ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/79 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, primo e quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La segnalazione di informazioni coerenti, esatte e comparabili sulle attività vincolate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) è essenziale ai fini della comprensione dell'effettiva situazione di finanziamento (funding) di un ente. |
(2) |
Per limitare al massimo l'onere di attuazione e di segnalazione a carico degli enti, è opportuno basare, per quanto possibile, le segnalazioni relative alle attività vincolate sui concetti esistenti per le segnalazioni a fini prudenziali e a fini contabili riguardanti le voci di bilancio. |
(3) |
Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno non assoggettare gli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate agli obblighi di segnalazione dettagliata gravanti sugli enti di dimensioni maggiori. |
(4) |
Gli obblighi di segnalazione dovrebbero riguardare tutte le forme di gravame sulle attività, compresa la quota potenziale di attività vincolate, data l'importanza vitale che questa riveste in quanto rischio rilevante per i profili di liquidità e di solvibilità dell'ente, specie se quest'ultimo presenta livelli consistenti di attività vincolate. |
(5) |
L'ente che emette le obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe segnalare le informazioni relative ai gravami su tali attività. |
(6) |
Per assicurare modalità uniformi di segnalazione di vigilanza su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate e per garantire la disponibilità di dati di vigilanza di qualità e precisione elevate, è opportuno trasformare in un modello unico di punti di dati (DPM) le voci (data item) contenute nelle tabelle di segnalazione obbligatoria di cui agli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
(7) |
Ai fini dell'uniformità delle segnalazioni di vigilanza, il DPM dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturata delle voci e indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse; dovrebbe inoltre riportare tutte le specifiche tecniche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi da applicare alle segnalazioni. |
(8) |
È opportuno prevedere regole comuni di convalida da applicare alle voci di dati, a garanzia della qualità, coerenza e esattezza dei dati che gli enti segnalano alle autorità competenti su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate. |
(9) |
Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione di un DPM dettagliato e di regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza l'uniformità delle segnalazioni di vigilanza nell'Unione. È pertanto opportuno sostituire il DPM dettagliato riportato nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e le regole di convalida particolareggiate previste nell'allegato XV del medesimo regolamento con rigorosi criteri qualitativi applicabili al DPM e alle regole di convalida, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web. |
(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(11) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(12) |
Allo scopo di concedere agli enti e alle autorità competenti un periodo di tempo adeguato per attuare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento in modo tale da fornire dati di qualità elevata, è opportuno fissare al 31 dicembre 2014 la prima data di riferimento per le segnalazioni per tutti gli enti. |
(13) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1. |
all'articolo 1 è aggiunta la lettera f) seguente:
; |
2. |
è inserito il capo 7 bis seguente: «CAPO 7 bis SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA Articolo 16 bis Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata 1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle attività vincolate ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XVI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XVII. 2. Le informazioni richiamate al paragrafo 1 sono trasmesse nei tempi seguenti:
3. Non è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parti B, C o E, l'ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
4. L'ente è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parte D, soltanto se emette obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). ; |
3. |
all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nell'apposito modello unico riportato nell'allegato XIV e le regole di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:
|
4. |
all'articolo 18 è aggiunto il quarto comma seguente: «Per le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 16 bis, la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2014.» ; |
5. |
all'articolo 19 è aggiunto il quinto comma seguente: «L'articolo 16 bis si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.» ; |
6. |
gli allegati XIV e XV sono sostituiti dal testo dell'allegato I del presente regolamento; |
7. |
sono aggiunti gli allegati XVI e XVII, il cui testo è riportato, rispettivamente, negli allegati II e III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(5) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»
ALLEGATO I
ALLEGATO XIV
Modello unico di punti di dati (DPM)
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.
Il DPM risponde ai criteri seguenti:
a) |
fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI; |
b) |
indicare tutti i fenomeni aziendali previsti negli allegati da I a XIII, XVI e XVII; |
c) |
fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; |
d) |
presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; |
e) |
prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario; |
f) |
riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi. |
ALLEGATO XV
Regole di convalida
Alle voci riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
a) |
stabilire il nesso logico tra punti di dati; |
b) |
prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida; |
c) |
verificare la coerenza dei dati segnalati; |
d) |
verificare l'esattezza dei dati segnalati; |
e) |
fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata. |
ALLEGATO II
«ALLEGATO XVI
MODELLI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE
MODELLI SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI |
|||
32.1 |
F 32.01 |
ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE |
AE-ASS |
32.2 |
F 32.02 |
GARANZIE RICEVUTE |
AE-COL |
32.3 |
F 32.03 |
OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA |
AE-NPL |
32.4 |
F 32.04 |
FONTI DI GRAVAME |
AE-SOU |
PARTE B — DATI SULLA SCADENZA |
|||
33 |
F 33.00 |
DATI SULLA SCADENZA |
AE-MAT |
PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE |
|||
34 |
F 34.00 |
QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE |
AE-CONT |
PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE |
|||
35 |
F 35.00 |
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE |
AE-CB |
PARTE E — DATI AVANZATI |
|||
36.1 |
F 36.01 |
DATI AVANZATI. PARTE I |
AE-ADV1 |
36.2 |
F 36.02 |
DATI AVANZATI. PARTE II |
AE-ADV2 |
F 32.01 — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE (AE-ASS)
|
Valore contabile delle attività vincolate |
Valore equo delle attività vincolate |
Valore contabile delle attività non vincolate |
Valore equo delle attività non vincolate |
|||||||
|
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
|
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
Attività dell'ente segnalante |
|
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|
|
|
|
020 |
Finanziamenti a vista |
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|
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|
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|
030 |
Strumenti di capitale |
|
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|
|
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|
|
040 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
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|
050 |
di cui: obbligazioni garantite |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
060 |
di cui: titoli garantiti da attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
di cui: emessi da società finanziarie |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
090 |
di cui: emessi da società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
110 |
di cui: crediti ipotecari |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
120 |
Altre attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 32.02 — GARANZIE RICEVUTE (AE-COL)
|
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati |
non vincolati |
||||||
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili |
Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili |
|||||||
|
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
|
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
130 |
Garanzie ricevute dall'ente segnalante |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Finanziamenti a vista |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Strumenti di capitale |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Titoli di debito |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
di cui: obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
di cui: titoli garantiti da attività |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
di cui: emessi da società finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
di cui: emessi da società non finanziarie |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Altre garanzie ricevute |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE |
|
|
|
|
|
|
|
F 32.03 — OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA (AE-NPL)
|
non vincolati |
||||
Valore contabile del paniere di attività sottostante |
Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili |
Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili |
|||
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
||||
010 |
020 |
030 |
040 |
||
010 |
Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia |
|
|
|
|
020 |
Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute |
|
|
|
|
030 |
Titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti |
|
|
|
|
040 |
Segmento senior |
|
|
|
|
050 |
Segmento mezzanine |
|
|
|
|
060 |
Segmento di prima perdita |
|
|
|
|
F 32.04 — FONTI DI GRAVAME (AE-SOU)
|
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito |
Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati |
||||
|
di cui: di altri soggetti del gruppo |
|
di cui: garanzie ricevute riutilizzate |
di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati |
||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
||
010 |
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate |
|
|
|
|
|
020 |
Derivati |
|
|
|
|
|
030 |
di cui: fuori borsa (over-the-counter) |
|
|
|
|
|
040 |
Depositi |
|
|
|
|
|
050 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto |
|
|
|
|
|
060 |
di cui: con banche centrali |
|
|
|
|
|
070 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto |
|
|
|
|
|
080 |
di cui: presso banche centrali |
|
|
|
|
|
090 |
Titoli di debito di propria emissione |
|
|
|
|
|
100 |
di cui: obbligazioni garantite di propria emissione |
|
|
|
|
|
110 |
di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione |
|
|
|
|
|
120 |
Altre fonti di gravame |
|
|
|
|
|
130 |
Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti |
|
|
|
|
|
140 |
Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute |
|
|
|
|
|
150 |
Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante |
|
|
|
|
|
160 |
Altro |
|
|
|
|
|
170 |
TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
non compilare nel modello su base consolidata |
||||
|
non compilare in nessun caso |
F 33.00 — DATI SULLA SCADENZA (AE-MAT)
|
Scadenza aperta |
Scadenza a un giorno (overnight) |
>1 giorno <= 1 settimana |
>1 settimana <= 2 settimane |
>2 settimane <= 1 mese |
>1 mese <= 3 mesi |
>3 mesi <= 6 mesi |
>6 mesi <= 1 anno |
>1 anno <= 2 anni |
>2 anni <= 3 anni |
>3 anni <= 5 anni |
>5 anni <= 10 anni |
>10 anni |
|
|
Durata residua delle passività |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
010 |
Attività vincolate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 34.00 — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE (AE-CONT)
|
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito |
Quota potenziale di attività vincolate |
|||||
A. Decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate |
B. Effetto netto del deprezzamento del 10 % di valute rilevanti |
||||||
Importo supplementare delle attività vincolate |
|||||||
Importo supplementare delle attività vincolate |
Valuta rilevante 1 |
Valuta rilevante 2 |
... |
Valuta rilevante n |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
||
010 |
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate |
|
|
|
|
|
|
020 |
Derivati |
|
|
|
|
|
|
030 |
di cui: fuori borsa (over-the-counter) |
|
|
|
|
|
|
040 |
Depositi |
|
|
|
|
|
|
050 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto |
|
|
|
|
|
|
060 |
di cui: con banche centrali |
|
|
|
|
|
|
070 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto |
|
|
|
|
|
|
080 |
di cui: presso banche centrali |
|
|
|
|
|
|
090 |
Titoli di debito di propria emissione |
|
|
|
|
|
|
100 |
di cui: obbligazioni garantite di propria emissione |
|
|
|
|
|
|
110 |
di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione |
|
|
|
|
|
|
120 |
Altre fonti di gravame |
|
|
|
|
|
|
170 |
TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME |
|
|
|
|
|
|
F 35.00 — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (AE-CB)
asse z |
Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto) |
|
Conformità all'art. 129 CRR? |
Passività da obbligazioni garantite |
Aggregato di copertura |
||||||||||||||||||||||||
Data di riferimento per le segnala-zioni |
+ 6 mesi |
+ 12 mesi |
+ 2 anni |
+ 5 anni |
+ 10 anni |
Posizioni su derivati dell'aggre-gato di copertura con valore di mercato netto negativo |
Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita |
Data di riferimento per le segnala-zioni |
+ 6 mesi |
+ 12 mesi |
+ 2 anni |
+ 5 anni |
+ 10 anni |
Posizioni su derivati dell'aggre-gato di copertura con valore di mercato netto positivo |
Importo dell'aggregato di copertura eccedente i requisiti minimi di copertura |
||||||||||||
[SÌ/NO] |
Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggre-gato di copertura |
rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita |
rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite |
||||||||||||||||||||||||
Data di riferimento per le segnalazioni |
Agenzia di rating del credito 1 |
Rating del credito 1 |
Agenzia di rating del credito 2 |
Rating del credito 2 |
Agenzia di rating del credito 3 |
Rating del credito 3 |
Data di riferimento per le segnalazioni |
Agenzia di rating del credito 1 |
Agenzia di rating del credito 2 |
Agenzia di rating del credito 3 |
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010 |
012 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
||
010 |
Importo nominale |
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020 |
Valore attuale (swap)/Valore di mercato |
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030 |
Valore specifico all'attività |
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040 |
Valore contabile |
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F 36.01 — DATI AVANZATI. PARTE I (AE-ADV-1)
|
Fonte di gravame |
Attività/Passività |
Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività |
Totale |
||||||||||||||||
Finanziamenti a vista |
Strumenti di capitale |
Titoli di debito |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista |
Altre attività |
||||||||||||||||
Totale |
di cui: obbligazioni garantite |
di cui: titoli garantiti da attività |
di cui: emessi da amministra-zioni pubbliche |
di cui: emessi da società finanziarie |
di cui: emessi da società non finanziarie |
Banche centrali e amministra-zioni pubbliche |
Società finanziarie |
Società non finanziarie |
Famiglie |
|||||||||||
|
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo |
|
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo |
|
di cui: crediti ipotecari |
|
di cui: crediti ipotecari |
|||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|||
010 |
Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad es. i contratti di vendita con patto di riacquisto) |
Attività vincolate |
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020 |
Passività corrispondenti |
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030 |
Derivati negoziati in borsa |
Attività vincolate |
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040 |
Passività corrispondenti |
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|
050 |
Derivati fuori borsa (over-the-counter) |
Attività vincolate |
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|
060 |
Passività corrispondenti |
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070 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto |
Attività vincolate |
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080 |
Passività corrispondenti |
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|
090 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto |
Attività vincolate |
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|
100 |
Passività corrispondenti |
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|
110 |
Obbligazioni garantite di propria emissione |
Attività vincolate |
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|
120 |
Passività corrispondenti |
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|
130 |
Titoli garantiti da attività di propria emissione |
Attività vincolate |
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|
140 |
Passività corrispondenti |
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|
150 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività |
Attività vincolate |
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|
160 |
Passività corrispondenti |
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170 |
Altre fonti di gravame |
Attività vincolate |
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180 |
Passività potenziali o titoli concessi in prestito |
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190 |
Totale delle attività vincolate |
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200 |
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
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210 |
Totale delle attività non vincolate |
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220 |
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
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230 |
Attività vincolate + attività non vincolate |
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F 36.02 — DATI AVANZATI. PARTE II (AE-ADV-2)
|
Fonte di gravame |
Attività/Passività |
Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività |
Totale |
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Finanziamenti a vista |
Strumenti di capitale |
Titoli di debito |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista |
Altre garanzie ricevute |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività |
||||||||||||||||
Totale |
di cui: obbligazioni garantite |
di cui: titoli garantiti da attività |
di cui: emessi da amministra-zioni pubbliche |
di cui: emessi da società finanziarie |
di cui: emessi da società non finanziarie |
Banche centrali e amministra-zioni pubbliche |
Società finanziarie |
Società non finanziarie |
Famiglie |
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|
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo |
|
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo |
|
di cui: crediti ipotecari |
|
di cui: crediti ipotecari |
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
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010 |
Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto) |
Garanzie vincolate ricevute |
|
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020 |
Passività corrispondenti |
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030 |
Derivati negoziati in borsa |
Garanzie vincolate ricevute |
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040 |
Passività corrispondenti |
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050 |
Derivati fuori borsa (over-the-counter) |
Garanzie vincolate ricevute |
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|
060 |
Passività corrispondenti |
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|
070 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto |
Garanzie vincolate ricevute |
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|
080 |
Passività corrispondenti |
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|
090 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto |
Garanzie vincolate ricevute |
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100 |
Passività corrispondenti |
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110 |
Obbligazioni garantite di propria emissione |
Garanzie vincolate ricevute |
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|
120 |
Passività corrispondenti |
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130 |
Titoli garantiti da attività di propria emissione |
Garanzie vincolate ricevute |
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140 |
Passività corrispondenti |
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150 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività |
Garanzie vincolate ricevute |
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160 |
Passività corrispondenti |
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170 |
Altre fonti di gravame |
Garanzie vincolate ricevute |
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180 |
Passività potenziali o titoli concessi in prestito |
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190 |
Totale delle garanzie vincolate ricevute |
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200 |
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
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210 |
Totale delle garanzie non vincolate ricevute |
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220 |
|
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali |
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230 |
Garanzie vincolate + non vincolate ricevute» |
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ALLEGATO III
«ALLEGATO XVII
SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE
Indice
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 19 |
1. |
STRUTTURA E CONVENZIONI | 19 |
1.1. |
STRUTTURA | 19 |
1.2. |
PRINCIPIO CONTABILE | 20 |
1.3. |
CONVENZIONE DI NUMERAZIONE | 20 |
1.4. |
CONVENZIONE DEI SEGNI | 20 |
1.5. |
LIVELLO DI APPLICAZIONE | 20 |
1.6. |
PROPORZIONALITÀ | 20 |
1.7. |
DEFINIZIONE DI GRAVAME | 20 |
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO | 21 |
2. |
PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI | 21 |
2.1. |
MODELLO AE-ASS — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE | 21 |
2.1.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 21 |
2.1.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 24 |
2.1.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 25 |
2.2. |
MODELLO AE-COL — GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE | 26 |
2.2.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 26 |
2.2.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 27 |
2.2.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 28 |
2.3. |
MODELLO AE-NPL — OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA | 29 |
2.3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 29 |
2.3.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 29 |
2.3.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 30 |
2.4. |
MODELLO AE-SOU — FONTI DI GRAVAME | 30 |
2.4.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 30 |
2.4.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 31 |
2.4.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 32 |
3. |
PARTE B — DATI SULLA SCADENZA | 33 |
3.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 33 |
3.2. |
MODELLO AE-MAT — DATI SULLA SCADENZA | 33 |
3.2.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 33 |
3.2.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 34 |
4. |
PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE | 35 |
4.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 35 |
4.1.1. |
SCENARIO A — DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE | 35 |
4.1.2. |
SCENARIO B — DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI | 35 |
4.2. |
MODELLO AE-CONT — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE | 36 |
4.2.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 36 |
4.2.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 36 |
5. |
PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE | 36 |
5.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 36 |
5.2. |
MODELLO AE-CB — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE | 37 |
5.2.1. |
ISTRUZIONI SULL'ASSE Z | 37 |
5.2.2. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 37 |
5.2.3. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 38 |
6. |
PARTE E — DATI AVANZATI | 40 |
6.1. |
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE | 40 |
6.2. |
MODELLO AE-ADV1 — MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE | 40 |
6.2.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 40 |
6.2.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 42 |
6.3. |
MODELLO AE-ADV2 — MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE | 43 |
6.3.1. |
ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE | 43 |
6.3.2. |
ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE | 43 |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. STRUTTURA E CONVENZIONI
1.1. Struttura
1. |
Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.
|
2. |
Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione. |
1.2. Principio contabile
3. |
L'ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile. |
4. |
Ai fini del presente allegato le sigle “IAS” e “IFRS” si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS. |
1.3. Convenzione di numerazione
5. |
Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l'intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; *; 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS. |
6. |
In caso di convalide all'interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l'annotazione seguente: {riga; colonna}. |
1.4. Convenzione dei segni
7. |
I modelli dell'allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell'allegato V, parte 1, punti 9 e 10. |
1.5. Livello di applicazione
8. |
Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, gli enti che, a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate. |
1.6. Proporzionalità
9. |
Ai fini dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, lettera b), il livello di gravame sulle attività è così calcolato:
|
10. |
Ai fini dell'articolo16 bis, paragrafo 2, lettera a), il totale delle attività è così calcolato:
|
1.7. Definizione di gravame
11. |
Ai fini del presente allegato e dell'allegato XVI, è considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente. Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, ad esempio le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico applicabile varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell'Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):
|
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO
2. PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI
12. |
I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio (“gravame del momento”) e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento. |
13. |
Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l'importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell'ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni. |
2.1. Modello AE-ASS — Attività dell'ente segnalante
2.1.1. Osservazioni di carattere generale
14. |
Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE. Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull'ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale. Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni della presente parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE. (a) Deposito assistito da garanzia reale Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:
(b) Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:
(c) Finanziamento (funding) da banche centrali Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole dei precedenti punti i. e ii.. Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale deve essere scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell'aggregato di garanzie. Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale. (d) Concessione di titoli in prestito Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari. La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:
(e) Derivati (passività) I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:
(f) Obbligazioni garantite Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no. Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l'ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione. In caso di mantenimento di parte dell'emissione, e per evitare un doppio conteggio, si propone l'applicazione del procedimento seguente:
La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l'emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un'operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l'aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.
(g) Cartolarizzazioni Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall'ente creati da un'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite. Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l'ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell'ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi. |
2.1.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Attività dell'ente segnalante IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6. Totale delle attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio. |
020 |
Finanziamenti a vista IAS 1.54, lettera (i). Comprende i saldi prelevabili a vista presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga “Altre attività”. |
030 |
Strumenti di capitale Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall'ente segnalante. |
040 |
Titoli di debito Allegato V, parte 1, punto 26. Strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante emessi come titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento della BCE sulle voci di bilancio (regolamento BSI). |
050 |
di cui: obbligazioni garantite Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE. |
060 |
di cui: cartolarizzazioni Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
070 |
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall'ente segnalante. |
080 |
di cui: emessi da società finanziarie Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettere c) e d). |
090 |
di cui: emessi da società non finanziarie Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettera e). |
100 |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista Crediti e anticipi, ossia strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante che non sono titoli, esclusi i saldi prelevabili a vista. |
110 |
di cui: crediti ipotecari Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono crediti ipotecari di cui all'allegato V, parte 2, punto 41, lettera h). |
120 |
Altre attività Altre attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate. |
2.1.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Valore contabile delle attività vincolate Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. |
020 |
di cui: emesse da altri soggetti del gruppo Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
030 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
040 |
Valore equo delle attività vincolate IFRS 13 e, per gli enti che non applicano gli IFRS, articolo 8 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). |
050 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
060 |
Valore contabile delle attività non vincolate Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. |
070 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
080 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
090 |
Valore equo delle attività non vincolate IFRS 13 e, per gli enti che non applicano gli IFRS, articolo 8 della direttiva 2013/34/UE. Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). |
100 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
2.2. Modello AE-COL — Garanzie ricevute dall'ente segnalante
2.2.1. Osservazioni di carattere generale
15. |
Relativamente alle garanzie ricevute dall'ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività “vincolabili”, o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività “non vincolabili”. |
16. |
Sono “non vincolabili” le attività ricevute come garanzia laddove l'ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono “non vincolabili” se i termini dell'emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti. |
17. |
Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale. |
2.2.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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130 |
Garanzie ricevute dall'ente segnalante Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante |
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140 |
Finanziamenti a vista Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 020 del modello AE-ASS). |
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150 |
Strumenti di capitale Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti strumenti di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello AE-ASS). |
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160 |
Titoli di debito Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello AE-ASS). |
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170 |
di cui: obbligazioni garantite Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello AE-ASS). |
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180 |
di cui: cartolarizzazioni Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello AE-ASS). |
||||
190 |
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello AE-ASS). |
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200 |
di cui: emessi da società finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello AE-ASS). |
||||
210 |
di cui: emessi da società non finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello AE-ASS). |
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220 |
Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 100 del modello AE-ASS). |
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230 |
Altre garanzie ricevute Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello AE-ASS). |
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240 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenuti dall'ente segnalante. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell'ente segnalante (riga 010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:
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250 |
TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE Tutte le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione. |
2.2.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). |
020 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
030 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
040 |
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili Valore equo delle garanzie ricevute dall'ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili. |
050 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
060 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
070 |
Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall'ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili. È compreso l'importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall'ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili. |
2.3. Modello AE-NPL — Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia
2.3.1. Osservazioni di carattere generale
18. |
Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante vale la regola seguente:
|
2.3.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. |
020 |
Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. |
030 |
Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. |
040 |
Segmento senior Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate — cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
050 |
Segmento mezzanine Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l'ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita — cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
060 |
Segmento di prima perdita Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate — cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
2.3.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||
010 |
Valore contabile del paniere di attività sottostante Valore contabile dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia. |
||||||
020 |
Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili. |
||||||
030 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
||||||
040 |
Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili. |
2.4. Modello AE-SOU — Fonti di gravame
2.4.1. Osservazioni di carattere generale
19. |
Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l'ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante. |
20. |
Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}. |
2.4.2. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Valore contabile delle passività finanziarie selezionate Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell'ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
020 |
Derivati Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
030 |
di cui: fuori borsa (over-the-counter) Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività. |
040 |
Depositi Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
050 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell'ente segnalante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. I “contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l'ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti: — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back). |
060 |
di cui: con banche centrali Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l'operazione comporti un gravame sulle attività. |
070 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
080 |
di cui: presso banche centrali Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
090 |
Titoli di debito di propria emissione Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, paragrafo 15, punto vi), al fine d'includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo. |
100 |
di cui: obbligazioni garantite di propria emissione Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
110 |
di cui: cartolarizzazioni di propria emissione Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
120 |
Altre fonti di gravame Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
130 |
Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti dall'ente segnalante, nella misura in cui l'impegno ricevuto comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
140 |
Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall'ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
150 |
Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante Valore equo dei titoli presi a prestito dall'ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
160 |
Altro Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci precedenti, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
170 |
TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui comportino per l'ente un gravame sulle attività. |
2.4.3. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo. |
020 |
di cui: di altri soggetti del gruppo Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento prudenziale e che l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 010. |
030 |
Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe. Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo. |
040 |
di cui: garanzie ricevute riutilizzate Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe. |
050 |
di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe. |
3. PARTE B — DATI SULLA SCADENZA
3.1. Osservazioni di carattere generale
21. |
Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell'importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti. |
3.2. Modello AE-MAT — Dati sulla scadenza
3.2.1. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||
010 |
Attività vincolate Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono:
Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito). |
||||
020 |
Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento) cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU. Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell'operazione tramite cui l'ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento). |
||||
030 |
Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo) cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU. Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito) (componente di riutilizzo). |
3.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Scadenza aperta A vista, senza data di scadenza precisa. |
020 |
Scadenza a un giorno (overnight) Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno. |
030 |
> 1 giorno <= 1 settimana Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana. |
040 |
> 1 settimana <= 2 settimane Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane. |
050 |
> 2 settimane <= 1 mese Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese. |
060 |
> 1 mese <= 3 mesi Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi. |
070 |
> 3 mesi <= 6 mesi Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi. |
080 |
> 6 mesi <= 1 anno Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno. |
090 |
> 1 anno <= 2 anni Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni. |
100 |
> 2 anni <= 3 anni Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni. |
110 |
> 3 anni <= 5 anni Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni. |
120 |
> 5 anni <= 10 anni Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni. |
130 |
> 10 anni Scadenza superiore a 10 anni. |
4. PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
4.1. Osservazioni di carattere generale
22. |
Il modello impone agli enti di calcolare il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress. |
23. |
Per “quota potenziale di attività vincolate” s'intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l'ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia, ecc.). In tali casi l'ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L'importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell'impatto delle operazioni di copertura condotte dall'ente a fronte dell'evento illustrato nei citati scenari di stress. |
24. |
Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nei punti 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall'ente in base alle migliori informazioni disponibili:
|
25. |
Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l'uno distintamente dall'altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l'ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari. |
4.1.1. Scenario A — Decremento del 30 % delle attività vincolate
26. |
Si muove dall'ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione. |
27. |
Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l'obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l'obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell'obbligazione garantita esistenti. |
4.1.2. Scenario B — Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti
28. |
È “rilevante” la valuta in cui l'ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali. |
29. |
Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un'operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un'attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un'attività in EUR. |
30. |
Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse. |
4.2. Modello AE-CONT — Quota potenziale di attività vincolate
4.2.1. Istruzioni su righe specifiche
31. |
cfr. istruzioni su colonne specifiche del modello AE-SOU al punto 1.5.1. Il contenuto delle colonne del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU. |
4.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 010 del modello AE-SOU. Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Come indicato per le varie righe del modello, le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo. |
020 |
A. Importo supplementare delle attività vincolate Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A. Coerentemente con le istruzioni della parte A, l'importo in questione è segnalato al valore contabile se relativo alle attività dell'ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell'ente sono segnalati al valore equo. |
030 |
B. Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 1 Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B. cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere. |
040 |
B. Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 2 Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B. cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere. |
5. PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE
5.1. Osservazioni di carattere generale
32. |
Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall'ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall'ente segnalante per le quali la legge impone una speciale vigilanza pubblica sull'ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. |
33. |
Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall'ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM. |
34. |
La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell'obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma. |
5.2. Modello AE-CB — Emissione di obbligazioni garantite
5.2.1. Istruzioni sull'asse z
asse z |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto) L'identificativo dell'aggregato di copertura consta del nome o dell'abbreviazione inequivocabile dell'emittente dell'aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita. |
5.2.2. Istruzioni su righe specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Importo nominale Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente. |
020 |
Valore attuale (swap) Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente. Nelle colonne 080 e 210, inerenti alle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato. |
030 |
Valore specifico all'attività Valore economico delle attività dell'aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) secondo l'IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell'attività di una curva dei tassi d'interesse specifica all'attività. |
040 |
Valore contabile Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un'attività dell'aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall'emittente dell'obbligazione garantita. |
5.2.3. Istruzioni su colonne specifiche
010 |
Conformità all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013: [SÌ/NO] L'ente precisa se l'aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 per l'ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo. |
012 |
Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura Se l'aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all'articolo 129, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia se la risposta nella colonna 011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata in detto articolo 129, paragrafo 1; è quindi indicato il pertinente codice “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” o “g”. Si indica il codice “h” nei casi in cui la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti. |
020-140 |
Passività da obbligazioni garantite Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell'emittente a causa dell'emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell'emittente dell'obbligazione garantita per le quali all'aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite). |
020 |
Data di riferimento per le segnalazioni Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri. |
030 |
+ 6 mesi Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista. |
040-070 |
+ 12 mesi — + 10 anni Così come “+ 6 mesi” (colonna 030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni. |
080 |
Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell'aggregato di copertura. Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni. |
090-140 |
Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita Vanno segnalate le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite. |
090 |
Agenzia di rating del credito 1 Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un'agenzia di rating del credito, va indicato in questa colonna il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, le tre agenzie cui sono fornite informazioni sono scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato. |
100 |
Rating del credito 1 Rating dell'obbligazione garantita espresso dall'agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni. Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori. |
110, 130 |
Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3 Si ricalcano le informazioni segnalate per l'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell'obbligazione garantita. |
120, 140 |
Rating del credito 2 e rating del credito 3 Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 100) per gli altri rating dell'obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni. |
150-250 |
Aggregato di copertura Tutte le posizioni — comprese le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo — che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita. |
150 |
Data di riferimento per le segnalazioni Importo delle attività dell'aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati. L'importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita. |
160 |
+ 6 mesi Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppone un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista. |
170-200 |
+ 12 mesi — + 10 anni Così come “+ 6 mesi” (colonna 160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni. |
210 |
Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell'emittente delle obbligazioni garantite. Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni. |
220-250 |
Importi dell'aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura Importi dell'aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia). |
220 |
rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita Importi dell'eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita. |
230-250 |
rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall'agenzia corrispondente. |
230 |
Agenzia di rating del credito 1 Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 100). |
240-250 |
Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3 Le istruzioni inerenti all'agenzia di rating del credito 1 (colonna 230) valgono anche per l'agenzia di rating del credito 2 (colonna 110) e l'agenzia di rating del credito 3 (colonna 130). |
6. PARTE E — DATI AVANZATI
6.1. Osservazioni di carattere generale
35. |
La parte E ricalca la struttura dei modelli “Quadro sinottico dei gravami” della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell'ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno. |
6.2. Modello AE-ADV1 — Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante
6.2.1. Istruzioni su righe specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010-020 |
Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto) Tutte le tipologie di passività dell'ente segnalante per cui la controparte nell'operazione è una banca centrale. Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale. |
030-040 |
Derivati negoziati in borsa Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d'investimenti riconosciuta e comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
050-060 |
Derivati fuori borsa (over-the-counter) Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l'ente un gravame sulle attività (cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU). |
070-080 |
Contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente segnalante un gravame sulle attività. |
090-100 |
Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività. |
110-120 |
Obbligazioni garantite di propria emissione cfr. istruzioni relative alla riga 100 del modello AE-SOU. |
130-140 |
Cartolarizzazioni di propria emissione cfr. istruzioni relative alla riga 110 del modello AE-SOU. |
150-160 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività. Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l'ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello. |
170-180 |
Altre fonti di gravame cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-SOU. |
190 |
Totale delle attività vincolate Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante. |
200 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
210 |
Totale delle attività non vincolate Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale. |
220 |
di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione. |
230 |
Attività vincolate + attività non vincolate Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante. |
6.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Finanziamenti a vista cfr. istruzioni relative alla riga 020 del modello AE-ASS. |
020 |
Strumenti di capitale cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-ASS. |
030 |
Totale cfr. istruzioni relative alla riga 040 del modello AE-ASS. |
040 |
di cui: obbligazioni garantite cfr. istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS. |
050 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
060 |
di cui: cartolarizzazioni cfr. istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS. |
070 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
080 |
di cui: emesse da amministrazioni pubbliche cfr. istruzioni relative alla riga 070 del modello AE-ASS. |
090 |
di cui: emessi da società finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 080 del modello AE-ASS. |
100 |
di cui: emessi da società non finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 090 del modello AE-ASS. |
110 |
Banche centrali e amministrazioni pubbliche Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche |
120 |
Società finanziarie Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie. |
130 |
Società non finanziarie Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie. |
140 |
di cui: crediti ipotecari Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie. |
150 |
Famiglie Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie. |
160 |
di cui: crediti ipotecari Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie. |
170 |
Altre attività cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS. |
180 |
Totale cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS. |
6.3. Modello AE-ADV2 — Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante
6.3.1. Istruzioni su righe specifiche
36. |
Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. punto 6.2.1. |
6.3.2. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
010 |
Finanziamenti a vista cfr. istruzioni relative alla riga 140 del modello AE-COL. |
020 |
Strumenti di capitale cfr. istruzioni relative alla riga 150 del modello AE-COL. |
030 |
Totale cfr. istruzioni relative alla riga 160 del modello AE-COL. |
040 |
di cui: obbligazioni garantite cfr. istruzioni relative alla riga 170 del modello AE-COL. |
050 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
060 |
di cui: cartolarizzazioni cfr. istruzioni relative alla riga 180 del modello AE-COL. |
070 |
di cui: emessi da altri soggetti del gruppo Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale. |
080 |
di cui: emesse da amministrazioni pubbliche cfr. istruzioni relative alla riga 190 del modello AE-COL. |
090 |
di cui: emessi da società finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 200 del modello AE-COL. |
100 |
di cui: emessi da società non finanziarie cfr. istruzioni relative alla riga 210 del modello AE-COL. |
110 |
Banche centrali e amministrazioni pubbliche Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche |
120 |
Società finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie. |
130 |
Società non finanziarie Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie. |
140 |
di cui: crediti ipotecari Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie. |
150 |
Famiglie Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie. |
160 |
di cui: crediti ipotecari Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie. |
170 |
Altre attività cfr. istruzioni relative alla riga 230 del modello AE-COL. |
180 |
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL. |
190 |
Totale v. istruzioni relative alle righe 130 e 140 del modello AE-COL.» |
(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
21.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/80 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
62,0 |
EG |
285,0 |
|
IL |
160,5 |
|
MA |
121,2 |
|
TR |
155,0 |
|
ZZ |
156,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
241,9 |
MA |
66,8 |
|
TR |
180,1 |
|
ZZ |
162,9 |
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
ZZ |
119,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
231,9 |
TR |
171,0 |
|
ZZ |
201,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
63,0 |
MA |
62,6 |
|
TN |
52,9 |
|
TR |
64,2 |
|
ZA |
97,5 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0805 20 10 |
IL |
179,2 |
MA |
84,7 |
|
ZZ |
132,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
126,0 |
JM |
118,0 |
|
KR |
153,2 |
|
MA |
81,7 |
|
TR |
121,7 |
|
ZZ |
120,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
71,8 |
ZZ |
71,8 |
|
0808 10 80 |
BR |
65,4 |
CL |
89,8 |
|
MK |
24,4 |
|
US |
154,2 |
|
ZZ |
83,5 |
|
0808 30 90 |
CL |
265,9 |
CN |
92,1 |
|
US |
138,7 |
|
ZZ |
165,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».