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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/956/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2014/957/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell’anno 2014. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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31.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/956/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1) («accordo») deve essere approvata tramite un protocollo allegato all'accordo («protocollo»). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
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(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Federazione russa si sono conclusi con successo, come confermato nello scambio di note del 24 settembre 2013. |
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(3) |
Il protocollo deve essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua successiva conclusione. |
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(4) |
La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica. |
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(5) |
In considerazione dell'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013, il protocollo deve essere approvato in via provvisoria a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione del protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
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31.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/3 |
PROTOCOLLO
dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso «gli Stati membri»,
L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione», e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
da una parte, e
LA FEDERAZIONE RUSSA,
dall'altra,
in appresso denominate collettivamente «le parti»,
CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso «l'accordo», è stato firmato a Corfù il 24 giugno 1994;
CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;
CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo allegato al medesimo;
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo. La Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell'accordo del 21 maggio 1997, entrato in vigore il 1o dicembre 2000, del protocollo dell'accordo del 27 aprile 2004, entrato in vigore il 1o marzo 2005, e del protocollo dell'accordo del 23 aprile 2007, entrato in vigore il 1o maggio 2008.
Articolo 2
Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette la versione in lingua croata dell'accordo, l'atto finale e tutti i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 21 maggio 1997, del 27 aprile 2004 e del 23 aprile 2007, agli Stati membri e alla Federazione russa. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la versione linguistica croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese,, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa.
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
3. Il presente protocollo si applica in via provvisoria dopo 15 giorni dalla data della firma.
4. Il presente protocollo si applica alle relazioni tra le parti nell'ambito dell'accordo a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,
Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil catorce.
V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog prosinca dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii paisprezece.
V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundrafjorton.
Совершено в г. Брюсселе семнадцатого декабря две тысячи четырнадцатого года.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За государства-члень
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Евроиейский союз
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
За Европейское сообщество по атомной знергии
За Руската Федерация
Por la Federación de Rusia
Za Ruskou Federaci
For Den Russiske Føderation
Für die Russische Föderation
Venemaa Föderatsiooni nimel
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de Russie
Per la Federazione Russa
Krievijas Federācijas vārdā –
Rusijos Federacijos vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Għall-Federazzjoni Russa
Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej
Pela Federação da Rússia
Pentru Federația Rusă
Za Ruskú Federáciu
Za Rusko Federacijo
Venäjän Federaation puolesta
För Ryska Federationen
За Pоссийскую Федерацию
REGOLAMENTI
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31.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 1398/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2014
che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 375/2014, la Commissione dovrebbe definire norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e di accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di assistenza umanitaria in paesi terzi. Il regolamento (UE) n. 375/2014 dispone che tali norme vengano adottate tramite atti delegati e stabilisce le procedure da adottare mediante atti di esecuzione. |
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(2) |
Tutti i soggetti chiamati in causa dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i volontari stessi e le organizzazioni di invio e di accoglienza, dovrebbero essere incoraggiati a identificarsi collettivamente nell'iniziativa. |
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(3) |
È opportuno che il quadro delle competenze applicabile all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario definisca le competenze trasversali richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e stabilisca inoltre le competenze specifiche necessarie per l'iniziativa e per lavorare nel settore umanitario. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un elenco non esaustivo di competenze tecniche, in modo da contribuire a garantire una selezione e una preparazione dei candidati volontari efficaci e basate su necessità effettive e che si fondino su un quadro di competenze condiviso. |
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(4) |
Per far sì che competenze, esigenze di formazione e risultati ottenuti dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario siano documentati e valutati, è opportuno che durante la loro partecipazione all'iniziativa essi seguano un agevole piano di apprendimento e sviluppo. Il piano sarà elaborato sulla base degli insegnamenti tratti dalle iniziative Youthpass (2) e Europass (3). |
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(5) |
Partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può accrescere l'occupabilità dei volontari grazie all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La loro partecipazione sottolinea la solidarietà con le popolazioni in stato di necessità e l'impegno a promuovere in modo visibile un senso di cittadinanza europea. Le disposizioni specifiche dovrebbero pertanto agevolare, per quanto possibile, la convalida dell'apprendimento non formale e informale acquisito dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 (4) su questo tipo di apprendimento. |
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(6) |
Le norme sui partenariati tra le organizzazioni di invio e di accoglienza sono rilevanti sia per il settore umanitario sia per le organizzazioni di volontariato in quanto sostengono l'obiettivo di costruire partenariati tra le organizzazioni esecutive e riflettono la responsabilità reciproca di queste organizzazioni nel conseguire gli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e nei confronti dei Volontari in quanto individui. È necessario definire i principi alla base del partenariato e i requisiti minimi che l'accordo di partenariato deve soddisfare affinché i partner possano candidarsi a partecipare e possano gestire progetti che comportano la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
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(7) |
Il principio di pari opportunità e il principio di non discriminazione sono sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione e andranno sempre rispettati e promossi dalle organizzazioni di invio e di accoglienza. Sono consentite tuttavia eccezioni specifiche, ove necessario, in merito alla definizione del ruolo e del profilo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
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(8) |
Il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese di accoglienza è d'importanza fondamentale e ricade sulle organizzazioni di invio e di accoglienza, che sono inoltre tenute ad informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dei loro diritti e obblighi giuridici derivanti da tali normative e del diritto alla copertura assicurativa. La definizione di un chiaro status giuridico dei volontari è un prerequisito per la mobilitazione ed è quindi opportuno stabilirlo in un contratto di mobilitazione stipulato tra le organizzazioni di invio e i singoli Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Particolare attenzione va inoltre prestata alla protezione dei dati personali, alla necessità di agire con integrità, conformemente a un codice di condotta, e alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche stabilendo una politica di tolleranza zero contro le violenze sessuali. |
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(9) |
Al fine di assicurare una tempestiva attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza in quanto stabilisce le disposizioni in base alle quali gli organismi attuatori mobilitano i volontari nei paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con riferimento agli aspetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014 elencati di seguito:
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a) |
un quadro di competenze per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei volontari in quanto giovani professionisti o professionisti esperti; |
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b) |
disposizioni volte a garantire pari opportunità e l'assenza di discriminazioni nel processo di individuazione e selezione; |
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c) |
disposizioni volte a garantire il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese di accoglienza da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza, |
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d) |
norme relative ai partenariati tra le organizzazioni di invio e di accoglienza, |
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e) |
disposizioni per il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con le pertinenti iniziative dell'Unione già in essere. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 375/2014 e le definizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «competenze»: secondo la definizione del documento «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — Un quadro di riferimento europeo» (5), una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, che consenta ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di contribuire alla fornitura di aiuti umanitari in risposta ai bisogni;
b) «competenze trasversali»: le competenze richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e che non riguardano specificamente gli aiuti umanitari;
c) «competenze specifiche»: le competenze richieste per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e l'assistenza umanitaria in senso più generale;
d) «competenze tecniche»: le competenze risultanti da conoscenze specialistiche rilevanti nel contesto degli aiuti umanitari;
e) «risultati dell'apprendimento»: secondo la definizione di cui al quadro europeo delle qualifiche (6), la descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
CAPO 2
QUADRO DELLE COMPETENZE
Articolo 3
Quadro delle competenze
1. Il quadro delle competenze applicabile all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si articola su tre piani:
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a) |
competenze trasversali; |
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b) |
competenze specifiche; |
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c) |
competenze tecniche. |
2. Il quadro delle competenze è calibrato su:
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a) |
giovani professionisti, in particolare recentemente diplomati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di esperienza nell'azione umanitaria; |
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b) |
professionisti esperti con almeno cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti. |
3. Il quadro delle competenze promuove il processo continuo di sviluppo personale che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario esperiscono nelle varie fasi della loro partecipazione all'iniziativa e ne valuta i progressi. I livelli raggiunti per ogni competenza sono valutati in linea con l'approccio del quadro europeo delle qualifiche e secondo la seguente ripartizione:
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a) |
livello 4: competenza eccellente; |
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b) |
livello 3: competenza elevata; |
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c) |
livello 2: competenza da migliorare; |
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d) |
livello 1: competenza scarsa. |
4. Le definizioni delle principali competenze utilizzate sono indicate nell'allegato.
Articolo 4
Piano di apprendimento e sviluppo
1. Il piano di apprendimento e sviluppo illustra i risultati dell'apprendimento che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario devono conseguire e fornisce informazioni su competenze, esigenze di formazione e risultati attesi nelle varie fasi della loro partecipazione all'iniziativa.
2. Il piano di apprendimento e sviluppo fornisce le seguenti informazioni:
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a) |
informazioni di base sulla figura di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
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b) |
informazioni di base sulla posizione di volontario e una descrizione dei compiti da svolgere; |
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c) |
le competenze stabilite nel quadro apposito e, in base ad esse, una valutazione delle prestazioni e dei risultati di apprendimento dei volontari; |
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d) |
le esigenze di apprendimento e le attività di sviluppo previste, se del caso; |
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e) |
corsi seguiti durante la formazione o l'apprendistato; |
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f) |
eventuali informazioni rilevanti. |
3. Il ricorso ai diversi elementi del piano di apprendimento e sviluppo dipende dalle esigenze e dalle aspirazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e va regolarmente aggiornato, soprattutto in fase di:
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a) |
selezione; |
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b) |
formazione, incluso l'apprendistato, se del caso; |
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c) |
mobilitazione; |
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d) |
resoconto post-mobilitazione, se del caso. |
CAPO 3
RICONOSCIMENTO DELLE CAPACITÀ E DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAI VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO
Articolo 5
Procedura di valutazione e di documentazione
1. La valutazione e la documentazione delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario durante la loro partecipazione all'iniziativa servono a:
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a) |
riconoscere le competenze acquisite che, spendibili in un contesto professionale, consentono di migliorare l'occupabilità dei volontari; |
|
b) |
riconoscere socialmente il contributo dei volontari all'espressione dei valori di solidarietà dell'Unione con le popolazioni in stato di necessità e alla promozione visibile di un senso di cittadinanza europea. |
2. Il processo e la portata della valutazione e della documentazione sono adattati e resi idonei ai giovani professionisti o ai professionisti esperti e variano in funzione delle esigenze e delle aspirazioni dei singoli Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. La valutazione e la documentazione delle esperienze di apprendimento riflettono il continuo processo di sviluppo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, riconoscendo e sostenendo in tal modo l'apprendimento e lo sviluppo nelle diverse fasi in cui i volontari partecipano all'iniziativa. La valutazione e la documentazione si basano sul piano di apprendimento e sviluppo di cui all'articolo 4.
4. Le organizzazioni di invio e di accoglienza dimostrano un impegno costante nella valutazione e nella documentazione delle esperienze di apprendimento dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, per facilitarne il riconoscimento professionale e sociale.
5. La Commissione e gli Stati membri dell'UE forniscono alle autorità nazionali competenti per la convalida dell'apprendimento non formale e informale le informazioni pertinenti circa l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e la procedura di valutazione e documentazione al fine di facilitare il processo di convalida formale delle esperienze di apprendimento dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nei rispettivi paesi di origine, se del caso.
Articolo 6
Riconoscimento professionale
1. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ricevono, su richiesta, un certificato attestante che hanno completato la partecipazione all'iniziativa. Il certificato è rilasciato dalla Commissione e contiene almeno le seguenti informazioni:
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a) |
date della missione; |
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b) |
denominazione e estremi delle organizzazioni di invio e di accoglienza; |
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c) |
nomi e estremi della persona di riferimento e del superiore diretto del volontario; |
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d) |
nomi e estremi delle persone delle organizzazioni di invio e di accoglienza disposte a fornire delle referenze per il volontario; |
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e) |
principali compiti e responsabilità del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
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f) |
descrizione dei principali risultati conseguiti dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corso della missione; |
|
g) |
descrizione dei risultati di apprendimento raggiunti dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corso delle diverse fasi della sua partecipazione all'iniziativa, valutati in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
2. Su richiesta del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, al certificato può essere allegata una copia del piano di apprendimento e sviluppo.
Articolo 7
Riconoscimento sociale
1. Il riconoscimento sociale viene promosso attraverso le attività previste dal piano di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 375/2014. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario hanno l'opportunità di partecipare ad attività di comunicazione esterna intese a pubblicizzare l'iniziativa e l'impegno dei volontari.
2. Se del caso, la Commissione organizza eventi ad alto livello per sensibilizzare i cittadini dare più visibilità all'iniziativa.
3. Le organizzazioni di invio diffondono informazioni sulla rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e promuovono l'impegno a parteciparvi, evidenziando le opportunità che offre ai volontari di continuare a dedicarsi a temi legati agli aiuti umanitari e alla cittadinanza europea attiva, anche successivamente alla loro mobilitazione.
4. Le organizzazioni di invio e di accoglienza informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa le opportunità esistenti di continuare a dedicarsi a temi connessi agli aiuti umanitari e alla cittadinanza europea attiva. In particolare, incoraggiano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario a partecipare a convegni e seminari organizzati a livello nazionale e dell'UE, in modo che possano condividere le loro esperienze con i rilevanti portatori di interesse.
CAPO 4
NORME RELATIVE AI PARTENARIATI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI INVIO E DI ACCOGLIENZA
Articolo 8
Obiettivo del partenariato e suoi membri
1. Il partenariato tra organizzazioni di invio e di accoglienza stabilisce accordi tra i partner che si candidano a partecipare e gestire progetti implicanti la mobilitazione di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in paesi terzi e che possono anche includere attività connesse allo sviluppo della capacità e/o all'assistenza tecnica.
2. I membri del partenariato sono le organizzazioni di invio conformi alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014 e le organizzazioni di accoglienza conformi alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 375/2014.
3. Al momento di costituire un partenariato, le organizzazioni di invio e di accoglienza possono includervi come partner altre organizzazioni specializzate in settori rilevanti per gli obiettivi o le azioni dei progetti di cui al paragrafo 1, in modo che contribuiscano con le loro competenze specifiche.
4. Laddove i progetti prevedono attività relative allo sviluppo della capacità e/o di assistenza tecnica, sono considerate partner ammissibili anche le organizzazioni di accoglienza e di invio che non abbiano ottenuto la certificazione pur avendo già subito un processo di certificazione secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014, se tali organizzazioni sono dotate di una strategia per lo sviluppo della capacità e/o di assistenza tecnica basata sulle esigenze.
5. Se i progetti servono a sostenere azioni di risposta alle emergenze, il partenariato può essere costituito solo da organizzazioni di invio.
Articolo 9
Principi dei partenariati
Le attività dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuovono partenariati transnazionali tra le organizzazioni di accoglienza e di invio, basati sui seguenti principi:
|
a) |
uguaglianza, |
|
b) |
valori comuni e una visione condivisa, |
|
c) |
trasparenza, |
|
d) |
responsabilità, rendicontabilità e affidabilità, |
|
e) |
fiducia e rispetto reciproci, |
|
f) |
complementarità, nel rispetto dell'eterogeneità che caratterizza la comunità del volontariato e dell'aiuto umanitario, con un forte accento sullo sviluppo delle capacità locali; |
|
g) |
flessibilità e adattabilità; |
|
h) |
reciprocità nell'assegnazione delle risorse e nella definizione degli obiettivi. |
Articolo 10
Accordo di partenariato e norme
1. Prima che le organizzazioni di invio e di accoglienza stringano un partenariato, le organizzazioni di accoglienza svolgono una valutazione dei bisogni, se opportuno in cooperazione con le organizzazioni di invio, tenendo conto della valutazione della Commissione circa il fabbisogno di aiuti umanitari.
2. La valutazione dei bisogni comprende, come minimo:
|
a) |
una valutazione della vulnerabilità e del rischio del paese destinatario degli aiuti, che include una valutazione dei rischi legati alla sicurezza, agli spostamenti e alla salute cui sono esposti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
|
b) |
una valutazione della capacità corrente dell'organizzazione di accoglienza di ospitare un Volontario europeo per l'aiuto umanitario; |
|
c) |
un'analisi delle competenze e delle capacità di cui mancano in quel momento l'organizzazione di accoglienza e la comunità locale, che individui i bisogni e analizzi come soddisfarli nel modo più efficace; |
|
d) |
un'analisi del previsto valore aggiunto apportato dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se del caso, dal sostegno allo sviluppo delle capacità che si prevede di prestare all'organizzazione di accoglienza e alla comunità locale. |
3. L'accordo di partenariato è sottoscritto da tutti i partner per garantire il rispetto delle seguenti norme di minima:
|
a) |
i partenariati si basano su un accordo sui valori condivisi e su una visione condivisa, in particolare per quanto riguarda il volontariato e l'aiuto umanitario; |
|
b) |
sono definiti con chiarezza il valore aggiunto e il ruolo di ciascun partner; |
|
c) |
tutti i partner concordano gli obiettivi comuni del partenariato e i modi in cui il partenariato è gestito, in particolare:
|
|
d) |
se del caso viene elaborata tra i partner una strategia di sviluppo delle capacità e/o di assistenza tecnica fondata sui bisogni, alla quale viene assegnata un'apposita dotazione di bilancio; |
|
e) |
i partner contribuiscono alle attività di apprendimento e si impegnano a realizzare azioni di comunicazione e visibilità conformemente al piano di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 375/2014. |
CAPO 5
PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 11
Principi generali
1. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è aperta a tutti i candidati ammissibili, indipendentemente da nazionalità, sesso, razza, origine etnica, età, condizione sociale, religione o convinzioni personali, stato civile, orientamento sessuale e disabilità.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza si impegnano a rispettare i principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione. Tali principi sono pienamente integrati nella procedura di individuazione, selezione e reclutamento e nella preparazione dei volontari, nonché nelle politiche e nelle pratiche di gestione delle prestazioni.
Articolo 12
Parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione
1. L'organizzazione di invio dispone di una dichiarazione di principio e di una politica che garantiscono che le pratiche di lavoro rispecchino i principi della parità di trattamento, delle pari opportunità e della non discriminazione, e promuove una cultura organizzativa inclusiva.
2. La politica sulla parità di trattamento, sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, di cui al paragrafo 1, come minimo:
|
a) |
è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e nazionale e si impegna a evitare, o a correggere ed eliminare, le politiche e le pratiche discriminatorie, ivi compresi gli eventuali ostacoli all'occupazione di tutti i gruppi individuati dalla suddetta legislazione e/o che siano notoriamente esposti a pregiudizi quando cercano lavoro e rischiano quindi di essere sottorappresentati; |
|
b) |
comprende, senza limitarsi, tutti gli aspetti dell'esperienza del volontario, comprese le singole norme di comportamento, l'annuncio del posto di volontario, il reclutamento e la selezione, la formazione e lo sviluppo, la gestione delle prestazioni, le condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione e le procedure di licenziamento; |
|
c) |
indica chiaramente i ruoli e le responsabilità dei membri del personale e dei volontari, dell'alta dirigenza e delle squadre di orientamento, dei dipartimenti risorse umane e di ogni altra parte in causa individuata dall'organizzazione; |
|
d) |
viene monitorata e rivista a intervalli regolari per garantirne la conformità alla legislazione pertinente e un'attuazione corretta ed efficace. |
3. L'organizzazione di accoglienza conferma per iscritto all'organizzazione di invio il principio e la politica di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, e informa l'organizzazione di invio su eventuali eccezioni da prevedere, rese necessarie dal contesto specifico del suo lavoro, nel definire il ruolo e il profilo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
4. L'organizzazione di invio sostiene l'organizzazione di accoglienza nell'attuazione della politica di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione e, a titolo eccezionale, sostiene le organizzazioni di accoglienza nell'adeguare tali principi al contesto specifico, se necessario.
5. Ove possibile, l'organizzazione di invio fornisce a tutto il personale, su base regolare, formazioni e informazioni adeguate sulla politica e sui principi che la ispirano, al fine di garantire che tutti i soggetti partecipanti la comprendano, la sostengano e la attuino.
CAPO 6
RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DELL'UNIONE E DEL PAESE DI ACCOGLIENZA
Articolo 13
Principi generali
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono il rispetto delle leggi del paese di accoglienza e delle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, tra cui:
|
a) |
il regolamento (UE) n. 375/2014, in particolare il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5; |
|
b) |
la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
|
c) |
la legislazione applicabile a condizioni di lavoro, salute, sicurezza e protezione dei volontari; |
|
d) |
la legislazione in materia di parità di trattamento e non discriminazione; |
|
e) |
la legislazione sulla protezione dei dati personali. |
2. Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa i loro diritti e gli obblighi giuridici derivanti dalle normative di cui al paragrafo 1 e circa i loro diritti in materia di copertura assicurativa di cui nel regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014.
Articolo 14
Status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. L'organizzazione di invio rispetta la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Essa provvede pertanto a predisporre un contratto di mobilitazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 375/2014, che viene firmato dall'organizzazione e dal volontario. Il contratto specifica la legge applicabile e il foro competente.
2. L'organizzazione di invio garantisce il rispetto del contratto da parte dell'organizzazione di accoglienza ed è responsabile della violazione delle disposizioni del contratto di mobilitazione da parte di quest'ultima.
Articolo 15
Obbligo di informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito alla normativa fiscale
1. Prima della mobilitazione, l'organizzazione di invio informa il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario su eventuali norme fiscali applicabili alle indennità giornaliere nel paese di stabilimento dell'organizzazione di invio e, se del caso, nel paese di mobilitazione.
2. Se un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario non è residente nel paese di stabilimento dell'organizzazione di invio, questa lo informa circa l'obbligo che gli compete di prendere conoscenza della normativa fiscale del proprio paese di residenza applicabile alla sua situazione specifica.
Articolo 16
Protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza è conforme a quanto predisposto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), se applicabili.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che sia impedito l'abuso o l'uso improprio dei dati durante il trattamento, che comprende la raccolta, l'uso, la comunicazione e la cancellazione di tutti i dati personali riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Ciò riguarda tutte le azioni relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in particolare:
|
a) |
il reclutamento e la selezione (inclusi i moduli di candidatura, le note prese durante i colloqui e i questionari di autovalutazione); |
|
b) |
la preparazione e la gestione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (compresi i piani di apprendimento e sviluppo, la verifica delle prestazioni e la documentazione del tutoraggio, i controlli medici o eventuali questioni disciplinari). |
3. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che siano trattati solo i dati pertinenti e che i dati personali quali nome, età, indirizzo e data di nascita, compresi i dati sensibili e le informazioni su reclutamento, impiego e prestazioni:
|
a) |
siano raccolti in modo adeguato e lecito, a fini legittimi; |
|
b) |
siano trattati in modo equo e lecito; |
|
c) |
siano corretti o aggiornati, se del caso; |
|
d) |
siano accessibili soltanto al personale autorizzato; |
|
e) |
siano accessibili, su richiesta, al candidato volontario o al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario interessato; |
|
f) |
siano custoditi in modo sicuro; |
|
g) |
non siano conservati più a lungo del necessario. |
4. Per trattare i dati di cui al paragrafo 3, le organizzazioni di invio e di accoglienza ottengono il consenso esplicito del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario.
5. Le organizzazioni di accoglienza e di invio comunicano al candidato volontario o il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a sporgere reclamo e a utilizzare e accedere ai propri dati e il diritto a conoscere l'identità dei soggetti che hanno accesso ai dati personali che lo riguardano e a sapere a che tipo di dati può avere accesso ciascun soggetto.
Articolo 17
Integrità e codice di condotta
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza concordano una politica in materia di integrità volta a prevenire la corruzione attiva e passiva e un codice di condotta basato sulla politica di gestione dell'organizzazione di invio che sia idoneo e applicabile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con indicazioni sui comportamenti previsti, sulla correttezza e sull'integrità richieste durante la partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
2. Il codice di condotta è vincolante per i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e contiene, come minimo, i seguenti obblighi:
|
a) |
l'impegno a sviluppare un senso di identità circa l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e a contribuire ai suoi obiettivi; |
|
b) |
il rispetto dell'altro e della dignità altrui e il rispetto del principio di non discriminazione; |
|
c) |
il rispetto dei principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014; |
|
d) |
l'impegno a tutelare i minori e a proteggere gli adulti vulnerabili, anche attraverso la tolleranza zero contro gli abusi sessuali; |
|
e) |
tolleranza zero contro l'uso di droghe nel paese di mobilitazione; |
|
f) |
il rispetto delle leggi locali; |
|
g) |
l'integrità, la lotta contro la frode e la corruzione; |
|
h) |
il mantenimento di standard elevati di condotta professionale e personale; |
|
i) |
il rispetto della sicurezza e delle procedure in materia di sicurezza e salute; |
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j) |
l'obbligo di segnalare violazioni e norme sugli informatori; |
|
k) |
norme riguardanti il contatto con i mezzi di comunicazione e la gestione delle informazioni; |
|
l) |
norme che proibiscono l'uso improprio delle attrezzature dell'organizzazione. |
3. Ogni violazione del codice di condotta da parte di un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è trattata conformemente alla politica di gestione dell'organizzazione di invio.
4. Se la violazione è considerata molto grave, essa comporta il rientro anticipato del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se necessario, la segnalazione del comportamento in questione a tutte le pertinenti autorità o organizzazioni professionali o legali.
Articolo 18
Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza si impegnano a seguire una politica di tolleranza zero contro qualsiasi forma di abuso sui minori e/o sugli adulti vulnerabili, compresi gli abusi sessuali. Tali organizzazioni sono in grado di denunciare gli abusi, trattare prontamente e adeguatamente eventuali episodi, dare sostegno alle vittime, prevenire la vittimizzazione degli informatori e perseguire i responsabili.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza evitano il verificarsi di abusi grazie alla procedura di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, a alla loro introduzione propedeutica e formazione, creando una cultura di apertura e sensibilizzazione al tema e individuando chiare responsabilità di gestione e sorveglianza.
3. L'organizzazione di invio procede a tutti i controlli previsti dalla legge al fine di ottenere il nulla osta per i candidati volontari affinché possano lavorare con i gruppi vulnerabili.
4. Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito ai rischi e raccomandano misure di prevenzione, al fine di garantire che non si verifichino abusi.
CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.
(2) https://www.youthpass.eu/it/youthpass/
(3) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/esp/compose#
(4) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(5) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(6) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO
Quadro delle competenze
1. Competenze trasversali richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e non specifiche al settore degli aiuti umanitari
|
Competenza |
Descrizione |
||||||||||||||||
|
1) Sviluppare e intrattenere rapporti di collaborazione |
|||||||||||||||||
|
Lavorare in gruppo |
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|
Comunicazione |
|
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|
2) Avere la mentalità del volontario |
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|
|
|
||||||||||||||||
|
3) Sapersi gestire in un contesto estremamente esigente e in evoluzione |
|||||||||||||||||
|
Consapevolezza di sé e resilienza |
|
||||||||||||||||
|
Autonomia |
|
||||||||||||||||
|
Gestire le proprie aspettative |
|
||||||||||||||||
|
Sensibilità interculturale |
|
||||||||||||||||
|
4) Dimostrare capacità di leadership |
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|
|
Per chi ricopre un ruolo di responsabilità:
|
||||||||||||||||
|
5) Conseguire risultati |
|||||||||||||||||
|
Realizzare e comunicare i risultati immediati dell'iniziativa e i progressi compiuti in termini di sviluppo delle capacità |
Per chi ricopre un ruolo particolare nello sviluppo delle capacità:
|
||||||||||||||||
|
Rendicontabilità |
|
||||||||||||||||
2. Competenze specifiche richieste per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e per gli aiuti umanitari in senso più generale
|
Competenza |
Descrizione |
||||||||||||||||||||
|
6) Comprendere il contesto umanitario dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e applicare i principi umanitari |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
7) Operare in modo sicuro in qualsiasi momento |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
8) Gestire progetti in contesti umanitari |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
9) Comunicare e sensibilizzare |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
3. Competenze tecniche risultanti da conoscenze specialistiche rilevanti nel contesto degli aiuti umanitari
I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario possono avere competenze nei seguenti ambiti (la lista non è esaustiva):
|
— |
finanza e contabilità |
|
— |
affari giuridici |
|
— |
amministrazione e gestione di progetti |
|
— |
monitoraggio e valutazione di progetti |
|
— |
comunicazione (comprese visibilità, pubbliche relazioni e campagne di sensibilizzazione) |
|
— |
logistica e trasporti |
|
— |
formazione e gestione delle risorse umane |
|
— |
sviluppo organizzativo e potenziamento delle capacità |
|
— |
definizione di politiche e pianificazione strategiche |
|
— |
tecnologie dell'informazione e della comunicazione sui rischi |
|
— |
acqua e servizi igienico-sanitari |
|
— |
protezioni e ripari |
|
— |
alimentazione, nutrizione e salute |
|
— |
rifugiati e sfollati interni |
|
— |
questioni di genere |
|
— |
tutela dei minori |
|
— |
mezzi di sussistenza |
|
— |
collegamento fra aiuti di emergenza, risanamento e sviluppo |
|
— |
gestione del rischio di catastrofi |
|
— |
rafforzamento della resilienza |
|
— |
dati e conoscenze in materia di catastrofi |
|
— |
valutazione e mappatura dei rischi e delle vulnerabilità e analisi dei conflitti e delle fragilità |
|
— |
adattamento ai cambiamenti climatici e gestione ecosistemica |
|
— |
istruzione e sensibilizzazione |
|
— |
resilienza urbana e pianificazione territoriale |
|
— |
sviluppo basato sulle comunità |
|
— |
reti di sicurezza e di protezione sociali |
|
— |
imprese e infrastrutture resilienti, compresa la protezione delle infrastrutture critiche |
|
— |
finanziamento del rischio |
|
— |
sistemi di allarme preventivo e monitoraggio |
|
— |
preparazione alle catastrofi e piani di emergenza |
|
— |
protezione civile e risposta alle emergenze |
|
— |
valutazione e ripresa post-catastrofi e post-conflitti |
|
— |
servizi medici e paramedici |
|
— |
ingegneria |
|
— |
gestione dei volontari |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
31.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/24 |
DECISIONE N. 2/2014 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO
del 5 dicembre 2014
che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(2014/957/UE)
Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,
visto l'accordo sul trasporto aereo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, in appresso «l'accordo», in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
DECIDE:
Articolo unico
L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato all'accordo a decorrere dal 1o febbraio 2015.
Fatto a Berna, il 5 dicembre 2014
Per il comitato misto
Il capo della delegazione dell'Unione europea
Margus RAHUOJA
Il capo della delegazione svizzera
Peter MÜLLER
ALLEGATO
Ai fini dell'applicazione del presente accordo:
|
— |
in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea; |
|
— |
in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese; |
|
— |
i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008; |
|
— |
nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo. |
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile
N. 1008/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
N. 2000/79
Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)
N. 93/104
Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata da:
|
— |
Direttiva 2000/34/CE |
N. 437/2003
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
No 1358/2003
Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso
N. 785/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:
|
— |
regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione |
N. 95/93
Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:
|
— |
regolamento (CE) n. 793/2004 |
N. 2009/12
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali
N. 96/67
Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)
N. 80/2009
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio
2. Regole di concorrenza
N. 1/2003
Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)
(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).
N. 773/2004
Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:
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regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, |
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regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione |
N. 139/2004
Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23)
Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:
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(1) |
con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione; |
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(2) |
la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo; |
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(3) |
qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo. |
Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:
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(1) |
la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2; |
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(2) |
il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza. |
N. 802/2004
Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:
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regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, |
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regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione |
N. 2006/111
Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese
N. 487/2009
Regolamento del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei
3. Sicurezza aerea (safety)
N. 216/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:
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regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, |
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regolamento (CE) n. 1108/2009, |
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regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione. |
L'Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.
La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafo 3.
Fermo restando l'adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all'articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferiti alla Svizzera.
Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.
Ai fini dell'accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:
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a) |
l'articolo 12 è così modificato:
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b) |
all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.» |
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c) |
all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: «La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità con l'appendice dell'allegato A.» ; |
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d) |
all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente: «La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.» ; |
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e) |
all'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente: «12. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:
dove:
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f) |
all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.» ; |
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g) |
L'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):
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N. 1108/2009
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE
N. 805/2011
Regolamento della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 1178/2011
Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
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regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione |
N. 3922/91
Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), così modificato:
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regolamento (CE) n. 1899/2006, |
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regolamento (CE) n. 1900/2006, |
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regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, |
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regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione |
N. 996/2010
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
N. 2003/42
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 12)
N. 1321/2007
Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 1330/2007
Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 2042/2003
Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:
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regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, |
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regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, |
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regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione |
N. 104/2004
Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
N. 2111/2005
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
N. 473/2006
Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 474/2006
Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2014 della Commissione |
N. 1332/2011
Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo
N. 646/2012
Regolamento della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 748/2012
Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:
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regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione |
N. 965/2012
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:
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regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione |
N. 2012/780
Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
N. 628/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione
N. 139/2014
Regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
N. 319/2014
Regolamento della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007
N. 452/2014
Regolamento della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
4. Sicurezza aerea (security)
N. 300/2008
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002
N. 272/2009
Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:
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regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione |
N. 1254/2009
Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative
N. 18/2010
Regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile
N. 72/2010
Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile
N. 185/2010
Regolamento della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile, modificato da:
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regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione, |
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regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione, |
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— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, |
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— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione, |
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— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2014 della Commissione, |
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— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione |
N. 2010/774
Decisione della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:
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decisione C(2010)2604 della Commissione, |
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decisione C(2010)3572 della Commissione, |
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decisione C(2010)9139 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2011)5862 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2011)8042 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2011)9407 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2012)1228 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2012)5672 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2012)5880 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2013)1587 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2013)2045 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2013)4180 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2013)7275 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2014)1200 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2014)1635 della Commissione |
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decisione di esecuzione C(2014)3870 della Commissione, |
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decisione di esecuzione C(2014)4054 della Commissione |
N. 2013/511
Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativa al controllo dei passeggeri e di persone diverse dai passeggeri attraverso apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con apparecchiature magnetiche portatili per la rivelazione dei metalli (HHMD)
5. Gestione del traffico aereo
N. 549/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:
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regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.
L'articolo 10 è così modificato:
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al paragrafo 2, l'espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l'espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera». |
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Fermo restando l'adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera. |
N. 550/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:
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— |
regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17.
Ai fini del presente accordo, il regolamento s'intende così modificato:
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a) |
L'articolo 3 è così modificato: al paragrafo 2, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»; |
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b) |
l'articolo 7 è così modificato: ai paragrafi 1 e 6, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»; |
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c) |
l'articolo 8 è così modificato: al paragrafo 1, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»; |
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d) |
l'articolo 10 è così modificato: al paragrafo 1, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»; |
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e) |
il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.» |
N. 551/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:
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regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell'articolo 3 bis, dell'articolo 6 e dell'articolo 10.
N. 552/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»), modificato da:
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regolamento (CE) n. 1070/2009 |
La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.
Ai fini del presente accordo, il regolamento s'intende così modificato:
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a) |
l'articolo 5 è così modificato: al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»; |
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b) |
l'articolo 7 è così modificato: al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»; |
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c) |
l'allegato III è così modificato: alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera». |
N. 2150/2005
Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo
N. 1033/2006
Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) No 923/2012 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione |
N. 1032/2006
Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da:
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regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione |
N. 1794/2006
Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, modificato da:
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— |
regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, |
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— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione |
N. 730/2006
Regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione |
N. 219/2007
Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da:
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regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, |
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regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio |
N. 633/2007
Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:
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regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione |
N. 482/2008
regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.
N. 29/2009
Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 della Commissione |
Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:
All'allegato I, parte A, è aggiunta la dicitura «Switzerland UIR».
N. 262/2009
Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo
N. 73/2010
Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo
N. 255/2010
Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione |
N. 691/2010
Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione |
Le misure correttive adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sono di applicazione obbligatoria in Svizzera previa adozione mediante decisione del Comitato misto
N. C(2010)5134
Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo
N. 2014/672
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo
N. 176/2011
Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo
N. 2011/121
Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014
N. 677/2011
Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010
N. 2011/4130
Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo
N. 1034/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010
N. 1035/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, |
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regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione |
N. 1206/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo
Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:
All'allegato I è aggiunta la dicitura «Switzerland UIR».
N. 1207/2011
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo
N. 923/2012
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010
N. 1079/2012
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:
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regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione |
N. 390/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete
N. 391/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea
N. 409/2013
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa
N. 2014/132
Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019
N. 716/2014
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa
6. Ambiente e inquinamento acustico
N. 2002/30
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).
(Si applicano le modifiche all'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell'Unione europea).
N. 89/629
Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione
(Articoli 1-8)
N. 2006/93
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)
7. Protezione dei consumatori
N. 90/314
Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»
(Articoli 1-10)
N. 93/13
Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
(Articoli 1-11)
N. 2027/97
Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:
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regolamento (CE) n. 889/2002 |
N. 261/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
(Articoli 1-18)
N. 1107/2006
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
8. Varie
N. 2003/96
Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]
9. Allegati
A: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA
ALLEGATO A
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 1
I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esentati da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. «I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.»
Articolo 2
Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.
Articolo 3
L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non sono ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.
Articolo 6
I presidenti delle istituzioni dell'Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
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a) |
dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea, |
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b) |
dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. |
Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri:
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a) |
godono sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, |
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b) |
non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari. |
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
CAPO V
FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:
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a) |
godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito alle controversie tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Essi continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; |
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b) |
né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; |
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c) |
godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; |
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d) |
godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato; |
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e) |
godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato. |
Articolo 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
Articolo 13
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Articolo 14
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.
Articolo 15
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo paragrafo, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Articolo 16
Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.
Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.
Articolo 18
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiscono d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 19
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 20
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 21
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Appendice
MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia
Con riferimento all'articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.
(1) Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
ALLEGATO B
CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA
Articolo 1
Comunicazione diretta
L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Articolo 2
Audit
1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest'ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Articolo 3
Controlli in loco
1. In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (3).
2. I controlli e le verifiche in loco sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.
Articolo 5
Trattamento riservato
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5).
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
Rettifiche
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31.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/47 |
Rettifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013 )
Pagina 31, articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Anziché:
«2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:»
leggi:
«2. Ai fini della presente direttiva, i contratti collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari sono considerati strumenti finanziari derivati, eccetto nel caso in cui tali contratti:»
Pagina 38, articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Anziché:
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«b) |
l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, ….» |
leggi:
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«b) |
l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di verifica, ….» |