ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/1 |
DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2014
relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l'Unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta. |
(2) |
L'applicazione a livello pubblicistico degli articoli 101 e 102 TFUE compete alla Commissione in virtù dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3). A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono diventati gli articoli 101 e 102 TFUE e restano sostanzialmente identici. Provvedono all'applicazione a livello pubblicistico anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, che possono adottare le decisioni elencate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003. A norma di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità sia amministrative che giudiziarie preposte all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE quali autorità pubbliche competenti e all'espletamento delle varie funzioni conferite alle autorità garanti della concorrenza da detto regolamento. |
(3) |
Gli articoli 101 e 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che le autorità giudiziarie nazionali devono applicare. Le autorità giudiziarie nazionali hanno quindi un ruolo di pari importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza (applicazione a livello privatistico). Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'Unione nelle controversie fra privati, ad esempio accordando risarcimenti alle vittime delle violazioni. Per una piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE, ed in particolare per realizzare l'effetto concreto dei divieti da essi previsti, è necessario che chiunque, compresi consumatori e imprese o autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali per i danni subiti a causa di una violazione di tali disposizioni. Il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell'Unione si applica anche alle violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE commesse da imprese pubbliche e da imprese cui gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106 TFUE. |
(4) |
Il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell'Unione per i danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e nazionale richiede che ciascuno Stato membro disponga di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di mezzi di ricorso procedurali efficaci deriva anche dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva come previsto all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. |
(5) |
Le azioni per il risarcimento del danno sono solo uno degli elementi che assicurano un sistema efficace di applicazione a livello privatistico per le violazioni del diritto della concorrenza, a cui fanno da complemento vie alternative di ristoro, quali forme consensuali di risoluzione delle controversie e decisioni di applicazione a livello pubblicistico che incentivano le parti a riconoscere il risarcimento. |
(6) |
Per garantire un'efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un'efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Tale coordinamento a livello di Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. |
(7) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Esistono marcate differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale. Tali differenze causano incertezza riguardo alle condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal TFUE e compromettono l'effettivo esercizio di tale diritto. Poiché i soggetti danneggiati spesso scelgono lo Stato membro in cui sono stabiliti quale foro in cui presentare la domanda di risarcimento del danno, le discrepanze fra le norme nazionali portano a condizioni disomogenee per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno e possono pertanto incidere sulla concorrenza nei mercati in cui operano tali soggetti danneggiati così come le imprese autrici della violazione. |
(8) |
Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a differenti norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di violazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento garantito dal diritto dell'Unione non solo può portare a un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 TFUE, ma può altresì disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. Poiché le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono quindi incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno fondare la presente direttiva sulla duplice base giuridica degli articoli 103 e 114 TFUE. |
(9) |
È necessario, tenuto conto che le violazioni su vasta scala del diritto della concorrenza presentano spesso un elemento transfrontaliero, garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato interno e migliorare le condizioni alle quali i consumatori possono esercitare i diritti che derivano loro dal mercato interno. È opportuno aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri riguardo alle norme nazionali che regolano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni sia del diritto della concorrenza dell'Unione che del diritto della concorrenza nazionale, laddove quest'ultimo sia applicato parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione. Un ravvicinamento di tali norme contribuirà a prevenire l'aumento di differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza. |
(10) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, «quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101, paragrafo 1, TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102 TFUE], esse applicano anche l'articolo [102 TFUE]». Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e nell'ottica di una maggiore certezza del diritto e di condizioni più uniformi per le imprese e i consumatori, è opportuno che l'ambito di applicazione della presente direttiva si estenda alle azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto nazionale della concorrenza quando esso è applicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. L'applicazione di norme differenti in materia di responsabilità civile per le violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE e con riguardo alle violazioni delle norme del diritto della concorrenza nazionale che devono essere applicate negli stessi casi e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione nuocerebbe altrimenti alla posizione degli attori nello stesso caso e all'ambito delle loro richieste, e costituirebbe un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le azioni per il risarcimento del danno relative a violazioni del diritto nazionale della concorrenza che non incidono sul commercio tra Stati membri ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE. |
(11) |
In mancanza di una legislazione dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia), chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed una violazione del diritto della concorrenza. Tutte le norme nazionali che disciplinano l'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva quale la nozione di nesso causale fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non dovrebbero essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio del diritto al risarcimento garantito dal TFUE o essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. Qualora gli Stati membri nel loro diritto nazionale prevedano altre condizioni per il risarcimento, quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere tali condizioni nella misura in cui siano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai principi di efficacia e di equivalenza e alla presente direttiva. |
(12) |
La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale. Il pagamento degli interessi è una componente essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del decorso del tempo, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui il danno si è prodotto fino al momento dell'effettivo risarcimento, restando impregiudicata la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o interesse di mora a norma del diritto nazionale e indipendentemente dal fatto che il decorso del tempo sia considerato come una categoria separata (interesse) o come una parte costitutiva del danno emergente o del lucro cessante. Spetta agli Stati membri stabilire le norme da applicare a tal fine. |
(13) |
Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica consumatori, imprese e pubbliche autorità a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione. È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Fatto salvo il risarcimento del danno da perdita di opportunità, il pieno risarcimento a norma della presente direttiva non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura. |
(14) |
Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all'attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all'inizio di un'azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l'esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE. |
(15) |
La prova è un elemento importante per intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell'Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un'asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori. I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. Quando i giudici nazionali intendano ordinare la divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il principio di leale cooperazione fra l'Unione e gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 sulle richieste di informazioni. Laddove i giudici nazionali ordinino alle pubbliche autorità di divulgare le prove, si applicano i principi di cooperazione giuridica e amministrativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale. |
(16) |
Su richiesta di una parte, il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove, esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che la divulgazione può essere ingiunta solo qualora un attore abbia asserito in modo plausibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili per tale attore di aver subito un danno causato dal convenuto. Laddove una richiesta di divulgazione sia intesa ad ottenere una categoria di prove, quest'ultima dovrebbe essere individuata attraverso il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi, come la natura, l'oggetto o il contenuto dei documenti di cui è richiesta la divulgazione, il periodo durante il quale sono stati redatti o altri criteri, purché gli elementi di prova rientranti nella categoria siano pertinenti ai sensi della presente direttiva. Tali categorie dovrebbero essere definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili. |
(17) |
Qualora l'autorità giudiziaria in uno Stato membro chieda che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove o chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (4). |
(18) |
Seppure le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero, in linea di principio, essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Tali misure possono comprendere la possibilità di non rendere visibili parti riservate di un documento, condurre audizioni a porte chiuse, limitare il numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove e conferire ad esperti l'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non dovrebbero comunque impedire l'esercizio del diritto al risarcimento. |
(19) |
La presente direttiva non ha effetti sulla possibilità prevista dalle legislazioni degli Stati membri di impugnare gli ordini di divulgazione, né sulle condizioni per proporre tali impugnazioni. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ed è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti di tali istituzioni. Tale diritto è nondimeno assoggettato a determinati limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato. Ne deriva che il regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 di tale regolamento è fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti in una data situazione, ossia, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall'altro, quelli che sarebbero pregiudicati da tale divulgazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate tali norme e pratiche previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001. |
(21) |
L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un approccio comune a livello di Unione per quanto riguarda la divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. È opportuno che la divulgazione delle prove non comprometta indebitamente l'efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante della concorrenza. La presente direttiva non contempla la divulgazione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e la corrispondenza tra tali autorità. |
(22) |
Al fine di garantire la tutela effettiva del diritto al risarcimento, non è necessario che ogni documento relativo a procedimenti avviati in virtù degli articoli 101 o 102 TFUE sia divulgato ad un attore esclusivamente a motivo del fatto che egli intende promuovere un'azione di risarcimento del danno, poiché è altamente improbabile che tale azione debba essere basata su tutte le prove contenute nel fascicolo relativo a tali procedimenti. |
(23) |
L'esigenza di proporzionalità dovrebbe essere valutata attentamente quando la divulgazione delle prove rischia di compromettere la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo o rischia di avere un effetto negativo sul modo in cui le imprese cooperano con le autorità garanti della concorrenza. È opportuno prestare una particolare attenzione per prevenire tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni, ossia la ricerca in base a criteri non sufficientemente determinati o eccessivamente ampi di informazioni che probabilmente non rivestono interesse per le parti del procedimento. Le richieste di divulgazione non dovrebbero quindi essere considerate proporzionate quando riguardano una trasmissione generica dei documenti del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza relativamente a un determinato caso o la divulgazione generica di documenti presentati da una parte nel contesto di un caso particolare. Richieste di queste tipo, riguardanti una divulgazione ampia, non sarebbero compatibili con l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile precisa e circoscritta le prove o categorie di prova. |
(24) |
La presente direttiva non pregiudica il diritto dei giudici di considerare, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, l'interesse all'efficace applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza allorquando ordinano la divulgazione di prove di qualsiasi tipo, diverse dalle dichiarazioni rese nell'ambito di un programma di clemenza e dalle proposte di transazione. |
(25) |
Una deroga dovrebbe inoltre applicarsi con riguardo ad ogni divulgazione che, laddove concessa, interferisca in modo indebito con un'indagine in corso da parte di un'autorità garante della concorrenza in merito ad una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale. Le informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza nel corso di un suo procedimento d'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale e trasmesse alle parti di tale procedimento (come una comunicazione degli addebiti) oppure preparate da una parte del procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni dell'autorità garante della concorrenza o le deposizioni testimoniali) dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia chiuso il procedimento, ad esempio adottando una decisione a norma dell'articolo 5 o a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003, ad eccezione delle decisioni che dispongono misure cautelari. |
(26) |
I programmi di clemenza e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza dell'Unione, poiché contribuiscono ad individuare e perseguire efficacemente e sanzionare le violazioni più gravi di tali norme. Inoltre, poiché molte decisioni delle autorità garanti della concorrenza nei casi riguardanti cartelli si basano su richieste di clemenza e le azioni per il risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli sono in genere successive a tali decisioni, i programmi di clemenza sono importanti anche per assicurare l'efficacia delle azioni per il risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli. Le imprese potrebbero essere dissuase dal collaborare con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di programmi di clemenza e di procedure di transazione se dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti, quali le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione predisposte soltanto ai fini della collaborazione con le autorità garanti della concorrenza venissero divulgate. Tale divulgazione comporterebbe il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale con funzioni di amministrazione o direzione a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle dei coautori della violazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle autorità garanti della concorrenza presentando dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, è opportuno che tali documenti siano esclusi dall'ordine della divulgazione delle prove. Tale esclusione dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di clemenza o di una proposta di transazione contenute in altri documenti. Tali limitazioni quanto alla divulgazione delle prove non dovrebbero impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Per assicurare che tale deroga non interferisca in modo indebito con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, essa dovrebbe essere circoscritta alle suddette dichiarazioni volontarie e autoincriminanti legate a un programma di clemenza e a proposte di transazione. |
(27) |
Le norme della presente direttiva in materia di divulgazione di documenti diversi dalle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e dalle proposte di transazione garantiscono che i soggetti danneggiati mantengano mezzi alternativi sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie ad esperire le loro azioni per il risarcimento del danno. I giudici nazionali dovrebbero avere la possibilità, su richiesta dell'attore, di accedere essi stessi a documenti per i quali è invocata la deroga al fine di verificare se il loro contenuto esuli dalle definizioni di dichiarazione legata a un programma di clemenza e di proposta di transazione previste dalla presente direttiva. Qualsiasi contenuto che vada oltre tali definizioni dovrebbe essere divulgabile alle condizioni stabilite. |
(28) |
I giudici nazionali dovrebbero poter ordinare in qualsiasi momento, nel contesto di un'azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove che esistono indipendentemente dal procedimento avviato dall'autorità garante della concorrenza («informazioni preesistenti»). |
(29) |
La divulgazione delle prove dovrebbe essere ordinata ad un'autorità garante della concorrenza soltanto allorquando tali prove non possono essere ragionevolmente ottenute da un'altra parte o da terzi. |
(30) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE. Al fine di preservare il contributo all'attuazione di tali articoli apportato dall'applicazione a livello pubblicistico, le autorità garanti della concorrenza dovrebbero poter ugualmente presentare, agendo d'ufficio, le proprie osservazioni a un giudice nazionale ai fini della valutazione della proporzionalità della divulgazione delle prove incluse nel fascicolo delle autorità, alla luce dell'impatto che una tale divulgazione produrrebbe sull'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sistema in base al quale un'autorità garante della concorrenza sia informata delle richieste di divulgazione delle informazioni qualora la persona che richiede la divulgazione o la persona alla quale è richiesta la divulgazione sia coinvolta nell'indagine di tale autorità relativa alla presunta violazione, fatte salve le norme nazionali sulle procedure senza contraddittorio. |
(31) |
Ogni persona fisica o giuridica che ottenga delle prove grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza dovrebbe poter usare tali prove ai fini di un'azione per il risarcimento del danno di cui è parte. Tale uso dovrebbe anche essere consentito alla persona fisica o giuridica che le sia succeduta nei diritti e negli obblighi, anche attraverso il rilevamento della sua domanda. Laddove le prove siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un gruppo societario che costituisce una sola impresa ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, l'uso di tali prove dovrebbe essere consentito anche alle altre persone giuridiche appartenenti alla stessa impresa. |
(32) |
Tuttavia, l'uso delle prove ottenute mediante l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza non dovrebbe ostacolare indebitamente l'efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante. Al fine di garantire che le limitazioni alla divulgazione di documenti di cui alla presente direttiva non siano pregiudicate, l'uso delle prove del tipo indicato ai considerando 24 e 25 ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza dovrebbe essere limitato in base alle medesime condizioni. La limitazione dovrebbe prendere la forma di un'inammissibilità nelle azioni per il risarcimento del danno o consistere in altra forma di protezione secondo le norme nazionali applicabili atte a garantire la piena efficacia dei limiti alla divulgazione di tali tipi di prove. Le prove ottenute tramite un'autorità garante della concorrenza non dovrebbero inoltre diventare oggetto di scambio. È quindi opportuno che la possibilità di usare prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza sia limitata alla persona fisica o giuridica cui è stato originariamente accordato l'accesso e ai suoi successori legali. Tale limitazione volta a evitare il commercio di prove, tuttavia, non impedisce a un giudice nazionale di ordinare la divulgazione di tali prove alle condizioni previste nella presente direttiva. |
(33) |
La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l'avvio di un'indagine da parte di un'autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le persone interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici nazionali dovrebbero poter applicare sanzioni sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il rischio che siano tratte conclusioni sfavorevoli nel procedimento per il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può contribuire a evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l'inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l'utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione. Analogamente, è opportuno prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. |
(34) |
Per assicurare l'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza occorre un approccio comune a livello dell'Unione per quanto riguarda gli effetti delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative e a una violazione sulle successive azioni per il risarcimento del danno. Tali decisioni sono adottate solamente dopo che la Commissione è stata informata della decisione prevista oppure, in mancanza di essa, di qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 e nel caso in cui la Commissione non abbia privato l'autorità nazionale garante della concorrenza della sua competenza tramite l'avvio di un procedimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento. La Commissione dovrebbe garantire l'applicazione coerente del diritto della concorrenza dell'Unione fornendo alle autorità nazionali garanti della concorrenza orientamenti a livello bilaterale e nell'ambito della rete europea della concorrenza. Per migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, aumentare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, la constatazione di una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso. L'effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, come determinata dall'autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione. Anche laddove una decisione abbia constatato una violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui le norme del diritto della concorrenza dell'Unione e nazionale sono applicate nello stesso caso e in parallelo, tale violazione dovrebbe considerarsi inconfutabilmente accertata. |
(35) |
Qualora un'azione per il risarcimento del danno sia intentata in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso che hanno constatato la violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE a cui si riferisce l'azione, tale constatazione formulata in una decisione definitiva dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso dovrebbe potere essere presentata dinanzi a un giudice nazionale almeno a titolo di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e può, se del caso, essere valutata insieme ad altri elementi di prova presentati dalle parti. Gli effetti delle decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dal giudice del ricorso che accertano una violazione delle norme in materia di concorrenza lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 267 TFUE. |
(36) |
Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, dovrebbe essere possibile intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto nazionale della concorrenza e dell'Unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell'identità dell'autore della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti di applicazione generale, purché la durata di tali termini assoluti di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento. |
(37) |
Per il caso in cui più imprese violino insieme le norme in materia di concorrenza, come nel caso di un cartello, è opportuno prevedere che i coautori della violazione siano considerati responsabili in solido per l'intero ammontare del danno causato dal loro comportamento illecito. Se un coautore della violazione ha pagato più della parte che gli spetta, dovrebbe avere il diritto di ottenere un contributo da altri coautori della violazione. La determinazione della parte corrispondente alla responsabilità relativa di un dato autore della violazione e i criteri rilevanti, quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia e di equivalenza. |
(38) |
Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle violazioni commesse sotto forma di cartelli segreti e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che proteggano le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di clemenza da un'esposizione ingiustificata alle domande di risarcimento, tenendo presente che per il beneficiario dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano una violazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità, rendendo il beneficiario dell'immunità possibile bersaglio preferenziale di contenzioso. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno e che ogni contributo che esso debba versare nei confronti dei coautori della violazione non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello relativo agli acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti o fornitori degli autori della violazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Tale quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra gli autori della violazione. Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dagli altri autori della violazione. |
(39) |
Il danno nella forma di danno emergente può risultare dalla differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quanto sarebbe stato altrimenti pagato in assenza della violazione. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il danno emergente trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno trasferito non costituisce più un danno per il quale tale parte debba essere risarcita. È pertanto opportuno, in linea di principio, permettere all'autore di una violazione di invocare a propria difesa l'avvenuto trasferimento del danno emergente a fronte di una domanda di risarcimento del danno. Occorre prevedere disposizioni che stabiliscano che l'autore della violazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità del trasferimento del sovrapprezzo. Tale onere della prova non dovrebbe avere effetti sulla possibilità che l'autore della violazione utilizzi prove diverse da quelle in suo possesso, come le prove già acquisite nel procedimento o le prove in possesso di altre parti o di terzi. |
(40) |
Nei casi in cui il trasferimento ha dato luogo a una riduzione delle vendite e quindi a un danno nella forma di un lucro cessante, dovrebbe restare impregiudicato il diritto a chiedere un risarcimento di siffatto lucro cessante. |
(41) |
A seconda delle condizioni in cui operano le imprese, può essere prassi commerciale trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento. I consumatori o le imprese sui quali è stato così trasferito il danno emergente subiscono il danno derivante dalla violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale. Il danno dovrebbe essere rimborsato dall'autore della violazione: può essere tuttavia particolarmente difficile comprovarne la portata per i consumatori o le imprese che non hanno acquistato direttamente da tale soggetto. Quando l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo dei danni da attribuire dipendono dal fatto che il sovrapprezzo pagato da un acquirente diretto dell'autore della violazione sia stato trasferito o meno sull'acquirente indiretto, e in che misura, è quindi opportuno stabilire che si ritiene che l'acquirente indiretto abbia provato tale trasferimento del sovrapprezzo dall'acquirente diretto al suo livello se è in grado di dimostrare prima facie che tale trasferimento è avvenuto. Tale presunzione relativa si applica a meno che l'autore della violazione non sia in grado di dimostrare in modo credibile e ritenuto adeguato dal giudice che il danno emergente non è stato trasferito o non è stato trasferito interamente sull'acquirente indiretto. È inoltre opportuno definire a quali condizioni si ritiene che l'acquirente indiretto abbia fornito a tale riguardo prove prima facie. Per quanto riguarda la quantificazione di tale trasferimento, il giudice nazionale dovrebbe avere la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo sia stata trasferita al livello degli acquirenti indiretti nella controversia di cui è investito. |
(42) |
La Commissione dovrebbe emettere linee guida chiare, semplici ed esaustive per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sugli acquirenti indiretti. |
(43) |
Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri danni, per i clienti degli autori della violazione. La violazione può anche riguardare le forniture all'autore della violazione (ad esempio nel caso di un cartello fra acquirenti). In siffatti casi, il danno emergente potrebbe derivare da un prezzo inferiore pagato dagli autori della violazione ai loro fornitori. La presente direttiva e in particolare le disposizioni relative al trasferimento del sovrapprezzo dovrebbero applicarsi di conseguenza a tali casi. |
(44) |
Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intentate sia da soggetti che hanno acquistato beni o servizi dall'autore della violazione che dagli acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena di approvvigionamento. Per promuovere la coerenza tra decisioni giudiziarie relative a procedimenti tra loro connessi ed evitare pertanto che il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale non sia pienamente risarcito o che all'autore della violazione si richieda di risarcire danni che non sono stati subiti, i giudici nazionali dovrebbero avere la facoltà di stimare la proporzione di eventuali sovrapprezzi a carico degli acquirenti diretti o indiretti nelle controversie di cui sono investiti. In tale contesto, i giudici nazionali dovrebbero poter tenere nella dovuta considerazione, tramite i mezzi procedurali o sostanziali previsti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, eventuali azioni connesse e le relative decisioni giudiziarie, in particolare qualora venga comprovato che è avvenuto il trasferimento del sovrapprezzo. I giudici nazionali dovrebbero disporre di adeguati mezzi procedurali, come la riunione delle azioni, per garantire che il risarcimento per il danno emergente riconosciuto a un dato livello della catena di approvvigionamento non superi il danno da sovrapprezzo causato a tale livello. Detti mezzi dovrebbero altresì essere disponibili nei casi transfrontalieri. Questa possibilità di tener debito conto dei giudizi non dovrebbe compromettere né i diritti fondamentali alla difesa, né il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale per coloro che non erano parti di tali procedimenti giudiziari, e non dovrebbe compromettere le norme in materia di valore probatorio delle decisioni adottate in quel determinato contesto. È possibile per le azioni pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi essere considerate connesse ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Ai sensi di tale articolo, il giudice nazionale successivamente adito può sospendere il procedimento o, in determinate circostanze, dichiarare la propria incompetenza. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi di tale regolamento. |
(45) |
Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. Ciò è spesso molto costoso e gli attori incontrano difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro domande. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza può quindi costituire un considerevole ostacolo che impedisce l'efficacia delle domande di risarcimento. |
(46) |
In mancanza di norme dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri e ai giudici nazionali stabilire quali condizioni l'attore deve soddisfare per dimostrare l'ammontare del danno subito, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il mancato pieno rispetto di tali condizioni. Tuttavia, le condizioni del diritto nazionale riguardo alla quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'Unione (principio di efficacia). È opportuno tenere conto di ogni asimmetria informativa fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza della violazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno assicurare che ai giudici nazionali sia conferito il potere di stimare l'ammontare del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, su richiesta, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano fornire orientamenti riguardo alla quantificazione. Per garantire coerenza e prevedibilità, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti generali a livello di Unione. |
(47) |
Per rimediare all'asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello. Tale presunzione non dovrebbe riguardare l'effettivo ammontare del danno. Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l'asimmetria informativa e rende più difficile per l'attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito. |
(48) |
È auspicabile pervenire ad una transazione «definitiva» per i convenuti al fine di ridurre le incertezze per gli autori della violazione e i soggetti danneggiati. Pertanto, gli autori della violazione e i soggetti danneggiati dovrebbero essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le transazioni stragiudiziali (comprese quelle in cui un giudice può dichiarare vincolante una transazione), l'arbitrato, la mediazione o la conciliazione. Tale composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare il maggior numero possibile di soggetti danneggiati e di autori di violazioni consentito dall'ordinamento. Le disposizioni della presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne l'efficacia. |
(49) |
I termini di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno possono essere tali da non lasciare ai soggetti danneggiati e agli autori della violazione tempo sufficiente per giungere a un accordo sul risarcimento da corrispondere. Per dare a entrambe le parti una reale possibilità di procedere a una composizione consensuale delle controversie prima di intentare un'azione dinanzi al giudice nazionale, il termine di prescrizione deve quindi essere sospeso per la durata della procedura di composizione consensuale. |
(50) |
Inoltre, quando le parti decidono di ricorrere alla composizione consensuale delle controversie dopo aver intentato per la stessa domanda un'azione davanti al giudice nazionale, tale giudice dovrebbe poter sospendere il procedimento pendente per la durata della procedura di composizione consensuale. Nel considerare se sospendere il procedimento, il giudice nazionale dovrebbe tenere conto dei vantaggi che presenta una procedura rapida. |
(51) |
Per incoraggiare le transazioni consensuali l'autore di una violazione che paghi un risarcimento a seguito di una composizione consensuale non dovrebbe ritrovarsi in una situazione peggiore, rispetto ai coautori della violazione, di quella in cui si troverebbe altrimenti se non avesse fatto ricorso a questo tipo di transazione. Ciò potrebbe accadere se l'autore di una violazione e parte di una transazione, anche dopo una composizione consensuale, continuasse a essere responsabile in solido per il danno causato dalla violazione. In linea di principio, l'autore di una violazione che partecipi a una transazione non dovrebbe quindi essere tenuto al pagamento del contributo ai coautori della violazione che non sono parti della transazione e che hanno pagato il risarcimento al soggetto danneggiato con cui egli ha già trovato un accordo. Il corollario di questa regola del non-contributo è che la parte del danno causata dall'autore della violazione che opta per la transazione dovrebbe essere dedotta dall'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato, indipendentemente dal fatto che l'ammontare della transazione sia pari o differente dalla relativa parte del danno che il coautore della violazione partecipante alla transazione ha cagionato al soggetto danneggiato partecipante alla transazione. Tale quota relativa dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole altrimenti utilizzate per stabilire i contributi fra gli autori della violazione. Senza una tale riduzione, gli autori della violazione non partecipanti alla transazione sarebbero indebitamente penalizzati dalla transazione di cui non sono parte. Tuttavia, al fine di garantire il diritto al pieno risarcimento, il coautore della violazione partecipante alla transazione dovrebbe comunque pagare i danni qualora ciò sia l'unico modo, per il soggetto danneggiato che partecipa alla transazione, di ottenere il risarcimento per il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento. Il resto della domanda si riferisce all'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato partecipante alla transazione diminuito della parte, imputabile al coautore della violazione partecipante alla transazione, del danno cagionato dalla violazione al soggetto danneggiato partecipante alla transazione. Quest'ultima possibilità di richiedere i danni all'autore della violazione partecipante alla transazione esiste, a meno che ciò non sia espressamente escluso in base alla transazione consensuale. |
(52) |
È opportuno evitare situazioni in cui i coautori partecipanti alla transazione, con la corresponsione di un contributo ai coautori della violazione non partecipanti alla transazione per danni da essi pagati a soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione, paghino un importo totale di risarcimento superiore alla loro responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione. Pertanto, quando i coautori di una violazione partecipanti a una transazione sono invitati a contribuire al risarcimento dei soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione pagato successivamente dai coautori della violazione non partecipanti alla transazione, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione il risarcimento già versato a titolo della transazione consensuale, tenendo conto del fatto che non tutti i coautori della violazione sono necessariamente coinvolti allo stesso grado nell'insieme della violazione, dal punto di vista materiale, temporale e geografico. |
(53) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(54) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia stabilire norme relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione al fine di garantire la piena attuazione degli articoli 101 e 102 TFUE e il corretto funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per raggiungere il livello richiesto di efficacia e coerenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(55) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(56) |
È opportuno prevedere norme relative all'applicazione temporale della presente direttiva, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione.
2. La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «violazione del diritto della concorrenza»: una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza;
2) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;
3) «diritto nazionale della concorrenza»: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;
4) «azione per il risarcimento del danno»: un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un'autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell'Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda;
5) «domanda di risarcimento del danno»: una domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
6) «soggetto danneggiato»: una persona che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;
7) «autorità nazionale garante della concorrenza»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE;
8) «autorità garante della concorrenza»: la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza, ovvero entrambe a seconda del contesto;
9) «giudice nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE;
10) «giudice del ricorso»: un giudice nazionale che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza;
11) «decisione relativa a una violazione»: una decisione di un'autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
12) «decisione definitiva relativa a una violazione»: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari;
13) «prove»: tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;
14) «cartello»: un accordo o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;
15) «programma di clemenza»: un programma relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE o a una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base a cui un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza rappresentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o sospensione del procedimento, l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;
16) «dichiarazione legata a un programma di clemenza»: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti;
17) «informazioni preesistenti»: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza;
18) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;
19) «beneficiario dell'immunità»: un'impresa o una persona fisica che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;
20) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza;
21) «composizione consensuale delle controversie»: qualsiasi meccanismo che consenta una risoluzione stragiudiziale di una controversia riguardante una richiesta di risarcimento dei danni;
22) «transazione consensuale»: un accordo raggiunto tramite una composizione consensuale delle controversie;
23) «acquirente diretto»: una persona fisica o giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza;
24) «acquirente indiretto»: una persona fisica o giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi.
Articolo 3
Diritto a un pieno risarcimento
1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno.
2. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi.
3. Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura.
Articolo 4
Principi di efficacia e di equivalenza
A norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale.
CAPO II
DIVULGAZIONE DELLE PROVE
Articolo 5
Divulgazione delle prove
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno nell'Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all'attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti.
Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata.
3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In particolare:
a) |
esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; |
b) |
esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; |
c) |
valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. Gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle.
5. L'interesse delle imprese a evitare azioni per il risarcimento del danno in seguito a una violazione del diritto della concorrenza non costituisce un interesse meritevole di tutela.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali garantiscano appieno la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti prevista dal diritto dell'Unione o nazionale allorquando ordinano la divulgazione delle prove.
7. Gli Stati membri provvedono affinché coloro ai quali è chiesta la divulgazione abbiano la possibilità di essere sentiti prima che il giudice nazionale ordini la divulgazione a norma del presente articolo.
8. Fermi restando i paragrafi 4 e 7 e l'articolo 6, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove.
Articolo 6
Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, allorquando i giudici nazionali ordinano la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, si applichi, oltre all'articolo 5, il presente articolo.
2. Il presente articolo non pregiudica le norme e prassi in materia di accesso del pubblico ai documenti previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Il presente articolo non pregiudica le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o nazionale sulla protezione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della corrispondenza fra tali autorità.
4. Nel valutare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la proporzionalità di un ordine di divulgazione di informazioni, i giudici nazionali considerano altresì:
a) |
se la richiesta sia stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità, piuttosto che con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza; |
b) |
se la parte stia richiedendo la divulgazione in relazione a un'azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice nazionale; e |
c) |
con riferimento ai paragrafi 5 e 10, o su richiesta di un'autorità garante della concorrenza ai sensi del paragrafo 11, se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. |
5. I giudici nazionali possono ordinare la divulgazione delle categorie di prove sotto indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia chiuso il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo:
a) |
informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza; |
b) |
informazioni che l'autorità garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento; e |
c) |
proposte di transazione che sono state ritirate. |
6. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie:
a) |
dichiarazioni legate a un programma di clemenza; e |
b) |
proposte di transazione. |
7. Un attore può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove indicate al paragrafo 6, lettera a) o b), al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 16 e 18. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può chiedere l'assistenza solo della competente autorità garante della concorrenza. Anche gli autori dei documenti interessati possono avere la possibilità di essere sentiti. In nessun caso, il giudice concede alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove.
8. Laddove il paragrafo 6 trovi applicazione solo riguardo ad alcune parti delle prove richieste, le parti restanti sono divulgate, in funzione della categoria in cui rientrano, conformemente ai pertinenti paragrafi del presente articolo.
9. La divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui al presente articolo può essere ordinata in ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
10. Gli Stati membri provvedono affinché il giudice nazionale chieda a un'autorità garante della concorrenza la divulgazione delle prove contenute nel fascicolo di quest'ultima solo qualora nessuna parte o nessun terzo sia ragionevolmente in grado di fornire tale prova.
11. Nella misura in cui un'autorità garante della concorrenza intenda fornire il proprio parere sulla proporzionalità delle richieste di divulgazione, essa, agendo d'ufficio, può presentare osservazioni al giudice nazionale cui è richiesto un ordine di divulgazione.
Articolo 7
Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo 6.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, fino a quando l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento adottando una decisione o in altro modo, le prove rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 5, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di tale autorità, siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o dalla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda.
Articolo 8
Sanzioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano applicare efficacemente sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di:
a) |
mancato rispetto o rifiuto di rispettare l'ordine di divulgazione di un giudice nazionale; |
b) |
distruzione di prove rilevanti; |
c) |
mancato rispetto o rifiuto di rispettare gli obblighi imposti dall'ordine di un giudice nazionale a tutela di informazioni riservate; o |
d) |
violazione dei limiti all'uso delle prove previsti nel presente capo. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono essere imposte dai giudici nazionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali comprendono, per quanto riguarda il comportamento di una parte nel procedimento relativo a un'azione per il risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative, quali presumere che la questione sia stata provata o respingere in tutto o in parte domande e eccezioni, e la possibilità di ordinare il pagamento delle spese.
CAPO III
EFFETTO DELLE DECISIONI NAZIONALI, TERMINI DI PRESCRIZIONE E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
Articolo 9
Effetto delle decisioni nazionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.
3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all'articolo 267 TFUE.
Articolo 10
Termini di prescrizione
1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.
2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:
a) |
della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; |
b) |
del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; |
c) |
dell'identità dell'autore della violazione. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.
Articolo 11
Responsabilità in solido
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l'effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8), l'autore della violazione sia responsabile solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti se:
a) |
la sua quota nel mercato rilevante era inferiore al 5 % per tutto il tempo in cui ha avuto luogo la violazione del diritto della concorrenza; e |
b) |
l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività. |
3. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica se:
a) |
la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi; o |
b) |
la PMI risulta aver commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza. |
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario dell'immunità sia responsabile in solido:
a) |
nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti; e |
b) |
nei confronti di altri soggetti danneggiati solo qualora questi non possano ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. |
Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile ai casi di cui al presente paragrafo sia ragionevole e sufficiente a consentire ai soggetti danneggiati di intentare le azioni di risarcimento.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autore di una violazione possa recuperare da ogni altro autore della violazione un contributo il cui importo è determinato alla luce delle loro responsabilità relative per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza. L'importo del contributo di un autore della violazione che ha ottenuto l'immunità dalle ammende nell'ambito di un programma di clemenza non supera l'importo del danno che esso ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui la violazione del diritto della concorrenza abbia causato un danno a soggetti diversi dagli acquirenti o fornitori diretti o indiretti degli autori della violazione, l'importo del contributo dal beneficiario dell'immunità agli altri autori della violazione sia determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale danno.
CAPO IV
TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO
Articolo 12
Trasferimento del sovrapprezzo e diritto al pieno risarcimento
1. Per garantire la piena efficacia del diritto al pieno risarcimento di cui all'articolo 3, gli Stati membri provvedono affinché, in conformità delle norme stabilite nel presente capo, il risarcimento del danno possa essere chiesto da chiunque lo abbia subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirenti diretti o indiretti dell'autore della violazione, e affinché siano evitati sia un risarcimento del danno superiore al danno causato all'attore dalla violazione del diritto della concorrenza sia l'assenza di responsabilità in capo all'autore della violazione.
2. Al fine di evitare una sovra-compensazione, gli Stati membri stabiliscono le opportune norme procedurali per garantire che il risarcimento per il danno emergente versato a un dato livello della catena di approvvigionamento non superi il danno da sovrapprezzo subito a tale livello.
3. Il presente capo lascia impregiudicato il diritto di un soggetto danneggiato di chiedere e ottenere un risarcimento per il lucro cessante dovuto al trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le norme stabilite nel presente capo si applichino nello stesso modo qualora la violazione del diritto della concorrenza riguardi una fornitura all'autore della violazione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano la facoltà di stimare a norma delle procedure nazionali quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita.
Articolo 13
Eccezione del trasferimento
Gli Stati membri provvedono affinché il convenuto in un'azione per il risarcimento del danno possa invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l'attore abbia trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza. L'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito spetta al convenuto che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a terzi.
Articolo 14
Acquirenti indiretti
1. Qualora, in un'azione per il risarcimento del danno, l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo da accordare a tale titolo dipendano dal fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito o meno sull'attore — e in quale misura — tenuto conto della prassi commerciale di trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento, gli Stati membri provvedono affinché l'onere di dimostrare l'esistenza e la portata di tale trasferimento incomba all'attore, che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove al convenuto o a terzi.
2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'acquirente indiretto abbia dimostrato l'avvenuto trasferimento su di sé qualora tale acquirente indiretto dimostri che:
a) |
il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; |
b) |
la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto; e |
c) |
l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano. |
Il presente paragrafo non si applica nel caso in cui il convenuto sia in grado di dimostrare in modo verosimile e ritenuto adeguato dal giudice che il sovrapprezzo non è stato trasferito, o non è stato trasferito interamente, sull'acquirente indiretto.
Articolo 15
Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento
1. Al fine di evitare che, per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento, si determinino pluralità di responsabilità o un'assenza di responsabilità da parte dell'autore della violazione, gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione degli articoli 13 e 14 sia soddisfatto, i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano, tramite gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, tenere debito conto:
a) |
delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento; |
b) |
delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni per il risarcimento del danno di cui alla lettera a); |
c) |
delle pertinenti informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza. |
2. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
Articolo 16
Linee guida per i giudici nazionali
La Commissione emana linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull'acquirente indiretto.
CAPO V
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Articolo 17
Quantificazione del danno
1. Gli Stati membri garantiscono che né l'onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l'ammontare del danno se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili.
2. Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L'autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno, un'autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa del danno qualora l'autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata tale assistenza.
CAPO VI
COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 18
Effetto sospensivo e altri effetti della composizione consensuale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte o rappresentate in tale procedimento.
2. Fatte salve le disposizioni di diritto nazionale in materia di arbitrato, gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento fino a due anni se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno.
3. Un'autorità garante della concorrenza può considerare un fattore attenuante il risarcimento versato a seguito di una transazione consensuale e prima della sua decisione di infliggere un'ammenda.
Articolo 19
Effetto delle transazioni consensuali sulle successive azioni per il risarcimento del danno
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale transazione sia sottratta la parte di danno del coautore della violazione del diritto della concorrenza che ha a sua volta partecipato alla transazione consensuale.
2. Il resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che ha partecipato alla transazione è esercitato soltanto nei confronti dei coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione. I coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione non possono chiedere ai coautori della violazione che vi hanno partecipato il contributo per il resto della domanda di risarcimento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché, quando i coautori della violazione che non hanno partecipato alla transazione non possono pagare il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che ha partecipato alla transazione, quest'ultimo possa rivalersi del danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento nei confronti dei coautori della violazione che hanno partecipato alla transazione.
La deroga richiamata al primo comma può essere espressamente esclusa in base alla transazione consensuale.
4. Nel determinare l'importo del contributo che un coautore della violazione può chiedere a ciascuno degli altri coautori della violazione in funzione della loro responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, i giudici nazionali tengono in debita considerazione eventuali risarcimenti versati nell'ambito di una transazione consensuale precedente a cui ha partecipato il coautore interessato.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Riesame
1. La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 dicembre 2020.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) |
il possibile impatto degli oneri finanziari derivanti dal pagamento di ammende inflitte da un'autorità garante della concorrenza per una violazione del diritto della concorrenza sulla possibilità per i soggetti danneggiati di ottenere il pieno risarcimento per il danno causato da tale violazione del diritto della concorrenza; |
b) |
la misura in cui i soggetti che hanno intentato un'azione per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza accertata da una decisione relativa a una violazione adottata da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non sono in grado di dimostrare dinanzi al giudice nazionale di un altro Stato membro che tale violazione del diritto della concorrenza è avvenuta; |
c) |
la misura in cui il risarcimento per il danno emergente ha superato il danno da sovrapprezzo causato dalla violazione del diritto della concorrenza o il danno subito a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento. |
3. Ove opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa.
Articolo 21
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Applicazione temporale
1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.
2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell'articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 83.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(6) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(7) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(8) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e la decisione 2014/659/PESC che modifica la decisione 2014/512/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. (2). |
(2) |
L'8 settembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014. (3). |
(3) |
Il 4 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/872/PESC. |
(4) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione in seguito all'adozione della decisione 2014/872/PESC. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 960/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.» ; |
2) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.» ; |
3) |
all'articolo 3, i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o in qualsiasi altro Stato, se tali prodotti sono destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2. Per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle norme dettagliate di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. L'allegato II comprende determinati prodotti adatti alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 5. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni di esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II se hanno fondati motivi per ritenere che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti siano destinati ad una delle categorie di progetti di prospezione e produzione di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione riguardino l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.» ; |
4) |
all'articolo 3 bis, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, servizi associati necessari per le seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
Ai fini del presente paragrafo, per servizi associati si intende:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. Il prestatore del servizio informa, entro cinque giorni lavorativi, l'autorità competente di qualsiasi attività intrapresa a norma del presente paragrafo, fornendo particolari sulla giustificazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione.» ; |
5) |
all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 1o agosto 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. 3. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:
In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi» ; |
6) |
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014. Il divieto non si applica:
|
7) |
all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 12 settembre 2014 purché:
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.» ; |
8) |
l'allegato II è così modificato:
|
9) |
l'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il considerando 6 del regolamento (UE) n. 960/2014 è sostituito dal seguente:
«(6) |
Allo scopo di esercitare pressioni sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli che operano prevalentemente nell'industria spaziale e nel settore dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti erogati dagli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis
|
JSC Sirius |
|
OJSC Stankoinstrument |
|
OAO JSC Chemcomposite |
|
JSC Kalashnikov |
|
JSC Tula Arms Plant |
|
NPK Technologii Maschinostrojenija |
|
OAO Wysokototschnye Kompleksi |
|
OAO Almaz Antey |
|
OAO NPO Bazalt» |
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/25 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1291/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2014
relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2000/367/CE della Commissione (2) è stato adottato un sistema per classificare la prestazione dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi per quanto riguarda la loro resistenza al fuoco. I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN 13986 e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN 14915 rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale decisione. |
(2) |
Le prove hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la capacità di protezione dal fuoco di questi prodotti se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti, purché i prodotti in questione soddisfino determinate condizioni di densità del legno e di spessore dei pannelli e dei rivestimenti. |
(3) |
I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN 13986 e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN 14915 dovrebbero pertanto essere ritenuti conformi alle classi di prestazione per capacità di protezione dal fuoco di cui alla decisione n. 2000/367/CE sulla base di dette condizioni senza prove ulteriori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN 13986 e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN 14915 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato senza prove ulteriori quando sono impiegati come rivestimento per pareti e soffitti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 2000/367/CE della Commissione del 3 maggio 2000 che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26).
ALLEGATO
Prodotto (1) |
Norma EN |
Descrizione del prodotto (2) |
Densità media minima (kg/m3) |
Spessore minimo (mm) |
Classe K (3) |
Pannelli duri (hardboard) |
EN 13986 |
Con e senza incastro a linguetta (5) |
800 |
9 |
K2 10 (4) |
Pannelli OSB («oriented strand board») |
EN 13986 |
Con e senza incastro a linguetta (6) |
600 |
10 |
K2 10 (4) |
Pannelli di truciolato |
EN 13986 |
Con incastro a linguetta (7) |
600 |
10 |
K2 10 (4) |
Pannelli di truciolato |
EN 13986 |
Con e senza incastro a linguetta (6) |
600 |
12 |
K2 10 (4) |
Compensato |
EN 13986 |
Con e senza incastro a linguetta (6) |
450 |
12 |
K2 10 (4) |
Pannelli in legno massiccio |
EN 13986 |
Con e senza incastro a linguetta (6) |
450 |
12 |
K2 10 (4) |
Pannelli di truciolato |
EN 13986 |
Con incastro a linguetta (8) |
600 |
25 |
K2 30 |
Pannelli OSB («oriented strand board») |
EN 13986 |
Con incastro a linguetta (8) |
600 |
30 |
K2 30 |
Compensato |
EN 13986 |
Con incastro a linguetta (8) |
450 |
26 |
K2 30 |
Pannelli in legno massiccio |
EN 13986 |
Con incastro a linguetta (8) |
450 |
26 |
K2 30 |
Pannelli in legno massiccio |
EN 13986 |
Con incastro a linguetta (9) |
450 |
53 |
K2 60 |
Rivestimenti e pannelli in legno massiccio |
EN 14915 |
Con incastro a linguetta (10) |
450 |
15 |
K2 10 (4) |
Rivestimenti e pannelli in legno massiccio |
EN 14915 |
Con incastro a linguetta (10) |
450 |
27 |
K2 30 |
Rivestimenti e pannelli in legno massiccio |
EN 14915 |
Con incastro a linguetta (11) |
450 |
2 × 27 (12) |
K2 60 |
(1) Classe stabilita a norma della decisione 2000/367/CE.
(2) Montati direttamente su qualsiasi substrato senza intercapedine d'aria.
(3) Giunti a spigolo vivo o a linguetta, dello stesso spessore del prodotto e senza spazi vuoti.
(4) K1 10 per substrati ≥ 300 kg/m3
(5) Chiodi senza testa: lunghezza minima 40 mm e spaziatura massima 100 mm
(6) Viti: lunghezza minima 30 mm e spaziatura massima 200 mm
(7) Viti: lunghezza minima 30 mm e spaziatura massima 150 mm
(8) Viti: lunghezza minima 50 mm e spaziatura massima 200 mm
(9) Viti: lunghezza minima 75 mm e spaziatura massima 200 mm
(10) Chiodi: lunghezza minima 60 mm e spaziatura massima 600 mm
(11) Chiodi: lunghezza minima 50 mm (in ogni strato) e spaziatura massima di 600 mm
(12) I due strati sono montati perpendicolarmente l'uno all'altro.
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/27 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1292/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2014
relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2000/147/CE della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto attiene alla loro reazione all'azione dell'incendio. Le pavimentazioni in legno sono tra i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di tale decisione. |
(2) |
Le prove hanno rivelato che le pavimentazioni in legno contemplate dalla norma armonizzata EN 14342 hanno prestazioni stabili e prevedibili in materia di reazione al fuoco a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni di densità del legno, di spessore della pavimentazione e di uso finale del prodotto. |
(3) |
Le pavimentazioni in legno contemplate dalla norma armonizzata EN 14342 dovrebbero pertanto essere ritenute conformi alle classi di prestazione di reazione all'azione dell'incendio di cui alla decisione 2000/147/CE a dette condizioni, senza bisogno di ulteriori prove, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le pavimentazioni in legno cui si riferisce la norma armonizzata EN 14342, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento, sono considerate conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato, senza bisogno di prove.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).
ALLEGATO
Descrizione del prodotto (4) |
Densità media minima (5) (kg/m3) |
Spessore globale minimo (mm) |
Condizione di utilizzo finale |
Classe di pavimentazione (3) |
|
Pavimenti in legno |
Pavimenti in legno massiccio di pino o abete rosso |
Pino: 480 Abete rosso: 400 |
14 |
Senza intercapedine d'aria sottostante |
Dfl-s1 |
Pavimenti in legno |
Pavimenti in faggio, quercia, pino o abete rosso |
Faggio: 700 Quercia: 700 Pino: 430 Abete rosso: 400 |
20 |
Con o senza intercapedine d'aria sottostante |
Dfl-s1 |
Parquet in legno |
Parquet in legno (monostrato) in noce |
650 |
8 |
Incollati al sottostrato (6) |
Dfl-s1 |
Parquet in legno |
Parquet (monostrato) in quercia, acero o frassino |
Frassino: 650 Acero: 650 Quercia: 720 |
8 |
Incollati al sottostrato (6) |
Dfl-s1 |
Parquet in legno |
Parquet multistrato con strato superiore in quercia dello spessore di almeno 3,5 mm |
550 |
15 (2) |
Senza intercapedine d'aria sottostante |
Dfl-s1 |
Pavimenti e parquet in legno |
Pavimenti e parquet in legno massiccio non specificati sopra |
400 |
6 |
Tutti |
Efl |
(1) Montati in conformità della norma EN ISO 9239-1 su un sottostrato almeno di classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m3 o con un'intercapedine d'aria sottostante (altezza minima 30 mm).
(2) È possibile inserire uno strato intercanalare almeno di classe Efl di spessore massimo pari a 3 mm e densità minima pari a 280 kg/m3.
(3) Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
(4) Senza verniciatura.
(5) Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH, 23 °C).
(6) Sottostrato almeno di classe D-s2, d0.
(7) Si applica anche ai gradini di scale.
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/29 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1293/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2014
relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, punto 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2000/147/CE della Commissione (2) è stato adottato un sistema per classificare la prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio. I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale decisione. |
(2) |
Tali prodotti hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio quando sono impiegati con lastre di cartongesso per formare angoli nelle pareti, in quanto solo una parte irrilevante della loro superficie rischia di essere esposta al fuoco. |
(3) |
I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, dovrebbero pertanto essere ritenuti conformi alla classe di prestazione E per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio senza bisogno di prove, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e i profili metallici oggetto della norma EN 14353 sono ritenuti conformi alla classe di prestazione E per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio senza prove, laddove abbiano una superficie esposta contenente materiale organico.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1294/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa di domanda e della tassa per l'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 113,
previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'Ufficio») per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. |
(2) |
In base all'esperienza acquisita dall'Ufficio in merito alle spese inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non sono valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'Ufficio. |
(3) |
L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico). |
(4) |
Per quanto riguarda l'esame tecnico di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, l'esperienza ha dimostrato che le spese inerenti a tale esame possono variare notevolmente da un caso all'altro. La tassa per l'esame tecnico dovrebbe coprire le spese inerenti all'esame tecnico della varietà e a ciascun elemento specifico della varietà. In tali casi non è pertanto opportuno fissare alcun massimale per quanto riguarda la tassa per l'esame tecnico. |
(5) |
L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica inoltre che l'importo complessivo delle tasse per l'esame tecnico riscosse dall'Ufficio non copre l'importo complessivo delle tasse che l'Ufficio deve versare agli uffici d'esame. In linea di principio, le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero tuttavia coprire le tasse che esso versa. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero pertanto essere aumentate. I gruppi di spesa di cui al medesimo allegato dovrebbero nel contempo essere semplificati. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
1) |
all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 200 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.» |
2) |
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato I, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato I deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale.» |
3) |
L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8
La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:
(in EUR) |
||
|
Gruppo di spesa |
Tassa |
Gruppo agricolo |
||
1 |
Patata |
1 960 |
2 |
Colza |
1 860 |
3 |
Graminacee |
2 210 |
4 |
Altre specie agricole |
1 430 |
Gruppo della frutta |
||
5 |
Mela |
3 210 |
6 |
Fragola |
2 740 |
7 |
Altre specie di frutta |
2 550 |
Gruppo ornamentale |
||
8 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
2 140 |
9 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto |
1 960 |
10 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
1 770 |
11 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto |
1 570 |
12 |
Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali |
3 040 |
Gruppo degli ortaggi |
||
13 |
Ortaggi, prove di campo in serra |
2 150 |
14 |
Ortaggi, prove di campo all'aperto |
1 960» |
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1295/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2014
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
(3) |
La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco. |
(4) |
È opportuno in particolare modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco relative alle arance provenienti dall'Egitto, alle foglie di coriandolo, al basilico e alla menta provenienti della Thailandia dovrebbero pertanto essere soppresse. |
(5) |
L'elenco dovrebbe essere altresì modificato aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle spezie essiccate provenienti dall'India, alle foglie di betel provenienti dall'India e dalla Thailandia e alle foglie di vite provenienti dalla Turchia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(6) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%) |
||||
Uve secche (Alimenti) |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ocratossina A |
50 |
||||
|
|
|
Brasile (BR) |
Aflatossine |
10 |
||||
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|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
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|
|||||||
|
|
10 10 |
Cambogia (KH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2) |
50 |
||||
|
|
72 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambogia (KH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3) |
50 |
||||
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (4) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5) |
50 |
||||
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) |
0902 |
|
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6) |
10 |
||||
|
|
72 |
Repubblica dominicana (DO) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7) |
10 |
||||
|
|
70 70 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Repubblica dominicana (DO) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
20 |
|||||||
Fragole fresche (Alimenti) |
0810 10 00 |
|
Egitto (EG) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8) |
10 |
||||
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; |
20 |
Egitto (EG) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9) |
10 |
||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
0710 80 51; ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella (10) |
50 |
||||
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
India (IN) |
Salmonella (10) |
20 |
||||
|
|
|
India (IN) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
10 |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
|
|
|||||||
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti) |
3507 |
|
India (IN) |
Cloramfenicolo |
50 |
||||
|
|
|
Indonesia (ID) |
Aflatossine |
20 |
||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
|
|
|||||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11) |
10 |
||||
|
|
40 |
|||||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
Menta (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 1211 90 86 |
30 |
Marocco (MA) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12) |
10 |
||||
Fagioli secchi (Alimenti) |
0713 39 00 |
|
Nigeria (GN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (13) |
50 |
||||
Uve da tavole (Alimenti — freschi) |
0806 10 10 |
|
Perù (PE) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14) |
10 |
||||
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati (Alimenti) |
ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thailandia (TH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15) |
10 |
||||
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thailandia (TH) |
Salmonella (10) |
50 |
||||
|
|
10 10 |
Thailandia (TH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (16) |
20 |
||||
|
|
72 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Albicocche secche (Alimenti) |
0813 10 00 |
|
Turchia (TR) |
Solfiti (17) |
10 |
||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (18) |
10 |
||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (19) |
20 |
||||
Uve secche (Alimenti) |
0806 20 |
|
Uzbekistan(UZ) |
Ocratossina A |
50 |
||||
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (20) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
|
|
|||||||
|
|
10 |
Vietnam (VN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (20) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
20 |
|||||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.
(2) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorbufam, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato).
(3) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), esaconazolo, fentoato, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol).
(4) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come“Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.
(5) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.
(6) In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].
(7) In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma di metiocarb e di metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
(8) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.
(9) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flus ilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.
(10) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(11) In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.
(12) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation).
(13) In particolare residui di diclorvos.
(14) In particolare residui delle seguenti sostanze: diniconazolo, etefon, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil).
(15) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.
(16) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
(17) Metodi di riferimento EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(18) In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
(19) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.
(20) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo»
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1296/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
64,0 |
IL |
114,8 |
|
MA |
91,1 |
|
TR |
81,4 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
53,8 |
JO |
258,6 |
|
MA |
170,1 |
|
TR |
135,4 |
|
ZZ |
154,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
67,9 |
TR |
128,2 |
|
ZZ |
98,1 |
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
SZ |
34,3 |
|
TR |
74,4 |
|
UY |
32,9 |
|
ZA |
54,7 |
|
ZW |
33,1 |
|
ZZ |
44,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
73,2 |
ZZ |
73,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
113,7 |
JM |
168,3 |
|
TR |
76,0 |
|
ZZ |
119,3 |
|
0805 50 10 |
AL |
64,4 |
TR |
76,5 |
|
ZZ |
70,5 |
|
0808 10 80 |
BA |
32,4 |
BR |
53,8 |
|
CA |
134,8 |
|
CL |
78,6 |
|
MK |
38,0 |
|
NZ |
96,9 |
|
US |
94,8 |
|
ZZ |
75,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
81,0 |
TR |
174,9 |
|
ZZ |
128,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/44 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/105/UE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2014
recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive della Commissione 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei loro cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui sono state fissate tali linee direttrici. Per le altre varietà dette direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV). |
(2) |
L'UCVV e l'UPOV hanno nel frattempo stabilito ulteriori linee direttrici e aggiornato quelle esistenti. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 3
Per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2016 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(3) Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).
(4) Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).
ALLEGATO
PARTE A
ALLEGATO I
Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV
Nome scientifico |
Nome comune |
Protocollo UCVV |
Festuca filiformis Pourr. |
Festuca a foglie capillari |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Festuca ovina L. |
Festuca ovina |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Festuca rubra L. |
Festuca rossa |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina |
Festuca indurita |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Lolium multiflorum Lam. |
Loglio italico |
TP 4/1 del 23.6.2011. |
Lolium perenne L. |
Loglio inglese |
TP 4/1 del 23.6.2011. |
Lolium × boucheanum Kunth |
Loglio ibrido |
TP 4/1 del 23.6.2011. |
Pisum sativum L. |
Pisello da foraggio |
TP 7/2 dell'11.3.2010. |
Brassica napus L. |
Colza |
TP 36/2 del 16.11.2011. |
Cannabis sativa L. |
Canapa |
TP 276/1 del 28.11.2012. |
Helianthus annuus L. |
Girasole |
TP 81/1 del 31.10.2002. |
Linum usitatissimum L. |
Lino |
TP 57/2 del 19.3.2014. |
Avena nuda L. |
Avena nuda |
TP 20/1 del 6.11.2003. |
Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch) |
Avena comune e avena bizantina |
TP 20/1 del 6.11.2003. |
Hordeum vulgare L. |
Orzo |
TP 19/3 del 21.3.2012. |
Oryza sativa L. |
Riso |
TP 16/2 del 21.3.2012. |
Secale cereale L. |
Segale |
TP 58/1 del 31.10.2002. |
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus |
Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale |
TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011. |
Triticum aestivum L. |
Frumento |
TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011. |
Triticum durum Desf. |
Frumento duro |
TP 120/3 del 19.3.2014. |
Zea mays L. |
Granturco |
TP 2/3 dell'11.3.2010. |
Solanum tuberosum L. |
Patata |
TP 23/2 dell'1.12.2005. |
Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).
ALLEGATO II
Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV
Nome scientifico |
Nome comune |
Linee direttrici dell'UPOV |
Beta vulgaris L. |
Barbabietola da foraggio |
TG/150/3 del 4.11.1994. |
Agrostis canina L. |
Agrostide canina |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Agrostis gigantea Roth. |
Agrostide gigantea |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Agrostis stolonifera L. |
Agrostide stolonifera |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Agrostis capillaris L. |
Agrostide tenue |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Bromus catharticus Vahl |
Bromo |
TG/180/3 del 4.4.2001. |
Bromus sitchensis Trin. |
Bromo dell'Alaska |
TG/180/3 del 4.4.2001. |
Dactylis glomerata L. |
Dactilis (pannocchia) |
TG/31/8 del 17.4.2002. |
Festuca arundinacea Schreb. |
Festuca arundinacea |
TG/39/8 del 17.4.2002. |
Festuca pratensis Huds. |
Festuca dei prati |
TG/39/8 del 17.4.2002. |
xFestulolium Asch. et Graebn. |
Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium |
TG/243/1 del 9.4.2008. |
Phleum nodosum L. |
Codolina comune |
TG/34/6 del 7.11.1984. |
Phleum pratense L. |
Fleolo |
TG/34/6 del 7.11.1984. |
Poa pratensis L. |
Fienarola dei prati |
TG/33/7 del 9.4.2014. |
Lotus corniculatus L. |
Ginestrino |
TG/193/1 del 9.4.2008. |
Lupinus albus L. |
Lupino bianco |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
Lupinus angustifolius L. |
Lupino selvatico |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
Lupinus luteus L. |
Lupino giallo |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
Medicago sativa L. |
Erba medica |
TG/6/5 del 6.4.2005. |
Medicago × varia T. Martyn |
Erba medica ibrida |
TG/6/5 del 6.4.2005. |
Trifolium pratense L. |
Trifoglio violetto |
TG/5/7 del 4.4.2001. |
Trifolium repens L. |
Trifoglio bianco |
TG/38/7 del 9.4.2003. |
Vicia faba L. |
Favino |
TG/8/6 del 17.4.2002. |
Vicia sativa L. |
Veccia comune |
TG/32/7 del 20.3.2013. |
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |
Navone |
TG/89/6 rev. del 4.4.2001 + 1.4.2009 |
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |
Rafano oleifero |
TG/178/3 del 4.4.2001. |
Arachis hypogaea L. |
Arachide |
TG/93/4 del 9.4.2014. |
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |
Ravizzone |
TG/185/3 del 17.4.2002. |
Carthamus tinctorius L. |
Cartamo |
TG/134/3 del 12.10.1990. |
Gossypium spp. |
Cotone |
TG/88/6 del 4.4.2001. |
Papaver somniferum L. |
Papavero domestico |
TG/166/4 del 9.4.2014. |
Sinapis alba L. |
Senape bianca |
TG/179/3 del 4.4.2001. |
Glycine max (L.) Merr. |
Semi di soia |
TG/80/6 dell'1.4.1998. |
Sorghum bicolor (L.) Moench |
Sorgo |
TG/122/3 del 6.10.1989. |
Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).
PARTE B
ALLEGATO I
Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV
Nome scientifico |
Nome comune |
Protocollo UCVV |
Allium cepa L. (Cepa group) |
Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) |
TP 46/2 dell'1.4.2009. |
Allium cepa L. (Aggregatum group) |
Scalogno |
TP 46/2 dell'1.4.2009. |
Allium fistulosum L. |
Cipolletta |
TP 161/1 dell'11.3.2010. |
Allium porrum L. |
Porri |
TP 85/2 dell'1.4.2009. |
Allium sativum L. |
Aglio |
TP 162/1 del 25.3.2004. |
Allium schoenoprasum L. |
Erba cipollina |
TP 198/1 dell'1.4.2009. |
Apium graveolens L. |
Sedano |
TP 82/1 del 13.3.2008. |
Apium graveolens L. |
Sedano-rapa |
TP 74/1 del 13.3.2008. |
Asparagus officinalis L. |
Asparagi |
TP 130/2 del 16.2.2011. |
Beta vulgaris L. |
Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham |
TP 60/1 dell'1.4.2009. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo laciniato |
TP 90/1 del 16.2.2011. |
Brassica oleracea L. |
Cavolfiori |
TP 45/2 dell'11.3.2010. |
Brassica oleracea L. |
Broccoli asparagi o a getto |
TP 151/2 del 21.3.2007. |
Brassica oleracea L. |
Cavoletti di Bruxelles |
TP 54/2 dell'1.12.2005. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo rapa |
TP 65/1 del 25.3.2004. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso |
TP 48/3 del 16.2.2011. |
Brassica rapa L. |
Cavolo cinese |
TP 105/1 del 13.3.2008. |
Capsicum annuum L. |
Peperoncino e peperone |
TP 76/2 del 21.3.2007. |
Cichorium endivia L. |
Indivia riccia e indivia scarola |
TP 118/3 del 19.3.2014. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria industriale |
TP 172/2 dell'1.12.2005. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria Witloof |
TP 173/1 del 25.3.2004. |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
Anguria o cocomero |
TP 142/2 del 19.3.2014. |
Cucumis melo L. |
Melone |
TP 104/2 del 21.3.2007. |
Cucumis sativus L. |
Cetriolo e cetriolino |
TP 61/2 del 13.3.2008. |
Cucurbita pepo L. |
Zucchino |
TP 119/1 rev. del 19.3.2014. |
Cynara cardunculus L. |
Carciofo e cardo |
TP 184/2 del 27.2.2013. |
Daucus carota L. |
Carota commestibile e carota da foraggio |
TP 49/3 del 13.3.2008. |
Foeniculum vulgare Mill. |
Finocchio |
TP 183/1 del 25.3.2004. |
Lactuca sativa L. |
Lattuga |
TP 13/5 del 16.2.2011. |
Solanum lycopersicum L. |
Pomodoro |
TP 44/4 rev. 1 del 27.2.2013. |
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
Prezzemolo |
TP 136/1 del 21.3.2007. |
Phaseolus coccineus L. |
Fagiolo di Spagna |
TP 9/1 del 21.3.2007. |
Phaseolus vulgaris L. |
Fagiolo nano e fagiolo rampicante |
TP 12/4 del 27.2.2013. |
Pisum sativum L. (partim) |
Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce |
TP 7/2 dell'11.3.2010. |
Raphanus sativus L. |
Ravanello, ramolaccio |
TP 64/2 del 27.2.2013. |
Solanum melongena L. |
Melanzana |
TP 117/1 del 13.3.2008. |
Spinacia oleracea L. |
Spinaci |
TP 55/5 del 27.2.2013. |
Valerianella locusta (L.) Laterr. |
Valerianella o lattughella |
TP 75/2 del 21.3.2007. |
Vicia faba L. (partim) |
Fava |
TP Broadbean/1 del 25.3.2004. |
Zea mays L. (partim) |
Granturco dolce e pop corn |
TP 2/3 dell'11.3.2010. |
Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg |
Pomodoro portainnesto |
TP 294/1 del 19.3.2014. |
Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).
ALLEGATO II
Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV
Nome scientifico |
Nome comune |
Linee direttrici dell'UPOV |
Beta vulgaris L. |
Bietola da costa |
TG/106/4 del 31.3.2004. |
Brassica rapa L. |
Rapa |
TG/37/10 del 4.4.2001. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria a foglia larga o cicoria italiana |
TG/154/3 del 18.10.1996. |
Cucurbita maxima Duchesne |
Zucca |
TG/155/4 rev. del 28.3.2007 + 1.4.2009 |
Rheum rhabarbarum L. |
Rabarbaro |
TG/62/6 del 24.3.1999. |
Scorzonera hispanica L. |
Scorzonera |
TG/116/4 del 24.3.2010. |
Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).
DECISIONI
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/50 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2014
relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, all'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I di tale convenzione
(2014/871/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione è parte della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali firmata a Helsinki il 17 marzo 1992 (1) («la convenzione»). |
(2) |
L'allegato I della convenzione presenta categorie di sostanze e singole sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività pericolose. |
(3) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione, gli emendamenti dell'allegato I della convenzione, adottati dalla conferenza delle parti a maggioranza di nove decimi delle parti presenti e votanti alla riunione, entrano in vigore, nei confronti delle parti che non hanno notificato la propria obiezione, dodici mesi dopo la loro comunicazione alle parti da parte del segretario esecutivo, a condizione che almeno sedici parti non abbiano notificato obiezioni. |
(4) |
Il testo della proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione è stato concordato in seno al gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione, approvato dall'ufficio di presidenza della convenzione, e sarà proposto per adozione in occasione dell'ottava conferenza delle parti che si terrà a Ginevra dal 3 al 5 dicembre 2014. |
(5) |
L'emendamento dell'allegato I della convenzione consente di allineare integralmente tale allegato all'allegato I della direttiva 2012/18/UE del Parlamento e del Consiglio (2). |
(6) |
È opportuno pertanto approvare l'emendamento dell'allegato I della convenzione. |
(7) |
Al momento della conclusione della convenzione, l'Unione ha formulato riserve in merito all'applicazione della convenzione conformemente alle norme interne della Comunità. Tali riserve si basavano sulle discrepanze esistenti fra l'allegato I della convenzione e la legislazione unionale vigente. Tali discrepanze non sussisteranno più dopo l'emendamento dell'allegato I della convenzione. È pertanto opportuno ritirare tali riserve una volta entrato in vigore l'emendamento dell'allegato I della convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in occasione dell'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali è di sostegno, nella sostanza, alla proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione, compreso il suo errata corrige, acclusa alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a ritirare a nome dell'Unione le riserve residue formulate a norma della decisione 98/685/CE (3), fatta salva l'entrata in vigore dell'emendamento dell'allegato I della convenzione di cui all'articolo 1 della presente decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
B. LORENZIN
(1) GU L 326 del 3.12.1998, pag. 5.
(2) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(3) Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1).
PROGETTO DI DECISIONE CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DELLA CONVENZIONE
presentata dal gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione
La conferenza delle parti,
riconoscendo l'esigenza di aggiornare le categorie di sostanze e di miscele nonché le singole sostanze e le relative quantità limite, quali contenute nell'allegato I della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, per introdurre i criteri del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) e mantenere la coerenza con la corrispondente legislazione dell'Unione europea,
tenendo conto della decisione di procedere a una revisione delle sostanze pericolose e delle relative quantità come elencate nell'allegato I e della decisione 2004/4 sull'istituzione del gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione,
riconoscendo la proposta di modificare l'allegato I, redatta dal gruppo di lavoro sulla base di un accurato riesame,
modifica l'allegato I della convenzione sulle sostanze pericolose per definire le attività pericolose sostituendolo con il testo che figura nell'allegato della presente decisione.
ALLEGATO
SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ PERICOLOSE (1)
Se una sostanza o una miscela specificatamente indicata nella parte II appartiene anche a una o più categorie della parte I, si applica la quantità limite indicata nella parte II.
Per identificare le attività pericolose, le parti tengono in considerazione le proprietà pericolose effettive o previste e/o le quantità di tutte le sostanze pericolose presenti o delle sostanze pericolose delle quali è ragionevole prevedere la possibile generazione durante la perdita di controllo di un'attività, comprese le attività di stoccaggio nell'ambito di un'attività pericolosa.
Parte I.
Categorie di sostanze e miscele non specificatamente indicate nella parte II
Categoria secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS) |
Quantità limite (tonnellate metriche) |
||||||||
|
20 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
50 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
50 |
||||||||
|
500 (peso netto) |
||||||||
|
50 000 (peso netto) |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
50 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
50 000 |
||||||||
|
50 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
200 |
||||||||
|
500 |
||||||||
|
500 |
||||||||
|
500 |
||||||||
|
200 |
Parte II.
Sostanze specificatamente indicate
Sostanza |
Quantità limite (tonnellate metriche) |
||||||||||||
|
10 000 |
||||||||||||
|
5 000 |
||||||||||||
|
2 500 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
10 000 |
||||||||||||
|
5 000 |
||||||||||||
|
2 |
||||||||||||
|
0,1 |
||||||||||||
|
100 |
||||||||||||
|
25 |
||||||||||||
|
1 |
||||||||||||
|
20 |
||||||||||||
|
20 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
250 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
200 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
5 000 |
||||||||||||
|
0,01 |
||||||||||||
|
0,15 |
||||||||||||
|
2 000 |
||||||||||||
|
100 |
||||||||||||
|
0,75 |
||||||||||||
|
1 |
||||||||||||
|
1 |
||||||||||||
|
1 |
||||||||||||
|
75 |
||||||||||||
|
0,001 |
||||||||||||
|
2 |
||||||||||||
|
25 000 |
||||||||||||
|
200 |
||||||||||||
|
20 |
||||||||||||
|
20 |
||||||||||||
|
200 |
||||||||||||
|
200 |
||||||||||||
|
200 |
||||||||||||
|
500 |
||||||||||||
|
2 000 |
||||||||||||
|
500 |
||||||||||||
|
2 000 |
||||||||||||
|
200 |
||||||||||||
|
2 000 |
||||||||||||
|
2 000 |
||||||||||||
|
2 000 |
Errata corrige
1. |
Allegato, parte I, voce 8 Anziché«Aerosol»leggi«Aerosol (10)» |
2. |
Allegato, parte I, voce 11, ultima riga Anziché«rischi di incidenti industriali»leggi«rischi di incidenti industriali (14)» |
3. |
Allegato, parte II, voce 43 Anziché«Methylpyridine (31)»leggi«3-Methylpyridine (31)» |
4. |
Allegato, note 13, 15 e 16 Anziché«capo 2.4.2»leggi«capo 2.6.2» |
(1) Criteri a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS) (ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Le parti dovrebbero attenersi a questi criteri per la classificazione delle sostanze o delle miscele ai fini della parte 1 del presente allegato, salvo adozione di altri criteri giuridicamente vincolanti nella legislazione nazionale. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà a norma del GHS, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
(2) Secondo i criteri di cui ai capitoli 3.1.2 e 3.1.3 del GHS.
(3) Secondo i criteri di cui ai capitoli 3.1.2 e 3.1.3 del GHS.
(4) Le sostanze con tossicità acuta che rientrano nella categoria 3 (per via orale) rientrano nella voce 2 tossicità acuta nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
(5) Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell'uomo o che si può presumere, in base a dati ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell'uomo in seguito a una singola esposizione. Ulteriori orientamenti sono forniti nella parte 3, figura 3.8.1 e tabella 3.8.1, del GHS.
(6) È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6 (parte 3) del Manuale delle prove e dei criteri stabilisce che la sostanza o la miscela può avere proprietà esplosive.
(7) La classe di pericolo Esplosivi include gli articoli esplosivi. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della convenzione. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della convenzione.
(8) Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria 4 (Esplosivi), tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 4.1 in conformità del GHS.
(9) Secondo i criteri di cui al capitolo 2.2.2 del GHS.
(10) Gli aerosol sono classificati secondo i criteri del capitolo 2.3 del GHS e del Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 31, ivi menzionata.
(11) Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
(12) Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.
(13) Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.
(14) I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35 °C possono essere considerati liquidi non infiammabili sotto il profilo di taluni fini normativi (per esempio trasporti) se sono stati ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.
(15) Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.
(16) Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.
(17) Secondo i criteri di cui ai capitoli 2.8.2 e 2.15.2,2 del GHS.
(18) Secondo i criteri di cui ai capitoli 2.8.2 e 2.15.2,2 del GHS.
(19) Secondo i criteri di cui al capitolo 4.1.2 del GHS.
(20) Secondo i criteri di cui al capitolo 4.1.2 del GHS.
(21) Secondo i criteri di cui al capitolo 2.12.2 del GHS.
(22) Nitrato di ammonio (10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi.
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
a) |
compreso fra il 15,75 % e il 24,5 % in peso (contenuto di azoto compreso fra il 15,75 % e il 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio e corrispondente rispettivamente al 45 % e al 70 % di nitrato di ammonio) e che non contengono oltre lo 0,4 % del totale di materiali combustibili/organici oppure soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici); |
b) |
uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili. |
(23) Nitrato di ammonio (5 000): formula del fertilizzante.
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
a) |
superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %; |
b) |
superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio; |
c) |
superiore al 28 % (il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio) in peso per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 % e che soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici). |
(24) Nitrato di ammonio (2 500): tecnico.
Si applica a:
a) |
nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
|
b) |
soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso. |
(25) Nitrato di ammonio (50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).
Si applica a:
a) |
materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 23 e 24, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 23 e 24; |
b) |
I fertilizzanti di cui alla nota 22, lettera a), e alla nota 23 che non soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici). |
(26) Nitrato di potassio (10 000): fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà del nitrato di potassio puro.
(27) Nitrato di potassio (5 000): fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
(28) Biogas potenziato: ai fini dell'applicazione della convenzione, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 14 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.
(29) Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine sono calcolate mediante i fattori di tossicità equivalente di diossine e composti diossina-simili per l'uomo e i mammiferi (TEF) stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità e rivalutati nel 2005.
Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005
Diossina |
TEF |
Furani |
TEF |
2,3,7,8-TCDD |
1 |
2,3,7,8-TCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
OCDD |
0,0003 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
|
OCDF |
0,0003 |
Abbreviazioni: Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, T = tetra. Riferimento: Martin Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, No. 2 (ottobre 2006), pagg. 223–241 (2006). |
(30) A condizione che la miscela non sia classificata come Pericolosa per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 in assenza di ipoclorito di sodio.
(31) Nei casi in cui tale sostanza pericolosa rientra nella categoria liquidi infiammabili 10 o liquidi infiammabili 11, ai fini della convenzione si applicano le quantità limite più basse.
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/58 |
DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2014
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'8 settembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/659/PESC (2) al fine di imporre ulteriori misure restrittive. |
(3) |
Il Consiglio ritiene necessario chiarire talune disposizioni. |
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.» ; |
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; |
4) |
all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.» ; |
5) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate attrezzature adatte alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore:
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2. La fornitura di:
è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore. 3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o per la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a una delle categorie di prospezione e produzione di cui al paragrafo 1. 4. Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. Un'autorizzazione può essere concessa qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione o alla prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione o della prestazione dei servizi, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o la prestazione dei servizi sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.» ; |
6) |
all'articolo 4 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
|
Articolo 2
Alla decisione 2014/659/PESC, il considerando 5 è sostituito dal seguente:
«(5) |
In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'articolo 1.» |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 54).
5.12.2014 |
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L 349/61 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2014
che abroga la decisione 2002/249/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar
[notificata con il numero C(2014) 9057]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/873/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/249/CE (3) della Commissione introduce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar e specifica le analisi che gli Stati membri devono effettuare sui gamberetti. |
(2) |
La decisione 2002/249/CE prevede inoltre che essa venga riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri. |
(3) |
Le importazioni di prodotti dell'acquacoltura dal Myanmar nell'UE non sono autorizzate. |
(4) |
Dal 16 novembre 2011 tutti gli usi del cloramfenicolo e dei nitrofurani in prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Myanmar sono vietati dalla direttiva birmana n. 6/2011. |
(5) |
Dall'entrata in vigore del divieto le autorità competenti monitorano i prodotti della pesca eseguendo analisi per rilevare la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurani che sono risultate negative. |
(6) |
Nessuna analisi eseguita dal giugno 2009 dagli Stati membri sui gamberetti importati dal Myanmar, secondo quanto disposto all'articolo 2 della decisione 2002/249/CE, ha avuto un risultato insoddisfacente. Non è pertanto più necessario sottoporre ad analisi ogni partita per rilevare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo. |
(7) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione 2002/249/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2002/249/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(3) Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73).
5.12.2014 |
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L 349/63 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2014
che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2014) 9113]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/874/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. |
(2) |
La decisione 2008/866/CE della Commissione (2) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A (Hepatitis A virus, HAV). La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato da ultimo prorogato fino al 30 novembre 2014 con la decisione di esecuzione 2013/636/UE della Commissione (3). |
(3) |
Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti che le carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi fossero state eliminate. In particolare, dovevano essere presentati i risultati del programma di monitoraggio per le telline (Donax spp.). Benché le telline (Donax spp.) siano state all'origine dei focolai di epatite A negli esseri umani, fino ad oggi, i risultati del programma di monitoraggio di tale specie non sono stati comunicati alla Commissione. La Commissione non può pertanto concludere che il sistema di controllo e il piano di monitoraggio attualmente in vigore in Perù per determinati molluschi bivalvi siano in grado di fornire le garanzie richieste dal diritto dell'Unione. È opportuno quindi mantenere le misure di emergenza. |
(4) |
La data limite di applicazione della decisione 2008/866/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2014» è sostituita dalla data «30 novembre 2015».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9).
(3) Decisione di esecuzione 2013/636/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, che modifica, per quanto riguarda il periodo della sua applicazione, la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 42).
5.12.2014 |
IT |
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L 349/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2014
concernente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei riferimenti della norma EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua e della norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/875/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
(2) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. |
(3) |
In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione. |
(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblica i riferimenti di tali norme. |
(5) |
Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua (2). |
(6) |
Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento, altri rischi legati alla concezione del prodotto, compresi l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da un'altezza elevata, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento e lo shock termico, i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree. |
(7) |
In risposta al mandato della Commissione il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti da 1 a 7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero. Il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), in cui si afferma che le norme europee EN 15649, parti da 1 a 7, relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i loro riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(8) |
Da allora il Comitato europeo di normalizzazione ha riveduto la norma europea EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua. |
(9) |
La norma europea EN 15649-2:2009+A2:2013 soddisfa il mandato M/372 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(10) |
Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento (4). |
(11) |
Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato di normalizzazione M/506 per elaborare norme europee relative alle attrezzature fisse di allenamento. Tali norme dovevano seguire il principio secondo cui, in condizioni di utilizzo normali, ragionevoli e prevedibili, i rischi di lesione o il danno per la salute e la sicurezza sono ridotti al minimo grazie alla progettazione delle attrezzature o a dispositivi di salvaguardia. |
(12) |
Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato norme europee (EN 957, parte 2 e parti da 4 a 10) e una norma europea (EN ISO 20957, parte 1) che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione. |
(13) |
Il 13 giugno 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/357/UE (5), in cui si afferma che le norme europee EN 957, parte 2 e parti da 4 a 10 e la norma europea EN ISO 20957, parte 1, relative all'attrezzatura fissa di allenamento, rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i loro riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(14) |
Da allora il Comitato europeo di normalizzazione ha riveduto la norma europea EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento. |
(15) |
La norma europea EN 957-6:2010+A1:2014 soddisfa il mandato M/506 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a) |
EN 15649-2:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore»; |
b) |
EN 957-6:2010+A1:2014 relativa alla «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).
(3) Decisione di esecuzione 2013/390/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22).
(4) Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 40).
Rettifiche
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/67 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 )
Alla pagina 16, articolo 1, paragrafo 3, lettera b),
anziché:
«agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;»,
leggi:
«agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;».
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/67 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 30 aprile 2004 )
Pagina 3, articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
anziché:
«b) |
agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;» |
leggi:
«b) |
agli aeromodelli con un MTOM inferiore a 20 kg;» |