350 000

300 000-350 000

300 000-350 000

Indice

100

101

101

101

Utilizzo degli impianti (valore indicizzato)

100

105

106

106

Fonte: risposte al questionario

(108)

Il volume della produzione ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, aumentando del 6 % tra il 2010 e il 2011, con lievi variazioni nel corso dei periodi successivi.

(109)

Poiché la capacità produttiva è rimasta pressoché invariata, l'utilizzo degli impianti ha rispecchiato l'andamento del volume di produzione, aumentando in maniera significativa del 5 % tra il 2010 e il 2011, e restando pressoché invariato nel corso dei periodi successivi.

4.4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(110)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle vendite nel mercato dell'Unione (valore indicizzato)

100

108

108

108

Quota di mercato (valore indicizzato)

100

111

102

107

Fonte: risposte al questionario

(111)

L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite dell'8 % tra il 2010 e il 2011. Successivamente il volume delle vendite è rimasto allo stesso livello fino al PIR.

(112)

La quota di mercato ha registrato un andamento simile, con un aumento del 7 % durante il periodo in esame. Nel 2011 e nel 2012 anche la quota di mercato è stata influenzata dalle fluttuazioni del consumo dell'Unione di cui al considerando 91.

4.4.4.   Crescita

(113)

L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite dell'8 % e la sua quota di mercato del 7 %. Allo stesso tempo, i volumi di produzione sono aumentati in modo analogo. L'industria dell'Unione è stata quindi in grado di trarre vantaggio dalle opportunità di crescita aumentando la sua quota in un mercato piuttosto stabile.

4.4.5.   Occupazione e produttività

(114)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

PIR

Numero di dipendenti (valore indicizzato)

100

101

105

106

Produttività (tonnellata/dipendente) (valore indicizzato)

100

105

102

101

Fonte: risposte al questionario

(115)

L'occupazione ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, con un aumento del 6 %. Allo stesso tempo, la produttività per dipendente è rimasta piuttosto stabile in tutto il periodo in esame.

4.4.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(116)

I margini di dumping rilevati erano notevolmente superiori al livello minimo. L'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione si è tuttavia attenuata, in quanto il livello dei prezzi di molti produttori esportatori cinesi è stato influenzato dall'impegno. Per gli altri produttori esportatori, l'effetto pregiudizievole è stato compensato dall'effetto dei dazi. Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi.

4.4.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(117)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzo unitario delle vendite nell'Unione (EUR/tonnellata) (intervalli di valori)

1 000-1 150

1 050-1 200

1 150-1 300

1 150-1 300

Indice

100

103

113

115

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) (intervalli di valori)

750-900

850-1 000

850-1 000

850-1 000

Indice

100

113

111

115

Fonte: risposte al questionario

(118)

La media ponderata del costo di produzione unitario è aumentata del 13 % tra il 2010 e il 2011, e in seguito di altri 2 punti percentuali fino al PIR.

(119)

I prezzi di vendita hanno registrato un andamento analogo, ma con un ritardo di circa un anno. L'industria dell'Unione è stata in grado di trasferire completamente gli aumenti di costo sostenuti nel 2011 ai suoi clienti solo nel 2012. Ciò ha comportato una minore redditività nel 2011, come indicato al considerando 120 e seguenti.

4.4.8.   Costo del lavoro

(120)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2010

2011

2012

PIR

Salario medio per dipendente (valore indicizzato)

100

103

114

118

Fonte: risposte al questionario

(121)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato complessivamente del 18 %, principalmente a causa di un notevole aumento di 11 punti percentuali tra il 2011 e il 2012.

4.4.9.   Scorte

(122)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2010

2011

2012

PIR

Scorte in tonnellate (intervalli di valori)

14 000-16 000

14 000-16 000

17 000-19 000

22 000-24 000

Indice

100

101

121

155

Fonte: risposte al questionario

(123)

Nel periodo in esame le scorte finali dei produttori dell'Unione sono aumentate in modo significativo. Il livello più elevato di scorte alla fine del PIR è stato influenzato da fattori stagionali. Mentre per gli altri periodi le scorte finali sono rilevate alla fine del mese di dicembre, per la fine del PIR sono state rilevate a fine giugno, subito prima di un periodo di domanda piuttosto elevata a causa del maggior consumo di bevande e di una produzione abbastanza scarsa dovuta alle imminenti vacanze estive. È pertanto normale un livello leggermente più elevato di scorte in quel periodo dell'anno.

4.4.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(124)

Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2010

2011

2012

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (intervallo di valori)

12 %-17 %

7 %-12 %

12 %-17 %

12 %-17 %

Indice

100

69

103

103

Flusso di cassa (valore indicizzato)

100

50

86

80

Investimenti (valore indicizzato)

100

162

123

106

Utile sul capitale investito (intervallo di valori)

30 %-40 %

15 %-25 %

25 %-35 %

25 %-35 %

Indice

100

59

93

90

Fonte: risposte al questionario

(125)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Essa si è attestata su livelli stabili durante quasi tutto il periodo in esame. La redditività dell'industria dell'Unione ha superato l'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta iniziale per tutto il periodo in esame.

(126)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il suo andamento si è mantenuto a livelli soddisfacenti durante tutto il periodo in esame.

(127)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento rispecchia in gran parte quello della redditività e si è mantenuto a livelli soddisfacenti durante quasi tutto il periodo in esame.

(128)

Nessuno dei produttori dell'Unione ha segnalato difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

4.4.11.   Conclusioni relative al pregiudizio

(129)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come la produzione, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, l'occupazione, il costo del lavoro e i prezzi di vendita, ha registrato un andamento positivo. Mentre gli indicatori finanziari come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito indicano una tendenza contrastante, i livelli assoluti sono soddisfacenti e non indicano la presenza di pregiudizio.

(130)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e non subisce un pregiudizio notevole secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.5.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(131)

Le suddette tendenze relative a prezzi e volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina dimostrano che, sebbene gli esportatori cinesi abbiano mantenuto una significativa presenza sul mercato dell'Unione, le misure in vigore (dazi e impegni) hanno portato ad un aumento dei prezzi e ad una diminuzione dei volumi. L'industria dell'Unione è stata il principale beneficiario di tale andamento, poiché la presenza sul mercato di altri paesi terzi è rimasta piuttosto limitata. Ciò indica che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure in vigore.

(132)

Come indicato al considerando 45, i produttori esportatori della RPC dispongono di una capacità inutilizzata che consente loro di aumentare le esportazioni molto rapidamente. Inoltre, considerando che sul mercato dell'Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati della maggior parte dei paesi terzi, in caso di decadenza delle misure è probabile che vengano deviate sul mercato dell'UE quantità significative che attualmente sono esportate sui mercati di tali paesi terzi.

(133)

Tra l'altro, importanti mercati internazionali, come USA, Brasile, Thailandia e Ucraina, hanno istituito dazi antidumping sulle importazioni cinesi di acido citrico. Risulterà pertanto più difficile per i produttori esportatori cinesi vendere in quei mercati, rispetto ad un mercato dell'UE non protetto, in caso di decadenza delle misure antidumping.

(134)

Inoltre, i livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi non soggetti ad impegni erano nettamente inferiori (del 20 % – 45 %) ai prezzi dell'industria UE. Analogamente, i prezzi praticati dai produttori esportatori soggetti agli impegni sui mercati dei paesi terzi erano inferiori del 20 % – 39 % ai prezzi dell'industria UE. Ciò indica il livello probabile di prezzi a cui i produttori esportatori cinesi entrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di misure.

(135)

Il rischio di esportazioni cinesi a basso prezzo in assenza di misure è confermato dalle numerose inchieste antidumping sull'acido citrico cinese in altri paesi, citate al considerando 133.

(136)

I produttori esportatori cinesi hanno la capacità di aumentare notevolmente la loro già consistente quota di mercato a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, a scapito di quest'ultima.

(137)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno sostenuto la scarsa probabilità che i produttori esportatori cinesi abbassino i prezzi ai livelli di prezzo prevalenti nei mercati di altri paesi terzi. Tuttavia questa argomentazione non è suffragata dai fatti constatati durante l'inchiesta. Come indicato al considerando 134, i margini di sottoquotazione accertati per i produttori esportatori cinesi non soggetti agli impegni sul mercato dell'Unione (20 % – 45 %) sono molto simili a quelli accertati per i produttori esportatori cinesi soggetti agli impegni sui mercati dei paesi terzi (20 % – 39 %). È quindi probabile che, in assenza di misure, i prezzi cinesi sul mercato dell'Unione si avvicinerebbero ai prezzi praticati altrove dai produttori esportatori cinesi.

(138)

Si è pertanto concluso che vi sia il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di decadenza delle misure.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(139)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito ai risultati del presente riesame in previsione della scadenza sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(140)

Entrambi i produttori dell'Unione, che insieme rappresentano il 100 % della produzione UE, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 130, l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping.

(141)

Le misure in vigore hanno permesso all'industria dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'industria dell'Unione ha contestualmente dimostrato che le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping.

(142)

Al tempo stesso l'eliminazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, che minacciano il mantenimento in attività dei rimanenti produttori in un settore altrimenti redditizio. Si ricorda che tre produttori dell'Unione hanno chiuso la loro attività prima dell'istituzione delle misure contro le importazioni cinesi.

(143)

Pertanto si è concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(144)

Come indicato al considerando 13, sei importatori indipendenti hanno inviato una risposta al modulo per il campionamento. I tre principali importatori sono stati inclusi nel campione, ma un importatore non ha successivamente fornito un'idonea risposta al questionario. Il campione finale è risultato quindi composto dai restanti due importatori.

(145)

Entrambi gli importatori commerciano una vasta gamma di prodotti. L'importanza dell'acido citrico nel fatturato totale varia notevolmente. Per un importatore l'acido citrico rappresenta una parte insignificante del fatturato totale, mentre per l'altro importatore è uno dei prodotti più importanti.

(146)

Entrambi gli importatori inclusi nel campione non si sono opposti fermamente alle misure in vigore, ma hanno sottolineato il fatto che l'attuale livello del prezzo minimo all'importazione è troppo alto, il che comporta notevoli profitti per l'industria dell'Unione. Tali importatori hanno pertanto chiesto una riduzione del livello del prezzo minimo all'importazione.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(147)

La Commissione ha ricevuto sei risposte complete da parte degli utilizzatori, principalmente industrie chimiche e farmaceutiche. Sebbene il settore dei prodotti alimentari e delle bevande («F&B») sia di gran lunga il maggiore utilizzatore di acido citrico con almeno il 50 % del consumo totale, nessun utilizzatore di tale industria ha pienamente collaborato.

(148)

Gli utilizzatori erano preoccupati per la sicurezza dell'approvvigionamento, ovvero per l'incapacità dell'industria dell'Unione di rifornire pienamente il mercato dell'Unione. Tuttavia le misure in vigore non hanno impedito alle importazioni cinesi di entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative, consentendo loro di approvvigionare la parte del mercato che l'industria dell'Unione non è in grado di approvvigionare.

(149)

Per un gran numero di utilizzatori, quali l'industria F&B e quella farmaceutica, l'acido citrico è solo marginalmente necessario per i loro prodotti. A loro parere, l'acido citrico non è facile da sostituire, pertanto la sicurezza dell'approvvigionamento riveste spesso una maggiore importanza rispetto al prezzo. L'impatto finanziario delle misure su questi utilizzatori è insignificante, data la scarsa incidenza dell'acido citrico sulla loro struttura dei costi.

(150)

Per gli utilizzatori che fabbricano prodotti chimici, che rappresentano circa il 25 % del consumo totale dell'UE, l'acido citrico riveste un'importanza moderata, vale a dire circa il 5 % del costo delle materie prime. A loro parere le misure antidumping non dovrebbero essere mantenute. Alcuni utilizzatori hanno inoltre indicato la buona situazione finanziaria dei produttori dell'UE. L'effetto delle misure su tali utilizzatori è più significativo rispetto a quello sull'industria F&B e su quella farmaceutica. Tuttavia i dati forniti dagli utilizzatori che producono prodotti chimici che hanno collaborato indicano che sono riusciti a conseguire un sano profitto nonostante le misure in vigore. L'effetto delle misure su tali utilizzatori è quindi considerato limitato.

(151)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate dell'industria dei detergenti hanno sostenuto che per taluni prodotti l'acido citrico rappresenta una quota maggiore di costi rispetto alla media del 5 % di cui sopra. Al contempo tali parti non hanno fornito alcuna prova del fatto che la media per l'industria dei detergenti in particolare sia diversa dal 5 % registrato per l'industria chimica in generale. Si ritiene pertanto che le conclusioni per l'industria chimica in generale si applichino anche al caso particolare dell'industria dei detergenti.

(152)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che il futuro divieto dei fosfati nei detergenti per lavastoviglie automatiche porterà ad un aumento del consumo di acido citrico nell'Unione a partire dal 2017. Sebbene non vi siano dubbi che i fosfati dovranno essere sostituiti entro tale termine da altre sostanze, non è ancora chiaro se i fosfati saranno sostituiti dall'acido citrico o da altre sostanze. Inoltre le parti non hanno fornito prove materiali relative all'impatto complessivo di tale cambiamento.

(153)

Nel complesso, l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione supera di gran lunga l'impatto negativo limitato o trascurabile delle misure in vigore sugli utilizzatori.

5.4.   Fonti di approvvigionamento sul mercato dell'Unione

(154)

Le parti interessate hanno denunciato una presunta mancanza di concorrenza sul mercato dell'Unione. L'UE conta in effetti solo due produttori. Al fine di soddisfare la domanda degli utilizzatori dell'UE, l'Unione deve far ricorso alle importazioni, che provengono prevalentemente dalla RPC.

(155)

Il fatto che siano rimasti solo due produttori nell'Unione è tuttavia il risultato delle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi, all'origine dell'adozione delle misure oggetto del riesame. Nel 2004, all'inizio del periodo in esame dell'inchiesta iniziale, l'Unione annoverava ancora cinque produttori, in concorrenza con notevoli quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping. Negli anni successivi (2004-2007), quando l'Unione ha ricevuto grandi quantità di esportazioni oggetto di dumping dalla RPC, tre produttori dell'Unione hanno dovuto lasciare il mercato, fatto che ha portato all'attuale situazione duopolistica.

(156)

Con l'istituzione delle misure in vigore, la tendenza al ribasso del numero di produttori dell'Unione ha potuto essere arrestata. Se ai produttori esportatori cinesi fosse consentito di riprendere le pratiche di dumping senza limitazioni quantitative, l'industria dell'Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio, anche perdendo quote di mercato a favore delle importazioni cinesi.

(157)

I produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare pienamente la domanda del mercato dell'Unione (cfr. il considerando 107). Nonostante l'esistenza delle misure in vigore, le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative, per una quota di mercato compresa tra il 35 % e il 45 % durante tutto il periodo in esame, come spiegato al considerando 93.

(158)

In assenza di misure, anche gli unici due produttori esistenti nell'UE potrebbero essere costretti ad uscire dal mercato dell'UE. In tale scenario, gli utilizzatori dell'UE diverrebbero ancora più dipendenti da un'unica fonte di importazioni, la RPC; data l'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento di cui sopra, ciò non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

5.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(159)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure sulle importazioni di acido citrico originario della RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

6.1.   Riesame intermedio limitato al pregiudizio

(160)

La maggior parte dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato è soggetta agli impegni di cui al considerando 2. L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha dimostrato al considerando 41 che i loro prezzi all'esportazione verso l'UE sono stati determinati da tali impegni sui prezzi, che hanno fissato prezzi minimi all'importazione. Pertanto i loro prezzi all'esportazione sono stati ritenuti non sufficientemente attendibili da essere utilizzati per l'analisi del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping nelle circostanze specifiche della presente inchiesta. Analogamente, come illustrato al considerando 100, tali prezzi all'esportazione non possono essere considerati un indicatore valido per effettuare un calcolo significativo e attendibile della sottoquotazione dei prezzi. Per la stessa ragione, tali prezzi non sono allo stesso modo sufficientemente affidabili per il calcolo di un nuovo livello di eliminazione del pregiudizio.

(161)

Per Laiwu, il produttore esportatore cinese che ha collaborato e non soggetto agli impegni, i prezzi all'esportazione non hanno risentito dell'impegno e hanno pertanto potuto essere utilizzati per stabilire un nuovo livello di eliminazione del pregiudizio.

6.2.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(162)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per evitare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(163)

Non si avrebbe reiterazione del pregiudizio se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di profitto stabilito a tal fine nell'inchiesta iniziale era pari al 6 %.

(164)

Su questa base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione sottraendo dai prezzi di vendita dell'Unione l'effettivo margine di profitto realizzato durante il PIR e sostituendolo con il margine di profitto summenzionato del 6 %.

(165)

Una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto del 6 % al lordo delle imposte è troppo basso poiché, a causa della significativa aliquota d'imposta, il profitto risultante al netto delle imposte non fornisce le risorse necessarie.

(166)

A tale riguardo, il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio rispecchia il margine di profitto in assenza di importazioni oggetto di dumping. La parte interessata non ha addotto alcun argomento a dimostrazione del fatto che il margine di profitto del 6 %, che rappresenta l'effettivo margine di profitto realizzato dall'industria dell'Unione in assenza di importazioni oggetto di dumping stabilito nell'inchiesta iniziale, non sia adeguato a tale scopo.

(167)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione di Laiwu, accertato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PIR. L'eventuale differenza evidenziata da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

6.3.   Misure antidumping definitive

(168)

Dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame di Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd., in conformità della regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto il margine di pregiudizio e il margine di dumping. L'aliquota del dazio dovrebbe essere stabilita al livello corrispondente al più basso tra il dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.

(169)

In base alle considerazioni esposte, l'aliquota definitiva del dazio antidumping, espressa in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbe essere la seguente:

Società

Margine di dumping

Livello di eliminazione del pregiudizio

Dazio antidumping definitivo

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.

37,8 %

15,3 %

15,3 %

(170)

Nel quadro dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem con aliquote e impegni diversi per talune società.

(171)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(172)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se essa modifica la propria ragione sociale o l'indirizzo della persona giuridica. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (12) e contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale o dell'indirizzo della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale o dell'indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(173)

Due produttori esportatori hanno comunicato alla Commissione una modifica di indirizzo. Uno di essi ha inoltre comunicato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale. Tali modifiche non influiscono sulle loro operazioni per quanto riguarda il prodotto in esame.

(174)

Un altro produttore esportatore non dovrebbe più beneficiare di un'aliquota di dazio individuale in quanto esso ha cessato la propria attività.

(175)

Le conclusioni di cui ai considerando 173 e 174 sono state comunicate e non sono pervenute osservazioni.

7.   FORMA DELLE MISURE

(176)

Nel quadro del riesame della forma delle misure, la Commissione ha esaminato la struttura del prezzo minimo all'importazione fissato negli impegni. In particolare, la Commissione ha valutato il meccanismo di indicizzazione.

(177)

Il prezzo minimo all'importazione è stato originariamente indicizzato in base alla variazione dei prezzi del mais degli Stati Uniti. Quando sono state imposte le misure iniziali i produttori esportatori che hanno offerto gli impegni non sono stati in grado di trovare una fonte di riferimento pubblica per i prezzi del mais dell'UE. Tale fonte è oggi disponibile e si ritiene più appropriata in considerazione del fatto che il prezzo minimo all'importazione è basato sul prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

(178)

La Commissione ha inoltre esaminato la variabile dell'indicizzazione per il consumo di materie prime per tonnellata di acido citrico e l'ha ritenuta corretta.

(179)

A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno affermato che, invece di effettuare l'indicizzazione del prezzo minimo all'importazione di cui sopra, sarebbe opportuno utilizzare un prezzo minimo fisso o un'indicizzazione basata sui prezzi di altre materie prime oltre al mais, dal momento che non tutti i produttori dell'UE utilizzano il mais come materia prima per la produzione di acido citrico. Tuttavia, date le notevoli oscillazioni sia dei costi di produzione che dei prezzi dell'acido citrico, un prezzo minimo fisso può risultare rapidamente superato e irragionevolmente alto o basso. Inoltre un'indicizzazione relativa ad una materia prima con prezzi piuttosto stabili (mentre il prezzo dell'acido citrico oscilla in maniera significativa) e per la quale non esiste una fonte pubblica affidabile non è ritenuta appropriata.

(180)

Si ritiene pertanto che un prezzo minimo fisso o un'indicizzazione basata su materie prime diverse non sia più ragionevole di un'indicizzazione basata sui prezzi del mais. Tuttavia, poiché il mais non è la materia prima di base per tutti i produttori dell'Unione, si è ritenuto opportuno rivedere la variabile dell'indicizzazione relativa al consumo di materie prime al fine di meglio rispecchiare il consumo medio ponderato di mais dell'industria dell'Unione e l'andamento del prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione nel suo complesso.

(181)

Nel quadro del riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, la Commissione ha stabilito un nuovo prezzo non pregiudizievole per l'industria dell'Unione. Su tale base il prezzo minimo all'importazione dovrebbe essere rivisto e aggiornato affinché gli impegni restino in vigore.

(182)

A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, i cinque produttori esportatori che hanno collaborato, compreso un gruppo di produttori esportatori, i cui impegni sono attualmente in vigore, insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (cfr. i considerando 2 e 3), hanno offerto nuovi impegni sui prezzi accettabili.

(183)

La Commissione, con decisione di esecuzione (UE) 2015/87 (13), ha accettato tali nuove offerte di impegni a sostituzione degli impegni in vigore. Le nuove offerte di impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione.

(184)

Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata:

i)

alla presentazione di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento;

ii)

al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione; e

iii)

al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(185)

Se la Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, revoca la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione in relazione a transazioni particolari e dichiara invalide le fatture corrispondenti all'impegno, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.

(186)

Gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un'obbligazione doganale, come indicato ai considerando 184 e 185, anche se l'impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione.

(187)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, prodotto attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150010) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. — No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC

35,7

A874

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu City, Shandong Province, RPC

15,3

A880

RZBC Co., Ltd. — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, RPC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd. — No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, RPC

42,7

A878

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Province, RPC

33,8

A882

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — No 1 Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province, RPC

32,6

A879

Tutte le altre società

42,7

A999

3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

a)

siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione; e

b)

siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

b)

laddove la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.

(4)  GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 27.

(5)  GU C 60 dell'1.3.2013, pag. 9.

(6)  GU C 351 del 30.11.2013, pag. 27.

(7)  http://madb.trade.cec.eu.int:8080/madb/atDutyOverviewPubli.htm.

(8)  http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/citric-acid.aspx.

(9)  http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/citric-acid.aspx. La citazione si basa sull'estratto della relazione accessibile al pubblico.

(10)  Cfr. il considerando 61 del regolamento (CE) n. 488/2008 della Commissione (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13).

(11)  GU C 351 del 30.11.2013, pag. 27.

(12)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/39, 1049 Bruxelles, Belgio.

(13)  Cfr. pagina 75 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci soggette all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell'impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti all'NCP in questione,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento previste,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nell'Unione europea a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)

Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 39,7 %, ad eccezione di quelli applicati a Hebei Meihus MSG Group Co. Ltd. (33,8 %), Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd. (33,8 %) e Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd.(36,5 %).

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La richiesta è stata presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («richiedente»), l'unico produttore dell'Unione di glutammato monosodico, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.

(5)

La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 29 novembre 2013, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta antidumping parallela

(7)

In parallelo, lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (5).

(8)

Nell'ambito di tale inchiesta, nell'agosto 2014 la Commissione ha istituito, con regolamento (UE) n. 904/2014 (6), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia («regolamento provvisorio»). Le misure provvisorie sono state adottate per un periodo di sei mesi.

(9)

Le due inchieste parallele riguardano lo stesso periodo dell'inchiesta (di riesame) e lo stesso periodo in esame quale definito al considerando 10.

5.   Inchiesta

Periodi pertinenti coperti dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

(10)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame») (7).

Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(13)

Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori cinesi nonché di importatori non collegati dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento.

(14)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento dei produttori esportatori dalla Cina e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori interessati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Poiché solo due produttori esportatori della Cina hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste il campionamento non è stato ritenuto necessario.

(15)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(16)

Si sono manifestati quattordici importatori non collegati. Nessuna di tali società, tuttavia, ha importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il campionamento non è stato quindi necessario.

Questionari e verifica

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

(18)

Sono stati inviati questionari ai due produttori esportatori cinesi che si sono manifestati nella fase di campionamento, all'unico produttore dell'Unione e a 33 utilizzatori dell'Unione identificati.

(19)

Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da un operatore commerciale e da cinque utilizzatori. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.

(20)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione:

Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, Francia

Utilizzatori:

AkzoNobel, Amersfoort, Paesi Bassi

Unilever, Rotterdam, Paesi Bassi

Divulgazione di informazioni

(21)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina. Dopo la divulgazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(22)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire glutammato monosodico («MSG») originario della Cina, che rientra attualmente nel codice NC ex 2922 42 00 («prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come i detergenti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati dai dettaglianti, mentre le confezioni più grandi, a partire da 20 kg, sono destinate agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del glutammato monosodico tuttavia non sono determinate dalle dimensioni dell'imballaggio o dalla purezza.

(23)

L'MSG viene prodotto principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

(24)

L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e l'MSG fabbricato e venduto sul mercato interno nel paese interessato, l'MSG fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e l'MSG fabbricato e venduto nei due potenziali paesi di riferimento, Thailandia e Indonesia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base.

(25)

Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(26)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato verificato se fossero in atto pratiche di dumping e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(27)

Come indicato ai considerando 18 e 19, sebbene siano stati inviati questionari a entrambi i produttori esportatori cinesi che si sono manifestati per il campionamento nessuno di loro ha risposto al questionario o ha collaborato all'inchiesta. Pertanto la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(28)

Sia le autorità cinesi sia i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato sono stati informati dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(29)

Per tali motivi, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le seguenti conclusioni relative al rischio di persistenza del dumping sono fondate sui dati disponibili, in particolare sui dati contenuti nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e sule statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e della base dati cinese sulle esportazioni.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(30)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario scegliere un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»).

(31)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di utilizzare la Thailandia o l'Indonesia come possibili paesi di riferimento adeguati, e ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni. Nell'inchiesta iniziale (8) era stata utilizzata la Thailandia come paese di riferimento adeguato. Nell'ambito della presente inchiesta è stata proposta l'Indonesia in considerazione del fatto che, come indicato al considerando 7, nella stessa data dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stata aperta un'inchiesta antidumping parallela relativa alle importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (9). Una parte interessata ha sostenuto che la Thailandia non era un paese di riferimento adeguato dato che il produttore thailandese che ha collaborato faceva parte dello stesso gruppo di società del richiedente. È stato inoltre osservato che vi è mancanza di concorrenza sul mercato interno thailandese e che in tale mercato le vendite consistono soprattutto in piccole confezioni al dettaglio, mentre le esportazioni dalla Cina nell'Unione riguardano soprattutto grandi quantità confezionate in sacchi o sfuse per uso industriale.

(32)

La Commissione ha chiesto informazioni a più di cinque produttori noti del prodotto simile in Thailandia. Solo un produttore thailandese si è manifestato e ha risposto al questionario. Tale produttore fa parte dello stesso gruppo del richiedente. Contrariamente a quanto affermato da una parte interessata, il fatto di appartenere allo stesso gruppo del richiedente non implica automaticamente che il valore normale non sia affidabile. La parte interessata in questione non ha inoltre spiegato come il rapporto avrebbe potuto avere un impatto sul valore normale sul mercato interno della Thailandia. Di conseguenza l'argomentazione dovrebbe essere respinta.

(33)

Come indicato al considerando 24, l'inchiesta ha rivelato che il glutammato monosodico prodotto e venduto sul mercato interno della Thailandia aveva, fondamentalmente, le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali del prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, i processi di produzione in Cina erano simili a quelli del mercato thailandese. Infine, in Thailandia vi era un notevole livello di concorrenza con molti produttori nazionali e importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Cina. Inoltre, in contrasto con quanto sostenuto, l'inchiesta ha dimostrato che le vendite sul mercato interno della Thailandia riguardavano sia il prodotto sfuso che quello al dettaglio. Per tali motivi l'argomentazione che la Thailandia non sarebbe una scelta adeguata come paese di riferimento dovrebbe essere respinta.

(34)

I produttori esportatori indonesiani hanno consentito all'uso dei loro dati forniti nel quadro della inchiesta parallela di cui al considerando 7 ai fini dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 24, l'inchiesta ha rivelato che il glutammato monosodico prodotto e venduto sul mercato interno dell'Indonesia aveva, fondamentalmente, le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali dei prodotti fabbricati ed esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, i processi di produzione in Cina erano simili a quelli del mercato indonesiano. Infine, in Indonesia vi era un notevole livello di concorrenza con molti produttori nazionali e importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Cina. Inoltre, l'inchiesta ha mostrato che le vendite sul mercato interno in Indonesia riguardavano sia il prodotto sfuso che quello al dettaglio.

(35)

Ne consegue che entrambi i paesi, la Thailandia e l'Indonesia, erano potenzialmente idonei a essere scelti come paese di riferimento. Tuttavia, dato che il livello di dettaglio relativo ai produttori esportatori indonesiani, soggetti all'inchiesta parallela, era molto più alto rispetto a quello relativo all'unico produttore che ha collaborato in Thailandia, la Commissione ha ritenuto più opportuno scegliere l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b)   Valore normale

(36)

Le informazioni ricevute dai produttori indonesiani che hanno collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cinesi.

(37)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di ciascuno dei produttori indonesiani che hanno collaborato fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite nazionali sono state considerate rappresentative se il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del totale delle vendite in esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è accertato che le vendite sul mercato interno in Indonesia erano rappresentative per ciascuno dei produttori. Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(38)

Poiché è stato constatato che le vendite sul mercato erano state effettuate in quantità sufficiente e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Prezzo all'esportazione

(39)

In assenza di qualsiasi collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato ricavato dagli elementi disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(40)

Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base alle statistiche, in particolare quelle di Eurostat, sulla base di una media ponderata.

d)   Confronto e adeguamenti

(41)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto tenendo conto degli adeguamenti al valore normale dei produttori esportatori indonesiani quali stabiliti nell'inchiesta parallela menzionati al considerando 41 del regolamento provvisorio.

(42)

Inoltre, una delle parti interessate ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi hanno vantaggi comparativi di costo rispetto ai produttori thailandesi per quanto riguarda il processo di produzione (integrazione verticale), l'evoluzione dei prezzi delle materie prime e il consumo di energia. Poiché è stata utilizzata l'Indonesia come paese di riferimento questo argomento è irrilevante. Per quanto riguarda l'Indonesia, come illustrato al considerando 34, i processi di produzione del glutammato monosodico in Cina erano simili a quelli impiegati nel mercato indonesiano. Va osservato che tutti i produttori di glutammato monosodico in tutto il mondo utilizzano metodi di produzione analoghi. L'MSG viene prodotto mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

e)   Margine di dumping

(43)

Una parte interessata ha sostenuto che le esportazioni dalla Cina erano per lo più in forma sfusa, mentre le vendite sul mercato interno della Thailandia sono principalmente al dettaglio. Pertanto si è sostenuto che il margine di dumping doveva essere calcolato sulla base delle sole vendite in forma sfusa. Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi ha cooperato, non vi erano informazioni disponibili sulle condizioni di vendita, sullo stadio commerciale o sull'imballaggio delle esportazioni cinesi.

(44)

Inoltre poiché è stata utilizzata l'Indonesia come paese di riferimento questo argomento è irrilevante. In ogni caso, a prescindere dal fatto che le vendite al dettaglio siano state incluse o meno, il confronto ha dato luogo in tutti i casi a margini di dumping significativi, come indicato al considerando 47.

(45)

La Commissione ha inoltre calcolato i margini di dumping sulla base del valore normale stabilito nel paese di riferimento. Il confronto ha mostrato margini di dumping significativi come indicato al considerando 47.

(46)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Non è stato possibile pertanto un confronto per tipo di prodotto. Il confronto si è invece basato sui dati statistici relativi ai prezzi all'esportazione come esposto ai considerando 39 e 40.

(47)

Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, è risultata in tutti i casi superiore al 25 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

a)   Osservazione preliminare

(48)

Oltre ad accertare l'esistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si è esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure e sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina; grado di attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni dalla Cina.

b)   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina

(49)

Nonostante le misure in vigore, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 65 % durante il periodo in esame, con un corrispondente incremento della quota di mercato del 68 % come indicato al considerando 81. Tuttavia, nonostante tale aumento in termini relativi, i volumi e la quota di mercato delle importazioni cinesi in termini assoluti sono rimasti bassi durante l'intero periodo in esame.

(50)

Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi i prezzi all'importazione sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat. I prezzi medi all'importazione dalla Cina sono diminuiti costantemente dall'esercizio 2010/2011 fino al periodo dell'inchiesta di riesame, e complessivamente del 20 % nel periodo in esame come stabilito al considerando 84, e si è accertato che erano oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È stato inoltre stabilito che in assenza di dazi antidumping essi sarebbero in media inferiori di oltre il 10 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

c)   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

(51)

La capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. Poiché tali dati non erano pubblici, la Commissione li ha sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti pubbliche disponibili, compresi articoli di stampa inseriti nella documentazione consultabile dalle parti interessate. Su tale base, la Cina è il principale paese produttore di glutammato monosodico al mondo, con una capacità produttiva annua e una produzione annua che sono cresciute durante il periodo in esame. Nel 2012, la capacità di produzione di MSG era dell'ordine di 3,5-4 milioni di tonnellate e la produzione dell'ordine di 2,5-3 milioni di tonnellate. Pertanto nel 2012 la capacità di produzione inutilizzata era dell'ordine di 600 000 — 900 000 tonnellate.

(52)

Secondo le stesse fonti, la capacità di produzione e la produzione di MSG in Cina sono destinate a crescere ulteriormente fino al 2017 perché la domanda di glutammato monosodico in Cina è in aumento.

(53)

Nel 2011 il governo cinese tramite il Ministry of Industry and Information Technology of China (MIIT) ha dato avvio a una politica di eliminazione delle tecnologie obsolete e inefficienti nelle unità di produzione che interessava 19 industrie cinesi tra cui quella dell'MSG. Il risultato è stato un calo significativo del numero di produttori cinesi di MSG. Per questo motivo una parte interessata ha affermato che non era probabile che la capacità cinese fosse aumentata. L'inchiesta ha accertato, sulla base delle informazioni contenute nella domanda e in articoli di stampa, che le imprese più grandi hanno aumentato la propria capacità di produzione. Di conseguenza la capacità di produzione complessiva di MSG in Cina è aumentata e l'argomentazione della parte interessata dovrebbe essere respinta.

(54)

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, le scorte di MSG in Cina sono aumentate consistentemente negli ultimi anni e corrispondevano a oltre il doppio del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Una parte interessata ha affermato che, poiché le informazioni relative alle presunte scorte in eccesso non sono state inserite nel fascicolo non riservato, le parti interessate non possono verificarle e tali informazioni non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione. È stato inoltre affermato che l'eccesso di scorte appare improbabile in considerazione della riduzione di capacità da parte del governo cinese. A tale proposito, è opportuno notare che la parte interessata non ha presentato elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Come affermato inoltre al precedente considerando 27, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Pertanto conformemente all'articolo 18 del regolamento di base è stato fatto uso dei dati disponibili. Inoltre, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione può non tener conto di informazioni fornite in via riservata in caso non sia fornito un riassunto non riservato accettabile, ma la mancata presentazione di tale riassunto non comporta il rifiuto automatico delle informazioni fornite in via riservata. Sebbene non tutti gli elementi contenuti nella domanda potessero essere verificati, comprese le informazioni relative alle scorte cinesi, in questo caso le informazioni fornite sono state tuttavia ritenute plausibili e corrette in quanto formano un quadro coerente con le informazioni verificabili fornite dal richiedente. Inoltre, dato che la capacità totale di produzione in Cina è aumentata come descritto al considerando 51, l'eccesso di scorte non era l'unico elemento a sostegno della conclusione che i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate. La Commissione inoltre, ove possibile, ha verificato i dati con altre fonti disponibili, quali articoli di stampa, e ha utilizzato le informazioni solo quando era certa che fossero plausibili e sufficientemente affidabili. Quest'argomentazione dovrebbe quindi essere respinta.

(55)

A seguito della divulgazione delle informazioni, la stessa parte interessata ha affermato che le risultanze della Commissione erano basate non su fatti, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo antidumping dell'OMC (10), ma su mere supposizioni. La parte ha ribadito le proprie affermazioni sulla presunta riduzione della capacità e sulla capacità inutilizzata in Cina.

(56)

Come indicato in precedenza al considerando 27 nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta e, pertanto, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Come inoltre descritto in precedenza ai considerando 29 e 51 le informazioni utilizzate sono principalmente quelle fornite dal richiedente nella sua domanda, debitamente sottoposte a un controllo incrociato ove possibile. Poiché queste erano le uniche informazioni attendibili disponibili, l'argomentazione che le risultanze sono basate su mere supposizioni dovrebbe essere respinta.

(57)

Anche le informazioni fornite dalla parte interessata in questione sono state tenute in considerazione. Per quanto riguarda la capacità disponibile e la capacità inutilizzata in Cina tuttavia la parte interessata in questione ha fornito informazioni contraddittorie. Ad esempio, contrariamente a quanto la parte sostiene, le prove allegate alle sue osservazioni mostravano un aumento della capacità relativa all'MSG in Cina, e non una sua diminuzione. Ciò è in linea con le risultanze della Commissione come esposto al precedente considerando 53. La tesi, sostenuta dalla parte, di una probabile diminuzione della capacità complessiva in Cina dovrebbe pertanto essere respinta.

(58)

Si è dunque concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure antidumping, verrebbero probabilmente utilizzate per un aumento sostanziale delle esportazioni verso l'Unione, come spiegato ai successivi considerando 61 e 62.

d)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(59)

Durante il periodo in esame il mercato dell'Unione rappresentava solo una modesta parte delle esportazioni cinesi a causa delle misure in vigore. Una parte interessata ha sostenuto che l'Unione non sia un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi, in quanto è previsto un aumento della domanda di glutammato monosodico in Asia e in altre economie emergenti compresa la Cina. Questa parte ha inoltre affermato che i produttori esportatori cinesi non avrebbero alcun interesse ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione perché i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi sarebbero in media più elevati o analoghi ai prezzi delle esportazioni cinesi nell'Unione.

(60)

Sebbene l'inchiesta abbia concluso che i prezzi all'esportazione dalla Cina nei paesi terzi erano in media leggermente superiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione, questo può anche essere dovuto al fatto che i produttori esportatori cinesi hanno diminuito i loro prezzi all'esportazione nell'Unione a causa dei dazi antidumping in vigore. Ciò non offre pertanto necessariamente un'indicazione del possibile livello dei prezzi in caso di scadenza delle misure. Al contrario, tenuto conto del livello dei dazi antidumping in vigore, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di aumentare i propri prezzi all'esportazione, pur restando a livelli di dumping e sottoquotazione rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(61)

Anche se il consumo interno in Cina e il consumo nel resto dell'Asia e in altri mercati emergenti sono destinati ad aumentare, l'eccesso di capacità di produzione in Cina suggerisce un forte incentivo a trovare mercati alternativi in grado di assorbire tale eccesso di capacità.

(62)

La Commissione ha anche preso in considerazione l'eventuale istituzione di misure sulle importazioni cinesi di glutammato monosodico negli Stati Uniti d'America («USA») a seguito delle inchieste parallele antidumping e antisovvenzioni che le autorità USA stanno svolgendo sullo stesso prodotto cinese. Le autorità USA hanno in effetti imposto misure antidumping definitive il 26 novembre 2014. Il dazio individuale per quattro produttori cinesi è stato fissato a 20,09 %, e il dazio residuo al 39,03 %. Di conseguenza è probabile che l'accesso delle importazioni cinesi al mercato americano venga ridotto e che ampie quantità di MSG cinese vengano riorientate verso il mercato dell'Unione, soprattutto in caso di contemporanea scadenza delle misure. A questo proposito, è opportuno rilevare che nel 2013 circa 26 600 tonnellate del prodotto in questione originario della Cina sono state esportate negli Stati Uniti, il che corrispondeva a una percentuale significativa del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(63)

Inoltre, il prezzo medio dell'industria dell'Unione e il prezzo medio all'importazione nell'Unione praticato dai produttori esportatori indonesiani, quale stabilito nell'inchiesta parallela, come menzionato ai considerando 61 e 80 del regolamento provvisorio, erano entrambi più elevati dei prezzi medi all'importazione nell'Unione (meno il dazio antidumping) dalla Cina e dei prezzi medi all'importazione dalla Cina praticati nei paesi terzi. La presente analisi, a causa dell'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, si basa sulle informazioni disponibili, cioè sulla base dati cinese sulle esportazioni. La politica dei prezzi degli esportatori cinesi indica che, in caso di scadenza delle misure, l'Unione sarebbe un mercato attraente per gli esportatori cinesi, perché sarebbe possibile aumentare i prezzi all'esportazione nell'Unione.

(64)

La crescente quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi nonostante le misure in vigore dimostra anche che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a interessarsi al mercato dell'Unione. Il mercato UE dell'MSG resta interessante per le esportazioni cinesi, in considerazione dei livelli di prezzo osservati. In caso di abrogazione delle misure è molto probabile che tale interesse aumenti.

(65)

A seguito della divulgazione delle informazioni la succitata parte interessata ha ribadito le proprie affermazioni relative alla crescente domanda interna di MSG in Cina, al volume modesto delle esportazioni dalla Cina nell'Unione, alla quota di mercato della Cina e ai prezzi più alti dell'MSG cinese in altri paesi terzi rispetto all'Unione. La parte ha sostenuto che questi elementi non sono stati tenuti in considerazione nell'analisi della Commissione.

(66)

In primo luogo è senza fondamento l'affermazione che non sono stati tenuti in considerazione l'andamento della capacità di produzione e della capacità inutilizzata cinesi, l'aumento della domanda interna di MSG in Cina, il volume modesto di esportazioni dalla Cina nell'Unione, la quota di mercato della Cina quale descritta al considerando 49 e i livelli dei prezzi cinesi nell'Unione e in altri paesi terzi. Tali elementi sono infatti stati analizzati, come esposto ai considerando da 49 a 64, e le conclusioni in merito sono state divulgate alle parti interessate. In secondo luogo detta parte non ha fornito nuove prove a supporto delle sue affermazioni in aggiunta a quanto stabilito dalla Commissione durante l'inchiesta.

(67)

Infine, detta parte ha contestato la valutazione della Commissione, esposta al considerando 62, che le esportazioni cinesi potrebbero essere riorientate dagli USA all'Unione a causa delle misure antidumping istituite dalla autorità USA sulle esportazioni cinesi di MSG.

(68)

Tuttavia, come già spiegato al considerando 62, in caso di scadenza delle misure dell'Unione è probabile che le esportazioni cinesi sarebbero riorientate verso il mercato dell'Unione a causa delle misure antidumping istituite sulle importazioni cinesi di MSG negli USA.

(69)

Di conseguenza l'argomentazione della parte a tale riguardo dovrebbe essere respinta.

4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(70)

L'analisi di cui sopra ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping, con margini di dumping notevoli. Alla luce delle risultanze relative alla notevole capacità di produzione inutilizzata disponibile in Cina e alla probabilità che le esportazioni siano riorientate verso il mercato dell'Unione in quantità significative e a prezzi di dumping, la Commissione ha concluso che, qualora le misure fossero abrogate, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(71)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile veniva fabbricato da un solo produttore dell'Unione, che costituisce l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(72)

Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore, tutte le cifre relative a informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

E.   SITUAZIONE NEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumo dell'Unione

(73)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione alle importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani oggetto dell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

(74)

Una parte interessata ha sostenuto che i pertinenti codici NC di Eurostat comprendono anche altri prodotti oltre al prodotto in esame e che pertanto il volume delle importazioni dalla RPC potrebbe comprendere l'acido glutammico e suoi sali. Tuttavia, poiché i dati sulle importazioni sono stati ricavati da Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa integrata dell'Unione europea), essi riguardavano unicamente il prodotto in esame e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

La stessa parte interessata ha sostenuto che non tutto il glutammato monosodico prodotto in Cina ed esportato nell'Unione ha il grado di purezza richiesto nell'Unione per gli additivi alimentari e ha espresso dubbi sul fatto che questo fosse correttamente rispecchiato nei volumi di importazione dalla Cina. Come stabilito al considerando 22 tutti i tipi di glutammato monosodico, indipendentemente dai loro livelli di purezza, rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta, e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(76)

Su questa base, il consumo dell'Unione ha seguito l'andamento indicato di seguito:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (tonnellate)

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Indice (esercizio 2010/2011 = 100)

100

87

93

98

Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

(77)

Il consumo dell'Unione è diminuito tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma è risalito leggermente nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente, il consumo è calato del 2 % durante il periodo in esame. La diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 si deve principalmente a una riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, causata da un calo della produzione nello stesso periodo (cfr. considerando 100). Le importazioni totali sono rimaste a livelli simili nello stesso periodo. L'aumento del consumo nell'esercizio 2012/2013 è dovuto quasi esclusivamente a un aumento delle importazioni totali, in quanto le vendite dell'industria dell'Unione sono rimaste pressappoco allo stesso livello. Infine, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le vendite dell'industria dell'Unione diminuivano nuovamente, sono aumentati considerevolmente i volumi delle importazioni, in particolare dall'Indonesia (cfr. considerando 88).

(78)

Una parte interessata ha sostenuto che la descrizione dell'andamento dei consumi sarebbe incompleta poiché non ha tenuto conto del fatto che le importazioni di glutammato monosodico provenienti dal Vietnam sono state sostituite da importazioni provenienti dall'Indonesia e che gli utilizzatori, di conseguenza, hanno previsto che i prezzi non sarebbero aumentati ulteriormente e hanno ridotto le scorte. Se è vero che le importazioni di glutammato monosodico provenienti da altri paesi terzi, incluso il Vietnam, sono diminuite durante il periodo in esame, e quelle dall'Indonesia sono aumentate, ciò non influenza l'andamento del consumo complessivo nell'Unione in quanto tale. Analogamente, gli effetti dell'andamento dei flussi di importazione e la possibile risposta degli operatori economici, quali gli utilizzatori, a questi sviluppi non incidono sull'andamento del consumo in quanto tale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(79)

Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani oggetto dell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

(80)

Il volume delle importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Cina

Volume (tonnellate)

1 518

758

1 923

2 509

(Indice)

100

50

127

165

Quota di mercato (Indice)

100

57

136

168

Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

(81)

I volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma sono notevolmente aumentati nell'esercizio 2012/2013 e nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 65 % durante il periodo in esame. La quota di mercato corrispondente ha registrato una tendenza simile, vale a dire è prima diminuita tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, per poi aumentare notevolmente fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, la quota di mercato è aumentata del 68 % nel periodo preso in esame. Nonostante questi aumenti in termini relativi, sia il volume che la quota di mercato delle importazioni cinesi in termini assoluti sono rimasti a livelli bassi durante il periodo in esame.

b)   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(82)

I prezzi delle importazioni sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.

(83)

La tabella riportata qui sotto mostra i prezzi medi delle importazioni dalla Cina:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

Paese

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Cina

Prezzo medio (EUR/tonnellata) (11)

1 234

1 199

1 143

992

(Indice)

100

97

93

80

(84)

I prezzi medi all'importazione dalla Cina sono diminuiti costantemente dall'esercizio 2010/2011 al periodo dell'inchiesta di riesame e complessivamente del 20 % durante il periodo in esame.

(85)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti non collegati, adeguati a livello franco fabbrica; e

il prezzo all'esportazione stabilito sulla base delle statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione, segnatamente quelle di Eurostat, calcolato sulla base della media ponderata, effettuando opportuni adeguamenti con l'aggiunta dei dazi doganali, dei dazi antidumping e dei costi successivi all'importazione.

(86)

Il risultato del confronto ha dimostrato l'assenza di sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione. Tuttavia, una volta escluso l'effetto dei dazi antidumping, il margine di sottoquotazione raggiungeva un livello superiore al 10 %.

3.   Importazioni dall'Indonesia

a)   Volume e quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia

(87)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dall'Indonesia sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani oggetto dell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

(88)

Le importazioni nell'Unione dall'Indonesia e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Indonesia

Volume (tonnellate)

8 638

9 478

18 317

24 385

(Indice)

100

110

212

282

Quota di mercato (Indice)

100

126

227

287

Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

(89)

Il volume delle importazioni dall'Indonesia è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. L'aumento, continuo e significativo, è pari al 182 %, da 8 638 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 24 385 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(90)

La corrispondente quota di mercato è quasi triplicata nel corso del periodo in esame, aumentando del 187 % nonostante un calo complessivo del consumo (– 2 %).

b)   Prezzi delle importazioni dall'Indonesia

(91)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e dei dati forniti dai produttori esportatori indonesiani inseriti nel campione nell'inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 7.

(92)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'Indonesia ha avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzo all'importazione

Paese

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Indonesia

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 266

1 279

1 226

1 162

(Indice)

100

101

97

92

Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

(93)

Il prezzo medio all'importazione del glutammato monosodico originario dell'Indonesia è leggermente aumentato tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, prima di diminuire nell'esercizio 2012/2013, con un ulteriore calo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi medi all'importazione del prodotto proveniente dall'Indonesia sono diminuiti complessivamente dell'8 % durante il periodo in esame.

4.   Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

(94)

Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Importazioni da altri paesi terzi

Paese

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Brasile

Volume (tonnellate)

2 321

969

1 070

889

(Indice)

100

42

46

38

Quota di mercato (Indice)

100

48

49

39

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 218

1 306

1 402

1 365

(Indice)

100

107

115

112

Repubblica di Corea

Volume (tonnellate)

1 248

2 157

923

802

(Indice)

100

173

74

64

Quota di mercato (Indice)

100

198

79

65

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 231

1 296

1 293

1 277

(Indice)

100

105

105

104

Vietnam

Volume (tonnellate)

5 707

6 042

1 820

769

(Indice)

100

106

32

13

Quota di mercato (Indice)

100

121

34

14

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 284

1 291

1 361

1 318

(Indice)

100

101

106

103

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

993

681

478

434

(Indice)

100

69

48

44

Quota di mercato (Indice)

100

79

52

45

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 594

1 718

2 044

2 001

(Indice)

100

108

128

126

Totale degli altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

10 268

9 848

4 291

2 894

(Indice)

100

96

42

28

Quota di mercato (Indice)

100

110

45

29

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 293

1 323

1 433

1 424

(Indice)

100

102

111

110

Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

(95)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente da 10 268 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 2 894 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, ossia del 72 % nel periodo in esame. La quota di mercato corrispondente è diminuita del 71 % nello stesso periodo. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi corrispondeva all'incirca a solo un quarto del suo livello durante l'esercizio 2010/2011. I prezzi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati complessivamente del 10 % durante il periodo in esame.

(96)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni totali, comprese quelle dalla Cina e dall'Indonesia, erano rimaste stabili durante il periodo in esame.

(97)

Tale affermazione era in contraddizione con le statistiche disponibili sulle quali si basano i risultati dell'inchiesta, come mostra la seguente tabella 7. In effetti le importazioni totali nell'Unione sono aumentate complessivamente del 46 % nel periodo in esame. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(98)

Le importazioni totali, comprese quelle da Cina e Indonesia, hanno avuto il seguente andamento.

Tabella 7

Importazioni totali

 

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Importazioni totali

Volume (tonnellate)

20 424

20 084

24 531

29 788

(Indice)

100

98

120

146

Fonte: Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(99)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

a)   Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

(100)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume della produzione

(Indice)

100

95

107

91

Capacità produttiva

(Indice)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

(Indice)

100

95

107

91

Fonte: risposta al questionario.

(101)

La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: diminuita tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, è poi aumentata tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, raggiungendo il livello più basso durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha mostrato che le oscillazioni sono state dovute principalmente alle chiusure per operazioni di manutenzione praticate ogni 15 mesi dall'industria dell'Unione, e alle cattive condizioni atmosferiche nell'inverno 2010/2011, che hanno pregiudicato le forniture di una delle materie prime principali (l'ammoniaca). Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la chiusura per operazioni di manutenzione è stata prolungata nel tentativo di ridurre le abbondanti scorte. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 9 % durante il periodo in esame.

(102)

Una parte ha sostenuto che il volume della produzione e l'utilizzo della capacità sono diminuiti solo dopo un sostanziale aumento nel periodo precedente al periodo in esame. In base a questa osservazione la parte ha sostenuto che l'andamento decrescente di tali fattori non dimostra il pregiudizio. La Commissione, nel determinare le tendenze dei vari indicatori di pregiudizio, ha basato la sua valutazione sul periodo in esame, che è stato stabilito al momento dell'apertura dell'inchiesta. Il periodo in esame è costituito dal periodo dell'inchiesta di riesame e dai tre precedenti esercizi finanziari, scelta che corrisponde a una prassi costante. Il semplice fatto che alcuni indicatori di pregiudizio avessero valori più elevati prima del periodo in esame non costituisce un motivo sufficiente per discostarsi da tale prassi. Possono essere prese in considerazione pertanto solo le tendenze relative al periodo in esame. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(103)

La capacità produttiva è rimasta complessivamente invariata durante il periodo in esame.

(104)

In conseguenza del calo del volume della produzione a capacità produttiva invariata il tasso di utilizzo degli impianti ha avuto un andamento parallelo a quello del volume della produzione, vale a dire diminuendo inizialmente nell'esercizio 2011/2012 per poi aumentare nell'esercizio 2012/2013 e diminuire nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il tasso di utilizzo degli impianti risulta diminuito complessivamente del 9 % nel periodo in esame, in parallelo al calo del volume della produzione.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

(105)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato nell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 9

Volume delle vendite e quota di mercato

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite nell'Unione (Indice)

100

84

85

83

Quota di mercato

(Indice)

100

96

91

85

Fonte: risposte al questionario, Eurostat e risposte al questionario/dati forniti dai produttori esportatori indonesiani.

(106)

Il volume delle vendite di glutammato monosodico dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 % nel periodo in esame, principalmente tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, rimanendo invece relativamente stabile negli anni seguenti. La diminuzione del volume delle vendite, contemporaneamente al calo del consumo e all'aumento delle importazioni soprattutto dall'Indonesia, ha comportato una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione di circa il 15 % durante il periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, in coincidenza con un aumento della quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia e dalla Cina nello stesso periodo. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a diminuire con regolarità, mentre aumentavano notevolmente i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia. Analogamente, le importazioni e la quota di mercato della Cina sono aumentate durante il periodo in esame, pur rimanendo a livelli bassi.

c)   Crescita

(107)

Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 %, pari a una perdita di quota di mercato del 15 %.

d)   Occupazione e produttività

(108)

L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 10

Occupazione e produttività

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di addetti

(Indice)

100

103

107

108

Produttività (unità/addetto)

(Indice)

100

92

100

85

Fonte: risposta al questionario.

(109)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata continuamente, con un incremento complessivo pari all'8 % nel periodo in esame. L'aumento si deve principalmente all'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e all'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione.

(110)

La produttività è diminuita a causa dell'effetto combinato dell'aumento dell'occupazione e del calo della produzione come mostrato alla tabella 8 del considerando 100.

6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(111)

Sebbene il margine di dumping stabilito per la Cina fosse ben al di sopra del livello de minimis, il volume delle importazioni dalla Cina è rimasto basso per tutto il periodo in esame. Se le misure fossero abrogate, tuttavia, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione sarebbe significativo a causa del volume crescente e dei prezzi in diminuzione delle importazioni dalla Cina e della prevista evoluzione delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure. In parallelo nell'inchiesta antidumping sulle importazioni di MSG dall'Indonesia di cui al considerando 7 sono stati calcolati margini di dumping elevati per i produttori esportatori dell'Indonesia che hanno collaborato all'inchiesta, i quali hanno aumentato considerevolmente la loro quota di mercato sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.

(112)

L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sulle importazioni di MSG originarie dalla Cina, come esposto al considerando 124. Poiché le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia sono aumentate significativamente durante il periodo in esame e, come accertato, hanno determinato un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione (12), si può concludere che tale processo di ripresa si è invertito.

a)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(113)

I prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti non collegati dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 11

Prezzi medi di vendita

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

(Indice)

100

107

101

97

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

(Indice)

100

120

124

130

Fonte: risposta al questionario.

(114)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti non collegati è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Era dapprima aumentato del 7 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma da allora ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta di riesame. L'aumento del prezzo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 può essere considerato una conseguenza degli aumenti dei costi nello stesso periodo, sebbene l'aumento dei costi sia stato più pronunciato rispetto all'aumento dei prezzi. Allo stesso tempo le importazioni dall'Indonesia sono aumentate e hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 6 % tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, nonché di un ulteriore 4 % tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

(115)

Il costo unitario della produzione è aumentato del 30 % nel periodo in esame. Si è assistito a un aumento continuo a partire dall'esercizio 2011/2012, dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro. Come menzionato sopra, tale aumento di costi non ha potuto essere compensato da un aumento equivalente dei prezzi a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Indonesia.

(116)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di valutare se la potenziale inclusione di sottoprodotti nel costo di produzione dell'industria dell'Unione potesse avere aumentato artificialmente il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che i sottoprodotti sono stati correttamente imputati e non hanno falsato in alcun modo la situazione del pregiudizio. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

b)   Costo del lavoro

(117)

Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 12

Costo medio del lavoro per dipendente

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

(Indice)

100

117

125

124

Fonte: risposta al questionario.

(118)

Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 24 %. Ciò si spiega principalmente con un maggiore sforzo dell'industria dell'Unione volto a migliorare il rendimento dei propri operai e del proprio personale al fine di ottimizzare il processo produttivo.

c)   Scorte

(119)

Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 13

Scorte

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali

(Indice)

100

82

164

143

Scorte finali in percentuale sulla produzione

(Indice)

100

86

153

156

Fonte: risposta al questionario.

(120)

Le scorte finali sono aumentate complessivamente del 43 % nel periodo in esame. Tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 le scorte finali sono diminuite a seguito del calo del volume della produzione e dell'aumento del volume delle vendite all'esportazione. Tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013 le scorte sono aumentate a causa di un aumento della produzione, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono rimaste praticamente stabili. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame le scorte finali sono nuovamente diminuite, principalmente a seguito della decisione di ridurre la produzione nel tentativo di far decrescere i livelli elevati di scorte.

(121)

Le scorte finali in percentuale sulla produzione sono diminuite tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 ma sono quasi raddoppiate tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013. Sono aumentate ulteriormente tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso sono aumentate del 56 % nel periodo in esame. L'aumento nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta di riesame va esaminato alla luce dell'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, mentre le vendite nell'Unione sono rimaste quasi stabili durante lo stesso periodo.

d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(122)

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 14

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

Esercizio 2010/2011

Esercizio 2011/2012

Esercizio 2012/2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

(Indice)

100

30

– 31

– 80

Flusso di cassa (in EUR)

(Indice)

100

39

– 48

– 19

Investimenti (in EUR)

(Indice)

100

182

143

197

Utile sul capitale investito

(Indice)

100

14

– 61

– 110

Fonte: risposta al questionario.

(123)

La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nell'Unione in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Negli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 la redditività è diminuita notevolmente, restando però positiva. A partire dall'esercizio 2012/2013 la redditività è diventata negativa. È diminuita ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso la redditività è diminuita del 180 % durante il periodo in esame. Tale sviluppo è stato dovuto principalmente alla pressione sui prezzi delle importazioni dall'Indonesia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping e non hanno permesso all'industria dell'Unione di allineare i propri prezzi all'aumento dei costi. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia una diminuzione continua nel periodo in esame, con risultati negativi a partire dall'esercizio 2012/2013. Tale tendenza si è accentuata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 119 % durante il periodo in esame.

(124)

Gli investimenti sono aumentati del 97 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per la manutenzione e la conformità ai requisiti legali in materia di sicurezza. L'industria dell'Unione si stava riprendendo dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi, avvenute prima del periodo in esame; aveva iniziato a migliorare la propria situazione ed era redditizia all'inizio del periodo in esame, fino all'esercizio 2011/2012. In tali circostanze è stato effettuato un certo numero di investimenti che non potevano essere ulteriormente rimandati, il che spiega l'aumento notevole degli investimenti nell'esercizio 2011/2012 e negli anni successivi.

(125)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dall'esercizio 2012/2013, rispecchiando l'andamento negativo della redditività. Complessivamente l'utile sul capitale investito si è ridotto del 210 % durante il periodo in esame.

(126)

In considerazione della diminuzione della redditività e del flusso di cassa anche la capacità della società di ottenere capitali è stata influenzata negativamente.

e)   Conclusioni relative al pregiudizio

(127)

Quasi tutti i principali indicatori del pregiudizio riportano un andamento negativo. Ad esempio il volume della produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sono diminuiti di circa il 9 % e il volume delle vendite del 17 % durante il periodo in esame. Nel tentativo di compensare le perdite in termini di volume delle vendite e quote di mercato, i prezzi medi dell'industria dell'Unione sono stati ridotti del 3 % durante il periodo in esame, mentre i costi di produzione aumentavano del 30 %. Di conseguenza la redditività, che era positiva all'inizio del periodo in esame, è diminuita ed è diventata negativa nell'esercizio 2012/2013, continuando a diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si sono osservate tendenze negative simili per il flusso di cassa e per l'utile sul capitale investito.

(128)

L'occupazione è aumentata dell'8 % nel periodo in esame. L'aumento durante il periodo in esame si spiega principalmente con l'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e con l'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione. Anche gli investimenti hanno mostrato un andamento positivo; sono stati finalizzati principalmente alle misure di prevenzione e ai requisiti in materia di sicurezza, ma non all'aumento della capacità. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza del pregiudizio.

(129)

Una parte interessata ha sostenuto che un andamento negativo che interessa solo alcuni degli indicatori di pregiudizio non è sufficiente per concludere che vi sia un pregiudizio grave. L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non richiede che tutti gli indicatori di pregiudizio mostrino un andamento negativo, ma che la situazione dell'industria dell'Unione sia analizzata valutando l'andamento di tutti gli indicatori di pregiudizio nel complesso. Nella fattispecie, quasi tutti gli indicatori di pregiudizio mostravano un andamento negativo, compresi gli indicatori principali quali il volume delle vendite e della produzione, la quota di mercato, il prezzo medio di vendita e la redditività.

(130)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazione preliminare

(131)

Come indicato ai considerando da 99 a 130, l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Durante l'intero periodo in esame, le importazioni cinesi erano presenti sul mercato dell'Unione solo in quantità limitate, mentre il volume delle importazioni e la quota di mercato dell'Indonesia durante lo stesso periodo sono quasi triplicate. Nell'inchiesta parallela riguardante le importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia, di cui al considerando 7, si è concluso che le importazioni dall'Indonesia erano oggetto di dumping e causavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione, mentre le importazioni dalla Cina, visti il volume modesto e i livelli di prezzo, non contribuivano a tale pregiudizio (13). Allo stesso tempo, come indicato ai considerando 48 e 70, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

2.   Incidenza del volume previsto delle importazioni dalla Cina ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(132)

La Commissione ha valutato il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore, ovvero l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato e sull'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(133)

L'analisi si è concentrata sulla capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi, sull'attrattiva del mercato dell'Unione e sulla politica dei prezzi nell'Unione dei produttori cinesi. Sono state anche tenute in considerazione le misure antidumping istituite sulle importazioni di MSG dall'Indonesia.

(134)

Come indicato al considerando 51 la capacità inutilizzata relativa all'MSG in Cina è stata stimata nel 2012 in circa 600 000 — 900 000 tonnellate. Tale quantità supera ampiamente il consumo totale di MSG dell'Unione durante lo stesso periodo.

(135)

Si può ragionevolmente prevedere che, in conseguenza dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 59 a 64, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte di tale capacità inutilizzata sarebbe riorientata, con tutta probabilità, verso il mercato dell'Unione.

(136)

Come indicato in precedenza al considerando 50 in assenza di dazi antidumping la sottoquotazione dei prezzi all'importazione cinesi rispetto ai prezzi di vendita nell'Unione sarebbe superiore in media al 10 %. I prezzi delle importazioni cinesi sarebbero inoltre inferiori ai prezzi delle importazioni indonesiane. In base a quanto precede è stato concluso che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero la pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, inasprendo il grave pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione. A tale riguardo va ricordato che l'inchiesta antidumping parallela ha mostrato che le importazioni dall'Indonesia hanno esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione, con la conseguenza che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata all'aumento dei costi ma, al contrario, è stata costretta a ridurli durante il periodo in esame.

(137)

Come illustrato al considerando 60 i prezzi delle importazioni cinesi potrebbero aumentare in caso di scadenza delle misure. Tuttavia, tenuto conto dei notevoli margini di sottoquotazione riscontrati una volta detratti i dazi antidumping, anche se i prezzi delle importazioni cinesi aumentassero gli esportatori cinesi disporrebbero comunque di un margine per mantenere i livelli dei prezzi all'importazione al di sotto dei livelli dei prezzi dell'industria dell'Unione. In tal modo i produttori esportatori cinesi guadagnerebbero con tutta probabilità ulteriori quote di mercato sul mercato dell'Unione. Se ciò avvenisse l'industria dell'Unione dovrebbe far fronte a un calo immediato delle sue vendite e prezzi di vendita.

(138)

Ci si attende infine che l'industria dell'Unione sia in grado di riprendersi dal pregiudizio subito a seguito dell'inchiesta parallela relativa all'Indonesia e delle conseguenti misure nei confronti delle importazioni da tale paese. Il processo di ripresa sarebbe compromesso se a causa della scadenza delle misure le importazioni dalla Cina riprendessero in quantità considerevoli e a prezzi di dumping.

3.   Osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle informazioni

(139)

In seguito alla divulgazione delle informazioni una parte interessata ha affermato che il mantenimento delle misure non migliorerebbe la situazione del produttore dell'Unione poiché il deterioramento della sua situazione sarebbe causato soprattutto da fattori diversi dalle importazioni di MSG dalla Cina. Secondo la parte i fattori negativi sarebbero in particolare l'impatto della politica degli investimenti dell'industria dell'Unione sulla sua redditività, l'aumento del costo del lavoro e il presunto uso inefficiente delle risorse. Gli effetti di tali fattori non sarebbero stati tenuti sufficientemente in considerazione nella valutazione della situazione complessiva dell'industria dell'Unione.

(140)

Va osservato che la parte interessata non ha fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova a sostegno di tali affermazioni.

(141)

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione, la parte non ha spiegato in quale misura tali investimenti possano aver avuto un'incidenza sulla redditività. Come indicato al considerando 124 gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione si basavano su ragionevoli decisioni commerciali e non possono essere considerati ingiustificati. I costi di investimenti sono inoltre ammortizzati nel tempo e, in quanto tali, non hanno avuto un impatto significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(142)

Per quanto riguarda l'aumento dei costi del lavoro l'inchiesta ha riscontrato, sebbene non sia possibile fornire le cifre esatte per motivi di riservatezza, che gli effetti di tale aumento sul costo di produzione totale non sono stati significativi.

(143)

Per quanto riguarda l'uso inefficiente delle risorse, la parte ha omesso di precisare la natura delle presunte inefficienze e l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna potenziale inefficienza dell'industria dell'Unione.

(144)

Per questi motivi tali argomentazioni sono state respinte.

4.   Conclusioni

(145)

Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta, in particolare in merito alla capacità inutilizzata, all'attrattiva del mercato dell'Unione e ai prezzi attesi delle importazioni cinesi, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio e aggraverebbe ulteriormente la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, a causa del probabile aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

(146)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(147)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(148)

Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistano valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse dell'Unione.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(149)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 131 il pregiudizio è stato causato dalle importazioni in dumping dall'Indonesia. L'inchiesta ha inoltre stabilito che, in caso di scadenza delle misure contro le importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione del pregiudizio grave. In particolare la ripresa dell'industria dell'Unione, prevista a seguito dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia, verrebbe messa a repentaglio dalla ripresa delle importazioni cinesi in dumping sul mercato dell'Unione.

(150)

Qualora le misure fossero mantenute si prevede che l'industria dell'Unione sarà in grado di beneficiare appieno degli effetti delle misure imposte nell'ambito dell'inchiesta parallela relativa alle importazioni di MSG dall'Indonesia, vale a dire potrà riprendersi dal pregiudizio subito, e infine migliorare la propria redditività.

(151)

Si è concluso pertanto che è nell'interesse dell'industria dell'Unione che le misure in vigore contro la Cina siano mantenute.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(152)

Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura si sono manifestate quattordici società. Nessuna di tali società, tuttavia, ha importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(153)

Un operatore commerciale nell'Unione, che esercita la rivendita del glutammato monosodico nell'Unione e in paesi terzi, si è manifestato durante l'inchiesta come utilizzatore. Tale operatore commerciale ha acquistato MSG principalmente dall'industria dell'Unione, ma anche da importatori. L'MSG acquistato non era di origine cinese, ma indonesiana o di altri paesi terzi. Nell'ambito dell'attività complessiva di tale operatore le operazioni relative al glutammato monosodico avevano carattere marginale. Per questi motivi si è ritenuto che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico provenienti dalla Cina non hanno avuto un effetto negativo significativo sulla situazione dell'operatore.

3.   Interesse degli utilizzatori

(154)

Gli utilizzatori appartengono prevalentemente al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, nel quale il prodotto è usato per la produzione di miscugli di spezie, zuppe e cibi pronti. Il glutammato monosodico è usato altresì in applicazioni specifiche estranee al settore alimentare, ad esempio nella produzione di detergenti.

(155)

Trentatré società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Cinque società hanno collaborato all'inchiesta inviando le risposte al questionario. Quattro di esse appartenevano al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, una a un settore non alimentare. Due delle società che hanno collaborato, una attiva nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande e l'altra nella produzione di detergenti, sono state sottoposte a verifiche in loco.

a)   Settore dei prodotti alimentari e delle bevande

(156)

L'inchiesta ha rivelato che, in media, il glutammato monosodico costituiva circa il 5 % del costo totale dei prodotti che lo contenevano, fabbricati dalle società che hanno collaborato, le quali hanno fornito i dati necessari.

(157)

Dei quattro utilizzatori che hanno collaborato, soltanto uno ha importato glutammato monosodico proveniente dalla Cina. Tale società che ha collaborato ha acquistato MSG dall'industria dell'Unione e ha importato il 40 % circa dei suoi acquisti totali di MSG dalla Cina. Le attività connesse ai prodotti contenenti MSG rappresentavano circa un terzo del totale delle sue attività. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato riscontrato che la società era redditizia.

(158)

Le altre tre società non hanno importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per due di queste società le attività connesse all'MSG sono relativamente poco significative se paragonate all'attività complessiva. Inoltre in base alle informazioni fornite queste due società erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda la terza società, sebbene le sue attività connesse ai prodotti contenenti glutammato monosodico rappresentassero circa un terzo della sua attività totale, si è stabilito che la società era redditizia durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

b)   Settore non alimentare

(159)

Una delle società che hanno collaborato usava glutammato monosodico per la produzione di detergenti; tale prodotto costituiva tra il 15 % e il 20 % del costo di produzione dei prodotti interessati. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la società aveva acquistato glutammato monosodico principalmente dall'industria dell'Unione, importandolo anche da paesi terzi ma non dalla Cina. Solo una parte modesta della sua attività riguardava prodotti che contenevano glutammato monosodico al confronto con l'attività complessiva che, inoltre, aveva realizzato profitti tra il 5 % e il 10 % durante il periodo dell'inchiesta.

(160)

Questa parte interessata ha sostenuto che, poiché il quadro normativo dell'UE vieta l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo (14), è verosimile che l'MSG venga usato in quantitativi sempre maggiori per sostituire i fosfati e gli altri composti del fosforo nella produzione dei detergenti. Si prevede quindi che la domanda di MSG nell'Unione aumenterà sostanzialmente e che eventuali dazi antidumping sulle importazioni avranno un effetto negativo sull'andamento di tale nuovo mercato. In particolare, detta parte sosteneva che il livello delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di MSG originario della Cina non consentirebbe alle importazioni cinesi di entrare nel mercato dell'Unione e che, pertanto, vi sarebbe un rischio di mancanza di approvvigionamento nell'Unione. Essendovi inoltre misure in vigore sulle importazioni di MSG dall'Indonesia, mancherebbero inoltre fonti alternative di approvvigionamento.

(161)

Questo utilizzatore ha inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione avrebbe beneficiato dell'aumento previsto dei consumi di MSG e aumentato il suo volume di vendite sul mercato dell'Unione. D'altro canto, l'utilizzatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione non avrebbe sufficiente capacità per soddisfare l'aumento della domanda sul mercato dell'Unione.

(162)

È tuttavia difficile in questa fase prevedere quali ripercussioni avrà il nuovo quadro legislativo sul mercato dell'Unione e se, o in qual misura, esso stimolerà la produzione di detergenti a base di glutammato monosodico e inciderà quindi sulla domanda di glutammato monosodico nell'Unione. La parte interessata non ha peraltro fornito alcuna prova in merito alla portata dell'effetto negativo di un eventuale dazio antidumping. Va osservato al riguardo che lo scopo di un dazio antidumping è ripristinare la parità di condizioni sul mercato dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre rivelato un certo numero di fonti alternative di approvvigionamento, quali il Brasile, il Vietnam e la Corea.

(163)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la stessa parte interessata ha ribadito che la domanda di MSG dovrebbe aumentare sensibilmente nell'Unione a causa del divieto dei fosfati e che l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda crescente nell'Unione. Tuttavia, la parte in questione non ha presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova a sostegno di tale affermazione, e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(164)

Per quanto riguarda le fonti alternative di approvvigionamento, nell'esercizio 2010/2011 la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi era significativa e si è ridotta solo a causa delle importazioni dall'Indonesia a prezzi sleali. Si prevede che l'istituzione di dazi contro le importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia nell'inchiesta parallela consentirà ad altri paesi terzi di riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. L'abrogazione delle misure contro la Cina comprometterebbe l'effetto atteso delle misure antidumping contro l'Indonesia poiché le importazioni dalla Cina potrebbero entrare nel mercato dell'Unione in quantità notevolmente superiori e a prezzi di dumping nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione (come esposto in precedenza ai considerando da 149 a 151).

(165)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la suddetta parte interessata ha ribadito che non sussistono reali fonti alternative di approvvigionamento, dato che i produttori in altri mercati di paesi terzi appartengono allo stesso gruppo dell'industria dell'Unione.

(166)

Come indicato ai considerando 94 e 95 esistono fonti alternative di approvvigionamento di MSG in vari paesi terzi, tra cui il Brasile, la Repubblica di Corea e il Vietnam. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi diversi da Cina e Indonesia corrispondeva a solo un quarto del suo livello durante l'esercizio 2010/2011. Se le misure sulle importazioni dalla Cina fossero confermate è ragionevole ritenere che le importazioni da altri paesi terzi potrebbero soddisfare almeno parzialmente le esigenze degli utilizzatori di MSG, con una corrispondente quota di mercato pari o superiore al livello dell'esercizio 2010/2011. Inoltre, in base alle informazioni a disposizione delle parti nel fascicolo non riservato, tali fonti alternative appartengono sia a società/gruppi di società indipendenti dal gruppo Ajinomoto sia a tale gruppo. In ogni caso, anche se tali fonti alternative appartenessero al gruppo Ajinomoto, non vi è alcuna indicazione che non intendano rifornire il mercato dell'Unione a condizioni eque. L'argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta.

(167)

La stessa parte ha inoltre affermato che l'industria dell'Unione ha mantenuto una posizione dominante e che vi sarebbe una mancanza di concorrenza sul mercato dell'Unione. Essa ha argomentato che il mantenimento delle misure sulle importazioni cinesi di MSG rafforzerebbe ulteriormente la posizione dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(168)

L'inchiesta ha chiaramente dimostrato che l'industria dell'Unione, avendo perso quote di mercato a favore delle importazioni dall'Indonesia, non era in grado di mantenere il proprio volume di vendite nell'Unione. Inoltre l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata rispetto all'aumento dei costi delle materie prime, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, e ha subito perdite significative durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha altresì notato che esiste concorrenza da parte delle importazioni originarie di un certo numero di altri paesi terzi, i quali traggono beneficio dal libero accesso al mercato dell'Unione. Vi erano pertanto prove insufficienti di una pretesa posizione dominante dell'industria dell'Unione e l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

(169)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la parte interessata in questione ha sostenuto che la dipendenza degli utilizzatori dall'industria dell'Unione e l'insufficienza di fonti di approvvigionamento alternative non sarebbero nell'interesse dell'Unione. A sostegno di tale affermazione, la parte interessata ha osservato che il calo del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 era in gran parte dovuto a una diminuzione del volume di produzione dell'industria dell'Unione.

(170)

Come indicato in precedenza al considerando 100 la produzione è diminuita del 5 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 mentre al tempo stesso il consumo diminuiva del 13 % (cfr. considerando 76 e 78). Nell'esercizio 2011/2012 l'utilizzo della capacità era inferiore del 5 % al livello dell'esercizio 2010/2011: nell'esercizio 2011/2012 vi era pertanto una riserva di capacità. La produzione dell'industria dell'Unione non può pertanto avere esercitato un'influenza sul calo del consumo nell'esercizio 2011/2012. In ogni caso, come indicato al precedente considerando 166, esistono fonti di approvvigionamento alternative in altri paesi terzi. L'argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta.

(171)

Sulla base di quanto precede, e in particolare del fatto che le misure contro la Cina non sembrano aver avuto un effetto negativo sugli utilizzatori che hanno collaborato, la Commissione ha concluso che se le misure fossero mantenute l'impatto sulla situazione economica di tali operatori non sarebbe significativo.

4.   Interesse dei fornitori

(172)

Quattro fornitori di materie prime dell'Unione si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Le loro vendite di materie prime all'industria dell'Unione rappresentavano solo una piccola parte del loro fatturato complessivo. Due di questi fornitori hanno contestato questa conclusione, sostenendo che la scomparsa dell'industria dell'Unione avrebbe un impatto significativo sulla loro attività economica. Questi fornitori hanno sostenuto che l'effetto di un'eventuale interruzione della produzione di MSG nell'Unione avrebbe un effetto negativo sulla loro attività complessiva, poiché gli impianti di produzione dello zucchero non possono evitare di produrre un certo volume di sciroppi di zucchero e melasse, di cui l'industria dell'Unione è il principale acquirente. Se lo zucchero in tali forme rimanesse invenduto, questo potrebbe avere ripercussioni sull'efficienza complessiva dell'impianto in questione.

(173)

Tali affermazioni non sono state tuttavia suffragate da elementi di prova e sono state pertanto respinte.

5.   Altre argomentazioni

(174)

Una parte interessata ha sostenuto che gli effetti delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina dovessero essere valutate cumulativamente con gli effetti delle misure istituite sulle importazioni di MSG dall'Indonesia.

(175)

L'impatto di entrambe le misure sugli utilizzatori è stato analizzato nel contesto della disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Dall'analisi è emerso che vari paesi terzi avevano il potenziale per esportare MSG nell'Unione. Tali paesi terzi erano effettivamente presenti sul mercato dell'Unione prima che le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia entrassero nell'Unione in quantitativi sempre maggiori.

6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(176)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore contro la Cina.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(177)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo successivamente a tale comunicazione entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.

(178)

Da quanto precede consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di MSG originario della Cina, istituite con regolamento (CE) n. 1187/2008, dovrebbero restare in vigore.

(179)

Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(180)

Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.

33,8

A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.

36,5

A884

Tutte le altre società

39,7

A999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

(3)  GU C 60 dell'1.3.2013, pag. 10.

(4)  GU C 349 del 29.11.2013, pag. 14.

(5)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU C 349 del 29.11.2013, pag. 5).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1).

(7)  Coincidente con gli esercizi finanziari (da aprile a marzo) dell'unico produttore dell'Unione: esercizio 2010/2011, esercizio 2011/2012, esercizio 2012/2013, PI.

(8)  Regolamento (CE) n. 1187/2008.

(9)  GU C 349 del 29.11.2013, pag. 5.

(10)  Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping).

(11)  Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping in vigore.

Fonte: Eurostat

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014

(13)  Regolamento di esecuzione (CE) n. 904/2014.

(14)  Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 16).


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 22 agosto 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia con il regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).

(2)

Il procedimento è stato avviato il 29 novembre 2013 a seguito di una denuncia presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il denunziante»), l'unico produttore di glutammato monosodico dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.

(3)

Come indicato nel considerando 20 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze pertinenti al fine di valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha, se del caso, modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.

(6)

La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive.

(7)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

3.   Campionamento

(8)

In assenza di osservazioni riguardo al metodo di campionamento degli importatori non collegati, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 19 del regolamento provvisorio.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9)

Come indicato nel considerando 21 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è glutammato monosodico originario dell'Indonesia, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 («il prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti. Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati attraverso i dettaglianti, mentre gli imballaggi più grandi, a partire da 20 kg, sono destinati agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del glutammato monosodico non variano tuttavia in base alle dimensioni dell'imballaggio o al grado di purezza.

(10)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 21 a 25 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(11)

In assenza di osservazioni sul valore normale si confermano i considerando da 26 a 31 del regolamento provvisorio.

2.   Prezzo all'esportazione

(12)

Entrambi i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato hanno continuato a sostenere che i prezzi di vendita praticati alle società ad essi collegate dipendevano unicamente da considerazioni di mercato e che la determinazione del prezzo all'esportazione avrebbe quindi dovuto fondarsi sui prezzi di vendita nella transazione tra la società madre in Indonesia e il primo acquirente collegato piuttosto che su un prezzo all'esportazione costruito.

(13)

A sostegno di tale affermazione entrambi i produttori esportatori hanno addotto la mancanza di prove di alcuna compensazione incrociata tra prodotti o di altri costi sostenuti tra la società madre e le loro società collegate. Le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio, pertanto, non avrebbero dovuto fondarsi su questi elementi.

(14)

Un produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la sua società collegata nell'Unione non era un importatore, bensì un intermediario che rivendeva il prodotto nell'Unione prima dello sdoganamento. Tale produttore esportatore ha affermato che, su tale base, le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio, vale a dire che il prezzo di trasferimento tra le società collegate non avrebbe consentito agli importatori collegati di ottenere un profitto ragionevole nell'Unione, non sarebbero pertanto applicabili.

(15)

In via preliminare occorre sottolineare che la semplice esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore è sufficiente a consentire alla Commissione di non considerare attendibili i prezzi all'esportazione effettivi, in quanto l'esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore costituisce uno dei vari motivi per i quali i prezzi all'esportazione effettivi possono essere considerati non attendibili. A causa dell'esistenza di un rapporto di associazione tra fornitore e importatore, i prezzi praticati da un fornitore alla sua società collegata nell'Unione sono prezzi di trasferimento che non dipendono unicamente da considerazioni di mercato che normalmente prevalgono tra società indipendenti. È inoltre chiaro che i costi derivanti dalle attività di una società collegata e il margine di profitto raggiunto da tale società riducono di fatto l'importo ricevuto dal produttore esportatore nella misura in cui tali costi sono di norma sostenuti dall'importatore.

(16)

Nel caso in esame l'inchiesta ha peraltro rivelato che le società collegate pertinenti non ottenevano un margine di profitto sostenibile nell'Unione. A tale riguardo, va notato innanzitutto che il margine di profitto di un importatore non collegato che ha collaborato non ha potuto essere utilizzato in quanto era riservato e non poteva pertanto essere comunicato ai concorrenti. Di conseguenza, come parametro di riferimento è stato utilizzato un margine di profitto già utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'azienda analoga e importato nell'Unione in circostanze simili a quelle del presente caso (3). Questo margine di profitto è la base più obiettiva disponibile allo scopo di giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato. Il margine di profitto ragionevole utilizzato era del 5 %. Poiché il margine di profitto realizzato dalle società collegate nell'Unione è sensibilmente inferiore a tale soglia, e data la non sostenibilità di tali profitti, il prezzo di trasferimento non ha potuto essere considerato attendibile.

(17)

Non è peraltro necessariamente richiesto produrre prove del fatto che vi sia stata compensazione incrociata tra le società collegate o che taluni costi, di norma a carico dell'importatore, siano stati sostenuti da una qualsiasi delle parti. Come menzionato sopra, tali costi sono sempre sostenuti da una società collegata qualora tale società eserciti funzioni di vendita e importazione. Come conseguenza del rapporto di associazione tra le società collegate non è possibile escludere l'esistenza di compensazione incrociata mediante altri prodotti né di tali costi: i prezzi di trasferimento non sono pertanto attendibili.

(18)

Non è rilevante neppure stabilire se la società collegata nell'Unione svolga appieno le funzioni di un importatore o svolga in realtà funzioni diverse. Ciò che importa è stabilire se il prezzo all'esportazione al livello frontiera comunitaria sia attendibile. Come indicato al considerando 15, l'inchiesta attuale ha rivelato che i livelli di prezzo tra società collegate non permettevano alle società collegate nell'Unione di realizzare un margine di profitto ragionevole. Nessuno degli esportatori ha fornito elementi di prova del perché tale margine di profitto sarebbe inadeguato e pertanto le argomentazioni al riguardo dovrebbero essere ritenute infondate. L'argomento secondo cui una di queste società collegate non svolgeva le funzioni di un importatore nell'Unione non era giustificata in quanto, come già menzionato, è irrilevante stabilire quali precise funzioni svolgesse la società nell'Unione. Il fatto che la società svolgesse solo alcune delle funzioni di un importatore trova inoltre necessariamente riscontro nell'ammontare dei costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita delle società collegate, ma certamente non nel margine di profitto utilizzato. Si noti peraltro che il fatto che talune attività siano eseguite dall'impresa collegata prima dell'importazione non significa che il prezzo all'esportazione non possa essere costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente corretto in base agli adeguamenti necessari di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(19)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, i due produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato hanno reiterato le loro argomentazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione. Un produttore esportatore ha contestato le conclusioni di cui al considerando 15, secondo il quale la semplice esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e l'importatore è sufficiente a consentire alla Commissione di non considerare attendibili i prezzi all'esportazione effettivi, sostenendo che ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Lo stesso produttore esportatore ha inoltre argomentato che le considerazioni esposte nel considerando 17, secondo il quale taluni costi sono sostenuti da una società collegata qualora tale società eserciti funzioni di vendita e importazione, non erano fondate su fatti del caso in oggetto. Secondo il produttore esportatore, infine, la Commissione non avrebbe considerato il fatto che i livelli dei prezzi per la società collegata e quelli praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione fossero simili.

(20)

L'altro produttore esportatore ha ribadito che per la determinazione del prezzo all'esportazione andrebbe preso in considerazione il suo prezzo all'esportazione al primo acquirente indipendente alla frontiera dell'Unione, sottolineando che la società collegata agiva soltanto come intermediario e che, tra l'altro, lo sdoganamento veniva effettuato dagli acquirenti indipendenti nell'Unione.

(21)

In risposta a tali argomentazioni va osservato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che, sulla base dei fatti relativi al caso in questione, i prezzi all'esportazione dovrebbero essere costruiti a causa dell'esistenza di un rapporto di associazione tra gli esportatori e le parti collegate. L'inchiesta ha in effetti rivelato che le parti collegate pertinenti non hanno realizzato un margine di profitto sostenibile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. A tale riguardo la funzione della società collegata nell'Unione non è rilevante per determinare se in questo caso i prezzi all'esportazione dovrebbero essere costruiti. Come affermato inoltre al considerando 18, il fatto che le società collegate svolgano soltanto alcune funzioni non rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma si traduce in un minore importo di spese generali, amministrative e di vendita da detrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Si ricorda infine che i produttori esportatori non hanno fornito nuovi elementi di prova che potessero portare a riesaminare tali conclusioni. Per quanto riguarda l'argomentazione connessa ai livelli di prezzo simili praticati a parti collegate e ad acquirenti indipendenti nell'Unione, è opportuno osservare che essa è già stata trattata nel considerando 37 del regolamento provvisorio. L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i livelli di prezzo fossero simili nel caso degli acquirenti indipendenti, i prezzi di trasferimento tra le società collegate non avrebbero consentito agli importatori collegati di ottenere un profitto sostenibile nell'Unione. Tali argomenti dovrebbero quindi essere respinti.

(22)

Gli argomenti relativi all'uso di prezzi all'esportazione costruiti nella presente inchiesta andrebbero quindi respinti.

(23)

Gli stessi due produttori esportatori hanno affermato che, qualora i prezzi all'esportazione fossero, nonostante i loro argomenti di cui ai considerando da 12 a 14, costruiti, il margine di profitto ragionevole del 5 % utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione risulterebbe sopravvalutato e che andrebbe invece utilizzato il margine di profitto reale della loro società collegate, in quanto il livello dei prezzi praticati tra le parti collegate era pari al livello di quelli praticati nei confronti di acquirenti indipendenti.

(24)

Sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 15 a 18 in merito all'attendibilità dei prezzi di trasferimento e dei margini di profitto delle società collegate nell'Unione, tale argomento dovrebbe essere respinto. In ogni caso, le indennità per i costi sostenuti conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si fondavano sulle spese generali, amministrative e di vendita delle società pertinenti e riflettevano quindi le attività di tali società, a prescindere dalle funzioni delle stesse. Tale argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(25)

Uno dei suddetti produttori esportatori ha sostenuto che, nel caso di specifiche transazioni con una società non collegata al produttore esportatore, il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere fondato sul prezzo realmente pagato o pagabile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. La Commissione ha constatato tuttavia che le vendite in questione non erano vendite all'esportazione verso l'Unione. Su tale base le transazioni in questione sono state escluse dal calcolo per la determinazione del prezzo all'esportazione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha contestato tale esclusione argomentando che la Commissione dovrebbe tener conto di tutte le vendite del prodotto in esame del produttore esportatore verso l'Unione. Tutte le vendite all'acquirente indipendente in questione sono state comunque prese in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione. Tutte le transazioni successive da tale acquirente indipendente devono essere escluse, in primo luogo poiché non sono vendite all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base e, in secondo luogo, in quanto vi è un rischio di doppia contabilizzazione. Su tale base, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.

(26)

In assenza di altre osservazioni relative alla determinazione del prezzo all'esportazione, le conclusioni raggiunte nei considerando da 32 a 38 del regolamento provvisorio sono state confermate.

3.   Confronto

(27)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie i due produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato che i costi sostenuti per la movimentazione delle merci dalla fabbrica al magazzino siano stati considerati costi logistici interni, non influendo così sulla comparabilità dei prezzi.

(28)

Uno dei produttori esportatori disponeva di vari magazzini di distribuzione sul mercato interno dai quali spediva il glutammato monosodico agli acquirenti finali. Tale produttore esportatore ha obiettato che il costo del trasporto dalla fabbrica al magazzino dovrebbe essere considerato un costo di nolo sul mercato interno ed essere dedotto dal valore normale, in quanto nessuno di questi costi è stato sostenuto sulle vendite all'esportazione. L'altro produttore esportatore ha argomentato che, in taluni casi, il costo di movimentazione delle merci al magazzino potrebbe essere ricollegato a una specifica fattura, figurando così come una spesa di vendita diretta inclusa nel prezzo praticato agli acquirenti e incidendo sulla comparabilità dei prezzi. Tale costo dovrebbe quindi essere detratto dal valore normale.

(29)

I magazzini sono considerati parte dei locali di un produttore esportatore e un prodotto è pronto per essere venduto solo a partire dal momento in cui si trova in magazzino. La distanza tra il magazzino e la fabbrica, come pure il fatto che il trasporto dalla fabbrica al magazzino possa essere ricollegato a una specifica transazione di vendita sul mercato interno, sono irrilevanti: tali costi sono infatti tipicamente sostenuti prima della vendita, quindi non si tratta di una spesa di vendita diretta che incida sulla comparabilità dei prezzi. In base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, le argomentazioni al riguardo dovrebbero quindi essere respinte.

(30)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore che ha collaborato, che esportava glutammato monosodico per il tramite di una società collegata sita al di fuori dell'Unione, ha sostenuto che la sua esportazione non dovrebbe essere sottoposta agli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto la società collegata al di fuori dell'Unione non agiva in qualità di agente e non operava sulla base di commissioni. Il produttore esportatore ha inoltre obiettato che la maggiorazione per la società collegata in questione, addotta come base per l'adeguamento effettuato, non incide sulla comparabilità dei prezzi in quanto, nel costruire il prezzo all'esportazione, la Commissione aveva già detratto, a livello della società collegata nell'Unione, un margine di profitto ragionevole inteso a coprire tutti i margini di profitto di tutte le transazioni interaziendali. Il produttore esportatore ha anche affermato che, semmai, ad essere detratti dal prezzo all'esportazione costruito dovrebbero essere solamente i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita della società collegata al di fuori dell'Unione.

(31)

L'inchiesta ha stabilito che la società collegata sita al di fuori dell'Unione ha mantenuto una maggiorazione su ogni vendita all'esportazione verso l'Unione. Tale maggiorazione ha inciso sulla comparabilità dei prezzi in quanto è stata mantenuta soltanto sulle vendite all'esportazione e non sulle vendite sul mercato interno. L'obiezione secondo cui il margine di profitto della società collegata sarebbe già stato preso in considerazione nel costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non ha potuto essere accolta. In effetti, gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base hanno obiettivi diversi, sono separati e distinti l'uno dall'altro e sono disciplinati da norme sostanziali diverse. L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è volto a stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, mentre l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è volto a garantire la comparabilità tra il prezzo all'esportazione e il valore normale. Una volta che il prezzo all'esportazione è stato debitamente stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafi 8 o 9, del regolamento di base, eventuali altri adeguamenti applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, non riguardano più il prezzo all'esportazione in quanto tale né non sono in alcun modo intesi a determinare il valore normale e il prezzo all'esportazione in quanto tali. Il produttore esportatore che ha collaborato non tiene dunque conto dell'obiettivo dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, che non consiste nel determinare il prezzo all'esportazione in quanto tale bensì nel rendere il prezzo comparabile al valore normale. Il margine di profitto ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non copre ogni singola maggiorazione possibile realizzata nello stesso canale di vendita. Per quanto riguarda l'importo da adeguare, l'adeguamento effettuato rispecchia la maggiorazione reale applicata dalle società collegate e responsabile in quanto tale di incidere in termini reali sui prezzi e sulla loro comparabilità. Non vi è quindi alcun motivo di sostituirlo con un altro importo teorico. Infine, la Commissione può tenere conto del fatto che la società collegata sita al di fuori dell'Unione percepisce pagamenti (sotto forma del margine di rialzo trattenuto dalla società collegata sulle vendite da essa fatturate agli acquirenti nell'Unione). Per poter figurare come impresa soggetta all'imposta sulle società nel paese sito al di fuori dell'Unione (la cui aliquota d'imposta è nettamente inferiore a quella vigente in Indonesia) per questi pagamenti, la società collegata deve svolgere un'attività economica reale nel paese in questione. In quanto tale il produttore esportatore indonesiano non può cercare di assicurarsi il trattamento fiscale favorevole che ottiene dalla presenza di una società collegata nel paese al di fuori dell'Unione nonché l'attività economica di quest'ultima in tale giurisdizione e contemporaneamente asserire, nel contesto di un procedimento antidumping, che tale società collegata non svolge alcuna attività economica. Tali argomentazioni dovrebbero quindi essere respinte.

(32)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito le proprie obiezioni in merito all'adeguamento relativo alla maggiorazione della sua società collegata e ha contestato che le considerazioni di natura fiscale dovrebbero essere trattate nel contesto di un'inchiesta antidumping. Pur non negando il fatto che la sua società collegata svolgesse attività commerciali nel paese terzo interessato, il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che le attività commerciali relative al prodotto in esame erano limitate. È stato altresì ribadito che le attività della società collegata erano chiaramente diverse da quelle di un agente e che la società collegata non riceveva da parte del produttore esportatore alcuna commissione sulle vendite verso l'Unione. Il produttore esportatore ha infine nuovamente sottolineato che, nel costruire il prezzo all'esportazione, la Commissione aveva già detratto, a livello della società collegata nell'Unione, un margine di profitto ragionevole inteso a coprire tutti i margini di profitto di tutte le transazioni interaziendali. A questo proposito il produttore esportatore ha affermato che, nel caso di vendite consecutive tra società collegate, la prassi della Commissione consisterebbe in effetti nel detrarre esclusivamente il margine di profitto della società collegata che effettua la vendita diretta all'acquirente indipendente nell'Unione, ma non i margini di profitto delle altre società collegate nello stesso canale di vendita.

(33)

Si osserva che, in questo caso, l'esistenza di un'entità fiscale diversa può costituire un'indicazione di importanti attività economiche svolte dalla parte collegata sita al di fuori dell'Unione in quanto tali attività sono necessarie a norma del diritto fiscale nazionale. Nella fattispecie, e come indicato al considerando 31, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il produttore esportatore interessato abbia una parte collegata al di fuori dell'Unione che svolge un'importante attività economica, nonché del fatto che tale parte collegata al di fuori dell'Unione trattenesse una maggiorazione su ogni transazione di vendita del prodotto in esame tra le parti collegate, incidendo pertanto sulla comparabilità dei prezzi all'esportazione del glutammato monosodico verso l'Unione. Come indicato al considerando 31, inoltre, l'importo sul quale si è fondato l'adeguamento rispecchiava la maggiorazione reale verificata applicata tra le società collegate, rispecchiando quindi con precisione anche le attività della società collegata. Tali argomenti dovrebbero quindi essere respinti.

(34)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie lo stesso produttore esportatore ha contestato l'adeguamento applicato per le commissioni versate sul prezzo all'esportazione, sostenendo che non si trattava di spese di vendita dirette ma di spese pagate su base mensile, quindi non legate ad una specifica transazione e non incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Questo produttore esportatore ha sostenuto che le commissioni versate avevano un effetto solo tra le società collegate e che pertanto l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non sarebbe applicabile. Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che, presupponendo che esso fosse considerato un'unica entità economica con la sua società collegata, qualsiasi trasferimento di denaro all'interno di tale entità economica non avrebbe rappresentato una spesa o un'entrata per l'entità economica stessa.

(35)

L'inchiesta ha accertato che, secondo un «accordo sulle commissioni» tra il produttore esportatore e la sua società collegata, le commissioni diventavano esigibili quando il produttore esportatore in Indonesia vendeva ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione direttamente (anziché per il tramite della sua società collegata). La commissione versata era direttamente vincolata all'importo netto della vendita. Il nesso diretto tra la vendita e la commissione pagata incideva pertanto sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(36)

Infine, il presupposto secondo il quale le società collegate erano considerate un'unica entità economica è inesatto. Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore disponeva di un servizio addetto alle esportazioni pienamente operativo e che non vi era alcuna duplicazione delle funzioni connesse alle esportazioni tra il produttore esportatore e l'importatore collegato. La società collegata non può pertanto essere considerata un servizio vendite interno e tali argomenti dovrebbero essere respinti.

(37)

In alternativa, qualora i prezzi all'esportazione fossero adeguati in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, il produttore esportatore ha argomentato che anche le commissioni pagate dovrebbero essere escluse dai costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita della società collegata detratti dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ciononostante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nel costruire un prezzo all'esportazione attendibile andrebbero detratti dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell'Unione tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, e non esiste una base giuridica per compensare tali costi attraverso un qualsiasi reddito come suggerito dal produttore esportatore. Le spese generali, amministrative e di vendita della società collegata nell'Unione facevano inoltre capo a un canale di vendita diverso (ossia per il tramite dell'acquirente collegato) rispetto ai redditi delle commissioni, che si inserivano nel canale della vendita ad acquirenti indipendenti. Infine, l'adeguamento effettuato per tener conto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e la determinazione del prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafi 8 o 9, hanno scopi diversi e rappresentano due fasi diverse dell'analisi del dumping.

(38)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore ha ribadito le proprie argomentazioni riguardo alle commissioni di cui al considerando 35 e ha sostenuto che sarebbe incoerente ritenere non attendibili i prezzi di trasferimento tra parti collegate da un lato e, dall'altro, adeguare il prezzo all'esportazione sulla base di un accordo sulle commissioni tra le parti collegate. Il produttore esportatore ha anche contestato le conclusioni di cui al considerando 35 secondo le quali la commissione versata era direttamente vincolata all'importo netto della vendita e che esisteva pertanto un nesso diretto tra la vendita e la commissione pagata che incideva sulla comparabilità dei prezzi, in quanto tale commissione veniva versata su base mensile e i dettagli del calcolo della commissione non erano divulgati tra le parti.

(39)

Il produttore esportatore non ha suffragato ulteriormente le proprie argomentazioni né ha fornito a sostegno delle stesse alcun altro elemento concreto che potesse portare a riesaminare le conclusioni di cui sopra. Le conclusioni raggiunte nei considerando da 35 a 37 sono pertanto confermate.

(40)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha reclamato un adeguamento del valore normale per tener conto di incentivi e sconti promozionali. Il produttore esportatore ha sostenuto che tali costi non venivano sostenuti sulle vendite all'esportazione verso l'Unione ma avevano un impatto diretto sul prezzo di vendita sul mercato interno. A sostegno di tale argomento il produttore esportatore ha affermato che, almeno in alcuni casi, tali spese potevano essere imputate a specifiche transazioni di vendita sul mercato interno. Tale produttore esportatore ha infine argomentato che gli incentivi e gli sconti promozionali rispecchiavano i diversi stadi commerciali sul mercato interno (nel quale il glutammato monosodico era venduto direttamente ai dettaglianti) da un lato e le vendite verso l'Unione (effettuate a operatori commerciali e distributori) dall'altro.

(41)

L'inchiesta ha rivelato che gli incentivi e gli sconti promozionali erano legati più a conti clienti che non a specifiche transazioni. Gli incentivi e gli sconti promozionali erano sostenuti a prescindere dal fatto che il prodotto alla fine venisse venduto. L'inchiesta ha inoltre rivelato che i costi ufficialmente collegati a una specifica transazione di vendita non si riflettevano di fatto sul prezzo. Su questa base si è concluso che gli incentivi e gli sconti promozionali non incidevano né sui prezzi né sulla loro comparabilità e che tale argomentazione dovrebbe essere respinta.

(42)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il glutammato monosodico in cristalli di grandi dimensioni (mesh size) aveva caratteristiche fisiche diverse ed è stato venduto a uno stadio commerciale diverso rispetto al glutammato monosodico esportato nell'Unione. Il produttore esportatore ha sostenuto dunque che il glutammato monosodico in cristalli di grandi dimensioni dovrebbe essere escluso ai fini della determinazione del valore normale.

(43)

L'inchiesta ha stabilito l'esistenza di diverse dimensioni di presentazione (mesh size) del prodotto: in polvere, fine, piccola, normale e grossa. La definizione del prodotto ricomprende tutte le dimensioni di presentazione, in quanto esse hanno le stesse caratteristiche di base e gli stessi usi finali e sono intercambiabili. Ai fini della determinazione del valore normale andrebbero quindi inclusi tutti i tipi di prodotto. L'inchiesta ha inoltre stabilito che le diverse mesh size non rappresentano un fattore di costo.

(44)

Dall'inchiesta è emerso altresì che gli acquirenti che acquistavano glutammato monosodico di grandi dimensioni di presentazione sul mercato interno ne acquistavano anche di altre dimensioni. Non vi sono prove del fatto che la differenza di prezzo constatata per il glutammato monosodico di grandi dimensioni fosse da attribuire alle caratteristiche fisiche del prodotto o allo stadio commerciale, in quanto essa poteva essere ricondotta anche ad altri elementi, quali gli acquirenti e i volumi acquistati. Il produttore esportatore, infine, non ha quantificato le pretese differenze nelle caratteristiche fisiche. Gli argomenti al riguardo dovrebbero quindi essere respinti.

(45)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, le conclusioni raggiunte nei considerando da 39 a 46 del regolamento provvisorio sono state confermate.

4.   Margini di dumping

(46)

In assenza di osservazioni si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping quale descritta ai considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

(47)

Tenuto conto dell'esclusione di talune transazioni dalla determinazione del prezzo all'esportazione di un produttore esportatore di cui al considerando 25, e in assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2 %

PT. Miwon Indonesia

13,3 %

Tutte le altre società

28,4 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(48)

Le parti interessate hanno ribadito che la Commissione dovrebbe escludere il produttore dell'Unione che ha collaborato dal novero dell'industria dell'Unione a causa dell'omessa collaborazione da parte di un produttore esportatore dell'Indonesia collegato a tale produttore. Esse hanno affermato che il quadro pregiudizievole potrebbe essere influenzato da tale rapporto.

(49)

La parti interessate non hanno presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova al riguardo. In particolare, esse non hanno suffragato con prove sufficienti la loro affermazione in merito alla misura in cui il quadro pregiudizievole avrebbe potuto essere influenzato. Come indicato nel considerando 53 del regolamento provvisorio, in questo caso non vi è alcuna necessità di escludere il produttore dell'Unione che ha collaborato dal novero dell'industria dell'Unione, nonostante sia collegato al produttore esportatore in Indonesia che non ha collaborato, perché tale unico produttore dell'Unione ha collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta ed è stato sottoposto ad una verifica completa. L'omessa collaborazione all'inchiesta da parte di un produttore esportatore indonesiano non ha pertanto avuto alcuna ripercussione sullo svolgimento dell'inchiesta. Tale argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(50)

Dopo la divulgazione le parti interessate hanno ribadito il loro argomento, secondo cui il produttore dell'Unione che ha collaborato dovrebbe essere escluso dal novero dell'industria dell'Unione a causa dell'omessa collaborazione da parte di un produttore esportatore dell'Indonesia ad esso collegato. Le parti in questione hanno sostenuto che l'omessa collaborazione da parte del suddetto produttore esportatore collegato in Indonesia potrebbe aver influenzato il quadro pregiudizievole dell'industria dell'Unione. In sostanza, esse hanno affermato che i prezzi del glutammato monosodico erano negoziati su base mondiale e che, a causa di tale rapporto, si è creato un rischio di compensazione incrociata che consisteva nel ridurre i prezzi per i clienti nel mercato dell'Unione praticando prezzi più elevati nel mercato di un paese terzo. Non collaborando all'inchiesta, il produttore esportatore collegato in Indonesia ha impedito alla Commissione di verificare se tale compensazione incrociata ha avuto luogo.

(51)

Le parti interessate si sono limitate a sollevare l'argomento, senza tuttavia suffragarlo con elementi di prova concreti. In ogni caso, per quanto riguarda i prezzi praticati dal produttore dell'Unione ai propri acquirenti sul mercato dell'Unione, verificati durante l'inchiesta, nulla indicava che tali prezzi fossero stati ridotti per ragioni di compensazione incrociata. Al contrario, come indicato al considerando 100 del regolamento provvisorio, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni indonesiane sono diminuiti dell'8 %, esercitando sui prezzi praticati nel mercato dell'Unione una pressione tale da impedire all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi in linea con l'aumento dei costi. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione nel suo complesso è stata pertanto costretta a diminuire i propri prezzi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

In assenza di altre osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, le conclusioni di cui ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.   Consumo dell'Unione

(53)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che la descrizione dell'andamento del consumo dell'Unione al considerando 55 del regolamento provvisorio era incompleta. Tale parte ha sostenuto, in particolare, che la diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 è da attribuirsi alla sostituzione delle importazioni dal Vietnam con quelle, meno costose, dall'Indonesia: gli acquirenti nell'Unione, non aspettandosi ulteriori aumenti di prezzo, avrebbero a questo punto venduto le scorte accumulate, con una conseguente riduzione del volume complessivo delle vendite nell'Unione.

(54)

Le circostanze descritte dalla parte interessata in questione non sono di per sé in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 55 del regolamento provvisorio, secondo cui la diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 si deve principalmente a una riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno. Nello specifico tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 sono diminuite sia le vendite dell'industria dell'Unione sia le importazioni da paesi terzi. A fronte di una diminuzione delle importazioni totali di solo il 2 % (cfr. il considerando 107 del regolamento provvisorio), il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è invece crollato del 16 % (considerando 72 del regolamento provvisorio). Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha coinciso con il calo del volume di produzione dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella al considerando 68 del regolamento provvisorio.

(55)

Come indicato nella tabella al considerando 104 del regolamento provvisorio, invece, le importazioni dal Vietnam tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 sono aumentate, contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata di cui sopra, mentre le importazioni da altri paesi terzi come il Brasile sono diminuite durante lo stesso periodo quasi del 60 %. L'ipotesi che le importazioni dal Vietnam siano state sostituite da importazioni dall'Indonesia non trova pertanto riscontro nelle conclusioni.

(56)

La parte interessata inoltre non ha dimostrato la fondatezza dell'affermazione secondo la quale gli utilizzatori avrebbero accumulato scorte prima del periodo in esame per poi venderle in quantitativi sempre maggiori quando le importazioni dall'Indonesia sono aumentate. Neanche tali affermazioni hanno trovato riscontro nel corso dell'inchiesta. Le argomentazioni della parte interessata a questo riguardo andrebbero pertanto respinte.

(57)

In assenza di altre osservazioni relative al consumo dell'Unione, le conclusioni raggiunte nei considerando da 52 a 55 del regolamento provvisorio sono state confermate.

3.   Importazioni dal paese interessato

(58)

In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, le conclusioni raggiunte nei considerando da 56 a 66 del regolamento provvisorio sono state confermate.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(59)

Una delle parti interessate ha sostenuto che, sebbene il volume della produzione e il tasso di utilizzo degli impianti siano diminuiti durante il periodo in esame, tale diminuzione è da attribuire semplicemente a un aumento consistente registrato prima di tale periodo. La parte in questione ha sostenuto che, di conseguenza, tale diminuzione nel periodo in esame non doveva essere considerata un andamento negativo e che non rispecchiava un pregiudizio subito. Per valutare l'andamento degli indicatori del pregiudizio, tuttavia, sono prese di regola in considerazione solo le tendenze emerse durante il periodo in esame. In questo caso non vi era alcuna ragione valida per discostarsi da tale prassi e valutare l'andamento degli indicatori del pregiudizio su un periodo più lungo. Tale argomento andrebbe pertanto respinto.

(60)

La stessa parte interessata ha asserito che l'eventuale inclusione di sottoprodotti potrebbe aver gonfiato i costi di produzione dell'industria dell'Unione, incidendo anche sulla redditività. Tale asserzione non era corretta. I costi di produzione dell'industria dell'Unione, inclusi quelli dei sottoprodotti, sono stati sottoposti a verifica e la loro completezza e correttezza sono state sufficientemente dimostrate. Tale argomentazione andrebbe pertanto respinta.

(61)

In assenza di altre osservazioni relative all'andamento degli indicatori del pregiudizio, le conclusioni raggiunte nei considerando da 67 a 93 del regolamento provvisorio sono state confermate.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(62)

Una parte interessata ha argomentato che non tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo e che l'esistenza di un tale andamento per alcuni indicatori di pregiudizio non permette, da sola, di concludere che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole.

(63)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, non occorre che tutti gli indicatori del pregiudizio abbiano un andamento negativo per accertare l'esistenza di un pregiudizio. L'argomentazione non era tra l'altro corretta, in quanto l'inchiesta ha dimostrato che quasi tutti gli indicatori del pregiudizio mostravano un andamento negativo durante il periodo in esame. Tali argomentazioni andrebbero pertanto respinte.

(64)

Sulla base di quanto suesposto e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(65)

Una parte ha affermato che, in base alle conclusioni di cui al considerando 66 del regolamento provvisorio, che indicavano un margine di sottoquotazione medio ponderato tra lo 0 % e il 5 % per le importazioni dall'Indonesia durante il periodo dell'inchiesta, tali importazioni non possono aver causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in quanto non avrebbero potuto esercitare alcuna pressione sui prezzi praticati nel mercato dell'Unione.

(66)

Tale affermazione non è stata corroborata dai dati dell'inchiesta. Come indicato nei considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio, le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia sono notevolmente aumentate durante il periodo in esame, sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Tale aumento ha coinciso con un calo del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tali importazioni in notevoli quantità hanno costretto l'industria dell'Unione ad abbassare i propri prezzi per allinearli al livello di prezzo delle importazioni indonesiane. I margini di sottoquotazione accertati erano pertanto effettivamente bassi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di fissare i propri prezzi in linea con l'aumento dei costi, il che ha comportato un significativo calo della sua redditività durante il periodo in esame. Ciò è confermato dall'entità dei margini di pregiudizio accertati, compresi tra il 24,9 % e il 47,0 %, come indicato nel considerando 125. Tale argomento dovrebbe quindi essere respinto.

(67)

In assenza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 98 a 101 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

2.1.   Effetto delle importazioni provenienti dalla Cina

(68)

Due parti interessate hanno asserito che, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 103 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi hanno avuto un impatto negativo sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e possono essere ritenute concause del pregiudizio notevole.

(69)

In termini assoluti il volume delle importazioni cinesi è rimasto a livelli modesti durante il periodo in esame, come indicato nel considerando 102 del regolamento provvisorio. Se si prendono inoltre in considerazione i dazi antidumping, i prezzi all'importazione erano a livelli superiori rispetto sia ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sia ai prezzi delle importazioni indonesiane. In considerazione del volume e dei livelli di prezzi delle importazioni originarie dalla Cina, l'asserzione secondo la quale le importazioni cinesi potevano essere ritenute concause del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stata respinta.

(70)

Le conclusioni raggiunte nei considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(71)

In assenza di osservazioni riguardo all'effetto delle importazioni da altri paesi terzi, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 104 a 108 del regolamento provvisorio.

2.3.   Andamento del consumo dell'Unione

(72)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione è coincisa con la diminuzione del consumo dell'Unione e che è stata questa, pertanto, la causa principale del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(73)

Come indicato nel considerando 109 del regolamento provvisorio il calo del consumo è stato solo del 2 %, mentre le vendite dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame sono diminuite del 17 %. Il calo del consumo non può pertanto spiegare il calo del volume delle vendite, molto più consistente. Le importazioni dall'Indonesia, inoltre, sono aumentate nonostante il consumo in diminuzione. Tale argomentazione andrebbe pertanto respinta.

(74)

In assenza di altre osservazioni al riguardo, le conclusioni di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.4.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(75)

In assenza di osservazioni riguardo all'effetto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 110 a 112 del regolamento provvisorio.

2.5.   Pretese inefficienze dell'industria dell'Unione

(76)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, due parti hanno ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle pretese inefficienze inerenti al processo produttivo di tali industria, compreso l'uso inefficiente delle risorse da parte dell'industria dell'Unione.

(77)

Tali parti non sono state in grado di precisare la natura delle pretese inefficienze. Come indicato nel considerando 113 del regolamento provvisorio, l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna inefficienza potenziale dell'industria dell'Unione e le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.

(78)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni una parte interessata ha ribadito le proprie argomentazioni circa le inefficienze dell'industria dell'Unione. A tale proposito la parte interessata ha sostenuto che le chiusure per operazioni di manutenzione, l'assorbimento di una società precedentemente affiliata, l'aumento del costo del lavoro nonché consistenti investimenti futuri e il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione non sono stati esaminati.

(79)

Contrariamente a quanto affermato, i fattori sopra menzionati sono stati analizzati dalla Commissione come indicato nei considerando da 94 a 96 (chiusure per operazioni di manutenzione), 89 e 90 (assorbimento di una società precedentemente affiliata), 91 (costo del lavoro) e 82 e 83 (investimenti), ma non è emersa alcuna potenziale inefficienza dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(80)

In assenza di altre osservazioni al riguardo, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio.

2.6.   La crisi finanziaria

(81)

In assenza di osservazioni riguardo all'effetto della crisi finanziaria, sono state confermate le conclusioni raggiunte nel considerando 114 del regolamento provvisorio.

2.7.   Investimenti e obblighi imposti dall'Unione in materia di sicurezza

(82)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio è imputabile all'elevato livello di investimenti realizzati dall'industria dell'Unione. Tale parte ha sostenuto che è irrilevante stabilire se tali investimenti fossero necessari, in quanto andrebbero analizzati solo i loro effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione e in particolare i loro effetti sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(83)

La parte interessata non ha spiegato in quale misura gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione possano aver inciso sulla redditività della stessa. Come descritto nel considerando 116 del regolamento provvisorio, gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione si fondavano su decisioni aziendali ragionevoli e non potevano essere considerati inopportuni. I costi di investimento sono inoltre stati ammortizzati nel tempo e non hanno perciò inciso in modo significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. Le argomentazioni della parte interessata a questo riguardo sono state pertanto respinte.

(84)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, questa parte interessata ha ribadito che il pregiudizio era stato causato dagli obblighi in materia di sicurezza e dai notevoli investimenti realizzati dall'industria dell'Unione per conformarsi a tali obblighi. Essa ha inoltre ribadito che il fatto che si trattasse di decisioni aziendali ragionevoli era irrilevante e che l'analisi avrebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente l'effetto sulla redditività. A questo proposito è stato infine sostenuto che il fatto che i costi degli investimenti siano stati ammortizzati nel tempo era irrilevante.

(85)

Contrariamente a quanto affermato, la valutazione ha preso in considerazione l'effetto sugli investimenti realizzati sulla redditività dell'industria dell'Unione. L'ammortamento dei costi di investimento è un fattore di costo pertinente per la determinazione della redditività e doveva pertanto essere preso in considerazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(86)

In assenza di altre osservazioni relative agli effetti degli investimenti e degli obblighi imposti dall'Unione in materia di sicurezza, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio.

2.8.   Costi delle materie prime e di altra natura

2.8.1.   Costi di produzione

(87)

Una parte interessata ha argomentato che la redditività è diminuita a causa del parallelo aumento generalizzato dei costi di produzione. Il pregiudizio è pertanto causato da tale aumento dei costi di produzione piuttosto che dalle importazioni provenienti dall'Indonesia.

(88)

Come indicato nel considerando 100 del regolamento provvisorio, l'aumento dei costi di produzione non ha potuto riflettersi sui prezzi di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia. La diminuzione della redditività è stata dunque principalmente dovuta all'aumento delle importazioni oggetto di dumping e tale argomento dovrebbe essere respinto.

2.8.2.   Assorbimento di una società precedentemente affiliata

(89)

La stessa parte interessata ha obiettato che gli effetti dell'assorbimento di una società precedentemente affiliata sulla redditività dell'industria dell'Unione non è stata analizzata in modo sufficiente. Tale parte ha sostenuto che l'assorbimento in questione ha inciso negativamente sulla redditività, cagionando così il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(90)

La Commissione ha inoltre proceduto a un ulteriore esame degli effetti dell'assorbimento di una società precedentemente affiliata sugli indicatori del pregiudizio pertinenti quali i costi di produzione, l'occupazione, gli investimenti e la redditività. Va notato che la società affiliata in questione è stata coinvolta solo nella vendita del prodotto in esame. Si è riscontrato che durante l'esercizio finanziario in cui l'assorbimento ha avuto luogo (esercizio 2011/2012) l'industria dell'Unione ha realizzato utili. Nell'esercizio finanziario successivo (2012/2013) la redditività è diventata invece negativa. Ciò è tuttavia coinciso con un aumento del volume delle importazioni dall'Indonesia, di fatto raddoppiato in quello stesso anno. Su tale base, l'analisi non ha confermato che l'assorbimento di una società precedentemente affiliata abbia avuto un impatto negativo significativo sulla redditività, e le argomentazioni formulate a tale riguardo andrebbero pertanto respinte.

2.8.3.   Costo del lavoro

(91)

Varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è da attribuirsi all'aumento del costo del lavoro. Sebbene all'aumento dei costi complessivi durante il periodo in esame abbia contribuito anche l'aumento del costo del lavoro, l'inchiesta ha dimostrato che l'impatto di tale fattore sul costo totale di produzione non è stato significativo (il dato esatto non può essere indicato per ragioni di riservatezza). Su tale base l'aumento del costo del lavoro non può essere considerato responsabile del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e le argomentazioni a tale riguardo dovrebbero essere respinte.

(92)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha obiettato che il costo del lavoro non avrebbe dovuto essere valutato in modo isolato, ma che sarebbe stato più pertinente prendere in considerazione l'impatto dell'aumento dei vari elementi di costo nel loro insieme.

(93)

Come indicato nei considerando 87 e 88, l'aumento dei costi di produzione nel loro complesso è stato valutato dalla Commissione e pertanto l'argomento al riguardo è stato respinto.

2.8.4.   Chiusure per operazioni di manutenzione

(94)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che il calo della produzione e delle vendite era attribuibile alle chiusure per operazioni di manutenzione praticate dall'industria dell'Unione, che a loro volta hanno provocato il calo del volume delle vendite. Il calo della produzione e del volume delle vendite dell'industria dell'Unione non dovrebbe pertanto essere attribuito alle importazioni dall'Indonesia.

(95)

L'inchiesta ha rivelato che la diminuzione della produzione tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta coincide in effetti con l'arresto prolungato della produzione per operazioni di manutenzione, alle quali tuttavia si è proceduto nel periodo in esame solamente nel tentativo di ridurre le scorte ingenti accumulate a causa del calo delle vendite negli anni precedenti.

(96)

La diminuzione della produzione e delle vendite è stata dunque una conseguenza dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping di glutammato monosodico dall'Indonesia e tale argomento dovrebbe essere respinto.

(97)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte interessata ha ribadito che il pregiudizio era imputabile alle chiusure per operazioni di manutenzione e che era irrilevante se tali chiusure fossero necessarie o meno. La parte ha sostenuto che per valutare l'impatto sulla redditività dell'industria dell'Unione si sarebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente l'impatto delle chiusure in questione.

(98)

Come indicato nei considerando 95 e 96, le chiusure per operazioni di manutenzione sono dipese dalla diminuzione delle vendite, la quale a sua volta è dipesa dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia. Sono state dunque le importazioni dall'Indonesia a causare di fatto le chiusure per operazioni di manutenzione, le quali non possono dunque essere valutate isolatamente né considerate responsabili di aver inficiato il nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito. L'argomento della parte interessata in questione è stato pertanto respinto.

2.8.5.   Svalutazione della rupia indonesiana

(99)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che la svalutazione della rupia indonesiana tra gennaio 2012 e gennaio 2014 ha conferito ai produttori esportatori un vantaggio comparativo non correlato alle loro decisioni in materia di prezzi. Tale parte ha argomentato che occorrerebbe esaminare l'impatto di questo fattore.

(100)

In questo contesto va rammentato che l'effetto verosimile delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria dell'Unione è accertato essenzialmente stabilendo la sottoquotazione, la depressione e il contenimento dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un'altra valuta per essere comparabili. Il ricorso a tassi di cambio in questo contesto serve pertanto unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. È perciò evidente che, in questo caso, il tasso di cambio non può essere considerato un fattore che abbia causato un pregiudizio all'industria dell'Unione in quanto è inseparabile dalle importazioni stesse. L'argomento andrebbe pertanto respinto.

2.8.6.   Conclusioni

(101)

In assenza di altre osservazioni relative all'effetto dei costi delle materie prime e di altra natura, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 117 a 120 del regolamento provvisorio.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(102)

In assenza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, le conclusioni raggiunte nei considerando da 121 a 125 del regolamento provvisorio sono state confermate.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(103)

In assenza di osservazioni riguardo all'interesse dell'industria dell'Unione, i considerando da 127 a 129 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(104)

In assenza di osservazioni riguardo all'interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti, i considerando da 130 a 132 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

3.   Interesse degli utilizzatori

(105)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un utilizzatore ha ribadito l'argomentazione di cui al considerando 140 del regolamento provvisorio, secondo cui il consumo dell'Unione di glutammato monosodico è destinato ad aumentare in modo significativo, in particolare a causa di un divieto da parte dell'UE dell'uso di fosfati e di altri composti del fosforo, che saranno sostituiti dal glutammato monosodico per l'uso nel settore non alimentare. Tale utilizzatore ha successivamente sostenuto che la capacità dell'industria dell'Unione non sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda crescente sul mercato dell'Unione. La parte in questione ha inoltre affermato che un aumento del consumo andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione in quanto le consentirebbe di aumentare il proprio volume di vendite. Lo stesso utilizzatore ha ribadito che non esisterebbero sufficienti fonti alternative di approvvigionamento, in particolare perché i produttori di altri paesi terzi appartenevano anch'essi al gruppo di società cui appartiene l'industria dell'Unione e non approvvigionano pertanto il mercato dell'Unione.

(106)

Come indicato nel considerando 141 del regolamento provvisorio, è difficile prevedere quali ripercussioni avrà il nuovo quadro legislativo in merito al divieto d'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo sull'industria dell'Unione. In particolare, la parte interessata non ha fornito informazioni o elementi di prova per dimostrare se e in qual misura tale evento stimolerebbe la domanda di glutammato monosodico nell'Unione.

(107)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione disponeva di capacità inutilizzate disponibili e che sarebbe stata in grado di aumentare il proprio volume di produzione e far fronte, almeno in parte, a un aumento della domanda sul mercato dell'Unione. La capacità totale dell'Unione superava il consumo totale nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(108)

Per quanto riguarda le fonti alternative di approvvigionamento, come già indicato nel considerando 147 del regolamento provvisorio l'inchiesta ha rivelato che vari paesi terzi producevano glutammato monosodico. All'inizio del periodo in esame, vale a dire nell'esercizio 2010/2011, la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi (ad esempio il Brasile, il Vietnam e la Corea) era consistente, ed è diminuita solo quando sono aumentate le importazioni a basso prezzo dall'Indonesia. L'inchiesta ha inoltre rivelato che diversi paesi terzi avevano fornitori che non appartenevano allo stesso gruppo cui appartiene l'industria dell'Unione. Le importazioni da altri paesi terzi potrebbero riprendere qualora la parità di condizioni nel mercato dell'Unione venisse ripristinata.

(109)

Le argomentazioni al riguardo andrebbero pertanto respinte.

(110)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha ribadito che la domanda di glutammato monosodico è destinata ad aumentare in modo significativo nell'Unione a causa del futuro divieto d'uso dei fosfati e che l'industria dell'Unione non sarà in grado di soddisfare tale aumento della domanda. La parte in questione non ha tuttavia fornito nuove informazioni o elementi di prova concreti e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(111)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte interessata ha inoltre affermato che la Commissione non ha tenuto conto della percentuale che il glutammato monosodico rappresenta sui costi totali dei detergenti. La parte in questione non ha tuttavia presentato alcun nuovo elemento in grado di contraddire le conclusioni raggiunte nei considerando 138 e 139 del regolamento provvisorio, ossia che l'effetto possibile delle misure su tale società sarebbe limitato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(112)

La stessa parte interessata ha infine sostenuto che i costi aggiuntivi per l'industria non alimentare e per gli utilizzatori dei prodotti non alimentari non sono stati presi in considerazione. Essa non ha tuttavia presentato nuove informazioni o nuovi elementi di prova e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(113)

Un altro utilizzatore ha affermato che l'impatto delle misure nei confronti dell'Indonesia e della Cina sugli utilizzatori dovrebbe essere valutato collettivamente.

(114)

L'impatto di entrambe le misure sugli utilizzatori è stato analizzato in particolare nel contesto della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio. Come indicato nel considerando 108, da tale analisi è emerso che vari paesi terzi sarebbero state in grado di esportare glutammato monosodico nell'Unione. Tali paesi terzi erano presenti sul mercato dell'Unione prima che le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia entrassero nell'Unione in quantitativi sempre maggiori.

(115)

È stato sostenuto che gli utilizzatori non sono in grado di trasferire i costi aggiuntivi di un dazio antidumping ai consumatori finali a causa dell'elevata competitività nel settore dei prodotti alimentari finiti del mercato dell'Unione.

(116)

Come indicato nei considerando da 135 a 137 del regolamento provvisorio, per quanto riguarda il settore alimentare e delle bevande il glutammato monosodico rappresentava solo il 5 % circa del costo totale dei prodotti contenenti glutammato monosodico delle società che hanno collaborato. Queste società sono risultate redditizie. La parte interessata non ha fornito alcuna informazione che potesse smentire le conclusioni raggiunte. Le conclusioni di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio, secondo le quali le misure proposte avrebbero avuto un impatto limitato su tali società, sono pertanto state confermate e l'argomentazione formulata al riguardo dovrebbe essere respinta.

4.   Interesse dei fornitori di materie prime

(117)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, due fornitori hanno contestato le conclusioni raggiunte nel considerando 143 del regolamento provvisorio, argomentando che la scomparsa dell'industria dell'Unione avrebbe un impatto significativo sulla loro attività economica. I fornitori in questione hanno sostenuto che un'eventuale interruzione della produzione di glutammato monosodico da parte dell'industria dell'Unione avrebbe un effetto negativo sulla loro attività complessiva, in quanto gli zuccherifici non possono non produrre un certo volume di sciroppi di zucchero e melasse, dei quali l'industria dell'Unione è il principale acquirente. Se lo zucchero in tali forme rimane invenduto, ciò potrebbe incidere sull'efficienza complessiva dell'impianto in questione.

(118)

Queste tesi non sono state tuttavia suffragate da elementi di prova e non si è pertanto potuto prenderle in considerazione.

5.   Altre argomentazioni

(119)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ribadito le proprie osservazioni in merito alla pretesa posizione dominante dell'industria dell'Unione, sostenendo che l'imposizione di misure sul prodotto in questione avrebbe conferito all'industria dell'Unione un vantaggio comparativo sul mercato dell'Unione. Non sono tuttavia stati forniti nuovi elementi di prova a sostegno di queste affermazioni. Le conclusioni di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio sono pertanto state confermate e l'argomentazione al riguardo dovrebbe essere respinta.

6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(120)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, le conclusioni raggiunte nei considerando da 126 a 148 del regolamento provvisorio sono state confermate.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(121)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 151 del regolamento provvisorio. Tale parte ha sostenuto che un margine di profitto al lordo delle imposte del 3 %-5 % costituirebbe un livello di profitto ragionevole e in linea con quello di mercato, fondato sul margine di profitto netto al lordo delle imposte realizzato nel 2013 dai produttori di glutammato monosodico siti in due paesi asiatici.

(122)

Il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio corrispondeva al margine di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza. Come indicato nel considerando 151 del regolamento provvisorio, le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia hanno iniziato a produrre effetti solo nel corso del terzo anno del periodo in esame. È stato pertanto ritenuto ragionevole determinare il margine di profitto facendo riferimento ai primi due anni del periodo in esame.

(123)

In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, le conclusioni raggiunte nei considerando da 150 a 152 del regolamento provvisorio sono state confermate.

2.   Misure definitive

(124)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di dumping, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso l'aliquota del dazio individuale di un produttore esportatore è stata riveduta in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, in quanto talune transazioni erano state escluse dalla determinazione del suo prezzo all'esportazione.

(125)

In base a quanto precede, le aliquote alle quale tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Paese

Società

Margine di dumping

(%)

Margine di pregiudizio

(%)

Dazio antidumping definitivo

(%)

Indonesia

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

[24,9-40,2]

7,2

Indonesia

PT. Miwon Indonesia

13,3

[27,9-43,6]

13,3

Indonesia

Tutte le altre società

28,4

[31,4-47,0]

28,4

(126)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote antidumping individuali.

(127)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se essa modifica in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (4) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile, un avviso relativo a tale modifica sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(128)

Al fine di minimizzare i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(129)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applica non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(130)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

(131)

Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha fornito alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell'Indonesia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate nella tabella sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

B961

PT. Miwon Indonesia

13,3

B962

Tutte le altre società

28,4

B999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1036/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 298 del 16.11.2010, pag. 27).

(4)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale,

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (indicare il volume) di glutammato monosodico venduto per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Indonesia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/85 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

285,0

IL

160,5

MA

126,0

TR

157,8

ZZ

182,3

0707 00 05

JO

241,9

MA

66,8

TR

179,2

ZZ

162,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

235,4

TR

179,6

ZZ

207,5

0805 10 20

EG

50,2

MA

67,7

TN

52,0

TR

64,8

ZA

97,5

ZZ

66,4

0805 20 10

IL

141,6

MA

88,9

ZZ

115,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

115,2

JM

118,0

KR

153,2

MA

143,8

TR

114,1

ZZ

128,9

0805 50 10

TR

65,2

ZZ

65,2

0808 10 80

BR

65,4

CL

87,7

MK

24,4

US

185,5

ZZ

90,8

0808 30 90

CL

265,9

CN

92,1

US

138,7

ZZ

165,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2015 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2015 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015

(%)

1

09.4211

0,401561

2

09.4212

0,975198

4A

09.4214

09.4251

0,954412

09.4252

6A

09.4216

0,449999

09.4260

0,997014

7

09.4217

8

09.4218

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015

(%)

5A

09.4215

0,661893

09.4254

09.4255

09.4256


DECISIONI

22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

dopo aver sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 30 novembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di riesami intermedi parziali («riesami») delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

I risultati e le conclusioni definitivi dei riesami sono fissati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (3) della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e a riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)

Va osservato che le misure in vigore (4) sono rappresentate da impegni per cinque produttori esportatori, compreso un gruppo di produttori esportatori, che sono stati accettati con la decisione 2008/899/CE della Commissione (5) («impegni attualmente in vigore»).

2.   IMPEGNI

(4)

Prima dell'adozione delle misure antidumping definitive i cinque produttori esportatori della RPC disposti a collaborare che hanno sottoscritto gli impegni attualmente in vigore di cui al considerando 3, vale a dire la COFCO Biochemical (Anhui), la Jiangsu Guoxin Union Energy (precedentemente Yixing-Union Biochemical), il gruppo RZBC, la TTCA e la Weifang Ensign Industry, hanno offerto nuovi impegni in materia di prezzi in conformità all'articolo 8 del regolamento di base al fine di sostituire gli impegni attualmente in vigore.

(5)

Così come negli impegni attualmente in vigore, nelle nuove offerte di impegno i produttori esportatori hanno offerto di vendere l'acido citrico a prezzi pari o superiori al livello necessario a eliminare gli effetti pregiudizievoli rivisti del dumping.

(6)

Le offerte prevedono inoltre l'indicizzazione dei prezzi minimi delle importazioni, dato che i prezzi dell'acido citrico hanno subito significative variazioni prima, durante e dopo il periodo dell'inchiesta. L'indicizzazione si basa sulle quotazioni pubbliche del mais, principale materia prima utilizzata normalmente per la produzione di acido citrico, nell'UE.

(7)

Al fine di ridurre il rischio di violazioni dell'impegno sui prezzi mediante una compensazione incrociata dei prezzi, i produttori esportatori hanno inoltre offerto di riferire tutte le vendite effettuate all'esterno dell'UE a clienti la cui organizzazione o struttura travalichi le frontiere dell'UE, nel caso in cui effettuino vendite a tali clienti all'interno dell'UE.

(8)

I produttori esportatori forniranno inoltre regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso l'Unione europea, in modo tale che gli impegni possano essere controllati efficacemente dalla Commissione. D'altro canto, la struttura delle vendite di queste società è tale che la Commissione ritiene che il rischio di un mancato rispetto degli impegni convenuti sia limitato.

(9)

Si rileva inoltre che la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC) si aggiunge alle cinque società menzionate al punto 4 e che la CCCMC svolgerà quindi un ruolo attivo nel controllo degli impegni.

(10)

Tenuto conto di quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalla CCCMC sono accettabili.

(11)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l'esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. Tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non sia presentata una fattura di questo tipo o non siano soddisfatte le altre condizioni previste dal suddetto regolamento di esecuzione, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

(12)

Per garantire ulteriormente il rispetto degli impegni, con il suddetto regolamento di esecuzione gli importatori sono stati informati del fatto che il mancato rispetto delle condizioni di detto regolamento oppure la revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione può comportare un debito doganale per le operazioni in questione.

(13)

In caso di violazione o revoca dell'impegno o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori di seguito indicati insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici con riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. — No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province

A874

Prodotto da RZBC Co., Ltd. — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province

A926

Prodotto da RZBC (Juxian) Co. — No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd — No 1, Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province

A879

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567, Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Province

A882

Articolo 2

La decisione 2008/899/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 351 del 30.11.2013, pag. 27.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e a riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1).

(5)  Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.1.2015   

IT

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L 15/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2014

del 9 luglio 2014

che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/88]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1c (Decisione 2011/130/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«2.

32011 L 0024: Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che nell'accordo SEE non sono integrati i seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

b)

regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Di conseguenza, i riferimenti a tali atti non si applicano agli Stati EFTA.

2a.

32012 L 0052: Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/24/UE e della direttiva di esecuzione 2012/52/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(2)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.1.2015   

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L 15/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2014

del 9 luglio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/89]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 41c [regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 1316: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1316/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.1.2015   

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L 15/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2014

del 9 luglio 2014

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/90]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/288/UE della Commissione, del 13 giugno 2013, che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10fd (decisione 2011/30/UE della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 D 0288: Decisione di esecuzione 2013/288/UE della Commissione, del 13 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 26).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/288/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 163 del 15.6.2013, pag. 26.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 155/2014 del 9 luglio 2014 che integra la decisione di esecuzione 2013/288/UE della Commissione nell'accordo SEE

«La decisione di esecuzione 2013/288/UE della Commissione, del 13 giugno 2013, riguarda l'equivalenza per i paesi terzi. L'integrazione di tale decisione lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»


22.1.2015   

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L 15/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2014

del 9 luglio 2014

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/91]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/280/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d'America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/281/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10fd (decisione 2011/30/UE della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«10fe.

32013 D 0280: Decisione di esecuzione 2013/280/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d'America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 4).

10ff.

32013 D 0281: Decisione di esecuzione 2013/281/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2013/280/UE e 2013/281/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 161 del 13.6.2013, pag. 4.

(2)  GU L 161 del 13.6.2013, pag. 8.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 156/2014 del 9 luglio 2014 che integra le decisioni di esecuzione 2013/280/UE e 2013/281/UE della Commissione nell'accordo SEE

«La decisione di esecuzione 2013/280/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d'America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione di esecuzione 2013/281/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardano l'equivalenza per i paesi terzi. L'integrazione di tali decisioni lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»


22.1.2015   

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L 15/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2014

del 9 luglio 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/92]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1).

(2)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere modificato per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32013 R 1316: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Gli Stati EFTA parteciperanno solo nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.1.2015   

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L 15/86


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 158/2014

del 9 luglio 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/93]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 è così modificato:

1.

al paragrafo 5, dopo «al programma di cui al tredicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2012» è inserito «, al programma di cui al quattordicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2014»;

2.

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1381: Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

Il Liechtenstein partecipa soltanto alle eventuali attività finanziate dalle linee di bilancio 33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza e 33 02 02 Promuovere la non discriminazione e la parità.

La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al presente programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.1.2015   

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L 15/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2014

del 9 luglio 2014

che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE [2015/94]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 128 dell'accordo SEE stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro dell'Unione europea, di diventare parte contraente dell'accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e lo Stato richiedente.

(2)

A seguito della conclusione positiva dei negoziati sull'allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia («la nuova parte contraente») ha chiesto di diventare parte dell'accordo SEE.

(3)

L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (1) («l'accordo sull'allargamento del SEE») è stato firmato l'11 aprile 2014.

(4)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, con l'entrata in vigore di tale accordo le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nell'accordo sull'allargamento del SEE.

(5)

Dal 30 giugno 2011, una serie di atti dell'UE è stata integrata nell'accordo SEE con decisioni del Comitato misto SEE.

(6)

Al fine di garantire l'omogeneità dell'accordo SEE e la certezza del diritto per i privati e gli operatori economici, occorre chiarire che gli atti dell'UE cui è fatto riferimento o contenuti nelle suddette decisioni diventano vincolanti per la nuova parte contraente dall'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE.

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo sull'allargamento del SEE, laddove a seguito della partecipazione della nuova parte contraente siano richiesti adattamenti degli atti dell'UE integrati nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE, non previsti dall'accordo sull'allargamento del SEE, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

(8)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, a qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (2) («atto di adesione del 9 dicembre 2011») o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'accordo sull'allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

(9)

A norma del protocollo 44 dell'accordo SEE sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello Spazio economico europeo, inserito nell'accordo SEE mediante l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, la procedura decisionale stabilita dall'accordo SEE si applica alle decisioni adottate dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.

(10)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE.

(11)

Le modifiche del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (3) del Consiglio, previste dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011, devono essere integrate nell'accordo SEE.

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il numero di campioni delle combinazioni di antiparassitario/prodotto che la Croazia è tenuta a prelevare e analizzare (4).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (5).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa, a motivo dell'adesione della Croazia (6).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti (7).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (8).

(17)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di appalti pubblici a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (9).

(18)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (10).

(19)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (11).

(20)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (12).

(21)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (13).

(22)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (14).

(23)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (15).

(24)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (16).

(25)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (17).

(26)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/26/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell'adesione della Croazia (18).

(27)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/290/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e le unità veterinarie del sistema TRACES in considerazione dell'adesione della Croazia (19).

(28)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/291/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013 (20).

(29)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/346/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (21).

(30)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali (22).

(31)

Poiché l'accordo SEE estende il mercato interno agli Stati EFTA, per il buon funzionamento del mercato interno la presente decisione deve applicarsi ed entrare in vigore senza indebiti ritardi.

(32)

Poiché l'accordo sull'allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni del Comitato misto SEE adottate dopo il 30 giugno 2011 sono vincolanti per la nuova parte contraente.

Articolo 2

I testi delle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1 sono redatti e autenticati dalle parti contraenti nella lingua croata.

Articolo 3

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXVII, al punto 9 (regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

1 2012 J003: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).»

Articolo 4

Le disposizioni transitorie di cui all'allegato I della presente decisione sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

Articolo 5

1.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato II della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).»

2.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato III della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).»

3.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

Articolo 6

1.   Nei punti degli allegati dell'accordo SEE indicati nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0015: Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172).»

2.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato V della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0016: Direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184).»

3.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0017: Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193).»

4.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0018: Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230).»

5.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0020: Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234).»

6.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato IX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0021: Direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 240).»

7.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato X della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0022: Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356).»

8.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0023: Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362).»

9.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0024: Direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).»

10.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).»

11.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XIV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0026: Direttiva 2013/26/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 376).»

12.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

13.   Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei rispettivi allegati della presente decisione.

Articolo 7

1.   Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0290: Decisione di esecuzione 2013/290/UE della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 22).»

2.   Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 74 [regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0481: Regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 5).»

3.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

Articolo 8

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute nel seguente atto:

32013 R 0656: Regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 35).»

2.

Al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0291: Decisione di esecuzione 2013/291/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 25).»

3.

Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 58 (decisione 2007/17/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«59.

32013 D 0346: Decisione di esecuzione 2013/346/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 12).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

4.

Nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 48 (decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«49.

32013 D 0347: Decisione di esecuzione 2013/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 13).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 9

I testi dei regolamenti (UE) n. 481/2013, (UE) n. 517/2013, (UE) n. 519/2013 e (UE) n. 68/2014, delle direttive 2013/15/UE, 2013/16/UE, 2013/17/UE, 2013/18/UE, 2013/20/UE, 2013/21/UE, 2013/22/UE, 2013/23/UE, 2013/24/UE, 2013/25/UE e 2013/26/UE e delle decisioni di esecuzione 2013/290/UE e 2013/291/UE nelle lingue islandese e norvegese e del regolamento (UE) n. 656/2013 e delle decisioni di esecuzione 2013/346/UE e 2013/347/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (23) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione.

La presente decisione non pregiudica gli eventuali obblighi costituzionali indicati dalle parti contraenti in relazione alle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 18.

(2)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  GU L 139 del 25.5.2013, pag. 5.

(5)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

(6)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.

(7)  GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 35.

(8)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172.

(9)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184.

(10)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193.

(11)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230.

(12)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

(13)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 240.

(14)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356.

(15)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362.

(16)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365.

(17)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368.

(18)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 376.

(19)  GU L 164 del 18.6.2013, pag. 22.

(20)  GU L 164 del 18.6.2013, pag. 25.

(21)  GU L 183 del 2.7.2013, pag. 12.

(22)  GU L 183 del 2.7.2013, pag. 13.

(23)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE

L'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è così modificato:

al punto 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 2).»

L'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1f (direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 10, sezione V, punto 3).»

;

2)

al punto 14c (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 10, sezione II).»

Il protocollo 47 (Sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE è così modificato:

prima del testo di adattamento del punto 8 [regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio] dell'appendice 1 è aggiunto quanto segue:

«Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 4, punto 3).»


ALLEGATO II

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE.

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

A.

Al capitolo I (Questioni veterinarie):

parte 1.1, punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio];

parte 1.1, punto 7c [regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio];

parte 1.1, punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

parte 1.1, punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

parte 1.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

parte 6.1, punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

parte 7.1, punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

parte 7.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio].

B.

Al capitolo II (Alimenti per animali):

punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

A.

Al capitolo I (Veicoli a motore):

punto 45zy [regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio].

B.

Al capitolo XI (Tessili):

punto 4d [regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio].

C.

Al capitolo XII (Prodotti alimentari):

punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].

D.

Al capitolo XV (Sostanze pericolose):

punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio].

Allegato VI (Sicurezza sociale):

punto 1 [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].

Allegato XIII (Trasporti):

punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio];

punto 5 [recisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio];

punto 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 32a [regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 39 [regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio].

Allegato XX (Ambiente):

punto 1ea [regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio].

Allegato XXI (Statistiche):

punto 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 7f [regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 7 h [regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 18i [regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio];

punto 19dc [regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 19o [regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 19 q [regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio];

punto 19 t [regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 19x [regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 25 [regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 25a [regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 25b [regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

punto 25c [regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Allegato XXII (Diritto societario):

punto 10a [regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio).

Protocollo 26 (Sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato):

articolo 2, punto 1 [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio].


ALLEGATO III

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE.

Al capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):

parte 1.2, punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione);

parte 1.2, punto 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione];

parte 1.2, punto 141 [regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione];

parti 2.2 e 4.2, punti 33 e 85 rispettivamente [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione];

parte 4.2, punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione];

parte 6.2, punto 39 (decisione 98/536/CE della Commissione);

parte 7.2, punto 14 (decisione 98/179/CE della Commissione);

parte 7.2, punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione);

parte 9.2, punto 4 (decisione 2006/778/CE della Commissione).

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

A.

Al capitolo I (Veicoli a motore):

punto 45zr [regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione];

punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione];

punto 45zze [regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione];

punto 45zzh [regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione];

punto 45zzl [regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione];

punto 45zzm [regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione].

B.

Al capitolo XV (Sostanze pericolose):

punto 12 l (decisione 2000/657/CE della Commissione);

punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio].

Allegato X (Servizi d'interesse generale):

punto 1b (decisione 2009/767/CE della Commissione).

Allegato XIII (Trasporti):

punto 37da (decisione 2007/756/CE della Commissione);

punto 42gb [regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione].

Allegato XX (Ambiente):

punto 32cb [regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione].

Allegato XXI (Statistiche):

punto 1k [regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione];

punto 1 l [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione];

punto 4ca [regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione];

punto 7bb (decisione 2008/861/CE della Commissione);

punto 7i [regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione];

punto 18wb [regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione];

punto 19 s [regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio].

Allegato XXII (Diritto societario):

punto 10fd (decisione 2011/30/UE della Commissione).

Protocollo 21 (Sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese):

articolo 3, paragrafo 1, punto 2 [regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione];

articolo 3, paragrafo 1, punto 4 [regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione).

Protocollo 47 (Sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino):

appendice 1, punto 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione).


ALLEGATO IV

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

A.

Al capitolo I (Veicoli a motore):

punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio);

punto 4 (direttiva 70/221/CEE del Consiglio);

punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio);

punto 10 (direttiva 71/320/CEE del Consiglio);

punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio);

punto 14 (direttiva 74/61/CEE del Consiglio);

punto 16 (direttiva 74/408/CEE del Consiglio);

punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio);

punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio);

punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio);

punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio);

punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio);

punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio);

punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio);

punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio);

punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio);

punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio);

punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio);

punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio);

punto 36 (direttiva 78/318/CEE del Consiglio);

punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio);

punto 45r (direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45 t (direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45y (direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45zc (direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45zzs (direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 45zzt (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

B.

Al capitolo II (Trattori agricoli o forestali):

punto 11 (direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio);

punto 17 (direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio);

punto 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio);

punto 23 (direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 31 (direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

C.

Al capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):

punto 3e (direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO V

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE:

punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO VI

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE:

punto 21ar (direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO VII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE:

punto 41 (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO VIII

PARTE I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è inserito nei seguenti punti degli allegati dell'accordo SEE.

Al capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):

parte 1.1, punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio);

parte 3.1, punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio);

parte 3.1, punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio);

parte 4.1, Punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio);

parte 4.1, Punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio);

parte 5.1, punto 6a (direttiva 2002/99/CE del Consiglio);

parte 7.1, punto 2 (direttiva 96/23/CE del Consiglio);

parte 7.1, punto 8a (direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

parte 8.1, punto 2 (direttiva 2009/156/CE del Consiglio).

Al capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio).

PARTE II

ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 1.1, il testo dell'adattamento b) del punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«29.

Il territorio della Repubblica d'Islanda.

30.

Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.»


ALLEGATO IX

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 6, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 6, è inserito nei seguenti punti del capitolo XV (Sostanze pericolose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE:

punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio);

punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO X

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 7, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 7, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE:

punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio);

punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 24c (direttiva 1999/37/CE del Consiglio);

punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 36a (direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio);

punto 47a (direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO XI

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 8, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 8, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE:

punto 1 (direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO XII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 9, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 9, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE:

punto 1 (direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 2 (direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 3 (direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio);

secondo trattino (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) del punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio);

punto 9 (direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


ALLEGATO XIII

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 10, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 10, è inserito nei seguenti punti dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE:

punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio);

punto 2a (direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

punto 4 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio).


ALLEGATO XIV

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 11, DELLA DECISIONE

Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 11, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE:

punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione);

punto 54zzzv (direttiva 2006/141/CE della Commissione).


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/103


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 302/14/COL

del 16 luglio 2014

che modifica per la novantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2015/95]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24 nonché l'articolo 1 della parte I del protocollo 3,

Considerando quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 21 maggio 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (1). Le modifiche mirano ad allineare le disposizioni in materia di trasparenza nei diversi orientamenti sugli aiuti di Stato e a semplificare le disposizioni attuali.

Detta comunicazione è rilevante per lo Spazio economico europeo.

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, adotta nuove norme corrispondenti a quelle adottate dalla Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 30 giugno 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate come segue.

Articolo 2

La presente decisione sostituisce i seguenti punti:

negli orientamenti sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato all'introduzione rapida delle reti a banda larga (2), le prime due frasi del punto 74, lettera j);

negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (3), il punto 135;

negli orientamenti in materia di aiuti di Stato per film ed altre opere audiovisive (4), il punto 51, paragrafo 7;

negli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (5), i punti 162 e 163;

con:

«Gli Stati EFTA garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso,

il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

l'identità dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui è ubicato il beneficiario (al livello 2 delle regioni statistiche) (6) e il settore economico principale in cui questo opera (a livello di gruppo NACE) (7).

Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto (8) possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni (9). Gli Stati EFTA non saranno tenuti a fornire le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (10).

Articolo 3

1.   La presente decisione modifica gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e le condizioni relative al monitoraggio dei regimi di aiuti di Stato a finalità regionale nel modo seguente:

il punto 169 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che prevede una condizione relativa al monitoraggio è soppresso;

l'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 è soppresso.

2.   Per i regimi di aiuti di Stato a finalità regionale già approvati conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e alla condizione relativa al monitoraggio di cui al paragrafo 169 dei suddetti orientamenti, tale condizione è soppressa. Di conseguenza, il punto 65 della decisione 225/14/COL, del 18 giugno 2014, sulla differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020, è soppresso.

Articolo 4

La presente decisione modifica gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (11) come segue:

al punto 166, lettera v):

anziché:«Possono essere esonerati da tale obbligo le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato e gli investimenti in un'impresa beneficiaria finale inferiori a 200 000 EUR;»

leggi:«Possono essere esonerati da tale obbligo le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato e gli investimenti in un'impresa beneficiaria finale inferiori a 500 000 EUR;»

al punto 166, lettera vi):

anziché:«l'importo delle agevolazioni fiscali ricevute, se superiori a 200 000 EUR. Tale importo può essere fornito per intervalli di 2 milioni di EUR.»

leggi:«l'importo delle agevolazioni fiscali ricevute, se superiori a 500 000 EUR. Tale importo può essere fornito sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].»

alla fine del punto 166 è inserito quanto segue:

«Gli Stati EFTA non saranno tenuti a fornire le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (12).

Articolo 5

La presente decisione inserisce il seguente testo:

«Nel caso di regimi di aiuti esclusi dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria esclusivamente a motivo della loro dotazione elevata, l'Autorità ne valuterà la compatibilità soltanto sulla base del piano di valutazione.»

alla fine del punto 49 degli orientamenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga;

alla fine del punto 138 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020;

alla fine del punto 167 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree;

alla fine del punto 172 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio


(1)  GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30.

(2)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-IV---Application-of-state-aid-rules-in-relation-to-rapid-deployment-of-broadband-networks.pdf

(3)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III---Guidelines-on-regional-State-Aid-for-2014-2020.pdf

(4)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part_IV_-_State_aid_for_films_and_other_audiovisual_works.pdf

(5)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-IV---Aviation-Guidelines.pdf

(6)  L'espressione “regione statistica” sarà utilizzato al posto dell'acronimo “NUTS” di cui agli orientamenti corrispondenti della Commissione. L'acronimo NUTS deriva dal titolo “Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica” di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Detto regolamento non è ancora stato integrato nell'accordo SEE. Tuttavia, al fine di avere definizioni comuni per una domanda in continuo aumento di informazioni statistiche a livello regionale, l'ufficio statistico dell'Unione europea, Eurostat e gli istituti nazionali dei paesi candidati e l'EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano definite analogamente alla classificazione NUTS.

(7)  Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo dell'Autorità (cfr. gli orientamenti dell'Autorità in materia di segreto d'ufficio nelle decisioni relative agli aiuti di Stato (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27 e Supplemento del SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1).

(8)  L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

(9)  Tali informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati EFTA sono tenuti a garantire che tale informazione sia pubblicata ex post, almeno entro 6 mesi dalla data della decisione dell'Autorità. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(10)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.»

(11)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Disponibili all'indirizzo http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III---State%20aid-to-promote-risk-finance-investments--(Applicable-from-1-July-2014).pdf

(12)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.»


Rettifiche

22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/106


Rettifica del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 )

A pagina 21, nell'allegato, parte A «Prodotti elencati nell'allegato II del trattato destinati all'alimentazione umana», alla voce «Grassi», Stato membro «AUSTRIA»:

anziché:

«Steierisches Kürbiskernöl (IGP)»,

leggi:

«Steirisches Kürbiskernöl (IGP)».


22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/106


Rettifica del regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365 del 19 dicembre 2014 )

A pagina 121, articolo 2:

anziché:

«Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] o successivamente.»

leggi:

«Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2015 o successivamente.»