ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/80 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, primo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La segnalazione di informazioni coerenti, esatte e comparabili sulle attività vincolate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) è essenziale ai fini della comprensione dell'effettiva situazione di finanziamento (funding) di un ente.

(2)

Per limitare al massimo l'onere di attuazione e di segnalazione a carico degli enti, è opportuno basare, per quanto possibile, le segnalazioni relative alle attività vincolate sui concetti esistenti per le segnalazioni a fini prudenziali e a fini contabili riguardanti le voci di bilancio.

(3)

Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno non assoggettare gli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate agli obblighi di segnalazione dettagliata gravanti sugli enti di dimensioni maggiori.

(4)

Gli obblighi di segnalazione dovrebbero riguardare tutte le forme di gravame sulle attività, compresa la quota potenziale di attività vincolate, data l'importanza vitale che questa riveste in quanto rischio rilevante per i profili di liquidità e di solvibilità dell'ente, specie se quest'ultimo presenta livelli consistenti di attività vincolate.

(5)

L'ente che emette le obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe segnalare le informazioni relative ai gravami su tali attività.

(6)

Per assicurare modalità uniformi di segnalazione di vigilanza su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate e per garantire la disponibilità di dati di vigilanza di qualità e precisione elevate, è opportuno trasformare in un modello unico di punti di dati (DPM) le voci (data item) contenute nelle tabelle di segnalazione obbligatoria di cui agli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

(7)

Ai fini dell'uniformità delle segnalazioni di vigilanza, il DPM dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturata delle voci e indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse; dovrebbe inoltre riportare tutte le specifiche tecniche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi da applicare alle segnalazioni.

(8)

È opportuno prevedere regole comuni di convalida da applicare alle voci di dati, a garanzia della qualità, coerenza e esattezza dei dati che gli enti segnalano alle autorità competenti su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate.

(9)

Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione di un DPM dettagliato e di regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza l'uniformità delle segnalazioni di vigilanza nell'Unione. È pertanto opportuno sostituire il DPM dettagliato riportato nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e le regole di convalida particolareggiate previste nell'allegato XV del medesimo regolamento con rigorosi criteri qualitativi applicabili al DPM e alle regole di convalida, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Allo scopo di concedere agli enti e alle autorità competenti un periodo di tempo adeguato per attuare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento in modo tale da fornire dati di qualità elevata, è opportuno fissare al 31 dicembre 2014 la prima data di riferimento per le segnalazioni per tutti gli enti.

(13)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1.

all'articolo 1 è aggiunta la lettera f) seguente:

«f)

il gravame sulle attività ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.»

;

2.

è inserito il capo 7 bis seguente:

«CAPO 7 bis

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 16 bis

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata

1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle attività vincolate ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XVI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XVII.

2.   Le informazioni richiamate al paragrafo 1 sono trasmesse nei tempi seguenti:

(a)

informazioni indicate nell'allegato XVI, parti A, B e D: con frequenza trimestrale;

(b)

informazioni indicate nell'allegato XVI, parte C: con frequenza annuale;

(c)

informazioni indicate nell'allegato XVI, parte E: con frequenza semestrale.

3.   Non è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parti B, C o E, l'ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(a)

ha attività totali, calcolate secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 10, inferiori a 30 miliardi di EUR;

(b)

presenta un livello di attività vincolate, calcolato secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 9, inferiore al 15 %.

4.   L'ente è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parte D, soltanto se emette obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

;

3.

all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nell'apposito modello unico riportato nell'allegato XIV e le regole di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:

(a)

nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;

(b)

i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:

(i)

i punti di dati con il tipo di dati “monetario” sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

(ii)

i punti di dati con il tipo di dati “percentuale” sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

(iii)

i punti di dati con il tipo di dati “numero intero” sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.»

;

4.

all'articolo 18 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Per le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 16 bis, la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2014.»

;

5.

all'articolo 19 è aggiunto il quinto comma seguente:

«L'articolo 16 bis si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.»

;

6.

gli allegati XIV e XV sono sostituiti dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

7.

sono aggiunti gli allegati XVI e XVII, il cui testo è riportato, rispettivamente, negli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»


ALLEGATO I

«

ALLEGATO XIV

Modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a)

fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI;

b)

indicare tutti i fenomeni aziendali previsti negli allegati da I a XIII, XVI e XVII;

c)

fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d)

presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e)

prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

f)

riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

ALLEGATO XV

Regole di convalida

Alle voci riportate negli allegati I, III, IV, VI, VIII, X, XII e XVI devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a)

stabilire il nesso logico tra punti di dati;

b)

prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c)

verificare la coerenza dei dati segnalati;

d)

verificare l'esattezza dei dati segnalati;

e)

fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO XVI

MODELLI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

MODELLI SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI

32.1

F 32.01

ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE

AE-ASS

32.2

F 32.02

GARANZIE RICEVUTE

AE-COL

32.3

F 32.03

OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA

AE-NPL

32.4

F 32.04

FONTI DI GRAVAME

AE-SOU

PARTE B — DATI SULLA SCADENZA

33

F 33.00

DATI SULLA SCADENZA

AE-MAT

PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

34

F 34.00

QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

AE-CONT

PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE

35

F 35.00

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

AE-CB

PARTE E — DATI AVANZATI

36.1

F 36.01

DATI AVANZATI. PARTE I

AE-ADV1

36.2

F 36.02

DATI AVANZATI. PARTE II

AE-ADV2


F 32.01 — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE (AE-ASS)

 

Valore contabile delle attività vincolate

Valore equo delle attività vincolate

Valore contabile delle attività non vincolate

Valore equo delle attività non vincolate

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — GARANZIE RICEVUTE (AE-COL)

 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

non vincolati

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

010

020

030

040

050

060

070

130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

140

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

150

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

160

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

180

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

200

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

210

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre garanzie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA (AE-NPL)

 

non vincolati

Valore contabile del paniere di attività sottostante

Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

010

020

030

040

010

 Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

 

 

 

 

020

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute

 

 

 

 

030

Titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti

 

 

 

 

040

Segmento senior

 

 

 

 

050

Segmento mezzanine

 

 

 

 

060

Segmento di prima perdita

 

 

 

 


F 32.04 — FONTI DI GRAVAME (AE-SOU)

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati

 

di cui: di altri soggetti del gruppo

 

di cui: garanzie ricevute riutilizzate

di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati

010

020

030

040

050

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

 

 

 

020

Derivati

 

 

 

 

 

030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

 

 

 

 

 

040

Depositi

 

 

 

 

 

050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

060

di cui: con banche centrali

 

 

 

 

 

070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

080

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

090

Titoli di debito di propria emissione

 

 

 

 

 

100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

 

 

 

 

 

110

di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione

 

 

 

 

 

120

Altre fonti di gravame

 

 

 

 

 

130

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti

 

 

 

 

 

140

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

150

Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante

 

 

 

 

 

160

Altro

 

 

 

 

 

170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

 

 

 

 

 

 

 

 

non compilare nel modello su base consolidata

 

non compilare in nessun caso


F 33.00 — DATI SULLA SCADENZA (AE-MAT)

 

Scadenza aperta

Scadenza a un giorno (overnight)

>1 giorno <= 1 settimana

>1 settimana <= 2 settimane

>2 settimane <= 1 mese

>1 mese <= 3 mesi

>3 mesi <= 6 mesi

>6 mesi <= 1 anno

>1 anno <= 2 anni

>2 anni <= 3 anni

>3 anni <= 5 anni

>5 anni <= 10 anni

>10 anni

 

Durata residua delle passività

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE (AE-CONT)

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Quota potenziale di attività vincolate

A. Decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate

B. Effetto netto del deprezzamento del 10 % di valute rilevanti

Importo supplementare delle attività vincolate

Importo supplementare delle attività vincolate

Valuta rilevante 1

Valuta rilevante 2

...

Valuta rilevante n

010

020

030

040

050

 

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

 

 

 

 

020

Derivati

 

 

 

 

 

 

030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

 

 

 

 

 

 

040

Depositi

 

 

 

 

 

 

050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

060

di cui: con banche centrali

 

 

 

 

 

 

070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

080

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

090

Titoli di debito di propria emissione

 

 

 

 

 

 

100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

 

 

 

 

 

 

110

di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione

 

 

 

 

 

 

120

Altre fonti di gravame

 

 

 

 

 

 

170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (AE-CB)

asse z

Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)

 

Conformità all'art. 129 CRR?

Passività da obbligazioni garantite

Aggregato di copertura

Data di riferimento per le segnala-zioni

+ 6 mesi

+ 12 mesi

+ 2 anni

+ 5 anni

+ 10 anni

Posizioni su derivati dell'aggre-gato di copertura con valore di mercato netto negativo

Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita

Data di riferimento per le segnala-zioni

+ 6 mesi

+ 12 mesi

+ 2 anni

+ 5 anni

+ 10 anni

Posizioni su derivati dell'aggre-gato di copertura con valore di mercato netto positivo

Importo dell'aggregato di copertura eccedente i requisiti minimi di copertura

 [SÌ/NO]

Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggre-gato di copertura

rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita

rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite

Data di riferimento per le segnalazioni

Agenzia di rating del credito 1

Rating del credito 1

Agenzia di rating del credito 2

Rating del credito 2

Agenzia di rating del credito 3

Rating del credito 3

Data di riferimento per le segnalazioni

Agenzia di rating del credito 1

Agenzia di rating del credito 2

Agenzia di rating del credito 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Importo nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valore attuale (swap)/Valore di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valore specifico all'attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valore contabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — DATI AVANZATI. PARTE I (AE-ADV-1)

 

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altre attività

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: titoli garantiti da attività

 di cui: emessi da amministra-zioni pubbliche

 di cui: emessi da società finanziarie

 di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministra-zioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

 

di cui: crediti ipotecari

 

di cui: crediti ipotecari

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad es. i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Derivati negoziati in borsa

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titoli garantiti da attività di propria emissione

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Altre fonti di gravame

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale delle attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Totale delle attività non vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Attività vincolate + attività non vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — DATI AVANZATI. PARTE II (AE-ADV-2)

 

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altre garanzie ricevute

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: titoli garantiti da attività

di cui: emessi da amministra-zioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministra-zioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

 

di cui: crediti ipotecari

 

di cui: crediti ipotecari

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Derivati negoziati in borsa

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titoli garantiti da attività di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Altre fonti di gravame

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale delle garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Totale delle garanzie non vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Garanzie vincolate + non vincolate ricevute»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

«ALLEGATO XVII

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

Indice

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 19

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 19

1.1.

STRUTTURA 19

1.2.

PRINCIPIO CONTABILE 20

1.3.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 20

1.4.

CONVENZIONE DEI SEGNI 20

1.5.

LIVELLO DI APPLICAZIONE 20

1.6.

PROPORZIONALITÀ 20

1.7.

DEFINIZIONE DI GRAVAME 20
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO 21

2.

PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI 21

2.1.

MODELLO AE-ASS — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE 21

2.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 21

2.1.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 24

2.1.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 25

2.2.

MODELLO AE-COL — GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE 26

2.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 26

2.2.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 27

2.2.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 28

2.3.

MODELLO AE-NPL — OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA 29

2.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 29

2.3.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 29

2.3.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 30

2.4.

MODELLO AE-SOU — FONTI DI GRAVAME 30

2.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 30

2.4.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 31

2.4.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 32

3.

PARTE B — DATI SULLA SCADENZA 33

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 33

3.2.

MODELLO AE-MAT — DATI SULLA SCADENZA 33

3.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 33

3.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 34

4.

PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE 35

4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 35

4.1.1.

SCENARIO A — DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE 35

4.1.2.

SCENARIO B — DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI 35

4.2.

MODELLO AE-CONT — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE 36

4.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 36

4.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 36

5.

PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE 36

5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 36

5.2.

MODELLO AE-CB — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE 37

5.2.1.

ISTRUZIONI SULL'ASSE Z 37

5.2.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 37

5.2.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 38

6.

PARTE E — DATI AVANZATI 40

6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 40

6.2.

MODELLO AE-ADV1 — MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE 40

6.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 40

6.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 42

6.3.

MODELLO AE-ADV2 — MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL'ENTE SEGNALANTE 43

6.3.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 43

6.3.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 43

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   Struttura

1.

Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.

(a)

Parte A: Quadro sinottico dei gravami

Modello AE-ASS — Attività dell'ente segnalante

Modello AE-COL — Garanzie ricevute dall'ente segnalante

Modello AE-NPL — Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

Modello AE-SOU — Fonti di gravame

(b)

Parte B: Dati sulla scadenza

Modello AE-MAT — Dati sulla scadenza

(c)

Parte C: Quota potenziale di attività vincolate

Modello AE-CONT — Quota potenziale di attività vincolate

(d)

Parte D: Obbligazioni garantite

Modello AE-CB — Emissione di obbligazioni garantite

(e)

Parte E: Dati avanzati

Modello AE-ADV-1 — Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante

Modello AE-ADV-2 — Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante

2.

Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione.

1.2.   Principio contabile

3.

L'ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile.

4.

Ai fini del presente allegato le sigle “IAS” e “IFRS” si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS.

1.3.   Convenzione di numerazione

5.

Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l'intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; *; 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS.

6.

In caso di convalide all'interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l'annotazione seguente: {riga; colonna}.

1.4.   Convenzione dei segni

7.

I modelli dell'allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell'allegato V, parte 1, punti 9 e 10.

1.5.   Livello di applicazione

8.

Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, gli enti che, a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate.

1.6.   Proporzionalità

9.

Ai fini dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, lettera b), il livello di gravame sulle attività è così calcolato:

valore contabile delle attività vincolate e garanzie = {AE-ASS;010;010} + {AE-COL;130;010};

totale delle attività e garanzie = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010} + {AE-COL;130;040};

coefficiente di gravame sulle attività = (valore contabile delle attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie).

10.

Ai fini dell'articolo16 bis, paragrafo 2, lettera a), il totale delle attività è così calcolato:

totale delle attività = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}.

1.7.   Definizione di gravame

11.

Ai fini del presente allegato e dell'allegato XVI, è considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, ad esempio le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico applicabile varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell'Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):

operazioni di finanziamento garantite, compresi i contratti e accordi di vendita con patto di riacquisto, le concessioni di titoli in prestito e le altre forme di prestito garantito;

varie forme di contratti di garanzia, ad esempio garanzie reali collocate a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati;

garanzie finanziarie assistite da garanzie reali. Si rilevi che, in assenza di limitazioni di ritiro della garanzia reale per la parte inutilizzata della garanzia, quali l'autorizzazione preventiva, va imputato soltanto (in proporzione) l'importo utilizzato;

garanzie reali collocate presso sistemi di compensazione, controparti centrali o altri enti infrastrutturali come condizione per accedere al servizio. Sono compresi i fondi di garanzia e i margini iniziali;

linee di credito delle banche centrali. Le attività già posizionate non vanno considerate vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Così come per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera l'importo minimo imposto dalla banca centrale) va imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale;

attività sottostanti strutture di cartolarizzazione, laddove le attività finanziarie non siano state eliminate contabilmente dalle attività finanziarie dell'ente. Le attività sottostanti titoli mantenuti non sono considerate vincolate, a meno che i titoli in questione non siano costituiti in garanzia o altrimenti costituiti in garanzia reale per fornire una forma di assicurazione a un'operazione;

attività in aggregati di copertura usate per l'emissione di obbligazioni garantite. Le attività sottostanti obbligazioni garantite sono considerate vincolate, tranne in determinate situazioni in cui l'ente detiene le obbligazioni garantite corrispondenti (“obbligazioni di propria emissione”);

come principio generale, non vanno considerate vincolate le attività che, assegnate a linee non utilizzate, possono essere ritirate liberamente.

ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO

2.   PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI

12.

I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio (“gravame del momento”) e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento.

13.

Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l'importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell'ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni.

2.1.   Modello AE-ASS — Attività dell'ente segnalante

2.1.1.   Osservazioni di carattere generale

14.

Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE.

Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull'ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale.

Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni della presente parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE.

(a)   Deposito assistito da garanzia reale

Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:

(i)

rilevazione del valore contabile del deposito come fonte di gravame in {AE-SOU; r070; c010};

(ii)

laddove la garanzia reale sia un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r070; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(iii)

laddove la garanzia reale sia stata ricevuta dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010} e {AE-SOU; r070; c030} e {AE-SOU; r070; c040}.

(b)   Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari

Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:

(i)

segnalazione del valore contabile del contratto di vendita con patto di riacquisto come fonte di gravame in {AE-SOU; r050; c010};

(ii)

indicazione della garanzia reale del contratto di vendita con patto di riacquisto;

(iii)

laddove la garanzia reale sia un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r050; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(iv)

laddove la garanzia reale sia stata ricevuta dall'ente segnalante mediante un precedente contratto (speculare) di vendita con patto di riacquisto passivo, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010} e {AE-SOU; r050; c030} e in {AE-SOU; r050; c040}.

(c)   Finanziamento (funding) da banche centrali

Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole dei precedenti punti i. e ii..

Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale deve essere scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell'aggregato di garanzie.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

(d)   Concessione di titoli in prestito

Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari.

La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:

(i)

segnalazione del valore equo dei titoli presi a prestito come fonte di gravame in {AE-SOU; r150; c010}. Se, in cambio dei titoli concessi in prestito, il prestatore non riceve titoli bensì una commissione, {AE-SOU; r150; c010} è segnalato con valore zero;

(ii)

laddove i titoli concessi in prestito come garanzia reale siano un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r150; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(iii)

laddove i titoli concessi in prestito come garanzia reale siano ricevuti dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} e {AE-SOU; r150; c040}.

(e)   Derivati (passività)

I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:

(i)

segnalazione del valore contabile del derivato come fonte di gravame in {AE-SOU; r020; c010};

(ii)

la garanzia reale (margini iniziali necessari per aprire la posizione ed eventuale garanzia reale collocata a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati) è così segnalata:

(i)

laddove sia un'attività dell'ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c010} e {AE-SOU; r020; c030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c040};

(ii)

laddove sia ricevuta dall'ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} e {AE-SOU; r020; c040}.

(f)   Obbligazioni garantite

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no.

Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l'ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione.

In caso di mantenimento di parte dell'emissione, e per evitare un doppio conteggio, si propone l'applicazione del procedimento seguente:

(i)

laddove le obbligazioni garantite proprie non siano costituite in garanzia, è segnalato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti ma non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulle obbligazioni garantite mantenute ma non ancora costituite in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili);

(ii)

laddove le obbligazioni garantite proprie siano costituite in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia.

La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l'emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un'operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l'aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.

SOURCES OF ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Loans encumbered

Cells

Covered bonds

75 % (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75 % (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Central bank funding

11

{AE-Sources, r060, c010}

10 % (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NON ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Non-encumbered loans

Cells

Own covered bonds retained

15 % 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15 % (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

(g)   Cartolarizzazioni

Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall'ente creati da un'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite.

Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l'ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell'ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi.

2.1.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Attività dell'ente segnalante

IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6.

Totale delle attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio.

020

Finanziamenti a vista

IAS 1.54, lettera (i).

Comprende i saldi prelevabili a vista presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga “Altre attività”.

030

Strumenti di capitale

Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall'ente segnalante.

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 26.

Strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante emessi come titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento della BCE sulle voci di bilancio (regolamento BSI).

050

di cui: obbligazioni garantite

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.

060

di cui: cartolarizzazioni

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013.

070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall'ente segnalante.

080

di cui: emessi da società finanziarie

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettere c) e d).

090

di cui: emessi da società non finanziarie

Titoli di debito detenuti dall'ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 35, lettera e).

100

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Crediti e anticipi, ossia strumenti di debito detenuti dall'ente segnalante che non sono titoli, esclusi i saldi prelevabili a vista.

110

di cui: crediti ipotecari

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono crediti ipotecari di cui all'allegato V, parte 2, punto 41, lettera h).

120

Altre attività

Altre attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.

2.1.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile delle attività vincolate

Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

020

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

040

Valore equo delle attività vincolate

IFRS 13 e, per gli enti che non applicano gli IFRS, articolo 8 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

050

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

060

Valore contabile delle attività non vincolate

Valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

070

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

080

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

090

Valore equo delle attività non vincolate

IFRS 13 e, per gli enti che non applicano gli IFRS, articolo 8 della direttiva 2013/34/UE.

Valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente segnalante che non rispondono alla definizione di “attività vincolate” fornita. Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

100

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall'ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

2.2.   Modello AE-COL — Garanzie ricevute dall'ente segnalante

2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Relativamente alle garanzie ricevute dall'ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività “vincolabili”, o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività “non vincolabili”.

16.

Sono “non vincolabili” le attività ricevute come garanzia laddove l'ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono “non vincolabili” se i termini dell'emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti.

17.

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale.

2.2.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante

140

Finanziamenti a vista

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 020 del modello AE-ASS).

150

Strumenti di capitale

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti strumenti di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello AE-ASS).

160

Titoli di debito

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello AE-ASS).

170

di cui: obbligazioni garantite

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello AE-ASS).

180

di cui: cartolarizzazioni

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello AE-ASS).

190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello AE-ASS).

200

di cui: emessi da società finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello AE-ASS).

210

di cui: emessi da società non finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello AE-ASS).

220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 100 del modello AE-ASS).

230

Altre garanzie ricevute

Garanzie ricevute dall'ente segnalante comprendenti altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello AE-ASS).

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenuti dall'ente segnalante. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell'ente segnalante (riga 010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS.

Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:

(a)

laddove i titoli di debito propri siano costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia;

(b)

laddove i titoli di debito propri non siano ancora costituiti in garanzia, è riportato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulla seconda tipologia di titoli di debito propri non ancora costituiti in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili).

250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

Tutte le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione.

2.2.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante rispondenti alla definizione di “attività vincolate” fornita.

Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

020

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

040

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Valore equo delle garanzie ricevute dall'ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili.

050

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

060

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

070

Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall'ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili. È compreso l'importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall'ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili.

2.3.   Modello AE-NPL — Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

2.3.1.   Osservazioni di carattere generale

18.

Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante vale la regola seguente:

(a)

laddove i titoli siano costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;

(b)

laddove i titoli non siano ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.

2.3.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.

020

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.

030

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate.

040

Segmento senior

Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate — cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67), del regolamento (UE) n. 575/2013.

050

Segmento mezzanine

Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate. È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l'ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita — cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67), del regolamento (UE) n. 575/2013.

060

Segmento di prima perdita

Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente segnalante e non vincolate — cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 67), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.3.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile del paniere di attività sottostante

Valore contabile dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia.

020

Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili.

030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(i)

non sono vincolate;

(ii)

sono vincolabili;

(iii)

sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso.

L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

040

Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili.

2.4.   Modello AE-SOU — Fonti di gravame

2.4.1.   Osservazioni di carattere generale

19.

Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l'ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante.

20.

Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell'ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività.

020

Derivati

Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l'ente un gravame sulle attività.

030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività.

040

Depositi

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell'ente segnalante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

I “contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l'ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti: — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; — importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego (sell/buy back).

060

di cui: con banche centrali

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l'operazione comporti un gravame sulle attività.

070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

080

di cui: presso banche centrali

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell'ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

090

Titoli di debito di propria emissione

Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, paragrafo 15, punto vi), al fine d'includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo.

100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

110

di cui: cartolarizzazioni di propria emissione

Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall'ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

120

Altre fonti di gravame

Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

130

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti dall'ente segnalante, nella misura in cui l'impegno ricevuto comporti per l'ente un gravame sulle attività.

140

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall'ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l'ente un gravame sulle attività.

150

Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante

Valore equo dei titoli presi a prestito dall'ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

160

Altro

Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci precedenti, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell'ente segnalante, nella misura in cui comportino per l'ente un gravame sulle attività.

2.4.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.

020

di cui: di altri soggetti del gruppo

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento prudenziale e che l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 010.

030

Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati

Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell'ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo.

040

di cui: garanzie ricevute riutilizzate

Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

050

di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati

Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

3.   PARTE B — DATI SULLA SCADENZA

3.1.   Osservazioni di carattere generale

21.

Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell'importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti.

3.2.   Modello AE-MAT — Dati sulla scadenza

3.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Attività vincolate

Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono:

(a)

le attività dell'ente segnalante (cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS), segnalate al valore contabile;

(b)

i titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni (cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL), segnalati al valore equo.

Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito).

020

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)

cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU.

Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell'operazione tramite cui l'ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento).

030

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 040 del modello AE-SOU.

Gli importi sono riportati al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito) (componente di riutilizzo).

3.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Scadenza aperta

A vista, senza data di scadenza precisa.

020

Scadenza a un giorno (overnight)

Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno.

030

> 1 giorno <= 1 settimana

Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana.

040

> 1 settimana <= 2 settimane

Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane.

050

> 2 settimane <= 1 mese

Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese.

060

> 1 mese <= 3 mesi

Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi.

070

> 3 mesi <= 6 mesi

Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi.

080

> 6 mesi <= 1 anno

Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno.

090

> 1 anno <= 2 anni

Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni.

100

> 2 anni <= 3 anni

Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni.

110

> 3 anni <= 5 anni

Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni.

120

> 5 anni <= 10 anni

Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni.

130

> 10 anni

Scadenza superiore a 10 anni.

4.   PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

4.1.   Osservazioni di carattere generale

22.

Il modello impone agli enti di calcolare il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress.

23.

Per “quota potenziale di attività vincolate” s'intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l'ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia, ecc.). In tali casi l'ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L'importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell'impatto delle operazioni di copertura condotte dall'ente a fronte dell'evento illustrato nei citati scenari di stress.

24.

Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nei punti 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall'ente in base alle migliori informazioni disponibili:

(a)

decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate: lo scenario contempla soltanto la variazione del valore equo sottostante delle attività, prescindendo da qualsiasi altra variazione che possa incidere sul valore contabile, quali utili o perdite sui tassi di cambio o potenziali riduzioni del valore. In siffatta situazione l'ente segnalante potrebbe vedersi costretto a aumentare le garanzie reali costituite per mantenerne costante il valore;

(b)

deprezzamento del 10 % di tutte le valute in cui l'ente presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

25.

Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l'uno distintamente dall'altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l'ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari.

4.1.1.   Scenario A — Decremento del 30 % delle attività vincolate

26.

Si muove dall'ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione.

27.

Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l'obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l'obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell'obbligazione garantita esistenti.

4.1.2.   Scenario B — Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti

28.

È “rilevante” la valuta in cui l'ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

29.

Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un'operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un'attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un'attività in EUR.

30.

Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse.

4.2.   Modello AE-CONT — Quota potenziale di attività vincolate

4.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

31.

cfr. istruzioni su colonne specifiche del modello AE-SOU al punto 1.5.1. Il contenuto delle colonne del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU.

4.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 010 del modello AE-SOU.

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Come indicato per le varie righe del modello, le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.

020

A.   Importo supplementare delle attività vincolate

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A.

Coerentemente con le istruzioni della parte A, l'importo in questione è segnalato al valore contabile se relativo alle attività dell'ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell'ente sono segnalati al valore equo.

030

B.   Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 1

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B.

cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.

040

B.   Importo supplementare delle attività vincolate — Valuta rilevante 2

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B.

cfr. riga 020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.

5.   PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE

5.1.   Osservazioni di carattere generale

32.

Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall'ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall'ente segnalante per le quali la legge impone una speciale vigilanza pubblica sull'ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

33.

Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall'ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.

34.

La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell'obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma.

5.2.   Modello AE-CB — Emissione di obbligazioni garantite

5.2.1.   Istruzioni sull'asse z

asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)

L'identificativo dell'aggregato di copertura consta del nome o dell'abbreviazione inequivocabile dell'emittente dell'aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

5.2.2.   Istruzioni su righe specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo nominale

Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.

020

Valore attuale (swap)

Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell'obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.

Nelle colonne 080 e 210, inerenti alle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato.

030

Valore specifico all'attività

Valore economico delle attività dell'aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) secondo l'IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell'attività di una curva dei tassi d'interesse specifica all'attività.

040

Valore contabile

Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un'attività dell'aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall'emittente dell'obbligazione garantita.

5.2.3.   Istruzioni su colonne specifiche

010

Conformità all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013: [SÌ/NO]

L'ente precisa se l'aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 per l'ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

012

Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura

Se l'aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all'articolo 129, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia se la risposta nella colonna 011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata in detto articolo 129, paragrafo 1; è quindi indicato il pertinente codice “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” o “g”. Si indica il codice “h” nei casi in cui la classe primaria di attività dell'aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti.

020-140

Passività da obbligazioni garantite

Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell'emittente a causa dell'emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell'emittente dell'obbligazione garantita per le quali all'aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite).

020

Data di riferimento per le segnalazioni

Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri.

030

+ 6 mesi

Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.

040-070

+ 12 mesi — + 10 anni

Così come “+ 6 mesi” (colonna 030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.

080

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo

Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell'aggregato di copertura.

Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.

090-140

Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita

Vanno segnalate le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite.

090

Agenzia di rating del credito 1

Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un'agenzia di rating del credito, va indicato in questa colonna il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, le tre agenzie cui sono fornite informazioni sono scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato.

100

Rating del credito 1

Rating dell'obbligazione garantita espresso dall'agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni. Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori.

110, 130

Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3

Si ricalcano le informazioni segnalate per l'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell'obbligazione garantita.

120, 140

Rating del credito 2 e rating del credito 3

Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 100) per gli altri rating dell'obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.

150-250

Aggregato di copertura

Tutte le posizioni — comprese le posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo — che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

150

Data di riferimento per le segnalazioni

Importo delle attività dell'aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati. L'importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

160

+ 6 mesi

Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l'importo da iscrivere si suppone un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l'ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.

170-200

+ 12 mesi — + 10 anni

Così come “+ 6 mesi” (colonna 160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.

210

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo

Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell'aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell'emittente dell'obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo. Costituiscono posizioni su derivati dell'aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell'aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell'emittente delle obbligazioni garantite.

Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.

220-250

Importi dell'aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura

Importi dell'aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia).

220

rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita

Importi dell'eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita.

230-250

rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite

Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall'agenzia corrispondente.

230

Agenzia di rating del credito 1

Importi dell'eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l'emittente dell'obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall'agenzia di rating del credito 1 (colonna 090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 100).

240-250

Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3

Le istruzioni inerenti all'agenzia di rating del credito 1 (colonna 230) valgono anche per l'agenzia di rating del credito 2 (colonna 110) e l'agenzia di rating del credito 3 (colonna 130).

6.   PARTE E — DATI AVANZATI

6.1.   Osservazioni di carattere generale

35.

La parte E ricalca la struttura dei modelli “Quadro sinottico dei gravami” della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell'ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno.

6.2.   Modello AE-ADV1 — Modello avanzato per le attività dell'ente segnalante

6.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-020

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Tutte le tipologie di passività dell'ente segnalante per cui la controparte nell'operazione è una banca centrale.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

030-040

Derivati negoziati in borsa

Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d'investimenti riconosciuta e comporti per l'ente un gravame sulle attività.

050-060

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Valore contabile dei derivati dell'ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l'ente un gravame sulle attività (cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU).

070-080

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività. Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente segnalante un gravame sulle attività.

090-100

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall'ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l'ente un gravame sulle attività.

110-120

Obbligazioni garantite di propria emissione

cfr. istruzioni relative alla riga 100 del modello AE-SOU.

130-140

Cartolarizzazioni di propria emissione

cfr. istruzioni relative alla riga 110 del modello AE-SOU.

150-160

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Valore contabile dei titoli di debito emessi dall'ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l'ente un gravame sulle attività.

Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l'ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un'operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello.

170-180

Altre fonti di gravame

cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-SOU.

190

Totale delle attività vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante.

200

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

210

Totale delle attività non vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

220

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall'ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l'ente segnalante ha accesso. L'ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l'importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

230

Attività vincolate + attività non vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall'ente segnalante.

6.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Finanziamenti a vista

cfr. istruzioni relative alla riga 020 del modello AE-ASS.

020

Strumenti di capitale

cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-ASS.

030

Totale

cfr. istruzioni relative alla riga 040 del modello AE-ASS.

040

di cui: obbligazioni garantite

cfr. istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS.

050

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

060

di cui: cartolarizzazioni

cfr. istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS.

070

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

080

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

cfr. istruzioni relative alla riga 070 del modello AE-ASS.

090

di cui: emessi da società finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 080 del modello AE-ASS.

100

di cui: emessi da società non finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 090 del modello AE-ASS.

110

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche

120

Società finanziarie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.

130

Società non finanziarie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.

140

di cui: crediti ipotecari

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie.

150

Famiglie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.

160

di cui: crediti ipotecari

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie.

170

Altre attività

cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS.

180

Totale

cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS.

6.3.   Modello AE-ADV2 — Modello avanzato per le garanzie ricevute dall'ente segnalante

6.3.1.   Istruzioni su righe specifiche

36.

Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. punto 6.2.1.

6.3.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Finanziamenti a vista

cfr. istruzioni relative alla riga 140 del modello AE-COL.

020

Strumenti di capitale

cfr. istruzioni relative alla riga 150 del modello AE-COL.

030

Totale

cfr. istruzioni relative alla riga 160 del modello AE-COL.

040

di cui: obbligazioni garantite

cfr. istruzioni relative alla riga 170 del modello AE-COL.

050

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

060

di cui: cartolarizzazioni

cfr. istruzioni relative alla riga 180 del modello AE-COL.

070

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento prudenziale.

080

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

cfr. istruzioni relative alla riga 190 del modello AE-COL.

090

di cui: emessi da società finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 200 del modello AE-COL.

100

di cui: emessi da società non finanziarie

cfr. istruzioni relative alla riga 210 del modello AE-COL.

110

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche

120

Società finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.

130

Società non finanziarie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.

140

di cui: crediti ipotecari

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi a società non finanziarie.

150

Famiglie

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.

160

di cui: crediti ipotecari

Garanzie ricevute dall'ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da ipoteca concessi alle famiglie.

170

Altre attività

cfr. istruzioni relative alla riga 230 del modello AE-COL.

180

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL.

190

Totale

v. istruzioni relative alle righe 130 e 140 del modello AE-COL.»


(1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


21.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,0

EG

285,0

IL

160,5

MA

121,2

TR

155,0

ZZ

156,7

0707 00 05

JO

241,9

MA

66,8

TR

180,1

ZZ

162,9

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

231,9

TR

171,0

ZZ

201,5

0805 10 20

EG

63,0

MA

62,6

TN

52,9

TR

64,2

ZA

97,5

ZZ

68,0

0805 20 10

IL

179,2

MA

84,7

ZZ

132,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

126,0

JM

118,0

KR

153,2

MA

81,7

TR

121,7

ZZ

120,1

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

BR

65,4

CL

89,8

MK

24,4

US

154,2

ZZ

83,5

0808 30 90

CL

265,9

CN

92,1

US

138,7

ZZ

165,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».