ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
14 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

1

 

*

Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/37 della Commissione, del 6 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Klenovecký syrec (IGP)]

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/38 della Commissione, del 13 gennaio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/39 della Commissione, del 13 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/40 della Commissione, del 13 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland SA, presentata dalla Polonia)

12

 

*

Decisione (UE) 2015/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirpool, presentata dall'Italia)

14

 

*

Decisione (UE) 2015/43 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia)

16

 

*

Decisione (UE) 2015/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

Il 23 dicembre 2014 a Bruxelles l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde hanno firmato il protocollo (1) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 23 dicembre 2014, ai sensi del suo articolo 15.


(1)  GU L 369 del 24.12.2014, pag. 3.


14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea

Il 23 dicembre 2014 a Bruxelles l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar hanno firmato il protocollo (1) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2015, ai sensi del suo articolo 15.


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 8.


REGOLAMENTI

14.1.2015   

IT

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L 8/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/37 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Klenovecký syrec (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Klenovecký syrec» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Klenovecký syrec» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Klenovecký syrec» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 269 del 15.8.2014, pag. 2.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


14.1.2015   

IT

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L 8/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/38 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione (3). Tale preparato è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di riesame del preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento, di un nuovo impiego nell'acqua da bere, con la richiesta che l'additivo venisse classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 1o luglio 2014 (4), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato può aumentare la produzione di uova e migliorare il rapporto mangime/massa delle uova. Essa ha rilevato che i risultati sono indipendenti dalle modalità di somministrazione, a condizione che l'esposizione con l'acqua da bere sia la stessa che con una dose equivalente aggiunta al mangime. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto, è opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 1520/2007 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1520/2007

Il regolamento (CE) n. 1520/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è soppresso;

2)

l'allegato IV è soppresso.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 3 settembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 3 marzo 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17).

(4)  EFSA Journal 2014; 12(7):3789.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

CFU/l di acqua da bere

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1715

Centro sperimentale del Latte

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 contenente almeno: 5 × 1010 CFU/g di additivo (forma solida).

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus acidophilus CECT 4529.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra (EN 15787).

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Galline ovaiole

1 × 109

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet e nell'acqua da bere.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

3.

Per l'impiego dell'additivo nell'acqua da bere va assicurata la dispersione omogenea dell'additivo.

13 marzo 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


14.1.2015   

IT

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L 8/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/39 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Il Portogallo, il Regno Unito e la compagnia Fresh gourmet Catering LLC, con sede a Dubai negli Emirati arabi uniti, si sono opposti alla registrazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate del Portogallo e del Regno Unito e le ha giudicate ricevibili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La compagnia Fresh gourmet Catering LLC è stata giudicata priva di interesse legittimo e, di conseguenza, la sua opposizione è stata ritenuta irricevibile a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(3)

Le dichiarazioni di opposizione, sollecitate da due clienti (il primo con sede in Portogallo, il secondo nel Regno Unito) di una società italiana ubicata nella zona geografica e che commercializza il proprio prodotto sotto forma di surgelato, riguardano principalmente la denominazione e il divieto di precottura, di surgelazione o di altre tecniche di conservazione.

(4)

Con lettere del 20 dicembre 2013, la Commissione ha invitato l'Italia e il Portogallo da un lato, l'Italia e il Regno Unito dall'altro, a cercare un accordo fra loro in forza dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento in parola. Conformemente a detto articolo, con lettere del 15 aprile 2014, l'Italia ha trasmesso il proprio rapporto relativo alla fine del periodo di consultazione. Poiché tutti i sopra citati Stati membri non sono pervenuti ad un accordo entro un termine di tre mesi, spetta alla Commissione adottare una decisione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del suddetto regolamento.

(5)

Gli opponenti hanno invocato l'incertezza giuridica correlata alla registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» come Indicazione Geografica Protetta (IGP) a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché l'Italia, con decreto ministeriale del 18 luglio 2000, aggiornato l'ultima volta il 5 giugno 2014, ha iscritto la «Focaccia al formaggio di Recco» (una denominazione diversa da quella proposta per la registrazione, sebbene si riferisca allo stesso prodotto) nel suo Elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Oltre alla coesistenza con la denominazione «Focaccia al formaggio di Recco», la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» non sarebbe tradizionale visto che sarebbe comparsa successivamente al 2000.

(6)

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 non esige che la denominazione di una IGP sia tradizionale. Una denominazione può essere registrata in quanto IGP se essa viene adoperata nel commercio oppure nel linguaggio comune, e soltanto nelle lingue storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata. Di conseguenza, poiché è stato dimostrato che la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» viene adoperata nel commercio e nel linguaggio comune nella zona geografica delimitata, la sua registrazione in quanto IGP è conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

La denominazione «Focaccia al formaggio di Recco» non potrà essere utilizzata per i prodotti che non rispettano il disciplinare stabilito per il prodotto registrato con la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio».

(8)

Gli opponenti hanno inoltre invocato il motivo di opposizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012: la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. Il divieto di precottura, di surgelazione, o di altre tecniche di conservazione, previsto nel disciplinare e riportato al punto 3.6 del documento unico, impedirebbe agli opponenti l'importazione e la commercializzazione della «Focaccia di Recco col formaggio» surgelata.

(9)

Tuttavia, il danno all'esistenza del prodotto surgelato recante la denominazione «Focaccia al formaggio di Recco» proverrebbe unicamente dal contenuto del disciplinare della denominazione proposta «Focaccia di Recco col formaggio», che vieta la precottura, la surgelazione o altre tecniche di conservazione. Poiché tali divieti contenuti nel disciplinare della denominazione proposta fanno parte delle prerogative dell'associazione richiedente e poiché il contenuto del disciplinare è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il preteso danno ai prodotti esistenti non può impedire, in sé e per sé, la registrazione.

(10)

Inoltre, con decreto del 13 febbraio 2012 del ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il governo italiano ha concesso la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio». In Italia, tale denominazione può essere adoperata unicamente per un prodotto fabbricato conformemente al disciplinare incluso nella domanda di registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» inviata alla Commissione. In questo contesto, l'attribuzione di un periodo transitorio agli opponenti, importatori del prodotto e stabiliti in Portogallo e nel Regno Unito, sarebbe difficilmente comprensibile. Sia come sia, i marchi depositati, registrati o acquisiti mediante l'utilizzo in buona fede sul territorio dell'Unione prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» possono continuare ad essere adoperati e rinnovati nonostante la registrazione.

(11)

Gli opponenti hanno tentato altresì di far valere che il disciplinare infrangerebbe le norme di igiene alimentare per quanto riguarda la conservazione dell'alimento. Il divieto di precottura, di surgelazione, di congelazione oppure il ricorso ad altre tecniche di conservazione potrebbe nuocere alla conservazione, quindi alla sicurezza alimentare del prodotto. Inoltre, il disciplinare conterrebbe norme sproporzionate e illegittime intese a determinare le fasi successive all'elaborazione del prodotto fino a regolamentarne le modalità di consumo dopo la vendita. In realtà, il disciplinare non contiene disposizioni contrarie alle norme in materia di igiene. Semplicemente, se si rivela necessario utilizzare questi strumenti di conservazione che sono vietati, il prodotto non potrà più essere venduto con la denominazione registrata. Il disciplinare è comunque subordinato alla legislazione generale dell'Unione. Per quanto riguarda la natura e gli obiettivi delle disposizioni del disciplinare, esse definiscono semplicemente le caratteristiche che il prodotto tutelato dalla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» deve presentare al momento dell'immissione in consumo, il che riguarda per l'appunto la lavorazione del prodotto tutelato dalla denominazione e non pregiudica minimamente le condizioni di consumo dopo la vendita.

(12)

Gli opponenti sostengono inoltre che il divieto di qualsiasi forma di conservazione costituisca una restrizione ingiustificata alla libera circolazione di un prodotto fabbricato legalmente, tramite una prescrizione che non ha alcun rapporto con la protezione del prodotto di cui trattasi. In effetti, il prodotto può circolare, è il nome che non può essere apposto sul prodotto non conforme al disciplinare. Questa conseguenza è giustificata dall'obiettivo del regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero quello di proteggere i nomi delle indicazioni geografiche registrate.

(13)

In base a quanto precede, la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» merita di essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria, dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 155 dell'1.6.2013, pag. 13.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/40 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

63,0

EG

162,8

IL

125,9

MA

105,6

TN

130,5

TR

129,6

ZZ

119,6

0707 00 05

EG

241,9

MA

66,8

TR

159,7

ZZ

156,1

0808 91 00

EG

111,4

ZZ

111,4

0709 93 10

EG

191,6

MA

188,9

TR

161,9

ZZ

180,8

0805 10 20

EG

48,1

MA

56,4

TR

63,8

ZA

36,7

ZZ

51,3

0805 20 10

MA

82,3

ZZ

82,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

127,8

JM

118,8

KR

152,3

MA

82,2

TR

68,8

ZZ

110,0

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

BR

65,8

CL

89,8

US

145,8

ZZ

100,5

0808 30 90

TR

108,4

US

138,7

ZZ

123,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/12


DECISIONE (UE) 2015/41 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

(domanda EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland SA, presentata dalla Polonia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori collocati in esubero in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).

(3)

Il 29 luglio 2013 la Polonia ha presentato una domanda per mobilitare il FEG in relazione agli esuberi presso l'impresa Fiat Auto Poland SA e i suoi 21 fornitori e produttori a valle e a integrazione della stessa ha fornito informazioni supplementari fino al 16 giugno 2014. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 1 259 610 EUR.

(4)

Si dovrebbe pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 1 259 610 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/14


DECISIONE (UE) 2015/42 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

(domanda EGF/2014/010 IT/Whirpool, presentata dall'Italia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

(3)

Il 18 giugno 2014 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'impresa Whirlpool Europe S.r.l. e presso cinque fornitori e produttori a valle in Italia e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 1 890 000 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 890 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.


14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/16


DECISIONE (UE) 2015/43 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

(domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 29 luglio 2014 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in ragione dei collocamenti in esubero da parte dell'impresa Odyssefs Fokas SA in Grecia, integrata con ulteriori informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda soddisfa le prescrizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire anche servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 6 444 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 6 444 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).


14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/18


DECISIONE (UE) 2015/44 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

(domanda EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 20 dicembre 2013 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'impresa Air France e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 24 luglio 2014. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 25 937 813 EUR.

(4)

È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Francia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 25 937 813 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.