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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1367/2014 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2014
che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. |
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(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
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(3) |
Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013. |
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(4) |
È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali interessati. |
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(5) |
È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. |
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(6) |
I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono tuttora in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di vietare la pesca diretta del pesce specchio atlantico in tutte le zone nonché quella di alcuni stock di occhialone e di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. |
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(7) |
Con riguardo ai quattro stock di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, i pareri scientifici e le recenti discussioni nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) indicano che le catture di questa specie potrebbero essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax. In questo contesto, è opportuno fissare un TAC che copra entrambe le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse. |
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(8) |
Per quanto riguarda gli squali di profondità, le principali specie commerciali sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Inoltre, tenuto conto della natura migratoria degli squali di acque profonde e della loro ampia distribuzione in tutto l'Atlantico nord-orientale, lo CSTEP ha raccomandato che le misure di gestione per queste specie siano estese alle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) intorno a Madera. |
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(9) |
Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, (3), sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per gli stock di molva azzurra. Per quanto riguarda questi ultimi, la pesca principale di molva azzurra è oggetto di negoziati annuali con la Norvegia; a fini di semplificazione, i TAC per la molva azzurra dovrebbero essere stabiliti insieme all'altro stock e nel medesimo atto giuridico. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di argentina e di molva azzurra siano stabilite in un regolamento annuale distinto recante fissazione delle possibilità di pesca. |
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(10) |
In conformità del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca specificamente per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. Tenuto conto dei pareri del CIEM e dello CSTEP per gli stock di acque profonde, gli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali nel presente regolamento. |
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(11) |
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b) «acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
c) «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
e) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Articolo 3
TAC e ripartizioni
I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
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a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
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b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (8); |
|
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
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d) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 6
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(6) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
ALLEGATO
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.
PARTE 1
Definizione di specie e gruppi di specie
|
1. |
Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di acque profonde figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.
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|
2. |
Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.
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PARTE 2
Possibilità di pesca annuali dei pescherecci dell'Unione nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)
|
Specie: |
Squali di acque profonde |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX; acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (DWS/56789-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Germania |
0 |
0 |
|
|
|
Estonia |
0 |
0 |
|
|
|
Irlanda |
0 |
0 |
|
|
|
Spagna |
0 |
0 |
|
|
|
Francia |
0 |
0 |
|
|
|
Lituania |
0 |
0 |
|
|
|
Polonia |
0 |
0 |
|
|
|
Portogallo |
0 |
0 |
|
|
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Specie: |
Squali di acque profonde |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X (DWS/10-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Portogallo |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Specie: |
Squali di acque profonde, Deania histricosa e Deania profundorum |
Zona: |
Acque internazionali della zona XII (DWS/12INT-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Irlanda |
0 |
0 |
|
|
|
Spagna |
0 |
0 |
|
|
|
Francia |
0 |
0 |
|
|
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Germania |
3 |
3 |
|
|
|
Francia |
3 |
3 |
|
|
|
Regno Unito |
3 |
3 |
|
|
|
Unione |
9 |
9 |
|
|
|
TAC |
9 |
9 |
|
TAC precauzionale
|
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Germania |
42 |
39 |
|
|
|
Estonia |
20 |
19 |
|
|
|
Irlanda |
104 |
96 |
|
|
|
Spagna |
208 |
191 |
|
|
|
Francia |
2 918 |
2 684 |
|
|
|
Lettonia |
136 |
125 |
|
|
|
Lituania |
1 |
1 |
|
|
|
Polonia |
1 |
1 |
|
|
|
Regno Unito |
208 |
191 |
|
|
|
Altri (1) |
11 |
10 |
|
|
|
Unione |
3 649 |
3 357 |
|
|
|
TAC |
3 649 |
3 357 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Spagna |
12 |
12 |
|
|
|
Francia |
29 |
29 |
|
|
|
Portogallo |
3 659 |
3 659 |
|
|
|
Unione |
3 700 |
3 700 |
|
|
|
TAC |
3 700 |
3 700 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Portogallo |
3 141 |
2 827 |
|
|
|
Unione |
3 141 |
2 827 |
|
|
|
TAC |
3 141 |
2 827 |
|
TAC precauzionale
|
|
Specie: |
Berici Beryx spp. |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Irlanda |
9 |
9 |
|
|
|
Spagna |
67 |
67 |
|
|
|
Francia |
18 |
18 |
|
|
|
Portogallo |
193 |
193 |
|
|
|
Regno Unito |
9 |
9 |
|
|
|
Unione |
296 |
296 |
|
|
|
TAC |
296 |
296 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Granatiere Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-) per il Coryphaenoides rupestris (RHG/124-) per il Macrourus berglax |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Danimarca |
1 |
1 |
|
|
|
Germania |
1 |
1 |
|
|
|
Francia |
10 |
10 |
|
|
|
Regno Unito |
1 |
1 |
|
|
|
Unione |
13 |
13 |
|
|
|
TAC |
13 |
13 |
|
TAC precauzionale
|
|
Specie: |
Granatiere Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (RNG/03-) per il Coryphaenoides rupestris; (2) (RHG/03-) per il Macrourus berglax |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Danimarca |
412 |
329 |
|
|
|
Germania |
2 |
2 |
|
|
|
Svezia |
21 |
17 |
|
|
|
Unione |
435 |
348 |
|
|
|
TAC |
435 |
348 |
|
TAC precauzionale
|
|
Specie: |
Granatiere Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/5B67-) per il Coryphaenoides rupestris (5) (RHG/5B67-) per il Macrourus berglax |
|
|
Anno |
|
|
||
|
Germania |
8 |
8 |
|
|
|
Estonia |
59 |
60 |
|
|
|
Irlanda |
260 |
265 |
|
|
|
Spagna |
65 |
66 |
|
|
|
Francia |
3 302 |
3 358 |
|
|
|
Lituania |
76 |
77 |
|
|
|
Polonia |
38 |
39 |
|
|
|
Regno Unito |
194 |
197 |
|
|
|
Altri (4) |
8 |
8 |
|
|
|
Unione |
4 010 |
4 078 |
|
|
|
TAC |
4 010 |
4 078 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Granatiere Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/8X14-) per il Coryphaenoides rupestris (7) (RHG/8X14-) per il Macrourus berglax |
|
|
Anno |
2015 (6) |
2016 (6) |
|
|
|
Germania |
24 |
21 |
|
|
|
Irlanda |
5 |
5 |
|
|
|
Spagna |
2 617 |
2 354 |
|
|
|
Francia |
121 |
109 |
|
|
|
Lettonia |
42 |
38 |
|
|
|
Lituania |
5 |
5 |
|
|
|
Polonia |
819 |
737 |
|
|
|
Regno Unito |
11 |
10 |
|
|
|
Unione |
3 644 |
3 279 |
|
|
|
TAC |
3 644 |
3 279 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VI (ORY/06-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Irlanda |
0 |
0 |
|
|
|
Spagna |
0 |
0 |
|
|
|
Francia |
0 |
0 |
|
|
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Specie: |
Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VII (ORY/07-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Irlanda |
0 |
0 |
|
|
|
Spagna |
0 |
0 |
|
|
|
Francia |
0 |
0 |
|
|
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
|
|
Altri |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Specie: |
Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Irlanda |
0 |
0 |
|
|
|
Spagna |
0 |
0 |
|
|
|
Francia |
0 |
0 |
|
|
|
Portogallo |
0 |
0 |
|
|
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
|
|
Altri |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Specie: |
Occhialone Pagellus bogaraveo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Irlanda |
5 |
5 |
|
|
|
Spagna |
135 |
128 |
|
|
|
Francia |
7 |
6 |
|
|
|
Regno Unito |
17 |
16 |
|
|
|
Altri (8) |
5 |
5 |
|
|
|
Unione |
169 |
160 |
|
|
|
TAC |
169 |
160 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Occhialone Pagellus bogaraveo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX (SBR/09-) |
|
|
Anno |
2015 (9) |
2016 (9) |
|
|
|
Spagna |
294 |
144 |
|
|
|
Portogallo |
80 |
39 |
|
|
|
Unione |
374 |
183 |
|
|
|
TAC |
374 |
183 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Occhialone Pagellus bogaraveo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X (SBR/10-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Spagna |
6 |
5 |
|
|
|
Portogallo |
678 |
507 |
|
|
|
Regno Unito |
6 |
5 |
|
|
|
Unione |
690 |
517 |
|
|
|
TAC |
690 |
517 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Germania |
10 |
10 |
|
|
|
Francia |
10 |
10 |
|
|
|
Regno Unito |
17 |
17 |
|
|
|
Unione |
37 |
37 |
|
|
|
TAC |
37 |
37 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/567-) |
|
|
Anno |
2015 (10) |
2016 (10) |
|
|
|
Germania |
12 |
12 |
|
|
|
Irlanda |
312 |
312 |
|
|
|
Spagna |
706 |
706 |
|
|
|
Francia |
427 |
427 |
|
|
|
Regno Unito |
977 |
977 |
|
|
|
Unione |
2 434 |
2 434 |
|
|
|
TAC |
2 434 |
2 434 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-) |
|
|
Anno |
2015 (11) |
2016 (11) |
|
|
|
Spagna |
290 |
290 |
|
|
|
Francia |
18 |
18 |
|
|
|
Portogallo |
12 |
12 |
|
|
|
Unione |
320 |
320 |
|
|
|
TAC |
320 |
320 |
|
TAC analitico
|
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-) |
|
|
Anno |
2015 |
2016 |
|
|
|
Francia |
10 |
10 |
|
|
|
Portogallo |
45 |
45 |
|
|
|
Regno Unito |
10 |
10 |
|
|
|
Unione |
65 |
65 |
|
|
|
TAC |
65 |
65 |
|
TAC analitico
|
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Non è consentita la pesca diretta di Coryphaenoides rupestris nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.
(3) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14-).
(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.
(5) Gli sbarchi di Coryphaenoides rupestris non possono superare il 95 % del contingente di ciascuno Stato membro.
(6) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-).
(7) Gli sbarchi di Coryphaenoides rupestris non possono superare l'80 % del contingente di ciascuno Stato membro.
(8) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(9) Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).
(10) Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).
(11) Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/*567-).
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1368/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 72, lettera f),
visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare gli articoli 8, 9 e 92,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli Stati membri hanno chiesto alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di modificare alcune voci dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 al fine di adeguare tale allegato all'evoluzione della loro legislazione nazionale. |
|
(2) |
L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 intende fornire una panoramica delle disposizioni di applicazione di accordi bilaterali tra Stati membri che rimangono in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento o che sono conclusi ed elencati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento. |
|
(3) |
La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha presentato proposte opportune alla Commissione per le modifiche richieste a norma dell'articolo 72, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004. |
|
(4) |
La Commissione ha accettato di includere le modifiche tecniche proposte nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009. |
|
(5) |
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione (3) ha modificato erroneamente l'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004. Tale disposizione di modifica dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di chiarezza giuridica, la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1372/2013 dovrebbe essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 987/2009 e (UE) n. 1372/2013. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
|
1) |
L'allegato 1 è così modificato:
|
|
2) |
Nella sezione «FRANCIA-LUSSEMBURGO», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
. |
Articolo 2
All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1372/2013, il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione dell'articolo 2, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1369/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Garda (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Garda», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Garda» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33).
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/18 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1370/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2014
che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti agricoli dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. |
|
(2) |
Con oltre il 25 % della sua produzione di latte che viene esportato verso la Russia, valore che rappresenta il 64 % del totale delle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi, la Finlandia è tra gli Stati membri la cui produzione di latte era, prima dell'introduzione dell'embargo, in maggior misura dipendente dalle esportazioni verso la Russia. |
|
(3) |
A causa dell'embargo russo, nel settembre 2014 i prezzi finlandesi del latte franco azienda hanno subito un brusco calo. Rispetto ai paesi dell'insieme dell'Unione, in Finlandia il prezzo medio del latte è relativamente alto mentre i costi di produzione sono i più elevati dell'Unione. |
|
(4) |
L'embargo russo sulle importazioni minaccia di compromettere la sopravvivenza del settore finlandese del latte e dei prodotti lattiero-caseari, essendo stati realizzati nell'ambito di quest'ultimo importanti investimenti in prodotti lattiero-caseari ad alto valore aggiunto, tarati sui gusti e sulle esigenze del mercato russo. I prodotti lattiero-caseari fabbricati per il mercato russo devono essere assorbiti a prezzi ridotti dal mercato finlandese al dettaglio. Al settore finlandese in questione occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda. Gli interventi pubblici e l'ammasso privato non bastano per far fronte a tale minaccia. |
|
(5) |
Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le perturbazioni del mercato causate dall'embargo è dunque opportuno concedere alla Finlandia un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano per questo motivo a far fronte a problemi di liquidità. |
|
(6) |
La dotazione finanziaria disponibile per la Finlandia dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 nell'ambito delle quote nazionali e proporzionalmente al calo registrato del prezzo del latte. Al fine di garantire che del sostegno beneficino i produttori colpiti dall'embargo, tenendo conto nel contempo delle limitate risorse di bilancio, la Finlandia dovrebbe ripartire l'importo sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. |
|
(7) |
Poiché la dotazione finanziaria assegnata alla Finlandia compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, la Finlandia dovrebbe essere autorizzata a concedere ai produttori di latte un sostegno supplementare. |
|
(8) |
Tale sostegno supplementare dovrebbe essere concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
|
(9) |
Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(10) |
Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dalla Finlandia nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato. |
|
(11) |
Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a sua disposizione, la Finlandia dovrebbe informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare le distorsioni della concorrenza. |
|
(12) |
Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che la Finlandia possa attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Unione mette a disposizione della Finlandia un aiuto pari a un importo totale di 10 729 307 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.
La Finlandia utilizza gli importi messi a sua disposizione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine la Finlandia tiene conto dell'entità degli effetti sui produttori interessati provocati dall'embargo russo sulle importazioni.
La Finlandia effettua tali pagamenti al più tardi entro il 31 maggio 2015.
Articolo 2
La Finlandia può concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1, fino a un massimo corrispondente all'importo di cui allo stesso articolo.
Tale sostegno supplementare viene concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
La Finlandia versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2015.
Articolo 3
La Finlandia comunica alla Commissione quanto segue:
|
(a) |
quanto prima e al massimo entro il 30 aprile 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza; |
|
(b) |
entro il 31 luglio 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/20 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1371/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2014
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. |
|
(2) |
Al fine di impedire che le conseguenti turbative del mercato degli ortofrutticoli, nell'ambito del quale sono presenti grandi quantitativi di prodotti deperibili, si trasformino in turbative più gravi o prolungate, è stato adottato il regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione (2). Esso prevede massimali di sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Il meccanismo previsto dal suddetto regolamento è stato successivamente completato da misure a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione (3) sotto forma di un sostegno supplementare mirato per determinati quantitativi di prodotti, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia. |
|
(3) |
Il divieto di importazione imposto dalla Russia continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano ancora insufficienti. Il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014 deve essere pertanto prorogato. |
|
(4) |
Tenendo conto delle stime dei quantitativi colpiti dal divieto, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato in funzione dei quantitativi di prodotti interessati. Tali quantitativi andrebbero calcolati per ogni Stato membro in funzione del livello medio di esportazione verso la Russia dei prodotti interessati nei seguenti mesi dei tre anni precedenti: aprile e maggio per la frutta e da gennaio a maggio per gli ortaggi. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, i limoni del codice NC 0805 50 10 dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014. |
|
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014. |
|
(6) |
Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:
|
(1) |
l'articolo 1 è modificato come segue:
|
|
(2) |
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i seguenti quantitativi di prodotti:
Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.» |
|
(3) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
|
(4) |
all'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente: «Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, fino al 30 settembre 2015, entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:» . |
|
(5) |
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro le date seguenti:
|
|
(6) |
Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente: «Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)» . |
|
(7) |
È inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento. |
|
(8) |
Gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I bis
Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
|
(in tonnellate) |
Mele e pere |
Prugne, uve da tavola e kiwi |
Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini |
Arance, clementine, mandarini e limoni |
|
Belgio |
21 200 |
0 |
13 200 |
0 |
|
Germania |
3 450 |
0 |
0 |
0 |
|
Grecia |
200 |
3 100 |
2 000 |
0 |
|
Spagna |
300 |
0 |
26 650 |
15 775 |
|
Francia |
3 800 |
0 |
1 450 |
0 |
|
Italia |
8 400 |
3 800 |
0 |
0 |
|
Cipro |
0 |
0 |
0 |
1 750 |
|
Lituania |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
|
Paesi Bassi |
9 700 |
0 |
24 650 |
0 |
|
Austria |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
Polonia |
155 700 |
0 |
18 650 |
0 |
|
Portogallo |
350 |
0 |
0 |
0» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10
NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA
|
Stato membro: |
Periodo considerato: |
Data: |
|
Prodotto |
Organizzazioni di produttori |
Produttori non aderenti |
Quantitativi totali (t) |
Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR) |
||||||||||
|
Quantitativi (t) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR) |
Quantitativi (t) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR) |
|||||||||||
|
ritiro |
trasporto |
cernita e imballaggio |
TOTALE |
ritiro |
trasporto |
cernita e imballaggio |
TOTALE |
|||||||
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e)=(b)+(c)+(d) |
(f) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j)=(g)+(h)+(i) |
k) = (a) + (f) |
l) = (e)+(j) |
|||
|
Mele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale mele e pere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pomodori |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Carote |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Peperoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cetrioli e cetriolini |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale ortaggi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Prugne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Uve da tavola fresche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Kiwi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale altra frutta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Arance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Clementine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Mandarini |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Limoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale agrumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cavoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cavolfiori e cavoli broccoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Funghi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Frutti rossi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||||||||
NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI
|
Stato membro: |
Periodo considerato: |
Data: |
|
Prodotto |
Organizzazioni di produttori |
Produttori non aderenti |
Quantitativi totali (t) |
Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR) |
||||
|
Quantitativi (t) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR) |
Quantitativi (t) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR) |
|||||
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) = (a) + (c) |
(f) = (b) + (d) |
|||
|
Mele |
|
|
|
|
|
|
||
|
Pere |
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale mele e pere |
|
|
|
|
|
|
||
|
Pomodori |
|
|
|
|
|
|
||
|
Carote |
|
|
|
|
|
|
||
|
Peperoni |
|
|
|
|
|
|
||
|
Cetrioli e cetriolini |
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale ortaggi |
|
|
|
|
|
|
||
|
Prugne |
|
|
|
|
|
|
||
|
Uve da tavola fresche |
|
|
|
|
|
|
||
|
Kiwi |
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale altra frutta |
|
|
|
|
|
|
||
|
Arance |
|
|
|
|
|
|
||
|
Clementine |
|
|
|
|
|
|
||
|
Mandarini |
|
|
|
|
|
|
||
|
Limoni |
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale agrumi |
|
|
|
|
|
|
||
|
Cavoli |
|
|
|
|
|
|
||
|
Cavolfiori e cavoli broccoli |
|
|
|
|
|
|
||
|
Funghi |
|
|
|
|
|
|
||
|
Frutti rossi |
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale altro |
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||
NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE
|
Stato membro: |
Periodo considerato: |
Data: |
|
Prodotto |
Organizzazioni di produttori |
Produttori non aderenti |
Quantitativi totali (t) |
Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR) |
||||||
|
Superficie (ha) |
Quantitativi (t) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR) |
Superficie (ha) |
Quantitativi (t) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR) |
|||||
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) = (b) + (e) |
(h) = (c) + (f) |
|||
|
Mele |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pere |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale mele e pere |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pomodori |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Carote |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Peperoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cetrioli e cetriolini |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale ortaggi |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Prugne |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Uve da tavola fresche |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Kiwi |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale altra frutta |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Arance |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Clementine |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Mandarini |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Limoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale agrumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cavoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cavolfiori e cavoli broccoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Funghi |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Frutti rossi |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totale altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||||||
«ALLEGATO IV
TABELLE DA TRASMETTERE CON LA PRIMA NOTIFICA CONFORMEMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI
Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento
|
Stato membro: |
Data: |
|
Prodotto |
Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/100 kg) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/100 kg) |
|
Mele |
|
|
|
Pere |
|
|
|
Pomodori |
|
|
|
Carote |
|
|
|
Cavoli |
|
|
|
Peperoni |
|
|
|
Cavolfiori e cavoli broccoli |
|
|
|
Cetrioli e cetriolini |
|
|
|
Funghi |
|
|
|
Prugne |
|
|
|
Frutti rossi |
|
|
|
Uve da tavola fresche |
|
|
|
Kiwi |
|
|
|
Arance |
|
|
|
Clementine |
|
|
|
Mandarini |
|
|
|
Limoni |
|
|
MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE
Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento
|
Stato membro: |
Data: |
|
Prodotto |
Aria aperta |
Serra |
||
|
Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha) |
Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha) |
Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha) |
|
|
Mele |
|
|
|
|
|
Pere |
|
|
|
|
|
Pomodori |
|
|
|
|
|
Carote |
|
|
|
|
|
Cavoli |
|
|
|
|
|
Peperoni |
|
|
|
|
|
Cavolfiori e cavoli broccoli |
|
|
|
|
|
Cetrioli e cetriolini |
|
|
|
|
|
Funghi |
|
|
|
|
|
Prugne |
|
|
|
|
|
Frutti rossi |
|
|
|
|
|
Uve da tavola fresche |
|
|
|
|
|
Kiwi |
|
|
|
|
|
Arance |
|
|
|
|
|
Clementine |
|
|
|
|
|
Mandarini |
|
|
|
|
|
Limoni |
|
|
|
|
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1372/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
65,6 |
|
EG |
176,9 |
|
|
IL |
88,5 |
|
|
MA |
85,1 |
|
|
TN |
241,9 |
|
|
TR |
106,4 |
|
|
ZZ |
127,4 |
|
|
0707 00 05 |
IL |
241,9 |
|
TR |
149,1 |
|
|
ZZ |
195,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
83,0 |
|
TR |
137,8 |
|
|
ZZ |
110,4 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
|
MA |
68,6 |
|
|
TR |
59,8 |
|
|
UY |
32,5 |
|
|
ZA |
50,5 |
|
|
ZW |
33,9 |
|
|
ZZ |
46,8 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
68,5 |
|
ZZ |
68,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
97,8 |
|
MA |
75,3 |
|
|
TR |
79,5 |
|
|
ZZ |
84,2 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
65,2 |
|
US |
236,5 |
|
|
ZZ |
150,9 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
59,1 |
|
CL |
80,1 |
|
|
NZ |
90,6 |
|
|
US |
97,4 |
|
|
ZA |
54,1 |
|
|
ZZ |
76,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
90,3 |
|
US |
141,4 |
|
|
ZZ |
115,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1373/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina. |
|
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 37).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
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Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 (in %) |
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09.4273 |
3,3555 |
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09.4274 |
— |
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 novembre 2014
sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione
(BCE/2014/50)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
Considerando quanto segue:
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(1) |
Il Regolamento (CE) n. 2533/98 dispone all'articolo 2, paragrafo 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea (BCE), questa, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che le imprese di assicurazione rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l'altro, nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che, in ipotesi debitamente giustificate, la BCE ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche su base consolidata. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare parzialmente o totalmente specifiche classi di operatori segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. |
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(2) |
La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti di società di assicurazione è quello di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sulle imprese di assicurazione è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario. |
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(3) |
Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere informazioni sulle imprese di assicurazione che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi, è opportuno garantire trasparenza informando gli operatori segnalanti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. |
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(4) |
Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per le imprese di assicurazione, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente Regolamento con quelli imposti ai sensi dal Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (3). |
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(5) |
Sussiste uno stretto legame tra i dati raccolti dalle BCN a fini statistici ai sensi del presente regolamento e quelli raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1. dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in accordi di cooperazione tra la BCN e l'ANC interessata. L'articolo 70 della Direttiva 2009/138/CE dispone che le ANC possano trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. |
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(6) |
Il Sistema europeo dei conti istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, le attività e le passività delle succursali delle imprese di assicurazione le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. Informazioni circoscritte relative a succursali di imprese di assicurazione dovrebbero essere raccolte a fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali scostamenti rispetto all'ESA 2010. |
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(7) |
Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98. |
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(8) |
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il considerando 17 del Regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro. |
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(9) |
L'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE. |
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(10) |
Entro il 2020, al più tardi, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare pregi e costi: a) di un aumento nella copertura delle segnalazioni trimestrali dall'80 al 95 per cento della quota dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro; b) della segnalazione separata di attività e passività di succursali di imprese di assicurazione ove le succursali siano residenti in Stati membri dell'area dell'euro e le rispettive società madri siano residenti nel SEE; e c) di un'ulteriore riduzione dei termini per trasmissione dei dati da parte degli operatori segnalanti a quattro settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
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1. |
per«imprese di assicurazione» e «IA» (sottosettore 128 del SEC 2010) si intendono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi. Sono comprese nella definizione:
Non sono compresi nella definizione:
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2. |
per «succursale» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; |
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3. |
per «controllate» si intendono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza; |
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4. |
per «operatori segnalanti» si intende quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. |
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5. |
per «residente» si intende quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, la sua residenza è determinata dal territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto. |
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6. |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente; |
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7. |
per «ANC competente» si intende l'ANC dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente; |
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8. |
per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli; |
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9. |
per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività; |
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10. |
per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività; |
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11. |
per «operazioni finanziarie» si intendono operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II. |
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12. |
per rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II. |
Articolo 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Ove le BCN effettuino la raccolta dei dati ai sensi del SEC 2010 che impone di segnalare attività e passività di unità istituzionali nel paese di residenza, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato.
2. Ove le BCN ricavino i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/138/CE o della legislazione nazionale di attuazione, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono:
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a) |
imprese di assicurazione registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso; |
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b) |
succursali di imprese di assicurazione specificate al punto a) che siano residenti fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato; e |
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c) |
succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE. |
Succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.
3. Le imprese di assicurazione incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale, salva l'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 7.
Articolo 3
Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco di imprese di assicurazione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di imprese di assicurazione attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, e integrate da altri elenchi di imprese di assicurazione che rientrano nella definizione di «impresa di assicurazione» di cui all'articolo 1.
2. La BCN competente può richiedere a un operatore segnalante di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di fornire le informazioni necessarie sulle proprie succursali ove tali informazioni siano richieste ai fini dell'elenco.
3. Le BCN e la BCE assicurano che l'elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti interessati, supporti cartacei.
4. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al presente articolo non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni all'operatore segnalante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione, avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.
Articolo 4
Obblighi di segnalazione statistica
1. Gli operatori segnalanti forniscono alla BCN interessata, direttamente o tramite l'ANC interessata secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:
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a) |
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività delle imprese di assicurazione e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie trimestrali; |
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b) |
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività; |
|
c) |
su base annuale, le consistenze di fine anno sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività e area geografica; |
2. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli operatori segnalanti che sono imprese di assicurazione costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente secondo i meccanismi di cooperazione a livello locale, informazioni su premi sottoscritti, indennizzi dovuti e commissioni pagate. Tali informazioni sono fornite su base annuale in conformità agli allegati I e II.
3. Le BCN possono ottenere i dati oggetto di segnalazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento dai dati seguenti raccolti nel quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE:
|
a) |
dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e l'ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale tra i due enti; ovvero |
|
b) |
dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia d vigilanza, trasmessi da operatori segnalanti direttamente e contemporaneamente a una BCN e a un'ANC. |
Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica imposti dal presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello e ad ogni modello collegato che sia necessario per la qualità dei dati.
Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata presso le ANC competenti di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati imposti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.
4. Le BCN informano gli operatori segnalanti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.
Articolo 5
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie, come ulteriormente specificate nell'allegato I e descritte nell'allegato II, sono ottenute con le modalità di seguito indicate:
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a) |
gli operatori segnalanti segnalano i dati su base aggregata relativi ad aggiustamenti da rivalutazione e/o operazioni finanziarie, in base alle istruzioni impartite dalla BCN competente; |
|
b) |
le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dagli operatori segnalanti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli. |
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c) |
approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie concernenti riserve tecniche di assicurazione detenute da imprese di assicurazione sono ricavate:
|
Articolo 6
Norme contabili
1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dalle imprese di assicurazione a fini di segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/138/CE o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui le imprese di assicurazione sono tenute a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.
2. Oltre agli obblighi inerenti all'osservanza di norme contabili da parte delle imprese di assicurazione in conformità al paragrafo 1, i depositi e i prestiti detenuti da imprese di assicurazioni e indicati come «valore nominale» nelle tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato I sono segnalati al valore capitale in essere alla fine del trimestre. Sono detratte da tale valore cancellazioni e svalutazioni determinate dalle pertinenti prassi contabili.
3. Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.
Articolo 7
Deroghe
1. Alle piccole imprese di assicurazione possono essere accordate deroghe con le modalità di seguito indicate:
|
a) |
Le BCN possono accordare deroghe alle imprese di assicurazione più piccole in termini di quota di mercato come definite all'articolo 35, paragrafo 6, della Direttiva 2009/138/CE a condizione che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno all'80 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro; |
|
b) |
un'impresa di assicurazione cui sia stata accordata una deroga ai sensi della lettera a) adempie agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 su base annuale in modo tale che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 95 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro; |
|
c) |
un'impresa di assicurazione non obbligata a segnalare dati ai sensi delle lettere a) e b) segnala una serie di informazioni limitata, definita dalla BCN competente. |
|
d) |
Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti a) e b) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo. |
2. Le BCN possono accordare deroghe a imprese di assicurazione rispetto alla segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale.
Se i dati raccolti a un livello di aggregazione più elevato evidenziano che le consistenze in valuta e i depositi da parte delle imprese di assicurazione residenti rappresentano meno del 10 per cento del totale aggregato a livello nazionale dei bilanci delle imprese di assicurazione e meno del 10 per cento del totale delle consistenze in valuta e dei depositi delle imprese di assicurazione dell'area dell'euro in termini di stock, la BCN competente può decidere di non richiedere la segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale. Di tale decisione la BCN competente informa gli operatori segnalanti.
3. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica di cui all'articolo 4. Se un'impresa di assicurazione esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.
Articolo 8
Tempestività
1. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre 8 settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di cinque settimane per i trimestri che terminano nel 2019.
2. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre 20 settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di quattordici settimane per i trimestri che terminano nel 2019.
Articolo 9
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. Gli operatori segnalanti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
Articolo 10
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, gli operatori segnalanti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC interessata, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
Articolo 11
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell'allegato III.
Articolo 12
Prima segnalazione
1. Le prime segnalazioni avranno inizio con i dati trimestrali relativi al primo trimestre del 2016 e i dati annuali relativi al 2016.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), segnalano i dati annuali dall'anno di riferimento 2016. Inoltre, al fine di compilare statistiche sul sottosettore delle imprese di assicurazione dall'inizio del 2016, tali imprese di assicurazione segnalano per il primo trimestre del 2016 una serie completa di dati in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 13
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU C 427 del 28.11.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(4) Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).
(7) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
(8) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del martedì 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
PARTE 1
Obblighi di segnalazione statistica generali
|
1. |
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche:
|
|
2. |
I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCN competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio ovvero b) operazioni finanziarie. |
|
3. |
Le imprese di assicurazione (IA) costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro devono altresì fornire, su base annuale, i dati relativi a premi, indennizzi e commissioni, specificando le operazioni effettuate a livello nazionale e all'estero tramite succursali, disaggregate per singolo paese in caso di paesi dello Spazio economico europeo (SEE). |
|
4. |
I dati da fornire titolo per titolo alla BCN competente sono specificati nella tabella 2.1. per i titoli muniti di codice ISIN e nella tabella 2.2. per i titoli che ne sono privi. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata trimestrale relativi alle consistenze sono specificati nelle tabelle 1a e 1b e quelli relativi alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificate nelle tabelle 3a e 3b. Gli obblighi di segnalazione annuale relativi a premi, indennizzi e commissioni sono specificati nella tabella 4. |
PARTE 2
Riserve tecniche di assicurazione
|
1. |
Per quanto concerne le riserve tecniche di assicurazione, in relazione agli obblighi di segnalazione trimestrale di seguito elencati, ove i dati non possano essere direttamente rilevati, gli operatori segnalanti effettuano un calcolo approssimativo in conformità agli orientamenti adottati dalla BCN competente, sulla base delle migliori pratiche definite a livello dell'area dell'euro:
|
|
2. |
Le BCN possono altresì decidere di ricavare le informazioni richieste dai dati che esse ritengono necessario richiedere agli operatori segnalanti ai fini della presente parte. |
PARTE 3
Tabelle di segnalazione
Tabella 1a —
Consistenze trimestrali
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|
Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
|
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
|
ATTIVITÀ (F) |
|||||||||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
|
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 1 anno (fino alla scadenza) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
||
|
emessi da IFM |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno (scadenza originaria) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1-2 anni (scadenza originaria) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 2 anni (scadenza originaria) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1-2 anni (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2-5 anni (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Oltre 5 anni (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
|
scadenza originaria fino a 1 anno — fair value |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a FI |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria da 1 a 5 anni — fair value |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a FI |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria oltre 5 anni — fair value |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a FI |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
da 1 a 2 anni fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
da 2 a 5 anni fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre anni fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
|
scadenza originaria fino a 1 anno — valore nominale |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria da 1 a 5 anni — valore nominale |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria oltre 5 anni — valore nominale |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
||
|
emesse da IFM |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da AP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da AIF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da IA |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da FP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
||
|
emesse da IFM |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da AP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da AIF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da IA |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse FP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
||
|
emesse da IFM |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da AP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da AIF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da IA |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da FP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
Abbreviazioni utilizzate nella presente tabella: IFM = istituzioni finanziarie monetarie; AP = amministrazioni pubbliche; FI = fondi di investimento; AIF = altri intermediari finanziari; IA = imprese di assicurazione; FP = fondi pensione; SNF = società non finanziarie; F = Famiglie; ISSLASF=istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; FCM = fondi comuni monetari. |
|||||||||
Tabella 1b —
Consistenze trimestrali (2)
|
|
Total |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
|
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
|
PASSIVITÀ (F) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (3) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da istituzioni diverse dalle IFM (3) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
di cui unit-linked |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui non unit-linked |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui Diritti pensionistici |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui sistemi a contribuzione definita |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui sistemi a prestazioni definite |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
di cui sistemi ibridi |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
per ramo |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Assicurazioni per spese mediche |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazioni per la protezione del reddito |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazioni per infortuni su lavoro |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazione della responsabilità civile per veicoli a motore |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Altre assicurazioni relative a veicoli a motore |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti. |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazioni per incendio e altri danni a cose |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Responsabilità civile generale |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazione credito e cauzione |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assicurazione per spese legali |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Assistenza |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Perdite pecuniarie di vario genere |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
Riassicurazione |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Tabella 2
Dati richiesti titolo per titolo
Per ciascun titolo classificato sotto le categorie di strumenti «strumenti di debito», «azioni» e «quote/partecipazioni in fondi di investimento» (come definiti nella tabella A della parte 1 dell'allegato II) devono essere segnalati i dati per i campi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2. Mentre la tabella 2.1. fa riferimento a titoli con codice ISIN, la tabella 2.2 si riferisce a titoli che ne sono privi.
Tabella 2.1
Disponibilità in titoli con codice ISIN
La segnalazione dei dati per ciascun campo deve essere effettuata per ciascun titolo in conformità alle seguenti disposizioni:
|
1. |
Sono segnalati i dati relativi al campo 1. |
|
2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4; o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al capo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b. |
|
3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
|
|
4. |
La BCN competente ha facoltà di richiedere agli operatori segnalanti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9, 10 e 11.
|
Tabella 2.2
Dati relativi a disponibilità di titoli privi di codice ISIN
I dati relativi a ciascun campo devono essere segnalati alternativamente: a) per ciascun titolo; ovvero b) aggregando di un qualsivoglia numero di titoli come un'unica voce.
Nell'ipotesi a) si applicano le seguenti regole:
|
1. |
Sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 12, 13, 14 e 15; |
|
2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4; o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al capo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b. |
|
3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
|
|
4. |
La BCN competente può altresì richiedere agli operatori segnalanti di segnalare i dati relativi ai campi 3b, 8, 9, 10 e 11. Nell'ipotesi b) si applicano le seguenti regole:
|
Tabella 3a —
aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie trimestrali
|
|
Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
|
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
|
ATTIVITÀ (F) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
oltre 1 anno (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
emessi da AP |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
emessi da AIF |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
emessi da IA |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
emessi da FP |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
emesse da SNF |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
|
fino a 1 anno (scadenza originaria) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
da 1 a 2 anni (scadenza originaria) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
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|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
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|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
oltre 2 anni (scadenza originaria) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
da 1 a 2 anni (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
da 2 a 5 anni (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
Oltre 5 anni (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
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|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria fino a 1 anno — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AP |
|
|
|
|
|
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||
|
a FI |
|
|
|
|
|
|
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|
a AIF |
|
|
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|
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|
a IA |
|
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|
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
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|
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria da 1 a 5 anni — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
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|
a FI |
|
|
|
|
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|
a AIF |
|
|
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a IA |
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|
a FP |
|
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a SNF |
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|
|
|
|
|
|
||
|
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria oltre 5 anni — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
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|
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
a AP |
|
|
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a FI |
|
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a AIF |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
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|
|
|
|
|
|
||
|
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
fino a 1 anno fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
da 1 a 2 anni fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
da 2 a 5 anni fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
oltre 5 anni fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
scadenza originaria fino a 1 anno — valore nominale |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
scadenza originaria da 1 a 5 anni — valore nominale |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
scadenza originaria oltre 5 anni — valore nominale |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da AIF |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IA |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da FP |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emesse da SNF |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
|
MINIMUM |
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emessi da IA |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da FP |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emesse da SNF |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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|
emessi da AP |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
|
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|
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
emessi da IA |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
emessi da FP |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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Abbreviazioni utilizzate nella presente tabella: d/c = di cui; IFM = istituzione finanziaria monetaria; AP = amministrazioni pubbliche; FI = fondi di investimento; AIF = altri intermediari finanziari; IA = imprese di assicurazione; FP = fondi pensione; SNF = società non finanziarie; ISSLAF = istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; FCM = fondi comuni monetari Segnalazioni delle IA: i campi sono contrassegnati con «MINIMUM» nel caso in cui i dati relativi alle categorie di strumenti non sono raccolti voce per voce Le BCN possono estendere tale modalità ai campi di dati che non contengono l'indicazione «MINIMUM». |
|||||||||
Tabella 3b —
aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie trimestrali
|
|
Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
|
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (si applicano i commenti di cui alle tabelle precedenti) (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
|
PASSIVITÀ (F) |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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||
|
emessi da istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (7) |
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|
emessi da istituzioni diverse dalle IFM (7) |
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MINIMUM |
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di cui unit-linked |
MINIMUM |
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di cui non unit-linked |
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|
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|
di cui Diritti pensionistici |
MINIMUM |
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di cui sistemi a contribuzione definita |
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di cui sistemi a prestazioni definite |
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di cui sistemi ibridi |
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per ramo |
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|
Assicurazioni per spese mediche |
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|
Assicurazioni per la protezione del reddito |
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|
Assicurazioni per infortuni su lavoro |
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|
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|
Assicurazione della responsabilità civile automobilistica |
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|
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|
Altre assicurazioni relative a veicoli a motore |
|
|
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|
|
|
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|
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti. |
|
|
|
|
|
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|
Assicurazioni per incendio e altri danni a cose |
|
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|
|
|
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|
Responsabilità civile generale |
|
|
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|
|
|
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|
Assicurazione credito e cauzione |
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|
Assicurazione per spese legali |
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|
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|
Assistenza |
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Perdite pecuniarie di vario genere |
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Riassicurazione |
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MINIMUM |
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Segnalazioni delle IA: i campi sono contrassegnati con «MINIMUM» nel caso in cui i dati relativi alle categorie di strumenti non sono raccolti voce per voce. Le BCN possono estendere tale modalità ai campi di dati che non contengono l'indicazione «MINIMUM». |
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Tabella 4 —
Premi annuali, indennizzi e commissioni
|
|
Totale (9) |
|
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Di cui: nazionali |
Di cui: succursali all'interno del SEE (informazioni paese per paese) |
Di cui: succursali fuori del SEE (totale) |
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(1) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(2) a meno che non sia indicata una frequenza annuale.
(3) In caso di Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, «IFM» e «istituzioni diverse dalle IFM» si riferiscono rispettivamente a «banche» e «istituzioni diverse dalle banche».
(4) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(5) La BCN competente può richiedere che gli operatori segnalanti identifichino separatamente i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).
(6) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(7) In caso di Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, «IFM» e «istituzioni diverse dalle IFM» si riferiscono rispettivamente a «banche» e «istituzioni diverse dalle banche».
(8) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(9) Il totale comprende le attività svolte esercitando la libera prestazione di servizi di cui all'Art. 56 del Trattato.
ALLEGATO II
DESCRIZIONI
PARTE 1
Descrizioni delle categorie di strumenti
|
1. |
La tabella A fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Né l'elenco dei singoli strumenti nella tavola né le corrispondenti descrizioni devono intendersi come esaustive. Le descrizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti disciplinato dal Regolamento (UE) n. 549/2013 (di seguito, il «SEC 2010»). |
|
2. |
Per alcune categorie di strumenti si richiede la disaggregazione per scadenza. Si fa riferimento:
|
|
3. |
I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. Un credito è negoziabile se la sua titolarità può essere prontamente trasferita da una parte all'altra mediante consegna o girata o compensata in caso di derivati finanziari. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l'effettivo scambio non costituisca una condizione essenziale per la negoziabilità. |
Tabella A
Descrizione di categorie di strumenti nelle attività e passività di imprese di assicurazione (IA)
ATTIVITÀ
|
Categoria di strumenti |
Descrizione delle caratteristiche principali |
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|
Disponibilità di banconote e monete in euro e valuta estera in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti e depositi delle IA presso istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Possono includere depositi overnight, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso, nonché crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ovvero da prestito di titoli verso garanzie in denaro. |
||||||||||||||
|
Depositi trasferibili sono depositi direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come bonifico, addebito diretto, carta di credito o di debito, operazioni con moneta elettronica, assegno o altro mezzo analogo, senza ritardi significativi, restrizioni o penali. Depositi utilizzabili esclusivamente per prelievi in contante e/o depositi dai quali i fondi possono essere solo prelevati o trasferiti tramite un altro conto dello stesso titolare non devono essere inclusi come depositi trasferibili. |
||||||||||||||
|
Le disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito, sono solitamente negoziate su mercati secondari. Possono anche essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale categoria di strumenti include:
Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell'acquirente temporaneo), laddove vi sia il fermo impegno di invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dall'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli. |
||||||||||||||
|
Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da IA ai prestatari o prestiti rilevati da IA che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato. Sono incluse le seguenti voci:
Tale categoria esclude attività nella forma di depositi delle IA (inclusi nella categoria 1). |
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|
Depositi delle imprese di riassicurazione come garanzia per IA che agiscono in veste di società cedente in operazioni di riassicurazione. |
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|
Attività finanziarie che rappresentano la titolarità di diritti di proprietà su società o quasi società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Tale categoria include azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni. Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «Titoli di debito». |
||||||||||||||
|
Titoli azionari quotati in una borsa valori La borsa valori può essere in una borsa riconosciuta o un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. |
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|
Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in una borsa valori. |
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|
Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da quelle classificate come azioni quotate e azioni non quotate. |
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|
Tale categoria include la disponibilità di azioni o quote emessa da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dai FCM inclusi negli elenchi della BCE di IFM e fondi di investimento (FI) a fini statistici. |
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|
Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FCM di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
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Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FI diversi dai FCM di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). |
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|
Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Tale categoria di strumenti:
Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo sono registrati nel lato dell'attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri derivanti da contratti derivati non dovrebbero essere iscritti sopra la linea in bilancio su base lorda. Tale categoria non comprende gli strumenti finanziari derivati che non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio in forza di norme nazionali. |
||||||||||||||
|
Crediti finanziari di IA nei confronti di imprese di riassicurazione basate su polizze assicurative sulla vita e contro i danni |
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Attività materiali e immateriali diverse da quelle finanziarie. Tale categoria comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati. |
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|
Si tratta della categoria residuale sul lato dell'attivo di bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria. Tra le altre attività possono essere compresi:
|
PASSIVITÀ
|
Categoria di strumenti |
Descrizione delle caratteristiche principali |
||||||||||
|
Titoli emessi dall'IA diversi dalle azioni, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. |
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Importi dovuti ai creditori da parte dell'IA, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. In tale categoria sono ricompresi:
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Depositi ricevuti a garanzia da società cedenti da imprese di riassicurazione. |
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Si veda la categoria 4. |
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Si veda la categoria 4.1. |
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Si veda la categoria 4.2. |
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Si veda la categoria 4.3. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore dei beneficiari. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore dei beneficiari di polizze vita. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore dei beneficiari di polizze vita unit-linked. Gli indennizzi futuri a favore di beneficiari in forza di un'assicurazione sulla vita unit-linked dipendono dall'andamento di un insieme di attività nel quale i fondi del contraente sono investiti. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore di beneficiari di polizze vita non-unit linked. Gli indennizzi futuri a favore di beneficiari in forza di contratti di assicurazione sulla vita non unit-linked non dipendono dall'andamento di alcun insieme predeterminato di attività. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte a prestazioni future erogate dai propri sistemi pensionistici.. Tale categoria si riferisce esclusivamente a piani pensionistici professionali. Piani pensionistici individuali non connessi a rapporti di lavoro non ricadono in tale categoria. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a contribuzione definita. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a prestazioni definite. In un sistema pensionistico a prestazioni definite il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri dei propri sistemi pensionistici che combinano elementi di sistemi a contribuzione definita e di sistemi a prestazioni definite. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi a favore di beneficiari di assicurazioni contro i danni. |
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Obbligazioni assicurative per spese mediche nelle quali l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse dalle obbligazioni incluse nell'area di attività di cui al punto 13.2.3. |
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Obbligazioni assicurative per la protezione del reddito nelle quali l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse dalle obbligazioni incluse nell'area di attività di cui al punto 13.2.3. |
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Obbligazioni di assicurazione malattia correlate a incidenti e infortuni sul lavoro e a malattie professionali, nelle quali l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita. |
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Obbligazioni assicurative a copertura della responsabilità risultante dall'uso di veicoli a motore terrestri (compresa la responsabilità del vettore). |
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Obbligazioni assicurative a copertura di ogni danno subito da veicoli terrestri a motore (compresi i veicoli ferroviari). |
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Obbligazioni assicurative che coprono ogni danno subito da veicoli fluviali, veicoli lacustri e veicoli marittimi, veicoli aerei, e ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. Obbligazioni assicurative a copertura della responsabilità risultante dall'uso di aeromobili, veicoli marittimi, lacustri o fluviali (compresa la responsabilità del vettore). |
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Obbligazioni assicurative a copertura di ogni danno subito da cose diverse da quelle di cui ai rami di attività 13.2.5 e 13.2.6 causato da incendio, esplosione, elementi naturali comprese tempeste, grandine o gelo, energia nucleare, cedimento del terreno nonché da qualsiasi altro evento quale il furto. |
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Obbligazioni assicurative a copertura di casi di responsabilità civile diversi da quelli di cui ai rami di attività 13.2.4 e 13.2.6. |
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Obbligazioni assicurative a copertura di insolvibilità, credito all'esportazione, vendita a rate, credito ipotecario, credito agricolo e cauzione diretta e indiretta. |
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Obbligazioni assicurative a copertura della spese legali e costi della tutela giudiziaria |
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Obbligazioni assicurative a copertura dell'assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza abituale. |
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Obbligaziani assicurative a copertura di rischi relativi all'occupazione, insufficienza di entrate, intemperie, perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdita di valore venale, perdita di fitti e di redditi, perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente, perdite pecuniarie non commerciali nonché di ogni altro rischio oggetto di assicurazione contro i danni non coperto dai rami da 13.2.1 a 13.2.11. |
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Obbligazioni di riassicurazione |
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Si veda la categoria 6. |
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Si tratta della categoria residuale sul lato del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria. Tra le altre attività possono essere comprese:
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PARTE 2
Descrizioni degli attributi titolo per titolo
Tabella B
Descrizioni degli attributi titolo per titolo
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Campo |
Descrizione |
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Codice identificativo del titolo |
Un codice che identifica in modo univoco un titolo, secondo le istruzioni della BCN (ad esempio numero di identificazione della BCN, CUSIP, SEDOL). |
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Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato |
Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o l'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati. |
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Prezzo |
Prezzo di mercato unitario del titolo o percentuale dell'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. Le BCN possono altresì richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione. |
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Base di quotazione |
Indica se il titolo è quotato in percentuale o in unità. |
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Importo totale |
Valore di mercato complessivo di un titolo. In caso di titoli negoziati in unità tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il loro prezzo unitario. Ove i titoli siano negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all'importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso come percentuale dell'importo nominale. In linea di principio, le BCN sono tenute a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia, le BCN possono, a propria discrezione, richiedere dati escludendo gli interessi maturati. |
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Operazioni finanziarie |
La somma degli acquisti detratte le vendite (titoli dal lato dell'attivo) o delle emissioni detratti i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrati al valore dell'operazione in euro. |
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Titoli acquistati |
La somma degli acquisti di un titolo registrati al valore dell'operazione. |
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Titoli venduti |
La somma delle vendite di un titolo registrate al valore dell'operazione. |
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Valuta di registrazione del titolo |
Il codice ISO, o equivalente, della valuta utilizzata per indicare il prezzo e/o le consistenze in essere del titolo. |
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Altre variazioni di volume al valore nominale |
Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro. |
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Altre variazioni di volume al valore di mercato |
Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro. |
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Investimento di portafoglio o investimento diretto |
La funzione dell'investimento ai sensi della classificazione nelle statistiche della bilancia dei pagamenti (1). |
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Paese dell'emittente |
Residenza dell'emittente. In caso di partecipazioni/quote di fondi di investimento, il paese dell'emittente si riferisce al luogo nel quale il fondo di investimento risiede e non al luogo di residenza del gestore del fondo. |
PARTE 3
Tabella C
Descrizioni di premi, indennizzi e commissioni
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Categoria |
Descrizione |
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Premi sottoscritti |
Premi lordi sottoscritti comprendenti tutti gli importi dovuti nel corso dell'esercizio finanziario in relazione a contratti assicurativi, indipendentemente dal fatto che tali importi possano essere relativi in tutto o in parte a un esercizio finanziario successivo. |
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Indennizzi corrisposti |
Somma degli indennizzi pagati nell'esercizio finanziario e degli accantonamenti per indennizzi per il medesimo esercizio finanziario, detratti gli accantonamenti per indennizzi relativi all'esercizio finanziario precedente. |
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Commissioni |
Spese di acquisizione corrisposte da IA in favore di altri soggetti per vendere i propri prodotti. |
PARTE 4
Descrizioni per settore
Il SEC 2010 fornisce lo standard relativo alla classificazione per settore. La Tabella D fornisce una descrizione dettagliata di tali settori, che le BCN devono trasporre nelle rispettive classificazioni applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti residenti nei territori degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual: Guidance for the Statistical Classification of Customers» (2) della BCE.
Tabella D
Descrizioni per settore
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Settore |
Descrizioni |
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Le IFM sono definite all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Il settore delle IFM è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell'Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare prestiti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica. |
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Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito da unità istituzionali che sono produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). |
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Gli altri intermediari finanziari, ad esclusione di IA e il sottosettore dei fondi pensione (S.125), comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività da unità istituzionali in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le SV di cui al Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) sono comprese nel presente sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). Gli IF diverse dai FCM sono definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97). Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99). |
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Le IA sono definite dall'articolo 1 del presente regolamento. |
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Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità. Sono esclusi enti di previdenza e assistenza sociale compresi tra le amministrazioni pubbliche. |
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Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì quasi società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50). |
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Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie include le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128). Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale. |
PARTE 5
Descrizioni delle operazioni finanziarie e degli aggiustamenti da rivalutazione ai fini del presente regolamento.
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1. |
Le «operazioni finanziarie» sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l'effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La BCE richiede informazioni statistiche a fini di compilazione dei dati sulle operazioni finanziarie nella forma di aggiustamenti che implicano sia «riclassificazioni e altri aggiustamenti» sia «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». |
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2. |
Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» rispecchiano le variazioni nella valutazione delle attività/passività risultanti da variazioni nel prezzo al quale le attività/passività sono registrate o negoziate, o da variazioni nei tassi di cambio che incidono sul valore, espresso in euro, di attività e passività in valuta. Le rivalutazioni dei prezzi tengono conto delle variazioni nel valore delle consistenze di fine periodo dovute a variazioni nel valore di riferimento a cui esse sono contabilizzate, ovvero utili/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute che intervengono tra le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati di flusso. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» tengono anche conto di variazioni di valore che derivano da operazioni in attività e passività, ovvero utili/perdite effettivamente realizzati; tuttavia, a tale riguardo esistono prassi nazionali divergenti. |
(1) Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).
(2) Marzo 2007, disponibile sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.
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1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi per l'accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/77 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33)
(BCE/2014/51)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 19.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevede che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime. Le disposizioni di dettaglio circa l'applicazione di riserve obbligatorie minime sono contenute nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3). |
|
(2) |
Il 3 luglio 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di modificare la frequenza delle proprie riunioni in materia di politica monetaria passando da un ciclo di quattro settimane a uno di sei settimane a partire dal 1o gennaio 2015 e di prolungare, di conseguenza, i periodi di mantenimento delle riserve da quattro a sei settimane. |
|
(3) |
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) il periodo di mantenimento è l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva. |
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(4) |
Le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento non incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime da rispettare durante un periodo di mantenimento per enti soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4). Tali enti, come in precedenza, calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. D'altro canto, le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime per gli enti che segnalano i dati con frequenza trimestrale ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), poiché il periodo trimestrale sarà ora composto da due periodi di mantenimento. |
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(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica
L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) è sostituito dal testo seguente:
«2. I dati relativi all'aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda per due periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.»
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).
(4) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
|
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/79 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1376/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 dicembre 2014
che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)
(BCE/2014/52)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,
visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),
visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),
Considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 19.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevede che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime. Le disposizioni di dettaglio circa l'applicazione di riserve obbligatorie minime sono contenute nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3). |
|
(2) |
Il 3 luglio 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di modificare la frequenza delle riunioni in materia di politica monetaria passando da un ciclo di quattro settimane a uno di sei settimane a partire dal 1o gennaio 2015 e di prolungare, di conseguenza, i periodi di mantenimento delle riserve da quattro a sei settimane. |
|
(3) |
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) il periodo di mantenimento è l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva. |
|
(4) |
Le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento non incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime da rispettare durante un periodo di mantenimento per enti soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4). Tali enti, come in precedenza, calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. D'altro canto, le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime per enti che effettuano segnalazioni di dati su base trimestrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), poiché il periodo trimestrale sarà ora composto da due periodi di mantenimento. |
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(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:
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1. |
L'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Quanto alle istituzioni cui è stata concessa la deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (*1) (“enti nella coda”), l'aggregato soggetto a riserva è calcolato per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al punto 4 della parte 1 dell'allegato III al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5. (*1) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1)» " . |
|
2. |
L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La pubblicazione di tale calendario avviene nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.» |
|
3. |
Agli articoli 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, 11 e 13 bis, paragrafo 1, lettera b, il riferimento al Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
|
4. |
Agli articoli 5, paragrafo 3, e 13, paragrafo 4, il riferimento all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
|
5. |
All'articolo 13, paragrafo 2, il riferimento all'allegato II al Regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è sostituito con il riferimento all'allegato III al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
(3) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).
(4) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
DIRETTIVE
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/81 |
DIRETTIVA 2014/110/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
che modifica la direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i criteri di esclusione temporanea di donatori di unità allogeniche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (1), in particolare l'articolo 29, secondo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il punto 2.2 dell'allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione (2) stabilisce criteri di esclusione temporanea di donatori con una malattia infettiva o di donatori che lasciano una zona in cui è presente una malattia infettiva. |
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(2) |
Il punto 2.2.1 dell'allegato III della direttiva 2004/33/CE stabilisce un periodo di esclusione dei candidati donatori di 28 giorni dopo che hanno lasciato una zona con casi di trasmissione del virus del Nilo occidentale (WNV) all'uomo. |
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(3) |
Recenti prove scientifiche hanno dimostrato che un'esclusione temporanea di tali candidati donatori non è necessaria nel caso in cui si sia effettuato il test dell'acido nucleico (NAT) con esito negativo. |
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(4) |
Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di praticare tale test in sostituzione dei criteri di esclusione temporanea. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2002/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il criterio di esclusione per il virus del Nilo occidentale indicato nella tabella (seconda colonna, ultima riga) di cui all'allegato III, punto 2.2.1, della direttiva 2004/33/CE è sostituito dal seguente:
«28 giorni dopo aver lasciato una zona a rischio di virus del Nilo occidentale acquisito localmente, a meno che il test dell'acido nucleico (NAT) in singolo sia negativo»
.Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.
(2) Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25).
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/83 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/111/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, seconda frase,
agendo a norma della procedura di controllo di conformità stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2099/2002, per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima unionale e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano per definire, se del caso, una posizione o un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali competenti. |
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(2) |
La direttiva 2009/15/CE costituisce, con il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un insieme legislativo coerente ove le attività degli organismi riconosciuti sono disciplinate in modo coerente secondo i medesimi principi e definizioni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, lo Stato membro che decide, per le navi battenti la propria bandiera, di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutti o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari, affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti ovvero, conformemente all'articolo 2, lettera g), di detta direttiva, qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto l'insieme legislativo sulla base del quale gli organismi in questione sono riconosciuti incide su entrambi gli atti. |
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(3) |
L'espressione «convenzioni internazionali» quale definita all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/15/CE, significa la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capitolo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate. |
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(4) |
In occasione della 28a sessione l'assemblea dell'IMO ha adottato un codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO (codice III), come disposto nella risoluzione A.1070(28) del 4 dicembre 2013, nonché emendamenti alla convenzione sulla linea di carico, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, come disposto nella risoluzione IMO A.1083(28) del 4 dicembre 2013. |
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(5) |
In occasione della 66a sessione il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) ha adottato emendamenti al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, come disposto nella risoluzione MEPC.246(66) del 4 aprile 2014, nonché al protocollo del 1997 relativo alla medesima convenzione, quale modificato dal relativo protocollo del 1978, come disposto nella risoluzione MEPC.247(66) del 4 aprile 2014, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera. |
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(6) |
In occasione della 93a sessione il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC) ha adottato emendamenti alla convenzione SOLAS, come disposto nella risoluzione MSC.366(93) del 22 maggio 2014 nonché al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, come disposto nella risoluzione MSC.375(93) del 22 maggio 2014, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera. |
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(7) |
In occasione rispettivamente della loro 65a e 92a sessione il MEPC e l'MSC hanno adottato un codice IMO per gli organismi riconosciuti (codice RO), come disposto nella risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013. |
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(8) |
In occasione della 65a sessione il MEPC ha adottato emendamenti al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, al fine di rendere vincolante il Codice RO, come disposto nella risoluzione MEPC.238(65) del 17 maggio 2013. |
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(9) |
In occasione della 92a sessione l'MSC ha adottato emendamenti alla convenzione SOLAS e al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, al fine di rendere vincolante il codice RO, come disposto nelle risoluzioni MSC.350(92) e MSC.356(92) del 21 giugno 2013. |
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(10) |
Si prevede pertanto l'entrata in vigore dei codici III e RO nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 1o gennaio 2018, conformemente alle norme applicabili all'adozione, alla ratifica e all'entrata in vigore degli emendamenti in ognuna delle convenzioni IMO in questione. |
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(11) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/268/UE del Consiglio, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni (4). A norma dell'articolo 5 di detta decisione, il Consiglio autorizzava gli Stati membri ad accettare di essere vincolati, nell'interesse dell'Unione e fatta salva la dichiarazione di cui all'allegato di detta decisione, dalle modifiche di cui ai considerando da 4 a 9 della presente direttiva. |
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(12) |
La dichiarazione allegata alla decisione 2013/268/UE del Consiglio recita: «gli Stati membri ritengono che il codice III e il codice RO contengano una serie di requisiti minimi che gli Stati membri possono elaborare e migliorare in modo adeguato per incrementare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente». |
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(13) |
Vi si dichiara inoltre che nessuna disposizione dei predetti codici può essere interpretata come comportante una qualsivoglia restrizione o limitazione all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del diritto dell'Unione, per quanto riguarda la definizione di «certificati statutari» e di «certificati di classe»; il campo di applicazione degli obblighi e dei criteri stabiliti per gli organismi riconosciuti; e i compiti della Commissione europea per quanto riguarda il riconoscimento, la valutazione e, se appropriato, l'imposizione di misure correttive o sanzioni nei confronti degli organismi riconosciuti. La stessa dichiarazione stipula inoltre che, in caso di un audit dell'IMO, gli Stati membri dichiareranno che si limiteranno a verificare la conformità alle rilevanti disposizioni delle convenzioni internazionali pertinenti che essi hanno accettato, compresi i termini della presente dichiarazione. |
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(14) |
Nell'ordinamento giuridico dell'Unione, l'ambito d'applicazione della direttiva 2009/15/CE e del regolamento (CE n. 391/2009 include riferimenti alle «convenzioni internazionali» quali descritte al considerando 3. In questo quadro di riferimento, gli emendamenti alle convenzioni IMO sono recepiti automaticamente nel diritto unionale al momento stesso dell'entrata in vigore a livello internazionale, compresi i relativi codici aventi valore vincolante, come i codici III e RO, che costituiscono quindi parte degli strumenti dell'IMO pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/15/CE. |
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(15) |
Gli emendamenti delle convenzioni internazionali possono tuttavia essere esclusi dall'ambito d'applicazione del diritto marittimo unionale conformemente alla procedura di verifica della conformità se soddisfano almeno uno dei due criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002. |
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(16) |
La Commissione ha valutato gli emendamenti alle convenzioni IMO a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 e ha accertato che esistono diverse discrepanze fra i codici III e RO da una parte, e la direttiva 2009/15/CE e il regolamento (CE) n. 391/2009 dall'altra. |
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(17) |
Innanzitutto, la parte 2, paragrafo 16.1, del codice III stabilisce un elenco minimo di risorse e processi che gli Stati di bandiera devono mettere in opera, compresa l'adozione di istruzioni amministrative relative fra l'altro ai certificati di classe delle navi richiesti dallo Stato di bandiera intesi a dimostrare la conformità alle prescrizioni strutturali, meccaniche, elettriche e/o diverse di una convenzione internazionale di cui lo Stato di bandiera è parte o la conformità alla normativa nazionale dello Stato di bandiera. Come illustrato in dettaglio nel considerando 21 più avanti, il diritto unionale traccia una distinzione fra i certificati statutari e i certificati di classe. Questi ultimi sono documenti di natura privatistica e non costituiscono atti dello Stato di bandiera, né sono emessi per conto di esso. Tale disposizione del codice III fa in effetti riferimento al capitolo II.1, parte A-1, regolamento 3-1 della convenzione SOLAS, che stabilisce che le navi devono essere progettate, costruite e mantenute conformemente alle prescrizioni strutturali, meccaniche ed elettriche di una società di classificazione riconosciuta dall'amministrazione a norma delle disposizioni del regolamento XI-1/1. 1. La convenzione SOLAS identifica chiaramente la nave o il suo rappresentante legale nei confronti dello Stato di bandiera come l'oggetto di tale prescrizione. Inoltre, quando agisce in qualità di società di classificazione, un organismo riconosciuto rilascia i certificati di classe delle navi secondo regole, procedure, condizioni e accordi propri, cui non partecipa lo Stato di bandiera. Pertanto tale disposizione del codice III contraddice la definizione di classe e le attività obbligatorie vigenti nel diritto unionale. |
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(18) |
In secondo luogo, la parte 2, paragrafo 18.1, del codice III stipula che lo Stato di bandiera è tenuto a determinare, in relazione esclusivamente alle navi abilitate a battere la sua bandiera, che un organismo riconosciuto abbia le risorse adeguate in termini di capacità tecniche, gestionali e di ricerca per svolgere le mansioni affidategli. A contrario, nel diritto unionale tale aspetto è disciplinato come prescrizione ai fini del riconoscimento, come indicato dall'allegato I, criterio A.3, del regolamento (CE) n. 391/2009 riguardo all'intera flotta nella classe dell'organismo interessato, senza distinzioni basate sullo Stato di bandiera. Qualora la suddetta disposizione del codice III fosse incorporata nel diritto unionale, restringerebbe l'applicazione dell'allegato I, criterio A.3, del regolamento (CE) n. 391/2009 alla prestazione dell'organismo riconosciuto solo riguardo alle navi battenti la bandiera degli Stati membri, in contraddizione con le prescrizioni attualmente vigenti. |
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(19) |
In terzo luogo, la parte 2, paragrafo 19, del codice III introduce un divieto per lo Stato di bandiera di conferire mandato ai propri organismi riconosciuti di applicare alle navi diverse da quelle aventi il diritto di battere la propria bandiera le prescrizioni relative fra l'altro alle norme, prescrizioni o procedure di classificazione. A norma della direttiva 2009/15/CE gli Stati membri possono autorizzare un organismo ad agire per loro conto per quanto riguarda il certificato statutario della rispettiva flotta se tale organismo è stato riconosciuto ed è a tal fine monitorato a norma del regolamento (CE) n. 391/2009. In quest'ambito gli organismi così riconosciuti sono tenuti a soddisfare talune prescrizioni afferenti alle attività di loro competenza riguardo alla flotta della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta. Ciò riguarda la maggior parte dei criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 nonché i relativi obblighi, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento. Qualora la suddetta disposizione del codice III fosse incorporata nel diritto unionale, essa restringerebbe l'applicazione delle prescrizioni vigenti in materia di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 391/2009, fra l'altro se si qualificano in quanto norme, requisiti e procedure ai fini della prestazione dell'organismo riconosciuto solo riguardo alle navi battenti la bandiera degli Stati membri. |
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(20) |
In quarto luogo, la parte 2, sezione 1.1, del codice RO definisce un organismo riconosciuto come un organismo valutato da uno Stato di bandiera e risultato conforme alla parte 2 del codice RO. A contrario, l'articolo 2, lettera g), della direttiva 2009/15/CE dispone che un organismo riconosciuto sia ”qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009”. In base alle valutazioni della Commissione contenute nei considerando da 21 a 23, emerge che diverse disposizioni della parte 2 del codice RO sono incompatibili con il regolamento (CE) n. 391/2009. Di conseguenza un organismo riconosciuto quale definito nel codice RO non soddisferebbe tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 e pertanto non risponderebbe alla definizione di un organismo riconosciuto quale definito nel diritto unionale. |
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(21) |
In quinto luogo, la parte 2, sezione 1.3, del codice RO definisce la certificazione e servizi statutari come un'unica categoria di attività che un organismo riconosciuto può svolgere per conto dello Stato di bandiera, compreso il rilascio di certificati sia statutari che di classe. A contrario, le definizioni contenute nell'articolo 2, lettere i) e k), della direttiva 2009/15/CE tracciano chiaramente la distinzione fra i «certificati statutari», rilasciati da e per conto di uno Stato di bandiera in conformità alle convenzioni internazionali, e i «certificati di classe», documenti rilasciati da un organismo riconosciuto, nella sua qualità di società di classificazione, per certificare l'idoneità di una nave a un particolare utilizzo o servizio in conformità alle norme o procedure stabilite e rese pubbliche da tale organismo riconosciuto. Ne consegue che nel diritto unionale, i certificati statutari e i certificati di classe sono distinti e hanno natura diversa. I certificati statutari hanno difatti natura pubblica, mentre i certificati di classe sono di natura privatistica, in quanto rilasciati dalla società di classificazione in conformità alle proprie norme, procedure e condizioni. Ne consegue che i certificati di classificazione rilasciati da un organismo riconosciuto per una nave al fine di certificarne la conformità alle norme e alle procedure di classificazione, anche verificate da uno Stato di bandiera a dimostrazione di conformità con la convenzione SOLAS, capitolo II-I, parte A-1, regolamento 3-1, sono documenti di natura strettamente privatistica, ossia non sono atti dello Stato di bandiera né documenti rilasciati per conto di esso. Nel codice RO tuttavia la certificazione e i servizi statutari sono sistematicamente definiti come eseguiti dal RO ”a nome dello Stato di bandiera”, in contraddizione con la distinzione giuridica stabilita dal diritto unionale. Nonostante tale contraddizione, detta disposizione del codice RO, se accettata come norma nell'ordinamento giuridico unionale, reca il rischio manifesto che le prescrizioni in materia di riconoscimento contenute nel regolamento (CE) n. 391/2009, che afferiscono all'intera attività dell'organismo, indipendentemente dallo Stato di bandiera, non possano più essere applicate nell'UE. A causa del legame fra i due strumenti di cui al considerando 2, il rischio sussiste anche per la direttiva 2009/15/CE. |
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(22) |
In sesto luogo, la parte 2, sezione 3.9.3.1, del codice RO contempla un meccanismo di cooperazione fra organismi riconosciuti unicamente nell'ambito stabilito dallo Stato di bandiera al fine di normalizzare i processi relativi alla certificazione e ai servizi statutari per lo Stato di bandiera, se del caso; laddove la parte 2, sezione 3.9.3.2 del medesimo codice stabilisce un quadro di riferimento ”per uno Stato di bandiera o un gruppo di Stati di bandiera” inteso a disciplinare la cooperazione fra i loro organismi riconosciuti sugli aspetti tecnici e afferenti alla sicurezza di ”certificazioni e servizi statutari per navi […] a norma dei suddetti Stati di bandiera”. A contrario, la collaborazione fra organismi riconosciuti nell'ambito del diritto unionale è disciplinata dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, ove si dispone che gli organismi riconosciuti si consultino periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordino le condizioni in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti. Tali processi collaborativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, rientrano nelle attività di natura privatistica degli organismi riconosciuti, nella loro qualità di società di classificazione e sono applicabili senza distinzioni basate sullo Stato di bandiera. Se i meccanismi di collaborazione previsti dal codice RO fossero incorporati nel diritto unionale, restringerebbero il quadro di riferimento relativo alla collaborazione previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 agli organismi riconosciuti solo riguardo alle navi battenti la bandiera degli Stati membri, in contraddizione con le prescrizioni attualmente vigenti. |
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(23) |
In settimo luogo, la parte 2, sezione 3.9.3.3, del codice RO è identica al paragrafo 19 della parte 2 del codice III; pertanto le considerazioni contenute nei considerando 19 sono ugualmente pertinenti ai fini di tale disposizione del codice RO. |
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(24) |
Nessuna disposizione del codice III o del codice RO dovrebbe imporre restrizioni di alcun tipo alla capacità dell'Unione di stabilire, in conformità ai trattati e al diritto internazionale, condizioni adeguate per la concessione del riconoscimento a organismi che intendano ottenere l'autorizzazione degli Stati membri per effettuare attività di controllo e certificazione delle navi per conto di tali Stati, allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'Unione, in particolare la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente marino. |
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(25) |
Il regime di riconoscimento reciproco dei certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti, stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, può essere applicato solo nell'Unione nei confronti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Per quanto concerne le navi battenti bandiera non unionale, l'accettazione dei certificati pertinenti resta nell'ambito della discrezionalità degli Stati di bandiera non UE in questione nell'esercizio esclusivo della loro giurisdizione, in particolare nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). |
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(26) |
Sulla base della propria valutazione, la Commissione ha accertato che le disposizioni dei codici III e RO di cui ai precedenti considerando sono incompatibili con la direttiva 2009/15/CE o con il regolamento (CE) n. 391/2009 e di conseguenza con la direttiva 2009/15/CE dato il legame esistente fra i due strumenti illustrato al considerando 2 e dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione di detta direttiva. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/15/CE. |
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(27) |
Poiché il codice RO entra in vigore il 1o gennaio 2015, è necessario che la presente direttiva entri in vigore il più presto possibile dopo la data di pubblicazione. |
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(28) |
Il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) non ha espresso alcun parere sulle misure di cui alla presente direttiva. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di appello, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'articolo 2 della direttiva 2009/15/CE, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
«d) “convenzioni internazionali”: la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capitolo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate.»
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.
(2) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
DECISIONI
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/88 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2014
relativa alla misura SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) alla quale la Danimarca e la Svezia hanno dato esecuzione in favore di Scandinavian Airlines
[notificata con il numero C(2014) 4532]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/938/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE riguardo all'aiuto SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) (1),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a tali disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Alla fine di ottobre 2012 la Danimarca, la Svezia e la Norvegia (congiuntamente «gli Stati») hanno contattato in modo informale la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA («ESA») per comunicare loro l'intenzione di partecipare a una nuova linea di credito rinnovabile (Revolving Credit Facility, «la nuova RCF») in favore di Scandinavian Airlines («SAS», «il gruppo SAS» o «la società»). Il 12 novembre 2012 gli Stati hanno deciso di partecipare alla nuova RCF senza notificare ufficialmente la misura alla Commissione. |
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(2) |
Il 14 novembre 2012 la Commissione ha avviato un procedimento d'ufficio sulla nuova RCF. La Commissione ha inviato alla Danimarca e alla Svezia richieste d'informazioni il 29 novembre 2012, il 18 dicembre 2012, il 28 gennaio 2013 e il 18 febbraio 2013, cui è stata data risposta rispettivamente il 6 dicembre 2012, l'8 gennaio 2013, il 5 e il 13 febbraio 2013 e il 22 marzo 2013. La Danimarca e la Svezia hanno fornito complementi d'informazione con lettera del 3 giugno 2013. |
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(3) |
Il 20 novembre 2012 inoltre la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di Ryanair, cui ha fatto seguito, il 4 febbraio 2013, una denuncia della European Low Fares Airline Association («ELFAA»), in merito alle quali la Danimarca e la Svezia hanno presentato osservazioni con lettera del 22 marzo 2013. |
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(4) |
Con lettera del 19 giugno 2013 la Commissione ha comunicato alla Danimarca e alla Svezia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione agli aiuti (in appresso «la decisione di avvio del procedimento»). La Danimarca e la Svezia hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettere del 19 agosto 2013. |
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(5) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) il 28 settembre 2013. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure. |
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(6) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dal gruppo SAS e da Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») (3) il 28 ottobre 2013. Il 5 novembre 2013 la Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Danimarca e alla Svezia, che hanno avuto così la possibilità di rispondere. Con lettere del 4 e del 5 dicembre 2013 le autorità danesi e svedesi hanno comunicato di non avere alcun commento da fare in merito alle osservazioni del gruppo SAS e di FAM. |
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(7) |
La Commissione ha chiesto complementi d'informazione a Danimarca e Svezia con lettera del 25 febbraio 2014, cui è stata data risposta il 25 marzo 2014 da entrambi gli Stati membri. Inoltre, con lettere del 5 e del 7 marzo 2014, le autorità danesi e svedesi hanno informato la Commissione che SAS aveva deciso di cancellare la nuova RCF e di esaminare possibilità alternative per rafforzare la propria base di capitale. La cancellazione è entrata in vigore a partire dal 4 marzo 2014. |
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(8) |
Con lettere del 4 e del 7 luglio 2014 la Svezia e la Danimarca hanno rispettivamente concordato di rinunciare ai diritti conferiti ai sensi dell'articolo 342 del TFUE e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1 e di acconsentire all'adozione e alla notifica in inglese della presente decisione. |
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(9) |
Per questo procedimento la Commissione è l'unica competente a valutare se le disposizioni del TFUE siano state rispettate dalla Danimarca e dalla Svezia. D'altro canto l'ESA, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo («Accordo SEE») e dell'articolo 24 dell'Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, è competente a valutare se le disposizioni dell'Accordo SEE siano state rispettate dalla Norvegia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, e del protocollo 27 dell'Accordo SEE, per garantire un'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo, l'ESA e la Commissione cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici. |
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(10) |
In considerazione di quanto sopra e della competenza parallela di entrambe le istituzioni nel caso specifico, la Commissione ha cooperato e si è consultata con l'ESA prima di adottare la presente decisione. |
2. IL MERCATO DEL TRASPORTO AEREO SCANDINAVO
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(11) |
Tra il 2001 e il 2011 il mercato del trasporto aereo scandinavo (che comprende la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia) sarebbe cresciuto del 126 % in termini di ASK (4). La crescita del mercato scandinavo a corto raggio è stata dovuta quasi interamente ai vettori a basso costo, in particolare Norwegian Air Shuttle e Ryanair: si stima che in quel periodo i vettori a basso costo abbiano generato il 90 % della crescita (5). |
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(12) |
Nonostante l'accresciuta importanza dei vettori a basso costo, l'attore principale nel mercato scandinavo rimane SAS, con una quota di mercato stimata nel 2011 pari al 35,6 %, ben lontana dal picco del 50 % raggiunto dieci anni fa. Nello stesso anno le quote di mercato di Norwegian Air Shuttle e Ryanair hanno raggiunto rispettivamente il 18,7 % e il 6,8 %. |
3. IL BENEFICIARIO
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(13) |
SAS è la compagnia di bandiera degli Stati, la maggiore compagnia aerea in Scandinavia e l'ottava compagnia aerea in Europa. È anche uno dei membri fondatori di Star Alliance. Il gruppo aereo, che comprende Scandinavian Airlines, Widerøe (6) e Blue1, ha sede a Stoccolma mentre il suo hub europeo e intercontinentale è l'aeroporto di Copenaghen. Nel 2013 SAS ha trasportato circa 28 milioni di passeggeri, ottenendo ricavi pari a circa 42 miliardi di SEK. |
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(14) |
Attualmente SAS è detenuta per il 50 % dagli Stati: per il 21,4 % dalla Svezia, per il 14,3 % dalla Danimarca e per il 14,3 % dalla Norvegia. Il principale azionista privato è la Knut and Alice Wallenberg's foundation («KAW») (7,6 %), mentre gli altri azionisti detengono partecipazioni nell'ordine dell'1,5 % o meno. Tabella 1 Principali azionisti di SAS AB al 31 marzo 2012 (7)
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(15) |
SAS è in una situazione finanziaria precaria da diversi anni e tra il 2008 e il 2013 ha registrato perdite ricorrenti. Nel novembre 2012 Standard and Poor's («S&P») ha declassato il rating del credito della società, che è passato da B- a CCC+ (8). Queste difficoltà sono state aggravate dal contesto del mercato, caratterizzato da alti costi del carburante e da una domanda incerta. |
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(16) |
In particolare dalle relazioni annuali della società risulta che, tra il 2008 e il 2012, SAS ha subito ogni anno cospicue perdite, registrando un consistente debito finanziario netto. Tabella 2 Principali dati finanziari di SAS 2007-2012 (milioni di SEK) (9)
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(17) |
In seguito al deterioramento della sua posizione finanziaria, nel 2009/2010 SAS ha adottato un consistente programma di riduzione dei costi («Core SAS»). Nell'attuazione di questo programma, SAS ha dovuto raccogliere capitale proprio dai suoi azionisti mediante due emissioni di diritti: (i) 6 miliardi di SEK nell'aprile 2009; e (ii) 5 miliardi di SEK nel maggio 2010 (*1). |
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(18) |
Le difficoltà finanziarie di SAS hanno raggiunto l'apice nel 2012, quando la società ha presentato il piano aziendale 4 Excellence Next Generation («piano 4XNG»), percepito dalla dirigenza della compagnia aerea come l'«ultima chiamata» per SAS (10). Inoltre nel novembre 2012 la stampa ha annunciato la possibilità che SAS facesse bancarotta (11). |
4. DESCRIZIONE DELLA MISURA: LA NUOVA RCF NEL 2012
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(19) |
Come altre compagnie aeree che operano a livello globale, SAS ha fatto ricorso frequentemente a linee di credito esterne per mantenere un livello minimo di liquidità. A partire dal 20 dicembre 2006 SAS ha avuto a disposizione una linea di credito rinnovabile con scadenza a giugno del 2013 («la vecchia linea di credito rinnovabile»). La vecchia linea di credito rinnovabile ammontava a 366 milioni di EUR ed era alimentata esclusivamente da alcune banche ([…] (12)). Comprendeva anche un certo numero di condizioni o clausole finanziarie, come […]. |
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(20) |
Nel dicembre 2011, in seguito al deteriorarsi dei risultati finanziari della società, la dirigenza SAS ha deciso di esaurire completamente la vecchia RCF. Dopo che una società controllata di SAS (Spanair) aveva chiesto l'avvio della procedura fallimentare nel gennaio 2012, SAS ha avviato i negoziati con le banche raggiungendo un accordo per la correzione delle clausole il 15 marzo 2012. In base a questo accordo, il costo di utilizzo della vecchia RCF aumentava, le condizioni di prelievo venivano inasprite e SAS doveva rimborsare per intero e immediatamente l'importo prelevato. Inoltre SAS doveva fornire ai finanziatori un piano di ricapitalizzazione che doveva essere approvato dal consiglio di amministrazione e dai principali azionisti, ossia gli Stati e KAW. |
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(21) |
Il piano di ricapitalizzazione è stato sostenuto dal cosiddetto piano 4XNG, che era già in corso di sviluppo all'inizio del 2012. Il piano 4XNG rispondeva anche alle preoccupazioni espresse nel maggio 2012 da […] in merito al piano aziendale di SAS già esistente noto come 4 Excellence («piano 4X»). Secondo SAS, il piano 4XNG le avrebbe consentito di collocarsi come una compagnia aerea finanziariamente autosufficiente. Esso fissava una serie di obiettivi finanziari che SAS avrebbe dovuto raggiungere nell'esercizio finanziario 2014/2015. Tra questi un margine EBIT superiore all'8 %, un indice di preparazione finanziaria superiore al 20 % e una quota di fondi propri (ossia il rapporto tra attività e capitale proprio) superiore al 35 %. Il piano 4XNG avrebbe dovuto consentire a SAS di migliorare il proprio EBT di circa 3 miliardi di SEK su base annua, mentre la sua attuazione avrebbe comportato costi di ristrutturazione e costi una tantum pari a circa 1,5 miliardi di SEK. |
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(22) |
Un altro obiettivo del piano 4XNG consisteva nel preparare la società all'introduzione, a partire dal novembre 2013, di nuove norme contabili per le pensioni che, secondo le previsioni, avrebbero avuto un impatto negativo sul capitale proprio del gruppo SAS. Il piano inoltre prevedeva l'impegno a completare un programma di cessione di attività e di finanziamento, che ammontava a circa 3 miliardi di SEK di potenziale reddito netto. La cessione di attività comprendeva (13): (i) la vendita di Widerøe, una compagnia aerea regionale controllata in Norvegia (14), (ii) la vendita di una partecipazione di minoranza in […], (iii) la vendita di patrimoni immobiliari connessi all'aeroporto, (iv) l'esternalizzazione dell'assistenza a terra (15), (v) la vendita di motori aeronautici (16), (vi) la vendita e la retrolocazione o altre transazioni finanziarie in relazione a […], (vii) l'esternalizzazione dei sistemi di gestione e dei call centre (17), e (viii) la vendita o il finanziamento garantito di tre velivoli Q400. |
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(23) |
Gli Stati insistono sul fatto che il piano 4XNG era un autofinanziamento; ciò significa che SAS avrebbe generato una quantità sufficiente di contante dalle operazioni e dalle cessioni non strategiche per finanziare il costo iniziale di attuazione del piano 4XNG. A preoccupare SAS era però la percezione da parte degli investitori di una posizione di liquidità precaria della compagnia aerea causata dagli ingenti costi iniziali di attuazione del piano 4XNG. SAS pertanto ha richiesto l'ampliamento della vecchia RCF contestualmente all'introduzione della nuova RCF sostenuta dagli Stati e da KAW. SAS tuttavia ha affermato che né la vecchia RCF (nella modalità ampliata) né la nuova RCF sarebbero state esaurite. |
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(24) |
Le discussioni sulla nuova RCF hanno avuto inizio il 4 giugno 2012 (18). Inizialmente, in linea con il piano di ricapitalizzazione (cfr. il punto (20) più sopra), le banche finanziatrici della vecchia RCF avevano richiesto che gli Stati provvedessero a una nuova raccolta di capitale proprio, per esempio con un'emissione di diritti, dal momento che non erano disposte a sostenere autonomamente una nuova RCF. Gli Stati tuttavia hanno respinto quest'idea. |
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(25) |
Dopo alcuni negoziati, le banche hanno accettato una nuova RCF da costituire insieme agli Stati e a KAW e da strutturare in condizioni di parità, evitando un rapporto subordinato ed eccessivi diritti di garanzia. Occorre notare che inizialmente la nuova RCF avrebbe dovuto ammontare a [3-6] miliardi di SEK, mentre erano disponibili soltanto [1-4] miliardi di SEK di garanzia. Il 22 ottobre 2012 la nuova RCF è stata ridotta infine a 3,5 miliardi di SEK(circa 400 milioni di EUR). |
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(26) |
La nuova RCF è stata erogata dalle stesse banche che avevano fornito la vecchia RCF (tranne una (19)) insieme agli Stati e a KAW. A tale proposito, il 50 % della nuova RCF è stato erogato dagli Stati in proporzione alla loro partecipazione azionaria a SAS, e il rimanente 50 % è stato erogato dalle banche e da KAW. Gli Stati e KAW hanno partecipato alla nuova RCF alle stesse condizioni (commissioni, tassi d'interesse, clausole) delle banche. |
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(27) |
Le caratteristiche principali della nuova RCF erano le seguenti:
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(28) |
I termini della nuova RCF sono stati concordati il 25 ottobre 2012. Essa era comunque soggetta, tra l'altro, all'approvazione del parlamento di ciascuno Stato e alla firma di accordi sindacali con i piloti e gli assistenti di volo. |
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(29) |
Gli Stati hanno presentato un rapporto redatto da CITI, del 7 novembre 2012 («il rapporto CITI»), che si proponeva di valutare se un investitore privato che si trovasse in una situazione il più simile possibile a quella degli Stati avrebbe potuto sottoscrivere la nuova RCF a condizioni e termini simili. Assumendo come ipotesi di base il buon esito del piano aziendale 4XNG, il rapporto CITI ha concluso che la partecipazione degli Stati alla nuova linea di credito rinnovabile avrebbe generato un tasso di rendimento interno («IRR») del [90-140] %, un multiplo cash-on-cash di circa [4-9]x, e un aumento nel valore del capitale proprio vicino al [700-1 200] % (dal novembre 2012 al marzo 2015). Il rapporto CITI ha concluso che il rendimento richiesto dagli Stati sarebbe stato perciò almeno pari a quello richiesto da investitori privati che si trovassero in una posizione simile. Il rapporto CITI tuttavia non ha valutato la probabilità che SAS realizzasse con successo l'«ipotesi di base» del piano 4XNG, né ha valutato l'impatto delle deviazioni dall'«ipotesi di base» come, per esempio, la mancata monetizzazione delle attività non strategiche. |
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(30) |
SAS ha annunciato il 19 dicembre 2012 che erano presenti tutte le condizioni necessarie all'entrata in vigore della nuova RCF [cfr. il punto (28) più sopra], tra cui l'approvazione del parlamento di ciascuno Stato. A tale data, e fino al 3 marzo 2014, la nuova RCF era in vigore, in sostituzione della vecchia RCF (21). |
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(31) |
Con lettera del 3 giugno 2013 la Danimarca e la Svezia hanno spiegato che, in seguito alla vendita dell'80 % delle azioni di Widerøe (cfr. il punto (22) più sopra), gli Stati e le banche finanziatrici avevano concordato con SAS una modifica delle condizioni e dei termini della nuova RCF, benché tale accordo di modifica non fosse ancora stato firmato ufficialmente. Nelle osservazioni presentate durante l'indagine formale, le autorità danesi e svedesi hanno informato la Commissione che la modifica della nuova RCF era stata firmata da tutte le parti e sarebbe entrata in vigore al completamento della transazione Widerøe, ossia il 30 settembre 2013. Tali modifiche comprendevano i seguenti elementi:
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5. LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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(32) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione esprimeva dubbi sul fatto che la partecipazione degli Stati, di KAW e delle banche alla nuova linea di credito rinnovabile sia avvenuta in condizioni pari passu, soprattutto a causa dei seguenti elementi:
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(33) |
La Commissione ha altresì messo in dubbio che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF potesse essere considerata razionale dal punto di vista di un azionista, e che avrebbe superato la prova dell'investitore operante in un'economia di mercato (market economy investor — «MEI») fuori da una logica di condizioni pari passu. Da questo punto di vista, la Commissione ha valutato se il piano aziendale 4XNG poggiasse o meno su presupposti sufficientemente validi, tanto da indurre un investitore privato a partecipare alla nuova RCF, e se le analisi di sensibilità svolte nell'ambito del piano fossero eccessivamente ottimistiche. |
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(34) |
Per esempio la Commissione ha fatto notare tra l'altro le cifre ottimistiche del piano in materia di crescita del mercato in termini di ASK e PIL, nonché il tasso di inflazione pari allo 0 % per il periodo 2015-2017. Allo stesso modo, essa ha messo in dubbio la possibilità di prevedere, al momento della firma della nuova RCF, il buon esito di tutte le iniziative concernenti la riduzione dei costi e la cessione di attività. |
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(35) |
Per quanto riguarda le condizioni e i termini della nuova RCF e la valutazione CITI del rendimento previsto per la partecipazione degli Stati alla nuova RCF, la Commissione ha sottolineato che il rapporto CITI non ha valutato il piano 4XNG, né ha svolto un'analisi di sensibilità del modello finanziario, ma si è semplicemente basato sulle informazioni ricevute. La Commissione ha messo in evidenza anche che il rapporto CITI non ha valutato la garanzia della nuova RCF nella prospettiva di un investitore privato operante in un'economia di mercato, né ha considerato l'impatto di possibili scenari alternativi, caratterizzati da ipotesi meno favorevoli (tra cui quella dell'inadempimento), sull'analisi del rendimento. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che il rapporto CITI ha assegnato una probabilità zero alla possibilità che SAS sarebbe stata inadempiente nei successivi tre anni — una probabile sottovalutazione del rischio. |
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(36) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha potuto escludere che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF potesse comportare un vantaggio a favore di SAS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
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(37) |
Infine, se la nuova RCF costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione ha messo in dubbio che la nuova RCF potesse essere considerata compatibile con il mercato interno. Da questo punto di vista, la Commissione ha valutato se fosse possibile applicare uno dei potenziali motivi di compatibilità previsti dal TFUE. In considerazione del tipo di misura e delle difficoltà di SAS, la Commissione ha osservato che, apparentemente, gli unici criteri applicabili erano quelli relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (23) («gli orientamenti R&R»). La Commissione tuttavia è giunta alla conclusione preliminare che le condizioni per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di cui agli orientamenti R&R non sembrano soddisfatte. |
6. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
6.1. Osservazioni della Danimarca e della Svezia
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(38) |
La Danimarca e la Svezia ritengono che la propria partecipazione alla nuova RCF si svolgesse in condizioni di mercato, dal momento che avveniva pari passu con le banche e con KAW, escludendo quindi l'esistenza di aiuti di Stato. |
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(39) |
Secondo la Danimarca e la Svezia, SAS non avrebbe attinto alla vecchia RCF in nessun momento nel periodo in cui si sono svolti i negoziati sulla nuova RCF. I due paesi fanno notare le modifiche apportate alla vecchia RCF nel marzo 2012, con l'inasprimento delle condizioni di prelievo, e affermano che, a partire dalla fine di giugno 2012, le banche erano quindi in grado di respingere qualsiasi richiesta di prelievo proveniente da SAS. L'importo prelevato dalla RCF è stato interamente rimborsato da SAS nel marzo 2012 e da quel momento SAS non ha più attinto alla vecchia RCF. Di conseguenza, le banche in questione potevano ragionevolmente essere considerate investitori «esterni» che partecipavano alla nuova RCF in condizioni di parità con gli Stati (24), senza alcuna considerevole esposizione non garantita nei confronti di SAS (25). |
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(40) |
Per quanto riguarda la partecipazione di KAW alla nuova RCF insieme alle banche, le autorità danesi e svedesi ritengono che l'esposizione economica di KAW nei confronti di SEB fosse limitata e che questo non avrebbe potuto influire sulla sua decisione di partecipare alla nuova RCF. |
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(41) |
Inoltre la Danimarca e la Svezia ritengono che il piano 4XNG fosse realistico e potesse essere attuato con successo. A loro avviso tutti gli aspetti e le ipotesi, anche quelle concernenti le previsioni sulle entrate («RASK») (26), sulle misure di riduzione dei costi e le previste cessioni, erano state esaminate attentamente per rispettare gli obiettivi finanziari del piano 4XNG per il periodo 2014-2015. Il piano 4XNG inoltre — insieme a tutte le ipotesi su cui si fondava — era stato attentamente analizzato dagli esperti finanziari esterni di entrambi gli Stati (Goldman Sachs) e delle banche ([…]) ed era stato adattato alla luce dei loro commenti e delle loro raccomandazioni. Esse sottolineano inoltre che l'aspettativa del buon esito del piano, al momento di decidere se partecipare alla nuova RCF, era sostenuta dal fatto che la conclusione di nuovi accordi sindacali era un prerequisito per la nuova RCF. Inoltre, secondo la Danimarca e la Svezia, gli sviluppi verificatisi tra il dicembre 2012 e la cancellazione della nuova RCF avvenuta il 4 marzo 2014 avrebbero dimostrato che il piano era in grado di fornire i risultati previsti (27). |
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(42) |
In relazione alle condizioni e ai termini della nuova RCF, la Danimarca e la Svezia ritengono che essi fossero conformi alle normali condizioni di mercato, giacché erano simili a quelli di accordi comparabili; inoltre le commissioni iniziali della nuova RCF erano più alte e le condizioni di prelievo più rigorose di quelle di gran parte degli accordi considerati. Quanto al pacchetto di garanzia, la Danimarca e la Svezia affermano che gli effettivi rischi finanziari delle banche finanziatrici erano trascurabili poiché il valore stimato delle garanzie superava palesemente l'entità della linea A. Di conseguenza, in uno scenario di liquidazione, tutti i crediti delle banche finanziatrici sarebbero risultati soddisfatti dal pacchetto di garanzia o da altre attività SAS che avrebbero potuto essere vendute, come […], dalla sua partecipazione azionaria in […], eccetera. Quanto detto è sostenuto anche dall'effettiva cancellazione di una parte considerevole di impegni nell'ambito della linea A durante la prima metà del 2013. Secondo la Danimarca e la Svezia ciò dimostra che le banche hanno agito ispirandosi a principi commerciali e in maniera prudente al momento di decidere di partecipare, insieme agli Stati e a KAW, alla nuova RCF. |
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(43) |
Infine la Danimarca e la Svezia hanno dichiarato che la partecipazione alla nuova RCF ha generato un cospicuo rendimento per i finanziatori di RCF senza che SAS dovesse attingere alla linea di credito. Ciò dimostra che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF insieme a KAW e alle banche è stata del tutto conforme al principio MEI. |
6.2. Osservazioni del gruppo SAS
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(44) |
Il gruppo SAS ritiene che gli Stati abbiano partecipato alla nuova RCF in veste di azionisti, e non come autorità pubbliche. In tale prospettiva, la partecipazione a questo strumento era preferibile al conferimento di capitale proprio, in considerazione della cospicua generazione di reddito per gli azionisti/i finanziatori in termini di commissioni, nonché del potenziale aumento del valore azionario. |
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(45) |
Per quanto concerne il test delle condizioni pari passu, secondo il gruppo SAS tali condizioni sarebbero state soddisfatte dal momento che le banche non avevano alcuna esposizione nei confronti di SAS e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere trattate come investitori «esterni». Inoltre, la partecipazione degli Stati alla nuova RCF non ha influenzato il comportamento delle banche, poiché è stata SAS — e non le banche — a richiedere che gli azionisti aderissero alla nuova RCF. Peraltro, secondo il gruppo SAS, le banche avrebbero deciso di partecipare alla nuova RCF in condizioni di parità con gli Stati e KAW sulla base dei risultati molto positivi dell'analisi rischi/ricavi. |
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(46) |
Il gruppo SAS condivide poi l'opinione della Danimarca e della Svezia, secondo le quali le ipotesi su cui si fondava il piano 4XNG erano valide e associate a previsioni molto realistiche per quanto riguarda i tre fattori principali, ossia la crescita del mercato in termini di ASK, la crescita del PIL per il periodo 2015-2017 e un'inflazione prevista dello 0 %. Inoltre, i rischi associati all'attuazione del piano sono stati attentamente esaminati da tutte le banche finanziatrici con particolare attenzione al RASK come indicatore chiave della redditività della società. |
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(47) |
Nel contempo il gruppo SAS ritiene che il pacchetto di garanzia sia stato sufficientemente valutato e che il rischio che SAS fosse inadempiente per l'attuazione del piano 4XNG si sia attenuato. Ciò è dimostrato dal fatto che un'effettiva riduzione dei costi era un prerequisito per i finanziatori che aderivano alla nuova RCF e che la conclusione di nuovi accordi collettivi nel novembre 2012 era strumentale per il buon esito dell'attuazione del piano. |
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(48) |
Il gruppo SAS critica peraltro la Commissione per non aver tenuto conto dell'alternativa della bancarotta e del fatto che gli Stati avrebbero perso il valore della loro partecipazione azionaria combinata se la nuova RCF non fosse stata disponibile. In questo contesto il gruppo SAS fa notare che gli Stati hanno partecipato alla nuova RCF nella loro veste di azionisti di riferimento di SAS, per ottenere un adeguato rendimento del proprio investimento. |
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(49) |
Infine il gruppo SAS riferisce che l'attuazione del piano 4XNG ha generato un reddito al lordo delle imposte pari a 3 miliardi di SEK, consentendo a SAS di ottenere un esito positivo nel periodo novembre 2012 — luglio 2013. |
6.3. Osservazioni di FAM
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(50) |
Secondo FAM, la società responsabile della gestione delle attività di KAW, la decisione di quest'ultima di partecipare alla nuova RCF sarebbe stata adottata indipendentemente dalla sua partecipazione a SEB e dall'esposizione di SEB nei confronti di SAS. FAM sostiene inoltre che KAW non deteneva una partecipazione di maggioranza in SEB, né si può dire che controlli SEB. |
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(51) |
FAM ha esaminato il piano 4XNG, i rischi finanziari a esso associati e il pacchetto di garanzia, e ha ritenuto che fosse nell'interesse di KAW partecipare alla nuova RCF. A questo proposito, ha proceduto ad un confronto tra la prospettiva di proteggere l'investimento di lungo periodo di KAW in SAS e i potenziali rendimenti futuri di tale investimento, nonché le alte commissioni che SAS avrebbe pagato con la nuova RCF, e la messa in liquidazione di SAS, che non riteneva un'opzione economicamente interessante. |
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(52) |
FAM inoltre concorda con la Danimarca, la Svezia e il gruppo SAS sul fatto che tutte le parti interessate hanno partecipato alla nuova RCF in condizioni di parità, evitando un rapporto subordinato ed eccessivi diritti di garanzia, o comunque condizioni asimmetriche. La decisione di partecipare alla nuova RCF si basava su un'analisi approfondita delle prospettive di redditività risultanti da una futura SAS forte e competitiva. |
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(53) |
Infine, FAM condivide l'opinione della Danimarca e della Svezia secondo cui la decisione delle banche finanziatrici di partecipare alla nuova RCF si fondava su principi commerciali, giacché la loro esposizione esistente nell'ambito della vecchia RCF era soltanto teorica. Essa ritiene che le banche avessero un incentivo addirittura inferiore a partecipare alla nuova RCF rispetto agli Stati e a KAW, giacché questi potevano contare sull'aumento dei prezzi delle azioni. Essa afferma quindi che le condizioni del test pari passu devono ritenersi soddisfatte. |
7. VALUTAZIONE DELLA MISURA
7.1. Esistenza di aiuti di Stato
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(54) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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(55) |
Il concetto di aiuto di Stato si applica pertanto anche a qualsiasi vantaggio concesso direttamente o indirettamente, finanziato da risorse statali, dallo Stato stesso o da organismi intermediari che agiscano in virtù dei poteri loro conferiti. |
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(56) |
Per costituire aiuto di Stato, una misura deve avere origine da risorse statali e dev'essere imputabile allo Stato. In linea di principio, le risorse statali sono le risorse di uno Stato membro e delle sue autorità pubbliche, nonché le risorse di imprese pubbliche su cui le autorità pubbliche possano esercitare, direttamente o indirettamente, un potere di controllo. |
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(57) |
La misura in questione comportava indubbiamente risorse statali, poiché è stata finanziata da risorse provenienti dai bilanci degli Stati, ed era imputabile allo Stato. In particolare si può osservare che i parlamenti della Danimarca e della Svezia hanno approvato la partecipazione di entrambi i governi nella nuova RCF (confronta il punto (30) più sopra). |
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(58) |
La misura in questione necessariamente falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri. |
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(59) |
Secondo una giurisprudenza consolidata, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intraunionali, esso è perlomeno atto a incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza (28). A tale proposito, la Commissione ritiene che qualsiasi potenziale vantaggio economico concesso a SAS mediante risorse statali potrebbe soddisfare tale condizione. SAS è in concorrenza con altre compagnie aeree dell'Unione europea e del SEE, in particolare da quando, il 1o gennaio 1993, è entrata in vigore la terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo («il terzo pacchetto») (29). Inoltre, per viaggi su distanze relativamente più brevi nell'Unione europea, il trasporto aereo compete con quello su gomma e su rotaia, e pertanto potrebbe incidere anche sui vettori stradali e ferroviari. |
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(60) |
L'unico criterio del concetto di aiuto di Stato che è perciò in dubbio è se la misura abbia conferito un indebito vantaggio economico selettivo a SAS. |
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(61) |
In considerazione della cancellazione della nuova RCF a partire dal 4 marzo 2014, la Commissione ha valutato se la nuova RCF abbia conferito un indebito vantaggio economico selettivo a SAS dal momento della sua istituzione nel 2012 fino alla sua cancellazione nel 2014. |
7.2. Vantaggio economico in favore di SAS
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(62) |
Per decidere se sia stato concesso o meno a SAS un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione valuterà se la compagnia aerea abbia ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. Per esaminare la questione, la Commissione ha applicato la prova MEI, secondo cui non sarebbe implicato alcun aiuto di Stato laddove, in circostanze simili, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle degli organismi che gestiscono il settore pubblico e operano in normali condizioni di mercato in un'economia di mercato, avrebbe potuto essere indotto a erogare la misura in questione al beneficiario. |
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(63) |
Secondo la prova MEI, la Commissione deve perciò valutare se un investitore privato avrebbe potuto sottoscrivere l'operazione in oggetto alle stesse condizioni. L'atteggiamento dell'ipotetico investitore privato è quello di un investitore prudente il cui obiettivo di massimizzazione dei profitti è moderato da una certa cautela in merito al livello di rischio accettabile per un determinato tasso di rendimento (30). |
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(64) |
In linea di principio, un apporto di capitali su fondi pubblici non implica un aiuto statale nel caso in cui tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni e in circostanze comparabili (pari passu) (31). |
7.2.1. Partecipazione pari passu degli Stati, di KAW e delle banche alla nuova RCF
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(65) |
La Commissione osserva che le banche finanziatrici coinvolte nella nuova RCF partecipavano anche alla vecchia RCF. Nella nuova RCF tuttavia gli Stati hanno accresciuto la propria esposizione nei confronti di SAS, mentre le banche hanno approssimativamente dimezzato il proprio contributo (che è passato da 366 milioni di EUR a circa 200 milioni di EUR), riducendo così l'esposizione esistente complessiva di RCF nei confronti di SAS del 50 % circa. In considerazione di tutto ciò, la Commissione ha espresso dubbi, nella decisione di avvio del procedimento, sulla possibilità che il principio pari passu fosse soddisfatto giacché gli Stati e le banche non sembravano trovarsi in posizioni comparabili. |
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(66) |
La Danimarca, la Svezia e il gruppo SAS affermano che le banche finanziatrici non avevano alcuna esposizione nell'ambito della vecchia RCF, al momento di negoziare la propria partecipazione alla nuova RCF. Le banche quindi avrebbero dovuto essere considerate investitori «esterni» in una posizione comparabile a quelle degli Stati e di KAW. |
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(67) |
La Commissione osserva che SAS aveva esaurito completamente la vecchia RCF nel gennaio 2012 (cfr. il punto (20) più sopra). In effetti le modifiche apportate alla vecchia RCF nel marzo 2012 comprendevano, tra l'altro, la condizione di rimborso integrale e immediato dell'importo prelevato. Gli importi sono stati interamente rimborsati nel marzo 2012 e le modifiche alla vecchia RCF apportate nel corso dello stesso mese hanno reso estremamente difficile per SAS attingere alla linea di credito successivamente (32). Inoltre a SAS è stato richiesto di presentare un piano di ricapitalizzazione entro giugno 2012, che doveva essere approvato dal consiglio di amministrazione, come pure dagli Stati e da KAW quali principali azionisti. Il piano è stato inizialmente respinto dalle banche. Soltanto nel novembre 2012 gli Stati, dopo aver attentamente esaminato il piano 4XNG modificato, hanno deciso di partecipare alla nuova RCF, seguiti dalle banche. |
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(68) |
Di conseguenza le autorità danesi e svedesi e il gruppo SAS hanno dichiarato che al gruppo SAS è stato effettivamente impedito di richiedere un prelievo dalla vecchia RCF. Giunte a conoscenza di tale situazione, le banche hanno dovuto decidere se continuare con la vecchia RCF fino alla sua scadenza nel giugno 2013, o partecipare alla nuova RCF in condizioni di parità con gli Stati e KAW, benché gli Stati e KAW, in qualità di azionisti, fossero più incentivati a partecipare per poter aumentare il valore delle proprie azioni in seguito all'attuazione del piano 4XNG. |
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(69) |
Anche se la Commissione ritiene probabile che le banche, almeno quelle che non avevano altre esposizioni bilaterali non garantite nei confronti di SAS, non fossero considerevolmente esposte nei confronti della vecchia RCF al momento di decidere se partecipare alla nuova RCF, essa sostiene altresì che vi fosse comunque il rischio che SAS potesse soddisfare le condizioni di prelievo prima dell'introduzione nella nuova RCF. Il fatto che ciò non sia successo e che la vecchia RCF non sia stata utilizzata dopo essere stata rimborsata integralmente nel marzo 2012 è irrilevante a tale proposito. Su questa base sembra che le banche avessero una certa esposizione nei confronti di SAS, nell'ambito della vecchia RCF, che gli Stati (e KAW) non avevano. La Commissione quindi non può accettare l'argomentazione avanzata dalle autorità danesi e svedesi secondo cui le banche avrebbero partecipato alla nuova RCF come investitori «esterni» nonostante la loro esposizione nell'ambito della vecchia RCF. |
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(70) |
La Commissione inoltre non può concordare con la Danimarca e la Svezia sul fatto che l'esposizione di alcune delle banche sotto forma di linee di credito bilaterali collegate alla vecchia RCF (33) non comportasse alcun rischio finanziario per le banche durante il periodo dei negoziati sulla nuova RCF, dal momento che non era possibile utilizzare tali linee di credito a meno che la vecchia RCF fosse completamente esaurita. Come indicato in precedenza, sussisteva il rischio, benché assai ridotto, che le condizioni di prelievo potessero essere soddisfatte benché, in seguito alle modifiche apportate nel marzo 2012 e all'inasprimento delle condizioni, la probabilità che SAS attingesse alla vecchia RCF fosse molto bassa. |
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(71) |
Inoltre sembra che alcune banche avessero altre esposizioni nei confronti di SAS. Per esempio, oltre a partecipare alla vecchia RCF, […] aveva — al 30 settembre 2012 — un'esposizione bilaterale non garantita (e non utilizzata) nei confronti di SAS pari a [200-600] milioni di SEK, nonché un'esposizione non garantita a carte di credito pari a [500-900] milioni di SEK. Poteva quindi essere chiamata a coprire qualsiasi costo legato al rimborso di clienti, qualora SAS avesse cancellato i voli corrispondenti. Mentre questa esposizione non garantita a carte di credito rappresentava lo [0-2] % del portafoglio creditizio totale di […] pari a circa [1 000-3 000] milioni di SEK, essa costituiva comunque un rischio finanziario e non è perciò sostenibile che […] fosse in una situazione comparabile a quella degli Stati al momento di decidere di partecipare alla nuova RCF. |
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(72) |
Inoltre altre tre banche avevano esposizioni in termini di strumenti di finanziamento in essere per i velivoli (per esempio […]). Benché gli Stati ritengano che i finanziamenti fossero garantiti dai velivoli e non rappresentassero un rischio finanziario per le banche poiché i velivoli potevano essere venduti facilmente sul mercato, ciò non è stato dimostrato nei fatti. Rimane da chiarire se, nel caso di una vendita di emergenza dei velivoli, l'importo totale sarebbe stato recuperato. |
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(73) |
Inoltre, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso il dubbio che il comportamento delle banche potesse essere influenzato dalla condotta degli Stati, in considerazione del continuo sostegno finanziario concesso dagli Stati alla compagnia aerea negli anni precedenti (per esempio con le emissioni di diritti del 2009 e del 2010). Le banche tra l'altro erano disposte a partecipare alla nuova RCF soltanto a condizione che vi partecipassero gli Stati, come risulta ai precedenti punti (23) e (24) più sopra. |
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(74) |
In linea di principio la Commissione ritiene che la condizione pari passu non sia applicabile qualora la partecipazione degli Stati costituisca un rigoroso prerequisito affinché gli operatori privati possano partecipare all'operazione. |
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(75) |
Durante l'indagine formale, la Danimarca, la Svezia e il gruppo SAS hanno dichiarato che in nessun momento dei negoziati per la nuova RCF le banche si sono sentite «contaminate» dalla precedente condotta degli Stati e dalla loro costante disponibilità a sostenere SAS, benché le entrate degli Stati sulle emissioni di diritti del 2009 e del 2010 si siano rivelate inferiori alle previsioni. |
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(76) |
La Commissione non può escludere la possibilità che gli operatori privati non sarebbero stati disposti a investire in una società con simili precedenti e previsioni inaffidabili, senza la partecipazione degli Stati. Nel contempo non si può neanche escludere che gli Stati che si erano rifiutati di fornire nuovo capitale proprio e di sottoscrivere una RCF subordinata, non fossero più disposti a investire altri fondi in SAS. Nonostante queste considerazioni, la Commissione non è convinta che la partecipazione degli Stati alla nuova RCF abbia avuto luogo in condizioni pari passu con le banche finanziatrici, tenendo conto del fatto che la partecipazione degli Stati ha indotto le banche a ridurre la propria esposizione complessiva di RCF nei confronti di SAS del 50 % circa, mentre allo stesso tempo gli Stati hanno aumentato la propria esposizione nei confronti di SAS. |
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(77) |
In relazione al fatto che il comportamento di KAW potesse essere considerato un punto di riferimento per stabilire la condotta di un investitore privato, l'indagine formale ha dimostrato che l'esposizione di KAW nei confronti di SAS attraverso la sua partecipazione azionaria a SEB era inferiore a quella indicata nella decisione di avvio del procedimento. Tenendo conto del fatto che KAW non è altro che un azionista di minoranza di SEB e che l'esposizione di SEB nei confronti di SAS era limitata, si potrebbe affermare che la partecipazione di KAW alla nuova RCF era motivata dalle prospettive di redditività dell'investimento. |
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(78) |
Oltre a quanto detto in precedenza, l'indagine formale non ha consentito alla Commissione di concludere con certezza che l'operazione in questione abbia avuto luogo in condizioni pari passu. |
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(79) |
Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni pari passu, la Commissione si è anche chiesta se la partecipazione degli Stati alla nuova RCF potesse essere considerata razionale dal punto di vista di un azionista e se avrebbe superato la prova MEI fuori da una logica di condizioni pari passu. |
7.2.2. Valutazione della partecipazione degli Stati alla nuova RCF nell'ambito della prova MEI
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(80) |
Si tratta di decidere se un investitore privato che si trovasse nella stessa situazione degli Stati, cioè quella di azionisti di SAS, e che affrontasse una serie di circostanze simili a quelle degli Stati nel 2012, avrebbe sottoscritto la nuova RCF a condizioni e termini simili (34). |
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(81) |
Le analisi indipendenti condotte da esperti finanziari esterni (Goldman Sachs International e CITI come esperti per gli Stati e […] come esperto per i finanziatori) prima della conclusione della nuova RCF sono istruttive al riguardo. Secondo la Danimarca e la Svezia, gli Stati hanno deciso di partecipare alla nuova RCF soltanto dopo che i propri esperti esterni avevano esaminato attentamente il piano 4XNG e in seguito alle modifiche apportate alle condizioni e ai termini della nuova RCF. |
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(82) |
Mentre la Commissione ha espresso alcune riserve nella decisione di avvio del procedimento sulla portata del rapporto preparato da CITI, la Danimarca e la Svezia hanno chiarito che la loro decisione di partecipare alla nuova RCF si basava su tutte le analisi preparate dai loro esperti finanziari e che il rapporto CITI non doveva quindi essere valutato separatamente. |
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(83) |
Agli esperti finanziari tra l'altro è stato assegnato il compito di elaborare un'analisi critica del piano 4XNG e della nuova RCF nonché dei punti più sensibili dal punto di vista della vulnerabilità. Quest'analisi è stata realizzata sulla base di relazioni successive che facevano riferimento ai dati storici di rendimento di SAS e ad altri parametri del settore. Gli esperti hanno emesso una serie di raccomandazioni concernenti le strategie di attenuazione del rischio sia per il piano 4XNG, sia per la nuova RCF. In linea con tali raccomandazioni, gli Stati hanno chiesto una serie di aggiustamenti del piano 4XNG (per accelerare le misure di riduzione dei costi e integrare ulteriori iniziative), nonché aggiustamenti dei termini della nuova RCF per ridurre la probabilità di un prelievo. |
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(84) |
Nell'analisi del piano 4XNG gli esperti esterni hanno individuato e esaminato con particolare attenzione i principali settori a rischio, tra cui gli obiettivi di riduzione dei costi e le cessioni e la pressione sul RASK. Questa valutazione dei rischi ha generato tra l'altro le seguenti considerazioni.
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(85) |
In relazione ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento in merito alla natura ottimistica degli specifici fattori del piano 4XNG (per esempio la crescita del mercato in termini di ASK, le previsioni relative al PIL e l'inflazione pari allo 0 % per il periodo 2015-2017), le informazioni fornite dalla Danimarca, dalla Svezia e dal gruppo SAS durante l'indagine formale indicano che tali stime hanno tenuto conto in modo particolare dei principali mercati in cui SAS è attiva. Si sottolinea per esempio la più marcata esposizione della società verso l'Europa settentrionale rispetto a quella meridionale, nonché la sua esposizione ai mercati statunitensi e asiatici. Le argomentazioni indicano altresì che l'inflazione da costi, stimata allo 0 % p.a. per il periodo 2015-2017, è l'effetto netto di un tasso tendenziale di inflazione del 2 % p.a. (in linea con il livello d'inflazione stimato per l'UE) e dell'ipotesi che questo sia neutralizzabile mediante nuove misure di riduzione dei costi. |
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(86) |
Per quanto concerne la mancanza di prove di sensibilità nell'analisi dell'IRR presentata nel rapporto CITI (cfr. il punto (35)] e le iniziali preoccupazioni della Commissione sul potenziale impatto di scenari meno ottimistici, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dalla Danimarca e dalla Svezia nelle loro argomentazioni sulla decisione di avvio del procedimento, in merito all'entità dell'analisi di sensibilità svolta. In proposito Goldman Sachs ha presentato una serie di prove di sensibilità durante la redazione del piano 4XNG nel periodo giugno-settembre 2012. Un'analisi riveduta nel settembre 2012 indicava che SAS non avrebbe esaurito la liquidità neanche secondo le ipotesi pessimistiche presentate, nel senso che in tutti i casi analizzati la posizione di liquidità di SAS sarebbe rimasta al di sopra del segmento inferiore del corridoio RCF. Tuttavia, per mantenere la fiducia del mercato si è ritenuto che fosse necessario un meccanismo di sostegno alla liquidità e che la RCF rimanesse l'opzione più realistica per tale meccanismo. |
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(87) |
La Commissione quindi tiene conto delle successive revisioni finanziarie del piano 4XNG (tra cui ampie analisi e prove delle varie versioni del piano). La Commissione inoltre prende atto delle conseguenti richieste degli Stati volte a ridurre i rischi di attuazione e a ottenere un piano di ristrutturazione consolidato prima di aderire alla nuova RCF. Queste azioni sembrerebbero coerenti con quelle di un investitore privato prudente operante in un'economia di mercato. Ciononostante è ancora necessario considerare se le condizioni e i termini della nuova RCF fossero in linea o meno con le condizioni e i termini che un operatore privato operante in un'economia di mercato, che si trovasse nella stessa situazione degli Stati, ossia quella di azionisti della società, avrebbe accettato. |
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(88) |
La Danimarca, la Svezia e il gruppo SAS hanno spiegato che una specifica caratteristica del settore aereo è la necessità di mantenere un alto livello di preparazione finanziaria per conservare la fiducia dei clienti e delle parti interessate nella capacità della società di continuare a operare. In considerazione delle difficoltà finanziarie di SAS nel 2012 e della prevalente situazione di liquidità in quel momento, una probabile giustificazione della partecipazione degli Stati alla nuova RCF, in qualità di azionisti di SAS, è stata quella di evitare maggiori perdite o la bancarotta nel caso di pressanti richieste di liquidità nei confronti della società. |
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(89) |
A questo riguardo sembra che gli Stati si siano basati soprattutto sulle raccomandazioni degli esperti finanziari esterni al momento di definire le condizioni e i termini della nuova RCF. Le condizioni e i termini della nuova RCF miravano in effetti ad attenuare congiuntamente i principali rischi commerciali individuati. Per esempio, come si osserva al punto (84) più sopra, un prerequisito per l'attuazione della nuova RCF era il buon esito dell'attuazione dei nuovi accordi collettivi del personale di volo. Inoltre, le condizioni di prelievo applicabili alla linea B erano tali per cui sembrava molto improbabile che questa potesse essere utilizzata prima del marzo 2015 (36). Le clausole finanziarie annesse alla nuova RCF erano anche strutturate in modo tale che, a meno che fosse in grado di realizzare le principali previsioni finanziarie contenute nel piano 4XNG, SAS non avrebbe avuto accesso alla RCF o avrebbe dovuto rimborsare qualsiasi importo prelevato dalla RCF in quel momento (37). |
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(90) |
Oltre alle suddette osservazioni, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni sull'adeguatezza della garanzia sottostante per la nuova RCF. In una relazione del maggio 2012 […] ha fornito una valutazione indipendente di Widerøe e di alcune immobilizzazioni materiali (tra cui motori di ricambio, relativi velivoli, alcune proprietà più piccole e alcune attrezzature) che successivamente sono state usate come garanzia per la nuova RCF. Mentre si concentrava l'attenzione su Widerøe, come l'attività più importante del pacchetto di garanzia, e la valutazione delle altre attività si basava su informazioni più limitate, la valutazione generale implicava un valore complessivo delle attività di circa [1-4]-[3-6] miliardi di SEK. Il valore stimato complessivo delle attività soggette alla garanzia superava quindi l'entità della linea A. Secondo la Danimarca e la Svezia, ciò rappresentava una sufficiente sicurezza per i finanziatori della nuova RCF dal momento che, come rilevato in precedenza, la probabilità che SAS attingesse alla linea B era ritenuta trascurabile. |
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(91) |
Gli effettivi rischi finanziari associati alla nuova RCF sono stati ulteriormente attenuati dalle disposizioni sull'obbligo di pagamento anticipato e/o sulla cancellazione degli impegni nell'ambito della nuova RCF, se SAS avesse ceduto alcune attività o avesse assunto impegni per altre opzioni di finanziamento. Le disposizioni sul pagamento anticipato e sulla cancellazione hanno avuto l'effetto di ridurre le potenziali perdite nel corso del tempo. In effetti, in seguito alla vendita di Widerøe, e conformemente all'accordo entrato in vigore dopo la vendita nel settembre 2013 (cfr. il punto (31) più sopra), l'entità complessiva della nuova RCF è stata ridotta, passando da 3,5 miliardi di SEK a 2 miliardi di SEK. |
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(92) |
Sembra perciò che siano state adottate misure ampie e coerenti, volte soprattutto a garantire la continuità operativa di SAS nel periodo 2012-2015 e a limitare i principali rischi finanziari connessi alla nuova RCF. |
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(93) |
La Commissione inoltre riconosce la necessità di considerare se un investitore privato comparabile, che si trovasse in una situazione di mercato simile a quella degli Stati (vale a dire quella di azionisti di SAS), avrebbe potuto essere indotto a erogare la misura in questione al beneficiario. A tal fine è altresì utile considerare le possibili situazioni alternative che si sarebbero verificate in assenza della misura erogata. |
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(94) |
A questo riguardo, nelle argomentazioni sulla decisione di avvio del procedimento, la Danimarca, la Svezia e il gruppo SAS hanno dichiarato che la bancarotta sarebbe stata probabile se la nuova RCF non fosse stata messa a disposizione nel 2012. Secondo la Danimarca e la Svezia ciò sarebbe stato equivalente alla perdita combinata di 1 044 milioni di SEK per gli Stati, ossia il valore della loro partecipazione azionaria aggregata. Un'ulteriore considerazione riguardava la prospettiva di rinunciare alle future plusvalenze se il piano 4XNG fosse stato attuato con successo. A livello comparativo, la Danimarca e la Svezia stimano, nelle proprie argomentazioni, che se SAS fosse risultata inadempiente nella nuova RCF, le possibili perdite combinate derivanti dalla partecipazione azionaria collettiva degli Stati e dai loro contributi RCF, nell'ipotesi più estrema, sarebbero state dell'ordine di [1 000-3 000] milioni di SEK (38). |
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(95) |
Di conseguenza, nel caso di bancarotta di SAS, le altre perdite potenziali associate alla partecipazione degli Stati alla nuova RCF (circa 447,5 milioni di SEK secondo l'esempio ipotetico addotto dalla Danimarca e dalla Svezia) sembrano relativamente contenute rispetto alle perdite che si sarebbero comunque accumulate in relazione alla partecipazione azionaria degli Stati. Il confronto di questa variazione incrementale relativamente limitata dell'ipotesi pessimistica concernente gli Stati (bancarotta) con una potenziale ipotesi ottimistica per gli Stati connessa al buon esito del piano 4XNG sembra corroborare ulteriormente la decisione degli Stati di partecipare alla nuova RCF. Secondo l'ipotesi di base più ottimistica, il rapporto CITI stima potenziali plusvalenze per gli Stati per un totale di [7 000-12 000] milioni di SEK. Tuttavia, benché la Commissione abbia espresso alcune riserve, nella sua decisione di avvio del procedimento, sulla natura ottimistica di tali previsioni di crescita, essa riconosce la possibilità che, anche negli scenari più conservatori, le potenziali plusvalenze previste da ipotesi ottimistiche potrebbero comunque superare le perdite potenziali previste dalle ipotesi pessimistiche. |
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(96) |
La Commissione prende pertanto atto della suddetta valutazione rischio-rendimento, nonché delle ampie analisi e prove del piano 4XNG, delle ulteriori verifiche effettuate sulla garanzia sottostante (39), delle disposizioni sulla cancellazione e sul pagamento anticipato che hanno ridotto le potenziali perdite nel corso del tempo (40) e delle diverse altre misure di attenuazione del rischio inserite tra i termini della nuova RCF (41). Alla luce di quanto precede, la decisione degli Stati di partecipare alla nuova RCF sembrerebbe coerente con le azioni di un operatore privato che agisce per ottenere un normale rendimento di mercato, in considerazione della specifica situazione della società in quel momento. |
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(97) |
A seguito di quanto precede la Commissione conclude che gli Stati, nel ruolo di azionisti esistenti in SAS, sono stati guidati da prospettive ragionevoli e realistiche di redditività quando hanno deciso di partecipare alla nuova RCF insieme a KAW e alle banche finanziatrici nel periodo dicembre 2012 — marzo 2014. Questa partecipazione non ha comportato alcun vantaggio per SAS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
7.3. Conclusioni sulla presenza di aiuto di Stato
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(98) |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che la partecipazione della Danimarca e della Svezia alla nuova RCF non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
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(99) |
Infine la Commissione osserva che la Danimarca e la Svezia acconsentono a che la presente decisione sia adottata e notificata in inglese. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il finanziamento di Scandinavian Airlines mediante la nuova linea di credito rinnovabile che il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia hanno attuato nel dicembre 2012 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 283 del 28.9.2013, pag. 8.
(2) Cfr. nota 1.
(3) FAM è la società responsabile della gestione delle attività della Knut and Alice Wallenberg's foundation.
(4) L'ASK (posti/chilometro offerti) è una misura della capacità di trasporto passeggeri di una compagnia aerea. È pari al numero di posti disponibili moltiplicato per il numero di chilometri volati.
(5) http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies.
(6) Cfr. la nota 12 e il punto 31, in merito alla vendita dell'80 % delle azioni di Widerøe.
(7) Fonte: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp.
(8) Alla nota 25 si esaminano gli sviluppi più recenti del rating del credito di SAS da parte di Standard & Poor's.
(9) Fonte: relazioni annuali di SAS per il periodo 2008-2012, disponibile all'indirizzo http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp.
(*1) Le emissioni di diritti del 2009 e del 2010 sono state oggetto di una decisione della Commissione nel caso SA.29785 (disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), in cui la Commissione ha concluso che le emissioni di diritti non costituivano un aiuto di Stato.
(10) Cfr. in questo senso le parole dell'amministratore delegato di SAS, citate da Reuters il 12 novembre 2012: « Questa sarà davvero la nostra» ultima chiamata «se vogliamo un futuro per SAS ha dichiarato l'amministratore delegato dopo aver varato un nuovo piano di salvataggio per la compagnia aerea […] che non genera utili annuali dal 2007» , disponibile all'indirizzo http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112. Cfr. anche l'articolo « SAS tops European airline critical list» (SAS in prima posizione tra le compagnie aeree europee in crisi), sul Financial Times del 13 novembre 2012, disponibile all'indirizzo http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh.
(11) Cfr. per esempio Reuters, 18 novembre 2012 (http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6IY20121119), e il Financial Times del 19 novembre 2012(http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh).
(12) Segreto aziendale.
(13) Secondo le informazioni fornite dalle autorità danesi e svedesi, la vendita di […] — indicata nella decisione di avvio del procedimento0020— è stata rimossa dall'elenco finale delle cessioni programmate, in considerazione della forte incertezza sui tempi di vendita e di generazione del reddito.
(14) Il 20 maggio 2013 SAS ha dichiarato di aver firmato un accordo per la vendita dell'80 % delle sue azioni di Widerøe a un gruppo di investitori. SAS manterrà una partecipazione del 20 % in Widerøe ma avrà la facoltà di trasferire la piena proprietà nel 2016. Cfr. http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf.
(15) SAS ha venduto il 10 % delle azioni della sua società di assistenza a terra a Swissport. Quest'acquisizione è entrata in vigore a partire dal 1o novembre 2013. Attualmente i negoziati sono sospesi finché Swissport non avrà concluso l'acquisizione e l'integrazione di Servisair.
(16) Questa è stata portata a termine con un effetto di liquidità di circa 1,7 miliardi di SEK.
(17) Queste misure sono state attuate in gran parte e produrranno risparmi pari a circa 1 miliardo di SEK.
(18) […]
(19) […], uno dei finanziatori della vecchia RCF, ha dichiarato che non sarebbe stata disposta a partecipare alla nuova RCF. Di conseguenza […] e […] hanno accresciuto la propria partecipazione alla nuova RCF in maniera proporzionale.
(20) Cfr. nota 34.
(21) Cfr. http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973.
(22) L'impegno previsto dalla linea A è stato ridotto da 0,8 miliardi di SEK a 0,6 miliardi di SEK il 31 ottobre 2013 dopo che SAS ha venduto una parte delle azioni della sua società di assistenza a terra a Swissport.
(23) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(24) L'alternativa sarebbe stata semplicemente di consentire la scadenza della vecchia RCF il 20 giugno 2013 e, nel contempo, evitare qualsiasi utilizzo in quel periodo, fino a quando SAS non avesse soddisfatto le condizioni di prelievo.
(25) Le autorità danesi e svedesi hanno fornito informazioni sulle altre esposizioni di alcune delle banche nei confronti di SAS sotto forma di linee di credito bilaterali, vari accordi di copertura, carte di credito, agevolazioni di finanziamento per i velivoli, linee di scoperto e operazioni immobiliari. Secondo le autorità danesi e svedesi, eccezion fatta per l'esposizione di […] concernente i pagamenti con carta di credito, le banche non avevano alcuna considerevole esposizione non garantita nei confronti di SAS. Le varie forme di esposizione menzionate erano di entità limitata oppure erano garantite e quindi irrilevanti in relazione alla decisione delle banche di partecipare alla nuova RCF.
(26) Il RASK (ricavi per posto/chilometro offerto) è una misura usata comunemente per indicare i ricavi delle compagnie aeree.
(27) A questo proposito la Danimarca, la Svezia e SAS sottolineano inoltre che il 5 agosto 2013 S&P ha innalzato il rating del credito di SAS da CCC+ a B- con prospettive stabili.
(28) Cfr. causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione (Raccolta 1980, pag. EC- 2671, punto 11); causa T-288/97, Regione Friuli Venezia Giulia/Commissione (Raccolta 2001, pag. II-1169, punto 41); e causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark) (Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 75).
(29) Il «terzo pacchetto» comprendeva tre misure legislative: (i) regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1); (ii) regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8); e (iii) regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15). Questi regolamenti sono stati integrati nell'accordo SEE finché non sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), quale integrato nell'accordo SEE mediante l'allegato XIII all'accordo SEE.
(30) Cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein — Westfalen/Commissione (Raccolta 2003, pag. II-435, punto 255).
(31) Causa T-296/97, Alitalia (Raccolta 2000, pag. II-3871, punto 81).
(32) […]
(33) A parte la vecchia RCF, prima del 30 settembre 2012 tre banche avevano esposizioni sotto forma di linee di credito bilaterali collegate alla vecchia RCF cui non era possibile attingere a meno che la vecchia RCF fosse esaurita. Gli importi delle singole linee di credito bilaterali erano di [400-800] milioni di EUR per […], [200-400] milioni di EUR per […] e [400-800] milioni di EUR per […].
(34) Causa C-305/89, Italia/Commissione (Raccolta 1991, pag. I-1603, punto 20).
(35) Per esempio, […] è stato rimosso dall'elenco definitivo delle cessioni previste […].
(36) Per esempio una delle condizioni di prelievo della linea B era che SAS avesse un EBITDAR di almeno [5-9] miliardi di SEK su base rolling a 12 mesi. Poiché ciò superava l'EBITDAR previsto per ciascun anno del periodo 2012-2015, si riteneva improbabile che SAS sarebbe stata in grado di attingere alla linea B nell'arco di tempo della nuova RCF.
(37) Le clausole finanziarie connesse a […]. Le ultime due clausole finanziarie sono state adattate su base trimestrale secondo il modello finanziario sotteso al piano 4XNG, implicando che SAS doveva raggiungere i propri obiettivi finanziari.
(38) A scopo illustrativo la Danimarca e la Svezia stimano le perdite combinate degli Stati sulla nuova RCF, ipotizzando un esaurimento della linea A (di cui [700-1 200] milioni di SEK sono stati coperti dagli Stati) e ipotizzando altresì che la garanzia coprisse soltanto il 50 % dell'impegno della linea A e che gli Stati avessero già ricevuto la prima rata della commissione di impegno. Ciò avrebbe implicato una perdita stimata di [400-800] milioni di SEK sulla nuova RCF insieme a una perdita stimata sulla partecipazione azionaria combinata di [700-1 200] milioni di SEK, ossia [1 100-2 000] milioni di SEK in totale.
(39) Cfr. punto 90.
(40) Cfr. punti 84 e 91.
(41) Cfr. punti 84 e 89.
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20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/104 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che modifica la decisione di esecuzione 2014/833/UE relativa ad alcune misure di protezione contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi
[notificata con il numero C(2014) 9741]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/939/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito della notifica da parte dei Paesi Bassi, in data 16 novembre 2014, della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di galline ovaiole a Hekendorp nella provincia di Utrecht, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione (3). |
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(2) |
La decisione di esecuzione 2014/808/UE stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4) devono comprendere perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(3) |
Le misure provvisorie di protezione introdotte a seguito della comparsa del focolaio a Hekendorp nei Paesi Bassi sono state riesaminate nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi in data 20 novembre 2014. Le misure sono state confermate e l'allegato di tale decisione di esecuzione è stato modificato dalla decisione di esecuzione 2014/833/UE della Commissione (5) per tenere conto dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno agli ulteriori focolai a Ter Aar e Kamperveen, dove si applicano restrizioni veterinarie a norma della direttiva 2005/94/CE. |
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(4) |
Il 30 novembre 2014 è stata confermata la comparsa di un ulteriore focolaio in un'azienda di pollame a Zoeterwoude, nella provincia di Zuid-Holland. Sono state immediatamente attuate le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. |
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(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire a livello dell'Unione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone di protezione e sorveglianza istituite a motivo della comparsa del nuovo focolaio nei Paesi Bassi e stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
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(6) |
La decisione di esecuzione 2014/833/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/833/UE è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione 2014/808/UE della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 44).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione 2014/833/UE della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 16).
ALLEGATO
Alla parte A, è aggiunto il testo seguente:
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«Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
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NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Comune di Zoeterwoude, provincia di Zuid-Holland: Area comprendente: |
22.12.2014 |
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Alla parte B, è aggiunto il testo seguente:
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«Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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NL |
Paesi Bassi |
Codice postale/ADNS |
Comune di Zoeterwoude, provincia di Zuid-Holland: Area comprendente: |
31.12.2014 |
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