ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
10 gennaio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/33 della Commissione, del 9 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/34 della Commissione, del 9 gennaio 2015, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 5 al 6 gennaio 2015 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2015

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE ( GU L 86 del 21.3.2014 )

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/33 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

63,0

EG

165,1

IL

112,1

MA

94,4

TN

130,5

TR

115,7

ZZ

113,5

0707 00 05

EG

241,9

TR

178,6

ZZ

210,3

0709 93 10

EG

191,6

MA

127,7

SN

80,8

TR

161,2

ZZ

140,3

0805 10 20

EG

40,0

MA

68,6

TR

63,7

ZA

40,1

ZW

32,9

ZZ

49,1

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

85,1

JM

118,8

TR

71,6

ZZ

91,8

0805 50 10

TR

64,5

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

164,5

BR

65,8

CL

89,9

MK

39,8

US

145,0

ZA

147,0

ZZ

108,7

0808 30 90

US

140,6

ZZ

140,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


10.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/34 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2015

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 5 al 6 gennaio 2015 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 188,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di gennaio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 5 e 6 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 5,743660 %.

Per il mese di gennaio 2015 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 7 gennaio 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


Rettifiche

10.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/6


Rettifica del regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 86 del 21 marzo 2014 )

Alla pagina 1, considerando (3),

anziché:

«(3)

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Per migliorare la salute della popolazione nell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute, è essenziale non focalizzarsi soltanto sulla salute fisica. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale rappresentano quasi il 40 % degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuisce in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio.»

leggi:

«(3)

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Per migliorare la salute della popolazione nell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute, è essenziale non focalizzarsi soltanto sulla salute fisica. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale rappresentano quasi il 40 % degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuiscono in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio.»