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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/928/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»). |
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(2) |
Tali negoziati sono stati conclusi positivamente il 5 dicembre 2013. |
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(3) |
È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(4) |
Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e i suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla firma delle parti (2), in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. LUPI
(1) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3.
(2) La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/3 |
PROTOCOLLO
che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in quanto Stati membri dell'Unione europea (gli «Stati membri»),
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA GEORGIA,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), firmato il 2 dicembre 2010 (in appresso «l'accordo»).
Articolo 2
Il testo dell'accordo in lingua croata (2) fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, se il protocollo è approvato dalle parti successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo, esso entra in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla firma dalle parti.
Fatto a Bruxelles, in duplice copia, il 26 novembre 2014, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, georgiana, greca, inglese, italiano, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Грузия
Por Georgia
Za Gruzii
For Georgien
Für Georgien
Gruusia nimel
Για τη Γεωργία
For Georgia
Pour la Géorgie
Za Gruziju
Per la Georgia
Gruzijas vārdā –
Gruzijos vardu
Grúzia részéről
Għall-Ġeorġja
Voor Georgië
W imieniu Gruzji
Pela Georgia
Pentru Georgia
Za Gruzínsko
Za Gruzijo
Georgian puolesta
För Georgien
(1) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3.
(2) Edizione speciale in croato, capitolo 11, volume 102, pag. 232.
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
(2014/929/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2014. |
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(2) |
Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo»), che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar. In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 19 giugno 2014. |
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(3) |
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 1o gennaio 2015. |
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(4) |
È opportuno firmare il protocollo e applicarlo in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della sua firma (2) e non prima del 1o gennaio 2015, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.
(2) La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/8 |
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:
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tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione
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2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo.
Articolo 2
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria
Articolo 3
Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente protocollo
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona. Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell'appendice 2 del presente protocollo, si applicano alle flotte industriali straniere operanti nella zona di pesca del Madagascar a condizioni tecniche analoghe a quelle applicate alle flotte dell'Unione europea.
2. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.
Articolo 4
Contropartita finanziaria
1. Per il periodo di cui all'articolo 2, la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 6 107 500 EUR.
2. Tale contropartita finanziaria è ripartita nel modo seguente:
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2.1. |
un importo annuo di 866 250 EUR per i primi due anni del protocollo e di 787 500 EUR per ciascuno dei due anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento, per tutte le specie, di 15 750 t/anno per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar, e |
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2.2. |
un importo annuo specifico di 700 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale delle risorse alieutiche e della pesca del Madagascar. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è messa a disposizione del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca. |
3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 11 e 12 del presente protocollo.
4. La contropartita finanziaria definita al paragrafo 2 è versata su un conto unico del Tesoro pubblico del Madagascar aperto presso la Banca centrale del Madagascar, le cui coordinate sono comunicate dal Madagascar all'Unione europea prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria e confermate ogni anno.
Articolo 5
Modalità di pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa all'accesso
1. Se le catture annue delle specie di cui all'articolo 1 effettuate nella zona di pesca del Madagascar, quali dichiarate e convalidate per i pescherecci dell'Unione europea in conformità del capo IV, sezione 1, dell'allegato del presente protocollo, superano il quantitativo di riferimento indicato all'articolo 4, punto 2.1, l'importo della contropartita finanziaria annua sarà maggiorato, per ogni tonnellata supplementare catturata, di 55 EUR nei primi due anni del protocollo e di 50 EUR negli ultimi due anni.
2. Tuttavia l'importo annuo versato dall'Unione europea per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 4, punto 2.1, per l'anno corrispondente. Quando i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio di tale importo annuo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
3. Il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa all'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, di cui all'articolo 15, per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del protocollo per gli anni successivi.
4. La destinazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, punto 2.1, è di competenza esclusiva delle autorità del Madagascar.
Articolo 6
Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale
1. Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo la commissione mista stabilisce un programma settoriale pluriennale il cui obiettivo generale è promuovere una pesca responsabile e sostenibile nella zona di pesca del Madagascar in conformità della strategia nazionale malgascia nel settore della pesca.
2. Le modalità di applicazione del programma di sostegno settoriale pluriennale comprendono in particolare:
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2.1. |
gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, punto 2.2; |
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2.2. |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile, che tenga conto delle priorità espresse dal Madagascar nell'ambito della politica nazionale della pesca, in particolare della strategia nazionale di gestione della pesca tonniera e segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale e tradizionale, di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e più particolarmente di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), di rafforzamento delle capacità della ricerca alieutica del Madagascar o delle capacità di gestione dell'accesso agli ecosistemi marini e alle risorse alieutiche e del loro utilizzo; |
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2.3. |
i criteri e le procedure, tra cui eventualmente indicatori finanziari e di bilancio da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. |
3. Ogni anno le autorità del Madagascar presentano una relazione annuale di attuazione che illustri lo stato di avanzamento delle attività intraprese con l'aiuto della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale. Tale relazione è esaminata in sede di commissione mista. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprenderà inoltre un bilancio dell'attuazione del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo.
4. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere sottoposta alla commissione mista.
5. Il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale è frazionato in rate annuali sulla base di un'analisi realizzata dalla commissione mista a partire dai risultati dell'attuazione del sostegno settoriale, come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. L'Unione europea può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della quota della contropartita finanziaria prevista all'articolo 4, punto 2.2, del presente protocollo alle seguenti condizioni:
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6.1. |
quando, in base all'analisi realizzata dalla commissione mista in conformità del paragrafo 5, i risultati ottenuti non sono ritenuti conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista; |
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6.2. |
in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria. |
7. Dopo una sospensione quale prevista al paragrafo 6, il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente previi consultazione e accordo delle parti e quando i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del protocollo.
Articolo 7
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1. Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar nonché per le specie e le attività alieutiche soggette alla gestione della IOCT. Le parti si impegnano a rispettare le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e il Madagascar si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti atte a valutare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar.
3. Nel periodo di applicazione del presente protocollo le parti possono convocare, ogniqualvolta necessario, un gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico connesse all'attuazione del protocollo stesso. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.
4. Sulla base delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC e alla luce dei più recenti pareri scientifici disponibili e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.
Articolo 8
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista
1. La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1 nella misura in cui le risoluzioni e le raccomandazioni adottate dalla IOTC confermano che tale revisione garantisce una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere del gruppo di lavoro scientifico.
2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, punto 2.1, è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.
3. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei suoi allegati.
Articolo 9
Campagne di pesca sperimentale
1. La commissione mista può autorizzare, nella zona di pesca del Madagascar, campagne di pesca sperimentale volte a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta di una delle parti, la commissione mista stabilisce le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti, in base ai criteri definiti dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.
2. L'Unione europea comunica alle autorità del Madagascar le domande di autorizzazione per la pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:
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— |
le caratteristiche tecniche della nave, |
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— |
il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata, |
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— |
i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzi, zone oggetto di esplorazione, ecc.). |
3. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concordate per un periodo massimo di sei mesi e possono essere soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità malgasce.
4. Un osservatore scientifico designato dal Madagascar è presente a bordo per l'intera durata della campagna.
5. Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore.
6. I risultati dettagliati della campagna sono comunicati alla commissione mista. Se quest'ultima ritiene che la campagna sperimentale abbia dato risultati positivi, il Madagascar può proporre di attribuire alla flotta dell'Unione europea possibilità di pesca di nuove specie nell'ambito di un altro protocollo.
Articolo 10
Condizioni per l'esercizio della pesca — clausola di esclusiva
1. I pescherecci dell'Unione europea possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar soltanto se figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC e detengono un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle autorità del Madagascar in virtù dell'accordo di partenariato e del presente protocollo.
2. Le autorità del Madagascar rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione europea unicamente in virtù dell'accordo di partenariato e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni ai suddetti pescherecci, in particolare sotto forma di licenze private.
3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell'Unione europea autorizzati a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.
4. Le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.
Articolo 11
Sospensione
1. L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti in caso di inosservanza delle condizioni enumerate all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo 3 del presente protocollo, nonché nei casi e alle condizioni seguenti:
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1.1. |
forza maggiore; |
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1.2. |
controversia grave e non risolta tra le parti in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo; |
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1.3. |
mancato pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, punto 2.1, per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 6 del presente protocollo. |
2. La sospensione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo.
3. Quando l'applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli previsti al paragrafo 2, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.
4. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 2 si applica non appena sia adottata la decisione di sospensione.
5. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
6. Tutte le attività dei pescherecci dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar sono sospese per l'intera durata della sospensione.
Articolo 12
Denuncia
1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 13
Riservatezza dei dati
1. Il Madagascar e l'Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi ai pescherecci dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, in conformità delle pertinenti disposizioni della IOTC.
3. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
Articolo 14
Scambi elettronici di dati
1. Il Madagascar e l'Unione europea si impegnano ad istituire senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo. Ogni scambio elettronico di dati è confermato da un avviso di ricevimento.
2. La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea.
3. Il Madagascar e l'Unione europea si notificano immediatamente qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.
Articolo 15
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma e non prima del 1o gennaio 2015.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica del Madagascar
ALLEGATO
Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Repubblica del Madagascar (Madagascar) in relazione a un'autorità competente designa:
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1.1. |
per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Madagascar; |
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1.2. |
per la Repubblica del Madagascar: il ministero delle Risorse alieutiche e della pesca. |
2. Autorizzazione di pesca
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine «licenza» quale definito nella legislazione del Madagascar.
3. Zona di pesca del Madagascar
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3.1. |
È definita zona di pesca del Madagascar la parte delle acque malgasce in cui il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione europea a esercitare attività di pesca.
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3.2. |
Tutte le disposizioni del protocollo e del relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Madagascar, quale indicata nell'appendice 3, fatte salve le disposizioni di seguito riportate.
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4. Designazione di un agente raccomandatario
Gli armatori dell'UE che intendono ottenere un'autorizzazione di pesca a norma del presente protocollo devono essere rappresentati da un raccomandatario residente in Madagascar.
5. Domiciliazione dei pagamenti degli armatori
Anteriormente alla data di applicazione provvisoria del protocollo, il Madagascar comunica all'UE i dati concernenti il conto bancario del Tesoro pubblico su cui saranno versati gli importi finanziari a carico degli armatori dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
6. Contatti
I dati di contatto di cui necessitano le parti per l'attuazione del presente protocollo figurano nell'appendice 9.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili
Il rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo è subordinato alla condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'UE e figuri nell'elenco dei pescherecci autorizzati dall'IOTC. Inoltre, al comandante o alla nave non devono essere stati imposti divieti di pesca a seguito di attività svolte nella zona di pesca del Madagascar.
2. Domanda di autorizzazione di pesca
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2.1. |
L'UE presenta per via elettronica al Madagascar, con copia alla delegazione dell'UE in Madagascar, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende svolgere attività di pesca in virtù dell'accordo. |
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2.2. |
Le domande sono presentate conformemente al formulario che figura nell'appendice 1 del presente allegato. |
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2.3. |
Ogni prima domanda di autorizzazione di pesca, o ciascuna domanda presentata a seguito di una modifica delle caratteristiche tecniche della nave, è accompagnata dai seguenti documenti:
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2.4. |
Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di pesca a norma del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata unicamente della prova di pagamento del canone forfettario anticipato. |
3. Canone e canone forfettario anticipato
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3.1. |
Il canone per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca del Madagascar, è fissato nel modo seguente:
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3.2. |
Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari anticipati:
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3.3. |
L'importo del canone forfettario include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi. |
4. Rilascio dell'autorizzazione di pesca
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4.1. |
Dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca di cui al punto 2, il Madagascar dispone di 20 giorni lavorativi per rilasciare le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione europea la cui domanda è ritenuta conforme ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. |
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4.2. |
Il Madagascar trasmette immediatamente gli originali delle autorizzazioni di pesca agli armatori o ai loro raccomandatari per il tramite della delegazione dell'UE in Madagascar. |
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4.3. |
Una copia dell'autorizzazione è immediatamente trasmessa per via elettronica alla delegazione dell'UE e agli armatori o ai loro raccomandatari. Tale copia detenuta a bordo è valida per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca. Trascorso tale periodo, la nave dovrà detenere a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca. |
5. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
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5.1. |
L'autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. |
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5.2. |
Tuttavia, su richiesta dell'UE e in caso di dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. |
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5.3. |
In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi nella zona di pesca del Madagascar. |
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5.4. |
L'armatore della nave da sostituire o il suo raccomandatario consegna l'autorizzazione di pesca annullata al centro di controllo della pesca (CCP) del Madagascar tramite la delegazione dell'UE in Madagascar. |
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5.5. |
La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al CCP del Madagascar. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE. |
6. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
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6.1. |
Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una durata annuale. |
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6.2. |
Le autorizzazioni sono rinnovabili. |
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6.3. |
Se l'inizio dell'applicazione provvisoria non cade il 1o gennaio 2015, al fine di determinare l'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca si intende per periodo annuale:
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7. Documenti di bordo
Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Madagascar i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:
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l'originale dell'autorizzazione di pesca; tuttavia, per un periodo di 60 giorni civili e in attesa del ricevimento dell'originale, fa fede la copia dell'autorizzazione di pesca di cui al punto 4.3 della presente sezione; |
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— |
la licenza di navigazione della nave o un documento equivalente rilasciato dall'autorità di bandiera; |
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— |
il piano di capacità della nave sotto forma di disegni o descrizioni aggiornati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi. |
8. Navi ausiliarie
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8.1. |
Su domanda dell'UE e previo esame delle autorità malgasce, il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie. |
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8.2. |
Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno Stato membro dell'UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture. |
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8.3. |
Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. Il Madagascar stila l'elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica immediatamente all'UE. |
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8.4. |
Il canone applicabile alle navi ausiliarie è di 3 500 EUR/anno. |
CAPO III
MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE
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1. |
I pescherecci dell'Unione europea autorizzati a operare nella zona di pesca del Madagascar rispettano tutte le misure tecniche di conservazione, le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC e la vigente legislazione malgascia ad essi applicabili. |
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2. |
Le misure tecniche di conservazione applicabili ai pescherecci dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato. |
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3. |
Nel corso delle operazioni di pesca nella zona di pesca del Madagascar, e ad eccezione dei DCP) derivanti naturali, l'utilizzo di strumenti ausiliari di pesca che modificano il comportamento delle specie di grandi migratori e favoriscono in particolare la loro concentrazione in prossimità dello strumento ausiliario di pesca o sotto di esso sarà limitato a DCP derivanti artificiali detti ecologici la cui concezione, costruzione e utilizzazione dovranno permettere di evitare le catture accidentali di cetacei, squali o tartarughe da parte dello strumento ausiliario. I materiali di cui gli strumenti ausiliari sono costituiti devono essere biodegradabili. La posa e l'uso di detti DCP derivanti artificiali devono essere conformi alle risoluzioni e alle raccomandazioni della IOTC in materia. |
CAPO IV
SEZIONE 1
Regime di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca
1. Giornale di pesca
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1.1. |
Il comandante di un peschereccio dell'UE operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni applicabili della IOTC per i pescherecci con palangari e i pescherecci con reti a circuizione. |
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1.2. |
Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar. |
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1.3. |
Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero, le catture accessorie e i rigetti. |
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1.4. |
Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. |
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1.5. |
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. |
2. Dichiarazione delle catture
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2.1. |
Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca malgascia. |
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2.2. |
Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 3 della presente sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:
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2.3. |
Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all'UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Il comandante invia inoltre copia di tutti i suoi giornali di pesca:
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2.4. |
Se la nave torna nella zona di pesca del Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture. |
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2.5. |
In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e penalizzare l'armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla vigente legislazione malgascia. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. |
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2.6. |
Il Madagascar informa l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto all'atto della notifica all'armatore. |
3. Entrata in funzione di un sistema elettronico di dichiarazione dei dati di pesca (ERS)
Le due parti convengono di avvalersi di un sistema elettronico di dichiarazione dei dati di pesca sulla base degli orientamenti riportati nell'appendice 8. Le parti si prefiggono l'obiettivo di rendere operativo tale sistema entro sei mesi dall'entrata in applicazione provvisoria del presente protocollo.
4. Dichiarazioni trimestrali e annuali delle catture e degli sforzi di pesca
4.1. Dichiarazioni trimestrali
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4.1.1. |
Nel caso in cui il sistema elettronico di dichiarazione dei dati di pesca di cui al punto 3 della presente sezione non sia operativo, l'UE notifica al Madagascar, prima della fine del terzo mese di ogni trimestre, i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca (numero di giorni in mare) per ogni categoria prevista dal presente protocollo per il trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell'appendice 5 del presente allegato. |
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4.1.2. |
Tali dati aggregati ricavati dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell'UE, di un computo annuo definitivo delle catture e dello sforzo. |
4.2. Dichiarazioni annuali
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4.2.1. |
Per ogni tonniera con reti a circuizione e per ogni peschereccio con palangari di superficie autorizzati a pescare nella zona di pesca del Madagascar, l'UE compila una dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca (numero di giorni in mare), per specie e per mese, sulla base dei dati di cattura convalidati dalle amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e a seguito di un'analisi effettuata dai succitati istituti di ricerca alieutica dell'Unione europea mediante controllo incrociato dei dati figuranti nei giornali di pesca, nelle note di sbarco, nelle note di vendita e, se del caso, nelle relazioni scientifiche di osservazione. |
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4.2.2. |
La metodologia utilizzata dagli istituti di ricerca alieutica dell'Unione europea per analizzare il livello e la composizione delle catture nella zona di pesca del Madagascar è condivisa con l'Unità statistica tonniera di Antisaranana, il CCP del Madagascar e la Direzione della statistica e della programmazione del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca. |
5. Computo dei canoni per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie
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5.1. |
Sulla base della dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca di cui al punto 4.2 della presente sezione e per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie dell'Unione europea autorizzati a pescare nell'anno precedente nella zona di pesca del Madagascar, l'UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. |
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5.2. |
L'UE trasmette al Madagascar, per conferma, la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca e il computo definitivo dei canoni entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. |
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5.3. |
Il Madagascar notifica all'UE il ricevimento delle dichiarazioni e del computo suddetti e può chiedere all'UE tutti i chiarimenti che ritiene necessari.
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5.4. |
Il Madagascar dispone di 30 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al punto 5.3 della presente sezione per contestare, sulla base di elementi giustificativi, la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca e il computo finale dei canoni.
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5.5. |
Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Madagascar al massimo entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore. |
SEZIONE 2
Entrate e uscite dalla zona di pesca del madagascar
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1. |
I comandanti dei pescherecci dell'Unione europea operanti nel quadro del presente protocollo nella zona di pesca del Madagascar notificano alle autorità competenti del Madagascar, con almeno tre ore di anticipo, l'intenzione di entrare o di uscire da detta zona di pesca. |
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2. |
Fatte salve le disposizioni dell'appendice 8, sezione 2, nel notificare l'entrata o l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar i comandanti delle navi comunicano altresì la loro posizione nonché i quantitativi stimati di ogni specie identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevati e detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta elettronica, fax o messaggio radio agli indirizzi che figurano nell'appendice 9. |
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3. |
Le autorità malgasce confermano il ricevimento del messaggio elettronico per ritorno di posta elettronica. |
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4. |
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito il CCP del Madagascar è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente legislazione malgascia. |
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5. |
L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono e le coordinate radio del CCP del Madagascar sono allegati all'autorizzazione di pesca. |
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6. |
Il Madagascar comunica all'UE e alle navi interessate eventuali cambiamenti dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di fax o della frequenza radio. |
SEZIONE 3
Trasbordi e sbarchi
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1. |
È vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare. |
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2. |
Nelle acque del Madagascar possono essere effettuate operazioni di trasbordo in un porto del Madagascar a tal fine designato, previa autorizzazione del CCP del Madagascar e sotto il controllo di ispettori della pesca di tale paese. |
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3. |
I porti di pesca designati per tali operazioni di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con reti a circuizione e Toliary, Ehoala e Toamasina per i pescherecci con palangari. |
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4. |
L'armatore di un peschereccio dell'Unione europea, o il suo rappresentante, che intende procedere a uno sbarco o a un trasbordo in un porto malgascio comunica contemporaneamente al CCP e all'autorità portuaria del Madagascar, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
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5. |
Previo esame delle informazioni di cui al punto 4 della presente sezione ed entro 24 ore dalla notifica, il CCP del Madagascar rilascia all'armatore o al suo rappresentante un'autorizzazione preventiva di trasbordo o di sbarco. |
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6. |
Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come un'uscita dalla zona di pesca del Madagascar. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo. |
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7. |
Una volta effettuato il trasbordo o lo sbarco, l'armatore o il suo rappresentante notifica l'intenzione di proseguire l'attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar o di uscire da detta zona. |
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8. |
Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco non conforme alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente sezione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione malgascia in vigore. |
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9. |
Conformemente alla risoluzione applicabile della IOTC, i pescherecci con reti a circuizione dell'UE che effettuano sbarchi nei porti del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su richiesta degli armatori dei pescherecci dell'UE, le direzioni regionali del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali con i relativi dati di contatto. |
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10. |
Le tonniere dell'UE che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca del Madagascar, di una riduzione di 5 EUR sull'importo indicato nel capo II, punto 3.1, del presente allegato per la categoria di pesca della nave in questione. Un'ulteriore riduzione di 5 EUR per tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione del Madagascar. |
SEZIONE 4
Sistema di controllo via satellite (VMS)
1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS
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1.1. |
I pescherecci dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca sono dotati di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera. |
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1.2. |
Ogni messaggio di posizione è configurato secondo il formato di cui all'appendice 7 del presente allegato e contiene:
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1.3. |
La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca del Madagascar è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar, che è identificata con il codice «EXI». |
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1.4. |
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni. |
2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
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2.1. |
Il comandante si accerta che il sistema VMS della sua nave sia sempre pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera. |
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2.2. |
Le navi dell'UE operanti con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar. |
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2.3. |
Se il guasto si verifica dopo l'entrata nella zona di pesca del Madagascar, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca del Madagascar. |
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2.4. |
Le navi operanti nella zona di pesca del Madagascar con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, fax o radio al CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie, conformemente al punto 1.2 della presente sezione. |
3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar
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3.1. |
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi. |
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3.2. |
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto. |
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3.3. |
Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona di pesca del Madagascar. |
4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
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4.1. |
Il Madagascar verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. |
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4.2. |
In caso di controversie viene adita la commissione mista. |
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4.3. |
Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia in vigore. |
5. Modifica della frequenza dei messaggi di posizione
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5.1. |
Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. |
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5.2. |
Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. |
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5.3. |
Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al CCP del Madagascar i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta. |
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5.4. |
Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. |
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5.5. |
Al termine del periodo di indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle ulteriori misure eventualmente necessarie. |
6. Validità del messaggio VMS in caso di controversia
In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.
SEZIONE 5
Osservatori
1. Osservazione delle attività di pesca
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1.1. |
Le parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni applicabili della IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici. |
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1.2. |
Per garantire la conformità agli obblighi suddetti, agli osservatori si applicano le disposizioni di seguito indicate.
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1.3. |
Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano alle navi di stazza inferiore o pari a 100 GT. |
2. Navi e osservatori designati
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2.1. |
All'atto del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Madagascar compila e, se del caso, aggiorna l'elenco delle navi selezionate per imbarcare un osservatore nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente punto 1.2.2. |
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2.2. |
Subito dopo l'elaborazione o l'aggiornamento, il Madagascar trasmette tale elenco all'UE per via elettronica. Se una delle navi selezionate non dispone di spazio sufficiente, e tale situazione è debitamente documentata e imputabile a esigenze di sicurezza, connesse in particolare ad atti di pirateria, l'Unione europea e il Madagascar adeguano l'elenco delle navi selezionate per tener conto di tale situazione, pur garantendo il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1.2.1. |
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2.3. |
Una volta completato l'elenco delle navi selezionate per imbarcare un osservatore, il Madagascar informa contemporaneamente gli armatori o i loro raccomandatari delle navi che devono imbarcare un osservatore durante la permanenza nella zona di pesca del Madagascar. |
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2.4. |
Una volta concordata la data dell'imbarco tra le autorità malgasce e l'armatore della nave selezionata di cui al punto 7.2 della presente sezione, il Madagascar comunica all'UE e all'armatore interessato o al suo raccomandatario il nome e i dati di contatto dell'osservatore designato. |
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2.5. |
Il Madagascar informa senza indugio l'UE e gli armatori dell'Unione europea interessati, o il loro rappresentante, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati conformemente ai punti 2.1 e 2.3 della presente sezione. |
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2.6. |
Il Madagascar e l'UE si adoperano, in collaborazione con gli altri Stati costieri dell'Oceano Indiano sudoccidentale, per procedere a un'attuazione concertata a livello regionale dei programmi di osservazione, in particolare su iniziativa della IOTC. |
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2.7. |
Un peschereccio dell'Unione europea designato per imbarcare un osservatore conformemente al punto 2.1 è esonerato da tale obbligo se un osservatore si trova già a bordo della nave e vi rimane per l'intero periodo previsto, a condizione che detto osservatore:
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2.8. |
La presenza dell'osservatore a bordo non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni. |
3. Contributo finanziario degli armatori
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3.1. |
Fatto salvo il programma di osservazione concordato a livello regionale quale previsto al punto 2.6 della presente sezione, per ogni osservatore designato dal Madagascar per essere imbarcato su un peschereccio dell'Unione europea l'armatore versa un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato dagli armatori a favore del programma di osservazione gestito dal CCP del Madagascar. |
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3.2. |
Tutte le spese relative agli spostamenti dell'osservatore tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale dell'osservatore malgascio in Madagascar sono a carico dell'armatore. |
4. Salario dell'osservatore
Il salario dell'osservatore designato dal Madagascar e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Madagascar.
5. Condizioni di imbarco
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5.1. |
Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Madagascar. |
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5.2. |
All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave. |
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5.3. |
Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore a bordo sono a carico dell'armatore. |
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5.4. |
Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. |
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5.5. |
L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante della nave garantisce all'osservatore l'accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni. |
6. Obblighi dell'osservatore
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
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— |
prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; |
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— |
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; |
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— |
rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. |
7. Imbarco e sbarco dell'osservatore
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7.1. |
L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore. |
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7.2. |
L'armatore o il suo rappresentante comunica al Madagascar, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore. |
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7.3. |
Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca. |
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7.4. |
Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l'armatore si fa carico delle spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell'osservatore verso il suo domicilio abituale in Madagascar. |
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7.5. |
Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto e alloggio). |
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7.6. |
Se la nave non si presenta, il Madagascar può sospenderne l'autorizzazione di pesca e applicare le sanzioni previste dalla vigente legislazione malgascia, salvo in caso di forza maggiore notificato al CCP del Madagascar. In quest'ultimo caso, l'armatore concorda con le autorità malgasce una nuova data per l'imbarco dell'osservatore e la nave non può esercitare autorità di pesca nella zona di pesca del Madagascar fino all'imbarco effettivo dell'osservatore. Il Madagascar notifica immediatamente all'UE e all'armatore le misure adottate in applicazione del presente punto. |
8. Compiti dell'osservatore
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8.1. |
L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati.
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|
8.2. |
Durante l'attività della nave nella zona di pesca del Madagascar, l'osservatore comunica quotidianamente via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP del Madagascar. |
9. Rapporto dell'osservatore
|
9.1. |
Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante, che ne riceve copia. Se si rifiuta di firmarlo, il comandante annota nel rapporto dell'osservatore i motivi del suo rifiuto e vi appone l'indicazione «rifiuto di firma». |
|
9.2. |
L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al CCP del Madagascar, che ne trasmette copia all'UE entro un termine di 15 giorni lavorativi dallo sbarco dell'osservatore. |
SEZIONE 6
Ispezione in mare e in porto
|
1. |
L'ispezione in mare o in porto, al molo o in rada, nella zona di pesca del Madagascar, dei pescherecci dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Madagascar accreditati per il controllo delle attività di pesca. |
|
2. |
Prima di salire a bordo, gli ispettori del Madagascar comunicano al comandante della nave dell'Unione europea che intendono effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta dagli ispettori della pesca i quali, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l'ordine di missione. |
|
3. |
Gli ispettori restano a bordo del peschereccio dell'Unione europea solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
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SEZIONE 7
Infrazioni
1. Trattamento delle infrazioni
|
1.1. |
Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da un peschereccio dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato, che abbia formato oggetto di una notifica di infrazione, deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. |
|
1.2. |
Nel caso di un'infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da un peschereccio dell'UE, la notifica dell'infrazione constatata e le sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca sono comunicate direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione malgascia in vigore. |
|
1.3. |
Il Madagascar trasmette per via elettronica all'UE, entro un termine di 72 ore, una copia del rapporto di ispezione e della notifica dell'infrazione. |
|
1.4. |
La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione constatata. |
2. Fermo della nave — Riunione di informazione
|
2.1. |
Se viene constatata un'infrazione e se la vigente legislazione del Madagascar lo prevede, ogni peschereccio dell'Unione europea in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Madagascar. |
|
2.2. |
Il Madagascar notifica per via elettronica all'UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione europea. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro ed è accompagnata da elementi di prova dell'infrazione constatata. |
|
2.3. |
Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Madagascar organizza, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. A questa riunione di informazione possono partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e un rappresentante dell'armatore della nave. |
3. Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva
|
3.1. |
La sanzione dell'infrazione constatata è stabilita dal Madagascar secondo le disposizioni della legislazione malgascia in vigore. |
|
3.2. |
Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra le autorità malgasce e la nave dell'UE viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La procedura transattiva deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave. |
|
3.3. |
Alla procedura transattiva può partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio dell'Unione europea. |
4. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria
|
4.1. |
Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Madagascar il cui importo, fissato dal Madagascar, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. |
|
4.2. |
Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:
|
|
4.3. |
Il Madagascar comunica all'UE i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza. |
5. Rilascio della nave e dell'equipaggio
La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.
SEZIONE 8
Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN
1. Obiettivo
Al fine di intensificare la sorveglianza delle attività di pesca nelle acque d'altura e la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea sono incoraggiati a segnalare la presenza, nella zona di pesca del Madagascar, di qualsiasi nave che non figuri nell'elenco delle navi della IOTC o nell'elenco delle navi straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar fornito dal Madagascar.
2. Procedura
|
2.1. |
Il comandante di un peschereccio dell'Unione europea che osservi un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. |
|
2.2. |
Tali informazioni sono trasmesse immediatamente e contemporaneamente al CCP del Madagascar e alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave dalla quale è stata effettuata l'osservazione. Al ricevimento, queste ultime trasmettono senza indugio tali informazioni all'UE per via elettronica. |
|
2.3. |
L'UE trasmette tali informazioni al Madagascar. |
3. Reciprocità
Il Madagascar trasmette quanto prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca del Madagascar.
CAPO V
IMBARCO DI MARITTIMI
|
1. |
Durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar gli armatori dei pescherecci dell'Unione europea operanti nell'ambito del presente protocollo fanno il possibile per imbarcare marittimi del Madagascar o, in mancanza di questi, di altri paesi ACP. Il numero di marittimi malgasci imbarcati su ogni peschereccio dell'Unione europea è di almeno due per i pescherecci con reti a circuizione e di almeno uno per i pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT. |
|
2. |
Gli armatori che non imbarcano il numero minimo di marittimi malgasci di cui al punto 1 versano un importo forfettario di 20 EUR al giorno per ogni marittimo non imbarcato. |
|
3. |
La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. |
|
4. |
I contratti di lavoro dei marittimi del Madagascar, di cui è consegnata copia alle autorità competenti del Madagascar e ai firmatari dei contratti stessi, sono conclusi tra il rappresentante o i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legislazione malgascia in vigore, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
|
5. |
Il salario dei marittimi malgasci è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano in Madagascar, né alle norme dell'OIL. |
|
6. |
I marittimi ingaggiati dagli armatori di pescherecci dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. |
|
7. |
Tutte le spese relative agli spostamenti dei marittimi malgasci tra il porto di imbarco o di sbarco e il loro domicilio abituale in Madagascar sono a carico dell'armatore. |
ELENCO DELLE APPENDICI
|
Appendice 1 |
Modulo di domanda di autorizzazione di pesca |
|
Appendice 2 |
Scheda tecnica |
|
Appendice 3 |
Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca del Madagascar |
|
Appendice 4 |
Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività di pesca artigianale e tradizionale malgasce |
|
Appendice 5 |
Modello di scheda di dichiarazione trimestrale delle catture provvisorie e dello sforzo di pesca |
|
Appendice 6 |
Moduli per le dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca |
|
Appendice 7 |
Formato del messaggio di posizione VMS |
|
Appendice 8 |
Orientamenti per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS) |
|
Appendice 9 |
Dati di contatto in Madagascar |
Appendice 3
Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca del Madagascar
|
Punto |
Lat GG |
Lon GG |
|
LatitudeString |
LongitudeString |
|
1. |
-10,3144 |
49,4408 |
|
10° 18′ 52″ S |
049° 26′ 27″ E |
|
2 |
-11,0935 |
50,1877 |
|
11° 05′ 37″ S |
050° 11′ 16″ E |
|
3 |
-11,5434 |
50,4776 |
|
11° 32′ 36″ S |
050° 28′ 39″ E |
|
4 |
-12,7985 |
53,2164 |
|
12° 47′ 55″ S |
053° 12′ 59″ E |
|
5 |
-14,0069 |
52,7392 |
|
14° 00′ 25″ S |
052° 44′ 21″ E |
|
6 |
-16,1024 |
52,4145 |
|
16° 06′ 09″ S |
052° 24′ 52″ E |
|
7 |
-17,3875 |
52,3847 |
|
17° 23′ 15″ S |
052° 23′ 05″ E |
|
8 |
-18,2880 |
52,5550 |
|
18° 17′ 17″ S |
052° 33′ 18″ E |
|
9 |
-18,7010 |
52,7866 |
|
18° 42′ 04″ S |
052° 47′ 12″ E |
|
10 |
-18,8000 |
52,8000 |
|
18° 48′ 00″ S |
052° 47′ 60″ E |
|
11 |
-20,4000 |
52,0000 |
|
20° 23′ 60″ S |
052° 00′ 00″ E |
|
12 |
-22,3889 |
51,7197 |
|
22° 23′ 20″ S |
051° 43′ 11″ E |
|
13 |
-23,2702 |
51,3943 |
|
23° 16′ 13″ S |
051° 23′ 39″ E |
|
14 |
-23,6405 |
51,3390 |
|
23° 38′ 26″ S |
051° 20′ 20″ E |
|
15 |
-25,1681 |
50,8964 |
|
25° 10′ 05″ S |
050° 53′ 47″ E |
|
16 |
-25,4100 |
50,7773 |
|
25° 24′ 36″ S |
050° 46′ 38″ E |
|
17 |
-26,2151 |
50,5157 |
|
26° 12′ 54″ S |
050° 30′ 57″ E |
|
18 |
-26,9004 |
50,1112 |
|
26° 54′ 01″ S |
050° 06′ 40″ E |
|
19 |
-26,9575 |
50,0255 |
|
26° 57′ 27″ S |
050° 01′ 32″ E |
|
20 |
-27,4048 |
49,6781 |
|
27° 24′ 17″ S |
049° 40′ 41″ E |
|
21 |
-27,7998 |
49,1927 |
|
27° 47′ 59″ S |
049° 11′ 34″ E |
|
22 |
-28,1139 |
48,6014 |
|
28° 06′ 50″ S |
048° 36′ 05″ E |
|
23 |
-28,7064 |
46,8002 |
|
28° 42′ 23″ S |
046° 48′ 01″ E |
|
24 |
-28,8587 |
46,1839 |
|
28° 51′ 31″ S |
046° 11′ 02″ E |
|
25 |
-28,9206 |
45,5510 |
|
28° 55′ 14″ S |
045° 33′ 04″ E |
|
26 |
-28,9301 |
44,9085 |
|
28° 55′ 48″ S |
044° 54′ 31″ E |
|
27 |
-28,8016 |
44,1090 |
|
28° 48′ 06″ S |
044° 06′ 32″ E |
|
28 |
-28,2948 |
42,7551 |
|
28° 17′ 41″ S |
042° 45′ 18″ E |
|
29 |
-28,0501 |
42,2459 |
|
28° 03′ 00″ S |
042° 14′ 45″ E |
|
30 |
-27,8000 |
41,9000 |
|
27° 48′ 00″ S |
041° 53′ 60″ E |
|
31 |
-27,5095 |
41,5404 |
|
27° 30′ 34″ S |
041° 32′ 25″ E |
|
32 |
-27,0622 |
41,1644 |
|
27° 03′ 44″ S |
041° 09′ 52″ E |
|
33 |
-26,4435 |
40,7183 |
|
26° 26′ 37″ S |
040° 43′ 06″ E |
|
34 |
-25,7440 |
40,3590 |
|
25° 44′ 38″ S |
040° 21′ 32″ E |
|
35 |
-24,8056 |
41,0598 |
|
24° 48′ 20″ S |
041° 03′ 35″ E |
|
36 |
-24,2116 |
41,4440 |
|
24° 12′ 42″ S |
041° 26′ 38″ E |
|
37 |
-23,6643 |
41,7153 |
|
23° 39′ 51″ S |
041° 42′ 55″ E |
|
38 |
-22,6317 |
41,8386 |
|
22° 37′ 54″ S |
041° 50′ 19″ E |
|
39 |
-21,7798 |
41,7652 |
|
21° 46′ 47″ S |
041° 45′ 55″ E |
|
40 |
-21,3149 |
41,6927 |
|
21° 18′ 54″ S |
041° 41′ 34″ E |
|
41 |
-20,9003 |
41,5831 |
|
20° 54′ 01″ S |
041° 34′ 59″ E |
|
42 |
-20,6769 |
41,6124 |
|
20° 40′ 37″ S |
041° 36′ 45″ E |
|
43 |
-19,6645 |
41,5654 |
|
19° 39′ 52″ S |
041° 33′ 55″ E |
|
44 |
-19,2790 |
41,2489 |
|
19° 16′ 44″ S |
041° 14′ 56″ E |
|
45 |
-18,6603 |
42,0531 |
|
18° 39′ 37″ S |
042° 03′ 11″ E |
|
46 |
-18,0464 |
42,7813 |
|
18° 02′ 47″ S |
042° 46′ 53″ E |
|
47 |
-17,7633 |
43,0335 |
|
17° 45′ 48″ S |
043° 02′ 01″ E |
|
48 |
-17,2255 |
43,3119 |
|
17° 13′ 32″ S |
043° 18′ 43″ E |
|
49 |
-16,7782 |
43,4356 |
|
16° 46′ 42″ S |
043° 26′ 08″ E |
|
50 |
-15,3933 |
42,5195 |
|
15° 23′ 36″ S |
042° 31′ 10″ E |
|
51 |
-14,4487 |
43,0263 |
|
14° 26′ 55″ S |
043° 01′ 35″ E |
|
52 |
-14,4130 |
43,6069 |
|
14° 24′ 47″ S |
043° 36′ 25″ E |
|
53 |
-14,5510 |
44,3684 |
|
14° 33′ 04″ S |
044° 22′ 06″ E |
|
54 |
-14,5367 |
45,0275 |
|
14° 32′ 12″ S |
045° 01′ 39″ E |
|
55 |
-14,3154 |
45,8555 |
|
14° 18′ 55″ S |
045° 51′ 20″ E |
|
56 |
-13,8824 |
46,3861 |
|
13° 52′ 57″ S |
046° 23′ 10″ E |
|
57 |
-12,8460 |
46,6944 |
|
12° 50′ 46″ S |
046° 41′ 40″ E |
|
58 |
-12,6981 |
47,2079 |
|
12° 41′ 53″ S |
047° 12′ 28″ E |
|
59 |
-12,4637 |
47,7409 |
|
12° 27′ 49″ S |
047° 44′ 27″ E |
|
60 |
-12,0116 |
47,9670 |
|
12° 00′ 42″ S |
047° 58′ 01″ E |
|
61 |
-11,0158 |
48,5552 |
|
11° 00′ 57″ S |
048° 33′ 19″ E |
|
62 |
-10,3144 |
49,4408 |
|
10° 18′ 52″ S |
049° 26′ 27″ E |
N.B.: le coordinate geografiche della linea di base saranno comunicate dal Madagascar entro la data di entrata in applicazione provvisoria del presente protocollo.
Appendice 4
Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività di pesca artigianale e tradizionale malgasce
|
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
|
1 |
12° 18,44S |
47° 35,63 |
|
2 |
11° 56,64S |
47° 51,38E |
|
3 |
11° 53S |
48° 00E |
|
4 |
12° 18S |
48° 14E |
|
5 |
12° 30S |
48° 05E |
|
6 |
12° 32S |
47° 58E |
|
7 |
12° 56S |
47° 47E |
|
8 |
13° 01S |
47° 31E |
|
9 |
12° 53S |
47° 26E |
Appendice 7
Formato del messaggio di posizione VMS
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR
FORMATO DEI DATI VMS — RAPPORTO DI POSIZIONE
|
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Contenuto |
|
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione |
|
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) |
|
Mittente |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) |
|
Stato di bandiera |
FS |
O |
Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) |
|
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) |
|
Indicativo di chiamata (IRCS) |
RC |
O |
Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) |
|
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero |
|
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) |
|
Latitudine |
LT |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) |
|
Longitudine |
LG |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GGG.ggg (WGS84) |
|
Rotta |
CO |
O |
Rotta della nave su scala di 360° |
|
Velocità |
SP |
O |
Velocità della nave in decimi di nodi |
|
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
|
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
|
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione |
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
|
|
I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. |
|
|
Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione. |
|
|
Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//). |
|
|
Un'unica barra (/) separa il codice dal dato. |
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Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio. |
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I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio. |
Appendice 8
Orientamenti per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)
1. Disposizioni generali
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i) |
Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca del Madagascar. |
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ii) |
Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Madagascar per svolgervi attività di pesca. |
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iii) |
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al CCP dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP del Madagascar. |
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iv) |
Lo Stato membro di bandiera e il Madagascar si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni. |
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v) |
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway). |
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vi) |
Lo Stato di bandiera e il Madagascar designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
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2. Compilazione e comunicazione dei dati ERS
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i) |
Il peschereccio dell'Unione:
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ii) |
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. |
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iii) |
Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Madagascar. |
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iv) |
Il CCP del Madagascar conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate. |
3. Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera
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i) |
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera. |
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ii) |
Lo Stato di bandiera informa il Madagascar in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. |
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iii) |
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni effettua uno scalo, la nave potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Madagascar.
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iv) |
Le navi dell'UE che operano nella zona di pesca del Madagascar con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Madagascar. |
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v) |
I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Madagascar tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Madagascar con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati. |
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vi) |
Se il CCP del Madagascar non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Madagascar può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine. |
4. Problemi operativi dei CCP — Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar
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i) |
Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. |
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ii) |
Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Madagascar stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. |
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iii) |
Quando il CCP del Madagascar segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Madagascar e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato. |
|
iv) |
Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Madagascar ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto v). |
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v) |
Il Madagascar informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar in seguito a un problema operativo di uno dei CCP. |
5. Manutenzione di un CCP
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i) |
Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile. |
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ii) |
Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione. |
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iii) |
Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto v). |
|
iv) |
Il Madagascar informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP. |
6. Invio dei dati ERS al Madagascar
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i) |
Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Madagascar saranno utilizzati mezzi elettronici di comunicazione gestiti dai servizi della Commissione europea a nome dell'UE, identificati come «DEH» (Data Highway Exchange), di cui al paragrafo 1 della presente appendice. |
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ii) |
Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'UE, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione europea. |
Appendice 9
Dati di contatto in Madagascar
N.B.: il Madagascar comunicherà tutti i dati di contatto di seguito indicati entro la data di entrata in applicazione del presente protocollo
1. Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (ministero delle Risorse alieutiche e della pesca)
Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax
2. Per le domande di autorizzazione di pesca
Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax
3. Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP) (Direzione della statistica e della programmazione)
Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax
4. Centro di controllo della pesca (CCP) e notifica di entrata e uscita
Nome del CCP (codice di chiamata):
Radio:
|
|
VHF: F1 canale 16; F2 canale 71 |
|
|
HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ |
Indirizzo, indirizzo e-mail principale, indirizzo e-mail alternativo, numeri di telefono e di fax
5. Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana (Unità statistica tonniera di Antsiranana)
Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax
REGOLAMENTI
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/44 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1350/2014 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2014
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2014. |
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(2) |
Il 19 giugno 2014 è stato siglato un nuovo protocollo dell'accordo (2) («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar. |
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(3) |
Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/929/UE (3), relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. |
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(4) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo. |
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(5) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considera conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno che il Consiglio fissi tale termine. |
|
(6) |
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 1o gennaio 2015. |
|
(7) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del protocollo e non prima del 1o gennaio 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono così distribuite tra gli Stati membri:
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a) |
tonniere con reti a circuizione:
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b) |
pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT:
|
|
c) |
pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT:
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2. Il limite di cattura degli squali nella pesca di tonnidi e specie affini, fissato nell'allegato del protocollo per i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione, è così ripartito come segue tra gli Stati membri:
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Spagna: |
207 tonnellate |
|
Francia: |
34 tonnellate |
|
Portogallo: |
9 tonnellate. |
3. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
4. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
5. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo e non prima del 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.
(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale
(4) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/46 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1351/2014 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e allo sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie. |
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(2) |
Conformemente alla risoluzione 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014, la Crimea e Sebastopoli continuano ad essere considerate parte dell'Ucraina. Il Consiglio Affari esteri del 17 e 18 novembre 2014 ha ribadito che l'UE condanna e non riconoscerà l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. |
|
(3) |
Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/933/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC disponendo un divieto applicabile a tutti gli investimenti esteri in Crimea o a Sebastopoli. Tale decisione dispone, inoltre, un divieto relativo a servizi direttamente collegati al divieto di investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli. Viene quindi esteso il precedente divieto di esportazione per beni e tecnologie nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie. |
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(4) |
Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali misure restrittive sugli operatori economici e sulla popolazione civile in Crimea o a Sebastopoli, dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori. |
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(5) |
Ai fini del presente regolamento, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui, ma non solo, la destinazione della spedizione, i codici postali di consegna, qualsiasi indicazione sul luogo di consumo e l'indicazione documentata dall'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi ai beni o alle tecnologie utilizzate continuamente in Crimea o Sebastopoli. |
|
(6) |
I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli. |
|
(7) |
I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea o di Sebastopoli qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati a essere usati in Crimea e a Sebastopoli o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli. |
|
(8) |
Il divieto di prestare servizi direttamente connessi all'attività turistica, inclusi i servizi di crociera, non può essere inteso come riferito ai servizi prestati per motivi di sicurezza marittima, quali la manutenzione, la riparazione, l'identificazione e la comunicazione elettroniche o l'assicurazione. |
|
(9) |
Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, a seguito dell'adozione della decisione 2014/933/PESC del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
(*1) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).» " ; |
|
2) |
gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono sostituiti dai seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. È vietato:
2. I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano per la condotte commerciali legittime con entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:
L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applica quando non vi sono fondati motivi per ritenere che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 debbano essere utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 quater 1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino a 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 2 quinquies 1. È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli. 2. In particolare, è vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell'allegato III. Il presente divieto si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o alle navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'Unione o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti elencati nell'allegato III per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso in porto entro cinque giorni lavorativi. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 sexies 1. Le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, purché:
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, a condizione che l'operazione sia ai fini della manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti. 3. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis. paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, e ai servizi di cui all'articolo 2 quater, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di dette attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.» |
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3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento.» |
|
4) |
gli allegati II e III sono soppressi; |
|
5) |
gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegato II e allegato III. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.
(2) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).
(3) Decisione 2014/933/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (Cfr. pagina 152 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 ter
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Capitolo/Codice NC |
Designazione delle merci |
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Capitolo 25 |
SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI |
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Capitolo 26 |
MINERALI, SCORIE E CENERI |
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Capitolo 27 |
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI |
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Capitolo 28 |
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI |
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Capitolo 29 |
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
|
3826 00 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
|
Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
|
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
|
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
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Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
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Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
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Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
|
Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
|
Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
|
Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
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8207 13 00 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET |
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8207 19 10 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO |
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8401 |
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
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8403 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
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8404 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
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8405 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori |
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8406 |
Turbine a vapore |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
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8410 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
|
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
|
8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
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8414 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
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8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
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8416 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
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8417 |
Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
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8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
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8422 |
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
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8424 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
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8425 |
Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti |
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8426 |
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
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8428 |
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve |
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8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
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8432 |
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
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8435 |
Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
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8436 |
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura |
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8437 |
Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
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8440 |
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
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8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
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8442 |
Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465 ) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
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8443 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori |
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8444 00 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
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8445 |
Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
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8447 |
Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
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8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
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8449 00 00 |
Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
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8450 |
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
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8453 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
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8454 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie |
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8455 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri |
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8456 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto |
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8457 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
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8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
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8459 |
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
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8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 |
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8461 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
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8462 |
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
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8463 |
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia |
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8464 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro |
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8465 |
Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
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8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
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8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano |
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8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515 ; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
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8469 00 |
Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l'elaborazione di testi |
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8470 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa |
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8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
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8472 |
Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare] |
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8473 |
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
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8474 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia |
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8475 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
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8476 |
Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
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8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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8478 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
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8481 |
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
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8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
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8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori |
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8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
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8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a. |
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8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti |
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8505 |
Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti |
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8507 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili) |
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8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti |
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8514 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche (escluse stufe); altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti |
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8515 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, elettrici, compresi quelli a gas riscaldati elettricamente, od operanti con laser, fasci di luce, fotoni o elettroni, con ultrasuoni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli, carburi metallici sinterizzati o cermet; loro parti (escl. pistole per spruzzare a caldo) |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria: |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
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8530 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, e loro parti (diversi dagli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ) |
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8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, e loro parti (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) (escl. quelli dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o vie di comunicazione) |
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8532 |
Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, e loro parti |
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8533 |
Resistenze elettriche non scaldanti, e loro parti, compresi i reostati e i potenziometri |
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8534 |
Circuiti stampati |
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8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537 ) |
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8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537 ) |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni) |
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8538 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 , n.n.a. |
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8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; loro parti |
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8540 |
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), e loro parti |
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8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, e loro parti |
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8542 |
Circuiti integrati elettronici, e loro parti |
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8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.n.a. nel capitolo 85, e loro parti |
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8544 |
Fili, cavi isolati, compresi i cavi coassiali, per usi elettrici, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
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8546 |
Isolatori per elettricità, di qualsiasi materia (escl. pezzi isolanti) |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti per usi elettrici, compresi i loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 85 |
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Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
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Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
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8701 |
Trattori (esclusi i carrellitrattori della voce 8709 ) |
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8702 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
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8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci |
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8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
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8706 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
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8710 00 00 |
Carri da combattimento e altri veicoli corazzati da combattimento, motorizzati, muniti o no di armi, e parti di tali veicoli |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
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Capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
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Capitolo 98 |
Impianti industriali |
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7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
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7107 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
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7108 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
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7109 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
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7110 |
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
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7111 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
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7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
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9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo: |
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9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione: |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
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9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili: |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco dei porti ubicati nella penisola di Crimea di cui all'articolo 2 quinquies
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1) |
Sebastopoli |
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2) |
Kerch |
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3) |
Yalta |
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4) |
Theodosia |
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5) |
Evpatoria |
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6) |
Chernomorsk |
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7) |
Kamysh-Burun» |
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/60 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1352/2014 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) del 26 febbraio 2014, la decisione 2014/932/PESC dispone restrizioni sull'ingresso o transito e sul congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014). |
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(2) |
Il 7 novembre 2014, tale Comitato ha designato tre persone da assoggettare a restrizioni sull'ingresso o transito e sul congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi dell'UNSCR 2140 (2014). |
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(3) |
Poiché alcune delle misure previste dalla decisione 2014/932/PESC rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, soprattutto per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti. |
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(5) |
La competenza a modificare gli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della specifica minaccia per la pace e la sicurezza internazionali costituita dalla situazione nello Yemen e al fine di assicurare la coerenza con il processo di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/932/PESC. |
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(6) |
La procedura per modificare l'elenco dell'allegato I del presente regolamento dovrebbe includere la motivazione del loro inserimento nell'elenco come trasmesso dal Comitato istituito ai sensi del paragrafo 19 dell'UNSCR 2140 (2014) alle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi designati, in modo tale da offrire loro l'opportunità di presentare osservazioni. In caso di presentazione di osservazioni o di nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe rivedere la sua decisione alla luce di tali osservazioni ed informare, di conseguenza, la persona, l'entità o l'organismo interessato. |
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(7) |
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(8) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
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i) |
una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; |
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ii) |
una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; |
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iii) |
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; |
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iv) |
una domanda riconvenzionale; |
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v) |
una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; |
b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato II;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
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i) |
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; |
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ii) |
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; |
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iii) |
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; |
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iv) |
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
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v) |
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; |
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vi) |
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e |
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vii) |
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
h) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014);
i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
Articolo 3
1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello Yemen, tra cui:
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a) |
atti che ostacolano o compromettono il buon esito della transizione politica, come specificato nell'iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'accordo sul relativo meccanismo di attuazione; |
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b) |
atti che impediscono con la violenza di applicare le conclusioni della relazione finale della conferenza globale sul dialogo nazionale o attacchi alle infrastrutture chiave; |
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c) |
la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nello Yemen. |
2. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
3. L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I contiene, altresì, la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 4
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:
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a) |
l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:
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b) |
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. |
Articolo 5
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.
Articolo 6
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
i fondi o le risorse economiche in questione sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
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c) |
il vincolo o la decisione non va a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I; |
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d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e |
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e) |
lo Stato membro interessato ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. |
Articolo 7
In deroga all'articolo 2 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
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a) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; |
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b) |
il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2, e |
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c) |
lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. |
Articolo 8
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
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b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o |
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c) |
pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 6; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 9
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
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a) |
a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione e |
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b) |
a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 10
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
Articolo 11
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo realizza, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.
Articolo 12
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
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a) |
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I; |
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b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 13
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti
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a) |
i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7; |
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b) |
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 14
La Commissione è autorizzataa modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 15
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.
3. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
Articolo 16
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni emanate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 17
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.
Articolo 18
Il presente regolamento si applica:
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a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
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b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
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c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
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d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
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e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione. |
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (Cfr. pagina 147 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2
A. PERSONE
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1) |
Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim, b) Abu-Ali al- Hakim, c) Abdallah al-Hakim, d) Abu Ali Alhakim, e) Abdallah al-Mùayyad).
Nome nella grafia originale: Designazione: vice capo del gruppo Huthi. Indirizzo: Dahyan, governatorato di Sàdah, Yemen. Data di nascita: a) intorno al 1985, b) tra il 1984 e il 1986. Luogo di nascita: a) Dahyan, Yemen, b) governorato di Sàdah, Yemen. Nazionalità: yemenita. Sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Motivi dell'inserimento nell'elenco (informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni):
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2) |
Abd Al-Khaliq Al-Huthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi, b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi, c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi, d) Abu-Yunus).
Nome nella grafia originale: Designazione: comandante militare di Huthi. Data di nascita: 1984. Nazionalità: yemenita. Sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Motivi dell'inserimento nell'elenco (informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni):
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3) |
Ali Abdullah Saleh (alias Ali Abdallah Salih)
Nome nella grafia originale: Designazione: a) presidente del Congresso generale del popolo dello Yemen, b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945, b) 21.3.1946, c) 21.3.1942, d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Governorato di Sanàa, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nazionalità: yemenita. N. passaporto: 00016161 (Yemen). N. di identificazione nazionale. 01010744444. Sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Motivi dell'inserimento nell'elenco (informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni):
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ALLEGATO II
SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
|
EEAS 02/309 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Belgio |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2011/16/UE dispone che lo scambio di informazioni nel settore fiscale è effettuato utilizzando formulari e formati elettronici tipo. |
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(2) |
I formulari tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio spontaneo di informazioni, le notifiche e le informazioni di riscontro devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione (2). |
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(3) |
Per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per alcune categorie specifiche di reddito e di capitale a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3) deve essere utilizzato un formato elettronico basato su un formato elettronico esistente. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1156/2012. |
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(5) |
Le modifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'entrata in vigore negli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva relativo allo scambio automatico obbligatorio di informazioni. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1156/2012 è così modificato:
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(1) |
È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.» |
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(2) |
È aggiunto l'allegato V del regolamento (CE) n. 1156/2012, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 42).
(3) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Formato elettronico di cui all'articolo 1 bis
Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene le classi di elementi (*1) che seguono.
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a) |
Per quanto riguarda il messaggio generale: – un’intestazione («HEADER»)contenente: –– il paese di origine («ORIGINATING COUNTRY»); –– i paesi di destinazione («DESTINATION COUNTRIES»); –– un identificativo di messaggio unico («MESSAGE ID»); –– un identificativo di correlazione («CORRELATION ID»); –– la data e l’ora («TIMESTAMP»); –– l’indicazione della tipologia del messaggio («MESSAGE TYPE INDIC»); – e un corpo del messaggio («BODY»)che riprende la struttura ad albero e le classi di elementi di un corpo del messaggio tra quelli indicati alle lettere da b) a g) del presente allegato, in funzione della natura delle informazioni da scambiare automaticamente. |
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b) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro o compensi per dirigenti: – l’identificativo della categoria («APPLICATION ID») che precisa la natura delle informazioni scambiate; – l’anno d’imposta («TAX YEAR»); nonché – uno o più blocchi funzionali contenenti: –– uno o più percipienti («RECIPIENTS»), con informazioni su ciascun percipiente, contenente a sua volta: ––– uno o più pagatori («PAYERS»), con informazioni su ciascun pagatore, contenente a sua volta: –––– uno o più rapporti di lavoro («RELATIONSHIPS»), con informazioni sulla natura di ciascun rapporto tra il percipiente e il pagatore, contenente a sua volta: ––––– uno o più luoghi («WORKPLACE») in cui si è instaurato il rapporto di lavoro; nonché ––––– uno o più redditi («INCOMES») con informazioni su ciascun reddito o compenso corrisposto in virtù del rapporto di lavoro, contenente a sua volta: –––––– il numero(«QUANTITY»)dei giorni trascorsi o lavorati dal percipiente; –– e/o uno o più annullamenti di percipiente («RECIPIENT INVALIDATIONS») in caso di correzione o cancellazione di informazioni scambiate in precedenza. |
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c) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sulle pensioni: – l’identificativo della categoria («APPLICATION ID») che precisa la natura delle informazioni scambiate, – l’anno d’imposta («TAX YEAR»); nonché – uno o più blocchi funzionali contenenti: –– uno o più percipienti («RECIPIENTS»), con informazioni su ciascun percipiente, contenente a sua volta: ––– uno o più pagatori («PAYERS»), con informazioni su ciascun pagatore, contenente a sua volta: –––– uno o più regimi («SCHEMES»), con informazioni su ciascun regime pensionistico, contenente a sua volta ––––– una o più informazioni sul riferimento del regime («SCHEME REFERENCE INFOS»); ––––– uno o più valori del capitale («CAPITAL VALUES»); ––––– un amministratore («ADMINISTRATOR»); ––––– uno o più intestatari («OWNERS»); ––––– uno o più eventi («EVENTS»), con informazioni generali su ciascun evento relativo al regime, contenente a sua volta: –––––– una o più informazioni sull’evento («EVENT INFO»), con informazioni dettagliate sull’evento, e una o più informazioni finanziarie («FINANCIAL INFO») e/o –––––– una o più informazioni fiscali («TAX INFO»), con informazioni dettagliate sulle imposte, e una o più informazioni finanziarie («FINANCIAL INFO»); –– e/o uno o più annullamenti di percipiente («RECIPIENT INVALIDATIONS») in caso di correzione o cancellazione di informazioni scambiate in precedenza. |
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d) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sui prodotti di assicurazione sulla vita: – l’identificativo della categoria («APPLICATION ID») che precisa la natura delle informazioni scambiate, – l’anno d’imposta («TAX YEAR»); nonché – uno o più blocchi funzionali contenenti: –– una o più polizze («POLICIES»), con informazioni su ciascun prodotto, contenente a sua volta: ––– la durata della contribuzione(«CONTRIBUTION DURATION»); ––– la durata del beneficio(«BENEFIT DURATION»); ––– le opzioni contrattuali della polizza(«POLICY OPTIONS»); ––– uno o più valori del capitale della polizza («POLICY CAPITAL VALUES»); ––– l’assicuratore o agente pagatore («INSURER/PAYING AGENT»); ––– uno o più beneficiari («BENEFICIARIES»); ––– uno o più assicurati sulla vita («LIFE INSURED»); ––– uno o più pagatori dei premi(«PAYERS OF PREMIUMS»); ––– uno o più intestatari della polizza («POLICY OWNERS»); ––– uno o più eventi(«EVENTS»), con informazioni generali su ciascun evento relativo alla polizza, contenente a sua volta: –––– una o più informazioni sull’evento («EVENT INFO»), con informazioni dettagliate sull’evento, e una o più informazioni finanziarie («FINANCIAL INFO») e/o –––– una o più informazioni fiscali («TAX INFO»), con informazioni dettagliate sulle imposte, e una o più informazioni finanziarie («FINANCIAL INFO»); –– e/o uno o più annullamenti di polizza(«POLICY INVALIDATIONS») in caso di correzione o cancellazione di informazioni scambiate in precedenza. |
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e) |
Per quanto riguarda la matrice per comunicare informazioni su proprietà e redditi immobiliari: – l’identificativo della categoria («APPLICATION ID») che precisa la natura delle informazioni scambiate, – l’anno d’imposta («TAX YEAR»); nonché – uno o più blocchi funzionali contenenti: –– uno o più titolari dei diritti di godimento(«PARTIES»), con informazioni su ciascun titolare, contenente a sua volta: ––– un partner («PARTNER»), con informazioni sul coniuge, nonché ––– (opzione 1) qualora l’informazione riguardi un reddito che non può essere ricondotto (anche indirettamente) a una o più proprietà individuate, uno o più redditi («INCOMES»); oppure ––– (opzione 2) qualora l’informazione riguardi o un’informazione che non sia un reddito o un reddito che possa essere ricondotto (anche indirettamente) a una o più proprietà individuate, una o più proprietà («PROPERTIES»), con informazioni su ciascuna proprietà, contenente a sua volta: –––– una o più titolarità («OWNERSHIPS») e i diritti ad esse correlati («RIGHT»), con informazioni relative a ciascuna titolarità e ai diritti ad essa correlati nella proprietà, contenente a sua volta: ––––– una o più operazioni («TRANSACTIONS»), con informazioni su ciascuna operazione relativa alla proprietà, ––––– uno o più redditi («INCOMES») con informazioni su ciascun reddito relativo alla proprietà; –– e/o uno o più annullamenti di titolari dei diritti di godimento («PARTY INVALIDATIONS») in caso di correzione o cancellazione di informazioni scambiate in precedenza. |
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f) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio da utilizzare qualora non vi sia nessuna informazione da comunicare in relazione a una categoria specifica: - l’identificativo della categoria («APPLICATION ID») che precisa la natura delle informazioni scambiate, - una motivazione dettagliata («DETAIL») che precisa il motivo della mancanza di dati - l’anno («YEAR»). |
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g) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per confermare il ricevimento delle informazioni per una categoria specifica: – l’identificativo della categoria («APPLICATION ID») che precisa la natura delle informazioni scambiate, – uno stato («STATUS»), con informazioni sull’accettazione o sul respingimento del messaggio ricevuto; nonché – uno o più errori («ERROR»), con informazioni sugli errori individuati nel messaggio ricevuto. ’ |
(*1) Solo i campi effettivamente disponibili per un determinato caso e ad esso applicabili devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/75 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1354/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2014
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e la consegna dei titoli d'importazione nel 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso, allo zucchero e all'olio d'oliva, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2015 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota e recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda il termine per l'esame delle offerte per l'acquisto a prezzo fisso di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere all'intervento pubblico nel 2014 e nel 2015
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 20, lettera n), l'articolo 144, lettera g), l'articolo 178, lettera b), l'articolo 187, lettera e), e articolo 192, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (5), (CE) n. 969/2006 (6) e (CE) n. 1067/2008 della Commissione (7) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (8) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (9) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione (10) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e dal 09.4241 al 09.4247. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (11) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva nell'ambito del contingente 09.4032. |
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(5) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2015, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 ed ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola. |
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(6) |
L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (12) dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare. |
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(7) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2015 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo. |
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(8) |
L'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (13) dispone che la Commissione decida entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso regolamento. L'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere è stato prolungato fino al 31 dicembre 2014 dal regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione (14). |
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(9) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2014 e del 2015 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risulta che il termine per l'esame delle offerte è troppo breve per garantire un'efficace sorveglianza dei quantitativi offerti. È quindi opportuno prolungare detto termine. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Cereali
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles.
Articolo 2
Riso
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 4 dicembre 2015, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2015, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 4 dicembre 2015, ora di Bruxelles.
Articolo 3
Zucchero
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli d'importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2015, ora di Bruxelles, e fino alle ore 13 di venerdì 25 dicembre 2015, ora di Bruxelles.
Articolo 4
Olio d'oliva
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio d'oliva, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (15).
Articolo 5
Zucchero e isoglucosio fuori quota
In deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi citati all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento.
Articolo 6
Offerte per l'acquisto a prezzo fisso di frumento tenero nell'ambito dell'intervento pubblico
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di frumento tenero comunicate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento, scade alla data che figura nel suddetto allegato.
Articolo 7
Offerte per l'acquisto a prezzo fisso di burro e di latte scremato in polvere nell'ambito dell'intervento pubblico
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di burro e di latte scremato in polvere comunicate nel corso dei periodi di cui all'allegato IV, parti 1 e 2, del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento, scade alla data che figura nel suddetto allegato.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso scade il 10 gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(4) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
(6) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
(7) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
(8) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14).
(11) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
(12) Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
(13) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag.1).
(14) Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 21).
(15) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO I
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Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva |
Date di rilascio |
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lunedì 30 o martedì 31 marzo 2015 |
venerdì 10 aprile 2015 |
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lunedì 27 o martedì 28 aprile 2015 |
mercoledì 6 maggio 2015 |
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lunedì 11 o martedì 12 maggio 2015 |
giovedì 21 maggio 2015 |
|
lunedì 18 o martedì 19 maggio 2015 |
mercoledì 27 maggio 2015 |
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lunedì 26 o martedì 27 ottobre 2015 |
mercoledì 4 novembre 2015 |
ALLEGATO II
|
Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota |
Date di rilascio |
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da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2015 |
martedì 28 luglio 2015 |
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da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre 2015 |
venerdì 8 gennaio 2016 |
ALLEGATO III
|
Data della comunicazione relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009 |
Data della comunicazione relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 |
Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di frumento tenero in seguito a dette comunicazioni |
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mercoledì 1o aprile 2015 |
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mercoledì 8 aprile 2015 |
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giovedì 26 marzo 2015 venerdì 27 marzo 2015 lunedì 30 marzo 2015 martedì 31 marzo 2015 mercoledì 1o aprile 2015 giovedì 2 aprile 2015 venerdì 3 aprile 2015 lunedì 6 aprile 2015 |
martedì 7 aprile 2015 mercoledì 8 aprile 2015 giovedì 9 aprile 2015 venerdì 10 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 |
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venerdì 24 aprile 2015 lunedì 27 aprile 2015 martedì 28 aprile 2015 mercoledì 29 aprile 2015 giovedì 30 aprile 2015 |
lunedì 4 maggio 2015 martedì 5 maggio 2015 mercoledì 6 maggio 2015 giovedì 7 maggio 2015 venerdì 8 maggio 2015 |
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mercoledì 13 maggio 2015 |
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martedì 19 maggio 2015 |
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giovedì 7 maggio 2015 venerdì 8 maggio 2015 lunedì 11 maggio 2015 martedì 12 maggio 2015 mercoledì 13 maggio 2015 giovedì 14 maggio 2015 venerdì 15 maggio 2015 |
lunedì 18 maggio 2015 martedì 19 maggio 2015 mercoledì 20 maggio 2015 giovedì 21 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 |
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lunedì 18 maggio 2015 martedì 19 maggio 2015 mercoledì 20 maggio 2015 giovedì 21 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 |
martedì 26 maggio 2015 mercoledì 27 maggio 2015 giovedì 28 maggio 2015 venerdì 29 maggio 2015 lunedì 1o giugno 2015 |
ALLEGATO IV
PARTE 1
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Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1272/2009 |
Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 |
Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere in seguito a dette comunicazioni |
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lunedì 22 dicembre 2014 |
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lunedì 5 gennaio 2015 |
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lunedì 29 dicembre 2014 |
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martedì 6 gennaio 2015 |
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lunedì 22 dicembre 2014 da martedì 23 dicembre 2014 a venerdì 2 gennaio 2015 |
giovedì 8 gennaio 2015 venerdì 9 gennaio 2015 |
PARTE 2
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Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1272/2009 |
Data della comunicazione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 |
Scadenza del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di burro e di latte scremato in polvere in seguito a dette comunicazioni |
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giovedì 26 marzo 2015 venerdì 27 marzo 2015 lunedì 30 marzo 2015 martedì 31 marzo 2015 mercoledì 1o aprile 2015 giovedì 2 aprile 2015 venerdì 3 aprile 2015 lunedì 6 aprile 2015 |
martedì 7 aprile 2015 mercoledì 8 aprile 2015 giovedì 9 aprile 2015 venerdì 10 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 lunedì 13 aprile 2015 |
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venerdì 24 aprile 2015 lunedì 27 aprile 2015 martedì 28 aprile 2015 mercoledì 29 aprile 2015 giovedì 30 aprile 2015 |
lunedì 4 maggio 2015 martedì 5 maggio 2015 mercoledì 6 maggio 2015 giovedì 7 maggio 2015 venerdì 8 maggio 2015 |
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giovedì 7 maggio 2015 venerdì 8 maggio 2015 lunedì 11 maggio 2015 martedì 12 maggio 2015 mercoledì 13 maggio 2015 giovedì 14 maggio 2015 venerdì 15 maggio 2015 lunedì 18 maggio 2015 |
lunedì 18 maggio 2015 martedì 19 maggio 2015 mercoledì 20 maggio 2015 giovedì 21 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 martedì 26 maggio 2015 |
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martedì 19 maggio 2015 mercoledì 20 maggio 2015 giovedì 21 maggio 2015 venerdì 22 maggio 2015 |
mercoledì 27 maggio 2015 giovedì 28 maggio 2015 venerdì 29 maggio 2015 lunedì 1o giugno 2015 |
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lunedì 20 luglio 2015 |
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giovedì 23 luglio 2015 |
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martedì 14 luglio 2015 mercoledì 15 luglio 2015 giovedì 16 luglio 2015 venerdì 17 luglio 2015 lunedì 20 luglio 2015 |
mercoledì 22 luglio 2015 giovedì 23 luglio 2015 venerdì 24 luglio 2015 lunedì 27 luglio 2015 martedì 28 luglio 2015 |
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/82 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
agendo a norma della procedura di controllo di conformità stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2099/2002, per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima unionale e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano per definire, se del caso, una posizione o un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali competenti. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 391/2009 costituisce, con la direttiva 2009/15 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un insieme legislativo coerente ove le attività degli organismi riconosciuti sono disciplinate in modo coerente secondo i medesimi principi e definizioni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, lo Stato membro che decide, per le navi battenti la propria bandiera di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari, affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti ovvero, conformemente all'articolo 2, lettera g), di detta direttiva, qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto l'insieme legislativo sulla base del quale gli organismi in questione sono riconosciuti incide su entrambi gli atti. |
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(3) |
L'espressione «convenzioni internazionali» quale definita all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 391/2009, significa la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capitolo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate. |
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(4) |
In occasione della 28a sessione l'assemblea dell'IMO ha adottato un codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO (codice III), come disposto nella risoluzione A.1070(28) del 4 dicembre 2013, nonché emendamenti alla convenzione sulla linea di carico, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, come disposto nella risoluzione IMO A.1083(28) del 4 dicembre 2013. |
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(5) |
In occasione della 66a sessione il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) ha adottato emendamenti al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, come disposto nella risoluzione MEPC.246(66) del 4 aprile 2014, nonché al protocollo del 1997 relativo alla medesima convenzione, quale modificato dal relativo protocollo del 1978, come disposto nella risoluzione MEPC.247(66) del 4 aprile 2014, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera. |
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(6) |
In occasione della 93a sessione il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC) ha adottato emendamenti alla convenzione SOLAS, come disposto nella risoluzione MSC.366(93) del 22 maggio 2014 nonché al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, come disposto nella risoluzione MSC.375(93) del 22 maggio 2014, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera. |
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(7) |
In occasione rispettivamente della loro 65a e 92a sessione il MEPC e l'MSC hanno adottato un codice IMO per gli organismi riconosciuti (codice RO), come disposto nella risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013. |
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(8) |
In occasione della 65a sessione il MEPC ha adottato emendamenti al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, al fine di rendere vincolante il Codice RO, come disposto nella risoluzione MEPC.238(65) del 17 maggio 2013. |
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(9) |
In occasione della 92a sessione l'MSC ha adottato emendamenti alla convenzione SOLAS e al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, al fine di rendere vincolante il codice RO, come disposto nelle risoluzioni MSC.350(92) e MSC.356(92) del 21 giugno 2013. |
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(10) |
Si prevede pertanto l'entrata in vigore dei codici III e RO nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 1o gennaio 2018, conformemente alle norme applicabili all'adozione, alla ratifica e all'entrata in vigore degli emendamenti in ognuna delle convenzioni IMO in questione. |
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(11) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/268/UE del Consiglio (4), relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni. A norma dell'articolo 5 di detta decisione, il Consiglio autorizzava gli Stati membri ad accettare di essere vincolati, nell'interesse dell'Unione e fatta salva la dichiarazione di cui all'allegato di detta decisione, dalle modifiche di cui ai considerando da 4 a 9 del presente regolamento. |
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(12) |
La dichiarazione allegata alla decisione 2013/268/UE recita: «gli Stati membri ritengono che il codice III e il codice RO contengano una serie di requisiti minimi che gli Stati membri possono elaborare e migliorare in modo adeguato per incrementare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente». |
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(13) |
Vi si dichiara inoltre che nessuna disposizione dei predetti codici può essere interpretata come comportante una qualsivoglia restrizione o limitazione all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del diritto dell'Unione, per quanto riguarda la definizione di «certificati statutari» e di «certificati di classe»; il campo di applicazione degli obblighi e dei criteri stabiliti per gli organismi riconosciuti; e i compiti della Commissione europea per quanto riguarda il riconoscimento, la valutazione e, se appropriato, l'imposizione di misure correttive o sanzioni nei confronti degli organismi riconosciuti. La stessa dichiarazione stipula inoltre che, in caso di un audit dell'IMO, gli Stati membri dichiareranno che si limiteranno a verificare la conformità alle rilevanti disposizioni delle convenzioni internazionali pertinenti che essi hanno accettato, compresi i termini della presente dichiarazione. |
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(14) |
Nell'ordinamento giuridico dell'Unione, l'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 15/2009 e della direttiva 2009/391/CE include riferimenti alle «convenzioni internazionali» quali descritte al considerando 3. In questo quadro di riferimento, gli emendamenti alle convenzioni IMO sono recepiti automaticamente nel diritto unionale al momento stesso dell'entrata in vigore a livello internazionale, compresi i relativi codici aventi valore vincolante, come i codici III e RO, che costituiscono quindi parte degli strumenti dell'IMO pertinenti ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) N. 391/2009. |
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(15) |
Gli emendamenti delle convenzioni internazionali possono tuttavia essere esclusi dall'ambito d'applicazione del diritto marittimo unionale conformemente alla procedura di verifica della conformità se soddisfano almeno uno dei due criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002. |
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(16) |
La Commissione ha valutato gli emendamenti alle convenzioni IMO a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 e ha accertato che esistono diverse discrepanze fra i codici III e RO da una parte, e il regolamento (CE) n. 391/2009 e la direttiva 2009/15/CE dall'altra. |
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(17) |
Innanzitutto, la parte 2, paragrafo 16.1, del codice III stabilisce un elenco minimo di risorse e processi che gli Stati di bandiera devono mettere in opera, compresa l'adozione di istruzioni amministrative relative fra l'altro ai certificati di classe delle navi richiesti dallo Stato di bandiera intesi a dimostrare la conformità alle prescrizioni strutturali, meccaniche, elettriche e/o diverse di una convenzione internazionale di cui lo Stato di bandiera è parte o la conformità alla normativa nazionale dello Stato di bandiera. Come illustrato in dettaglio nel considerando 21 più avanti, il diritto unionale traccia una distinzione fra i certificati statutari e i certificati di classe. Questi ultimi sono documenti di natura privatistica e non costituiscono atti dello Stato di bandiera né sono emessi per conto di esso. Tale disposizione del codice III fa in effetti riferimento al capitolo II.1, parte A-1, regolamento 3-1 della convenzione SOLAS, che stabilisce che le navi devono essere progettate, costruite e mantenute conformemente alle prescrizioni strutturali, meccaniche ed elettriche di una società di classificazione riconosciuta dall'amministrazione a norma delle disposizioni del regolamento XI-1/1. 1. La convenzione SOLAS identifica chiaramente la nave o il suo rappresentante legale nei confronti dello Stato di bandiera come l'oggetto di tale prescrizione. Inoltre, quando agisce in qualità di società di classificazione, un organismo riconosciuto rilascia i certificati di classe delle navi secondo regole, procedure, condizioni e accordi propri, cui non partecipa lo Stato di bandiera. Pertanto tale disposizione del codice III contraddice la definizione di classe e le attività obbligatorie vigenti nel diritto unionale. |
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(18) |
In secondo luogo, la parte 2, paragrafo 18.1, del codice III stipula che lo Stato di bandiera è tenuto a determinare, in relazione esclusivamente alle navi abilitate a battere la sua bandiera, che un organismo riconosciuto abbia le risorse adeguate in termini di capacità tecniche, gestionali e di ricerca per svolgere le mansioni affidategli. A contrario, nel diritto unionale tale aspetto è disciplinato come prescrizione ai fini del riconoscimento come indicato dall'allegato I, criterio A.3, del regolamento (CE) n. 391/2009 riguardo all'intera flotta nella classe dell'organismo interessato, senza distinzioni basate sullo Stato di bandiera. Qualora la suddetta disposizione del codice III fosse incorporata nel diritto unionale, restringerebbe l'applicazione dell'allegato I, criterio A.3, del regolamento (CE) n. 391/2009 alla prestazione dell'organismo riconosciuto solo riguardo alle navi battenti la bandiera degli Stati membri, in contraddizione con le prescrizioni attualmente vigenti. |
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(19) |
In terzo luogo, la parte 2, paragrafo 19, del codice III introduce un divieto per lo Stato di bandiera di conferire mandato ai propri organismi riconosciuti di applicare alle navi diverse da quelle aventi il diritto di battere la propria bandiera le prescrizioni relative fra l'altro alle norme, prescrizioni o procedure di classificazione. A norma della direttiva 2009/15/CE gli Stati membri possono autorizzare un organismo ad agire per loro conto per quanto riguarda il certificato statutario della rispettiva flotta se tale organismo è stato riconosciuto ed è a tal fine monitorato a norma del regolamento (CE) n. 391/2009. In quest'ambito gli organismi così riconosciuti sono tenuti a soddisfare talune prescrizioni afferenti alle attività di loro competenza riguardo alla flotta della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta. Ciò riguarda la maggior parte dei criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 nonché i relativi obblighi, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento. Qualora la suddetta disposizione del codice III fosse incorporata nel diritto unionale, essa restringerebbe l'applicazione delle prescrizioni vigenti in materia di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 391/2009, fra l'altro se si qualificano in quanto norme, requisiti e procedure ai fini della prestazione dell'organismo riconosciuto solo riguardo alle navi battenti la bandiera degli Stati membri. |
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(20) |
In quarto luogo, la parte 2, sezione 1.1, del codice RO definisce un organismo riconosciuto un organismo valutato da uno Stato di bandiera e risultato conforme alla parte 2 del codice RO. A contrario, l'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 391/2009 dispone che un organismo riconosciuto sia «qualsiasi organismo riconosciuto a norma del presente regolamento». In base alle valutazioni della Commissione contenute nei considerando da 21 a 23, emerge che diverse disposizioni della parte 2 del codice RO sono incompatibili con il regolamento (CE) n. 391/2009. Di conseguenza un organismo riconosciuto quale definito nel codice RO non soddisferebbe tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 e pertanto non risponderebbe alla definizione di un organismo riconosciuto quale definito nel diritto unionale. |
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(21) |
In quinto luogo, la parte 2, sezione 1.3, del codice RO definisce la certificazione e servizi statutari come un'unica categoria di attività che un organismo riconosciuto può svolgere per conto dello Stato di bandiera, compreso il rilascio di certificati sia statutari che di classe. A contrario, le definizioni contenute nell'articolo 2, lettere g e i), del regolamento (CE) n. 391/2009, tracciano chiaramente la distinzione fra i «certificati statutari», rilasciati da e per conto di uno Stato di bandiera in conformità alle convenzioni internazionali, e i «certificati di classe», documenti rilasciati da un organismo riconosciuto, nella sua qualità di società di classificazione, per certificare l'idoneità di una nave a un particolare utilizzo o servizio in conformità alle norme o procedure stabilite e rese pubbliche da tale organismo riconosciuto. Ne consegue che nel diritto unionale, i certificati statutari e i certificati di classe sono distinti e hanno natura diversa. I certificati statutari hanno difatti natura pubblica, mentre i certificati di classe sono di natura privatistica, in quanto rilasciati dalla società di classificazione in conformità alle proprie norme, procedure e condizioni. Ne consegue che i certificati di classificazione rilasciati da un organismo riconosciuto per una nave al fine di certificarne la conformità alle norme e alle procedure di classificazione, anche verificate da uno Stato di bandiera a dimostrazione di conformità con la convenzione SOLAS, capitolo II-I, parte A-1, regolamento 3-1, sono documenti di natura strettamente privatistica, ossia non sono atti dello Stato di bandiera né documenti rilasciati per conto di esso. Nel codice RO tuttavia la certificazione e i servizi statutari sono sistematicamente definiti come eseguiti dal RO «a nome dello Stato di bandiera», in contraddizione con la distinzione giuridica stabilita dal diritto unionale. Nonostante tale contraddizione, detta disposizione del codice RO, se accettata come norma nell'ordinamento giuridico unionale, reca il rischio manifesto che le prescrizioni in materia di riconoscimento contenute nel regolamento (CE) n. 391/2009, che afferiscono all'intera attività dell'organismo, indipendentemente dallo Stato di bandiera, non possano più essere applicate nell'UE. |
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(22) |
In sesto luogo, la parte 2, sezione 3.9.3.1, del codice RO contempla un meccanismo di cooperazione fra organismi riconosciuti unicamente nell'ambito stabilito dallo Stato di bandiera al fine di normalizzare i processi relativi alla certificazione e ai servizi statutari per lo Stato di bandiera, se del caso; laddove la parte 2, sezione 3.9.3.2 del medesimo codice stabilisce un quadro di riferimento «per uno Stato di bandiera o un gruppo di Stati di bandiera» inteso a disciplinare la cooperazione fra i loro organismi riconosciuti sugli aspetti tecnici e afferenti alla sicurezza di «certificazioni e servizi statutari per navi […] a norma dei suddetti Stati di bandiera». A contrario, la collaborazione fra organismi riconosciuti nell'ambito del diritto unionale è disciplinata dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, ove si dispone che gli organismi riconosciuti si consultino periodicamente per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordino le condizioni in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti. Tali processi collaborativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, rientrano nelle attività di natura privatistica degli organismi riconosciuti, nella loro qualità di società di classificazione e sono applicabili senza distinzioni basate sullo Stato di bandiera. Se i meccanismi di collaborazione previsti dal codice RO fossero incorporati nel diritto unionale, restringerebbero il quadro di riferimento relativo alla collaborazione previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 agli organismi riconosciuti solo riguardo alle navi battenti la bandiera degli Stati membri, in contraddizione con le prescrizioni attualmente vigenti. |
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(23) |
In settimo luogo, la parte 2, sezione 3.9.3.3, del codice RO è identica al paragrafo 19 della parte 2 del codice III; pertanto le considerazioni contenute nel considerando 19 sono ugualmente pertinenti ai fini di tale disposizione del codice RO. |
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(24) |
Nessuna disposizione del codice III o del codice RO dovrebbe imporre restrizioni di alcun tipo alla capacità dell'Unione di stabilire, in conformità ai trattati e al diritto internazionale, condizioni adeguate per la concessione del riconoscimento a organismi che intendano ottenere l'autorizzazione degli Stati membri per effettuare attività di controllo e certificazione delle navi per conto di tali Stati, allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'Unione, in particolare la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente marino. |
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(25) |
Il regime di riconoscimento reciproco dei certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 può essere applicato solo nell'Unione nei confronti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Per quanto concerne le navi battenti bandiera non unionale, l'accettazione dei certificati pertinenti resta nell'ambito della discrezionalità degli Stati di bandiera non UE in questione nell'esercizio esclusivo della loro giurisdizione, in particolare nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). |
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(26) |
Sulla base della propria valutazione, la Commissione ha accertato che le disposizioni dei codici III e RO di cui ai precedenti considerando sono incompatibili con il regolamento (CE) n. 391/2009 e dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione di detto regolamento. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 391/2009. |
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(27) |
Poiché il codice RO entra in vigore il 1o gennaio 2015, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile dopo la data di pubblicazione. |
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(28) |
Il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di appello, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 391/2009, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b) “convenzioni internazionali”: la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capitolo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
(2) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(3) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).
(4) Decisione 2013/268/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni (GU L 155 del 7.6.2013, pag. 3).
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/87 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1356/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
125,5 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
145,2 |
0 |
AR |
|
151,5 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
328,6 |
0 |
AR |
|
246,8 |
16 |
BR |
||
|
343,8 |
0 |
CL |
||
|
278,1 |
7 |
TH |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
208,7 |
1 |
BR |
|
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
136 |
2 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
361,5 |
0 |
BR |
|
516,1 |
0 |
CL |
||
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
252,3 |
10 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/89 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti. |
|
(2) |
La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi debba essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell'elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (2), al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno dell'Unione. |
|
(3) |
L'allegato III della direttiva 2008/98/CE stabilisce che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4 («irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»), H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») debba essere effettuata secondo i criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3). |
|
(4) |
L'allegato III della direttiva 2008/98/CE stabilisce che, ove pertinente, si applichino i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
|
(5) |
La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con effetto dal 1o giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008, che riflette i progressi tecnici e scientifici (5). A titolo di deroga, le due direttive possono applicarsi ad alcune miscele fino al 1o giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015. |
|
(6) |
È necessario modificare l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare di conseguenza le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008. |
|
(7) |
Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare. |
|
(8) |
Le caratteristiche di pericolo da H 1 a H 15 definite nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere ridenominate sostituendo l'attuale sigla H con la sigla HP, per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. |
|
(9) |
Le denominazioni delle caratteristiche di pericolo ex H 5 («nocivo») e ex H 6 («tossico») dovrebbero essere modificate per allinearle con le modifiche della normativa sulle sostanze chimiche e, in particolare, con i nuovi codici di classe e categoria di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. |
|
(10) |
È opportuno introdurre nuove denominazioni per le caratteristiche di pericolo ex H 12 e ex H 15, in modo da assicurare la coerenza con la denominazione delle altre caratteristiche di pericolo. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(3) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(4) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
“Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.
Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1
|
Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
|
Unst. Expl. |
H 200 |
|
Expl. 1.1 |
H 201 |
|
Expl. 1.2 |
H 202 |
|
Expl. 1.3 |
H 203 |
|
Expl. 1.4 |
H 204 |
|
Self-react. A |
H 240 |
|
Org. Perox. A |
|
|
Self-react. B |
H 241 |
|
Org. Perox. B |
“Comburente”: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.
Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2
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Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
|
Ox. Gas 1 |
H 270 |
|
Ox. Liq. 1 |
H 271 |
|
Ox. Sol. 1 |
|
|
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 |
H 272 |
|
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 |
“Infiammabile”:
— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.
Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3
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Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
|
Flam. Gas 1 |
H220 |
|
Flam. Gas 2 |
H221 |
|
Aerosol 1 |
H222 |
|
Aerosol 2 |
H223 |
|
Flam. Liq. 1 |
H224 |
|
Flam. Liq.2 |
H225 |
|
Flam. Liq. 3 |
H226 |
|
Flam. Sol. 1 |
H228 |
|
Flam. Sol. 2 |
|
|
Self-react. CD |
H242 |
|
Self-react. EF |
|
|
Org. Perox. CD |
|
|
Org. Perox. EF |
|
|
Pyr. Liq. 1 |
H250 |
|
Pyr. Sol. 1 |
|
|
Self-heat.1 |
H251 |
|
Self-heat. 2 |
H252 |
|
Water-react. 1 |
H260 |
|
Water-react. 2 Water-react. 3 |
H261 |
“Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.
“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.
Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. (1)
Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5
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Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
Limite di concentrazione |
|
STOT SE 1 |
H370 |
1 % |
|
STOT SE 2 |
H371 |
10 % |
|
STOT SE 3 |
H335 |
20 % |
|
STOT RE 1 |
H372 |
1 % |
|
STOT RE 2 |
H373 |
10 % |
|
Asp. Tox. 1 |
H304 |
10 % |
“Tossicità acuta”: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.
I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione:
|
— |
per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; |
|
— |
per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %. |
Tabella 5 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6
|
Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
Limite di concentrazione |
|
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) |
H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 |
0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 % |
“Cancerogeno”: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.
Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7
|
Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
Limite di concentrazione |
|
Carc. 1A |
H350 |
0,1 % |
|
Carc. 1B |
||
|
Carc. 2 |
H351 |
1,0 % |
“Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.
“Infettivo”: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.
“Tossico per la riproduzione”: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10.
Tabella 7 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 10
|
Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
Limite di concentrazione |
|
Repr. 1A |
H360 |
0,3 % |
|
Repr. 1B |
||
|
Repr. 2 |
H361 |
3,0 % |
“Mutageno”: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11.
Tabella 8 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 11
|
Codici di classe e categoria di pericolo |
Codici di indicazione di pericolo |
Limite di concentrazione |
|
Muta. 1A, |
H340 |
0,1 % |
|
Muta. 1B |
||
|
Muta. 2 |
H341 |
1,0 % |
“Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.
Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.
“Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13.
“Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
“Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”. Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.
Tabella 9 — Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 15
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Indicazioni di pericolo/Informazioni supplementari sui pericoli |
|
|
Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio |
H205 |
|
Esplosivo allo stato secco |
EUH001 |
|
Può formare perossidi esplosivi |
EUH019 |
|
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato |
EUH044 |
Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.
Nota
L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Metodi di prova
I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (2) e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.»
(1) La viscosità cinematica è determinata unicamente per i fluidi.
(2) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/97 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1358/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base applicabili alla produzione biologica di alghe marine e animali di acquacoltura. Le norme dettagliate per l'attuazione di tali requisiti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2). |
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(2) |
Tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Stati membri hanno chiesto la revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze, alle fonti di alimentazione e alle tecniche autorizzati per l'uso nell'ambito della produzione acquicola biologica. Tali richieste sono state valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (3). Tenendo conto del parere dell'EGTOP, la Commissione ha rilevato la necessità di aggiornare e integrare le norme esistenti sull'applicazione dei requisiti previsti per la produzione biologica di alghe marine e animali di acquacoltura. |
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(3) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni, quando non sono disponibili giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce le restrizioni specifiche per quanto riguarda gli animali di acquacoltura catturati allo stato selvatico, compresa la raccolta di novellame selvatico. Alcune pratiche tradizionali di piscicoltura estensiva in zone umide, come i bacini di acqua salmastra, le zone di marea e le lagune costiere, chiuse con argini e sponde, esistono da secoli e sono preziose in termini di patrimonio culturale, conservazione della biodiversità e prospettive economiche per le comunità locali. A determinate condizioni, tali pratiche non incidono sulla situazione degli stock delle specie interessate. |
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(4) |
Pertanto, la raccolta di avannotti selvatici a fini di ingrasso nell'ambito di tali pratiche tradizionali di acquacoltura è considerata in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione acquicola biologica, a condizione che vengano messe in atto misure di gestione approvate dall'autorità competente responsabile della gestione degli stock ittici in questione al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate, che il ripopolamento sia in linea con tali misure e che i pesci siano nutriti esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente. |
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(5) |
L'EGTOP teme che le fonti dei mangimi e gli additivi autorizzati nella produzione acquicola biologica non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno alimentare delle specie ittiche carnivore. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali devono essere alimentati con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'uso di pesci interi come fonte di alimenti per gli animali carnivori dovrebbe pertanto essere autorizzato nell'acquacoltura biologica. Ciò non dovrebbe tuttavia comportare un'ulteriore pressione sugli stock sovrasfruttati o minacciati di estinzione. Per tale motivo, solo i prodotti della pesca certificati come sostenibili da una parte terza dovrebbero essere utilizzati per la produzione di mangimi per gli animali carnivori nell'acquacoltura biologica. In tale contesto, la credibilità del regime di sostenibilità utilizzato è un fattore importante per rassicurare i consumatori circa la sostenibilità complessiva del prodotto dell'acquacoltura biologica. Le autorità competenti dovrebbero dunque individuare i sistemi di certificazione che, alla luce dei principi di una pesca sostenibile di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ritengono adeguati a dimostrare la sostenibilità dei prodotti della pesca destinati a essere utilizzati come mangimi nell'acquacoltura biologica. Gli orientamenti 2009 della FAO per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare (5) possono essere usati come riferimento per valutare l'idoneità dei sistemi di certificazione. |
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(6) |
L'EGTOP ha inoltre sottolineato che il regime alimentare dei salmonidi dovrebbe apportare un quantitativo sufficiente di istidina al fine di garantire un elevato livello di salute e benessere degli animali nell'ambito di questa specie. Tenuto conto delle variazioni rilevanti del tenore di istidina nelle materie prime marine in funzione delle specie e delle stagioni, nonché delle condizioni di produzione, di trasformazione e di conservazione, è opportuno autorizzare l'uso di istidina prodotta mediante fermentazione per garantire il soddisfacimento del fabbisogno alimentare dei salmonidi. |
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(7) |
Il quantitativo massimo di farina di pesce attualmente autorizzato nei mangimi per i gamberetti non è sufficiente per soddisfare le loro esigenze nutrizionali e andrebbe pertanto aumentato. Se necessario per soddisfare i requisiti nutrizionali quantitativi, dovrebbe inoltre essere autorizzata l'integrazione dei mangimi con colesterolo, in linea con le raccomandazioni della relazione EGTOP. A tal fine, ove disponibile, andrebbe utilizzato colesterolo biologico. Ove questo non fosse disponibile, è possibile utilizzare colesterolo ottenuto dalla lana, dai molluschi o da altre fonti. |
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(8) |
L'esenzione di cui all'articolo 25 duodecies, paragrafo 2, scade il 31 dicembre 2014; tale paragrafo dovrebbe essere pertanto soppresso. |
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(9) |
Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 in relazione all'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche, si ritiene necessario, e in linea con la relazione EGTOP, introdurre norme specifiche per l'utilizzo di plancton nell'alimentazione del novellame biologico. Il plancton è necessario per l'allevamento del novellame e non è prodotto nel rispetto di norme biologiche. |
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(10) |
L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiornare l'elenco delle sostanze autorizzate per la pulizia e la disinfezione nel quadro dell'acquacoltura biologica, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzare alcune delle sostanze già elencate anche in presenza di animali. L'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato in tal senso. |
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(11) |
Il campo di applicazione dell'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008, quale definito all'articolo 25 septies, paragrafo 2, dovrebbe essere definito più chiaramente, in particolare per quanto riguarda le pratiche di allevamento. |
|
(12) |
La densità massima di allevamento autorizzata per il salmerino artico dovrebbe essere aumentata per rispondere meglio alle esigenze di questa specie. Occorrerebbe inoltre definire i coefficienti di densità massimi per i gamberi. L'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
|
(13) |
Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato in tal senso. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
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1) |
all'articolo 25 sexies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4 La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:
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2) |
All'articolo 25 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I coefficienti di densità e le pratiche di allevamento sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità e delle pratiche di allevamento sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.» |
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3) |
All'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):
(*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)» " . |
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4) |
All'articolo 25 duodecies, il paragrafo 2 è soppresso. |
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5) |
All'articolo 25 duodecies è aggiunto il seguente paragrafo: «5. L'istidina prodotta mediante fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui al paragrafo 1 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci ed impedire la formazione di cataratte.» |
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6) |
All'articolo 25 terdecies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3 Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2:
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7) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 25 terdecies bis Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico Nell'allevamento delle larve di novellame biologico, possono essere utilizzati come mangimi fitoplancton e zooplancton convenzionali.» |
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8) |
All'articolo 25 vicies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.» |
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9) |
Gli allegati VII e XIII bis sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(5) ISBN 978-92-5-006405-5
ALLEGATO
1.
Il punto 2 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 è sostituito dal testo seguente:2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.
2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
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— |
Ozono |
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— |
Ipoclorito di sodio |
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— |
Ipoclorito di calcio |
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— |
Idrossido di calcio |
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— |
Ossido di calcio |
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— |
Soda caustica |
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— |
Alcole |
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— |
Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015 |
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— |
Permanganato di potassio |
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— |
Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura) |
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— |
Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso |
2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
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— |
Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH |
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— |
Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura) |
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— |
Cloruro di sodio |
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— |
Acqua ossigenata |
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— |
Percarbonato di sodio |
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— |
Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico) |
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— |
Acido umico |
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— |
Acidi perossiacetici |
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— |
Acido peracetico e acido perottanoico |
|
— |
Iodofori (solo in presenza di uova). |
(*1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).» "
2.
L'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:|
a) |
nella tabella della sezione 1, alla riga «Coefficiente di densità massimo», i termini «Salmerino artico 20 kg/m3» sono sostituiti da «Salmerino artico 25 kg/m3»; |
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b) |
dopo la sezione 7 è inserita la sezione seguente: « Sezione 7 bis Produzione biologica di gamberi Specie interessate: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.
|
(*1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(*2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).» »
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/103 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1359/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto attiene alla sostanza tulatromicina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
|
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
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(3) |
La sostanza tulatromicina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nel grasso, nel fegato e nei reni di bovini e suini (pelle e grasso per i suini). |
|
(4) |
All'agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di modifica della voce riguardante la sostanza tulatromicina. |
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(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di modificare la dose giornaliera attualmente ammissibile per la tulatromicina e di fissare un LMR provvisorio per i bovini e i suini, in quanto il metodo analitico per la sorveglianza dei residui nei bovini e nei suini non è sufficientemente convalidato per gli LMR proposti. L'incompletezza dei dati scientifici relativi alla convalida del metodo analitico non rappresenta un pericolo per la salute umana. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
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(7) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere effettuata per la sostanza in questione. |
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(8) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 37/2010 in modo da includere gli LMR provvisori per la sostanza tulatromicina nei bovini e nei suini in relazione a muscolo, pelle e grasso, fegato e reni. Gli LMR provvisori indicati in tale tabella per gli ovini e i suini dovrebbero scadere il 1o gennaio 2015. |
|
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
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(10) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 febbraio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza tulatromicina è sostituita dalla seguente:
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Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) |
Classificazione terapeutica |
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«Tulatromicina |
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetraidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[3,4,6-tridesossi-3-(dimetilamino)-ß-D-xiloepossiranosil]ossi]-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one, espresso in equivalenti di tulatromicina |
Bovini |
300 μg/kg 200 μg/kg 4 500 μg/kg 3 000 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene |
Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Gli LMR provvisori scadono il 1o gennaio 2015 |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
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Suini |
800 μg/kg 300 μg/kg 4 000 μg/kg 8 000 μg/kg |
Muscolo Pelle e grasso in proporzioni naturali Fegato Rene |
Gli LMR provvisori scadono il 1o gennaio 2015 |
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/106 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1360/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti (UE) n. 1262/2012 (2), (UE) n. 1088/2012 (3), (UE) n. 1261/2012 (4), (UE) n. 39/2013 (5) e (UE) n. 40/2013 (6) del Consiglio stabiliscono, per il 2013, contingenti di pesca per determinati stock. |
|
(2) |
I regolamenti (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 1180/2013 (7), (UE) n. 24/2014 (8) e (UE) n. 43/2014 (9) del Consiglio stabiliscono, per il 2014, contingenti di pesca per determinati stock. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
|
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 (10) della Commissione ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2014 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti. |
|
(5) |
Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2014 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato di oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione n. 2012/C 72/07 (11), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche. |
|
(7) |
Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. |
|
(8) |
Alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2014 e non possono essere pertanto interamente applicate a tale contingente. Conformemente alla comunicazione della Commissione n. 2012/C 72/07, gli importi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca per il 2014 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).
(3) Regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 2).
(4) Regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 19).
(5) Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).
(7) Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).
(8) Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).
(9) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 14).
ALLEGATO I
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK DIVERSI DAGLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
|
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Sbarchi consentiti 2013 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1) |
Totale delle catture 2013 (quantitativo in tonnellate) |
Utilizzo del contingente (%) |
Superamen-to rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate) |
Fattore moltiplica-tore (2)- |
Fattore moltiplica-tore addizionale (3) |
Detrazioni rimanenti dal 2013 (4) (quantita-tivo in tonnellate) |
Saldo restante (5) (quantitativo in tonnellate) |
Detrazioni 2014 (quantitativo in tonnellate) |
|
|
|||||||||||||
|
DK |
NOP |
04-N |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse |
Acque norvegesi della zona IV |
0 |
4,980 |
n.d. |
4,980 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
DK |
OTH |
04N. |
Altre specie |
Acque norvegesi della zona IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 |
|
|
|||||||||||||
|
DK |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
20,000 |
21,680 |
108,40 % |
1,680 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
DK |
OTH |
04N. |
Altre specie |
Acque norvegesi della zona IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 |
|
|
|||||||||||||
|
ES |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
0 |
1,670 |
n.d. |
1,670 |
/ |
A |
/ |
/ |
2 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
ES |
HKE |
571214 |
Nasello |
VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
|
|
|||||||||||||
|
ES |
DWS |
56789- |
Squali di profondità |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
0 |
5,330 |
n.d. |
5,330 |
/ |
A |
/ |
/ |
8 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
ES |
RNG |
8X14- |
Granatiere |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 |
|
|
|||||||||||||
|
ES |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
12,370 |
n.d. |
12,370 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
ES |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 |
|
|
|||||||||||||
|
ES |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
0 |
8,540 |
n.d. |
8,540 |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
ES |
RNG |
8X14- |
Granatiere |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 |
|
|
|||||||||||||
|
ES |
OTH |
1N2AB. |
Altre specie |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
15,530 |
n.d. |
15,530 |
/ |
/ |
/ |
/ |
15 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
ES |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
15 |
|
|
|||||||||||||
|
ES |
POR |
3-1234 |
Smeriglio |
Acque della Guiana francese, Kattegat; acque dell'Unione dello Skagerrak e delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 |
0 |
3,160 |
n.d. |
3,160 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
ES |
RNG |
8X14- |
Granatiere |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 |
|
|
|||||||||||||
|
FR |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
17,500 |
n.d. |
17,500 |
/ |
/ |
/ |
/ |
17 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
FR |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
17 |
|
|
|||||||||||||
|
NL |
HKE |
3A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
0 |
0,671 |
n.d. |
0,671 |
/ |
C |
/ |
/ |
1 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
NL |
HKE |
8ABDE |
Nasello |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 |
|
|
|||||||||||||
|
PT |
GHL |
1N2AB |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
2,000 |
n.d. |
2,000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
PT |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
|
|
|||||||||||||
|
UK |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
0 |
5,800 |
n.d. |
5,800 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 |
|
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||
|
UK |
WHG |
7X7A-C |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59) e dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2011, 2012 e 2013. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(4) Con i regolamenti (UE) n. 770/2013 e (UE) n. 1204/2013 sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2013. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2013 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, nel fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2014 sono stati presi in considerazione i quantitativi rimanenti.
(5) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
|
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Contingente iniziale 2013 |
Sbarchi consentiti 2013 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1) |
Totale delle catture 2013 (quantitativo in tonnellate) |
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%) |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate) |
Fattore moltiplica-tore (2) |
Detrazioni rimanenti dal 2013 |
Saldo restante (5) |
Detrazioni da applicare nel 2014 (quantita-tivo in tonnellate) (6) |
Detrazioni già applicate nel 2014 (quantita-tivo in tonnellate) (7) |
Da detrarre nel 2015 e negli anni successivi (quantita-tivo in tonnellate) |
|
|
BE |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
157.000 |
167,600 |
174,700 |
104,24 % |
7,100 |
/ |
/ |
/ |
/ |
7 |
7 |
/ |
|
BE |
HER |
4CXB7D |
Aringa |
IVc, VIId escluso lo stock di Blackwater |
9 285,000 |
14,000 |
22,200 |
158,57 % |
8,200 |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 |
8 |
/ |
|
BE |
PLE |
7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
46,000 |
160,000 |
185,700 |
116,06 % |
25,700 |
/ |
/ |
/ |
/ |
25 |
25 |
/ |
|
BE |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
72,000 |
75,300 |
87,700 |
116,47 % |
12,400 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 |
12 |
/ |
|
BE |
SRX |
2AC4-C |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
211,000 |
218,800 |
229,800 |
105,03 % |
11,000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
11 |
11 |
/ |
|
DK |
HER |
*3BCDC |
Aringa |
acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
1 972,720 |
1 972,720 |
2 039,210 |
103,37 % |
66,490 |
/ |
/ |
/ |
/ |
66 |
66 |
/ |
|
DK |
MAC |
2A34. |
Sgombro |
IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
15 072,000 |
16 780,390 |
17 043,000 |
101,56 % |
262,610 |
/ |
/ |
/ |
/ |
262 |
262 |
/ |
|
DK |
NOP |
04-N |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse |
Acque norvegesi della zona IV |
0 |
0 |
4.980 |
n.d. |
4.980 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 |
4 |
/ |
|
DK |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
20.000 |
21.680 |
108.40 % |
1.680 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 |
1 |
/ |
|
DK |
SAN |
234_2 |
Cicerello |
Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello |
16 549,000 |
16 837,980 |
21 144,000 |
125.57 % |
4 306,020 |
1.4 |
/ |
/ |
/ |
6 028 (9) |
6 028 (9) |
/ |
|
DK |
SAN |
234_4 |
Cicerello |
Acque dell'Unione della zona di gestione 4 del cicerello |
3 773,000 |
3 999,300 |
5 064,000 |
126.62 % |
1 064,700 |
1.4 |
/ |
/ |
/ |
1 490 (9) |
1 490 (9) |
/ |
|
EL |
BFT |
AE45WM |
Tonno rosso |
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
129,070 |
177,520 |
177,557 |
100,02 % |
0,037 |
/ |
C |
1,435 |
/ |
1,49 |
1,49 |
/ |
|
ES |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
70,000 |
59,470 |
61,770 |
103,87 % |
2,300 |
/ |
A |
/ |
/ |
3 |
0 |
3 |
|
ES |
BLI |
5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
79,000 |
79,000 |
138,649 |
175,49 % |
59,640 |
/ |
/ |
4,22 |
0,07 |
63 |
63 |
/ |
|
ES |
BSF |
56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
174,000 |
102,030 |
109,190 |
107,02 % |
7,160 |
/ |
A |
/ |
/ |
10 |
10 |
/ |
|
ES |
BSF |
8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
12,000 |
2,770 |
3,340 |
120,58 % |
0,570 |
/ |
A |
32,85 |
/ |
33 |
5,87 |
27,13 |
|
ES |
BUM |
ATLANT |
Marlin azzurro |
Oceano Atlantico |
27,200 |
16,920 |
44,040 |
260,28 % |
27,120 |
/ |
/ |
/ |
/ |
27 |
0 |
27 |
|
ES |
COD |
N3M. |
Merluzzo bianco |
NAFO 3M |
2 019,000 |
2 318,240 |
2 360,100 |
101,81 % |
41,860 |
/ |
/ |
/ |
/ |
41 |
41 |
/ |
|
ES |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
0 |
0 |
1,670 |
n.d. |
1,670 |
/ |
A |
/ |
/ |
2 |
2 |
/ |
|
ES |
DWS |
56789- |
Squali di profondità |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
0 |
0 |
5,330 |
n.d. |
5,330 |
/ |
A |
/ |
/ |
8 |
8 |
/ |
|
ES |
GFB |
89- |
Musdea bianca |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX |
242,000 |
185,560 |
214,640 |
115,67 % |
29,080 |
/ |
A |
/ |
/ |
43 |
25,25 |
17,75 |
|
ES |
GHL |
1/2INT |
Ippoglosso nero |
Acque internazionali delle zone I e II |
/ |
0 |
4,700 |
n.d. |
4,700 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 |
4 |
/ |
|
ES |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
12,370 |
n.d. |
12,370 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 |
12 |
/ |
|
ES |
GHL |
N3LMNO |
Ippoglosso nero |
NAFO 3LMNO |
4 262,000 |
4 228,560 |
4 287,200 |
101.39 % |
58,640 |
/ |
C |
/ |
/ |
87 |
87 |
/ |
|
ES |
HAD |
5BC6A. |
Eglefino |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
/ |
5,850 |
13,550 |
231,62 % |
7,700 |
/ |
A |
10.72 |
/ |
22 |
9,16 |
12,54 |
|
ES |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
/ |
0 |
8,540 |
n.d. |
8,540 |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 |
8 |
/ |
|
ES |
NEP |
9/3411 |
Scampo |
IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
62,000 |
36,850 |
31,340 |
85,05 % |
- 5,510 |
/ |
n.d. |
44,79 (8) |
|
25 |
25 |
19 |
|
ES |
OTH |
1N2AB. |
Altre specie |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
15,530 |
n.d. |
15,530 |
/ |
/ |
/ |
/ |
15 |
15 |
/ |
|
ES |
POL |
08C. |
Merluzzo giallo |
VIIIc |
208,000 |
208,000 |
239,310 |
115,05 % |
31,310 |
/ |
/ |
/ |
/ |
31 |
31 |
/ |
|
ES |
POR |
3-1234 |
Smeriglio |
Acque della Guiana francese, Kattegat; acque dell'Unione dello Skagerrak e delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 |
0 |
0 |
3,160 |
n.d. |
3,160 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 |
3 |
/ |
|
ES |
RED |
51214D |
Scorfani |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV |
433,000 |
2 209,000 |
2 230,300 |
100,96 % |
21,300 |
/ |
/ |
/ |
/ |
21 |
21 |
/ |
|
ES |
SOL |
8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
9,000 |
8,720 |
8,810 |
101,03 % |
0,090 |
/ |
A + C |
3 |
/ |
3 |
0.9 |
2.1 |
|
ES |
USK |
567EI. |
Brosmio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
46,000 |
40,320 |
85,000 |
210,81 % |
44,680 |
/ |
A |
22,87 |
/ |
89 |
30,23 |
58,77 |
|
ES |
WHM |
ATLANT |
Marlin bianco |
Oceano Atlantico |
30,500 |
30,500 |
36,330 |
119,11 % |
5,830 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 |
4,83 |
0,17 |
|
FR |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
17,500 |
n.d. |
17,500 |
/ |
/ |
/ |
/ |
17 |
17 |
/ |
|
FR |
PLE |
7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
83,000 |
92,250 |
94,300 |
102,22 % |
2,050 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
2 |
/ |
|
FR |
RED |
51214D |
Scorfani |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV |
230,000 |
23,000 |
41,500 |
180,43 % |
18,500 |
/ |
/ |
/ |
/ |
18 |
18 |
/ |
|
IE |
HAD |
1N2AB. |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
20,500 |
25,630 |
125.02 % |
5,130 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 |
5 |
/ |
|
IE |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
3 144,000 |
2 696,760 |
2 698,749 |
100,07 % |
1,989 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 |
1 |
/ |
|
IE |
PLE |
7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
197,000 |
66,790 |
79,817 |
119,60 % |
13,027 |
/ |
/ |
/ |
/ |
13 |
13 |
/ |
|
IE |
PLE |
7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
61,000 |
49,700 |
51,823 |
104,27 % |
2,123 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
2 |
/ |
|
LT |
GHL |
N3LMNO |
Ippoglosso nero |
NAFO 3LMNO |
22,000 |
15,700 |
0 |
n.d. |
— 15,700 |
/ |
n.d. |
120,279 |
/ |
104 |
58 |
46 |
|
NL |
HKE |
3A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
/ |
0 |
0,671 |
n.d. |
0,671 |
/ |
C |
/ |
/ |
1 |
1 |
/ |
|
NL |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
4,000 |
3,000 |
1,932 |
64,40 % |
- 1,068 |
/ |
/ |
0,015 |
/ |
0 |
0 |
/ |
|
NL |
SRX |
2AC4-C |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
180,000 |
275,430 |
357,115 |
129,66 % |
81,685 |
/ |
/ |
/ |
/ |
81 |
65,58 |
15,42 |
|
PL |
SAL |
3BCD-F |
Salmone atlantico |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 |
6 837,000 |
5 061,000 |
5 277,000 |
104,27 % |
216,000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
216 (in numero di pezzi) |
216 (in numero di pezzi) |
/ |
|
PL |
SPR |
3BCD-C |
Spratto e catture connesse |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
73 392,000 |
76 680,000 |
80 987,740 |
105,62 % |
4 307.740 |
1,1 |
/ |
477,314 |
/ |
5 215 |
5 215 |
/ |
|
PT |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
203,000 |
153,810 |
160.350 |
104,25 % |
6,540 |
/ |
A |
/ |
/ |
9 |
9 |
/ |
|
PT |
ANF |
8C3411 |
Rana Pescatrice |
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
410,000 |
603,440 |
625,929 |
103,73 % |
22,489 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 |
22 |
/ |
|
PT |
GHL |
N3LMNO |
Ippoglosso nero |
NAFO 3LMNO |
1 782,000 |
2 119,790 |
2 120,980 |
100,06 % |
1,190 |
/ |
C |
/ |
/ |
1 |
1 |
/ |
|
PT |
GHL |
1N2AB |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
2,000 |
n.d. |
2,000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
2 |
// |
|
PT |
HAD |
1N2AB |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
34,400 |
34,000 |
98,84 % |
- 0,400 |
/ |
/ |
/ |
376,126 |
375 |
30,05 |
344,95 |
|
PT |
MAC |
8C3411 |
Sgombro |
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
5 308,000 |
4 134,300 |
4 170,525 |
100,88 % |
36,225 |
/ |
/ |
1,07 |
/ |
37 |
37 |
/ |
|
PT |
PLE |
8/3411 |
Passera di mare |
VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
66,000 |
61,200 |
44,601 |
72,88 % |
- 16,599 |
/ |
/ |
1,906 |
/ |
0 |
0 |
/ |
|
PT |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
16,700 |
17,000 |
101,80 % |
0,300 |
/ |
/ |
/ |
209,76 |
210 |
25 |
185 |
|
PT |
RED |
N3LN |
Scorfani |
NAFO 3LN |
/ |
1 070,980 |
1 101.260 |
102,83 % |
30,280 |
/ |
/ |
/ |
/ |
30 |
30 |
/ |
|
PT |
WHM |
ATLANT |
Marlin bianco |
Oceano Atlantico |
19,500 |
18,300 |
12,212 |
66,73 % |
- 6,088 |
/ |
/ |
3,021 |
/ |
0 |
0 |
/ |
|
UK |
COD |
N1GL14 |
Merluzzo bianco |
Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV |
309,000 |
876,300 |
920,000 |
104,99 % |
43,700 |
/ |
A |
/ |
/ |
65 |
65 |
/ |
|
UK |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
0 |
0 |
5,800 |
n.d. |
5,800 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 |
5 |
/ |
|
UK |
GHL |
514GRN |
Ippoglosso nero |
Acque groenlandesi delle zone V e XIV |
195,000 |
0 |
0,800 |
n.d. |
0,800 |
/ |
/ |
1 |
/ |
1 |
0 |
1 |
|
UK |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
1 415,000 |
1 389,200 |
1 457,800 |
104,94 % |
68,600 |
/ |
/ |
/ |
/ |
68 |
68 |
/ |
|
UK |
HER |
1/2- |
Aringa |
Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-) |
8 827,000 |
8 208,600 |
8 342,100 |
101,63 % |
133,500 |
/ |
/ |
/ |
/ |
133 |
133 |
/ |
|
UK |
HER |
4AB. |
Aringa |
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N |
65 901,000 |
58 841,000 |
58 951,300 |
100,19 % |
110,300 |
/ |
/ |
/ |
/ |
110 |
110 |
/ |
|
UK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
158 825,000 |
156 199,200 |
162 468,500 |
104,10 % |
6 269,300 |
/ |
/ |
/ |
/ |
6 269 |
6 269 |
/ |
|
UK |
PLE |
7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
43,000 |
35,900 |
40,200 |
111,98 % |
4,300 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 |
4 |
/ |
|
UK |
PLE |
7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
18,000 |
33,700 |
39,900 |
118,40 % |
6,200 |
/ |
/ |
/ |
/ |
6 |
6 |
/ |
|
UK |
SOL |
7FG. |
Sogliola |
VIIf e VIIg |
309,000 |
195,410 |
205,400 |
105,11 % |
9,990 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 |
7,05 |
1,95 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
(4) La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2011, 2012 e 2013. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 (regolamento sul controllo) e che non possono essere detratti da un altro stock.
(6) Detrazioni da effettuare nel 2014 in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014.
(7) Detrazioni da effettuare nel 2014 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile.
(8) Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.
(9) Da detrarre da SAN/234_3.»
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/120 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1361/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
|
(2) |
Il 12 dicembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2011. Le modifiche agli IFRS 3 e 13 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione. Le modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 40 comportano cambiamenti ai requisiti vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione. |
|
(3) |
Tali modifiche ai principi esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. |
|
(4) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
|
(a) |
l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento; |
|
(b) |
l'IFRS 13 Valutazione del fair value è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento; |
|
(c) |
lo IAS 40 Investimenti immobiliari è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento. |
2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Articolo 2
Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2011–2013 (1)
Modifica allo IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Il paragrafo 2 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 64J.
AMBITO DI APPLICAZIONE
|
2 |
Il presente IFRS si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale. Il presente IFRS non si applica:
|
Data di entrata in vigore
...
|
64J |
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 2(a). Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifica allo IFRS 13 Valutazione del fair value
Il paragrafo 52 è modificato ed è aggiunto il paragrafo C4.
Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di credito della controparte
...
|
52 |
L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente ad attività e passività finanziarie e ad altri contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione o dell'IFRS 9 Strumenti finanziari. I riferimenti alle attività e passività finanziarie di cui ai paragrafi 48–51 e 53–56 dovrebbero essere letti come applicabili a tutti i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 o dell'IFRS 9, e contabilizzati di conseguenza, indipendentemente dal fatto che soddisfano o meno le definizioni di attività e passività finanziarie di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.
... |
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
...
|
C4 |
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dall'inizio dell'esercizio in cui l'IFRS 13 era stato inizialmente applicato. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifica allo IAS 40 Investimenti immobiliari
Prima del paragrafo 6 è aggiunto un titolo. È aggiunto il paragrafo 14A. Dopo il paragrafo 84, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 84A e 85D.
Classificazione di un immobile come investimento immobiliare o come immobile a uso del proprietario
|
6 |
L'interessenza in un immobile detenuto da un locatario tramite un leasing operativo può essere classificata e contabilizzata come un investimento immobiliare se, e soltanto se, l'immobile comunque soddisfa la definizione di investimento immobiliare e il locatario utilizza la contabilizzazione al fair value esposta nei paragrafi 33-55 per l'attività rilevata. Questa classificazione alternativa è utilizzabile, caso per caso, per ogni singolo bene immobile. Tuttavia, una volta che questa classificazione alternativa sia stata adottata per una di tali interessenze in immobili detenuti tramite un leasing operativo, tutti gli immobili classificati come investimenti immobiliari devono essere contabilizzati utilizzando il modello del fair value. Quando viene adottata questa classificazione alternativa qualunque interessenza in immobili così classificata è compresa nell'informativa richiesta dai paragrafi 74-78.
... |
|
14 |
Per determinare se un immobile soddisfa le condizioni per essere identificato come investimento immobiliare occorre una valutazione. L'entità sviluppa criteri propri così da poter formulare tale valutazione coerentemente con la definizione di investimento immobiliare e le relative indicazioni contenute nei paragrafi 7 — 13. Il paragrafo 75, lettera c), richiede all'entità di indicare questi criteri quando la classificazione risulti difficoltosa. |
|
14A |
È necessaria una valutazione anche per determinare se l'acquisizione di un investimento immobiliare rappresenta l'acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività o di un'aggregazione aziendale che rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Per poter stabilire se si tratta di un'aggregazione aziendale occorre far riferimento all'IFRS 3. Le argomentazioni esposte nei paragrafi 7–14 del presente Principio consentono di stabilire se un immobile è da considerare ad uso del proprietario o come investimento immobiliare, e non di determinare se l'acquisizione di un immobile rappresenti un'aggregazione aziendale o meno in base alle specifiche dell'IFRS 3. Per stabilire se una determinata operazione soddisfi o meno la definizione di aggregazione aziendale in base alle specifiche dell'IFRS 3 e se includa un investimento immobiliare ai sensi del presente Principio è necessaria l'applicazione separata di entrambi i Principi contabili.
... |
Disposizioni transitorie
...
Modello del costo
...
Aggregazioni aziendali
|
84A |
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto il paragrafo 14A e un titolo prima del paragrafo 6. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle acquisizioni di investimenti immobiliari che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio per il quale essa adotta tale modifica. Di conseguenza, non deve essere rettificata la contabilizzazione relativa alle acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi negli esercizi precedenti. Tuttavia, un'entità può scegliere di applicare tale modifica a singole acquisizioni di investimenti immobiliari verificatesi prima dell'inizio del primo esercizio in essere o successivo alla data di entrata in vigore se, e soltanto se, essa dispone delle informazioni necessarie per applicare la modifica a dette operazioni pregresse. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
...
|
85D |
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013, pubblicato a dicembre 2013, ha aggiunto dei titoli prima del paragrafo 6 e dopo il paragrafo 84 e ha aggiunto i paragrafi 14A e 84A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
(1) «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/124 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1362/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 114, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 508/2014, eventuali modifiche di un programma operativo finanziato nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») devono essere approvate dalla Commissione. |
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(2) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, le procedure e le scadenze per la presentazione e l'approvazione delle modifiche dei programmi operativi indicate in appresso sono semplificate nei casi seguenti: a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell'Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell'importo attribuito alla priorità dell'Unione; b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l'introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi; c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità; d) modifiche dettate dai cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo. Siffatte modifiche dei programmi operativi non dovrebbero influire sulla logica d'intervento globale del programma, sulla scelta di priorità e obiettivi specifici dell'Unione, né sui risultati attesi e non dovrebbero pertanto far sorgere dubbi in merito alla loro compatibilità con le norme vigenti e le pratiche in uso. |
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(3) |
Occorre pertanto stabilire norme concernenti una procedura semplificata per l'approvazione delle modifiche dei programmi operativi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. Tale procedura dovrebbe consentire alla Commissione di approvare in tempi brevi questo tipo di modifiche proposte da un determinato Stato membro per il proprio programma operativo. Visti i tempi ristretti, la procedura semplificata dovrebbe essere soggetta alla presentazione, da parte degli Stati membri, di una richiesta corredata di informazioni esaurienti che consentano alla Commissione di procedere a una valutazione completa delle modifiche proposte. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014, entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi. |
|
(5) |
La relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri dovrebbe fornire informazioni coerenti e comparabili tra gli anni di attuazione, nonché tra gli Stati membri. La relazione dovrebbe inoltre consentire l'aggregazione dei dati a livello del FEAMP o, laddove necessario, per l'insieme dei Fondi strutturali e di investimento europei. |
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(6) |
Occorre stabilire le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione di tali relazioni di attuazione annuali. |
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(7) |
Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione, mediante procedura semplificata, di modifiche dei programmi operativi
1. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di approvare una modifica del proprio programma operativo che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, chiede che la modifica sia approvata mediante procedura semplificata a norma del presente articolo.
2. Le richieste di approvazione mediante procedura semplificata riguardano esclusivamente le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
3. Qualora ritenga che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una modifica proposta a norma del paragrafo 1 siano incomplete, la Commissione chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Il termine di cui ai paragrafi 4 e 5 decorre dal giorno successivo al ricevimento di una domanda completa di approvazione di una modifica del proprio programma operativo, secondo quanto indicato dalla Commissione allo Stato membro.
4. Qualora la Commissione non abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo si considera approvata dalla Commissione.
5. Qualora la Commissione abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo è approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.
Articolo 2
Formato e modalità di presentazione delle relazioni di attuazione annuali
Il contenuto della relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato secondo il modello che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Modello per la relazione di attuazione annuale del FEAMP
Parte A — Relazioni presentate ogni anno
1. Identificazione della relazione di attuazione annuale
|
CCI |
<1.1 type=”S” input=”S”> (1) |
|
Titolo |
<1.2 type=201DS ”input=201DG”> |
|
Versione |
<1.3 type=201DN ”input=201DG”> |
|
Anno di riferimento |
<1.4 type=201DD ”maxlength=201D4” input=”M”> |
|
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di monitoraggio (Art. 113, lettera d), del FEAMP) |
<1.5 type=201DD ”input=201DM”> |
2. Quadro generale dell'attuazione del programma operativo (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, comprese informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.
3. Attuazione delle priorità dell'Unione
3.1. Quadro generale dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Le informazioni dovrebbero essere fornite in forma di breve commento generale sull'attuazione delle priorità e dell'assistenza tecnica dell'Unione per l'anno o gli anni considerati, con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli.
|
Priorità dell'Unione |
Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli |
|
Titolo della priorità dell'Unione <3.1 type=”S” input=”G”> |
<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”> |
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3.2. Indicatori di risultato, di output e finanziari per il FEAMP (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Dati riguardanti gli indicatori di risultato, di output e finanziari, nonché individuazione di target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione mediante le tabelle 1-3.
TABELLA 1
Indicatori di risultato per il FEAMP (tabella di riferimento del modello 3.2 del PO)
La tabella seguente va compilata per ciascuna priorità dell'Unione
|
Priorità dell'Unione (Titolo della priorità dell'Unione <3.2.1 type=”S” input=”G”>) |
||||||||||||||
|
Obiettivo specifico |
Indicatore di risultato |
Unità di misura |
Valore obiettivo (2023) |
Valore annuale |
Valore cumulativo |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
Titolo dell'obiettivo specifico <3.2.1 type=”S” input=”G”> |
Denominazione dell'indicatore di risultato <3.2.1 type=”S” input=”G”> |
<3.2.1 type=”S” input=”G”> |
<3.2.1 type=”N” input=”G”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
<3.2.1 type=”N” input=”M”> |
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TABELLA 2
Indicatori di output per il FEAMP (tabella di riferimento dei modelli 3.3 e 7.1 del PO)
La tabella seguente va compilata per ciascuno degli obiettivi specifici selezionati della pertinente priorità dell'Unione
|
Priorità dell'Unione (Titolo della priorità dell'Unione <3.2.2 type=”S” input=”G”>) |
||||||||||||||||
|
Obiettivo specifico (Titolo dell'obiettivo specifico <3.2.2 type=”Schar=” input=”G”>) |
||||||||||||||||
|
Misure selezionate pertinenti |
Obiettivo tematico |
Indicatori di output |
Valore cumulativo |
|||||||||||||
|
Indicatore |
Incluso nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione |
Target intermedio (2018) |
Valore obiettivo (2023) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Titolo della misura <3.2.2 type=”S” input=”G”> |
<3.2.2 type=”S” input=”G”> |
Denominazione dell'indicatore <3.2.2 type=”S” input=”G”> |
<3.2.2 type=”B” input=”G”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”G”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”G”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”N” input= ”M”> |
<3.2.2 type=”S” input=”G”> |
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TABELLA 3
Indicatori finanziari per il FEAMP (tabella di riferimento del modello 7.1 del PO)
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Priorità dell'Unione |
Indicatori finanziari |
Valore cumulativo |
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Indicatore |
Target intermedio (2018) |
Valore obiettivo (2023) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Titolo della priorità dell'Unione <3.2.3 type=”S” input=”G”> |
Denominazione dell'indicatore <3.2.3 type=”S” input=”G”> |
<3.2.3 type=”N” input=”G”> |
<3.2.3 type=”N” input=”G”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”N” input=”M”> |
<3.2.3 type=”S” input=”G”> |
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3.3. Dati finanziari
TABELLA 4
Dati finanziari per il FEAMP (tabella di riferimento dei modelli 8.2, 8.3 e 9.2 del PO)
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Priorità dell'Unione |
Obiettivo specifico selezionato |
Obiettivo tematico |
Misura |
Totale settore pubblico (EUR) |
Contributo del FEAMP (EUR) |
Contributo al cambiamento climatico dal contributo del FEAMP (EUR) |
Tasso di cofinanziamento del FEAMP (%) |
Spesa ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR) |
Contributo pubblico totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR) |
Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%) |
Contributo al cambiamento climatico delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR) |
Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (EUR) |
Spesa pubblica ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (EUR) |
Quota della spesa pubblica ammissibile totale dichiarata dai beneficiari della dotazione totale (%) |
Contributo al cambiamento climatico della spesa pubblica ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione (EUR) |
Numero di operazioni selezionate |
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|
Titolo dell'obiettivo specifico <3.3.1 type=”S” input=”G”> |
<3.3.1 type=”S” input=”G”> |
Titolo della misura <3.3.1 type=”S” input=”G”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
<3.3.1 type=”N” input=”G”> |
<3.3.1 type=”P” input=”G”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
<3.3.1 type=”P” input=”M”> |
<3.3.1 type=”N” input=”G”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
<3.3.1 type=”P” input=”M”> |
<3.3.1 type=”N” input=”G”> |
<3.3.1 type=”N” input=”M”> |
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Assistenza tecnica |
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TABELLA 5
Costo delle operazioni effettuate al di fuori dell'area del programma (articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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Priorità dell'Unione |
Spese ammissibili nell'ambito del FEAMP sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR) |
Quota della dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario (%) |
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<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
||
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<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
||
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<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
||
|
<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
||
|
<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
||
|
<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
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|
Assistenza tecnica |
<3.3.2 type=”N” input=”M”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
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|
Totale PO |
<3.3.2 type=”N” input=”G”> |
<3.3.2 type=”P” input=”G”> |
4. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate
4.1. Azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Gli Stati membri devono fornire informazioni su specifiche condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione del programma operativo.
Descrizione delle azioni adottate, e della loro fase di attuazione, per ottemperare a specifiche condizionalità ex ante per quanto riguarda le azioni e il calendario programmati e previsti nell'ambito dell'accordo di partenariato e del programma operativo. (Applicabile soltanto alle relazioni presentate nel 2016 e nel 2017.)
TABELLA 6
Azioni realizzate per ottemperare alle condizionalità ex ante applicabili specifiche per il FEAMP
|
Condizionalità tematiche ex ante non soddisfatte o soddisfatte in parte |
Criteri non soddisfatti |
Azioni da avviare |
Termine (Data) |
Organismi responsabili |
Azione completata entro il termine (S/N) |
Criteri soddisfatti (S/N) |
Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti |
Osservazioni |
|
Denominazione della condizionalità ex ante <4.1.1 type=”S” input=”G”> |
Denominazione del criterio <4.1.1 type=”S” input=”G”> |
<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”> |
<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”> |
<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”> |
<4.1.1 type=”B” input=”S”> |
<4.1.1 type=”B” input=”S”> |
<4.1.1 type=”D” input=”M”> |
<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”> |
|
|
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4.2. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Informazioni su casi di infrazioni gravi e interventi correttivi (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014)
Informazioni e azioni adottate riguardo a casi di infrazioni gravi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché all'inadempienza delle condizioni di stabilità e agli interventi correttivi di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
6. Informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all'articolo 41, paragrafo 8 (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014)
Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate, indicando i progressi compiuti per conseguire quanto disposto all'articolo 41, paragrafo 8, per quanto riguarda il trattamento in via prioritaria delle domande presentate e la concessione fino al 60 % del sostegno pubblico da erogare al settore della pesca costiera artigianale, compresi i dati sulla quota effettiva della pesca costiera artigianale nelle operazioni finanziate nel quadro della misura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.
7. Informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014)
Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate in conformità dell'allegato V del regolamento FEAMP, con particolare riguardo alla legislazione nazionale, compresi gli eventuali massimali applicabili per quanto riguarda la pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche.
8. Attività intraprese in relazione al piano di valutazione e sintesi delle valutazioni (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 e articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Occorre fornire una sintesi delle attività intraprese in relazione all'attuazione del piano di valutazione, incluso il seguito dato alle risultanze delle valutazioni.
È opportuno fornire una sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, indicando il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.
Va inoltre indicato in questa sede l'accesso alle valutazioni messe a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
9. Sintesi pubblica (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
È opportuno pubblicare una sintesi pubblica del contenuto delle relazioni di attuazione annuali.
[Una sintesi pubblica del contenuto delle relazioni di attuazione annuali dovrebbe essere pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale. Formato proposto: caricare nel sistema SFC2014 come file separato, nessun dato strutturale, nessun limite del numero di caratteri utilizzati.]
10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Se ha deciso di ricorrere a strumenti finanziari, l'autorità di gestione deve trasmettere alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari sotto forma di allegato della relazione di attuazione annuale, utilizzando il modello contenuto nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Parte B — Presentazione di informazioni nel 2017, nel 2019 ed entro il termine di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (oltre alla parte A)
11. Valutazione dell'attuazione del programma operativo (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Per ciascuna priorità dell'Unione si dovrebbe effettuare una valutazione delle informazioni e dei dati forniti nella parte A, nonché dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma (tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni di valutazioni).
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Priorità dell'Unione |
Valutazione dei dati e progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma |
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Titolo della priorità dell'Unione <11.1 type=”S” input=”G”> |
<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”> |
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Valutare per priorità dell'Unione se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando se del caso gli eventuali interventi correttivi effettuati o programmati.
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Priorità dell'Unione |
Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi effettuati o programmati |
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Titolo della priorità dell'Unione <11.2 type=”S” input=”G”> |
<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”> |
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12. Principi orizzontali dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 concernente il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione al ruolo dei partner nell'attuazione del programma.
Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di promozione della parità tra uomini e donne e di non discriminazione, ivi comprese la possibilità di accesso per le persone con disabilità e le misure attuate per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo.
Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di sviluppo sostenibile, compresa una panoramica delle azioni avviate per promuovere lo sviluppo sostenibile.
13. Informazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Le cifre sono calcolate automaticamente e saranno inserite nella tabella 4 sui dati finanziari. Possono essere presentati chiarimenti sui valori forniti, in particolare se i dati effettivi sono inferiori al previsto.
Parte C — Presentazione di informazioni nel 2019 ed entro il termine di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (oltre alle parti A e B)
14. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Si dovrebbero fornire informazioni e una valutazione in merito al contributo del programma operativo al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
15. Aspetti che incidono sui risultati del programma — quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione da presentare entro il termine di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (per i target finali).
(1) Legenda delle caratteristiche dei campi:
|
|
type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano |
|
|
input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema |
|
|
«maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi |
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/137 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1363/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
66,1 |
|
IL |
88,5 |
|
|
MA |
85,8 |
|
|
TN |
139,2 |
|
|
TR |
107,0 |
|
|
ZZ |
97,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
TR |
143,6 |
|
|
ZZ |
167,6 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
81,3 |
|
TR |
132,4 |
|
|
ZZ |
106,9 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
|
MA |
68,6 |
|
|
TR |
59,8 |
|
|
UY |
32,9 |
|
|
ZA |
50,0 |
|
|
ZW |
33,9 |
|
|
ZZ |
46,8 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
62,9 |
|
ZZ |
62,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
93,2 |
|
MA |
75,3 |
|
|
TR |
74,4 |
|
|
ZZ |
81,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
66,3 |
|
ZZ |
66,3 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
59,1 |
|
CL |
80,2 |
|
|
NZ |
90,6 |
|
|
US |
92,9 |
|
|
ZA |
143,5 |
|
|
ZZ |
93,3 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
97,9 |
|
US |
141,4 |
|
|
ZZ |
119,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/139 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1364/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame. |
|
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
|
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
|
(4) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
|
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 (in %) |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 (in kg) |
|
09.4067 |
1,483683 |
— |
|
09.4068 |
— |
1 199 000 |
|
09.4069 |
0,23566 |
— |
|
09.4070 |
— |
1 335 750 |
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/141 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1365/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame. |
|
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
|
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
|
(4) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
|
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 (in %) |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 (in kg) |
|
09.4410 |
0,215749 |
— |
|
09.4411 |
0,217864 |
— |
|
09.4412 |
0,226654 |
— |
|
09.4420 |
0,302297 |
— |
|
09.4421 |
— |
175 000 |
|
09.4422 |
0,306842 |
— |
DECISIONI
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/143 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2014
che determina la composizione del Comitato delle regioni
(2014/930/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni. |
|
(2) |
L'articolo 305 TFUE prevede che il Consiglio determini la composizione del Comitato delle regioni. Il numero dei membri non deve essere superiore a 350. |
|
(3) |
Il 6 ottobre 2010, il Comitato delle regioni ha adottato un documento dal titolo «Raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio sulla futura composizione del Comitato delle regioni» (1). |
|
(4) |
L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative. |
|
(5) |
La presente decisione ha carattere transitorio in quanto adottata per affrontare una questione giuridica specifica, cioè la discrepanza tra il numero totale di membri del Comitato delle regioni risultante dalle diverse conferenze intergovernative e il numero massimo di membri stabilito dall'articolo 305 TFUE. |
|
(6) |
La presente decisione è adottata nel contesto delle circostanze specifiche inerenti al Comitato delle regioni e non costituisce un precedente per la composizione delle istituzioni. |
|
(7) |
La presente decisione è riveduta dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in tempo utile per il mandato del Comitato che inizia nel 2020 o, in ogni caso, in vista del prossimo allargamento. |
|
(8) |
Il riesame è basato sul risultato dell'attuale decisione, ovvero rispettando il numero dei seggi ivi stabiliti per gli Stati membri interessati dal presente cambiamento. A seguito del suddetto riesame, l'ulteriore diminuzione dei seggi non sarà applicabile agli Stati membri interessati dall'attuale decisione. |
|
(9) |
Per consentire che il Comitato delle regioni sia composto conformemente all'articolo 24 dell'atto di adesione della Croazia fino alla fine del mandato degli attuali membri, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere rinviata fino a tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I membri del Comitato delle regioni sono distribuiti come segue:
|
Belgio |
12 |
|
Bulgaria |
12 |
|
Repubblica ceca |
12 |
|
Danimarca |
9 |
|
Germania |
24 |
|
Estonia |
6 |
|
Irlanda |
9 |
|
Grecia |
12 |
|
Spagna |
21 |
|
Francia |
24 |
|
Croazia |
9 |
|
Italia |
24 |
|
Cipro |
5 |
|
Lettonia |
7 |
|
Lituania |
9 |
|
Lussemburgo |
5 |
|
Ungheria |
12 |
|
Malta |
5 |
|
Paesi Bassi |
12 |
|
Austria |
12 |
|
Polonia |
21 |
|
Portogallo |
12 |
|
Romania |
15 |
|
Slovenia |
7 |
|
Slovacchia |
9 |
|
Finlandia |
9 |
|
Svezia |
12 |
|
Regno Unito |
24. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) CdR 137/2010 fin (https://dm.cor.europa.eu/corDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx).
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/145 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2014
che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(2014/931/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 28 aprile 2014 e il 22 agosto 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione («misura»). La misura continuerebbe a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 1o settembre 2014, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 3 settembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
|
(3) |
Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della suddetta direttiva, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. |
|
(4) |
Con decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio (2), la Romania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2014 e nell'ambito di una misura di deroga, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Romania ad estendere la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. |
|
(5) |
Secondo le informazioni comunicate dalla Romania, la misura avrà un'incidenza trascurabile sull'IVA riscossa allo stadio del consumo finale. |
|
(6) |
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2012/181/UE, la data del «31 dicembre 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2017».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2012/181/UE di esecuzione del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26).
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/147 |
DECISIONE 2014/932/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 febbraio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2140 (2014), che richiama le sue risoluzioni 2014 (2011) e 2051 (2012) nonché la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza del 15 febbraio 2013 e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a favore dell'unità, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Yemen. |
|
(2) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) richiede che le restrizioni di viaggio siano applicate alle persone designate dal Comitato istituito dal paragrafo 19 dell'UNSCR 2140 (2014) («Comitato») e che tali fondi e beni delle persone o entità designate dal comitato siano congelati. |
|
(3) |
Il 7 novembre 2014, il Comitato ha designato tre persone sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 17 dell'UNSCR 2140 (2014). |
|
(4) |
È necessaria un'azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
|
a) |
atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione; |
|
b) |
atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali; o |
|
c) |
pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen. |
Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per partecipare a un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro decida caso per caso se l'ingresso o il transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità nello Yemen e ne informi successivamente il Comitato entro quarantott'ore dall'adozione della decisione in questione.
5. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca, caso per caso, che:
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a) |
l'ingresso o il transito è necessario per ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o |
|
b) |
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nello Yemen. |
6. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3, 4 o 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate dal Comitato in quanto intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:
|
a) |
atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione; |
|
b) |
atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali; o |
|
c) |
pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen; |
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, né destinato a vantaggio di persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
|
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
|
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, |
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il Comitato non abbia preso una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Gli Stati membri possono altresì consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
|
a) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o |
|
b) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato. |
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
|
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
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b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive in virtù della presente decisione, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
Il Consiglio redige l'elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
Articolo 4
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato designi una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Articolo 5
1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
2. L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 6
La presente decisione è modificata o in caso abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafi 1 e 2
PERSONE
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1. |
Abdullah Yahya Al Hakim [
alias
: a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mùayyad].
Nome nella grafia originale: Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. Indirizzo: Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. Data di nascita: a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. Luogo di nascita: a) Dahyan, Yemen b) Sàdah Governorate, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:
|
|
2. |
Abd Al-Khaliq Al-Huthi [alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus].
Nome nella grafia originale: Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi Data di nascita: 1984. Cittadinanza: yemenita Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:
|
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3. |
Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).
Nome nella grafia originale: Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita b) Ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945 b) 21.3.1946 c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n. 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:
|
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/152 |
DECISIONE 2014/933/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1). |
|
(2) |
In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure per imporre restrizioni ulteriori agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli. |
|
(3) |
I divieti di investimento di cui alla presente decisione e le restrizioni al commercio di beni e tecnologie per l'uso in alcuni settori in Crimea o a Sebastopoli dovrebbero applicarsi alle entità che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, alle società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli, nonché alle succursali e altre entità operanti in Crimea o a Sebastopoli. |
|
(4) |
Si dovrebbero inoltre imporre restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori in Crimea o a Sebastopoli. Ai fini della presente decisione, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui ma non solo la destinazione della spedizione, i codici postali di recapito, eventuali indicazioni sul luogo di consumo e l'indicazione documentata da parte dell'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi a beni e tecnologie che sono usati in modo continuativo in Crimea e a Sebastopoli. |
|
(5) |
È opportuno vietare i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, incluso il settore marittimo. |
|
(6) |
I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli. |
|
(7) |
I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea e di Sebastopoli, qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati ad essere usati in Crimea o a Sebastopoli, o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate stabilite o ubicate in Crimea o a Sebastopoli. |
|
(8) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
|
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione 2014/386/PESC è così modificata:
|
1) |
gli articoli da 4 bis a 4 sexies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 bis 1. Sono vietati:
I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli. 2. I divieti di cui al paragrafo 1:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1. Articolo 4 ter 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
nei seguenti settori:
2. La fornitura di:
è vietata. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 6. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. Articolo 4 quater 1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 quinquies 1. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza. 3. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso. Articolo 4 sexies 1. È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo. 2. È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi. 4. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.» |
|
2) |
gli articoli 4 septies e 4 octies sono soppressi. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/156 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
relativa al ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 13525: 2005 + A2:2009 sulle sminuzzatrici mobili a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2014) 9507]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/934/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate. |
|
(2) |
Nel luglio 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE nei confronti della norma EN 13525: 2005 + A2:2009 «Macchine forestali — Sminuzzatrici mobili — Sicurezza», proposta dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per l'armonizzazione a norma della direttiva 2006/42/CE. La norma sostituisce la versione precedente della norma EN 13525: 2005 + A1:2007, il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 novembre 2007 (3). |
|
(3) |
L'obiezione formale si basa sull'insufficienza delle disposizioni 4.2.4 Infeed stop control (controllo di arresto dell'alimentazione) e 4.3.3 Hazards related to infeed components and chipping components (rischi connessi ai componenti di alimentazione e di sminuzzamento) della norma, che non coprono adeguatamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, poiché non tengono debitamente conto della possibilità che gli operatori vengano intrappolati e trascinati verso elementi mobili pericolosi della macchina, senza essere in grado di attivare la funzione di arresto di emergenza. |
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(4) |
Dopo aver esaminato la norma EN 13525: 2005 + A2:2009 con i rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.3.8.2 Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto le macchine progettate per rispettare tali requisiti presentano grandi rischi per gli operatori e i terzi, nonché il rischio di incidenti mortali. |
|
(5) |
Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti di sicurezza della norma EN 13525: 2005 + A2:2009, il riferimento di tale norma dovrebbe essere ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 13525: 2005 + A2:2009 «Macchine forestali — Sminuzzatrici mobili — Sicurezza» è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/158 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
relativa al riconoscimento del Giappone ai sensi della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2014) 9590]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/935/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare certificati adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia della gente di mare (convenzione STCW), come modificata. |
|
(2) |
Con lettera del 13 maggio 2005 la Repubblica di Cipro ha chiesto il riconoscimento del Giappone. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità giapponesi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se il Giappone soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate opportune misure per prevenire frodi in relazione ai certificati in questione. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Dopo lunghe discussioni sul quadro giuridico dell'Unione europea, le autorità giapponesi hanno accettato una missione ispettiva con lettera dell'8 marzo 2011. La Commissione ha proceduto quindi alla valutazione del sistema di formazione e abilitazione del Giappone basandosi sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel febbraio 2012 e sulla risposta del 10 gennaio 2014 data dalle autorità giapponesi a una richiesta, del 25 ottobre 2012, di un piano volontario di azioni correttive. |
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(3) |
La valutazione non ha evidenziato gravi criticità, individuando tuttavia alcune aree che richiedono una maggiore attenzione. In particolare, il sistema di norme di qualità dell'amministrazione marittima e degli istituti di istruzione e di formazione professionale marittima non prevedeva talune procedure. Inoltre, i manuali e la formazione pratica stabilita dalle norme nazionali non garantivano il conseguimento di alcuni livelli di competenza prescritti per i corsi di «salvataggio» e «antincendio». |
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(4) |
La normativa giapponese consentiva ai candidati alla abilitazione di completare il servizio di navigazione a bordo di navi di stazza o potenza di propulsione inferiore ai limiti corrispondenti al certificato da rilasciare o a bordo di navi da pesca o di navi della guardia costiera. Per garantire che questo tipo di servizio di navigazione fosse pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti venissero acquisite durante il servizio di navigazione, l'amministrazione applicava una serie di criteri per i candidati che avevano maturato 12 mesi di servizio di navigazione nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto. Tuttavia, sulla base dell'analisi della documentazione fornita dalle autorità giapponesi, è emerso che l'amministrazione non assicurava che questo tipo di servizio di navigazione fosse pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti venissero acquisite durante il suddetto servizio di navigazione per i candidati che avevano maturato 36 mesi di servizio di navigazione. Inoltre, è emerso che l'amministrazione non assicurava che questo tipo di servizio di navigazione fosse pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti venissero acquisite durante il suddetto servizio di navigazione per il rinnovo e l'ammodernamento dei certificati per tutti i candidati. |
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(5) |
Infine, l'amministrazione imponeva ai candidati che avevano prestato un servizio di navigazione riconosciuto di 12 mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto di completare un corso di formazione riconosciuto per chiedere l'abilitazione a livello operativo. Tuttavia, è emerso che l'amministrazione non imponeva ai candidati che avevano maturato 36 mesi di servizio di navigazione di completare anche un corso di formazione riconosciuto per chiedere l'abilitazione a livello operativo. |
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(6) |
Con lettera del 5 giugno 2014, la Commissione ha invitato le autorità giapponesi a fornire i necessari chiarimenti per le questioni sollevate nella valutazione con il supporto della documentazione pertinente. Il 4 agosto 2014 le autorità giapponesi hanno trasmesso la loro risposta. |
|
(7) |
In essa hanno fornito la documentazione diretta a dimostrare che tutte le procedure mancanti sono ora coperte da un sistema di norme di qualità. Inoltre, esse hanno elaborato una nuova normativa migliorando le loro strutture al fine di raggiungere gli standard mancanti per i corsi di «salvataggio» e «antincendio». |
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(8) |
Per quanto riguarda la verifica da parte dell'amministrazione che il servizio di navigazione è pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti sono acquisite durante il servizio di navigazione per i candidati che hanno maturato 36 mesi di servizio di navigazione e quelli che hanno chiesto il rinnovo e l'ammodernamento dei loro certificati, le autorità giapponesi hanno dichiarato che esse applicano criteri di abilitazione, ammodernamento e rinnovo in relazione alle dimensioni della nave, all'area di navigazione e alle capacità svolte. Tuttavia, l'applicazione di tali criteri non è stata sufficientemente dimostrata dalle informazioni fornite. |
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(9) |
Per quanto riguarda il completamento del corso di formazione riconosciuto da parte dei candidati richiedenti l'abilitazione a livello operativo che hanno maturato 36 mesi di servizio di navigazione, le autorità giapponesi hanno sostenuto che esse si conformano ai requisiti pertinenti della convenzione STCW. Tuttavia, tale conformità non è stata sufficientemente dimostrata dalle informazioni fornite. |
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(10) |
Sebbene le giustificazioni in merito agli ultimi due punti non dissipino completamente le preoccupazioni sollevate nella valutazione, il livello generale di conformità del Giappone alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all'abilitazione della gente di mare non è messo in questione. |
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(11) |
L'esito finale della valutazione dimostra che il Giappone soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che tale paese ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. |
|
(12) |
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della suddetta valutazione. |
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(13) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare il Giappone è riconosciuto ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
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19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/160 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Italia
[notificata con il numero C(2014) 10143]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/936/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
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(2) |
L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
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(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti. |
|
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
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(5) |
L'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda situata nel suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza definite nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione. |
|
(6) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Italia, accertando che i limiti delle zone istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano ad una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio. |
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(7) |
Al fine di prevenire inutili turbative al commercio interno all'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali è necessario definire rapidamente a livello di Unione tali zone istituite in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. |
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(8) |
Di conseguenza è opportuno definire nella presente decisione le zone di protezione, di sorveglianza e di restrizione in Italia in cui si applicano le misure di controllo della salute degli animali previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Italia garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
|
IT |
Italia |
45014 |
Area comprendente: Porto Viro |
9 gennaio 2015 |
PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
|
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|
IT |
Italia |
|
Area comprendente: |
18 gennaio 2015 |
|
45011 |
Adria |
|||
|
45012 |
Ariano nel Polesine |
|||
|
30015 |
Chioggia |
|||
|
45015 |
Corbola |
|||
|
45017 |
Loreo |
|||
|
45010 |
Rosolina |
|||
|
45019 |
Taglio di Po |
|||
|
45018 |
Porto Tolle |
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/163 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'11 dicembre 2014
relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015
(BCE/2014/53)
(2014/937/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2 e 140, paragrafo 2,
vista la decisione del Decisione del Consiglio 2014/509/UE, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (1), e in particolare l'articolo 1,
Considerando quanto segue:
|
(1) |
A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
|
(2) |
La deroga goduta dalla Lituania di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 è stata abrogata con effetto a partire dal 1o gennaio 2015. |
|
(3) |
I 18 Stati membri la cui moneta è l'euro e la Lituania hanno sottoposto all'approvazione della BCE le proprie stime sul volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2015, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime. |
|
(4) |
Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di conio da parte della BCE, i volumi da questa approvati non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione della BCE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2015
Con la presente decisione la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche da emettere nel 2015 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:
|
(milioni di EUR) |
|
|
|
Emissione di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2015 |
|
Belgio |
0,8 |
|
Germania |
529,0 |
|
Estonia |
10,3 |
|
Irlanda |
39,0 |
|
Grecia |
13,3 |
|
Spagna |
301,4 |
|
Francia |
230,0 |
|
Italia |
41,5 |
|
Cipro |
10,0 |
|
Lituania |
120,7 |
|
Lussemburgo |
45,0 |
|
Malta |
8,7 |
|
Paesi Bassi |
52,5 |
|
Lettonia |
30,6 |
|
Austria |
248,0 |
|
Portogallo |
30,0 |
|
Slovenia |
13,0 |
|
Slovacchia |
13,4 |
|
Finlandia |
60,0 |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri la cui moneta è l'euro e la Lituania sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI