ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 369

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
24 dicembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/948/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea europea e la Repubblica del Capo Verde

1

 

 

Protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1385/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

31

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1386/2014 della Commissione, del 19 agosto 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

33

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1387/2014 della Commissione, del 14 novembre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

35

 

*

Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]

64

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1390/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza eprinomectina ( 1 )

65

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1391/2014 della Commissione, del 23 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

68

 

 

DECISIONI

 

 

2014/949/UE, Euratom

 

*

Decisione del Parlamento europeo, del 16 dicembre 2014, sull'elezione del Mediatore europeo

70

 

 

2014/950/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 10135]

71

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/951/UE

 

*

Decisione EUFOR RCA/6/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 dicembre 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) e che abroga la decisione EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/EU

 

*

Decisione EUMM Georgia/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)

78

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea( GU L 57 del 27.2.2014 )

79

 

*

Rettifica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (traduzione) ( GU L 194 del 18.7.2001 )

79

 

*

Rettifica della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni ( GU L 110 del 29.4.2011 )

80

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione ( GU L 134 del 7.5.2014 )

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea europea e la Repubblica del Capo Verde

(2014/948/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/2006 (1), la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde («accordo»).

(2)

Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall'accordo di partenariato tra le due parti (2) è scaduto il 31 agosto 2014.

(3)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo («protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde in materia di pesca.

(4)

In esito a tali negoziati, il 28 agosto 2014 è stato siglato il protocollo.

(5)

Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, come prevede il suo articolo 15.

(6)

È necessario firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 181 del 9.7.2011, pag. 2.


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/3


PROTOCOLLO

tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue.

Specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 e a esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o da altre convenzioni internazionali:

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

tonniere con lenze e canne: 13 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.

3.   In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Repubblica del Capo Verde soltanto se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, il valore totale stimato del protocollo ammonta a 3 300 000 EUR.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue:

2 100 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo, che comprende:

a)

un importo annuo a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa, pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo e il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate/anno;

b)

un importo specifico destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde, pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo e il quarto anno;

1 200 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione degli articoli 5 e 6 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3, dell'allegato.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

4.   Se il quantitativo totale delle catture praticate dalle navi dell'Unione nelle acque capoverdiane supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria ivi indicato sarà aumentato, per ogni tonnellata supplementare catturata, di 55 EUR per i primi due anni e di 50 EUR per gli ultimi due anni. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato nei novanta giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità del Capo Verde.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque capoverdiane

1.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista.

3.   Le autorità del Capo Verde possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo aggiuntivo alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione al massimo due mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4.   Le due parti procedono ogni anno, nell'ambito della commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non è soddisfacente, l'Unione si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque. Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell'appendice 2 dell'allegato, si applicano a qualsiasi flotta industriale straniera operante nella zona di pesca del Capo Verde in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell'Unione.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana per tutte le specie oggetto del presente protocollo. In particolare, le parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la conservazione e la gestione degli squali nella ZEE del Capo Verde.

3.   Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni dell'ICCAT in materia di gestione responsabile della pesca.

4.   In conformità all'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per adottare mediante decisione della commissione mista, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione.

5.   Il Capo Verde si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo inteso a autorizzare navi battenti bandiera straniera a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione, tenendo conto della sensibilità di determinate informazioni, quali le condizioni finanziarie.

6.   Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie che possono essere catturate dalla flotta dell'Unione nell'ambito delle attività di pesca tonniera, e data la vulnerabilità di tali specie, quale può essere evidenziata dai pareri scientifici dell'ICCAT, alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari è riservata particolare attenzione sulla base del principio precauzionale. Le due parti collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati scientifici relativi alle specie pescate.

A tal fine, le due parti istituiscono per tale attività di pesca un rigoroso sistema di monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Tale sistema si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il 30 % del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si procede a un monitoraggio rafforzato basato su uno scambio mensile dei dati e a una concertazione tra le parti. Se le catture in questione raggiungono, nell'arco di un anno, il 40 % del quantitativo di riferimento di cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di gestione che consentano di meglio inquadrare l'attività della flotta operante con palangari.

Inoltre le parti convengono di basarsi su uno studio realizzato dall'Unione, con la partecipazione degli istituti scientifici del Capo Verde, destinato a:

analizzare la situazione degli squali e l'impatto della pesca sugli ecosistemi locali,

fornire dati sui fenomeni migratori di tali specie,

individuare le zone vulnerabili sotto il profilo biologico ed ecologico nel Capo Verde e nella fascia tropicale dell'Atlantico.

La commissione mista potrà decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione dei risultati dello studio.

Articolo 5

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista

1.   La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 e adeguarle di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie.

2.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati.

Articolo 6

Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

1.   Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.

2.   Sono quindi istituiti incentivi finanziari a favore degli sbarchi secondo quanto specificato nell'allegato.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

Articolo 7

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1.   L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

d)

mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo;

e)

controversia grave e non risolta tra le due parti in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.

2.   Quando l'applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

3.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo.

2.   L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del protocollo.

Articolo 9

Informatizzazione degli scambi

1.   Il Capo Verde e l'Unione si impegnano a predisporre senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   A partire dall'entrata in funzione dei sistemi di cui al paragrafo 1, la versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

3.   Il Capo Verde e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 10

Sorveglianza via satellite

La sorveglianza via satellite dei pescherecci dell'Unione nell'ambito del presente protocollo è effettuata secondo le disposizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

Il Capo Verde si impegna affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 12

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nelle acque del Capo Verde nel quadro del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa capoverdiana, con particolare riguardo alle disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca del Capo Verde, salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

2.   Le autorità capoverdiane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dall'applicazione provvisoria in conformità all'articolo 15, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Capo Verde


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o al Capo Verde in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione nel Capo Verde;

per il Capo Verde: il ministero della pesca.

2.   Zona di pesca

Le coordinate della ZEE del Capo Verde sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione potranno esercitare attività di pesca al di là dei limiti fissati per ciascuna categoria nell'appendice 2.

All'atto del rilascio della licenza di pesca, il Capo Verde comunica agli armatori le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione.

3.   Designazione di un agente locale

Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere rappresentate da un agente residente nel Capo Verde.

4.   Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, il Capo Verde comunica all'Unione i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1.   Condizione preliminare all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro dell'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione presenta al Capo Verde una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 3. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

i)

dalla prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, nonché dal contributo forfettario per gli osservatori di cui al capo X;

ii)

dal nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente;

iii)

da una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

iv)

da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo deve essere accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3.   Canoni e anticipi

a)

Il canone pagato dagli armatori è fissato secondo le seguenti modalità:

per i primi due anni di applicazione, 55 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde;

per gli ultimi due anni di applicazione, 65 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde.

b)

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità capoverdiane, di canoni forfettari anticipati fissati come segue:

per le tonniere con reti a circuizione:

4 950 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 90 tonnellate;

5 525 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 85 tonnellate;

per i pescherecci con lenze e canne:

495 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 9 tonnellate;

585 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 9 tonnellate;

per i pescherecci con palangari di superficie:

3 190 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 58 tonnellate;

3 250 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 50 tonnellate.

c)

Il canone forfettario anticipato include tutte le imposte nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per il primo e l'ultimo anno, il canone forfettario anticipato e il corrispondente quantitativo per ogni nave sono calcolati pro rata temporis, in funzione del numero di mesi di validità della licenza.

4.   Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Entro tre giorni di calendario dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca, il Capo Verde stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

L'Unione trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, il Capo Verde può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione.

5.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Entro un termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di domanda completo, il Capo Verde rilascia all'Unione l'autorizzazione di pesca per il tonno e le specie associate («atum e afins»).

In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del presente protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

L'Unione trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, il Capo Verde può inviare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, il Capo Verde stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare nella zona capoverdiana. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio di cui al punto 4.

7.   Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i)

nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii)

in seguito, ogni anno civile completo;

iii)

nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

8.   Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.

Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4. Le navi devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

9.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

Ai fini del trasferimento, l'armatore o il suo agente consegna al Capo Verde l'autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo Verde redige entro il più breve termine l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo agente al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Il Capo Verde aggiorna nel più breve termine l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

10.   Navi ausiliarie

Il Capo Verde autorizza i pescherecci a farsi assistere da navi ausiliarie fatta salva l'adozione, da parte del Capo Verde, di una normativa intesa a disciplinare l'attività di tali navi.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le navi dell'Unione provvedono a liberare tali catture accidentali per aumentare quanto più possibile le possibilità di sopravvivenza di tali specie.

CAPO IV

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 4.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Capo Verde.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero.

Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Capo Verde i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del Capo Verde.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i)

in caso di passaggio in un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Capo Verde, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii)

in caso di uscita dalla zona di pesca del Capo Verde senza passare preliminarmente per un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei trenta giorni successivi all'uscita dalla zona del Capo Verde:

a)

mediante spedizione postale al Capo Verde;

b)

via telecopia, al numero comunicato dal Capo Verde; o

c)

per posta elettronica.

Non appena il Capo Verde sia in grado di ricevere le dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca al Capo Verde all'indirizzo di posta elettronica da esso comunicato. Il Capo Verde conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera); oppure

iv)

INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas).

Se la nave torna nella zona del Capo Verde nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Capo Verde può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo Verde può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.   Transizione verso un sistema elettronico

Le due parti convengono di istituire un giornale di pesca elettronico e un sistema di dichiarazione elettronica di tutti i dati relativi alle catture (ERS), in conformità alle linee direttrici figuranti nell'appendice 6. Le parti decidono insieme le modalità di attuazione di questo sistema con l'obiettivo di renderlo operativo a decorrere dal 1o settembre 2015.

4.   Computo dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Fino alla messa in funzione del sistema elettronico previsto al punto 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 2. Sulla base di tali dichiarazioni di cattura, l'Unione stabilisce per ciascuna tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'Unione invia tale computo finale al Capo Verde e all'armatore, per il tramite degli Stati membri, anteriormente al 31 luglio dell'anno in corso.

A partire dalla data di entrata in funzione effettiva del sistema elettronico di cui al punto 3, per ogni tonniera con lenze e canne, tonniera con reti a circuizione e peschereccio con palangari di superficie l'Unione stabilisce, sulla base dei giornali di bordo archiviati presso il Centro di controllo della pesca (Fisheries Monitoring Center — FMC) dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'Unione comunica questo computo finale al Capo Verde e all'armatore anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso.

In entrambi i casi ed entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Capo Verde può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Capo Verde al massimo entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1.   Notifiche

Il comandante di una nave dell'Unione che desidera sbarcare in un porto del Capo Verde, o trasbordare catture effettuate nella zona del Capo Verde, deve notificare al Capo Verde, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco o del trasbordo:

a)

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;

f)

il certificato sanitario della nave ricevente.

L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato. Il trasbordo in mare è vietato.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Capo Verde.

2.   Incentivazione degli sbarchi

Al fine di contribuire allo sviluppo del settore della pesca del Capo Verde e rafforzare i benefici economici e sociali dell'accordo, in particolare nel settore della trasformazione e della valorizzazione dei prodotti della pesca, le due parti si consultano per definire una strategia volta ad aumentare gli sbarchi della flotta de l'Unione.

Gli armatori che praticano la pesca del tonno fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque del Capo Verde. Le catture sbarcate potranno essere vendute alle imprese locali a un prezzo definito a seguito di una trattativa tra operatori.

L'attuazione della strategia destinata ad aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture portuali e di trasformazione formeranno oggetto di un controllo regolare da parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati.

Alle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente protocollo che sbarcano catture di tonno in un porto del Capo Verde è accordata una riduzione del canone dell'ordine di 10 EUR per tonnellata sbarcata. Un'ulteriore riduzione di 10 EUR per tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca a uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde. Tale meccanismo si applica fino a concorrenza del 50 % del computo finale delle catture.

I documenti attestanti lo sbarco e/o la vendita sono trasmessi alla direzione generale della pesca. Una volta approvati tali documenti, agli armatori interessati sono comunicati, per il tramite dell'Unione, gli importi che saranno loro restituiti. Tali importi saranno detratti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

CAPO VI

CONTROLLO

1.   Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita, dalla zona di pesca del Capo Verde, di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Capo Verde sei ore prima dell'entrata o dell'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

i)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

ii)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii)

la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, se ciò non fosse possibile, via telecopia o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal Capo Verde. Il Capo Verde notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Ogni nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Capo Verde senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

2.   Ispezione in mare

L'ispezione in mare, nella zona del Capo Verde, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Capo Verde comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l'Unione a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Capo Verde redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori del Capo Verde consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Capo Verde trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione entro un termine di otto giorni a decorrere dall'ispezione.

3.   Ispezione in porto

L'ispezione in porto delle navi dell'Unione che effettuano, nelle acque di un porto del Capo Verde, sbarchi o trasbordi di catture effettuate nella zona del Capo Verde è condotta da ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione e conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'Unione facilita il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Capo Verde redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Capo Verde consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'Unione. Il Capo Verde trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Quando si trovano nella zona del Capo Verde, le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al FMC del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:

a)

estremi di identificazione della nave;

b)

ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

data e ora di registrazione della posizione;

d)

velocità e rotta della nave;

e)

ed è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Capo Verde è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Capo Verde, che viene identificata con il codice «EXI».

Il FMC dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al FMC dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Capo Verde.

Le navi che pescano nella zona del Capo Verde con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per telecopia al FMC dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde

Il FMC dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al FMC del Capo Verde. I FMC dello Stato di bandiera e del Capo Verde provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di tali indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i FMC dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il FMC del Capo Verde informa senza indugio il FMC dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Capo Verde verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del FMC dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà sottoposta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Capo Verde può chiedere al FMC dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo Verde al FMC dello Stato di bandiera e all'Unione. Il FMC dello Stato di bandiera invia senza indugio al Capo Verde i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Capo Verde informa il FMC dello Stato di bandiera e l'Unione in merito alle eventuali misure.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave — riunione di informazione

Se la vigente legislazione del Capo Verde lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Capo Verde.

Il Capo Verde notifica all'Unione, entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica specifica le motivazioni alla base del fermo.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, a eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.   Sanzione dell'infrazione — procedura transattiva

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Capo Verde secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Capo Verde e l'Unione viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario — cauzione bancaria

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Capo Verde, il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi connessi al fermo della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Capo Verde comunica all'Unione i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Numero di marittimi da imbarcare

Nel corso della campagna di pesca nella zona del Capo Verde, le navi dell'Unione imbarcano marittimi capoverdiani entro i limiti seguenti:

a)

la flotta delle tonniere con reti a circuizione imbarca almeno sei marittimi;

b)

la flotta delle tonniere con lenze e canne imbarca almeno due marittimi;

c)

la flotta dei pescherecci con palangari di superficie imbarca almeno cinque marittimi.

Gli armatori delle navi dell'Unione fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani.

2.   Libera scelta dei marittimi

Il Capo Verde tiene un elenco dei marittimi capoverdiani qualificati per essere imbarcati sulle navi dell'Unione.

L'armatore, o il suo agente, sceglie liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.

3.   Contratti dei marittimi

Per i marittimi capoverdiani, il contratto di lavoro è stabilito dall'armatore o dal suo agente e dal marittimo, eventualmente rappresentato dal suo sindacato. Il contratto è siglato dall'autorità marittima del Capo Verde. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco.

Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile nel Capo Verde, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Tali diritti comprendono in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.   Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi capoverdiani è a carico dell'armatore. Esso è fissato, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo agente e il Capo Verde.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5.   Obblighi dei marittimi

I marittimi si presentano al comandante della nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l'armatore non è soggetto a nessuna sanzione finanziaria o indennità compensativa.

6.   Mancato imbarco di marittimi capoverdiani

Gli armatori delle navi che non imbarcano marittimi capoverdiani versano, anteriormente al 30 settembre dell'anno in corso, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato all'inizio del presente capo, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle loro navi nella zona del Capo Verde.

CAPO X

OSSERVATORI DEL CAPO VERDE

1.   Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Detto regime di osservazione è conforme alle disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

2.   Navi e osservatori designati

Il Capo Verde designa le navi dell'Unione che devono imbarcare un osservatore, nonché l'osservatore a esse assegnato, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, il Capo Verde informa l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Capo Verde procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Capo Verde.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.   Contropartita finanziaria forfettaria

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa al Capo Verde, per ciascuna nave, un importo forfettario di 200 EUR all'anno.

4.   Salario dell'osservatore

Il salario dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Capo Verde.

5.   Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo agente e dal Capo Verde.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore o il suo agente comunica al Capo Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Capo Verde, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Capo Verde nel più breve termine.

8.   Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva l'attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati sulle catture effettuate nella zona del Capo Verde riportati nel giornale di bordo;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

g)

comunica le proprie osservazioni via radio, telecopia o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona del Capo Verde, compreso il quantitativo delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante della nave, il quale ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Capo Verde, che ne trasmette copia all'Unione entro otto giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

CAPO XI

RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

1.   L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.

2.   L'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale.

3.   Qualora una nave dell'Unione sia coinvolta, nelle acque del Capo Verde, in un sinistro o in un incidente marittimo che provochi inquinamento o danni di qualsiasi genere all'ambiente, la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità capoverdiane. Se i danni constatati sono imputabili a una sua nave, l'operatore ne assume la responsabilità nell'ambito delle vigenti disposizioni e procedure nazionali e internazionali applicabili.

APPENDICI DELL'ALLEGATO

Appendice 1

ZEE del Capo Verde

Appendice 2

Misure tecniche di conservazione

Appendice 3

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 4

Giornale di pesca

Appendice 5

Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

Appendice 6

Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 1

ZEE del Capo Verde

La ZEE del Capo Verde si estende fino a 200 miglia nautiche a partire dalle seguenti linee di base:

Punto

Latitudine nord

Longitudine ovest

Isola

A.

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

I. Brava

C-P1 a Rainha

14° 49′ 59,10″

24° 45′ 33,11″

C-P1 a Faja

14° 51′ 52,19″

24° 45′ 09,19″

D-P1 Vermelharia

16° 29′ 10,25″

24° 19′ 55,87″

S. Nicolau

E.

16° 36′ 37,32″

24° 36′ 13,93″

Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça

16° 54′ 25,10″

25° 18′ 11,00″

Santo Antão

F.

16° 54′ 40,00″

25° 18′ 32,00″

G-P1 a Camarin

16° 55′ 32,98″

25° 19′ 10,76″

H-P1 a Preta

17° 02′ 28,66″

25° 21′ 51,67″

I-P1 A Mangrade

17° 03′ 21,06″

25° 21′ 54,44″

J-P1 a Portinha

17° 05′ 33,10″

25° 20′ 29,91″

K-P1 a do Sol

17° 12′ 25,21″

25° 05′ 56,15″

L-P1 a Sinagoga

17° 10′ 41,58″

25° 01′ 38,24″

M-Pta Espechim

16° 40′ 51,64″

24° 20′ 38,79″

S. Nicolau

N-Pta Norte

16° 51′ 21,13″

22° 55′ 40,74″

Sal

O-Pta Casaca

16° 50′ 01,69″

22° 53′ 50,14″

P-Ilhéu Cascalho

16° 11′ 31,04″

22° 40′ 52,44″

Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte

16° 09′ 05,00″

22° 39′ 45,00″

Q-Pta Roque

16° 05′ 09,83″

22° 40′ 26,06″

R-Pta Flamengas

15° 10′ 03,89″

23° 05′ 47,90″

Maio

S.

15° 09′ 02,21″

23° 06′ 24,98″

Santiago

T.

14° 54′ 10,78″

23° 29′ 36,09″

U-D. Maria Pia

14° 53′ 50,00″

23° 30′ 54,50″

I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro

14° 48′ 52,32″

24° 22′ 43,30″

I. Brava

X-Pta Nho Martinho

14° 48′ 25,59

24° 42′ 34,92″

Y = A

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

 

Conformemente al trattato firmato il 17 febbraio 1993 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica del Senegal, la frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti:

Punto

Latitudine nord

Longitudine ovest

A

13° 39′ 00″

20° 04′ 25″

B

14° 51′ 00″

20° 04′ 25″

C

14° 55′ 00″

20° 00′ 00″

D

15° 10′ 00″

19° 51′ 30″

E

15° 25′ 00″

19° 44′ 50″

F

15° 40′ 00″

19° 38′ 30″

G

15° 55′ 00″

19° 35′ 40″

H

16° 04′ 05″

19° 33′ 30″

Conformemente al trattato firmato il 19 settembre 2003 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti seguenti:

Punto

Latitudine nord

Longitudine ovest

H

16° 04,0′

019° 33,5′

I

16° 17,0′

019° 32,5′

J

16° 28,5′

019° 32,5′

K

16° 38,0′

019° 33,2′

L

17° 00,0′

019° 32,1′

M

17° 06,0′

019° 36,8′

N

17° 26,8′

019° 37,9′

O

17° 31,9′

019° 38,0′

P

17° 44,1′

019° 38,0′

Q

17° 53,3′

019° 38,0′

R

18° 02,5′

019° 42,1′

S

18° 07,8′

019° 44,2′

T

18° 13,4′

019° 47,0′

U

18° 18,8′

019° 49,0′

V

18° 24,0′

019° 51,5′

X

18° 28,8′

019° 53,8′

Y

18° 34,9′

019° 56,0′

Z

18° 44,2′

020° 00,0′

Appendice 2

Misure tecniche di conservazione

1.   Misure applicabili a tutte le categorie:

Specie vietate

In conformità alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis).

In conformità alla legislazione nazionale del Capo Verde, è vietata la pesca dello squalo balena (Rhincondon typus).

Divieto di asportazione delle pinne di squalo

È vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Divieto di trasbordo in mare

Il trasbordo in mare è vietato. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato.

2.   Misure specifiche

SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE

(1)

Zona di pesca: al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base.

(2)

Attrezzo autorizzato: canne.

(3)

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE:

(1)

Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche a partire dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico della zona di pesca del Capo Verde.

(2)

Attrezzo autorizzato: sciabica.

(3)

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

(1)

Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

(2)

Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

(3)

Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), Tonno obeso (Thunnus obesus).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

3.   Aggiornamento

Le due parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare le misure tecniche di conservazione sulla base di raccomandazioni scientifiche.

Appendice 3

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

Appendice 4

Giornale di pesca

Image 3

Testo di immagine

Appendice 5

Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Mittente

FS

O

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Stato di bandiera

FS

F

Dato relativo allo Stato di bandiera

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 

una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione,

 

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,

 

un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato,

 

le coppie di dati sono separate da uno spazio,

 

il codice «ER» e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 6

Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico («sistema ERS»), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave («dati ERS»), quando la nave opera nella zona di pesca del Capo Verde.

2.

Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Capo Verde per svolgervi attività di pesca.

3.

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle presenti linee direttrici al centro di controllo della pesca (FMC) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al FMC del Capo Verde.

4.

Lo Stato membro di bandiera e il Capo Verde si accertano che i rispettivi FMC dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e memorizzare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre anni.

5.

Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione.

6.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

7.

Lo Stato di bandiera e il Capo Verde designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

a)

I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.

b)

I FMC dello Stato di bandiera e del Capo Verde si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, corriere elettronico) del rispettivo corrispondente ERS.

c)

Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI ERS

8.

Il peschereccio dell'Unione deve:

a)

comunicare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca del Capo Verde;

b)

registrare, per ciascuna cala di sciabica o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare;

c)

per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde indicare l'assenza di catture;

d)

identificare ciascuna specie mediante il suo codice FAO alfa-3;

e)

esprimere i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari;

f)

registrare nei dati ERS, per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati;

g)

registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Capo Verde, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

h)

trasmettere quotidianamente i dati ERS al FMC dello Stato di bandiera, nel formato di cui al punto 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

9.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

10.

Il FMC dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al FMC del Capo Verde.

11.

Il FMC del Capo Verde conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

GUASTO DEL SISTEMA ERS A BORDO DELLA NAVE E/O MANCATA TRASMISSIONE DI DATI ERS TRA LA NAVE E IL FMC DELLO STATO DI BANDIERA

12.

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o di qualsiasi mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il FMC dello Stato di bandiera.

13.

Lo Stato di bandiera informa il Capo Verde in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

14.

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci giorni. Se entro tale termine di dieci giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Capo Verde.

15.

Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

a)

il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Capo Verde; oppure

b)

abbia ricevuto l'autorizzazione dello Stato di bandiera qualora la nave non riprenda le attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Capo Verde della sua decisione prima della partenza della nave.

16.

Le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Capo Verde con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al FMC dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al FMC del Capo Verde.

17.

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Capo Verde tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal FMC dello Stato di bandiera al FMC del Capo Verde con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

18.

Se il FMC del Capo Verde non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, il Capo Verde può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

PROBLEMI OPERATIVI DEI FMC — MANCATO RICEVIMENTO DEI DATI ERS DA PARTE DEL FMC DEL CAPO VERDE

19.

Quando uno dei FMC non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro FMC e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

20.

Il FMC dello Stato di bandiera e il FMC del Capo Verde stabiliscono di comune accordo i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei FMC e si informano senza indugio di qualunque modifica.

21.

Quando il FMC del Capo Verde segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il FMC dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il FMC dello Stato di bandiera informa il FMC del Capo Verde e l'Unione in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di ventiquattro ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

22.

Se la soluzione del problema richiede più di ventiquattro ore, il FMC dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al FMC del Capo Verde ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

23.

Il Capo Verde informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del FMC del Capo Verde in seguito a un problema operativo di uno dei FMC.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I FMC

24.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un FMC (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro FMC con almeno settantadue ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro FMC non appena possibile.

25.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni a essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

26.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro FMC ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

27.

Il Capo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un FMC.

INVIO DEI DATI ERS AL CAPO VERDE

28.

Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Capo Verde saranno utilizzati mezzi elettronici di comunicazione gestiti dai servizi della Commissione a nome dell'Unione, identificati come «DEH» (Data Highway Exchange), di cui al punto 6.

29.

Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'Unione, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione.

REGOLAMENTI

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/31


REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2014 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/2006 (1), la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde («accordo»).

(2)

Un nuovo protocollo (2) dell'accordo («protocollo») è stato siglato il 28 agosto 2014. Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde.

(3)

Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/948/UE (3) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

(4)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per la durata di applicazione del protocollo.

(5)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), qualora risulti che le possibilità di pesca concesse all'Unione nell'ambito del protocollo non siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine dovrebbe essere stabilito dal Consiglio.

(6)

Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo prevede che esso si applichi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca di cui al protocollo sono così ripartite tra gli Stati membri:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

23 unità

Portogallo

7 unità

c)

tonniere con lenze e canne:

Spagna

7 unità

Francia

4 unità

Portogallo

2 unità

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate, quale quello previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2014/948/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea europea e la Repubblica del Capo Verde (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1386/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). Per la concessione di tale beneficio il paese in questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero aver rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. In relazione a tali convenzioni, il paese in questione non dovrebbe aver formulato una riserva che sia da esse vietata o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo delle medesime convenzioni. Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)

Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE per creare e modificare l'allegato III allo scopo di concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

(4)

Il 28 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di SPG+ dalla Repubblica delle Filippine («le Filippine»).

(5)

La Commissione ha esaminato la domanda presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che il suddetto paese soddisfa i criteri di ammissibilità. Alle Filippine dovrebbe pertanto essere concesso l'SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6)

La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e controllerà la loro attuazione effettiva da parte delle Filippine e la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 sono aggiunti il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico rispettivamente nelle colonne B e A:

Filippine

PH

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/35


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1387/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(2)

Il Kenya non ha adottato le misure necessarie alla ratifica del suo accordo di partenariato economico interinale e di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), in base al regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non è più coperto dal regime di accesso al mercato istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2014.

(3)

Il Kenya, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno tuttavia concluso negoziati su un accordo di partenariato economico il 16 ottobre 2014.

(4)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento al fine di aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione europea e la regione o Stato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

(5)

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l'aggiunta del Kenya nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sarà soggetta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, in particolare alla lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 è inserito il seguente paese:

«REPUBBLICA DEL KENYA»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59).


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/37


REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i) e vi),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, in conformità dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, alcune categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica. Sulla base di detto regolamento la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 736/2008 (3), il quale ha stabilito che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il regolamento (CE) n. 736/2008 è stato applicabile fino al 31 dicembre 2013.

(3)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti specifici applicabili a tale settore. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni alle PMI, è opportuno che la Commissione continui ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98 al fine di esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di tale categoria di imprese.

(4)

Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio (4) onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato a tale categoria di aiuti, nel settore della pesca e dell'acquacoltura questo è il caso degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

(5)

La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dall'Unione, l'intensità massima dell'aiuto pubblico consentita a norma del presente regolamento dovrebbe essere pari a quella fissata per lo stesso tipo di aiuti nell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e negli atti di esecuzione adottati a norma di tale regolamento.

(6)

È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto dell'Unione e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i beneficiari di aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

(7)

Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (6), la Commissione ha dato l'avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. Il presente regolamento è parte integrante del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione efficace e il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, preservando le competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(9)

È opportuno definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(10)

Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(11)

Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento o da altri regolamenti adottati conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri notifichino aiuti che potrebbero rientrare nel suo campo di applicazione. Tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di eventuali orientamenti successivi (7).

(12)

È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. In linea di principio, non dovrebbero costituire aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(13)

La Commissione dovrebbe garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

(14)

Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (8). Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

(15)

L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.

(16)

Tenuto conto della necessità di garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento non preveda esenzioni per gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

(17)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

(18)

È opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le PMI, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (9) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Ai fini del presente regolamento, i conferimenti di capitale e le misure a favore del capitale di rischio non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.

(19)

Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

(20)

Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Tuttavia questa condizione non dovrebbe applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

(21)

Per il calcolo dell'intensità di aiuto dovrebbero essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili è opportuno avvalersi di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data della concessione. I tassi di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbero essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10). Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. È opportuno incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.

(22)

Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale («importo limitato») dovrebbe essere detratto il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(23)

Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto di cui al presente regolamento, è opportuno tenere conto dell'importo totale del finanziamento pubblico concesso all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo di misure di aiuto con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.

(24)

Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, è opportuno chiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

(25)

Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire per quanto riguarda le misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. È inoltre opportuno stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (12). Infine, ogni aiuto individuale dovrebbe contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(26)

Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. In caso di inosservanza delle condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non saranno coperti dal presente regolamento e costituiranno, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento abbiano beneficiato dell'esenzione per categoria.

(27)

Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13).

(28)

Il presente regolamento dovrebbe contemplare i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura e sistematicamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Tali aiuti non dovrebbero richiedere da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato interno, purché siano conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 508/2014.

(29)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è opportuno considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali tempeste, gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che si verificano con maggiore frequenza, non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che l'esenzione riguardi effettivamente gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca, secondo la prassi consueta, le condizioni alle quali tali regimi di aiuti possono beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e dovrebbero far sì che siano evitate sovracompensazioni. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

(30)

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (14), gli Stati membri possono introdurre esenzioni o riduzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura. È quindi opportuno continuare a esentare tali misure dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato quando sussistano le condizioni previste da detta direttiva. Le esenzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque dell'UE introdotte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva non sono imputabili allo Stato e non costituiscono quindi aiuti di Stato.

(31)

Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione la politica in materia di aiuti di Stato. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento e stabilire disposizioni transitorie. Tenuto conto del fatto che le condizioni per la concessione di aiuti nell'ambito del presente regolamento sono state allineate a quelle stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 (15), è opportuno garantire la coerenza tra il periodo di applicazione del presente regolamento e il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso dovrebbero continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

2.   Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'articolo 44, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario degli aiuti.

3.   Il presente regolamento non si applica:

(a)

agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

(b)

agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

(c)

agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

(d)

agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;

(e)

ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;

(f)

agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera (e);

(g)

agli aiuti a favore di interventi che non sarebbero stati ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014;

(h)

agli aiuti concessi a imprese che non possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.

4.   Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

(a)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

(b)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

(c)

gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 2

Soglia di notifica

1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.

2.   Le soglie fissate al paragrafo 1 non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

(2)   «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

(3)   «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (16);

(4)   «calamità naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

(5)   «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

(a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

(b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

(c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d)

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(6)   «aiuti ad hoc»: gli aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

(7)   «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

(8)   «aiuti individuali»:

(a)

aiuti ad hoc; e

(b)

gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

(9)   «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;

(10)   «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

(11)   «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

(12)   «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

(13)   «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

(14)   «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

Articolo 4

Condizioni per l'esenzione

1.   I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

2.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo nella misura in cui prevedano esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

(a)

gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

(b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

(c)

gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

i)

se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

ii)

se, prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (18) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

(d)

gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

(e)

gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

3.   Ai fini del presente regolamento non sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

(a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

(b)

gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)

nome e dimensioni dell'impresa;

(b)

descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

(c)

ubicazione del progetto o dell'attività;

(d)

elenco dei costi ammissibili;

(e)

tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività.

3.   In deroga al paragrafo 2, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

(b)

la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

(a)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;

(b)

gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2.   Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

4.   Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

5.   Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6.   I costi ammissibili sono conformi ai requisiti degli articoli da 67 a 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 8

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 2 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale del finanziamento pubblico a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione.

2.   Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati:

(a)

con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

(b)

con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

3.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.

Articolo 9

Pubblicazione e informazione

1.   Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:

(a)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che vi dia accesso;

(b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che vi dia accesso;

(c)

le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.

2.   Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

(a)

0,03-0,2;

(b)

0,2-0,4;

(c)

0,4-0,6;

(d)

0,6-0,8;

(e)

0,8-1.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

4.   Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menzioni il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo deve includere le disposizioni di attuazione e le modifiche.

5.   La Commissione pubblica sul suo sito web:

(a)

i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

(b)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6.   Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

(a)

attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

(b)

una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20), in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12

Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Sviluppo sostenibile della pesca

Articolo 13

Aiuti all'innovazione

Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 14

Aiuti per servizi di consulenza

Gli aiuti per servizi di consulenza che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 15

Aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori

Gli aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 16

Aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale

Gli aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 17

Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito

Gli aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 18

Aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori

Gli aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 19

Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza

Gli aiuti per la promozione della salute e della sicurezza che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 32, paragrafo 4, di detto regolamento; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 20

Aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali

Gli aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 21

Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

Gli aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 22

Aiuti per l'ideazione e l'attuazione di misure di conservazione e della cooperazione regionale

Gli aiuti per l'ideazione e l'attuazione di misure di conservazione e della cooperazione regionale che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 23

Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie

Gli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 24

Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

Gli aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 25

Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili

Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 40, paragrafo 4, di detto regolamento; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 26

Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

Gli aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 41, paragrafo 10, di detto regolamento; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 27

Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate

Gli aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 28

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca

Gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 29

Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne

Gli aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

SEZIONE 2

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articolo 30

Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura

Gli aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 31

Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 32

Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

Gli aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 49 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 33

Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura

Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 34

Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura

Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 51 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 35

Aiuti per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile

Gli aiuti per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 52 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 36

Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

Gli aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 53 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 37

Aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

Gli aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 54 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 38

Aiuti per le misure sanitarie

Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 55 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 39

Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali

Gli aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 56 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 40

Aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli

Gli aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 57 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

SEZIONE 3

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 41

Aiuti alle misure di commercializzazione

Gli aiuti alle misure di commercializzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 42

Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

SEZIONE 4

Altre categorie di aiuti

Articolo 43

Aiuti per la raccolta dei dati

Gli aiuti per la raccolta dei dati che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

(a)

tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 508/2014; e

(b)

il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 44

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

1.   I regimi di aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:

(a)

l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

(b)

esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.

4.   I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:

(a)

danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;

(b)

perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità.

6.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

(a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno,

(b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

8.   Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

9.   L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 45

Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1.   Gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE e al capo I del presente regolamento.

2.   I beneficiari delle esenzioni e riduzioni fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, essi versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2.   Gli aiuti concessi prima del 1o luglio 2014 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

4.   Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Articolo 47

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(2)   GU C 258 dell'8.8.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag.1).

(6)  COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

(7)   GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(8)   GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(9)   GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(10)   GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(11)  Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(14)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(15)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(17)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(18)   GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(19)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(20)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1.   La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.   All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3.   All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1.   Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2.   Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

(a)

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

(b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

(c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

(d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.   Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

(a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

(b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

(c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

(d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4.   Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5.   Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1.   I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2.   Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3.   Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

(a)

dai dipendenti dell'impresa;

(b)

dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;

(c)

dai proprietari gestori;

(d)

dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1.   Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2.   Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4.   Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.


ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento da trasmettere mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Image 4

Testo di immagine

Image 5

Testo di immagine

Image 6

Testo di immagine

ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.

Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti:

denominazione del beneficiario

identificativo del beneficiario

tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione

regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II (1)

settore di attività a livello di gruppo NACE (2)

elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (3)

strumento di aiuto (4) (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, altro (specificare))

data di concessione

obiettivo dell'aiuto

autorità che concede l'aiuto


(1)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente la regione è specificata a livello 2.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

(3)  Equivalente sovvenzione lordo. Per i regimi fiscali questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

(4)  Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1389/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Beaufort», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 637/2011 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Beaufort» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (CE) n. 637/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)] (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 30).

(4)   GU C 260 del 9.8.2014, pag. 24.


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1390/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2014

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione nei medicinali veterinari utilizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

L'eprinomectina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini, ovini e caprini in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I limiti massimi provvisori di residui per tale sostanza fissati per gli ovini e i caprini in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte sono scaduti il 1o luglio 2014.

(4)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato una proroga dell'LMR provvisorio in quanto il metodo di analisi per monitorare i residui negli ovini e nei caprini non è sufficientemente validato. L'incompletezza dei dati scientifici in merito alla convalida del metodo di analisi non è considerata costituire un pericolo per la salute umana.

(5)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere sostenuta per questa sostanza.

(6)

Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa alla eprinomectina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di prorogare la scadenza dell'LMR provvisorio al 30 giugno 2016.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Eprinomectina

Eprinomectina B1a

Bovini

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500  μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti»

Ovini, caprini

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500  μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte

Gli LMR provvisori scadono il 30 giugno 2016


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1391/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

78,3

EG

176,9

IL

69,8

MA

93,5

TN

214,0

TR

80,0

ZZ

118,8

0707 00 05

IL

241,9

TR

154,7

ZZ

198,3

0709 93 10

MA

74,4

TR

130,5

ZZ

102,5

0805 10 20

MA

68,6

TR

57,7

UY

32,5

ZA

56,1

ZW

33,9

ZZ

49,8

0805 20 10

MA

62,7

ZZ

62,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

94,1

JM

156,9

TR

80,7

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

70,8

US

236,5

ZZ

153,7

0808 10 80

BR

59,0

CA

135,9

CL

80,2

NZ

90,6

US

93,7

ZA

54,1

ZZ

85,6

0808 30 90

CN

98,8

US

141,4

ZZ

120,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/70


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 16 dicembre 2014

sull'elezione del Mediatore europeo

(2014/949/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo comma, e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare l'articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visto l'articolo 219 del suo regolamento,

visto l'invito a presentare candidature (2),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 16 dicembre 2014,

DECIDE:

di eleggere Emily O'REILLY alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura.

Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ


(1)   GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)   GU C 293 del 2.9.2014, pag. 13.


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/71


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2014

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2014) 10135]

(I testi in lingua inglese, greca e slovena sono i soli facenti fede)

(2014/950/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi ad oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità delle norme dell'Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 1o settembre 2014 e riguardanti materie in esse trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea.

Articolo 2

L'Irlanda, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Voce di bilancio: 6701

MS

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

Restituzioni all'esportazione — fuori allegato I

2008

Mancanza di istruzioni relative al reg. (CE) n. 952/2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 13 507,00

0,00

– 13 507,00

 

Restituzioni all'esportazione — zucchero e isoglucosio

2008

Mancanza di istruzioni relative al reg. (CE) n. 952/2006

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 47 747,49

0,00

– 47 747,49

 

_Recuperi

2009

Mancanza di istruzioni relative al reg. (CE) n. 952/2006

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 872 542,52

0,00

– 872 542,52

 

_Recuperi

2010

Mancanza di istruzioni relative al reg. (CE) n. 952/2007

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 845 323,17

0,00

– 845 323,17

 

Diritti di impianto nel settore vitivinicolo

 

Rimborso a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa T-367/12

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

21 336 120,00

0,00

21 336 120,00

GR

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Mancato rispetto del tasso di controllo prescritto, tempistica inadeguata e mancato rispetto del tasso minimo prescritto dei controlli in loco per gli aiuti al settore degli ovocaprini

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 476 400,54

0,00

– 476 400,54

GR

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 34 622 028,32

– 68 359,28

– 34 553 669,04

 

Altri aiuti diretti

2009

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 11 294 787,52

– 97 073,53

– 11 197 713,99

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 32 548 736,62

– 64 265,67

– 32 484 470,95

 

Altri aiuti diretti

2009

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

0,00

– 132 067,09

132 067,09

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

6 274,63

12,55

6 262,08

 

Altri aiuti diretti

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

27,37

0,05

27,32

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

5 898,88

11,80

5 887,08

GR

Audit finanziario — superamento

2011

Superamento dei massimali finanziari

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 21 940,77

– 21 940,77

0,00

 

Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento

2011

Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 1 617 403,78

– 1 751 757,38

134 353,60

 

 

 

 

 

Totale GR

EUR

– 61 012 096,85

– 2 135 439,32

– 58 876 657,53

MS

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IE

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Mancanza di controlli del rispetto dei criteri di riconoscimento

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 477 165,20

0,00

– 477 165,20

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Mancanza di controlli del rispetto dei criteri di riconoscimento

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 578 539,13

0,00

– 578 539,13

 

 

 

 

 

Totale IE

EUR

– 1 055 704,33

0,00

– 1 055 704,33

MS

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SI

Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero

2009

Silos tuttora presenti nei locali dello zuccherificio

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 8 700 815,25

0,00

– 8 700 815,25

 

 

 

 

 

Totale SI

EUR

– 8 700 815,25

0,00

– 8 700 815,25

Totali per voce di bilancio: 6701

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

– 70 768 616,43

– 2 135 439,32

– 68 633 177,11

Voce di bilancio: 6711

MS

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, secondo pilastro, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 5 007 867,36

– 2 318 055,75

– 2 689 811,61

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nel SIPA e nei controlli in loco, secondo pilastro, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 5 496 524,54

– 270 175,45

– 5 226 349,09

 

 

 

 

 

Totale GR

EUR

– 10 504 391,90

– 2 588 231,20

– 7 916 160,70

Totali per voce di bilancio: 6711

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

– 10 504 391,90

– 2 588 231,20

– 7 916 160,70


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/76


DECISIONE EUFOR RCA/6/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 dicembre 2014

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) e che abroga la decisione EUFOR RCA/1/2014

(2014/951/UE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA).

(2)

Il 19 febbraio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUFOR RCA/1/2014 (2), che nomina il generale di brigata Thierry LION comandante della forza dell'UE per l'EUFOR RCA.

(3)

Il 7 novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/775/PESC (3), che proroga la durata di EUFOR RCA fino al 15 marzo 2015.

(4)

Il 14 novembre 2014 la Francia ha proposto di nominare il generale di brigata Jean-Marc BACQUET nuovo comandante della forza dell'UE per l'EUFOR RCA in sostituzione del generale di brigata Thierry LION.

(5)

Il 25 novembre 2014 il comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il generale di brigata Jean-Marc BACQUET nuovo comandante della forza dell'UE per l'EUFOR RCA.

(6)

È pertanto opportuno abrogare la decisione EUFOR RCA/1/2014.

(7)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Jean-Marc BACQUET è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) a decorrere dal 15 dicembre 2014.

Articolo 2

La decisione EUFOR RCA/1/2014 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 59.

(2)  Decisione EUFOR RCA/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 febbraio 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (GU L 54 del 22.2.2014, pag. 18).

(3)  Decisione 2014/775/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga la decisione 2014/73/PESC relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) (GU L 325 dell'8.11.2014, pag. 17).


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/78


DECISIONE EUMM GEORGIA/1/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 dicembre 2014

relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)

(2014/952/EU)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/452/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 13 settembre 2013 il CPS ha adottato la decisione EUMM Georgia/1/2013 (2) che nomina il sig. Toivo KLAAR capo della missione EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2014.

(3)

Il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/915/PESC (3) che proroga il mandato della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2014 fino al 14 dicembre 2016.

(4)

Il 16 dicembre 2014 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Kęstutis JANKAUSKAS sia nominato capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kęstutis JANKAUSKAS è nominato capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)   GU L 251 del 21.9.2013, pag. 12.

(3)  Decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 56).


Rettifiche

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/79


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57 del 27 febbraio 2014 )

Alla pagina 8, considerando 7, prima frase,

anziché:

«Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni.»,

leggi:

«Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo sicuro e tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni.».

Alla pagina 9, articolo 5, paragrafo 1,

anziché:

«SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.»

,

leggi:

«SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica basata su protocolli predefiniti (servizi web) che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2014.»

.

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/79


Rettifica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (traduzione)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 18 luglio 2001 )

Pagina 45, articolo 35:

anziché:

«Articolo 35

Prescrizione

1.   Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

2.   Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»

,

leggi:

«Articolo 35

Decadenza

1.   Il diritto al risarcimento del danno si estingue se non è proposta la relativa azione entro il termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione, o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione, ovvero dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

2.   Il metodo di calcolo del predetto termine è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»


24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/80


Rettifica della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 29 aprile 2011 )

Pagina 3, articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

anziché:

«a)

il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione;»
;

leggi:

«a)

il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;»
.

Pagina 6, articolo 13, paragrafo 2

anziché:

«2.   A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»

;

leggi:

«2.   A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»

.

24.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/81


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134 del 7 maggio 2014 )

Alla pagina 32, considerando 6, prima frase:

anziché:

«Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni.»,

leggi:

«Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo sicuro e tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni.».

Alla pagina 34, articolo 5, paragrafo 1:

anziché:

«SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.»

,

leggi:

«SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica basata su protocolli predefiniti (servizi web) che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2014.»

.