ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 372

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
30 dicembre 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1383/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell’Ecuador

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 372/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1383/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (2) ha istituito un regime specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova. Tale regime offre libero accesso al mercato dell’Unione a tutti i prodotti originari della Repubblica di Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I del suddetto regolamento per i quali sono previste concessioni limitate sia sotto forma di esenzione da dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari che sotto forma di riduzione di tali dazi.

(2)

Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d’azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Repubblica di Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l’Unione. La Repubblica di Moldova ha inoltre già registrato importanti progressi nel ravvicinamento delle normative, volto alla convergenza con il diritto e gli standard dell’Unione.

(3)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (3) («accordo di associazione»), che include la zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato il 27 giugno 2014 e l’applicazione provvisoria ha avuto effetto a decorrere dal 1o settembre 2014.

(4)

Il regime specifico di preferenze commerciali autonome continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015.

(5)

Al fine di sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova nel rispetto degli obiettivi stabiliti nell’ambito della PEV, del partenariato orientale e dell’accordo di associazione e di offrire un mercato attraente e affidabile per le sue esportazioni di mele fresche, prugne fresche e uve da tavola fresche, è opportuno prevedere ulteriori concessioni per l’importazione di tali prodotti dalla Repubblica di Moldova nell’Unione, sulla base di contingenti tariffari esenti da dazi.

(6)

È inoltre necessario modificare alcuni codici NC nell’allegato del regolamento (CE) n. 55/2008 per tenere conto delle modifiche apportate all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione (5).

(7)

Al fine di permettere agli operatori di beneficiare di queste ulteriori concessioni il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Considerato il picco stagionale della produzione di tali prodotti, è opportuno applicare le nuove concessioni a decorrere dal 1o agosto 2014.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008, la tabella 1 è sostituita dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(3)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

«1.   PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZI DOGANALI

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

da 0201 a 0204

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 43

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

da 0401 a 0406

Prodotti lattiero-caseari

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Uova di volatili in guscio

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0515

0806 10 10

Uve da tavola fresche

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0516

0808 10 80

Mele fresche (escluse mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

40 000 (2)  (4)

40 000 (2)

09.0517

0809 40 05

Prugne fresche

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0509

1001 91 20

1001 91 90

1001 99

Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 90 00

Orzo

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Granturco

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91 e 1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

di galli e galline, non cotte,

di animali della specie suina domestica,

di animali della specie bovina, non cotte

09.0513

1701 99 10

Zucchero bianco

15 000 (2)

18 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


(1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, per il quale i contingenti tariffari si applicano dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.

(2)  Tonnellate (peso netto).

(3)  Milioni di unità.

(4)  Per il 2014 il contingente tariffario si applica dal 1o agosto al 31 dicembre.»


30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 372/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1384/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

sul trattamento tariffario delle merci originarie dell’Ecuador

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 329 dell'accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (2) («accordo»), firmato il 26 giugno 2012, prevede la possibile adesione all’accordo di altri paesi membri della Comunità andina.

(2)

A seguito della richiesta presentata dall’Ecuador di riavviare i negoziati con l’Unione per diventare parte dell’accordo, i negoziati tra l’Unione e l’Ecuador sono stati condotti nel 2014. In esito a tali negoziati, il 12 dicembre 2014 è stato siglato dall’Ecuador un protocollo di adesione all'accordo («protocollo di adesione»).

(3)

A seguito della siglatura del protocollo di adesione, si rende necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l’Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi. Di conseguenza, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i dazi doganali applicati alla data della siglatura del protocollo di adesione non dovrebbero subire aumenti né dovrebbero essere applicati nuovi dazi doganali alle merci originarie dell’Ecuador.

(4)

Il presente regolamento prevede pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il mantenimento del livello delle aliquote del dazio applicabili alle merci originarie dell’Ecuador al 12 dicembre 2014.

(5)

Il trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento non pregiudica le misure adottate a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 260/2009 (3), (CE) n. 597/2009 (4) o (CE) n. 1225/2009 (5).

(6)

Come condizione per l'applicazione del trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento, l’Ecuador dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni dall’Unione, o dall’aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall’introdurre altre restrizioni a decorrere dal 12 dicembre 2014.

(7)

Per garantire che l’Ecuador mantenga il suo impegno a rispettare le convenzioni internazionali fondamentali sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere subordinata all'attuazione continua ed efficace di dette convenzioni da parte dell’Ecuador.

(8)

Al fine di prevenire rischi di frode, il diritto a beneficiare del trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento dovrebbe essere subordinato all’osservanza da parte dell’Ecuador delle pertinenti norme relative all'origine delle merci e delle procedure ad esse correlate.

(9)

È necessario disporre l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per tutte le merci originarie dell'Ecuador che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, previa indagine da parte della Commissione.

(10)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il trattamento tariffario ivi previsto in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

È opportuno che il presente regolamento si applichi fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore o la data di applicazione provvisoria del protocollo di adesione e non oltre il 31 dicembre 2016,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «trattamento tariffario»: i dazi doganali e il trattamento applicati alle merci originarie dell'Ecuador come stabilito dall'articolo 2;

b)   «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

c)   «merci originarie dell'Ecuador»: i prodotti conformi alle prescrizioni relative all'origine di cui al titolo II, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8) e, in funzione del trattamento tariffario richiesto a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, del titolo IV, capitolo 1, o del titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

Articolo 2

Trattamento tariffario

1.   I dazi doganali applicati alle merci originarie dell’Ecuador al 12 dicembre 2014 non subiscono aumenti e a dette merci non sono applicati nuovi dazi doganali introdotti dopo tale data.

2.   Il trattamento tariffario previsto al paragrafo 1 si applica fatte salve le eventuali misure adottate a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009, (CE) n. 597/2009 o (CE) n. 1225/2009.

Articolo 3

Condizioni per il diritto al trattamento tariffario

Il diritto a beneficiare del trattamento tariffario definito all'articolo 2 è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

l’Ecuador rispettale norme relative all'origine di cui all'articolo 1, lettera c), e le procedure a esse correlate, comprese, se del caso, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa efficace applicabili al 12 dicembre 2014;

b)

l’Ecuador si astiene dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni dall’Unione o dall'aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dal 12 dicembre 2014;

c)

l’Ecuador mantiene la ratifica e garantisce l’attuazione effettiva dei patti, delle convenzioni e dei protocolli elencati neall'allegato e accetta senza riserve delle prescrizioni in materia di comunicazione, monitoraggio e revisione a intervalli regolari della relativa attuazione conformemente alle disposizioni dei patti, delle convenzioni e dei protocolli ratificati;

d)

l’Ecuador collabora con la Commissione e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto, da parte dell’Ecuador, delle prescrizioni di cui alla lettera c);

e)

l’Ecuador si impegna costantemente a firmare e ratificare il protocollo di adesione.

Articolo 4

Sospensione temporanea

Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di sospendere temporaneamente il trattamento tariffario per quanto riguarda tutte o alcune merci originarie dell’Ecuador. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

Qualora una merce originaria dell’Ecuador sia importata in volumi e/o a prezzi che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per tale merce seguendo le norme procedurali stabilite dal regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), mutatis mutandis.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'attuazione dell’articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore, applicazione e cessazione degli effetti

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento cessa di produrre effetti sei mesi dopo che il protocollo di adesione è entrato in vigore o è diventato provvisoriamente applicabile o il 31 dicembre 2016, a seconda di quale data tra queste cada per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora il presente regolamento cessi di applicarsi prima del 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2014.

(2)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PATTI, CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA C)

CONVENZIONI FONDAMENTALI ONU/OIL SUI DIRITTI DELL'UOMO E DEL LAVORO

1.

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)

2.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

4.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5.

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

6.

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)

7.

Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

8.

Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930)

9.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

10.

Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

11.

Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

12.

Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

13.

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, n. 111 (1958)

14.

Convenzione concernente l'età minima di ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

15.

Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)

CONVENZIONI RELATIVE AI PRINCIPI AMBIENTALI E DI BUON GOVERNO

16.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973)

17.

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987)

18.

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)

19.

Convenzione sulla diversità biologica (1992)

20.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

21.

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000)

22.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

23.

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1998)

24.

Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26.

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (1988)

27.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)