ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 367

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
23 dicembre 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei dazi di mare nelle regioni ultraperiferiche francesi

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/941/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

8

 

 

Accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

10

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

14

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

82

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2014 della Commissione, del 22 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

83

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) ( 1 )

86

 

 

DECISIONI

 

 

2014/942/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2014, recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato economico e sociale europeo

96

 

 

2014/943/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico

97

 

 

2014/944/EU

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2014, relativa all'aiuto di Stato S.A.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 e NN 32/10) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di SO.G.A.S. — Società per la gestione dell'aeroporto dello Stretto [notificata con il numero C(2014) 3571]  ( 1 )

99

 

 

2014/945/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2014) 10261]  ( 1 )

115

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/946/UE

 

*

Decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia, del 17 dicembre 2014, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

119

 

 

2014/947/UE

 

*

Decisione n. 1/2014 del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 28 novembre 2014, che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

122

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 311 del 31.10.2014 )

126

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/1


DECISIONE N. 940/2014/UE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del trattato, che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui fanno parte i dipartimenti francesi d'oltremare, non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di adottare misure specifiche a favore di tali regioni a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche.

(2)

Tali misure specifiche devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Il persistere e la combinazione degli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato (la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire scorte più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell'attività di esportazione, ecc.) si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli prodotti altrove, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso i dipartimenti francesi d'oltremare. Risulterebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività. Al fine di ripristinare la competitività dei prodotti locali, la decisione 2004/162/CE del Consiglio (1) autorizza la Francia, fino al 31 dicembre 2014, a prevedere esenzioni parziali o totali dall'imposta «dazi di mare» per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione e, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di Mayotte. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

(3)

La Francia ha chiesto di poter mantenere, oltre il 1o gennaio 2015, un regime analogo a quello previsto nella decisione 2004/162/CE. Secondo la Francia, gli svantaggi precitati hanno carattere permanente e il regime di imposizione previsto dalla decisione 2004/162/CE ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali e non ha costituito un vantaggio per le imprese beneficiarie in quanto, complessivamente, le importazioni di prodotti soggetti a una tassazione differenziata hanno continuato ad aumentare.

(4)

La Francia ha trasmesso alla Commissione, per ognuna delle regioni ultraperiferiche interessate (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione) cinque serie di elenchi di prodotti ai quali intende applicare un'imposizione differenziata, pari a 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda che siano o meno prodotti localmente. La regione ultraperiferica francese di Saint Martin non è interessata.

(5)

La presente decisione attua le disposizioni dell'articolo 349 del trattato e autorizza la Francia ad applicare un'imposizione differenziata ai prodotti per i quali è stata dimostrata l'esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di importazioni significative di beni (provenienti, tra l'altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. L'aliquota di imposizione differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati. L'applicazione di tali principi permetterà di attuare le disposizioni dell'articolo 349 del trattato senza andare oltre il necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali per non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche in materia di aiuti di Stato.

(6)

Allo scopo di semplificare gli obblighi delle piccole imprese, le esenzioni parziali o totali d'imposta dovrebbero riguardare tutti gli operatori con un fatturato annuo pari o superiore a 300 000 EUR. Gli operatori con volume d'affari annuo inferiore a tale soglia non dovrebbero essere soggetti ai «dazi di mare», ma in compenso non possono detrarre l'importo di questa tassa sostenuto a monte.

(7)

Analogamente, la coerenza con il diritto dell'Unione porta a scartare l'applicazione di un'aliquota d'imposizione differenziata ai prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Scopo di tale disposizione è impedire che l'effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia vanificato o ridotto da una tassazione cosiddetta dei «dazi di mare» più elevata dei prodotti sovvenzionati.

(8)

Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico dei dipartimenti francesi d'oltremare, già previsti dalla decisione 2004/162/CE, sono confermati dai requisiti relativi alla finalità dei dazi di mare. L'integrazione delle entrate provenienti dai «dazi di mare» nelle risorse del regime economico e fiscale dei dipartimenti francesi d'oltremare e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo economico e sociale dei dipartimenti stessi, che comporta un aiuto alla promozione delle attività locali, costituiscono un obbligo a norma di legge.

(9)

È necessario prorogare di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2015, la durata di applicazione della decisione 2004/162/CE. Tale periodo consentirebbe alla Francia di recepire la presente decisione nel proprio diritto interno.

(10)

La durata del regime deve essere fissata a cinque anni e sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2020, data che corrisponde anche alla fine dell'applicazione degli orientamenti attualmente vigenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Sarà tuttavia necessario valutare l'esito dell'applicazione di tale regime anteriormente a tale data. La Francia dovrebbe presenterare pertanto alla Commissione, entro il 31 dicembre 2017, una relazione sull'applicazione del regime di imposizione attuato finalizzata a verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. La relazione dovrebbe avere in particolare lo scopo di accertare che i vantaggi fiscali concessi dalla Francia ai prodotti fabbricati localmente non eccedano quanto è strettamente necessario e che tali vantaggi siano ancora necessari e proporzionati. La relazione dovrebbe inoltre comprendere un'analisi dell'impatto del regime attuato sul livello dei prezzi nelle regioni ultraperiferiche francesi. Sulla base di questa relazione, la Commissione dovrebbe presenterare al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della presente decisione per tener conto delle constatazioni.

(11)

È necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o luglio 2015 per evitare un vuoto giuridico.

(12)

La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

(13)

Lo scopo della presente decisione è di fissare un quadro giuridico per i «dazi di mare» a decorrere dal 1o gennaio 2015. Data l'urgenza, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, ad applicare esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per i prodotti elencati in allegato che sono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana francese, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato.

Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro dell'Unione, e contribuire alla promozione delle attività locali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

2.   Rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l'applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:

a)

10 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte A dell'allegato;

b)

20 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato;

c)

30 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte C dell'allegato.

La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti che figurano nell'allegato non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali.

3.   La Francia applica le esenzioni parziali o totali d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 agli operatori con fatturato annuo pari o superiore a 300 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti ai «dazi di mare».

Articolo 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti locali ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 3

1.   La Francia notifica immediatamente alla Commissione i regimi di imposizione di cui all'articolo 1.

2.   Entro il 31 dicembre 2017, la Francia presenta alla Commissione, una relazione sull'applicazione del regime di imposizione di cui all'articolo 1 che evidenzi l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se necessario, una proposta di adeguamento delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/162/CE, la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «30 giugno 2015».

Articolo 5

Gli articoli da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.

L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).

(2)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).


ALLEGATO

A.   Elenco dei prodotti in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (1)

1.   Regione ultraperiferica della Guadalupa

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0305 49 80, 0702, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 1106, 2103 30 90, 2103 90 30, 2209 00 91, 2505, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2853 00 10, 3808, 4407 10, da 4407 21 a 4407 29, 4407 99, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 8419 19.

2.   Regione ultraperiferica della Guyana

0105 11, 0702, 0709 60, 0805, 0807, 1006 20, 1006 30, 2505 10, 2517 10, 3824 50, 3919, 3920 43, 3920 51, 6810 11, 7215, 7606 eccetto 7606 91, 9405 60.

3.   Regione ultraperiferica della Martinica

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0209, 0305, 0403 eccetto 0403 10, 0405, 0706, 0707, 0709 60, 0709 99, 0710 eccetto 0710 90, 0711, 0801 11 to 0801 19, 0802 90, 0803, 0804 30, 0804 50, 0805, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0812, 0813, 0910 91, 1102, 1106 20, 1904 10, 1904 20, 2001, 2005 eccetto 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2505, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811 eccetto 2811 21, 2814, 2836, 2853 00 10, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3401, 3808, 3820, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, da 4407 21 a 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4421 90, 4811, 4820, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6902, 6904 10, 7006, 7003 12, 7003 19, da 7113 a 7117, 7225, 7309, 7310 eccetto 7310 21, 7616 91, 7616 99, 8402 90, 8419 19, 8902, 8903 99, 9406.

4.   Regione ultraperiferica di Mayotte

0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0709 99 10, 0707 00 05, 0708 90, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 60, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 2309 90 eccetto 2309 90 96, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 92, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.

5.   Regione ultraperiferica della Riunione

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405 förutom 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0904, 0909 31, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1903, 1904, 2001, 2002 10, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2006, 2007 eccetto 2007999710, 2103 20, 2103 90, 2104, 2201, 2309 90 eccetto 2309 90 35 e 2309909690, da 2710 19 81 a 2710 19 99, 3211, 3214, 3402, 3403 99, 3505 20, 3506 10, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3921 11, 3921 13, 3921 90 90, 3925 10, 3926 90, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4421, 4811, 4820, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 eccetto 7009 10, 7312 90, 7314 eccetto 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49 e 7314 50, 7606, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, da 8421 21 a 8421 29, 8471 30, 8471 41, 8471 49, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9021 21 90, 9021 29, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9619.

B.   Elenco dei prodotti in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

1.   Regione ultraperiferica della Guadalupa

0302, 0306 15, 0306 16, 0306 19, 0307 91, 0307 99, 0403, 0407, 0409, 0807 11, 0807 19 90, 1601, 1602 41 10, 1604 20 10, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 1905, 2105, 2106, 2201 90, 2202 10, 2202 90, 2207 10, 2208 40, 2309 90 eccetto 2309903130, 2309 90 51 e 2309909690, 2523 29, 2828, 3101, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3208, 3209, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3917 eccetto 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3924 10, 3925 10, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4821 10, 4821 90, 4823 40, 4823 61, 4823 69, 4823 70 10, 4910, 4911 10, 6303 12, 6303 91, 6303 92 90, 6303 99 90, 6306 12, 6306 19,6306 19, 6306 30, 6810 eccetto 6810 11 10, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 30, 7308 40, 7308 90 59, 7308 90 98, 7309 00 10, 7310 10, 7310 21 11, 7310 21 19, 7310 29, 7314 förutom 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 9001 40, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20.

2.   Regione ultraperiferica della Guyana francese

0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0208 10, 0208 90 10, 0208 90 30, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 89, 0304, 0305 39 90, 0305 49 80, 0305 59 80, 0305 69 80, 0306 17, 0403 10, 0406 10, 0406 40, 0406 90, 0901 förutom 0901 90, 1601, 1602, 1604 11–1604 20, 1605 10–1605 29, 1605 52–1605 54, 1905, 2001 90 10, 2001 90 20, 2001 90 40, 2001 90 70, 2001 90 92, 2001 90 97, 2006 00 10, 2006 00 31, 2006 00 35, 2006003881, 2006003889, 2006 00 91, 2006009999, 2008 11, 2008 99 eccetto 2008994819, 2008994899, 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2309 90 eccetto 2309909690, 2309909630, 2309903130, 2309 90 35, 2309 90 43, 2309904120, 2309904180 e 2309 90 51, 2828 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3923 eccetto 3923 10, 3923 40 e 3923 90, 3925, 3926 90, 4201, 4817, 4818, 4819 40,4819 40, 4819 50, 4819 60, 4820 10, 4821 10, 4823 69, 4823 90 85, 4905 91, 4905 99, 4909, 4910, 4911, 5907, 6109, 6205, 6206, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810 19, 6815, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7214 99, 7216, 7301, 7306, 7308 10, 7308 30, 7308 90, 7309, 7310 eccetto 7310 21 11 e 7310 21 19, 7314, 7326 90 98, 7411, 7412, 7604, 7607, 7610 10, 7610 90, 7612 10, 7612 90 30, 7612 90 80, 7616 91, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9404 21, 9405 20, 9405 40.

3.   Regione ultraperiferica della Martinica

0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 41, 0210 99 49, 0210 99 51, 0210 99 59, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408 99, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0710 90, 0807, 0811, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1605 62, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 2005 99, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 90, 2208 40, 2309 eccetto 2309909630, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2811 21, 2828 10, 2828 90, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3402, 3406, 3917,3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3925, 3926 10, 3926 30, 3926 90 92, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4821, 4823, 4902, 4907 00 90, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6805, 6810 11, 6810 19, 6810 91, 6811 81, 6811 82, 7015 10, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 8421 21, 8708 21 90, 8708 99 97, 8716 40, 8901 90 10, 9021 21, 9021 29, 9401 30, 9401 51, 9401 59, 9401 69, 9401 71, 9401 79, 9401 90, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60.

4.   Regione ultraperiferica di Mayotte

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7212 30, 7216 61 90, 7216 91 10, 7301, 7308 30, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 20 80, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.

5.   Regione ultraperiferica della Riunione.

0306 11, 0306 16, 0306 17, 0306 21, 0306 26, 0306 27, 0307 11, 0307 19, 0307 59, 0409, 0603, 0604 20 40, 0604 90 91, 0604 90 99, 0709 60, 0901 21, 0901 22, 0901 22, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 1516 20, 1601, 1602, 1605,1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2005 51, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2005 99 80, 2008 eccetto 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990 e 2008994980, 2105, 2106 90, 2208 40, 2309 10, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3917, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20, 3925 30, 4012, 4418, 4818 10, 4819 10, 4819 20, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 7216 61 10, 7308 eccetto 7308 90, 7309, 7310, 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49, 7314 50, 7326, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8419 19, 8528 51, 8528 71, 8528 72, 8528 73, 9401 eccetto 9401 10 e 9401 20, 9403, 9404 10, 9506 99 90.

C.   Elenco dei prodotti in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

1.   Regione ultraperiferica della Guadalupa

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 2007, 2009 eccetto 2009119998, 2009499990, 2009791990, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009905939 e 2009905990, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 7009 91, 7009 92.

2.   Regione ultraperiferica della Guyana francese

1702, 2007, 2009 eccetto 2009119998, 2009311999, 2009499990, 2009893690, 2009819990 e 2009909880, 2203, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 4403 49, 4403 99 95, 4407 22, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10 10, 4418 10 90, 4418 20 10, 4418 20 80, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4420 10, 9403 40 10, 9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38.

3.   Regione ultraperiferica della Martinica

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 eccetto 2007109915, 2007993315 e 2007993929, 2008 eccetto 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 e 2008999990, 2009 eccetto 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (3), 2009899999 (3) e 2009905990 (3), 2203, 2204 29, 2205, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 7009 91, 7009 92, 7212 30, 9001 40.

4.   Regione ultraperiferica di Mayotte

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.

5.   Regione ultraperiferica della Riunione

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1515 29, 2009 eccetto 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009799820, 2009896990 (2), 2009897390, 2009899799 (2), 2009899999 (2), 2009905180 e 2009 90 59 (2), 2202 10, 2202 90, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 (3), 2208 90 (3), 2402 20, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.


(1)  Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(3)  Quando il grado Brix del prodotto è superiore a 20.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

(2014/941/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l'Unione e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica, facilitando nel contempo il commercio legittimo.

(2)

Conformemente alla decisione 2012/643/UE del Consiglio (1) e con riserva della sua conclusione, l'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («accordo») è stato firmato il 4 marzo 2013.

(3)

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) UE-Canada, se deve adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbe essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se necessario, le altre posizioni che devono essere adottate dall'Unione nel CMDC dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo 16 del trattato sull'Unione europea.

(4)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 287 del 18.10.2012, pag. 1.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/10


ACCORDO

di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

L'UNIONE EUROPEA e il CANADA («le parti contraenti»),

RICONOSCENDO la necessità, per il Canada e l'Unione europea, di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica facilitando nel contempo il commercio legittimo;

CONSTATANDO che le autorità doganali del Canada e dell'Unione europea intrattengono da lunga data relazioni strette e fruttuose;

RICONOSCENDO che tali relazioni possono essere migliorate mediante una cooperazione più stretta sulla sicurezza dei container e su altre questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica, basata, nella misura del possibile, sul reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale;

MIRANDO a fornire un quadro per l'esplorazione di futuri strumenti di cooperazione finalizzati a migliorare le pratiche in materia di sicurezza della catena logistica che rafforzino l'efficacia delle attività doganali allo scopo di garantire la sicurezza lungo tutta la catena logistica e di facilitare il commercio legittimo a vantaggio dei rispettivi operatori commerciali;

PUNTANDO ad elaborare una strategia che consenta al Canada e all'Unione europea di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi;

BASANDOSI sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, SAFE) dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

FACENDO RIFERIMENTO all'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, entrato in vigore il 1o gennaio 1998, «CMAA») e auspicandone l'ampliamento dell'ambito di applicazione mediante un accordo in un campo specifico, conformemente al suo articolo 23;

RICONOSCENDO che un comitato misto di cooperazione doganale («CMCD») è stato istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA allo scopo di provvedere ad assicurare il buon funzionamento dell'accordo e, fra l'altro, di adottare le misure necessarie alla cooperazione doganale, conformemente agli obiettivi del CMAA, e all'ampliamento dello stesso nella prospettiva di aumentare il livello della cooperazione doganale e di completarlo in specifici settori o campi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo si intende per «autorità doganale»:

nell'Unione europea: i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea;

in Canada: l'amministrazione pubblica designata dal Canada quale responsabile dell'applicazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Le parti contraenti cooperano in materia di sicurezza della catena logistica e di gestione dei rischi connessi.

Articolo 3

Le parti contraenti gestiscono tale cooperazione tramite le rispettive autorità doganali.

Articolo 4

Le parti contraenti cooperano al fine di:

a)

rafforzare gli aspetti doganali volti a rendere sicura la catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel contempo il commercio legittimo;

b)

stabilire, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;

c)

orientarsi verso e, ove opportuno, instaurare un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza della catena logistica e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi;

d)

scambiare informazioni sulla sicurezza della catena logistica e sulla gestione del rischio; gli scambi di informazioni in conformità del presente accordo sono soggetti agli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali stabiliti all'articolo 16 del CMAA nonché agli obblighi in materia di riservatezza e di protezione della vita privata stabiliti nella legislazione delle parti contraenti;

e)

istituire punti di contatto per lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena logistica;

f)

introdurre, ove necessario, un'interfaccia per lo scambio di dati, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci;

g)

elaborare una strategia che consenta alle autorità doganali di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi;

h)

collaborare, nella misura del possibile, nell'ambito dei forum multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica possano essere adeguatamente sollevate e discusse.

Articolo 5

Il CMCD, istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA, provvede ad assicurare il buon funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione. Ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione del presente accordo in conformità alla legislazione interna rispettiva delle parti contraenti su aspetti, quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale.

Articolo 6

Il CMCD istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a sostegno dei propri lavori finalizzati ad attuare il presente accordo, incaricandoli di trattare, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

individuare le modifiche di ordine regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo;

b)

determinare ed elaborare misure volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni;

c)

individuare ed elaborare le migliori pratiche, comprese le migliori pratiche per l'armonizzazione dei requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni in entrata, in uscita o in transito;

d)

definire ed elaborare norme relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito in Canada e nell'Unione europea;

e)

definire ed elaborare misure intese ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio;

f)

definire norme di controllo minime e metodi che consentano di rispettarle;

g)

migliorare ed elaborare norme relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la sicurezza della catena logistica e a facilitare il flusso del commercio legittimo;

h)

definire e attuare misure concrete per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi.

Articolo 7

1.   Qualora sorgano difficoltà o controversie fra le parti contraenti concernenti l'attuazione del presente accordo, le autorità doganali delle parti contraenti si adoperano per risolvere la questione mediante consultazioni e discussioni.

2.   Le parti contraenti possono altresì acconsentire ad altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 8

1.   Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto delle parti contraenti.

2.   Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui la seconda notifica, attestante che le parti contraenti hanno espletato le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore, è inviata tramite uno scambio di note per via diplomatica.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 10

1.   Il presente accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato.

2.   Una parte contraente può denunciare il presente accordo inviandone notifica all'altra parte contraente per via diplomatica.

3.   La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica di denuncia.

4.   In caso di denuncia del presente accordo le decisioni del CMCD restano applicabili, tranne qualora le parti contraenti decidano altrimenti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare a Bruxelles addì 4 marzo 2013 in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image


REGOLAMENTI

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/14


REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 1377/2014 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (2), la Commissione deve calcolare e comunicare agli Stati membri le rettifiche delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (3) («risorsa IVA») e sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione («risorsa complementare»), con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre.

(2)

In circostanze eccezionali, queste rettifiche possono tradursi in importi estremamente elevati che, per alcuni Stati membri, potrebbero essere di gran lunga superiori a due dodicesimi mensili che devono essere messi a disposizione come risorse IVA e risorsa complementare e complessivamente, per tutti gli Stati membri, la metà dei dodicesimi mensili aggregati.

(3)

Per alcuni Stati membri l'obbligo di mettere a disposizione questi importi elevati può rappresentare un onere finanziario considerevole, che potrebbe comportare notevoli difficoltà di bilancio per tali Stati membri, soprattutto verso la fine dell'anno.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero, quindi, avere la possibilità di chiedere di differire, a determinate condizioni, la messa a disposizione di tali importi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo.

(5)

Fatto salvo l'obbligo esistente di mettere a disposizione gli importi richiesti sul conto della Commissione, gli Stati membri che decidono di avvalersi di questa possibilità dovrebbero trasmettere una richiesta alla Commissione, con largo anticipo rispetto al primo giorno feriale di dicembre, contenente la data o le date della messa a disposizione delle rettifiche, in modo da consentire una gestione efficiente del fabbisogno di tesoreria dell'Unione. Qualsiasi ritardo nella messa a disposizione di tali rettifiche rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione dovrebbe dar luogo al pagamento di un interesse alle condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(6)

Gli importi da mettere a disposizione il primo giorno feriale di dicembre 2014 a seguito delle rettifiche non hanno precedenti, una situazione impossibile da prevedere al momento dell'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(7)

Per impedire che questa situazione eccezionale e imprevista comporti vincoli di bilancio eccessivamente gravosi per gli Stati membri proprio prima della fine dell'anno, la possibilità contemplata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi alle rettifiche che, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dovevano essere iscritte nella contabilità della Commissione il primo giorno feriale di dicembre 2014. Al riguardo, gli Stati membri che desiderano beneficiare di questa possibilità hanno già trasmesso alla Commissione una richiesta formale con un calendario dei pagamenti anteriormente al primo giorno feriale di dicembre 2014.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis.   Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, gli Stati membri possono, su richiesta formale alla Commissione, iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli importi da accreditare alla Commissione conformemente ai suddetti paragrafi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato dovrebbe iscrivere, il primo giorno feriale del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un importo superiore a due dodicesimi del totale previsto per tale Stato membro nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in vigore il 15 novembre dello stesso anno, oppure

b)

gli Stati membri considerati complessivamente dovrebbero iscrivere, il primo giorno feriale del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un importo totale superiore alla metà di un dodicesimo del totale previsto nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in base ai tassi di cambio indicati in tale comma, in vigore il 15 novembre dello stesso anno.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma del presente paragrafo solo dopo aver aver trasmesso la richiesta formale alla Commissione, anteriormente al primo giorno feriale del mese di dicembre, con un calendario dei pagamenti, contenente la data o le date dell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Dopo aver ricevuto una richiesta formale la Commissione conferma che le condizioni di cui alla lettera a) o b) del primo comma e di cui al secondo comma sono state soddisfatte e ne dà comunicazione agli Stati membri.

Qualsiasi ritardo nell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione a norma del secondo comma del presente paragrafo dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse stabilito all'articolo 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica agli importi da iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dopo il 30 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Parere del 27 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 le rispettive decisioni prese ai sensi del suddetto articolo 11, compreso il prodotto stimato delle riduzioni per gli anni civili 2015-2019.

(2)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti comunicati dagli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del suddetto regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza, occorre adattare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base agli importi comunicati dagli Stati membri.

(3)

Inoltre, in alcuni casi, il prodotto della riduzione dei pagamenti può essere uguale a zero a causa, in particolare, della struttura delle aziende agricole negli Stati membri e della ripartizione anticipata dei pagamenti diretti nonché della facoltà che hanno gli Stati membri di applicare l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto Belgio, Lussemburgo, Malta, Austria, Slovenia e Finlandia hanno comunicato alla Commissione i rispettivi prodotti stimati della riduzione, che è uguale a zero per gli anni civili 2015-2019.

(4)

Belgio, Germania, Francia, Croazia, Lituania e Romania hanno deciso di avvalersi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(5)

A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (3) e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 la decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per gli anni civili 2015-2019 alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

(6)

A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'Ungheria ha comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 la decisione di trasferire ai pagamenti diretti una determinata percentuale dell'importo assegnato al sostegno delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2016-2020, come previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(8)

Ai fini dell'adozione ordinata e tempestiva dei programmi di sviluppo rurale, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1305/2013 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono sostituiti dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)

(prezzi correnti in EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

2014-2020

Belgio

78 342 401

78 499 837

91 078 375

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulgaria

335 499 038

335 057 822

337 270 538

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

Repubblica ceca

314 349 445

312 969 048

345 955 782

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Danimarca

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Germania

1 221 378 847

1 219 851 936

1 407 185 642

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Irlanda

313 148 955

313 059 463

313 149 965

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grecia

605 051 830

604 533 693

705 210 906

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Spagna

1 187 488 617

1 186 425 595

1 186 659 141

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

Francia

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Croazia

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italia

1 480 213 402

1 483 373 476

1 491 492 990

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Cipro

18 895 839

18 893 552

18 897 207

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lettonia

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Lituania

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Lussemburgo

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungheria

495 668 727

495 016 871

489 265 618

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malta

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Paesi Bassi

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

118 107 797

117 976 388

765 285 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polonia

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portogallo

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Romania

1 149 848 554

1 148 336 385

1 176 689 135

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovacchia

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Svezia

257 858 535

258 014 757

249 223 940

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Regno Unito

667 773 873

752 322 030

755 698 156

755 518 938

755 301 511

756 236 113

756 815 870

5 199 666 491

Totale UE-28

13 970 049 060

13 796 873 677

14 297 896 488

14 337 975 697

14 347 801 509

14 297 087 137

14 299 825 797

99 347 509 365

 

Assistenza tecnica

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Totale

14 004 179 759

13 831 005 654

14 332 029 767

14 372 110 305

14 381 937 473

14 331 224 483

14 333 964 553

99 586 451 994»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(migliaia di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Repubblica ceca

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danimarca

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Germania

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonia

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlanda

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grecia

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Spagna

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francia

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croazia (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cipro

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituania

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Lussemburgo

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungheria

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Paesi Bassi

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polonia

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portogallo

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Romania

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovacchia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlandia

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Svezia

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Regno Unito

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(milioni di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgaria

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Repubblica ceca

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danimarca

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Germania

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonia

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlanda

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grecia

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Spagna

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francia

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croazia (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Italia

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cipro

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonia

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituania

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Lussemburgo

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungheria

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Paesi Bassi

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polonia

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portogallo

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Romania

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovacchia

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlandia

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Svezia

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Regno Unito

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

»

(1)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 342 539 000 EUR e per il 2022 a 380 599 000 EUR.

(2)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 342 539 000 EUR e per il 2022 è pari a 380 599 000 EUR.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1379/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 15, e il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Apertura dell'inchiesta antisovvenzioni

(2)

Il 12 dicembre 2013, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni») (4), la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione europea di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

(3)

La Commissione ha aperto l'inchiesta dopo aver ricevuto una denuncia presentata il 28 ottobre 2013 dall'associazione dei produttori di fibre di vetro europei (Association des Producteurs de Fibres de Verre Européens — «APFE») (il denunziante) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento. La denuncia conteneva prove non manifestamente infondate dell'erogazione di sovvenzioni a determinati prodotti in fibra di vetro a filamento e di un conseguente pregiudizio grave, che la Commissione ha considerato sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(4)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 («il regolamento antisovvenzioni di base»), la Commissione ha notificato al governo della RPC prima dell'apertura dell'inchiesta di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento originari della RPC recavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di cercare una soluzione di comune accordo.

(5)

Il governo della RPC ha accettato l'invito e le consultazioni si sono tenute il 5 dicembre 2013. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile trovare una soluzione di comune accordo. La Commissione ha comunque preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito ai regimi elencati nella denuncia. Successivamente alle consultazioni, il 9 dicembre 2013 il governo della RPC ha fatto pervenire per iscritto le sue osservazioni.

(6)

Il governo della RPC è stato invitato a partecipare a ulteriori consultazioni in merito a altri regimi individuati nel corso dell'inchiesta. Il governo della RPC tuttavia non ha accolto tale invito, sostenendo che non gli erano state fornite informazioni sufficienti in merito a tali regimi.

3.   Richiesta parallela di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore

(7)

Alla Commissione è stata trasmessa una richiesta di avvio di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore (5), limitatamente all'esame del pregiudizio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio («il regolamento antidumping di base»). Anche tale richiesta è stata presentata dall'APFE il 28 ottobre 2013 per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento.

(8)

Il 18 dicembre 2013, avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura del riesame intermedio parziale antidumping») (6), l'avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(9)

Un produttore esportatore ha sostenuto che le misure istituite con il regolamento di esecuzione n. 248/2011 del Consiglio sono nulle di diritto nei suoi riguardi e che l'inchiesta di riesame concernente le misure in vigore istituite da detto regolamento dovrebbe pertanto essere chiusa. Secondo tale produttore esportatore, le misure in vigore violano l'accordo antidumping dell'OMC, essendogli stato negato il trattamento individuale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, in quanto esistevano al momento dell'adozione di tale regolamento. A sostegno della sua argomentazione egli rinvia alla relazione dell'organo di appello dell'OMC del 28 luglio 2011 nella controversia DS397 (7).

(10)

Successivamente all'adozione, il 28 luglio 2011, della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia DS397, si è proceduto alla modifica dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (8). La modifica si applica a tutte le inchieste aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero il 6 settembre 2012. Con riguardo ai produttori esportatori soggetti alle misure già in vigore prima di tale data, la Commissione ha pubblicato il 23 marzo 2012 un avviso (9) in cui invitava tutti i produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato che ritenevano che le misure cui erano soggetti dovessero essere riesaminate alla luce della relazione dell'organo di appello di cui sopra a chiedere un riesame. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 è stato specificamente citato in tale avviso. La Commissione non ha ricevuto da questo produttore esportatore una siffatta richiesta di riesame, né tale produttore esportatore ha richiesto un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(11)

La validità delle misure in vigore non è pertanto in discussione e l'argomentazione è respinta.

4.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame applicabili a entrambe le inchieste

(12)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del PI («periodo in esame»).

(13)

Le analisi del pregiudizio condotte nell'inchiesta antisovvenzioni e nel riesame intermedio parziale delle misure antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato utile in vista di una razionalizzazione dell'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambe le inchieste.

5.   Parti interessate dalle inchieste

(14)

In ambedue gli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare a entrambe le inchieste. La Commissione ha notificato inoltre l'apertura delle due inchieste in maniera specifica al denunziante, agli altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, ai distributori, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(15)

Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni in merito all'apertura di entrambe le inchieste e di chiedere un'audizione presso la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

6.   Campionamento

(16)

La Commissione ha annunciato in entrambi gli avvisi di apertura che avrebbe potuto limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione interessati dall'inchiesta mediante la selezione di campioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 27 del regolamento antisovvenzioni di base.

6.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione applicabile a entrambe le inchieste

(17)

In entrambi gli avvisi di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione sulla base della produzione nell'Unione e dei volumi di vendita sul mercato dell'Unione del prodotto simile durante il PI, nonché della distribuzione geografica. Tale campione era composto dagli stabilimenti di produzione di tre produttori dell'Unione ubicati in Belgio, Francia e Slovacchia (10), rappresentanti circa il 52 % della produzione totale dell'Unione e il 49 % di tutte le vendite sul mercato dell'Unione. Il campione è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni in merito al campione provvisorio.

(18)

Nel corso delle inchieste il governo della RPC ha sostenuto che nell'inchiesta antidumping iniziale era stata applicata senza motivo una metodologia di campionamento dei produttori dell'Unione differente da quella utilizzata per le inchieste in corso. Il governo della RPC ha sostenuto i) che la Commissione aveva già selezionato un campione prima dell'apertura delle inchieste e che pertanto aveva già deciso a priori che un campione era necessario, ii) che nell'inchiesta iniziale tutte le parti che desideravano essere incluse nel campione dovevano fornire informazioni alla Commissione entro 15 giorni dall'apertura dell'inchiesta, mentre, nel presente caso, i produttori già inclusi nel campione non erano tenuti a farlo, iii) che alle parti che desideravano essere incluse nel campione non sono state precisate in nessuno degli avvisi di apertura quali informazioni erano tenute a fornire ai fini di tale inserimento e che non erano state fornite informazioni circa i volumi di produzione e di vendita rappresentati dai produttori inclusi nel campione, iv) che il criterio di selezione utilizzato «questo campione rappresenta il massimo volume rappresentativo di produttori che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile» non era stato incluso nell'articolo 17 del regolamento antidumping di base e che un campione selezionato su questa base non era coerente con tale disposizione.

(19)

In entrambi gli avvisi di apertura la Commissione ha indicato che, in considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione e al fine di completare le inchieste entro le scadenze regolamentari, aveva deciso di ricorrere a un campionamento, proponendo contemporaneamente un campione provvisorio. La stessa metodologia, ovvero il ricorso al campionamento, è stata utilizzata come nell'inchiesta precedente. L'impiego di un campione provvisorio non ha modificato la metodologia, ma ha semplicemente consentito una maggiore efficienza, grazie al risparmio di tempo conseguito pur nel pieno rispetto dei diritti di difesa. La Commissione ha infatti offerto agli altri produttori dell'Unione che ritenevano giustificata la loro inclusione nel campione la possibilità di contattarla e a qualsiasi altra parte interessata l'opportunità di presentare altre informazioni pertinenti in relazione al campione. Il campione finale avrebbe dovuto tenere conto di tutte le osservazioni eventualmente ricevute. Non essendo pervenute osservazioni sul campione proposto, è stato confermato il campione provvisorio. Quanto alla seconda affermazione, i produttori che sono stati provvisoriamente selezionati per il campione avevano compilato il modulo comprendente le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di selezionare un campione provvisorio. Il modulo e le risposte sono state messe a disposizione a fini di ispezione nel fascicolo non riservato. Quanto alla terza argomentazione, le parti che desideravano essere incluse sono state invitate a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei due avvisi di apertura e hanno avuto la possibilità di consultare il fascicolo non riservato comprendente i moduli. Tali moduli contenevano informazioni relative ai volumi di produzione e di vendita. Anche la quarta argomentazione è infondata perché l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base si riferisce chiaramente al massimo volume rappresentativo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(20)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha riconfermato le proprie argomentazioni quanto alla presunta incoerenza procedurale nella selezione del campione dei produttori dell'Unione prima di entrambe le inchieste, mettendo in evidenza che: i) la giustificazione addotta dalla Commissione del rispetto dei termini dell'inchiesta non è plausibile in quanto l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base prevedono entrambi chiaramente il campionamento dopo l'apertura dell'inchiesta e previa presentazione di osservazioni entro tre settimane dalla data di apertura, ii) un campione provvisorio è discriminatorio o non obiettivo e avrebbe demotivato gli altri produttori dell'Unione a manifestarsi e iii) la Commissione non ha concesso tre settimane agli altri produttori dell'Unione per manifestarsi.

(21)

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base recitano «di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti». Per quanto riguarda la prima argomentazione, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non ostano a che la Commissione proponga al momento dell'apertura dell'inchiesta un campione provvisorio sul quale le parti sono invitate a presentare osservazioni. Inoltre, dal momento che i produttori dell'Unione (o almeno gran parte di essi) sostengono la denuncia e tenuto conto delle informazioni ottenute tramite i moduli, la Commissione disponeva per quanto riguarda l'industria dell'Unione delle informazioni necessarie alla selezione di un campione provvisorio nella fase di apertura. Tali conoscenze rendono l'esercizio di campionamento dei produttori dell'Unione differente da quello applicato ai produttori esportatori. Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, gli avvisi di apertura precisavano che i produttori dell'Unione che ritenevano di dover essere inclusi nel campione dovevano contattare la Commissione entro 15 giorni. La Commissione non ravvisa in ciò un comportamento che violi il regolamento di base o possa essere considerato discriminatorio, non obiettivo, né tanto meno demotivante.

(22)

Il governo della RPC ha sostenuto che il campione non era rappresentativo poiché non comprendeva nessuna società con una significativa produzione vincolata e, di conseguenza, che una parte dell'industria interna non era stata considerata.

(23)

Tale obiezione è da respingere poiché i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano in effetti vendite vincolate. Il governo della RPC non ha specificato inoltre quale produttore dell'Unione avrebbe dovuto essere incluso e quale avrebbe dovuto essere escluso.

(24)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il campione di produttori dell'Unione non era rappresentativo poiché nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione produceva/vendeva feltri in filati tagliati.

(25)

In effetti i soggetti inclusi nel campione dei tre produttori dell'Unione non producevano feltri in filati tagliati, bensì feltri a filamento nonché gli altri principali tipi di prodotto. I soggetti inclusi nel campione sono stati pertanto considerati rappresentativi, anche perché essi rappresentavano circa il 52 % della produzione totale dell'Unione, il 49 % di tutte le vendite sul mercato dell'Unione e assicuravano una buona distribuzione geografica. Il fatto che uno dei prodotti sulla vasta gamma di tipologie considerate non fosse prodotto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non modifica tale conclusione.

6.2.   Campionamento degli importatori applicabile a entrambe le inchieste

(26)

Per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nei due avvisi di apertura.

(27)

Dato che soltanto due importatori indipendenti hanno compilato il relativo modulo, non è stato necessario procedere a un campionamento.

6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC applicabile a entrambe le inchieste

(28)

Per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate negli avvisi di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione permanente della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(29)

Otto produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati invitati a presentare osservazioni in merito al campione scelto a titolo provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, la Commissione ha pertanto deciso di confermare il campione proposto e tutte le parti interessate sono state informate in merito al campione selezionato in via definitiva.

(30)

Il campione di produttori esportatori o di gruppi di produttori esportatori è il seguente:

Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC»);

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd («OCH») e sue società collegate, Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd («NCH») e Changzhou Tianma Group Co., Ltd («Tianma»); queste tre società sono designate come «Jiangsu Changhai Group»;

Jushi Group Co., Ltd, e sue società collegate, Jushi Group Chengdu Co., Ltd e Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. Queste tre società sono designate come «Jushi Group».

(31)

Il campione rappresentava il 78 % del totale in volume delle vendite all'esportazione della RPC verso l'Unione durante il PI, sulla base delle risposte ai moduli di campionamento.

7.   Risposte al questionario e visite di verifica

(32)

La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC, a tutti i produttori esportatori cinesi che ne avevano fatto richiesta e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli utilizzatori e alle associazioni di settore che si erano manifestate entro i termini stabiliti nei due avvisi di apertura.

(33)

Sono pervenute risposte al questionario dal governo della RPC, dai tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da 14 utilizzatori e da due importatori indipendenti. Le risposte di uno degli utilizzatori sono risultate tuttavia insufficienti a consentire alla Commissione di procedere a un'analisi significativa di tali dati, nonostante i diversi solleciti inviati.

(34)

Inoltre «Glass Alliance Europe», un'associazione che rappresenta l'industria del vetro, si è manifestata come parte interessata per conto dei suoi membri e ha presentato una dichiarazione sulla sua posizione.

(35)

Osservazioni scritte sono giunte anche da varie associazioni di utilizzatori, in particolare la «Danish Wind Industry Association», la «Danish Plastics Federation» e il «Groupement de la Plasturgie Industrielle et des Composites (GPIC)», nonché da «Siemens Wind Power AG».

(36)

Anche la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di prodotti industriali leggeri e articoli di artigianato («CCCLA») ha presentato osservazioni.

(37)

La Commissione ha individuato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 26 del regolamento antisovvenzioni di base sono state effettuate presso il governo della RPC e presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell'Unione:

3B Fibreglass SPRL, Belgio;

Owens Corning Fibreglass France, Francia;

Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia.

 

Produttori esportatori della RPC:

Chongqing Polycomp International Corporation;

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd;

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd;

Changzhou Tianma Group Co., Ltd;

Jushi Group Co., Ltd;

Jushi Group Chengdu Co., Ltd;

Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.

 

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori con sede nella RPC:

China National Building Materials and Equipment Import and Export Corporation («CMBIE»);

China National Building Materials International Corporation («CNBMIC»).

 

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori con sede nell'Unione:

Jushi Italia Srl;

Jushi Spain SA;

Jushi France SAS.

 

Importatore non collegato:

Helm AG, Germania.

 

Utilizzatori:

Basell Polyolefine, Germania;

DSM, Paesi Bassi;

DuPont de Nemours, Belgio;

Exel Composites, Belgio;

Fiberline Composites, Danimarca;

Formax, Regno Unito;

Polyone, Germania;

Vestas Wind Systems, Danimarca.

(38)

Il governo della RPC ha sostenuto, in sintesi, che sono stati violati i suoi diritti di difesa in relazione all'accesso alla documentazione consultabile dalle parti interessate perché dal fascicolo non riservato mancavano informazioni senza «giusta causa» o non erano state fornite sintesi sufficientemente dettagliate oppure, eccezionalmente, non erano stati comunicati i motivi per non fornire una sintesi non riservata.

(39)

La Commissione ha giudicato che il fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate contenesse informazioni sufficienti a consentire alle stesse di esaminare i dati utilizzati dalla Commissione nella sua analisi e l'argomentazione è stata quindi considerata infondata. Il governo della RPC è stato informato dei motivi per i quali la Commissione ha ritenuto infondate tali affermazioni.

(40)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC e un produttore esportatore hanno ribadito che la disposizione sulla riservatezza è stata applicata in maniera troppo estensiva e hanno chiesto la divulgazione dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione, nonché dei quantitativi totali per NCP.

(41)

La Commissione ritiene che i diritti di difesa non siano stati violati in quanto a tutti i produttori esportatori sono stati comunicati i NCP dei prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione in concorrenza con i produttori della RPC. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(42)

Il prodotto in esame in entrambe le inchieste è identico al prodotto definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio e descritto in entrambi gli avvisi di apertura, ovvero filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro («il prodotto in esame» o «prodotti in fibra di vetro a filamento»), attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00 (quest'ultimo codice ha sostituito la voce 7019 31 10 l'1.1.2014), originari della Repubblica popolare cinese.

(43)

Il prodotto in esame è la materia prima più comunemente utilizzata per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nel settore dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in svariati campi: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare ecc.

(44)

Rientrano nel presente procedimento tre tipi di base di prodotti in fibra di vetro a filamento: i filati tagliati (chopped strands) (11), i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) (12) e i feltri (mats) (13) (ad eccezione dei feltri in lana di vetro). Dall'inchiesta è emerso che, nonostante alcune differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i diversi tipi del prodotto in esame presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi impieghi.

2.   Richieste di esclusione di prodotti

2.1.   Codice NC 7019 31 90

(45)

Successivamente alla pubblicazione dei due avvisi di apertura, la CCCLA ha osservato che entrambi gli avvisi di apertura facevano riferimento al codice NC 7019 31 10, mentre il denunziante si riferiva al codice NC 7019 31 00 che non esiste più, affermando che i prodotti precedentemente classificati al codice NC 7019 31 00 sono attualmente classificati sotto due codici NC diversi: 7019 31 10 (Feltri (mats) di fibre di vetro, di filamenti) e 7019 31 90 (Feltri (mats) di fibre di vetro, altri). Dato che le attuali inchieste coprono determinati prodotti in fibra di vetro a filamento, la CCCLA ritiene che i prodotti classificati al codice NC 7019 31 90, ovvero «Feltri (mats) costituiti da fibre di vetro senza filamenti», dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame.

(46)

Questa affermazione non è pertinente, in quanto innanzitutto tale prodotto non è il prodotto in esame.

(47)

Il denunziante ha fatto riferimento al codice NC ex 7019 31 00 e ha dichiarato esplicitamente che sono esclusi i feltri (mats) di lana di vetro (ossia altri feltri (mats) o feltri (mats) costituiti da fibre di vetro senza filamenti). Per questo motivo il codice NC è preceduto da «ex».

(48)

Entrambi gli avvisi di apertura sono stati pubblicati nel dicembre 2013 e precisavano «attualmente classificati ai codici NC […] 7019 31 10». Dato che a partire dal 1o gennaio 2012 i prodotti precedentemente contrassegnati dal codice NC 7019 31 00 sono stati suddivisi nei codici NC 7019 31 10 e 7019 31 90, l'avviso di apertura non comprende «feltri (mats) costituiti da fibre di vetro senza filamenti» perché specificava «attualmente classificati ai codici NC […] 7019 31 10».

(49)

Il regolamento recita tuttavia «attualmente classificati ai codici NC […] 7019 31 00», dato che i due codici NC 7019 31 10 e 7019 31 90 sono stati fusi nuovamente dal 1o gennaio 2014 poiché il codice NC 7019 31 90 restava in pratica vuoto (in quanto gli altri feltri di fibra di vetro, ossia i feltri di lana di vetro, venivano classificati piuttosto al codice NC 7019 39 00).

(50)

La richiesta di esclusione del codice NC 7019 31 90, di conseguenza, non è pertinente.

2.2.   Rovings testurizzati

(51)

Un utilizzatore ha chiesto di escludere i rovings testurizzati (14) dalla definizione del prodotto dato che i produttori di fibre di vetro a filamento dell'Unione non li producono.

(52)

Tuttavia, tre società dell'Unione sono state individuate come produttori di rovings testurizzati, con una capacità sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato. Dalle inchieste è emerso che, nonostante possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i vari tipi del prodotto in esame presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi impieghi. La richiesta di escludere i rovings testurizzati dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

(53)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha sostenuto che i rovings testurizzati dovrebbero essere esclusi in quanto i) un solo produttore dell'Unione immette sul mercato rovings testurizzati in quantità limitate e quindi le importazioni di tali prodotti non possono recare pregiudizio all'industria dell'Unione, ii) i rovings testurizzati sono differenti dai rovings diretti perché questi ultimi hanno una resistenza trasversale migliore di un profilo composito pultruso e un processo di produzione differente e iii), contrariamente che nel caso dell'inchiesta antidumping iniziale nell'ambito dei filati, la Commissione ritiene che la limitata sostituibilità non rappresenta un fattore significativo tale da permettere l'esclusione dei rovings testurizzati.

(54)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ribadisce che vi sono vari produttori dell'Unione che hanno la capacità di soddisfare le esigenze di mercato di rovings testurizzati, ma solo uno di loro sta attualmente vendendo questo tipo di prodotto. L'affermazione del governo della RPC che un solo produttore dell'Unione vende effettivamente il prodotto testimonia piuttosto l'esistenza di un pregiudizio, perché significa che gli utilizzatori si sono rivolti ad altri fornitori extra UE, in particolare della RPC.

(55)

Quanto alla seconda argomentazione, il processo di produzione dei rovings testurizzati è identico a quello dei rovings «normali», con la sola differenza che prevede uno stadio ulteriore di insufflazione di aria all'interno del roving, per il quale sono necessarie attrezzature supplementari relativamente poco costose, e non modifica le caratteristiche fisiche e tecniche essenziali del prodotto. I rovings testurizzati presentano semplicemente un aspetto più folto dei rovings «normali».

(56)

Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione ha seguito lo stesso approccio utilizzato nell'inchiesta precedente, nella quale i rovings testurizzati rientravano nel prodotto in esame e una richiesta di escluderli è stata respinta. Non sono state avanzate argomentazioni tali da portare a una conclusione differente.

(57)

La richiesta di escludere i rovings testurizzati dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

2.3.   Prodotti per i quali l'industria dell'Unione non subisce la concorrenza della RPC

(58)

Il governo della RPC ha chiesto che i prodotti per i quali l'industria dell'Unione non subisce la concorrenza delle importazioni cinesi (come indicato nella versione non riservata della denuncia antisovvenzioni) siano esclusi dalla definizione del prodotto. I prodotti in questione sono i filati tagliati a umido e i feltri.

(59)

I filati tagliati a umido, pur presentando una durata di conservazione limitata e costi di trasporto più elevati a causa del peso aggiuntivo dell'acqua contenuta, sono commercializzati a livello mondiale. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante alcune differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i diversi tipi del prodotto in esame presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi impieghi. I filati tagliati a umido e i feltri, come tutte le altre tipologie del prodotto in esame, sono utilizzati come materiale di rinforzo. Inoltre, l'affermazione del governo della RPC che alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento cinesi non sono ancora presenti in grandi quantità sul mercato dell'Unione non esclude la possibilità di una modifica dei comportamenti commerciali in futuro per le esportazioni di queste particolari tipologie di prodotti. La richiesta di escludere tali prodotti dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

(60)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo della RPC ha sostenuto che i) solo un produttore dell'Unione produce filati tagliati a umido e quindi le importazioni di tali prodotti non possono recare pregiudizio all'industria dell'Unione, ii) i produttori dell'Unione non subiscono alcun pregiudizio riguardo ai summenzionati prodotti poiché l'industria dell'Unione ha sostenuto nella versione non riservata della denuncia che essi possono ricavare un utile superiore all'8 %-10 % per tali prodotti, iii) i filati tagliati a umido sono caratterizzati da un maggiore contenuto di acqua, una durata di conservazione limitata e un processo di produzione differente e, di conseguenza, sono fisicamente e chimicamente differenti dai normali filati tagliati (chopped strands) e iv), contrariamente che nel caso della precedente inchiesta nell'ambito dei filati, la Commissione ritiene che la limitata sostituibilità non rappresenta un fattore significativo tale da permettere l'esclusione dei filati tagliati a umido e dei feltri (mats).

(61)

La prima argomentazione è respinta poiché vari produttori dell'Unione vendono filati tagliati a umido e pertanto l'industria dell'Unione non è esente da pregiudizio per questo tipo di prodotti.

(62)

Quanto alla seconda affermazione, il fatto che alcuni tipi di prodotto permettano di ricavare un utile in un determinato momento non costituisce una ragione sufficiente per escludere questi tipi di prodotto. I filati tagliati a umido inoltre sono importati nell'Unione in quantità molto inferiori rispetto agli altri prodotti in fibra di vetro a filamento. Il margine di profitto di questo unico tipo di prodotto non è pertanto rappresentativo per il prodotto in esame.

(63)

Quanto alla terza affermazione, il prodotto in esame non è definito con riferimento al suo contenuto di acqua. Il suo tenore di acqua pertanto non giustifica l'esclusione dei filati tagliati a umido. Il loro processo di produzione è identico a quello dei filati tagliati a secco, con una fase di produzione in meno costituita dall'asciugatura.

(64)

Per quanto riguarda la quarta argomentazione, la Commissione ha seguito lo stesso approccio utilizzato nella precedente inchiesta antidumping, nella quale anche i filati tagliati a umido rientravano nel prodotto in esame. Non sono state avanzate argomentazioni tali da portare a una conclusione differente.

(65)

La richiesta di escludere i filati tagliati a umido dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

3.   Prodotto simile

(66)

Come già nella precedente inchiesta antidumping, è risultato che il prodotto in esame e i prodotti in fibra di vetro a filamento fabbricati e venduti sul mercato interno della RPC e i prodotti in fibra di vetro a filamento fabbricati e venduti nell'UE dall'industria dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi. Questi prodotti sono pertanto prodotti simili ai fini delle presenti inchieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base.

C.   SOVVENZIONE

1.   Introduzione

(67)

Il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC delinea la strategia del governo della RPC in vista dell'espansione e della promozione di settori chiave tra i quali figura anche la fabbricazione di prodotti in fibra di vetro. In particolare, nel capitolo 9 del dodicesimo piano quinquennale riguardante la trasformazione e la promozione del settore manifatturiero si legge:

«Ci si concentrerà sullo sviluppo di nuovi materiali, quali il vetro fotovoltaico, il vetro di substrato ultrasottile, le fibre di vetro speciali e la ceramica speciale.»

(68)

La sezione 3 del capitolo 9 del suddetto piano, relativa all'aggiornamento tecnologico delle imprese, stabilisce, in particolare, che il governo della RPC «… incoraggerà le imprese a essere maggiormente in grado di sviluppare nuovi prodotti, di accrescere il contenuto tecnologico e il valore aggiunto dei propri prodotti e di aggiornarli e perfezionarli più rapidamente

(69)

Inoltre la sezione 1 del capitolo 10 del medesimo piano stabilisce quanto segue:

«L'obiettivo di sviluppo del settore dei nuovi materiali sarà incentrato su nuovi materiali funzionali, sui materiali strutturali avanzati, sulle fibre ad alte prestazioni e sui materiali compositi da esse costituiti e su materiali di base di impiego generale»

.

(70)

L'importanza dell'innovazione e dei nuovi materiali in generale viene chiaramente evidenziata sia nel dodicesimo programma quinquennale di innovazione della tecnologia industriale, sia nel piano nazionale di sviluppo a lungo termine della scienza e della tecnologia (2006-2020).

(71)

Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale del 2011 (Decisione n. 9) cita esplicitamente quale settore incentivato «forni di trafilatura di fibre di vetro del tipo E-glass […], sviluppo e produzione di fibre di vetro ad alte prestazioni e relativi prodotti». Anche il repertorio di riferimento dei settori per gli investimenti esteri che elenca i settori nei quali sono incoraggiati gli investimenti esteri (15) fa esplicitamente riferimento alla fabbricazione di prodotti in fibra di vetro e di fibre di vetro speciali.

(72)

Il governo della RPC ha affermato che tali piani sono puramente indicativi e non sono vincolanti. Tuttavia, come chiaramente indicato nel dodicesimo piano quinquennale, esso è giuridicamente vincolante:

«Il presente piano, una volta esaminato e approvato dal Congresso nazionale del popolo, assume validità giuridica.»

(73)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha sostenuto che il prodotto in esame è costituito soltanto da prodotti in fibre di vetro standard (E-glass) e non in fibre di vetro ad alte prestazioni più tecnologicamente avanzate (fibre di vetro a fini speciali o S-glass). Il prodotto in esame della presente inchiesta non rientra pertanto nell'ambito dei settori incentivati perché tra questi figurano soltanto quelli delle fibre di vetro speciali e delle fibre ad alte prestazioni. Il governo della RPC fa riferimento tra l'altro al dodicesimo piano quinquennale il quale considera unicamente le «fibre ad alte prestazioni» e le «fibre di vetro speciali».

(74)

Innanzitutto il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti in fibra di vetro a filamento. La definizione del prodotto non specifica se tali prodotti siano in fibre di vetro standard (di seguito «E-glass») o in fibre di vetro speciali (S-glass). In secondo luogo, nessuna parte interessata ha chiesto l'esclusione di prodotti argomentando che le fibre di vetro speciali non dovrebbero far parte del prodotto in esame. In terzo luogo, il governo della RPC non ha contestato il fatto che esso sta incentivando lo sviluppo di «fibre di vetro speciali». In effetti, anche quello dei prodotti in fibre di vetro standard è indicato come un settore per il quale gli investimenti esteri sono incoraggiati (cfr. considerando 71).

(75)

Ad ogni modo, anche ammettendo che il governo della RPC incentivi solo lo sviluppo delle fibre di vetro ad alte prestazioni (ad esempio S-glass), l'inchiesta non ha rivelato alcuna distinzione tra un settore delle fibre di vetro standard, da un lato, e un settore delle fibre di vetro speciali, dall'altro. Al contrario i prodotti in fibra di vetro, siano essi fabbricati utilizzando E-glass o fibre di vetro ad alte prestazioni, come S-glass, sono tutti prodotti dallo stesso settore delle fibre di vetro. A questo proposito la Commissione ha constatato, in particolare, che tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione utilizzano nel loro processo di produzione fibre di vetro sia standard (E-glass) sia ad alte prestazioni (ad esempio S-glass) e che non esiste alcun meccanismo per limitare a un solo segmento della produzione il sostegno fornito, sia esso sotto forma di prestiti agevolati o di concessione di diritti d'uso di terreni. Ne consegue che l'esplicita incentivazione dello sviluppo di prodotti in fibra di vetro ad alte prestazioni non può, di diritto o di fatto, escludere il settore delle fibre di vetro di base dalla strategia globale di incoraggiamento delle imprese a essere maggiormente in grado di sviluppare nuovi prodotti, di accrescere il contenuto tecnologico e il valore aggiunto dei propri prodotti e di aggiornarli e perfezionarli più rapidamente.

(76)

Da quanto precede discende che l'affermazione secondo cui il prodotto in esame non rientra tra i settori incentivati è infondata. Essa è pertanto respinta.

(77)

La Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» (indicata di seguito, insieme con le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale», come «Decisione n. 40») afferma che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo di vari tipi di settori (16).

(78)

Pur non facendo esplicito riferimento al settore delle fibre di vetro a filamento o, più in generale, al settore dei nuovi materiali, la Decisione n. 40 dà comunque indicazione a tutti gli istituti finanziari di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incentivati e prevede l'attuazione di «altre politiche di agevolazione per i progetti incentivati» (17). Si può pertanto concludere che le disposizioni della Decisione n. 40 erano applicabili al settore delle fibre di vetro a filamento.

(79)

Il governo della RPC ha asserito che la Decisione n. 40 implica soltanto che i settori incentivati dovrebbero beneficiare di un sostegno creditizio «secondo i principi di erogazione del credito» e che è errato evincere che tale sostegno dovrebbe essere concesso in via privilegiata.

(80)

L'inchiesta ha dimostrato che le società incluse nel campione hanno beneficiato della concessione di prestiti agevolati. Addirittura alcune delle società in perdita hanno continuato a ottenere finanziamenti a condizioni di favore. La Commissione non condivide pertanto quanto asserito dal governo della RPC, ossia che i prestiti al settore delle fibre di vetro a filamento siano stati concessi «secondo i principi di erogazione del credito». Resta il fatto che secondo la Decisione n. 40 tutti gli istituti finanziari devono erogare crediti ai settori incentivati, tra i quali rientra la produzione di fibre di vetro a filamento, e che tale sostegno viene di fatto prestato a condizioni privilegiate.

(81)

Il «Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020)» si impegna inoltre a «mettere al primo posto la finanza», a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere un sostegno creditizio agevolato ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica», a «spronare gli istituti finanziari a migliorare e a rafforzare i servizi finanziari a favore delle imprese dei settori ad alta tecnologia» e a «seguire le strategie di agevolazione fiscale volte a promuovere lo sviluppo delle imprese dei settori ad alta tecnologia».

(82)

La produzione di fibre di vetro a filamento rientra nella descrizione delle attività di una impresa ad alta tecnologia, come testimonia l'elevato numero di produttori che godono dello status di «impresa di nuova e alta tecnologia» nella RPC. Come emerso dall'inchiesta, alcune delle società incluse nel campione sono state certificate come imprese di nuova e alta tecnologia, suscettibili di beneficiare del trattamento privilegiato delineato nel «Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020)» di cui sopra.

2.   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

2.1.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base a un produttore esportatore

(83)

Durante la visita di verifica effettuata presso una delle società nella RPC è emerso che la società aveva sostituito il bilancio certificato inizialmente presentato alla Commissione nella sua risposta al questionario antisovvenzioni. La società non ha rivelato volontariamente tale informazione e l'esistenza di un bilancio certificato differente è emersa solo quando la società è stata invitata a esibire l'originale del bilancio. Inoltre, il nuovo bilancio è stato presentato solo in cinese. Poiché l'esistenza di due bilanci certificati viola i principi internazionali di revisione (principio 560 relativo agli «eventi successivi»), il gruppo di verifica ha messo in evidenza che ciò rappresentava un grave problema perché minava la credibilità dei bilanci presentati. La società ha spiegato che il bilancio certificato inizialmente presentato nella risposta al questionario conteneva errori ed era pertanto stato sostituito da una nuova versione stilata dalla stessa società di certificazione, retrodatata e ripubblicata con lo stesso numero d'ordine del bilancio originario che era stato distrutto.

(84)

Dopo la visita di verifica e una volta che era stata messa a disposizione la traduzione del «secondo» bilancio, la Commissione ha inviato una lettera alla società illustrando le ragioni specifiche e dettagliate per le quali essa riteneva che alcuni dei dati forniti nel questionario non potessero essere considerati come verificati. La Commissione ha informato la società di avere facoltà, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, di decidere di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili e le ha dato la possibilità di presentare osservazioni.

(85)

La società ha formulato osservazioni sia per iscritto sia nel corso di un'audizione con il consigliere-auditore. La sua risposta ha rivelato l'esistenza di un ennesimo (terzo) bilancio certificato (nel formato utilizzato per le società quotate). Sebbene non parevano sussistere differenze sostanziali tra il «secondo» e il «terzo» bilancio, quest'ultimo era tuttavia molto più dettagliato e ampio. Benché tale bilancio fosse già stato compilato e fosse disponibile alla società durante la visita di verifica (18), anche la sua esistenza non è stata comunicata in tempo utile alla Commissione nel corso della verifica. Contrariamente agli altri bilanci, questa «terza» versione elencava esplicitamente e dettagliatamente tutte le sovvenzioni (compresa la loro base giuridica) di cui la società aveva beneficiato durante il PI. L'esame di tale bilancio sarebbe stata pertanto molto utile durante la visita di verifica al fine di controllare tutte le informazioni fornite in merito ai singoli regimi di sovvenzioni individuali di cui la società aveva usufruito.

(86)

I bilanci certificati sono un documento essenziale per consentire l'adeguata verifica delle informazioni fornite dalla società alla Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, le sovvenzioni, i prestiti, i diritti d'uso di terreni, il differimento del pagamento delle imposte ecc.

(87)

Come accennato in precedenza, la società non si è dimostrata collaborativa e ha frapposto gravi ostacoli a un'adeguata verifica delle informazioni presentate alla Commissione, la quale non ha potuto pertanto controllare adeguatamente le informazioni ricevute riguardanti, tra l'altro, l'entità delle sovvenzioni ottenute dalla società. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto pervenire a conclusioni ragionevolmente accurate, in particolare per quanto riguarda l'entità delle sovvenzioni ottenute.

(88)

Si è concluso che la società abbia fornito informazioni ingannevoli e non abbia collaborato adeguatamente. La Commissione ha pertanto deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Poiché la società faceva parte di un gruppo, le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base erano applicabili all'intero gruppo.

(89)

Per determinare il livello delle sovvenzioni per il gruppo, la Commissione ha utilizzato tuttavia i dati effettivi delle due società del gruppo che hanno collaborato pienamente in entrambe le inchieste e le cui informazioni sono state considerate affidabili in relazione ai rispettivi livelli delle sovvenzioni. Per quanto riguarda la società, appartenente a tale gruppo, che ha fornito informazioni ingannevoli, il livello delle sovvenzioni è stato determinato sulla base dei dati disponibili. Nella determinazione del livello delle sovvenzioni di tale soggetto giuridico, i dati disponibili utilizzati dalla Commissione sono stati il massimo livello delle sovvenzioni riscontrato per ciascun regime di sovvenzione per i soggetti giuridici appartenenti alle società incluse nel campione o al gruppo di società di cui al considerando 30 che hanno pienamente collaborato all'inchiesta.

(90)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il denunziante ha sostenuto che il metodo utilizzato per calcolare il livello delle sovvenzioni del gruppo non era corretto. Esso ha osservato che il margine di sovvenzione del gruppo, essendo pari alla somma dei margini di sovvenzione più elevati accertati per ciascun regime di sovvenzione per ognuna delle società che hanno collaborato, dovrebbe essere molto più alto.

(91)

Tale argomentazione si fonda su un equivoco. La metodologia utilizzata per il calcolo del livello delle sovvenzioni, di cui al considerando 89, è stata applicata solo alla società (all'interno del gruppo) che ha fornito informazioni ingannevoli e non al gruppo nel suo insieme. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(92)

La società che ha fornito informazioni ingannevoli non ha esportato il prodotto in esame. All'interno del gruppo, le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate da una delle società ad esso collegate. Quest'ultima tuttavia ha pienamente collaborato in entrambe le inchieste e ha fornito informazioni affidabili sui prezzi all'esportazione del gruppo. Pertanto, le informazioni presentate sono state utilizzate per le conclusioni definitive della Commissione nell'ambito di tale procedura.

(93)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nell'applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(94)

In primo luogo, nella lettera inviata alla società in cui ha illustrato in dettaglio i motivi della proposta applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione non avrebbe mai affermato di non aver potuto verificare le informazioni relative alle sovvenzioni. La Commissione non può pertanto addurre tale argomentazione nelle sue conclusioni definitive in quanto alla società non è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(95)

Questa argomentazione non può essere accettata. La Commissione nella sua lettera ha affermato esplicitamente di non poter «concludere che le informazioni riguardanti l'entità delle sovvenzioni ricevute [dalla società] sono state verificate». Ad ogni modo, la società è stata pienamente informata dei motivi che giustificavano l'applicazione dei migliori dati disponibili nel documento di informazione finale e le è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo, cosa che essa fatto.

(96)

In secondo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, anche qualora dovesse applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione non dovrebbe utilizzare i dati di altre società come base per determinare il livello delle sovvenzioni, bensì basarsi sulla serie di bilanci certificati della società che rappresentano comunque la fonte delle informazioni «più appropriate» e «più idonee» in relazione al livello delle sovvenzioni da essa ottenute.

(97)

Come spiegato ai considerando 83-88, la Commissione nutre forti dubbi circa l'attendibilità dei bilanci presentati e non ha quindi potuto utilizzarli come base per verificare il livello delle sovvenzioni per i diversi regimi e/o programmi di sovvenzione quali i prestiti agevolati e i diritti d'uso di terreni contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato. Infatti, per verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in altro modo, è indispensabile potersi avvalere di bilanci certificati affidabili. Per determinare il livello delle sovvenzioni la Commissione ha dovuto di conseguenza fare ricorso ai migliori dati disponibili, rappresentati in questo caso da informazioni verificate sui pertinenti regimi di sovvenzioni ottenute da altri soggetti che hanno collaborato. Tale obiezione è perciò respinta.

(98)

La società ha inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore nell'applicare i principi contabili internazionale («IAS») quale criterio per rifiutare la serie di bilanci certificati. Secondo la società è opportuno operare una distinzione tra il ruolo di una serie di bilanci certificati e la pertinenza degli IAS nel valutare un trattamento di economia di mercato nei procedimenti antidumping, da un lato, e nei procedimenti antisovvenzioni, dall'altro. Il mancato rispetto degli IAS non può giustificare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(99)

La Commissione osserva che il mancato rispetto dei principi contabili internazionali rilevato nel corso dell'inchiesta non ha costituito di per sé il motivo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Tale applicazione è giustificata dal fatto che alla Commissione sono state fornite differenti versioni dei bilanci certificati, il che ne mette in dubbio l'attendibilità. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che non hanno potuto essere verificate altre informazioni relative al livello delle sovvenzioni. Tale obiezione è perciò respinta.

(100)

La società ha inoltre affermato che la metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare il suo margine di sovvenzione, consistente nel considerare l'aliquota compensativa più elevata per ciascun regime quale constatata per ogni soggetto giuridico che ha collaborato (e non per ciascun gruppo), non era giustificata. La società ha sostenuto che tale metodologia è viziata in quanto le società appartenenti allo stesso gruppo possono decidere di concentrare le sovvenzioni in uno specifico soggetto a beneficio dell'intero gruppo.

(101)

Come spiegato nel considerando 89 per il calcolo del livello delle sovvenzioni all'interno del gruppo, la Commissione ha utilizzato i dati effettivi delle altre due società del gruppo che avevano collaborato in entrambe le inchieste in sede di calcolo del livello di sovvenzione per l'intero gruppo. Il ricorso ai dati disponibili ha riguardato esclusivamente il soggetto giuridico all'interno del gruppo che ha fornito informazioni ingannevoli. Al fine di determinare il livello delle sovvenzioni di un soggetto giuridico all'interno del gruppo, la Commissione ha ritenuto più appropriato basare i calcoli allo stesso livello all'interno della struttura societaria e utilizzare il massimo livello delle sovvenzioni riscontrato per ciascuno dei soggetti giuridici (all'interno del gruppo, se del caso) appartenenti alle società o gruppi di società inclusi nel campione. Tale obiezione è pertanto respinta.

2.2.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base alle banche statali

(102)

Nessuna delle banche statali della RPC ha prestato la propria collaborazione alla Commissione. Esse erano state invitate a fornire le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni tramite la compilazione di un questionario. La Commissione ha notificato pertanto al governo della RPC la sua intenzione di avvalersi, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, dei dati disponibili per pervenire alle sue conclusioni per quanto riguarda le informazioni relative alle banche statali.

(103)

Nella sua risposta alla lettera della Commissione e successivamente alla divulgazione delle conclusioni il governo della RPC si è opposto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda le informazioni chieste alle banche statali. Esso ha sostenuto che una grande quantità di informazioni era stata fornita dal governo della RPC nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha rilevato tuttavia che tali informazioni non potevano sostituire appieno le risposte delle banche statali ai questionari specifici. Il governo della RPC non ha contestato il fatto che le banche statali non avessero compilato il questionario, né che le banche fossero di proprietà dello Stato. La Commissione si è dovuta pertanto avvalere dei dati disponibili per le sue conclusioni in merito alle banche statali.

3.   Regimi esaminati

(104)

La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC, comprensivi dei questionari destinati alle banche statali, e ai produttori esportatori inclusi nel campione, chiedendo informazioni sui regimi che, secondo quanto asserito, avevano comportato l'erogazione di sovvenzioni al settore delle fibre di vetro a filamento. Sono stati esaminati i seguenti regimi:

a)

prestiti agevolati, garanzie e assicurazioni concessi al settore delle fibre di vetro a filamento:

prestiti agevolati

regimi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione

garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per nuovi materiali

vantaggi derivanti dall'accesso a società holding offshore e dal rimborso dei prestiti da parte della pubblica amministrazione

b)

regimi di sovvenzioni:

sovvenzioni per lo sviluppo di «marchi famosi» e regime per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali

sovvenzioni dell'amministrazione centrale

sovvenzioni delle amministrazioni locali

fondi per l'espansione verso l'estero delle industrie della provincia di Guangdong

c)

fornitura di risorse da parte della pubblica amministrazione contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato:

fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione

fornitura di acqua da parte della pubblica amministrazione

fornitura di materie prime da parte della pubblica amministrazione

fornitura di terreni da parte della pubblica amministrazione contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato

d)

regimi di esenzione e di sgravio delle imposte sul reddito e di altre imposte dirette:

regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (Foreign Invested Enterprises — FIE)

sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE orientate all'esportazione

sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE sulla base dell'ubicazione geografica

regimi di esenzione e di sgravio delle imposte locali sul reddito per le FIE «produttive»

sgravi d'imposta per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE

rimborsi di imposta per il reinvestimento degli utili delle FIE in imprese orientate all'esportazione

regimi di agevolazione fiscale per le FIE riconosciute come imprese dei settori di nuova e alta tecnologia

sgravi fiscali per le imprese dei settori di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti

regime agevolato per le imposte sul reddito per le imprese aventi sede nella regione nordorientale

regimi fiscali per la provincia di Guangdong

esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

abbattimento delle aliquote dell'imposta sulle società

e)

regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

esenzione dell'IVA per l'utilizzo di apparecchiature importate

sgravi dell'IVA sugli acquisti da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione cinese

esenzione dell'IVA e dei dazi doganali sugli acquisti di immobilizzazioni nel contesto del programma per lo sviluppo del commercio estero

4.   Prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni

4.1.   Prestiti agevolati

a)   Introduzione

(105)

Le conclusioni riguardo alle banche statali sono state formulate sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, come spiegato nella sezione C.2.2.

b)   Base giuridica

(106)

Le seguenti disposizioni giuridiche prevedono prestiti agevolati nella RPC: la «Legge della RPC sulle banche commerciali» («legge bancaria») [2003], le «Norme generali in materia di prestiti» promulgate dalla People's Bank of China («PBOC») il 28 giugno 1996 e la Decisione n. 40 del Consiglio di Stato.

c)   Risultati dell'inchiesta

Esistenza di una sovvenzione

(107)

Se le autorità cinesi hanno fornito solo scarne informazioni in merito alla partecipazione/proprietà delle banche della RPC, dall'inchiesta è emerso, sulla base dei dati disponibili, che lo Stato esercita un elevato grado di influenza e di controllo sul mercato finanziario cinese. Nel corso dell'analisi tesa ad accertare se le banche siano enti cui sono conferiti o che possiedono o esercitano poteri pubblici (ovvero siano enti pubblici), la Commissione ha utilizzato tutte le informazioni disponibili non solo sulla partecipazione statale nelle banche, ma anche su altri elementi come la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione, il controllo e l'influenza dello Stato sulle loro attività, il perseguimento di politiche o interessi pubblici, stabilendo inoltre se tali enti erano stati istituiti per legge.

(108)

Dalle informazioni disponibili si è concluso che le banche interamente partecipate dallo Stato con un consiglio di amministrazione dominato dal governo della RPC detengono la quota di mercato più rilevante e si trovano in posizione dominante sul mercato finanziario cinese. Le banche statali sono assoggettate a norme giuridiche che impongono loro, tra l'altro, di svolgere la propria attività creditizia in funzione delle esigenze dell'economia nazionale, di fornire un supporto creditizio ai progetti incentivati (19) o di dare priorità allo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia (20).

(109)

Un'altra conferma dell'intervento dello Stato sul mercato finanziario cinese è data dal ruolo rivestito dalla PBOC nel fissare specifici limiti alle modalità di determinazione e di fluttuazione dei tassi di interesse (21). Gli istituti finanziari sono tenuti a praticare tassi di prestito entro una determinata forchetta rispetto al tasso di interesse di riferimento sui prestiti della PBOC. Per i prestiti agevolati non sono ammesse fluttuazioni verso l'alto dei tassi di interesse. La fissazione di limiti ai tassi di interesse sui prestiti, in aggiunta ai massimali imposti ai tassi sui depositi, crea una situazione nella quale le banche, cui è garantito l'accesso al capitale a basso costo (in virtù della normativa sui tassi sui depositi), sono in grado di concedere prestiti a tassi favorevoli a determinati settori in ossequio alla politica governativa di istruire le banche ad assumere un atteggiamento favorevole nei confronti di determinati settori incentivati e/o ad alta tecnologia, come quello delle fibre di vetro a filamento.

(110)

La Commissione ha chiesto al governo della RPC di chiarire il contenuto e la formulazione della circolare n. 251 e della legislazione precedente (circolare della PBOC riguardante l'espansione della banda di fluttuazione dei tassi di interesse sui prestiti degli istituti finanziari (YinFa [2003] n. 250). Tuttavia, come descritto nella sezione C.2.2, il governo della RPC non ha fornito tali circolari. Il governo della RPC ha sostenuto tuttavia che la circolare n. 250 è stata abrogata con la circolare n. 251 e che le soglie minime sui prestiti sono state abolite a partire dal luglio 2013 e che di conseguenza non vi è alcun intervento statale nel settore bancario.

(111)

L'abolizione delle soglie minime sui prestiti si è verificata tuttavia durante il periodo dell'inchiesta e di conseguenza la PBOC ha influenzato la determinazione dei tassi di interesse da parte delle banche statali per la parte principale del periodo dell'inchiesta. L'inchiesta non ha rivelato inoltre alcun effetto immediato di tale abolizione sui prestiti ricevuti dai produttori inclusi nel campione. Ad ogni modo l'esistenza di una soglia per i tassi d'interesse durante il periodo dell'inchiesta non è l'unico motivo per il quale la Commissione considera enti pubblici le banche statali.

(112)

Le conclusioni delle inchieste antisovvenzioni sui pannelli solari (22) e sul vetro solare (23), secondo cui le banche statali nella RPC agiscono in qualità di enti pubblici (si vedano i considerando da 158 a 168 del regolamento sui pannelli solari e il considerando 73 del regolamento sul vetro solare), sono anch'esse dati disponibili della presente inchiesta per quanto riguarda lo status di enti pubblici delle banche statali. Questi dati possono essere sintetizzati come segue:

le banche statali detengono la quota di mercato più rilevante e si trovano in posizione dominante sul mercato della RPC;

sulla base dei dati disponibili le banche statali risultano controllate dallo Stato tramite la detenzione di partecipazioni e il controllo amministrativo del loro operato commerciale, compresi i limiti sui tassi di interesse che esse possono praticare;

la legge bancaria e altri leggi e regolamenti impongono alle banche di concedere prestiti in funzione delle esigenze dell'economia nazionale, di prestare sostegno creditizio ai progetti incentivati e di accordare priorità alle imprese di nuova e alta tecnologia.

(113)

Alla luce di quanto precede si è concluso che le banche statali svolgono funzioni pubbliche per conto del governo della RPC, ovvero la promozione obbligatoria di determinati settori dell'economia conformemente ai documenti strategici e di pianificazione statali. La forte partecipazione pubblica nelle banche statali conferma che le banche sono controllate dallo Stato nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Il governo della RPC esercita un controllo significativo sulle banche statali attraverso il massiccio intervento pubblico nel settore finanziario e l'obbligo per le banche statali di seguire le politiche stabilite dalla pubblica amministrazione. Le banche statali sono pertanto considerate enti pubblici in quanto possiedono, esercitano o sono loro conferiti poteri pubblici.

(114)

Dopo la divulgazione di tali conclusioni il governo della RPC le ha contestate, sostenendo che la Commissione non aveva esposto i motivi per i quali riteneva enti pubblici le banche statali. La Commissione è convinta che gli elementi esposti nei precedenti considerando giustifichino la conclusione secondo cui le banche statali sono enti pubblici.

(115)

Mentre la stragrande maggioranza dei prestiti ottenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione è concessa dalle banche statali, dall'inchiesta è emerso che una piccola percentuale di prestiti è accordata da banche private. La Commissione ha cercato pertanto di verificare se il governo della RPC incarichi e/o dia ordine alle banche private di tale paese di erogare prestiti agevolati ai produttori di fibre di vetro a filamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento antisovvenzioni di base.

(116)

L'articolo 34 della legge bancaria stabilisce che le banche private ricevono anche istruzioni per «svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, nel rispetto dello spirito delle politiche industriali dello Stato»  (24).

(117)

Dall'inchiesta è emerso che, per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione, il livello dei tassi di interesse applicati dalle banche private e statali è in generale molto simile. Ciò significa che le banche statali, che occupano una posizione dominante sul mercato bancario e dei prestiti nella RPC, fissano i livelli dei tassi di interesse e che le banche private si adeguano semplicemente ai tassi stabiliti dalle banche statali (enti pubblici).

(118)

In tali circostanze si è concluso che le banche private non fissano i loro tassi sottraendosi all'ingerenza dello Stato e che la strategia di concessione dei prestiti delle banche private è ispirata dal governo della RPC.

(119)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha contestato l'interpretazione dell'articolo 34 della legge bancaria operata dalla Commissione, affermando che «la Commissione dà una lettura chiaramente distorta dell'articolo 34». Il governo della RPC ha portato all'attenzione della Commissione altri articoli della legge bancaria, specificamente gli articoli 4, 5 e 7, volti a garantire che i prestiti vengano concessi senza interferenze e previa valutazione creditizia.

(120)

La Commissione riconosce l'esistenza di tali articoli, ma ritiene che essi debbano essere compresi e letti alla luce delle disposizioni dell'articolo 34. A tale riguardo si ricorda che né il governo della RPC, né le banche o le società incluse nel campione sono state in grado di dimostrare che i prestiti sono stati concessi senza interferenze o con un'adeguata valutazione creditizia. Al contrario, dall'inchiesta è emerso che uno dei produttori esportatori, pur subendo perdite, ha ottenuto prestiti dalle banche a tassi di interesse normali senza alcuna maggiorazione per rischi legati alla sua difficile situazione finanziaria.

(121)

La Commissione conclude quindi che le banche private agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ed erogano finanziamenti agevolati con modalità simili alle banche statali, il che si configura nella fattispecie come un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento antisovvenzioni di base.

Specificità

(122)

Le banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato sono per la maggior parte banche statali, controllate in definitiva dal governo della RPC. Tra queste figurano le principali banche commerciali e le «policy bank» della RPC come la China Development Bank, la EXIM Bank, la Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank e la Industrial and Commercial Bank of China.

(123)

La Commissione osserva inoltre che il governo della RPC indirizza i prestiti agevolati verso un numero limitato di settori. Per esempio, la Decisione n. 40 sancisce l'impegno del governo della RPC a sostenere attivamente lo sviluppo dei settori dei nuovi materiali, in cui rientra il settore delle fibre di vetro a filamento. A tutti gli istituti finanziari vengono date istruzioni di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incentivati, categoria alla quale appartengono i progetti relativi alle fibre di vetro a filamento. Tale decisione prevede inoltre l'attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incentivati».

(124)

Il governo della RPC ha affermato che il riferimento fatto dalla Commissione alla Decisione n. 40 non è corretto, dal momento che quello del prodotto in esame non rientra tra i settori incentivati. Inoltre, anche nell'ipotesi che il settore fosse incentivato, il governo della RPC ha sostenuto che le disposizioni della Decisione n. 40 non possono applicarsi a un settore che non figura tra quelli elencati nella Decisione n. 9 («Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale — 2011»).

(125)

I produttori esportatori inclusi nel campione rientrano nella categoria dei settori incentivati come indicato in precedenza (considerando 67-76), nonché in quella dei settori di nuova e alta tecnologia. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, inoltre, il settore delle fibre di vetro speciali e i suoi prodotti nonché i forni per la produzione di E-glass sono esplicitamente elencati nel capitolo XII, punto 6, della Decisione n. 9 (25). L'affermazione è quindi infondata.

Vantaggio

(126)

Si configura un vantaggio nella misura in cui i prestiti concessi da una pubblica amministrazione, o da enti privati su incarico o per ordine della pubblica amministrazione, sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato.

Necessità di basarsi su un criterio di riferimento

(127)

La Commissione ha cercato di verificare le valutazioni del rischio di credito effettuate dalle banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Pur operando in perdita, alcuni produttori esportatori avevano ottenuto prestiti dalle banche al tasso di riferimento, senza alcuna maggiorazione per rischi legati alla peggioramento della loro situazione finanziaria. La Commissione ha quindi motivo di dubitare che i prestiti concessi alle società del settore delle fibre di vetro a filamento siano stati basati su un'accurata valutazione del rischio e che i tassi d'interesse siano stati fissati solo dopo un siffatto esercizio.

(128)

Come spiegato in precedenza, poiché i prestiti erogati dalle banche cinesi risentono della forte ingerenza dell'amministrazione pubblica nel settore bancario e non rispecchiano i tassi che verrebbero praticati in un mercato bancario correttamente funzionante, è stato determinato un adeguato riferimento di mercato servendosi del metodo indicato di seguito. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione, per fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, ha utilizzato inoltre i dati disponibili.

(129)

Nel definire un adeguato riferimento per i prestiti denominati in renmimbi si è considerato ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato dei prestiti bancari distorto e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating di credito, si ritiene necessario non dare per scontata la solvibilità degli esportatori cinesi, ma applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni delle distorsioni del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria.

(130)

Lo stesso vale per i prestiti denominati in valuta estera. Come riferimento sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il PI da società con rating BB, con denominazioni pertinenti.

(131)

Come spiegato in precedenza, è stato chiesto sia al governo della RPC sia ai produttori esportatori che hanno collaborato di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulla maniera in cui i prestiti sono stati accordati ai produttori esportatori. Tali informazioni, tuttavia, non sono state fornite. In assenza di collaborazione e sulla base dei dati complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base si è ritenuto appropriato considerare che a tutte le aziende cinesi sarebbe accordato solo il grado più elevato delle obbligazioni aventi un basso rating creditizio (corrispondente al cosiddetto «Non-investment grade» o BB secondo Bloomberg) e aggiungere l'appropriato premio previsto per i titoli obbligazionari emessi da società con tale rating al tasso di prestito standard della People's Bank of China.

(132)

Per determinare il tasso d'interesse di riferimento per i prestiti concessi alle società incluse nel campione durante il PI è stato pertanto calcolato un premio per il rischio sulla base della differenza tra i tassi di interesse per le obbligazioni emesse da società con rating BB e per le obbligazioni emesse da società con rating AAA (rating creditizio dei titoli emessi dalla RPC), rilevati da Bloomberg. Il premio per il rischio è stato quindi aggiunto ai tassi sui prestiti della PBOC pubblicati per i titoli con rating BB, tenendo conto della durata dei prestiti.

(133)

Il vantaggio per i produttori esportatori è stato successivamente calcolato quale differenza tra gli interessi effettivamente pagati nel PI dalle società e gli interessi che sarebbero stati pagati se ai prestiti fosse stato applicato il tasso di interesse di riferimento. Tale vantaggio è stato quindi espresso quale percentuale del fatturato totale di ciascun produttore esportatore che ha collaborato.

(134)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere a parametri di riferimento per il calcolo del vantaggio, perché a suo avviso i prestiti sarebbero stati accordati a condizioni di mercato, senza conferimento di alcun vantaggio.

(135)

Come spiegato nei considerando 127-130, il mercato dei prestiti bancari nella RPC è sottoposto a distorsioni e la Commissione ritiene pertanto che il ricorso a un parametro di riferimento sia pienamente giustificato.

(136)

Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che la scelta della Commissione di questo particolare parametro non era sufficientemente motivata.

(137)

La Commissione ritiene che, nel definire un adeguato riferimento per i prestiti, sia ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato sottoposto a distorsioni e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating creditizi, si ritiene infatti necessario applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni delle distorsioni del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria.

d)   Conclusioni

(138)

Sulla base dei risultati emersi dall'inchiesta la Commissione conclude che il settore delle fibre di vetro a filamento nella RPC ha ottenuto prestiti agevolati durante il PI, sia da banche statali sia da banche private. Il finanziamento del settore delle fibre di vetro a filamento si configura come sovvenzione ai sensi del regolamento antisovvenzioni di base in quanto:

a)

un contributo finanziario è stato erogato da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

la pubblica amministrazione ha dato incarichi o ordini ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv);

c)

viene in tal modo conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

(139)

Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione è compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(140)

L'articolo 6, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base stabilisce che il vantaggio conferito dai prestiti agevolati va calcolato quale differenza tra l'importo degli interessi pagati dall'impresa e l'importo che essa avrebbe corrisposto nel caso di un prestito commerciale paragonabile effettivamente ottenibile sul mercato. Come illustrato, in assenza di qualsiasi valutazione significativa del rischio, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento di mercato per prestiti commerciali paragonabili.

(141)

Il vantaggio è stato calcolato per il PI quale differenza tra gli interessi effettivamente pagati durante il PI e gli interessi che sarebbero stati pagati applicando il valore di riferimento.

(142)

Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che nel calcolare il vantaggio la Commissione aveva utilizzato il tasso di interesse sbagliato effettivamente pagato dalla società per un prestito. Tale obiezione è stata accolta e la Commissione ha riveduto il calcolo. La rettifica del calcolo non ha avuto tuttavia alcuna incidenza sul margine di sovvenzione riscontrato.

(143)

I margini di sovvenzione calcolati applicando tale metodologia per i produttori esportatori inclusi nel campione sono i seguenti:

Prestiti agevolati

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

6,3 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (26)

2,6 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

7,4 %

4.2.   Altri regimi di credito agevolato

(144)

Durante il PI i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nel quadro dei restanti regimi di credito agevolato di cui alla sezione C.3.

5.   Regimi di concessione di sovvenzioni

(145)

Durante il PI le società incluse nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nel quadro del regime «marchi famosi», del regime per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali e dei fondi per l'espansione verso l'estero delle industrie della provincia di Guangdong.

5.1.   Regimi di sovvenzioni e sussidi specifici

a)   Introduzione

(146)

Le società incluse nel campione hanno ottenuto sovvenzioni una tantum da varie autorità a livelli di governance differenti, con conseguente conferimento di un vantaggio durante il PI. Tali sovvenzioni sono considerate rientrare nei regimi di sovvenzioni citati nella denuncia che sosteneva che i produttori di fibre di vetro a filamento beneficiavano di sovvenzioni una tantum erogate dalle amministrazioni a livello provinciale e locale, le quali conferivano un vantaggio in quanto gli importi venivano riscossi senza contropartita adeguata.

(147)

La Commissione ha offerto al governo della RPC la possibilità di tenere consultazioni in merito a tali sovvenzioni specifiche.

(148)

Il governo della RPC si è opposto allo svolgimento di consultazioni sostenendo che ciò non sarebbe conforme all'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative in quanto tali consultazioni dovrebbero essere tenute prima dell'apertura dell'inchiesta e che esse avrebbero comportato un onere eccessivamente gravoso per le autorità cinesi che avrebbero dovuto verificare le informazioni relative a ogni singolo regime.

(149)

La maggior parte delle sovvenzioni in questione era di importo trascurabile. La Commissione non ha pertanto approfondito ulteriormente la questione.

(150)

La Commissione ha tuttavia preso in esame una specifica sovvenzione di importo relativamente elevato a favore della costruzione di dormitori per i dipendenti di un'impresa che era stata concessa a una delle società incluse nel campione e considerata legata ai regimi di sovvenzioni indicati nella denuncia.

b)   Conclusioni

(151)

Il carattere peculiare della sovvenzione sopracitata dimostra chiaramente che di essa non potevano fruire altre imprese e che era pertanto specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. Alla luce delle prove raccolte circa l'ottenimento di tale sovvenzione e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha giudicato che tale aiuto si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), nonché dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e che in tal modo è stato conferito un vantaggio al produttore esportatore in questione.

(152)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, la società che ha beneficiato della sovvenzione ha sostenuto che questa le è stata accordata per il rinnovo delle immobilizzazioni, da ammortizzare in 50 anni. Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere ripartita su un periodo di 50 anni e solo la quota di 1/50 corrispondente al vantaggio goduto durante il PI dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo del margine di sovvenzione.

(153)

La società non ha fornito elementi di prova che dimostrino un ammortamento su un arco di 50 anni dell'investimento in immobilizzazioni, nella fattispecie un edificio a uso dormitorio per il personale. L'effettivo periodo di ammortamento delle immobilizzazioni di una società è di norma molto più breve, compreso tra i 10 e i 20 anni. Alla luce di questi elementi, il vantaggio derivante dalla sovvenzione è trascurabile e non dovrebbe pertanto essere compensato.

6.   Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

6.1.   Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera

a)   Introduzione

(154)

Il regime «due zero/tre metà» prevede per le imprese a partecipazione estera («FIE») una totale esenzione dell'imposta sul reddito delle società nei primi due anni e l'applicazione dell'aliquota del 12,5 % anziché del 25 % nei tre anni successivi.

b)   Base giuridica

(155)

La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 8 della legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione estera e le imprese straniere («legge fiscale sulle FIE») e dall'articolo 72 delle disposizioni di esecuzione della stessa legge. Secondo il governo della RPC, il regime è stato abrogato in forza dell'articolo 57 della legge sull'imposta sul reddito delle imprese del 2008, con un periodo di transizione sino alla fine del 2012. La legge afferma quindi esplicitamente che tale regime prevedeva un vantaggio nell'anno fiscale 2012.

c)   Risultati dell'inchiesta

(156)

Il regime «due zero/tre metà» ha conferito vantaggi alle società nell'esercizio 2012, dopo il quale, secondo il governo della RPC, il regime è stato abrogato. Ad ogni modo, nessuna delle società incluse nel campione è una società a partecipazione estera che avrebbe potuto avvalersi di tale regime fiscale durante il PI.

d)   Conclusioni

(157)

Nessun contributo finanziario è stato ottenuto dalle società inserite nel campione nell'ambito di tale regime durante il PI. L'inchiesta ha inoltre stabilito che il regime è stato effettivamente abrogato dal governo della RPC.

6.2.   Imprese di nuova e alta tecnologia

a)   Introduzione

(158)

Questo regime permette alle società che possono dimostrare di rispettare determinati criteri per essere certificate come «Imprese di nuova e alta tecnologia» di pagare l'imposta sul reddito delle società applicando l'aliquota del 15 % anziché l'aliquota standard del 25 %.

b)   Base giuridica

(159)

La base giuridica di tale regime è costituita dall'articolo 28, paragrafo 2, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese del 2008, unitamente alle «Disposizioni amministrative per la definizione delle imprese di nuova e alta tecnologia» (Guo Ke Fa Huo [2008] n. 172), e dall'articolo 93 delle Disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese, unitamente alla Comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito da parte delle imprese di nuova e alta tecnologia (Guo Shui Han [2008] n. 985).

c)   Risultati dell'inchiesta

(160)

Il regime si applica alle imprese di nuova e alta tecnologia certificate come tali dal governo della RPC. Per poter beneficiare di tale regime le società devono detenere diritti di proprietà intellettuali indipendenti e soddisfare i criteri seguenti, esposti nella base giuridica e riassumibili come segue:

a)

i loro prodotti devono figurare tra i prodotti dei «settori ad alta tecnologia che beneficiano di un notevole sostegno dello Stato»;

b)

il totale delle spese per R&S deve ammontare al 3-6 % del fatturato totale delle vendite;

c)

gli introiti da prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare oltre il 60 % del fatturato totale delle vendite;

d)

il personale addetto a ricerca e sviluppo deve costituire il 10 % del totale dei dipendenti;

e)

devono essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti nelle «Disposizioni amministrative per la definizione delle imprese di nuova e alta tecnologia» del 2008.

(161)

Si è riscontrato che alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione si sono avvalsi di tale regime e hanno quindi versato un'imposta sul reddito applicando l'aliquota del 15 % anziché del 25 %. Tali società avevano chiesto di essere certificate come imprese di nuova e alta tecnologia e avevano ricevuto la comunicazione ufficiale di soddisfare i criteri previsti e avevano quindi diritto a redigere di conseguenza le proprie dichiarazioni dei redditi.

d)   Conclusioni

(162)

La Commissione ritiene che il regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

(163)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto è limitata alle società certificate come imprese di nuova e alta tecnologia e che soddisfano tutti i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. Ai produttori esportatori inclusi nel campione interessati è stata rilasciata tale certificazione per ottenere la quale non sono stati stabiliti criteri oggettivi dalla legislazione o dall'autorità responsabile.

(164)

Dopo la loro divulgazione, le conclusioni della Commissione sono state contestate dal governo della RPC il quale ha sostenuto che i criteri di ammissibilità erano oggettivi e si applicavano uniformemente a tutte le società della RPC e che pertanto il criterio di specificità non è soddisfatto.

(165)

La Commissione non accetta questa asserzione. Della sovvenzione possono beneficiare solo le imprese con caratteristiche specifiche (imprese di nuova e alta tecnologia) e non tutte le imprese e tutti i settori. L'ammissibilità al regime inoltre non è automatica, ma dipende dal rilascio di un certificato di impresa di nuova e alta tecnologia che viene emesso al termine di una procedura discrezionale dall'autorità competente. Pertanto, il regime è specifico per natura.

(166)

La Commissione ritiene pertanto che questa sovvenzione sia compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(167)

La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile quale differenza tra l'importo dell'imposta normalmente dovuto durante il PI e l'importo dell'imposta effettivamente versato durante il PI dalle società interessate.

Imprese di nuova e alta tecnologia

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

0,0 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (27)

1,3 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

0,8 %

6.3.   Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

a)   Introduzione

(168)

Il regime consente a un'impresa di beneficiare di crediti d'imposta all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale se un progetto è coerente con le politiche industriali del governo della RPC. È possibile applicare un credito d'imposta fino al 40 % del prezzo d'acquisto delle apparecchiature di fabbricazione nazionale all'aumento incrementale del debito fiscale dell'anno precedente.

b)   Base giuridica

(169)

La base giuridica di questo regime è costituita dalle misure provvisorie relative al credito d'imposta sul reddito d'impresa per investimenti in apparecchiature di fabbricazione nazionale destinate a progetti di ammodernamento tecnologico, del 1o luglio 1999, e dall'avviso n. 52 [2008] dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla cessazione dell'applicazione della politica di sgravio fiscale e di esenzione delle imposte sul reddito d'impresa a favore degli investimenti di un'impresa all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale, entrato in vigore il 1o gennaio 2008.

c)   Risultati dell'inchiesta

(170)

Il governo della RPC ha dichiarato che il regime è abrogato dal gennaio 2008, conformemente al suddetto avviso n. 52. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che una delle società incluse nel campione ha beneficiato di questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni

(171)

Il regime si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia. Il regime conferisce un vantaggio ai beneficiari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, di importo pari al risparmio d'imposta. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il risparmio d'imposta è condizionato all'uso di beni nazionali anziché di importazione.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(172)

La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile quale differenza tra l'importo dell'imposta normalmente dovuto durante il PI e l'importo dell'imposta effettivamente versato durante il PI dalle società interessate.

(173)

L'aliquota di sovvenzione determinata per lo Jiangsu Changhai Group riguardo a tale sovvenzione durante il PI ammonta allo 0,2 %.

(174)

Dopo la divulgazione delle conclusioni un produttore esportatore ha affermato che non poteva beneficiare di alcun contributo finanziario nell'ambito del regime «Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese» in quanto non è un'impresa a partecipazione estera. La Commissione gli ha pertanto attribuito erroneamente un vantaggio nell'ambito di tale regime sulla base dei dati disponibili. Lo stesso produttore esportatore ha anche sostenuto di aver riscontrato errori di calcolo non significativi. Entrambe le obiezioni sono state accolte e il calcolo del margine di sovvenzione è stato riveduto di conseguenza.

6.4.   Altri regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

(175)

Sono stati presi in esame anche i crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo. Poiché gli importi in questione erano trascurabili, la Commissione non ha approfondito ulteriormente l'esame di tale regime.

(176)

Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti regimi di esenzione fiscale di cui alla sezione C.3.

7.   Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

7.1.   Esenzione dell'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate

a)   Introduzione

(177)

Questo regime prevede l'esenzione dell'IVA e dei dazi all'importazione a favore delle FIE o delle imprese cinesi che importano beni strumentali utilizzati nella loro produzione. Per beneficiare dell'esenzione, i beni strumentali non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti.

b)   Base giuridica

(178)

La base giuridica di tale regime è costituita da: circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa n. 37/1997); avviso del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinate misure sui dazi doganali preferenziali all'importazione; comunicazione n. 43 [2008] del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato; comunicazione n. 316/2006, del 22 febbraio 2006, della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti incentivati dallo Stato che ricevono finanziamenti nazionali o esteri; repertorio degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale, 2008.

c)   Risultati dell'inchiesta

(179)

Tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di questo regime.

d)   Conclusioni

(180)

Si ritiene che questo regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi alle imprese beneficiarie un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base perché la legislazione secondo la quale l'autorità concedente opera ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria B del Repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia o compresi nel Repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato.

(181)

Dopo la loro divulgazione, le conclusioni della Commissione sono state contestate dal governo della RPC il quale ha sostenuto che i criteri di ammissibilità erano oggettivi e si applicavano uniformemente a tutte le società della RPC e che pertanto il criterio di specificità non è soddisfatto. Il governo della RPC non ha tuttavia indicato specifiche disposizioni della legislazione che consentano di suffragare la sua affermazione e non ha fornito elementi di prova conclusivi che l'ammissibilità sia automatica.

(182)

Il governo della RPC e uno dei produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che la Commissione non può compensare eventuali sgravi dell'IVA di cui possano aver beneficiato le tre società incluse nel campione perché dal 2009 non si poteva più usufruire delle esenzioni dell'IVA concesse in passato. Pertanto, anche supponendo un periodo medio di ammortamento compreso tra 5 e 10 anni per le apparecchiature importate in questione, il presunto vantaggio scadrebbe prima dell'istituzione delle misure o è improbabile che continui nel corso dell'intero periodo di cinque anni delle misure.

(183)

La Commissione osserva che il periodo di ammortamento di alcune delle apparecchiature importate è molto più lungo di 10 anni e potrebbe durare fino a 15 o 20 anni in alcuni casi. Ad ogni modo la Commissione non intende compensare alcun vantaggio derivante da acquisti dopo il 2009 di apparecchiature importate. Il governo della RPC riconosce che le imprese potrebbero ancora beneficiare del regime «poco dopo» l'istituzione delle misure. L'obiezione è pertanto respinta.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(184)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non versato per le apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PI, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita delle apparecchiature applicando le normali procedure contabili dei produttori esportatori.

(185)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a:

Esenzione dell'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

0,5 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (28)

0,1 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

0,5 %

7.2.   Altri regimi di esenzione e di sgravio delle imposte indirette

(186)

Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti regimi di esenzione delle imposte indirette di cui alla sezione C.3.

8.   Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato

8.1.   Fornitura di materie prime, fornitura di energia elettrica, fornitura di acqua

(187)

Durante il PI non sono state riscontrate sovvenzioni correlate all'acquisto di materie prime, di acqua o di energia elettrica da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione.

8.2.   Concessione di diritti d'uso di terreni

a)   Introduzione

(188)

Le imprese non possono acquistare direttamente terreni nella RPC, ma possono unicamente comprare il diritto d'uso di un terreno dalle autorità locali.

b)   Base giuridica

(189)

La legge fondiaria della RPC stabilisce che il suolo appartiene collettivamente al popolo e non può essere oggetto di compravendita e illustra le condizioni alle quali i diritti d'uso di terreni possono essere ceduti alle imprese attraverso gare d'appalto, offerte o aste.

c)   Risultati dell'inchiesta

(190)

In teoria un sistema di aste permetterebbe al mercato di determinare il prezzo del diritto d'uso di uno specifico lotto di terreno e quindi il prezzo verrebbe stabilito autonomamente. Il governo della RPC ha dichiarato tuttavia di fissare in ogni caso le soglie minime di prezzo per ciascuna categoria di terreno (i terreni sono classificati in categorie che vanno da 1 a 15 secondo la qualità del lotto), al di sotto delle quali i prezzi dei diritti d'uso di terreni non possono scendere.

(191)

Il governo della RPC controlla inoltre l'offerta di terreni, limitando attraverso un sistema di quote la superficie fondiaria il cui diritto d'uso può essere ceduto a fini industriali o residenziali, per provincia e per anno.

(192)

Ad ogni modo per nessun acquisto di diritto d'uso di terreni effettuato dai produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha riscontrato prove dello svolgimento di un'asta che abbia stabilito autonomamente il prezzo del diritto d'uso di terreni. Il produttore esportatore ha indicato il prezzo di partenza e, essendo l'unico offerente, ha ottenuto l'aggiudicazione del diritto d'uso. Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato di non essere d'accordo con le osservazioni della Commissione secondo cui non esiste un mercato funzionante per la vendita dei diritti d'uso di terreni nella RPC, senza fornire tuttavia nuovi elementi a sostegno di tale tesi.

(193)

I risultati dell'inchiesta confermano che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC è poco chiara e non trasparente e che spesso le amministrazioni fissano arbitrariamente i prezzi. Le amministrazioni stabiliscono i prezzi applicando il Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale (29).

(194)

Anche dalle informazioni indipendenti disponibili pubblicamente si evince che i terreni nella RPC sono messi a disposizione a prezzi inferiori ai valori normali di mercato (30).

(195)

Di fatto le società incluse nel campione hanno pagato pertanto il prezzo stabilito dal governo della PRC. Il diritto d'uso di terreni viene concesso contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato se comparato ad un parametro di riferimento di mercato, come indicato nella successiva sezione e).

(196)

La politica fondiaria nella RPC è un tema trattato anche nel documento di lavoro dell'FMI, il quale conferma che l'assegnazione di diritti d'uso di terreni alle imprese cinesi non rispetta le condizioni di mercato (31).

d)   Conclusioni

(197)

La Commissione conclude che la concessione di diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società. Poiché l'inchiesta ha riscontrato che non esiste un reale mercato per la vendita dei diritti d'uso di terreni nella RPC, l'utilizzo di un parametro di riferimento esterno (cfr. la successiva sezione e)] dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dagli esportatori inclusi nel campione è inferiore al valore di mercato.

(198)

Tale sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la Decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone alle amministrazioni pubbliche di provvedere a fornire terreni ai settori incentivati, tra i quali rientra il settore delle fibre di vetro a filamento come spiegato nei considerando da 67 a 82. L'articolo 18 della Decisione n. 40 afferma esplicitamente che i settori cosiddetti «limitati» non avranno accesso ai diritti d'uso di terreni.

e)   Calcolo del margine di sovvenzione

(199)

Il vantaggio è pari alla differenza tra il prezzo pagato per il diritto d'uso dei terreni e un opportuno parametro di riferimento esterno.

(200)

La Commissione considera Taiwan un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:

a)

il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica di Taiwan e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione;

b)

la vicinanza fisica della RPC e di Taiwan;

c)

l'elevato grado di infrastruttura industriale sia a Taiwan sia in molte province della RPC;

d)

le forti relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri tra Taiwan e la RPC;

e)

l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e a Taiwan;

f)

le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente parametro di riferimento a Taiwan e quelli nella RPC;

g)

le caratteristiche comuni di Taiwan e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale.

(201)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha contestato il ricorso a Taiwan come riferimento, sostenendo che la densità di popolazione in tale paese è superiore di molte volte a quella della RPC, il che rende non comparabili la situazione e i prezzi dei terreni nei due paesi. La Commissione ritiene tuttavia che, per i numerosi motivi illustrati nel precedente considerando, il parametro di riferimento è stato selezionato in modo ragionevole.

(202)

Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha obiettato, dopo la divulgazione delle conclusioni, che il ricorso a Taiwan non era appropriato in considerazione delle condizioni economiche della specifica provincia in cui esso ha sede, senza suggerire tuttavia un'alternativa. Ha sostenuto inoltre che la vicinanza geografica tra la RPC e Taiwan non dovrebbe essere considerata un criterio valido per la scelta di questo particolare parametro di riferimento, ma non ne ha motivato la ragione. In assenza di proposte in merito a un riferimento alternativo, il ricorso a Taiwan è confermato.

(203)

Tenuti presenti tutti questi fattori la Commissione ha concluso che i prezzi dei diritti d'uso di terreni pagati nella RPC dai produttori esportatori inclusi nel campione se vigessero condizioni di mercato sarebbero molto simili ai prezzi dei terreni a Taiwan.

(204)

I prezzi medi dei terreni a Taiwan nel 2012, ottenuti dall'ufficio industriale del ministero degli Affari economici, sono stati rettificati per adeguarli agli anni precedenti tenendo conto dell'inflazione e della crescita del PIL, in modo da stabilire un prezzo fondiario di riferimento per ogni anno civile. Poiché i diritti d'uso di terreni hanno una validità di 50 anni e sono ammortizzati su tale arco di tempo, il vantaggio durante il PI è pari a 1/50 della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivamente pagato.

(205)

L'aliquota di sovvenzione determinata per la fornitura di terreni contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato è la seguente:

Uso di terreni contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

2,9 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (32)

1,6 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

1,6 %

9.   Conclusioni relative alle sovvenzioni

(206)

La Commissione ha calcolato gli importi delle sovvenzioni compensabili conformemente a quanto stabilito dal regolamento antisovvenzioni di base per le società sottoposte a inchiesta per ogni singolo regime e ha sommato tali importi per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il PI.

(207)

Per calcolare i margini di sovvenzione totali indicati più oltre, la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, pari al rapporto tra l'importo delle sovvenzioni e il fatturato complessivo della società. Tale percentuale è stata poi usata per calcolare le sovvenzioni assegnate alle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame durante il PI.

(208)

È stato quindi calcolato l'importo delle sovvenzioni per tonnellata di prodotto in esame esportato verso l'Unione durante il PI e sono stati calcolati i margini sotto indicati in percentuale del valore cif delle stesse esportazioni per tonnellata.

(209)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, il margine di sovvenzione totale per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione va calcolato in base alla media totale ponderata dei margini di sovvenzione stabiliti per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, ad esclusione del gruppo al quale appartiene il produttore esportatore cui si applicano le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1.

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (33)

5,8 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3 %

Altre società che hanno collaborato

10,2 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(210)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile veniva fabbricato da otto produttori dell'Unione che costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(211)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stabilita come compresa tra 530 000 e 580 000 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione fornite dall'APFE. Come indicato nel considerando 17, è stato selezionato un campione di stabilimenti di produzione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 52 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(212)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia/richiesta di revisione nella quale erano indicati gli effettivi indicatori macroeconomici dei denunzianti/richiedenti, e tenuto conto del fatto che solo un numero molto limitato di produttori dell'Unione non faceva parte dei denunzianti/richiedenti, appare opportuno non divulgare gli effettivi indicatori macroeconomici aggregati relativi a tutti i produttori dell'Unione, dal momento che qualunque parte interessata avrebbe in tal caso la possibilità di individuare i dati mancanti relativi alle imprese non comprese tra i denunzianti/richiedenti.

(213)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha contestato il trattamento riservato e l'indicazione di forchette di valori per il totale dei consumi dell'Unione e gli altri dati sugli indicatori macroeconomici di pregiudizio.

(214)

Se riceve una richiesta, debitamente motivata, in tal senso, la Commissione ha l'obbligo di rispettare la riservatezza dei dati relativi ai produttori non denunzianti. La divulgazione di indicatori macroeconomici precisi consentirebbe di individuare i dati riservati di tali produttori e lederebbe i loro interessi. L'obiezione è pertanto respinta.

2.   Consumi dell'Unione

(215)

La Commissione ha stabilito i consumi dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dall'APFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).

(216)

I consumi dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione (in tonnellate)

 

2010

2011

2012

PI

Totale dei consumi dell'Unione

700 000 — 750 000

680 000 — 730 000

710 000 — 760 000

720 000 — 770 000

Indice (2010 = 100)

100

97

101

103

Fonte: dati forniti dall'APFE; Eurostat (Comext)

(217)

Tra il 2010 e il PI i consumi dell'Unione sono aumentati del 3 %.

(218)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un utilizzatore ha sostenuto che i consumi dell'Unione sono calati di quasi il 30 % nel 2009. In tale prospettiva, un aumento del 3 % dal 2010 non sarebbe significativo. La Commissione tuttavia non ha designato tale incremento come significativo, bensì ha osservato che i consumi sono aumentati nel corso del periodo in esame.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni

(219)

L'analisi che segue comprende le importazioni oggetto sia di dumping sia di sovvenzioni degli stessi produttori inclusi nel campione nella RPC durante il medesimo PI.

(220)

Il volume delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume (in tonnellate) delle importazioni e quota di mercato

 

2009

2010

2011

2012

PI

Volume delle importazioni (in tonnellate)

98 916

152 514

109 172

125 781

130 958

Indice (2010 = 100)

65

100

72

82

86

Indice (2009 = 100)

100

154

110

127

132

Quota di mercato

13 % — 18 %

19 % — 24 %

13 % — 18 %

15 % — 20 %

15 % — 20 %

Indice (2010 = 100)

87

100

73

81

83

Indice (2009 = 100)

100

115

84

93

97

Fonte: Eurostat (Comext)

(221)

Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 14 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato si è ridotta del 17 %. Il 2010 tuttavia non è un anno di riferimento adeguato e l'analisi dell'andamento delle importazioni è più completa se viene preso in considerazione anche l'anno precedente, il 2009, come risulta dalla tabella di cui sopra. Il 2010 è stato caratterizzato da un elevato accantonamento di scorte di prodotti in fibra di vetro a filamento cinesi da parte degli importatori dell'Unione prima dell'istituzione dei dazi provvisori nel settembre 2010. L'inchiesta ha rivelato infatti che durante i primi nove mesi del 2010 sono state importate dalla RPC quantità molto più consistenti di quelle usuali. Le importazioni dalla RPC ammontavano a circa 99 000 tonnellate nel 2009, mentre nel 2010 superavano le 152 000 tonnellate, per subire poi un brusco calo nel 2011 fino a scendere a circa 109 000 tonnellate. La tendenza mostra un netto aumento delle importazioni a partire dal 2009. Dal 2011 le importazioni cinesi sono aumentate del 20 % in termini di volume, con un recupero di 2 punti percentuali della quota di mercato.

(222)

Diverse parti hanno ribadito le loro affermazioni che le importazioni dalla RPC e la sua quota di mercato sono diminuite tra il 2010 e la fine del PI e che non è stato dimostrato pertanto nessun aumento significativo delle importazioni come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo antidumping e all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Inoltre il 2009 non sarebbe un anno di riferimento appropriato per i seguenti motivi: i) non vi è alcun fondamento giuridico nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e il panel nel caso della controversia «Messico-tubi di acciaio» ha giudicato che «un'autorità inquirente non può considerare frazioni temporali di un periodo», ii) non vi sono prove dell'asserzione che le importazioni del 2010 sono state il risultato dell'accumulo di scorte e iii) i dati del 2009 non sono stati presi in considerazione per alcun altro aspetto della valutazione del pregiudizio, il che ha reso quindi la valutazione non obiettiva.

(223)

Per quanto riguarda la prima e la terza argomentazione, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base, ossia il diritto applicabile, non specificano quale periodo debba essere preso in considerazione ai fini dell'analisi delle tendenze. Non vi è pertanto alcun motivo per non prendere in considerazione l'anno 2009 per analizzare le tendenze delle importazioni dalla RPC. Ciò non rende l'analisi non obiettiva, ma al contrario la completa per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'Unione. Come spiegato nel considerando 219, il 2009 è stato preso in considerazione in aggiunta al periodo in esame solo per quanto riguarda gli specifici indicatori di pregiudizio connessi alle importazioni cinesi. Per gli altri indicatori di pregiudizio, non vi era alcuna ragione obiettiva per non prendere pienamente in considerazione tutti gli anni del periodo in esame.

(224)

Quanto alla seconda affermazione, l'accumulo di scorte è dimostrato molto chiaramente dai dati mensili relativi alle importazioni tratti dalla banca dati istituita conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base (cfr. grafico 1) (34). Prima dell'istituzione delle misure provvisorie, le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono notevolmente aumentate nel secondo e nel terzo trimestre del 2010 (per consumi entro la fine del 2010/inizio del 2011, a causa della limitata durata di conservazione). A ciò non ha corrisposto un analogo aumento dei consumi, il che dimostra che tali importazioni sono state effettuate allo scopo di accumulare scorte in previsione dell'istituzione delle misure. Il governo della RPC non ha fornito un'altra spiegazione per tale aumento e la Commissione può pertanto ragionevolmente ritenere che prima dell'istituzione delle misure provvisorie alla fine del 2010 si sia proceduto a un accantonamento di scorte. Ciò è ulteriormente attestato dal fatto che il livello delle importazioni mensili dalla RPC nel periodo tra le misure provvisorie e definitive (quarto trimestre del 2010 e primo trimestre del 2011) era molto basso. Quando le misure sono state ridotte nella fase definitiva (marzo 2011), il livello delle importazioni mensili è nuovamente risalito a un livello stabile.

Grafico 1

Importazioni del prodotto in esame dalla RPC (quantitativi mensili)

Image

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

3.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni

(225)

I prezzi delle importazioni cinesi (al netto dei dazi antidumping in vigore) hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

 

2010

2011

2012

PI

Prezzo cif medio (EUR/tonnellata)

911

877

892

834

Indice (2010 = 100)

100

96

98

92

Fonte: Eurostat (Comext)

(226)

I prezzi cif delle importazioni dalla RPC (al netto dei dazi antidumping in vigore) sono passati da 911 EUR/tonnellata a 834 EUR/tonnellata durante il periodo in esame, con una riduzione dell'8 % in tale periodo.

(227)

Il governo della RPC e un utilizzatore hanno sostenuto che un confronto tra i prezzi medi all'importazione è fuorviante in mancanza di un'analisi del mix di prodotti. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la maggior parte delle importazioni dalla RPC era costituita dal prodotto più economico, vale a dire filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings).

(228)

Contrariamente a quanto affermato, il mix di prodotti è stato pienamente preso in considerazione nell'analisi, perché la Commissione ha confrontato i prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi con quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per ciascun tipo di prodotto. Lo stesso approccio era stato seguito nell'inchiesta iniziale.

(229)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha chiesto di conoscere i prezzi delle importazioni cinesi per tipo di prodotto di cui alla tabella 3, considerato che i dati per tipo di prodotto sono stati utilizzati per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio.

(230)

Il prezzo medio delle importazioni cinesi della tabella 3 è utilizzato per dimostrare la tendenza durante il periodo in esame. L'utilizzo dei prezzi medi è appropriato per tale evidenziazione di tendenze. Ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio sono stati utilizzati dati per tipo di prodotto.

(231)

Allo scopo di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si è proceduto al confronto tra, da un lato, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, rettificati a livello franco fabbrica, e, dall'altro, la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione al primo acquirente indipendente dell'Unione, stabiliti su base cif e opportunamente rettificati per tenere conto dei dazi doganali, dei dazi antidumping e dei costi sostenuti dopo l'importazione. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per singole tipologie di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del prezzo medio ponderato franco fabbrica dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Per un importante esportatore cinese nell'Unione, il margine di sottoquotazione rilevato è risultato del 2 %, nonostante i dazi antidumping (e i dazi doganali) attualmente in vigore che sono stati aggiunti al prezzo all'importazione. La grande maggioranza delle altre importazioni è stata effettuata a livelli di prezzo comparabili ai prezzi dell'Unione.

(232)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore ha sostenuto che i valori cif di 3 NCP presentavano alcune imprecisioni.

(233)

L'obiezione era fondata e la Commissione ha rettificato i corrispondenti valori cif con una conseguente lieve modifica dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per questo produttore esportatore (cfr. considerando 440).

(234)

È stato sostenuto da varie parti che durante il PI non vi è stata alcuna significativa sottoquotazione dei prezzi. A loro parere, un margine di sottoquotazione del 2 % per un unico esportatore è quasi irrilevante e non può essere considerato significativo, facendo altresì riferimento alla prassi della Commissione di considerare le sottoquotazioni dei prezzi limitate o del 6 % prive di effetto sul livello generale dei prezzi nell'Unione in vista del limitato volume delle esportazioni.

(235)

Nonostante gli attuali dazi antidumping, i prezzi sono tuttora sottoquotati. Il riferimento alla prassi della Commissione è fuorviante. Nel caso del «carbonato di sodio denso» (35) si è considerato che la sottoquotazione dei prezzi del 6 % non avesse avuto praticamente alcun effetto sul livello generale dei prezzi a causa del limitato volume delle importazioni in combinazione con una quota di mercato dell'1,4 % del paese esportatore. La quota di mercato della RPC durante il PI invece è compresa tra il 15 % e il 20 %. Il procedimento relativo ad «alcuni sistemi di lettura ottica al laser» (36) riguardava una limitata sottoquotazione dei prezzi per le importazioni in questione, in considerazione i) del notevole aumento dei consumi dell'Unione (129 %) e ii) della natura del prodotto in esame, un prodotto non omogeneo con caratteristiche e differenze tecniche molto varie e soggetto a un rapido sviluppo tecnologico. Nelle inchieste in corso, il mercato del prodotto in esame è di natura completamente diversa e l'entità della sottoquotazione dei prezzi deve essere quindi considerata in tale particolare contesto di mercato. Il prodotto in esame è un prodotto di rinforzo di base omogeneo, in un mercato che è piuttosto stabile. Tale mercato è più sensibile alle differenze di prezzo e anche un piccolo differenziale di prezzo può avere un impatto considerevole sul mercato. Il fatto che non sia stata praticata una sottoquotazione rilevante pertanto non modifica le conclusioni della Commissione. Al contrario, questo elemento è stato pienamente preso in considerazione nella valutazione. Ad ogni modo, ciascun procedimento è valutato singolarmente e il quadro del pregiudizio è determinato da numerosi indicatori senza che nessuno di essi abbia un'importanza decisiva.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(236)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione di tale industria nel periodo in esame.

(237)

Come già indicato nei considerando da 17 a 25, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(238)

Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti nella denuncia e nella richiesta di riesame, nonché nelle successive comunicazioni e ha proceduto, ove possibile, a confronti incrociati con le statistiche. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(239)

Gli indicatori macroeconomici presi in considerazione sono: produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dei margini di dumping e di sovvenzione e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e sovvenzioni.

(240)

Gli indicatori microeconomici presi in considerazione sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

5.   Indicatori macroeconomici

5.1.   Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

(241)

Una variazione della produzione annua è tipica dell'industria dell'Unione dato che i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni, il che determina un volume di produzione più elevato per la costituzione di scorte nell'anno che precede la ricostruzione e un volume di produzione inferiore nell'anno in cui è effettuata la ricostruzione. Nell'anno in cui un forno è arrestato per la ricostruzione anche la capacità produttiva risulta inferiore.

(242)

Ciò premesso, la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

560 000 — 610 000

580 000 — 630 000

510 000 — 560 000

530 000 — 580 000

Indice

100

103

92

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

670 000 — 720 000

680 000 — 730 000

650 000 — 700 000

640 000 — 690 000

Indice

100

101

97

96

Tasso di utilizzo degli impianti

84 %

86 %

81 %

84 %

Indice

100

102

95

99

Fonte: dati forniti dall'APFE

(243)

A fronte di un aumento (del 3 %) dei consumi dell'Unione, la produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile è diminuita tra il 2010 e il PI del 5 %. Anche la capacità produttiva ha subito una diminuzione tra il 2010 e il PI, dell'ordine del 4 %. Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame, ad eccezione di una flessione nel 2012.

(244)

Tra il 2011 e il 2012 si osserva un calo della produzione di 11 punti percentuali e una flessione della capacità produttiva di 4 punti percentuali quale risultato della ristrutturazione dell'industria dell'Unione e della chiusura di alcuni stabilimenti. Il produttore di fibra di vetro a filamento Ahlstrom ha cessato la produzione alla fine del 2011 e lo stabilimento di Vado Ligure della Owens Corning è stato chiuso nel 2012, in quanto non in grado di far fronte alle importazioni in dumping. L'industria dell'Unione ritiene tuttavia che una volta completata la ristrutturazione e dopo che saranno ripristinate condizioni di concorrenza leale, essa potrà rimanere un settore vitale, il che spiega perché l'industria dell'Unione investa ancora nella ricostruzione dei forni esistenti.

(245)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha fatto riferimento a un ciclo di vita dei forni più breve della media e pertanto che gli investimenti e/o l'uso dei forni dei produttori dell'Unione presentano notevoli inefficienze.

(246)

È stato dimostrato che le decisioni di ricostruzione dei forni da parte dell'industria dell'Unione sono adottate sulla base di considerazioni in materia di efficienza energetica e di produzione. Non vi sono elementi per ritenere che il ciclo di vita dei forni considerato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non sia conforme ai principi delle buone prassi del settore e alle esigenze del mix di prodotti.

(247)

Varie parti hanno sostenuto che è necessario prendere in considerazione in modo specifico un periodo di tempo più lungo di quello dal 2010 al PI a causa dei costi di ricostruzione dei forni, con conseguenze per tutti gli indicatori macro e microeconomici. Il governo della RPC ha dichiarato che non sono stati forniti dati o informazioni sugli anni in cui i produttori dell'Unione hanno proceduto alla ricostruzione dei forni.

(248)

La ricostruzione dei forni, connaturata al settore ed effettuata periodicamente, è essenziale per garantire la continuità delle attività e il mantenimento dei livelli di capacità produttiva. Gli investimenti in R&S effettuati sono direttamente legati alla capacità operativa e allo sviluppo di prodotti su misura per rispondere alle esigenze dei clienti. Tali investimenti non sono pertanto eccezionali per il periodo in esame. Qualunque sia l'arco temporale considerato, le riparazioni o la ricostruzione dei forni avranno sempre un'incidenza sul volume della produzione. Le informazioni specifiche alle società circa il momento in cui hanno proceduto alla ricostruzione di forni sono considerate riservate.

(249)

Un utilizzatore ha sostenuto inoltre che l'industria dell'Unione è stata in grado di evitare qualsiasi effetto pregiudizievole (delle importazioni oggetto di sovvenzioni e di dumping) dato che il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto alquanto stabile nel periodo compreso tra il 2010 e la fine del PI.

(250)

La fabbricazione del prodotto simile è un processo continuo, che non può essere adeguata alle oscillazioni a breve termine della domanda. Il fatto che il tasso di utilizzo degli impianti sia rimasto alquanto stabile deve essere visto alla luce di una tendenza alla diminuzione della capacità produttiva. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(251)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero e sul mercato vincolato dell'Unione nonché le rispettive quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PI

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione — Mercato libero (in tonnellate)

420 000 — 470 000

390 000 — 440 000

400 000 — 450 000

420 000 — 470 000

Indice

100

94

96

99

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero

58 % — 63 %

56 % — 61 %

55 % — 60 %

56 % — 61 %

Indice

100

96

95

97

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione — Mercato vincolato (in tonnellate)

20 000 — 70 000

30 000 — 80 000

30 000 — 80 000

30 000 — 80 000

Indice

100

114

123

121

Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato

4 % — 9 %

5 % — 10 %

5 % — 10 %

5 % — 10 %

Indice

100

117

122

118

Fonte: dati forniti dall'APFE

(252)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento sul mercato libero (ossia ad acquirenti indipendenti) è leggermente diminuito dell'1 %. A fronte di una crescita dei consumi del 3 % nell'Unione, ciò ha rappresentato tuttavia una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione dal 58 %-63 % nel 2010 al 56 %-61 % durante il PI. La riduzione del volume delle vendite nel 2011 è conseguenza dell'accumularsi delle scorte importate dalla RPC nel 2010, che sono gradualmente arrivate sul mercato nel 2011.

(253)

Durante il periodo in esame, le vendite sul mercato vincolato dell'industria dell'Unione hanno rappresentato una quota tra l'11 % e il 14 % del totale delle vendite (mercato libero e vincolato) dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Le vendite sul mercato vincolato, che presentavano una tendenza all'aumento tra il 2010 e il 2012, si sono successivamente stabilizzate nel PI. Se considerato in valori assoluti, l'aumento delle vendite sul mercato vincolato tra il 2010 e il 2011 è limitato.

5.3.   Occupazione e produttività

(254)

L'occupazione e la produttività dell'Unione hanno fatto registrare il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

PI

Numero di addetti

3 450 — 3 950

3 350 — 3 850

3 200 — 3 700

3 000 — 3 500

Indice

100

97

95

89

Produttività (unità/addetto)

153

163

150

164

Indice

100

106

98

107

Fonte: dati forniti dall'APFE

(255)

Dall'andamento dei livelli occupazionali dei produttori UE si evince che l'industria dell'Unione ha cercato di razionalizzare la produzione nel corso del periodo in esame, con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione. Nel periodo in esame il numero di addetti è infatti calato dell'11 %.

(256)

L'effetto combinato nello stesso periodo della modifica del numero di addetti e del volume della produzione ha determinato un aumento della produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, del 7 % tra il 2010 e il PI.

5.4.   Crescita

(257)

Come indicato nel considerando 217, i consumi dell'Unione sono aumentati nel periodo in esame del 3 %. Date le numerose applicazioni del prodotto simile, l'industria dell'Unione e gli utilizzatori si attendono che questa tendenza alla crescita continui nel prossimo futuro.

5.5.   Entità dei margini di dumping e di sovvenzione e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e sovvenzioni

(258)

L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping dalla RPC fino al 2011, anno in cui sono stati istituiti dazi. L'istituzione di dazi per le importazioni dalla RPC era diretta a garantire all'industria dell'Unione di competere in modo leale e in condizioni di parità con queste importazioni e di superare le conseguenze del pregiudizio subito.

(259)

Ciò tuttavia non è avvenuto: l'industria dell'Unione opera di nuovo in perdita e ha continuato a perdere quote di mercato, sebbene i consumi nell'Unione siano aumentati. Le importazioni dalla RPC a prezzi molto bassi sono continuate, guadagnando quote di mercato. La quota di mercato delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta superava di 3 punti percentuali il livello anteriore all'istituzione dei dazi (37). L'industria dell'Unione ha ristrutturato e chiuso alcuni impianti (cfr. considerando 244). È evidente che non sono state superate le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping.

(260)

Data l'entità del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC e considerati gli attuali margini di dumping (9,6 % e 29,7 %) (38), l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione può essere considerata rilevante.

(261)

Essendo questa la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame, il superamento delle conseguenze di precedenti sovvenzioni non è oggetto di valutazione.

6.   Indicatori microeconomici

6.1.   Prezzi

(262)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita sul mercato libero e sul mercato vincolato nell'Unione

 

2010

2011

2012

PI

MEDIA dei prezzi unitari di vendita franco fabbrica sul mercato libero nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 061

1 144

1 070

1 035

Indice (2010 = 100)

100

108

101

98

MEDIA dei prezzi unitari di vendita franco fabbrica sul mercato vincolato nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 006

1 031

1 027

989

Indice (2010 = 100)

100

103

102

98

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(263)

I prezzi unitari di vendita sul mercato libero sono diminuiti del 2 % nel periodo in esame. Poiché i dazi provvisori sono entrati in vigore nel settembre 2010, l'industria dell'Unione ha potuto aumentare i prezzi nel 2011. Dal 2011 i prezzi unitari di vendita sono tuttavia calati del 10 %.

(264)

Per quanto riguarda i prezzi di vendita unitari sul mercato vincolato (ossia i prezzi di trasferimento), questi hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi unitari di vendita sul mercato libero, con un aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato nel 2011 cui ha fatto seguito una flessione del 4 %.

6.2.   Costo unitario medio di produzione

(265)

Il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 8

Costo unitario di produzione

 

2010

2011

2012

PI

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

964

990

1 032

976

Indice (2010 = 100)

100

103

107

101

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(266)

Il costo unitario medio di produzione, aumentato tra il 2010 e il 2012, è diminuito nuovamente dopo il 2012, fin quasi a raggiungere il livello del 2010. Il picco registrato nel 2012 è da attribuire alla particolare situazione degli investimenti di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Nell'intero periodo in esame, il costo unitario medio di produzione è aumentato solo dell'1 %.

(267)

Vari utilizzatori hanno sostenuto che la situazione di una particolare società non dovrebbe giustificare conclusioni generali. La conclusione relativa al costo unitario di produzione è stata che esso è alquanto stabile. Il picco del 2012 non ha modificato le conclusioni generali.

(268)

Il costo unitario di produzione è basato sul volume di produzione globale dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il prezzo unitario di vendita della tabella 7 è calcolato sulla base delle vendite ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Di conseguenza, i due indicatori hanno una base differente e non sono direttamente comparabili.

(269)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive la CCCLA ha sostenuto che è indispensabile che la Commissione disponga di dati comparabili sufficienti per valutare se la variazione dei costi di produzione potrebbe spiegare la leggera diminuzione dei prezzi di vendita dell'Unione.

(270)

Questi due indicatori hanno una base differente e se i dati assoluti non sono direttamente comparabili, le tendenze al contrario lo sono.

6.3.   Costi del lavoro

(271)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

 

2010

2011

2012

PI

Salario medio per addetto (EUR)

40 518

41 590

42 310

42 917

Indice (2010 = 100)

100

103

104

106

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(272)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per addetto ha registrato una graduale tendenza al rialzo (+ 6 %), in linea con l'indice del costo del lavoro dei paesi in cui hanno sede i produttori inclusi nel campione (39).

6.4.   Scorte

(273)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2010

2011

2012

PI

Scorte finali (in tonnellate)

18 539

46 585

50 198

52 805

Indice (2010 = 100)

100

251

271

285

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(274)

Le scorte finali sono prima aumentate notevolmente nel 2011 per poi continuare ad aumentare nel periodo in esame.

(275)

Il governo della RPC ha sostenuto che la variazione delle scorte risultante dai dati forniti dall'APFE evidenziava vendite non riportate e non indicava un pregiudizio rispetto alle importazioni cinesi.

(276)

L'argomentazione deve essere respinta. La Commissione ha proceduto all'analisi degli indicatori microeconomici, quali i livelli delle scorte, sulla base dei dati effettivi forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Dall'inchiesta sui produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono emerse vendite non riportate.

(277)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un utilizzatore ha affermato che il 2010 non è un anno di riferimento adeguato in quanto i livelli delle scorte erano insolitamente bassi rispetto al periodo dal 2006 all'ottobre 2009 (il PI dell'inchiesta antidumping iniziale).

(278)

L'obiezione è respinta in quanto i soggetti inclusi nel campione per le inchieste in corso sono differenti da quelli del campione dell'inchiesta precedente e quindi i dati non sono comparabili. La Commissione ha circoscritto la sua analisi al periodo in esame, in particolare per quanto riguarda i dati microeconomici, e non dispone di dati circa i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo precedente al periodo in esame. Il governo della RPC ha dichiarato che i livelli delle scorte nel 2011 sono più alti anche in considerazione di una diminuzione del 3 % dei consumi dell'Unione in tale anno. Tale elemento non ha tuttavia alcuna incidenza sulla tendenza durante il periodo in esame.

6.5.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(279)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2010

2011

2012

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

3 %

2 %

-6 %

-4 %

Indice (2010 = 100)

100

66

-200

-134

Flusso di cassa (in EUR)

32 847 910

10 978 839

-1 297 704

14 660 203

Indice (2010 = 100)

100

33

-4

45

Investimenti (in EUR)

7 729 022

9 721 478

30 738 820

32 511 238

Indice (2010 = 100)

100

126

398

421

Utile sul capitale investito

2 %

2 %

-4 %

-3 %

Indice (2010 = 100)

100

69

-184

-137

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(280)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale rispetto al fatturato delle stesse vendite. Durante il periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è notevolmente diminuita, dal 3 % a -4 %.

(281)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è diminuito notevolmente nel periodo in esame (-55 %).

(282)

Il livello degli investimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato una tendenza all'aumento nello stesso periodo. L'aumento è stato più significativo nel 2012 e durante il PI. Gli elevati costi di investimento sono legati alla ricostruzione dei forni: in questo settore ad alta intensità di capitale, i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni e i relativi costi possono variare tra gli 8 e i 13 milioni di EUR (il ricorso a una forchetta di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Tra gli investimenti figurano anche rilevanti costi per investimenti strutturali connessi al consumo di leghe nelle filiere e le periodiche ricostruzioni.

(283)

L'utile sul capitale investito, che corrisponde all'utile espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha chiaramente seguito la tendenza negativa della redditività. La contrazione dell'utile sul capitale investito è un chiaro segnale del deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(284)

La fragile situazione finanziaria sopra menzionata si è creata malgrado l'aumento dei consumi durante il periodo in esame, come descritto nel considerando 217, e nonostante gli sforzi dell'industria dell'Unione per razionalizzare i costi di produzione (cfr. considerando 244 e 337).

(285)

Dalle inchieste non è emerso che i produttori dell'Unione inclusi nel campione abbiano avuto gravi problemi a reperire capitali.

(286)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno osservato che i livelli degli investimenti sono risultati elevati per il 2012 e il PI e hanno ipotizzato che questi alti costi di investimento potrebbero essere il motivo per cui l'industria dell'Unione era in perdita nel PI. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la diminuita redditività è direttamente in relazione con l'aumento dei costi di produzione e le perdite di produzione derivanti dalla ricostruzione dei forni.

(287)

In primo luogo, i 32 milioni di EUR di investimenti durante il PI dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 si sovrappongono in parte ai 30 milioni di EUR del 2012. In secondo luogo, gli investimenti realizzati in tali periodi erano indispensabili per la ricostruzione dei forni; essi si ripetono periodicamente e sono considerati rientrare nel normale andamento delle attività come indicato ai considerando 241-250. In terzo luogo, il livello degli investimenti ha avuto un'incidenza sui risultati dell'industria dell'Unione perché genera costi aggiuntivi. Gli effetti principali degli investimenti si riflettono tuttavia nello stato patrimoniale e non nel conto profitti e perdite, mostrando i costi di ammortamento standard periodici, e non possono spiegare di per sé la situazione di perdita. Quanto all'affermazione del governo della RPC, le ricostruzioni dei forni sono accuratamente pianificate in anticipo. La continuità delle forniture ai clienti è garantita dalla creazione di riserve di sicurezza. L'impatto di tali investimenti sui costi e sui risultati dell'azienda è ripartito su diversi anni.

(288)

Alcune parti interessate hanno affermato inoltre che i) i più elevati costi di investimento si riflettono nel più basso valore dell'utile sul capitale investito per il 2012 e il PI (dato che alcuni degli investimenti non producono utili immediati) e che ii) non è logico prendere in considerazione un periodo di due anni caratterizzato da ingenti investimenti e concludere su tale base che l'industria dell'Unione ha subito un deterioramento.

(289)

Gli investimenti per i forni non sono eccezionali per il periodo in esame. Dall'inchiesta è emerso che dal 2004 l'industria dell'Unione effettua investimenti per i forni quasi ogni anno. A prescindere quindi dal periodo di tempo considerato, il volume della produzione e l'utile sul capitale investito risentiranno sempre degli effetti delle riparazioni o della ricostruzione dei forni. Il deterioramento della redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione indica che essi non erano in grado di praticare prezzi per il prodotto simile tali da consentire gli investimenti indispensabili per la continuazione delle attività.

(290)

Il governo della RPC ha affermato che un'impresa utilizza dapprima i fondi disponibili prima di ricorrere a prestiti e che, di conseguenza, è normale che il flusso di cassa abbia subito un deterioramento allorché i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno proceduto a forti investimenti nel 2012 e nel PI. Ha sostenuto inoltre che un settore in perdita non avrebbe potuto investire tanto quanto hanno fatto le società incluse nel campione.

(291)

Quello della fibra di vetro a filamento è un settore globale con meccanismi di finanziamento che vanno al di là delle competenze finanziarie dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La situazione degli investimenti non ha necessariamente un impatto sul flusso di cassa. Tali argomentazioni sono pertanto respinte.

7.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(292)

I risultati delle inchieste confermano che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(293)

L'istituzione di misure antidumping ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi nel 2011. Contemporaneamente essa si è sforzata di accrescere l'efficienza e la produttività. Benché i consumi nell'Unione registrassero una tendenza all'aumento, l'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta, per mantenere la propria quota di mercato, che abbassare nuovamente i propri prezzi unitari di vendita a partire dal 2012.

(294)

Dall'analisi della sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando 231) e della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione (cfr. considerando 263) emerge chiaramente che questi ultimi hanno cercato di competere a livello di prezzi con le importazioni cinesi e hanno eliminato il differenziale di prezzo. Ciò ha tuttavia comportato un rilevante deterioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, che dal 2012 registra perdite. A breve e a medio termine questa situazione non è sostenibile.

(295)

Anche altri indicatori, come la produzione, la capacità produttiva, l'occupazione, le scorte e il flusso di cassa, hanno registrato un andamento negativo, persino dopo l'istituzione di misure nei confronti della RPC.

(296)

I risultati di entrambe le inchieste confermano anche che il mutamento della situazione che ha giustificato l'avvio del riesame intermedio parziale delle misure antidumping, ossia la ristrutturazione e la chiusura di alcuni stabilimenti dell'Unione, come illustrato nel considerando 244, è significativo e duraturo. Dopo la chiusura, un impianto è interamente smantellato. La costruzione di un nuovo forno richiede inoltre notevoli investimenti in termini di tempo e di capitale e non può essere realizzata a breve termine. I tempi necessari per la creazione di un nuovo impianto comprensivo di forni e i costi che ciò implica non devono pertanto essere sottovalutati. La ristrutturazione e la chiusura di alcuni stabilimenti possono quindi essere considerate significative e durature.

(297)

Varie parti hanno sostenuto che la mancanza di pregiudizio era palese. Le varie argomentazioni vengono analizzate nei considerando che seguono.

(298)

La CCCLA ha affermato che uno dei produttori dell'Unione, 3B Fibreglass, è stato acquisito nel 2012 dal gruppo Binani e che le prestazioni complessive dell'industria dell'Unione devono essere necessariamente buone perché altrimenti nessun operatore economico investirebbe in un'attività in perdita. La CCCLA ha citato anche la relazione finanziaria annuale di Braj Binani del 2013 secondo la quale «i risultati complessivi delle due unità di produzione in Belgio e in Norvegia sono considerati buoni». La CCCLA ha affermato inoltre che il fatturato di due produttori dell'Unione è aumentato tra il 2010 e il PI e che è pertanto evidente che l'industria dell'Unione non subisce alcun pregiudizio.

(299)

Il gruppo indiano Binani ha effettivamente acquisito 3B Fibreglass nel 2012. Tuttavia, a prescindere dalle motivazioni commerciali del gruppo Binani, la Commissione rinvia alle sue conclusioni dell'inchiesta secondo le quali l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato e redditività. La citazione, presentata avulsa dal contesto, va letta per intero come segue: «I risultati complessivi delle due unità di produzione in Belgio e in Norvegia sono considerati buoni e la capacità produttiva è stata limitata in parte a fronte della diminuzione della domanda del mercato. L'evoluzione della produzione verso livelli normali di efficienza è proseguita, ma la realizzazione media è bassa a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi asiatici.»

(300)

L'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio perché due produttori dell'Unione registravano un aumento del fatturato tra il 2010 e il PI è fuorviante e non è corretta. La CCCLA si è basata per la sua analisi sul fatturato espresso in chilogrammi. Non è tuttavia corretto trarre conclusioni soltanto sulla base di quantitativi di vendita più elevati, senza tener conto del livello dei prezzi di tali vendite e quindi dell'incidenza sulla redditività dell'impresa.

(301)

Il governo della RPC ha sostenuto che il fatto che i membri dell'APFE stiano investendo per aumentare la capacità produttiva all'interno e all'esterno dell'Unione (ad esempio, RPC, Russia, India e Tunisia) testimonia chiaramente l'assenza di pregiudizio.

(302)

La presente inchiesta sul pregiudizio è connessa ai risultati dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Come risulta dalla tabella 4, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione, che ha registrato un leggero incremento dell'1 % nel 2011, è diminuita successivamente di 5 punti percentuali verso la fine del PI. Non vi è pertanto alcun aumento di capacità nell'Unione. Tuttavia, dato che tra i produttori di fibre di vetro a filamento sono numerose le società multinazionali, non sorprende che queste imprese investano anche al di fuori dell'Unione quando se ne presenti l'occasione. Gli investimenti in capacità aggiuntiva al di fuori dell'Unione sono diretti a soddisfare le esigenze dei mercati emergenti, in vista di conseguire utili. La creazione di stabilimenti in queste regioni risponde inoltre all'esigenza di una maggiore vicinanza a tali clienti. La decisione circa l'apertura o meno di uno stabilimento al di fuori dell'Unione esula comunque completamente dal fatto che i produttori dell'Unione stanno subendo un pregiudizio. Argomentazioni simili sui rilevanti investimenti effettuati dall'industria dell'Unione sono trattate nella sezione dedicata al pregiudizio autocagionato.

(303)

Numerose parti hanno sostenuto che non vi è pregiudizio alla luce del fatto che alcuni produttori dell'Unione hanno annunciato l'aumento dei prezzi del prodotto simile a partire dal gennaio 2014 al fine di compensare il continuo rincaro dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti.

(304)

In primo luogo, i livelli dei prezzi nel 2014 si riferiscono a eventi successivi al PI. In secondo luogo, l'industria dell'Unione sta assorbendo nel corso degli ultimi anni la maggior parte di tali aumenti dei prezzi attraverso guadagni di produttività. Arriva tuttavia il momento in cui diventa molto più difficile conseguire ulteriori aumenti di produttività nel breve periodo. Poiché durante il PI l'industria dell'Unione ha registrato perdite e l'assorbimento di questi aumenti di prezzo non è più possibile, a un certo punto diviene inevitabile che tali rincari siano trasferiti sui clienti con il rischio di perdere ulteriori quote di mercato. Per questi motivi le obiezioni sono state respinte.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(305)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento antisovvenzioni di base, si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC abbiano recato all'industria dell'Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave.

(306)

Sono stati altresì esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto recare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

1.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni

(307)

Le inchieste hanno dimostrato che, nonostante le misure antidumping istituite, le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC sono aumentate (+ 32 %) in termini di volume durante il periodo in esame, adottando come anno di riferimento il 2009. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato della RPC dal 13 %-18 % nel 2009 al 15 %-20 % alla fine del PI.

(308)

Contemporaneamente, nonostante l'aumento dei consumi, l'industria dell'Unione ha visto diminuire di 3 punti percentuali la propria quota di mercato durante il periodo in esame.

(309)

I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, diminuiti dell'8 % tra il 2010 e il PI, sono rimasti più bassi di quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo.

(310)

L'industria dell'Unione era ancora in attivo nel 2010 e nel 2011 e ha cominciato a registrare perdite solo successivamente, in coincidenza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC. Anche dopo aver ridotto i prezzi di vendita, l'industria dell'Unione non è riuscita a mantenere la sua quota di mercato. Tale ribasso dei prezzi si è ripercosso sulla redditività, determinando una situazione di perdita.

(311)

Alla luce di quanto precede si è concluso che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC ha avuto, unitamente all'aumento in termini di volume, un impatto notevolmente negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, determinando in grande misura il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(312)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno sostenuto che l'analisi non dimostra che le importazioni cinesi abbiano causato la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione e l'esistenza di un pregiudizio e che nella sua analisi la Commissione si basa unicamente su coincidenze temporali. Le parti hanno fatto riferimento alla relazione del panel in merito agli apparecchi di controllo a raggi X: «Il panel riconosce che una correlazione globale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio dell'industria nazionale potrebbe essere compatibile con l'esistenza di un nesso di causalità. Tuttavia, una siffatta analisi di coincidenza non risolve la questione del nesso di causalità; nesso di causalità e correlazione sono due concetti distinti. Nella fattispecie, […], la questione del nesso di causalità non è risolta da tale constatazione generale di coincidenza» (40).

(313)

Le conclusioni sono basate sull'analisi di una vasta gamma di indicatori. Come indicato nella sezione D, l'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni comprendeva una valutazione di tutti gli indici e i dati economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione. Molti indicatori hanno evidenziato una situazione pregiudizievole. In tale situazione l'abbassamento dei prezzi da parte dell'industria dell'Unione è diretta unicamente a mantenere la propria quota di mercato o perlomeno a evitare di vederla ridursi ulteriormente, di fronte alla concorrenza a livello dei prezzi. Dopo l'istituzione delle misure iniziali l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi nel 2011, ma negli anni successivi li ha dovuti abbassare, mentre i costi di produzione non sono diminuiti. Come descritto nei considerando da 320 a 335, le esportazioni dai paesi terzi sono state principalmente effettuate a prezzi elevati nel corso di tutto il periodo in esame e la quota di mercato dei paesi terzi è rimasta piuttosto stabile e si è persino ridotta a partire dal 2011. L'industria dell'Unione pertanto non ha abbassato i suoi prezzi a causa delle importazioni dai paesi terzi, ma a causa dei prezzi bassi delle importazioni oggetto di sovvenzioni e di dumping dalla RPC. Dal 2011 solo le importazioni dalla RPC sono aumentate in modo significativo, soltanto le importazioni dalla RPC hanno sottratto quote di mercato all'industria dell'Unione e soltanto i prezzi delle importazioni dalla RPC sono calati. Date queste premesse la Commissione conclude che la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione e il pregiudizio subito sono stati causati dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC. Altri fattori suscettibili di interrompere questo nesso di causalità sono analizzati di seguito.

(314)

La CCCLA e il governo della RPC hanno negato l'esistenza di una depressione o compressione dei prezzi in quanto «la diminuzione dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione non è significativa, avendo raggiunto un picco solo del 2 % durante il periodo in esame». Varie parti hanno anche sostenuto che un calo dell'1 % delle vendite dell'Unione, un aumento del 2 % della quota di mercato delle importazioni dall'RPC e una diminuzione del 3 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione non giustificano le drastiche misure proposte.

(315)

La Commissione ribadisce quanto affermato in precedenza, ossia che dopo l'istituzione dei dazi provvisori nel settembre 2010 l'industria dell'Unione ha potuto aumentare i prezzi nel 2011. Dal 2011 i prezzi unitari di vendita sono tuttavia calati del 10 %. È pertanto evidente un calo significativo dei prezzi di vendita. Nonostante le misure antidumping in vigore l'industria dell'Unione ha continuato a registrare una flessione del volume delle vendite, dei prezzi e della quota di mercato, mentre contemporaneamente le importazioni cinesi sono cresciute in termini di volume delle vendite e di quota di mercato fino a raggiungere un livello significativamente più elevato rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Di norma, una volta istituite misure appropriate, l'industria dell'Unione dovrebbe riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni. Ciò evidentemente non si è verificato. Nonostante alcuni segnali di ripresa immediatamente dopo l'istituzione delle misure, la situazione dell'industria dell'Unione si è ulteriormente deteriorata nel corso del periodo in esame.

(316)

Un importatore indipendente ha dichiarato che non era necessario che i produttori dell'Unione riducessero i prezzi nella misura in cui lo hanno fatto, dal momento che nel mercato dell'Unione la domanda è superiore all'offerta. Il governo della RPC ha sostenuto che il calo dei prezzi di vendita dell'Unione nonché la diminuzione dei prezzi delle importazioni dalla Cina non possono essere considerati in maniera avulsa dall'evoluzione dei prezzi a livello mondiale del prodotto in esame e sono in linea con il normale andamento del mercato. Il governo della RPC ha affermato inoltre che la Commissione non ha verificato se il mercato avrebbe consentito aumenti di prezzo nel 2011 (dopo l'istituzione delle misure nell'inchiesta precedente) nel quadro del contesto globale e, in caso affermativo, in quale misura. Ha sostenuto altresì che la Commissione ha sbagliato a rifiutare di accettare le prove fornite sugli aumenti di prezzo successivi al PI da parte dei produttori dell'Unione, facendo riferimento ai procedimenti sul vetro solare e sulle telecopiatrici ad uso privato  (41).

(317)

La Commissione giudica l'affermazione secondo la quale la domanda è superiore all'offerta non suffragata da elementi di prova. La perdita di quote di mercato e l'aumento del livello delle scorte non confortano la tesi secondo cui la domanda era superiore all'offerta, bensì attestano il contrario. In merito a quanto affermato dal governo della RPC, l'evoluzione dei prezzi esaminata è connessa alle vendite sul mercato dell'Unione e non a livello mondiale. Sul mercato dell'Unione, la concorrenza tra il prodotto simile e il prodotto in esame è a livello dei prezzi. Come dimostrato in precedenza, la riduzione dei prezzi non può che essere attribuita a tale concorrenza (in considerazione della relativa stabilità dei costi di produzione e dei consumi nell'Unione). Il governo della RPC inoltre non ha fornito ulteriori informazioni in merito all'andamento dei prezzi mondiali. L'argomentazione è considerata pertanto priva di fondamento. Per quanto riguarda l'argomentazione sugli aumenti di prezzo successivi al PI, gli eventi successivi al PI esulano dal campo di applicazione della presente inchiesta. Ad ogni modo non sono stati forniti elementi di prova di effettivi aumenti di prezzo che si sarebbero concretizzati dopo il PI. L'obiezione è quindi respinta.

(318)

La CCCLA ha sostenuto inoltre che il dato della diminuzione media dell'8 % dei prezzi delle importazioni cinesi di cui al considerando 226 avrebbe dovuto essere rettificato per tener conto dei dazi e delle formalità doganali, del dazio antidumping, dei margini di utile degli importatori e delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dagli importatori. I prezzi così rettificati sarebbero quindi di livello comparabile con i prezzi di vendita dell'Unione, come indicato nella tabella 7, e non avrebbero pertanto svolto un ruolo determinante per il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(319)

Ai fini dell'analisi dell'indicatore il valore cif delle vendite dei produttori esportatori della tabella 3 è confrontato con i prezzi franco fabbrica dei produttori dell'Unione di cui alla tabella 7. Questo metodo è corretto per un'analisi delle tendenze. Per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio sono stati utilizzati effettivamente i prezzi rettificati, come illustrato nel considerando 231. A tale riguardo la Commissione ribadisce che la sottoquotazione è solo uno degli indicatori da considerare, ma che ai fini dell'analisi tutti gli indicatori di pregiudizio dovrebbe essere presi in esame. L'obiezione è pertanto respinta.

1.2.   Effetti di altri fattori

1.2.1.   Importazioni da altri paesi

(320)

Il volume delle importazioni da paesi terzi, i prezzi medi unitari e la quota di mercato durante il periodo in esame sono presentati nella tabella che segue.

Tabella 12

Volume delle importazioni (in tonnellate), prezzi medi unitari (EUR/tonnellata)

 

 

2010

2011

2012

PI

Totale paesi terzi

Volume (in tonnellate)

128 378

182 601

183 446

174 553

Indice (2010 = 100)

100

142

143

136

Quota di mercato

14 % — 19 %

22 % — 27 %

21 % — 26 %

20 % — 25 %

Malaysia

Volume (in tonnellate)

37 919

70 847

60 931

60 841

Prezzo medio/tonnellata (in EUR)

980

1 029

998

958

Quota di mercato

2 % — 7 %

7 % — 12 %

5 % — 10 %

5 % — 10 %

Norvegia

Volume (in tonnellate)

25 204

30 496

33 277

30 781

Prezzo medio/tonnellata (in EUR)

1 167

1 044

1 006

944

Quota di mercato

0 % — 5 %

1 % — 6 %

1 % — 6 %

1 % — 6 %

Turchia

Volume (in tonnellate)

18 430

20 017

23 235

19 233

Prezzo medio/tonnellata (in EUR)

1 199

1 231

1 064

1 067

Quota di mercato

0 % — 5 %

0 % — 5 %

0 % — 5 %

0 % — 5 %

Fonte: Eurostat (Comext)

(321)

Oltre che dalla RPC, il prodotto in esame è importato principalmente da Malaysia, Norvegia, Turchia e, in misura minore, da Messico, Stati Uniti e Taiwan. La quota di mercato complessiva dei paesi terzi è stata caratterizzata da un forte aumento tra il 2010 e il 2011. Successivamente la quota di mercato è diminuita durante il PI.

(322)

Per la maggior parte delle importazioni da paesi terzi (ad eccezione di alcuni piccoli quantitativi provenienti da Taiwan), si sono rilevati prezzi notevolmente più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC. Inoltre i prezzi medi complessivi delle importazioni da altri paesi sono risultati superiori o analoghi a quelli dell'industria dell'Unione.

(323)

La quota maggiore (40 %) delle importazioni nell'Unione da paesi terzi è detenuta dalla Malaysia. Le importazioni da tale paese tuttavia sono limitate a un unico tipo di prodotti in fibra di vetro a filamento, ovvero chopped strands. La quota di mercato dell'industria dell'Unione detenuta dalla Malaysia è aumentata durante il periodo in esame. In media, i prezzi delle importazioni di chopped strands dalla Malaysia erano più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC e di livello pressoché analogo ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia non hanno impedito ai produttori dell'Unione di aumentare i loro prezzi tra il 2010 e il 2011, allorché sono stati istituiti dazi provvisori nei confronti della RPC. Se i prezzi della Malaysia avessero recato effettivamente un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione non avrebbero potuto aumentare i loro prezzi nel momento in cui sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla RPC. Le importazioni dalla Malaysia sono in concorrenza con la produzione dell'industria dell'Unione, ma si sono mantenute stabili per tutto il periodo in esame in termini di prezzo, di tipologia di prodotto e di quantità.

(324)

Al secondo posto in termini di più elevata quota di importazioni da paesi terzi nell'Unione figura la Norvegia. La quota di mercato dell'Unione detenuta dalla Norvegia è rimasta stabile durante il periodo in esame. I prezzi medi delle importazioni dalla Norvegia per tipo di prodotto sono risultati superiori a quelli delle importazioni dalla RPC. Le importazioni norvegesi sono principalmente costituite da rovings, prodotti da un'unica società appartenente allo stesso gruppo di uno dei produttori dell'Unione. Peraltro tutta la produzione norvegese è venduta attraverso il produttore dell'Unione. Si considera pertanto che nel caso della Norvegia non ci sia concorrenza di paesi terzi.

(325)

La terza più ampia quota delle importazioni da paesi terzi nell'Unione è detenuta dalla Turchia. La quota di mercato dell'Unione detenuta dalla Turchia è rimasta stabile durante il periodo in esame. In media, i prezzi all'importazione per tipo di prodotto del prodotto simile erano nettamente superiori a quelli delle importazioni dalla RPC.

(326)

Il governo della RPC ha sostenuto che le scorte dell'Unione sono cresciute nel 2011 a seguito di un massiccio aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, mentre nello stesso anno le importazioni dalla RPC sono diminuite.

(327)

Tra il 2010 e il 2011 le importazioni cinesi sono effettivamente diminuite, mentre le importazioni da paesi terzi sono aumentate. Nel 2010 e nel 2011 tuttavia l'industria dell'Unione era ancora in attivo e ha cominciato a registrare perdite solo successivamente, in coincidenza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC. Le importazioni da paesi terzi hanno subito una contrazione dopo il 2011 e non si può pertanto attribuire ad esse la causa delle perdite registrate successivamente dall'industria dell'Unione. Per i motivi sopra esposti è ragionevole concludere che, seppure una parte delle importazioni provenienti da altri paesi possa avere inciso negativamente sull'industria dell'Unione, tale incidenza non è stata tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(328)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno sostenuto che il mix di prodotti impiegato per l'analisi della sottoquotazione (comparazione dei prezzi della RPC e dei produttori dell'Unione) non è stato utilizzato per le importazioni da paesi terzi. Il governo della RPC ha chiesto esplicitamente maggiori informazioni sulla composizione dei prodotti importati da paesi terzi che non sono ricavabili dalle statistiche di Eurostat.

(329)

La Commissione ha tenuto pienamente conto del mix di prodotti nell'analisi delle importazioni da paesi terzi, procedendo alla comparazione dei prezzi dei paesi terzi per tipo di prodotto con i corrispondenti prezzi dell'Unione per tipo di prodotto. Dato che in ciascuno dei tre paesi terzi vi è un solo produttore, non si sono potuti divulgare i dati specifici per motivi di riservatezza.

(330)

Il governo della RPC ha affermato che la conclusione della Commissione secondo cui una parte delle importazioni da paesi terzi può aver influito sulla situazione dei produttori dell'Unione senza tuttavia interrompere il nesso di causalità non è obiettiva, né fondata su un'analisi ponderata.

(331)

I tre principali paesi terzi esportatori del prodotto simile nell'Unione sono la Malaysia, la Norvegia e la Turchia. Come indicato in precedenza, le importazioni dalla Malaysia erano incentrate su un unico tipo di prodotto a un livello dei prezzi comparabile con quello dell'industria dell'Unione. Il produttore norvegese non è considerato rappresentare una concorrenza da paesi terzi per i motivi sopra esposti. La quota di mercato delle importazioni turche è rimasta stabile e relativamente scarsa in termini di volume nel corso del periodo in esame. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi abbiano interrotto il nesso di causalità è respinta.

(332)

Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione ha ignorato gli effetti delle importazioni da Taiwan e Messico che mostrano notevoli variazioni in termini di prezzo e di volume.

(333)

Considerato il volume limitato delle importazioni da Taiwan e Messico, dette importazioni non possono aver interrotto il nesso di causalità.

(334)

Il governo della RPC ha obiettato inoltre che la Commissione ha ignorato nella sua analisi dell'accumulo delle scorte cinesi il fatto che tra il 2010 e il 2011 le importazioni da paesi terzi sono aumentate di oltre il 40 %.

(335)

Dalle statistiche (cfr. considerando 224) emerge che l'accumulo di scorte di prodotti cinesi ha avuto luogo nel secondo e nel terzo trimestre del 2010 (per il consumo prima della fine del 2010/inizio del 2011, a causa della limitata durata di conservazione). L'aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi è stato registrato nel 2011, quando era svanito l'effetto dell'accumulo di scorte ed erano entrate in vigore le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC che si sono rivelate di fatto vantaggiose per i produttori di paesi terzi. L'obiezione è quindi respinta.

1.2.2.   Costi di produzione

(336)

Numerose parti hanno sostenuto che l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, attribuibile principalmente all'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti e del lavoro, ha inciso negativamente sulla redditività dell'industria dell'Unione. Una parte ha inoltre individuato nell'incapacità dei clienti di restituire le bobine come un importante fattore di costo, senza approfondire ulteriormente l'impatto in termini di costi. A sostegno di tali affermazioni sono state citate le dichiarazioni di produttori dell'Unione di trovarsi effettivamente a far fronte a incrementi dei costi.

(337)

L'industria dell'Unione ha effettivamente registrato aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti e del lavoro, ma, come si evince dalla tabella 8, il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione per tonnellata è aumentato soltanto dell'1 % tra il 2010 e il PI. Ciò significa che l'industria dell'Unione è stata in grado di compensare la maggior parte degli aumenti dei costi tramite guadagni di efficienza e una maggiore produttività. Si è pertanto concluso che l'aumento dei costi di produzione non ha contribuito al pregiudizio e, di conseguenza, non ha potuto interrompere il nesso di causalità.

(338)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno ribadito le loro affermazioni senza addurre nuove argomentazioni.

1.2.3.   Andamento dei consumi

(339)

Come indicato in precedenza, i consumi dell'Unione hanno registrato un aumento del 3 % tra il 2010 e il PI. Considerate le nuove applicazioni del prodotto simile, si prevede che i consumi continueranno a crescere, come rilevato sia dall'industria dell'Unione sia da molti utilizzatori. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di mantenere la propria quota di mercato, anzi ne ha perduto una parte, mentre le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC stanno aumentando la propria quota di mercato dal 2011. Le variazioni dei consumi nell'Unione non possono pertanto aver interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni provenienti dalla RPC.

1.2.4.   Capacità produttiva e scorte insufficienti nell'Unione

(340)

Il governo della RPC ha sostenuto, facendo riferimento a vari rendiconti finanziari di produttori dell'Unione, che l'eventuale pregiudizio è causato dalla loro insufficiente capacità produttiva. Nel rendiconto finanziario del 2010 di 3B Fibreglass si legge che «la limitata capacità produttiva non ha consentito alla società di acquisire ulteriori quote di mercato» e «ci ha costretto a far fronte all'evoluzione della domanda dei nostri clienti con un livello limitato di scorte». Nel rendiconto finanziario del 2011 di 3B Fibreglass si afferma che «i segnali di ripresa dell'economia del 2010 si sono confermati nel primo semestre del 2011, ma il fatto che i livelli di produzione della società siano stati inferiori alle previsioni nel primo trimestre non ci ha consentito di trarre pienamente vantaggio dall'aumento delle attività e ci ha costretto a limitare i nostri impegni contrattuali nel 2011». Nel rendiconto finanziario del 2011 di Lanxess si legge che «nel 2011 la produzione di fibre di vetro di Lanxess raggiungeva la massima capacità produttiva» e «nel secondo trimestre del 2012 la prevista chiusura del forno 1 durerà quasi 10 settimane e la produzione annuale diminuirà pertanto del 14 % nel 2012».

(341)

Nel 2010 il livello delle scorte era effettivamente modesto, come risulta dalla tabella 10, in conseguenza della riduzione del livello della produzione nel 2009, allorché varie linee di produzione erano state smantellate, temporaneamente chiuse o ridimensionate a causa dell'erosione dei prezzi e della perdita di quote di mercato dovuta alle importazioni in dumping provenienti dalla RPC (42). L'industria dell'Unione ha aumentato tuttavia il livello delle scorte di oltre il 150 % nel 2011 e continua ad aumentarle. Fare riferimento esclusivamente ad alcune scorte per il solo 2010 non è corretto: occorre invece individuare una tendenza per l'intero periodo in esame.

(342)

Alcune delle citazioni si riferiscono inoltre a una riduzione dei livelli di produzione a causa di riparazioni/ricostruzioni di forni. Come spiegato nel considerando 241, tali riparazioni/ricostruzioni sono connaturate a questo settore ed è consuetudine costituire scorte in vista della riparazione/ricostruzione di un forno in modo da continuare a rifornire i principali clienti.

(343)

L'industria dell'Unione potrebbe investire per accrescere la sua capacità se potesse operare in condizioni di equità, idonee a consentirle di conseguire utili tali da giustificare e permettere un aumento della capacità.

(344)

La capacità produttiva e le scorte dell'Unione non sono considerate insufficienti e, di conseguenza, non possono aver contribuito al pregiudizio e non possono aver interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.5.   Incidenza della crisi economica

(345)

È stato sostenuto da più parti che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato determinato dalla crisi economica che ha portato a una forte contrazione della domanda proveniente dai settori utilizzatori (quali l'industria automobilistica e il mercato dell'energia eolica).

(346)

Il governo della RPC ha citato i rendiconti finanziari di vari produttori dell'Unione, come ad esempio quello del 2010 dell'European Owens Corning Fibreglass SPRL («EOCF») in cui si afferma che «questa diminuzione si spiega in parte con la forte dipendenza di tale attività dal mercato dell'energia eolica, il cui deterioramento è proseguito a causa delle difficoltà di finanziare nuovi progetti incontrate dagli operatori attivi in tale mercato», il rendiconto finanziario del 2011 di Lanxess ove si legge che «successivamente all'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni cinesi, Lanxess è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita. Nella seconda metà del 2011 si rileva tuttavia una contrazione del 16 % rispetto al 2010, a causa del trend economico al ribasso» e il rendiconto finanziario del 2012 di EOCF ove si afferma che il fatturato del 2012 «è dovuto principalmente al persistere della crisi economica che non consente alla società di sfruttare al massimo la capacità produttiva».

(347)

Tra il 2010 e il 2011 è stato effettivamente registrato un calo del 3 % dei consumi dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento. Tuttavia, alla fine del PI, i consumi dell'Unione erano nuovamente aumentati di 6 punti percentuali.

(348)

La citazione del fatto che una delle società abbia dovuto abbassare i suoi prezzi del 16 % nel secondo semestre del 2011 rispetto al 2010 fornisce solo un'immagine parziale della situazione del 2011. Dall'inchiesta è emerso un aumento dell'8 % del prezzo unitario per l'intero anno 2011 (rispetto al 2010).

(349)

Inoltre l'industria dell'Unione, che era ancora in attivo nel 2010 e nel 2011, ha cominciato in seguito a registrare perdite, in coincidenza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(350)

Se la crisi economica tra il 2010 e il 2011 può aver contribuito al deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, essa non giustifica il fatto che l'industria dell'Unione abbia operato in perdita nel 2012 e durante il PI. Le principali perdite sono state registrate soltanto dopo la crisi economica, in un momento in cui i consumi erano di nuovo in aumento.

(351)

Quanto al brano citato del rendiconto finanziario del 2011 di Owens Corning, è importante osservare che la citazione si riferisce a EOCF, ossia all'entità commerciale della Owens Corning per tutte le attività di tale società in Europa e nel Medio Oriente. Oltre al prodotto simile, EOCF ha venduto nel corso di tale periodo prodotti non tessuti, tessuti, prodotti per coperture (shingles) e prodotti per l'isolamento, che non sono interessati dal procedimento. Tale citazione non è quindi specifica al prodotto simile sul mercato dell'Unione.

(352)

Quanto al brano citato del rendiconto finanziario del 2012 di Owens Corning, esso riguarda specificamente l'attività di produzione di tessuti da parte di EOCF in uno dei suoi stabilimenti. Dato che i tessuti non rientrano nel prodotto simile, tale citazione non è pertinente.

(353)

Alla luce di quanto precede si conclude che la crisi economica potrebbe aver inciso negativamente sull'industria dell'Unione, ma non in misura tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.6.   Competitività delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC

(354)

Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio è causato più dall'obsolescenza delle tecnologie dell'industria dell'Unione rispetto alle moderne tecnologie impiegate dai produttori esportatori cinesi, che non dal dumping o da sovvenzioni del prodotto in esame.

(355)

L'inchiesta ha confermato tuttavia che anche l'industria dell'Unione dispone di processi di produzione moderni. L'affermazione secondo la quale lo stato delle tecnologie dell'industria dell'Unione interromperebbe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione viene pertanto respinta.

1.2.7.   Pregiudizio autocagionato

(356)

Varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio potrebbe essere stato autocagionato dato che i) i prezzi praticati dai produttori dell'Unione nel 2014 erano inferiori alle quotazioni ricevute dai produttori esportatori cinesi, ii) gli investimenti effettuati dai ricorrenti negli ultimi anni contrastano con un pregiudizio in quanto è difficile conciliare rilevanti investimenti con l'asserzione che il settore abbia subito un pregiudizio e non hanno comportato una maggiore quota di mercato per l'industria dell'Unione, iii) gli investimenti effettuati dai ricorrenti potrebbero essere stati indirizzati verso la ristrutturazione e l'installazione di capacità supplementari per la produzione dei prodotti in fibra di vetro a filamento «sbagliati», per esempio i prodotti per i quali la domanda è più limitata, e non ad esempio dei chopped strands per i quali le parti sostengono esistesse una domanda significativa e, di fatto, una potenziale carenza di offerta nell'Unione.

(357)

Per quanto riguarda la prima argomentazione sui prezzi più bassi praticati dai produttori dell'Unione, va osservato che questa affermazione si riferisce a un evento successivo al PI e che i livelli dei prezzi nel 2014 non possono essere presi in considerazione. Inoltre, dato che i forni funzionano 24 ore su 24 e che è molto costoso rallentare la produzione, l'industria dell'Unione ha tentato di mantenere la sua quota di mercato vendendo a prezzi più bassi, coprendo così una parte dei costi fissi.

(358)

Quanto ai rilevanti investimenti effettuati dall'industria dell'Unione negli ultimi anni, va ricordato che in questo settore ad alta intensità di capitale i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni e che i relativi costi possono variare tra gli 8 e i 13 milioni di EUR (il ricorso a una forchetta di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Una parte considerevole delle altre elevate spese di investimento, a carattere più strutturale, è legata al consumo di leghe nelle filiere e alla conseguente ricostruzione di queste ultime. Tali investimenti sono pertanto connaturati al settore e sono necessari per mantenere l'attuale capacità. Anche gli investimenti destinati a R&S sono necessari per restare sul mercato e per soddisfare le esigenze dei clienti.

(359)

Per quanto riguarda la terza argomentazione circa presunti investimenti «sbagliati» per prodotti diversi dai chopped strands, va osservato che i) l'industria dell'Unione ha proceduto a una ristrutturazione per poter offrire un'ampia gamma di prodotti e non è stata apportata alcuna prova che una ristrutturazione di tale tipo non fosse economicamente realizzabile e che ii) la produzione di chopped strands cessata a seguito della ristrutturazione negli ultimi anni è stata trasferita a un altro impianto di produzione opportunamente convertito.

(360)

Il governo della RPC ha sostenuto che i produttori dell'Unione detenevano scorte di prodotti importati da paesi terzi e ha citato il rendiconto finanziario del 2011 di uno dei produttori dell'Unione: «Le scorte di merci (per un valore di 21,4 milioni di EUR al 31 dicembre 2011), in aumento a causa del rallentamento dell'economia globale risentito dal nostro settore nella seconda metà dell'anno, sono costituite fino al 75 % da prodotti finiti importati da società extraeuropee del [nostro] gruppo […], mentre la parte restante è costituita da materiali e prodotti necessari per la fabbricazione di tessuti».

(361)

L'aumento dei livelli delle scorte registrato da questo produttore dell'Unione nel 2011 si spiega con la costituzione di scorte per rifornire uno dei suoi stabilimenti extra UE nel momento in cui quest'ultimo procedeva alla ricostruzione di un forno nel 2012. Non si sarebbe fatto ricorso a importazioni da altri stabilimenti extra UE se detti prodotti per lo stabilimento extra UE avessero potuto essere prodotti nell'Unione.

(362)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha chiesto di chiarire se tali importazioni provenivano dalla RPC o da un altro paese e quale ne era il volume. I produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno tuttavia acquistato il prodotto in questione dalla RPC nel periodo in esame.

(363)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che il pregiudizio potrebbe essere stato autocagionato poiché il produttore dell'Unione 3B Fibreglass ha deciso di ricostituire le scorte per BASF nel 2011, in un momento in cui la produzione era insufficiente. In proposito ha citato il rendiconto finanziario del 2011 di 3B Fibreglass: «per ricostituire le nostre scorte per BASF e far fronte alla riparazione a freddo del forno n. 2».

(364)

Appare tuttavia del tutto normale che una impresa si assicuri scorte sufficienti per adempiere agli obblighi contrattuali con i principali clienti. La citazione fa riferimento inoltre alla prevista riparazione di un forno che impone di costituire scorte sufficienti per poter essere in grado di rifornire i clienti (e di soddisfare gli accordi contrattuali di fornitura della 3B ai suoi clienti) durante i lavori di riparazione.

(365)

Alla luce di quanto precede è pertanto respinta l'argomentazione di un supposto pregiudizio autocagionato che interromperebbe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.8.   Vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e delocalizzazioni per accrescere la vicinanza ai mercati

(366)

Il governo della RPC ha sostenuto che un eventuale presunto pregiudizio è attribuibile alla decisione di trasferire la produzione più vicino ai settori utilizzatori, aggiungendo che si tratta di un fenomeno che non si verifica soltanto a livello di Unione ma anche su scala mondiale. Il governo della RPC ha affermato che il produttore dell'Unione P+D ha ampliato le sue attività in Russia e in India, così come i produttori dell'Unione 3B in Tunisia e PPG nella RPC, mentre il produttore dell'Unione Ahlstrom ha trasferito la propria produzione dall'Europa verso la RPC all'inizio del 2011 per rispondere meglio alle esigenze dei mercati dell'energia eolica in espansione dell'Asia e, in particolare, della RPC.

(367)

Dato che tra i produttori di fibre di vetro a filamento sono numerose le società multinazionali, non sorprende che queste imprese investano anche al di fuori dell'Unione quando se ne presenti l'occasione. Gli investimenti in capacità aggiuntiva al di fuori dell'Unione sono diretti a soddisfare le esigenze dei mercati emergenti, in vista di conseguire un utile. La creazione di stabilimenti in queste regioni risponde infatti all'esigenza di una maggiore vicinanza a tali clienti. La decisione di una società di aprire o meno uno stabilimento al di fuori dell'Unione comunque esula completamente dal fatto che i produttori dell'Unione stiano subendo un pregiudizio.

(368)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha ribadito la sua affermazione che imponenti investimenti all'estero hanno sottratto all'Unione produzione, occupazione e vendite all'esportazione e le hanno quindi recato pregiudizio.

(369)

Tale argomentazione non è suffragata da elementi di prova. I produttori di fibre di vetro a filamento operano secondo un modello di prossimità regionale che prevede che i clienti siano forniti da impianti di produzione nella rispettiva regione. Gli indicatori relativi alla capacità e all'occupazione non dimostrano che potenziali grandi investimenti all'estero siano stati effettuati a scapito delle attività nell'Unione.

(370)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la diminuzione delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ha avuto gravi effetti negativi che non sono stati esaminati dalla Commissione.

(371)

Nelle presenti inchieste, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione (ad acquirenti indipendenti e collegati) rappresentavano tra l'11 % e il 13 % del totale delle sue vendite (ad acquirenti indipendenti e collegati) nel periodo compreso tra il 2010 e la fine del PI. Analogamente, nel corso dell'inchiesta antidumping iniziale tale quota oscillava tra il 10 % e il 14 % nel periodo tra il 2006 e il settembre 2009. Dato che le oscillazioni del volume delle esportazioni non sono significative e sono in linea con i volumi di esportazione della precedente inchiesta antidumping, l'evoluzione delle vendite all'esportazione non ha avuto i gravi effetti negativi asseriti.

(372)

Per i motivi sopra esposti le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e le rilocalizzazioni non hanno contribuito al pregiudizio e non possono pertanto interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.9.   Tasso di cambio euro/dollaro statunitense

(373)

Il governo della RPC ha sostenuto che le forniture cinesi comportano rischi connessi alla maggiore complessità della logistica e a oscillazioni del tasso di cambio e che i consumatori sono pertanto poco inclini a una eccessiva esposizione a tali rischi. Un utilizzatore ha affermato che i prezzi dei prodotti in fibra di vetro a filamento cinesi risentono fortemente dell'andamento del tasso di cambio tra euro e dollaro. Dato che il dollaro USA si sta progressivamente deprezzando rispetto all'euro dal 2000, si sostiene che ciò potrebbe aver interrotto il nesso di causalità.

(374)

In effetti, all'inizio del 2000 l'euro era più debole rispetto al dollaro che non ora. Va osservato tuttavia che il tasso di cambio euro/dollaro è stato relativamente stabile nel periodo in esame. Durante tale periodo la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è comunque notevolmente diminuita, passando dal 3 % a -4 %. Anche considerando che il tasso di cambio euro/dollaro abbia contribuito al pregiudizio, ciò non riduce in alcun modo gli effetti pregiudizievoli prodotti sul mercato dell'Unione dalle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC tra il 2011 e la fine del PI.

(375)

Il tasso di cambio euro/dollaro non ha quindi contribuito al pregiudizio e non ha potuto interrompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(376)

In conclusione, l'analisi di cui sopra ha dimostrato l'effettivo incremento in termini di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC. La pressione esercitata dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni sul mercato dell'Unione non ha consentito all'industria dell'Unione di fissare i suoi prezzi di vendita in linea con le normali condizioni di mercato e con gli aumenti dei costi registrati. Anche dopo aver ridotto i prezzi di vendita, i produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono riusciti a mantenere la propria quota di mercato. La riduzione dei prezzi si è ripercossa sulla redditività, determinando una insostenibile situazione di perdita.

(377)

Nell'analisi sopra illustrata sono state operate una netta distinzione e separazione tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. Sulla base di tale analisi si conclude che le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC hanno recato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

(378)

I fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, sono stati esaminati alla luce delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. Nessuno di essi, analizzato sia individualmente sia complessivamente, è stato considerato tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione.

(379)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione si è limitata a rigettare le argomentazioni delle parti interessate anziché esaminare tutti i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che sono causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(380)

La Commissione ha valutato l'effetto dei seguenti altri fattori: importazioni da altri paesi, costi di produzione, andamento dei consumi, capacità produttiva e livelli delle scorte, crisi economica, competitività delle importazioni dalla RPC, pregiudizio autocagionato, vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e rilocalizzazioni e tasso di cambio EUR/USD. Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potrebbero eventualmente interrompere il nesso di causalità.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(381)

Come disposto dall'articolo 31 del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di sovvenzionamento, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(382)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. La Commissione ha inviato questionari a 5 importatori indipendenti e a 34 utilizzatori. Due importatori e 13 utilizzatori hanno trasmesso un questionario debitamente compilato entro le scadenze stabilite. Inoltre, vari utilizzatori e associazioni di utilizzatori si sono manifestati nel corso dell'inchiesta inviando lettere in cui hanno espresso la loro contrarietà a qualsiasi eventuale misura nel caso in esame. Anche il governo della RPC e la CCCLA hanno presentato osservazioni contrarie all'adozione di eventuali misure nel caso in esame.

(383)

Nell'inchiesta antidumping iniziale si era valutato che l'istituzione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Poiché il riesame intermedio è limitato al pregiudizio, le conclusioni sull'interesse dell'Unione rimangono valide. L'analisi che segue riguarda pertanto l'inchiesta antisovvenzioni.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(384)

Le misure antidumping istituite non hanno determinato una riduzione delle importazioni in dumping dalla RPC e non hanno donato una boccata di ossigeno all'industria dell'Unione. Come indicato in precedenza, l'industria dell'Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio in conseguenza dell'erosione dei prezzi provocata dalle importazioni in dumping dalla RPC. Se non sarà istituita nessuna misura, è molto probabile che la tendenza mostrata dalla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione continui a restare negativa. La situazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stata contrassegnata da un calo della redditività, che è passata da +3 % nel 2010 a -4 % alla fine del PI. Qualsiasi ulteriore calo dell'attività comporterebbe in definitiva tagli della produzione e ulteriori chiusure di stabilimenti, mettendo a rischio l'occupazione e gli investimenti nell'Unione.

(385)

L'istituzione di misure ripristinerebbe condizioni di equa concorrenza sul mercato. La tendenza alla riduzione registrata dalla redditività dell'industria dell'Unione è il risultato della sua difficoltà a competere con le importazioni sovvenzionate, a basso prezzo, originarie della RPC. Si prevede che l'istituzione di misure antisovvenzioni porrebbe pertanto fine alla depressione dei prezzi e alla perdita di quote di mercato e che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione comincerebbero a risalire, con un conseguente suo recupero di margini di redditività verso livelli considerati indispensabili per questo settore ad alta intensità di capitale.

(386)

Le misure darebbero all'industria dell'Unione la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel quadro dell'inchiesta.

(387)

Si è concluso pertanto che l'istituzione di misure antisovvenzioni sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

(388)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un'associazione di settore ha sostenuto che un incremento delle misure non recherebbe alcun beneficio all'industria dell'Unione dato che le misure del 2011 non avevano avuto evidentemente alcun effetto.

(389)

La Commissione respinge tale asserzione e si richiama ai precedenti considerando in cui ha concluso che se non saranno istituite ulteriori misure è molto probabile che la tendenza negativa mostrata dalla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione continuerà a essere mantenuta.

2.   Interesse degli importatori

(390)

Come illustrato in precedenza, per gli importatori indipendenti non si è fatto ricorso al campionamento e due importatori indipendenti hanno collaborato appieno all'inchiesta rispondendo al questionario. Le attività relative al prodotto in esame rappresentano solo una parte secondaria del fatturato globale dei due importatori (meno dello 0,5 %). Entrambi si sono espressi contro un potenziale aumento dei dazi antidumping che potrebbe determinare, a loro avviso, la cessazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.

(391)

La somma delle importazioni dichiarate da questi due importatori rappresentava una quota significativa di tutte le importazioni provenienti dalla RPC durante il PI e, pertanto, essi sono considerati rappresentativi degli importatori dell'Unione. Nessun altro importatore ha collaborato trasmettendo il questionario compilato o presentando osservazioni documentate. Alla luce di quanto precede si è concluso che, data l'incidenza limitata del prodotto in esame sulle attività complessive degli importatori, l'istituzione di misure non avrà effetti negativi significativi sull'interesse globale degli importatori dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori

(392)

Il prodotto simile trova numerose applicazioni, come ad esempio nell'industria automobilistica, nella fabbricazione di turbine eoliche, nonché in campo marittimo, aerospaziale, dei trasporti e delle infrastrutture. È stata ottenuta la collaborazione di una vasta schiera di utilizzatori che sono stati raggruppati secondo il settore di attività: fabbricanti di compound, fabbricanti di materiali compositi, fabbricanti di tessuti multiassiali e fabbricanti di turbine eoliche. Ciò ha permesso alla Commissione di valutare l'impatto di un inasprimento delle misure sui diversi tipi di utilizzatori.

(393)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato circa il 13 % del prodotto in esame dalla RPC durante il PI. Di conseguenza, la grande maggioranza del prodotto simile è stata acquistata da altre fonti, quali paesi terzi e l'industria dell'Unione. Solo alcuni di essi hanno acquistato il prodotto in esame esclusivamente dalla RPC.

(394)

Gli utilizzatori a valle del prodotto simile sono numerosi e di dimensioni che vanno dalle imprese globali alle PMI. Dalle informazioni presentate durante l'inchiesta emerge inoltre che il settore degli utilizzatori dell'Unione conta un consistente numero di addetti, stimati in 100 000 unità, benché non siano stati trasmessi dati completi e circostanziati.

3.1.   Possibili effetti delle misure sulla redditività degli utilizzatori

(395)

Nel complesso, a giudicare dalle risposte fornite al questionario, la situazione degli utilizzatori di fibre di vetro a filamento appare relativamente buona. In effetti, la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato ha riferito di aver realizzato un utile dalla vendita dei prodotti incorporanti il prodotto in esame nel corso di tutto il periodo in esame. Tranne due utilizzatori che hanno segnalato una perdita su tale attività durante il PI, la maggior parte degli altri utilizzatori ha conseguito utili compresi tra il 2 % e il 22 %. Pertanto, anche dopo l'istituzione delle misure vigenti gli utilizzatori erano ancora in grado di conseguire utili.

(396)

Sulla base delle informazioni ricevute si è proceduto a effettuare un'analisi dell'impatto sugli utilizzatori per ciascun gruppo di questi.

(397)

Dall'inchiesta è emerso che, in funzione delle caratteristiche dei diversi utilizzatori, varia anche la loro capacità di trasferire gli aumenti dei dazi sui propri clienti e, di conseguenza, che l'impatto di una maggiorazione del dazio sul margine di profitto sarà differente per ciascun settore utilizzatore.

(398)

In sintesi, l'istituzione di misure combinate si tradurrebbe in una diminuzione degli utili inferiore a un punto percentuale per la grande maggioranza degli utilizzatori, ad eccezione dei fabbricanti di tessuti multiassiali. Nel caso di tali fabbricanti infatti la quota del prodotto in esame sui costi di produzione è più elevata rispetto agli altri utilizzatori considerati. Questi particolari utilizzatori saranno pertanto colpiti in misura più significativa rispetto agli altri.

(399)

Alla luce dell'analisi di cui sopra si ritiene molto probabile che gli utilizzatori nei settori dei compound, dei materiali compositi e delle turbine eoliche possano assorbire una parte o la totalità dell'aumento dei costi. Essi potrebbero anche essere in grado di trasferire in parte l'aumento dei costi sui propri clienti. A questo proposito, un utilizzatore principale attivo nella fabbricazione di turbine eoliche ha affermato di condividere le conclusioni dell'inchiesta e che assorbirà i dazi.

(400)

Questo limitato impatto globale sulla redditività significa anche che l'occupazione a livello di utilizzatore non è minacciata dal proposto aumento dei dazi nella misura prevista da diversi utilizzatori.

(401)

Ad ogni modo, qualsiasi potenziale effetto negativo sarebbe attenuato dalla possibilità per gli utenti di continuare ad accedere alle importazioni da paesi terzi. L'istituzione di misure non vieta agli utilizzatori di rifornirsi da altri fornitori.

(402)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, numerosi utilizzatori hanno sostenuto che le argomentazioni degli utilizzatori erano state respinte sulla base esclusivamente di valutazioni qualitative. Essi hanno anche sostenuto che la diminuzione del loro margine di profitto è molto maggiore di un punto percentuale come affermato nel considerando 398, in particolare se la valutazione viene effettuata per singolo prodotto.

(403)

Tali argomentazioni sono respinte per i motivi che seguono. Sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori, la Commissione ha proceduto a calcolare dettagliatamente l'incidenza quantitativa di un inasprimento delle misure sulla redditività degli utilizzatori. I settori che utilizzano il prodotto in esame sono eterogenei e presentano notevoli differenze in termini di dimensioni (da PMI a imprese multinazionali), di dipendenza dal prodotto in esame, di applicazioni del loro prodotto finale e di tipologia di clienti (da piccole a grandi imprese, vendite nell'Unione rispetto a vendite all'esportazione). Come già precisato nel considerando 398, la Commissione riconosce che alcuni segmenti di utilizzatori saranno più colpiti di altri. Sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato, la quota del prodotto in esame utilizzato, acquistato dalla RPC, è stata piuttosto limitata (inferiore al 13 % — cfr. considerando 393). Inoltre, anche la quota del prodotto in esame proveniente dalla RPC sui costi totali di produzione è stata in media limitata, ovvero inferiore al 4 %, fatta eccezione per i fabbricanti di tessuti multiassiali per i quali tale quota è notevolmente più alta. L'impatto di un aumento dei dazi è stato calcolato in base all'ipotesi dell'acquisto dalla RPC di un volume di fibre di vetro analogo a quello registrato nel PI e dell'imposizione sui prezzi delle importazioni cinesi di dazi di circa il 30 %, anche se la grande maggioranza dei produttori esportatori cinesi sarà assoggettata a dazi ridotti. Sulla base di queste ipotesi, i calcoli hanno rivelato che, in media per tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, l'impatto di un aumento dei prezzi del prodotto in esame originario della RPC sulla redditività sarà inferiore a un punto percentuale come indicato sopra.

3.2.   Mancanza di intercambiabilità

(404)

Secondo quanto sostenuto da diversi utilizzatori, molti dei prodotti in fibra di vetro a filamento di cui gli utilizzatori hanno bisogno non sarebbero direttamente disponibili sul mercato. Al contrario, i fornitori dovrebbero esperire una lunga e complessa procedura di qualificazione che potrebbe durare tra i 6 e i 12 mesi, senza alcuna garanzia di successo. Di conseguenza cambiare fornitore per evitare il pagamento dei dazi risulterebbe costoso, impossibile da realizzare nel breve periodo e rischioso sotto il profilo tecnologico.

(405)

A questo proposito è vero che, per quanto attiene a determinate applicazioni, le caratteristiche del prodotto in esame possono comportare un lungo processo di qualificazione, che richiede test. Tuttavia, tenuto conto anche delle osservazioni di numerosi utilizzatori, nella maggioranza dei casi esistono al momento molteplici fonti di approvvigionamento. L'inchiesta ha rivelato inoltre che gli utilizzatori si tutelano tenendo aperte varie opzioni di approvvigionamento e spesso hanno testato il prodotto di diversi fornitori per non dipendere da uno solo di essi. Giova altresì ricordare che la finalità delle misure non è quella di escludere determinati fornitori dal mercato dell'Unione, dato che ogni misura è proposta unicamente allo scopo di ripristinare l'equità degli scambi e di eliminare le distorsioni del mercato.

(406)

È pertanto improbabile che l'istituzione di misure in merito al prodotto in esame proveniente dalla RPC determini una cessazione temporanea della fornitura di materie prime agli utilizzatori.

3.3.   Impossibilità di trasferire gli aumenti dei prezzi e maggiore concorrenza da parte dei prodotti a valle di provenienza extra UE

(407)

Numerosi utilizzatori hanno sostenuto di trovarsi ad affrontare una forte concorrenza da parte di produttori extra UE e, di conseguenza, di non essere in grado di trasferire sui clienti gli aumenti di prezzo del prodotto in esame perché ciò determinerebbe una perdita di vendite. Date le differenze tra le imprese utilizzatrici, la capacità di traslare eventuali aumenti dei costi sui clienti sarà differente da un tipo di utilizzatore all'altro. Emerge tuttavia dalle risposte al questionario che, nel caso della maggioranza degli utilizzatori non in grado di trasferire la maggior parte dell'aumento dei costi, il loro fatturato e la loro redditività ne risentirebbero solo in misura limitata.

(408)

Vari utilizzatori hanno espresso il timore che l'istituzione di dazi antisovvenzioni possa creare uno svantaggio competitivo nei confronti dei fornitori extra UE che hanno accesso al prodotto in esame senza subire le conseguenze delle misure. Gli utilizzatori sostengono di doversi confrontare con la concorrenza delle importazioni dalla RPC sui mercati a valle. L'istituzione di misure combinate inasprirebbe la concorrenza. Alla luce di quanto precede si è sostenuto che non sarebbe possibile trasferire sui clienti un aumento dei prezzi delle materie prime. Si è affermato inoltre che ciò porterebbe alla delocalizzazione della produzione fuori dell'Unione, con rilevanti perdite di posti di lavoro.

(409)

Va osservato che il fatto che l'istituzione di misure antisovvenzioni possa comportare un aumento della concorrenza non può rappresentare un motivo per non istituirle, nel caso in cui tali misure siano giustificate. Le inchieste riguardano un prodotto specifico. Qualsiasi settore utilizzatore è pienamente legittimato a ricorrere al diritto commerciale dell'UE e a chiedere un'inchiesta antidumping per i propri prodotti. La scelta sul luogo in cui localizzare un'impresa dipende da molti fattori ed è improbabile che essa discenda esclusivamente dall'esistenza di dazi su un'unica materia prima.

(410)

È stato sostenuto da varie parti che i produttori dell'Unione sono società globali, di proprietà straniera, mentre la maggior parte delle società di materiali compositi sono di piccole o medie dimensioni e gestite a livello locale. Queste PMI hanno affermato che l'aumento dei dazi comporterà la perdita di posti di lavoro. Anche la CCCLA ha previsto che nell'Unione si verificheranno perdite di posti di lavoro in caso di delocalizzazione degli utilizzatori a causa dell'aumento dei dazi. Un utilizzatore ha affermato inoltre che eventuali delocalizzazioni degli utilizzatori determineranno anche una diminuzione delle vendite per l'industria dell'Unione.

(411)

La Commissione esamina tutti i posti di lavoro nell'Unione, a prescindere dalla proprietà e dalle dimensioni dell'azienda. A tale riguardo la Commissione fa riferimento anche ai considerando 400 e 403. La Commissione ritiene inoltre speculative e non adeguatamente suffragate le argomentazioni in merito a delocalizzazioni, potenziali perdite di posti di lavoro e diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione.

(412)

Numerose parti hanno sostenuto che i prodotti sono attualmente fabbricati nell'Unione per il mercato mondiale in concorrenza con i paesi terzi. Un utilizzatore ha affermato che può importare il prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo senza pagare i dazi antidumping nella misura in cui il prodotto finito da esso fabbricato è successivamente esportato al di fuori dell'Unione. La conseguenza è che tale utilizzatore può offrire ai propri clienti extra UE prezzi più competitivi rispetto ai clienti dell'Unione.

(413)

Gli utilizzatori possono effettivamente importare il prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo senza pagare i dazi antidumping nella misura in cui il prodotto finito da essi fabbricato è successivamente esportato al di fuori dell'Unione. Ciò non modifica tuttavia le conclusioni della Commissione nella presente inchiesta.

3.4.   Scarsità degli approvvigionamenti

(414)

Un utilizzatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare pienamente la domanda nell'Unione in particolare riguardo a taluni tipi di grandi ordinativi di prodotti in fibra di vetro a filamento su misura. Lo stesso utilizzatore ha affermato inoltre che, molto probabilmente a causa delle limitate capacità produttive dell'Unione, nessun produttore dell'Unione sarebbe disposto a riservare una parte considerevole della sua capacità per rifornire un unico cliente. Un altro utilizzatore ha dichiarato che non esiste un eccesso di offerta di chopped strands e che l'esclusione della RPC dal mercato dell'Unione comporterebbe, in particolare in vista di un aumento della domanda, notevoli problemi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. Il governo della RPC cita il produttore dell'Unione 3B secondo il quale dal 2002 non è stata installata nessuna nuova capacità di fusione e che, al fine di soddisfare le esigenze del mercato, in particolare in Europa, sono necessarie capacità di produzione aggiuntive di 200 000 tonnellate.

(415)

A tale riguardo va in primo luogo ricordato che lo scopo delle misure antisovvenzioni è porre rimedio a pratiche commerciali sleali che hanno un effetto pregiudizievole sull'industria dell'Unione e ristabilire una situazione di reale concorrenza sul mercato dell'Unione, e non quello di eliminare le importazioni. Le misure proposte non sono tali da impedire ai produttori esportatori della RPC di avere accesso al mercato dell'Unione, sebbene a prezzi non pregiudizievoli, e consentiranno pertanto il mantenimento della presenza di importazioni di chopped strands, nonché di altri prodotti in fibra di vetro a filamento, dalla RPC sul mercato dell'Unione.

(416)

Quanto alla capacità dell'industria dell'Unione di far fronte a eventuali carenze di chopped strands, l'attuale tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione consente una qualche produzione supplementare da parte di questa.

(417)

Come tutti gli altri tipi del prodotto in esame, anche i chopped strands potrebbero essere importati nell'Unione da paesi terzi, quali la Malaysia.

(418)

I produttori di fibre di vetro a filamento cinesi inoltre hanno aperto stabilimenti molto vicino all'Unione (Egitto e Bahrein) in modo da rifornire il mercato dell'Unione.

(419)

Alla luce di quanto precede si può concludere che a un'eventuale carenza di approvvigionamento di chopped strands si potrebbe ovviare aumentando il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, ricorrendo alle importazioni da altri paesi, nonché continuando a importare dalla RPC a prezzi non pregiudizievoli.

(420)

Alla luce di quanto precede si è concluso che l'effetto globale dell'istituzione di misure combinate sui settori dell'Unione a valle è limitato ed è più che compensato dall'effetto positivo che tali misure avranno per l'industria dell'Unione.

(421)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un'associazione di settore ha dichiarato che è difficile comprendere come i produttori dell'Unione dispongano di capacità inutilizzate in un momento in cui vi è carenza di fibre di vetro e i prezzi sul mercato dell'Unione sono in aumento. Diverse parti hanno ribadito la loro tesi secondo cui l'istituzione di ulteriori misure determinerà una carenza di approvvigionamento di prodotti dei produttori dell'Unione.

(422)

Per il periodo in esame, l'inchiesta non ha evidenziato alcuna carenza di approvvigionamento. Per quanto riguarda potenziali future carenze di approvvigionamento, la Commissione ritiene, come esposto in precedenza, che un aumento dei dazi non impedisca le importazioni nell'Unione dalla RPC e da paesi terzi.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(423)

Alla luce di quanto precede si presume che l'istituzione di misure combinate offra la possibilità all'industria dell'Unione di migliorare la propria situazione grazie all'aumento dei prezzi di vendita e della sua quota di mercato. Alcuni effetti negativi potrebbero derivare per alcuni utilizzatori dall'aumento dei costi, ma è presumibile che questi siano più che compensati dai benefici che ne dovrebbero trarre l'industria dell'Unione e i loro fornitori.

(424)

Si è pertanto concluso che nel complesso non esistono validi motivi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

(425)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno sostenuto che le conseguenze delle misure proposte sono sottostimate. A loro parere la Commissione attribuisce maggiore peso alle richieste di un piccolo gruppo di produttori di fibre di vetro che non alle resistenze da parte di un gruppo molto più ampio, ma frammentato, composto prevalentemente da piccoli e medi subfornitori che non hanno avuto una reale possibilità di farsi sentire con la stessa influenza.

(426)

Tali argomentazioni sono da respingere perché agli utilizzatori sono state date numerose opportunità di manifestarsi nel corso dell'inchiesta. Molti lo hanno fatto e i loro dati sono stati accuratamente esaminati e presi in considerazione. Nel corso dell'inchiesta è stata data importanza a tutte le parti interessate.

G.   MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI DEFINITIVE

(427)

Alla luce delle conclusioni della Commissione in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni rechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(428)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(429)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e conseguire dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'impresa di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni in dumping. Come nell'inchiesta iniziale è stato considerato un utile di riferimento del 5 %.

(430)

L'APFE ha chiesto un utile di riferimento del 10 %-12 %, sostenendo che l'utile di riferimento per l'analisi dovrebbe tener conto della necessità di un'industria ad alta intensità di capitale di ottenere un soddisfacente rendimento del capitale investito come previsto dagli investitori. L'APFE ha fatto riferimento anche a una relazione della Stern Business School dell'Università di New York che ha calcolato il costo medio ponderato del capitale (WACC, acronimo dell'espressione inglese «weighted average cost of capital»), che combina il costo del capitale proprio e il costo del capitale di debito in diversi settori industriali (43). Tale relazione calcola tra l'8,3 % e l'8,4 % il WACC medio per il settore della fibra di vetro a filamento. L'APFE ha fatto anche riferimento all'utile dell'8,3 % considerato nel caso del vetro solare cinese (44). Inoltre, considerando che i costi del capitale proprio e del capitale di debito sono leggermente più elevati nell'Unione rispetto agli Stati Uniti, secondo l'APFE il tasso per l'Unione dovrebbe essere leggermente superiore, ovvero compreso tra il 10 % e il 12 %.

(431)

L'utile effettivamente conseguito durante il periodo in esame non può essere considerato dato che erano ancora significativi i volumi di importazioni in dumping dalla RPC nonostante i dazi in vigore.

(432)

Nel caso del vetro solare cinese è stato considerato un utile di riferimento dell'8,3 %, pari all'utile medio realizzato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nel 2010, allorché le importazioni del prodotto in esame erano ancora modeste e non avevano potuto distorcere le normali condizioni di concorrenza (ossia l'utile non aveva ancora subito l'effetto delle importazioni in dumping).

(433)

Pur essendo innegabile che l'industria dell'Unione sia un settore ad alta intensità di capitale, l'APFE non è stata in grado di dimostrare che l'utile di riferimento basato sul WACC della relazione della Stern Business School soddisfi il test applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(434)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'APFE ha sostenuto che le conclusioni circa il margine di profitto di riferimento dovrebbero essere rivedute dato che l'industria dell'Unione è in grado di conseguire utili superiori al 5 % per determinati tipi di prodotti, come i filati tagliati a umido per i tessuti non tessuti e per il gesso, settori nei quali sono in grado di competere in modo equo con le importazioni provenienti dai paesi terzi e non devono affrontare l'aggressiva concorrenza dei prodotti cinesi in fibra di vetro a filamento oggetto di dumping e di sovvenzioni venduti a prezzi sottoquotati.

(435)

Nell'inchiesta precedente era stato considerato un utile di riferimento del 5 %. In mancanza di argomentazioni debitamente comprovate circa un mutamento delle condizioni di mercato tale da giustificare un utile di riferimento più elevato, tale margine di profitto è stato mantenuto.

(436)

Inoltre, i filati tagliati a umido, utilizzati come materiale di rinforzo come qualsiasi altro tipo del prodotto in esame, hanno una durata di conservazione limitata e costi di trasporto più elevati a causa del peso aggiuntivo dell'acqua contenuta (cfr. considerando 63). I filati tagliati a umido sono importati nell'Unione in quantità molto inferiori rispetto agli altri prodotti in fibra di vetro a filamento. Il margine di profitto di questo unico tipo di prodotto non è pertanto rappresentativo per il prodotto in esame.

(437)

La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'UE durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore cif medio ponderato all'importazione.

(438)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha sostenuto che i valori cif di 3 NCP presentavano alcune imprecisioni.

(439)

Previa verifica, la Commissione ha rettificato i corrispondenti valori cif con una conseguente lieve modifica dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per questo produttore esportatore.

(440)

Sono stati così determinati i livelli di eliminazione del pregiudizio riportati di seguito.

Società

Livello di eliminazione del pregiudizio

Jushi Group

24,8 %

Jiangsu Changhai Group

4,9 %

Chongqing Polycomp International Corporation

29,6 %

Altre società che hanno collaborato

26,1 %

(441)

Un utilizzatore ha sostenuto che tutti i dati sono rimasti invariati e che la Commissione potrebbe quindi giungere alla conclusione che si è aggravato l'asserito pregiudizio recato dalle importazioni dalla RPC soltanto applicando una differente metodologia di calcolo del margine di pregiudizio rispetto all'inchiesta iniziale.

(442)

I dati non sono rimasti invariati. Pertanto, applicando la metodologia dell'inchiesta iniziale, il calcolo dell'attuale margine di pregiudizio porta a un risultato differente per effetto del cambiamento dei dati impiegati, quali costi, prezzi e perdite.

(443)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore si è chiesto quali mutamenti della situazione giustifichino per il calcolo del margine di pregiudizio un calcolo basato sui NPC rispetto al semplice confronto dei prezzi medi effettuato nell'inchiesta iniziale.

(444)

La Commissione reputa la metodologia di base delle inchieste in corso identica a quella applicata nell'inchiesta precedente. È stato applicato il metodo del campionamento e qualsiasi confronto è stato effettuato tra elementi simili. Un calcolo del margine di pregiudizio basato sui NPC ha consentito un calcolo più accurato e dettagliato, ma questo non può essere considerato un cambiamento di metodo.

(445)

Lo stesso produttore esportatore ha affermato che i feltri in filati tagliati costituiti da filamenti di fibra di vetro fanno parte del prodotto in esame, ma che il calcolo del margine di pregiudizio non rispecchia i NCP per i feltri in filati tagliati. Il produttore esportatore si è domandato se i) i produttori dell'Unione non producevano più tali feltri in filati tagliati e ii) perché la Commissione non sembra aver avuto in passato alcuna difficoltà a trovare un sostituto per un determinato tipo di prodotto ai fini del calcolo del margine di pregiudizio anche se non vi era un'esatta corrispondenza in base all'NCP.

(446)

Nel prodotto in esame rientrano effettivamente i feltri in filati tagliati e alcuni produttori dell'Unione (o loro unità) producono tali feltri. I produttori dell'Unione inclusi nel campione producevano feltri dei tipi non importati dalla RPC durante il PI. Tuttavia, nel complesso, la corrispondenza a livello di NCP era elevata e non è stato necessario ricorrere a prodotti sostitutivi.

(447)

Lo stesso produttore esportatore si è chiesto i) perché è stata necessaria una rettifica di stadio commerciale e a chi i produttori dell'Unione vendono effettivamente i loro prodotti e ii) perché, per le vendite cinesi, non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo del margine di pregiudizio i costi di trasporto al magazzino e i costi di deposito nell'UE.

(448)

I produttori dell'Unione inclusi nel campione vendono prevalentemente direttamente agli utilizzatori finali. Ciò non avviene per gli esportatori cinesi inclusi nel campione: la maggior parte delle vendite viene effettuata tramite distributori o altri canali di vendita intermedi. Di conseguenza, al fine di rendere i prezzi più comparabili si è provveduto a portare tutte le vendite al livello di vendita agli utenti finali. In base alla metodologia standard, il calcolo dei margini di sottoquotazione tiene conto dei costi successivi all'importazione, mentre quello del margine di pregiudizio si basa sul valore cif delle vendite all'esportazione cinesi.

(449)

Il produttore esportatore si è stupito che il dazio antidumping in vigore non sia incluso nel margine di pregiudizio perché l'inclusione di tale dazio nel valore cif sarebbe coerente con la metodologia di sottoquotazione dei prezzi applicata.

(450)

Il margine di eliminazione del pregiudizio esposto nel presente regolamento rispecchia l'intero margine necessario per eliminare il pregiudizio. L'eventuale inclusione del margine antidumping in vigore nel margine di eliminazione del pregiudizio avrebbe permesso di ottenere solo un margine di eliminazione parziale.

(451)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunziante ha sostenuto che, essendo stato constatato che lo Jiangsu Changhai Group non ha collaborato pienamente all'inchiesta (cfr. sezione C.2.1), le informazioni relative al prezzo all'esportazione di tale gruppo non sono attendibili e, di conseguenza, non dovrebbero essere utilizzate nel calcolo del margine di pregiudizio. Il denunziante ha argomentato che il prezzo all'esportazione di tale gruppo potrebbe essere viziato qualora sia stato determinato sulla base dei costi di produzione della società che non hanno potuto essere stati adeguatamente verificati a causa della mancata piena collaborazione nel corso dell'inchiesta. Il prezzo all'esportazione di tale gruppo dovrebbe piuttosto essere stabilito sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(452)

Come precisato nel considerando 92, all'interno del gruppo, il prodotto in esame non è stato esportato dalla società che ha fornito informazioni fuorvianti ma solo da OCH. Quest'ultima, tuttavia, ha collaborato pienamente in entrambe le inchieste e ha fornito informazioni affidabili sul prezzo all'esportazione del gruppo (ad esempio, esibendo fatture che sono state verificate in loco dalla Commissione). La Commissione non ha pertanto motivo di mettere in dubbio il prezzo all'esportazione del gruppo. Il calcolo del margine di pregiudizio è stato effettuato sulla base del prezzo all'esportazione effettivo verificato (quale figura sulle fatture di vendita), a prescindere dal modo in cui esso è stato definito, se fondato sui costi di produzione della società Tianma o meno. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   Misure definitive

(453)

L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo con il riesame delle misure antidumping, limitatamente al pregiudizio. In considerazione del ricorso alla regola del dazio inferiore e del fatto che i margini di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe, a norma dell'articolo 15 del regolamento antisovvenzioni di base, istituire il dazio compensativo definitivo al livello dei margini di sovvenzione definitivi stabiliti e poi istituire un dazio antidumping definitivo fino al pertinente livello di eliminazione del pregiudizio.

(454)

Applicando questa metodologia e sulla base dei dati in questione, in particolare in considerazione del fatto che le misure sono limitate dal margine di pregiudizio, la Commissione ritiene che in questo caso non si abbia alcun «doppio conteggio».

(455)

Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio massimo applicabile alle società incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Il dazio previsto per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all'inchiesta.

(456)

Per gli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato elencati nell'allegato I, l'aliquota del dazio definitivo è fissata a livello della media ponderata delle aliquote stabilita per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione del gruppo a cui appartiene il produttore esportatore soggetto alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1.

(457)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore ha chiesto di ottenere un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, e di beneficiare di un calcolo del margine di dumping individuale.

(458)

Tuttavia, dato che il riesame intermedio parziale è limitato al pregiudizio, i margini di dumping definiti nella precedente inchiesta antidumping restano invariati. La richiesta di un margine di dumping individuale è stata pertanto respinta.

(459)

Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Esportatore cinese

Margine di dumping (stabilito nell'inchiesta iniziale)

Margine di sovvenzione

Livello di eliminazione del pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Jushi Group

29,7 %

10,3 %

24,8 %

10,3 %

14,5 %

Jiangsu Changhai Group

9,6 %

5,8 %

4,9 %

4,9 %

0 %

Chongqing Polycomp International Corporation

29,7 %

9,7 %

29,6 %

9,7 %

19,9 %

Altre società che hanno collaborato

29,7 %

10,2 %

26,1 %

10,2 %

15,9 %

Aliquote del dazio per tutte le altre società

 

 

 

10,3 %

19,9 %

(460)

L'aliquota del dazio antidumping e antisovvenzioni indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni delle presenti inchieste e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Tale aliquota non può applicarsi ai prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società espressamente citate; tali prodotti sono assoggettati all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(461)

Una società può chiedere l'applicazione dell'aliquota di dazio individuale in caso di successiva modifica della denominazione. La richiesta va trasmessa alla Commissione (45) e deve contenere tutte le pertinenti informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell'aliquota di dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(462)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per tutte le altre società dovrebbe essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

3.   Impegno

(463)

Un produttore esportatore cinese ha offerto un impegno in materia di prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. L'impegno offerto comprendeva prezzi minimi all'importazione per varie tipologie principali e sottotipologie del prodotto in esame.

(464)

La Commissione constata che il prodotto in esame presenta una grande varietà di tipi e di forme, con differenze di prezzo che variano fino al 700 %. È quindi elevato il rischio di compensazione incrociata. Anche all'interno di una stessa tipologia di prodotti, i prezzi possono variare fino al 550 % a seconda delle sottotipologie di prodotti. I vari prezzi minimi all'importazione proposti dal produttore esportatore cinese erano inoltre ben inferiori al prezzo non pregiudizievole e quindi non avrebbero potuto eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(465)

Alla luce di quanto precede non sarebbe stato possibile per i servizi doganali distinguere uno specifico prodotto al fine di determinare la sua appartenenza a una determinata categoria di prezzi minimi all'importazione, senza effettuare singole analisi per ogni importazione e il monitoraggio risulterebbe dunque molto oneroso, se non irrealizzabile.

(466)

La società esporta nell'Unione anche altri prodotti che non sono soggetti a misure. Esiste pertanto un rischio di compensazione se tali prodotti sono venduti agli stessi clienti. Alcuni dei suoi clienti nell'Unione sono società collegate che commerciano anche con altre società collegate extra UE. Tali complesse relazioni d'affari e commerciali creano ulteriori potenziali rischi di compensazione incrociata.

(467)

Alla luce di quanto precede, l'offerta di impegno è stata respinta.

(468)

Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio compensativo definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

4,9

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

B991

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

10,2

 

Tutte le altre società

10,3

A999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio è sostituito dal seguente.

1.

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

14,5

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

0

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

19,9

B991

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

15,9

 

Tutte le altre società

19,9

A999

3.

L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.

Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1).

(4)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese (GU C 362 del 12.12.2013, pag. 66).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 6).

(6)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese (GU C 371 del 18.12.2013, pag. 19).

(7)  Relazione dell'organo di appello, «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina», WT/DS397/AB/R, pag. 152.

(8)  Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1).

(9)  Avviso riguardante la decisione adottata dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio in data 28 luglio 2011 (GU C 86 del 23.3.2012, pag. 5).

(10)  3B Fibreglass SPRL, Owens Corning Fibreglass France e Johns Manville Slovakia a.s.

(11)  I filati tagliati (chopped strands) sono fili di vetro continui, tagliati della lunghezza desiderata, disponibili con una vasta gamma di trattamenti superficiali per assicurare la compatibilità con la maggior parte dei sistemi di resina. Possono essere a secco o a umido.

(12)  I rovings sono filati di vetro continui, accoppiati, non sottoposti a torcitura meccanica o ad avvolgimento, per formare un pacchetto cilindrico tubolare.

(13)  I feltri (mats) di filamenti sono filati tagliati o legati continui.

(14)  I rovings testurizzati sono rovings sbobinati da una bobina a un'altra che durante tale processo sono testurizzati/resi più voluminosi da una testurizzatrice, la quale soffia aria all'interno del filato.

(15)  Al punto 6 del capitolo XIV del repertorio dei settori per i quali sono incoraggiati gli investimenti esteri, i prodotti in fibra di vetro sono menzionati esplicitamente: «Fabbricazione di prodotti in fibra di vetro e di fibre di vetro speciali».

(16)  Capitolo II, articolo 5, delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale».

(17)  Capitolo III, articolo 17, delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale».

(18)  Il «terzo» bilancio certificato è datato 15 maggio 2014, mentre la visita di verifica presso la sede della società ha avuto luogo il 29-30 maggio 2014.

(19)  Decisione n. 40, articolo 17.

(20)  Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82) (articolo 18), la quale stabilisce che «lo Stato incoraggia gli istituti finanziari ad accendere ipoteche sui diritti di proprietà intellettuale, incentiva e istruisce tali istituti a sostenere le applicazioni dei progressi scientifici e tecnologici e lo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia attraverso la concessione di prestiti ecc. e incoraggia le compagnie di assicurazione a sviluppare prodotti assicurativi alla luce delle necessità di sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia».

(21)  Circolare della PBOC in materia di adeguamento dei tassi di interesse sui depositi e sui prestiti (Yinfa [2004] n. 251) («circolare n. 251»).

(22)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(23)  GU L 142 del 14.5.2014, pag. 32.

(24)  Articolo 34 della legge sulle banche commerciali.

(25)  «Forni di trafilatura di fibre di vetro del tipo E-glass […], sviluppo e produzione di fibre di vetro ad alte prestazioni e relativi prodotti».

(26)  Come spiegato nel considerando 89, per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(27)  Come spiegato nel considerando (89), per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(28)  Come spiegato nel considerando (89), per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, considerando 116.

(30)  George E. Peterson, «Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option», documento di lavoro della Banca mondiale 4043, 7 novembre 2006, documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to Chinàs Imbalances», aprile 2012, pag. 12.

(31)  Documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to Chinàs Imbalances», aprile 2012, pag. 12.

(32)  Come spiegato nel considerando 89, per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(33)  Come spiegato nel considerando 89, per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(34)  La banca dati della DG TRADE di cui all'articolo 14, paragrafo 6, contiene dati sulle importazioni dei prodotti sottoposti a misure o a inchieste antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi, a livello di codice TARIC a 10 cifre.

(35)  Decisione della Commissione del 7 settembre 1990 relativa alla chiusura della procedura di riesame delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America (GU L 283 del 16.10.1990, pag. 38).

(36)  Decisione della Commissione del 21 dicembre 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 62).

(37)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 6), considerando 64.

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 6), considerando 54.

(39)  Ycharts.com

(40)  Relazione del panel — Cina — Dazi antidumping definitivi su apparecchi di controllo a raggi X provenienti dall'Unione europea — WT/DS425/R, punto 7.247.

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23), considerando 319.

Regolamento (CE) n. 495/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che abroga il regolamento (CE) n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia (GU L 78 del 21.3.2002, pag. 1), considerando 12.

(42)  Regolamento (UE) n. 812/2010 della Commissione (GU L 243 del 16.9.2010, pag. 47), considerando 69.

(43)  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm

(44)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 15), considerando 136.

(45)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


ALLEGATO I

Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato:

Nome

Codice addizionale TARIC

Taishan Fiberglass Inc.;

PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd

B992

Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd

B993

Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd

B994

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Glasstex Fiberglass Materials Corp.

B996


ALLEGATO II

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura. La dichiarazione va redatta secondo lo schema seguente:

1.

Nome e posizione occupata dal responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

2.

La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i prodotti in fibra di vetro a filamento venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3.

Data e firma.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1380/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III, nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Per fugare qualsiasi dubbio in merito agli obblighi di acquirenti e produttori in relazione all'ultima campagna lattiera 2014/2015, nonché all'obbligo di riscuotere il prelievo sulle eccedenze dopo il 31 marzo 2015, è opportuno chiarire l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (3) facendo riferimento alle disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 595/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovuto dai produttori a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità dell'articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/83


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1381/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

76,1

EG

176,9

IL

69,8

MA

90,5

TN

241,9

TR

107,1

ZZ

127,1

0707 00 05

IL

241,9

TR

147,2

ZZ

194,6

0709 93 10

MA

80,1

TR

142,0

ZZ

111,1

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

57,7

UY

32,5

ZA

50,8

ZW

33,9

ZZ

46,5

0805 20 10

MA

69,1

ZZ

69,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

94,1

JM

161,9

MA

75,3

TR

76,6

ZZ

102,0

0805 50 10

TR

71,9

US

236,5

ZZ

154,2

0808 10 80

BR

59,0

CA

135,6

CL

80,3

NZ

90,6

US

99,6

ZA

54,1

ZZ

86,5

0808 30 90

CN

98,8

US

141,4

ZZ

120,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/86


DIRETTIVA 2014/112/UE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2014

che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i datori di lavoro e i lavoratori («parti sociali»), possono richiedere congiuntamente che gli accordi da essi conclusi a livello dell'Unione nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153 TFUE siano attuati in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

(2)

Con lettera del 10 dicembre 2007, la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE allo scopo di concludere un accordo a livello dell'Unione.

(3)

Il 15 febbraio 2012 l'EBU, l'ESO e l'ETF hanno concluso un accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne («accordo»).

(4)

L'accordo comprendeva una richiesta congiunta affinché l'accordo fosse attuato in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE.

(5)

Lo strumento appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva.

(6)

La Commissione ha informato della proposta il Parlamento europeo.

(7)

La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario e tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascun articolo dell'accordo.

(8)

Per contribuire a un quadro giuridico coerente in relazione all'organizzazione dell'orario di lavoro, l'attuazione della presente direttiva dovrebbe tenere conto della normativa dell'Unione in vigore e, dato il contenuto dell'accordo, in particolare della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tal direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, incluso quello dei lavoratori del trasporto per vie navigabili interne.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero poter affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le misure necessarie per garantire che gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti.

(10)

Ai fini dell'articolo 14 della direttiva 2003/88/CE, la presente direttiva e l'accordo ad essa accluso stabiliscono prescrizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili del trasporto per vie navigabili interne più specifiche di quelle di tale direttiva.

(11)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve eventuali normative dell'Unione che siano più specifiche o concedano un livello maggiore di protezione ai lavoratori mobili del trasporto per vie navigabili interne.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori coperti dall'accordo.

(13)

La presente direttiva e l'accordo ad essa accluso fissano norme minime; gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.

(14)

La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 31.

(15)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, che intende tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in un settore prevalentemente transfrontaliero, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

L'attuazione dell'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 151 TFUE.

(17)

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), l'inesistenza, in un determinato Stato membro, d'una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato membro dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva. Sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solamente in fatto, esigono che tutti gli Stati membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti. Un tale obbligo incombe agli Stati membri al fine di prevenire ogni modifica delle circostanze in essi esistenti in un determinato momento, e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nella Comunità, ivi compresi quelli degli Stati membri in cui una determinata attività prevista da una direttiva non esiste, conoscano, in ogni circostanza, in modo chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi. Secondo la giurisprudenza, la trasposizione di una direttiva non si impone solo laddove essa sia priva d'oggetto per ragioni geografiche. In tali casi gli Stati membri ne informano la Commissione.

(18)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso il 15 febbraio 2012 tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), che figura in allegato.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.

2.   L'attuazione della presente direttiva non può servire per nessun motivo da giustificazione per un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori da essa trattati. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano rispettate.

3.   L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

(2)  Si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2010 nella causa C-343/08, Commissione/Repubblica ceca (Raccolta 2010, pag. I-275).

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne

Considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, stabilisce prescrizioni minime generali che, ad eccezione degli ambiti menzionati all'articolo 20, paragrafo 1 (riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata del lavoro notturno), riguardano anche l'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Dato che le disposizioni di detta direttiva non tengono conto sufficientemente delle condizioni particolari di lavoro e di vita nel settore del trasporto per vie navigabili interne, sono necessarie prescrizioni più specifiche, in conformità all'articolo 14 della direttiva 2003/88/CE.

(2)

Queste prescrizioni più specifiche dovrebbero garantire un livello elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne.

(3)

Il trasporto per vie navigabili interne è un vettore del trasporto di dimensioni internazionali, caratterizzato principalmente da attività transfrontaliere sulla rete europea del trasporto per vie navigabili interne. Per questo motivo è opportuno promuovere condizioni simili sul mercato del lavoro del trasporto per vie navigabili interne ed impedire la concorrenza sleale basata sulle differenze delle legislazioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

(4)

L'Unione europea, vista l'importanza del settore dei trasporti per la competitività economica, si è fissata l'obiettivo di dare maggior peso a modi di trasporto a minore consumo energetico, più ecologici e più sicuri (1). Il trasporto per vie navigabili interne, come vettore del trasporto ecologico che dispone di capacità non ancora utilizzate, può contribuire in modo sostenibile a decongestionare il trasporto merci europeo su strada e ferrovia.

(5)

All'interno del settore l'organizzazione del lavoro è variabile. Il numero di lavoratori e l'orario di lavoro a bordo variano a seconda dell'organizzazione del lavoro, dell'impresa interessata, della zona di navigazione, della lunghezza del tragitto e delle dimensioni delle imbarcazioni. Alcune navi sono in continua navigazione, vale a dire 24 ore su 24, con un servizio a turni. Le imprese di medie dimensioni, invece, fanno navigare le loro navi generalmente 14 ore al giorno per cinque o sei giorni alla settimana. Nel settore del trasporto per vie navigabili interne, l'orario di lavoro dei lavoratori a bordo non può essere equiparato all'orario di esercizio di un'imbarcazione.

(6)

Una delle peculiarità del trasporto per vie navigabili interne risiede nella possibilità per i lavoratori di alloggiare o abitare a bordo delle navi su cui lavorano. Di conseguenza essi vi trascorrono solitamente anche il loro tempo di riposo. Molti lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne, in particolare quelli più distanti dal loro luogo di residenza, lavorano a bordo per più giorni consecutivi allo scopo di ridurre i giorni di viaggio e poter trascorrere così più giorni a casa o in un altro luogo di propria scelta. Il lavoratore con un ritmo di lavoro di 1:1, ad esempio, dispone dello stesso numero di giorni di lavoro e di riposo. Per tale motivo il numero di giorni di lavoro consecutivi a bordo e il numero di giorni di riposo possono essere proporzionalmente più elevati che in un'attività di lavoro svolta a terra.

(7)

Nel settore del trasporto per vie navigabili interne una parte considerevole dell'orario di lavoro medio è costituita da servizi di permanenza (ad esempio per le attese non pianificabili alle chiuse o durante il caricamento e lo scaricamento dell'imbarcazione) anche durante le ore notturne. I limiti massimi dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale possono pertanto essere fissati a livelli più elevati di quelli stabiliti dalla direttiva 2003/88/CE.

(8)

Allo stesso tempo occorre riconoscere che, nel trasporto per vie navigabili interne, influiscono sul carico di lavoro molteplici fattori quali il rumore, le vibrazioni e l'organizzazione dell'orario di lavoro. Ferme restando le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (2), per la protezione dei lavoratori sono previste visite mediche annuali al fine di tenere conto delle particolari condizioni di lavoro del settore della navigazione interna.

(9)

È opportuno tenere conto dell'impegno supplementare richiesto ai membri dell'equipaggio nelle ore notturne limitando la durata massima consentita del lavoro notturno e adottando forme appropriate di organizzazione del lavoro.

(10)

Nel settore del trasporto per vie navigabili interne non lavorano solo lavoratori dipendenti, ma anche lavoratori autonomi (3). Lo status di lavoratore autonomo viene stabilito in base alla legislazione nazionale corrispondente.

(11)

Le condizioni di lavoro e di vita sulle navi passeggeri differiscono da quelle delle altre navi destinate al trasporto per vie navigabili interne e giustificano quindi l'esistenza di disposizioni particolari. Le diversità dell'ambiente sociale e delle attività operative e il carattere stagionale di questo segmento del settore europeo del trasporto per vie navigabili interne si riflettono in una diversa organizzazione del lavoro.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 154 e l'articolo 155, paragrafo 2, le parti firmatarie presentano congiuntamente la richiesta di dare attuazione all'accordo concluso a livello dell'Unione in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Le parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.

Il presente accordo si applica ai lavoratori mobili che lavorano come membri del personale di navigazione (equipaggio) o con un'altra funzione (personale di bordo) a bordo di un'imbarcazione operante sul territorio nazionale di uno Stato membro nel settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne.

2.

Ai sensi del presente accordo gli operatori del trasporto per vie navigabili interne non sono considerati lavoratori, anche se hanno lo status di lavoratore nella propria impresa.

3.

Il presente accordo lascia impregiudicate le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione applicabili ai lavoratori mobili e alle persone indicate nell'articolo 1, paragrafo 2.

4.

Laddove esistano differenze tra il presente accordo e le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione per quanto riguarda i periodi di riposo dei lavoratori mobili, prevalgono le disposizioni che garantiscono una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5.

I lavoratori mobili che lavorano a bordo di un'imbarcazione operante sul territorio nazionale di uno Stato membro al di fuori del settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne e le cui condizioni di lavoro sono disciplinate dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sotto forma di contratti collettivi possono essere inclusi nel campo di applicazione del presente accordo, previa consultazione e approvazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, nella misura in cui le disposizioni del presente accordo risultino più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)   «imbarcazione»: una nave o un galleggiante;

b)   «nave passeggeri»: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata, costruita e attrezzata per trasportare più di 12 passeggeri;

c)   «orario di lavoro»: il tempo in cui il lavoratore, per incarico del datore di lavoro o di un suo rappresentante, è assegnato a un lavoro o deve tenersi a disposizione per un lavoro (servizio di permanenza) a bordo dell'imbarcazione o per l'imbarcazione;

d)   «periodo di riposo»: il tempo non compreso nell'orario di lavoro; il termine comprende i periodi di riposo durante la navigazione, sull'imbarcazione all'ormeggio e a terra. Non comprende le pause di breve durata (fino a 15 minuti);

e)   «giorno di riposo»: un periodo ininterrotto di riposo di 24 ore che il lavoratore trascorre in un luogo di propria scelta;

f)   «operatore del trasporto per vie navigabili interne»: qualsiasi persona che gestisca per proprio conto, a scopo di lucro, imbarcazioni per il trasporto su vie navigabili interne;

g)   «piano di servizio»: il piano dei giorni di lavoro e di riposo presentato dal datore di lavoro al lavoratore prima che inizi il lavoro;

h)   «periodo notturno»: il periodo tra le ore 23:00 e le ore 06:00;

i)   «lavoratore notturno»:

aa)

ogni lavoratore che svolga abitualmente durante il periodo notturno almeno tre ore del suo orario di lavoro giornaliero;

bb)

ogni lavoratore che svolga eventualmente durante il periodo notturno un certo numero di ore del suo orario di lavoro annuale, fissato dal rispettivo Stato membro:

aaa)

previa consultazione delle parti sociali, in base alla legislazione dei singoli paesi,

oppure

bbb)

con contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale;

j)   «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito in un piano di lavoro a turni;

k)   «personale di bordo»: il personale come definito all'allegato II, articolo 1.01, punto 103, della direttiva 2006/87/CE (4);

l)   «lavoratore mobile»: ogni lavoratore facente parte del personale viaggiante al servizio di un'impresa che trasporta passeggeri o merci sulle vie navigabili interne; i riferimenti ai «lavoratori» nel presente accordo vanno interpretati nello stesso senso;

m)   «stagione»: un periodo non superiore a 9 mesi consecutivi su un periodo di 12 mesi, in cui le attività sono legate a un particolare periodo dell'anno a causa di fattori esterni quali le condizioni atmosferiche o la domanda turistica.

Articolo 3

Orario di lavoro e periodo di riferimento

1.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, la durata dell'orario di lavoro giornaliero è di norma di otto ore.

2.

L'orario di lavoro può essere prolungato in conformità all'articolo 4, a condizione che non sia superata una media di 48 ore settimanali su un periodo di 12 mesi (periodo di riferimento).

3.

L'orario di lavoro massimo durante il periodo di riferimento è di 2 304 ore (base di calcolo: 52 settimane, meno un periodo minimo di quattro settimane di ferie, moltiplicate per 48 ore). I periodi di ferie annuali retribuite e i periodi di malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri per il calcolo della media. Vengono detratti anche i periodi di riposo dovuti che derivano dai giorni festivi legali.

4.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo di riferimento, l'orario di lavoro massimo consentito è calcolato pro rata temporis.

Articolo 4

Orario di lavoro giornaliero e settimanale

1.

L'orario di lavoro non può essere superiore a:

a)

14 ore per ogni periodo di 24 ore, e

b)

84 ore per ogni periodo di sette giorni.

2.

Se, in base al piano di servizio, il numero di giorni di lavoro è superiore ai giorni di riposo, non può essere superato un orario di lavoro medio di 72 ore settimanali in quattro mesi.

Articolo 5

Giorni di lavoro e di riposo

1.

I giorni di lavoro consecutivi possono essere al massimo 31.

2.

Se il piano di servizio prevede un numero massimo di giorni di lavoro uguale al numero dei giorni di riposo, i giorni di lavoro consecutivi devono essere seguiti immediatamente da un numero uguale di giorni di riposo consecutivi. Sono consentite deroghe al numero di giorni di riposo consecutivi da concedere immediatamente, a condizione che:

a)

non sia superato il numero massimo di 31 giorni di lavoro consecutivi,

b)

il numero minimo di giorni di riposo consecutivi indicato al paragrafo 3, lettere a), b) o c), sia concesso immediatamente dopo i giorni di lavoro consecutivi effettuati, e

c)

il periodo di giorni di lavoro prolungato o scambiato sia compensato nel corso del periodo di riferimento.

3.

Se il piano di servizio prevede un numero di giorni di lavoro superiore a quello dei giorni di riposo, il numero minimo di giorni di riposo consecutivi immediatamente successivi ai giorni di lavoro consecutivi è fissato come segue:

a)

dal 1o al 10o giorno di lavoro consecutivo: 0,2 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro consecutivo (per esempio 10 giorni di lavoro consecutivi = 2 giorni di riposo);

b)

dall'11o al 20o giorno di lavoro consecutivo: 0,3 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro consecutivo (per esempio 20 giorni di lavoro consecutivi = 5 giorni di riposo);

c)

dal 21o al 31o giorno di lavoro consecutivo: 0,4 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro consecutivo (per esempio 31 giorni di lavoro consecutivi = 9,4 giorni di riposo).

I giorni parziali di riposo sono sommati, in questo calcolo, al numero minimo di giorni di riposo consecutivi e possono essere concessi solo come giorni interi.

Articolo 6

Lavoro stagionale a bordo delle navi passeggeri

In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente accordo, le seguenti disposizioni possono essere applicate a tutti i lavoratori che svolgono un lavoro stagionale a bordo di una nave passeggeri.

1.

L'orario di lavoro non può essere superiore a:

a)

12 ore per ogni periodo di 24 ore, e

b)

72 ore per ogni periodo di sette giorni.

2.

Il lavoratore ha diritto a 0,2 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro. Per ogni periodo di 31 giorni deve fruire di almeno due giorni di riposo effettivi. Le modalità di concessione dei restanti giorni di riposo sono stabilite di comune accordo.

3.

Prendendo in considerazione il paragrafo precedente e l'articolo 3, paragrafo 4, la concessione dei giorni di riposo e l'osservanza dell'orario di lavoro medio di 48 ore di cui all'articolo 3 sono disciplinati da contratti collettivi o da accordi tra le parti sociali o, in mancanza di tali accordi, dalla legislazione nazionale.

Articolo 7

Periodi di riposo

I lavoratori beneficiano di periodi di riposo regolari e abbastanza lunghi e continuativi, la cui durata viene indicata in unità di tempo, per evitare che, a causa della stanchezza o di un ritmo di lavoro irregolare, mettano in pericolo se stessi, i loro colleghi o altre persone oppure che subiscano danni alla salute a breve o a lungo termine.

I periodi di riposo non possono essere inferiori a:

a)

10 ore per ogni periodo di 24 ore, di cui almeno sei ore di riposo ininterrotto, e

b)

84 ore per ogni periodo di sette giorni.

Articolo 8

Pause

I lavoratori che svolgono più di sei ore di lavoro giornaliere beneficiano di una pausa, la cui durata e le cui modalità sono stabilite da contratti collettivi o da accordi tra le parti sociali o, in mancanza di tali accordi, dalla legislazione nazionale.

Articolo 9

Orario di lavoro massimo durante il periodo notturno

Per una durata del lavoro notturno di sette ore, l'orario di lavoro massimo settimanale durante il periodo notturno è fissato a 42 ore per periodo di sette giorni.

Articolo 10

Ferie annuali

Tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane o di una durata proporzionale per i periodi lavorativi inferiori a un anno, di cui fruiscono alle condizioni e nei modi previsti dalla legislazione e/o prassi nazionali.

Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, fuorché in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 11

Protezione dei minori

1.

Per i lavoratori di età inferiore a 18 anni si applicano le disposizioni della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (5).

2.

In via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare, con un atto legislativo o una disposizione regolamentare, il lavoro dei giovani di età superiore a 16 anni che non sono più soggetti all'obbligo scolastico a tempo pieno secondo la legislazione nazionale, nel periodo in cui la direttiva 94/33/CE vieta il lavoro notturno, se ciò è necessario per raggiungere un obiettivo di formazione durante un corso riconosciuto e a condizione che sia loro concesso un adeguato periodo di riposo compensativo e che non vengano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 94/33/CE.

Articolo 12

Verifiche

1.

Per poter verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 13, l'orario di lavoro e i periodi di riposo giornalieri di ciascun lavoratore sono annotati in un registro.

2.

Il registro è conservato a bordo almeno fino al termine del periodo di riferimento.

3.

I dati registrati sono verificati e confermati congiuntamente dal datore di lavoro o un suo rappresentante e dal lavoratore a intervalli adeguati (al massimo entro la fine del mese successivo).

4.

I dati registrati contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome della nave,

b)

il nome del lavoratore,

c)

il nome del conduttore responsabile della nave,

d)

la data,

e)

il giorno di lavoro o di riposo,

f)

l'inizio e la fine dell'orario di lavoro o del periodo di riposo giornalieri.

5.

I lavoratori ricevono una copia dei dati registrati approvati che li riguardano e la conservano per un anno.

Articolo 13

Situazioni di emergenza

1.

Il conduttore di una nave o il suo rappresentante hanno il diritto di esigere che il lavoratore effettui le ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza immediata dell'imbarcazione, delle persone a bordo o del carico o a prestare soccorso ad altre navi o a persone in pericolo.

2.

Conformemente al paragrafo 1, il conduttore di una nave o il suo rappresentante possono esigere da un lavoratore che effettui in qualsiasi momento le ore di lavoro necessarie, fino al ritorno a una situazione normale.

3.

Dopo il ritorno a una situazione normale, il conduttore della nave o il suo rappresentante concedono, non appena possibile, un periodo di riposo sufficiente a tutti i lavoratori che hanno lavorato durante il periodo di riposo previsto.

Articolo 14

Controllo sanitario

1.

Tutti i lavoratori hanno diritto a un controllo sanitario annuale gratuito. Durante le visite mediche va prestata particolare attenzione a sintomi o condizioni che potrebbero essere dovuti a un lavoro a bordo con periodi di riposo giornalieri minimi e/o giorni di riposo minimi secondo gli articoli 5 e 6.

2.

I lavoratori notturni con problemi di salute derivanti dal lavoro notturno vengono trasferiti, per quanto possibile, a un posto di lavoro diurno adatto a loro.

3.

La visita medica gratuita è soggetta al segreto professionale.

4.

La visita medica gratuita può essere effettuata nell'ambito del sistema sanitario pubblico.

Articolo 15

Protezione della sicurezza e della salute

1.

I lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficiano, per quanto riguarda la sicurezza e la salute, di un livello di protezione conforme al tipo di lavoro che svolgono.

2.

I servizi o i mezzi appropriati di protezione e di prevenzione impiegati per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni corrispondono a quelli impiegati per gli altri lavoratori e sono sempre disponibili.

Articolo 16

Ritmo di lavoro

Il datore di lavoro che prevede di organizzare il lavoro secondo un certo ritmo tiene conto del principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano, segnatamente per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro.

Articolo 17

Disposizioni finali

1.   Disposizioni più favorevoli

Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di:

a)

mantenere o emanare disposizioni legislative o regolamentari, oppure

b)

promuovere o autorizzare l'applicazione di contratti collettivi o di accordi tra le parti sociali

che siano più favorevoli per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori rispetto alle disposizioni del presente accordo.

2.   Clausola di non regressione

L'attuazione del presente accordo non può servire per nessun motivo da giustificazione per un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori contemplati nel presente accordo.

3.   Seguito dell'accordo

Le parti sociali verificano l'attuazione e l'applicazione del presente accordo in seno al comitato di dialogo settoriale per la navigazione interna, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla medicina del lavoro.

4.   Riesame

Le parti sociali riesaminano le disposizioni di cui sopra due anni dopo la scadenza del termine di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio che attua il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

European Barge Union (EBU)

Organizzazione europea dei capitani (ESO)

Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)


(1)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne «Naiades», COM(2006) 6 definitivo del 17.1.2006.

(2)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(3)  Cfr. comunicazione della Commissione COM(2010) 373 definitivo del 13.7.2010: Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi, sezione 1.1.

(4)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pagg. 1-260).

(5)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.


DECISIONI

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/96


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato economico e sociale europeo

(2014/942/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Göke FRERICHS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Gerhard HANDKE, Generaldirektor des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, DienstleistungenBGA, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETI


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/97


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2014

relativa alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico

(2014/943/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è entrato in vigore il 19 agosto 2014.

(2)

Al fine di garantire un processo decisionale rapido ed efficace in materia di risoluzione, è necessario che il Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 («Comitato») si configuri come agenzia specifica dell'Unione con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti.

(3)

È opportuno che la composizione del Comitato tenga adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione. Alla luce dei compiti del Comitato, si dovrebbero nominare un presidente, un vicepresidente e altri quattro membri a tempo pieno del Comitato.

(4)

A norma dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del primo presidente del Comitato nominato dopo l'entrata in vigore di tale regolamento è di tre anni, rinnovabile una volta per un periodo di cinque anni. A norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del vicepresidente e degli altri quattro membri a tempo pieno del Comitato ha una durata di cinque anni.

(5)

Il 19 novembre 2014 la Commissione ha fornito al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e di altri quattro membri a tempo pieno del Comitato, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014. Il 5 dicembre 2014 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e di altri quattro membri a tempo pieno del comitato. Il 16 dicembre 2014 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È nominato membro a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico per un mandato di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione la seguente personalità:

 

Signora Elke KÖNIG, presidente.

2.   Sono nominati membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico per un mandato di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione le seguenti personalità:

Signor Timo LÖYTTYNIEMI, vicepresidente

Signor Mauro GRANDE, Direttore per la strategia e il coordinamento delle politiche

Signor Antonio CARRASCOSA, Direttore per la pianificazione della risoluzione delle crisi

Signora Joanne KELLERMANN, Direttore per la pianificazione della risoluzione delle crisi

Signor Dominique LABOUREIX, Direttore per la pianificazione della risoluzione delle crisi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/99


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2014

relativa all'aiuto di Stato S.A.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 e NN 32/10) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di SO.G.A.S. — Società per la gestione dell'aeroporto dello Stretto

[notificata con il numero C(2014) 3571]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/944/EU)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 27 ottobre 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione della Regione Calabria di concedere aiuti sotto forma di conferimenti di capitale a copertura delle perdite finanziarie subite nel 2004 e nel 2005 da SO.G.A.S. SpA — Società per la Gestione dell'Aeroporto dello Stretto (di seguito «SO.G.A.S.» o «il beneficiario») che gestisce l'aeroporto di Reggio Calabria.

(2)

Nel corso dell'esame preliminare la Commissione è venuta a conoscenza dell'esistenza di altre misure di sostegno a favore dello stesso beneficiario che potevano costituire aiuti di Stato illegittimi. Tali misure sono state incluse nelle indagini della Commissione.

(3)

Essendo stata informata del fatto che il contributo statale era stato in realtà concesso prima che essa potesse valutarne la compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha registrato il caso come aiuto non notificato con il numero NN 32/10.

(4)

La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni sulla misura notificata con lettere del 27 novembre 2008, del 23 febbraio 2009 e del 19 maggio 2009, a cui l'Italia ha risposto il 14 gennaio 2009, il 26 marzo 2009 e il 9 ottobre 2009.

(5)

Con lettera del 20 luglio 2010 la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare un procedimento d'indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE riguardo alle misure di aiuto concesse a SO.G.A.S. (di seguito «decisione di avvio del procedimento»).

(6)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(7)

Con lettera del 19 novembre 2010 il beneficiario ha presentato osservazioni riguardo alla decisione di avvio del procedimento. Il 20 dicembre 2010 la Commissione ha inoltrato tali osservazioni alle autorità italiane, dando loro l'opportunità di commentarle. Il 29 aprile 2011, a seguito di un sollecito della Commissione dell'8 marzo 2011, sono pervenute le osservazioni dell'Italia. La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni dagli interessati.

(8)

Le autorità italiane hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettere del 23 settembre 2010 e del 15 dicembre 2010.

(9)

Con lettera del 30 marzo 2012 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni sulle misure in esame, fornite successivamente dalle autorità italiane con lettera del 30 aprile 2012.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.1.   Beneficiario

(10)

Il beneficiario delle misure è la società di gestione dell'Aeroporto di Reggio Calabria, SO.G.A.S.

(11)

SO.G.A.S. è una società di capitali di diritto italiano, costituita nel marzo 1981 e interamente detenuta da enti pubblici.

(12)

Il volume di traffico gestito dall'aeroporto è passato dai 272 859 passeggeri del 2004 ai 571 694 passeggeri del 2012 (3).

2.2.   Le misure contestate

(13)

La misura notificata dall'Italia riguarda il conferimento di capitale di 1 824 964 EUR effettuato dalla Regione Calabria a copertura delle perdite subite da SO.G.A.S. nel 2004 e nel 2005.

(14)

Nel giugno 2005 e 2006, i soci pubblici di SO.G.A.S. hanno deciso di ripianare le perdite subite dalla società di gestione aeroportuale (rispettivamente, 1 392 900 EUR e 2 257 028 EUR) nei due anni precedenti, mediante conferimenti di capitale proporzionali. All'epoca, la Regione Calabria deteneva il 50 % del capitale, mentre il resto delle azioni era detenuto dal Comune di Reggio Calabria, dalla Provincia di Reggio Calabria, dalla Provincia di Messina, dal Comune di Messina, dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e dalla Camera di Commercio di Messina.

(15)

In base alle informazioni di cui disponeva la Commissione al momento dell'adozione della decisione di avvio del procedimento, la Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Messina, il Comune di Reggio Calabria e la Camera di Commercio di Messina avevano già effettuato i conferimenti di capitale proporzionali.

(16)

Nel 2006 la società di gestione aeroportuale ha registrato ulteriori perdite per 6 018 982 EUR. Nel dicembre 2007 gli azionisti di SO.G.A.S. hanno deciso di convertire le riserve della società in capitale proprio e di effettuare una riduzione del capitale sociale per coprire le restanti perdite. Il capitale così determinato risultava tuttavia inferiore al minimo prescritto dalla normativa italiana per le società di gestione degli scali aeroportuali. Gli azionisti di SO.G.A.S. hanno pertanto deliberato di aumentare il capitale sociale di 2 742 919 EUR per riportarlo a livelli conformi agli obblighi di legge. L'aumento di capitale è stato realizzato mediante la conversione di obbligazioni in precedenza sottoscritte da alcuni degli azionisti di SO.G.A.S., per un totale di 2 742 919 EUR. Poiché la Regione Calabria non faceva parte degli azionisti che detenevano tali obbligazioni convertibili, la sua partecipazione al capitale della società è scesa dal 50 % al 6,74 %.

2.3.   Autorità che concede l'aiuto

(17)

La Regione Calabria è l'autorità concedente per quanto riguarda le misure di cui trattasi.

(18)

Come già chiarito sopra, anche la Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, la Provincia di Messina, il Comune di Messina, la Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Camera di Commercio di Messina hanno concesso a SO.G.A.S. fondi pubblici mediante conferimenti di capitale proporzionali destinati a coprire le perdite registrate nel 2004, nel 2005 e nel 2006 e a riportare il capitale sociale ai livelli conformi agli obblighi di legge.

2.4.   Bilancio

(19)

Le autorità italiane hanno notificato il conferimento di capitale di 1 824 964 EUR corrispondente alla partecipazione della Regione Calabria al capitale di SO.G.A.S., come deliberato rispettivamente nel giugno 2005 e 2006. Inoltre, come già sottolineato, perdite pari a 1 824 964 EUR erano state appianate dagli altri azionisti pubblici. Un ulteriore conferimento di capitale di 2 742 919 EUR è stato effettuato nel dicembre 2007.

(20)

La dotazione complessiva delle misure in esame ammonta pertanto a 6 392 847 EUR.

2.5.   Procedimenti giudiziari nazionali

(21)

Poiché la Regione Calabria aveva deciso di non effettuare i conferimenti di capitale deliberati dagli azionisti nel giugno 2005 e 2006 prima di una decisione di autorizzazione della Commissione, SO.G.A.S. è ricorsa in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Il Tribunale si è espresso a favore di SO.G.A.S. e l'opposizione della Regione è stata respinta nel maggio 2009.

(22)

Pur riconoscendo la competenza della Commissione a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, il giudice italiano ha ritenuto che rientrasse nelle competenze dei giudici nazionali decidere se una misura di aiuto costituisca o meno aiuto di Stato. Il giudice ha statuito che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico non fosse da considerarsi aiuto di Stato nella misura in cui detto finanziamento non era atto a distorcere la concorrenza, né a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Il giudice ha inoltre osservato che il principio dell'investitore operante in economia di mercato sarebbe stato soddisfatto nel caso di specie nella misura in cui, a prescindere dalle perdite subite nel 2004 e nel 2005, all'epoca della concessione dell'aiuto esistevano ragionevoli prospettive di redditività a lungo termine.

(23)

La Regione ha presentato opposizione contro la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria eccependo che la misura costituiva aiuto di Stato e pertanto non potesse essere attuata prima dell'adozione di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione. Nel dicembre 2009 le autorità italiane hanno informato la Commissione che l'opposizione era stata respinta e che non avevano altri mezzi procedurali per contrastare la concessione del contributo pubblico a SO.G.A.S.

3.   MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(24)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha considerato, in via preliminare, che sia i conferimenti proporzionali della Regione e degli altri azionisti pubblici a copertura delle perdite subite nel 2004 e nel 2005, sia i conferimenti di capitale deliberati dagli azionisti SO.G.A.S. nel dicembre 2007 si configurassero come aiuti di Stato per i seguenti motivi:

a)

consistevano in un trasferimento di fondi da una serie di autorità regionali e locali, ossia Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Provincia di Messina e Comune di Messina e, da enti locali autonomi di diritto pubblico, quali la Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Camera di Commercio di Messina, a SO.G.A.S. e pertanto riguardavano risorse pubbliche ed erano imputabili allo Stato;

b)

non rispettavano il principio dell'investitore operante in economia di mercato e pertanto concedevano un vantaggio selettivo a SO.G.A.S.;

c)

erano atti a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri.

(25)

La Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che le misure contestate fossero incompatibili con il mercato interno. Innanzitutto, la Commissione ha osservato che l'Italia aveva espressamente dichiarato che SO.G.A.S. non era gravata da oneri di servizio pubblico di interesse generale («SIEG»). In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che, come confermato dalle autorità italiane, le misure non si riferivano ad alcun investimento specifico dell'aeroporto e ha pertanto ritenuto, in via preliminare, che la compatibilità delle misure non potesse essere valutata in base ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (4) (di seguito «gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005»). In terzo luogo le autorità italiane, pur asserendo che SO.G.A.S. era in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito «gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione») (5), hanno specificato che le misure notificate non facevano parte di un piano di ristrutturazione e che non esisteva in effetti alcun piano di questo tipo. Infine, la Commissione ha ritenuto che le misure non fossero compatibili con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (di seguito «gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale») (6) che forniscono il quadro per la valutazione degli aiuti concessi in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE.

(26)

Per quanto concerne le azioni proposte dianzi al giudice nazionale contro il rifiuto della Regione di versare il proprio contributo proporzionale prima dell'autorizzazione della Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto che, data la supremazia del diritto dell'Unione sul diritto nazionale e fintanto che la notifica non fosse stata formalmente ritirata, l'Italia avesse l'obbligo di conformarsi alla clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha ritenuto che la posizione adottata dai giudici nazionali avrebbe dovuto pertanto essere disattesa e che le autorità italiane non avrebbero dovuto dare esecuzione alla misura notificata fintantoché fosse pendente il procedimento sull'aiuto di Stato, in virtù del primato dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

4.   OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI INTERESSATI

(27)

La Commissione ha ricevuto osservazioni solo dal beneficiario SO.G.A.S, che supportano e integrano le argomentazioni presentate delle autorità italiane nel corso del procedimento d'indagine formale.

4.1.   Esistenza di un aiuto

(28)

Il beneficiario sostiene che le misure in esame non rappresentino un aiuto di Stato, poiché non risultano soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Più specificatamente, il beneficiario asserisce che la misura: i) non incide sugli scambi degli Stati membri o, in alternativa, ii) non concede un vantaggio economico selettivo a SO.G.A.S. e iii) non falsa, né minaccia di falsare la concorrenza.

(29)

SO.G.A.S. afferma che le misure contestate sono state concesse alle normali condizioni di mercato e sono pertanto compatibili con il principio dell'investitore operante in economia di mercato. La società sostiene inoltre che le misure sono compatibili con gli articoli 2446 e 2447 del codice civile italiano, che obbligano i soci di una società per azioni che abbia registrato perdite superiori ad un terzo del capitale a coprire tali perdite al fine di evitare la liquidazione della società. Inoltre, la mancata copertura delle perdite della società di gestione aeroportuale da parte dei soci avrebbe causato la revoca (ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521) della gestione parziale dell'aeroporto dello Stretto concessa a SO.G.A.S. in base all'articolo 17 D.L. 67/1997, e la definitiva impossibilità per la società di ottenere la concessione della gestione totale, per la quale era stata presentata istanza al ministero dei Trasporti. Sarebbe quindi ragionevole ritenere che anche un socio privato, posto di fronte a tale alternativa, avrebbe agito allo stesso modo per incrementare il valore della propria partecipazione.

(30)

Il beneficiario ha ricordato che il Tribunale di Reggio Calabria aveva commissionato una valutazione indipendente della società nel giugno 2008 e che il valore della società era stato stimato all'interno di un intervallo compreso tra 12 000 000 EUR e 17 000 000 EUR.

(31)

Al fine di evidenziare le prospettive di redditività della società, il beneficiario ha presentato alla Commissione un piano industriale e finanziario predisposto a ottobre 2008 da un consulente esterno per conto di SO.G.A.S. che ipotizzava il ripristino della redditività della società nel 2013.

(32)

SO.G.A.S. ha inoltre spiegato che a luglio 2007 è stato pubblicato un bando di gara per la privatizzazione parziale del proprio capitale sociale. In tale contesto, un'associazione temporanea di imprese (ATI) italo-argentina ha presentato un'offerta per l'acquisto del 35 % del capitale sociale di SO.G.A.S. Tale offerta è stata ritenuta economicamente svantaggiosa dai soci di SO.G.A.S. A marzo 2010 è stato pubblicato un nuovo bando di gara per l'acquisto del 35 % delle azioni di SO.G.A.S. Stando alla SO.G.A.S., le due manifestazioni di interesse ricevute in risposta al nuovo bando dimostrerebbero, unitamente all'offerta iniziale dell'ATI, che in questo caso il principio dell'investitore operante in economia di mercato è stato rispettato.

(33)

Inoltre, il beneficiario ritiene erronea l'osservazione della Commissione secondo la quale i passeggeri che utilizzano l'aeroporto dello Stretto possono, a seconda del proprio luogo di residenza, utilizzare in alternativa gli aeroporti di Catania, Lamezia Terme e Crotone e che pertanto le misure impugnate sono potenzialmente atte a falsare la concorrenza a livello di società di gestione aeroportuale.

(34)

Innanzitutto, l'aeroporto dello Stretto e gli aeroporti di Catania, Lamezia Terme e Crotone sono aeroporti regionali destinati ai voli diretti, i cui bacini d'utenza non si sovrappongono; inoltre, l'aeroporto dello Stretto non è in concorrenza con nessun altro aeroporto italiano o dell'Unione. L'insieme delle specificità geografiche e infrastrutturali della Regione Calabria escluderebbe qualsiasi potenziale sovrapposizione del bacino d'utenza dell'aeroporto dello Stretto con quello degli altri aeroporti italiani limitrofi. L'aeroporto di Lamezia Terme dista più di 130 km, con un tempo medio di percorrenza in automobile di circa un'ora dall'aeroporto dello Stretto. Non esistono collegamenti diretti ad alta velocità tra l'aeroporto dello Stretto e quello di Crotone, situati a una distanza di circa tre ore. L'aeroporto di Catania è situato in un'altra regione geografica, a oltre 130 km e con tempi medi di percorrenza in automobile di circa un'ora e trenta/quaranta minuti.

(35)

A tale riguardo, SO.G.A.S. ha fornito una tabella che riporta i coefficienti di correlazione fra il flusso di passeggeri in arrivo all'aeroporto dello Stretto e quelli degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Catania. La tabella mostra che i passeggeri dell'aeroporto dello Stretto costituiscono una nuova componente di traffico regionale. Pertanto, l'eventuale chiusura dell'aeroporto comporterebbe la perdita di parte della domanda di servizi di trasporto aereo piuttosto che la sua redistribuzione tra gli altri aeroporti. SO.G.A.S. ha inoltre presentato una tabella che mostra che le misure in esame hanno effettivamente creato una nuova domanda di servizi di trasporto aereo nell'area, producendo vantaggi positivi sia per le compagnie aeree che desiderano effettuare nuovi collegamenti tra l'aeroporto dello Stretto e altri aeroporti nazionali e dell'Unione, sia per altri aeroporti che devono far fronte ad una domanda crescente.

(36)

SO.G.A.S. ha inoltre respinto la valutazione preliminare della Commissione secondo cui le misure potrebbero falsare la concorrenza tra le linee aeree. Il beneficiario ha osservato che in questo caso il finanziamento pubblico non è stato trasferito ad alcuna compagnia aerea sotto forma di tasse di atterraggio più basse o agevolazioni di altro tipo. Le tasse di atterraggio e altre condizioni di esercizio dell'aeroporto sono fissate dall'autorità pubblica competente senza alcun margine di discrezionalità per la società di gestione aeroportuale. Infine, il beneficiario ha sostenuto che l'aeroporto dello Stretto era servito prevalentemente da Alitalia (che forniva sei voli su un totale giornaliero di otto) e che nulla lasciava intendere che i vettori charter e low cost fossero interessati a effettuare nuovi collegamenti in partenza dall'aeroporto dello Stretto.

(37)

SO.G.A.S. ha concluso affermando che, nella valutazione degli effetti della misura sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, la Commissione avrebbe dovuto tenere maggiormente conto delle circostanze specifiche del caso ed escludere che la misura costituisse un aiuto di Stato.

4.2.   Compatibilità dell'aiuto

(38)

Per quanto concerne la compatibilità della misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE, SO.G.A.S. ha sottolineato che il finanziamento pubblico in esame era finalizzato al mantenimento in esercizio della società di gestione aeroportuale e allo sviluppo di talune attività economiche. Questo obiettivo sarebbe giustificato dal fatto che gli aeroporti di piccole dimensioni generalmente non sono in grado di generare entrate sufficienti per coprire tutti i costi necessari a garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l'aeroporto dello Stretto, in considerazione delle proprie caratteristiche infrastrutturali e delle conseguenti restrizioni imposte dall'ENAC (7), difficilmente potrebbe ospitare compagnie aeree charter e low cost.

(39)

In particolare, in base ai parametri dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), l'aeroporto dello Stretto si qualifica come aeroporto di II livello. La classificazione effettuata dall'ENAC è basata sulle dimensioni delle infrastrutture piuttosto che sui volumi di traffico passeggeri e obbliga gli aeroporti con bassi livelli di traffico a sostenere gli stessi costi sostenuti per il rispetto delle norme di sicurezza da aeroporti con oltre un milione di passeggeri annui.

(40)

Senza il finanziamento pubblico in esame, l'aeroporto sarebbe stato costretto a uscire dal mercato con conseguenze negative a livello regionale sulla mobilità dei residenti. Ciò avrebbe altresì privato i soci di ogni possibilità di ritorno sull'investimento.

(41)

Infine, o in subordine, SO.G.A.S. sostiene che, essendo la decisione 2005/842/CE della Commissione (8) applicabile al presente caso, le misure contestate possono comunque essere ritenute compatibili con il mercato interno ed esentate dall'obbligo di notificazione.

(42)

SO.G.A.S. ha affermato che poiché il traffico annuale dell'aeroporto non superava il milione di passeggeri nel periodo di riferimento, la sua gestione complessiva rappresentava un SIEG a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2005/842/CE. Inoltre, SO.G.A.S. ha spiegato che ai sensi del D.L. n. 250 del 25 luglio 1997, gli enti pubblici locali possono mantenere partecipazioni soltanto in quelle società di capitali che producono servizi di interesse generale. SO.G.A.S. è sempre stata detenuta da enti pubblici locali calabresi e messinesi, il che dimostrerebbe presumibilmente la natura di SIEG riconosciuta alla gestione dell'aeroporto. Al fine di dimostrare che la gestione dell'aeroporto si configura come SIEG, SO.G.A.S. ha presentato alla Commissione le determinazioni del 27 luglio 2010 e del 19 giugno 2010 del Comune di Reggio Calabria facenti riferimento all'importanza dei servizi dell'aeroporto a livello regionale.

(43)

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico sarebbe limitata all'appianamento delle perdite subite dalla società di gestione aeroportuale per la fornitura del SIEG e sarebbe dunque conforme ai principi di necessità e proporzionalità previsti dall'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2005/842/CE. Quanto alla mancanza di un atto che incarichi effettivamente la società di gestione aeroportuale della prestazione del SIEG, SO.G.A.S. ha proposto la stesura di una bozza di convenzione, così da fugare qualsivoglia dubbio, per quanto riguarda l'aeroporto dello Stretto, circa il rispetto delle quattro condizioni cumulative enunciate nella sentenza Altmark (9).

5.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(44)

Nella decisione di avvio la Commissione osservava che, all'epoca, l'Italia aveva confermato che SO.G.A.S. non era ufficialmente gravata da oneri di servizio pubblico di interesse generale, motivo per cui non era stato possibile valutare la compatibilità delle misure impugnate con riferimento alle norme SIEG.

5.1.   Natura di SIEG delle attività dell'aeroporto

(45)

Nel corso delle indagini l'Italia ha sostenuto che le misure in esame costituivano una compensazione per la prestazione di SIEG da parte di SO.G.A.S. Secondo le autorità italiane, non era da escludere — in mancanza di prove del contrario — che il rispetto delle norme dell'Unione in materia di SIEG potesse essere confermato, nel caso di SO.G.A.S., attraverso una «valutazione ex post».

(46)

L'Italia ritiene che la posizione della Commissione privilegi eccessivamente i requisiti formali rispetto ai requisiti sostanziali sostanziali dei SIEG. A supporto di tale affermazione, l'Italia ha fornito una rapida valutazione dei quattro criteri della sentenza Altmark. Essa ha dichiarato che di fatto alla SO.G.A.S. è stata affidata una missione di servizio pubblico. Tale incarico sarebbe confermato, direttamente e indirettamente, da vari atti amministrativi adottati dalle autorità locali. In tal senso, l'Italia ha fornito il verbale di deliberazione della Giunta comunale di Reggio Calabria del 17 ottobre 2007 recante la decisione di sovvenzionare le perdite della società di gestione aeroportuale, nonché i verbali della Giunta comunale di Reggio Calabria del 16 giugno 2009 e del 31 dicembre 2009, che evidenzierebbero come le attività dell'aeroporto possano considerarsi un SIEG. Infatti, nel verbale della Giunta comunale di Reggio Calabria del 17 ottobre 2007 si legge che «la Regione Calabria ha ritenuto certe attività svolte dall'aeroporto di Reggio Calabria necessarie ai fini della prestazione di un servizio di interesse economico generale, imponendo alla SOGAS s.p.a. una serie di oneri di servizio pubblico per garantire che l'interesse pubblico generale venisse adeguatamente tutelato; in simili casi, il soggetto che gestisce l'aeroporto può essere sovvenzionato dalle autorità pubbliche a fronte dei costi aggiuntivi scaturenti dall'onere di servizio pubblico tali che non si possa escludere che la gestione di un aeroporto nel suo insieme possa considerarsi come un servizio economico di interesse generale».

(47)

Più in generale, la Regione Calabria aderisce a un Protocollo per lo sviluppo degli aeroporti di Lamezia Terme — Crotone — Reggio Calabria, da cui emerge come i servizi aeroportuali rivestano la natura di servizi pubblici essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione e che come tali possono essere oggetto di finanziamento con il ricorso a risorse dell'Unione, o risorse nazionali o regionali.

(48)

L'Italia ha altresì sottolineato che il 28 dicembre 2008 la società di gestione aeroportuale ha richiesto ai soci di provvedere al ripianamento delle perdite proprio in virtù dell'obbligo di servizio pubblico e che nessun operatore presterebbe il servizio di gestione dell'aeroporto in base a condizioni puramente commerciali. Il primo criterio Altmark sarebbe dunque rispettato.

(49)

Le autorità italiane affermano che i parametri della compensazione sono ben desumibili dal bilancio della SO.G.A.S, in cui i costi di gestione vengono esposti in maniera trasparente. Il finanziamento pubblico si limita perciò a coprire le perdite, senza che venga riconosciuto alcun margine a favore del destinatario.

(50)

Per quanto riguarda il terzo criterio della sentenza Altmark, l'Italia ha sottolineato che nel caso dei servizi pubblici gli interventi del socio pubblico non possono essere paragonati a quelli di un investitore privato. Il comportamento degli enti pubblici può essere giustificato dal perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico che come tale prescinde dall'applicazione del criterio dell'investitore privato. Dato che in questo caso il comportamento dei soci pubblici non era giustificato da considerazioni commerciali, non è possibile alcun raffronto con quello perseguito da un investitore di mercato. L'Italia ha concluso che il terzo criterio Altmark, che presumibilmente implica l'applicazione del criterio dell'investitore privato, non è pertinente nel caso in esame.

(51)

L'Italia ha infine concluso che, stante la natura di SIEG dell'attività svolta dalla SO.G.A.S., i conferimenti di capitale possano essere considerati, sulla base di una valutazione ex post, compensazioni per la prestazione di SIEG e che pertanto non costituiscono aiuti di Stato.

5.2.   Compatibilità dell'aiuto

(52)

L'Italia ha affermato che anche laddove dovessero essere considerate aiuti di Stato, le misure in questione dovrebbero comunque essere ritenute compatibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 2005/842/CE.

5.3.   Assenza di distorsioni della concorrenza

(53)

L'Italia ha fatto riferimento al punto 39 degli orientamenti per il settore dell'aviazione 2005, il quale sancisce che «è poco probabile che i finanziamenti concessi ai piccoli aeroporti regionali (categoria D) siano tali da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi in misura contraria al comune interesse».

(54)

Le autorità italiane hanno altresì affermato che le attività dell'aeroporto non sono redditizie. Tale circostanza sarebbe evidenziata dal fatto che, malgrado fosse stata data ampia pubblicità all'intenzione iniziale di operare una privatizzazione parziale della società, la procedura non aveva in definitiva avuto esito positivo. Considerato che i potenziali investitori avrebbero dovuto assumere l'obbligo di ripianare le perdite previste per gli esercizi successivi, come stabilito nel piano industriale-finanziario pubblicato nel bando di gara, e che l'unica offerta ricevuta non era stata ritenuta economicamente conveniente, sarebbe evidente che quella in oggetto è un'attività per sua natura destinata a generare perdite. Inoltre, il fatto che non vi fossero offerenti interessati a farsi carico dell'intera potenziale perdita, ma solo entro limiti prefissati, proverebbe l'assenza di un mercato appetibile per gli investitori, fatto che a sua volta escluderebbe che le misure possano incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

6.   OSSERVAZIONI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI INTERESSATI

(55)

Con lettera del 27 aprile 2012, le autorità italiane hanno presentato, per conto della Regione Calabria, i propri commenti sulle osservazioni di SO.G.A.S. espresse nell'indagine.

(56)

L'Italia ha sostenuto le argomentazioni presentate dal beneficiario, ivi incluse quelle relative alla natura di SIEG delle misure in esame, aggiungendo che proprio in virtù di tale natura, esse non possono essere considerate aiuti di Stato.

(57)

La natura delle misure non sarebbe inoltre tale da falsare la concorrenza e/o incidere sugli scambi tra Stati membri.

7.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

7.1.   Esistenza degli aiuti

(58)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, salvo deroghe contemplate dal TFUE.

(59)

I criteri fissati all'articolo 107, paragrafo 1 sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se le misure notificate costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si deve accertare la presenza di tutte le condizioni suindicate. In particolare il sostegno finanziario:

a)

è concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali,

b)

favorisce talune imprese o talune produzioni,

c)

falsa o minaccia di falsare la concorrenza,

d)

incide sugli scambi fra Stati membri.

(60)

Nella sentenza Flughafen Leipzig-Halle  (10), il Tribunale ha dichiarato che la costruzione e la gestione di un aeroporto civile costituiscono attività di natura economica. L'unica eccezione riguarda talune attività che di norma rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri e non possono essere pertanto considerate attività economiche. Il finanziamento di tali attività da parte dello Stato esula dall'ambito delle norme in materia di aiuti di Stato. È dunque indubbio che SO.G.A.S. costituisca un'impresa ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, in quanto gestisce l'aeroporto dello Stretto e offre servizi aeroportuali a pagamento agli operatori economici (in particolare alle compagnie aeree) presenti in detto aeroporto.

7.1.1.   Risorse statali

(61)

Il concetto di aiuto di Stato include qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano nell'esercizio delle competenze conferite loro dallo Stato. Di conseguenza, questo comprende anche a tutti gli aiuti attribuiti da enti regionali o locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto o dalla loro denominazione (11).

(62)

Nei considerando 27 e 28 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che la misura in esame consisteva in un trasferimento di fondi da una serie di autorità regionali e locali a SO.G.A.S. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che le misure in questione riguardassero risorse publiche fossero imputabili allo Stato. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le risorse delle camere di commercio italiane costituissero risorse dello Stato. Poiché le camere di commercio sono enti pubblici soggetti al diritto pubblico, che li considera parte integrante della pubblica amministrazione, e sono incaricate di determinate funzioni pubbliche, la Commissione ha ritenuto che le loro decisioni fossero imputabili all'Italia. Su tale base, le risorse della Camera di Commercio di Messina sono da ritenersi risorse pubbliche e il loro trasferimento può essere imputato allo Stato. Né l'Italia, né i terzi interessati hanno contestato tale risultanza preliminare nel corso dell'indagine.

(63)

Pertanto, la Commissione conferma che tutte le misure in esame sono concesse mediante risorse dello Stato e sono ad esso imputabili.

7.1.2.   Vantaggio economico selettivo

(64)

Il finanziamento pubblico è selettivo in quanto di esso beneficia una sola impresa: SO.G.A.S. In questo caso particolare, esso copre le perdite subite dalla società nello svolgimento della sua attività ordinaria.

(65)

La Commissione ritiene che, nella misura in cui la costruzione e la gestione di un'infrastruttura aeroportuale costituiscono attività di natura economica, il finanziamento pubblico concesso al gestore di tale infrastruttura a copertura dei costi che normalmente dovrebbero gravare sullo stesso costituisce un vantaggio economico per SO.G.A.S., in quanto ne rafforza la posizione sul mercato e impedisce che le forze presenti sul mercato producano i loro normali effetti (12).

(66)

La Commissione nota che mentre nella fase preliminare l'Italia aveva sostenuto che all'aeroporto non fosse stata formalmente affidata la fornitura di un SIEG, a seguito dell'adozione della decisione di avvio del procedimento, l'Italia ha modificato la propria posizione, sostenendo che il finanziamento pubblico in questione rappresentasse i effettivamente una compensazione pubblica per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico («OSP») (13).

(67)

Al fine di stabilire se la compensazione per la fornitura di un SIEG conferisca un vantaggio ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, la Corte, nella sentenza sulla causa Altmark, ha definito i seguenti criteri (14):

1)

l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (di seguito «primo criterio della sentenza Altmark»);

2)

i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente (di seguito «secondo criterio della sentenza Altmark»);

3)

la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (di seguito «terzo criterio della sentenza Altmark»);

4)

quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (di seguito «quarto criterio della sentenza Altmark»).

7.1.2.1.   Primo criterio della sentenza Altmark

(68)

La prima condizione stabilita dalla sentenza Altmark coincide con il requisito di chiaro affidamento e definizione dei SIEG postulato dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE (15).

(69)

Innanzitutto, l'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE si applica esclusivamente alle «imprese incaricate della gestione» di un SIEG. La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato la necessità di un atto di affidamento (16). Infatti, tale atto è necessario per definire gli obblighi dell'impresa e dello Stato. In assenza di tale atto ufficiale, la missione specifica dell'impresa non è nota e non è possibile determinare una compensazione equa (17). Pertanto, la necessità di una definizione chiara del SIEG è parte integrante ed essenziale del concetto di affidamento e scaturisce quindi direttamente dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE. L'affidamento di un servizio a un'impresa deve essere anche, logicamente, accompagnato dalla sua definizione.

(70)

Nella comunicazione sui servizi d'interesse generale del 2001, la Commissione aveva già sottolineato il nesso tra la definizione dell'affidamento e la necessità e proporzionalità della compensazione dei SIEG ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE (18). Il punto 22 della comunicazione chiarisce che «in ogni caso, affinché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, la missione di servizio pubblico deve essere chiaramente definita e essere affidata esplicitamente con atto pubblico […]. Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il rispetto del criterio di proporzionalità». Affidamento e definizione sono pertanto presupposti logici essenziali per qualsivoglia valutazione significativa della proporzionalità della compensazione. Infatti, i giudici dell'Unione hanno ripetutamente sottolineato la necessità di una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico per l'applicazione sia della deroga contemplata dalla sentenza Altmark sia dell'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE (19).

(71)

La Disciplina SIEG del 2005 (20) conferma tale impostazione. In base al punto 8 della Disciplina la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno le compensazioni di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, purché ricorrano le condizioni stabilite nella Disciplina stessa. Tali condizioni includono, in particolare, l'affidamento del SIEG mediante uno o più atti ufficiali, indicanti la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico, i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso (punto 13 della Disciplina SIEG del 2005).

(72)

Anche la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (21) del 2011 chiarisce che il SIEG e gli obblighi di servizio pubblico devono essere previamente definiti con chiarezza. Secondo il punto 51 di tale comunicazione, «affinché possa applicarsi l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, la gestione di un SIEG deve essere affidata a una o più imprese. Le imprese interessate devono pertanto essere state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato. Anche la prima condizione della sentenza Altmark prevede che l'impresa debba adempiere ad obblighi di servizio pubblico. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza Altmark, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dell'autorità». Il successivo punto 52 stabilisce che la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante uno o più atti che devono precisare almeno l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; l'impresa e, se del caso, il territorio interessati; la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa dall'autorità in questione; i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione e le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

(73)

Tuttavia, le autorità italiane sostengono che l'approccio della Commissione sarebbe eccessivamente formalistico e che alla SO.G.A.S. era stato effettivamente affidato un SIEG, basandosi in larga misura su documenti successivi all'adozione delle misure in esame.

(74)

Secondo l'Italia, la qualificazione come servizio di interesse economico generale della gestione dell'aeroporto dello Stretto dovrebbe essere desunta dalle numerose delibere regionali che citano l'interesse pubblico rivestito dai servizi aeroportuali e il loro ruolo di sostegno allo sviluppo economico della regione. Tuttavia, nessuna delle summenzionate delibere regionali ha fornito una definizione esplicita della presunta missione di servizio pubblico affidata al gestore aeroportuale, né le norme che ne regolano la compensazione. Inoltre, la Commissione nota che gli atti in questione sono stati pubblicati a partire dal 2007 e pertanto sono posteriori alla presunta instaurazione dei servizi di interesse economico generale, ossia all'attività dell'aeroporto nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006. Inoltre, l'Italia non ha fornito alla Commissione alcun documento che fosse anteriore al 2004 e definisse l'ambito dei supposti obblighi di servizio pubblico imposti al beneficiario.

(75)

Pertanto, la Commissione ritiene che nel caso in esame il presunto SIEG non sia stato adeguatamente affidato al beneficiario.

(76)

La Commissione non può accogliere la tesi delle autorità italiane secondo la quale gli obblighi di servizio pubblico potrebbero essere legittimamente compensati anche qualora il servizio non fosse preventivamente qualificato come SIEG e affidato come tale al beneficiario ex ante. Se ciò fosse possibile, gli Stati membri potrebbero a propria discrezione riconsiderare ex post l'effettiva necessità dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico. In altre parole, qualora un'impresa subisse delle perdite finanziarie, gli Stati membri potrebbero affidarle degli obblighi di servizio pubblico grazie ai quali potrebbero erogarle una compensazione al fine di sostenerla, a prescindere da qualsivoglia valutazione ex ante della necessità effettiva di prestare tale servizio nell'interesse generale. Questo approccio è incompatibile con la condizione secondo cui i servizi di interesse economico generale devono essere affidati all'impresa in questione mediante uno o più atti ufficiali che indichino, in particolare, la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico, i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, nonché le disposizioni necessarie a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. L'asserzione delle autorità italiane secondo la quale i servizi aeroportuali sarebbero essenziali per lo sviluppo economico della regione non è sufficiente per ritenere che il SIEG sia stato conferito correttamente al beneficiario, poiché gli obblighi di servizio pubblico e le norme relative alla compensazione non sono stati definiti preventivamente e in maniera trasparente.

(77)

Inoltre, accogliere la posizione delle autorità italiane secondo la quale gli Stati membri possono affidare i SIEG ex post equivarrebbe a favorire quegli Stati che hanno violato gli obblighi di notifica e sospensione. Tali Stati potrebbero sostenere che gli aiuti di Stato illegittimi concessi a un'impresa servivano effettivamente a compensare i costi di un servizio pubblico fornito incidentalmente dal beneficiario (senza tuttavia che detto servizio fosse stato previamente definito o affidato all'impresa). D'altra parte, quegli Stati membri che intendessero rispettare l'obbligo di notifica dovrebbero affidare e definire chiaramente il SIEG ex ante, al fine di rispettare le norme SIEG e la giurisprudenza Altmark.

(78)

Ne conseguirebbe un incentivo alla mancata notifica di nuovi aiuti di Stato da parte degli Stati membri, il che sarebbe in contrasto con il principio consolidato in base al quale gli Stati membri che non notificano un aiuto di Stato non possono essere favoriti rispetto agli Stati membri che effettuano tale notifica (22).

(79)

Riassumendo, la Commissione conclude che la prima condizione enunciata nella sentenza Altmark non è stata rispettata; ritiene inoltre che nel caso in esame non siano state rispettate nemmeno le rimanenti condizioni Altmark, sulla base delle considerazioni sviluppate di seguito.

7.1.2.2.   Secondo criterio della sentenza Altmark

(80)

Nel caso in esame, nessuno dei parametri per il calcolo della compensazione è stato stabilito preventivamente. I cosiddetti atti di conferimento ai quali fanno riferimento le autorità italiane non illustrano dettagliatamente i servizi che dovrebbero essere forniti dal beneficiario, né stabiliscono alcun meccanismo di compensazione per la presunta missione pubblica ad esso conferita.

7.1.2.3.   Terzo criterio della sentenza Altmark

(81)

Secondo il terzo criterio della sentenza Altmark, la compensazione ricevuta per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi sostenuti, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il detto adempimento.

(82)

La Commissione non può a accogliere la tesi dell'Italia secondo cui l'aeroporto in questione avrebbe ricevuto soltanto il finanziamento pubblico necessario per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico in quanto tale finanziamento era limitato alla compensazione delle perdite d'esercizio. Un principio fondamentale della valutazione della proporzionalità della compensazione è che solo i costi netti sostenuti dall'operatore pubblico per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono dar luogo a compensazione. In mancanza di una chiara definizione degli obblighi imposti al beneficiario, la Commissione non può stabilire in modo inequivocabile i costi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione.

(83)

Anche laddove la gestione complessiva di un aeroporto potesse essere classificata come SIEG, talune attività non direttamente connesse alle attività di base, che comprendono, tra l'altro, la costruzione, il finanziamento, l'utilizzazione e la locazione di spazi e beni immobili per uso ufficio, magazzinaggio, alberghi e imprese industriali nell'area aeroportuale, nonché negozi, ristoranti e parcheggi, non rientrerebbero comunque nella missione SIEG e pertanto non potrebbero essere sovvenzionate ai sensi delle norme SIEG. Le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che non siano state sovvenzionate attività non direttamente connesse alle attività aeroportuali di base, a norma dei punti 34 e 53(iv), punto iv degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005.

7.1.2.4.   Quarto criterio della sentenza Altmark

(84)

Il quarto criterio della sentenza Altmark stabilisce che per non costituire aiuto di Stato, la compensazione deve limitarsi al minimo necessario. Questo criterio si ritiene soddisfatto laddove il destinatario della compensazione viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.

(85)

Nel caso in questione, il beneficiario non è stato selezionato attraverso una procedura di appalto pubblico. Né, d'altro canto, l'Italia ha fornito alla Commissione alcuna prova del fatto che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti, nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento. Pertanto, la Commissione ritiene che non sia possibile concludere che il finanziamento pubblico in questione sia stato determinato sulla base dei costi di un'impresa efficiente.

(86)

Di conseguenza, la Commissione non è in grado di concludere che il beneficiario abbia fornito i servizi in questione al costo minore per la collettività.

(87)

Per completezza, la Commissione osserva che, durante lo svolgimento delle indagini, il beneficiario ha presentato anche la tesi secondo la quale le misure sarebbero conformi al principio dell'investitore operante in economia di mercato. Sebbene il gestore dell'aeroporto abbia subito perdite, era legittimo presumere che l'attività avrebbe comportato degli utili.

(88)

Al riguardo, la Commissione osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal beneficiario, l'Italia, durante le indagini, non ha affermato che lo Stato aveva investito nella società di gestione dell'aeroporto in previsione di una sua redditività e che anzi, al contrario, ha sostenuto che il principio dell'investitore operante in economia di mercato non era applicabile al caso in esame [cfr. considerando (49)].

(89)

In secondo luogo, ai fini della valutazione in base al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, è necessario stabilire se, in circostanze analoghe, un investitore privato si sarebbe comportato in modo analogo. La Corte di giustizia ha statuito che, se il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, esso deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (23). Per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un'economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva (24). Secondo costante giurisprudenza, qualora uno Stato membro faccia valere il principio dell'investitore operante in economia di mercato nel corso del procedimento amministrativo, incombe al medesimo, in caso di dubbio, provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia riconducibile alla sua qualità di azionista. Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell'impresa pubblica controllata (25).

(90)

In tal senso, la Commissione non può accogliere la tesi, sostenuta dal beneficiario, secondo cui le misure in esame sarebbero state determinate dalle prospettive reddituali della società, illustrate dal piano aziendale elaborato nel 2008, che mirava a ripristinarne la redditività, poiché tale piano era stato completato dopo che le misure in questione erano già state decise. La Commissione ritiene che un investitore privato apporterebbe nuovi capitali in una società il cui capitale sia inferiore al minimo legale, come era il caso per SO.G.A.S., solo se, al momento di intraprendere tale misura, egli potesse prevedere il ripristino della redditività della società in tempi ragionevoli. Posto che né le autorità italiane, né SO.G.A.S. hanno fornito elementi concreti risalenti al periodo delle misure in esame atti a dimostrare che le autorità pubbliche intendessero effettuare un investimento e potessero ragionevolmente aspettarsi da tale operazione un rendimento economico accettabile per un investitore privato e considerando altresì che l'Italia ha esplicitamente confermato che il principio dell'investitore operante in economia di mercato non trova applicazione nel presente caso, la Commissione conclude che tali misure non rispettavano il principio dell'investitore operante in economia di mercato.

7.1.2.5.   Conclusioni

(91)

La Commissione considera che il caso in esame non ottemperi a nessuna delle quattro condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nella causa Altmark e che le misure in oggetto non siano conformi al principio dell'investitore operante in economia di mercato. Pertanto, la Commissione conclude che le misure di cui trattasi, ossia i conferimenti di capitale effettuati per appianare le perdite subite da SO.G.A.S. nel 2004, nel 2005 e nel 2006, conferiscono un vantaggio economico alla società di gestione aeroportuale.

7.1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(92)

Per quanto riguarda la distorsione della concorrenza, l'Italia ha sottolineato che, cin base agli orientamenti per il settore dell'aviazione 2005, «è poco probabile che i finanziamenti concessi ai piccoli aeroporti regionali (categoria D) siano tali da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi in misura contraria al comune interesse». Il testo citato, tuttavia, si riferisce alla valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE e non è inteso ad escludere che il finanziamento pubblico di piccoli aeroporti possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

(93)

Inoltre, la Commissione ricorda che il punto 40 degli orientamenti per il settore dell'aviazione 2005 stabilisce anche che «al di là di queste indicazioni generali, non è tuttavia possibile delineare una casistica adatta a tutte le diverse situazioni possibili, in particolare per gli aeroporti appartenenti alle categorie C e D. Per questo motivo sarà necessario notificare ogni misura che potrebbe costituire un aiuto di Stato a favore di un aeroporto, per permettere in particolare di esaminarne l'impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e valutarne eventualmente la compatibilità».

(94)

L'aeroporto dello Stretto è uno dei tre aeroporti della regione Calabria, situato all'estremità meridionale della penisola italiana. Il traffico dell'aeroporto si è mantenuto costantemente al di sotto del milione di passeggeri (26). Al tempo dell'attuazione della misura in esame, l'aeroporto apparteneva pertanto alla categoria D «piccoli aeroporti regionali», a norma degli orientamenti per il settore dell'aviazione 2005. Tuttavia, il traffico passeggeri gestito dall'aeroporto nel 2012 è raddoppiato rispetto al 2004.

(95)

La Commissione nota che il mercato della gestione aeroportuale, che comprende i piccoli aeroporti regionali, è un mercato aperto alla concorrenza, nel quale opera una serie di imprese private e pubbliche in tutta l'Unione. Questo aspetto è confermato anche dal fatto che l'Italia prevedeva di privatizzare parzialmente la società di gestione dell'aeroporto dello Stretto e che, a tal fine, nel 2007 ha pubblicato un bando di gara aperto a imprese di qualsiasi Stato membro dell'Unione (cfr. considerando (32)]. Pertanto, il finanziamento pubblico di una società di gestione aeroportuale può falsare la concorrenza sul mercato della gestione delle strutture aeroportuali. Inoltre, anche aeroporti appartenenti a bacini d'utenza differenti possono operare in concorrenza reciproca per attirare il traffico. Infatti, in certa misura e per taluni passeggeri, alcune destinazioni differenti sono interscambiabili. Pertanto, il finanziamento pubblico a favore degli aeroporti può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nel mercato del trasporto aereo dell'Unione.

(96)

Nel caso in esame, considerando che all'epoca dei fatti l'aeroporto dello Stretto serviva prevalentemente destinazioni nazionali e due tratte internazionali (Parigi e Malta) e che grazie ai fondi ricevuti l'aeroporto ha avuto la possibilità di restare sul mercato ed espandere significativamente la propria attività, la Commissione considera che le misure in esame possano aver falsato la concorrenza e inciso sugli scambi tra Stati membri.

7.1.4.   Conclusione circa la sussistenza dell'aiuto

(97)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i conferimenti di capitale concessi a SO.G.A.S. dai propri azionisti pubblici per ripianare le perdite degli esercizi 2004, 2005 e 2006 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

7.2.   Legittimità dell'aiuto

(98)

Le misure in esame sono state attuate prima dell'approvazione formale da parte della Commissione; pertanto, l'Italia non ha adempiuto all'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.

7.3.   Compatibilità dell'aiuto

7.3.1.   Compatibilità ai sensi delle norme SIEG

(99)

SO.G.A.S. sostiene che l'aiuto in questione è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE.

(100)

L'articolo 106, paragrafo 2 stabilisce che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».

(101)

Tale articolo introduce una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE nella misura in cui l'aiuto è necessario e proporzionale per garantire la fornitura del SIEG a condizioni economiche accettabili. Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 106 del TFUE, la Commissione vigila sull'applicazione dello stesso articolo, inter alia specificando le condizioni per il soddisfacimento dei criteri di necessità e proporzionalità.

(102)

Prima del 31 gennaio 2012 la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (di seguito «Disciplina SIEG del 2005») (27) e la Decisione SIEG 2005, rappresentavano la normativa adottata dalla Commissione per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE.

(103)

Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo pacchetto SIEG, che include la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (di seguito «Disciplina SIEG del 2011») (28) e la Decisione 2012/21/UE della Commissione (29).

7.3.1.1.   Compatibilità ai sensi della decisione 2005/842/CE

(104)

Le misure in oggetto sono state concesse nel giugno 2004, nel giugno 2005 e nel dicembre 2007. Il beneficiario sostiene che le misure di cui trattasi sono esenti dall'obbligo di notifica sulla base della decisione 2005/842/CE.

(105)

La decisione 2005/842/CE dichiarava compatibili gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi in relazione al SIEG alle imprese rispondenti alle condizioni stabilite nella decisione stessa. In particolare, la decisione 2005/842/CE dichiarava compatibili gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico agli aeroporti i) con traffico annuale non superiore al milione di passeggeri, ii) con fatturato totale al lordo delle imposte inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio di interesse economico generale che ricevono compensazioni di obblighi di servizio pubblico di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR (30).

(106)

La decisione 2005/842/CE si applicava soltanto agli aiuti sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico in relazione ad effettivi servizi di interesse economico generale. Per poter beneficiare di tale esenzione, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per l'esercizio del SIEG doveva altresì soddisfare le condizioni specifiche di cui agli articoli 4, 5 e 6 della medesima Decisione (31).

(107)

L'articolo 4 della decisione 2005/842/CE prevede che il servizio di interesse economico generale venga affidato all'impresa in questione mediante uno o più atti ufficiali, indicanti, tra le altre cose, la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico, i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, nonché le modalità necessarie per prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. L'articolo 5 della decisione 2005/842/CE stabilisce che l'importo della compensazione debba limitarsi a quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto. Infine, l'articolo 6 della decisione 2005/842/CE prevede che gli Stati membri effettuino controlli regolari per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccedente l'importo determinato conformemente all'articolo 5.

(108)

Per i motivi illustrati nel punto 7.1.2.1. della presente decisione, la Commissione conclude che né il beneficiario, né le autorità italiane hanno dimostrato che a SO.G.A.S. siano stati affidati obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti. Inoltre, gli stessi non hanno dimostrato che i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, e le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso fossero in alcun modo contenuti nei cosiddetti atti di affidamento da essi addotti. Ne consegue che i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione 2005/842/CE relativi agli atti di affidamento non sono stati soddisfatti.

(109)

Pertanto, la Commissione ritiene che l'appianamento delle perdite del gestore dell'aeroporto dello Stretto non fosse compatibile con il mercato interno, né esente dall'obbligo di notifica sulla base della decisione 2005/842/CE.

(110)

Inoltre, in assenza di una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico imposti a SO.G.A.S., la misura non può essere ritenuta compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 10, lettera b) della decisione 2012/21/UE. Pertanto, la Commissione ha valutato se la misura possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi del punto 69 della Disciplina SIEG del 2011, il quale stabilisce che «la Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data».

7.3.1.2.   Compatibilità ai sensi della Disciplina SIEG del 2011

(111)

Il punto 16 della Disciplina SIEG del 2011 stabilisce i requisiti necessari affinché l'affidamento di un SIEG possa essere ritenuto valido. In particolare, il successivo punto a) del punto 16 stabilisce che l'atto di affidamento deve indicare chiaramente l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico. Pertanto, per gli stessi motivi già esposti nel punto 7.1.2.1. della presente decisione, le misure di aiuto in esame non possono essere ritenute compatibili ai sensi della Disciplina SIEG del 2011. In particolare, la gestione dell'aeroporto nel suo insieme non è stata chiaramente affidata al beneficiario sotto forma di SIEG. La Commissione non ha ricevuto alcun atto di affidamento che definisca ex ante in maniera univoca il SIEG affidato al beneficiario, né il suo diritto a una compensazione. Inoltre, non sono stati presentati alla Commissione elementi che dimostrino che i punti 17 e 18 della Disciplina SIEG del 2011 sono stati rispettati.

(112)

La Commissione considera pertanto che la misura di aiuto in esame non possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE.

(113)

A fini di completezza, la Commissione rileva che il punto 9 della Disciplina SIEG del 2011 stabilisce che la compensazione SIEG accordata alle imprese in difficoltà deve essere valutata a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(114)

Durante la fase di valutazione preliminare, l'Italia aveva infatti sostenuto che la SO.G.A.S. era un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Tuttavia, l'Italia aveva anche sostenuto che le misure in esame non facevano parte di un piano di ristrutturazione e che un piano di siffatta natura non esisteva. Pertanto, nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva ritenuto che tali misure non potessero essere considerate compatibili con gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(115)

Durante l'indagine formale, l'Italia non ha più sostenuto che il gestore aeroportuale si trovasse in difficoltà al momento della concessione delle misure di aiuto e che di conseguenza gli aiuti fossero compatibili sulla base dei summenzionati orientamenti.

(116)

In mancanza di elementi che consentano alla Commissione di valutare la compatibilità delle misure in esame sulla base degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, essa non può dichiarare tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dei summenzionati orientamenti.

7.3.2.   Compatibilità ai sensi dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione

(117)

Il 31 marzo 2014, la Commissione ha adottato la Comunicazione «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» (di seguito «i nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione») (32). Essi si applicano agli aiuti al funzionamento degli aeroporti concessi prima del 31 marzo 2014.

(118)

Gli aiuti al funzionamento concessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione potrebbero essere dichiarati compatibili per la totalità dei costi di esercizio non coperti purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: questa condizione viene soddisfatta, tra l'altro, se l'aiuto accresce la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni o facilita lo sviluppo regionale (33);

necessità dell'intervento pubblico: l'aiuto deve riguardare situazioni nelle quali tale aiuto può portare ad un miglioramento sostanziale che il mercato non è in grado di produrre (34);

presenza di un effetto di incentivazione: questa condizione viene soddisfatta se è probabile che, in assenza dell'aiuto, e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione sarebbe notevolmente ridotto (35);

proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): per essere proporzionali, gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti devono limitarsi al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto (36);

prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi  (37).

(119)

Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, la posizione geografica periferica e l'insufficiente sviluppo del trasporto merci costituiscono gravi criticità per la regione Calabria, soprattutto a causa della mancanza di infrastrutture adeguate. L'Italia ha dichiarato che le misure in esame fanno parte di un progetto più ampio volto a potenziare la rete dei trasporti in Calabria. Tali misure consentirebbero a SO.G.A.S. di migliorare le infrastrutture e i servizi offerti dall'aeroporto alla luce della nuova strategia regionale che mira a rafforzare la rete dei trasporti e garantire un accesso più agevole alla regione.

(120)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti al funzionamento concessi a SO.G.A.S. abbiano contribuito al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune teso a migliorare l'accessibilità, la connettività e lo sviluppo regionale attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura per il trasporto aereo sicura e affidabile.

(121)

Come osservato dai nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione, gli aeroporti minori potrebbero incontrare difficoltà nel finanziare la propria attività senza fondi pubblici. Secondo il punto 118 dei nuovi orientamenti sull'aviazione, gli aeroporti con un traffico annuo inferiore a 700 000 passeggeri possono non essere in grado di coprire una parte consistente dei propri costi di esercizio. Il traffico dell'aeroporto dello Stretto si è mantenuto costantemente al di sotto dei 700 000 passeggeri. Pertanto, la Commissione ritiene che l'aiuto fosse necessario in quanto ha consentito un miglioramento della connettività della regione Calabria, che il mercato da solo non avrebbe offerto.

(122)

In mancanza dell'aiuto, le attività del beneficiario si sarebbero ridotte in maniera significativa, o sarebbero addirittura cessate. Al contempo, l'aiuto non ha superato l'importo necessario a coprire le perdite d'esercizio ed era pertanto limitato al minimo necessario per consentire l'esecuzione dell'attività oggetto dell'aiuto.

(123)

Nessun altro aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza, (38) giacché come illustrato in precedenza, l'aeroporto più vicino si trova a oltre 130 chilometri di distanza. Inoltre, l'Italia ha confermato che l'infrastruttura aeroportuale è stata messa a disposizione di tutte le compagnie aeree a condizioni non discriminatorie. Né le informazioni a disposizione della Commissione, né le osservazioni delle parti interessate presentate durante le indagini hanno messo in discussione l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura.

(124)

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione conclude che le condizioni di compatibilità definite dai nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione risultano soddisfatte.

7.3.3.   Conclusioni sulla compatibilità dell'aiuto

(125)

Sulla base della valutazione che precede, la Commissione conclude che la misura di aiuto notificata è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del TFUE.

(126)

Tale conclusione, formulata ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, lascia impregiudicata l'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi incluse quelle in materia ambientale.

8.   CONCLUSIONI

(127)

La Commissione ritiene che l'Italia abbia attuato illegittimamente l'aiuto in questione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, sulla base della valutazione che precede, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con i nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato a cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di SO.G.A.S. SpA (Società per la Gestione dell'Aeroporto dello Stretto) per un importo pari a 6 392 847 EUR è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2014

Per la Commissione

Joaquin ALMUNIA

Vice presidente


(1)  GU C 292 del 28.10.2010, pag. 30.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico.

(4)  GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1 (punti 53-63).

(5)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(6)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(7)  Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

(8)  Decisione della Commissione 2005/842/CE, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

(9)  Causa C-280/00 Altmark, Raccolta 2003, pag. I-7747.

(10)  Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, cause riunite T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH e Mitteldeutsche Flughafen AG/Commissione e T-443/08 Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, Raccolta 2011, pag. 1311.

(11)  Sentenza della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84 Repubblica Federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1987, pag. 4013 e sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, cause riunite Région Nord-Pas-de-Calais (T-267/08) e Communauté d'agglomération du Douaisis (T-279/08)/Commissione europea, Raccolta 2011, pag. II-0000, punto 108.

(12)  Sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87 Francia/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-307, punto 41.

(13)  La Commissione rileva che le osservazioni presentate dalle autorità italiane nel corso del procedimento d'indagine formale differiscono da quelle che esse hanno fornito prima della sua decisione di avviare tale procedimento in merito alle misure in esame. In particolare, nella decisione di avvio la Commissione osservava che, all'epoca, l'Italia aveva confermato che SO.G.A.S. non era formalmente gravata da oneri di servizio pubblico di interesse generale, motivo per cui non era stato possibile valutare la compatibilità delle misure contestate con riferimento alle norme SIEG. Successivamente, nel corso delle indagini, l'Italia ha spiegato che SO.G.A.S. era stata di fatto incaricata della prestazione di un SIEG e che le misure esaminate dalla Commissione costituirebbero, pertanto, una compensazione legittima per la prestazione di un servizio pubblico.

(14)  Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C280/00 Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg Raccolta 2003, pag. I-7747.

(15)  Paragrafo 47 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

(16)  Causa 127/73 Belgische Radio en Televisie/SV SABAM e NV Fonior, Raccolta 1974 pag. 313, punti 19 e 20; causa 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V, Raccolta 1989, pag. 803, punti da 55 a 57; causa 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Commissione, Raccolta 1983, pag. 483; causa 172/80 Gerhard Züchner/Bayerische Vereinsbank AG, Raccolta 1981, pag. 2021.

(17)  Punto 5.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 novembre 2007«Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service compensation» (Domande frequenti relative alla Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale e relative alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico) che accompagna la comunicazione «I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo». Il documento di lavoro è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1516:EN:HTML.

(18)  Comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa (comunicazione SIEG 2001) (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4).

(19)  Causa C-280/00 Altmark, Raccolta 2003, pag. I-7747, paragrafo 87; causa T-137/10 CBI/Commissione, sentenza del 7 novembre 2012 non ancora pubblicata, punti 97 e 98.

(20)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ( GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

(21)  GU C 8, dell'11.1.2012, pag. 4.

(22)  Causa 301/87 France/Commissione, Raccolta 1990, pag. 307, punto 11; cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a 607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98 Alzetta Mauro e a./Commissione, Raccolta 2000, pag.II-2319, punto 79 e giurisprudenza ivi citata; cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08 Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione, sentenza del 20 settembre 2011, non ancora pubblicata, punto 91.

(23)  Vedere in particolare cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103, paragrafi 20–22.

(24)  Sentenza Stardust Marine, paragrafo 71.

(25)  Cfr. causa C-124/10 P Commissione/Électricité de France (EDF), punti 82 e 83 e cause riunite T-268/08 e T-281/08 Land Burgenland (Austria) e Repubblica d'Austria/Commissione europea, punto 155.

(26)  Dati ufficiali.

(27)  GU C 297 del 29.11.2005.

(28)  GU C 8 dell'11.1.2012.

(29)  Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

(30)  Articolo 2, paragrafo 1, punto a) della Decisione.

(31)  Cfr. articolo 10 della medesima Decisione per informazioni sulla data di entrata in vigore della Decisione SIEG 2005 e, in particolare, sulla data di applicazione dell'articolo 4, lettere c), d) ed e), e dell'articolo 6 della medesima.

(32)  GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

(33)  Paragrafi 137 e 113 dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione.

(34)  Paragrafi 137 e 116 dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione.

(35)  Paragrafi 137 e 124 dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione.

(36)  Paragrafi 137 e 125 dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione.

(37)  Paragrafi 137 e 131 dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione.

(38)  Definito dai nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione come il mercato geografico i cui limiti si trovano a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/115


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2014

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania

[notificata con il numero C(2014) 10261]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/945/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e zone di sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Germania ha notificato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda situata sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza, che sono definite nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell'Unione.

(8)

Di conseguenza si dovrebbero definire, nella presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafo 1, comprendano almeno quelle elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Denominazione

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

9 gennaio 2015

 

 

26676

Barßel

Nel comune di Barßel, distretto di Cloppenburg, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio della linea ferroviaria con il confine orientale del comune di Barßel seguendo i confini di tale comune in direzione sud, ovest e nord fino alla linea ferroviaria a Elisabethfehn e da lì lungo la linea ferroviaria in direzione est fino all'incrocio tra la linea ferroviaria e il confine orientale del comune.

 

 

 

26689

Apen

26188

Edewecht

Nei comune di Apen ed Edewecht, distretto di Ammerland, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio del confine del distretto con Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, la strada rurale tra «Am Voßbarg» e «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, la linea ferroviaria in direzione di Barßel fino al confine del distretto seguendo tale confine in direzione sud-est fino all'incrocio tra il confine del distretto e Kortenmoorstraße.

La zona di protezione comprende tutte le aziende avicole presenti su entrambi i lati della strada che coincide con la linea di confine della zona.

 

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Denominazione

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

Codice postale

Area comprendente:

18 gennaio 2015

 

 

26676

Barßel

26683

Saterland

26169

Friesoythe

Nel distretto di Cloppenburg, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio tra la B 401 e la B 72 in direzione nord lungo la B 72 fino al confine del distretto e lungo tale confine in direzione est e sud-est fino alla L 831 a Edewechterdamm, e da lì lungo la L 831 (Altenoyther Straße) in direzione sud-ovest fino a Lahe-Ableiter e lungo questo in direzione nord-ovest fino al Buchweizendamm, lungo questo seguendo la Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße e Lindenweg fino alla K 297 (Schwaneburger Straße) e lungo questa in direzione nord-ovest fino alla B 401 e lungo questa in direzione ovest fino al punto di partenza all'incrocio tra la B 401 e la B 72.

 

 

 

26689

Apen

26160

Bad Zwischenahn

26188

Edewecht

26655

Westerstede

Nei comuni di Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht e la città di Westerstede, distretto di Ammerland, Bassa Sassonia:

Dall'incrocio tra il confine del distretto e Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstreet, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche rispettivamente il confine del distretto, Hauptstraße, lungo il confine del distretto in direzione sud-est fino all'incrocio del confine del distretto con Edamer Straße.

La zona di protezione comprende tutte le aziende avicole presenti su entrambi i lati della strada che coincide con la linea di confine della zona.

 

 

 

26847

Detern

Nel comune di Jümme, parte Detern, distretto di Leer, Bassa Sassonia:

Al punto di partenza del confine del distretto Cloppenburg-Leer sulla B 72 all'altezza di Ubbehausen in direzione nord all'angolo tra «Borgsweg» e «Lieneweg» quindi in direzione nord verso «Deelenweg» e seguendo quest'ultima verso «Handwiserweg». Seguendo «Handwiserweg» in direzione nord-est sulla strada «Barger Straße» e quindi in direzione nord sulla strada «Am Barger Schöpfswerkstief».

Seguendo take strada prima in direzione est e poi in direzione nord sulla strada «Fennen» e seguendo tale strada in direzione nord sulla strada «Zur Wassermühle».

In direzione nord passando lo Jümme seguendo l'Aper Tief fino all'altezza di «Französischer Weg» su «Osterstraße». Da questo punto verso il confine del distretto a Ammerland e seguendo tale linea di confine fino al punto di partenza a Ubbehausen.

 


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/119


DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA

del 17 dicembre 2014

che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2014/946/UE)

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1), firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008, in particolare l'articolo 44,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Serbia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)

L'Unione e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.

(5)

L'Unione e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013.

(6)

Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3.

(7)

È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

J. JOKSIMOVIĆ


(1)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Serbia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Serbia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Serbia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

1.   In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dalla Serbia alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.

2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(2)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/122


DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del 28 novembre 2014

che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2014/947/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (2).

(3)

L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (5), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione (7).

(4)

Occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto.

(5)

L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014

Per il Comitato misto

Il presidente

Mario GATTIKER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51.

(3)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).

(6)  Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).


ALLEGATO

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

1)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, le parole «modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (1)» sono sostituite dalle seguenti:

«modificato da:

regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (2);

regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (3);

regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (4);

regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (5).

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43."

(3)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35."

(4)  GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4."

(5)  GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.»"

;

2)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato», alla lettera h), punto 1, le parole «legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965» sono sostituite dalle seguenti:

«legge federale sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006»;

3)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, il testo seguente è inserito dopo le parole «regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6)»:

«modificato da

regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (7);

regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (8);

regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (9).

(7)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35."

(8)  GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4."

(9)  GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.»"

;

4)

alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:», le parole seguenti sono soppresse:

«Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie»;

5)

alla sezione B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto, dopo il punto 21 è inserito il testo seguente:

«22)

Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (10).

23)

Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

24)

Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (12).

25)

Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13).

26)

Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (14).

(10)  GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5. [Electronic Exchange of Social Security Information]."

(11)  GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6."

(12)  GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5."

(13)  GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6."

(14)  GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.»"

;

6)

alla sezione C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto, dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:

«3)

Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (15).

(15)  GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.»"

.

(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(6)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.


Rettifiche

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/126


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311 del 31 ottobre 2014 )

Pagina 4, allegato, parte II, titolo:

anziché:

«II.

Le voci che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC relative alle persone e alle entità in appresso sono sostituite dalle seguenti voci:»

leggi:

«II.

Le voci che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 relative alle persone e alle entità in appresso sono sostituite dalle seguenti voci:»