ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 354

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
11 dicembre 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE

6

 

*

Regolamento (UE) n. 1312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1314/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1315/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2014 al 30 novembre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

41

 

 

DECISIONI

 

 

2014/892/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2014, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune regioni della Francia come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) [notificata con il numero C(2014) 9218]  ( 1 )

45

 

 

2014/893/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare [notificata con il numero C(2014) 9302]  ( 1 )

47

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 117/14/COL, del 12 marzo 2014, che modifica per la novantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e prorogando la validità degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese

62

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2014/844/UE, Euratom, del 26 novembre 2014, che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA ( GU L 343 del 28.11.2014 )

89

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2014/847/UE, Euratom, del 26 novembre 2014, recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto ( GU L 343 del 28.11.2014 )

89

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione, dell'11 luglio 2013, che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini ( GU L 247 del 18.9.2013 )

90

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia ( GU L 76 del 22.3.2011 )

92

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1310/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il Comitato di risoluzione unico (il «Comitato») è stato istituito in forza del regolamento (UE) n. 806/2014 ed è incaricato dell'applicazione delle norme uniformi fissate dal medesimo regolamento e della gestione del Fondo di risoluzione unico. L'articolo 58 del medesimo regolamento stabilisce che il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell'Unione.

(2)

L'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 dispone che il Comitato stabilisce e raccoglie i contributi alle spese amministrative dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. Tali entità sono gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2). e le imprese madri, le imprese di investimento e gli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti dove sono soggetti alla vigilanza su base consolidata della Banca centrale europea (BCE) a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013. Le succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti non sono contemplate dal presente regolamento.

(3)

A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi alle spese amministrative del Comitato costituiscono le entrate della parte I del bilancio del Comitato e coprono le spese della parte I del bilancio che comprendono almeno le spese di retribuzione del personale, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

(4)

Nel 2014 il Comitato non sarà dotato di un'infrastruttura dedicata e della capacità operativa per riscuotere i contributi a copertura delle spese amministrative del 2014 e del 2015 presso tutte le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Nel 2014, tuttavia, il Comitato necessita di raccogliere le entrate necessarie per finanziare la parte I del suo bilancio a copertura delle spese amministrative relative ai due anni in questione. Si calcola che le spese amministrative del Comitato per entrambi gli anni del periodo provvisorio (2014 e 2015) siano pari a 22 milioni di EUR.

(5)

È opportuno prevedere una soluzione temporanea che consenta al Comitato di riscuotere contributi per coprire le spese amministrative per il 2014 e il 2015, garantendo nel contempo che il calcolo e la riscossione dei contributi possano avvenire con le risorse molto limitate del Comitato ed entro un periodo brevissimo. Tale soluzione sarebbe prospettabile calcolando e riscuotendo i contributi per coprire le spese amministrative del Comitato in due fasi: un sistema provvisorio durante le fasi iniziali di esistenza del Comitato e un sistema definitivo.

(6)

Soltanto quelle entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, la sua decisione di considerarle significative secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), figuranti nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE il 4 settembre 2014, ad esclusione di quelle entità significative che sono filiazioni di gruppi già presi in considerazione («entità significative»), dovrebbero versare acconti in un'unica soluzione per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo transitorio. Le entità considerate significative cui la BCE ha notificato tale qualifica tra il 5 settembre 2014 e la fine del periodo provvisorio non dovrebbero essere soggette all'obbligo di pagamento degli acconti sui contributi. A tal fine dovrebbe essere istituito un sistema provvisorio di acconti sui contributi («acconti») che consenta al Comitato di riscuotere presso le entità significative, durante il periodo transitorio, gli acconti per coprire le sue spese.

(7)

Il sistema provvisorio è proporzionato perché le entità che verseranno gli acconti rappresentano circa l'85 % delle attività totali degli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) n. 806/2014 e sono facilmente individuabili. In questa fase preliminare è auspicabile che il metodo di calcolo e di riscossione degli acconti comporti il minor carico amministrativo possibile sia per il Comitato che per le entità interessate.

(8)

Una volta che il Comitato disporrà della struttura e della capacità operativa necessarie, la Commissione adotterà un sistema definitivo di contributi amministrativi in base al quale i contributi saranno calcolati e raccolti.

(9)

Nell'ambito del sistema definitivo i contributi delle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono calcolati e riscossi secondo le disposizioni definitive. I contributi delle entità significative soggette al sistema provvisorio dovrebbero essere rivisti per tenere conto degli importi versati dalle stesse nell'ambito del sistema provvisorio.

(10)

L'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi calcolati in base al sistema definitivo dovrebbe essere saldata/compensata nel calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato per l'anno successivo alla fine del periodo provvisorio.

(11)

Per consentire al Comitato di essere operativo entro il 1o gennaio 2015 come disposto dall'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, e iniziare a svolgere i compiti di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è urgente istituire un meccanismo semplice ed efficace che possa essere attuato facilmente e rapidamente nella fase iniziale di esistenza del Comitato per consentirgli di acquisire le risorse finanziarie necessarie al fine di costituire la propria struttura organizzativa e di assumere il personale necessario per svolgere i suoi compiti a norma del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa regole concernenti:

a)

un sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

b)

la metodologia di calcolo degli acconti da riscuotere anticipatamente presso ciascuna entità significativa per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

c)

la procedura e le modalità di riscossione degli acconti di cui alla lettera b) da parte del Comitato;

d)

le modalità di differimento del calcolo e della riscossione dei contributi dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 diverse dalle entità significative a copertura delle spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

e)

le modalità di adeguamento dei contributi dovuti dalle entità significative per le spese amministrative del Comitato dopo il periodo provvisorio per tener conto dell'eventuale differenza tra gli acconti versati anticipatamente in base al sistema provvisorio e i contributi dovuti per il periodo provvisorio in base al sistema definitivo.

Articolo 2

Campo di applicazione e obiettivo

Il presente regolamento si applica alle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Gli acconti riscossi dal Comitato in forza del presente regolamento sono esclusivamente destinati a coprire le sue spese amministrative durante il periodo provvisorio.

Il Comitato esercita una sana gestione finanziaria e un solido controllo di bilancio in tutti i settori di spesa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «acconti» o «acconti sui contributi»: gli acconti sui contributi che il Comitato riscuote a norma del presente regolamento per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

b)   «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato durante il periodo provvisorio;

c)   «attività totali»: il valore totale delle attività derivanti dalla voce «attività totali» del bilancio dell'entità significativa, consolidato se del caso, alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 prevista dal pertinente diritto dell'Unione a fini prudenziali o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre;

d)   «entità significative»: entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, la sua decisione di considerarle significative secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014, figuranti nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE il 4 settembre 2014, ad esclusione di quelle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;

e)   «avviso di pagamento dell'acconto»: un avviso che precisa l'importo dell'acconto sul contributo da riscuotere anticipatamente, emesso per ciascuna entità significativa pertinente, conformemente al presente regolamento;

f)   «periodo transitorio»: periodo che inizia il 19 agosto 2014 e finisce il 31 dicembre 2015 o il giorno di applicazione del sistema definitivo di contributi amministrativi adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, se quest'ultima data è successiva;

g)   «autorità competente»: un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 4

Sistema provvisorio di acconti sui contributi

1.   Tutte le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 versano contributi per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo transitorio.

2.   Il Comitato calcola e riscuote anticipatamente gli acconti sui contributi che le entità significative versano per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo transitorio.

3.   Il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio e la riscossione degli stessi presso le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 diverse dalle entità significative sono differiti fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo f).

Articolo 5

Calcolo degli acconti

1.   Le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio costituiscono la base per determinare gli acconti sui contributi che le entità significative devono versare anticipatamente.

2.   Gli acconti dovuti da ciascuna entità significativa sono calcolati moltiplicando le spese amministrative del Comitato per il periodo 2014-2015 o, qualora il periodo provvisorio vada oltre il 31 dicembre 2015, per il periodo pertinente, per il rapporto tra le attività totali di una determinata entità significativa e l'aggregato delle attività totali di tutte le entità significative alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre.

Articolo 6

Modalità di saldo/compensazione

1.   L'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio è (ri)calcolato in base al sistema definitivo di contributi amministrativi adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 («sistema definitivo»).

2.   L'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi di cui al paragrafo 1 calcolati in base al sistema definitivo è saldata/compensata nel calcolo dei contributi per coprire le spese amministrative del Comitato dell'anno successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale aggiustamento è effettuato riducendo o aumentando i contributi alle spese amministrative del Comitato per tale anno.

3.   Se la differenza di cui al paragrafo 2 è superiore rispetto ai contributi dovuti per tale anno, l'adeguamento prosegue nell'anno successivo.

Articolo 7

Notifica e pagamento

1.   Un avviso di pagamento dell'acconto è emesso e notificato dal Comitato a ciascuna entità significativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2.   L'avviso di pagamento dell'acconto specifica l'importo dell'acconto che ciascuna entità significativa deve versare anticipatamente per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.

3.   L'avviso di pagamento dell'acconto precisa i mezzi mediante i quali è versato l'acconto. L'entità significativa ottempera alle condizioni di pagamento precisate nell'avviso di pagamento dell'acconto.

4.   L'entità significativa versa l'importo dovuto in forza dell'avviso di pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento dell'acconto.

5.   Fatto salvo qualsiasi altro mezzo di ricorso a disposizione del Comitato, eventuali pagamenti parziali, mancati pagamenti o il mancato rispetto delle condizioni di pagamento precisate nell'avviso di pagamento dell'acconto comportano per l'entità significativa una penalità giornaliera sull'importo restante dell'acconto.

Ai fini del calcolo della penalità giornaliera, l'importo dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui l'acconto era dovuto.

6.   Il pagamento della penalità giornaliera di cui al paragrafo 5 costituisce titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro partecipante. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.

Articolo 8

Comunicazione

Dieci giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le pertinenti autorità competenti trasmettono al Comitato gli estremi delle entità significative e il valore delle loro attività totali alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/6


REGOLAMENTO (UE) N. 1311/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (2) stabilisce le modalità di attuazione di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per i servizi che consentono di richiamare servizi relativi ai dati territoriali.

(2)

L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali è caratterizzata dalla capacità di comunicare, eseguire o trasferire dati da uno all'altro. La capacità di accedere alle informazioni pertinenti è un prerequisito per la chiamata dei servizi di dati territoriali. Gli Stati membri mettono a disposizione gli elementi di metadati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (3), tramite i servizi di ricerca di cui alla direttiva 2007/2/CE le cui modalità di attuazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 976/2009. Le modalità di esecuzione per i servizi di dati territoriali di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (4) introducono nuovi elementi di metadati per i servizi relativi ai dati territoriali, pertanto la definizione di «elemento di metadati» nel regolamento (CE) n. 976/2009 deve essere aggiornata per permettere la ricerca e garantire la disponibilità di nuovi elementi di metadati nell'ambito dei servizi di ricerca degli Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 976/2009.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

per “elemento di metadati INSPIRE”, si intende un elemento di metadati di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 o alla parte B dell'allegato V, alla parte B dell'allegato VI e alla parte B dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (5);

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione n. 1205/2008, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).»


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1312/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 (2) della Commissione reca disposizioni tecniche unicamente per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali.

(2)

L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali è caratterizzata dalla capacità di comunicare, eseguire o trasferire dati da uno all'altro. Occorre pertanto completare le informazioni riguardanti i servizi relativi ai dati territoriali con metadati aggiuntivi. L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali riguarda anche l'armonizzazione del contenuto del servizio, se pur in misura minore, in contrasto con le modalità di attuazione relative ai set di dati territoriali.

(3)

Nell'ambito dell'elaborazione delle modalità di attuazione previste dalla direttiva 2007/2/CE, l'accento è stato posto inizialmente sui servizi di base, ovvero i servizi di rete, con il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (3), e sull'interoperabilità dei set di dati territoriali con il regolamento (UE) n. 1089/2010. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1089/2010 per integrarvi disposizioni di esecuzione relative ai servizi di dati territoriali.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (4).

;

2)

all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 31 a 38:

«31.   “punto finale” (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali;

32.   “punto d'accesso” (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione;

33.   “servizio di dati territoriali invocabili” (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti:

a)

un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (5);

b)

un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso;

c)

un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione;

34.   “servizio di dati territoriali interoperabili” (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI;

35.   “servizio di dati territoriali armonizzato” (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII;

36.   “set di dati territoriali conforme” (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento;

37.   “operazione” (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali;

38.   “interfaccia” (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005.

;

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenchi di codici ed elencazioni per i set di dati territoriali»

;

b)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati da I a IV»;

4)

all'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.»

;

5)

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 14 bis

Prescrizioni per i servizi di dati territoriali richiamabili

Entro il 10 dicembre 2015, gli Stati membri forniscono i metadati per servizi di dati territoriali richiamabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Articolo 14 ter

Accordi di interoperabilità e prescrizioni di armonizzazione per servizi di dati territoriali richiamabili

I servizi di dati territoriali richiamabili relativi ai dati contenuti in almeno un set di dati territoriali conforme devono soddisfare le prescrizioni di interoperabilità di cui agli allegati V e VI e, quando possibile, le prescrizioni in materia di armonizzazione di cui all'allegato VII.»

;

6)

è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;

7)

è aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento;

8)

è aggiunto l'allegato VII, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag.9).

(4)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).»

(5)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).»


ALLEGATO I

«ALLEGATO V

Disposizioni di esecuzione per i servizi di dati territoriali richiamabili

PARTE A

Convenzioni di scrittura

Analogamente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1205/2008 sono utilizzate le seguenti convenzioni di scrittura per i metadati dei servizi di dati territoriali.

Qualora ciò sia specificato nella descrizione degli elementi di metadati, i domini di valore sono utilizzati con la molteplicità definita nelle tabelle corrispondenti. In relazione a un particolare dominio, ogni valore è definito da:

un identificatore numerico,

un nome testuale per gli utilizzatori umani che può essere tradotto nelle varie lingue comunitarie,

un nome linguisticamente neutro per i computer (valore espresso tra parentesi),

una descrizione o una definizione facoltative.

La tabella contiene le informazioni seguenti:

la prima colonna contiene il riferimento al punto dell'allegato che definisce l'elemento di metadati o il gruppo di elementi di metadati;

la seconda colonna contiene il nome dell'elemento di metadati o del gruppo di elementi di metadati;

la terza colonna indica la molteplicità dell'elemento di metadati. L'espressione della molteplicità è conforme alla notazione prevista nel linguaggio di modellizzazione unificato (Unified Modelling Language — UML), in cui:

N significa che ci sono solo N occorrenze di questo elemento di metadati in un insieme di risultati;

1..* indica che c'è almeno un'occorrenza di questo elemento di metadati in un insieme di risultati;

0..1 indica che la presenza dell'elemento di metadati in un insieme di risultati è facoltativa, ma che può verificarsi solo un'unica volta;

0..* indica che la presenza dell'elemento di metadati in un insieme di risultati è facoltativa, ma che può verificarsi una o più volte;

quando la molteplicità è 0..1 o 0..*, la condizione determina quando gli elementi di metadati sono obbligatori,

la quarta colonna contiene una dichiarazione di condizione qualora la molteplicità non si applichi a tutti i tipi di risorse. Tutti gli elementi sono obbligatori nelle altre circostanze.

PARTE B

Elemento di metadati» Categoria«

1.   Categoria

Si tratta di un'indicazione del riferimento dello statuto del servizio di dati territoriali rispetto alla richiamabilità.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è il seguente:

1.1.   Richiamabile (invocable)

Il servizio di dati territoriali è un servizio di dati territoriali richiamabile.

1.2.   Interoperabile (interoperable)

Il servizio di dati territoriali richiamabile è un servizio di dati territoriali interoperabile

1.3.   Armonizzato (harmonized)

Il servizio di dati territoriali interoperabile è un servizio di dati territoriali armonizzato.

PARTE C

Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

I nuovi metadati che descrivono il servizio di dati territoriali comprendono gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadati elencati nella tabella 1.

Questi elementi di metadati o questi gruppi di elementi di metadati sono conformi alla molteplicità prevista e alle relative condizioni elencate nella tabella 1.

Quando non sono indicate condizioni in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

Tabella 1

Metadati per i servizi di dati territoriali richiamabili

Riferimento

Nuovi elementi di metadati

Molteplicità

Condizione

1

Categoria

0..1

Obbligatorio per un servizio di dati territoriali richiamabile

PARTE D

Prescrizioni supplementari concernenti i metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008

1.   Localizzatore della risorsa

L'elemento di metadati» localizzatore della risorsa «riportato nel regolamento (CE) n. 1205/2008 contiene anche tutti i punti di accesso del fornitore di servizi di dati territoriali e questi punti di accesso sono identificati come tali in modo univoco.

2.   Specifica

L'elemento di metadati» specifica «di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 fa riferimento o contiene anche le specifiche tecniche (tra cui il documento di orientamento tecnico Inspire ma non solo) cui il servizio di dati territoriali richiamabile è pienamente conforme, fornendo tutti gli elementi tecnici necessari (umani e, se del caso, adatti alla lettura ottica) per consentire di richiamarlo.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

Disposizioni di esecuzione per l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali richiamabili

PARTE A

Prescrizioni supplementari concernenti i metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008

1.   Condizioni applicabili all'accesso e all'uso

Le restrizioni tecniche applicabili all'accesso e all'uso del servizio di dati territoriali sono documentati nell'elemento di metadati» VINCOLI RELATIVI ALL'ACCESSO E ALL'USO «di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008.

2.   Parte responsabile

La» parte responsabile «di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 contiene almeno la descrizione dell'organizzazione custode responsabile, corrispondente alla funzione di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008.

PARTE B

Elementi di metadati

3.   Identificatore di sistemi di riferimento di coordinate

Se del caso, questo è l'elenco dei sistemi di riferimento di coordinate supportati dal servizio di dati territoriali.

Ogni sistema di riferimento di coordinate supportato è espresso mediante un identificatore.

4.   Qualità del servizio

Si tratta della qualità minima del servizio stimata dalla parte responsabile del servizio di dati territoriali e che dovrebbe essere valida per un periodo di tempo.

4.1.   Criteri

Si tratta dei criteri cui le misure si riferiscono.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è il seguente:

4.1.1.   Disponibilità (availability)

Descrive la percentuale di tempo in cui il servizio è disponibile.

4.1.2.   Prestazione (performance)

Descrive la velocità con cui una richiesta al servizio di dati territoriali può essere completata.

4.1.3.   Capacità (capacity)

Descrive il numero massimo di richieste simultanee che può essere completato con la prestazione dichiarata.

4.2.   Misurazione

4.2.1.   Descrizione

Descrive la misurazione per ciascun criterio.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

4.2.2.   Valore (value)

Descrive il valore della misurazione per ciascun criterio.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

4.2.3.   Unità (unit)

Descrive l'unità della misurazione per ciascun criterio.

Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

PARTE C

Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

I metadati che descrivono un servizio di dati territoriali interoperabile comprendono gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadati elencati nella tabella 1.

Questi elementi di metadati o questi gruppi di elementi di metadati sono conformi alla molteplicità prevista e alle relative condizioni elencate nella tabella 1.

Quando non è espressa alcuna condizione in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

Tabella 1

Metadati per servizi di dati territoriali

Riferimento

Nuovi elementi di metadati

Molteplicità

Condizione

1

Identificatore di sistemi di riferimento di coordinate

1..*

Obbligatorio se pertinente

2

Qualità del servizio

3..*»

 


ALLEGATO III

«ALLEGATO VII

Disposizioni di esecuzione per l'armonizzazione dei servizi di dati territoriali interoperabili

PARTE A

Caratteristiche

1.   Qualità del servizio

La probabilità che un servizio di dati territoriali armonizzato sia disponibile è del 98 %.

2.   Codifica di output

Un servizio di dati geografici armonizzato che rappresenta oggetti territoriali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/2/CE codifica questi oggetti territoriali conformemente al presente regolamento.

PARTE B

Elementi di metadati

3.   Metadati di richiamata

L'elemento di metadati» richiamata «documenta le interfacce di servizio di dati territoriali armonizzato e elenca i punti finali per consentire la comunicazione macchina/macchina.

PARTE C

Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

I metadati dei servizi di dati territoriali armonizzati comprendono l'elemento di metadati o il gruppo di elementi di metadati elencato nella tabella 1.

Questo elemento di metadati o questo gruppo di elementi di metadati è conforme alla molteplicità prevista e alle relative condizioni stabilite nella tabella 1.

Quando non è espressa alcuna condizione in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

Tabella 1

Metadati per i servizi di dati territoriali armonizzati

Riferimento

Nuovi elementi di metadati

Molteplicità

Condizione

1

Metadati di richiamata

1..*

 

PARTE D

Operazioni

1.   Elenco delle operazioni

Un servizio di dati territoriali armonizzato garantisce l'esecuzione delle operazioni elencate nella tabella 2.

Tabella 2

Operazioni per servizi di dati territoriali armonizzati

Operazione

Ruolo

Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzati

Fornisce tutte le informazioni necessarie concernenti il servizio e ne descrive le capacità

2.   Operazione» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«

2.1.   Richiesta» Accedere a metadati del servizio di dati territoriali armonizzato«

2.1.1.   Parametri della domanda» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«

Il parametro della domanda» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato «indica il linguaggio naturale del contenuto della risposta a» Accedere a metadati del servizio di dati territoriali armonizzato«.

2.2.   Risposta a» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«

La risposta a» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato «contiene le serie di parametri seguenti:

metadati del servizio di dati territoriali armonizzato;

metadati delle operazioni;

linguaggi.

2.2.1.   Parametri dei metadati di servizio di dati territoriali armonizzato

I parametri dei metadati del servizio di dati territoriali armonizzati contengono almeno gli elementi di metadati Inspire del servizio di dati territoriali armonizzati stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1205/2008.

2.2.2.   Parametri» Metadati delle operazioni«

Il parametro dei metadati delle operazioni fornisce metadati concernenti le operazioni del servizio di dati territoriali armonizzato. Contiene almeno una descrizione di ciascuna operazione, ivi compresa, come minimo, una descrizione dei dati scambiati e l'indirizzo di rete.

2.2.3.   Parametri dei linguaggi

Sono forniti due parametri di linguaggio:

il parametro del linguaggio di risposta (Response Language) che indica il linguaggio naturale utilizzato nei parametri di risposta a» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«;

il parametro dei linguaggi supportati che contiene l'elenco dei linguaggi naturali supportati dal servizio di dati territoriali armonizzato.»


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1313/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1355/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico per società compreso tra 361,4 EUR/tonnellata e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

(2)

Tali misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'UE il 22 marzo 2012 (3), ma sono state nuovamente istituite il 18 febbraio 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio (4).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore (5), il 12 agosto 2013 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure. La domanda è stata presentata dalla Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («Fenaval») per conto di produttori che rappresentano più del 75 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati.

(4)

La domanda si basava sul fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe comportato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 25 ottobre 2013, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L'inchiesta sulla persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente le seguenti parti in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza: il richiedente, i produttori dell'Unione e le loro associazioni, i produttori esportatori noti in Cina e nei paesi di riferimento potenziali, gli importatori indipendenti nell'Unione e le loro associazioni, i fornitori dei produttori dell'Unione e le loro associazioni, un'associazione di consumatori dell'Unione notoriamente interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Tali parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8)

Dato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori in Cina nonché di importatori indipendenti nell'Unione, è stato ritenuto opportuno considerare il ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tali parti sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(9)

Dal momento che soltanto un gruppo di produttori esportatori cinesi ha presentato le informazioni richieste, non è stato ritenuto necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

(10)

Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, 32 sono stati identificati e invitati a fornire informazioni ai fini del campionamento. Sette di essi si sono manifestati e hanno fornito le informazioni necessarie ai fini della selezione del campione. Tra questi, tre sono stati selezionati per essere inclusi nel campione, ma solo due hanno confermato entro il termine stabilito la loro disponibilità a partecipare al campionamento.

(11)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha inviato questionari alle parti interessate e a quelle che si erano manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da cinque produttori dell'Unione, dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, da due importatori indipendenti, da otto fornitori dei produttori dell'Unione, da un'associazione di fornitori dei produttori dell'Unione e da un produttore del paese di riferimento.

(12)

Due associazioni di importatori si sono manifestate come parti interessate. Anche cinque importatori indipendenti hanno presentato osservazioni.

(13)

Per quanto riguarda i produttori del paese di riferimento, quattro società sono state identificate e invitate a fornire le informazioni necessarie. Soltanto una di queste società ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito alla visita di verifica.

(14)

La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a)

Produttori dell'Unione:

Halcon Foods S.A.U., Murcia, Spagna

Conservas y Frutas SA, Murcia, Spagna

Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valencia), Spagna

Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valencia), Spagna

b)

Produttore esportatore cinese:

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd., Cina e la società ad esso collegata Zhejiang Merry LIFE Food Co., Ltd.

c)

Importatori indipendenti nell'Unione:

Wünsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co KG, Amburgo, Germania

I. Schroeder KG (GmbH & Co), Amburgo, Germania

d)

Produttore del paese di riferimento:

Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.S., Turchia

1.5.   Divulgazione dei principali fatti e audizioni

(15)

Il 13 ottobre 2014 la Commissione ha effettuato la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire dazi antidumping («divulgazione delle conclusioni definitive»). In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte comunicando le loro opinioni sulle conclusioni definitive. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Tre importatori hanno chiesto e ottenuto un'audizione congiunta in presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Un'associazione europea di operatori commerciali ha chiesto e ottenuto un'audizione con i servizi della Commissione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame nell'ambito del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire i mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificato con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90.

(17)

Il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di varie dimensioni, per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi mercati, di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua.

(18)

Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o destinato alla trasformazione. Esse sono simili tra loro e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.

2.2.   Prodotto simile

(19)

I produttori dell'Unione hanno affermato che il prodotto importato e il prodotto dell'Unione sono simili per i seguenti motivi:

presentano caratteristiche fisiche identiche o molto simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, della forma, delle dimensioni e della consistenza;

sono venduti attraverso canali identici o simili e competono principalmente sul piano del prezzo;

i loro utilizzi finali sono identici o simili;

sono facilmente intercambiabili;

sono classificati con gli stessi codici della nomenclatura combinata ai fini tariffari.

(20)

Taluni importatori sostengono, per contro, che il prodotto importato è di qualità superiore poiché contiene meno spicchi di frutta spezzettati (5 % massimo), presenta un sapore, un aspetto e una struttura migliori rispetto al prodotto dell'Unione. È stato inoltre affermato che il prodotto importato differisce in termini di profumo dal prodotto dell'Unione.

(21)

La Commissione ha esaminato dette obiezioni e, tenuto conto dei dati disponibili, ha concluso che le affermazioni dell'industria dell'Unione di cui al considerando 19 sono esatte.

(22)

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dagli importatori, esse sono state respinte per i seguenti motivi:

a)

alcune differenze qualitative per quanto riguarda la quantità di spicchi di frutta spezzettati, il sapore, l'aspetto, il profumo e la struttura non incidono sulle caratteristiche di base del prodotto. Il prodotto importato resta intercambiabile e i suoi utilizzi finali sono identici o simili a quelli del prodotto dell'Unione. In realtà i produttori dell'Unione vendevano il loro prodotto, anche quello con una più alta percentuale di spicchi spezzettati, durante il periodo in esame sia agli importatori che alle stesse categorie di utilizzatori/consumatori (ad esempio le catene di supermercati e i fornitori dell'industria della panificazione) rifornite anche dagli importatori. Inoltre una catena di supermercati nell'Unione europea ha confermato che essa vendeva il prodotto europeo e il prodotto di origine cinese utilizzando la stessa marca e lo stesso marchio commerciale;

b)

la percentuale massima di 5 % di spicchi di frutta spezzettati non è una caratteristica esclusiva del prodotto importato. In realtà l'inchiesta ha dimostrato che i produttori dell'Unione offrivano un'ampia gamma di qualità caratterizzate da diverse percentuali di spicchi spezzettati, comprese alcune contenenti al massimo 5 % di spicchi di frutta spezzettati. Alcuni importatori hanno acquistato il prodotto contenente al massimo 5 % di spicchi spezzettati dai produttori dell'Unione.

(23)

Pertanto, come per l'inchiesta iniziale, il prodotto importato e quello prodotto dall'industria dell'Unione sono considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(24)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare il rischio di persistenza del dumping.

(25)

Come indicato al considerando 9, poiché un solo gruppo di società ha collaborato non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori cinesi. Tale gruppo rappresentava circa il 12–20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1.   Paese di riferimento

(26)

Il valore normale andava determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base ai prezzi o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato (il «paese di riferimento») oppure in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo verso altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non fosse possibile, su qualsiasi altra base ragionevole, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un ragionevole margine di profitto.

(27)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere la Turchia come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Cina, invitando le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale scelta.

(28)

Non sono pervenute osservazioni riguardanti la Turchia come paese di riferimento proposto. Nessuna delle parti interessate ha proposto altri produttori del prodotto simile nel paese di riferimento.

(29)

Uno dei produttori esportatori turchi contattati, Frigo-Pak, ha trasmesso le risposte complete al questionario entro i termini e ha accettato una visita di verifica presso i suoi locali.

3.2.2.   Valore normale

(30)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore della Turchia. Questa società non ha venduto il prodotto simile sul mercato interno, pertanto il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, utilizzando i costi di produzione maggiorati, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), di un margine ragionevole di profitto. Il tasso di SGAV utilizzato, equivalente al tasso di SGAV sostenuto da tale produttore sulle vendite interne di altri prodotti in scatola, si è attestato al 10–20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza). La percentuale di profitto utilizzata, equivalente a quella utilizzata nell'inchiesta iniziale (6,8 %), rappresenta il profitto realizzato dall'industria dell'UE prima di subire il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

3.2.3.   Prezzo all'esportazione

(31)

Le vendite all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti stabiliti nell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto se venduto per l'esportazione verso l'Unione.

3.2.4.   Confronto

(32)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su valori franco fabbrica.

(33)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, nonché a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze di costi dovute a trasporti, assicurazione, commissioni e oneri bancari che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.2.5.   Margine di dumping

(34)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(35)

Per il produttore esportatore che ha collaborato, tale confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping era superiore al 60 %.

(36)

Per la Cina nel suo insieme, un confronto tra la media ponderata del prezzo all'esportazione per le importazioni cinesi del prodotto in esame, sulla base dei dati Eurostat, e la media ponderata del valore normale stabilito per il paese di riferimento (con debito adeguamento per rispecchiare il probabile mix di prodotti delle importazioni cinesi in considerazione del mix di prodotti delle vendite nell'UE del produttore esportatore che ha collaborato per tipologie di prodotto comparabili) ha anch'esso messo in luce notevoli pratiche di dumping a livelli ancora più elevati.

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'associazione di categoria europea ha affermato che, a differenza dei produttori esportatori cinesi e dei produttori spagnoli, non ha avuto la possibilità di verificare i calcoli esatti (dumping e pregiudizio) e ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo del dumping. Durante l'audizione in presenza del consigliere-auditore, anche tre importatori hanno segnalato che avrebbero preferito ricevere informazioni dettagliate sul calcolo del dumping.

(38)

A questo proposito, va osservato che i dati sui quali la Commissione ha basato i suoi calcoli contengono segreti aziendali e informazioni riservate. Il produttore esportatore che ha collaborato che ha fornito tali dati ha debitamente ricevuto una specifica comunicazione particolareggiata dei calcoli del dumping e del pregiudizio e non ha fatto osservazioni né richieste di chiarimento. La Commissione non può mettere tali dati a disposizione delle altre parti interessate senza violare il loro carattere riservato. Tuttavia il metodo utilizzato dalla Commissione, di cui ai considerando da 30 a 36, è stato comunicato a tutte le parti interessate. Il consigliere-auditore, durante la citata audizione, ha informato gli importatori della possibilità di chiedergli di verificare il calcolo della Commissione in caso di dubbi sulla sua esattezza. I tre importatori non hanno tuttavia chiesto l'intervento del consigliere-auditore al riguardo.

(39)

In ogni caso, l'associazione di categoria europea ha effettuato essa stessa il calcolo di un margine di dumping, confrontando i prezzi medi all'importazione dalla Cina in base a Eurostat con la media dei prezzi all'importazione dalla Turchia sempre in base a Eurostat. Secondo tale associazione di categoria, il confronto suggerirebbe un livello di dumping inferiore di circa il 30 %. A tale riguardo va in primo luogo ricordato che, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza, il livello esatto di dumping è meno rilevante rispetto ad un'inchiesta in cui è determinato il livello del dazio. In secondo luogo, come spiegato ai considerando da 30 a 33, il calcolo della Commissione si è basato sui dati relativi al valore normale «reale» provenienti dal produttore turco che ha collaborato e che è stato oggetto di verifica, e il confronto con i prezzi all'esportazione cinesi è stato fatto in maniera dettagliata. Pertanto i dati sui quali la Commissione ha basato il suo calcolo sono considerati molto più affidabili e precisi rispetto alla stima suggerita dall'associazione nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni.

(40)

Durante l'audizione con il consigliere-auditore, tre importatori hanno altresì sostenuto che non sussistevano pratiche di dumping. Tale affermazione si fondava sul fatto che la Commissione aveva constatato che i prezzi di vendita medi del produttore esportatore cinese che ha collaborato nei confronti di diversi mercati importanti di paesi terzi erano inferiori ai prezzi di vendita medi nei confronti del mercato dell'Unione. Tale argomentazione va respinta in quanto il dumping consiste nella vendita in un dato mercato a prezzi inferiori al valore normale, non a prezzi inferiori a quelli praticati in mercati di altri paesi terzi.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.3.1.   Osservazione preliminare

(41)

Oltre ad accertare l'esistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si è esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure tramite l'analisi dei seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, grado di attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni dalla Cina.

(42)

Durante gran parte del periodo dell'inchiesta di riesame non vi erano misure in vigore nell'UE, in quanto erano state annullate (cfr. il considerando 2). Nel corso di tale periodo senza misure vigenti, si è verificato un picco delle importazioni nel 2011/12, seguito da un calo durante il restante periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò rappresenta in realtà un effetto della costituzione di scorte piuttosto che un vero e proprio aumento/calo del consumo ed è attribuito all'elevato livello delle importazioni cinesi verificatosi tra marzo e luglio 2012, quando le misure non erano in vigore.

3.3.2.   Produzione, consumo interno e capacità di esportazione dei produttori cinesi

(43)

Per quanto riguarda il totale della capacità produttiva e della capacità inutilizzata della Cina, la Commissione non ha ottenuto informazioni da nessuno dei produttori o da altre parti interessate cinesi. A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha tratto le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(44)

Secondo la relazione pubblicata dal Foreign Agricultural Service del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (FSA/USDA), incluso nella domanda di riesame e accessibile anche al pubblico (7), il quantitativo di mandarini freschi destinati alla trasformazione, ossia alla produzione di conserve di mandarini, in Cina è aumentato del 27 % tra il 2009/2010 (520 000 tonnellate) e il periodo dell'inchiesta di riesame (660 000 tonnellate). La produzione di conserve di mandarini cinesi ha registrato un andamento simile. Secondo tale relazione, la Cina ha aumentato la produzione di conserve di mandarini, passando da 347 000 tonnellate nel 2009/2010 a 440 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. La relazione ha inoltre stimato che il consumo interno cinese di conserve di mandarini si è attestato a circa 100 000-150 000 tonnellate nel 2013/2014. Poiché un'altra fonte accessibile al pubblico ha stimato un consumo interno pari a 50 000-100 000 tonnellate (8), la stima di un consumo interno di 100 000 tonnellate sembra essere ragionevole. Tenuto conto delle informazioni di cui sopra, il quantitativo di conserve di mandarini cinesi disponibile per l'esportazione può essere stimato a circa 340 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(45)

Altre fonti disponibili forniscono stime leggermente diverse in riferimento al quantitativo di conserve di mandarini cinesi disponibile per l'esportazione tra il 2009 e il 2014 (9). Tuttavia, malgrado tali differenze, tutte indicano che il quantitativo di conserve di mandarini cinesi disponibile per l'esportazione è stato pari ad almeno 300 000 tonnellate per campagna annuale dichiarata tra il 2009 e il 2013. Nessuna delle fonti indica che il quantitativo di conserve di mandarini disponibili per l'esportazione potrebbe in futuro diminuire in modo significativo.

3.3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(46)

Anche se le importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame si sono attestate a 19 253 tonnellate, i dati sulle importazioni dell'inchiesta iniziale, relativi al periodo 2002–2007, dimostrano che i produttori cinesi possono destinare oltre 60 000 tonnellate per campagna al mercato dell'Unione, come confermato dai dati Eurostat relativi alle importazioni della campagna 2011/2012. Inoltre l'elevato livello di importazioni nel 2011/2012, periodo durante la maggior parte del quale le misure non erano applicabili (vale a dire a partire dal 22 marzo 2012), indica che l'Unione rappresenta un mercato attraente per i produttori cinesi in termini di prezzi e che se le misure antidumping vigenti dovessero essere abrogate volumi rilevanti di importazioni cinesi oggetto di dumping arriverebbero sul mercato dell'Unione.

(47)

Il fatto che nel periodo 2002–2007 (quando non vi erano misure antidumping vigenti) la Cina abbia esportato verso l'Unione un volume medio stagionale di conserve di mandarini nettamente superiore (del 36 %) rispetto al periodo 2009–2013 (quando i dazi erano vigenti, ad eccezione del periodo compreso tra il 22 marzo 2012 e il 23 febbraio 2013), sebbene i volumi totali disponibili per le esportazioni cinesi a livello mondiale fossero inferiori nel primo periodo rispetto al secondo, conferma ulteriormente il rischio che i produttori cinesi aumentino i loro volumi di esportazione verso l'Unione ai livelli raggiunti durante l'inchiesta iniziale se le misure saranno abrogate.

3.3.4.   Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

(48)

Per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi, dall'inchiesta è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi di vendita medi per le esportazioni della società che ha collaborato verso diversi mercati importanti (come Giappone, Malaysia, Filippine, Thailandia) erano inferiori ai prezzi di vendita medi verso l'Unione. Si può quindi prevedere che in assenza di misure il produttore esportatore che ha collaborato riorienti almeno una parte delle esportazioni verso l'Unione.

(49)

Anche le statistiche sulle esportazioni cinesi di agrumi preparati e/o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi, dimostrano che sussiste il rischio di un riorientamento delle esportazioni cinesi verso l'Unione. Tali statistiche stimano infatti che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame circa 20 000 tonnellate del prodotto in esame sono state esportate a prezzi medi inferiori a quelli ottenuti nell'UE, anche se non esistono dazi antidumping applicabili alle importazioni dalla Cina su tali mercati. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, tale volume corrisponderebbe alle vendite interne dell'industria dell'Unione e al 71 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. In altri termini, sulla base dell'attuale dimensione del mercato europeo delle conserve di mandarini (consumo totale dell'UE: 44 523 tonnellate) e delle informazioni ricavate dalle statistiche sulle esportazioni cinesi, il volume delle attuali esportazioni cinesi verso l'UE aggiunto al volume potenziale per il quale è economicamente sensato riorientarlo verso l'Unione arriverebbero a soddisfare quasi completamente la domanda dell'UE di conserve di mandarini.

3.3.5.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(50)

L'inchiesta ha confermato che le importazioni cinesi hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Considerando la persistenza del dumping, il fatto che il mercato dell'Unione è un mercato significativo che è stato interessante per gli esportatori cinesi in passato, il fatto che le capacità di produzione disponibili in Cina superano il consumo totale dell'Unione e la disponibilità e la capacità provate dei produttori cinesi di aumentare rapidamente le esportazioni verso l'Unione qualora sussista un incentivo, si conclude che esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazioni generali

(51)

La raccolta dei mandarini avviene in autunno e inverno: la campagna di raccolta e trasformazione è compresa all'incirca tra l'inizio di ottobre e la fine di gennaio (per alcune varietà, febbraio o marzo) dell'anno successivo. La maggior parte dei contratti di acquisto (per esempio dagli importatori indipendenti) e di vendita è negoziata nei primi mesi di ciascuna campagna. La prassi dell'industria conserviera dei mandarini prevede di utilizzare la campagna dal 1o ottobre di un dato anno al 30 settembre dell'anno successivo come base per i confronti. Come nell'inchiesta iniziale, tale prassi è stata adottata dalla Commissione ai fini della sua analisi.

4.2.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(52)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da cinque produttori dell'Unione. La produzione totale del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stabilita sulla base delle risposte al questionario fornite da quattro produttori individuali che sono stati oggetto di verifica nel corso di una visita in loco. La produzione dell'altro produttore, che non ha collaborato in modo adeguato e non è stato oggetto di una visita di verifica in loco, si è basata sulla risposta al questionario presentata da tale produttore sottoposta a un controllo incrociato con la denuncia. Su tale base la produzione totale dell'Unione è stata stimata in circa 28 500 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(53)

Si conclude che tali produttori dell'Unione, che rappresentano la produzione totale dell'industria dell'Unione, costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.3.   Consumo apparente nel mercato dell'Unione

(54)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat a livello TARIC (tariffa integrata comunitaria), quindi esattamente in linea con la definizione del prodotto in esame — e sulla base del volume delle vendite nell'UE dell'industria dell'Unione.

(55)

Va rilevato che, sebbene l'analisi si basi su campagne piuttosto che su anni civili, la metodologia di cui sopra non rispecchia necessariamente il consumo a livello degli utilizzatori/consumatori industriali. In effetti, dato il carattere stagionale della principale materia prima (frutta fresca), è prassi corrente nel settore sia per gli importatori che per i produttori dell'Unione accumulare scorte quando la frutta fresca è messa in conserva e vendere i prodotti trasformati ai distributori o agli utilizzatori industriali durante tutto l'anno. Il consumo potrebbe quindi talvolta essere influenzato dagli effetti dovuti alla costituzione di scorte.

(56)

Su tale base, nel periodo in esame il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

66 487

72 618

90 207

44 523

Indice (2009/2010 = 100)

100

109

136

67

(57)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione di agrumi è rimasto in media leggermente al di sotto delle 70 000 tonnellate. Vi è stato tuttavia un picco delle importazioni nel 2011/2012, seguito da un calo nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale andamento rappresenta in realtà un effetto della costituzione di scorte piuttosto che un vero e proprio aumento/calo del consumo ed è attribuito al livello elevato delle importazioni cinesi verificatesi tra marzo e luglio 2012, quando le misure non erano provvisoriamente in vigore (cfr. il considerando 2). Il picco di importazioni registrato nel 2011/2012 è stato compensato da un minor livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, quindi da una riduzione del consumo dell'Unione.

(58)

Alcuni importatori hanno sostenuto di non aver accumulato scorte. Essi hanno anche fatto osservare che dal 6 ottobre 2011, data in cui l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella causa C-338/10, essi erano già convinti che la Corte di giustizia avrebbe annullato le misure. Pertanto hanno rinviato lo sdoganamento del prodotto in esame fino alla pronuncia della sentenza definitiva della Corte di giustizia.

(59)

In tale contesto è opportuno ricordare che la costituzione di scorte può essere definita come l'accumulazione e l'immagazzinamento di riserva. I dati a disposizione della Commissione indicano che a partire dall'annullamento delle misure, il 22 marzo 2012, il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato massiccio fino a luglio 2012; in media si è attestato a 9 000 tonnellate al mese. Successivamente, e fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, il livello medio delle importazioni è sceso a solo circa 1 650 tonnellate al mese, vale a dire circa 2 000 tonnellate al mese in meno rispetto al livello medio delle importazioni effettuate nel periodo precedente l'annullamento delle misure. La Commissione ha concluso che, per pervenire ad un livello così significativo di importazioni mensili in un lasso di tempo relativamente breve, gli importatori avevano accumulato volumi elevati del prodotto in esame. Ciò è stato in effetti confermato anche da alcuni importatori, che hanno ammesso di aver ritardato lo sdoganamento nel momento in cui erano convinti che i dazi antidumping sarebbero stati annullati. Di conseguenza l'affermazione secondo cui gli importatori non stavano acculando scorte ha dovuto essere respinta.

4.4.   Importazioni nell'Unione dalla Cina

(60)

Tenendo conto del fatto che solo un gruppo di esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta e che tale gruppo rappresentava circa il 12-20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si è concluso che i dati di Eurostat (a livello di codice TARIC — tariffa integrata comunitaria — ove necessario) fossero i più precisi e la migliore fonte in merito ai volumi e ai prezzi delle importazioni. Ciononostante sono stati esaminati anche i prezzi individuali del produttore esportatore cinese che ha collaborato.

4.4.1.   Volume e quota di mercato

(61)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni cinesi nonché le corrispondenti quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Importazioni dalla Cina

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle importazioni (in tonnellate)

47 235

41 915

59 613

19 294

Indice (2009/2010 = 100)

100

89

126

41

Quota di mercato

71 %

57,7 %

66,1 %

43,3 %

(62)

Dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 2008, il volume delle importazioni dalla Cina ha registrato un andamento generale al ribasso. Si ricorda che le importazioni durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2006/2007) sono state pari a 56 108 tonnellate.

(63)

Come indicato sopra, nel 2011/2012 si è tuttavia registrato un picco delle importazioni. Tale picco è stato chiaramente dovuto all'annullamento delle misure antidumping nel marzo 2012. In effetti se si esamina l'evoluzione mensile delle importazioni cinesi, sulla base dei dati Eurostat, se le importazioni cinesi mensili erano generalmente comprese tra le 2 000 e le 6 000 tonnellate, esse hanno raggiunto livelli compresi tra le 6 000 e le 12 000 tonnellate nel periodo marzo-luglio 2012 (in media quasi 9 000 tonnellate al mese). A tale riguardo è opportuno osservare che le misure sono state annullate nel marzo 2012 e reintrodotte nel febbraio 2013, ma la registrazione è stata introdotta il 29 giugno 2012 (10), il che ha avuto un effetto dissuasivo sulle importazioni.

(64)

Analogamente al volume delle importazioni, la quota di mercato cinese ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, passando dal 71 % al 43 %. Anche considerando l'impatto del livello anomalo delle importazioni cinesi nel 2011/2012 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, la quota di mercato è diminuita, passando dal 70 % circa del 2009/2010 a una media del 55 % negli anni successivi.

4.4.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

Tabella 3

Importazioni dalla Cina

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzi medi all'importazione (EUR/tonnellata)

677

744

1 068

925

Indice (2009/2010 = 100)

100

110

158

137

(65)

Come illustrato nella tabella precedente, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 37 %. Tuttavia è opportuno osservare che i prezzi sono notevolmente aumentati fino al periodo 2011/2012, per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(66)

Poiché il volume delle importazioni dell'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha rappresentato soltanto il 12-20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi è stata esaminata anche per le esportazioni cinesi nel complesso, sulla base delle statistiche sulle importazioni.

(67)

A tal fine, la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) delle importazioni dalla Cina, in base ai dati Eurostat. Tali prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) sono stati adeguati per tener conto dei costi relativi allo sdoganamento, ossia della tariffa doganale e dei costi successivi all'importazione.

(68)

Su tale base, dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame erano inferiori del 4,8 % ai prezzi dell'industria dell'Unione, quando i calcoli tengono conto dell'impatto dei dazi antidumping in vigore. Il margine di sottoquotazione tuttavia raggiunge il 28 % quando i prezzi all'importazione sono presi in considerazione senza dazi antidumping.

(69)

Se si considerano i prezzi all'importazione indicati dall'esportatore cinese che ha collaborato, debitamente adeguati, potrebbe essere stabilito un margine di sottoquotazione del 14 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, tenendo conto dei dazi antidumping in vigore. Senza tener conto dell'effetto dei dazi antidumping, il margine di sottoquotazione ha raggiunto il 20 %. È opportuno osservare che la maggior parte di queste esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame è avvenuta quando le misure erano state annullate.

4.5.   Importazioni nell'Unione da altri paesi terzi

(70)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi non ha mai rappresentato una quota di mercato superiore all'11,2 %. La maggior parte di queste importazioni (almeno l'89 % nel periodo in esame) proveniva dalla Turchia.

Tabella 4

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)

4 033

8 078

10 090

4 717

Indice (2009/2010 = 100)

100

200

250

117

Quota di mercato

6,1 %

11,1 %

11,2 %

10,6 %

4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(71)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(72)

Anche se tutti e cinque i produttori dell'Unione hanno fornito una risposta al questionario, si è considerato che non fosse possibile utilizzare interamente la risposta al questionario inviata da uno dei produttori in quanto tale risposta non era stata oggetto di verifica nel corso di un'apposita visita in loco. L'analisi si basa pertanto sulla metodologia seguente.

(73)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni fornite dai quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato pienamente. Nel caso del produttore la cui risposta al questionario non è stata verificata, la valutazione si è basata sui dati forniti da tale produttore, nella misura del possibile, incrociati con i dati contenuti nella denuncia e con i suoi rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile.

(74)

L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e salari) è stata condotta a livello dei quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato pienamente. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita in loco.

4.6.1.   Indicatori macroeconomici

4.6.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Produzione (in tonnellate)

11 815

33 318

29 672

28 763

Indice (2009/2010 = 100)

100

282

251

243

Capacità di produzione (in tonnellate)

77 380

77 380

77 380

77 380

Indice (2009/2010 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

15 %

43 %

38 %

37 %

(75)

La produzione ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, passando da circa 12 000 tonnellate a quasi 29 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nella campagna 2009/2010 la produzione è stata limitata dal momento che l'industria dell'Unione risentiva ancora delle importazioni oggetto di dumping delle conserve di mandarini cinesi effettuate nel corso della campagna precedente, come pure della costituzione di una scorta risalente alla campagna precedente, quando le misure antidumping non erano in vigore. La produzione è aumentata nella campagna 2010/2011, quando le nuove importazioni cinesi sono state soggette alle misure antidumping in vigore.

(76)

Poiché la capacità di produzione dell'Unione non è variata durante il periodo, l'utilizzo degli impianti è aumentato di conseguenza. Esso si è tuttavia sistematicamente attestato al di sotto del 50 %.

(77)

Un'associazione europea di operatori commerciali ha sostenuto che un produttore dell'Unione ha cessato la produzione dal 2012/2013 e che tale produttore e altri due versavano in una situazione finanziaria difficile. Per questi motivi è stato affermato che i dati relativi alla produzione e alla capacità di produzione/all'utilizzo degli impianti sono stati artificialmente gonfiati.

(78)

A questo proposito è opportuno in primo luogo ricordare che le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta hanno indicato che tutti i produttori dell'Unione che fanno parte dell'industria dell'Unione hanno registrato una produzione in tutte le campagne durante il periodo in esame. La prima affermazione secondo cui un produttore ha cessato la produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame andrebbe pertanto respinta.

(79)

Per quanto riguarda la presunta difficile situazione finanziaria in cui versano i produttori dell'Unione, in effetti uno dei produttori dell'Unione è stato soggetto a una procedura di insolvenza nel periodo in esame. Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che il livello di produzione di tale produttore è aumentato in misura significativa per tutto il periodo in esame, mentre la capacità è rimasta invariata; pertanto si è concluso che la procedura di insolvenza non abbia influenzato negativamente la sua produzione. Per quanto riguarda gli altri due produttori dell'Unione, essi sono stati soggetti a una procedura di insolvenza, ma solo dopo il periodo in esame. Ciò di fatto corrobora la conclusione (cfr. i considerando da 96 a 98) che il pregiudizio si sia effettivamente ripresentato e che l'industria dell'Unione versi nuovamente in una precaria situazione finanziaria.

4.6.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

Tabella 6

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite (in tonnellate)

15 219

22 625

20 504

20 512

Indice (2009/2010 = 100)

100

149

135

135

Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)

22,9 %

31,2 %

22,7 %

46,1 %

(80)

Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentate del 35 % nel periodo in esame.

(81)

Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha registrato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame. Anche se si tiene conto dell'effetto della costituzione di scorte sul livello del consumo dell'Unione nel 2011/2012 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, la quota di mercato è aumentata, passando da circa 23 % all'inizio del periodo ad una media del 35 % negli ultimi due anni esaminati.

4.6.1.3.   Occupazione e produttività

Tabella 7

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Occupazione

350

481

484

428

Indice (2009/2010 = 100)

100

137

138

122

Produttività (tonnellate/dipendente)

34

69

61

67

Indice (2009/2010 = 100)

100

205

182

199

(82)

Sia l'occupazione che la produttività sono migliorate nel periodo in esame e riflettono l'aumento complessivo del volume della produzione e delle vendite. L'aumento della produttività nella campagna 2010/2011 era correlato all'aumento dei volumi di produzione, derivante dal fatto che le misure antidumping hanno avuto pieno effetto in tale periodo.

(83)

I precedenti dati sull'occupazione sono equivalenti a tempo pieno e pertanto non indicano il numero assoluto di posti di lavoro stagionali interessati. Al fine di avere un migliore quadro delle proporzioni di posti di lavoro interessati, è opportuno osservare che il dato relativo al periodo dell'inchiesta di riesame è un'espressione equivalente a tempo pieno di circa 2 400 posti di lavoro stagionali.

4.6.1.4.   Crescita

(84)

L'industria dell'Unione è riuscita a trarre vantaggio dalla crescita sul mercato dell'Unione fino al 2011. Tuttavia, non appena le misure nei confronti della Cina sono state revocate (cfr. il considerando 2) e le importazioni cinesi hanno invaso il mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione ha perso gran parte della sua quota di mercato. Dopo che i dazi sono stati ripristinati, l'industria dell'Unione è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta, anche se a costo di un deterioramento della situazione finanziaria.

4.6.1.5.   Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(85)

Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame a un livello significativo, come illustrato al punto 3.2.5 (cfr. i considerando 34 e 35).

(86)

Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione, essa non può considerarsi trascurabile dato il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Si noti che l'industria dell'Unione è ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, in particolare in termini di utilizzo degli impianti e redditività (rispetto all'inchiesta iniziale).

4.6.2.   Indicatori microeconomici

4.6.2.1.   Scorte

Tabella 8

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte (tonnellate)

2 020

2 942

7 257

9 729

Indice (2009/2010 = 100)

100

146

359

482

(87)

Nelle ultime due campagne i produttori dell'Unione hanno aumentato in misura significativa le loro scorte. Ciò rispecchia il fatto che la produzione è aumentata più delle vendite nel periodo in esame.

4.6.2.2.   Prezzi di vendita nell'Unione

Tabella 9

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata)

1 260

1 322

1 577

1 397

Indice (2009/2010 = 100)

100

105

125

111

(88)

Durante il periodo di riesame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il suo prezzo di vendita nell'UE dell'11 %. L'aumento è stato particolarmente marcato fino al 2011/2012, ma i prezzi sono poi diminuiti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è imputabile al livello elevato di importazioni cinesi che hanno avuto luogo tra marzo e luglio 2012, quando tali misure non erano in vigore, e alla sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione ad opera dei prezzi del prodotto in esame proveniente dalla Cina.

4.6.2.3.   Redditività e flusso di cassa

Tabella 10

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività

– 29,8 %

5,9 %

6,4 %

– 2,9 %

(89)

Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è notevolmente migliorata inizialmente, ossia nel periodo 2010/2011-2011/2012. Tuttavia, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha nuovamente iniziato ad essere in perdita.

(90)

Il miglioramento della redditività era chiaramente correlato al fatto che l'industria dell'Unione era riuscita ad aumentare le vendite e la produzione come pure il prezzo di vendita negli anni successivi all'istituzione delle misure antidumping. Il ritorno a una situazione di perdita nel periodo dell'inchiesta di riesame è la conseguenza del calo dei prezzi di vendita dovuto all'improvviso afflusso di importazioni cinesi dopo l'annullamento dei dazi ad opera della Corte di giustizia dell'UE.

(91)

In tale contesto è opportuno ricordare che nel periodo marzo-luglio 2012 è stato importato un volume significativo di prodotti cinesi non soggetti a dazi antidumping. Inoltre le importazioni cinesi sono risultate di prezzo significativamente inferiore a quelli dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare se non si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping. Ciò ha causato una diminuzione generale dei prezzi, che a sua volta ha determinato una situazione di perdita dell'industria dell'Unione.

Tabella 11

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Flusso di cassa (EUR)

1 211 342

3 078 496

– 1 402 390

– 2 023 691

Indice (2009/2010 = 100)

100

254

– 116

– 167

(92)

Durante il periodo in esame l'evoluzione del flusso di cassa ha corrisposto in larga misura all'andamento della redditività complessiva dell'industria dell'Unione, in combinazione con l'effetto dell'aumento delle scorte, in particolare negli ultimi due anni esaminati.

4.6.2.4.   Investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e crescita

Tabella 12

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Investimenti (EUR)

318 695

416 714

2 387 341

238 473

Indice (2009/2010 = 100)

100

131

749

75

Utile sul capitale investito (attivo netto)

– 60 %

29 %

19 %

– 1 %

(93)

Durante il periodo in esame una parte dell'industria dell'Unione ha effettuato investimenti a fini di manutenzione e ottimizzazione dei macchinari per la produzione esistenti. Il livello degli investimenti è aumentato soprattutto nel periodo 2011/2012, molto probabilmente favorito dal livello di profitto durante e immediatamente prima di tale anno. Tali investimenti sono stati principalmente effettuati da un produttore dell'Unione al fine di garantire una fonte di approvvigionamento sicura di materie prime, ad integrazione di quelle esistenti, e di migliorare la conformità alla normativa ambientale. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.

(94)

Una parte dell'industria dell'Unione ha avuto difficoltà a reperire capitali durante il periodo in esame, ma è stata in ultima analisi in grado di ristrutturare il proprio debito.

4.6.2.5.   Salari

Tabella 13

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo del lavoro per singolo addetto (EUR)

23 578

21 864

21 371

23 025

Indice (2009/2010 = 100)

100

93

91

98

(95)

Il livello medio dei salari è rimasto piuttosto stabile nel periodo in esame, mentre il costo di produzione unitario è diminuito.

4.7.   Conclusioni

(96)

L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata nel periodo in esame. L'istituzione delle misure antidumping alla fine del 2008 ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi, in maniera lenta ma continua, dagli effetti pregiudizievoli del dumping e di sfruttare in maggior misura il proprio potenziale sul mercato dell'Unione. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto beneficio dalle misure trova la migliore illustrazione nei maggiori livelli della produzione e delle vendite e in particolare dei profitti.

(97)

La situazione è tuttavia mutata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le misure sono state annullate nel marzo 2012 e le importazioni dalla Cina sono aumentate in misura massiccia fino al giugno 2012, quando le importazioni sono diventate soggette a registrazione. Gli importatori hanno utilizzato l'annullamento dei dazi antidumping per la costituzione di scorte nel 2011/2012 e per l'immissione di tali prodotti sul mercato dell'UE a prezzi bassi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò ha causato una notevole pressione globale sui prezzi del mercato dell'UE e, di conseguenza, la situazione finanziaria dell'industria si è nuovamente deteriorata. In effetti l'industria non ha avuto altra scelta che abbassare i propri prezzi al fine di mantenere il suo livello di vendite. Questo ha tuttavia avuto gravi conseguenze sulla sua situazione finanziaria.

(98)

La situazione tuttora pregiudizievole dell'industria dell'Unione trova la massima dimostrazione in una serie di indicatori finanziari negativi, in particolare la redditività e il flusso di cassa, associati a livelli elevati di scorte e allo scarso utilizzo degli impianti. Questo contesto costituisce un deterrente per nuovi investimenti e per la crescita.

(99)

Un'associazione europea di operatori commerciali ha contestato le conclusioni sul pregiudizio in ragione del fatto che i volumi delle vendite, l'occupazione e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, nonché il livello degli investimenti di un produttore dell'Unione, hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame.

(100)

Tuttavia è opportuno respingere tale asserzione: a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'elenco dei pertinenti indicatori economici che dovrebbero essere esaminati non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante per quanto riguarda l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione. Come spiegato al considerando 98, gli indicatori suggeriti dall'autore dell'asserzione non sono stati determinanti per la Commissione al fine di raggiungere le sue conclusioni sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. La conclusione sulla persistenza del pregiudizio si è invece basata sugli indicatori finanziari negativi relativi alla redditività e al flusso di cassa, unitamente al livello elevato delle scorte e allo scarso utilizzo degli impianti.

5.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

5.1.   Incidenza del volume delle importazioni e degli effetti sui prezzi previsti in caso di abrogazione delle misure

(101)

In caso di abrogazione delle misure, il volume delle importazioni è destinato ad aumentare e a causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale conclusione si basa sugli elementi indicati di seguito.

(102)

L'analisi di cui sopra (cfr. il considerando 44) dimostra che, sebbene il volume delle esportazioni cinesi verso l'Unione sia notevolmente diminuito dopo l'istituzione di misure alla fine del 2008, i produttori cinesi fabbricano ancora volumi significativi del prodotto in esame, la maggior parte dei quali è destinata all'esportazione.

(103)

In termini di volumi delle importazioni e prezzi previsti, è evidente che il mercato dell'Unione rimane molto attraente per i produttori esportatori cinesi. In primo luogo, in termini di volume, il mercato dell'Unione è il terzo maggiore mercato mondiale per le conserve di mandarini cinesi. Inoltre l'andamento registrato in seguito all'annullamento delle misure dimostra che gli esportatori cinesi sono in grado di esportare rapidamente grandi quantitativi del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione senza neppure la necessità di riorientare le vendite da altri mercati. Infine a questo proposito, sulla base dei dati dell'inchiesta iniziale relativi alle importazioni, la Cina è in grado di esportare facilmente più di 60 000 tonnellate per campagna verso il mercato dell'Unione, che corrisponde a quasi il 90 % del consumo medio dell'Unione nel periodo in esame.

(104)

Se la Cina aumentasse davvero le esportazioni verso l'UE a seguito dell'abrogazione delle misure, ne risulterebbe un serio rischio di una generale diminuzione dei prezzi sul mercato dell'UE nel medio termine. Ciò metterebbe i produttori UE in una posizione ancora più difficile, come spiegato di seguito.

(105)

In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi, la base dati cinese (11) dimostra che in passato la Cina ha esportato notevoli volumi verso paesi terzi a prezzi inferiori ai prezzi all'esportazione verso l'UE. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame i volumi esportati verso tali paesi terzi sono ammontati a circa 20 000 tonnellate, il 71 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. A causa dell'attrattiva del mercato dell'UE in termini di prezzi, si conclude che se le misure verranno abrogate vi è il rischio che gli esportatori cinesi riorientino tali volumi al più lucrativo mercato dell'Unione.

(106)

Inoltre l'analisi di cui sopra (cfr. i considerando 68 e 69) ha dimostrato che i prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione erano notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione durante il PIR, in particolare se non si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping. Anche se i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati nel 2011/2012, quando le misure non erano in vigore, il loro livello era ancora ben al di sotto del livello dei prezzi dell'UE, in base ai dati Eurostat. Su tale base, l'entità della differenza di prezzo nel 2011/2012 era in realtà comparabile a quella registrata durante il PIR.

(107)

Il mercato degli agrumi preparati o conservati è molto concorrenziale in termini di prezzo, poiché la concorrenza avviene principalmente sulla base dei prezzi. Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che le vendite si svolgono abitualmente per quantitativi relativamente grandi. Se le importazioni oggetto di dumping e a basso prezzo fossero rese disponibili in quantitativi significativi sul mercato dell'Unione, vi sarebbe un impatto diretto sul livello generale dei prezzi sul mercato dell'Unione, con conseguente depressione complessiva dei prezzi.

(108)

L'annullamento dei dazi antidumping alla fine del periodo in esame è un perfetto esempio di ciò che accadrebbe in caso di decadenza delle misure.

(109)

Non appena le misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'UE e fino a quando le importazioni sono diventate soggette a registrazione, il volume delle importazioni cinesi è aumentato in modo rapido e significativo. La presenza massiccia di queste importazioni a basso prezzo sul mercato dell'Unione ha costretto i produttori dell'Unione a diminuire i prezzi per mantenere la loro posizione in termini di volumi di vendite e di produzione, provocando la conseguente situazione di perdita.

(110)

Ciò è stato causato dalle importazioni non soggette a dazio antidumping nel corso di un periodo di soli cinque mesi. Le ripercussioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sarebbero chiaramente persino più gravi in caso di decadenza delle misure. In caso di ricomparsa di volumi elevati di importazioni a basso prezzo, il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rischierebbe con ogni probabilità di risultarne aggravato. I produttori dell'Unione risentirebbero di un calo della produzione come pure dei volumi e dei prezzi delle vendite, con un conseguente aumento delle perdite. Un calcolo della sottoquotazione basato sui dati presentati al punto 4.4.2 (cfr. i considerando 68 e 69), ma senza tener conto dei dazi antidumping, indica un livello di sottoquotazione superiore al 20 %.

(111)

Un'associazione europea di operatori commerciali ha sostenuto che l'industria dell'Unione non subirebbe un pregiudizio in caso di abrogazione delle misure, in quanto in futuro sarebbero previsti volumi inferiori di importazioni del prodotto in esame. Tale asserzione si basava sugli elementi indicati di seguito. In primo luogo, sul fatto che il consumo interno di frutta fresca in Cina aumenterebbe in futuro, come pure le esportazioni cinesi di frutta fresca verso la Russia. In secondo luogo, sul fatto che è previsto anche un aumento del consumo interno cinese di conserve di mandarini. In terzo luogo, sul fatto che le statistiche Eurostat dimostrano quanto sopra, poiché esse indicano un calo delle importazioni dei prodotti in esame a partire dalla campagna 2012/2013.

(112)

Tali asserzioni andrebbero tuttavia respinte per i motivi indicati di seguito.

a)

In primo luogo, anche se è previsto un aumento del consumo sul mercato interno cinese e delle esportazioni cinesi di frutta fresca, si stima che anche la produzione cinese crescerà in misura comparabile, in base ai dati disponibili (12). Si conclude pertanto che la disponibilità di frutta fresca per l'industria conserviera cinese nella campagna 2013/2014 non sarà compromessa in maniera significativa;

b)

in secondo luogo, al considerando 44 si è concluso che il consumo interno cinese di conserve di mandarini si attesterebbe a circa 100 000 tonnellate per campagna e nulla indica che questa cifra sia destinata ad aumentare in futuro. Gli autori delle asserzioni non hanno inoltre fornito alcun elemento di prova dell'eventuale aumento del consumo;

c)

con riferimento al terzo motivo, è opportuno ricordare che la riduzione delle importazioni del prodotto in esame nella campagna 2012/2013 (il PIR) potrebbe essere adeguatamente spiegata dall'effetto della costituzione di scorte derivante da un afflusso massiccio di importazioni nella campagna 2011/2012 durante i primi cinque mesi successivi all'annullamento delle misure (cfr. il considerando 59).

(113)

La stessa associazione europea di operatori commerciali ha inoltre affermato che la disponibilità di maggiori volumi di frutta fresca sul mercato dell'Unione, presumibilmente a causa dell'embargo russo, farebbe diminuire i prezzi di tali prodotti, in modo da consentire all'industria dell'Unione di migliorare ulteriormente la sua competitività.

(114)

Tale affermazione è tuttavia puramente speculativa e non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Anche se i prezzi delle materie prime potrebbero diminuire in futuro, ciò non è considerato un motivo sufficiente per non porre rimedio agli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione. Si ritiene in realtà che, senza il mantenimento delle misure, le importazioni oggetto di dumping riprenderebbero in volumi significativi e causerebbero ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. Ciò potrebbe impedire all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente dell'effetto positivo di un'eventuale futura diminuzione del prezzo delle loro materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.   Conclusioni

(115)

Per quanto precede, si conclude che in caso di abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni dalla Cina il rischio di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione sarebbe molto elevato.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Introduzione

(116)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se mantenere le misure antidumping attualmente in vigore non vada contro all'interesse generale dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, cioè quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e delle altre parti, dall'altro.

(117)

Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(118)

Nonostante le conclusioni in merito al rischio che il dumping pregiudizievole persista, si è esaminato se il mantenimento delle misure non sia contrario, nel caso specifico, all'interesse dell'Unione.

6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(119)

L'industria dell'Unione, composta da cinque produttori in aree rurali della Spagna, ha incrementato la propria quota di mercato e ha potuto aumentare il prezzo del prodotto in esame ad un livello che le ha consentito di riportare l'attività verso un pareggio o un profitto quando, durante il periodo in esame, erano in vigore le misure. I dati relativi al volume della produzione e all'occupazione hanno registrato un miglioramento analogo. In caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione si troverebbe in una situazione ben più grave, come descritto in precedenza (nel quadro del rischio di reiterazione del pregiudizio), in termini di riduzione dei prezzi di vendita e di ulteriore aumento delle perdite (cfr. il considerando 110). Anche i nuovi investimenti volti a consolidare le società e a migliorarne la competitività sul mercato del prodotto in esame sarebbero ostacolati. Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione e dovrebbe consentirle di sfruttare in maggior misura il proprio potenziale sul mercato dell'Unione grazie al ripristino della concorrenza.

6.3.   Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e dei dettaglianti

(120)

Come indicato al considerando 10, dato il numero manifestamente elevato di importatori indipendenti, si è fatto ricorso al campionamento. Gli importatori sono situati principalmente in Germania, ma anche in altri paesi, come ad esempio, ma non solo, Regno Unito, Paesi Bassi o Repubblica ceca.

(121)

Due società che hanno importato il prodotto in esame durante il periodo in esame hanno collaborato all'inchiesta. Il commercio aggregato di agrumi conservati di tali parti ha rappresentato il 3,8 % del loro fatturato complessivo. Anche se il commercio di agrumi conservati non è l'attività maggiormente redditizia per questi importatori, si tratta di un componente intrinseco alla loro opzione economica, che consiste nell'offrire una gamma molto ampia di prodotti a determinati clienti (ad esempio catene di supermercati), al fine di ottenere grandi contratti di fornitura in cui prodotti meno redditizi sono compensati dalle vendite di altri prodotti e da economie di scala.

(122)

Non sono emerse indicazioni che il mantenimento delle misure possa avere effetti negativi significativi sull'attività dei due importatori. Essi non sono dipendenti da questo prodotto, mentre la catena di approvvigionamento si è adeguata ai costi connessi al dazio antidumping. Inoltre, come risulta dall'inchiesta, le misure non hanno chiuso il mercato dell'Unione agli esportatori cinesi, poiché il prodotto in esame è stato importato in quantitativi significativi durante il periodo in esame nonostante l'esistenza delle misure.

(123)

Un altro importatore ha affermato che i dazi antidumping incidono negativamente sulla sua attività di commercio di agrumi conservati. In considerazione della mancanza di dati verificabili forniti dall'importatore in questione, si ritiene che l'effetto negativo che il mantenimento delle misure antidumping può determinare per queste parti non sorpasserebbe l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

(124)

Alcune parti hanno sottolineato la carenza di capacità di produzione dell'industria dell'Unione. Va osservato che l'abolizione dei dazi potrebbe determinare una situazione in cui la fonte di approvvigionamento alternativa sarebbe costretta a cessare la propria attività, lasciando agli importatori una sola fonte di approvvigionamento (le importazioni dalla Cina). Si ricorda però che le catene di supermercati e i dettaglianti attribuiscono valore al mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti per le loro attività. In effetti, uno di essi si è dichiarato a favore del mantenimento delle misure per garantire la concorrenza e almeno due fonti di approvvigionamento. Inoltre l'industria dell'Unione, che è ancora lungi dal raggiungere un soddisfacente livello di utilizzo degli impianti, è in grado di servire ulteriormente il mercato dell'Unione in condizioni di ripristino della concorrenza. Il fatto che l'industria dell'Unione attualmente non soddisfi il 100 % del fabbisogno dell'Unione non può giustificare pratiche commerciali sleali da parte degli esportatori cinesi né la soppressione delle misure nel caso di specie.

(125)

Un'associazione europea di operatori commerciali ha affermato che il mantenimento delle misure limiterebbe indebitamente il normale svolgimento delle attività dei suoi soci, dal momento che una parte significativa di queste è correlata al commercio del prodotto in esame. A tale riguardo è opportuno notare che lo scopo dei dazi antidumping è di porre rimedio a pratiche commerciali sleali, ossia a pratiche di dumping, e non di limitare le attività. Si ricorda che la Commissione è giunta alla conclusione che il mantenimento del rimedio era ancora necessario nel caso di specie.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(126)

Ai fini dell'analisi, gli utilizzatori sono stati divisi in due categorie: da un lato i nuclei familiari e, dall'altro lato, gli utilizzatori professionali/industriali attivi in settori come la produzione di bevande, confetture, iogurt, o prodotti da forno o la ristorazione.

(127)

Nessuna delle parti rientranti in una di queste categorie o che ne rappresenti gli interessi si è manifestata o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.

(128)

Un importatore ha sostenuto che i dazi antidumping istituiti sul prodotto in esame avrebbero effetti anticoncorrenziali e pertanto non sarebbero nell'interesse dei consumatori dell'Unione. Non sono state presentate prove a sostegno di tale affermazione.

(129)

Dato lo scarso peso che il prodotto in esame potrebbe avere sul bilancio di una famiglia media nell'Unione, non vi è alcuna prova che un eventuale aumento dei prezzi al consumo, derivante dal mantenimento delle misure, possa prevalere sull'effetto positivo per l'industria dell'Unione.

(130)

Anche se è innegabile che il mantenimento dei dazi può in astratto incidere negativamente su alcuni utilizzatori professionali/industriali in termini di margini ridotti, non vi è alcuna prova che i costi derivanti dal prodotto in esame (rispetto al totale delle loro spese) siano significativi. L'eventuale impatto negativo su questa categoria di utilizzatori derivante dal mantenimento delle misure non sarebbe quindi sproporzionato.

6.5.   Interesse dei fornitori

(131)

Sia i singoli fornitori di frutta fresca dell'industria dell'Unione che una loro associazione hanno dichiarato che le misure sono nel loro interesse e avrebbero effetti positivi anche in termini di nuovi investimenti e posti di lavoro. La frutta venduta ai produttori dell'Unione è un'importante fonte complementare di reddito per i fornitori in assenza di cui possono verificarsi gravi perturbazioni nel settore dell'agricoltura nelle regioni spagnole interessate. Si stima che il numero dei soci delle cooperative interessate sarebbe superiore a 2 000 nella sola regione di Valencia. In relazione ai posti di lavoro stagionali coinvolti, legati tra l'altro alla raccolta, al trasporto e al magazzinaggio della frutta, si stima che almeno 2 500 sarebbero interessati nella regione di Valencia e Murcia insieme.

(132)

Dai dati forniti dall'associazione dei fornitori spagnoli emerge che se le importazioni cinesi supereranno le 60 000 tonnellate, evento già verificatosi due volte durante l'inchiesta iniziale, i fornitori dovranno probabilmente far fronte ad una situazione in cui non saranno più in grado di vendere l'intero volume di satsuma destinati all'industria conserviera dell'Unione.

(133)

Un'associazione europea di operatori commerciali ha sostenuto che i fornitori potrebbero attendersi sovvenzioni per smaltire i quantitativi di frutta che non hanno potuto essere esportati verso la Russia a causa dell'embargo. Tuttavia l'associazione non ha presentato elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre le sovvenzioni, se presenti, sarebbero state disponibili solo per la frutta invenduta destinata all'esportazione verso la Russia, ma non per quella che non era stata venduta all'industria dell'Unione a causa del pregiudizio causato dal prodotto in esame dopo la scadenza delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

6.6.   Conclusioni

(134)

L'inchiesta ha dimostrato che le misure antidumping vigenti non hanno chiuso il mercato dell'Unione alle importazioni cinesi e hanno contribuito alla ripresa dell'industria dell'Unione. Poiché tale processo di ripresa è ancora in corso, il mantenimento delle misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione. In caso di decadenza delle misure, tale processo di ripresa si arresterebbe, livelli redditizi dei prezzi sarebbero fuori portata e l'industria dell'Unione continuerebbe a subire perdite elevate. Inoltre sarebbe messa in pericolo una fonte complementare di entrate per i soci di numerose cooperative e i lavoratori stagionali in varie zone rurali in cui esistono poche alternative occupazionali.

(135)

Dai dati disponibili, le misure esistenti non sembrano avere avuto alcun effetto negativo di rilievo sulla situazione economica degli importatori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta. Alla luce dei dati disponibili, nemmeno l'impatto delle misure su altre parti che si sono manifestate o su importatori, operatori commerciali, utilizzatori e dettaglianti può essere considerato sostanziale. Gli eventuali aumenti dei prezzi derivanti dal mantenimento delle misure antidumping non sembrano sproporzionati rispetto al beneficio arrecato all'industria dell'Unione dall'eliminazione della distorsione del commercio causata dalle importazioni oggetto di dumping.

(136)

Tenuto conto di tutti i fattori illustrati ai precedenti considerando, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(137)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si ritiene opportuno mantenere le misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo successivamente a tale comunicazione entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(138)

Ne consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi originari della Cina dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni.

(139)

Alcune parti hanno sostenuto che le misure che prevedono un elemento quantitativo (un sistema di quote) sono preferibili alle misure antidumping. Questa argomentazione non può essere accolta poiché secondo il regolamento di base una forma di misure non può essere modificata nel corso di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tale argomentazione non può nemmeno pregiudicare le conclusioni nel quadro della presente inchiesta, in base alle quali i requisiti per il mantenimento delle misure antidumping sono soddisfatti.

(140)

Una società può chiedere l'applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping se essa dovesse modificare in seguito la propria ragione sociale. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (13) e contenere tutte le informazioni utili al fine di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(141)

Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società

EUR/tonnellata di peso netto del prodotto

Codice addizionale TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd  (14), Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell'allegato

499,6

A889

Tutte le altre società

531,2

A999

Articolo 2

1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette ad un'aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013) e durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007);

b)

non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e

c)

successivamente al termine del periodo dell'inchiesta di riesame, ha effettivamente esportato il prodotto in esame verso l'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29).

(5)  GU C 94 del 3.4.2013, pag. 9.

(6)  GU C 310 del 25.10.2013, pag. 9.

(7)  United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service Citrus: World Markets and Trade, gennaio 2013. Consultabile al seguente indirizzo: http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/fas/citruswm//2010s/2013/citruswm-01-24-2013.pdf

(8)  «Will plastic cups boost Chinese mandarin consumption», Foodnews, 26 luglio 2013: https://www.agra-net.net/agra/foodnews/canned/canned-fruit/mandarins/will-plastic-cups-boost-chinese-mandarin-consumption--1.htm

(9)  Come sopra; FSA/USDA Gain Reports on citrus for 2008-2013 (consultabile al seguente indirizzo: http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx); Banca dati delle statistiche doganali cinesi fornita da Goodwill China Business Information Limited.

(10)  GU L 169 del 29.6.2012, pag. 50.

(11)  Cfr. la nota a piè di pagina 9.

(12)  FSA/USDA Gain Reports on citrus del 13.12.2013 (consultabile al seguente indirizzo: http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx

(13)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(14)  GU C 264 del 13.9.2013, pag. 20 (modifica della ragione sociale).

(15)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1314/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

72,7

IL

107,2

MA

82,2

TN

139,2

TR

112,1

ZZ

102,7

0707 00 05

AL

63,5

EG

191,6

JO

258,6

MA

164,1

TR

133,8

ZZ

162,3

0709 93 10

MA

63,5

TR

121,1

ZZ

92,3

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

SZ

37,7

TR

61,9

UY

32,9

ZA

46,2

ZW

33,9

ZZ

45,2

0805 20 10

MA

57,1

ZZ

57,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

106,3

TR

79,3

ZZ

92,8

0805 50 10

TR

72,0

ZZ

72,0

0808 10 80

BA

32,4

BR

54,7

CA

135,6

CL

79,6

NZ

156,7

US

124,5

ZA

144,5

ZZ

104,0

0808 30 90

CN

82,9

TR

174,9

US

173,2

ZZ

143,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1315/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2014

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2014 al 30 novembre 2014 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2014 al 30 novembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2014 al 30 novembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

09.4596

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4155

8,841342

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4179

2 642 100

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4205

09.4206

100,000000

I. J

Prodotti originari della Repubblica di Moldova

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4210

750 000

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

16 806 000

09.4195

20 540 500

I.L

Prodotti originari dell'Ucraina

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015

(in kg)

09.4600

4 000 000

09.4601

750 000

09.4602

750 000


DECISIONI

11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2014

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune regioni della Francia come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)

[notificata con il numero C(2014) 9218]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/892/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione (2) elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

La Francia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per 31 nuove regioni amministrative (dipartimenti) che si aggiungono alle 64 regioni amministrative (dipartimenti) già riconosciute come ufficialmente indenni dalla malattia ed attualmente elencate nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(4)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Francia è opportuno riconoscere le suddette 31 regioni amministrative (dipartimenti) come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Francia dell'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(2)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).


ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«In Francia:

“dipartimenti”:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.»


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2014

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare

[notificata con il numero C(2014) 9302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/893/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Poiché in termini di ecotossicità e di consumo delle risorse gli impatti ambientali sono associati alle sostanze chimiche usate nei prodotti cosmetici da sciacquare e al loro imballaggio, è opportuno stabilire criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per questo gruppo di prodotti. Nella fattispecie è opportuno che i criteri promuovano i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, che contengono un quantitativo limitato di sostanze pericolose e che riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.

(4)

La decisione 2007/506/CE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i relativi criteri di valutazione e di verifica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli. Tali criteri sono stati rivisti alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal riesame risulta necessario modificare la denominazione e definizione del gruppo di prodotti al fine di includervi un nuovo sottogruppo e stabilire nuovi criteri.

(5)

Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la decisione 2007/506/CE.

(6)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli sulla base dei criteri fissati nella decisione 2007/506/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2007/506/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici da sciacquare» comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).

Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.

Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico. Sono ammessi gli shampoo antiforfora.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«sostanze usate», conservanti, fragranze e coloranti, indipendentemente dalla concentrazione, e altre sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti in concentrazione pari o superiore a 0,010 % in peso della formulazione finale;

(2)

«contenuto attivo», la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti nei prodotti ad aerosol. Gli agenti abrasivi non sono compresi nel calcolo del contenuto attivo;

(3)

«imballaggio primario», l'imballaggio a contatto diretto con il contenuto progettato per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita;

(4)

«imballaggio secondario», l'imballaggio che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche e progettato in modo da costituire, nel punto di vendita, un gruppo di un certo numero di unità di vendita, vendute in lotto all'utilizzatore finale o al consumatore oppure un semplice mezzo di presentazione nel punto di vendita.

Articolo 3

I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto che rientra nel gruppo di prodotti «prodotti cosmetici da sciacquare», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti cosmetici da sciacquare» è «30».

Articolo 6

La decisione 2007/506/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2007/506/CE.

2.   Le domande per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «saponi, shampoo e balsami per capelli» presentate entro due mesi dall'adozione della presente decisione, possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2007/506/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   I marchi di qualità ecologica dell'Unione europea attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2007/506/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36).

(3)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).


ALLEGATO

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELL'ECOLABEL UE

QUADRO GENERALE

CRITERI

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai «prodotti cosmetici da sciacquare»:

1.

tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD);

2.

biodegradabilità;

3.

sostanze e miscele escluse o soggette a limitazione;

4.

imballaggio;

5.

provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati;

6.

idoneità all'uso;

7.

informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE.

VALUTAZIONE E VERIFICA:

a)   Requisiti

I requisiti specifici in materia di valutazione e di verifica sono indicati per ciascun criterio.

Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dal suo fornitore.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità è effettuata da laboratori che rispettano i requisiti generali della norma europea EN ISO 17025 o equivalente.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

L'appendice I fa riferimento al «Database sugli ingredienti dei detersivi» (elenco DID), nel quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità delle sostanze impiegate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell'elenco DID è disponibile sul sito Internet (1) dedicato al marchio Ecolabel UE o tramite i siti dei singoli organismi competenti.

Si comunicano all'organismo competente le seguenti informazioni:

i)

l'intera formulazione del prodotto, recante la denominazione commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS e le denominazioni INCI, il numero DID (2), compreso il quantitativo usato ed esclusa l'acqua, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti, indipendentemente dalla loro concentrazione;

ii)

le schede di dati di sicurezza per ciascuna sostanza miscela o usata, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

b)   Soglie di misurazione

Si esige la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate definite in precedenza, fatta eccezione per i criteri 3 b) e 3 c), che i conservanti, i coloranti e le fragranze devono soddisfare qualora la loro concentrazione sia pari o superiore allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

La tossicità CDV totale del prodotto non può superare le soglie di cui alla tabella 1:

Tabella 1

Soglie VCD

Prodotto

VCD (l/g AC)

Shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi

18 000

Saponi solidi

3 300

Condizionanti per capelli

25 000

Schiume, gel, creme da barba

20 000

Saponi solidi da barba

3 300

Il valore VCD è calcolato mediante la seguente equazione:

Formula

ove:

peso i)

=

è il peso della sostanza usata (in grammi) per 1 grammo di AC (ossia il contributo normalizzato in peso della sostanza usata al contenuto attivo, AC)

DF i)

=

è il fattore di degradazione della sostanza usata

TF cronica i)

=

è il fattore di tossicità della sostanza usata (in milligrammi/litro)

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del VCD del prodotto. Sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV. I valori di DF e TF cronica sono dati conformemente all'elenco DID- parte A. Se la sostanza usata non è iscritta nell'elenco DID — parte A, il richiedente calcola i valori secondo la procedura indicata nell'elenco DID-parte B, allegando la relativa documentazione (per ulteriori informazioni, cfr. appendice).

Criterio 2 — Biodegradabilità

a)   Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono facilmente biodegradabili in condizioni aerobiche e biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b)   Biodegradabilità delle sostanze organiche usate

Tutte le sostanze organiche usate nel prodotto aerobicamente non biodegradabili (non biodegradabili facilmente) (aNBO) e anaerobicamente non biodegradabili (anNBO) non possono superare le seguenti soglie:

Tabella 2

Soglie aNBO e anNBO

Prodotto

aNBO

(mg/g AC)

anNBO

(mg/g AC)

Shampoo, prodotti per la doccia e saponi liquidi

25

25

Saponi solidi

10

10

Condizionanti per capelli

45

45

Schiume, gel, creme da barba

70

40

Saponi solidi da barba

10

10

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione per la degradabilità dei tensioattivi e il calcolo dei valori aNBO e anNBO del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare i valori aNBO e anNBO.

Per i tensioattivi e i valori aNBO e anNBO occorre fare riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne le sostanze usate non iscritte nell'elenco DID, occorre fornire dati pertinenti tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di prove significative che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti, secondo quanto indicato nell'appendice I.

In assenza di documentazione conforme ai requisiti sopra esposti, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se uno dei seguenti tre criteri alternativi è soddisfatto:

1.

facilmente degradabile e con un basso adsorbimento (A < 25 %);

2.

facilmente degradabile e con un elevato desorbimento (D > 75 %);

3.

facilmente degradabile e non bioaccumulante.

Le prove di adsorbimento/desorbimento possono essere effettuate in conformità degli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 — Sostanze e miscele escluse o soggette a limitazione

a)   Specifiche sostanze e miscele usate escluse

Il prodotto non può contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, le seguenti sostanze e miscele:

i)

alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,

ii)

nitrilo-tri-acetato (NTA);

iii)

acido borico, borati e perborati;

iv)

muschi azotati e muschi policiclici;

v)

ottametilciclotetrasilossano (D4);

vi)

butilato idrossi toluene (BHT);

vii)

etilenediamminotetraacetato (EDTA) e suoi sali nonché fosfonati non facilmente biodegradabili;

viii)

i seguenti conservanti: triclosan, parabeni, formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide.

ix)

I seguenti ingredienti e sostanze delle miscele di fragranze: idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC), atranol e cloroatranol;

x)

microplastiche;

xi)

nanoargento.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno di dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestante che il prodotto non contiene le sostanze e/o le miscele sopra elencate.

b)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti che contengono le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione con le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio specificate alla tabella 3 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5), o le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Nel caso in cui la soglia per la classificazione di una sostanza o miscela in un'indicazione di pericolo differisca da quella per l'assegnazione di una frase di rischio, prevale la prima. Le frasi di rischio riportate nella tabella 3 di norma si riferiscono alle sostanze. Tuttavia, qualora non sia possibile reperire informazioni sulle sostanze, si applicano le regole di classificazione relative alle miscele.

Le sostanze o miscele che durante la lavorazione cambiano proprietà, diventando così non biodisponibili, oppure subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo identificato in precedenza, sono esentate dal criterio 3 b).

Tabella 3

Indicazioni di pericolo e frasi di rischio

Indicazione di pericolo

Frase di rischio

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41


Sostanze sensibilizzanti

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare, le sostanze di cui alla tabella 4 sono esentate dall'obbligo stabilito nell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in seguito all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

Tabella 4

Sostanze esentate

Sostanze

Indicazioni di pericolo

frasi di rischio

Tensioattivi (in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale)

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

R53

Fragranze (6)

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

R53

Conservanti (7)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

R52-53

R53

Zinco piritione (ZPT) usato negli shampoo antiforfora

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a dimostrare la conformità al criterio 3 b) per quanto attiene alle sostanze o miscele usate presenti nel prodotto in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni di produttori di materie prime, attestanti che nessuna delle sostanze e/o miscele risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo o frasi di rischio di cui alla tabella 3 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

A sostegno della dichiarazione di non classificazione si allegano le seguenti informazioni tecniche relative alla forma e allo stato fisico delle sostanze e/o miscele usate come presenti nel prodotto:

i)

per le sostanze non registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e/o senza classificazione armonizzata CLP: informazioni conformi ai requisiti elencati all'allegato VII di detto regolamento;

ii)

per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non conformi alla classificazione armonizzata CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH che conferma lo stato non classificato della sostanza;

iii)

per le sostanze che dispongono di una classificazione armonizzata o autoclassificate: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iv)

per le miscele: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 congiuntamente alle informazioni pertinenti alla classificazione di pericolo delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per soddisfare il criterio 3 b).

Il richiedente allega una dichiarazione relativa alla presenza di sostanze usate che soddisfi le condizioni di deroga, corredata ove opportuno da dichiarazioni del produttori di materie prime. Se richiesto ai fini della deroga, il richiedente conferma le concentrazioni di tali sostanze usate nel prodotto finale.

c)   Sostanze usate elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze usate identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (8) presenti nel prodotto in concentrazione superiore allo 0,010 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: alla data della domanda si effettua il riferimento all'elenco di sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Il richiedente comunica all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione di conformità al criterio 3 c), insieme alla relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze o miscele interessate.

d)   Fragranze

i)

I prodotti commercializzati e destinati ai bambini non possono contenere fragranze.

ii)

Le sostanze o le miscele usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e manipolate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web dell'IFRA: http://www.ifraorg.org. Il fabbricante è tenuto a seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per i materiali.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata di una dichiarazione del produttore di fragranze, come opportuno.

e)   Conservanti

i)

I conservanti contenuti nel prodotto non possono né rilasciare, né degradare in sostanze classificate a norma dei requisiti del criterio 3 b).

ii)

Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante se i valori BCF < 100 o logKow < 3,0. Se questi sono entrambi disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità congiuntamente alle copie delle schede di dati di sicurezza relative agli eventuali conservanti aggiunti nonché informazioni sui valori BCF e/o logKow.

f)   Coloranti

I coloranti nel prodotto non devono essere bioaccumulanti. Un colorante non è considerato bioaccumulante se i valori BCF < 100 o logKow < 3,0. Se questi sono entrambi disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso nei prodotti alimentari, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta copie delle schede di dati di sicurezza degli eventuali coloranti aggiunti nonché informazioni sui valori BCF e/o logKow, oppure documentazione intesa a garantire che l'agente colorante sia approvato per l'uso alimentare.

Criterio 4 — Imballaggio

a)   Imballaggio primario

L'imballaggio primario è a contatto diretto con il contenuto.

Non è consentito l'uso di un imballaggio supplementare per il prodotto confezionato per la vendita, per esempio scatola di cartone per coprire un flacone, fatta eccezione per l'imballaggio secondario che raggruppa due o più prodotti (per esempio il prodotto e la ricarica).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata.

b)   Rapporto di incidenza dell'imballaggio (Packaging Impact Ratio, PIR)

Il valore PIR non può superare 0,28 g di imballaggio per grammo di prodotto per ciascun imballaggio nel quale è venduto il prodotto. I prodotti prebarba condizionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito.

Il valore PIR è calcolato come segue, distintamente per ogni componente dell'imballaggio:

PIR= [W + (Wrefill × F) + N + (Nrefill × F)]/[D + (Drefill × F)]

ove:

W

=

peso dell'imballaggio (primario + proporzione dell'imballaggio secondario (9), etichette comprese) (g)

Wrefill

=

peso dell'imballaggio della ricarica (primario + proporzione dell'imballaggio secondario (9), etichette comprese) (g)

N

=

peso dell'imballaggio non rinnovabile e non riciclabile (primario + proporzione dell'imballaggio secondario (9), etichette comprese) (g)

Nrefill

=

peso dell'imballaggio non rinnovabile e non riciclabile della ricarica (primario + proporzione dell'imballaggio secondario (9), etichette comprese) (g)

D

=

peso del prodotto contenuto nell'imballaggio iniziale (g)

Drefill

=

peso del prodotto contenuto nella ricarica (g)

F

=

numero di ricariche necessarie per ottenere la quantità ricaricabile totale, calcolata come segue:

F = V × R/Vrefill

ove:

V

=

capacità volumetrica dell'imballaggio iniziale (ml)

Vrefill

=

capacità volumetrica dell'imballaggio della ricarica (ml)

R

=

quantità ricaricabile. Si tratta del numero di volte che l'imballaggio iniziale può essere ricaricato. Se F non è un numero intero, va arrotondato per eccesso alla prima cifra intera.

Se non è disponibile la ricarica, il valore PIR è calcolato come segue:

PIR= (W + N)/D

Il produttore comunica il numero previsto di ricariche o si avvale dei valori standard, ossia R = 5 per la plastica e R = 2 per il cartone.

Valutazione e verifica: il richiedente comunica il calcolo del valore PIR del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE. Il richiedente presenta una dichiarazione firmata relativa al contenuto di materiale riciclato post-consumo o di materiale di origine rinnovabile dell'imballaggio nonché una descrizione del sistema di ricarica proposto, se del caso (tipi di ricariche, volume). Per l'approvazione dell'imballaggio della ricarica, il richiedente o il dettagliante documentano la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

c)   Configurazione dell'imballaggio primario

L'imballaggio primario è concepito per agevolare il dosaggio corretto (per esempio garantendo che l'apertura in alto non sia troppo larga) e far sì che almeno il 90 % del prodotto sia facilmente estraibile dal contenitore. Il quantitativo residuo di prodotto nel contenitore (R), che non può superare il 10 %, è calcolato come segue:

R = [(m2 – m3)/(m1– m3)] × 100 ( %)

ove:

m1

Imballaggio primario e prodotto g)

m2

Imballaggio primario e prodotto residuo in condizioni d'uso normali g)

m3

Imballaggio primario vuoto e pulito g)

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del dispositivo di dosaggio e una relazione di prova con i risultati della misurazione del quantitativo residuo nell'imballaggio di un cosmetico da sciacquare. La procedura di prova per misurare il quantitativo residuo è descritta nel manuale d'istruzioni disponibile sul sito web dell'Ecolabel UE.

d)   Configurazione in vista del riciclaggio dell'imballaggio di plastica

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 5.

Tabella 5

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio

Materiali e componenti esclusi (10)

Etichetta, anche termoretraibile

Etichetta, anche termoretraibile, in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

Etichetta, anche termoretraibile, in PVC abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

Etichetta, anche termoretraibile, in PETG abbinata a una bottiglia in PET

Etichette termoretraibili in polimeri diversi da quelli della bottiglia

Etichette, anche termoretraibili, metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in-mould labelling»)

Chiusura

Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

Chiusura in PVC abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE

Chiusura in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore a 1 g/cm3 abbinata a una bottiglia in PET

Chiusura in metallo, vetro, EVA

Chiusura in silicone. Sono esonerate le chiusure in silicone con densità < 1 g/cm3 abbinata a una bottiglia in PP o HDPE

Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto

Rivestimenti di barriera

Poliammide, EVOH, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

Le pompe e i contenitori aerosol sono esonerati da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, congiuntamente a un campione dell'imballaggio primario.

Criterio 5 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

L'olio di palma, l'olio di palmisti e i relativi derivati usati nel prodotto provengono da colture che rispettano i criteri di gestione sostenibile sviluppati da organizzazioni di diverse parti interessate aventi un'ampia base, tra cui ONG, l'industria e le amministrazioni nazionali.

Valutazione e verifica: il richiedente allega certificati di organismi indipendenti attestanti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile. Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente basato su criteri di gestione sostenibile convenuti da diverse parti interessate. Per i derivati chimici di tali oli (11) è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante il sistema «book and claim» come GreenPalm o equivalente.

Criterio 6 — Idoneità all'uso

La capacità del prodotto di soddisfare le funzioni primarie (per esempio pulizia, condizionamento) e le eventuali funzioni dichiarate (per esempio antiforfora, protezione del colore) sono dimostrate con prove di laboratorio o prove presso i consumatori. Le prove sono effettuate nel rispetto delle linee guida «Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products» (12) e delle istruzioni del manuale disponibile sul sito dell'Ecolabel UE.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra che il protocollo di prova è stato applicato al fine di sottoporre a prova l'efficacia del prodotto. I richiedenti presentano i risultati di tale protocollo al fine di dimostrare che il prodotto soddisfa le funzioni primarie e secondarie dichiarate sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto.

Criterio 7 — Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo contiene le seguenti informazioni:

impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici;

conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità;

limita i rifiuti di imballaggio.

Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con campo di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.


(1)  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf,

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

(2)  Il numero DID è il numero attribuito alla sostanza usata nell'elenco DID.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(6)  * La deroga riguarda unicamente il criterio 3b). Le fragranze devono essere conformi al criterio 3d).

(7)  ** La deroga riguarda unicamente il criterio 3b). I conservanti devono essere conformi al criterio 3d).

(8)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(9)  Il peso proporzionale dell'imballaggio collettivo (per esempio 50 % del peso totale dell'imballaggio collettivo se due prodotti sono venduti in abbinamento).

(10)  EVA — etilene vinilacetato, EVOH — etilene vinilalcool, HDPE — polietilene ad alta densità, PET — polietilene tereftalato, PETG — polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — polipropilene, PS — polistirene, PVC — polivinilcloruro.

(11)  Quale definito dall'RSPO nel documento «RSPO Rules for Home and Personal Care Derivatives», disponibile all'indirizzo: http://www.greenpalm.org/upload/files/45/RSPO_Guiding_Rules_for_HPC_derivativesV9.pdf

(12)  Disponibile all'indirizzo https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 e sul sito web dell'Ecolabel UE.

Appendice

Database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L'elenco DID-parte A è un elenco contenente informazioni sulla tossicità acquatica e sulla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L'elenco comprende informazioni sulla tossicità e sulla biodegradabilità di un insieme di sostanze utilizzate nei prodotti per il bucato e per la pulizia. L'elenco non è esaustivo, ma nella parte B sono fornite indicazioni riguardanti la determinazione dei parametri di calcolo per le sostanze che non figurano nell'elenco DID (per esempio il fattore di tossicità TF e il fattore di degradazione DF, utilizzati per il calcolo del volume critico di diluizione). L'elenco DID costituisce una fonte generica di informazioni e l'impiego delle sostanze elencate non è automaticamente approvato per i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE.

L'elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica:

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

Per le sostanze prive di dati relativi alla tossicità acquatica e alla degradabilità, si può fare ricorso alle analogie strutturali con sostanze simili per valutare i valori TF e DF. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall'organismo competente che assegna la licenza per il marchio Ecolabel UE. In alternativa, si applica il metodo del caso peggiore (worst case approach), utilizzando i parametri riportati qui di seguito:

Metodo del caso peggiore:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Sostanza impiegata

LC50/EC50

SF(acute)

TF(acute)

NOEC (1)

SF(chronic)  (1)

TF(chronic)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazion»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione della pronta biodegradabilità

Per la pronta biodegradabilità si usano i seguenti metodi di prova:

1)

Fino al 1o dicembre 2015:

i metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nella parte C.4 dell'allegato V di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti;

per i tensioattivi non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per le prove di cui all'allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, C, D e F e per gli equivalenti ISO) è del 60 %.

oppure

i metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

2)

A partire dal 1o dicembre 2015:

i metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche è almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Estrapolazione per le sostanze che non figurano nell'elenco DID

Qualora le sostanze impiegate non figurino nell'elenco DID, si può utilizzare il metodo seguente per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica:

(1)

Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell'elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch'esso anaerobicamente biodegradabile (ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato [n. 8 elenco DID] è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato). Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un metodo di prova adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch'esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell'analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

(2)

Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti.

(3)

Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove, e se emergono problemi di sperimentazione nelle prove di accertamento (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere la prova utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivi e controllando la degradazione mediante misure di C14 o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le rispettive colonne rimangono vuote. In tal caso, il valore TF(chronic) è definito pari a TF(acute).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/62


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 117/14/COL

del 12 marzo 2014

che modifica per la novantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e prorogando la validità degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24 dell'accordo e l'articolo 1 della parte I del protocollo 3,

considerando quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 15 gennaio 2014 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (1), la cui entrata in vigore è prevista il 1o luglio 2014. Le nuove norme stabiliscono le condizioni in base alle quali gli Stati membri dell'UE possono concedere aiuti per agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese e per le imprese a media capitalizzazione. I nuovi orientamenti sostituiscono gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2) a partire dal 1o luglio 2014.

Gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio prevedono inoltre la proroga della validità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese fino al 30 giugno 2014.

Tali orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, adotta nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, corrispondenti a quelli della Commissione europea.

I nuovi orientamenti sostituiscono gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (3) attualmente in vigore. Fino all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti la validità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese è prorogata fino al 30 giugno 2014,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 12 gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La prima frase del punto 80 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese è modificata come segue:

«(80)

I presenti orientamenti scadranno il 30 giugno 2014.»

Articolo 2

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Frank BÜCHEL

Membro del Collegio


(1)  GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.

(2)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(3)  GU C 126 del 7.6.2007, pag. 19. Supplemento SEE n. 27 del 7.6.2007, pag. 1; modificati il 15.12.2010 dalla decisione n. 484/10/COL.


ALLEGATO

PARTE III: NORME ORIZZONTALI

Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio  (1)

1.   INTRODUZIONE

(1)

In base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») può considerare compatibili con l'accordo SEE gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per i motivi delineati nei presenti orientamenti, l'Autorità ritiene che lo sviluppo del mercato del finanziamento del rischio e il miglioramento dell'accesso a tale mercato da parte delle piccole e medie imprese («PMI»), delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle imprese a media capitalizzazione innovative siano di grande importanza per l'economia degli Stati EFTA nel suo complesso.

(2)

Promuovendo la creazione e l'espansione di nuove imprese, in particolare quelle innovative e a forte crescita, vi sono enormi possibilità di generare occupazione. Pertanto, affinché le imprese più attive possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo, è essenziale che vi sia un mercato efficiente del finanziamento del rischio per le PMI.

(3)

Nonostante le loro potenzialità di crescita, le PMI possono avere difficoltà ad accedere ai finanziamenti, in particolare nelle fasi iniziali di sviluppo. Queste difficoltà sono dovute fondamentalmente a un problema di asimmetria dell'informazione: spesso, soprattutto quando sono ancora agli inizi, le PMI non sono in grado di dimostrare agli investitori la loro affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali. In tale contesto, in caso di operazioni che riguardano le PMI, spesso gli investitori rinunciano a effettuare quell'analisi accurata cui fanno ricorso quando si tratta di concedere finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto i costi connessi a tale analisi sono troppo elevati rispetto al valore dell'investimento. Pertanto, indipendentemente dalla qualità del progetto o dalle potenzialità di crescita, le PMI rischiano di non poter ottenere i necessari finanziamenti fintanto che non dispongono di una comprovata storia creditizia e di garanzie sufficienti. A causa dell'asimmetria dell'informazione, vi è il rischio che i mercati di finanziamento delle imprese rifiutino di concedere i necessari finanziamenti tramite equity o debito alle PMI appena create e potenzialmente a forte crescita. Il persistere del fallimento del mercato dei capitali che ne consegue impedisce all'offerta di soddisfare la domanda ad un prezzo accettabile per entrambe le parti, con ripercussioni negative sulle potenzialità di crescita delle PMI. In talune circostanze, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative si trovano a dover far fronte allo stesso fallimento del mercato.

(4)

L'impossibilità per un'impresa di accedere ai finanziamenti può avere conseguenze che vanno ben al di là della singola impresa, soprattutto a causa delle esternalità sulla crescita. Molti settori di successo ottengono un incremento della produttività non perché le imprese presenti sul mercato aumentano la loro produttività ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente avanzate si sviluppano a scapito di quelle meno efficienti (o quelle con prodotti obsoleti). Se questo processo viene ostacolato dal fatto che le imprese potenzialmente di successo non sono in grado di ottenere finanziamenti, è probabile che vi siano conseguenze negative più ampie sulla crescita della produttività. Consentendo a una base più ampia di imprese di entrare sul mercato si potrebbe stimolare la crescita.

(5)

Pertanto, l'esistenza di una carenza di finanziamenti a favore delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare misure di sostegno pubblico, tra cui, in alcune circostanze specifiche, la concessione di aiuti di Stato. Se correttamente mirati, gli aiuti di Stato a sostegno della concessione di finanziamento del rischio a tali imprese possono costituire un mezzo efficace per ovviare ai fallimenti del mercato individuati e mobilitare capitale privato.

(6)

L'accesso delle PMI ai finanziamenti è un obiettivo di interesse comune per il SEE. A livello di UE e di SEE sono state adottate varie iniziative volte a sostenere lo sviluppo delle PMI. Uno dei principali obiettivi è agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti.

(7)

In questo contesto, il piano d'azione della Commissione del 2011 per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (2) e il dibattito avviato nel 2013 con il Libro verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (3) riconoscono che, malgrado il successo dell'Unione europea dipenda in larga misura dalla crescita delle PMI, queste incontrano spesso notevoli difficoltà a ottenere finanziamenti. L'Autorità condivide queste conclusioni. L'obiettivo è dunque accrescere la visibilità delle PMI e rendere i mercati dei finanziamenti più attraenti e accessibili per queste imprese.

(8)

Recentemente sono state adottate due iniziative importanti per i fondi di investimento (4): il regolamento sui fondi di venture capital in Europa (5) adottato nel 2013, che consente a tali fondi di commercializzare i loro prodotti e di raccogliere capitali in tutto il mercato interno, e la proposta di regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (6), mirante a introdurre condizioni quadro per favorire l'attività dei fondi di investimento privati che prevedono l'impegno a lungo termine degli investitori.

(9)

Oltre a questi regolamenti specifici, il quadro regolamentare in materia di gestione e funzionamento dei fondi di investimento attivi nel finanziamento del rischio, quali i fondi di private equity, è stabilito dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) (7).

(10)

Nel 2012 la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica (8) per raccogliere informazioni sull'impatto del fallimento del mercato che ostacola l'accesso delle PMI ai finanziamenti tramite equity e debito e sull'adeguatezza degli orientamenti sul capitale di rischio del 2006 (9). Dalla consultazione pubblica è emerso che i principi di base contenuti negli orientamenti hanno costituito una solida base per convogliare le risorse pubbliche verso le PMI destinatarie, limitando i rischi di esclusione (crowding out). Allo stesso tempo la consultazione ha evidenziato che spesso gli orientamenti erano considerati troppo restrittivi in termini di PMI ammissibili, forme di finanziamento, strumenti di aiuto e strutture di finanziamento.

(11)

L'Autorità concorda su queste conclusioni, che possono anche essere applicate mutatis mutandis alle norme dell'Autorità in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (10).

(12)

Nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (11), la Commissione ha definito un ambizioso programma di modernizzazione degli aiuti di Stato basato su tre obiettivi principali:

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione con gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e

c)

razionalizzare le norme per garantire un processo decisionale più rapido.

(13)

L'Autorità ha seguito l'iniziativa di modernizzazione avviata dalla Commissione. Le condizioni di compatibilità illustrate nei presenti orientamenti si basano dunque su tali obiettivi comuni.

(14)

Per questi motivi, si ritiene opportuno rivedere in modo sostanziale il sistema di aiuti di Stato applicabile alle misure a favore dei capitali di rischio, comprese quelle coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria (12), in modo da rendere più efficiente ed efficace la concessione di varie forme di finanziamento del rischio ad una più ampia categoria di imprese ammissibili. Le misure che beneficiano di un'esenzione per categoria non sono soggette all'obbligo di notifica all'Autorità in quanto si presume che siano destinate a ovviare ad un fallimento del mercato mediante strumenti adeguati e proporzionati che abbiano un effetto di incentivazione e limitino al minimo eventuali distorsioni della concorrenza.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI E DEFINIZIONI

(15)

L'Autorità applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure per il finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria. Lo Stato EFTA interessato deve notificare le misure in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e l'Autorità effettua una valutazione di compatibilità approfondita, come indicato alla sezione 3 dei presenti orientamenti.

(16)

Gli Stati EFTA possono tuttavia decidere di concepire misure per il finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, ad esempio perché soddisfano il test dell'operatore in un'economia di mercato o le condizioni del regolamento «de minimis» (13), per i quali non è richiesta la notifica all'Autorità.

(17)

Occorre evitare che i presenti orientamenti siano utilizzati per mettere in discussione la compatibilità delle misure di aiuto che soddisfano i criteri previsti da altri orientamenti, discipline o regolamenti. L'Autorità presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti siano utilizzati per perseguire obiettivi di intervento disciplinati principalmente da altri orientamenti, discipline e regolamenti.

(18)

I presenti orientamenti lasciano impregiudicati altri tipi di strumenti finanziari diversi da quelli da essi disciplinati, quali gli strumenti di cartolarizzazione dei prestiti esistenti, la cui valutazione sarà effettuata conformemente alla base giuridica applicabile all'aiuto di Stato.

(19)

L'Autorità si limita ad applicare i principi contenuti nei presenti orientamenti ai regimi di finanziamento del rischio. Tali principi non sono applicati alle misure ad hoc di aiuto al finanziamento del rischio di singole imprese, tranne in caso di misure volte a sostenere una specifica piattaforma alternativa di negoziazione.

(20)

È importante ricordare che le misure di aiuto al finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili. Pertanto, una misura che consente allo Stato EFTA o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio previste dal regolamento generale di esenzione per categoria e dai presenti orientamenti.

(21)

Alla luce di una storia creditizia più consolidata e delle più ampie garanzie di cui godono le grandi imprese, l'Autorità non ritiene che vi sia un fallimento generale del mercato relativo all'accesso ai finanziamenti per questo tipo di imprese. In via eccezionale, una misura per il finanziamento del rischio può essere mirata a piccole imprese a media capitalizzazione conformemente alla sezione 3.3.1, lettera a), o a imprese a media capitalizzazione innovative che realizzano progetti di R&S e di innovazione conformemente alla sezione 3.3.1, lettera b).

(22)

Le imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato non possono ricevere un sostegno mediante aiuti al finanziamento del rischio, perché la quotazione dimostra la capacità di attirare finanziamenti privati.

(23)

Non saranno dichiarate compatibili le misure di aiuto al finanziamento del rischio in caso di assenza completa di investitori privati. In tali casi, lo Stato EFTA deve considerare quali siano le opzioni di intervento alternative più adatte a raggiungere i medesimi obiettivi e risultati, tra cui il ricorso agli aiuti regionali agli investimenti o agli aiuti alle imprese in fase di avviamento previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria.

(24)

Non saranno dichiarate compatibili le misure di aiuto al finanziamento del rischio se gli investitori privati non assumono un rischio significativo e/o il flusso dei benefici è interamente a favore di investitori privati. La condivisione dei rischi e dei benefici è una condizione necessaria per limitare l'esposizione finanziaria dello Stato e assicurare una sua adeguata remunerazione.

(25)

Fatta salva la possibilità di fornire aiuti al finanziamento del rischio in forma di capitale di sostituzione, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, l'aiuto al finanziamento del rischio non può essere utilizzato a sostegno delle operazioni di buy-out.

(26)

Gli aiuti al finanziamento del rischio non sono considerati compatibili con l'accordo SEE se concessi a:

a)

imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14), e successive modificazioni o sostituzioni. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti, nei 7 anni dalla prima vendita commerciale le PMI ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence dell'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza;

b)

imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati.

(27)

L'Autorità non applicherà i presenti orientamenti agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati EFTA, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

(28)

L'Autorità non applicherà i presenti orientamenti alle misure che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate, o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto in vigore nel SEE (15), in particolare:

a)

misure nel cui ambito la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

b)

misure che violano l'articolo 31 dell'accordo SEE sulla libertà di stabilimento, qualora gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali siano soggetti all'obbligo di avere o di trasferire la loro sede centrale nel territorio dello Stato EFTA in questione. È fatto salvo l'obbligo a carico degli intermediari finanziari o dei loro gestori di disporre della necessaria autorizzazione per effettuare gli investimenti e le attività di gestione nello Stato EFTA in questione o, dei beneficiari finali di essere stabiliti e di svolgere attività economica nel suo territorio;

c)

misure che violano l'articolo 40 dell'accordo SEE sulla libera circolazione di capitali.

2.1.   Il test dell'operatore in un'economia di mercato

(29)

Le misure per il finanziamento del rischio si presentano spesso come strutture complesse volte ad incoraggiare un gruppo di operatori economici (investitori) a finanziare un altro gruppo di operatori (imprese ammissibili). A seconda della struttura della misura, e anche se l'intento delle autorità pubbliche è solo quello di offrire un'agevolazione al secondo gruppo, a beneficiare degli aiuti di Stato possono essere le imprese di una delle due categorie o di entrambe. Inoltre, le misure per il finanziamento del rischio comportano sempre l'intervento di uno o più intermediari finanziari, che possono avere uno status distinto da quello degli investitori e dei beneficiari finali cui sono rivolti gli investimenti. In questi casi, inoltre, occorre anche stabilire se si ritiene che l'intermediario finanziario stia beneficiando di aiuti di Stato.

(30)

Di norma si può ritenere che un intervento pubblico non configuri un aiuto di Stato perché, ad esempio, soddisfa il test dell'operatore in un'economia di mercato. In base al test, se vengono effettuate in linea con le normali condizioni di mercato, le operazioni economiche compiute da organismi o da imprese pubblici non danno luogo a un vantaggio per la controparte di tali operazioni, e quindi non costituiscono un aiuto di Stato. Fatta salva la prerogativa della Corte di giustizia EFTA di esprimersi in ultima istanza sull'esistenza di un aiuto, la presente sezione fornisce ulteriori orientamenti sull'applicazione del test dell'operatore in un'economia di mercato nell'ambito del finanziamento del rischio.

2.1.1.   Aiuti agli investitori

(31)

In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, l'Autorità ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato (16). Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.

(32)

Si presume che l'operazione sia effettuata alle stesse condizioni se gli investitori pubblici e privati condividono gli stessi rischi e benefici e mantengono lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio. Anche quando l'investitore pubblico si trova in una posizione migliore rispetto a quello privato, ad esempio perché riceve un rendimento in via prioritaria rispetto agli investitori privati, la misura può essere considerata in linea con le normali condizioni di mercato, fintanto che gli investitori privati non ricevono alcun vantaggio.

(33)

Nel settore del finanziamento del rischio, le operazioni svolte da investitori pubblici e privati sono considerate contemporanee se gli investitori privati e pubblici coinvestono nei beneficiari finali tramite la stessa operazione di investimento. Si presume che gli investimenti di investitori pubblici e privati siano effettuati in contemporanea anche nel caso di investimenti effettuati tramite intermediari finanziari pubblico-privati.

(34)

Un'ulteriore condizione è che il finanziamento fornito da investitori privati indipendenti dalle imprese in cui investono sia economicamente rilevante (17) dal punto di vista del volume globale degli investimenti. L'Autorità ritiene che, nel caso di misure per il finanziamento del rischio, una quota del 30 % di investimento privato indipendente può essere considerata avente rilevanza economica.

(35)

Se l'investimento soddisfa il test dell'operatore in un'economia di mercato, l'Autorità ritiene che le imprese destinatarie degli investimenti non ricevano un aiuto di Stato, in quanto gli investimenti di cui sono oggetto sono considerati effettuati alle condizioni di mercato.

(36)

Quando una misura consente a investitori privati di effettuare investimenti per il finanziamento del rischio in un'impresa o in una serie di imprese a condizioni più favorevoli di quelle degli investitori pubblici che investono nelle stesse imprese, tali investitori privati possono ricevere un vantaggio (investimenti non a condizioni di parità di trattamento). Questo vantaggio può assumere diverse forme, come una remunerazione preferenziale (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili) o una ridotta esposizione alle perdite in caso di scarso rendimento dell'operazione sottostante rispetto agli investitori pubblici (protezione dai rischi).

2.1.2.   Aiuti a intermediari finanziari e/o ai loro gestori

(37)

In generale, secondo l'Autorità, più che essere un vero e proprio beneficiario di aiuti, un intermediario finanziario funge da tramite per il trasferimento dell'aiuto agli investitori e/o alle imprese nelle quali s'investe, a prescindere al fatto che l'intermediario finanziario abbia personalità giuridica o sia semplicemente un insieme di attivi gestiti da una società di gestione indipendente.

(38)

Tuttavia, le misure che comportano trasferimenti diretti ad un intermediario finanziario o prevedono un suo coinvestimento possono costituire un aiuto, tranne quando tali trasferimenti o coinvestimenti sono effettuati a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore economico normale in un'economia di mercato.

(39)

Quando la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un'entità delegata, senza che detta entità coinvesta assieme allo Stato EFTA, l'entità delegata è considerata un tramite per convogliare il finanziamento e non il beneficiario dell'aiuto, sempre che non sia sovraremunerato. Tuttavia, quando l'entità delegata finanzia la misura o coinveste assieme allo Stato EFTA, in modo analogo agli intermediari finanziari, l'Autorità dovrà valutare se l'entità delegata sia beneficiaria di un aiuto di Stato.

(40)

Se il gestore o la società di gestione dell'intermediario finanziario (di seguito «il gestore») sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione del gestore rispecchia pienamente gli attuali livelli di mercato in situazioni comparabili, si presume che esso non riceva aiuti di Stato.

(41)

Se l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, non saranno considerati beneficiari dell'aiuto se le loro commissioni di gestione prevedono un limite e se la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati. In aggiunta, gli intermediari finanziari pubblici devono essere gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori devono adottare decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato. Inoltre, gli investitori privati devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, per ciascuna operazione. Devono essere messi in atto meccanismi adeguati per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico.

(42)

Se l'investimento dello Stato mediante l'intermediario finanziario si realizza in forma di prestiti o garanzie, comprese le controgaranzie, e se sono soddisfatte le condizioni stabilite nelle norme dell'Autorità sul tasso di riferimento (18) o sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (19) l'intermediario finanziario non verrà considerato come beneficiario di aiuti di Stato.

(43)

Il fatto che gli intermediari finanziari possano incrementare i loro attivi e che i loro gestori possano realizzare un maggiore fatturato mediante le loro commissioni è considerato soltanto un effetto economico secondario della misura di aiuto e non un aiuto agli intermediari finanziari e/o ai loro gestori. Tuttavia, se la misura per il finanziamento del rischio è concepita in modo da concentrare i suoi effetti secondari su singoli intermediari finanziari individuati in precedenza, si riterrà che essi abbiano ricevuto aiuti indiretti.

2.1.3.   Aiuti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti

(44)

Qualora vi siano elementi di aiuto al livello degli investitori, dell'intermediario finanziario o dei suoi gestori, l'Autorità riterrà in linea generale che l'aiuto è stato almeno parzialmente trasferito alle imprese destinatarie. Ciò avviene anche quando le decisioni di investimento sono prese dai gestori dell'intermediario finanziario secondo una logica puramente commerciale.

(45)

Quando gli investimenti in forma di prestiti e garanzie concessi alle imprese destinatarie nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio soddisfano le condizioni stabilite nelle norme dell'Autorità sul tasso di riferimento o sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, si riterrà che le predette imprese non siano beneficiarie di aiuto di Stato.

2.2.   Aiuti al finanziamento del rischio soggetti a notifica

(46)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, gli Stati EFTA devono notificare le misure per il finanziamento del rischio che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (in particolare se non soddisfano il test dell'operatore in un'economia di mercato), che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis» e che non soddisfano tutte le condizioni in materia di finanziamento del rischio stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria. L'Autorità valuterà la compatibilità di tali misure con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. I presenti orientamenti si concentrano sulle misure per il finanziamento del rischio che hanno maggiori probabilità di essere considerate compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni che saranno spiegate più dettagliatamente nella sezione 3 dei presenti orientamenti. Tali misure si suddividono in tre categorie.

(47)

La prima categoria comprende misure per il finanziamento del rischio destinate a imprese che non soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità previste per il finanziamento del rischio dal regolamento generale di esenzione per categoria. Per tali misure, l'Autorità chiederà allo Stato EFTA di effettuare un'approfondita valutazione ex ante, in quanto non si può più presumere che esista un fallimento del mercato di cui risentono le imprese ammissibili coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria. Questa categoria comprende, in particolare, le misure destinate alle seguenti imprese:

a)

piccole imprese a media capitalizzazione che superano le soglie di cui alla definizione di PMI contenuta nel regolamento generale di esenzione per categoria (20);

b)

imprese a media capitalizzazione innovative che svolgono attività di R&S e di innovazione;

c)

imprese che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio dopo sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

d)

imprese che necessitano di un investimento complessivo per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria;

e)

piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.

(48)

La seconda categoria comprende le misure che, sebbene strutturate secondo parametri diversi da quelli di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, sono destinate alle stesse imprese ammissibili definite nel regolamento. Per queste misure, l'esistenza di un fallimento del mercato deve essere dimostrata solo se necessario per giustificare l'uso di parametri che superano i limiti fissati nel regolamento generale di esenzione per categoria. Questa categoria comprende, in particolare, i seguenti casi:

a)

strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria;

b)

strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria;

c)

strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori di fondi sono selezionati privilegiando la protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi) rispetto alla partecipazione prioritaria agli utili (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili);

d)

incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori.

(49)

La terza categoria è composta da grandi regimi che esulano dal campo d'applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria in virtù della loro elevata dotazione di bilancio definita nel regolamento stesso. Nella valutazione, l'Autorità verificherà se le condizioni stabilite dalle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di aiuti al finanziamento del rischio sono soddisfatte e in, caso affermativo, valuterà se la struttura della misura è adeguata alla luce della valutazione ex ante presentata a sostegno della notifica. Se un grande regime non soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità e di compatibilità previste dalle predette disposizioni, l'Autorità può debitamente considerare gli elementi di prova presentati nella valutazione ex ante per quanto riguarda sia l'esistenza di un fallimento del mercato che l'adeguatezza della struttura della misura. Inoltre, effettuerà una valutazione approfondita dei potenziali effetti negativi che tali regimi potrebbero avere sui mercati interessati.

(50)

Le diverse caratteristiche descritte nei punti da 47 a 49 possono trovarsi riunite in una misura per il finanziamento del rischio, la quale dovrà essere adeguatamente giustificata sulla base di un'analisi completa del fallimento del mercato.

(51)

Oltre alle deroghe espressamente consentite dai presenti orientamenti, la valutazione delle predette categorie di misure soggette a notifica sarà basata su tutte le altre condizioni di compatibilità previste per gli aiuti al finanziamento del rischio ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria.

2.3.   Definizioni

(52)

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

i.

«piattaforma alternativa di negoziazione» sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2004/39/CE (21), nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

ii.

«alle normali condizioni di mercato» una situazione in cui le condizioni relative all'operazione di investimento tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di influenza da parte dello Stato;

iii.

«buy-out» l'acquisizione di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni;

iv.

«imprese ammissibili» PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative;

v.

«entità delegata» la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato EFTA detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato EFTA che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico. L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o alle disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte la direttiva;

vi.

«investimento in equity» il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa;

vii.

«uscita» la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita ad un altro intermediario finanziario o ad un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;

viii.

«congruo tasso di rendimento finanziario» tasso previsto di rendimento interno equivalente ad un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio dell'investimento e la natura e il volume del capitale che sarà investito dagli investitori privati;

ix.

«beneficiario finale» impresa ammissibile che ha ricevuto investimenti a titolo di una misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio;

x.

«intermediario finanziario» qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento privati, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

xi.

«prima vendita commerciale» la prima vendita effettuata da un'impresa su un mercato dei prodotti o dei servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

xii.

«tranche di prima perdita (first loss)» la tranche di rango più basso (junior) che comporta il rischio più elevato di perdite, comprendente le perdite previste del portafoglio;

xiii.

«investimento ulteriore (di follow-on)» investimento supplementare in una società che segue ad una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

xiv.

«garanzia» impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti per il finanziamento del rischio, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

xv.

«limite della garanzia» esposizione massima di un investitore pubblico espressa in percentuale degli investimenti complessivi effettuati nel portafoglio garantito;

xvi.

«tasso di garanzia» percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile a beneficiare della misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio;

xvii.

«investitore privato indipendente» investitore privato che non è socio dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento; al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

xviii.

«impresa a media capitalizzazione innovativa» impresa a media capitalizzazione i cui costi di R&S e innovazione, secondo la definizione del regolamento generale di esenzione per categoria, rappresentano a) almeno il 15 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio o b) almeno il 10 % all'anno del totale dei costi di esercizio nei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio;

xix.

«strumento di prestito» accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Gli strumenti di prestito possono avere la forma di prestiti e di altri strumenti di finanziamento, tra cui il leasing, che offrono al mutuante una componente predominante di rendimento minimo;

xx.

«impresa a media capitalizzazione (mid-cap)» ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa il cui numero di dipendenti non superi le 1 500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione per categoria. Ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti, diverse entità sono considerate un'impresa unica se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria. La presente definizione lascia impregiudicate altre definizioni applicabili ai fini dell'utilizzo di strumenti finanziari nel quadro di programmi UE/SEE che non prevedono aiuti di Stato;

xxi.

«persona fisica» qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE;

xxii.

«nuovo prestito» nuovo strumento di prestito concepito per finanziare nuovi investimenti o il capitale di esercizio, ad esclusione del rifinanziamento di prestiti esistenti;

xxiii.

«capitale di sostituzione» l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

xxiv.

«investimento per il finanziamento del rischio» investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili;

xxv.

«investimento in quasi-equity» un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile inequity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

xxvi.

«piccola e media impresa (PMI)» un'impresa quale definita nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria;

xxvii.

«piccola impresa a media capitalizzazione» un'impresa il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli da 3 a 5, del regolamento generale di esenzione per categoria, e il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il totale di bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR. Ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti, diverse entità sono considerate un'impresa unica se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria. La presente definizione lascia impregiudicate altre definizioni applicabili ai fini dell'utilizzo di strumenti finanziari nel quadro di programmi UE/SEE che non prevedono aiuti di Stato;

xxviii.

«finanziamento totale» importo massimo dell'investimento complessivo effettuato in un'impresa ammissibile mediante uno o più investimenti per il finanziamento del rischio, compresi gli investimenti ulteriori, a titolo di una misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio;

xxix.

«impresa non quotata» impresa non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

3.1.   Principi di valutazione comuni

(53)

Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con l'accordo SEE, generalmente l'Autorità ne analizza la struttura per accertarsi che l'impatto positivo dell'aiuto ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE («le parti contraenti») e sulla concorrenza.

(54)

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'8 maggio 2012 proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili nella valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto. A tal fine l'Autorità riterrà una misura di aiuto compatibile con l'accordo SEE soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE (sezione 3.2);

b)

necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato (sezione 3.3);

c)

adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto di Stato deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.4);

d)

effetto incentivante: la misura di aiuto di Stato deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.5);

e)

proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): la misura di aiuto di Stato deve essere limitata al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari da parte della o delle imprese interessate (sezione 3.6);

f)

prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti contraenti: gli effetti negativi della misura di aiuto di Stato devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.7);

g)

trasparenza dell'aiuto: gli Stati EFTA, l'Autorità, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.8).

(55)

Alcune categorie di regimi possono inoltre essere soggette a un requisito di valutazione ex post dal punto di vista del loro equilibrio generale, come descritto nella successiva sezione 4. In tali casi, l'Autorità può limitare la durata di questi regimi, con la possibilità di notificare la loro proroga.

(56)

Nel valutare la compatibilità di un aiuto con l'accordo SEE, l'Autorità terrà conto degli eventuali procedimenti di infrazione degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE che interessano il beneficiario dell'aiuto e che possono essere pertinenti per la valutazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE (23).

3.2.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

(57)

Gli aiuti di Stato devono contribuire a raggiungere uno o più obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. Per quanto riguarda gli aiuti al finanziamento del rischio, l'obiettivo di intervento generale consiste nel migliorare la concessione dei finanziamenti alle PMI redditizie dallo sviluppo iniziale fino alle fasi della crescita e, in talune circostanze, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative, così da sviluppare a lungo termine un mercato competitivo dei finanziamenti alle imprese nel territorio del SEE, che sosterrebbe la crescita economica complessiva.

3.2.1.   Obiettivi di intervento specifici della misura

(58)

Per il raggiungimento degli obiettivi di intervento generali di cui al precedente punto 57, la misura deve precisare gli obiettivi strategici specifici. A tal fine lo Stato EFTA deve effettuare una valutazione ex ante per individuare gli obiettivi di intervento e stabilire i relativi indicatori di risultato. La portata e la durata della misura dovrebbero essere adeguate agli obiettivi di intervento. In linea di principio, gli indicatori di risultato possono comprendere:

a)

gli investimenti del settore privato necessari o previsti;

b)

il numero previsto dei destinatari finali degli investimenti, compreso il numero di PMI in fase di avviamento;

c)

il numero stimato di nuove imprese create durante l'attuazione della misura per il finanziamento del rischio e a seguito degli investimenti per il finanziamento del rischio;

d)

il numero di posti di lavoro creati nelle imprese beneficiarie finali tra la data del primo investimento per il finanziamento del rischio nel quadro della misura per il finanziamento del rischio e l'uscita;

e)

se del caso, la proporzione degli investimenti effettuati conformi al test dell'operatore in un'economia di mercato;

f)

le tappe intermedie e le scadenze entro cui determinati importi o percentuali di bilancio prestabiliti devono essere investiti;

g)

il rendimento atteso che genereranno gli investimenti;

h)

se del caso, le domande di brevetto depositate dai destinatari finali nel corso dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio.

(59)

Gli indicatori di cui al punto 58 sono pertinenti sia ai fini della valutazione dell'efficacia della misura che per valutare la validità delle strategie di investimento formulate dall'intermediario finanziario nel contesto della procedura di selezione.

3.2.2.   Raggiungimento degli obiettivi di intervento da parte degli intermediari finanziari

(60)

Per garantire che conseguano gli obiettivi di intervento della misura per il finanziamento del rischio, gli intermediari finanziari che vi partecipano devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi punti 61 e 62.

(61)

La strategia di investimento dell'intermediario finanziario deve essere allineata agli obiettivi di intervento della misura. Gli intermediari finanziari devono dimostrare nel quadro della procedura di selezione in che modo la strategia di investimento proposta può contribuire al conseguimento degli obiettivi di intervento.

(62)

Lo Stato EFTA deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi di intervento concordati, ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione adeguati e la partecipazione di rappresentati degli investitori pubblici negli organi rappresentativi dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo. Una struttura di governance appropriata deve garantire che modifiche sostanziali della strategia di investimento siano possibili solo previa autorizzazione dello Stato EFTA. Per evitare dubbi, lo Stato EFTA non può partecipare direttamente alle singole decisioni di investimento e cessione.

3.3.   Necessità dell'intervento statale

(63)

Gli aiuti di Stato possono essere giustificati solo se destinati ad ovviare a specifici fallimenti del mercato che compromettono il conseguimento dell'obiettivo comune. L'Autorità ritiene che, per quanto riguarda l'accesso delle PMI ai finanziamenti, non vi sia un fallimento generale del mercato ma soltanto un fallimento relativo a determinati gruppi di PMI, a seconda dello specifico contesto economico dello Stato EFTA in questione. Ciò vale in particolare, ma non esclusivamente, per le PMI che si trovano nelle fasi iniziali e che, nonostante le prospettive di crescita, non sono in grado di dimostrare agli investitori la propria affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali. La portata di tale fallimento del mercato, in termini di imprese interessate e del loro fabbisogno di capitali, può variare in funzione del settore in cui esse operano. A causa delle asimmetrie dell'informazione, il mercato ha difficoltà a valutare il profilo di rischio/rendimento di tali PMI e la loro capacità di generare rendimenti adeguati al rischio. Le difficoltà di dette PMI nel condividere informazioni sulla qualità del loro progetto, il loro livello di rischio percepito e la loro scarsa affidabilità creditizia comportano costi elevati di transazione e di agenzia e possono accentuare l'avversione al rischio degli investitori. Le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono dover far fronte a difficoltà analoghe e pertanto risentire dello stesso fallimento del mercato.

(64)

Pertanto la misura per il finanziamento del rischio deve essere stabilita sulla base di una valutazione ex ante che dimostri che le imprese ammissibili risentono di una carenza di finanziamenti nella fase di sviluppo considerata, nell'area geografica o, se del caso, nel settore economico in cui operano. La misura per il finanziamento del rischio deve essere concepita in modo da ovviare ai fallimenti del mercato dimostrati nella valutazione ex ante.

(65)

La valutazione deve analizzare i problemi di carattere sia strutturale sia congiunturale (ossia connessi alla crisi) che determinano livelli subottimali di finanziamento privato. In particolare, la valutazione deve fornire un'analisi esauriente delle fonti di finanziamento disponibili per le imprese ammissibili, tenendo conto del numero di intermediari finanziari esistenti nell'area geografica interessata, del loro carattere pubblico o privato, dei volumi di investimento destinati al segmento di mercato pertinente, del numero di imprese potenzialmente ammissibili e del valore medio delle singole operazioni. Tale analisi deve fondarsi su dati relativi ai 5 anni precedenti la notifica della misura per il finanziamento del rischio e, su tale base, stimare la natura e l'entità della carenza di finanziamenti, vale a dire, il livello della domanda di finanziamento non soddisfatta proveniente dalle imprese ammissibili.

(66)

La valutazione ex ante dovrebbe preferibilmente essere effettuata da un'entità indipendente sulla base di elementi di prova oggettivi e aggiornati. Gli Stati EFTA possono presentare valutazioni esistenti, purché non siano anteriori di oltre tre anni alla notifica della misura per il finanziamento del rischio. Nell'esaminare i risultati della valutazione ex ante, l'Autorità si riserva il diritto di mettere in discussione la validità dei dati alla luce degli elementi di prova disponibili.

(67)

Per assicurare che gli intermediari finanziari partecipanti alla misura si concentrino sui fallimenti del mercato rilevati, devono essere applicate procedure di due diligence per assicurare una strategia di investimento mirata agli obiettivi di intervento individuati e che rispetti i requisiti di ammissibilità e le restrizioni di finanziamento stabiliti. In particolare, gli Stati EFTA devono selezionare intermediari finanziari che possono dimostrare che la strategia di investimento da loro proposta è commercialmente valida e comprende un'adeguata politica di diversificazione del rischio tesa a conseguire la redditività economica e una scala efficiente in termini di volume e di portata territoriale degli investimenti.

(68)

Inoltre la valutazione ex ante deve tenere conto degli specifici fallimenti del mercato cui debbono far fronte le imprese destinatarie ammissibili in base agli orientamenti supplementari di cui ai punti da 69 a 88.

3.3.1.   Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria

a)   Piccole imprese a media capitalizzazione

(69)

Il campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria si limita alle PMI ammissibili. Tuttavia, talune imprese che non soddisfano le soglie finanziarie e degli effettivi che definiscono il concetto di PMI possono dover far fronte a difficoltà analoghe di finanziamento.

(70)

L'inclusione delle piccole imprese a media capitalizzazione tra le imprese ammissibili ad una misura per il finanziamento del rischio può essere giustificata in quanto incentiva gli investitori privati a diversificare il portafoglio di investimenti, equilibrando le possibilità di entrata e di uscita. Tale inclusione può ridurre il livello di rischio del portafoglio e quindi aumentare il rendimento degli investimenti. Potrebbe trattarsi di un modo particolarmente efficace di attrarre gli investitori istituzionali verso le imprese che si trovano nella fase dell'avviamento, le quali presentano maggiori rischi.

(71)

Per questi motivi, se la valutazione ex ante contiene sufficienti elementi economici di prova in tal senso, può essere giustificato sostenere le piccole imprese a media capitalizzazione. Nella sua valutazione l'Autorità terrà conto dell'intensità di manodopera e di capitale delle imprese destinatarie, nonché di altri criteri che riflettono le specifiche difficoltà di finanziamento delle piccole imprese a media capitalizzazione (ad esempio garanzie sufficienti per un prestito elevato).

b)   Imprese a media capitalizzazione innovative

(72)

In determinate circostanze, anche le imprese a media capitalizzazione potrebbero riscontrare difficoltà di finanziamento analoghe a quelle delle PMI. Ciò può avvenire per le imprese a media capitalizzazione che svolgono attività di R&S e innovazione parallelamente agli investimenti iniziali in impianti di produzione, compresa l'applicazione commerciale, e la cui storia creditizia non consente ai potenziali investitori di formulare ipotesi pertinenti per quanto riguarda le future prospettive commerciali dei risultati di tali attività. In tal caso, l'aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio può rivelarsi necessario affinché le imprese a media capitalizzazione innovative possano aumentare la loro capacità produttiva ad un livello sostenibile che consenta loro di attirare da sole finanziamenti privati. Come osservato alla lettera a) della sezione 3.3.1, per l'intermediario finanziario l'inclusione delle imprese a media capitalizzazione innovative nel suo portafoglio di investimenti può essere un modo efficace di proporre un'offerta più diversificata di opportunità di investimento in grado di attrarre una gamma più ampia di potenziali investitori.

c)   Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio dopo sette anni dalla loro prima vendita commerciale

(73)

Il regolamento generale di esenzione per categoria si applica alle PMI che ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura per il finanziamento del rischio anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Oltre tale periodo di sette anni solo gli investimenti ulteriori beneficiano dell'esenzione per categoria. Tuttavia, talune tipologie di imprese possono ancora essere considerate in fase di espansione/nelle fasi iniziali di crescita se anche dopo il periodo di sette anni non hanno ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti e/o non dispongono di una storia creditizia e di garanzie sufficientemente solide. Questo può avvenire nei settori ad alto rischio, quali i settori biotecnologico, culturale e creativo, e più in generale nel caso delle PMI innovative (24). Inoltre, le imprese che dispongono di equity sufficiente a finanziare le attività iniziali possono necessitare di finanziamenti esterni solamente in una fase successiva, ad esempio per accrescere la propria capacità per passare da attività su piccola scala ad attività su grande scala. A tal fine esse potrebbero aver bisogno di un investimento di importo superiore a quello che potrebbero realizzare con le loro risorse.

(74)

È pertanto possibile autorizzare misure nell'ambito delle quali l'investimento iniziale è realizzato dopo sette anni dalla prima vendita commerciale dell'impresa destinataria. In tali circostanze, l'Autorità può esigere che la misura definisca chiaramente le imprese ammissibili, alla luce dei dati forniti nella valutazione ex ante relativamente all'esistenza di uno specifico fallimento del mercato che interessa tali imprese.

d)   Imprese che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria

(75)

Il regolamento generale di esenzione per categoria fissa un importo massimo totale del finanziamento del rischio per impresa ammissibile, compresi gli investimenti ulteriori. Tuttavia, in taluni settori in cui i costi iniziali per la ricerca o gli investimenti sono relativamente elevati, ad esempio nei settori delle scienze della vita o delle tecnologie verdi o dell'energia, questo importo potrebbe non essere sufficiente per realizzare tutte le serie di investimenti necessari e porre l'impresa su un percorso di crescita sostenibile. Può pertanto essere giustificato, a determinate condizioni, autorizzare investimenti di importo totale più elevato a favore di imprese ammissibili.

(76)

Le misure per il finanziamento del rischio possono quindi accordare un sostegno superiore al predetto importo massimo totale, purché l'importo del finanziamento previsto rispecchi l'entità e la natura della carenza di finanziamenti individuata nella valutazione ex ante in relazione ai settori e/o territori destinatari. In tali casi, l'Autorità terrà conto dell'elevata intensità di capitale dei settori destinatari e/o dei maggiori costi di investimento in determinate aree geografiche.

e)   Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria

(77)

L'Autorità riconosce che le piattaforme alternative di negoziazione rappresentano una parte importante del mercato dei finanziamenti alle PMI, perché attirano nuovo capitale nelle PMI e facilitano l'uscita dei precedenti investitori (25). Il regolamento generale di esenzione per categoria riconosce la loro importanza agevolandone l'attività sia attraverso incentivi fiscali a favore delle persone fisiche che investono in imprese quotate su tali piattaforme, sia autorizzando aiuti all'avviamento a favore dei gestori delle piattaforme, a condizione che i gestori delle piattaforme rispondano alla definizione di PMI ed entro determinati massimali.

(78)

Tuttavia, i gestori delle piattaforme alternative di negoziazione possono non essere necessariamente piccole imprese al momento in cui sono istituite. Del pari, l'importo massimo dell'aiuto ammesso come aiuto all'avviamento a norma del regolamento generale di esenzione per categoria può non essere sufficiente per sostenere l'istituzione della piattaforma. Inoltre, per attrarre risorse sufficienti per la creazione e l'avvio di nuove piattaforme può essere necessario offrire incentivi fiscali agli investitori aziendali. Infine, la piattaforma può quotare non solo PMI ma anche imprese che superano i massimali di cui alla definizione di PMI.

(79)

Di conseguenza, può essere giustificato, a determinate condizioni, consentire incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, sostenere gestori di piattaforme che non sono piccole imprese o autorizzare investimenti per l'istituzione di piattaforme alternative di negoziazione il cui importo supera i limiti previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria per l'aiuto all'avviamento, o consentire aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione nelle quali la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione siano emessi da PMI. Ciò è in linea con l'obiettivo di sostenere l'accesso delle PMI ai finanziamenti mediante una catena di finanziamento ininterrotta. Pertanto, la valutazione ex ante deve dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato che interessa tali piattaforme nel mercato geografico rilevante.

3.3.2.   Misure i cui parametri non rispettano il regolamento generale di esenzione per categoria

a)   Strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria

(80)

I fallimenti del mercato che interessano le imprese in particolari regioni o Stati EFTA possono essere più pronunciati a causa del sottosviluppo relativo del mercato dei finanziamenti alle PMI in tali zone, rispetto ad altre regioni dello stesso Stato EFTA o ad altri Stati EFTA. Ciò avviene in particolare negli Stati EFTA dove non c'è una presenza consolidata di investitori formali in venture capital o di business angels. Pertanto, l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di un efficiente mercato dei finanziamenti alle PMI in tali regioni e di superare gli ostacoli strutturali che possono impedire alle PMI l'accesso effettivo al finanziamento del rischio può giustificare una posizione più favorevole dell'Autorità nei confronti di misure che consentono una partecipazione degli investitori privati inferiore alle percentuali stabilite dal regolamento generale di esenzione per categoria.

(81)

Inoltre, l'Autorità può giudicare positivamente le misure per il finanziamento del rischio che prevedono una partecipazione degli investitori privati inferiore alle percentuali stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria, in particolare se dette misure sono destinate specificamente alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o che sono nella fase di prova del concetto (proof-of-concept), ossia imprese che risentono di un fallimento del mercato più accentuato, purché una parte dei rischi dell'investimento sia effettivamente sostenuta dagli investitori privati partecipanti.

b)   Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria

(82)

Il beneficio del regolamento generale di esenzione per categoria è riservato alle misure nelle quali la ripartizione non paritaria delle perdite tra investitori pubblici e privati è concepita in modo da limitare la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico. Analogamente, per quanto riguarda le garanzie, l'esenzione per categoria fissa limiti al tasso di garanzia e alle perdite totali sostenute dall'investitore pubblico.

(83)

Tuttavia, in determinate circostanze, adottando una posizione di finanziamento più rischiosa, il finanziamento pubblico può permettere agli investitori o mutuanti privati di concedere finanziamenti aggiuntivi. Per valutare le misure i cui parametri finanziari superano i massimali di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, l'Autorità prenderà in considerazione una serie di fattori illustrati nella sezione 3.4.2 dei presenti orientamenti.

c)   Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili

(84)

A norma del regolamento generale di esenzione per categoria, la selezione degli intermediari finanziari, nonché degli investitori o dei gestori di fondi, deve basarsi su una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, che indichi chiaramente gli obiettivi di intervento perseguiti dalla misura e il tipo di parametri finanziari concepiti per conseguirli. Ciò significa che gli intermediari finanziari o i relativi gestori devono essere selezionati mediante una procedura conforme alla direttiva 2004/18/CE (26) o a qualsiasi direttiva successiva che la sostituisce. Se la direttiva non è applicabile, la procedura di selezione deve essere tale da assicurare la scelta più ampia possibile tra intermediari finanziari o gestori di fondi qualificati. In particolare, la procedura deve consentire allo Stato EFTA in questione di confrontare i termini e le condizioni negoziate tra gli intermediari finanziari o i gestori di fondi e i potenziali investitori privati in modo da assicurare che la misura per il finanziamento del rischio attragga gli investitori privati con il minimo di aiuti di Stato o il minimo di divergenza da condizioni di parità di trattamento, alla luce di una strategia di investimento realistica.

(85)

Secondo il regolamento generale di esenzione per categoria, i criteri di selezione applicabili per la sezione dei gestori devono includere il requisito secondo il quale per strumenti diversi dalle garanzie «verrà data preferenza alla ripartizione degli utili rispetto alla protezione dai rischi» onde limitare la tendenza all'assunzione di rischi eccessivi da parte del gestore nella selezione delle imprese oggetto di investimento. L'obiettivo è garantire che, a prescindere dalla forma dello strumento finanziario previsto dalla misura, qualsiasi trattamento preferenziale accordato agli investitori o ai mutuanti privati sia valutato rispetto all'interesse pubblico che consiste nel garantire il carattere rotativo del capitale pubblico impegnato e la sostenibilità finanziaria della misura sul lungo termine.

(86)

In determinati casi, tuttavia, può risultare necessario privilegiare la protezione dai rischi, in particolare se la misura è destinata a determinati settori nei quali il tasso di insolvenza delle PMI è elevato. Può essere il caso, ad esempio, delle misure destinate alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o che sono nella fase di prova del concetto (proof-of-concept), a settori che presentano importanti ostacoli tecnologici o a settori in cui le imprese dipendono fortemente da singoli progetti che richiedono ingenti investimenti iniziali e comportano un'elevata esposizione al rischio, quali i settori culturale e creativo. La preferenza per i meccanismi di protezione dai rischi può essere giustificata anche per le misure attuate attraverso un fondo di fondi e con l'obiettivo di attirare investitori privati a questo livello.

d)   Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori

(87)

Sebbene il regolamento generale di esenzione per categoria riguardi gli incentivi fiscali a favore di investitori privati indipendenti che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle PMI ammissibili, gli Stati EFTA possono ritenere opportuno attuare misure che prevedono incentivi analoghi per gli investitori aziendali. La differenza risiede nel fatto che questi ultimi sono imprese ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Le misure devono pertanto essere soggette a restrizioni specifiche al fine di garantire che l'aiuto fornito al livello degli investitori aziendali rimanga proporzionato e abbia un reale effetto incentivante.

(88)

Gli intermediari finanziari e i loro gestori possono beneficiare di incentivi fiscali solo nella misura in cui agiscono in qualità di coinvestitori o comutuanti. I servizi da essi resi per l'attuazione della misura non possono beneficiare di incentivi fiscali.

3.4.   Adeguatezza della misura di aiuto

3.4.1.   Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di intervento e ad altri strumenti di aiuto.

(89)

Per affrontare i fallimenti del mercato rilevati e contribuire al conseguimento degli obiettivi di intervento che persegue, la misura per il finanziamento del rischio proposta deve essere uno strumento adeguato e nel contempo deve falsare il meno possibile la concorrenza. La scelta della specifica forma di misura per il finanziamento del rischio deve essere debitamente giustificata nella valutazione ex ante.

(90)

Nella prima fase, l'Autorità valuta se e in quale proporzione la misura per il finanziamento del rischio può essere considerata uno strumento adeguato rispetto ad altri strumenti di intervento intesi a stimolare gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili. Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento di intervento di cui dispongono gli Stati EFTA per agevolare il finanziamento del rischio delle imprese ammissibili. Essi possono utilizzare altri strumenti complementari sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, quali misure regolamentari per agevolare il funzionamento dei mercati finanziari, misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale, servizi di consulenza in materia di preparazione agli investimenti o investimenti pubblici che soddisfano il test dell'operatore in un'economia di mercato.

(91)

La valutazione ex ante deve analizzare gli attuali e, se possibile, i futuri interventi nazionali e del SEE destinati ad affrontare gli stessi fallimenti del mercato rilevati, tenendo conto dell'efficacia e dell'efficienza degli altri strumenti di intervento. Dai risultati della valutazione ex ante deve emergere che non è possibile rimediare adeguatamente ai fallimenti del mercato rilevati con altri strumenti di intervento che non comportano aiuti di Stato. Inoltre, la misura per il finanziamento del rischio proposta deve essere coerente con la politica generale dello Stato EFTA interessato in materia di accesso delle PMI ai finanziamenti e deve essere complementare ad altri strumenti di intervento volti a soddisfare le stesse esigenze del mercato.

(92)

Nella seconda fase, l'Autorità valuta se la misura proposta è più appropriata di altri strumenti di aiuto di Stato tesi ad ovviare allo stesso fallimento del mercato. A tale proposito gli strumenti finanziari sono considerati, in linea generale, meno distorsivi delle sovvenzioni dirette e sono pertanto ritenuti uno strumento più adeguato. Tuttavia, gli aiuti di Stato volti ad agevolare il finanziamento del rischio possono essere concessi sotto diverse forme, quali strumenti fiscali selettivi o strumenti finanziari che prevedono condizioni inferiori a quelle di mercato, tra cui una serie di strumenti di equity, di debito e di garanzia con profili di rischio/rendimento differenti, nonché varie modalità di erogazione e strutture di finanziamento, la cui adeguatezza dipende dalla natura delle imprese destinatarie e dalla carenza di finanziamenti. Pertanto, l'Autorità valuta se la misura prevede una struttura di finanziamento efficiente che, tenuto conto della strategia di investimento del fondo, garantisca operazioni sostenibili.

(93)

Al riguardo, l'Autorità valuterà favorevolmente le misure che implicano fondi sufficientemente grandi in termini di dimensioni del portafoglio, copertura geografica (in particolare se operano in diversi Stati EFTA) e diversificazione del portafoglio, perché tali fondi possono essere più efficienti, e pertanto più interessanti per gli investitori privati, rispetto ai fondi più piccoli. Talune strutture di fondi di fondi possono soddisfare queste condizioni, purché i costi complessivi di gestione risultanti dai diversi livelli di intermediazione siano compensati da sostanziali guadagni di efficienza.

3.4.2.   Condizioni relative agli strumenti finanziari

(94)

Per gli strumenti finanziari che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria l'Autorità terrà conto degli elementi di cui ai punti da 95 a 119.

(95)

In primo luogo, la misura deve mobilitare finanziamenti supplementari dei partecipanti al mercato. Coefficienti minimi di investimento privato inferiori a quelli stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria possono essere giustificati solo in considerazione di fallimenti del mercato più pronunciati individuati nella valutazione ex ante. Al riguardo, la valutazione ex ante deve comprendere una stima ragionevole del livello dell'investimento privato atteso alla luce del fallimento del mercato che tocca lo specifico gruppo di imprese ammissibili oggetto della misura, ossia del potenziale stimato di reperire ulteriori investimenti privati sulla base di un portafoglio o di ciascuna operazione. Inoltre, occorre dimostrare che la misura mobilita finanziamenti privati supplementari che altrimenti non sarebbero stati concessi o che sarebbero stati concessi sotto forme e per importi differenti o sulla base di condizioni diverse.

(96)

Per quanto riguarda le misure per il finanziamento del rischio specificamente rivolte alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale, l'Autorità può accettare che il livello di partecipazione privata sia inferiore alle percentuali prescritte. In alternativa, per tali obiettivi di investimento, l'Autorità può accettare che la partecipazione privata sia di natura non indipendente, ovvero che provenga, ad esempio, dal proprietario dell'impresa beneficiaria. In casi debitamente giustificati, l'Autorità può accettare livelli di partecipazione privata inferiori a quelli stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria anche in relazione a imprese ammissibili che operano su un mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, alla luce degli elementi di prova economici forniti nella valutazione ex ante in merito al fallimento del mercato pertinente.

(97)

Una misura per il finanziamento del rischio destinata a imprese ammissibili che al momento del primo investimento per il finanziamento del rischio operano sul mercato da oltre sette anni dalla prima vendita commerciale deve prevedere restrizioni adeguate in termini di tempo (ad esempio, dieci anni invece di sette) o altri criteri oggettivi di natura qualitativa relativi alla fase di sviluppo delle imprese destinatarie. Per tali obiettivi di investimento l'Autorità richiederà di norma una percentuale minima di partecipazione privata del 60 %.

(98)

In secondo luogo, assieme al livello proposto di partecipazione privata, l'Autorità terrà conto dell'equilibrio tra rischi e benefici tra investitori privati e pubblici. A tale riguardo l'Autorità considererà positivamente le misure che prevedono che le perdite siano ripartite tra gli investitori secondo criteri di parità di trattamento e che gli investitori privati ricevano unicamente incentivi inerenti alla partecipazione agli utili. In linea di principio tanto più la ripartizione dei rischi e dei benefici è prossima alle pratiche commerciali correnti, tanto più è probabile che l'Autorità accetti un livello inferiore di partecipazione privata.

(99)

In terzo luogo, il livello della struttura di finanziamento al quale la misura intende mobilitare investimenti privati è importante. Al livello del fondo di fondi, la capacità di attrarre finanziamenti privati può dipendere da un più ampio ricorso a meccanismi di protezione dai rischi. Al contrario, un ricorso eccessivo a tali meccanismi può falsare la selezione delle imprese ammissibili e condurre a risultati inefficienti nei casi in cui gli investitori privati intervengono a livello dell'investimento nelle imprese e per singola operazione.

(100)

Nel valutare la necessità della struttura specifica della misura, l'Autorità può prendere in considerazione l'importanza del rischio residuo rimasto a carico degli investitori privati selezionati rispetto alle perdite previste e impreviste assunte dall'investitore pubblico, nonché la ripartizione dei rendimenti attesi fra l'investitore pubblico e gli investitori privati. In tal modo potrebbe essere accettato un diverso profilo rischi/benefici, se ciò consente di massimizzare l'importo dell'investimento privato, senza compromettere l'autentica natura orientata al profitto delle decisioni di investimento.

(101)

In quarto luogo, la natura esatta degli incentivi deve essere determinata mediante una procedura aperta e non discriminatoria di selezione degli intermediari finanziari, nonché dei gestori di fondi o degli investitori. Analogamente, i gestori di fondi di fondi, nell'ambito del loro mandato di investimento, devono essere tenuti a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale di selezione degli intermediari finanziari, dei gestori di fondi o degli investitori ammissibili, le condizioni preferenziali che possono applicarsi al livello dei sub-fondi.

(102)

Per dimostrare la necessità delle condizioni finanziarie specifiche alla base della struttura della misura, gli Stati EFTA possono essere tenuti a presentare elementi di prova attestanti che durante la procedura di selezione degli investitori privati tutti i partecipanti hanno chiesto condizioni che non sarebbero state coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria, o che la gara non era andata a buon fine.

(103)

In quinto luogo, l'intermediario finanziario o il gestore di fondi possono coinvestire insieme allo Stato EFTA, purché siano evitati potenziali conflitti di interesse. L'intermediario finanziario deve assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita. Tale coinvestimento potrebbe contribuire ad assicurare che le decisioni di investimento siano conformi agli obiettivi di intervento pertinenti. La capacità del gestore di investire a partire da risorse proprie può essere uno dei criteri di selezione.

(104)

Infine, le misure per il finanziamento del rischio che ricorrono a strumenti di debito devono prevedere un meccanismo che assicuri che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali, ad esempio in forma di riduzione dei tassi di interesse, di alleggerimento dei requisiti in materia di garanzie reali o di una combinazione dei due. L'intermediario finanziario può anche trasferire il vantaggio investendo in imprese che sebbene potenzialmente redditizie, sulla base dei criteri di rating interni dell'intermediario finanziario, sarebbero in una classe di rischio in cui l'intermediario non investirebbe in assenza della misura per il finanziamento del rischio. Il meccanismo di trasferimento deve prevedere modalità adeguate di monitoraggio, nonché un meccanismo di recupero.

(105)

Nel quadro della misura per il finanziamento del rischio gli Stati EFTA possono utilizzare tutta una gamma di strumenti finanziari: strumenti di investimento in equity e quasi-equity, strumenti di prestito o garanzie non a condizioni di parità di trattamento. Nei successivi punti da 106 a 119 si illustrano gli elementi di cui l'Autorità terrà conto nella valutazione di tali strumenti finanziari specifici.

a)   Investimenti in equity

(106)

Gli strumenti di investimento inequity possono assumere la forma di investimenti in equity o in quasi-equity di un'impresa, mediante i quali l'investitore acquista la proprietà dell'impresa (o una parte di essa).

(107)

Gli strumenti di equity possono presentare varie caratteristiche asimmetriche, prevedendo un trattamento differenziato degli investitori, poiché alcuni possono partecipare ai rischi o ai benefici in proporzione maggiore di altri. Per attenuare i rischi per gli investitori privati, la misura può offrire una «protezione» in caso di incremento degli utili (l'investitore pubblico cede una parte del rendimento) o una protezione contro parte delle perdite (limitando le perdite per l'investitore privato) o una combinazione di entrambe.

(108)

L'Autorità ritiene che gli incentivi inerenti alla partecipazione agli utili creano una migliore convergenza degli interessi tra investitori pubblici e privati. Al contrario, la protezione dai rischi, che espone l'investitore pubblico al rischio di scarso rendimento, può portare al disallineamento degli interessi e al fenomeno della selezione avversa da parte degli intermediari finanziari o degli investitori.

(109)

L'Autorità ritiene che gli strumenti di equity con limitazione del rendimento (27), l'opzione call (28) e la ripartizione asimmetrica delle entrate sotto forma di liquidità (29) offrano incentivi adeguati, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da un fallimento del mercato meno grave.

(110)

Gli strumenti di equity con ripartizione delle perdite non paritaria che supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria possono essere giustificati solamente per misure destinate ad ovviare a gravi fallimenti del mercato individuati nella valutazione ex ante, quali misure destinate principalmente alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o che sono nella fase di prova del concetto (proof-of-concept). Per evitare un'eccessiva protezione dai rischi, occorre limitare la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico.

b)   Strumenti di debito di tipo «funded»: prestiti

(111)

Una misura per il finanziamento del rischio può prevedere la concessione di prestiti al livello degli intermediari finanziari o dei beneficiari finali.

(112)

Gli strumenti di debito di tipo «funded» possono assumere forme diverse, tra cui prestiti subordinati e prestiti con condivisione del rischio di portafoglio. I prestiti subordinati possono essere concessi agli intermediari finanziari per rafforzare la loro struttura patrimoniale, con l'obiettivo di fornire finanziamenti supplementari alle imprese ammissibili. I prestiti con condivisione del rischio di portafoglio sono intesi a fornire prestiti agli intermediari finanziari che si impegnano a cofinanziare un portafoglio di nuovi prestiti o leasing a favore di imprese ammissibili fino a un determinato tasso di cofinanziamento in combinazione con una condivisione del rischio di credito del portafoglio in base a ciascun prestito (o ciascun leasing). In entrambi i casi, l'intermediario finanziario agisce in qualità di coinvestitore nelle imprese ammissibili, ma beneficia di un trattamento preferenziale rispetto all'investitore/mutuante pubblico, poiché lo strumento riduce la sua esposizione al rischio di credito derivante dal relativo portafoglio prestiti.

(113)

In generale, quando le caratteristiche di attenuazione del rischio dello strumento fanno sì che l'investitore/mutuante pubblico assuma, in rapporto al relativo portafoglio prestiti, una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria, la misura può essere giustificata solo in caso di grave fallimento del mercato che deve essere chiaramente individuato nella valutazione ex ante. L'Autorità valuterà positivamente le misure che prevedono un limite esplicito per le prime perdite sostenute dall'investitore pubblico, in particolare quando il limite non supera il 35 %.

(114)

Gli strumenti di prestito con condivisione del rischio di portafoglio devono garantire un tasso di coinvestimento sostanziale da parte dell'intermediario finanziario selezionato. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se detto tasso non è inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti.

(115)

Si ritiene che gli strumenti di debito di tipo «funded» utilizzati per rifinanziare prestiti esistenti non generino un effetto incentivante e che gli elementi di aiuto contenuti in tali strumenti non possano essere considerati compatibili con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

c)   Strumenti di debito di tipo «unfunded»: garanzie

(116)

Una misura per il finanziamento del rischio può prevedere la concessione di garanzie o controgaranzie agli intermediari finanziari e/o garanzie ai beneficiari finali. Le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia devono essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity.

(117)

Le garanzie devono essere concesse sulla base del portafoglio. Gli intermediari finanziari possono selezionare le operazioni che desiderano inserire nel portafoglio coperto dalla garanzia, purché le operazioni incluse soddisfino i criteri di ammissibilità definiti dalla misura per il finanziamento del rischio. Le garanzie devono essere offerte ad un tasso che garantisca un livello adeguato di condivisione dei rischi e dei benefici con gli intermediari finanziari. In particolare, in casi debitamente giustificati, in base ai risultati della valutazione ex ante, il tasso di garanzia può essere più elevato del tasso massimo stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria, ma non può superare il 90 %, ad esempio in caso di garanzie su prestiti o investimenti in quasi-equity a favore di PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale.

(118)

In caso di garanzie limitate, in linea di principio, il tasso limite deve coprire esclusivamente le perdite previste. Se deve coprire anche le perdite impreviste, il suo costo deve essere fissato ad un livello che tiene conto della copertura del rischio supplementare. Di norma, il tasso limite non deve essere superiore al 35 %. Le garanzie illimitate (garanzie con tasso di garanzia, ma senza tasso limite) possono essere concesse in casi debitamente giustificati e il loro costo deve essere fissato tenendo conto della copertura supplementare del rischio fornita dalla garanzia.

(119)

La durata della garanzia deve essere limitata nel tempo, di norma ad un massimo di 10 anni, fatta salva la scadenza dei singoli strumenti di debito coperti dalla garanzia, che può essere più lunga. La garanzia viene ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico. Agli importi non utilizzati si applicano commissioni d'impegno. Per incentivare gli intermediari a realizzare i volumi di investimenti concordati possono essere utilizzati metodi quali le commissioni d'impegno, eventi attivatori o tappe intermedie.

3.4.3.   Condizioni relative agli strumenti fiscali

(120)

Il campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria è circoscritto agli incentivi fiscali a favore di investitori che siano persone fisiche, come evidenziato alla sezione 3.3.2, lettera d). Devono pertanto essere notificate all'Autorità le misure che utilizzano incentivi fiscali per incoraggiare gli investitori aziendali a finanziarie le imprese ammissibili, sia direttamente che indirettamente, mediante acquisizione di quote in un fondo istituito ad hoc o altri tipi di veicoli di investimento che investono in queste imprese.

(121)

Di norma, gli Stati EFTA devono basare le loro misure fiscali sulle conclusioni in merito all'esistenza di un fallimento del mercato formulate nella valutazione ex ante e calibrare di conseguenza i loro strumenti mirando a una categoria ben definita di imprese ammissibili.

(122)

Gli incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali possono assumere la forma di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito e/o di sgravi fiscali sulle plusvalenze e sui dividendi, inclusi i crediti d'imposta e i differimenti d'imposta. Nella prassi seguita in materia di applicazione delle regole, l'Autorità ha generalmente ritenuto compatibili gli sgravi fiscali che consentivano di porre limiti specifici per investitore in merito alla percentuale massima dell'importo investito che può beneficiare dello sgravio fiscale e all'importo massimo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore. Inoltre, l'imposta sulle plusvalenze relative alla cessione di quote può essere differita se reinvestita in investimenti ammissibili entro un determinato periodo, mentre le perdite derivanti dalla cessione di tali quote possono essere dedotte dagli utili generati da altre quote soggette al medesimo regime fiscale.

(123)

In generale, l'Autorità ritiene che misure fiscali di questo tipo siano adeguate e abbiano quindi un effetto incentivante se lo Stato EFTA può dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento comprovato del mercato.

(124)

Fatta salva la possibilità di prorogare la misura, i regimi fiscali devono essere limitati ad una durata massima di 10 anni. Se dopo 10 anni il regime è prorogato, lo Stato EFTA deve effettuare una nuova valutazione ex ante e una valutazione dell'efficacia del regime nel periodo di attuazione.

(125)

Nella sua analisi, l'Autorità tiene conto delle caratteristiche specifiche del rispettivo sistema fiscale nazionale e degli incentivi fiscali già vigenti nello Stato EFTA, nonché dell'interazione tra i predetti incentivi, destinati a rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale. Occorre inoltre assicurare che siano debitamente applicate le norme sullo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali per prevenire la frode e l'evasione fiscale.

(126)

Le agevolazioni fiscali devono essere accessibili a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento e a condizione che lo Stato EFTA interessato rispetti le norme minime di buona governance in materia fiscale. Gli Stati EFTA devono quindi assicurare che il campo di applicazione e i parametri tecnici della misura siano pubblicizzati adeguatamente, compresi i necessari massimali e limiti relativi al vantaggio massimo che ciascun investitore può trarre dalla misura, nonché l'importo massimo dell'investimento per singola impresa ammissibile.

3.4.4.   Condizioni relative alle misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione

(127)

Per quanto riguarda le misure di aiuto a favore delle piattaforme alternative di negoziazione oltre i limiti fissati dal regolamento generale di esenzione per categoria, il gestore della piattaforma deve presentare un piano aziendale che dimostri che la piattaforma destinataria dell'aiuto può divenire autosufficiente in meno di 10 anni. La notifica deve inoltre presentare scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse.

(128)

L'Autorità valuterà favorevolmente le piattaforme alternative di negoziazione istituite da vari Stati EFTA e che operano tra diversi Stati EFTA, perché possono essere estremamente efficienti e interessanti per gli investitori privati, in particolare gli investitori istituzionali.

(129)

Per le piattaforme esistenti, la strategia aziendale proposta dalla piattaforma deve dimostrare che a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma in questione necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine. L'Autorità valuterà positivamente l'aiuto per l'istituzione di una piattaforma alternativa di negoziazione negli Stati EFTA in cui una tale piattaforma non esiste. Qualora la piattaforma alternativa di negoziazione oggetto del sostegno è una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, l'Autorità presterà particolare attenzione alla valutazione della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro.

3.5.   Effetto incentivante degli aiuti

(130)

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con l'accordo SEE se hanno un effetto incentivante che induce il beneficiario dell'aiuto a modificare il suo comportamento realizzando attività che non avrebbe realizzato in assenza degli aiuti o che avrebbe realizzato in maniera più restrittiva a causa dell'esistenza di un fallimento del mercato. A livello di imprese ammissibili, l'effetto incentivante si verifica quando il beneficiario finale può reperire finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati disponibili in termini di forma, importo o scadenze.

(131)

Le misure per il finanziamento del rischio devono incentivare gli investitori di mercato a fornire alle imprese ammissibili potenzialmente redditizie finanziamenti superiori ai livelli correnti e/o ad assumere rischi aggiuntivi. Si ritiene che la misura per il finanziamento del rischio abbia effetto incentivante se mobilita investimenti da fonti del mercato in modo che il finanziamento totale fornito alle imprese ammissibili superi la dotazione di bilancio della misura. Un elemento chiave nel selezionare gli intermediari finanziari e i gestori di fondi dovrebbe quindi essere la loro capacità di mobilitare investimenti privati aggiuntivi.

(132)

La valutazione dell'effetto incentivante è strettamente connessa alla valutazione del fallimento del mercato di cui alla sezione 3.3. Inoltre, l'idoneità della misura a conseguire l'effetto leva dipende in ultima analisi dalla struttura della misura stessa, in particolare da una ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra i fornitori pubblici e privati dei finanziamenti, aspetto strettamente connesso alla questione dell'adeguatezza della struttura della misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio (cfr. la precedente sezione 3.4). Si può quindi presumere la presenza di un effetto incentivante se il fallimento del mercato è stato debitamente identificato e la misura ha una struttura adeguata.

3.6.   Proporzionalità dell'aiuto

(133)

Gli aiuti di Stato devono essere proporzionati al fallimento del mercato che deve essere affrontato per conseguire i pertinenti obiettivi di intervento. Gli aiuti devono essere strutturati in modo efficiente sotto il profilo dei costi, in linea con i principi di una sana gestione finanziaria. Affinché una misura di aiuto sia considerata proporzionata, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per attirare i finanziamenti del mercato in modo da colmare la carenza di finanziamenti senza generare vantaggi indebiti.

(134)

Come regola generale, a livello dei beneficiari finali, la misura per il finanziamento del rischio è considerata proporzionata se l'importo totale dei finanziamenti congiunti (pubblici e privati) forniti con la misura per il finanziamento del rischio è limitato all'entità della carenza di finanziamenti individuata nella valutazione ex ante. A livello degli investitori, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per attirare capitali privati al fine di assicurare l'effetto leva minimo e colmare la carenza di finanziamenti.

3.6.1.   Condizioni relative agli strumenti finanziari

(135)

La misura deve garantire l'equilibrio tra le condizioni preferenziali offerte dallo strumento finanziario al fine di massimizzare l'effetto leva ponendo allo stesso tempo rimedio al fallimento del mercato individuato e la necessità che lo strumento sia in grado di generare sufficienti livelli di rendimento finanziario che gli consentano di rimanere operativamente redditizio.

(136)

La natura e l'entità esatta degli incentivi deve essere determinata mediante una procedura aperta e non discriminatoria di selezione nell'ambito della quale gli intermediari finanziari, nonché i gestori di fondi o gli investitori sono chiamati a presentare offerte concorrenti. Se mediante detta procedura sono stabiliti rendimenti asimmetrici proporzionati al rischio o una ripartizione asimmetrica delle perdite, l'Autorità ritiene che lo strumento finanziario sia proporzionato e rifletta un congruo tasso di rendimento finanziario. Quando i gestori di fondi sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria che impone ai partecipanti di presentare la propria base di investitori nel quadro della procedura di selezione, si ritiene che gli investitori privati siano debitamente selezionati.

(137)

In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati partecipanti sulla base di ogni singola operazione, questi ultimi devono essere selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, che costituisce il modo migliore per fissare il congruo tasso di rendimento finanziario.

(138)

Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura del genere (ad esempio perché la procedura di selezione si è rivelata inefficace o non è andata a buon fine), per evitare che gli investitori siano sovraremunerati, il congruo tasso di rendimento finanziario deve essere stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Su tale base, l'esperto indipendente calcola un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e vi somma un margine atto a riflettere i rischi.

(139)

In tal caso devono vigere norme adeguate per designare l'esperto indipendente. Come minimo, l'esperto deve essere in possesso di una licenza che gli consenta di prestare la consulenza, essere registrato nelle rilevanti associazioni professionali, rispettare le regole professionali e deontologiche definite da tali associazioni, essere indipendente e render conto dell'esattezza del suo parere. In linea di principio, gli esperti indipendenti devono essere selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Lo stesso esperto indipendente non può essere impiegato una seconda volta in un periodo di tre anni.

(140)

Alla luce di quanto sopra, la struttura della misura può contenere vari investimenti pubblici e privati con condivisione asimmetrica degli utili o scadenzati asimmetricamente, purché i rendimenti proporzionati al rischio previsti per gli investitori privati siano limitati al congruo tasso di rendimento finanziario.

(141)

In linea di principio, l'Autorità ritiene che l'allineamento economico degli interessi tra lo Stato EFTA e gli intermediari finanziari o i loro gestori, a seconda dei casi, possa ridurre al minimo l'aiuto. Gli interessi devono essere allineati sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici che per quanto concerne i risultati finanziari dell'investimento pubblico nello strumento.

(142)

L'intermediario finanziario o il gestore di fondi possono coinvestire assieme allo Stato EFTA, purché i termini e le condizioni del coinvestimento siano tali da escludere ogni possibile conflitto di interesse. Tale coinvestimento potrebbe incentivare il gestore ad allineare le sue decisioni di investimento agli obiettivi di intervento stabiliti. La capacità del gestore di investire a partire da risorse proprie può essere uno dei criteri di selezione.

(143)

La remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi, in funzione del tipo di misura per il finanziamento del rischio, deve includere una commissione annua di gestione e incentivi basati sui risultati (carried interest).

(144)

La componente della remunerazione basata sui risultati deve essere significativa e strutturata in modo tale da ricompensare i risultati finanziari e il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici fissati previamente. Deve esservi un equilibrio tra gli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, che sono necessari per garantire una selezione efficiente delle imprese ammissibili destinatarie degli investimenti. Inoltre, l'Autorità prenderà in considerazione possibili sanzioni previste nell'accordo di finanziamento tra lo Stato EFTA e l'intermediario finanziario, applicabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento stabiliti.

(145)

Il livello della remunerazione basata sui risultati deve essere giustificato in base alla prassi in uso nel mercato pertinente. I gestori devono essere remunerati non solo per un esborso ben riuscito e in base all'importo del capitale privato raccolto, ma anche per gli utili sul capitale investito, realizzati sotto forma di introiti e di entrate in conto capitale, superiori a un determinato tasso di rendimento minimo (hurdle rate).

(146)

La commissione totale di gestione non deve superare i costi di esercizio e di gestione necessari per l'esecuzione degli strumenti finanziari interessati, più proventi ragionevoli in linea con la prassi di mercato. Tale commissione non deve comprendere i costi d'investimento.

(147)

Dato che gli intermediari finanziari o i loro gestori, a seconda dei casi, devono essere selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, alla struttura generale delle commissioni può essere assegnato un punteggio nel contesto della procedura di selezione e la remunerazione massima può essere stabilita a seguito di tale selezione.

(148)

Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, l'Autorità ritiene che la commissione annua di gestione non dovrebbe, in linea di principio, superare il 3 % del capitale che sarà assegnato all'entità, escludendo gli incentivi basati sui risultati.

3.6.2.   Condizioni relative agli strumenti fiscali

(149)

L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria non può superare l'importo massimo fissato dalle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di finanziamento del rischio.

(150)

Indipendentemente dal tipo di sgravi fiscali, le azioni ammissibili devono essere azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni. Non possono fruire dell'agevolazione fiscale gli investitori che non siano indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti.

(151)

Gli investitori che finanziano imprese ammissibili possono beneficiare di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito fino ad una percentuale ragionevole dell'importo investito in imprese ammissibili, purché non sia superato l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale. L'Autorità ritiene ragionevole limitare gli sgravi fiscali al 30 % dell'importo investito. Le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito.

(152)

Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sul reddito. Analogamente, nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sulle plusvalenze, i proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sulle plusvalenze. Inoltre, l'imposta sulle plusvalenze relative alla cessione di azioni ammissibili può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

3.6.3.   Condizioni per le piattaforme alternative di negoziazione

(153)

Al fine di consentire un'analisi adeguata della proporzionalità dell'aiuto a favore del gestore della piattaforma alternativa di negoziazione, è consentita la concessione di aiuti di Stato che coprano fino al 50 % dei costi di investimento sostenuti per la creazione della piattaforma.

(154)

Per gli incentivi fiscali a favore di investitori aziendali, l'Autorità valuterà la misura alla luce delle condizioni previste per gli strumenti fiscali nei presenti orientamenti.

3.7.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(155)

Le misure di aiuto di Stato devono essere concepite in modo da limitare le distorsioni della concorrenza all'interno del SEE. Gli effetti negativi devono essere controbilanciati dall'effetto positivo globale della misura. Nel caso di misure per il finanziamento del rischio, i potenziali effetti negativi devono essere valutati a ciascuno dei livelli in cui l'aiuto può essere presente: gli investitori, gli intermediari finanziari e i loro gestori, e i beneficiari finali.

(156)

Per consentire all'Autorità di valutare i probabili effetti negativi, lo Stato EFTA può trasmetterle, come parte integrante della valutazione ex ante, gli studi in suo possesso e le valutazioni ex post effettuate per regimi analoghi in termini di imprese ammissibili, strutture di finanziamento, parametri e area geografica.

(157)

In primo luogo, a livello del mercato dei finanziamenti del rischio, gli aiuti di Stato possono causare un effetto di esclusione (crowding out) degli investimenti privati. Ciò potrebbe scoraggiare gli investitori privati dal finanziare le imprese ammissibili e indurli ad attendere che lo Stato conceda aiuti per tali investimenti. Questo rischio aumenta proporzionalmente all'importo del finanziamento totale concesso ai beneficiari finali, alle dimensioni delle imprese beneficiarie e al loro grado di sviluppo, dato che in queste condizioni i finanziamenti privati sono messi a disposizione solo gradualmente. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono sostituirsi al normale rischio commerciale legato agli investimenti che gli investitori avrebbero realizzato anche in assenza di aiuti di Stato. Tuttavia, se il fallimento del mercato è stato correttamente definito, è meno probabile che la misura per il finanziamento del rischio determini effetti di esclusione.

(158)

In secondo luogo, a livello di intermediari finanziari, gli aiuti possono avere effetti di distorsione in termini di aumento o mantenimento del potere di mercato di un intermediario, ad esempio nel mercato di una determinata regione. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente il potere di mercato dell'intermediario finanziario, gli aiuti possono farlo indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato oppure scoraggiando l'ingresso di nuovi concorrenti.

(159)

Le misure per il finanziamento del rischio devono essere rivolte a imprese orientate alla crescita che non sono in grado di attrarre un livello sufficiente di finanziamenti da risorse private ma che possono diventare redditizie grazie agli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio. Tuttavia, è poco probabile che soddisfi i criteri della valutazione comparata una misura che prevede la creazione di un fondo pubblico la cui strategia di investimento non dimostri sufficientemente la potenziale redditività delle imprese ammissibili, perché in tal caso l'investimento per il finanziamento del rischio può essere assimilato a una sovvenzione.

(160)

Dato che le condizioni in materia di gestione commerciale e procedure decisionali orientate al profitto stabilite nelle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di finanziamento del rischio sono essenziali per assicurare che la selezione delle imprese beneficiarie finali sia basata su una logica commerciale, dette condizioni non possono essere oggetto di deroga ai sensi dei presenti orientamenti, anche quando le misure comportano intermediari finanziari pubblici.

(161)

I fondi di investimento di piccola scala, dall'ambito territoriale limitato e non dotati di adeguati meccanismi di governance saranno analizzati al fine di prevenire il rischio di tenere in vita strutture di mercato inefficienti. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a carattere regionale possono avere scala e portata insufficienti a causa di una scarsa diversificazione legata al numero ridotto di imprese ammissibili in cui investire, il che potrebbe ridurne l'efficienza, portando così alla concessione di aiuti a imprese meno redditizie. Questi investimenti possono creare distorsioni della concorrenza e offrire vantaggi indebiti a talune imprese. Inoltre, tali fondi possono essere meno interessanti per gli investitori privati, in particolare gli investitori istituzionali, perché possono essere visti non tanto come opportunità commerciali redditizie che offrono rendimenti accettabili quanto piuttosto come uno strumento per il perseguimento di obiettivi di politica regionale.

(162)

In terzo luogo, a livello dei beneficiari finali, l'Autorità valuterà se la misura ha effetti di distorsione sui mercati del prodotto in cui tali imprese sono concorrenti. Ad esempio, la misura potrebbe falsare la concorrenza se è destinata a imprese operanti in settori poco efficienti. Un'espansione significativa della capacità indotta da aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe, in particolare, determinare un'indebita distorsione della concorrenza, in quanto la creazione o il persistere di un eccesso di capacità potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione degli investimenti da parte dei concorrenti o persino la loro uscita dal mercato. Non solo: ciò potrebbe impedire anche l'entrata nel mercato di determinate imprese. Da quanto descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, rappresentano un danno anche per i consumatori. Nel caso di un mercato in crescita nei settori destinatari, vi sono di norma meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato. Pertanto, l'Autorità analizzerà il livello delle capacità produttive nel dato settore alla luce della domanda potenziale. Per consentire all'Autorità di effettuare una tale valutazione, gli Stati EFTA devono indicare se la misura per il finanziamento del rischio è specifica per il settore o se privilegia determinati settore rispetto ad altri.

(163)

Gli aiuti di Stato possono impedire che i meccanismi di mercato, premiando i produttori più efficienti ed esercitando pressione su quelli meno efficienti affinché migliorino, si ristrutturino o escano dal mercato, producano risultati positivi. La concessione di aiuti a imprese inefficienti può impedire l'entrata o l'espansione nel mercato di altre imprese e scoraggiare i concorrenti dall'innovare.

(164)

L'Autorità valuterà inoltre gli effetti negativi di eventuali delocalizzazioni. Al riguardo, l'Autorità esaminerà se i fondi regionali possono causare un aumento delle delocalizzazioni all'interno del SEE. Il rischio di tali distorsioni è più accentuato quando le attività di un intermediario finanziario sono concentrate in una regione non assistita confinante con una regione assistita o con una regione che beneficia di un'intensità di aiuto maggiore. Anche una misura per il finanziamento del rischio a carattere regionale che si concentri solo su determinati settori potrebbe avere effetti negativi di delocalizzazione.

(165)

Se la misura produce effetti negativi, lo Stato EFTA deve individuare i mezzi per ridurli al minimo. Così, lo Stato EFTA può dimostrare che gli effetti negativi sono limitati al minimo indispensabile, alla luce, ad esempio, dell'importo complessivo dell'investimento, del tipo e del numero dei beneficiari e delle caratteristiche dei settori in questione. Per soppesare gli effetti positivi e negativi, l'Autorità prenderà inoltre in considerazione l'entità di tali effetti.

3.8.   Trasparenza

(166)

Gli Stati EFTA devono pubblicare le seguenti informazioni su un sito web completo sugli aiuti di Stato, a livello nazionale o regionale:

i.

il testo del regime di aiuti e le relative disposizioni di applicazione;

ii.

il nome dell'autorità che concede l'aiuto;

iii.

l'importo totale della partecipazione dello Stato EFTA nella misura;

iv.

il nome dell'entità delegata, se del caso, e i nomi degli intermediari finanziari selezionati;

v.

il nome dell'impresa che riceve il sostegno ai sensi della misura, incluse informazioni sul tipo di impresa (PMI, piccola impresa a media capitalizzazione, impresa a media capitalizzazione innovativa); la regione (al livello 2 delle regioni statistiche (30)) in cui l'impresa ha sede; il principale settore economico in cui il beneficiario opera al livello di gruppo NACE; la forma e l'importo dell'investimento. Possono essere esonerati da tale obbligo le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato e gli investimenti in un'impresa beneficiaria finale inferiori a 200 000 EUR;

vi.

in caso di regimi fiscali di aiuti al finanziamento del rischio, i nomi degli investitori aziendali beneficiari (31) e l'importo delle agevolazioni fiscali ricevute, se superiori a 200 000 EUR. Tale importo può essere fornito per intervalli di 2 milioni di EUR. Le informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni (32).

3.9.   Cumulo

(167)

Gli aiuti al finanziamento del rischio possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili.

(168)

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti «de minimis» fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dall'Autorità.

(169)

I finanziamenti EFTA gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati EFTA non costituiscono aiuto di Stato. Quando tali finanziamenti SEE si combinano con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del SEE.

4.   VALUTAZIONE

(170)

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, l'Autorità può esigere che taluni regimi siano soggetti a una scadenza temporale e a una valutazione che deve riguardare i seguenti aspetti:

a)

l'efficacia della misura di aiuto alla luce degli obiettivi e degli indicatori generali e specifici predefiniti; e

b)

l'impatto della misura per il finanziamento del rischio sui mercati e sulla concorrenza.

(171)

Può essere richiesta una valutazione per i seguenti regimi di aiuti:

a)

grandi regimi;

b)

regimi con carattere regionale;

c)

regimi con carattere settoriale ristretto;

d)

regimi modificati, qualora le modifiche incidano sui criteri di ammissibilità, sull'importo degli investimenti o sui parametri finanziari; la valutazione può essere presentata come parte integrante della notifica;

e)

regimi dalle caratteristiche innovative;

f)

regimi per i quali l'Autorità lo richieda nella decisione che approva la misura alla luce dei potenziali effetti negativi.

(172)

La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dall'autorità che concede l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (33), e deve essere resa pubblica. La valutazione deve essere presentata all'Autorità in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale proroga del regime di aiuti e in ogni caso alla scadenza del regime. La portata e la metodologia esatte della valutazione da effettuare saranno definite nella decisione di approvazione del regime di aiuti. Qualsiasi successiva misura di aiuto che presenti un analogo obiettivo deve tenere conto dei risultati di tale valutazione.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

5.1.   Proroga degli orientamenti sul capitale di rischio

(173)

Gli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese rimangono in vigore fino al 30 giugno 2014.

5.2.   Applicabilità delle regole

(174)

L'Autorità applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti al finanziamento del rischio che verranno concessi dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

(175)

Gli aiuti a favore del capitale di rischio concessi illegalmente o che saranno concessi prima del 1o luglio 2014 saranno valutati conformemente alle norme in vigore alla data in cui l'aiuto è concesso.

(176)

Per tutelare le legittime aspettative degli investitori privati, in caso di regimi per il finanziamento del rischio che prevedono finanziamenti pubblici a favore di fondi di investimento in private equity, la data dell'impegno dei finanziamenti pubblici a favore di tali fondi, ossia la data della firma dell'accordo di finanziamento, determina l'applicabilità delle norme alla misura per il finanziamento del rischio.

5.3.   Misure opportune

(177)

L'Autorità ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti comporterà modifiche sostanziali dei principi di valutazione degli aiuti a favore del capitale di rischio negli Stati EFTA. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali, risulta necessario valutare se tutti i regimi di aiuti per il capitale di rischio continuino a essere giustificati ed efficaci. Per questi motivi, l'Autorità propone agli Stati EFTA le seguenti misure opportune conformemente all'articolo 1, paragrafo1, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte:

a)

gli Stati EFTA modificano, se necessario, i regimi di aiuti esistenti a favore del capitale di rischio al fine di armonizzarli con i presenti orientamenti entro sei mesi dalla data della pubblicazione degli orientamenti;

b)

gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il loro assenso, esplicito e incondizionato, alle misure opportune proposte, entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti. In assenza di una risposta, l'Autorità riterrà che lo Stato EFTA in questione non condivida le misure proposte.

(178)

Al fine di salvaguardare le legittime aspettative degli investitori privati, gli Stati EFTA non sono tenuti ad adottare misure opportune in relazione ai regimi di aiuti per il capitale di rischio a favore delle PMI quando l'impegno dei finanziamenti pubblici nei confronti di fondi di investimento in private equity, assunto alla data della firma dell'accordo di finanziamento, è stato assunto prima della data di pubblicazione dei presenti orientamenti e tutte le condizioni previste nell'accordo rimangono immutate. Detti intermediari finanziari possono continuare a operare successivamente e a realizzare gli investimenti secondo la loro strategia di investimento iniziale fino alla fine della durata prevista dall'accordo di finanziamento.

5.4.   Relazioni e monitoraggio

(179)

Conformemente all'articolo 21 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione n. 195/04/COL, gli Stati EFTA presentano relazioni annuali all'Autorità.

(180)

Gli Stati EFTA devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto. Questa documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di ammissibilità e di importi massimi degli investimenti. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione dell'Autorità su richiesta.

5.5.   Revisione

(181)

L'Autorità può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò si rivelasse necessario per motivi connessi alla politica in materia di concorrenza o per tener conto di altre politiche del SEE e di impegni internazionali, dell'evoluzione dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.


(1)  I presenti orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(2)  Comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti», COM(2011) 870 definitivo del 7.12.2011.

(3)  COM(2013) 150 final del 25.3.2013.

(4)  Regolamenti con rilevanza SEE.

(5)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1). Regolamento da integrare nell'accordo SEE.

(6)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, COM(2013) 462 final, 2013/0214 (COD).

(7)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). Direttiva da integrare nell'accordo SEE.

(8)  Il questionario è stato pubblicato al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_risk_capital/questionnaire_en.pdf

(9)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(10)  Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 19, e supplemento SEE n. 27 del 7.6.2007, pag. 1), modificati dalla decisione n. 484/10/COL del 15.12.2010.

(11)  Comunicazione «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», COM(2012) 209 final dell'8.5.2012.

(12)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), attualmente oggetto di revisione, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22), inserito come punto 1 j nell'allegato XV dell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 29/2014 (non ancora pubblicato nella GU o nel supplemento SEE), e.i.f 15.2.2014.

(13)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1). Regolamento da integrare nell'accordo SEE.

(14)  GU L 97 del 15.4.2005 e supplemento SEE n. 18 del 14.4.2005, pag. 1. Tali orientamenti sono stati prorogati mediante decisione n. 438/12/COL del 28.11.2012 (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 91 e supplemento SEE n. 40 dell'11.7.2013, pag. 15).

(15)  Cfr. ad esempio la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

(16)  Tra gli investitori privati rientrano di norma il FEI e la BEI quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, le banche quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, family offices e business angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni accademiche.

(17)  Ad esempio, nel caso Citynet Amsterdam, la Commissione ha concluso che si poteva ritenere che due operatori privati che controllavano un terzo del capitale azionario totale avessero un reale impatto economico (anche alla luce della struttura azionaria globale e del fatto che le loro azioni erano sufficienti per costituire una minoranza di blocco in caso di decisioni strategiche dell'impresa) [cfr. la decisione della Commissione nel caso C 53/2006, Citynet Amsterdam, Paesi Bassi (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27, punti 96-100)]. Invece, nel caso N 429/10 relativo alla Banca agricola della Grecia (ATE) (GU C 317 del 29.10.2011, pag. 5) la partecipazione privata ha raggiunto unicamente il 10 % dell'investimento, contro il 90 % dello Stato, per cui la Commissione ha concluso che le condizioni di parità di trattamento non erano soddisfatte in quanto il capitale conferito dallo Stato non era accompagnato da una partecipazione paragonabile di un investitore privato né era proporzionato al numero di azioni detenute dallo Stato.

(18)  Tassi di riferimento e di attualizzazione (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1).

(19)  Aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1).

(20)  Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008, cfr. nota 12.

(21)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Direttiva integrata al punto 31ba nell'allegato IX dell'accordo SEE (servizi finanziari) mediante decisione del Comitato misto SEE n. 65/2005 del 29.4.2005 (GU L 239 del 15.9.2005, pag. 50, e supplemento SEE n. 46 del 15.9.2005, pag. 31).

(22)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114), modificata dalla rettifica alla direttiva (GU L 351 del 26.11.2004, pag. 44). Direttiva integrata al punto 2 nell'allegato XVI dell'accordo SEE (appalti) mediante decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006 del 2.6.2006 (GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22, e supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18).

(23)  Cfr. la causa C-225/91, Matra/Commissione (Raccolta 1993, pag. I-3203, punto 42).

(24)  Il carattere innovativo di una PMI deve essere valutato alla luce della definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.

(25)  L'Autorità riconosce la crescente importanza delle piattaforme di crowd funding (finanziamento collettivo) per attrarre finanziamenti a favore delle imprese in fase di avviamento. Pertanto, se è constatato un fallimento del mercato e nei casi in cui il gestore di una piattaforma di crowd funding è un'entità giuridica distinta, l'Autorità può applicare, per analogia, le norme applicabili alle piattaforme alternative di negoziazione; ciò vale anche per gli incentivi fiscali ad investire attraverso le piattaforme di crowd funding. Alla luce della recente diffusione del crowd funding nell'Unione/nel SEE, è probabile che le misure per il finanziamento del rischio che lo prevedono siano soggette alla valutazione di cui alla sezione 4 dei presenti orientamenti.

(26)  Cfr. nota 22.

(27)  Limitazione del rendimento dell'investitore pubblico a un determinato tasso di rendimento prestabilito (hurdle rate): se il tasso di rendimento prestabilito è superato, i proventi eccedenti sono distribuiti solamente agli investitori privati.

(28)  Opzione call sulle azioni pubbliche: agli investitori privati è riconosciuto il diritto di esercitare un'opzione call per acquistare la quota dell'investimento pubblico a un prezzo di esercizio prefissato.

(29)  Ripartizione asimmetrica delle entrate sotto forma di liquidità: la liquidità è fornita sia dagli investitori pubblici che da quelli privati in base a condizioni di parità di trattamento ma gli utili, se generati, sono ripartiti in modo asimmetrico. Nella distribuzione degli utili gli investitori privati ricevono più di quanto spetterebbe loro in proporzione alla loro partecipazione, fino all'hurdle rate prestabilito.

(30)  L'espressione «regione statistica» sarà utilizzato al posto dell'acronimo «NUTS» degli orientamenti della Commissione. L'acronimo NUTS deriva dal titolo «Nomenclature of Territorial Units for Statistics» ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Detto regolamento non è ancora stato integrato nell'accordo SEE. Tuttavia, al fine di avere definizioni comuni per una domanda in continuo aumento di informazioni statistiche a livello regionale, l'ufficio statistico dell'Unione europea, Eurostat e gli istituti nazionali dei paesi candidati e l'EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano definite analogamente alla classificazione NUTS.

(31)  Il requisito non si applica agli investitori privati che sono persone fisiche.

(32)  Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

(33)  L'Autorità può fornire questa metodologia comune.


Rettifiche

11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/89


Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2014/844/UE, Euratom, del 26 novembre 2014, che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 28 novembre 2014 )

Pagina 33, nel preambolo,

anziché:

«visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando quanto segue:»

leggi:

«visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:»


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/89


Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2014/847/UE, Euratom, del 26 novembre 2014, recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 28 novembre 2014 )

Pagina 39, nel preambolo,

anziché:

«visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando quanto segue:»

leggi:

«visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:»


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/90


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione, dell'11 luglio 2013, che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 247 del 18 settembre 2013 )

Alla pagina 13, allegato II, parte A dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, punto 1:

anziché:

«Selezionare solo uno Stato membro per elenco.»

leggi:

«Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.»

Alla pagina 13, allegato II, parte A dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, ultima frase:

anziché:

«“Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini”»

leggi:

«“Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini”»

Alla pagina 14, allegato II, parte A dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, nota 3:

anziché:

«Per la Finlandia, indicare solo il paese di residenza permanente.»

leggi:

«Per la Finlandia, si prega di indicare solo il paese di residenza permanente.»

Alla pagina 14, allegato II, parte A dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, nota 4:

anziché:

«Per l'Irlanda, la Finlandia e il Regno Unito, indicare solo la data di nascita.»

leggi:

«Per l'Irlanda, la Finlandia e il Regno Unito, si prega di indicare solo la data di nascita.»

Alla pagina 14, allegato II, parte A dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, ultimo riquadro, prima frase:

anziché:

«Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno successivamente trattati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011].»,

leggi:

«Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011].».

Alla pagina 15, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011 come modificato, punto 1:

anziché:

«Selezionare solo uno Stato membro per elenco.»

leggi:

«Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.»

Alla pagina 15, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, ultima frase:

anziché:

«“Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini”»

leggi:

«“Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini”»

Alla pagina 16, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, alla tabella, prima riga, quinta colonna:

anziché:

«NAZIONALITÀ»

leggi:

«CITTADINANZA»

Alla pagina 16, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, alla tabella, prima riga, sesta colonna:

anziché:

«NUMERO PERSONALE D'IDENTITÀ/TIPO E NUMERO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE»

leggi:

«NUMERO PERSONALE D'IDENTITÀ/TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE»

Alla pagina 16, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, nota 2, prima frase:

anziché:

«Per la Bulgaria e la Grecia, indicare anche il cognome del padre.»,

leggi:

«Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome patronimico.».

Alla pagina 16, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, nota 4, prima frase:

anziché:

«Per la Grecia, la Spagna, Malta, il Portogallo e la Romania, indicare solo la data di nascita.»,

leggi:

«Per la Grecia, la Spagna, Malta, il Portogallo e la Romania, si prega di indicare solo la data di nascita.».

Alla pagina 16, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, nota 5:

anziché:

«Per i documenti d'identità italiani, indicare anche l'autorità di rilascio.»

leggi:

«Per i documenti d'identità italiani, si prega di indicare anche l'autorità di rilascio.»

Alla pagina 16, allegato II, parte B dell'allegato III modificato del regolamento (UE) n. 211/2011, ultimo riquadro, prima frase:

anziché:

«Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno successivamente trattati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011].»,

leggi:

«Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011].».


11.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/92


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 22 marzo 2011 )

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 13

Anziché:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia»

leggi:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia»

Pagina 13, visto

Anziché:

«… in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),»

leggi:

«… in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,».